Allegati all``istanza affrancazione cessione ALLOGGI ERP

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Allegati all``istanza affrancazione cessione ALLOGGI ERP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
(regolamento di condominio e tabelle)
Il/La sottoscritto/a..........................................................................................................................................................................
amministratore / legale rappresentante del condominio a destinazione residenziale/mista realizzato
dalla Società/Cooperativa ....................................................................................................................... su area in diritto di
superficie/proprietà nel Piano di Zona ...................................................................................................................... sito in
.......................................................... Via ............................................................................................ di cui
fanno parte le porzioni immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al Foglio n.
......................................particelle ............. (inserire sia l'immobile principale che le relative eventuali pertinenze), al
fine di poter dare corretta attuazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 3 bis del D.L. 70 del 13.05.2011, convertito in
Legge 12.07.2011, n. 106 e dall'art. 31 della Legge n. 448/98 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445. sotto la responsabilità personale dello stesso, consapevole delle consequenze riguardo dichiarazioni rese
contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, nella qualità sopraindicata
DICHIARA
che il regolamento di condominio e le relative tabelle millesimali ai sensi di legge e siglati in ciascuna pagina sono quelli
attualmente vigenti ed attuali anche in relazione a eventuali modifiche sopravvenute e che i millesimi di proprietà del
Sig____________sono i seguenti_______.
Dichiara di essere a conoscenza e di prestare ogni opportuno consenso affinché, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, i dati forniti siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di stipula e gestione
della istanza di affrancazione sopra citata.
FIRMA
Data ..................................
Tel: .............................................................
Celi: ..... .......... ..................................................
Indirizzo PEC :................ ♦ - ........ . ..................................
Modello Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 dpr 445 DEL 28/12/2000)
La/il sottoscritto……………………………………………………………………………………
Nata/o a…………………………………………………….il……………………………………..
Residente a………………………………….in via………………………………………n……….
E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del C.P. secondo quanto
previsto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, in oltre qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art.75 D.P.R. 445/2000) E’ informato ad autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi art.13 della L.30/06/2003 n.196
DICHIARA CHE
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Per uso
Firma del dichiarante
CITTA’ DI CIAMPNO
PROVTNCIA DI ROMA
Città di Ciampino
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi
realizzati in aree P.E.E.P. convenzione ai sensi dell’art. 35, legge ti. 865/1971.
Approvazione dello schema di convenzione per l’affrancamento dai vincoli ai sensi
dell’art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70
AtIoN. 111
Del 15/12/2016
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 9.29 nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta
ordinaria
straordinaria X
urgente X
di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
Presenti Assenti
TERZULLI Giovanni
Sindaco
.si....
DE PACE Paolo A. P.
Consigliere
DE SISTI Daniele
Consigliere
DI FABIO Gian Massimo
Consigliere
MUZI Marcello
Consigliere
NATALI Paola
Consigliere
ABBONDATI Guglielmo
Donsigliere
ADDESSI Elio
Consigliere
ALETRÀS Mario
Consigliere
BALMAS Massimo
Consigliere
BARTOLUCCI Marco
Consigliere
.si.... NUZZO Cristina
BOCCALI Ivan
Consigliere
.si
CARLINI Rosanna
• .
si...
Consigliere
PERINELLI Anna Maria
Consigliere
Consigliere
PERONT Luca
Consigliere
CHECCHI Marilena
Consigliere
PICCARI Franco
Consigliere
COLELLA Emanuela
Consigliere
PIZZOMA Gennaro
Consigliere
COMELLA Alberto
Consigliere .si
TESTA Mauro
Consigliere
CORRIAS Antonio
Consigliere
TOMAINO Federica
Consigliere
VALENTINUZZI Marinella
Consigliere
Presenti N. 18
Assenti N. 7
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le Funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vengono nominati scmtatori i Consiglieri: Bartolucci, Piccari, Tomaino
Assenti
zzz::.:z
IV Settore Ufficio Urbanistica
Proposta diC.C.
247
del
12
2016
Che questo Ente sul territorio del Comune di Ciampino ha realizzato a nonna della legge
167/62 un Piano di Zona, assegnando in diritto di proprietà alle Cooperative Edilizi e in
diritto di superficie alle Imprese Edilizie, lotti residenziali (giusti atti di C.C. n.94 del
5/05/1984 e n det 09/11/1984);
Premesso
Ritenuto
N°
•
che la legge n. 865/1971 recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale
pubblica” ha modificato e integrato, tra l’altro, la legge n. 167/1962 “Disposizioni per
favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”;.
•
Che la medesima legge n. 865/1971, aIl’art. 35, prevede che sulle aree comprese nei piani
approvati a norma della precitata legge 18 aprile 1962 a. 167, possa essere concesso il diritto
di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi
servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della
norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ai ceri meno abbienti;
•
Che, per quanto riguarda la possibilità di commercializzazione delle unità abitative realizzate
nei P.E.E.P., una prima liberalizzazione ditale sistema si ebbe con la legge n. 179/1992 che,
all’art. 20, cosi come modificato dall’ad. 3 della legge n. 85/1994, prevede che: “gli alloggi di
edilizia agevolata possono essere alienati o beati, nei primi cinque anni decorrenti
dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzaìione della Regione, quando sussistano
gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono
essere alienati o locati”;
•
Che, in materia di liberalizzazione, da ultimo, l’art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70 deI 13
maggio 2011, convertito in legge n. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto che: “Per agevolare il
trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell’articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti commi:
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di Locazione delle stesse,
contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione
per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato,
anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La
percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali
riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con Decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
49-ter Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste
dall’articolo 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
“2001 n. 380”;
Che, a norma dell’articolo 29, comma 16, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla L.24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 1 gennaio 2012 la percentuale
di cui al predetto comma 49-bis Legge, n. 448/1998, è stabilita dai Comuni;
Pag.1
Ritenuto
Che il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata, soggetti al vincolo sulla
determinazione del prezzo, è stato oggetto, nel tempo, di una interpretazione ondivaga”
anche giurisprudenziale, che ha risentito della successione, anche ad intervalli di tempo
molto brevi, di emendamenti della disciplina legale (cfr. Sentenza Cassazione SS.UU. n.
