Delibere relative alle Disposizioni Organizzative Annuali

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Delibere relative alle Disposizioni Organizzative Annuali
Avviso molto
importante
In qualsiasi rapporto con gli Uffici centrali e periferici della Federazione DEVE
sempre essere indicato il CODICE FIP:
per le Società:
codice numerico a cinque cifre assegnato dall’Ufficio
Affiliazioni al momento della prima affiliazione;
per i Tesserati: codice fiscale personale e, eventualmente, numero di
tessera assegnato dai diversi Uffici (C.I.A.; C.N.A.; Settore Minibasket ecc.).
La mancata indicazione del CODICE FIP di norma provoca disguidi e ritardi di
cui la Federazione NON assume alcuna responsabilità facendo, anzi, riserva di
addebitare agli interessati i maggiori costi che derivano agli Uffici per il
disbrigo della pratica incompleta.
Per comodità delle Società, suggeriamo di inserire il codice FIP nella carta
intestata e nel timbro sociale.
Inoltre, quando previsto dalle procedure, i versamenti a favore degli Uffici
centrali della Federazione devono essere effettuati utilizzando
esclusivamente i bollettini premarcati e precompilati, inviati
mediante POSTEL, senza apportare alcuna correzione o modifica.
Anche in questo caso, la sostituzione dei bollettini premarcati e precompilati o
il versamento su un diverso conto corrente, provoca ritardi e disguidi oltre a
maggiori oneri che la Federazione si riserva di addebitare a quanti in difetto.
La situazione di debiti e crediti di ogni Società (RMC: Riepilogo Movimenti
Contabili) può essere controllata direttamente con il sistema FIPonline cui
si può accedere, gratuitamente, via INTERNET dal sito www.fip.it,
completando la procedura interattiva di richiesta password; le informazioni
vengono aggiornate con frequenza settimanale, all’inizio di ogni settimana.
FIPonline facilita, inoltre, la compilazione di qualsiasi modulo previsto dalle
procedure degli Uffici Affiliazione e Tesseramento e la richiesta di emissione
della tessera gare C.N.A.
Il Settore Giovanile si trasferirà a Roma presso gli uffici federali di
Via Vitorchiano n. 113 dal 1° agosto 2003.
I nuovi recapiti sono i seguenti:
Tel. 06/36856701 – 06/36856692
Fax 06/36856704
e-mail: [email protected]
DELIBERE
RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI
stralcio del Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003
Consiglio Federale n. 8 (Montecatini Terme, 17/18 aprile 2003)
DELIBERE
RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI
(omissis)
DELIBERA N. 300
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
preso in esame il verbale di omologazione dei palloni minibasket in gomma misura 5,
redatto dalla Commissione preposta dalla Federazione per l’omologazione dei
palloni, come richiesto dalle ditte produttrici o concessionarie;
ritenuto
di dover ratificare l’elenco dei palloni da omologare per la stagione sportiva
2003/2004;
DELIBERA
-
ratificare l’elenco ufficiale dei palloni minibasket misura 5, omologati per la stagione
sportiva 2003/2004:
GITEX POINT CAERANO DI S.MARCO (TV)
PALLONE SPALDING
MOD. TF 150 OUTDOOR 64-233Z
GOMMA
VIRMA SPORT CAERANO DI S.MARCO (TV)
PALLONE MIKASA
MOD. T 1250 “BIG SHOOT”
GOMMA
COR SPORT CORNUDA (TV)
PALLONE COR STAR
MOD. SILVER STAR 3211
GOMMA
ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A. GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN
MOD. B5R-FP
PALLONE MOLTEN
MOD. BC5RMX-WB
GOMMA
GOMMA
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
pag. 1
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
DELIBERA N. 301
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
considerata la propria delibera n. 128 assunta in data 23 novembre 2002 con la quale è
stato autorizzato l’utilizzo del pallone misura n. 6 per l’attività giovanile
femminile a partire dal prossimo anno sportivo 2003/2004;
presa in esame la comunicazione della LegA Basket Femminile del 13 dicembre 2002,
