Gestione dell`Acquedotto comunale
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Gestione dell`Acquedotto comunale
COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE Approvato con deliberazione consiliare n.20 del 28.01.2005 1 TITOLO I GENERALITA’ ART.1 ENTE GESTORE DELL’ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA 1. Il servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Spilimbergo viene effettuato dal Comune stesso. La fornitura dell’acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento. 2. Il Comune potrà con modalità e condizioni da pattuirsi fornire acqua anche ad altri Comuni limitrofi, compatibilmente alle disponibilità idriche . 3. Qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il Comune può affidare il Servizio in concessione in una delle forme di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 2 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 1. La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti. 2. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per le bocche da incendio. ART.3 TIPO DI FORNITURA 1. Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico; b) forniture per uso privato. 2. Esse vengono regolate dalle norme del presente regolamento. ART. 4 DIVIETO DI RIVENDITA DELL’ACQUA 1. E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua. 2 TITOLO II FORNITURE PER USO PUBBLICO ART. 5 IMPIANTI PER USO PUBBLICO 1. Sono considerati per usi pubblici: a) le fontanine pubbliche; b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici; c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature; d) le bocche da incendio installate sul suolo pubblico. ART. 6 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO E MISURAZIONE DELL’ACQUA 1. L’installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi. 2. Per gli usi di cui alle lettere a), b), c) l’acqua viene misurata con contatore o, limitatamente al caso c), con lenti idrometriche; per gli usi di cui alla lettera d) l’erogazione è a deflusso libero. ART. 7 PRELIEVI ABUSIVI 1. E’ fatto divieto: a) di prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b). 3 TITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO CAPO I - NORME GENERALI 1. Le forniture ad uso privato, come descritte al successivo art.25, si distinguono in: a) uso domestico, b) uso produttivo, c) uso temporaneo, d) uso antincendio. ART. 8 DIRITTO ALLA FORNITURA 1. Nelle strade e piazze già canalizzate il Comune, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d’acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere dal richiedente i contributi per il costo delle condotte, l’allacciamento e l’eventuale riapertura delle prese, di cui all’Allegato A) del presente regolamento. ART. 9 FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE 1. Per le strade non canalizzate il Comune può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo nella spesa di costruzione della tubazione stradale. L’entità e le modalità di pagamento dei contributi saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso. ART. 10 NORME PER LE FORNITURE 1. Negli edifici costruiti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento gli impianti di distribuzione interna dell’acqua dovranno essere predisposti in modo da consentire l’allacciamento separato di ogni singola unità abitativa o immobiliare. 2. Solo nei casi in cui, a giudizio del Comune non sia tecnicamente possibile la suddivisione interna per utente negli stabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la fornitura verrà effettuata all’Amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi di legge. 3. Nel caso di stabile, già esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con due o più unità abitative o immobiliari per le quali non sia prescritta la costituzione dell’amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, semprechè i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali. 4. In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso. 5. Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi diverse. distinti da tariffe ART. 11 RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO DELLE BOLLETTE FRA I VARI UTENTI DI UNA STESSA DERIVAZIONE 1. Il proprietario di un edificio suddiviso in più unità immobiliari ma servito da una sola derivazione non potrà esigere nel rivalersi verso i vari utenti, oltre all’importo della bolletta, di un’ulteriore somma superiore al 5% rispetto all’importo indicato in bolletta. 2. Tale norma si applica anche nel caso in cui il servizio di pagamento e di rivalsa nei confronti 4 dei vari utenti sia affidato a soggetto diverso dal proprietario. 3. Qualora il proprietario dell’edificio o il soggetto di cui al precedente comma, siano sorpresi per due volte consecutive a ripetere la riscossione, da uno o più utenti della stessa derivazione, di importi superiori a quelli di cui al precedente comma, il Comune provvederà all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 44 del presente regolamento. ART. 12 DOMANDA DI FORNITURA 1. La domanda di fornitura d’acqua deve essere presentata da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo unità immobiliari, a qualsiasi uso adibite, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante. 2. Alla richiesta fatta dal locatario o dal detentore diverso dal proprietario, deve essere allegata una esplicita dichiarazione del proprietario stesso, ovvero un’autocertificazione dell’utente che attesti l’ottenuta autorizzazione del proprietario alla presentazione della domanda e all’esecuzione dei lavori inerenti la derivazione. 3. Nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate non potranno essere accolte domande di somministrazione di acqua da destinare ad edifici privi di concessione o autorizzazione edilizia. ART. 13 CONTRATTO DI FORNITURA 1. Il contratto di fornitura d’acqua sarà redatto su apposito modulo predisposto dal Comune e dovrà essere sottoscritto dall’Utente e dal Funzionario preposto prima dell’inizio dell’erogazione e dopo che il primo avrà provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e diritti di allacciamento. 2. Le erogazioni all’utente si intendono effettuabili quando sono ultimate e pronte tutte le opere di presa e allacciamento, fatti salvi i diritti di terzi, e posto in opera il contatore. 3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di fornitura sono a carico dell’utente il quale deve pagarle all’atto della firma. ART. 14 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 1. I termini contrattuali decorrono dal primo o dal quindici del mese, se le opere di presa, allacciamento e posa in opera del contatore risultano ultimate rispettivamente entro la prima o la seconda metà dello stesso mese. 2. La durata del contratto di fornitura è a tempo indeterminato, salvo disdetta da parte dell’utente con preavviso minimo di 30 giorni dalla scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La disdetta non dispensa l’utente dall’obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti, il volume minimo impegnato e le eventuali eccedenze rispetto al minimo. 4. Si ha cessazione del contratto anche senza preavviso solo quando altri abbiano sottoscritto un nuovo contratto per la medesima concessione. 5. In caso di cessazione del contratto per causa di forza maggiore, deve essere data tempestiva comunicazione. ART. 15 VOLTURA DELL’UTENZA 1. L’utente subentrante dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune e presentare domanda di somministrazione, nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 14. 2. In difetto potrà essere chiamato a rispondere dei consumi eventualmente insoluti dell’utente cessato. 5 3. Saranno a carico dell’utente subentrante le spese che il Comune dovrà sostenere per eventuali opere di revisione della presa o altre che si ritenessero necessarie. 4. Chi occupa locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell’acqua a proprio nome. ART. 16 DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE 1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente. ART. 17 RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI 1. Il contratto di fornitura verrà revocato di diritto, quando l’utente moroso non provveda al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della diffida scritta del Comune. 2. S’intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 4 , 23, 33, 40 e 43 del presente regolamento. ART. 18 NORME PER L’ESECUZIONE DELLE PRESE 1. Spetta al Comune di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa. Qualsiasi lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all’apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati. ART. 19 PROPRIETÀ’ DELLE CONDOTTE 1. Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto dagli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore posto al limite della proprietà privata e comunque fino al limite della stessa, appartengono al Comune. 2. Sono invece di proprietà dell’utente le condotte poste a valle del contatore, e se questo è posto all’interno della proprietà privata, la proprietà delle condotte si estende fino al limite della proprietà privata. ART. 20 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE 1. Tutte le manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all’apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune. 2. Nel caso in cui il contatore fosse posto all’interno della proprietà privata, la manutenzione e riparazione del tratto di derivazione dal suolo pubblico al contatore sono eseguite a cura del Comune, con addebito delle relative spese all’utente. ART. 21 PORTATA GARANTITA 1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d’uscita del misuratore. 2. Il Comune ha facoltà contratto di fornitura. di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato al 6 ART. 22 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. 2. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli. 3. Eventuali interventi di purificazione e addolcimento dell’acqua potabile utilizzata per particolari usi, dovranno essere eseguite a cura e spese dell’interessato. 4. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza nell’eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua ai privati, previe opportune informazioni all’utenza. ART. 23 PRELIEVI ABUSIVI 1. Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento, oltre alla revoca di diritto del contratto medesimo. 