Delibere relative alle Disposizioni Organizzative Annuali
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Delibere relative alle Disposizioni Organizzative Annuali
Avviso molto importante In qualsiasi rapporto con gli Uffici centrali e periferici della Federazione DEVE sempre essere indicato il CODICE FIP: per le Società: codice numerico a cinque cifre assegnato dall’Ufficio Affiliazioni al momento della prima affiliazione; per i Tesserati: codice fiscale personale e, eventualmente, numero di tessera assegnato dai diversi Uffici (C.I.A.; C.N.A.; Settore Minibasket ecc.). La mancata indicazione del CODICE FIP di norma provoca disguidi e ritardi di cui la Federazione NON assume alcuna responsabilità facendo, anzi, riserva di addebitare agli interessati i maggiori costi che derivano agli Uffici per il disbrigo della pratica incompleta. Per comodità delle Società, suggeriamo di inserire il codice FIP nella carta intestata e nel timbro sociale. Inoltre, quando previsto dalle procedure, i versamenti a favore degli Uffici centrali della Federazione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente i bollettini premarcati e precompilati, inviati mediante POSTEL, senza apportare alcuna correzione o modifica. Anche in questo caso, la sostituzione dei bollettini premarcati e precompilati o il versamento su un diverso conto corrente, provoca ritardi e disguidi oltre a maggiori oneri che la Federazione si riserva di addebitare a quanti in difetto. La situazione di debiti e crediti di ogni Società (RMC: Riepilogo Movimenti Contabili) può essere controllata direttamente con il sistema FIPonline cui si può accedere, gratuitamente, via INTERNET dal sito www.fip.it, completando la procedura interattiva di richiesta password; le informazioni vengono aggiornate con frequenza settimanale, all’inizio di ogni settimana. FIPonline facilita, inoltre, la compilazione di qualsiasi modulo previsto dalle procedure degli Uffici Affiliazione e Tesseramento e la richiesta di emissione della tessera gare C.N.A. Il Settore Giovanile si trasferirà a Roma presso gli uffici federali di Via Vitorchiano n. 113 dal 1° agosto 2003. I nuovi recapiti sono i seguenti: Tel. 06/36856701 – 06/36856692 Fax 06/36856704 e-mail: [email protected] DELIBERE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI stralcio del Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 Consiglio Federale n. 8 (Montecatini Terme, 17/18 aprile 2003) DELIBERE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI (omissis) DELIBERA N. 300 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; preso in esame il verbale di omologazione dei palloni minibasket in gomma misura 5, redatto dalla Commissione preposta dalla Federazione per l’omologazione dei palloni, come richiesto dalle ditte produttrici o concessionarie; ritenuto di dover ratificare l’elenco dei palloni da omologare per la stagione sportiva 2003/2004; DELIBERA - ratificare l’elenco ufficiale dei palloni minibasket misura 5, omologati per la stagione sportiva 2003/2004: GITEX POINT CAERANO DI S.MARCO (TV) PALLONE SPALDING MOD. TF 150 OUTDOOR 64-233Z GOMMA VIRMA SPORT CAERANO DI S.MARCO (TV) PALLONE MIKASA MOD. T 1250 “BIG SHOOT” GOMMA COR SPORT CORNUDA (TV) PALLONE COR STAR MOD. SILVER STAR 3211 GOMMA ADVANCED DISTRIBUTION S.P.A. GRUGLIASCO (TO) PALLONE MOLTEN MOD. B5R-FP PALLONE MOLTEN MOD. BC5RMX-WB GOMMA GOMMA Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 pag. 1 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) DELIBERA N. 301 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; considerata la propria delibera n. 128 assunta in data 23 novembre 2002 con la quale è stato autorizzato l’utilizzo del pallone misura n. 6 per l’attività giovanile femminile a partire dal prossimo anno sportivo 2003/2004; presa in esame la comunicazione della LegA Basket Femminile del 13 dicembre 2002, relativa al parere favorevole espresso dalle Assemblee di Settore di serie A1 e A2, svoltesi il 29 novembre 2002, in merito all’adozione del pallone di gara di misura 6 per i campionati femminili, per l’anno sportivo 2003/2004; considerato il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico nella riunione del 10 marzo 2003; ravvisata la necessità di omologare i palloni misura n. 6 per l’anno sportivo 2003/2004; preso in esame il verbale di omologazione dei palloni basket in gomma misura 6, redatto dalla Commissione preposta dalla Federazione per l’omologazione dei palloni, come richiesto dalle ditte produttrici o concessionarie; ritenuto di dover ratificare l’elenco dei palloni da omologare per la stagione sportiva 2003/2004; DELIBERA - - estendere l’utilizzo del pallone misura n. 6 per tutta l’attività femminile seniores a partire dal prossimo anno sportivo 2003/2004, come già deliberato per l’attività giovanile femminile con delibera n. 128 assunta in data 28 novembre 2002; ratificare l’elenco ufficiale dei