Repertorio n. RACCOLTA N. CONTRATTO DI MUTUO Garantito da

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Repertorio n. RACCOLTA N. CONTRATTO DI MUTUO Garantito da
Repertorio n.
RACCOLTA N.
CONTRATTO DI MUTUO
Garantito da delegazioni di pagamento (esente da imposte e tasse ex art. 19,
secondo comma, lettera B, D.P.R. 29.9.73, n. 601)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, il giorno sei giugno (
), in Castelnuovo
di Garfagnana, nel mio studio in Piazza Umberto I n.1,
innanzi a me dott. avv. GIAMPIERO PETTERUTI, Notaio in Castelnuovo di
Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca, senza assistenza di testimoni, non richiesti,
SONO PRESENTI
- LUNARDI ARNALDO, nato a Castiglione di Garfagnana il giorno 28 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la Banca che rappresenta, quadro direttivo, che interviene in questo atto debitamente autorizzato ed in rappresentanza, nella sua qualità di procuratore, della banca
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA,
con sede legale in Verona, Piazza Nogara n.2, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona 03700430238, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia, capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare, iscritto all' Albo
dei Gruppi Bancari, anche quale esercente il servizio di Tesoreria dell' Ente
Parco Regionale delle Alpi Apuane e che in appresso sarà denominata per
brevità "Banca",
giusta procura speciale a rogito del notaio Art Paladini di Verona in data 21
dicembre 2011, repertorio numero 11.758/6.563, registrata presso l' Agenzia
delle Entrate di Verona 1 il 21 dicembre 2011 al numero 27006 serie 1T, che
in copia conforme all'originale trovasi allegata all'atto rogato da me Notaio in
data 27 marzo 2012, repertorio numero 104.777 raccolta numero 23.273;
- BARTELLETTI dr. ANTONIO, nato a Seravezza il giorno 8 ottobre 1957,
italiano, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, nella sua qualità di Direttore e come tale in rappresentanza del
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Ente di diritto Pubblico, istituito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 394/91 con
legge della Regione Toscana n. 65/97, con sede in Seravezza, Via C. del Greco, codice fiscale 94001820466,
autorizzato alla stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lett. c)
dello Statuto del Parco Regionale delle Alpi Apuane, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 307 in data 9 novembre 1999, in
base al quale è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che
rappresenta, ed in virtù di propria determinazione dirigenziale numero
del
, portante approvazione dello schema di contratto;
il quale in appresso sarà denominato per brevità "parte mutuataria" o più semplicemente "Ente".
Io Notaio sono certo dell'identità personale e poteri delle persone qui presenti.
Premesso che l' Ente dichiara e dà atto di quanto segue:
- che l'Ente ha deciso di assumere il mutuo di cui al presente contratto con determina in data 29 dicembre 2011, numero 193, del responsabile del procedimento, per Euro 34.300,00 (trentaquattromilatrecento virgola zero zero), finalizzato alle spese di investimento destinate alla realizzazione di impianto fotovoltaico;
- che l’investimento risulta finanziabile ai sensi dell’articolo 3, commi
16,17,18,19,21,21 bis,21 ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- che dalla suddetta determina risulta che il contratto di mutuo dovrà contenere le clausole contrattuali riportate al seguente art. 2; che dalla stessa determina risultano altresì le modalità di scelta della banca mutuante e le ragioni di
tale scelta;
- che la determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo e le altre delibere connesse non sono state sottoposte al controllo preventivo di legittimità ai
sensi dell'art. 135 del citato D.Lgs. 267/2000;
- che l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in corso, ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. 267/2000;
- che l'Ente in data 22 novembre 2011 ha deliberato apposita variazione di bilancio, nonché modifica al bilancio previsionale e programmatico, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al presente contratto;
- che il bilancio annuale di previsione è divenuto esecutivo a norma dell'art.
134 del D.Lgs. 267/2000;
- che il progetto definitivo è stato approvato dai competenti organi dell'Ente,
in data 17 agosto 2011, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, assumendo altresì, l'impegno di inserire nei bilanci successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, ai sensi dell'art. 200 del
D.Lgs. 267/2000;
- che il contratto di appalto finanziato con il presente mutuo verrà realizzato
sulla base di progetti "chiavi in mano" e a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione di trattativa privata, ai
sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 267/2000;
- che l'investimento da realizzare con la somma mutuata non richiede, per sua
natura e/o valore, la redazione di un piano economico finanziario;
- che sono stati rispettati i limiti di indebitamento così come previsto dall’art.