18135 del 16settembre2015, p. 6);
Dare atto
Che, pertanto, al fine di fornire certezza interpretativa alla materia, la questione è stata
sottoposta alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale si è pronunciata con la Sentenza
n 18135 del 16 settembre 2015 sulla problematica dell’estensione del vincolo del prezzo
massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata, convenzionata
ai sensi dell’art. 35, L. n. 865/1971, anche ai successivi sub acquirenti e non solo al
concessionario;
Visto
Che il collegio giudicante Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 16/09/2015, n. 18138
ha, in primo luogo, affrontato il problema della vendita degli alloggi di edilizia
convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo rilevando che vi è stato un
primo indirizzo giurisprndenziale (si veda Cassazione Sezione 11 del 4 aprile 2011, n. 7630;
Cassazione, Sezione lI, 2 ottobre 2000, n. 13006) che ha valorizzato l’autonomia negoziale
delle parti ed è pervenuto alla conclusione che sia i divieti di alienazione che i criteri
normativi di determinazione del prezzo fossero applicabili solo al primo degli aventi causa e
cioè al costruttore titolare di una concessione, e non ai successivi sub acquirenti;
Visto
Che a detto indirizzo giurisprudenziale si contrappone, oggi, un secondo orientamento per il
quale la disciplina vincolistica promana da norme imperative anche se per mezzo di
convenzioni tra Comune e Concessionario, con la conseguenza che l’eventuale violazione dei
parametri legali circa il prezzo di vendita sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 c.c. e
sarebbero sostituiti con inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (ex art.
1339 e 1419, comma secondo, cc.);
Visto
Che i giudici di Legittimità, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza
16/09/2015,. 18135, hanno accolto il secondo orientamento, affermando che, in difetto della
convenzione intewativa di rimozione dei vincoli, prevista dall’art. 5, comma 3 bis della
summenzionata L. n. 106/2011 (che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter all’arI. 31 della
legge n. 448/1998) e dell’art. 29 comma 16 undecies della legge n. 14/2012, il vincolo
massimo di prezzo è opponibile anche ai sub acquirenti del bene, intendendosi lo stesso come
obbligazione propter rem che, quindi, segue il bene, prescindendo dalla titolarità dello stesso;
Dato atto
Che, al fine di conformarsi alla precitata Sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015,
l’Amministrazione Comunale intende procedere, ai sensi dell’arI. 49bis della legge n.
448/1998, alla definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo
35 della legge 22ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;
Che
come sopra riportato, la legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, ha introdotto,
nell’arI. 31 della legge n. 448/1998, i commi 49-bis e 49-ter, al fine di “agevolare il
trasferimento dei diritti immobiliari”
Che
con proprio atto n,162 del 23/09/2016 la G.C. ha nominato una Commissione per la
definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione;
Pag.2
Che
la Commissione ha redatto uno Schema di Convenzione per consentire la rimozione dei
vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e/o del canone massimo di Locazione delle
singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica o convenzionata;
Dato atto
Che
a)
b)
c)
la rimozione del vincolo è subordinata ai seguenti presupposti:
decorso del termine di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
richiesta dell’interessato;
determinazione della percentuale del corrispettivo calcolato a norma dell’art. 31
comma 48, della L. n. 448/1998, da stabilirsi da parte del Comune, cosi come’
previsto dall’art. 29, comma li
undecies della legge 24 marzo 2012 n. 14
Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.
216;
d) stipula di atto pubblico per la rimozione del vincolo stesso, soggetta a trascrizione;
-
Che
per quanto concerne, in particolare, la determinazione del corrispettivo di cui al precedente
punto c), l’ari. 31, comma 48 della L. n. 448/1998 e ss.mm.iL, testualmente recita che: “il
corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio
Ufficio Tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato (àttraverso il valore venale del
bene, con la facoltà peri! comune di abbattere tale valore fino al 50%,), al netto degli oneri
di con cessione del diritto di superficie, rivalutati stilla base della variazione, accertata
dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ver(fìcatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione
delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello
stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della
trasfonnazione di cui al comma 47”;
Che
Per quanto attiene agli alloggi in diritto di proprietà si riportano integralmente i seguenti
commi dell’35 legge 865/7 1:
Dato atto
/ 5.
L ‘alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a ‘zessi”z titolo, nè su di esso può costituirsi
alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di IO anni dalla data del rilascio della licenza di
abitabilità.
16.
Decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione di diritti reali dì godimento può avvenire
esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prco
fissato dall’Ufficio tecnico eranale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione. del valore
dell’area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo tiallti loro localizzazione,
nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
17.
Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio può trasJèrire la proprietà a
chiunque o costititire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del comune o
consocio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla diffcrcnza tra il valore di
mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sitlla
base delle variazioni dellThdice dci prezzi all’ingrosso calcolato dall’istimto centrale di statistica. Detta efliferenza è
valutata dall’&fflcio tecnico erariale ed è riscossa all’atto della registrazione del contratto dal competente GLfficio
del registro, che provvede a versarla al conutne o consocio di comuni. La somma è destinata all’acquisto di aree
per la costruzione di case economiche e popolari.
18.
L’alloggio costnato su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione. sino a che non sia stata pagata a
favore del conutne o consocio di comuni la somma di cui al comma precedente. esclusivamente a soggetti aventi i
requisiti per l’assegnazione di alloggi eco no,nici e popolari, ai cano mie fissato dall’Ufficio tecnico era,’iale secondo i
criteri di citi al sedicesimo cu,nma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il
termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consocio di comuni, indipendentemente dal
trasferimento della proprietà dell’alloggio.
19.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono mdli. Detta nullità può
essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Che la suddetta normativa è stata abrogata dall’arL23 della legge 179/92.
Pag.3
Rilevato
Che successivamente è intervenuta la legge 662/1996 la quale ha stabilito che:
‘Contestualmente all atto della cessione della proprietà dell ‘area, tra il comune o il
consorzio e il concessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con
l ‘osservanza delle disposizioni di cui all an. 8 comma 1-4 e 5 della legge 28/01/1977
Considerato
Che tale normativa si applica solo alle convenzioni stipulate successivamente alla sua
entrata in vigore. Per quelle stipulate prima della legge 179/1992 continua ad applicarsi
quanto stabiliva l’arL35 della legge 865/1971.
Considerato
Che le convezioni riguardanti la vecchia zona 167 in oggetto, sono state stipulate prima
della legge 179/1992 e, quindi, per esse continua ad applicarsi quanto stabilito dall’art.35
della legge 865/1971
Che
in attuazione delle suddette disposizioni di legge, questa Amministrazione Comunale deve
dare attuazione all’3 1 comma 48 legge 448/98 e ss.mm.ii.
Ritenuto
Procedere all’approvazione dello schema di istanza allegato “A” e dello Schema di
Convenzione all’allegato “B” al presente provvedimento, concernente l’affrancazione dai
vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, già gravanti su alloggi realizzati in aree
P.E.E.P., convenzionate ai sensi dell’art. 35, legge n. 865/1971, secondo le previsioni
normative di cui all’art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in
legge luglio 201 l,n. 106;
Visto
il D.lgs.267/2000;
Vista
La legge. n. 448/1998;
Il Presidente dà la parola all’Ass. Vermi per l’illustrazione della presente proposta di Deliberazione. Alle ore
10.00 si allontana il Cons. Testa. Intervengono i Consiglieri Abbondati, Addessi e De Pace. Rientrano i
Consiglieri Checchi, Boccali e Bartolucci.
Al termine del dibattito, come da registrazione in corso di trascrizione, il Presidente pone in votazione il
punto
Con voto espresso in forma palese, all’unanimità dei presenti, pari a n. 19 (Canini, Muzi, Natali, Nuzzo,
Pennelli, Peroni, Piccari, Tomaino, Valentinuzzi, Baimas, Terzulii, Abbondati, Addessi, Cornelia, Di Fabio,
De Pace, Checchi, Bartolucci. Boccali)
DEL IB ERA
Per le inotivadoni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
materialmente trascritte.
1)
anche
Di approvare il valore venale dei terreni pari ad €.l 10/mc. come riscontrato dalla commissione.
Pag. 4
se non
2)
Di disporre le seguenti specifiche modalità di computo del corrispettivo per l’eliminazione del vincoJo
relativo al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze di cui all’articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni:
valore venale aree P.E.E.P. in diritto di superficie Euro/mc. x 60%, da moltiplicare per la
volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, la Commissione ritiene possibile una
riduzione del 15% “limitatamente ai casi di affrancazione di immobili realizzati senza beneficiare
di contributi pubblici” (Il mancato beneficio di Contributi Pubblici dovrà essere dichiarato e/o
dimostrato dal richiedente) a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l’area, rivalutato sulla
base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi tra mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della convenzione con
l’eventuale riduzione in relazione alla durata residua del vincolo Rdr.
L’importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali
fomite dagli interessati; dando atto che per il Calcolo del Corrispettivo (Vc) viene applicata la
seguente formula:
Vc = [(Vvt x 0,60) x Mcx abl-Vcr/Tm x Qm x Rdr
Ove:
Vc=è iL valore del corrispettivo per la rimozione dei vincoli;
Vvtè il valore venale dell’area €/mc;
Mc= cubatura totale intervento;
Ab=è l’eventuale abbattimento previsto dal comma 48 legge 448/98 (massimo 50%);
Vcr=è il valore corrispettivo versato e rivalutato ai sensi del comma 46 legge 448/98
Tmè il totale volumetria espressa in millesimi;
Qm=è la quota millesimale dell’unita immobiliare
Rdz=è la riduzione eventuale per durata residua del vincolo ed è così determinato Rdr=(Nar/Nav);
Nat=è il numero degli anni residui del vincolo;
Nav=è il numero complessivo deli anni del vincolo
3)
disporre le seguenti specifiche modalità di computo del corrispettivo per l’eliminazione del vincolo
relativo al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze di cui all’articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni:
valore venale aree P,E.E.P. in diritto di proprietà Euro/mc.x60%, da moltiplicare per la volumetria
del lotto indicato nella convenzione originaria, la Commissione ritiene possibile una riduzione del
15% “limitatamente ai casi di affrancazione di immobili realizzati senza beneficiare di contributi
pubblici” (Il mancato beneficio di Contributi Pubblici dovrà essere dichiarato e/o dimostrato dal
richiedente), a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l’area, rivalutato sulla base della
variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra
mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della convenzione, ridotto ad una
percentuale espressa in anni ancora rimanenti allo scadere di 20 anni decorrente dalla data di stipula
della convenzione. In ogni caso tale percentuale non potrà essere inferiore Rt al 30% laddove siano
già trascorsi più di venti anni dalla stipula della convenzione.
