`tempus regit actum` : la responsabilità penale circa

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`tempus regit actum` : la responsabilità penale circa
‘tempus regit actum' : la responsabilità penale circa la data di commissione
dell’illecito è diversa dalla responsabilità amministrativa.
di Avv. Rosa Bertuzzi
L’art. 1 della L. 24.11.1981, n. 689 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione. Si applica, pertanto, in tema di violazioni amministrative, la
legge in vigore al momento della commissione della violazione. Se, successivamente,
entrano in vigore norme diverse, in presenza di contenzioso, il contravventore non potrà
mai addivenire al principio della “ norma più favorevole” , presentando nello scritto
difensivo dinanzi all’Autorità competente la motivazione del “ tempus regit actum” nelle
ipotesi di norma posteriore più favorevole o addirittura abrogativa .
Diverso è, invece, l’ipotesi di violazione penale. L’art. 2 del codice penale stabilisce che se
la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile. Si affronta ora una sentenza recente, del Tribunale di Milano, ove
ribadisce, ancora una volta, l’inapplicabilità della legge successiva alla commissione del
fatto in materia amministrativa, anche nella ipotesi in cui la stessa sia più favorevole o,
addirittura, abrogativa. Tribunale di Milano, sez. I, 11-12-2012 La massima della sentenza riporta : Le violazioni attengono a fatti avvenuti tra il giugno
2005 e il febbraio 2006 quando il D.Lgs. n. 152 del 2006 non era ancora entrato in vigore.
Non pare superfluo rammentare che in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei
principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia derivante dalla
previsione dell'art. 1 L. n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento
rilevante ai fini della integrazione della violazione alla legge del tempo del suo verificarsi,
con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se in ipotesi più
favorevole o addirittura abrogativa dell'illecito (cfr. da ultimo Cass. 21584/07, n. 1789/08).
Risultano, dunque, non pertinenti in relazione al caso che qui occupa i riferimenti alla
disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 , sui quali non si occorre intervenire.
Ecco la sentenza del Tribunale:
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689 del 1981 depositato in data 8.6.11 Recover s.r.l. e G.F. hanno
proposto tempestiva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 217027 /2009/9.11/2009/1522 notificata in data 9.5.11 - emessa nei loro confronti dal Direttore del settore avvocatura della
Provincia di in relazione alla violazione degli artt. 15 co. I e 52 co. III D.Lgs. n. 22 del 1997, come
sostituiti dagli artt. 193 I e II co. e 258 IV co D.Lgs. n. 152 del 2006 per aver effettuato n. 54
trasporti di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione senza i formulari di
identificazione rifiuto.
Gli opponenti hanno in particolare contestato la sussistenza dell'infrazione genericamente
formulata in assenza di adeguata attività di indagine. Hanno affermato:
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- di aver sempre compilato i formulari e di aver svolto nel periodo in questione soltanto attività di
scavo senza aver trasportato alcun materiale verso il "magazzino"della C.;
- che la Recover era iscritta all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e
al registro SISTRI;
- che la merce trasportata non poteva qualificarsi rifiuto ma terra da riporto;
- che comunque avrebbero dovuto applicarsi al caso di specie le procedure semplificate dell'art. 33
D.Lgs. n. 22 del 1997, con esclusione dell'obbligo di compilazione del formulario;
- che, tenuto conto della tipologia della ditta presso la quale avveniva il trasporto, la condotta
andava considerata come "messa in riserva", ovvero stoccaggio di rifiuti sottoponibili al regime
delle materie secondarie;
- che la merce trasportata verso il "magazzino" della ditta C. non superava il peso di kg. 30 con la
conseguenza che il trasporto non era assoggettato all'obbligo di formulario;
Hanno eccepito l'inapplicabilità sia del D.Lgs. n. 152 del 2006 - trattandosi di fatti anteriori
all'entrata in vigore dello stesso -, sia del D.Lgs. n. 22 del 1997 essendo stato abrogato, nonché
l'esclusione delle terre da scavo dal novero dei rifiuti come da D.M. 2 maggio 2006.
Hanno altresì eccepito la prescrizione dell'ordinanza ingiunzione e del procedimento sanzionatorio
ex art. 28 L. n. 689 del 1981, nonché l'estinzione della sanzione in conseguenza della tardiva
contestazione avvenuta oltre il termine di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981.
Hanno inoltre eccepito vizi formali dell'ordinanza ingiunzione con riferimento al firmatario della
stessa, alla assenza di motivazione, alla mancata audizione dell'interessato, alla nullità della
notificazione.
Hanno infine eccepito la sproporzione della somma ingiunta rispetto alla condotta contestata.