204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
- che tutti gli atti, le delibere e le fasi del procedimento relativo al perfezionamento del presente mutuo sono pienamente legittime e che pertanto non
possono essere annullate neppure nelle forme dell'annullamento straordinario
previste dall'art. 138 del D.Lgs. 267/2000;
- che le somme rivenienti dall'operazione di mutuo sono sottoposte al regime
di tesoreria unica;
- che a garanzia della restituzione della somma mutuata e dei relativi interessi
ed accessori, con la suddetta delibera l’Ente PARCO REGIONALE DELLE
ALPI APUANE rilascerà delegazioni di pagamento pro-solvendo sul proprio
Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del proprio Bilancio
ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 del D.Lgs. 267/2000, vincolando detti cespiti.
Premesso altresì che, preso atto di quanto sopra dichiarato e dato atto - ai sensi di legge - da parte dell'Ente, la Banca ha aderito alla richiesta dell’Ente ed
ha deciso di concedere a mutuo la somma alle condizioni indicate nella determina stessa e che per quanto concerne l’ammortamento del mutuo si fa riferimento alla normativa speciale di cui all’art. 204 del citato D.Lgs.
267/2000 e dalla normativa dettata in materia di mutui agli enti locali.
Tanto premesso, tra la banca BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA e l’Ente PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, nelle persone dei, rispettivi, costituiti rappresentanti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
La Banca., in esecuzione dei provvedimenti citati, concede a mutuo all’Ente
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, che accetta nella persona
del costituito suo legale rappresentante, la somma di Euro 34.300,00 (trentaquattromilatrecento virgola zero zero) da destinare al finanziamento delle spese per la realizzazione di impianto fotovoltaico, con pieno esonero della Banca mutuante da ogni responsabilità, compresa quella relativa al rispetto della
destinazione del finanziamento da parte dell'Ente.
Art. 2
Il mutuo sarà regolato a tasso fisso ai sensi del D.M. in data 20 settembre
2011 pubblicati nella G.U
del
2011, determinato in base al parametro Euroirs (Interest Rate Swap; per Interest Rate Swap si intende il tasso
lettera verso Euribor a 6 (sei) mesi rilevato alle ore undici del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di mutuo, i tassi swap sono riportati alla pagina TTST1del circuito Reuters) relativo ad operazioni in Euro con
durata 10 (dieci) anni, rilevato alle ore undici del giorno lavorativo antecedente quello di stipula del contratto, maggiorato di 0,25 (zero virgola venticinque)
punti e quindi al saggio di interesse nella misura nominale annua del
%
(
per cento). Il calcolo degli interessi viene effettuato in base all'anno civile.
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al
%.
Art. 3
L’Ente si obbliga ad impiegare le somme mutuate per il finanziamento della
spesa occorrente per la realizzazione di impianto fotovoltaico di cui al progetto definitivo approvato con determinazione dirigenziale numero 21 del 17 agosto 2011, esonerando la Banca mutuante da ogni controllo in merito.
Art. 4
La durata del mutuo è stabilita in mesi 180 (centoottanta), escluso il periodo
di preammortamento; pertanto l’Ente si obbliga a restituire la somma mutuata
in 180 (centoottanta) mesi, oltre il periodo di preammortamento, mediante
versamento di n. 30 (trenta) rate semestrali posticipate, scadenti il 30 giugno
ed il 31 dicembre di ogni anno, comprensive di una quota di ammortamento
del capitale e di una quota di interessi nella misura sopra indicata, giusta il piano di ammortamento che, redatto dalla Banca, approvato dall’Ente e firmato
dalle parti qui comparse e da me notaio si unisce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale.
La Banca è sin d’ora autorizzata ad apportare le modifiche nell’ammontare
delle rate previste nel piano, in dipendenza di eventuali, future variazioni del
tasso di interesse come sopra previsto.
L’ammortamento del mutuo inizia il giorno successivo alla stipula del presente atto e il primo versamento sarà effettuato il 31 dicembre 2012.
Gli eventuali interessi di preammortamento, conteggiati al tasso di cui al precedente art. 2) dalla data di valuta delle singole somministrazioni a quella di
inizio dell’ammortamento, saranno corrisposti unitamente alla prima rata di
ammortamento e l’importo di essi sarà gravato, secondo il disposto dell’art.
204 del D.Lgs. 267/2000, degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, dalla
predetta data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della prima rata.
