det.026.13 contratti riprese cinematografiche

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det.026.13 contratti riprese cinematografiche
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 26 DEL 25.11.2013
Oggetto: Approvazione schema contratto riprese cinematografiche
IL DIRETTORE
Visto l’art. 114 del D. Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere alla gestione di servizi,
privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Monterotondo che definisce le modalità di costituzione
dell’Istituzione, ne individua gli elementi costitutivi, gli ambiti e le modalità gestionali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del giorno 31.05.2011 “Approvazione Costituzione per i Servizi
Culturali ed approvazione del regolamento costitutivo”;
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 1619 del giorno 11.01.2013 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo
Togninelli l’incarico di Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo;
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2011 è stata conferita capacità negoziale all’ICM, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento costitutivo, con competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari
per il perseguimento delle finalità dell’istituzione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di
Monterotondo;
Vista la delibera di CdA n. 20 del 04.10.2013 di “Approvazione bilancio previsionale 2013-2015 e piano
programma 2013-2015”;
Vista la D.C.C. n. 87/2011 recante “Approvazione regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite
Istituzione Culturale di Monterotondo”;
Vista la D.G.C. n. 32/2012 recante “Approvazione tariffe per la fruizione di servizi culturali”;
Visti gli schemi di contratto relativi al finanziamento quale corrispettivo di utilizzo dei locali gestiti tramite
Istituzione Culturale, che, contrassegnati con la lettera “A” e “B”, formano parte integrante della presente
determinazione;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Accertata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
1. Di approvare gli allegati schemi di contratto, che contrassegnati con la lettera “A” e “B”, formano parte
integrante della presente determinazione;
2.
Di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall’adozione all’Albo pretorio on-line del
Comune di Monterotondo per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Di pubblicare il presente atto sul sito dell’Istituzione Culturale alla sezione “Trasparenza”, ai sensi del D.
Lgs.n. 33 del 14.03.2013.
Il Direttore dell’Istituzione Culturale
Dott. Paolo Togninelli
Allegato “A”
CONTRATTO LOCATION RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
AMBIENTE: Stanze Affrescate di Palazzo Orsini-Barberini
LOCATION: Comune di Monterotondo – Istituzione Culturale di Monterotondo, Palazzo Orsini
con sede legale in Monterotondo, Piazza Marconi, 4, 00015
Approvato con determina n. 26 del 25/11/2013
Il Comune di Monterotondo - Istituzione Culturale di Monterotondo, COD. FISC. 80140110588
/P.IVA 02128361009, in persona del Direttore dell’Istituzione Culturale dott. Paolo Togninelli
(di seguito la “Istituzione Culturale”), domiciliato per i fini di questo atto presso la sede
dell’Istituzione, dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di tutti i locali siti in Stanze
Affrescate di Palazzo Orsini-Barberini (di seguito la “Location”)
e
……………………. con sede legale in …………………, Cod.Fisc./P.IVA …………….,
rappresentata esclusivamente ai fini del presente atto da …………………, Cod.Fisc.
……………………… nato a ………. il giorno ……….. ed identificato con il documento:
……………………………….., (di seguito il “Committente”), la quale è interessata all’uso della
Location per la realizzazione di riprese televisive alle condizioni qui di seguito indicate.
1. OGGETTO.
La Società concede al Committente, per il giorno ……………. dalle ore …… alle ore ….. il diritto di
utilizzare la Location al fine di realizzare al suo interno riprese audiovisive per …………………….
(di seguito le “Riprese”). A partire dalle ore …….. del giorno ………………. verrà effettuata la
preparazione scenografica.
2. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
A titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente accordo, il Committente corrisponderà
alla Società la somma globale e forfetaria di € 1.312,00/00 (EURO 1.312,00/00) + 22% di IVA, per
un totale di € 1.600,64. Il pagamento sarà effettuato dal Committente, dietro presentazione di
regolare fattura da parte della Società tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie IT
89W0510439240CC0440000880 entro il …………...
3. CONDIZIONI GENERALI.
L’Istituzione Culturale autorizza Il Committente ad introdurre all’interno della Location persone, mezzi,
apparecchiature, e quanto altro necessario per la perfetta realizzazione delle Riprese. Resta naturalmente
inteso che le spese per le attrezzature e per il personale da utilizzarsi durante le Riprese saranno di
competenza del Committente. L’Istituzione Culturale autorizza il Committente ad eseguire o a far
eseguire a proprie spese gli eventuali interventi ritenuti a suo giudizio necessari ed opportuni per la
migliore utilizzazione della Location in relazione all’uso qui previsto che non vadano tuttavia ad
interessare in nessun modo le pareti delle sale affrescate che sono coperte da vincolo dei beni artistici
ed architettonici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il Committente si assume fin d’ora l’obbligo di restituire
all’Istituzione Culturale la Location nelle condizioni in cui era stata consegnata con l’obbligo di
asportare le eventuali arredi trasportati per le riprese.. Il Committente si assume la responsabilità per
danni da essa causati a persone e/o cose durante l’effettuazione delle riprese. L’Istituzione Culturale
garantisce al Committente ogni assistenza necessaria per la migliore realizzazione delle riprese.
