Assegno per il nucleo familiare

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Assegno per il nucleo familiare
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 87
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Assegno
per il nucleo
familiare
SOMMARIO
a. Campo di applicazione......................
b. Corresponsione ...............................
652
671
c. Adempimenti ..................................
d. Pensionati da lavoro dipendente.......
700
715
L’assegno per il nucleo familiare (d’ora in poi ANF) è una prestazione previdenziale erogata
al lavoratore dipendente nel corso dell’attività lavorativa o al pensionato alla cessazione del
rapporto di lavoro dipendente.
La prestazione ha la funzione di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i
cui redditi siano al di sotto delle fasce stabilite ogni anno dalla legge: pertanto, l’assegno
spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare.
Nel capitolo, dopo aver analizzato i soggetti beneficiari ed i requisiti per il riconoscimento,
sono esaminate le modalità di corresponsione e gli adempimenti cui sono tenuti il lavoratore
e il datore di lavoro. L’ultima parte è dedicata alle particolarità riguardanti i pensionati da
lavoro dipendente.
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Gli aspetti particolari relativi alla misura dell’assegno ed agli adempimenti per i lavoratori domestici, a domicilio
e part-time, sono trattati rispettivamente al n. 2918, al n. 4648 e al n. 6408. Per quanto riguarda i trattamenti di
famiglia previsti per lavoratori autonomi, si rinvia ai n. 4257 e s. (artigiani e commercianti), n. 4296 (lavoratori
agricoli autonomi), n. 1520 (collaboratori coordinati e continuativi).
a. Campo di applicazione
DPR 797/55; art. 2 DL 69/88 conv. in L. 153/88; Circ. INPS 12 gennaio 1990 n. 12
L’ANF spetta:
— ai lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;
— ai titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro dipendente (v. n.
715 e s.);
— in alcuni casi particolari, a soggetti che, pur non avendo un diritto personale (in quanto
non rientranti nelle suddette categorie), ne usufruiscono indirettamente in presenza di
determinate condizioni (ad esempio orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente: v. n. 658).
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
1. Nucleo familiare
art. 2, c. 6, DL 69/88 conv. in L. 153/88
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In via generale, oltre al richiedente, possono far parte del nucleo familiare i seguenti soggetti,
in possesso dei requisiti indicati in tabella:
Condizioni
Coniuge (1) (2)
Assenza di separazione legale o effettiva e di abbandono della famiglia
Figli non coniugati (2) (3)
— minori di età, oppure
— maggiori di età, in presenza di assoluta e permanente impossibilità di lavorare a
causa di un’infermità o di un difetto fisico o mentale (4)
— studenti (5) o apprendisti tra i 18 anni e 21 anni in un nucleo familiare c.d.
«numeroso» (art. 1, c. 11 lett. d), L. 296/2006), cioè con più di tre figli di età inferiore a
26 anni (6)
Fratelli e sorelle non coniugati (7)
— minori di età, oppure
— maggiori di età, in presenza di assoluta e permanente impossibilità di lavorare a
causa di un’infermità o di un difetto fisico o mentale (4) ed orfani di entrambi i
genitori (senza diritto alla pensione ai superstiti)
Nipoti non coniugati (7)
— minori di età (8), oppure
— maggiori di età, in presenza di assoluta e permanente impossibilità di lavorare a
causa di un’infermità o di un difetto fisico o mentale (4) ed orfani di entrambi i
genitori (senza diritto alla pensione ai superstiti)
(1) Per il rapporto di coniugio monogamico vigente nell’ordinamento italiano, nel nucleo può essere incluso un solo
coniuge: pertanto, l’ANF può essere erogato a vantaggio di un solo coniuge (v. n. 668: Mess. INPS 29 settembre 2006 n.
25928). Le sopradette condizioni devono essere comprovate da apposita documentazione (v. n. 705).
(2) Anche se non residenti in Italia, purché cittadini UE o extraUE di un Paese convenzionato, fanno parte del nucleo, previa
autorizzazione dell’INPS (v. n. 707).
(3) Si tratta di figli legittimi, legittimati ed equiparati. Quest’ultimi sono i figli adottivi, affiliati, naturali, legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori dati in affidamento: per
costoro è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’INPS (v. n. 707).
(4) Il richiedente deve allegare alla domanda la relativa documentazione: v. n. 705.
(5) Coloro che frequentano una scuola pubblica o legalmente riconosciuta secondaria di primo o secondo grado, un corso
di formazione professionale o di laurea.
