Regolamento interno - Arcieri Ugo di Toscana

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Regolamento interno - Arcieri Ugo di Toscana
Prima Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze Ugo di Toscana – Associazione Sportiva
Dilettantistica – Società Cooperativa
REGOLAMENTO INTERNO
Dicembre 2011
Terminologia e ambito di applicazione
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Art. 1 Modalità di rapporto con la
Compagnia
1.1 Soci e terzi fruitori di servizi
1.2 Anno sociale
1.3 Ammissione di soci e terzi fruitori
1.4 Cessazione della qualità di socio o fruitore
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Art. 2 Diritti e doveri
2.1 Contributo annuale per i soci e
corrispettivo per i fruitori
2.2 Tessere
2.3 Diritti di soci e terzi fruitori dei servizi
2.4 Doveri di soci e terzi fruitori dei servizi
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Art. 3 Organi Societari
3.1 Consiglio di Amministrazione
3.2 Collegio dei Probiviri
3.3 Sezioni staccate
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Art. 4 Disposizioni generali
4.1 Stemma
4.2 Stendardo
4.3 Divisa sportiva
4.4 Sedi sociali e sportive
4.5 Materiali ed attrezzature sportive
4.6 Classificazione sportiva
4.7 Documenti e Archivi
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Art. 5 Norme di comportamento
5.1 Norme generali di comportamento
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Art. 6 Provvedimenti disciplinari
6.1 Sanzioni
6.2 Procedura
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Art. 7 Disciplina per i terzi fruitori dei servizi
7.1 Sospensione e recesso
dal contratto di servizio
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Art. 8 Approvazione
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Prima Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze Ugo di Toscana – Associazione Sportiva
Dilettantistica – Società Cooperativa
REGOLAMENTO INTERNO
Dicembre 2011
Terminologia e ambito di applicazione.
Con il termine “Compagnia” si intende la “Prima Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze Ugo di
Toscana – Associazione Sportiva Dilettantistica – Società Cooperativa”.
Con la sigla “FITARCO” si intende la “Federazione Italiana Tiro con l’Arco” riconosciuta dal CONI.
Le disposizioni del Regolamento riguardano in primo luogo i Soci della Compagnia. Tuttavia, tenuto conto
del fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto, ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici e
sociali e nelle attività ivi contemplate, la Compagnia può svolgere attività anche con soggetti terzi ed agli
stessi può altresì cedere e/o far usufruire degli impianti, le disposizioni che verranno nel regolamento
specificamente indicate si applicano a coloro che – non soci – nell’ambito dei suddetti rapporti con la
Compagnia, frequentano la sua sede e le sue strutture collaborando a qualsiasi titolo con la medesima,
denominati terzi fruitori di servizi.
Art. 1 Modalità di rapporto con la Compagnia
1.1. Soci e terzi fruitori di servizi.
a) La Compagnia è costituita esclusivamente da soci ordinari cooperativi.
Tutti i soci cooperativi hanno pari diritti nel rispetto del principio di democrazia interna e di parità di
trattamento tra soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.
Fermo restando quanto sopra, il titolo di “costituenti” è attribuito a coloro che hanno partecipato alla
costituzione della Compagnia, quello di “fondatori” a coloro che sono entrati a farne parte entro il
31.12.1989 e quello di “onorari” a coloro che, pur non svolgendo più l’attività sportiva oggetto della
Compagnia, si sono distinti per speciali benemerenze verso la Compagnia ed il suo oggetto, degne di
speciale
considerazione, e continuano a perseguirne lo scopo mutualistico e sociale di divulgazione,
promozione e a favorirne l’informazione e lo sviluppo.
Non sono previsti nella Compagnia soci sovventori e soci finanziatori. Tra le prestazioni mutualistiche non è
ricompresa la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, per cui non si applica alla Compagnia la L.