relativa al parere favorevole espresso dalle Assemblee di Settore di serie A1
e A2, svoltesi il 29 novembre 2002, in merito all’adozione del pallone di gara
di misura 6 per i campionati femminili, per l’anno sportivo 2003/2004;
considerato il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico nella riunione del 10
marzo 2003;
ravvisata
la necessità di omologare i palloni misura n. 6 per l’anno sportivo 2003/2004;
preso in esame il verbale di omologazione dei palloni basket in gomma misura 6, redatto
dalla Commissione preposta dalla Federazione per l’omologazione dei palloni,
come richiesto dalle ditte produttrici o concessionarie;
ritenuto
di dover ratificare l’elenco dei palloni da omologare per la stagione sportiva
2003/2004;
DELIBERA
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-
estendere l’utilizzo del pallone misura n. 6 per tutta l’attività femminile seniores a
partire dal prossimo anno sportivo 2003/2004, come già deliberato per l’attività
giovanile femminile con delibera n. 128 assunta in data 28 novembre 2002;
ratificare l’elenco ufficiale dei palloni misura 6, omologati per la stagione sportiva
2003/2004:
ADVANCED DISTRIBUTION SPA GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN
MOD. BC6JW-WB
CUOIO SINTETICO
COR SPORT CORNUDA (TV)
PALLONE COR SPORT MOD. INTERMEDIATE STAR 3216
GOMMA
pag. 2
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
DELIBERA N. 302
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
preso in esame il verbale di omologazione dei palloni basket in gomma, cuoio sintetico e
naturale misura 7, redatto dalla Commissione preposta dalla Federazione per
l’omologazione dei palloni, come richiesto dalle ditte produttrici o
concessionarie;
ritenuto
di dover ratificare l’elenco dei palloni da omologare per la stagione sportiva
2003/2004;
DELIBERA
-
ratificare l’elenco ufficiale dei palloni misura 7, omologati per la stagione sportiva
2003/2004:
ADVANCED DISTRIBUTION SPA GRUGLIASCO (TO)
PALLONE MOLTEN
MOD. B7DX
PALLONE MOLTEN
MOD. BC7MX-WB
PALLONE MOLTEN
MOD. B7GX
CUOIO SINTETICO
CUOIO SINTETICO
CUOIO SINTETICO
GITEX POINT CAERANO DI S.MARCO (TV)
PALLONE SPALDING MOD. NBA OFFICIAL INDOOR ZK W/FIBA
PALLONE SPALDING MOD. TF 1000 INDOOR 61-105Z
PALLONE SPALDING MOD. NBA OFFICIAL ALL SURFACE
PALLONE SPALDING MOD. NBA OFFICIAL IND/OUT ZI/0
CUOIO
CUOIO
CUOIO
CUOIO
VIRMA SPORT CAERANO DI S.MARCO (TV)
PALLONE MIKASA
MOD. BQ 1000 COMPETITION
PALLONE MIKASA
MOD. BSL 10G POWER JAM
CUOIO SINTETICO
CUOIO SINTETICO
COR SPORT CORNUDA (TV)
PALLONE COR SPORT MOD. SL 44 TOP PARAHYDE
PALLONE COR SPORT MOD. GOLDEN STAR 3210
CUOIO SINTETICO
GOMMA
NIKE ITALY S.r.l. CASALECCHIO DI RENO (BO)
PALLONE NIKE
MOD. 2000 N-TOUCH NFHS
PALLONE NIKE
MOD. 1000 ALL COURTS
CUOIO NATURALE
CUOIO SINTETICO
ADIDAS ITALIA srl MONZA
PALLONE ADIDAS
MOD. MAGNETIC TOUCH
CUOIO SINTETICO
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
SINTETICO
SINTETICO
SINTETICO
SINTETICO
pag. 3
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
DELIBERA N. 303
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
ravvisata
la necessità di disciplinare l’ipotesi dello smarrimento dei documenti di
riconoscimento da parte di un atleta con la relativa impossibilità a partecipare
alla gara;
ritenuto
corretto dare l’opportunità ad un atleta di poter partecipare alla gara anche
in mancanza dei documenti di riconoscimento, limitando tale facoltà alla sola
gara successiva alla perdita della documentazione;
preso atto
quanto disposto dagli artt. 60 e 61 del Regolamento Esecutivo;
considerato il parere favorevole espresso dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri e dal
Settore Agonistico;
DELIBERA
autorizzare, nell’anno sportivo 2003/2004, gli arbitri ad ammettere la partecipazione alla
gara dei giocatori che hanno perso i documenti di riconoscimento dietro presentazione agli
stessi arbitri della copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti
corredata dalla foto dell’interessato.
