APPROFONDIMENTO SUI MONEY TRANFERS

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APPROFONDIMENTO SUI MONEY TRANFERS
APPROFONDIMENTO SULL’ATTIVITA’ DI MONEY-TRANFER
(INCASSO E TRASFERIMENTO DI DENARO SU CIRCUITO
INTERNAZIONALE)
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
§
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§
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§
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§
§
§
D.P.R. 31.03.1988, n. 148
D.M. 8 agosto 1990;
Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
Decreto legge 143/1991 convertito nella Legge 05.06.1991 n. 197,
modificata dal D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, modificato a sua volta dal D.
Lgs. 25.09.2009, n. 151
Regolamento attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
(decreto 13 dicembre 2001, n. 485)
Regolamento (Ce) n. 1889/2005 (Allegati A e B)
Direttiva n. 91/308/Ce del Consiglio Europeo 10 giugno 1991
Sentenza della Corte Costituzionale Camera di Consiglio del 27 gennaio 2010,
decisione del 08 marzo 2010.
INTRODUZIONE
Prima di iniziare l’analisi degli aspetti correlati al
tema vertente il presente
approfondimento, è opportuno molto brevemente una disamina degli interventi del
legislatore in materia di sicurezza. Nello specifico il pacchetto sicurezza ha avuto un
impatto molto forte per gli stranieri in Italia. Ecco la sintesi delle nuove regole che
riguardano l’immigrazione e disciplinate in dettaglio con il richiamato provvedimento:
LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Per contrastare più efficacemente la presenza irregolare e l’immigrazione clandestina:
• Introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale punito con ammenda da 5000 a
10.000 euro [Legge 94/2009]. Introdotta l’aggravante di clandestinità [Legge
125/2008].
Autore: Marco Baffa
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• Carcere da 6 mesi a 3 anni e confisca dell’appartamento per chi affitta ai clandestini
[Legge
125/2008].
• Punito più gravemente il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, anche nella
forma associata [Legge 94/2009].
• Introdotto il reato per lo straniero che altera i polpastrelli per impedire di essere
identificato [Legge 125/2008].
• Aggravate le conseguenze per i datori di lavoro che assumono stranieri irregolari
[Legge
125/2008].
• Possibilità di trattenere gli immigrati irregolari nei CIE fino a 180 giorni,
consentendone l’identificazione e la successiva espulsione [Legge 94/2009].
• Finanziata la costruzione di nuovi CIE e l’ampliamento degli esistenti [Legge
186/2008].
• Ratificato l'accordo tra Italia e Libia e firmato il protocollo aggiuntivo per il
pattugliamento congiunto delle acque del mediterraneo [Legge 7/2009 e ,protocollo 4
febbraio
2009].
• Espulsioni per chi viene condannato ad una pena superiore a due anni [Legge 125/2008]
• Resa effettiva l’espulsione degli stranieri che si trattengono nonostante siano già
destinatari di un provvedimento di allontanamento [Legge 94/2009].
• Istituito un Fondo destinato a finanziare le spese per i rimpatri [Legge 94/2009].
• Previsto l’obbligo per i servizi di “money transfer” di acquisire e conservare per
dieci anni copia del titolo di soggiorno dello straniero che effettua l’operazione,
nonché l’obbligo di segnalare lo straniero all’autorità di pubblica sicurezza, in caso di
mancata presentazione del titolo di soggiorno [Legge 94/2009].
OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
• Introdotto l’obbligo di esibire agli uffici pubblici il titolo di soggiorno ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all’accesso
alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie,
nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo [Legge 94/2009 art. 1,
co. 22, lett. g)].
Autore: Marco Baffa
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• Prevista la cancellazione dello straniero dall’anagrafe dopo sei mesi dalla scadenza del
permesso di soggiorno [Legge 94/2009 art. 1, co. 28].
VERIFICA CONDIZIONI DI VITA
• Introdotta la possibilità della verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico sanitarie dell’immobile a seguito della richiesta di iscrizione e
variazione anagrafica [Legge 94/2009 art. 1, co. 18].
• Introdotto l’obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti
igienico sanitari, nonché dotato di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali, per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare [Legge 94/2009 art.
1, co. 19].
LOTTA ALL’ELUSIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE
• Introdotto per gli stranieri l’obbligo di presentare un documento che attesti la
regolarità del soggiorno per la celebrazione del matrimonio [Legge 9/2009 art. 1, co.