142/2001.
b) Non sono invece soci della Compagnia, ma terzi fruitori di servizi della medesima, con cui la Compagnia
intrattiene rapporti, coloro che, dietro pagamento di corrispettivo per il servizio, in quanto atleti,
simpatizzanti e/o persone interessate alla pratica sportiva del Tiro con L’Arco, sono ammessi alla
frequentazione delle strutture e degli impianti della Compagnia, compreso il bar e tavola calda e lo shop,
nonchè a svolgervi incontri, partecipare a feste, gare, tornei ed ogni altra attività sportiva dilettantistica,
compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive,
partecipare alla formazione, alla preparazione e alla gestione di squadre di atleti arcieri, partecipare a scuole,
corsi e manifestazioni inerenti gli scopi sociali ed altresì possono, su richiesta, venire iscritti alla FITARCO e
al CONI per il tramite della stessa Compagnia.
1.2 Anno sociale
L’Anno Sociale ha durata dal 1 Novembre al 31 Ottobre dell’anno successivo.
1.3 Ammissione di soci e fruitori
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda
dell'interessato presentata mediante modulo appositamente predisposto in cui il socio dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale e professione;
b) per le persone giuridiche, l’attività svolta in relazione ai requisiti di cui all’art. 5;
c) il numero delle quote sociali che intende sottoscrivere comunque non superiore a quattro;
d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, le sue modificazioni ed il regolamento interno.
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La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori
nel libro dei soci.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta
giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.
I terzi fruitori di servizi presentano domanda di fruizione dei servizi mediante modulo appositamente
predisposto in cui dichiarano cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza,
codice fiscale, professione e di accettare le norme del presente regolamento che li riguardano, quale
disciplina contrattuale.
Con i medesimi la Compagnia non ha obblighi di contrarre e gli Amministratori possono pertanto
insindacabilmente rifiutare la domanda di fruizione dei servizi o farne cessare gli effetti in qualsiasi
momento fatte salve, in caso di avvenuta iscrizione alla FITARCO per il tramite della Compagnia, le norme
sull’iscrizione alla FITARCO.
I soci ed i terzi fruitori dei servizi devono altresì presentare, sottoscritto, il modulo per l’assenso al
trattamento dei dati personali per le finalità della Compagnia.
I soci ed i fruitori di servizi che intendono esercitare l’attività sportiva non agonistica devono altresì
presentare certificazione medica che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica del Tiro con l’arco.
Per i soci ed i fruitori agonisti, invece, è necessario il certificato di idoneità agonistica rilasciato dalla
competente struttura sanitaria.
Nel caso che la domanda sia presentata da un minorenne, la stessa deve essere controfirmata da un genitore o
da chi esercita la potestà genitoriale.
1.4 Cessazione della qualità di socio o fruitore.
La cessazione della qualità di socio può avvenire solo per recesso, morte o esclusione a norma degli artt. 8, 9
e 10 dello Statuto.
I terzi fruitori dei servizi possono far cessare il rapporto inviando raccomandata a.r. al Consiglio di
Amministrazione almeno 60 prima dello scadere dell’anno sociale. In mancanza il loro rapporto si intende
riconfermato tacitamente per l’anno sociale successivo con conseguente obbligo di versare il corrispettivo
annuale per il servizio.
Art. 2 Diritti e doveri
2.1 Contributo annuale per i soci e corrispettivo per i fruitori
Ogni socio, indipendentemente dalla sottoscrizione e dal versamento della quota sociale, è tenuto a versare
un contributo annuo per le spese e le attività mutualistiche della società.
Ogni terzo fruitore dei servizi è tenuto a versare il corrispettivo annuale per i servizi prestati.
Contributi e corrispettivi (differenziati a seconda delle diverse attività) sono decisi annualmente dal C.d.A.
che ne determina anche le modalità di versamento nel rispetto di almeno 30 gg. di preavviso. Nei medesimi è
compresa la polizza assicurativa di tutela contro gli infortuni occorsi durante la pratica sportiva.
Il socio che non versa il contributo annuo si intende sospeso cautelarmente e non può partecipare all’attività
agonistica nè alle altre attività della Compagnia. Ove persista nell’omissione, si procederà alla sua esclusione
con la procedura di cui all’art. 10 punti 8 e 9 dello Statuto. E’ data comunque facoltà al C.d.A. di procedere
al recupero coattivo del contributo non versato per il periodo in cui il rapporto sociale è rimasto sussistente,
mettendo ogni relativa spesa a carico del socio inadempiente.
