dimissioni e dimissioni e licenziamenti licenziamenti individuali
Transcript
dimissioni e dimissioni e licenziamenti licenziamenti individuali
DIMISSIONI E LICENZIAMENTI INDIVIDUALI A. Pizzoferrato – N. Girelli copyright 2013 Cause di estinzione del rapporto pp di lavoro 1 Recesso unilaterale del lavoratore (dimissioni) 1. 2. Recesso unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) 3. Risoluzione consensuale (ex art. 1372, c. 1, c.c.) 4 Scadenza del termine eventualmente apposto al contratto 4. 5. Impossibilità sopravvenuta della prestazione/forza maggiore 6. Morte del lavoratore p previste dalla legge p gg ((es. mancato rientro al 7. Altre ipotesi lavoro al termine del periodo di comporto) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 L dimissioni Le di i i i Le dimissioni costituiscono un negozio giuridico unilaterale recettizio. Dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.): obbligo del preavviso (salvo pagamento indennità sostitutiva) ma non di motivazione Dimissioni per giusta causa dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (art. (art 2119 c.c.): c c ): obbligo di motivazione (causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto) ma non di preavviso A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Le modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina delle dimissioni (art. 4, cc. 16-23, l. n. 92/2012) Dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 151/2001) Le dimissioni presentate: dalla lavoratrice durante la gravidanza dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (o i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) devono essere convalidate dal servizio ispettivo presso la DTL (condizione sospensiva) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Le modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina delle dimissioni ((art. 4, cc. 16-23, l. n. 92/2012)) La nuova procedura di convalida delle dimissioni applicabile a tutti i lavoratori subordinati Le dimissioni devono essere sospensiva) presso: la DTL il Centro per ll’impiego impiego le sedi indicate dai CCNL convalidate (condizione In alternativa: mediante sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro. A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 La nuova procedura di convalida delle dimissioni applicabile a tutti i lavoratori subordinati La convalida non è richiesta in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia pattuita nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte presso la DTL o sedi sindacali (ad es. ex artt. 410, 411 e 412 c.p.c.) – circ. Min. Lav. n. 18/2012 A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 La tempistica Entro E t 30 gg. dalle d ll dimissioni di i i i il datore d t di lavoro l d deve i it invitare per iscritto il lavoratore a convalidare le dimissioni (presso le apposite sedi o sottoscrivendo la dichiarazione) (in difetto dell’invito: le dimissioni si considerano prive di effetto) Il lavoratore ha 7 gg. di tempo dalla ricezione dell’invito per: convalidare le dimissioni revocare le dimissioni (in difetto: le dimissioni sono valide) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Art. 1372, c. 1, cod. civ. Efficacia del contratto Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il mutuo consenso delle parti alla risoluzione del rapporto si traduce in un contratto autonomo, dal contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario, originario con il quale le parti estinguono il precedente, liberandosi dal relativo vincolo. La riforma Fornero ha esteso alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la nuova disciplina delle dimissioni. A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 I licenziamenti li i ti individuali A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 collettivi Il licenziamento li i t iindividuale di id l Le fonti della disciplina Artt. 2118 e 2119 c.c. L. 15 luglio 1966, n. 604 L. 20 maggio 1970, n. 300 L. 11 maggio 1990, n. 108 A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Il recesso ad d nutum t ( t 2118 c.c.)) (art. Il recesso datoriale dal contratto a tempo indeterminato è condizionato al solo preavviso. La durata del preavviso è stabilita dal contratto collettivo, generalmente in relazione all’anzianità di servizio e all’inquadramento professionale. In difetto di preavviso: obbligo di versamento dell dell’indennità indennità sostitutiva. A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Il recesso ad d nutum t ( t 2118 c.c.)) (art. Ga a t sce Garantisce: • libertà da vincoli contrattuali a tempo indeterminato • eguaglianza tra le parti del rapporto, che vengono a trovarsi in posizione simmetrica e di reciprocità • allineamento lli t d ll della risoluzione i l i d l rapporto del t di lavoro l subordinato a quella di ogni altro contratto sinallagmatico a tempo indeterminato • simmetria tra costituzione e cessazione del rapporto di lavoro, nel comune segno della libera determinazione delle parti A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 I t i residue Ipotesi id di recedibilità dibilità ad d nutum t A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 108/1990 le ipotesi di recedibilità ad nutum da parte del datore di lavoro si sono ristrette a: dirigenti lavoratori in prova lavoratori domestici lavoratori che abbiano maturato i requisiti pensionistici, salvo che abbiano optato per la prosecuzione i d l rapporto del t A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 IL PRINCIPIO DI NECESSARIA GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO La l. n. 604/1966 ha introdotto il principio di necessaria giustificazione del licenziamento: Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato con datori di lavoro privati o pubblici, il licenziamento non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. o per giustificato motivo (art. 1) L’onere della prova in ordine alla giustificazione del licenziamento è a carico del datore di lavoro. A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 La giusta causa Art. 2119 c.c. La nozione E una causa che non consente la E’ prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 L giusta La i t causa Il contenuto ‟Irreparabile Irreparabile lesione dell dell’elemento elemento fiduciario, che rappresenta il presupposto fondamentale per la collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore” (Cass. n. 1340/1983) G Grave inadempimento i d i t aglili obblighi bbli hi contrattuali t tt li (licenziamento disciplinare) Comportamenti del lavoratore, anche estranei alla sfera del rapporto t contrattuale, t tt l tali t li da d far f venire i meno la l fiducia fid i del d l datore di lavoro nell’esattezza delle future prestazioni (fiducia in senso ‟oggettivo”) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 L giusta La i t causa I criteri di valutazione Per stabilire l’esistenza di una g giusta causa di licenziamento,, occorre valutare se il comportamento del lavoratore sia idoneo a ledere l’elemento fiduciario su cui il datore di lavoro fonda la collaborazione del prestatore di lavoro e pertanto sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. La valutazione deve essere condotta con riferimento al caso concreto considerando la portata del fatto, concreto, fatto le circostanze del suo verificarsi, i motivi nonché l’intensità dell’elemento volitivo. A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Il giustificato motivo soggettivo Art. 3, l. n. 604/1966 ‟Un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoroˮ Differisce dalla giusta causa in quanto: richiede il rispetto del preavviso (o indennità sostitutiva) alla giusta causa corrispondono le fattispecie di maggiore gravità la giusta causa non è necessariamente un inadempimento contrattuale