4. DIRITTI CEDUTI.
Le Parti prendono altresì atto che il Committente avrà, tutti i diritti di utilizzazione sulle Riprese
realizzate nella Location, parziali o totali, senza limitazioni di spazio e modalità, incluse quelle
riguardanti la Location ed i suoi arredi e che la proiezione cinematografica e/o la trasmissione televisiva
di tali riprese effettuate nella Location potrà costituire veicolo di pubblicità, anche attraverso
l’inserimento di spot pubblicitari. La L’Istituzione Culturale riconosce, pertanto, il diritto del
Committente all’esclusivo ed incondizionato sfruttamento della produzione in cui saranno
eventualmente inserite le Riprese, senza che ciò faccia sorgere in capo L’Istituzione Culturale il diritto
ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo, o pretesa di qualsiasi genere.
5. GARANZIE ED OBBLIGO DI MANLEVA.
L’Istituzione Culturale garantisce di essere pienamente legittimata a concedere al Committente i diritti e
le facoltà di cui al presente accordo.
In particolare, L’Istituzione Culturale garantisce: (1) che non vi sono sulla Location diritti di terzi che ne
limitino o impediscano l’uso qui previsto e (2) che la Location è in perfetto stato, conforme all’uso
dichiarato nel presente accordo. Il Committente non utilizzerà per le proprie attrezzature l’energia
elettrica del Comune di Monterotondo. L’Istituzione Culturale pertanto si impegna, a fronte di quanto
dichiarato nel presente articolo, a manlevare, risarcire e tenere indenne il Committente, da qualunque
contestazione, pretesa, rivendicazione, richiesta di risarcimento o indennizzo o azione mossa da
chicchessia nei suoi confronti con riferimento al presente accordo. La Società dichiara inoltre di
conoscere la storia narrata nella Produzione. Di conseguenza prende atto ed accetta espressamente che
la Location venga utilizzata per la Produzione ed autorizza sin d’ora il Committente a tale utilizzo in
qualunque situazione e scena narrata nella Produzione.
6. DIRITTO DI RECESSO.
In considerazione anche della natura del presente accordo, L’Istituzione Culturale attribuisce al
Committente la facoltà di recedere dal presente accordo e dalle obbligazioni dallo stesso derivanti con
un preavviso di 48 ore, da esercitarsi con comunicazione via pec [ [email protected]] , rimanendo
esclusa qualsiasi Vostra pretesa nei confronti del Committente ed in particolare escludendo qualsiasi
obbligo del Committente di indennizzo o risarcimento nei confronti dell’Istituzione Culturale.
7. CESSIONE A TERZI.
Il Committente potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a società del Gruppo
……………. o a terzi l’accordo di cui alla presente e/o i diritti da esso derivanti, senza necessità di
ulteriore accettazione da parte Vostra, intendendosi essa quivi espressa e confermata. È fatto divieto
all’Istituzione Culturale di cedere in tutto o in parte il presente accordo se non previa autorizzazione
scritta del Committente.
8. FORMA PATTI AGGIUNTIVI.
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto di questo accordo sarà ritenuto valido solo se risulterà
stipulato per iscritto, firmato da entrambe le Parti e successivo alla data del presente.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
In caso di inadempimento Istituzione Culturale anche ad uno solo degli obblighi, dichiarazioni e/o
garanzie posti a suo carico dagli articoli “DIRITTI CEDUTI”,”GARANZIE ED OBBLIGO DI
MANLEVA”, “CESSIONE A TERZI”, il Committente avrà il diritto di risolvere il presente contratto
ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e l’applicazione
di ogni rimedio di legge. Il diritto di risolvere il presente contratto verrà esercitato dal Committente
mediante invio di comunicazione scritta tramite raccomandata a/r anticipata via fax.
10. CESSIONE DEL CREDITO.
L’ Istituzione Culturale non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od
oneroso, i crediti nascenti dal presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del
Committente.
11. FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione
del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Tivoli escludendo espressamente le parti
la competenza di qualsiasi altro foro.
12. CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente in relazione all’esecuzione del presente contratto
saranno utilizzati dal Committente nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al presente
contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge
e costituire e mantenere elenchi unitari di clienti e fornitori, con procedure anche informatizzate e a
cura delle sole unità di personale e dipartimenti interni debitamente incaricati.