Il terzo fruitore dei servizi che non versa il corrispettivo annuo non può partecipare all’attività agonistica nè
usufruire dei servizi della Compagnia. Lo stesso verrà considerato cessato dai servizi della Cooperativa
previa intimazione ad adempiere da parte del C.d.A. nel termine di almeno 30 gg. E’ data comunque facoltà
al C.d.A. di procedere al recupero coattivo del corrispettivo non versato per il periodo in cui il rapporto è
rimasto formalmente sussistente, e quindi fino allo scadere dell’anno sociale, mettendo ogni relativa spesa a
carico del terzo fruitore inadempiente.
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2.2 Tessere
Ai soci la Tessera sociale viene rilasciata al momento dell’Iscrizione alla Compagnia.
In essa sono evidenziate le generalità del socio, ed alcune notizie utili quali:
- gruppo sanguigno;
- numeri telefonici in caso di infortunio o emergenza;
- qualsiasi altra nota di rilevante importanza;
la compilazione e la veridicità delle informazioni personali è rimessa al Socio e pertanto la Compagnia è
sollevata da qualsiasi responsabilità circa la veridicità delle stesse.
Ai terzi fruitori dei servizi è rilasciata una tessera dei servizi al momento dell’accettazione della domanda.
In essa sono evidenziate le generalità del fruitore, ed alcune notizie utili quali:
- gruppo sanguigno;
- numeri telefonici in caso di infortunio o emergenza;
- qualsiasi altra nota di rilevante importanza;
la compilazione e la veridicità delle informazioni personali è rimessa al fruitore e pertanto la Compagnia è
sollevata da qualsiasi responsabilità circa la veridicità delle stesse.
Durante l’attività sportiva le tessere devono essere esposte in maniera ben visibile sull’abbigliamento
dell’atleta e presentate al Responsabile dell’Impianto e/o al Responsabile sulla linea di tiro al momento
dell’accesso all’impianto ed ogni volta che ne venga fatta richiesta.
E’ facoltà insindacabile dei Responsabili allontanare l’atleta che non dovesse avere con sè la tessera e che
comunque, a seguito di comunicazione dei Responsabili della Compagnia, non risulti in regola con le
normative.
2.3 Diritti di soci e terzi fruitori dei servizi
Fermo restando che solo ai soci della Compagnia sono riservati i diritti stabiliti dallo Statuto, tanto i soci
quanto i terzi fruitori dei servizi hanno diritto:
- ad avere accesso alle strutture non sportive della Compagnia e a partecipare a tutte le attività ricreative e
formative indette;
- a partecipare alle gare a calendario FITARCO sotto l’egida della Compagnia “Ugo di Toscana” se in
possesso dei requisiti previsti;
- ad avere accesso alle strutture sportive della Compagnia versando le somme previste per l’accesso al campo
all’aperto e/o all’impianto chiuso, importi che verranno determinati dal C.d.A. quali elementi dei contributi e
corrispettivi stabilendo altresì le modalità di accesso. Esponendo il tutto all’Albo della Compagnia
2.4 Doveri di soci e terzi fruitori dei servizi
Ciascun socio o terzo fruitore dei servizi dovrà attenersi ai seguenti principali doveri:
a) Comportarsi sempre ed in ogni luogo ed occasione ed in particolare per quanto riguarda le attività
sportive e sociali della Compagnia, nel pieno rispetto dell’etica sociale e sportiva, e di astenersi da
qualsiasi forma di propaganda politica all’interno della Compagnia;
b) Conoscere ed accettare senza alcuna riserva gli Ordini di servizio ed il Regolamento interno della
Compagnia vigenti al momento della sottoscrizione della domanda e tutte le modifiche che venissero
in seguito apportate alle une o all’altro;
c) Prestare la propria disponibilità alla organizzazione e partecipazione alle manifestazioni sociali e
sportive promosse dalla Compagnia, secondo il calendario e le modalità previste all’inizio di ciascun
anno sportivo:
d) Impegnarsi ad adire, per la tutela di eventuali diritti e interessi sportivi e per la soluzione di qualsiasi
controversia attinente l’attività sportiva, esclusivamente gli organismi di giustizia federale e sportiva,
