Domanda di pronuncia pregiudiziale

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Domanda di pronuncia pregiudiziale
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
9 novembre 2006 (*)
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Artt. 39 CE e 3 e 67 del regolamento (CEE)
n. 1408/71 – Subordinazione della concessione delle indennità di disoccupazione al
compimento di un periodo di occupazione nello Stato membro competente»
Nel procedimento C-346/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dalla Cour du Travail de Liège (Belgio) con ordinanza 6 settembre 2005,
pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2005, nel procedimento tra
Monique Chateignier
e
Office national de l’emploi (ONEM)
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. J. Makarczyk, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per l’Office national de l’emploi (ONEM), dal sig. R. Joly, avocat;
–
per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente;
–
per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
–
per
la
Commissione
delle
Comunità
europee,
dai
sigg. V. Kreuschitz
e
J.-P. Keppenne, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa
senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’ art. 39, n. 2,
CE e degli artt. 3, n. 1 e 67, nn. 2-3, regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971,
n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, così
come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996,
n. 118/97, (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la
sig.ra Chateignier e l’Office national de l’emploi (Ufficio nazionale per l’impiego; in
prosieguo: l’«ONEM») riguardante il rifiuto da parte di tale ente di concederle l’indennità di
disoccupazione in quanto ella non aveva svolto almeno un giorno di lavoro in Belgio, dove
l’interessata risiedeva alla data di deposito della domanda relativa all’indennità in
questione.
Contesto normativo
normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede che:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono
applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono
ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni
dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
4
Ai sensi dell’art. 67, nn. 2-3 del regolamento n. 1408/71:
«2.
L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina
l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di
periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o
di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni
altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la
legislazione ch’essa applica.
3.
Salvo i casi previsti all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto
ii), l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che
l’interessato abbia compiuto da ultimo:
–
nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
–
nel caso del paragrafo 2, periodi di [occupazione],
secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le
prestazioni».
La normativa nazionale
5
La normativa nazionale in vigore alla data in cui l’ONEM ha rifiutato alla
sig.ra Chateignier il godimento dell’indennità di disoccupazione era il regio decreto 25
novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur Belge, del 31
dicembre 1991, pag. 29888, in prosieguo: il «regio decreto»).
6
L’art. 37, n. 2, del regio decreto è formulato come segue:
«L’attività lavorativa prestata all’estero è presa in considerazione [ai fini dell’ammissione al
godimento dell’indennità di disoccupazione] ove abbia avuto luogo nell’ambito di un
impiego che in Belgio darebbe luogo a trattenute previdenziali, ivi comprese quelle per il
settore disoccupazione».
7
L’art. 43, n. 1, terzo comma, del regio decreto stabilisce che:
«Gli artt. 35, 36, 37, n 2 e 38, n. 2 si applicano soltanto nell’ambito di una convenzione
internazionale. Tuttavia, gli artt. 35 e 36 si applicano altresì ai cittadini dei paesi elencati
nella legge 13 dicembre 1976, recante approvazione degli accordi bilaterali relativi
all’occupazione in Belgio di lavoratori stranieri».
8
La costituzionalità del detto art. 43 è stata contestata innanzi la Cour de cassation
(Corte di cassazione belga), che, con sentenza 20 marzo 2002, ha dichiarato tale
disposizione inapplicabile.
Causa principale e questione pregiudiziale
9
La sig.ra Chateignier, cittadina francese, ha contratto matrimonio con un cittadino
belga l’8 ottobre 1994, trasferendosi quindi in Belgio.
10
Il 17 ottobre 1994, la sig.ra Chateignier compilava una richiesta di concessione
dell’indennità di disoccupazione, indicando di essere cittadina francese. Il giorno seguente,
ella redigeva una seconda richiesta, questa volta segnalando di aver acquisito la
cittadinanza belga in seguito al matrimonio. Tale ultima richiesta, con i relativi allegati, è
stata inoltrata all’ufficio regionale competente il 9 dicembre 1994. L’ufficio in questione,
con decisione 1º febbraio 1995, ha ammesso l’interessata al beneficio richiesto, con
effetto a decorrere dalla data della domanda.
