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Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010: art. 645 c.p.c. comma 2, improcedibilità di massa delle opposizioni a decreto iniguntivo? Di Michele Gobbi Ardini La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19246 del 09.09.2010 ha creato un’annosa questione di “overruling” travolgendo l’interpretazione dell’art. 645, comma 2 c.p.c., costantemente seguita a partire dal lontano 1955 (Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053). Fino a questa pronuncia della Suprema Corte, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, 2º comma, c.p.c., era unicamente un effetto conseguente al fatto che l’opponente avesse assegnato all’opposto un termine a comparire inferiore a quello legale e non discendeva assolutamente dalla mera proposizione dell’opposizione: pertanto gli opponenti che avevano assegnato all’opposto un termine di comparizione pari o superiore a quello legale e che si erano costituiti in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell’opposizione potevano confidare sulla procedibilità dell’opposizione. Oggi questo affidamento svanisce perché le costituzioni in giudizio dell’opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell’opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive. E’ questo l’aspetto più drammatico della questione: il nuovo orientamento deve essere considerato di efficacia retroattiva oppure no? Nella prima ipotesi, nell’ambito dei giudizi ancora in corso, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo dovrebbe consolidarsi come immutabile, determinando così l’assurda conseguenza che, con pronuncia di rito, e non di merito, una cospicua mole di procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo subirebbe una sorta di stralcio extra ordinem: la vicenda parrebbe essere, a tutti gli effetti, un tentativo di smaltimento ex abrupto di cause pendenti. Tanto più sembrerebbe inaccettabile una simile interpretazione alla luce dei www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente sacrosanti principi del giusto processo, ma ancor prima in virtù di una delle più importanti regole di etica processuale, la quale supera ogni limite temporale, ossia il divieto di mutare le regole del processo quando esso è in corso. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali (art. 111 Cost.), internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito dovrebbe escludere la retroattività del principio di nuovo conio, poiché le regole del contraddittorio devono essere predeterminate, previamente conoscibili dalle parti e non devono essere esposte all’alea di modificazioni sopravvenute. Si potrebbe a tal proposito, parafrasando l’antico brocardo “tempus regit actum”, affermare per analogia: “tempus regit processum”. E’ comunque doverosa una precisazione. In quanto fonti produttive di norme interpretative, le pronunce giudiziarie producono effetti in senso lato “retroattivi”, ma nel senso che la giurisdizione, giudicando, interpreta ed applica il diritto (il quale per sua natura intrinseca “preesiste”) ad una fattispecie fattuale; il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di Cassazione in materia di interpretazione di norme processuali è uno ius superveniens irretroattivo (cfr. R. Caponi, “Tempus regit processum” Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo). Pertanto, bisogna distinguere nettamente i mutamenti di orientamento costante della giurisprudenza di Cassazione che riguardano l’ermeneutica di norme sostanziali da quelli che interessano le norme processuali. Mentre per il diritto sostanziale l’orientamento della Suprema Corte riveste il ruolo di precedente con efficacia retrospettiva, così non è, e non deve esserlo, per il diritto processuale. Sul punto si rimandano i lettori all’esame del lucidissimo articolo del Prof. REMO CAPONI, il quale svolge un’accurata opera di commento critico sia alle motivazioni della sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010, sia ai possibili risvolti pratici della stessa: http://www.fondazioneforenseriminese.it/mailing_list_generale/admin/Mailing ListManager/components/Editor/assets/remo%20caponi.pdf www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente Possibili rimedi: la rimessione in termini. Benché gran parte delle opinioni di autorevoli giuristi sostengano che un’interpretazione conforme alla garanzia costituzionale della predeterminazione delle regole processuali imporrebbe di applicare il nuovo orientamento interpretativo della Cassazione unicamente ai giudizi instauratisi in epoca successiva all’overruling, da più parti (ed in diversi Fori) si propende per la concessione (anche d’ufficio) della rimessione in termini (cfr. Cass. 17 giugno 2010 n. 14627 e 21 luglio 2010 n. 15811)1. Le opinioni discordi, ma a mio giudizio fondate, non vedono l’utilizzo di questo istituto se non come una “finzione giuridica”, poiché sarebbero del tutto carenti i presupposti per la rimessione in termini. Infatti i sostenitori della pronuncia della Cassazione quale ius superveniens irretroattivo ritengono che l’applicazione dell’art. 153 c.p.c. presupponga in defettibilmente : 1) l’inosservanza di un limite temporale assegnato al compimento di un atto 1 Suprema Corte di Cassazione sentenza n° 15811 del 2 luglio 2010 Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, "ex post" rivelatesi non più attendibili. Tribunale di Torino, sez. I civ. 11 ottobre 2010 Alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), l'errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, non può avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010). Pertanto, la tardiva costituzione dell'opponente e la decadenza che ne è derivata sono riconducibili ad un causa non imputabile all'opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l'opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010 n. 19246 in materia di costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorrendo allo strumento della remissione in termini). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente processuale; 2) il verificarsi di un impedimento riferibile ad una parte, ma non imputabile ad essa; 3) l’importanza e l’effettività dell’impedimento; 4) l’accertamento in concreto dell’impedimento sulla base degli elementi forniti dalla parte istante. Orbene tutti questi fattori risulterebbero assenti nel caso che ci interessa poiché è stato osservato il termine temporale per la costituzione in giudizio al tempo in cui questa è avvenuta, senza impedimento od errore alcuno, il quale viene, invece, supposto in forza di una valutazione ex post , in seguito ad un evento sopravvenuto (mutamento dell’orientamento costante della 2 giurisprudenza) . Pare doveroso, infine, menzionare le proposte in merito alla questione provenienti dal Consiglio Nazionale Forense. Ecco dunque la proposta del C.N.F., anzi le proposte del C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 14 ottobre 2010) • La prima, come spiega il C.N.F., ” mira ad intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione (articolo 165 c.p.c.)”, consacrando legislativamente un cinquantennale orientamento giurisprudenziale che legava la riduzione del termine di costituzione dell’opponente-debitore alla sua scelta di fissare all’opposto-creditore un termine di comparizioni inferiore a quello ordinario. In particolare, si propone di chiarire che “l’art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 c.p.c”. 2 Tribunale di Varese, 8 ottobre 2010 – Est. Buffone. Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Mutamento giurisprudenziale“innovativo” – Irretroattività delle nuove regole processuali In caso di cd. overruling - e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo - la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio (nel caso di specie viene esclusa la retroattività del principio di diritto enunciato da Cass. civ. SS.UU. 9 settembre 2010, n. 19246 in materia di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo). www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente La seconda mira a intervenire sull’articolo oggetto del cambiamento di giurisprudenza, chiarendo che “l’art. 645, 2° comma (in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà), va interpretato nel senso che la riduzione dei termini ivi prevista non riguarda i termini di costituzione”. Il C.N.F. così propone una “leggina” per evitare le improcedibilità di massa sulla base di due possibili interventi interpretativi sul codice di procedura civile per interrompere il legame perverso tra la presentazione della opposizione e la riduzione dei termini di costituzione dell’opponente-debitore, dopo l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. • 26 ottobre 2010 Michele Gobbi Ardini www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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