L’importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali
fomite dagli interessati; dando atto che per il Calcolo del Corrispettivo (Vc) viene applicata la
seguente formula:
Vc = [(Vvt x 0,60) x mcx ab]-Vcr/Tm x Qm x Rt
Ove:
Di
-
-
Vc=ò il valore del corrispettivo per la rimozione dei vincoli;
Vvt=è il valore venale dell’area;
Mc= cubatura intervento costruzione;
Ab=è l’eventuale abbattimento previsto dal comma 48 legge 448/98 (massimo 50%);
Vcrè il valore corrispettivo versato e rivalutato ai sensi del comma 48 legge 448/98;
Tm=è il valore della volumetria totale espressa in millesimi;
Qm=è la quota millesimale dell’unita immobiliare offerente la richiesta del prezzo massimo di cessione.
Rt=è la riduzione eventuale per fattore tempo in quanto sono passati più di 20.
Pag.5
4)
Dare atto, che l’istanza (in bollo) indirizzata all’ufficio Urbanistica dovrà essere presentata all’ufficio
Protocollo da parte del richiedente con allegato la quietanza del versamento pari ad €.80,00 per i diritti
di segreteria. L’ufficio Urbanistica verificherà la completezza della documentazione richiesta come dal
suddetto schema di istanza e svolgerà il calcolo in applicazione alla suddetta formula; quindi verranno
trasmessi gli atti all’Ufficio Patrimonio per la determinazione del corrispettivo da parte del Dirigente
dell’Ufficio Patrimonio, che provvederà alla stipula della convenzione.
5)
Dare atto di istituire un nuovo capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita nel Bilancio
Comunale anno 2017 denominato:” proventi derivanti dai procedimenti per l’eliminazione del vincolo
del prezzo massimo di cessione P.d.Z. 167 Via Mura dei Francesi”. Le cui somme sono destinate
all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche popoLari (comma 18 art35 legge 865/71)
(importo presunto: anno 2017 €.20.000,00
anno 2018 £10.000,00 e anno 2019 £5.000,00); dando
atto che la presente procedura non comporta oneri o spese per l’Ente.
—
6)
Approvare l’istanza di cui all’allegato “A” e lo o schema di convenzione di cui allegato modello “8” al
presente provvedimento
7)
Di stabilire le spese per i diritti di segreteria in €.80,00 per ogni domanda di svincolo del prezzo
massimo di cessione da introitare sul cap/E49600, il cui corrispondente cap./U 107601.
8)
Di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la procedura di rimozione del vincolo
del prezzo massimo di cessione, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, saranno poste
interamente a carico dei proprietari degli alloggi PEEP; l’individuazione del Notaio è onere del
proprietario interessato.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voto espresso in forma palese, all’unanimità dei presenti, pari a n. 19 (Canini, Muzi, Natali,
Nuzzo, Perinelli, Peroni, Piccari, Tomaino, Valentinuzzi, Baimas, Terzulli, Abbondati, Addessi,
Comella, Di Fabio, De Pace, Checchi, Bartolucci, Boccali)
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000, in quanto già alcuni proprietari di immobili siti nel P.d.Z 167 in via Mura dei Francesi,
attendono la formalizzazione della procedura della rimozione del vincolo del prezzo massimo di
vendita per la presentazione dell’istanza
Su richiesta del Cons. Perinelli, il Presidente pone in votazione una breve sospensione dei lavori
Con voto espresso in forma palese, all’unanimità dei presenti, pari a n. 18 (Carlini. Muzi, Natali,
Nuzzo. PerineHi, Peroni, Piccari. Tomaino, Valentinuzzi, Balmas, Terzulli, Abbondati, Cornelia, Di
Fabio, De Pace, Checchi, Bartolucci, Boccali)
La richiesta viene approvata e pertanto alle ore 10. 15 si sospendono i lavori consiliari.
Alle ore 10.41 il segretario effettua nuovo appello
Presenti
17
(Terzulli, Abbondati, Addessi. Balmas, Bartolucci. Boccali, Carlini. Comella, Muzi, Natali,
Nuzzo, Perinelli, Peroni, Piccari, Testa, Tomaino, Valentinuzzi)
Assenti
8
numero
Essendo legale il
dei presenti, la seduta riprende. Alle ore 1042 entra il Cons. Checchi.
-
-
Pag. 6
CITTÀ DI
CIAMPINO
m’rA’ MItfltOPOIflkNA 1)1 ROMA CAPEVALE
Deliberazione del Consiglio comunale n.
(proposta n. 247 del 6/12/2016
—
del______________
Ufficio Urbanistica)
Oggetto: Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in
aree PE.E.P., convenzionate ai sensi dell’art. 35, legge n. 865/1971. Approvazione dello Schema di
Convenzione per l’affrancamento dei vincoli ai sen5i deIl’art. 5, comma 3 bis del DL. n. 70 del 13 maggio
2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.
Pareri espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma i D.Lgs 267/2000:
Si esprime parere FAVOREVOLE
amministrativa.