accettandone per espressa convenzione le decisioni e impegnandosi altresì a non provocare in alcun
modo l’intervento di Autorità, Enti o persone estranee alla Compagnia o alla FITARCO per
ostacolare le decisioni di cui sopra, qualificate inappellabili
e) Rispettare le direttive disciplinari e sportive della FITARCO o altri Enti cui la Federazione aderisce
f) Comunicare tempestivamente alla Segreteria qualsiasi variazione dei dati anagrafici presentati nella
richiesta di ammissione;
g) Provvedere al pagamento puntuale di contributi o corrispettivi come stabilito ai sensi del
regolamento, di volta in volta fissati dal Consiglio di Amministrazione, nonché di eventuali
contributi straordinari che il Consiglio stesso potesse stabilire
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h) Tener sollevata ed indenne la Compagnia ed i suoi organi dai danni che potesse provocare con suo
comportamento o che potesse subire in conseguenza dello stesso nonché dalla errata o non
aggiornata dichiarazione dei dati anagrafici forniti alla Compagnia;
i) Ricorrere per le iscrizioni alle gare di calendario FITARCO esclusivamente alle modalità stabilite
dalla Compagnia. Ogni altra modalità solleverà la Compagnia nei confronti delle altre Società e
potrà essere passibile, per i soci, di provvedimento disciplinare, e per i terzi fruitori dei servizi di
recesso dal contratto di servizio.
j) Poiché le seguenti attività coinvolgono l’immagine e le strategie sportive della Compagnia, è fatto
obbligo a soci e terzi fruitori dei servizi di richiedere l’autorizzazione del C.d.A. per la
partecipazione ad attività arcieristiche quali:
- Gare non a calendario FITARCO;
- Corsi di aggiornamento sia come docenti che discenti;
- Meeting arcieristici;
- Corsi per istruttori, per arbitri, direttori dei tiri;
- Rappresentanza della Compagnia in ogni manifestazione diversa da quelle previste.
Art. 3 Organi societari
Art. 3.1 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione seguente l’elezione, nomina il Presidente, un Vice
Presidente Vicario, un Vice Presidente Operativo, un Segretario e un Tesoriere costituendo quindi l’Ufficio
di Presidenza.
Oltre le funzioni descritte nello Statuto, il C.d.A. dirige ed amministra la Società esercitando le funzioni non
riservate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento agli altri organi sociali e in particolare:
a) Predispone regolamenti specifici per il buon andamento della Compagnia, da approvarsi da parte
dell’Assemblea, e vigila sull’applicazione dello Statuto e del Regolamento interno;
b) Esamina le domande di ammissione a socio o di fruizione dei servizi dei terzi fruitori secondo quanto
disposto dal presente regolamento e delibera sulle stesse;
c) Conferisce incarichi e nomina responsabili, tra cui i Delegati delle Sezioni staccate;
d) Stabilisce l’ammontare dei contributi e dei corrispettivi, nonché eventuali contribuzioni straordinarie;
e) Provvede, con mezzi che riterrà necessari, alla buona conservazione della Sede e delle installazioni
sportive e non sportive;
f) Propone all’Assemblea il riconoscimento del titolo di “onorario”
g) Delibera autonomamente in materia disciplinare, se necessario consultando il collegio dei Probi Viri.
3.2 Collegio dei Probi Viri
Il Collegio dei ProbiViri è composto da tre membri ed ha l’incarico di esaminare ogni questione in materia
disciplinare inviatagli dal C.d.A., secondo quanto previsto dall’art. 6.2 e propone al Consiglio stesso i
provvedimenti e le sanzioni.
3.3 Sezioni Staccate
Il C.d.A. potrà istituire Sezioni Staccate della Società, allo scopo di promuovere la pratica e la diffusione del
tiro con l’arco.
Tali Sezioni sono in tutto parte integrante della Compagnia, con la sola particolarità di essere situate
territorialmente distanti dalla sede principale di Firenze.
Nelle sedi distaccate, pertanto, hanno uguale vigenza lo Statuto della Compagnia, il presente regolamento e
tutte le altre disposizioni vigenti anche presso la sede.
