disposizioni relative alle norme di comportamento del personale in
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disposizioni relative alle norme di comportamento del personale in
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Istituto Comprensivo di Concesio Via Camerate 5 – 25062 Concesio (BS) Tel: 030 2751157/030 2751740 E-mail: [email protected] – PEC: [email protected] Web: www.icconcesio.gov.it codice scuola: BSIC828005 Circ. n. 127/P codice fiscale: 98092940174 Concesio, 4 marzo 2017 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. Oggetto: disposizioni relative alle norme di comportamento del personale in caso di indizione di scioperi. Questo è un comunicato generale rivolto a tutto il personale nel quale vengono indicate le norme di comportamento da seguire in caso di sciopero in base alla Legge n° 146/1990 e al Contratto Integrativo d’Istituto - Capo II - Diritti sindacali, art.19 e art.20. Vista la complessità dell’organizzazione, se ne raccomanda una lettura attenta. Premessa In caso di sciopero, il Dirigente ha il compito di valutare la situazione e attivare tutte le strategie per garantire la sicurezza dei minori. La gestione dello sciopero si riferisce a tre aspetti generali e alle relative norme del nostro diritto a garanzia del cittadino : garanzia del servizio pubblico, garanzia dei diritti sindacali e garanzia di rispetto delle norme di sicurezza e vigilanza su minori. 1. Garanzia del servizio pubblico. E’ possibile interrompere il servizio solo per assemblee sindacali, indizione di sciopero o quando si configura come una situazione di pericolo per la sicurezza degli alunni: il fine, naturalmente, è quello di interrompere il meno possibile e solo per giustificati seri motivi. Il servizio di istruzione è il risultato del prezioso contributo di tutte le categorie professionali interessate secondo le loro mansioni specifiche: personale docente, amministrativo e collaboratori scolastici (vedi Tabella A –Profili di area del personale Assistente Tecnico Amministrativo – CCNL 24/7/2003). 2. Garanzia del diritto allo sciopero. Procedura: Il Dirigente invita i dipendenti a comunicare l’adesione o meno allo sciopero: la comunicazione è volontaria; sulla base delle comunicazioni, ed eventualmente del tipo di sciopero, valuta l’effetto previsto sul servizio didattico e di conseguenza può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti; può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare; può semplicemente non garantire il regolare servizio. valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico (compresa la possibilità di sospendere l’attività didattica) e le comunica alle famiglie ( eventualmente all’Amministrazione Comunale e ad altre agenzie che concorrono a garantire il servizio) 5 giorni prima dello sciopero; individua, in base ai criteri definiti nel Contratto Integrativo di Istituto, il personale educativo ed ATA da includere nel contingente che deve garantire i servizi essenziali (se rientra nei casi consentiti) ed avvisa gli interessati 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero; il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile; il giorno dello sciopero può convocare il personale docente non scioperante in servizio in quel giorno ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza (scorrimento di orario); 1 può sospendere le attività di classi/sezioni con orario pomeridiano convocando tutti i docenti non scioperanti nel turno della mattina; può sospendere servizi collaterali (trasporto, mensa, ecc.) in quanto, non sapendo se il personale aderirà o meno, non può prevedere l’accoglienza degli alunni da parte della scuola. 3. Garanzia della sicurezza. Le norme relative alla sicurezza nei posti di lavoro ( L. 626 del 1994 e successiva Dlgs 81 del 2008) ed in particolare nelle scuole (Vigilanza sui minori e responsabilità dei precettori - Codice Civile art. 2048) impongono di prevedere le possibili situazioni in cui si può prefigurare rischio o pericolo per gli alunni. La richiesta rivolta ai genitori di accompagnare gli alunni a scuola nel giorno dello sciopero risponde alla necessità di evitare situazioni di possibile rischio , ad esempio: - gruppi di alunni che arrivano con il pulmino o da soli, a piedi o in bicicletta, e che rimangono sul marciapiede fuori dalla scuola incustoditi in quanto il docente della prima ora ha aderito allo sciopero e non possono quindi entrare a scuola; - alunni che arbitrariamente, malgrado la presenza del docente, non entrano a scuola godendo di una mattinata di libertà fuori dal controllo sia dei docenti che dei genitori. Si puntualizza che la responsabilità della scuola inizia nel momento in cui gli alunni varcano il cancello. Procedura dello sciopero La normativa sullo sciopero prevede che il personale docente e A.T.A possa “volontariamente” comunicare la propria adesione allo sciopero. La materia è regolata contrattualmente, sulla base di quanto disposto dalla legge 146/90. Il testo di riferimento più recente è quello allegato al CCNL del 29/5/1999 che, all’art. 2 comma 3. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle rappresentanze sindacali, deve avvenire comunque con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti L. n. 146/90 art.3 c.1) PRIMA DELLO SCIOPERO In occasione di ogni sciopero, i capi di istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. Il lavoratore è libero di dichiarare o di non dichiarare se intende scioperare. Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile. Non è compito dei docenti avvisare le famiglie sul comportamento che intendono tenere il giorno dello sciopero: è inopportuno il comportamento di chi non comunica le proprie intenzioni al Dirigente, ma ne informa invece gli alunni o le famiglie. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno dello sciopero, non ha più diritto ad essere considerato in servizio e potrebbe non essere utilizzato dal Dirigente scolastico. Quindi se intende cambiare idea deve comunicare per tempo al Dirigente la sua decisione (in ogni caso prima che la comunicazione venga inviata alle famiglie e cioè cinque giorni prima dello sciopero). Chi dichiara di non scioperare e poi cambia idea, è tenuto comunque a presentarsi a scuola in quanto il Dirigente ne ha tenuto conto nell’organizzazione delle attività e ne ha dato comunicazione alle famiglie. Il suo ripensamento potrà eventualmente essere preso in considerazione solo se non è stata ancora inviata alcuna comunicazione alle famiglie. Chi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ha la possibilità di decidere l’adesione il giorno stesso dello sciopero. Il Dirigente, qualora lo ritenesse opportuno, può spostare dal turno del pomeriggio a quello della mattina In caso di sospensione delle attività di classi /sezioni con orario pomeridiano comunica ai docenti coinvolti lo spostamento sul turno del mattino. Gli ATA che dovessero ricevere la comunicazione di far parte del contingente minimo per assicurare le prestazioni indispensabili (per esempio in occasione degli esami di Stato o del pagamento degli stipendi) possono, entro il giorno successivo alla comunicazione, chiedere di essere sostituiti se vogliono scioperare, anche se prima non hanno dichiarato tale loro intenzione. Il Dirigente può, tenuto conto anche delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenutegli: predisporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario; sospendere le lezioni in casi gravi ed eccezionali se ritiene non sia possibile garantire in sicurezza un servizio minimo; sospendere l’eventuale pre e/o post scuola; sospendere il trasporto comunale, qualora presente; sospendere il servizio mensa e/o le lezioni pomeridiane. 2 Al momento della comunicazione dello sciopero alle famiglie verranno precisate le modalità di funzionamento e le eventuali sospensioni di servizi messe in atto, oppure il Dirigente, non avendo elementi certi, comunicherà semplicemente di non essere in grado di garantire il regolare funzionamento delle attività. IL GIORNO DELLO SCIOPERO Chi sciopera non deve far nulla: non deve dichiarare di essere in sciopero. Chi è nel giorno libero - non è obbligato ad alcuna dichiarazione; - non perde comunque la retribuzione; - non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti o Ata in sciopero. Chi non sciopera - deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; - non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; - può essere chiamato dal Dirigente a cambiare orario, ma non il totale delle ore previste per quel giorno; - può essere chiamato dal Dirigente ad essere presente sin dalla prima ora; - non dovrà cambiare sede di servizio; - potrebbe vedere annullata la compresenza; - non deve sostituire il collega in sciopero facendo lezione; - può essere chiamato dal Dirigente a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza sugli alunni; - può essere chiamato dal Dirigente a vigilare anche su più classi raggruppando gli alunni , se fosse necessario, in uno spazio idoneo quale l’atrio, l’auditorium, la palestra (dove non è consentito, però, utilizzare gli attrezzi né svolgere attività di Educazione fisica); - è tenuto ad assistere tutti gli alunni entrati nell’edificio scolastico, anche se non sono della propria classe; - se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni eventualmente ricevute; - lo stesso vale anche per il personale Ata. - nel caso non fossero presenti i collaboratori scolastici, il personale docente non in sciopero si occuperà anche, concordando se possibile una adeguata turnazione, di vigilare l’ingresso e di rispondere al telefono. I docenti in servizio alla prima ora e che non aderiscono allo sciopero - devono essere puntuali nella presa di servizio (cinque minuti prima dell’avvio delle lezioni, come previsto dal CCNL) e rendere nota la loro presenza recandosi al cancello d’ingresso insieme ai collaboratori scolastici ad accogliere i propri alunni. I docenti che non abbiano avvisato la Segreteria per un imprevisto ritardo o per altro genere di assenza , saranno considerati in sciopero con il conseguente mancato ingresso dei loro alunni; - il docente di sostegno (o il docente a qualche titolo in compresenza, ciò non vale nel caso di esperti esterni) accoglierà l’intera classe in