Dichiarazione tardiva di UNICO 2010 entro il 29 dicembre

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Dichiarazione tardiva di UNICO 2010 entro il 29 dicembre
FISCO
Dichiarazioni
Dichiarazione tardiva di UNICO 2010
entro il 29 dicembre
di Antonio Mastroberti
talché il termine per la tardiva rimane confermata al
29 dicembre 2010 (cfr. comunicato Agenzia delle
Entrate del 27 ottobre 2010.
In caso di ritardo superiore a novanta giorni la
dichiarazione si considera omessa e costituisce, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati ed alle
ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
Questo vero e proprio tempo supplementare nell’appuntamento con le procedure telematiche è concesso, peraltro, oltre che al contribuente, anche all’intermediario abilitato che, pur avendo assunto l’impegno alla trasmissione (rilasciando opportuna ricevuta), non abbia poi provveduto ad inviare nei termini, in via telematica, la dichiarazione fiscale.
L’ADEMPIMENTO
Per i contribuenti che non hanno validamente presentato la dichiarazione in via
telematica entro il giorno 5 ottobre 2010 è
possibile rimediare attraverso lo strumento
della cd. ‘‘Tardiva’’, per la quale in ogni
caso non è possibile provvedere oltre la
data del 29 dicembre 2010, oltre la quale
la dichiarazione si considera omessa.
Entro la predetta data, la dichiarazione è
validamente presentata a tutti gli effetti, ma
il contribuente risulta tenuto ad applicare
una sanzione pari a 21 euro (1/12 di
258), per ciascuna dichiarazione inclusa
nel Mod. UNICO 2010 (dirette ed IVA), o
in relazione alla dichiarazione autonoma
IRAP.
" Riferimenti
– D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2,
comma 7
– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13,
comma 1, lett. c)
– Agenzia delle Entrate, comunicato 27 ottobre 2010
Scadenze
Ove si prenda in considerazione la posizione, nettamente prevalente, di un contribuente che si avvale
del canale ‘‘telematico’’ (ad esempio una società di
capitali), la scadenza utile per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009
è fissata, oramai da qualche anno, alla fine del nono
mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta
(30 settembre 2010); in realtà, quest’anno si è verificato anche un piccolo slittamento al 5 ottobre del
corrente anno del predetto termine, dovuto ad un
guasto tecnico ai servizi telematici, ma questa circostanza nulla toglie od aggiunge alle ordinarie modalità di individuazione della scadenza utile per presentare la dichiarazione tardiva. In linea generale a
questi ultimi fini anche quest’anno assume quindi
rilievo la scadenza del 29 dicembre (2010), ma si
ha concretamente ritardo, in caso di ricorso al canale
telematico, con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 6 ottobre e sino alla data del 29
dicembre, ferma restando quanto si dirà oltre in relazione al caso dell’eventuale scarto del file telematico.
Va detto che, oltre ai soggetti IRES ed alle società di
persone, anche per le persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione in via telematica, la
scadenza utile per la presentazione della dichiarazione era fissata al 30 settembre del corrente anno (con
slittamento al 5 ottobre), sia per quanto riguarda la
Sul punto cfr. Corriere Tributario
Per l’approfondimento, D. Deotto, di
prossima pubblicazione
Entro il 29 dicembre 2010 è possibile porre rimedio
alla mancata presentazione del Mod. UNICO 2010 o
della dichiarazione IRAP, ma il ritardo nell’adempimento dichiarativo comporta l’applicazione di una
sanzione ridotta pari a 21 euro (1/12 del minimo)
per ciascuna dichiarazione (redditi, IVA o IRAP), in
base alle regole contemplate dall’art. 13, comma 1,
lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso.
Quest’anno una certa attenzione va riposta anche in
relazione all’individuazione dell’eventuale ritardo
nella presentazione della dichiarazione dei redditi,
per il quale occorre prestare attenzione al fatto che
a causa di un guasto tecnico nelle procedure telematiche utili per la presentazione della dichiarazione
c’è stato un piccolo slittamento, a seguito del quale
la scadenza del 30 settembre è stata posticipata al
giorno 5 ottobre del corrente anno, ma è bene sottolineare che non siamo in presenza di un a proroga,
PRATICA FISCALE e Professionale
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dichiarazione dei redditi che in relazione alla dichiarazione IVA o alla dichiarazione IRAP.