Art. 5
L’Ente si obbliga a soddisfare la Banca con ogni mezzo. In particolare a garanzia del mutuo l’Ente PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE:
a) vincola irrevocabilmente per tutta la durata del presente contratto, per ogni
anno Euro
a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del proprio
bilancio, delegabili ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 e comunque
l’Ente vincola anche quello che fosse dovuto a seguito delle variazioni del
tasso di mutuo;
b) vincola irrevocabilmente una ulteriore parte delle proprie entrate delegabili,
pari ad Euro
per il pagamento in data
degli interessi di preammortamento come indicato al precedente art. 4);
c) emette, pro-solvendo, sul proprio Tesoriere e a favore della Banca mutuante, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 267/2000, un atto di delega, non soggetto
ad accettazione, sulle proprie entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, come sopra vincolate per consentire i pagamenti alle scadenze indicate al precedente art. 4); pertanto il Tesoriere è obbligato a versare alla banca l'importo
dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare
le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di
tesoreria concessa e disponibile;
d) si impegna a far eseguire la notifica, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs.
267/2000, del suddetto atto di delega, al Tesoriere in carica al momento della
stipula del presente contratto ed ai riscuotitori dei cespiti delegati che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo, entro i termini dei rispettivi
contratti di appalto, impegnandosi a far assumere al nuovo Tesoriere tutti gli
obblighi nascenti dal presente contratto;
e) garantisce l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze indicate di quanto
vincolato e delegato, esonerando la Banca mutuante dall’obbligo di richiedere
o intimare il pagamento delegato e pertanto l’Ente autorizza sin d’ora il proprio Tesoriere che con la sottoscrizione del presente atto accetta ed assume
corrispondente obbligazione, ad accantonare sul totale delle entrate dell’ente
stesso e con precedenza su ogni altro pagamento, le somme necessarie al puntuale pagamento delle rate di mutuo, anche in assenza di apposito mandato di
pagamento ed a corrisponderle direttamente ed irrevocabilmente alla Banca
alle pattuite scadenze.
La Banca per ogni scadenza e in tempo utile per l'effettuazione del relativo
pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
Art. 6
L’Ente resta obbligato a soddisfare la Banca mutuante con ogni mezzo quanto
non potesse eventualmente conseguire per effetto delle delegazioni di cui al
precedente articolo.
L’Ente si obbliga altresì:
a) a prestare altre idonee garanzie e a rilasciare ulteriori atti di delega, che
mantengano lo stesso grado di significatività della originaria delegazione di
pagamento, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei
proventi come sopra vincolati, o comunque venisse a cessare la disponibilità o
la vincolabilità di essi;
b) ad osservare le condizioni di legge per la costituzione dei vincoli e per il
rilascio dell’atto di delega previsto, ed in particolare a trasferire il vincolo di
cui al punto precedente sui nuovi cespiti delegabili che gli venissero attribuiti,
tenuto conto delle condizioni e modalità che fossero dettate per il valido sussistere della garanzia del mutuo;
c) a presentare, se richiesti, i bilanci preventivi, dai quali dovranno risultare
gli stanziamenti dipendenti dal presente contratto di mutuo; l'Ente si impegna
altresì a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti per il pagamento
delle semestralità del mutuo, nonché a soddisfare per tutta la durata del mutuo
medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti all'art. 159, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 267/2000.
d) a far sì che alla Banca mutuante, sulla rata, come composta di capitale ed
interessi e su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non
pagata nel giorno stabilito, sia corrisposto l’interesse di mora in misura pari
all’interesse del mutuo maggiorato di un (1) punto dal giorno della scadenza a
quello dell’effettivo pagamento, salva per la Banca stessa la facoltà di risolvere il contratto qualora la mora si prolungasse oltre i 30 (trenta) giorni; gli interessi di mora, nella misura sopra pattuita, sono altresì dovuti sull'intero debito
dovuto, come composto di capitale ed interessi, a seguito di risoluzione del
contratto. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. L'Ente approva specificamente la presente clausola ai sensi dell'art. 3 della
delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
e) a far effettuare in valuta legale presso la Banca mutuante tutti i pagamenti
dipendenti da questo contratto, che potranno essere comprovati o con quietanza sui mandati o con regolari ricevute.