Le Sezioni Staccate potranno utilizzare insieme allo stemma della “Ugo di Toscana” anche disegni e/o
stemmi approvati dal C.d.A. inerenti alla località in cui si trovano, integrando la denominazione secondo il
seguente esempio:
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Prima Compagnia degli Arcieri della Città di Firenze
“Ugo di Toscana”
Sezione di XXXXXXXXX
Le Sezioni Staccate dovranno ricorrere obbligatoriamente alla sede per la pratica agonistica in seno alla
FITARCO, mentre saranno autonome per quanto concerne l’attività arcieristica locale.
Le attività promozionali a livello locale saranno svolte in autonomia dai Soci della Sezione Distaccata,
mentre le attività intese a promuovere la pratica agonistica dovranno essere coordinate da un incaricato
nominato dal C.d.A.
Le Sezioni Staccate dovranno comunque comunicare al C.d.A. le attività che intraprenderanno, allo scopo di
permettere al C.d.A. di conoscere esattamente tutte le attività che si svolgono sul territorio e che coinvolgono
il nome della Compagnia.
Art. 4 Disposizioni generali
4.1 Stemma
Lo stemma della Ugo di Toscana è una croce potenziata d’oro in campo rosso, cantonata da quattro piccole
croci potenziate d’oro.
4.2 Stendardo
Lo stendardo sociale ha la croce potenziata d’oro in campo rosso, cantonata da quattro piccole croci
potenziate d’oro.
4.3Divisa sportiva
Il C.d.A. stabilisce la tenuta sociale che comunque dovrà sempre evidenziare lo stemma della Compagnia
risponderà in ogni caso alle normative della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco vigenti.
4.4 Sedi Sociali e Sportive
Le Sedi Sociali e Sportive sono riservate ai Soci regolarmente iscritti e ai Terzi fruitori dei servizi ammessi,
in regola con contributi e corrispettivi per l’utilizzo delle aree e delle strutture sociali.
Altri soggetti saranno ammessi solo quali spettatori nella zona ad essi riservata ed in nessun caso potranno
fruire delle attrezzature sportive, né in alcun modo adoperare proprie attrezzature nelle Sedi Sportive
I trasgressori saranno ritenuti responsabili del loro operato, e con essi i Soci o i Terzi fruitori dei servizi che
avessero permesso o tollerato tale abuso.
Le Sedi Sociali e Sportive sono a disposizione di Soci e Terzi fruitori dei servizi nei giorni e nelle ore
stabiliti dal C.d.A. e comunicati mediante affissione all’Albo della Compagnia
Il C.d.A. potrà disporre, con congruo preavviso, delle Sedi stesse in modo esclusivo ogni qualvolta lo ritenga
necessario; di ciò verrà dato avviso ai Soci e ai Terzi fruitori dei servizi nella maniera più tempestiva
possibile; in casi di eccezionalità anche senza preavviso.
Il C.d.A. nominerà i responsabili delle Sedi Sociali e Sportive individuandoli esclusivamente tra i Soci della
Compagnia, stabilendo contestualmente le loro mansioni.
4.5 Materiali ed attrezzature sportive
Nessuno può detenere, a qualsiasi titolo, materiale od attrezzature di proprietà sociale, salvo specifiche
autorizzazioni del C.d.A., che ne determinerà metodi di utilizzo e tempi di restituzione.
4.6 Classificazione sportiva
Ai fini dell’attività sportiva, ed in particolare agonistica, tutti i Soci ed i Terzi fruitori dei servizi che
svolgono attività atletica saranno classificati in base alle norme FITARCO
4.7 Documenti ed archivi
Se per comodità e convenienza di esercizio chi è investito di determinate mansioni tenga presso di se
documenti, libri sociali o comunque oggetti di proprietà sociale è tenuto a restituire quanto in sua detenzione
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ad ogni richiesta del C.d.A. e comunque in ogni caso allo scadere della sua carica o al suo recesso della
Compagnia.
Art. 5 Norme di comportamento
5.1 Norme generali di comportamento
Con il termine “Responsabile del campo” si intende il Socio nominato dal C.d.A. con le funzioni di seguito
dettagliate.