15].
• Sono ora necessari 2 anni di residenza (e non più sei mesi) per richiedere la
cittadinanza per matrimonio [Legge 94/2009 art. 1, co. 11].
• Non sono più consentite richieste strumentali di ricongiungimento familiare e di
protezione internazionale [Dlgs. 160/2008 e Dlgs. 159/2008]
• Divieto di ricongiungimento in caso di poligamia [Legge 94/2009].
• Previsto che, in situazioni di urgenza, sia il Ministro dell'interno a nominare il
rappresentante dell'ente locale nella Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede
la stessa Commissione, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali [Dlgs. 159/2008 art. 1].
Per favorire l’integrazione:
ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Autore: Marco Baffa
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• Introdotto il superamento di un test di lingua italiana per il rilascio del permesso di
soggiorno CE per lungo periodo [Legge 94/2009].
• Introdotto l’obbligo di sottoscrivere - contestualmente alla presentazione della
domanda di rilascio del permesso di soggiorno - un Accordo di integrazione articolato per
crediti, la cui integrale perdita comporta la revoca del permesso di soggiorno [Legge
94/2009].
INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE QUALIFICATA
• Introdotti incentivi per l’occupazione qualificata: gli stranieri che abbiano conseguito in
Italia un dottorato o un master possono convertire il permesso di soggiorno per studio in
permesso per lavoro e ottenere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata
massima di 12 mesi [Legge 94/2009].
• Semplificate le procedure di ingresso per lavoro per alcune categorie di lavoratori
particolarmente qualificati [Legge 94/2009].
• Emersione del rapporto di lavoro irregolare con ci ttadini extracomunitari presenti sul
territorio nazionale, impiegati presso le famiglie come colf o badanti [Legge 102/2009]”.
Come possiamo vedere il legislatore ha previsto una serie di provvedimento, sicuramente
molto più restrittivi ma dettati dal rea le pericolo del terrorismo e del fondamentalismo
dopo i gravi fatti dell’11 settembre e attentati in Europa i quali hanno sicuramente
dimostrato la vulnerabilità del sistema sicurezza globale e soprattutto hanno evidenziato
in sede investigativa transazioni e flussi monetari dai paesi occidentali dirette al
finanziamento di attività illecite tra cui quelle finalizzate al terrorismo internazionale.
§
LA RICOGNIZIONE DEI FLUSSI MONETARI
(1)
A partire dal l’anno 2003 l'attività di monitoraggio del sistema finanziario, diretta a
prevenire fenomeni di riciclaggio, è stata esplicata dallo Stato attraverso il
coinvolgimento diretto degli intermediari operanti nello stesso sistema, ai quali la legge
5 luglio 1991, n.197, "Legge antiriciclaggio", ha imposto di fatto i seguenti obblighi:
- istituzione dell'archivio unico informatico;
- identificazione dei soggetti che presso di essi compiono operazioni d'importo
superiore a € 12.500,00, anche se frazionate, ovvero accendono conti,
depositi ed ogni altro rapporto continuativo indipendentemente dall'importo;
- registrazione dei dati relativi nell'archivio informatico, conservandoli per
almeno 10 anni;
Autore: Marco Baffa
4
- segnalazione delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio;
- solo per gli intermediari abilitati, comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi
(UIC) dei dati aggregati della propria operatività per consentire allo stesso Ufficio
di effettuare analisi statistiche "allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone". Tra i suddetti obblighi, rivestono
rilevanza specifica ai fini della presente relazione quelli di identificazione e di
registrazione previsti dall’art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio. La verifica
dell'osservanza da parte degli intermediari dell'obbligo di registrazione costituì
uno degli aspetti più significativi del potere di vigilanza che, secondo l'art. 5,
comma 10, della legge antiriciclaggio, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.
153/97, è affidato:
- all'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di
settore, nei confronti degli intermediari abilitati, ovvero di quelli autorizzati a
movimentare denaro contante o titoli al portatore per un importo complessivamente
superiore a € 12.500,00;
- al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza nei
confronti degli intermediari non abilitati.