(6) Ad esempio, si ha un nucleo familiare numeroso in presenza di entrambi i genitori e quattro figli di cui due minori, uno
di 20 anni studente e uno di 25 anni lavoratore dipendente coniugato. In questa ipotesi, l’interessato deve presentare
all’INPS apposita dichiarazione.
(7) Per tali soggetti è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione dell’INPS: v. n. 707.
(8) I nipoti sono equiparati ai figli legittimi (Circ. INPS 23 luglio 2001 n. 146):
— se in linea retta, qualora vivano a carico dell’ascendente, anche se non formalmente affidati all’ascendente.
Essi una volta compiuto il 18º anno di età, non vengono computati tra i soggetti che rilevano ai fini dell’individuazione dei
c.d. nuclei «numerosi» (v. nota n. 6).
— se in linea collaterale, qualora vivano a carico dell’ascendente e ad esso formalmente affidati.
La vivenza a carico sussiste in caso di (Circ. INPS 7 dicembre 2007 n. 132):
— mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente;
— mancanza di autosufficienza economica dei minori;
— impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al loro mantenimento non svolgendo alcuna
attività lavorativa e non percependo alcun reddito. II requisito dell’assenza di reddito è soddisfatto anche qualora i genitori
siano proprietari della casa di abitazione principale o percepiscano l’indennità di accompagnamento.
La giurisprudenza ha recentemente stabilito che il diritto all’ANF compete anche in relazione ai figli riconosciuti nati nell’ambito di una coppia di fatto , senza che rilevi la circostanza che il genitore sia ancora
legato in matrimonio con altra persona. Ciò dal momento che il concetto di nucleo familiare delineato dal
legislatore va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del
matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Nel caso concreto, il
richiedente, coniugato con una persona ma convivente da anni con un’altra, ha riconosciuto i tre figli avuti
dalla convivente ed ha provato che i minori vivono a suo carico, in quanto egli provvede al loro mantenimento; ciò è necessario e sufficiente ai fini del diritto alla percezione dell’ANF per i tre figli naturali (Cass. 18
giugno 2010 n. 14783).
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Casi particolari
In tabella indichiamo i casi in cui la corresponsione dell’assegno è
subordinata alla sussistenza di determinate condizioni.
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Composizione nucleo familiare
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Condizioni
Fonte
Orfano, titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente
In alternativa:
— minore età (tab. 13: v. n. 672)
— impossibilità assoluta e permanente al
lavoro per infermità fisica o difetto fisico o
mentale (tab. 19: v. n. 672)
art. 2, c. 8, DL 69/88
conv. in L. 153/88;
Circ. INPS 6 maggio 1998 n. 98
Figli e genitore separato o
divorziato dal coniuge (1)
a. affidamento esclusivo: i figli minori
vengono inclusi nel nucleo familiare del
genitore affidatario. Quest’ultimo ha diritto
all’ANF:
— se lavoratore dipendente, per il nuovo
nucleo
— se non è dipendente, in relazione all’attività
lavorativa dell’ex coniuge, tranne nel caso in
cui contragga un nuovo matrimonio
Circ. INPS 19 febbraio 1992 n. 48
b. affidamento congiunto: i coniugi
decidono di comune accordo a chi dei due
spetti l’ANF. In mancanza di accordo, l’ANF
può essere richiesto solo dal genitore con il
quale convivono i figli
Circ. INPS 7 dicembre 1999 n.
210; Mess. INPS 2 maggio 2006 n.
12791
Il genitore convivente che non ha un diritto
personale per ottenere l’ANF, può usufruirne
in relazione al rapporto di lavoro dell’altro
genitore: quest’ultimo deve effettuare la
relativa richiesta. La prestazione è erogata
direttamente al genitore convivente (2)
Circ. INPS 19 marzo 2008 n. 36
Un solo genitore convivente con
figli naturali riconosciuti da
entrambi i genitori (1)
(1) La giurisprudenza, contrariamente a quanto disposto dall’INPS, si è pronunciata a favore della spettanza dell’ANF anche
in assenza del requisito della convivenza. Quest’ultima, infatti, non è richiesta quale presupposto per la concessione
dell’ANF, ma rappresenta solo un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a
carico: pertanto, è sufficiente - per l’insorgenza del diritto al beneficio - che il genitore cui spetta l’assegno provveda
abitualmente al mantenimento dei figli (Cass. 7 aprile 2000 n. 4419; Cass. 18 ottobre 2001 n. 12729).