Hanno pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si è costituita la Provincia di Milano resistendo alle avversarie eccezioni e contestazioni. In
particolare ha affermato:
- che, in seguito ad accertamenti presso l'impresa individuale C.A. era emerso che quest'ultima
aveva emesso fatture relative al conferimento di macerie a parte di Recover s.r.l.;
- che, eseguito un sopralluogo presso la Recover in data 11.5.09, questa non era stata in grado di
esibire i formulari dei trasporti di rifiutidescritti nelle fatture;
- che l'obbligo di compilazione del formulario, finalizzato alla tracciabilità del rifiuto, gravava sugli
opponenti in quanto coinvolti nel processo di gestione del rifiuto, tenuti alla conservazione del
documento per 5 anni;
- che a norma dell'art. 7 III co. D.Lgs. n. 22 del 1997 le macerie da demolizione sono classificate
come rifiuti speciali, né vi erano i presupposti per catalogare i rifiuti in questione quali terre e rocce
da scavo (collega te allo specifico utilizzo secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a
VIA o approvato dall'autorità amministrativa) ;
- non era applicabile al caso di specie la procedura semplificata prevista ex art. 33 D.Lgs. n. 22 del
1997 per la gestione dei rifiuti sulla base di comunicazione della Provincia;
- che l'esenzione di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 22 del 1997 non era applicabile al caso di specie non
potendosi ricondurre i trasporti de quibus, derivanti da attività di impresa, a un trasporto
occasionale o saltuario;
- che la condotta contestata risultava sanzionata sia in base al D.Lgs. n. 22 del 1997 che al D.Lgs.
n. 152 del 2006 .
Ha contestato che fosse intervenuta la prescrizione sia quanto all'ordinanza ingiunzione, che al
procedimento sanzionatorio, che alla contestazione.
Ha infine sottolineato: come il firmatario dell'ordinanza-ingiunzione fosse titolare dei poteri di
rappresentanza dell'Ente, come l'ordinanza fosse sufficientemente motivata, come F. fosse stato
sentito nel corso del procedimento amministrativo e come dovesse ritenersi pienamente valida la
notificazione dell'ordinanza.
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Quanto all'entità della sanzione ha sostenuto la correttezza della stessa determinata in applicazione
della regola del cumulo materiale e tenuto conto della gravità della violazione in considerazione
della sistematicità dell'infrazione.
Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è stata accolta l'istanza di parte opponente ed è stata sospesa l'esecuzione
dell'ordinanza-ingiunzione de qua.
In data 6.8.09 è stato notificato a G.F. e a Recover (quale obbligata in solido) processo verbale di
infrazione n. 86/VI -redatto in data 27.7.2009 - con il quale veniva contestata la violazione degli
artt. 15 co. I e 52 co. III D.Lgs. n. 22 del 1997 e artt. 193 I e II co. e 258 IV co D.Lgs. n. 152 del
2006 in relazione a cinquantaquattro trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati i momenti diversi
nel periodo compreso tra il giugno 2005 nei febbraio 2006, costituiti da rifiuti misti dall'attività di
costruzione demolizione in assenza di formulario di identificazione rifiuti. Il verbale dava conto:
dell'analisi documentale di quattro fatture (n. 70/05, n.105/05, n.127/05 e n. 11/06) emesse
dall'impresa individuale C. nei confronti dell'azienda Recover in relazione a " eseguiti viaggi di
macerie con i vs. mezzi nostro magazzino"; delle successive informazioni assunte in data
11.5.2009 presso G.F. dalle quali era emerso che le fatture avevano attinenza con viaggi di rifiuti
misti da demolizione prodotti in cantieri Recover, conferiti con autocarri della stessa Recover
presso il deposito della ditta C.; della mancata esibizione dei formulari dei trasporti di rifiuti in
questione da parte della Recover.
Con lo stesso verbale di accertamento di trasgressione le parti venivano invitate a pagare alla
Provincia di Milano con effetto liberatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria la somma di Euro
167.129,16.
In seguito alla notificazione del verbale gli attuali opponenti hanno fatto pervenire alla
amministrazione provinciale scritti difensivi a norma dell'art. 18 L. n. 689 del 1981 e F. è stato
sentito in data 1/10/09.
Con provvedimento notificato il 5 maggio 2011 il direttore del settore avvocatura della Provincia di
Milano ha emesso nei confronti degli attuali opponenti ordinanza ingiunzione con la quale,
richiamando processo verbale 86/VI, è stata contestata la violazione degli artt. 15 co. I e 52 co. III
D.Lgs. n. 22 del 1997, come sostituiti dagli artt. 193 I e II co. e 258 IV co D.Lgs. n. 152 del 2006
con riferimento a 54 trasporti di rifiuti derivanti dall'attività di costruzione demolizione
senza i prescritti formulari di identificazione e determinata la sanzione amministrativa
nella misura di Euro 502.200,00.
