istanza, nullità (v. irreperibilità)

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istanza, nullità (v. irreperibilità)
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irreperibilità
TRIBUNALE PENALE – …
(sezione … monocratica)
udienza del …
Faccio seguito a quanto esposto oralmente nell’interesse del sig. MARIO BIANCHI,
per ribadire e produrre quanto segue, con le richieste indicate ai n. … e … :
1. l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare gli è stato notificato con le forme
previste per gli imputati irreperibili;
2. il relativo decreto del pubblico ministero è del …, adottato a seguito delle ricerche
effettuate nel luogo di nascita e presso l’amministrazione penitenziaria;
3. peraltro, prima dell’adozione di questo decreto, al pubblico ministero era stata
inviata una comunicazione della Questura di … (del…) nella quale si segnalava
che “l’indagato ha fatto pervenire alla locale Procura della Repubblica una
comunicazione in cui indica il proprio recapito in Inghilterra, …” ;
4. inoltre, sempre prima dell’adozione di quel decreto, il pubblico ministero aveva
chiesto alla Procura della Repubblica di … notizie riguardanti “l’esistenza di un
probabile recapito nella città di Londra fornito alla S.V. dallo stesso Bianchi in
relazione al Vostro p.p. n. … RGNR” ;
5. ottenendo due conformi risposte:
- quella del g.i.p di … (del …) secondo cui “effettivamente risulta dagli atti del
procedimento … che egli dimorasse in Inghilterra …”
- e quella della Questura di …, con cui si allegavano due nomine del sig. Bianchi,
indicanti il solito indirizzo inglese;
6. tutto perciò conforme nell’indicare con precisione il luogo di dimora all’estero
dell’imputato;
7. da cui l’obbligo di procedere secondo quanto prevede l’art. 169 co. 1 c.p.p. Così
come, però, non si è fatto;
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8. tale omissione comporta la nullità del successivo decreto di irreperibilità, della
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti conseguenti.
Questo, ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179 co. 2 e 185 c.p.p.;
9. sul punto, considerata l’identità della questione, si producono le ordinanze della
terza sezione collegiale del Tribunale penale di … del … (sempre relative al sig.
Bianchi), con le quali si
“…dispone la notifica del DDG e del presente verbale d’udienza al luogo di
dimora dell’imputato tramite il Ministero della Giustizia in applicazione della
Convenzione Europea di assistenza giudiziaria (l. 215/’61) …”.
e quella, confermativa, del … scorso:
“Il Tribunale dispone, a cura della Cancelleria, la notifica all’indirizzo del
Bianchi in Inghilterra … del decreto che dispone il giudizio e del verbale
dell’odierna udienza con l’invito allo stesso di eleggere domicilio nel territorio
nazionale …”.
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10. Il decreto di irreperibilità, è stato emesso per la notifica dell’invito a presentarsi,
secondo quanto prevedeva l’art. 416 c.p.p.;
11. per il quale atto, trattandosi del primo notificato al sig. Bianchi, è stato nominato
quale difensore di ufficio l’avv. Lorenzi;
12. nomina confermata nel decreto di irreperibilità;
13. da cui la successiva notifica, presso questo difensore, dell’invito a comparire,
come dispone l’art.159 co. 1 c.p.p.;
14. se non che, nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare compare un altro
difensore di ufficio, l’avv. Ferrari;
15. questo nonostante che nel fascicolo del pubblico ministero non risulti alcuna
dichiarazione dell’avv. Lorenzi di rinuncia all’incarico, né un provvedimento di
revoca dello stesso da parte del magistrato che lo aveva incaricato;
16. ne consegue che essendo l’avv. Lorenzi il difensore di ufficio dell’imputato - che,
come tale poteva solo, ed eventualmente, essere sostituito per quanto dispone l’art.
97 co.4 c.p.p. -, a lui doveva essere notificato l’invito a comparire (come è stato
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fatto) e, quindi, anche l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Come,
invece, non è stato fatto;
17. si deve, pertanto, ritenere la mancanza di tale avviso, appunto perché notificato ad
altro difensore diverso da quello originariamente nominato. Da cui, ancora, la
nullità prevista dagli artt. 178 lett. c) e 179 co. 2 c.p.p., che si estende all’udienza
preliminare ed al decreto che dispone il giudizio (in tal senso, v. Cass. 12.7.1995,
n. 9284, Lanzara: “La vigente disciplina processuale … ha attuato la sostanziale
equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, nel senso che anche quella
è caratterizzata dalla immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa
dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria. Ne discende immediatamente che,
qualora occorra sostituire il difensore, sia questo di fiducia o d’ufficio, in
situazioni che di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per
l’uno o la dispensa per l’altro – e che si possono individuare nelle ipotesi in cui il
difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa –
titolare di questa rimane sempre l’originario difensore designato. Questi, poi,
cessata la situazione che ha dato causa alla nomina del ‘sostituto’, può
riprendere immediatamente il suo ruolo e svolgere le sue funzioni, non
richiedendo la vigente disciplina processuale, proprio per l’immutabilità della
difesa e per l’automatismo della reintegrazione, preavviso di sorta. Conseguenza
ultima di queste considerazioni è che destinatario della notifica degli atti destinati
alla difesa è il difensore che risulti titolare dell’ufficio”; così anche Cass.