2. E’ vietata la cessione d’uso dell’acqua a terzi, senza esplicita autorizzazione del Comune. ART. 24 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE 1. Per l’alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse. 2. Il Comune provvede alla costruzione della derivazione sino al limite della proprietà privata. 3. L’utente deve fornire al Comune lo schema d’installazione delle bocche da incendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. 4. In caso d’inadempimento il Comune ha diritto di applicare all’utente, a titolo di penale, per ogni bocca d’incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno. 5. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal comune uno speciale sigillo. 6. L’utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. 7. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l’utente deve darne comunicazione al comune entro le 24 ore, affinché questi possa provvedere alla risuggellatura. 8. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e la portata al momento dell’uso. 7 CAPO II: TARIFFE PER TIPI DI UTENZA ART. 25 TIPI DI UTENZA 1. Ai fini dell’applicazione delle tariffe di vendita al consumo sono definiti i seguenti usi: a) Uso domestico - si considera destinata ad uso domestico l’acqua utilizzata per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici compreso l’innaffiamento dei piccoli giardini privati; b) Uso produttivo - si considera destinata ad uso produttivo l’acqua utilizzata per attività industriali, commerciali, artigianali , agricole e di servizi aventi carattere duraturo; c) Uso temporaneo - si considera destinata ad usi temporanei l’acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e comunque di durata inferiore all’anno; d) Uso antincendio - si considera utilizzata ad uso antincendio l’acqua utilizzata per idranti e bocche antincendio. ART. 26 TARIFFE PER UTENZE AD USO DOMESTICO 1. Per l’uso domestico i consumi sono scaglionati in tre fasce di tariffa: - Tariffa agevolata - Tariffa base - Eccedenza 2. Ad ogni singola unità di utenza viene applicata una quota fissa il cui ammontare varia in funzione del consumo accertato a carico dell’unità medesima. 3. La struttura tariffaria di vendita dell’acqua per uso domestico, compresa la quota fissa, è indicata nella tabella di cui all’Allegato B) del presente regolamento. ART. 27 TARIFFE PER UTENZE AD USO PRODUTTIVO 1. I consumi sono scaglionati in un quantitativo minimo impegnato, indicato, sotto la sua esclusiva responsabilità, dall’utente all’atto della stipula del contratto di fornitura d’acqua. 2. I consumi oltre tale valore vengono considerati eccedenza. 3. Per consumo minimo contrattuale deve intendersi quello di cui all’Allegato B) del presente regolamento. 4. Il quantitativo contrattualmente impegnato è fatturato anche se non consumato. ART.28 RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE AD USO PRODUTTIVO 1. Per le utenze relative ad Enti pubblici, Associazioni politiche. Religiose, culturali, sportive, ricreative, non aventi scopo di lucro, la tariffa per usi produttivi è ridotta del 30%. 2. Per le utenze ad uso allevamento di animali, la tariffa per usi produttivi è ridotta del 50%. ART. 29 FORNITURE AD USO PROMISCUO 1. Con riferimento alla diversa classificazione di utilizzazione di cui all’art. 25 del presente regolamento, quando l’acqua debba servire a diversi usi, soggetti a differenti tariffe e il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempreché non si tratti di forniture temporanee, può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo. In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un’unica presa e vengono convenuti tra il Comune e l’utente le tariffe e gli scaglioni dell’uso prevalente. 8 ART. 30 TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE 1. Per ciascuna bocca antincendio l’utente deve versare un canone stabilito in funzione del numero delle bocche installate e della loro tipologia. 2. Le misure dei canoni per i vari tipi di bocche antincendio sono fissate nell’allegato B) del presente regolamento. 9 CAPO III : APPARECCHI MISURATORI, IMPIANTI INTERNI ART. 31 APPARECCHI DI MISURA 1. Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione e del minimo contrattuale impegnato, se dovuto. 2. Il Comune ha la facoltà di cambiare l’apparecchio misuratore quando lo ritenga necessario, senza obbligo di preavviso nei confronti dell’utente; nel caso di variazioni di calibro il Comune si riserva di addebitare all’utente le spese relative, al netto di eventuale recupero. 3. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune: gli utenti ne sono i consegnatari, e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. ART. 32 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA 1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e di facile accesso agli agenti dello stesso. A valle del contatore vengono collocati inoltre, a cura del Comune ed a spese dell’utente, una valvola di ritegno e un rubinetto d’arresto munito di scarico. 2. Di norma, tali apparecchi vengono collocati in apposito pozzetto esterno allo stabile ed al limite della proprietà, secondo criteri di razionalità e sicurezza, al fine di consentire il libero accesso in qualsiasi tempo al personale del Comune. 3. Ove non fosse possibile collocare il contatore all’esterno dello stabile, e soltanto in questo caso, lo stesso potrà essere ubicato all’interno della proprietà privata, nel posto più accessibile. 4. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell’utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell’apparecchio e può altresì provvedere a spese proprie negli altri casi. 5. tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. 6. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori., assumendosi le relative operazioni di manutenzione. 7. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, possono dare luogo all’apposizione dei limitatori di portata e alla revoca del contratto di fornitura. ART. 33 GUASTI AGLI APPARECCHI 1. L’utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. 2. Nel caso di guasti l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune per la tempestiva riparazione o sostituzione. ART. 34 VERBALI DI POSA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE 1. All’atto della messa in opera dell’apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall’utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell’apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. 10 2. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o incaricati. 3. All’atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, vengono stesi su appositi moduli, predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall’utente e dagli incaricati del Comune medesimo . Tali verbali, oltre ai dati di cui al comma precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.Una copia del verbale deve essere consegnata all’utente. ART. 35 LETTURA DEI MISURATORI 1. La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita dal Comune o suoi incaricati con periodicità semestrale e comunque almeno una volta all’anno. 2. Gli incaricati rilasciano agli utenti copia delle risultanze, come da stampato appositamente predisposto, in modo che questi siano subito edotti e possano verificare personalmente il relativo consumo. 3. Qualora per motivi non imputabili all’Amministrazione, nel corso di un intero anno, non sia possibile procedere alla lettura periodica del contatore è fatto obbligo all’utente, sotto la propria personale responsabilità, di far pervenire all’Ufficio acquedotto l’autolettura dei propri consumi, utilizzando apposito modulo, nel rispetto dei termini in esso indicati. 4. Il Comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno letture supplementari a sua discrezione. ART. 36 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE 1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell’acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente consumo medio dei due anni precedenti, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento. 2. Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili. ART. 37 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL’UTENTE 1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dispone opportune verifiche. 2. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dall’utente, le spese delle prove e delle riparazioni sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento. 3. Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro il limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra un decimo e un quarto della portata caratteristica, il Comune addebita le spese di verifica. ART. 38 NORME PER COLLEGAMENTO IMPIANTI ED IMPIANTI DI POMPAGGIO 1. L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. 2. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici, devono essere 11 realizzate in maniera che sia impedito il ritorno di rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. 3. E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. 4. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all’esame del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche. ART. 39 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ’ 1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. 2. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. ART. 40 VIGILANZA 1. Il Comune ha diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata. 2. I dipendenti e/o incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni e guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali. 3. In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di installare un limitatore di portata e di revocare il contratto di fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta, da parte dell’utente. 12 CAPO IV : ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, PAGAMENTI ART. 41 ACCERTAMENTO DEI CONSUMI 1. L’acqua viene pagata in ragione del consumo rilevato dal contatore, determinato come differenza tra il consumo segnato dal medesimo nell’arco temporale di due letture consecutive, rapportato al periodo di fatturazione. 2. All’utente di uso non domestico è fatto obbligo del pagamento del volume minimo contrattualmente stabilito, che sarà rapportato al periodo di fatturazione. Tale minimo è dovuto anche nel caso in cui per assenza, per sfitti o per altri motivi, l’utente non usufruisca dell’acqua. 3. Ai consumi eccedenti, determinati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono applicate le tariffe di eccedenza di cui all’Allegato B) del presente regolamento. 