Si ritiene di procedere innanzitutto all'esame delle eccezioni in quanto pregiudiziali all'esame del
merito dell'infrazione.
Sull'eccepita prescrizione ex art. 28 L. n. 689 del 1981. A norma dell'art. 28 L. n. 689 del 1981 il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione. Non è applicabile al procedimento sanzionatorio
previsto dalla L. n. 689 del 1981 il termine previsto dall'art. 2, comma 3, L. n. 241 del 1990, in
quanto del tutto incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. n. 689 del 1981, che - come
sottolineato costantemente dalla Suprema Corte - "costituisce un sistema di norme organico e
compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono
regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così
breve." (da ultimo Cass. 8763/10).
Secondo l'esplicita previsione dell'art. 28 L. n. 689 del 1981 l'interruzione della prescrizione è
regolata dalle norme del codice civile, così che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il
diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e, costituendo esercizio della
pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., con
conseguente effetto interruttivo della prescrizione (cfr. da ultimo Cass. 185/11).
Non vi è dubbio che la notificazione al trasgressore del verbale di contestazione contenente l'invito
al pagamento della sanzione amministrativa costituisca atto interruttivo della prescrizione. Nel caso
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di specie il termine prescrizionale - in relazione a illeciti commessi tra il giugno 2005 e il febbraio
2006 - è stato efficacemente interrotto nell'agosto 2009 con la notificazione agli attuali opponenti
del verbale di accertamento trasgressione con il quale, oltre alla specifica contestazione dell'illecito,
gli stessi sono stati invitati al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 3.098,00 x54, pari a
Euro 167.297,16. Il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 per la riscossione della sanzione si è
dunque interrotto nell'agosto 2009, con la conseguenza che esso non era ancora spirato quando il 9.5.11 - l'ordinanza ingiunzione è stata notificata.
Sull'eccepita violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981
Come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire con orientamento del tutto costante, i limiti
temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della
contestazione ex art. 14 co. 2 L. n. 689 del 1981, qualora non sia avvenuta la contestazione
immediata della violazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento
individuato nel momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini
della verifica dell'esistenza della violazione e non alla data di commissione della violazione, dalla
quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981.
Nel caso di specie risulta evidente come gli illeciti amministrativi contestati siano stati accertati
all'esito dei controlli eseguiti dalla Polizia Provinciale presso impresa C. Antonio e presso Recover
l'11 maggio 2009 (cfr. verbale di contestazione). Da tale momento deve ritenersi che gli operanti
abbiano acquisito contezza dell'infrazione.
Risulta così del tutto tempestiva la contestazione della violazione notificata, come si è detto, il
8.8.09 entro il termine di 90 giorni fissato dall'art. 14 L. n. 689 del 1981.
Eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto sottoscritta da soggetto non abilitato. A norma
dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) spetta ai dirigenti degli uffici e dei servizi
"l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".
Rientra, quindi, tra i compiti spettanti al Direttore del settore avvocatura, che ha sottoscritto
l'ordinanza in questione, l'adozione del provvedimento sanzionatorio qui in esame.
Eccepita nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione.
L'obbligo di motivazione di cui all'art. 18 L. n. 689 del 1981 si considera soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue
ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la
motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo,
purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla
consistenza del rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie - come si è accennato - l'ordinanza impugnata fa espresso riferimento non solo
alla violazione contestata, ma altresì al verbale di accertamento 86/VI che esplicitamente riporta gli
elementi in base ai quali la Polizia provinciale ha ritenuto la sussistenza delle violazioni addebitate
agli opponenti.
Così respinte le eccezioni preliminari in quanto infondate, vanno esaminate nel merito le violazioni
contestate.
Al caso di specie si applica ratione temporis la disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997. Le violazioni
attengono a fatti avvenuti tra il giugno 2005 e il febbraio 2006 quando il D.Lgs. n. 152 del 2006
non era ancora entrato in vigore.
Non pare superfluo rammentare che in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di
legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia derivante dalla previsione dell'art.
1 L. n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento rilevante ai fini della
integrazione della violazione alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente
inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se in ipotesi più favorevole o addirittura abrogativa
dell'illecito (cfr. da ultimo Cass. 21584/07, n. 1789/08).