A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Giustificato motivo oggettivo Art. 3, l. n. 604/1966 Richiede il rispetto del preavviso (o indennità sostitutiva) 1) ‟Ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (c.d. licenziamento economico) Effettività delle ragioni aziendali ed insindacabilità nel merito delle scelte lt imprenditoriali i dit i li Nesso di causalità tra la scelta imprenditoriale ed il licenziamento ( (soppressione i d dell posto t di llavoro)) Licenziamento ce a e o co come ee extrema e a ratio a o (obb (obbligo go d di repechage) epec age) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Gi tifi t motivo Giustificato ti oggettivo tti 2) Vicende soggettive del lavoratore: impossibilità sopravvenuta del lavoratore alla prestazione p p per causa non imputabile p alle p parti (es. inidoneità fisica o psichica) superamento del periodo di comporto carcerazione preventiva A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Di i ti di lilicenziamento Divieti i t Le più rilevanti ipotesi di divieto previste dalla legge: • licenziamento per causa di matrimonio (art. 1, l. n. 7/1963) • licenziamento della lavoratrice madre (art. 54, d.lgs. n. 151/2001) • licenziamento durante il periodo di comporto (art. 2110 c.c.)) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Licenziamento discriminatorio (art. 4, l. n. 604/1966 e art. 15 Stat. Lav.) Nozione Licenziamento determinato da ragioni sindacali, politiche, religiose, razziali, di lingua o di sesso sesso, di handicap handicap, di età basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali p Il licenziamento per ragioni discriminatorie è nullo. A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Forma del licenziamento e specificazione dei motivi Di i li pre riforma Disciplina if F Fornero: • Obbligo di forma scritta per la comunicazione del li licenziamento i t a pena di inefficacia i ffi i • Il datore di lavoro non era obbligato alla contestuale comunicazione dei motivi del licenziamento. • Il lavoratore l t li licenziato i t disponeva di d ll facoltà della f ltà di chiedere hi d l la specificazione dei motivi entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento. In caso di esercizio di tale facoltà, sorgeva ll’obbligo obbligo per il datore di lavoro di comunicare i motivi per iscritto entro 7 giorni, a pena di inefficacia del licenziamento. (art. 2, commi 1, 2 e 3, l. n. 604/1966) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Forma del licenziamento e specificazione dei motivi La comunicazione del licenziamento deve oggi necessariamente contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato, a p pena di inefficacia del recesso. (art. 1, comma 37, l. n. 92/2012) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 T Termini i i di iimpugnazione i Disciplina pre riforma Fornero: Impugnazione del licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione o dalla successiva comunicazione dei pena di decadenza. motivi,, a p A pena di inefficacia dell’impugnazione, presentazione del ricorso al giudice del lavoro o proposta di conciliazione o arbitrato entro i successivi 270 giorni. (art. 6, l. n. 604/1966, come modificato dal c.d. Collegato lavoro) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 T Termini i i di iimpugnazione i Per i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della riforma, il termine di 270 giorni per la presentazione del ricorso o per la proposta di conciliazione o arbitrato è ridotto a 180 giorni. g (art. 1, c. 38, l. n. 92/2012) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 R Revoca d dell lilicenziamento i t Revoca del licenziamento intimato ai sensi dell’art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 effettuata entro 15 giorni i i dalla d ll comunicazione i i all datore d t di lavoro l dell’impugnazione: ripristino del rapporto di lavoro diritto del lavoratore alle retribuzioni non percepite impossibilità per il lavoratore di rifiutare la revoca (art. 1, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Licenziamento illegittimo: le tutele Aziende di minori dimensioni Resta invariata la tutela obbligatoria prevista dall’art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604 per i lavoratori licenziati nell’ambito nell ambito delle aziende di piccole dimensioni (salvo il caso dei licenziamenti discriminatori): riassunzione del lavoratore in alternativa indennità risarcitoria fra 2,5 e 6 mensilità (parametri: numero dei dipendenti, dipendenti dimensioni dell dell’impresa impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Art 18 Stat. Art. Stat Lav. Lav Campo di applicazione Datore di lavoro, lavoro imprenditore o non imprenditore imprenditore, che: • nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel q quale ha avuto luogo g il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori (5 se imprenditore agricolo) • nello stesso comune occupa più di 15 dipendenti (5 nel medesimo ambito territoriale se impresa agricola), i l ) anche h se la l singola i l unità ità produttiva d tti non raggiunge tali limiti • in ogni caso, caso occupa più di 60 dipendenti A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 A t 18 St Art. Stat. t Lav. L Disciplina pre riforma Fornero: Art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300: «Reintegrazione nel posto di lavoro» Tutela reale applicata in tutti i casi di licenziamento illegittimo (discriminatorio, orale, giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo): reintegrazione nel posto di lavoro in alternativa indennità sostitutiva pari a 15 mensilità risarcimento del danno commisurato alle mensilità non percepite dal giorno del licenziamento (minimo 5 mensilità) versamento dei contributi assistenziali e p previdenziali dal g giorno del licenziamento A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 A t 18 St Art. Stat. t Lav. L Nuovo art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo» Introduce differenti regimi di tutela con riferimento alle seguenti fattispecie: 1) licenziamento discriminatorio o verbale o per motivo illecito determinante 2) licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo 3) licenziamento li i t per giustificato i tifi t motivo ti oggettivo tti ((art. 1,, comma 42,, legge gg 28 giugno g g 2012,, n. 92)) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Prima fattispecie: licenziamento discriminatorio o verbale o per motivo illecito determinante Tipologie di licenziamento discriminatorio per ragioni di credo politico o fede religiosa o motivi connessi a razza,, lingua, g , g genere,, handicap, p, età,, orientamento sessuale, convinzioni personali, affiliazione o attività sindacale intimato in violazione dei divieti di licenziamento per causa di matrimonio o fruizione dei congedi di maternità, paternità o parentali intimato per motivo illecito determinante comunque affetto da vizio di nullità (es. licenziamento per ritorsione) verbale A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Prima fattispecie: licenziamento discriminatorio o verbale o per motivo illecito determinante Tutela reale ‟forte” reintegrazione nel posto di lavoro risarcimento del danno commisurato alle mensilità non percepite dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto aliunde perceptum (minimo 5 mensilità) versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Seconda fattispecie: licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo Rientra in questa fattispecie il licenziamento disciplinare. L’irrogazione del licenziamento disciplinare è condizionata all’applicazione della speciale procedura prevista dall’art. 7 Stat. Lav. 1)) p predeterminazione del codice disciplinare p 2) affissione del codice disciplinare 3) contestazione per iscritta dell’addebito e dell’eventuale recidiva 4) pausa di riflessione/termine