Con particolare riferimento alla posizione delle persone fisiche va ricordato che la dichiarazione poteva
essere presentata anche per il tramite di un ufficio
postale, tra il 2 maggio ed il 30 giugno 2010, ma
solo in determinati casi, molto ben circoscritti (si
veda il riquadro che segue).
In caso di soggetti con periodo d’imposta sfalsato la
scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi è ricondotta all’ultimo giorno del nono
mese successivo alla chiusura dell’esercizio (art. 2,
comma 2, del D.P.R. n. 322 del 1998), talché anche i
termini per la tardiva slittano in misura corrispondente.
Va infine segnalato che una certa rilevanza potrebbe
essere assunta, ai fini della verifica di tempestività
della presentazione della dichiarazione, dall’ipotesi
in cui nella fase di invio il file sia stato scartato.
Difatti, è noto che è possibile ritrasmettere lo stesso
entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di
emissione della comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate che attesta il motivo dello scarto, talché se
le operazioni in parola si sono verificate ad esempio
il 30 settembre 2010 in pratica la presentazione del
file poteva essere perfezionata entro il 5 ottobre
2010. In tal caso non sarebbe emersa, pertanto, una
delle ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni.
Attenzione
Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i soli
contribuenti:
che non hanno la possibilità di utilizzare il Mod.
730 perché privi di datore di lavoro o non titolari
di pensione;
coloro che pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati
utilizzando i relativi quadri del modello Unico
(RM, RT, RW, AC);
coloro che devono presentare la dichiarazione per
conto di contribuenti deceduti;
i contribuenti che sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
Profilo sanzionatorio
Difatti, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma
218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008), la regola generale prevede
che le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all’art. 6 del T.U.I.R. presentano all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di
imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in
via telematica, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
al D.P.R. n. 322/1998; per le società di persone
l’obbligo della presentazione telematica si applica
per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA,
IRAP, sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che
disgiunta.
Pertanto, anche per i contribuenti IRPEF la regola è
rappresentata dall’invio della dichiarazione entro la
scadenza del 30 settembre 2010 (5 ottobre, quest’anno), in modalità telematica, e se, pur potendo
presentare il Mod. 730, il contribuente sceglie di
utilizzare il Mod. Unico PF, emerge l’obbligo di
presentare quest’ultima dichiarazione esclusivamente in via telematica. Tuttavia, nei casi residuali in cui
è possibile presentare la dichiarazione con il canale
‘‘cartaceo’’ è fatta comunque salva la possibilità di
avvalersi del più ampio termine previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione (30
settembre), il che pone in questo caso per molti versi
fuori gioco la via del ravvedimento (che comporta
l’applicazione delle sanzioni ridotte).
PRATICA FISCALE e Professionale
La presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, della dichiarazione IRAP, nonché del Mod. 770/semplificato od ordinario, entro 90
giorni dalla scadenza del termine è una possibilità
espressamente prevista nell’ambito delle disposizioni concernenti il cd. ravvedimento operoso, di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, il
comma primo, lett. c), di tale disposizione, prevede,
l’applicazione di una sanzione ridotta, che attualmente è fissata nella misura di 1/12 (già 1/8) del
minimo (pari a 258 euro).
Pertanto, va versato un importo pari a 21 euro (importo arrotondato), ferma restando che:
la predetta sanzione si rende applicabile per ciascuna dichiarazione da presentare all’Erario, anche quando, come per la dichiarazione dei redditi
o quella presentata ai fini IVA, la stessa sia inclusa
nel Mod. UNICO;
la riduzione della sanzione risulta applicabile a
patto che la violazione non sia stata già constatata,
e comunque sempre che non siano iniziati accessi,
verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
il pagamento della sanzione va effettuato contestualmente alla regolarizzazione.