4. Il Comune provvederà alla fatturazione dei consumi e degli altri addebiti previsti a carico dell’utente (spese contrattuali, IVA) con periodicità da esso stabilite. 5. Con l’ultima bolletta, all’atto della cessazione del rapporto di utenza sarà fatturato: - Per l’uso domestico, il consumo ordinario e l’eventuale consumo eccedente la tariffa base rapportato al corrispondente periodo finale di fatturazione; - Per gli usi produttivi il minimo contrattuale e l’eventuale consumo eccedente detto minimo, rapportati al corrispondente periodo finale di fatturazione; - ogni altra pendenza esistente per qualsiasi titolo. 6. Qualora nel corso dell’intero anno non sia stata possibile la rilevazione dei consumi, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla fatturazione di un consumo presunto calcolato sulla base di quello accertato nell’anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con la prima fatturazione utile. 7. In condizioni di particolare emergenza il Comune, dietro preavviso, si riserva la facoltà di ridurre e/o di sospendere le erogazioni concesse per usi non esclusivamente domestici. 8. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità di fornitura, dando congruo preavviso all’utente. 9. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero di mc. rilevato dalla lettura del contatore. Vengono quindi trascurate le frazioni di metro cubo. ART. 42 ACCERTAMENTO DELLE ECCEDENZE 1. Per le utenze ad uso domestico sono considerati eccedenze i consumi superiori a quelli che rientrano nella fascia di tariffa base. Ad essi si applica la corrispondente tariffa d’eccedenza. 2. Per gli usi diversi da quello domestico, le eccedenze del consumo dell’acqua sono determinate come differenza tra il consumo rapportato al periodo di fatturazione ed il consumo minimo garantito per il periodo corrispondente. Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e le eccedenze negative rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura. ART. 43 PAGAMENTI 1. L’utente dovrà effettuare il pagamento della fattura entro il termine di scadenza sulla stessa indicato e secondo le modalità stabilite dal Comune. 2. A carico dell’utente moroso che non avesse provveduto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta e/o fattura, saranno applicate con lettera di sollecito e/o ingiunzione, notificata ai sensi di legge, le seguenti maggiorazioni ed interessi moratori: 13 - 5% dell’importo insoluto per un ritardo fino a 30 giorni; - 10% dell’importo insoluto per un ritardo da 31 giorni fino a 180 giorni; - 30% dell’importo insoluto per un ritardo superiore a 180 giorni; oltre al recupero delle spese postali. 3. Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla data di ricezione della lettera di sollecito e/o ingiunzione, il Comune potrà procedere alla tempestiva installazione di un limitatore di portata e alla revoca del contratto di fornitura. 4. In caso di contestazione sull’importo fatturato, l’utente potrà presentare reclamo al Comune, ma sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta, salvo sospensione della riscossione, dovuta ad emissione palesemente errata. 5. I rimborsi eventualmente dovuti dovranno essere liquidati entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. 6. Qualora, per comprovate necessità finanziarie da indicare nella relativa richiesta, l’utente non fosse in grado di assolvere al pagamento della fattura entro i termini in essa indicati, il Comune può concedere il pagamento dilazionato, con addebito degli interessi di legge, per un periodo non superiore a sei mesi. 7. Fanno carico all’utente tutti gli oneri per imposte, tasse, contributi, canoni, comunque relativi alla somministrazione dell’acqua. 8. Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l’azione legale che riterrà più opportuna per il recupero di qualsiasi suo credito nei confronti degli utenti inadempienti. 14 CAPO V - SANZIONI, DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE ART. 44 SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni civili, penali e amministrative previste dalle leggi statali e regionali, le infrazioni al presente regolamento, comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 1. Divieto di rivendita dell’acqua (art. 4) oltre al recupero del costo dell’acqua rivenduta, il cui quantitativo verrà determinato insindacabilmente dal Comune. da €. 258,00 da € 258,00 da € 52,00 a € 155,00= 4. Violazione di cui all’art.11 nella rivalsa sui consumi da € 52,00 a € 155,00= 5. Interventi abusivi su prese di diramazione e manomissione condotte da € 258,00 a € 500,00= 6. Manomissione contatori e sigilli, mancata segnalazione di guasti, installazione, sostituzione e rimozione di contatori (art. 32, 33) da € 258,00 a € 500,00= 7. Mancata comunicazione dell’autolettura da €. 52,00 a €155,00= 2. Prelievi abusivi e manomissione di pubbliche utenze (artt. 7, 23 e 24) oltre al recupero del costo dell’acqua abusivamente prelevata il cui quantitativo verrà determinato insindacabilmente dal Comune. 