a difesa (5 giorni) con eventuale assistenza sindacale per il lavoratore 5) adozione del provvedimento disciplinare decorso il predetto p eventualmente p previsti dal CCNL termine e nei tempi A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Seconda fattispecie: p licenziamento p per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo Il nuovo art. 18 Stat. Lav. prevede 3 distinti regimi g di tutela A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Primo regime di tutela Tutela reale ‟deboleˮ Il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento: perché il fatto contestato non sussiste oppure perché il fatto contestato rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro indennità risarcitoria commisurata alle mensilità non percepite dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto aliunde perceptum e aliunde percipiendum, con un massimo di 12 mensilità (no minimo 5 mensilità) versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento (maggiorati degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 L prime Le i iinterpretazioni t t i i giurisprudenziali i i d i li Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, 15 ottobre 2012 Ipotesi di «insussistenza del fatto contestato»: da intendere non semplicemente come «fatto materiale» bensì come «fatto giuridico», globalmente accertato, nell’unicum della sua componente oggettiva gg e nella sua ossia «fatto g componente inerente l’elemento soggettivo». Diversamente, risulterebbero violati i principi generali dell’ordinamento civilistico, posto che si «potrebbe giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale ed oggettivo, ma privi d ll’ l dell’elemento t psicologico, i l i o addirittura ddi itt privi i i dell’elemento d ll’ l t della d ll coscienza i e volontà l tà dell’azione». Ipotesi secondo cui «il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conser ati a secondo le previsioni conservativa, pre isioni dei contratti collettivi colletti i e dei codici disciplinari applicabili»: osserva il Tribunale che l’art. 9, sez. 4°, titolo 7° C.C.N.L. Metalmeccanici 2008, applicabile al rapporto di lavoro in questione, prevede espressamente solo sanzioni conservative, nella diversa gradazione ivi contemplata, contemplata per la fattispecie della c.d. c d «lieve insubordinazione nei confronti dei superiori». A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Secondo regime di tutela Tutela obbligatoria ‟forteˮ «Altre ipotesi» p in cui il g giudice accerta che non ricorrono g gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (in particolare, giudizio di proporzionalità legale) risoluzione del rapporto di lavoro Indennità risarcitoria onnicomprensiva fra 12 e 24 mensilità (p (parametri: anzianità del lavoratore,, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Terzo regime di tutela Tutela obbligatoria ‟debole” Il g giudice ud ce d dichiara c a a inefficace e cace il licenziamento ce a e o pe per: violazione del requisito di motivazione obbligatoria oppure per difetto di procedura (procedimento disciplinare di cui all’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300) risoluzione del rapporto di lavoro indennità risarcitoria onnicomprensiva fra 6 e 12 mensilità (parametro: gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Terza fattispecie: licenziamento per giustificato motivo oggettivo Ripristino dell’obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione: Per i casi di licenziamento intimato per ‟ragioni ragioni economiche”, la riforma Fornero ha introdotto l’obbligo g del p previo esperimento p di un tentativo di conciliazione presso la DTL (condizione di procedibilità ai fini dell’intimazione del licenziamento) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Il tentativo obbligatorio di conciliazione: procedura Comunicazione del datore di lavoro alla DTL dell’intenzione di procedere al licenziamento, dei motivi e delle eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore Convocazione Co oca o e da pa parte te de della a DTL e entro to7g giorni o da dalla a ricezione ce o e della comunicazione del datore di lavoro Obbligo di conclusione della procedura entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Il nuovo art art. 18 Stat Stat. Lav. Lav prevede 3 distinti regimi di tutela A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Primo regime di tutela Tutela reale ‟deboleˮ Il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento: per difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore oppure perché intimato in violazione del periodo di comporto (art. 2110, comma 2, c.c.) oppure per ‟manifesta insussistenza del fattoˮ (applicazione della tutela di cui al 1° regime a discrezione del giudice) reintegrazione nel posto di lavoro indennità risarcitoria commisurata alle mensilità non percepite dal giorno del licenziamento, dedotto aliunde perceptum e aliunde percipiendum, con un massimo di 12 mensilità (no minimo 5 mensilità) versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento (maggiorati degli interessi nella misura legale, legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Secondo regime di tutela Tutela obbligatoria ‟forte” ‟Altre Altre ipotesi” ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo risoluzione del rapporto di lavoro indennità risarcitoria onnicomprensiva fra 12 e 24 mensilità (parametri: anzianità del lavoratore lavoratore, numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti, iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione, occupazione comportamento delle parti in sede conciliativa) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 Terzo regime di tutela Tutela obbligatoria ‟deboleˮ Il giudice i di dichiara di hi i ffi inefficace il licenziamento li i t per violazione i l i della procedura di esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione p presso la DTL ((art. 7,, legge gg 15 luglio g 1966,, n. 604) risoluzione del rapporto di lavoro indennità risarcitoria onnicomprensiva fra 6 e 12 mensilità (parametro: gravità della violazione commessa dal datore di lavoro) A. Pizzoferrato ‐ N. Girelli copyright 2013 CIRCOLARE N. 3/2013 Roma, 16 gennaio 2013 Prot. 37/0001034 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Agli indirizzi in allegato Direzione generale per l’Attività Ispettiva Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Oggetto: art. 7 L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 – procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – primi chiarimenti operativi. L’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, modificando l’art. 7 della L. n. 604/1966 e puntando ad una deflazione del contenzioso in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, affida alla commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c., il compito di espletare un tentativo di conciliazione della controversia, secondo un iter che presenta alcune analogie con quello previsto, per le riduzioni collettive di personale, dagli artt. 4, 5, 16 e 24 della L. n. 223/1991. La presente circolare, oltre a sottolineare l’estrema importanza del compito affidato dal Legislatore alle articolazioni periferiche della nostra Amministrazione ed alle commissioni di conciliazione istituite presso le stesse, si propone di chiarire alcuni aspetti della nuova disposizione richiamando, peraltro, l’attenzione dei Dirigenti ad uno sforzo organizzativo non indifferente. La procedura pone un intervallo temporale tra il momento in cui il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto – comunicata al lavoratore interessato – e quello nel quale il licenziamento esplica i propri effetti. Questo lasso di tempo può avere una propria “utilità” in quanto consente alle parti di confrontarsi presso una sede che offre garanzie di terzietà e di trovare soluzioni alternative al licenziamento. Quanto appena detto postula la necessità di un concreto coinvolgimento dell’Ufficio e delle proprie articolazioni interne, non soltanto nella fase della trattativa, ma anche in quella di supporto (segreteria, protocollo, senza “tempi morti”) e di chiarificazione dei contenuti attraverso le strutture impegnate ad informare l’utenza (U.O. conflitti di lavoro, Ufficio relazioni con il pubblico, Ispettore di turno, ecc.). 