15.7.1993, Calvanese: “Il difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p.,
non può essere revocato ‘ad libitum’, implicitamente, con una successiva nomina
di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di
difesa va nominato un suo sostituto (che non impediva al difensore ‘titolare’ di
intervenire senza bisogno di nuova designazione). L’inosservanza di dette
disposizioni è causa di nullità inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell’art.
178 c.p.p. in quanto attinente all’assenza del difensore”).
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18. Per quanto riguarda ancora il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico
ministero, se ne deduce l’irritualità, stante la mancanza delle ricerche
dell’indagato “nel luogo … dell’ultima residenza anagrafica (via …, ...),
dell’ultima dimora (via …, ...)”;
19. Ricerche che sono necessariamente, come si ricava dalla lettera dell’art. 159 co.1
c.p.p., successive ed autonome rispetto alla notifica che non è stato possibile
eseguire. In proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità, in termini del
tutto costanti, afferma che
“le ricerche (devono) essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o
parzialmente in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p.”, … .In difetto di tali
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accertamenti, così come nell’ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli
altri luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p., l’emissione del decreto di irreperibilità e le
conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore - ove attengano
alla vocatio in ius - integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e
grado del procedimento (artt. 179 comma 1, in rel. art. 178 lett. c)” (così Cass.
5.7.1996, Vallebona, in Cass.pen., 1997, m.1751; nello stesso senso, ad esempio,
Cass., 21.9.1993, n.1310, De Simone; id., 16.10.1998, n.12016, Melluso);
20. Da cui la necessaria completezza delle, per l’appunto, “nuove ricerche”, la
mancanza delle quali ha determinato l’erronea attribuzione al sig. Bianchi
dello stato di irreperibile, e perciò la nullità dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare così notificato, e degli atti conseguenti.
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21. Per quanto riguarda la notifica del decreto che dispone il giudizio, si sono
indicate le ragioni della sua nullità derivata, ai sensi dell’art. 185 c.p.p.;
22. ragioni che si ribadiscono con riguardo al nuovo decreto di irreperibilità (del
…), emesso dal giudice per la notifica del decreto che dispone il giudizio;
23. per il quale decreto di irreperibilità valgono le stesse considerazioni svolte (e
la conclusione formulata) sopra, al punto 8., che qui si richiamano;
24. in sostanza, anche il giudice (avendo a sua volta notizia certa della dimora
estera dell’imputato) avrebbe dovuto, nel rivalutare la situazione di
reperibilità, disporre la notifica al noto indirizzo di Londra.
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25. Con l’aggiunta, confermativa, data dal fatto che nella lettera dei Carabinieri
del …., relativa all’accertamento effettuato nel luogo di residenza del sig.
Bianchi, si fa menzione della “domanda iscrizione AIRE”. Su cui non è stata
disposta alcuna verifica, come invece si sarebbe dovuto fare anche ai sensi
dell’art. 169 co.4 c.p.p.
26. dalla cui omissione ed inosservanza deriva, ancora, la nullità della notifica
del decreto che dispone il giudizio;
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27. Nullità rilevabile anche da un altro punto di vista, per la mancanza cioè delle
ricerche presso il luogo di dimora (via …), come identificato, ed accertato, ai
fini della notifica dell’invito a comparire;
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28. mancanza che rende ancora l’incompletezza delle ricerche, diversamente da
quanto dispone l’art. 159 c.p.p. e la relativa giurisprudenza, richiamata
sopra, al punto 19.
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29. Altro aspetto è quello relativo alla grave incompletezza dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare , al quale deve essere unita la richiesta di
rinvio a giudizio;
30. nel nostro caso, tale allegazione risulta del tutto parziale, mancando
completamente i documenti richiamati nella richiesta, quale parte integrante
della stessa. Così,
- al capo 2) dell’imputazione: “ …con scritto indirizzato al … ed indicato
nell’allegato …) del presente atto, incolpava falsamente, pur sapendoli
innocenti …”;
- al capo 3) dell’imputazione: “… offendeva la reputazione … mediante
diffusione agli organi di informazione del comunicato stampa con n. …
allegati di cui all'allegato …) del presente atto”;
31. averli dimenticati, dà luogo alla nullità di cui all’art. 419 co.1 e 7 c.p.p.
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32. Questa stessa dimenticanza è rilevabile anche nel decreto che dispone il
giudizio: il che ne comporta la nullità prevista dall’art. 429 co.1 lett. c) e
co.2 c.p.p.;
33. ciò in quanto, specie con riguardo ai capi 1) e 3) dell’imputazione, risulta del
tutto impossibile comprenderne il contenuto in assenza di ogni indicazione
che non sia quella contenuta negli allegati, per l’appunto, mancanti.
…
avv. …
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