11
In seguito ad un trasloco, la sig.ra Chateignier, il 2 ottobre 1995, presentava
all’ufficio competente un nuovo documento, in cui indicava di essere ancora cittadina
francese. Veniva allora avviata un’indagine, da cui risultava che la sig.ra Chateignier
aveva conservato la cittadinanza francese.
12
Con decisione 15 dicembre 1995, l’ONEM escludeva la sig.ra Chateignier dal
beneficio dell’indennità di disoccupazione a partire dal 18 dicembre 1995 in quanto, vista
la sua cittadinanza e in mancanza del compimento di un giorno di lavoro in Belgio, ella non
poteva vantare alcun diritto a percepire siffatta indennità. Secondo il giudice del rinvio,
tenuto conto che l’art. 43 del regio decreto non trova applicazione nella causa principale in
forza della sentenza della Cour de cassation 25 marzo 2002 citata in precedenza, l’ONEM,
nel pretendere lo svolgimento di un periodo di lavoro, si sarebbe avvalso unicamente
dell’art. 67, n. 3 del regolamento n. 1408/71.
13
Il 21 dicembre 1995 la sig.ra Chateignier presentava una nuova domanda per
ottenere il beneficio dell’indennità di disoccupazione, vantando di aver svolto un giorno di
lavoro in Belgio. Di conseguenza, la decisione dell’ONEM 15 dicembre 1995 veniva
annullata e il diritto all’indennità in questione riconosciuto a partire dal 21 dicembre 1995,
data della nuova domanda dell’interessata.
14
L’ONEM, peraltro, in considerazione di una decisione del 10 maggio 1996, ha
ritenuto che la sig.ra Chateignier non avesse soddisfatto le condizioni per beneficiare
dell’indennità in questione alla data della sua prima domanda, e che, pertanto, occorresse
recuperare le somme indebitamente percepite nel periodo 11 ottobre 1994-10 dicembre
1995.
15
Poiché siffatta decisione è stata confermata in primo grado da una pronuncia del
tribunal du travail de Namur (Tribunale del lavoro belga), il giudice del rinvio è stato
investito dell’appello interposto avverso tale sentenza dalla sig.ra Chateignier.
16
In tale contesto, la cour du travail de Liège (Corte d’appello del lavoro di Liegi) ha
deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 39, [n.] 2, [CE] e l’art. 3, [n.] 1, del regolamento n. 1408/71, che garantiscono la
parità di trattamento tra i lavoratori degli Stati membri, nonché la libera circolazione delle
persone – tra le quali i lavoratori –, consentano di interpretare l’art. 67, [n.] 3, del
regolamento n. 1408/71 nel senso che esso impone al lavoratore cittadino di uno Stato
membro l’obbligo di compiere un periodo di lavoro che dia diritto alle indennità di
disoccupazione nello Stato di residenza, anche qualora la normativa interna di tale Stato
non imponga un obbligo del genere al lavoratore straniero, indipendentemente dal fatto
che provenga da uno Stato terzo o da uno Stato membro».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
17
In via preliminare, l’ONEM sostiene l’irricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale sulla base di quattro argomenti. In primo luogo, la Corte non sarebbe
competente per valutare la compatibilità del diritto belga con il diritto comunitario. In
secondo luogo, la Corte, nell’ambito di una questione pregiudiziale riguardante
l’interpretazione di una norma di diritto comunitario derivato, non potrebbe pronunciarsi in
merito alla validità di quest’ultima. In terzo luogo, il diritto comunitario non sarebbe
applicabile alla situazione presa come punto di paragone dal giudice del rinvio, vale a dire,
quella dei cittadini di Stati che non membri dell’Unione europea. In quarto luogo, l’ONEM
afferma che il presupposto su cui si basa la domanda di pronuncia pregiudiziale, ossia
l’esistenza di un trattamento più favorevole per gli stranieri non comunitari rispetto a quelli
che sono cittadini di Stati membri, non è esatto.