1 Datori di lavoro interessati È necessario anzitutto verificare nel concreto le modalità applicative della disposizione, partendo dalla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 trova applicazione. Al riguardo il Legislatore individua i datori di lavoro interessati dalla procedura sulla base di limiti dimensionali, rispetto ai quali si ritiene che l’Ufficio non abbia tuttavia alcun potere di valutazione. Sono tenuti al rispetto della norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non imprenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti (anche per l’imprenditore agricolo dimensionato oltre le 5 unità vale lo stesso principio) e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti su scala nazionale. Ai fini del computo i lavoratori a tempo parziale indeterminato sono calcolati “pro quota” in relazione all’orario pieno contrattuale, mentre non si computano il coniuge ed i parenti entro il secondo grado, sia in linea diretta che collaterale (commi 8 e 9 del nuovo art. 18, come modificato dal comma 42 dell’art. 1, della L. n. 92/2012). Va poi evidenziato che la previsione ricalca quanto già affermato dal Legislatore della L. n. 108/1990. Da ciò scaturisce la validità di alcuni indirizzi consolidatisi nel corso degli anni passati presso la Suprema Corte come quello secondo il quale il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. “normale occupazione” nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale. Al riguardo va ricordato che nelle aziende ove, per motivi di mercato o di attività svolta in periodi predeterminati, l’occupazione è “fluttuante”, la giurisprudenza oscilla tra un concetto di “media” (Cass. sent. n. 2546/2004) ed uno di “normalità” della forza lavoro riferita all’organico necessario in quello specifico momento dell’anno (Cass. sent. n. 2241/1987; Cass. sent. n. 2371/1986). Un altro tema che va affrontato riguarda la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, per effetto di specifiche disposizioni legislative come: a) gli assunti con rapporto di apprendistato (qualunque sia la tipologia ed ivi compresi i c.d. “apprendisti in mobilità”) in quanto l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011 li esclude 2 espressamente, ribadendo la disposizione già contenuta nell’art. 21 della L. n. 56/1987, ora abrogato; b) gli assunti con contratto di inserimento, fino a quando tale contratto rimarrà nel nostro ordinamento (è stato infatti abrogato dall’art. 1, comma 14, della L. n. 92/2012 a decorrere dal prossimo anno); c) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. n. 223/1991; d) gli assunti, già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, secondo la previsione contenuta nell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2000; e) i lavoratori somministrati che, per effetto dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, non rientrano nell’organico dell’utilizzatore. Vanno, invece, compresi nell’organico aziendale i lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro che hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato secondo la previsione contenuta nell’art. 1, comma 3, della L. n. 142/2001, i lavoratori a domicilio, i lavoratori sportivi professionisti che, in virtù dell’art. 4, comma 9, della L. n. 91/1981, rientrano nel computo dimensionale dell’azienda. Il computo parziale nell’organico non riguarda soltanto i lavoratori ad orario ridotto a tempo indeterminato – come riportato, esplicitamente, dalla norma – ma anche gli intermittenti, in forza dell’art. 39 del D.Lgs. n. 276/2003, che li calcola nell’organico dell’impresa “ai fini dell’applicazione di norme di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre” o quelli “in lavoro ripartito”, computati complessivamente in relazione all’orario svolto e che vanno considerati come un’unità allorquando l’orario complessivo coincida con il tempo pieno. Motivazioni del licenziamento Un’altra questione che va preliminarmente esaminata riguarda la motivazione del licenziamento (che è bene, ricordarlo, in questa fase è rimessa alla sola valutazione del datore di lavoro) quale riferibile ad un giustificato motivo oggettivo, secondo quanto prevede l’art. 3, seconda parte, della L. n. 604/1966. Su questa linea di recente si è espressa la Suprema Corte (Cass. sent. n. 11465 del 9 luglio 2012), allorquando ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva è una scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. 3 A titolo esemplificativo, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento è stato ricondotto ad ipotesi di ristrutturazione di reparti, di soppressione del posto di lavoro, di terziarizzazione e di esternalizzazione di attività. Le prime due non possono essere genericamente individuate ma debbono essere ricondotte alla esigenza di dover, necessariamente, “cancellare” o ridurre quel reparto o, a maggior ragione, quel posto di lavoro nel quale si trova ad operare il dipendente, con l’impossibilità di una utilizzazione in altre mansioni compatibili con quella precedentemente svolta. A ciò vanno aggiunte altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, peraltro, non esauriscono l’ampia tematica) che fanno riferimento alla inidoneità fisica (Cass. sent. n. 14065/1999; Cass. sent. n. 9067/2003; Cass. sent. n. 4012/1998), alla impossibilità del c.d. “repechage” anche all’interno del “gruppo d’imprese” (Cass. sent. n. 7717/2003; Cass. sent. n. 16579/2010), al licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato in edilizia, anche per chiusura del cantiere (Cass. sent. 1162/1993; Cass. sent. n. 2364/1989), ai provvedimenti di natura amministrativa (Cass. sent. n. 2267/1999; Cass. sent. n. 7726/2005; Cass. sent. n. 2727/1989; Cass. sent. n. 7726/2005) che incidono sul rapporto (ad esempio, il ritiro della patente di guida o di un tesserino di ingresso rilasciato dalle autorità doganali agli spazi aeroportuali o il ritiro del porto d’armi ad una guardia particolare giurata), alle misure detentive (Cass. sent. n. 22536/2008; Cass. sent. n. 2267/2009). Non si ritiene invece ricompreso nell’ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo il licenziamento avvenuto per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 2110 c.c. la cui violazione, peraltro, trova una specifica tutela nell’ambito del riformulato art. 18 della L. n. 300/1970. La procedura obbligatoria di conciliazione è invece necessaria allorquando il datore intenda effettuare più licenziamenti individuali nell’arco temporale di 120 giorni (art. 24, L. n. 223/1991) anche per i medesimi motivi senza raggiungere la soglia di 5; qui ci si trova di fronte a “recessi plurimi” per esigenze oggettive dell’azienda, tutti ricadenti nella procedura oggi prevista per i licenziamenti individuali e non in quella disciplinata dall’art. 4 della L. n. 223/1991. Nel caso in cui la Direzione territoriale del lavoro si accorga che il datore ha chiesto più di 4 tentativi di conciliazione per i medesimi motivi deve ritenere non ammissibile la procedura, invitando il datore di lavoro ad attivare quella di riduzione collettiva di personale prevista dalla L. n. 223/1991. Apertura della procedura e ruolo della Direzione territoriale del lavoro Il datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del nuovo art. 18 che intende procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato ad inviare una comunicazione scritta alla Direzione del lavoro competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell’attività del dipendente) e trasmessa per conoscenza al diretto interessato. 