A quest’ultimo proposito, la sanzione va quindi pagata entro la scadenza del termine del 29 dicembre
2010, adoperando il codice tributo previsto per le
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altre violazioni tributarie (versamento cumulativo
per tutte le dichiarazioni regolarizzate - codice tributo 8911), oppure, in alternativa, gli specifici codici
previsti per la sanzione pecuniaria relativa a ciascun
tributo.
Le sanzioni di cui sopra riguardano, come è appena
il caso di sottolineare, la sola regolarizzazione dell’inadempimento connesso alla presentazione nei termini della dichiarazione, rimanendo al contempo ferma anche l’eventuale applicazione delle sanzioni
previste in materia di mancato versamento delle
imposte (pari per intero al 30% dell’importo non
versato), ambito che, fermo restando quanto si dirà
oltre, dovrebbe assumere una valenza del tutto autonoma rispetto al profilo sanzionatorio più propriamente collegato al ritardo nelle presentazione della
dichiarazione (euro 21).
emerse alcune incertezze applicative, palesate anche da Assonime, con la circolare n. 20 del 15 giugno 2010, alla luce delle precisazioni fornite in un
primo momento con la circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 (quesito n. 10.1) dell’Agenzia delle
Entrate.
In quest’ultima sede è stato precisato, in particolare,
che:
in caso di presentazione della dichiarazione con
ritardo non superiore a 90 giorni, qualora non
siano dovute imposte, la sanzione da versare in
sede di ravvedimento è pari a 21 euro (euro 258
ridotto ad un dodicesimo);
se, invece, dalla dichiarazione risulta un’imposta
dovuta la tardiva presentazione della medesima è
regolarizzabile con il pagamento di una sanzione
pari ad 1/12 del 120 per cento dell’imposta dovuta (con un minimo di 21 euro).
Pertanto, qualora dalla dichiarazione cd. ‘‘Tardiva’’
emerga un’imposta (o una maggiore imposta rispetto
a quella liquidata nella dichiarazione presentata nel
termine ordinario), i contribuenti dovrebbero pagare
la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. art 1, comma 1,
primo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), ma a parere di
Assonime la dichiarazione tardiva e l’omesso versamento delle imposte rappresentano, (anche) ai fini
sanzionatori, due fattispecie distinte - e, dunque,
autonomamente sanzionabili - che nulla hanno a
che vedere con l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (si veda l’esempio di cui al Caso
n. 1).
ESEMPIO
Se il contribuente, oltre a non presentare nei termini il
Mod. UNICO 2010, non ha nemmeno versato le corrispondenti imposte (ad esempio IRES), si rende applicabile la sanzione ridotta pari al 2,5 per cento (1/12 del
30%), in caso di versamento entro 30 gg. dalla scadenza utile per i predetti versamenti, o la sanzione pari al
3% (1/10 del 30%) in caso di versamento entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione.
Sul tema delle sanzioni connesse alla presentazione
della dichiarazione tardiva in realtà di recente sono
CASO N. 1
La società Beta S.r.l. non ha presentato il Mod. UNICO 2010-SC entro i termini, per cui decide di rimediare
spontaneamente a tale inadempimento presentando in via telematica detto modello dichiarativo in data 10 dicembre
2010, e con l’occasione provvede a regolarizzare anche il mancato versamento della corrispondente IRES dovuta
all’Erario, pari a 10.000 euro, che non era stato effettuato nei termini.
In tal caso, posto che la sanzione minima è pari a 258 euro, in relazione all’inadempimento dichiarativo (ritardo) si
rende applicabile nel complesso una sanzione ridotta pari a 42 euro, ottenuta applicando due volte la sanzione pari a
21 euro - importo arrotondato per difetto, ma occorre regolarizzare anche l’ambito dei versamenti.
In pratica, nel caso specifico la società è tenuta:
a presentare in via telematica all’Amministrazione finanziaria il Mod. UNICO 2010-SC, recante sia la dichiarazione
dei redditi che la dichiarazione IVA;
a versare, con il Mod. F24, entro il 29 dicembre 2010, un importo cumulativo pari a 42 euro; codice tributo 8911
(Sanzione per altre violazioni tributarie);
a versare le imposte pari a 10.000 euro, + una sanzione pari a 300 euro (3%), oltre ai corrispondenti interessi
moratori (questa sanzione si rende applicabile se il versamento viene fatto entro la scadenza del 30 settembre 2011).