Art. 7
Qualora l’Ente non adempisse ad uno solo degli obblighi ed impegni previsti
da questo contratto, ed in particolare in caso di mancato pagamento anche di
una sola rata di ammortamento e di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del
presente contratto, la Banca si riserva la facoltà di ritenere risoluto di diritto il
contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dando luogo all'obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito, comprensivo
delle somme non corrisposte e degli interessi di mora, con l'applicazione di un
indennizzo nella misura di un (1) punto percentuale. La comunicazione della
risoluzione del contratto verrà data dalla Banca mutuante con lettera raccomandata A/R e la parte mutuataria sarà tenuta alla restituzione alla Banca mutuante di tutto quanto dovuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r.
Art. 7 bis - segnalazione finanziamenti ex art. 48 L. 196/2009
La banca è tenuta a comunicare in via telematica, entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’ISTAT ed alla Banca
d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria.
Art. 7 ter - tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L. 136/2010
La banca, a pena di nullità del presente contratto, è tenuta ad assicurare gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui
al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13 agosto
2010. Nel caso in cui gli obblighi di tracciabilità non venissero osservati si
provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 8
Affinché la Banca abbia a riscuotere costantemente e integralmente l’interesse
netto nella misura dovutagli ed il capitale mutuato, rimangono a carico
dell’Ente i gravami che colpiranno il capitale mutuato ed i relativi frutti e pagamenti, gli oneri derivanti dal presente contratto e quelli dipendenti e conse-
guenti, anche per atti giudiziali e stragiudiziali, le spese per le quietanze e ogni altra.
Il rimborso di detti oneri e spese dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla
richiesta della Banca mutuante. In caso di ritardo verrà conteggiato l’interesse
di mora secondo le previsioni di cui alla lettera d) del precedente art. 6). Qualora poi detti gravami, per dichiarazione di non trasferibilità, venissero applicati alla Banca mutuante, questi, con preavviso di 6 mesi, mediante lettera
raccomandata all’Ente, avrà diritto di risolvere il contratto di mutuo senza intervento del giudice.
Art. 9
Per qualsiasi azione o controversia relativa al presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Verona.
Per questo contratto le parti richiamano il trattamento fiscale sostitutivo di cui
al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche e integrazioni,
nonché le agevolazioni ivi previste.
Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio: l’Ente PARCO
REGIONALE DELLE ALPI APUANE presso la propria sede e la Banca
presso gli uffici della propria sede di legale in Verona, Piazza Nogara n. 2.
Art. 10
Fino al 30 giugno dell’anno precedente quello di inizio dell’ammortamento
l’Ente mutuatario, in relazione ad esigenze di spesa, può chiedere alla Banca,
mediante semplice richiesta scritta del Responsabile del procedimento, di effettuare somministrazioni a valere sulle somme mutuate.
La somma mutuata, al netto delle eventuali somministrazioni effettuate, sarà
erogata dalla Banca all’Ente mutuatario con valuta pari alla data di inizio
dell’ammortamento.
Le somministrazioni e l’erogazione avranno luogo solo a condizione che
l’Ente abbia consegnato alla Banca mutuante:
- copia dell’atto di delega previsto dall’art. 5 lettera c), munito della relazione
di notifica;
- copia autentica del presente contratto in forma esecutiva ovvero corredata
dalla documentazione comprovante che il presente contratto è divenuto esecutivo per l’Ente ai sensi di legge.
Le somministrazioni e l’erogazione, dichiarando il rappresentante dell’Ente
che le somme mutuate non sono soggette al regime di Tesoreria Unica, avranno luogo mediante accreditamento sul conto corrente n. 243 intestato all’Ente,
presso la dipendenza di Castelnuovo di Garfagnana della Banca mutuante;
l’Ente si obbliga ad utilizzare le somme in questione:
- in base ai documenti giustificativi della spesa.
L'inadempimento dell'Ente all'obbligo di produrre i documenti, come sopra
indicati, la cui produzione costituisce condizione per l’utilizzo delle somme
mutuate, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto, comporta per la Banca la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 codice civile. La comunicazione della volontà della
Banca di avvalersi di tale facoltà verrà data mediante lettera raccomandata
A/R.
Sul predetto conto fruttifero matureranno interessi creditori nella misura dell’
EURIB/365 3M MEDIA MESE PRECEDENTE diminuito di 0,300 punti
percentuali,in ragione d’anno. Resta peraltro inteso che la Banca avrà comunque la facoltà di modificare il saggio di interesse creditore predetto, sia in aumento che in diminuzione, in relazione all’andamento del mercato finanziario,
dietro preavviso di almeno 10 giorni alla Parte mutuataria, da darsi per iscritto. La parte mutuataria approva specificamente la presente clausola ai sensi
dell'articolo 118, del D.Lgs. 385/1993.