18
Se è vero che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, quest’ultima,
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 234 CE, non è competente a statuire sulla
compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario, la Corte, tuttavia, può
ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da
questi esposti, gli elementi attinenti all’interpretazione del diritto comunitario onde
consentire al detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v. sentenze 28
gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e C-331/90 López Brea e Hidalgo Palacios,
Racc. pag. I-323,
punto
5,
e
30
settembre
2003,
causa
C-224/01,
Köbler,
Racc. pag. I-10239, punto 60).
19
Inoltre, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza altrettanto consolidata della
Corte, in caso di questioni eventualmente formulate in modo improprio o che eccedano
l’ambito delle funzioni attribuitele dall’art. 234 CE, spetta alla Corte stessa estrarre dal
complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione
del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono
interpretazione - o, se del caso, un giudizio di validità - tenuto conto dell’oggetto della
controversia (v. sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board,
Racc. pag. 2347, punto 26, e 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121,
punto 34)
20
In
proposito,
dalla
decisione
di
rinvio
emerge
che
l’esclusione
della
sig.ra Chateignier dal beneficio dell’indennità di disoccupazione, come da decisione
dell’ONEM 15 dicembre 1995, è basata unicamente sulla circostanza che l’interessata ha
informato l’ente erogatore delle indennità che, contrariamente a quanto indicato nella sua
prima domanda d’indennità, ella non era cittadina belga, bensì era ancora cittadina
francese.
21
In siffatte circostanze, dal testo stesso della decisione di rinvio risulta che il principio
di parità di trattamento può essere compromesso da una situazione come quella oggetto
della causa principale e, quindi, la detta situazione è tale da rientrare nell’ambito dei poteri
conferiti alla Corte adita ai sensi dell’art. 234 CE.
22
Infine, quanto all’argomento dell’ONEM secondo cui la questione sottoposta si
baserebbe su di un presupposto non corretto, si deve rilevare al riguardo che, a fronte
dell’esistenza o dell’apparente esistenza di divergenze esegetiche tra le autorità
amministrative o giudiziarie di uno Stato membro quanto alla corretta interpretazione di
una normativa nazionale, in particolare per quanto attiene alla sua esatta portata, non
compete alla Corte stabilire quale sia l’interpretazione conforme ovvero quella
maggiormente conforme al diritto comunitario. Spetta invece alla Corte interpretare il diritto
comunitario con riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice di rinvio, al
fine di fornire a quest’ultimo gli elementi utili alla soluzione della controversia dinanzi ad
esso pendente (v. sentenza 1º febbraio 2001, causa C-108/96, Mac Quen e a.,
Racc. pag. I-837, punto 18).
23
Risulta dalle considerazioni che precedono che la domanda di pronuncia
pregiudiziale è ricevibile.
Sul merito
24
Benché, sul piano formale, il giudice del rinvio abbia limitato la domanda
all’interpretazione degli artt. 3, n. 1 e 67, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1408/71,
paragonando la situazione della ricorrente nella causa principale con quella dei lavoratori
non comunitari, ciò non osta a che la Corte sia competente a fornire al giudice nazionale
tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che possono essere utili ai fini della
sentenza che dovrà pronunciare, a prescindere dal fatto che tale giudice vi abbia fatto
riferimento o meno nel formulare le questioni [pregiudiziali] (v., in particolare, sentenze 12
dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP, Racc. pag. I-4695, punto 8, e 7 settembre 2004,
causa C-456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 38).
25
In merito occorre rilevare che il punto di diritto comunitario oggetto di interpretazione
ai fini della causa principale è il principio di parità di trattamento fra i lavoratori comunitari,
in quanto dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che, per la concessione
dell’indennità di disoccupazione, un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno del
Belgio ed un cittadino belga non ricevono identico trattamento, sebbene si trovino in
situazioni simili.