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
Il Responsabile del Procedimento
•.-vz:jEi’2
ciampino li
Il Responsabile del S rvizio
it
ILDIRIGE
Planlfjcazlo
_1t.
Si esprime parere FAVOREVOLE
( r
/ SR
.
IV
?IA8
TORE
del Jfltorla
fan ulgi Nocco,)
‘øff€%6tE di regolarità contabile
__nsaagioneria
Ciampinou
_1N,.\?
Largo Felice Armati, 1 -00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39)0679097.1 Fax: (+39)067922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita va: 01115411009- ciampino.gov.it
( k\h\
4;C2r3.Jr
a
CITTÀ DI
CIAMPINO
rrrr MInflOI’OIRANA 1)1 ROMA CAI’ITAI.R
Deliberazione del Consiglio comunale n.
(proposta n. 247 del 6/1212016
—
del_____________
Ufficio Urbanistica)
Oggetto: Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in
convenzionate ai sensi dell’art. 35, legge n. 865/1971. Approvazione dello Schema di
aree P.E.E.P.
Convenzione per l’affrancamento dei vincoli ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio
2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.
,
Ai sensi dell’art. 9, a.6 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dalla
Giunta Comunale in data 29.01.2016 i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interessi in relazione al presente atto.
Il Dirigente
Il Responsabile del Procedimento
ft.F1ThZONARIO RESPONSABili!
a Privata
;LDIRIGEI
?iaqlflcazne
(Ar
SEUORE
d61 Teffilolo
Nocco)
Ciampino li
Largo Fe!ice Armati, 1 -00043 Ciampino (RM) Telefono cenlraino: (±39)06 79C97,1 Fax; (+39)06 7922356
Codice scae: 02773250580 Partita iva; 01115411009 ciarnpino.gov.it
-
Allegato “A” alla delibera di CC. n
del_______
Apporre marca
da bollo da
Euro 16,00
Al Comune di Ciampino
Ufficio Urbanistica
Largo Felice Armati
Nuova istanza
Data
Num. Prot
ISTANZA
di affrancazione del vincolo relativo al Prezzo Massimo di Cessione
gravante su alloggi realizzati in aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica
ex arI. 35 della Legge n. 865/71
Deliberazione del CC.
del_________
iUta softoscrlftola (Nome e Cognome) la Ditta/Società (Ragione sociale)
-
nato/a a
il
in
/ residente, ovvero con sede,
I
via
n.
codice fiscale
partita IVA
n. CCIAA1 (ovvero Registro delle imprese)
dati del Rappresentante legale (se trattasi di Società)
Nome e cognome
nato/aa
Il!!
residente in
via
n.
codice fiscale
IN QUALITÀ DI
proprietario
comproprieffirlo’ dell’immobile sito In via
mt.
n, se.
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ciampino al Foglio n
particella
sub
e relative pertinenze di seguito elencate:
1. tipologia’
come censita al NCEU al Foglio n.
particella
sub
2. tipologia’
come censita al NCEU al Foglio n.
particella
sub
3. tipoIogia
come censita al NCEU al Foglio n
particella
sub
corrispondenti4 alla quota millesimale dl
/1.000
di ecrizìone alla Camera di commercio, industria, agrico twa e artigianato se trattasi di Società o persona fisica in esarcisio di impresa
in caso di compropristà dovrà essere compiista a sezione altri inteststari
specificare cantina, scinta, bcsjposto auto)
iIerita complessivamente aii’sttoggio
sbitaziona) a miative peolinenze
acquistato/assegnato con atto a rogito del notaio
rep. raccolta
registrato n.
stipulato in data
/
/
ndata / I trascritto at n
in data / /
realizzato dalla SocietWCooperativa:
su area:E concessa in diritto di superficie
ceduta in diritta di proprietà nel Piano di Zona
come da convenzione a rogito del notaio
rep. raccolta
stipulato in data
registrata n.
in data / / trascritta al n
//
in data / /
CHIEDE
ai sensi di quanto disposto d&l’art 5. comma 3 bis del D.L 70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011. n 106 e dall’ari.
31 della Legge n. 448/98, nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n
del
,
di affrancare Il vincolo
convenzionale relativo al prezzo massimo di cessione delfalloggio sopra indicato.
Al tal fine, allega la seguente documentazione:
E Copia integrale del titolodi proprietà dell’immobile (atto d’acquisto o atto di assegnazione dell’immobile e nota di trascrizione);
Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile;
Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di proprietà generale, la cui validità ed attualità
anche in relazione ad eventuali modifiche soprawenute dovrà essere attestata dairAmmin stratore di condominio secondo
apposito modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (mcd. AFF 02J16}
-
Copia del documento di identità del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica);
Codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica);
Partita VA (se persona giuridica);
Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
RICHIEDE
che l’esito dell’istruttoria, ivi incluso l’importo del corrispettivo da versare all’Amministrazione Comunale di Ciampino per
l’affrancazione del vinco/o relativo al prezzo massimo di cessione, venga comunicato:
E
all’indirizzo di residenza sopra riportato
a mezzo indirizzo di posta elettronica certi!icata (PEC):
CHIEOE ALTRESÌ
la definizione d’urgenza del procedimento per iVi seguenti motivi
Prossima compravendita (a tal fine si allega contratto preliminare di vendita registrato e trascritto in data anteriore alla
deliberazione del Consioglio Comunale n.
det—-------.