4 Il contenuto deve far riferimento all’intenzione di procedere al licenziamento per un motivo oggettivo, deve indicarne le motivazioni, nonché le eventuali misure di assistenza finalizzate ad una ricollocazione. Si ricorda inoltre di indicare nella comunicazione, qualora il datore di lavoro ne sia in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione si intende trasmessa a “buon fine”, nei confronti del lavoratore, se spedita al domicilio indicato nel contratto o quello successivamente indicato o, infine, se consegnata a mano con ricezione attestata da una firma sulla copia. Dalla data di ricezione della comunicazione trasmessa da parte del datore di lavoro all’Ufficio si intende dunque avviata la procedura in esame; va infatti ricordato che la stessa comunicazione è trasmessa “per conoscenza” al lavoratore (art. 7, comma 1, della L. n. 604/1966) e pertanto, ai fini della individuazione del momento di avvio della procedura, assume valore preponderante la data di ricezione da parte della DTL. A differenza del tentativo facoltativo di conciliazione previsto dalla L. n. 183 del 2010, ove i “luoghi teatro” dell’iter teoricamente possibili erano diversi (organismi di certificazione, camere e collegi arbitrali, sedi sindacali ecc.), la procedura compositoria in questione si può svolgere soltanto davanti la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro, la cui composizione è espressione delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale e che, in via ordinaria, opera attraverso sotto commissioni composte da un rappresentante di parte datoriale, da uno di parte sindacale e da un funzionario della DTL delegato dal proprio Dirigente. A differenza dell’art. 413 c.p.c. che, radicando indirettamente la competenza del giudice del lavoro, individua anche quella della Direzione territoriale del lavoro per il tentativo facoltativo di conciliazione e che prevede “fori alternativi”, il nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 individua attraverso il solo luogo di svolgimento dell’attività del dipendente l’organo ministeriale competente per territorio. Modalità e contenuti della comunicazione datoriale Passando alle modalità ed ai contenuti della comunicazione datoriale, va ricordato come l’art. 410 c.p.c., nella versione riformata dall’art. 31 della L. n. 183/2010, faccia riferimento ad una “raccomandata con avviso di ricevimento”. In ogni caso, si ritiene pienamente valida una comunicazione inviata alla Direzione del lavoro attraverso “posta elettronica certificata”. La comunicazione datoriale va effettuata per iscritto, come traspare chiaramente da due elementi: il primo riguarda l’indicazione della motivazione del recesso e la descrizione delle misure eventuali di assistenza alla ricollocazione; il secondo scaturisce dal fatto che la comunicazione deve essere inviata sia alla DTL che al domicilio del lavoratore. 5 La comunicazione è fondamentale in quanto consente di conoscere le cause che determinano, ad avviso del datore, la necessità di procedere al licenziamento. La comunicazione relativa al licenziamento individuale deve presentare caratteristiche precise, in quanto l’imprenditore ha già individuato il soggetto nei confronti del quale esercitare l’azione di recesso; tutto questo, secondo principi di “correttezza” e “buona fede” ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7046/2011. Anche le misure attivabili ai fini di una ricollocazione (che, peraltro, sono eventuali) vanno individuate con una certa puntualizzazione in quanto possono facilitare la soluzione della controversia. Per quel che riguarda la individuazione delle misure alternative, di ricollocazione o di assistenza alla ricollocazione, va ricordato come la stessa Cassazione, con la sentenza n. 6625 del 23 marzo 2011, abbia affermato che non necessariamente debbano avere la caratteristica del lavoro subordinato, ben potendo l’offerta riguardare una prospettiva di lavoro autonomo o in cooperativa. Istruttoria della Direzione territoriale del lavoro I tempi del tentativo di conciliazione sono obiettivamente brevi e, in questa ottica, il comma 3 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 impone un preciso onere alla Direzione territoriale del lavoro che ha ricevuto la comunicazione datoriale: quello di convocare le parti avanti alla commissione (o sotto commissione) provinciale di conciliazione, trasmettendo l’invito a comparire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione dell’istanza. A cadenza almeno settimanale la DTL provvederà inoltre a comunicare ai componenti della commissione i nominativi delle parti convocate presso la stessa commissione per il tentativo di conciliazione. La nota della DTL, con il giorno e l’ora della convocazione, deve essere trasmessa con la massima celerità al fine di non vanificare la procedura obbligatoria di conciliazione; essa va inviata con lettera raccomandata o preferibilmente attraverso “posta elettronica certificata”. Forme alternative di invio della comunicazione, attesa la necessità di coniugare la certezza dell’invio con l’effettiva conoscenza della data della riunione da parte degli interessati, non risultano possibili (tranne, ovviamente, i casi sporadici di “consegna a mano”). I tempi ristretti postulano la necessità di un diversa organizzazione sia dell’Ufficio vertenze della Direzione del lavoro che dell’attività della commissione di conciliazione. Una volta pervenuta la richiesta, la convocazione delle parti va fatta con immediatezza, indicando una data molto ravvicinata per l’incontro e, possibilmente, prevedendo riunioni “straordinarie” dell’organo conciliativo. Fissare la convocazione delle parti, pur rispettando il termine perentorio dei 7 giorni dalla richiesta, ma entro un limite temporale che va oltre i 20 giorni dalla convocazione, significa vanificare la procedura conciliativa. 6 Codesti Uffici dovranno pertanto organizzarsi in modo tale da assolvere a tale preciso onere normativo e dell’osservanza di tali indicazioni si terrà conto ai fini della valutazione del comportamento organizzativo dei Dirigenti delle rispettive strutture. Attività della commissione di conciliazione Nel giorno e nell’ora fissata dalla lettera di convocazione, le parti sono invitate a presentarsi avanti all’organo conciliativo. L’assenza di una delle stesse non sorretta da alcun elemento giustificativo produce la redazione di un verbale di assenza. Ovviamente, si ha motivo di ritenere che se la mancata presenza del lavoratore abilita il datore di lavoro ad attuare il recesso, la stessa cosa non può dirsi nel caso contrario. Il comma 5 dell’art. 7 offre la possibilità alle parti di essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU, da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo. Al riguardo va puntualizzata la possibilità che le parti siano o meno presenti avanti alla commissione di conciliazione o possano farsi rappresentare da un soggetto terzo munito di apposita delega. La delega può essere autenticata secondo le modalità attualmente in vigore (delega sottoscritta dalla parte, unitamente a copia del documento d’identità, ovvero autentica rilasciata dallo stesso avvocato che rappresenta ed assiste il proprio cliente). Pur non escludendo che in linea di principio le parti possano delegare altre persone alla trattazione (cosa abbastanza ricorrente per il datore di lavoro), si ritiene che dall’articolato emerga l’opportunità che i soggetti interessati siano tutti presenti e, in particolar modo, il lavoratore. Quest’ultimo