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Infatti, dal momento che, secondo la decisione di rinvio, un cittadino belga «che
abbia lavorato all’estero vedrà il periodo di lavoro dipendente ivi compiuto equiparato ad
un lavoro che dà luogo in Belgio a trattenute previdenziali, ivi inclusa l’assicurazione di
disoccupazione, laddove invece [un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno del
Belgio] vedrà esclusa, eccettuate eventuali disposizioni particolari adottate per i cittadini
dell’Unione europea, la possibilità di computare qualunque lavoro svolto», si deve allora
verificare se, alla luce del principio di parità di trattamento fra lavoratori comunitari, una
siffatta conseguenza sia conforme al diritto comunitario.
27
A tale riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che, alla data di presentazione della
sua prima domanda, la sig.ra Chateignier era cittadina francese e titolare di una carta di
soggiorno in quanto cittadina di uno Stato membro della Comunità europea.
28
Siffatta domanda, inoltre, implicava che il suo autore fosse iscritto come soggetto in
cerca di occupazione. È altresì pacifico che le prestazioni in discussione nella causa
principale sono prestazioni di disoccupazione ai sensi degli artt. 67-71 del regolamento
n. 1408/71.
29
Ne consegue che la sig.ra Chateignier, in quanto cittadina di uno Stato membro in
cerca di un impiego in un altro Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 39
CE e, pertanto, gode del diritto alla parità di trattamento previsto al n. 2 di tale
disposizione. Relativamente alla sicurezza sociale, siffatto diritto trova specificamente
espressione in particolare nell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
30
Quanto alla portata di tale diritto, la Corte si è già pronunciata sul fatto che
disposizioni come l’art. 39 CE mirano ad eliminare tutti i provvedimenti i quali, nell’ambito
della libera circolazione dei lavoratori, riservano al cittadino di un altro Stato membro un
trattamento più rigido ovvero lo pongono in una situazione di diritto o di fatto svantaggiosa
rispetto a quella in cui si trova, nelle stesse circostanze, il cittadino nazionale (v. sentenza
13 dicembre 1984, causa 251/83, Haug-Adrion, Racc. pag. 4277, punto 14).
31
Nella causa principale non vi è alcun dubbio che l’applicazione fatta dall’ONEM delle
previsioni del regolamento n. 1408/71 comporti una differenza di trattamento fra i cittadini
belgi e quelli degli altri Stati membri.
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Una siffatta differenza di trattamento potrebbe essere giustificata solo se basata su
considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei soggetti interessati, e
adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento
nazionale (sentenze 23 mai 1996, causa C-237/94, O’Flynn, Racc. pag. I-2617, punto 19,
e 23 marzo 2004, causa C-138/02, Collins, Racc. pag. I-2703, punto 66).
33
Nella causa principale, né l’ONEM né il governo belga hanno fatto menzione, nelle
osservazioni presentate alla Corte, di elementi tali da giustificare, nelle circostanze citate
al punto precedente, deroghe al principio di parità di trattamento.
34
Certo, il tenore letterale dell’art. 67, nn. 2-3, del regolamento 1408/71 consente agli
Stati membri di subordinare l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle
prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di occupazione in conformità della
normativa ai sensi della quale tali prestazioni sono richieste.
35
Tuttavia, né dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio, né dalle
osservazioni del governo belga risulta che la legislazione nazionale richieda lo
svolgimento di tali periodi di lavoro da parte di lavoratori belgi che abbiano compiuti i detti
periodi di occupazione assoggettati alla normativa di un altro Stato membro.
36
In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la questione posta
dichiarando che gli artt. 39, n. 2, CE, e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere
interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale
l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un cittadino di un altro
Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la motivazione che, alla data di
deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva compiuto un periodo
determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di residenza, anche se una tale
condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro in questione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Gli artt. 39, n. 2, CE e 3, n. 1, regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971,
n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, così
come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996,
n. 118/97, devono essere interpretati nel senso
senso che ostano ad una normativa nazionale in
forza della quale l’istituzione competente dello Stato membro di residenza rifiuta ad un
cittadino di un altro Stato membro il diritto all’indennità di disoccupazione con la
motivazione che, alla data di deposito della domanda d’indennità, l’interessato non aveva
compiuto un periodo determinato di lavoro sul territorio del detto Stato membro di
residenza, anche se una tale condizione non è prevista per i cittadini dello Stato membro
in questione.
Firme