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Risultano, dunque, non pertinenti in relazione al caso che qui occupa i riferimenti alla disciplina del
D.Lgs. n. 152 del 2006 , sui quali non si occorre intervenire. A norma dell'art. 6 lett a) D.Lgs. n. 22
del 1997 a) è rifiuto: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Secondo
l'interpretazione autentica della norma data dall'art. 14 D.L. n. 138 del 2002 (convertito con L. n.
178 del 2002) non rientrano nel concetto di rifiuto - in quanto estranei alla volontà o all'obbligo di
avviare il materiale ad operazioni di recupero o smaltimento – i beni o le sostanze e i materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi
possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o
diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e
senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo,
dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di
recupero tra quelle individuate nell'allegato C del D.Lgs. n. 22".
Come chiarito dalla Suprema Corte: "rientrano nella nozione di "rifiuto", ai sensi dell'art. 6, comma
primo, lett. a) del D.Lgs. n. 22 del 1997 (come risultante dalla interpretazione autentica effettuata
dall'art. 14 della L. n. 187 del 2002) tutti i materiali e i beni di cui il soggetto produttore "si disfi",
con ciò intendendo qualsiasi comportamento attraverso il quale, in modo diretto o indiretto, una
sostanza un materiale o un bene siano avviati e sottoposti ad attività di smaltimento o anche di
"recupero", e che sia da altri recuperato e messo in riserva, con esclusione del solo deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i materiali o beni sono prodotti, non rilevando ad
escludere la natura di rifiuto del bene l'intenzione di chi effettua il recupero, o anche la reale
possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo." (Cass. 19643/06). Va inoltre rammentato
che ex art. 7 III co lett. b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo sono rifiuti speciali . L'art. 15 co. I e II D.Lgs. n. 22
del 1997 impone inoltre che "Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i
seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità
del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo
del destinatario. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro
esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni".
La violazione di tale obbligo è punita a norma dell'art. 52 co. III D.Lgs. n. 22 del 1997 con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Gli elementi acquisiti dalla Polizia provinciale e offerti in giudizio forniscono la prova delle violazioni
contestate.
Dall'esame delle fatture n. 70, n.105, n.127/05 e n. 11/06 (doc. 1a), emesse tra il giugno 2005 e il
febbraio 2006 dall'impresa di "scavi movimentazione terra- lavori bituminosi- demolizioni-recupero
macerie" C. Antonio nei confronti di Recover - che hanno costituito il punto di partenza
dell'ulteriore attività di controllo eseguita dalla Polizia provinciale presso la Recover -, emerge che
l'impresa C. ha effettuato per conto di Recover "viaggi di macerie con vs mezzi in us magazzino "
per un totale di 54 trasporti. Risulta così già dalle indicazioni enucleabili dalle fatture che Recover
ha effettuato 54 trasporti di macerie tra il giugno 2005 e il febbraio 2006.
La riconducibilità di tali materiali a rifiuti discende sia dall'ordinario inquadramento di tali materiali
alla categoria dei rifiuti speciali, sia dall'assenza di qualunque elemento dal quale desumere un
concreto riutilizzo delle stesse secondo la previsione dell'art. 14 D.L. n. 138 del 2002, sia ancora
dalle dichiarazioni rese dallo stesso G.F. agli agenti di polizia giudiziaria in data 11.5.2009: "le
fatture in questione avevano riguardo a macerie (rifiuti misti da demolizione) prodotte in nostri
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cantieri di Arese che, per comodità venivano conferiti con nostri autocarri cassonati di peso
complessivo massimo di 35 quintali presso il deposito della ditta C. (..) Indicativamente ogni
viaggio era costituito da circa un metro cubo di macerie, ad oggi non compaiono nei nostri archivi i
formulari di identificazione rifiuto relativi a quei viaggi (..) vedendo diversi autocarri che andavano
a scaricare, gli ho chiesto se potevo andare a scaricare le macerie e per circa un anno siamo stati
suoi clienti" (doc. 2a).
Se per un verso è indubbio che all'atto redatto dal pubblico ufficiale vada attribuita fede
privilegiata ex art. 2700 c.c. solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo
compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, senza la possibilità di estendere tale
valore alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti, tuttavia non
vi è dubbio che le dichiarazioni rilasciate dalla parte al pubblico ufficiale non possono essere
trascurate dal giudice, che ne deve tener conto nella formazione del libero convincimento. In tal
senso l'insegnamento della Suprema Corte che ha sottolineato che: "Nei rapporti relativi
all'irrogazione di una pena pecuniaria amministrativa a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689,
le dichiarazioni sulla verità di fatti a sé sfavorevoli rese dal cittadino, vertendo su fatti relativi a
diritti indisponibili, non formano piena prova contro colui che le ha rese a norma degli artt. 2733 o
2735 cod. civ., ma vanno liberamente apprezzate dal giudice, che, però,dato il loro particolare
valore, deve adeguatamente motivarne l'eventuale mancata utilizzazione" (Cass. 3222/87).