Divisione ereditaria (a tal fine si allega documentazione comprovante)
È
A CONOSCENZA E ACCETTA
che, qualora resito deiristruttoda abbia esito positivo e venga accettata dal richiedente anche riguardo t valori economici
individuali e calcolati nella medesima, lo stesso verrà formalmente invitato alla scelta di un Notaio di propria fiducia cui attidare
l’incarico di predisporre e poi sottoscrivere con “Comune di Ciampin& la prevista convenzione integrativa, da rogarsi nella forma
dell’atto pubblico, soggetta a registrazione e pubblicità immobiliare, Detta convenzione integrativa formalizzerà ad ogni effetto di
legge e con efficacia verso I terzi la affrancazione delle porzioni immobiliari dai vincoli convenzionali in questione; ciò in
conformità ai contenuti e al modello allegato e approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n_deL___,
-
-
Dichiara di essere a conoscenza e di prestare ogni opportuno consenso affinché, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, n 1 96/2003,i dati
fomiti siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di stipula e gestione della istanza di affrancazione
in oggetto.
Pertanto è a conoscenza e acconsente espressamente affinché i dati stessi possano essere contenuti, custoditi ovvero trasmessi
anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e possano essere trattati o utilizzati anche in relazione agli obblighi legali
di acquisizione d’ufficio dei dati e controlli a campione di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.IR. 26 dicembre 2000 n. 445 (come
parzialmente modificato dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183), da effettuarsi presso Enti terzi e previste
obbligatoriamente in tale ultima normativa in tema di autocertificazione. Pertanto è consapevole ed acconsente affinché i dati
oggetto di trattamento possano essere conosciuti da dipendenti di “Comune di Ciampino o da detti “Enti Terzi” specificatamente
autorizzati al trattamento in qualitàdi responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti
e non eccedenti in rapporto alla finalità del trattamento come espressamente sopra indicata.
Data
FIRMA
SI allego Inoltre
E Copia
-
anchessa firmata - del documento di identità del dichiarante
N.B.: Per I’abhattimento ‘fino aI 50%” del corrispettivo (pari al 60% del valore venale) previsto dal comma 49 bis della legge
448/98. la deliberazione del CC. n._del ha previsto una riduzione del 15% “Iùniraiw,,enre ai casi diaffrancacione
(li u,,,nobdi senza bcicficicirc di coiirriburi pubblici” che il richiedente deve dimostrare o dichiarare con la presente istanza
ALTRI SOGGETTI INTESTATARI DELL’IMMOBILE INTERESSATO DALL’ISTANZA Dl AFFRANCAZIONE
Nome e cognome
nato/a a
Il
residente in
I
/
via
n.
codice fiscale
in qualità di
E comproprietario dell’immobile per la quota allega:
Copia firmata del documento di identità e Codice fiscale;
Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
•
Nome e cognome
nato/a a
il
residente in
/
I
via
n.
codice fiscale
in qualità dl
J comproprietario dell’immobile per la quota allega:
Copia firmata del documento di identità e Codice fiscale;
Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
• Nome e cognome
nato/a a
il
residente In
I
I
via
i,.
codice fiscale
In qualità di
LI comproprietario dell’immobile per la quota allega:
Copia firmata del documento di identità e Cadice fiscale;
Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
DELEGANO
Nome e cognome
nato/a a
il
in
/
I residente, ovvero con sede,
via
codice tiscale
alla presentazione dell’istanza di affrancazione dell’immobile sito in via
n. se.
mt.
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n.
particella
sub
e relative pertinenze.
Firma
Allegato “8” alla Delibera di C.C. n
del______
SCHEMA CONVENZIONE PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOL[ CONVENZIONALI DEL PREZZO
MASSIMO DI CESSIONE NEL PLANI DI ZONA DI CU[ ALLA L.I67/1962
L’anno duemila
ddì
sottoscritto ufficiale roganie sono comparsi:
da una parte:
I.
del mese di
Comune di Ciampino, con sede in
da
nato a
il
Ile ore
odice fiscale n
domiciliato per la carica in
in
davanti al
rappresentato
vialpiazza
(CF.
dall’altra parte i signori:
2. lI siglsig.ra
C.F
immobiliare
panicella
quota di millesimi
nato/a a
il
e residente in
Ila via
n
he interviene al presente atto in qualità di proprietario dell’unità
distinta al catasto urbano del Comune di Ciampino al foglio di mappa n
in base ad atto di compravendita Rep. n
del
beni che partecipano per la
I eondominio di cui l’anno pane:
I predetti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto
con il quale convengono e stipulano quanto segue:
Premesso che
La normativa succedutasi nel tempo, dalla legge 28dicembre 1995 n.549 alla legge 23dicembre 1996 n. 662,
lino ad arrivare alla legge 23 dicembre 1998 n.448, ha legittimato l’attività di soppressione dei vincoli, degli
obblighi e dei limiti di godimento già previsti dalF articolo 35, commi dal quindicesimo al diciannovesimo
della legge 22110/1971 n.865, contenuti nelle relative convenzioni;
Con Convenzione a rogito Notaio Dott
concesso alla Cooperativa
in data
il diritto di
rep. n
il Comune di Ciampino ha
u aeree destinate sull’edilizia economica
popolare, ai sesni dell’aert.35 della L.865/7l in località
11 Comue di Ciampino intende consentire
-
come da richiesta dei soggetti proprietari
-
la liberazione dal
vincolo del prezzo massimo di cessione, in quanto prevista dall’art. 31, comma 49 bis della L. 448/1998
(inserito dall’art. 5, eomma 3 bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con L, 106 del 12luglio2011), il
quale stabilisce che “i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità
abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di
cui all’art. 35 della legge 22 ottobre 1971. n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17febbraio 1992, n 179, ovvero
per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni
dalla data del primo traslèrimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota milleslmale.
determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo
risultante dall’applicazione del comma 48 dcl presente articolo”,
Lan. 29 comma 16 undccies del D.L n 216/2011. convertito con modificazioni nella L. 14/2012, stabilisce che
‘a decorrere dal I gennaio 2012, la percentuale di cui al comma49 bis dell’an. 31 della legge 23dicembre 1996
n. 448, è stabilita dai comuni”, previa valutazione tecnica secondo i criteri stabiliti dalla legge,
Con la deliberazione del... n.
del è stato stabilito che sia possibile rimuovere i vincoli rilòriti al prezzo
...
massimo di cessione, già gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., convenzionate cx art.35 L.865171,
dietro versamento di un corrispettivo, commisurato all’arco temporale da affrancare, in applicazione dell’art. 31
comma 48 della Legge m. 448/98 e ss mm ii..
Potrà proccdersi all’affrancazione dai vincoli di cui sopra, secondo le modalità previste, nelle ipotesi in cui sia
già noto il prezzo definitivo di acquisto delle aree, ovvero nelle ipotesi in cui sia noto solo il prezzo provvisorio
se l’avente titolo si impegni, per sd e per i suoi eventuali aventi causa, a versare quanto richiesto dal Comune di
Ciampinu a titolo di conguaglio, una volta determinato il costo definitivo del piano, rinunciando,
contestualmente, ad opporre diritti in relazione al corrispettivo deÌÌ’afl’rancazionc calcolato anche sulla base dei
costi provvisori di acquisizione dell’area; dell’impegno al versamenio del conguaglio a semplice richiesta del
Comune di Ciampino e della rinuncia ad ogni pretesa relativa all’importo di affrancazione corrisposto, dovrà
essere data conoscenza agli aventi causa mediante inserimento negli atti di trasferimento dell’immobile di
apposita clausola la cui omissione costituisce una grave violazione che componerà la risoluzione di diritto, cx
arLl456 ce., della convenzione integrativa da stipularsi secondo lo schema approvato con il presente
provvedimento
Con la medesima deliberazione
con ven zio ne
n
del
esecutiva, è stato inoltre approvato il presente schema di
Premesso quanto sopra, da ritenersi pane Integrante e sostanziale
si conviene e si stipula quanto segue
Arti
Il Comune di Ciampino acconsente alla eliminazione dell’obbligo convenzionale del prezza massimo di
cessione presente nella convenzione citata in premessa sottoscritta in data
a rogito Notaio rep. n.
in conseguenza del presente atto, I’ unità immobiliare sopra descHita potrà essere alienata a libero mercato, non
essendo più presente alcun prezzo massimo di cessione.
ART. 2
Il corrispettivo per la soppressione del vincolo del prezzo massimo di cessione di cui all’art I è determinato
come segue, ai sensi della deliberazione
....
n
del
in relazione al valore venale dell’area concessa in
diritto di proprietà ovvero in diritto di superlicie ed agli anni residui rispetto alla scadenza del termine di durata
dello stesso vincolo, in applicazione dell’art 31 comma 48 della Legge n. 448/98 e precisamente:
—
per il Signor
euro
Il Comune di Ciampino, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto dal suindicato soggetto la predetta
corrispondente somma, come da seguenti quietanze di pagamento:
—
•
per il Sign(r
.
quietanza n
.
rilasciandone con il presente atto ampia e finale quietanza.
ART 3
Gli efFetti del presente atto decorrono dalla data odierna
ART. 4
Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso il competente Servizio di pubblicità immobiliare
dell’Agenzia del territorio immobiliare.
ART. 5
Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle alla
trascrizione, sono a carico del proprietario dell’ unità immobiliari sopra descritta
E richiesto, io Notaio ha ricevuto questo atto, da me letto, presenti i testi, alle eomparenti che lo confermano e
con me e con i testi lo sottoserivono alle ore
Letto, confermato e sottoscritto
-
Riternito
Che il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata, soggetti al vincolo sulla
determinazione del prezzo, è stato oggetto, nel tempo, di una “interpretazione ondivaga’
anche giurisprudenziale. che ha risentito della successione, anche ad intervalli di tempo
molto brevi, di emendamenti della disciplina legale (cfr. Sentenza Cassazione SS.UU. n.
18135 del 16settembre2015, p, 6);
Dare atto
Che, pertanto, al fine di fornire certezza interpretativa alla materia, la questione è stata
sottoposta alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale si è pronunciata con la Sentenza
n 18135 del 16 settembre 2015 sulla problematica dell’estensione del vincolo del prezzo
massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata, convenzionata
ai sensi dell’art. 35, L. n. 865/1971, anche ai successivi sub acquirenti e non solo al
concessionario;
Visto
Che il collegio giudicante Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 16/09/2015, n.18 138
ha, in primo luogo, affrontato il problema della vendita degli alloggi di edilizia
convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo rilevando che vi è stato un
primo indirizzo giurisprudenziale (si veda Cassazione Sezione lI del 4 aprile 2011, n. 7630;
Cassazione, Sezione 11, 2 ottobre 2000, n. 13006) che ha valorizzato l’autonomia negoziale
delle parti ed è pervenuto alla conclusione che sia i divieti di alienazione che i criteri
normativi di determinazione del prezzo fossero applicabili solo al primo degli aventi causa e
cioè al costruttore titolare di una concessione, e non ai successivi sub acquirenti;
Visto
Che a detto indirizzo giurisprudenziale si contrappone, oggi, un secondo orientamento per il
quale la disciplina vincolistica promana da norme imperative anche se per mezzo di
convenzioni tra Comune e Concessionario, con la conseguenza che l’eventuale violazione dei
parametri legali circa il prezzo di vendita sarebbero affetti da nullità ex an. 1418 c.c. e
sarebbero sostituiti con inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (ex art.