Nulla impedisce (né obbliga), peraltro, di comunicare l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione all’Agenzia
delle Entrate, allegando eventualmente la copia del Mod. F24.
Ovviamente, se la società Beta deve regolarizzare anche la propria posizione IRAP entro la data del 29 dicembre 2010
dovrà essere versata anche una ulteriore sanzione, pari a 21 euro, per la quale può essere adoperato od il codice tributo
generico (8911) oppure quello specifico (8907), e vanno eventualmente regolarizzate anche eventuali inadempienze
emergenti sul versante dei versamenti.
PRATICA FISCALE e Professionale
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Secondo l’Autorevole Associazione, in particolare, il
Legislatore da un lato ha precisato che la dichiarazione tardiva si considera comunque validamente
presentata e, dall’altro, tenendo conto del breve lasso
temporale intercorrente tra la scadenza del termine
ordinario e quello di presentazione della dichiarazione tardiva, ha previsto uno specifico e ben più tenue
regime sanzionatorio rispetto a quello previsto per
l’omessa dichiarazione, che si applica a prescindere
dalla liquidazione di eventuali imposte nella medesima dichiarazione, talché pochi dubbi maturerebbero in merito all’autonomia della fattispecie della dichiarazione tardiva rispetto a quella dell’omessa presentazione della dichiarazione.
In definitiva, secondo Assonime le imposte eventualmente liquidate nella dichiarazione tardiva, in
quanto risultano da una dichiarazione validamente
presentata, vanno soggette, salvo l’applicazione di
specifiche sanzioni, al regime sanzionatorio ordinario dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e,
cioè, a quello relativo al tardivo versamento delle
imposte, mentre non dovrebbe rendersi applicabile la
sanzione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n.
471/1997, che riguarda la diversa fattispecie di mancata presentazione della dichiarazione (o di dichiarazione considerata espressamente omessa o nulla).
Peraltro, la stessa Assonime ha avuto modo di evidenziare che l’Agenzia delle Entrate è ritornata recentemente sull’argomento in esame con la circolare
n. 11/E del 12 marzo 2010 (par. 3.1), precisando che
in caso di dichiarazione tardiva è dovuta la sanzione
di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997
(258 euro) ridotta ad un dodicesimo, mentre se dalla
dichiarazione tardiva sono emerse imposte dovute,
occorre, altresı̀, versare l’ulteriore sanzione di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (30% della maggiore imposta) in misura ridotta in base alla disciplina del ravvedimento operoso, il che ha alimentato
qualche dubbio in merito ad un eventuale superamento della soluzione interpretativa prospettata nella
precedente circolare n. 49/E del 2009.
(1/12 di 516 euro). Sul punto con la circolare n. 11/E
del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per
le dichiarazioni Mod. UNICO che contengono più
dichiarazioni fiscali (IVA e redditi), il ravvedimento
deve essere rapportato a ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato, con il
documento di prassi appena citato, che nel caso in
cui l’intermediario abbia inviato un file contenente
più dichiarazioni, cosı̀ come previsto in caso di
contestazione della violazione da parte dell’ufficio,
per ravvedersi occorre fare riferimento alle sanzioni
applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva; resta al contempo valido il principio secondo
cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non
possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.
A differenza di quanto accade per il contribuente, a
carico del quale sono previste specifiche sanzioni per
la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO (dirette
ed IVA), per l’intermediario è necessario procedere
al pagamento di un unica sanzione nella misura
ridotta di un dodicesimo del minimo, prevista per
ciascuna delle dichiarazioni presentate tardivamente, ed inserite eventualmente in un unico file.
Attenzione
Ciò comporta che ai fini del ravvedimento l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO
in cui sono confluite sia la dichiarazione dei redditi che
quella IVA, deve versare un’unica volta la sanzione
prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ridotta
ad un dodicesimo del minimo (euro 43) e non, come il
contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente (21 euro + 21 euro).