caso di adesione allo sciopero del collega con cui condivide l’ora; I collaboratori in servizio alla prima ora e che non aderiscono allo sciopero - non devono aprire i cancelli come di consueto consentendo agli alunni di entrare liberamente nell’edificio scolastico; - si recheranno al cancello e faranno entrare solo le classi i cui docenti (compresi quelli di sostegno) siano regolarmente in servizio e presenti all’ingresso. Per accogliere gli alunni dovrà comunque essere sempre garantita nel plesso la presenza minima di almeno due persone (due docenti o un docente ed un collaboratore). Il docente che dovesse trovarsi in servizio da solo non accoglierà i suoi alunni e ne darà informazione al Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici La mattina dello sciopero chi prenderà regolarmente servizio all’inizio del primo turno, se non aveva già dichiarato la non adesione, è tenuto obbligatoriamente, prima di dedicarsi a qualunque attività, a palesare la propria presenza in servizio con una telefonata tempestiva alla Segreteria. In questo modo, dalle 7.30 in poi, il Dirigente saprà in tempo utile quali sono i plessi aperti dai collaboratori scolastici non in sciopero e quali invece risultano ancora chiusi per l’adesione allo sciopero dei collaboratori del primo turno. 3 Il Dirigente, o un suo delegato, in forza del diritto conferitogli come datore di lavoro (si veda l’ultima sentenza della Corte di Cassazione 15782 del 19 luglio 2011) si recherà ad aprire i plessi eventualmente chiusi per consentire l’accesso al personale non scioperante e agli alunni che, di conseguenza, potranno essere accolti. Il Responsabile di plesso (qualora non aderisca all’agitazione sindacale) Il Responsabile di plesso, soprattutto se non ha preso servizio il collaboratore scolastico del primo turno, si assicura che all’interno del cortile entrino solo gli alunni con il docente della prima ora presente. Dovrà accertarsi che vi sia sempre la presenza minima di almeno due persone: due docenti, anche senza collaboratore, o un docente ed un collaboratore. Le classi senza il docente della prima ora non potranno essere accolte a scuola e nemmeno potranno ripresentarsi nelle ore successive anche se gli altri docenti avessero nel frattempo preso servizio. Gli alunni una volta entrati con il docente della prima ora rimarranno all’interno della scuola e avranno lezione, compatibilmente con i docenti presenti, secondo il loro orario, salvo diversa comunicazione del Dirigente. I docenti scioperanti non dovranno essere sostituiti nella loro attività didattica: in quelle ore dovrà essere solo garantita una sorveglianza adeguata ed efficace tale da consentire un clima di serena e ordinata laboriosità . Non si escludono attività quali la lettura o lo studio individuale o di gruppo, lo svolgimento dei compiti, lo svolgimento di lavoretti di cura e manutenzione dell’aula, ecc. Il Responsabile di plesso avrà cura di far pervenire alla Segreteria entro tre giorni dallo sciopero la dichiarazione di adesione/non adesione firmata dai docenti per le comunicazioni dei dati all’USR/MPI. Se anche il Dirigente scolastico sciopera In caso di adesione allo sciopero da parte del Dirigente scolastico, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal docente Vicario, dal Responsabile di plesso, dal docente più anziano d’età in servizio nel singolo plesso: la responsabilità scatterà automaticamente senza nomina alcuna. SPECIFICITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Se l’ insegnante del primo turno (8.00-13.00) è assente i bambini della sezione non entrano a scuola. Se l’ insegnante del primo turno è in servizio e , quindi, i bambini entrano a scuola, le famiglie devono telefonare a scuola tra le 11.00 e le 12.00 per accertarsi della presenza in servizio dell’insegnante del secondo turno (11.00-16.00). Se quest’ultima avesse aderito allo sciopero la famiglia è tenuta a riprendere il bambino alle ore 13.00 dopo il pranzo, diversamente lo ritirerà come di consueto alle ore 16.00. Si coglie l’occasione per ricordare l’importanza della verifica preventiva dei numeri di telefono in possesso della scuola. Quanto previsto per il personale docente e per i collaboratori scolastici si applica, in analogia, anche per il personale ATA degli uffici. NOTA BENE Si informano i docenti della Scuola primaria e della Scuola secondaria che i genitori , il giorno seguente allo sciopero, sono tenuti a informare la scuola, tramite il libretto personale o il diario, che l’eventuale assenza del figlio è dovuta allo sciopero (vuoi per la decisione di tenere a casa il proprio figlio a seguito dell’incertezza ingenerata dallo sciopero, vuoi per l’adesione allo sciopero del docente della prima ora: non è richiesta alla famiglia alcuna precisazione!). Si chiarisce che non si tratta di una giustificazione in senso stretto, ma di un doveroso confronto scuola-famiglia a tutela dei minori soprattutto se della Scuola secondaria. Ringrazio tutti per la collaborazione e rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti La Dirigente scolastica Ninfa Puccio (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 4