(2) Poiché la prestazione viene determinata in base ai redditi del genitore convivente, quest’ultimo deve dichiarare
l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al nucleo da lui formato con i figli del lavoratore richiedente, nonché
fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della prestazione.
2. Reddito familiare
art. 2, c. 9 e 10, DL 69/88 conv. in L. 153/88
L’ANF spetta quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra
prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativa all’intero nucleo familiare, sia pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, durante il
periodo di riferimento (v. n. 665).
Pertanto, occorre:
1. considerare tutti i redditi percepiti, durante il periodo di riferimento (v. n. 665), dai soggetti
che compongono il nucleo;
2. individuare quelli di lavoro dipendente (o assimilati);
3. calcolare in che percentuale il reddito di lavoro dipendente (o assimilato) incide sul
totale.
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Somma dei redditi
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Rientrano nel computo tutti i redditi percepiti dai soggetti che
compongono il nucleo familiare, nel periodo di riferimento (v. n. 665):
— di lavoro dipendente (o assimilati), da pensione o da altra prestazione previdenziale
derivante da lavoro dipendente (v. n. 663);
— tutti gli altri redditi (art. 67 DPR 917/86), ad esempio, di capitale, di impresa, ecc. Sono
inclusi, pertanto, tutti quelli assoggettabili all’IRPEF e quelli di qualsiasi natura, compresi - se
superiori a E 1.032,91 annui - i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta.
Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare principalmente le seguenti somme:
— l’ANF;
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— il TFR e le relative anticipazioni;
— le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
— la parte non tassabile dell’indennità di trasferta.
Sono, inoltre, esclusi: le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva
vittime di infortunio; le indennità di accompagnamento (Mess. INPS 31 luglio 1990 n. 33764); le indennità ai
ciechi parziali ed ai sordi perlinguali; le indennità di frequenza (L. 289/90; L. 508/88; Circ. INPS 6 maggio 1998 n.
97); l’indennizzo corrisposto dallo Stato (L. 210/92) a favore dei soggetti danneggiati da complicanze sanitarie
di tipo irreversibile (Circ. INPS 10 ottobre 2000 n. 172).
Redditi di lavoro
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Sono considerati tali quei redditi prodotti da ciascun componente
il nucleo familiare:
— di lavoro dipendente (art. 49 DPR 917/86): quello cioè derivante da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le
somme di denaro per crediti di lavoro, derivanti da una pronuncia di sentenza di condanna;
— quelli assimilati (art. 50 DPR 917/86), ad esempio, i compensi percepiti dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
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Casi particolari
Nel caso in cui la percentuale dei redditi da lavoro dipendente non sia
rispetto agli altri redditi in quanto, nell’anno considerato, entrambi risultano
inesistenti (o esistono solo redditi negativi), il diritto all’assegno deve essere ugualmente
riconosciuto, non potendosi verificare la condizione di esclusione dal beneficio.
Diversamente, l’esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, anche
se di modesta entità, comporta sempre l’esclusione dal diritto all’assegno.
quantificabile
3. Periodo di riferimento
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Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione al fine della concessione
dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1º luglio di ogni anno ed ha
valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1º luglio 2011 - 30 giugno 2012, si deve considerare il reddito
prodotto nel 2010. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 marzo 2011, invece, si considera il
reddito 2009.
Esempio
Nucleo familiare composto da entrambi i genitori di cui uno inabile e un figlio minore:
1. Reddito del nucleo familiare durante l’anno solare 2009
Dichiarante:
— reddito da lavoro dipendente E 16.000
— reddito da immobili E 2.000
— interessi da CCT E 1.600
Coniuge:
— reddito da lavoro dipendente (pensione d’invalidità) E 5.000
Figlio:
— borsa di studio E 500
Somma: E 25.100
Per il richiedente vanno computati tutti i redditi compresi gli interessi da titoli pubblici, in quanto superiori a E
1.032,92.
Per il coniuge il reddito da pensione è equiparato a quello da lavoro dipendente.
Per il figlio si computa la borsa di studio.
2. Reddito di lavoro dipendente o assimilati
— Dichiarante: E 16.000
— Coniuge: E 5.000
— Figlio: E 500
Somma: E 21.500
3. Percentuale: x = (100 · 21.500) : 25.100 = 85%
Il reddito di lavoro dipendente rappresenta più del 70% del reddito familiare complessivo, durante il periodo di
riferimento.
Pertanto, il richiedente può beneficiare dell’ANF dal 1º luglio 2010 al 30 giugno 2011.