Inoltre, nell’ambito dei settori di specifica competenza, l’attività ispettiva nei
confronti degli intermediari abilitati viene effettuata dall'Istituto di vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), dalla Banca d'Italia, dal Ministero delle attività
produttive e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
L'Ufficio italiano dei cambi ha competenza di carattere generale estesa all'inter o
comparto degli intermediari abilitati e può intervenire in via surrogatoria nei
settori di cui sopra. Di seguito i dati della attività ispettiva effettuata nell’anno
2003:
- l'Ufficio italiano dei cambi ha effettuato interventi ispettivi nei confronti di 33
intermediari bancari e di 11 intermediari non bancari (3 società fiduciarie, 2 società
di intermediazione mobiliare (SIM), un agente di cambio, una società di gestione del
risparmio (SGR) e 4 compagnie assicurative;
- la Banca d'Italia ha condotto 212 verifiche ispettive, che hanno riguardato 181
intermediari bancari, 12 società di intermediazione mobiliare, 15 società finanziarie
ex art. 107 del D.Lgs 385/1993 e 4 società di gestione del risparmio;
- l'ISVAP ha svolto accertamenti ispettivi presso le direzioni generali di 15 società
assicuratrici operanti nei rami vita e danni;
- la CONSOB non ha trasmesso all’U.I.C. segnalazioni in materia di antiriciclaggio.
Nell’ambito della sua azione di controllo sugli intermediari non abilitati, il Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza ha condotto 43 ispezioni dalle
quali è stato possibile individuare, tra l’altro, casi di omessa istituzione dell’Archivio
Unico Informatico, di omessa identificazione della clientela nonché di omessa
Autore: Marco Baffa
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registrazione delle operazioni. Le verifiche sono volte a riscontrare l’osservanza
degli obblighi in materia di identificazione della clientela e di registrazione delle
operazioni nell’Archivio Unico informatico attraverso opportune campionature
dell’operatività tipica degli intermediari. Costituiscono oggetto di esame, inoltre,
l’adeguatezza e l’efficacia degli adottati sistemi organizzativi, delle procedure
automatizzate di rilevazione e del controllo interno.
Vengono, altresì, verificate, in particolare dall’Ufficio italiano dei cambi, le
procedure adottate per l’individuazione e la valutazione delle operazioni che
presentano profili di anomalia – suscettibili di approfondimento ai sensi dell’art. 3
della legge antiriciclaggio – nonché dei presidi predisposti per adempiere alle
misure emanate per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. Per
quanto concerne gli intermediari abilitati, nel corso degli interventi ispettivi svolti
dall’Ufficio italiano dei cambi e dalle Autorità di vigilanza di settore, particolare
attenzione è stata rivolta:
- all’esame dei presidi predisposti dagli intermediari operanti in aree geografiche
maggiormente esposte al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio;
- al controllo di intermediari operanti nel medesimo gruppo, nonché di istituti che
utilizzano tecniche di comunicazioni “a distanza” per entrare in contatto con la
clientela;
- all’esame del funzionamento delle procedure gestite a livello accentrato nonché
dell’operatività sia delle sedi periferiche che delle reti di distribuzione operanti
“fuori sede” (promotori, mediatori, ecc.).
L’analisi delle risultanze dell’attività svolta dalle autorità di vigilanza sugli
intermediari abilitati negli anni continua ad evidenziare un sostanziale rispetto
delle disposizioni previste dall’art. 2, 1° comma, della legge antiriciclaggio. Sono
stati tuttavia rilevati:
- casi di inadempienza, riguardanti soprattutto errate od incomplete acquisizioni
dei dati identificativi della clientela;
- l’improprio censimento degli esecutori delle operazioni, in particolare di quelle
frazionate;
- alcune zone d’ombra riconducibili essenzialmente a carenze nelle procedure
organizzative e di controllo interno degli intermediari soggetti a vigilanza, nonché a
disfunzioni nell’applicazione delle procedure informatiche, soprattutto in relazione
agli obblighi di registrazione nell’Archivio Unico Informatico di operazioni e di
rapporti continuativi;
- elementi di criticità riguardanti la formazione e la sensibilizzazione del personale
in relazione agli obblighi ed alle modalità di registrazione delle operazioni. Al
riguardo gli operatori hanno indicato nella difficoltà di interpretazione delle
disposizioni normative, soprattutto di quelle secondarie, la causa di tali disfunzioni.
