apertura di credito in conto corrente per sconto o anticipazione effetti
Transcript
apertura di credito in conto corrente per sconto o anticipazione effetti
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE Data aggiornamento: 08/02/2011 } {_Documento} INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. Sede legale: via Segantini 5, 38122 Trento (Italia) Tel.: +39.0461.313111, Fax: +39.0461.313119 e-mail: [email protected] / sito internet: www.cassacentrale.it N. iscr. reg. imprese di Trento, Codice fiscale e P.Iva: 00232480228 Società iscritta all’albo delle Banche al n. 4813.2 – Cod. ABI 03599 Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo Appartenente al Gruppo bancario Cassa Centrale Banca n. 20026 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A. CHE COS’E’ L’ANTICIPAZIONE SALVO BUON FINE Con il contratto di apertura di credito in conto corrente per sconto o anticipazione effetti/fatture, il cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata in denaro di un proprio credito verso un terzo, il cui incasso serve a rimborsare la banca per le somme dalla stessa anticipate. L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato a valere sull’apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il cliente utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono calcolati. Alla scadenza degli effetti/fatture, se il terzo effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche il debito del cliente nei confronti della banca derivante dall’anticipazione; nel caso in cui, invece, il terzo debitore non adempia alla propria obbligazione, il cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca il controvalore delle somme utilizzate. Tra i principali rischi, vanno considerati: • l’obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti/fatture presentati; • la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1 CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo dell’ISC è la seguente: Negli esempi che seguono l’ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. IPOTESI Esempio 1: contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione delle somme Accordato: 1.500 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Esempio 2: contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione delle somme Accordato: 1.500 euro Durata: 18 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Tasso debitore nominale annuo 5,00%, commissione per la messa a disposizione delle somme 1,50%, spese 2 euro su base annua. ISC = 6,70 % Tasso debitore nominale annuo 5,00%, commissione per la messa a disposizione delle somme 1,50%, spese 2 euro su base annua. ISC = 6,58 % Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 2 VOCI COSTI Tasso debitore annuo massimo nominale TASSI - - per utilizzi nei limiti del fido concesso 5,75% per utilizzi oltre i limiti del fido 8,75% concesso Tasso debitore annuo massimo effettivo - - per utilizzi nei limiti del fido concesso 5,87 % per utilizzi oltre i limiti del fido 9,04 % concesso Tasso debitore annuo minimo 3,75% Fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari previsti dalla Legge n° 108/96. Tasso annuo massimo per interessi di 3,00 % in più rispetto al tasso mora contrattuale COMMISSIONI CAPITALIZZAZIONE SPESE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Commissione per la messa a disposizione delle somme, calcolata Max 1,50 % annuale con un minimo di sull’importo dell’affidamento concesso nel € 10,00 trimestre. Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno commerciale (360 giorni) / civile (365 giorni). Periodicità Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto. Eventuali spese notarili Poste a carico del cliente, nella misura effettivamente sostenuta e concordata con il notaio rogante. Imposte e tasse presenti e future Come da normativa vigente Consegna di schema del contratto (privo Nessuna delle condizioni economiche) SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO Spese per ogni copia del contratto idonea Somma non eccedente le spese di per la stipula istruttoria Invio comunicazioni periodiche - in forma cartacea - in forma elettronica Invio altre comunicazioni € 1,00 Nessuna - in forma cartacea - in forma elettronica Richiesta copie documentazione ricerche e/o informazioni. Richiesta copia contratto e DDS aggiornati Spese per incasso Riba € 1,00 Nessuna Max € 25,00 Massimo € 5,00 Spese per insoluto Massimo € 5,00 Nessuna APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 3 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute e dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso la sede della banca e sul sito internet della www.cassacentrale.it. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca (fatti salvi i casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine espressamente previsti dal contratto o dal capitolato) può recedere – con il preavviso previsto dal contratto – mediante comunicazione scritta al cliente; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto. La banca può inoltre recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca (fatti salvi i casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine espressamente previsti dal contratto o dal capitolato) ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/05, in presenza di un giustificato motivo la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Nell’ipotesi in cui la banca receda dall’apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli o documenti. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente Reclami – I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Segantini n. 5 – 38122 Trento) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. LEGENDA Euribor (Euro Interbank Tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread Offered Rate) concordato, determina il tasso variabile del finanziamento. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Spread Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari Tasso di interesse concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. debitore Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale Tasso di interesse prestato. nominale APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 4 Tasso di interesse effettivo Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di mora Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse di mora Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull’accordato) Indicatore Sintetico di Costo (ISC) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) R.I.B.A. (ricevuta bancaria) Valore del tasso, rapporto su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno – di capitalizzazione. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Ammontare del risarcimento dovuto alla banca in caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Compenso per l’impegno della banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista dal contratto. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Documento che contiene la menzione di un credito, con indicazione della data del pagamento, consegnato dal creditore alla banca affinché quest’ultima provveda alla riscossione. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 5