perdite e socio accomandante

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perdite e socio accomandante
Venerdì,17Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
4LUGLIO2011
PERDITEESOCIOACCOMANDANTE
Alsocioaccomandantel’imputazionedelleperditeancheeccedentiilcapitaleserealizzateinanni
diversi
Il caso di cui oggi ci occuperemo riguarda il realizzo di perdite in capo a delle sas, eccedenti il capitale sociale
realizzateinannidiversiequindil’esattaimputazioneincapoagliaccomandanti.
Siamodifrontealcasodiunasasconcapitalesocialeparia100,duesocial50%(socioaccomandanteesocio
accomandatario),cherealizzanel2010unaperditadi120.Lastessasocietàanchenel2011realizzaunaperdita
paria90.
Siponeaquestopuntoilproblemasoprattuttonel2011dell’imputazionedellaperditaalsocioaccomandantedal
momentocheilrealizzodellaperditaanchenel2010haazzeratoilpatrimoniosociale.
Ai fini dell’inquadramento della tematica è’ necessario fare una distinzione tra disciplina fiscale e disciplina
civilistica.Ai fini civilistici la riduzione del capitale per perdite comporta modificazione dell'atto costitutivo. I soci
decideranno, visto che non esiste un obbligo di capitale minimo nelle società in accomandita semplice, se
ricostruireilcapitaleoppureno.
Ai fini fiscali l’art. 8, comma 2, TUIR, prescrive, che, analogamente alla ripartizione del reddito, per le società di
persone la perdita deve essere attribuita ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
RelativamentealleS.a.s.unanormativaspecificadisciplinailcasodiperditeeccedentil’ammontaredelcapitale
sociale.
In tale ipotesi, la ripartizione dell’eccedenza tra i soci non avviene secondo la regola generale citata, in quanto
l’ultimoperiododelcomma2,dell’art.8,TUIRspecificaespressamentechetaleregolaèapplicabileaisolisoci
accomandatari.
Pertanto per i soci accomandanti la deducibilità della perdita dal reddito è commisurata al valore massimo
rappresentatodallaquotadipartecipazione,mentreperisociaccomandatariladeducibilitàèconcessaoltrelaloro
quotadipartecipazione.
Questaregolaapparentementesempliceèforieradimoltiproblemiperchèintroducesurrettiziamenteunasortadi
regolapromiscuanellasasperlaqualeseioimputo,interminiesclusivamentefiscali,alsocioaccomandatario
l'eccedenzadiperditacheilsocioaccomandantenonpuòdetrarreècomeseaffermassichel'imputazionedella
perditaavvieneindifformitàallaclausolasocietariadiripartoinfunzionedellequotedipartecipazione.Ineffettiin
termini civilistici l'accomandatario risulterà inciso della sola quota di competenza stabilita in funzione della
partecipazione al capitale, mentre beneficierà di un risparmio fiscale computato anche sulle eccedenze a lui
trasmesse dagli accomandanti. La tematica oggetto del quesito, è da anni nel mirino della dottrina che, a più
riprese,haaffermatolacontraddizionedellanormacontenutanell'art.8co.2delTUIR.
Stante,comunque,l’autonomiadeiperiodidiimpostastabilitadall’articolo7delTuir,aifinifiscalilaquotamassima
attribuibilealsocioaccomandantedeveessereconsiderataperciascunperiododiimposta.
Pertanto ritornando al caso esposto, al socio accomandante si ritiene possibile imputare la perdita conseguita
anchenel2011.
AUTORE:DIRETTORE:ANTONIOGIGLIOTTI
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