Tale facoltà è limitata alla sola gara successiva alla denuncia di smarrimento dei
documenti.
In mancanza della denuncia e/o della foto si applica il disposto degli artt. 60 e 61, comma
3 del Regolamento Esecutivo.
DELIBERA N. 304
Il Consiglio Federale,
visti
lo statuto ed i regolamenti federali;
preso atto
che la Commissione Informatica sta completando l’adeguamento delle
diverse procedure per rendere automatica la diffusione presso le Società dei
Comunicati Ufficiali relativi alla gestione dei campionati ed ai provvedimenti
assunti dagli Organi di Giustizia mediante posta elettronica;
ritenuto
che il nuovo sistema consente di migliorare radicalmente la divulgazione
delle informazioni ufficiali aumentandone la tempestività e l’efficienza;
ritenuta
altresì indispensabile la collaborazione di tutte le Società per il passaggio in
tempi brevi alle nuove modalità di diffusione;
pag. 4
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
ritenuto
inoltre che può servire da utile orientamento alle Società partecipanti ai
Campionati a carattere regionale l’esempio fornito dalle Società che
partecipano ai Campionati Nazionali
DELIBERA
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dall’anno sportivo 2003/04 la diffusione alle Società che partecipano ai Campionati di
serie B ecc. maschile, serie B maschile e serie A1 e A2 femminile, dei Comunicati
Ufficiali relativi alla gestione dei campionati ed ai provvedimenti assunti dagli Organi di
Giustizia dovrà avvenire mediante posta elettronica.
richiedere alla Lega Nazionale Pallacanestro ed alla Lega Basket Femminile adeguati
interventi presso le Società che partecipano ai sopraindicati Campionati, in modo che
risulti totale l’adesione al nuovo sistema di diffusione dei Comunicati Ufficiali già dal
prossimo anno sportivo.
a partire dall’anno sportivo 2004/05 per le stesse Società il nuovo metodo dovrà
diventare obbligatorio e infine dall’anno sportivo 2005/06 il metodo dovrà essere
definitivamente a regime per tutte le Società che partecipano a Campionati Nazionali.
(omissis)
DELIBERA N. 320
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
considerata la vigente normativa relativa al vincolo sportivo;
visto
il testo dell’art. 56/bis del Regolamento Esecutivo avente per titolo
“trasferimento di autorità”;
esaminata
la proposta presentata dalla Commissione istituita dal Consiglio Federale in
data 22 febbraio 2003 con il compito di esaminare la normativa relativa al
“vincolo sportivo”;
presa in esame la normativa scaturita dalla proposta che prevede lo scioglimento del
tesseramento con riferimento all’età anagrafica del giocatore;
ritenuta
la stessa meritevole di accoglimento;
considerato che tale normativa entrerà in vigore dall’inizio dell’anno sportivo 2003/2004;
ravvisata
la necessità di abrogare il testo dell’art. 56/bis del Regolamento Esecutivo in
quanto non più pertinente con la nuova normativa;
DELIBERA
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
pag. 5
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
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l’entrata in vigore, dall’anno sportivo 2003/2004, della seguente normativa per lo
scioglimento del tesseramento:
1. lo scioglimento del tesseramento avverrà in maniera automatica e avrà effetto a
partire dalla stagione sportiva successiva. (esempio: dal 1° luglio 2003 sono
“svincolati” tutti i/le nati/e nell’anno 1971 e precedenti).