In ogni caso, le Parti garantiscono di aver ottenuto il consenso, ove occorra, al trattamento dei dati
personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il c.d. Codice Privacy, contattando reciprocamente le
Parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.
13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO.
L’Istituzione Culturale dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico nonché del Modello
Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, adottati dal Committente – e consultabili all’interno del sito internet
…………………………… –, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni dalla
stessa assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o
del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto,
determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dal Committente.
Monterotondo lì, ……………..
L’Istituzione Culturale di Monterotondo
Dott. Paolo Togninelli
________________
Il Committente
_______________
Ai sensi dell’art. 1341 codice civile dei seguenti articoli, l’Istituzione Culturale dichiara di accettare
espressamente le clausole relative ai seguenti punti: diritti ceduti; garanzia ed obbligo di manleva; diritto
di recesso; forma patti aggiuntivi; clausola risolutiva espressa; cessione del credito; foro competente in
esclusiva; consenso al trattamento dei dati personali
L’Istituzione Culturale di Monterotondo
Dott. Paolo Togninelli
Allegato “B”
CONTRATTO LOCATION RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
AMBIENTE: Biblioteca Comunale di Monterotondo
LOCATION: Comune di Monterotondo – Istituzione Culturale di Monterotondo, Palazzo Orsini
con sede legale in Monterotondo, Piazza Marconi, 4, 00015
Approvato con determina n. 26 del 25/11/2013
Il Comune di Monterotondo - Istituzione Culturale di Monterotondo, COD. FISC. 80140110588
/P.IVA 02128361009, in persona del Direttore dell’Istituzione Culturale dott. Paolo Togninelli
(di seguito la “Istituzione Culturale”), domiciliato per i fini di questo atto presso la sede
dell’Istituzione, dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di tutti i locali siti in
Monterotondo, piazza don Minzoni snc (di seguito la “Location”)
e
……………….. con sede legale in ………………., Cod.Fisc./P.IVA …………., rappresentata
esclusivamente ai fini del presente atto da ………….., Cod.Fisc. ………………… nato a ………….. il
giorno …………….. ed identificato con il documento: ……………………….., (di seguito il
“Committente”), la quale è interessata all’uso della Location per la realizzazione di riprese televisive
alle condizioni qui di seguito indicate.
1. OGGETTO.
La Società concede al Committente, per i giorni …………..……. dalle ore ……… alle ore ……… il
diritto di utilizzare la Location al fine di realizzare al suo interno riprese audiovisive per la produzione
……………………….. (di seguito le “Riprese”).
2. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
A titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente accordo, il Committente corrisponderà
alla Società la somma globale e forfetaria di € 7.000,00/00 (EURO 7.000,00/00) + 22% di IVA, per
un totale di € 8.540,00. Il pagamento sarà effettuato dal Committente, dietro presentazione di
regolare fattura da parte della Società tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie IT
89W0510439240CC0440000880 entro il ……………...
3. CONDIZIONI GENERALI.
L’Istituzione Culturale autorizza Il Committente ad introdurre all’interno della Location persone, mezzi,
apparecchiature, e quanto altro necessario per la perfetta realizzazione delle Riprese. Resta naturalmente
inteso che le spese per le attrezzature e per il personale da utilizzarsi durante le Riprese saranno di
competenza del Committente. L’Istituzione Culturale autorizza il Committente ad eseguire o a far
eseguire a proprie spese gli eventuali interventi ritenuti a suo giudizio necessari ed opportuni per la
migliore utilizzazione della Location in relazione all’uso qui previsto. Il Committente si assume fin d’ora
l’obbligo di restituire all’Istituzione Culturale la Location nelle condizioni in cui era stata consegnata
con l’obbligo di asportare le eventuali modifiche e arredi trasportati per le riprese.. Il Committente si
assume la responsabilità per danni da essa causati a persone e/o cose durante l’effettuazione delle
riprese. L’Istituzione Culturale garantisce al Committente ogni assistenza necessaria per la migliore
realizzazione delle riprese.
4. DIRITTI CEDUTI.
Le Parti prendono altresì atto che il Committente avrà, tutti i diritti di utilizzazione sulle Riprese
realizzate nella Location, parziali o totali, senza limitazioni di spazio e modalità, incluse quelle
riguardanti la Location ed i suoi arredi e che la proiezione cinematografica e/o la trasmissione televisiva
di tali riprese effettuate nella Location potrà costituire veicolo di pubblicità, anche attraverso
l’inserimento di spot pubblicitari. La L’Istituzione Culturale riconosce, pertanto, il diritto del
Committente all’esclusivo ed incondizionato sfruttamento della produzione in cui saranno
eventualmente inserite le Riprese, senza che ciò faccia sorgere in capo L’Istituzione Culturale il diritto
ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo, o pretesa di qualsiasi genere.