palloni misura 6, omologati per la stagione sportiva 2003/2004: ADVANCED DISTRIBUTION SPA GRUGLIASCO (TO) PALLONE MOLTEN MOD. BC6JW-WB CUOIO SINTETICO COR SPORT CORNUDA (TV) PALLONE COR SPORT MOD. INTERMEDIATE STAR 3216 GOMMA pag. 2 Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) DELIBERA N. 302 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; preso in esame il verbale di omologazione dei palloni basket in gomma, cuoio sintetico e naturale misura 7, redatto dalla Commissione preposta dalla Federazione per l’omologazione dei palloni, come richiesto dalle ditte produttrici o concessionarie; ritenuto di dover ratificare l’elenco dei palloni da omologare per la stagione sportiva 2003/2004; DELIBERA - ratificare l’elenco ufficiale dei palloni misura 7, omologati per la stagione sportiva 2003/2004: ADVANCED DISTRIBUTION SPA GRUGLIASCO (TO) PALLONE MOLTEN MOD. B7DX PALLONE MOLTEN MOD. BC7MX-WB PALLONE MOLTEN MOD. B7GX CUOIO SINTETICO CUOIO SINTETICO CUOIO SINTETICO GITEX POINT CAERANO DI S.MARCO (TV) PALLONE SPALDING MOD. NBA OFFICIAL INDOOR ZK W/FIBA PALLONE SPALDING MOD. TF 1000 INDOOR 61-105Z PALLONE SPALDING MOD. NBA OFFICIAL ALL SURFACE PALLONE SPALDING MOD. NBA OFFICIAL IND/OUT ZI/0 CUOIO CUOIO CUOIO CUOIO VIRMA SPORT CAERANO DI S.MARCO (TV) PALLONE MIKASA MOD. BQ 1000 COMPETITION PALLONE MIKASA MOD. BSL 10G POWER JAM CUOIO SINTETICO CUOIO SINTETICO COR SPORT CORNUDA (TV) PALLONE COR SPORT MOD. SL 44 TOP PARAHYDE PALLONE COR SPORT MOD. GOLDEN STAR 3210 CUOIO SINTETICO GOMMA NIKE ITALY S.r.l. CASALECCHIO DI RENO (BO) PALLONE NIKE MOD. 2000 N-TOUCH NFHS PALLONE NIKE MOD. 1000 ALL COURTS CUOIO NATURALE CUOIO SINTETICO ADIDAS ITALIA srl MONZA PALLONE ADIDAS MOD. MAGNETIC TOUCH CUOIO SINTETICO Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 SINTETICO SINTETICO SINTETICO SINTETICO pag. 3 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) DELIBERA N. 303 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; ravvisata la necessità di disciplinare l’ipotesi dello smarrimento dei documenti di riconoscimento da parte di un atleta con la relativa impossibilità a partecipare alla gara; ritenuto corretto dare l’opportunità ad un atleta di poter partecipare alla gara anche in mancanza dei documenti di riconoscimento, limitando tale facoltà alla sola gara successiva alla perdita della documentazione; preso atto quanto disposto dagli artt. 60 e 61 del Regolamento Esecutivo; considerato il parere favorevole espresso dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri e dal Settore Agonistico; DELIBERA autorizzare, nell’anno sportivo 2003/2004, gli arbitri ad ammettere la partecipazione alla gara dei giocatori che hanno perso i documenti di riconoscimento dietro presentazione agli stessi arbitri della copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell’interessato. Tale facoltà è limitata alla sola gara successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In mancanza della denuncia e/o della foto si applica il disposto degli artt. 60 e 61, comma 3 del Regolamento Esecutivo. DELIBERA N. 304 Il Consiglio Federale, visti lo statuto ed i regolamenti federali; preso atto che la Commissione Informatica sta completando l’adeguamento delle diverse procedure per rendere automatica la diffusione presso le Società dei Comunicati Ufficiali relativi alla gestione dei campionati ed ai provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia mediante posta elettronica; ritenuto che il nuovo sistema consente di migliorare radicalmente la divulgazione delle informazioni ufficiali aumentandone la tempestività e l’efficienza; ritenuta altresì indispensabile la collaborazione di tutte le Società per il passaggio in tempi brevi alle nuove modalità di diffusione; pag. 4 Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) ritenuto inoltre che può servire da utile orientamento alle Società partecipanti ai Campionati a carattere regionale l’esempio fornito dalle Società che partecipano ai Campionati Nazionali DELIBERA - - - dall’anno sportivo 2003/04 la diffusione alle Società che partecipano ai Campionati di serie B ecc. maschile, serie B maschile e serie A1 e A2 femminile, dei Comunicati Ufficiali relativi alla gestione dei campionati ed ai provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia dovrà avvenire mediante posta elettronica. richiedere alla Lega Nazionale Pallacanestro ed alla Lega Basket Femminile adeguati interventi presso le Società che partecipano ai sopraindicati Campionati, in modo che risulti totale l’adesione al nuovo sistema di diffusione dei Comunicati Ufficiali già dal prossimo anno sportivo. a partire dall’anno sportivo 2004/05 per le stesse Società il nuovo metodo dovrà diventare obbligatorio e infine dall’anno sportivo 2005/06 il metodo dovrà essere definitivamente a regime per tutte le Società che partecipano a Campionati Nazionali. (omissis) DELIBERA N. 320 