Con il termine “Responsabile sulla linea di tiro” si intende il Socio individuato come di seguito descritto:
a) Il nominativo del Responsabile del campo è affisso alle bacheche sociali. Il suo compito è di
mantenere gli impianti sportivi in modo che i Soci e i terzi fruitori dei servizi possano usufruire nel
miglior modo delle attrezzature, in particolare provvedendo alla loro corretta utilizzazione e
conservazione
b) E’ comunque dovere di tutti i Soci e terzi fruitori dei servizi verificare che le attrezzature sociali
vengano utilizzate nella maniera più corretta, con l’obiettivo di mantenere un elevato livello di
sicurezza, provvedendo alla notifica delle eventuali necessità di intervento al Responsabile del
campo (p. es. alla manutenzione/sostituzione dei paglioni battifreccia, loro corretta controventatura,
ecc.)
c) Qualsiasi modifica dello stato del poligono di tiro (come lo spostamento di cavalletti e paglioni)
dovrà essere preventivamente approvata dal Responsabile del campo;
d) Il Responsabile sulla linea di tiro è individuato tra i Soci tiratori presenti sulla linea di tiro, secondo
la seguente gerarchia: Responsabile del campo, Consiglieri, Itruttori, Soci con maggiore anzianità.
E’ compito del Responsabile sulla linea di tiro vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza della
pratica di tiro e delle norme di comportamento;
e) E’ obbligatorio per tutti i Soci ed i terzi fruitori dei servizi, prima dell’inizio dei tiri, controllare ed
eventualmente ripristinare la condizione d’uso dei bersagli ed avere la massima cura della proprietà
sociale.
f) Possono accedere alla linea di tiro solo i Soci e i terzi fruitori dei servizi che sono in regola con
contributi e corrispettivi annui per l’utilizzo delle attrezzature sportive e sociali, e che sono tenuti ad
esporre in evidenza la tessera di cui all’art. 2.2. I visitatori, anche se accompagnati, non possono
esercitare attività arcieristica né intervenire o interferire con quanti si trovano sulla linea di tiro. Gli
stessi non potranno superare per nessuna ragione la linea dei poggia-archi
g) E’ fatto divieto a chiunque di prestare o riprodurre le chiavi di accesso ai poligoni di tiro. Le stesse
potranno essere concesse esclusivamente dal Responsabile del Campo;
h) E’ assolutamente vietato il tiro incrociato ed ogni forma di tiro non riconosciuta dalla FITA o dal
Regolamento Interno.
i) L’inizio ed il termine dei tiri dovranno essere sincronizzati per tutta la linea di tiro e per tutti i tiratori
tra le singole piazzole e nessuno potrà oltrepassare la linea di tiro se non dopo essersi accertato che
la stessa è sgombra da tiratori.
j) Sui campi e poligoni di allenamento valgono le regole FITA e FITARCO. In particolare nel ritmo di
tiro, cioè non più di quattro arcieri per bersaglio e non più di due a volèe.
k) Nel caso in cui nell’impianto si svolgono dei corsi di Tiro con l’Arco i ritmi dei tiri saranno regolati
dagli Istruttori.
l) Al termine del proprio allenamento ciascun Socio o terzo fruitore dei servizi dovrà provvedere alla
sistemazione dei materiali sociali che ha utilizzato.
m) Il Socio o il terzo fruitore dei servizi che, non rispettando il presente Regolamento, dovesse creare
danno al prossimo, a sé stesso, o comunque mettere in difficoltà la Compagnia e chi la rappresenta,
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potrà essere immediatamente allontanato dall’impianto dal Responsabile del campo o dal
Responsabile sulla linea di tiro, in attesa delle decisioni del C.d.A.
Art. 6 Provvedimenti disciplinari
6.1 Sanzioni
Il comportamento dei Soci dovrà essere improntato alla massima correttezza civile e sportiva, e comunque
teso al mantenimento del buon nome dell’Arceria e della Compagnia.
Ogni atto di imprudenza o di scorrettezza sarà considerato passibile di provvedimento disciplinare.
Il C.d.A. potrà a suo insindacabile giudizio ed a seconda della gravità applicare i seguenti provvedimenti
disciplinari: richiamo verbale, richiamo per iscritto, sospensione cautelativa, sospensione a tempo
determinato, espulsione.