2. Al momento dello scioglimento del tesseramento, non deve essere attiva una
comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.
3. Ogni atleta “svincolato” per partecipare ad un campionato federale deve tesserarsi,
con validità annuale, per una società non professionistica entro i termini
stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali o stipulare un regolare contratto con
una società professionistica;
4. Ogni atleta “svincolato”, tesserato annualmente per una società non professionistica
per la disputa di un campionato federale, può essere trasferito e/o prestato
secondo le disposizioni del Regolamento Esecutivo, fermo restando che il
tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.
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nell’anno sportivo 2003/2004 lo scioglimento del tesseramento avverrà per gli/le
atleti/e nati/e nell’anno 1971 e precedenti;
nell’anno sportivo 2004/2005 lo scioglimento del tesseramento avverrà per gli/le
atleti/e nati/e nell’anno 1974 e precedenti;
dall’inizio dell’anno sportivo 2003/2004 abrogare l’art. 56/bis del Regolamento
Esecutivo.
DELIBERA N. 321
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
considerata
l’attuale normativa relativa ai giocatori giovani di serie e giocatori non professionisti
stabilita dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Esecutivo – settore professionistico;
presa in esame la proposta presentata dalla Commissione istituita dal Consiglio Federale per
studiare eventuali modifiche relative all’applicazione della Legge 91/81;
esaminata
la normativa presentata relativa ad una programmazione triennale per fissare a 21
anni l’età dell’atleta giovane di serie, nell’anno sportivo 2005/2006 e la relativa
programmazione dell’anno in cui l’atleta può effettuare il primo contratto
professionistico;
ritenuto necessario stabilire, inoltre, le modalità e gli importi relativi al versamento del premio di
addestramento da corrispondere da parte della società professionistica alla società
dilettantistica presso la quale l’atleta, nell’età definita per il giovane di serie, viene
prelevato;
considerata
tale normativa meritevole di accoglimento;
DELIBERA
pag. 6
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
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fissare, per gli anni sportivi 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, la seguente normativa relativa
agli atleti giovani di serie, in parziale deroga ai vigenti regolamenti e delibere federali in
materia:
Ø
nell’anno sportivo 2003/2004 si definiscono giovani di serie tutti i giocatori nati
dall’01.01.1984 tesserati per società appartenenti al settore professionistico, con possibilità,
per i nati nel 1984, di doppio tesseramento per la partecipazione al campionato under.
Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell’anno solare nel corso del
quale compie il 21° anno di età. Pertanto nella stagione sportiva sopraindicata, il primo
contratto professionistico potrà essere firmato per i nati fino al 31.12.1983.
Ø
nell’anno sportivo 2004/2005 si definiscono giovani di serie tutti i giocatori nati
dall’01.01.1984 e tesserati per società appartenenti al settore professionistico.
Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell’anno solare nel corso del
quale compie il 21° anno di età. Pertanto, nella stagione sportiva sopraindicata, il primo
contratto professionistico potrà essere firmato per i nati fino al 31.12.1983.
Ø nell’anno sportivo 2005/2006 si definiscono giovani di serie tutti i giocatori nati
dall’01.01.1985 e tesserati per società appartenenti al settore professionistico.
Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giungo dell’anno solare nel corso del
quale compie il 21° anno di età. Pertanto, nella stagione sportiva sopraindicata, il primo
contratto professionistico potrà essere firmato per i nati fino al 31.12.1984.