Le dichiarazioni rese agli agenti di polizia giudiziaria, del tutto coerenti con le fatture emesse da C.,
non sono state concretamente contraddette nel corso del presente giudizio da G.F., il quale ha
svolto argomentazioni a tratti contraddittorie (quando ha sostenuto di non aver trasportato alcun
materiale verso il "magazzino"della C., ma anche che per la tipologia della ditta presso la quale
avveniva il trasporto, la condotta andava considerata come "messa in riserva", ovvero stoccaggio
di rifiuti sottoponibili al regime delle materie secondarie), senza mai fornire la prova che i materiali
trasportati per il tramite di C. siano stati riutilizzati da Recover nel medesimo o in analogo processo
produttivo. Non vi sono, poi, elementi per escludere che tali trasporti fossero soggetti alla
compilazione dei formulari.
In particolare se per un verso gli opponenti non hanno in alcun modo dimostrato che l'impianto di
conferimento dei rifiuti operasse in procedura semplificata, d'altra parte va altresì osservato che
nessuna esenzione dall'obbligo di compilazione dei formulari rifiuti risulta connessa alla gestione
dei rifiuti con procedura semplificata.
Anzi a norma dell'art. 33 co.11 D.Lgs. n. 22 del 1997 in tema di gestione dei rifiuti, alle attività
soggette alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti (art. 30, commi 16 e 16-bis, del D.Lgs. n. 22 del 1997), si applicano integralmente le
norme ordinarie per lo smaltimento, qualora i rifiuti vengano destinati in modo effettivo ed
oggettivo al recupero; ciò in virtù della previsione dell'art. 33, comma 11, del D.Lgs. n. 22 del
1997, la quale sancisce un c.d. principio di "effettività" che vale non soltanto per il soggetto che
svolge l'attività di recupero, ma anche per chi raccoglie e trasporta i rifiuti destinati al recupero
(Cass. 1492/00). Ancora va esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 15 co 4 D.Lgs. n. 22 del
1997 in mancanza di prova alcuna in ordine al prospettato mancato superamento della soglia di 30
kg per trasporto giornaliero.
Deve quindi concludersi che nella gestione dei rifiuti in questione F. fosse tenuto alla compilazione
del formulario prescritto.
Così accertata la violazione dell'obbligo va escluso che possa essere applicato l'istituto della
continuazione al caso di specie, in cui sono state commesse con azioni distinte e in momenti
diversi più violazioni della stessa norma. Il regime previsto dall'art. 8 L. n. 689 del 1981 si ricollega,
infatti, alla diversa ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione e non può
essere interpretativamente esteso al diverso caso di più violazioni compiute attraverso una pluralità
di azioni o di omissioni.
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Il dato letterale della norma è stato ripreso dalla costante giurisprudenza di legittimità che ha
sottolineato come "l'istituto del cumulo giuridico delle pene, previsto per il caso della continuazione
fra reati, non è applicabile in via analogica al concorso materiale di violazioni amministrative, le cui
sanzioni pertanto devono essere applicate autonomamente e per l'intero" (in tal senso Cass. pen.
n. 25933/09).
Deve quindi ritenersi corretto il sistema di calcolo (moltiplicazione della sanzione per il numero dei
trasporti eseguiti senza formulario) adottato dalla Provincia nella determinazione della sanzione.
Si ritiene, tuttavia, che la sanzione, rapportata ai massimi edittali, debba essere rivista non
essendo emersi elementi che consentano di affermare la particolare gravità delle condotte poste in
essere dall'opponente. Tenuto conto di ciò ma anche del numero di trasporti eseguiti in violazione
del dettato normativo, della circostanza che Recover svolge professionalmente attività edilizia e
conseguentemente di gestione dei rifiuti derivanti da tale mestiere, si ritiene che la sanzione possa
essere contenuta nei limiti della metà del massimo pari a Euro 250.998,05 (corrispondente a L.
486.000.000 come risultante dalla moltiplicazione della sanzione di L. 9.000.000 per 54).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da G.F. in proprio e quale legale responsabile
di RECOVER s.r.l. modifica l'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente all'entità della sanzione
dovuta che quantifica nella minor somma di Euro 250.998,05;
- compensa tra le parti le spese dell'opposizione.
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