aspetto emerge anche dalla previsione contenuta nel comma 9 dell’art. 7, allorquando si afferma che “in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3” – si tratta di quello fissato dalla commissione – “la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni”. L’opportunità della effettiva presenza delle parti è rafforzata dal fatto che nel corso della discussione potrebbero emergere soluzioni alternative al licenziamento che possono essere diverse ed articolate. Termini per lo svolgimento della conciliazione La procedura di conciliazione ha tempi predeterminati, nel senso che atteggiamenti dilatori non sono, in sostanza, consentiti. Essa si deve concludere entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro. Ciò sta a significare che: 7 - il termine si calcola dalla data di convocazione e, quindi, all’interno dei 20 giorni vanno computati anche quelli necessari alla ricezione della lettera raccomandata (nel caso in cui sia possibile il “doppio invio per pec” il problema non si pone); - l’incontro deve necessariamente essere “ravvicinato” per consentire alle parti un vero confronto. Si ricorda tuttavia che il termine di 20 giorni può essere superato, anche su richiesta della commissione, se le parti lo reputano necessario per il raggiungimento di un accordo. In questo caso è opportuno che lo “sforamento” risulti da un verbale di riunione interlocutorio; ovviamente ciò non produce conseguenze sull’esito del tentativo, potendosi lo stesso concludersi anche con una mancata conciliazione. Appare evidente come il Legislatore punti sull’effetto “deflattivo” del tentativo di conciliazione. Ciò lo si deduce sia dal fatto che le parti possono continuare la discussione (se sono d’accordo) senza alcuna limitazione temporale, che dalla partecipazione attiva richiesta alla commissione. Tale partecipazione si traduce in un attività mediatoria sia in ordine all’accordo sulla indennità incentivante, che riguardo alla individuazione di forme alternative al recesso (ad esempio, il ricorso al tempo parziale, il trasferimento, l’occupazione presso altro datore di lavoro, l’offerta di una collaborazione autonoma anche presso altri datori di lavoro, il distacco temporaneo, l’attribuzione di altre mansioni) senza la necessità di una formalizzazione di una vera e propria proposta conciliativa. Quanto appena detto postula anche la necessità di interventi organizzativi interni alla utilizzazione del personale nelle singole Direzioni territoriali del lavoro. La presidenza della sotto commissione ove, come detto, si svolgeranno la gran parte delle controversie, dovrà essere affidata ad un funzionario particolarmente preparato sotto l’aspetto “vertenziale” e con una conoscenza dei possibili istituti contrattuali da utilizzare in alternativa al recesso e con ovvia capacità di mediazione. Al tempo stesso, attesa l’importanza e la delicatezza del nuovo adempimento, si rimette alla valutazione del singolo Dirigente la possibilità di integrare o meglio utilizzare il personale impiegato nelle attività di supporto, finalizzato al pieno rispetto dei termini legali. Tornando ai tempi “cadenzati” della procedura conciliativa, va sottolineato come il Legislatore prenda in considerazione una ipotesi di sospensione temporanea della stessa. Ciò accade (comma 9 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966) in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore (anche autocertificabile) a presenziare alla riunione fissata per il tentativo di conciliazione, per un periodo massimo di 15 giorni. Questo, che può consistere in uno stato di malattia ma anche in un motivo diverso afferibile alla propria sfera familiare, deve trovare la propria giustificazione in una tutela prevista dalla legge (ad esempio, un intervento di assistenza ex L. n. 104/1992) o dal contratto. Il motivo va comunicato alla commissione o sotto 8 commissione provinciale di conciliazione che ha la “regia” del tentativo e che, se lo ritiene valido, accorda la sospensione per il tempo richiesto. Esito negativo del tentativo di conciliazione Quanto alle conseguenze legate ad un fallimento del tentativo di conciliazione, va premesso che ciò può accadere sia perché le parti non hanno trovato un accordo, sia perché si è verificata l’assenza o l’abbandono da parte di una di esse (cosa che va, chiaramente, evidenziata nel relativo verbale). In tali casi il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore individuato. In alternativa, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata la convocazione per il tentativo di conciliazione richiesto, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale, trascorsi i 7 giorni dalla ricezione della propria richiesta di incontro da parte della Direzione territoriale del lavoro. Se la commissione di conciliazione non riesce ad arrivare ad una composizione della controversia, essa è tenuta a redigere un verbale di mancato accordo che, tuttavia, stando al dettato del comma 8 del nuovo art. 7 della L. n. 604/1966, non può essere generico e privo di contenuti. Il Legislatore, infatti, afferma che “il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, settimo comma, della legge n. 300/1970 e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile”. Dal verbale si deve desumere, con sufficiente approssimazione, il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa. Ciò non significa che, necessariamente, si dovranno riportare tutte le questioni sollevate ma dall’atto dovranno emergere alcune questioni sostanziali riferibili, ad esempio, ad eccezioni sollevate dal lavoratore o da chi lo assiste (ad esempio, si ritiene che il licenziamento prospettato non sia per giustificato motivo oggettivo, ma discriminatorio) o alla assoluta indisponibilità a trovare una soluzione di natura economica alla controversia o ad accettare soluzioni alternative al recesso. Licenziamento adottato al termine della procedura Va poi ricordato che il licenziamento adottato al termine della procedura conciliativa ha effetto “dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato” – ossia dal giorno di ricezione, da parte dell’Ufficio, della comunicazione datoriale relativa al “preavviso di licenziamento” – salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. In relazione ai connessi obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego si richiama la lettera circolare del 12 ottobre 2012 secondo la quale “esigenze di certezza in ordine agli esiti 9 delle procedure di licenziamento impongono di individuare come dies a quo, ai fini della comunicazione in questione, quello della risoluzione del rapporto senza tener conto della circostanza secondo la quale la stessa risoluzione “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”, così come prevede l’art. 7, comma 41, della L. n. 604/1966 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In tal caso, pertanto, si ritiene che gli effetti retroattivi del licenziamento non debbano incidere sui termini di effettuazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego”. Si ricorda che, ferma restando la nullità del licenziamento intervenuto in costanza di maternità/paternità, gli effetti del licenziamento rimangono sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come “preavviso lavorato”, con corrispondente riduzione della relativa indennità in ragione della retribuzione corrisposta nello stesso periodo. La disposizione ha lo scopo di individuare una data “legale” di risoluzione del rapporto ed ha un obiettivo precipuo di evitare possibili rallentamenti procedurali legati all’insorgere di una malattia che, indubbiamente, rinvierebbe l’efficacia del recesso al termine della stessa. Il Legislatore ha fatto salvo l’effetto sospensivo scaturente pertanto solo dai periodi di tutela per maternità/paternità