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; considerata la vigente normativa relativa al vincolo sportivo; visto il testo dell’art. 56/bis del Regolamento Esecutivo avente per titolo “trasferimento di autorità”; esaminata la proposta presentata dalla Commissione istituita dal Consiglio Federale in data 22 febbraio 2003 con il compito di esaminare la normativa relativa al “vincolo sportivo”; presa in esame la normativa scaturita dalla proposta che prevede lo scioglimento del tesseramento con riferimento all’età anagrafica del giocatore; ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; considerato che tale normativa entrerà in vigore dall’inizio dell’anno sportivo 2003/2004; ravvisata la necessità di abrogare il testo dell’art. 56/bis del Regolamento Esecutivo in quanto non più pertinente con la nuova normativa; DELIBERA Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 pag. 5 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) - l’entrata in vigore, dall’anno sportivo 2003/2004, della seguente normativa per lo scioglimento del tesseramento: 1. lo scioglimento del tesseramento avverrà in maniera automatica e avrà effetto a partire dalla stagione sportiva successiva. (esempio: dal 1° luglio 2003 sono “svincolati” tutti i/le nati/e nell’anno 1971 e precedenti). 2. Al momento dello scioglimento del tesseramento, non deve essere attiva una comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione. 3. Ogni atleta “svincolato” per partecipare ad un campionato federale deve tesserarsi, con validità annuale, per una società non professionistica entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali o stipulare un regolare contratto con una società professionistica; 4. Ogni atleta “svincolato”, tesserato annualmente per una società non professionistica per la disputa di un campionato federale, può essere trasferito e/o prestato secondo le disposizioni del Regolamento Esecutivo, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva. - nell’anno sportivo 2003/2004 lo scioglimento del tesseramento avverrà per gli/le atleti/e nati/e nell’anno 1971 e precedenti; nell’anno sportivo 2004/2005 lo scioglimento del tesseramento avverrà per gli/le atleti/e nati/e nell’anno 1974 e precedenti; dall’inizio dell’anno sportivo 2003/2004 abrogare l’art. 56/bis del Regolamento Esecutivo. DELIBERA N. 321 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; considerata l’attuale normativa relativa ai giocatori giovani di serie e giocatori non professionisti stabilita dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Esecutivo – settore professionistico; presa in esame la proposta presentata dalla Commissione istituita dal Consiglio Federale per studiare eventuali modifiche relative all’applicazione della Legge 91/81; esaminata la normativa presentata relativa ad una programmazione triennale per fissare a 21 anni l’età dell’atleta giovane di serie, nell’anno sportivo 2005/2006 e la relativa programmazione dell’anno in cui l’atleta può effettuare il primo contratto professionistico; ritenuto necessario stabilire, inoltre, le modalità e gli importi relativi al versamento del premio di addestramento da corrispondere da parte della società professionistica alla società dilettantistica presso la quale l’atleta, nell’età definita per il giovane di serie, viene prelevato; considerata tale normativa meritevole di accoglimento; DELIBERA pag. 6 Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) - fissare, per gli anni sportivi 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, la seguente normativa relativa agli atleti giovani di serie, in parziale deroga ai vigenti regolamenti e delibere federali in materia: Ø nell’anno sportivo 2003/2004 si definiscono giovani di serie tutti i giocatori nati dall’01.01.1984 tesserati per società appartenenti al settore professionistico, con possibilità, per i nati nel 1984, di doppio tesseramento per la partecipazione al campionato under. Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell’anno solare nel corso del quale compie il 21° anno di età. Pertanto nella stagione sportiva sopraindicata, il primo contratto professionistico potrà essere firmato per i nati fino al 31.12.1983. Ø nell’anno sportivo 2004/2005 si definiscono giovani di serie tutti i giocatori nati dall’01.01.1984 e tesserati per società appartenenti al settore professionistico. Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell’anno solare nel corso del quale compie il 21° anno di età. Pertanto, nella stagione sportiva sopraindicata, il primo contratto professionistico potrà essere firmato per i nati fino al 31.12.1983. Ø nell’anno sportivo 2005/2006 si definiscono giovani di serie tutti i giocatori nati dall’01.01.1985 e tesserati per società appartenenti al settore professionistico. Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giungo dell’anno solare nel corso del quale compie il 21° anno di età. Pertanto, nella stagione sportiva sopraindicata, il primo contratto professionistico potrà essere firmato per i nati fino al 31.12.1984. PREMIO DI ADDESTRAMENTO E ENTITA’ DEL PREMIO A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRESSO LA QUALE L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ DILETTENTISTICA: A seguito della stipula da parte dell’atleta “non professionista” o “giovane dilettante” del primo contratto professionistico, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla società dilettantistica per la quale l’atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, secondo la seguente tabella: società dilettantistica società professionistica che partecipante al Campionato di: ne acquisisce il diritto partecipante al Campionato di: B d’Eccellenza Lega Società Pall. Serie A altri campionati Lega Società Pall. Serie A B d’Eccellenza Legadue altri campionati Legadue importo premio di addestramento da corrispondere alla società dilettantistica: € 80.000,00 € 30.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 Tale premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere corrisposto fino al limite di età fissato dalla seguente tabella: anno sportivo 2003/2004 2004/2005 2005/2006 nati nell’ anno solare 1976 e seguenti anno solare 1977 e seguenti anno solare 1978 e seguenti Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 pag. 7 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRESSO LA QUALE L’ATLETA HA SVOLTO L’ULTIMA ATTIVITA’ COME “GIOVANE DI SERIE”. L’atleta “giovane di serie”, nei confronti del quale la società che ne è titolare non abbia esercitato il diritto di stipulare il primo contratto a norma della presente delibera, rimane libero di tesserarsi come “non professionista” (fermo il suo diritto di eventualmente stipulare un contratto con altra società professionistica). A seguito della successiva stipula da parte di tale atleta del primo contratto professionistico entro il 24° anno di età, il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto a norma del precedente punto viene ripartito tra la società di cui al primo comma e quella presso la quale l’atleta ha svolto l’ultima attività dilettantistica, nella misura del 50%. - dare mandato alla Commissione Carte federali di adeguare i Regolamenti sulla base della presente delibera. DELIBERA N. 322 Il Consiglio Federale, visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali; ravvisata la necessità di regolamentare la figura del giocatore non professionista impegnato nei campionati nazionali e regionali; presa in esame la proposta presentata dalla Commissione sullo svincolo sportivo relativa all’introduzione, dall’anno sportivo 2003/2004, dell’art. 4bis del Regolamento Esecutivo; considerata la stessa meritevole di accoglimento; DELIBERA - l’introduzione, dall’anno sportivo 2003/2004, dell’art. 4bis del Regolamento Esecutivo, il cui testo viene di seguito riportato: pag. 8 Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 delibere a carattere generale inerenti le Disposizioni Organizzative Annuali (da Comunicato Ufficiale n. 655 del 17 aprile 2003 – Consiglio Federale n. 8) REGOLAMENTO ESECUTIVO Art. 4/bis Giocatore non professionista [1] Per i giocatori non professionisti impegnati nei campionati nazionali e regionali, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente disciplina legislativa in materia, è esclusa ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia emolumento afferente contratti di lavoro. [2] Ai giocatori tesserati ed impegnati nei campionati nazionali e regionali possono essere corrisposte solo “indennità” di trasferta e rimborsi forfetari di spese, nonché voci premiali inerenti, direttamente od indirettamente, l’impegno agonistico, i cui importi vengono annualmente stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali. [3] Per l’attività agonistica che potrà esplicarsi in partite di campionato, Coppa Italia, tornei e gare amichevoli e di preparazione alla stagione sportiva, le società devono rispettare i disposti delle Disposizioni Organizzative Annuali in materia e le disposizioni di legge vigenti, in materia di compensi corrisposti agli sportivi dilettanti. Per la fase di preparazione all’attività stagionale dei Campionati nazionali, potranno essere previste erogazioni, per non più di trenta giorni, per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta, secondo l’ammontare massimo stabilito dalle D.O.A.. Gli accordi fra le parti sono privi di efficacia per la somma eccedente il massimale riveniente dalla applicazione del presente articolo. [4] Le istanze concernenti gli adempimenti agli accordi pattuiti tra le parti e previsti dai commi precedenti dovranno essere inviate alla competente Commissione Vertenze Arbitrali, la quale deciderà nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento Organico. Disposizioni Organizzative Annuali per la stagione sportiva 2003 - 2004 pag. 9