3.Mancata segnalazione di subentro e comunicazione di ampliamento della concessione (art.15) oltre all’eventuale recupero di canoni, eccedenze e didiritti accessori. (art.35) a a € 500,00= € 500,00= ART. 45 IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI 1. I dipendenti del Comune o suoi incaricati sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire nell’espletamento delle loro funzioni ricomprese nel presente regolamento. ART. 46 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme, civili, penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, dalla Statuto del Comune e dai vigenti regolamenti comunali. ART. 47 ENTRATA IN VIGORE 1. Le norme di cui al presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto dal 1°.gennaio 2005. ART. 48 NORME TRANSITORIE 1 Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modifiche ed integrazioni, le tariffe di cui all’allegata Tabella B) determinate dalla Giunta comunale entro i termini di legge, avranno decorrenza 1’ gennaio 2005. 15 ALLEGATO A) TABELLA CANONI CONCESSORI E DIRITTI DI ALLACCIAMENTO 1. CONCESSIONI USO DOMESTICO O ALTRI USI, CONCESSIONI SPECIALI, GETTI ORNAMENTALI, POSA IDRANTI A) Utenze nel Comune: Per diramazioni superiori a 2” i diritti di allacciamento verranno determinati su preventivo di spesa. a.- per ogni prima nuova concessione, sostituzione allacciamenti vecchi o insufficienti 1).per lunghezza dalla rete principale fino a 3 ml: - per diramazioni fino a 1 e 1/2” € - per diramazioni di 2” € 2) per lunghezza dalla rete principale fino a 6 ml: - per diramazioni fino a 1 e 1/2” € - per diramazioni di 2” € 3) per lunghezza della rete principale oltre 6.01 ml: - per diramazioni fino a 1 e 1/2” € /ml - per diramazioni di 2” € /ml Per diramazioni superiori a 2” i diritti di allacciamento verranno determinati su preventivo di spesa. b.- per successive concessioni nello stesso fabbricato o per riapertura concessioni cessate, senza necessità di intervento sulla rete idrica comunale: € B) Utenze fuori Comune a.- per ogni prima nuova concessione, sostituzione allacciamenti vecchi o insufficienti 1).per lunghezza dalla rete principale fino a 3 ml: - per diramazioni fino a 1 e 1/2” - per diramazioni di 2” 2) per lunghezza dalla rete principale fino a 6 ml: - per diramazioni fino a 1 e 1/2” - per diramazioni di 2” 3) per lunghezza della rete principale oltre 6.01 ml: - per diramazioni fino a 1 e 1/2” - per diramazioni di 2” € € € € € € /ml /ml Per diramazioni superiori a 2” i diritti di allacciamento verranno determinati su preventivo di spesa. b.- per successive concessioni nello stesso fabbricato o per riapertura concessioni cessate, senza necessità di intervento sulla rete idrica comunale: € 2. CONCESSIONE D’USO CIVICO ACQUEDOTTO PER BOCCHE INCENDIO E IDRANTI - Diritto fisso 1° bocca - Diritto fisso ogni per successiva bocca € € 3. CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE PER CANTIERI EDILI O DI LAVORO, CAMPI MILITARI, CIRCHI O SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, POLITICHE, SPORTIVE, ECC. Diritto fisso € 16 SOMMARIO TITOLO I - GENERALITA’ Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 - Ente gestore dell’acquedotto e norme per la fornitura Sistema di distribuzione dell’acqua Tipo di fornitura Divieto di rivendita dell’acqua TITOLO II - FORNITURE PER USO PUBBLICO Art. 5 - Impianti per uso pubblico Art. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell’acqua Art. 7 - Prelievi abusivi TITOLO III - FORNITURE PER USO PRIVATO CAPO I - NORME GENERALI Art. 8 - Diritto alla fornitura Art. 9 - Forniture su strade non canalizzate Art.10 - Norme per le forniture Art.11 - Ripartizione dell’importo delle bollette fra i vari utenti di una stessa derivazione Art.12 - Domanda di fornitura Art.13 - Contratto di fornitura Art.14 - Decorrenza e durata del contratto Art.15 - Voltura dell’utenza Art.16 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture Art.17 - Risoluzione di diritto delle concessioni Art.18 - Norme per l’esecuzione delle prese Art.19 - Proprietà delle condotte Art.20 - Manutenzione delle condotte Art.21 - Portata garantita Art.22 - Interruzione del servizio Art.23 - Prelievi abusivi Art.24 - Bocche antincendio private CAPO II – TARIFFE PER TIPI DI UTENZA Art.25 Art.26 Art.27 Art.28 Art.29 Art.30 - Tipi di utenza - Tariffe per utenze ad uso domestico - Tariffe per utenze ad uso produttivo – Riduzioni tariffarie per utenze ad uso produttivo - Forniture ad uso promiscuo - Tariffe per bocche antincendio private Art.31 Art.32 Art.33 Art.34 Art.35 Art.36 Art.37 Art.38 Art.39 Art.40 - CAPO III - APPARECCHI MISURATORI, IMPIANTI INTERNI Apparecchi di misura Posizione e custodia degli apparecchi di misura Guasti agli apparecchi Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore Lettura dei misuratori Irregolare funzionamento del contatore Verifica dei misuratori a richiesta dell’utente Norme per collegamento impianti ed impianti di pompaggio Perdite, danni, responsabilità Vigilanza CAPO IV - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, PAGAMENTI Art.41 - Accertamento dei consumi Art.42 - Accertamento eccedenze Art.43 - Pagamenti CAPO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE- DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Art.45 Art.46 Art.47 Art.48 Art.49 - Sanzioni amministrative Identificazione dei dipendenti Rinvio a Leggi e Regolamenti Entrata in vigore Norme transitorie ALLEGATO A) - Tabella canoni concessori e diritti di allacciamento ALLEGATO B) - Tariffe acquedotto 17