ed infortunio sul lavoro. Esito positivo del tentativo di conciliazione Il tentativo di conciliazione può concludersi positivamente e le soluzioni possono essere diverse, anche alternative alla risoluzione del rapporto. In questo caso, la commissione procede alla verbalizzazione dei contenuti (si pensi, ad esempio, ad un trasferimento, alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale) che divengono inoppugnabili, trattandosi di una conciliazione avvenuta ex art. 410 c.p.c.. Se, invece, si arriva ad una risoluzione consensuale del rapporto, la commissione ne darà atto attraverso il verbale riportandone tutti i contenuti, ivi compresi quelli di natura economica. Si ricorda che la risoluzione consensuale del rapporto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione è una delle ipotesi individuate dal Legislatore (art. 7, comma 7, della L. n. 604/1966) che, derogando alla disciplina ordinaria, riconosce al lavoratore il diritto al “godimento” dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), destinata a sostituire la “vecchia” indennità ordinaria di disoccupazione. La risoluzione consensuale del rapporto pone una ulteriore questione correlata all’applicazione dell’art. 4, comma 17, secondo il quale l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego competente per territorio, o 10 presso la sede territoriale individuata dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, attraverso la firma apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata ai servizi telematici per l’impiego. Ebbene, quella della risoluzione consensuale sottoscritta avanti alla commissione provinciale di conciliazione, presieduta da un funzionario della Direzione del lavoro, è chiaramente esaustiva rispetto alla procedura e, comunque, sufficiente a non imporre al lavoratore un ulteriore passaggio avanti ad uno degli organismi a ciò abilitati, tra i quali è previsto lo stesso organo periferico del Ministero. Un’altra questione che potrebbe presentarsi con una certa frequenza è quella legata alla possibilità che, in sede di accordo sulla risoluzione del rapporto, si possa addivenire anche alla composizione di altre questioni di natura economica afferenti il rapporto di lavoro come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il trattamento di fine rapporto. La cosa appare possibile purché ci sia la piena consapevolezza del lavoratore circa la definitività della questione e la sua conseguente inoppugnabilità ex art. 410 c.p.c.. Ovviamente, qualora dalla discussione emerga che tale requisito non ci sia, sarà necessario “stralciare” la parte relativa alla “chiusura delle pendenze economiche” e concentrarsi soltanto su quello che è l’obiettivo della procedura, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In relazione a quanto sopra va osservato che, in caso di somme corrisposte a vario titolo al lavoratore (ad accettazione della risoluzione del rapporto, differenze paga, TFR ecc.), è opportuno evidenziare separatamente le stesse e, in particolare, quelle finalizzate all’accettazione del licenziamento. Il Direttore generale delle Relazioni Industriali Il Direttore generale per l’Attività ispettiva e Rapporti di Lavoro (f.to Giuseppe Mastropietro) (f.to Paolo Pennesi) EM/DP 11 Circolare n. 24 del 19 giugno 2013 Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro Prot. 40 / 0021268 Agli indirizzi in allegato Oggetto: articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Acquisito il conforme parere della Direzione generale per le politiche previdenziali, della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, della Direzione generale per l’attività ispettiva, si rappresenta quanto segue. La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ha introdotto – all’articolo 4, commi da 1 a 7ter – alcune disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Le norme citate prevedono, che “nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”. A tale iniziale previsione l’articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto ulteriori due fattispecie, aggiungendo, al comma 1 dell’articolo 4, l’inciso secondo cui “La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”. 1 A. Fattispecie previste Il comma 1 prevede dunque tre distinte fattispecie, come di seguito individuate. A.1. Incentivo all’esodo mediante accordo aziendale La prima fattispecie si riferisce al caso in cui, in presenza di eccedenze di personale, il datore di lavoro stipuli un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Tale accordo, anche nel caso in cui individui, in via diretta o indiretta, i lavoratori coinvolti, assumerà valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi. A ciò infatti conduce l’espressione testuale della norma, secondo cui l’accordo è finalizzato ad “incentivare” l’esodo dei lavoratori più anziani. Si tratta pertanto di una fattispecie a formazione progressiva, che si compone di un accordo tra le due parti (il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali) e della successiva adesione da parte del lavoratore; la cessazione del rapporto di lavoro sarà pertanto frutto di una risoluzione consensuale. A.2. Accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 La seconda fattispecie, introdotta dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si riferisce al caso in cui la stessa prestazione – di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti – sia oggetto di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In questo caso il legislatore prevede semplicemente che la procedura di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, possa sfociare in un accordo (con le rappresentanze sindacali aziendali) che preveda l’impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati alla prestazione in questione. È evidente che in questo caso il criterio di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 223 sarà costituito dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (da raggiungere comunque entro 4 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). A seguito dell’accordo, la procedura di licenziamento collettivo procederà secondo il suo iter naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla mobilità, bensì alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato. Per questa fattispecie è inoltre previsto – al comma 7-ter – che il datore di lavoro possa procedere al recupero delle somme pagate “ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati”. Nonostante il richiamo 2 all’articolo 5, comma 4, della legge 223/1991, è da ritenere che il legislatore si riferisca non già al contributo di ingresso alla mobilità (in relazione al quale non vi sarebbe alcun obbligo, data la mancata corresponsione dell’indennità) quanto alle somme corrisposte, in apertura della procedura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo stesso (secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge 223/1991). La medesima norma si premura di precisare che non trova comunque applicazione l’articolo 2, comma 31, della legge stessa, ossia l’obbligo di corrispondere il contributo previsto per la cessazione del rapporto di lavoro: il diritto alla prestazione pari alla pensione sostituisce infatti anche il diritto all’ASpI ed il conseguente venir meno dell’obbligo al versamento del contributo di compartecipazione al finanziamento della stessa. In virtù della finalità della norma, volta a consentire una uscita anticipata dal mercato del lavoro, e come espressamente stabilito dal citato comma 7-ter, ai lavoratori licenziati in base all’accordo non si applica il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento. A.3. Processi di riduzione di personale dirigente L’ultima fattispecie prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 92 si riferisce al caso in