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA’ DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA’
PRESSO LA QUALE L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ DILETTENTISTICA:
A seguito della stipula da parte dell’atleta “non professionista” o “giovane dilettante” del primo
contratto professionistico, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a
corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla società dilettantistica per la
quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente tabella:
società dilettantistica
società professionistica che
partecipante al Campionato di:
ne acquisisce il diritto
partecipante al Campionato
di:
B d’Eccellenza
Lega Società Pall. Serie A
altri campionati
Lega Società Pall. Serie A
B d’Eccellenza
Legadue
altri campionati
Legadue
importo premio di
addestramento da
corrispondere alla
società dilettantistica:
€ 80.000,00
€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 20.000,00
Tale premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere corrisposto fino al limite di età
fissato dalla seguente tabella:
anno sportivo
2003/2004
2004/2005
2005/2006
nati nell’
anno solare 1976 e seguenti
anno solare 1977 e seguenti
anno solare 1978 e seguenti
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
pag. 7
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETA’
PRESSO LA QUALE L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ COME “GIOVANE DI
SERIE”.
L’atleta “giovane di serie”, nei confronti del quale la società che ne è titolare non abbia esercitato il
diritto di stipulare il primo contratto a norma della presente delibera, rimane libero di tesserarsi
come “non professionista” (fermo il suo diritto di eventualmente stipulare un contratto con altra
società professionistica).
A seguito della successiva stipula da parte di tale atleta del primo contratto professionistico entro il
24° anno di età, il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto a norma del precedente
punto viene ripartito tra la società di cui al primo comma e quella presso la quale l’atleta ha svolto
l’ultima attività dilettantistica, nella misura del 50%.
-
dare mandato alla Commissione Carte federali di adeguare i Regolamenti sulla base della
presente delibera.
DELIBERA N. 322
Il Consiglio Federale,
visti
lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
ravvisata
la necessità di regolamentare la figura del giocatore non professionista
impegnato nei campionati nazionali e regionali;
presa in esame la proposta presentata dalla Commissione sullo svincolo sportivo relativa
all’introduzione, dall’anno sportivo 2003/2004, dell’art. 4bis del Regolamento
Esecutivo;
considerata la stessa meritevole di accoglimento;
DELIBERA
-
l’introduzione, dall’anno sportivo 2003/2004, dell’art. 4bis del Regolamento Esecutivo, il
cui testo viene di seguito riportato:
pag. 8
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali
(da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8)
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 4/bis Giocatore non professionista
[1] Per i giocatori non professionisti impegnati nei campionati nazionali e
regionali, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente disciplina
legislativa in materia, è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o
subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia emolumento afferente
contratti di lavoro.
[2] Ai giocatori tesserati ed impegnati nei campionati nazionali e regionali
possono essere corrisposte solo “indennità” di trasferta e rimborsi forfetari
di spese, nonché voci premiali inerenti, direttamente od indirettamente,
l’impegno agonistico, i cui importi vengono annualmente stabiliti dalle
Disposizioni Organizzative Annuali.
[3] Per l’attività agonistica che potrà esplicarsi in partite di campionato, Coppa
Italia, tornei e gare amichevoli e di preparazione alla stagione sportiva, le
società devono rispettare i disposti delle Disposizioni Organizzative
Annuali in materia e le disposizioni di legge vigenti, in materia di compensi
corrisposti agli sportivi dilettanti.
Per la fase di preparazione all’attività stagionale dei Campionati nazionali,
potranno essere previste erogazioni, per non più di trenta giorni, per
rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta, secondo l’ammontare
massimo stabilito dalle D.O.A..
Gli accordi fra le parti sono privi di efficacia per la somma eccedente il
massimale riveniente dalla applicazione del presente articolo.
[4] Le istanze concernenti gli adempimenti agli accordi pattuiti tra le parti e
previsti dai commi precedenti dovranno essere inviate alla competente
Commissione Vertenze Arbitrali, la quale deciderà nei termini e con le
modalità stabilite dal Regolamento Organico.
Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004
pag. 9