Art. 11
La Parte Mutuataria ha facoltà di richiedere, decorsi almeno 18 (diciotto) mesi
e 1 (uno) giorno dalla data di stipula del presente contratto, mediante comunicazione da inoltrasi per iscritto e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, e
in ogni caso in coincidenza con le date di scadenza delle rate, l'estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento; in tal caso la Parte Mutuataria
dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale, gli interessi, le spese per
conteggi e gli altri oneri maturati, secondo le modalità da convenirsi con la
Banca stessa, una commissione pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per
cento) dell'importo anticipatamente estinto in linea capitale.
Ogni restituzione parziale avrà l’effetto di ridurre l’importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra banca e parte mutuataria.
Art 11 bis)
In caso di operazione regolata a tasso fisso sarà inoltre dovuto il compenso nei
termini specificati nei commi successivi.
Il compenso sarà di importo pari alla differenza che risulterà a sfavore della
Banca fra l'ammontare degli interessi - al tasso contrattualmente pattuito - che
sarebbero maturati sul capitale anticipatamente rimborsato, per la durata residua del mutuo, se il medesimo non fosse stato rimborsato anticipatamente, e
l'ammontare totale degli interessi calcolati sul medesimo capitale (anticipatamente rimborsato) per un periodo di durata pari a quella residua del mutuo,
determinati applicando il tasso di interesse effettivo annuo pari alla quotazione del tasso di deposito stabilito dalla B.C.E. - Banca Centrale Europea, pubblicato sulla stampa specializzata alla data di estinzione del finanziamento.
Il compenso, calcolato come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo
valore attuale alla data dell'estinzione anticipata.
Rimane fermo che, nel caso in cui il tasso di cui al precedente comma risultasse superiore a quello applicato al finanziamento, la Parte Mutuataria non
dovrà corrispondere alcun compenso.
Art. 11 ter)
La Parte Mutuataria prende atto che la riduzione/rinegoziazione del tasso di
interesse applicato al finanziamento, di cui al precedente art. 2), comporta per
la Banca, per il residuo periodo a tasso fisso, la necessità di effettuare una
nuova operazione di provvista fondi a tassi diversi da quelli praticati all'epoca
della stipula del finanziamento.
La Banca darà pertanto corso ad una operazione di copertura ovvero di investimento finanziario (di seguito denominato "finanziamento di reimpiego") di
durata e modalità di rimborso pari a quelle residue del presente finanziamento.
In tale ipotesi la Parte Mutuataria si impegna a corrispondere alla Banca una
compenso in misura pari alla differenza che risulterà a sfavore della Banca,
fra l'ammontare degli interessi che sarebbero maturati per la durata residua se
il tasso di interesse non fosse stato ridotto e l'ammontare totale degli interessi
del “finanziamento di reimpiego”, calcolati per un periodo di durata pari a
quella del residuo periodo a tasso fisso.
Questi ultimi saranno determinati applicando al "finanziamento di reimpiego"
il tasso di interesse effettivo annuo pari alla quotazione del tasso di deposito
stabilito dalle B.C.E. - Banca Centrale Europea, pubblicato sulla stampa specializzata alla data di riduzione del tasso.
Il compenso, calcolato come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo
valore attuale alla data di riduzione del tasso.
Art. 12
Tutte le spese del presente atto e quelle annesse, dipendenti e conseguenti,
compresi gli onorari notarili, nonché gli oneri per imposte e tasse presenti e
future - ivi compresa, se dovuta, l'imposta sostitutiva di cui all’ art. 19, secondo comma, lettera B, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive integrazioni e modifiche - sono a carico della Parte Mutuataria che dichiara espressamente di assumerli, impegnandosi al loro pagamento e/o rimborso a
semplice richiesta della Banca.
Art. 13
Come già indicato all'articolo 7 bis del presente atto, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 48 della Legga n. 196/2009, la banca è obbligata a
comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula , al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia , l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione finanziaria , con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di
ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove possibile.
Richiesto, ho rogato
il presente, scritto a macchina ed a penna di mia mano su otto facciate di due
fogli e l'ho letto alle parti comparenti che, interpellate, l'approvano.
Sottoscritto alle ore