Un provvedimento di sospensione fa decadere il Socio da qualsiasi carica Sociale e diritto di cui l’art. 2.3.
Fermo restando quanto previsto dallo Statuto circa la quota sociale, la sospensione e l’espulsione dalla
Compagnia non danno diritto al Socio sottoposto a tale provvedimento di richiedere il rimborso dei
contributi già versati, né lo esonerano dal pagamento di quelli che ancora dovesse pagare ai sensi del
presente Regolamento.
6.2 Procedura
Chiunque venga a conoscenza di gravi inosservanze a quanto stabilito dalle norme previste dallo Statuto
Sociale, dal presente Regolamento Interno e dagli Ordini di Servizio al momento vigenti, è tenuto a darne
tempestiva informativa in forma scritta al C.d.A.
Il C.d.A. ha la facoltà di procedere in via immediata ai provvedimenti di richiamo verbale, richiamo per
iscritto e di sospensione cautelativa.
Ove l’inadempienza rivesta carattere di particolare gravità, il C.d.A. provvederà ad inoltrare il caso al
Collegio dei Probi viri, che opererà in piena autonomia.
Se ritenuto necessario ad insindacabile giudizio del Collegio dei Prob Viri, gli interessati potranno essere
convocati per delle audizioni.
Quando convocati, gli interessati dovranno rispondere in maniera chiara ed esaudiente alle domande loro
poste, tese all’approfondimento della questione.
Qualsiasi atteggiamento di manifesta ostilità, reticenza e/o avversione, nonché la mancata presentazione alle
eventuali audizioni, sarà inteso come comportamento avverso alla Compagnia, e quindi passibile di
espulsione immediata dalla stessa.
Al termine dei necessari approfondimenti, il Collegio dei Provi Viri relazionerà il C.d.A., proponendo i
provvedimenti adeguati al caso.
Ogni provvedimento disciplinare sarà deliberato dal C.d.A. a maggioranza semplice, ad esclusione del
provvedimento di espulsione definitiva, che dovrà essere deliberato dal C.d.A. con la maggioranza di almeno
2/3 dei suoi componenti.
A giudizio insidacabile del C.d.A. i provvedimenti di cui sopra saranno annotati nell’Albo Sociale e resi di
pubblico dominio tra i Soci con i mezzi ritenuti opportuni e ove la gravità del caso lo rendesse necessario,
potrà essere reso noto anche all’esterno della Compagnia.
Art. 7 Disciplina per i Terzi fruitori dei servizi
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7.1 Sospensione e recesso dal contratto di servizio
Il Comportamento dei terzi fruitori dei servizi dovrà essere improntato alla massima correttezza civile e
sportiva e comunque teso al mantenimento del buon nome dell’Arcieria e della Compagnia.
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti scorretti e/o inosservanze da parte dei terzi fruitori dei
servizi a quanto stabilito dal presente Regolamento e dagli Ordini di servizio al momento vigenti, è tenuto a
darne tempestiva informativa in forma scritta al C.d.A.
Ogni atto di imprudenza o scorrettezza verrà valutato dal C.d.A. che potrà decidere, a suo insindacabile
giudizio, di sospendere immediatamente l’esecuzione del contratto di servizio ed altresì recedere dal
medesimo.
In caso di sospensione del contratto o di recesso, il terzo fruitore dei servizi decade dai diritti di cui all’art.
2.3.
La sospensione e il recesso dal contratto di sevizio non danno diritto al Terzo fruitore dei servizi che li
subisce di richiedere il rimborso dei corrispettivi già versati, né lo esonerano dal pagamento di quelli che
ancora dovesse pagare ai sensi del presente Regolamento.
Art. 8 Approvazione
Il presente Regolamento Interno integra – per i Soci – lo Statuto sociale della Compagnia. Costituisce – per
le parti che riguardano i Terzi fruitori dei servizi – la disciplina contrattuale del contratto di servizio. Si
completa con le Disposizioni Federali e con gli Ordini di Servizio e le Comunicazioni emanati del C.d.A.
Sostituisce integralmente il precedente Regolamento del Settembre 2000. Entra in vigore dal momento
dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della Compagnia.
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