1339 e 1419, comma secondo, cc.);
Visto
Che i giudici di Legittimità, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza
16/09/2015,.18 135, hanno accolto il secondo orientamento, affermando che, in difetto della
convenzione integrativa di rimozione dei vincoli, prevista dall’art. 5, comma 3 bis della
summenzionata L. n. 106/2011 (che ha introdotto i commi 49 bis e 49 ter all’art. 31 della
legge n. 448/1998) e dell’an. 29 comma 16 undecies della legge n. 14/2012, il vincolo
massimo di prezzo è opponibile anche ai sub acquirenti del bene, intendendosi lo stesso come
obbligazione propter rem che, quindi, segue il bene, prescindendo dalla titolarità dello stesso;
Datoatto
Che, al fine di conformarsi alla precitata Sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015,
l’Amministrazione Comunale intende procedere, ai sensi dell’an. 49bis della legge n.
448/1998, alla definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo
35 della legge 22ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;
Che
come sopra riportato, la legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, ha introdotto,
nell’art. 31 della legge n. 448/1998, i commi 49-bis e 49-ter, al fine di “agevolare il
trasferimento dei diritti immobiliari’,
Che
con proprio atto n,162 del 23/09/2016 la G.C. ha nominato una Commissione per la
definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione;
Pag.2
Che
la Commissione ha redatto uno Schema di Convenzione per consentire la rimozione in
vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e/o del canone massimo di locazione delle
singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica o convenzionata;
Dato atto
Che
a)
b)
c)
la rimozione del vincolo è subordinata ai seguenti presupposti:
decorso del termine di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
richiesta dell’interessato;
determinazione della percentuale del corrispettivo calcolato a norma dell’art. 31
comma 48, della L. n. 448/1998, da stabilirsi da parte del Comune, cosi come’
undecies della legge 24 mano 2012 n. 14
previsto dall’art. 29, comma Il
‘Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.
216;
d) stipula di atto pubblico per la rimozione del vincolo stesso, soggetta a trascrizione;
-
Che
per quanto concerne, in particolare, la determinazione del corrispettivo di cui al precedente
punto c), l’an. 31, comma 48 della L. n. 448/1998 e ss.mm.ii., testualmente recita che: “11
corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio
Ufficio Tecnico, in misura pari al 60% di quello detenninato (attraverso il valore venale del
bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50%), al tietto degli oneri
di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata
dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le ftmziglie cli operai e impiegati verificatasi
tra il tnese in citi sono stati versati i suddetti oneri e quello cli stipula dell’atto cli cessione
delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere tuaggiore cli quello
stabilito dal Comune per le aree ccclute direttamente in diritto di proprietà al momento della
tra3jormazione cli cui al comma 47”;
Che
Per quanto attiene agli alloggi in diritto di proprietà si riportano integralmente i seguenti
commi dell’35 legge 865/7 1:
15.
16.
Dato atto
L’alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè sii di esso può costittnr.vi
alcun diritto reale di godituetito per un periodo di tempo di /0 anni dalla data del rilascia della licenza di
abuabilita.
Decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione di diritti reti/i di goditnento può avvenire
esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi eco,io,nici e popolari, al prezzo
fissato dall’Ufficio tecnico erarùde, tenendo conto dello stato di conservazione de/Itt costru;ione, del c’a/ore
dell’area su cui essa insiste, deter,ninati ai sensi del precedetite articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione,
nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
IZ
Dopo 20 anni dal rilascia della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio può trasferire la proprietà a
chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del comune o
consorzio di conumi, che a suo tempo ha ceduto l’arca, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di
mercato dell’area al niomento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla
l,ase delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’istituto cet itt-a/e di statistica. Detta differenza è
valutata dall’Ufficio tecnico erariale ed è riscossa all’atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio
del registro, che provvede a c’ersarla al comtme o consorzio di cotnuni, In somma è destinata all’acquisto di aree
per la costruzione di case economiche e popolari.
IS,
L’alloggio costruito sii trea ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a
favore del cotnune o consorzio di comuni la smntna di cia al conuna precedente, esclusivamente a soggetti aventi i
reqinsiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall’ufficio tecnico erariale seconda i
criteri di t’ui al sedicesimo com,na del presente articolo, Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il
(canine di 20 atttd, direua,ttente dal proprietario, al c’allume o consorzio di cotnttni, indipendentemente dal
trasferimento della proprietà dell ‘alloggio.
19.
Cli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti rmmni sono nulli. Detta nullità può
essere fatta c’a/ere dal co,mine o da chumqtce altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio clcil giudice.
Che la suddetta normativa è stata abrogata dall’art.23 deLLa legge 179/92.
Pag.3
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CERTifICATO DI PUBBLICAZIONE
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Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglia Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi
stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi
dell’art.124, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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CERTIFICATO DI ESECUTWITÀ
OCertifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267;
iCcrtifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
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immediatamente eseguibile (Art.134, comma quarto, dei D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
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Doct.
ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data
Il Funzionario/Responsabile
perché dichiarata