cui l’accordo sulla prestazione di importo pari al trattamento di pensione si collochi nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente. L’individuazione di una ulteriore fattispecie da parte della norma è finalizzata in questo caso a precisare che in tal caso l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”, a prescindere dalla rappresentatività della stessa presso il datore di lavoro coinvolto. Se si prescinde da tale precisazione, la fattispecie sembra in tutto e per tutto analoga a quella già illustrata al punto A.1, onde anche in questo caso si darà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva, con l’adesione del lavoratore all’accordo siglato dal datore di lavoro. B. Requisiti dei datori di lavoro Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, la disciplina in oggetto si applica ai datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti. Da un primo punto di vista si può pertanto osservare che non rileva la qualità di impresa del datore di lavoro, potendo interessare anche i datori di lavoro che non rivestano tale qualità. Con riferimento al numero di dipendenti, in analogia a quanto previsto con riferimento ad 3 altri istituti, la media dei dipendenti sarà calcolata con riferimento al semestre precedente la data di stipula dell’accordo. Andranno computati i dipendenti di qualunque qualifica, con l’esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento. C. Requisiti dei lavoratori coinvolti Quanto ai requisiti dei lavoratori coinvolti, il comma 2 prevede che questi debbano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale requisito sarà verificato dall’Inps e sarà condizione per la validità della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di accordo con adesione del lavoratore, infatti, quest’ultima sarà resa invalida dalla mancata sussistenza dei presupposti. Qualora, invece, ci si trovi nell’ipotesi di accordo nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, sarà il coinvolgimento del lavoratore nella procedura ad essere inficiato. Il raggiungimento, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, dei requisiti per il pensionamento, andrà verificato con riferimento alle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive degli adeguamenti all’incremento della speranza di vita residua, secondo la previsione effettuata con riferimento allo scenario demografico Istat (centrale, base 2007) nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) tempo per tempo adottati, fermo restando che la prestazione in questione non può in ogni caso oltrepassare la durata di 48 mesi. Con riferimento alle gestioni pensionistiche interessate dalla norma, va specificato che il carattere generale delle disposizioni commentate ne implica la riferibilità – fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 7 e 8, della legge 92/2012 relativamernte all’applicazione delle disposizioni in questione ai dipendenti della pubblica amministrazione – ai soggetti le cui prestazioni pensionistiche debbano essere liquidate a carico di qualsiasi gestione dell’Inps (ivi comprese quelle confluite in Inps a seguito della incorporazione di Inpdap ed Enpals di cui all’articolo 21 del decreto legge n. 201/2011). In aggiunta, il comma 7-bis, nell’affermare che “le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria”, estende 4 l’applicazione delle disposizioni in oggetto anche alle forme sostitutive dell’AGO, gestite da enti privati o privatizzati (l’Inpgi in primo luogo). D. Procedure amministrative Il comma 3 dell’articolo 4 afferma che “allo scopo di dare efficacia all’accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi”. La domanda, successiva alla stipula dell’accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ovvero dell’accordo di cui all’articolo 4 della legge n. 223/1991, dovrà essere presentata all’Inps, con le modalità definite dall’Istituto, comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti. Su tale lista l’Istituto svolgerà le attività di verifica dei requisiti soggettivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore: con riferimento a questi ultimi, in particolare, l’Inps emetterà l’estratto conto certificato, validando le singole posizioni individuali e calcolando, in relazione ad ognuna, l’importo iniziale della prestazione e l’onere connesso con la contribuzione figurativa ad essa correlata. L’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più lavoratori coinvolti, comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti. L’accordo può inoltre prevedere che la cessazione del rapporto di lavoro (ed il conseguente accesso alla prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato) si produca al raggiungimento dei requisiti soggettivi (raggiungimento entro quattro anni dei requisiti per minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato). L’Inps comunicherà inoltre al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere, ai fini della presentazione di una idonea fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità. Qualora i lavoratori coinvolti maturino i requisiti per l’accesso alla prestazione in anni diversi, l’importo complessivo sarà comunicato annualmente, in relazione ai singoli contingenti annuali. A seguito della validazione dei requisiti soggettivi (in capo al datore di lavoro ed al lavoratore) da parte dell’Inps, il datore di lavoro sarà obbligato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria; tale presentazione è condizione di efficacia dell’accordo nei confronti dei lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso in decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione. 5 Conclusa la fase di verifica da parte dell’Inps, il lavoratore, cui sarà comunicata l’importo iniziale della prestazione, dovrà accettare la prestazione stessa. Con riferimento alle fasi sopra descritte, vale la pena di specificare che gli adempimenti a carico del datore di lavoro costituiscono sempre condizione di efficacia dell’accordo collettivo. Nei casi di cui al punto A.2. il mancato rispetto dell’accordo da parte del datore di lavoro inficerà la legittimità del licenziamento collettivo. L’accettazione da parte del lavoratore costituisce condizione della cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente nei casi (di cui ai punti A.1 e A.3) nei quali l’adesione individuale all’accordo è parte della fattispecie. Nel caso di cui al punto A.2. la cessazione del rapporto di lavoro si produce per effetto del licenziamento, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991, e l’accettazione da parte del lavoratore riguarda esclusivamente la scelta tra la prestazione in oggetto e le altre prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Direttore Generale per le politiche attive e passive del lavoro (f.to Salvatore Pirrone) 6 INTERPELLO N. 27/2013 Roma, 20 settembre 2013 Direzione generale per l’Attività Ispettiva All’ASSOSOM prot. 37/0016436 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – agenzie di somministrazione. L’ASSOSOM ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. In particolare, l’istante chiede se la normativa sopra richiamata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si ricorda che il novellato art. 7, L. n. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale. In proposito si ricorda, come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 3/2013, la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali 1 di cui sopra, tra le quali è possibile annoverare la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’organico dell’utilizzatore. Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione. L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione. Per delega IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Paolo Pennesi) DP SC/ADB - 1471 2