Nessuna sanzione è dovuta, infine, dall’intermediario quando lo stesso presenta telematicamente nel
termine di 30 giorni le dichiarazioni predisposte dal
contribuente, che gli sono state consegnate dopo la
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In tale ipotesi, infatti, la violazione è stata
commessa unicamente dal contribuente.
Intermediario
Da qualche tempo le sanzioni poste a carico degli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono state ricondotte nell’alveo delle
sanzioni amministrativo-tributarie, il che comporta l’applicazione delle disposizioni previste in materia di ravvedimento operoso.
La specifica sanzione a carico dell’intermediario, pari
a 516 euro, può quindi essere ridotta ad un dodicesimo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa
con un ritardo non superiore a novanta giorni, talché
l’importo da versare attualmente risulta pari a 43 euro
PRATICA FISCALE e Professionale
SULL’UNICO 2010
Pratica Fiscale
P. Parisi, ‘‘Modello UNICO 2010: modalità e termini di
presentazione e di versamento’’, n. 13/2010, pag. 14
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Dichiarazioni
D. Carrino e M. Cosmai, ‘‘UNICO 2010: tassazione dei
compensi per attività sportive dilettantistiche’’, n. 21/
2010, pag. 18
P. Parisi, ‘‘Deducibilità dei costi degli autoveicoli in
UNICO 2010’’, n. 21/2010, pag. 22
A. Mastroberti, ‘‘Modello CNM 2010: quadro NF all’insegna degli interessi passivi’’, n. 21/2010, pag. 27
P. Parisi, ‘‘Il credito di imposta per i redditi prodotti
all’estero in UNICO 2010’’, n. 22/2010, pag. 38
R. Artina e C. Piseroni, ‘‘Società non operative e
UNICO: prospetto di verifica e di determinazione del
reddito’’, n. 22/2010, pag. 43
P. Parisi, «Investimenti detenuti all’estero e modulo
RW in UNICO 2010», n. 23/2010, pag. 17
S. Cinieri, «UNICO PF 2010: tassazione per trasparenza
dei soci di S.r.l.», n. 23/2010, pag. 22
A. Mastroberti, «UNICO 2010: riassorbimento da quadro EC», n. 23/2010, pag. 28
A. Mastroberti, «Credito nel quadro RU dell’UNICO nel
periodo di fruizione», n. 24/2010, pag. 37
P. Parisi, ‘‘Oneri detraibili e deducibili in UNICO 2010’’,
n. 14/2010, pag. 29
E.Sesini e V.Artina, ‘‘UNICO 2010: le detrazioni’’, n. 15/
2010, pag. 24
P. Parisi, ‘‘Recupero del patrimonio edilizio e risparimio energetico in UNICO 2010’’, n. 15/2010, pag. 32
S. Viscione, ‘‘UNICO 2010: contribuenti minimi’’, n. 15/
2010, pag. 37
A. Mastroberti, ‘‘Detassazione Tremonti-ter in UNICO
2010’’, n. 15/2010, pag. 43
P.Parisi, ‘‘Gli immobili dei liberi professionisti in UNICO
2010’’, n. 16/2010, pag. 17
A. Mastroberti, ‘‘UNICO 2010: bonus per la ricapitalizzazione societaria’’, n. 16/2010, pag. 21
E.Ribacchi, ‘‘UNICO 2010: la disciplina delle perdite’’,
n. 16/2010, pag. 26
P. Mazza, ‘‘IRAP 2010: la determinazione della base
imponibile’’, n. 16/2010, pag. 30
P. Parisi, ‘‘Plusvalenze e sopravvenienze nell’UNICO
del libero professionista’’, n. 17/2010, pag. 25
P. Mazza, ‘‘UNICO 2010: redditi di partecipazione e
soci delle società di persone’’, n. 17/2010, pag. 31
A. Mastroberti, ‘‘Prospetto per la deduzione degli interessi passivi in UNICO 2010’’, n. 17/2010, pag. 37
E. Ribacchi, ‘‘UNICO 2010 Società di Capitali: le operazioni di fusione e scissione’’, n. 17/2010, pag. 41