5. GARANZIE ED OBBLIGO DI MANLEVA.
L’Istituzione Culturale garantisce di essere pienamente legittimata a concedere al Committente i diritti e
le facoltà di cui al presente accordo.
In particolare, L’Istituzione Culturale garantisce: (1) che non vi sono sulla Location diritti di terzi che ne
limitino o impediscano l’uso qui previsto e (2) che la Location è in perfetto stato, conforme all’uso
dichiarato nel presente accordo. Il Committente non utilizzerà per le proprie attrezzature l’energia
elettrica del Comune di Monterotondo. L’Istituzione Culturale pertanto si impegna, a fronte di quanto
dichiarato nel presente articolo, a manlevare, risarcire e tenere indenne il Committente, da qualunque
contestazione, pretesa, rivendicazione, richiesta di risarcimento o indennizzo o azione mossa da
chicchessia nei suoi confronti con riferimento al presente accordo. La Società dichiara inoltre di
conoscere la storia narrata nella Produzione. Di conseguenza prende atto ed accetta espressamente che
la Location venga utilizzata per la Produzione ed autorizza sin d’ora il Committente a tale utilizzo in
qualunque situazione e scena narrata nella Produzione.
6. DIRITTO DI RECESSO.
In considerazione anche della natura del presente accordo, L’Istituzione Culturale attribuisce al
Committente la facoltà di recedere dal presente accordo e dalle obbligazioni dallo stesso derivanti con
un preavviso di 48 ore, da esercitarsi con comunicazione via pec [ [email protected]] , rimanendo
esclusa qualsiasi Vostra pretesa nei confronti del Committente ed in particolare escludendo qualsiasi
obbligo del Committente di indennizzo o risarcimento nei confronti dell’Istituzione Culturale.
7. CESSIONE A TERZI.
Il Committente potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a società del Gruppo …………..
o a terzi l’accordo di cui alla presente e/o i diritti da esso derivanti, senza necessità di ulteriore
accettazione da parte Vostra, intendendosi essa quivi espressa e confermata. È fatto divieto all’
Istituzione Culturale di cedere in tutto o in parte il presente accordo se non previa autorizzazione scritta
del Committente.
8. FORMA PATTI AGGIUNTIVI.
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto di questo accordo sarà ritenuto valido solo se risulterà
stipulato per iscritto, firmato da entrambe le Parti e successivo alla data del presente.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
In caso di inadempimento Istituzione Culturale anche ad uno solo degli obblighi, dichiarazioni e/o
garanzie posti a suo carico dagli articoli “DIRITTI CEDUTI”,”GARANZIE ED OBBLIGO DI
MANLEVA”, “CESSIONE A TERZI”, il Committente avrà il diritto di risolvere il presente contratto
ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e l’applicazione
di ogni rimedio di legge. Il diritto di risolvere il presente contratto verrà esercitato dal Committente
mediante invio di comunicazione scritta tramite raccomandata a/r anticipata via fax.
10. CESSIONE DEL CREDITO.
L’ Istituzione Culturale non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od
oneroso, i crediti nascenti dal presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del
Committente.
11. FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione
del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Tivoli escludendo espressamente le parti
la competenza di qualsiasi altro foro.
12. CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente in relazione all’esecuzione del presente contratto
saranno utilizzati dal Committente nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al presente
contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge
e costituire e mantenere elenchi unitari di clienti e fornitori, con procedure anche informatizzate e a
cura delle sole unità di personale e dipartimenti interni debitamente incaricati.
In ogni caso, le Parti garantiscono di aver ottenuto il consenso, ove occorra, al trattamento dei dati
personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il c.d. Codice Privacy, contattando reciprocamente le
Parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.
13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO.
L’Istituzione Culturale dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico nonché del Modello
Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, adottati dal Committente – e consultabili all’interno del sito internet
……………. –, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni dalla stessa assunte con
la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello
Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi
più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti
dal Committente.
Monterotondo lì, ……………….
L’Istituzione Culturale di Monterotondo
Dott. Paolo Togninelli
________________
Il Committente
_______________
Ai sensi dell’art. 1341 codice civile dei seguenti articoli, l’Istituzione Culturale dichiara di accettare
espressamente le clausole relative ai seguenti punti: diritti ceduti; garanzia ed obbligo di manleva; diritto
di recesso; forma patti aggiuntivi; clausola risolutiva espressa; cessione del credito; foro competente in
esclusiva; consenso al trattamento dei dati personali
L’Istituzione Culturale di Monterotondo
Dott. Paolo Togninelli