P. Parisi, ‘‘I dividendi percepiti dai soggetti IRPEF in
UNICO 2010’’, n. 18/2010, pag. 15
R. Aiolfi e V. Artina, ‘‘UNICO 2010: le ritenute degli
associati compensabili dagli studi’’, n. 18/2010, pag 20
A. Mastroberti, ‘‘UNICO 2010: deducibilità 10% da
IRAP’’, n. 18/2010, pag 24
E. Ribacchi, ‘‘Determinazione dell’IRAP per gli enti non
commerciali’’, n. 18/2010, pag 29
P. Mazza, ‘‘Dichiarazione IRAP: le deduzioni’’, n. 18/
2010, pag 34
P. Parisi, «Plusvalenze immobiliari in UNICO 2010», n.
19/2010, pag. 12
A. Mastroberti, «UNICO 2010-SC: spese di rappresentanza», n. 19/2010, pag. 17
E. Ribacchi, «UNICO 2010 Società di Capitali: riconciliazione dati di bilancio e fiscali», n. 19/2010, pag. 23
R. Rizzi e V. Artina, «IRAP e professionisti», n. 19/2010,
pag. 27
P. Parisi, ‘‘I redditi di fabbricati in UNICO 2010’’, n. 20/
2010, pag. 24
M. Dalmaggioni e R. Artina, ‘‘UNICO 2010: cessione
quote e capital gain’’, n. 20/2010, pag.31
S. Cinieri, ‘‘UNICO 2010: imposta sostitutiva sui premi
di produttività’’, n. 20/2010, pag 37
D. Carrino e M. Cosmai, ‘‘UNICO 2010: contributi previdenziali’’, n. 20/2010, pag.42
P. Mazza ‘‘UNICO 2010: interessi passivi e immobili
destinati alla locazione’’, n. 20/2010, pag.53
P. Mazza, ‘‘UNICO 2010: redditi di capitali di fonte
estera percepiti da persone fisiche’’, n. 21/2010, pag. 13
PRATICA FISCALE e Professionale
Corriere Tributario
G. Ferranti, «Dichiarazione per la Tremonti-ter e comunicazione per la Tremonti-quater», n. 17/2010, pag. 1325
N. Forte, «Le detrazioni d’imposta nel Mod. UNICO
2010», CT n. 17/2010, pag. 1333
G. Ferranti, «La parziale deduzione dell’IRAP in UNICO
2010», n. 19/2010, pag. 1485
G.M. Committeri, «Le operazioni di fusione e scissione
in UNICO SC 2010», n. 19/2010, pag. 1492
L. Miele e V. Russo, «La gestione delle perdite ai fini
dell’addizionale IRES in UNICO 2010», n. 18/2010, pag.
1401
G. Ferranti, «La dichiarazione IRAP 2010 per gli esercenti arti e professioni», n. 20/2010, pag. 1569
P. Petrangeli, «La dichiarazione IRAP 2010
delle società di capitali», n. 20/2010, pag. 1576
A. Trevisani, «Determinazione dell’IRAP per enti privati
non commerciali», n. 21/2010, pag. 1664
A. Trabucchi e S. Brandoni, «I disallineamenti generati
da operazioni straordinarie», n. 21/2010, pag. 1671
G. Ferranti, «La compensazione delle ritenute delle
associazioni professionali in UNICO 2010», n. 22/2010,
pag. 1737
N. Arquilla, «I redditi di natura finanziaria nei quadri
RL, RM e RT di UNICO PF 2010», n. 22/2010, pag. 1744
G.M. Committeri, «Il modello CNM 2010 per il consolidato fiscale», n. 22/2010, pag. 1753
G. Ferranti, «La deduzione degli interessi passivi in
UNICO 2010 SC», n. 24/2010, pag. 1928
G. Berardo e V. Dulcamare, «L’Agenzia delle entrate
detta le istruzioni per il quadro RU di UNICO 2010», n.
24/2010, pag. 1938
G. Andreani e A. Tubelli, «Le spese di rappresentanza e
di vitto e alloggio in UNICO 2010», n. 25/2010, pag. 1973
G. Ferranti, «La compilazione di UNICO 2010 per le
società non operative», n. 25/2010, pag. 1982
G. Ferranti, «Le novità di UNICO 2010 per gli esercenti
arti e professioni», n. 26/2010, pag. 2105
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