Autore: Marco Baffa
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A seguito degli interventi ispettivi, gli organi di vigilanza hanno provveduto a
segnalare all’Autorità giudiziaria i casi di omessa identificazione e/o registrazione,
mentre a fronte delle riscontrate carenze organizzative e procedurali hanno
richiamato l’attenzione degli operatori ad una più attenta osservanza della
normativa di settore.
L’analisi delle risultanze dell’attività ispettiva svolta dal Nucleo speciale polizia
valutaria nei confronti degli intermediari non abilitati ha messo in evidenza alcuni
aspetti problematici connessi all’individuazione delle responsabilità ai fini penali.
Una prima questione rilevante riguarda la fattispecie in cui si configuri un ritardo
da parte del personale incaricato nell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2
della legge antiriciclaggio. Sebbene il semplice ritardo venga ordinariamente
distinto dall’omissione vera e propria, gli orientamenti della giurisprudenza
sembrano propendere verso una sostanziale equiparazione delle due condotte ai fini
penali. Da ultimo, si evidenzia la circostanza che, in assenza dei provvedimenti
attuativi del Decreto Legislativo n. 374/1999, l’azione ispettiva nei confronti di
figure di intermediari finanziari, recentemente sottoposti a disciplina
antiriciclaggio (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), è allo stato
limitata all’individuazione di eventuali forme di abusivismo, non potendo essere
estesa alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 2 Legge 197/91.
Autore: Marco Baffa
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POSSIBILI OPERAZIONI SOSPETTE
Ai fini del monitoraggio del sistema finanziario attraverso gli intermediari, lo
strumento sul quale nel corso degli anni si è fatto maggior affidamento per il
contrasto del riciclaggio è senza dubbio quello costituito dalle segnalazioni di
operazioni sospette. L’Ufficio italiano dei cambi, dal 1997 (anno in cui ha iniziato
a ricevere e approfondire sotto l’aspetto finanziario le segnalazioni di operazioni
sospette) solo negli ultimi anni , ha ricevuto circa 31.000 segnalazioni ed ha
provveduto ad inoltrarne la maggior parte alla Direzione investigativa
antimafia (DIA) e al NSPV della guardia di finanza. L’incremento quantitativo
di tali segnalazioni, che per gli anni 2001 e 2002 era stato caratterizzato da una
crescita costante, in parte riconducibile all’emanazione da parte della Banca
d’Italia delle nuove “Indicazioni operative per le segnalazioni di operazioni
sospette” in data 12 gennaio 2001, è risultato in flessione.
Tale circostanza è conseguenziale alla diminuzione dei casi segnalati di
sospetto finanziamento al terrorismo. Se si escludono questi ultimi, che,
peraltro, avevano influenzato in misura consistente il flusso di segnalazioni
del 2001 e del 2002, i dati del 2003 relativi alle altre segnalazioni appaiono
tuttavia sostanzialmente coerenti con la tendenziale crescita registrata negli
anni precedenti.
Al di là dagli aspetti meramente quantitativi, risulta consolidata una sempre
maggiore collaborazione attiva da parte degli intermediari finanziari, dovuta
anche al miglioramento dell’assetto normativo riguardante la riservatezza delle
segnalazioni stesse.
Va rilevata, altresì, da parte degli stessi intermediari, una crescente attenzione
verso comportamenti finanziari anomali più complessi. Ciò ha determinato un
innalzamento del livello qualitativo delle attività finalizzate all’analisi dei vari
fenomeni, per cui, anche se il parametro principale delle anomalie segnalate
riguarda pur sempre l’utilizzo di denaro contante, si è evidenziato un
significativo incremento di segnalazioni relative a operazioni più articolate, quali
quelle aventi ad oggetto il ricorso a sofisticati prodotti finanziari riconducibili a
fenomeni illeciti. Si conferma la costante e netta prevalenza delle segnalazioni
provenienti dagli istituti di credito (pari a circa il 90 per cento del totale). A sua
volta, la quota di segnalazioni riconducibile agli altri intermediari ex art. 106
e107 TUB, alle Poste italiane S.p.A. ed alle compagnie di assicurazione, che negli
anni passati poteva risultare poco corrispondente rispetto ai relativi volumi di
operatività, ha evidenziato significativi incrementi percentuali. Inoltre, nel
corso degli anni si è consolidata la tendenza all’aumento delle segnalazioni
effettuate dagli intermediari finanziari operanti nel settore del money
transfer, specie in relazione alla segnalazione di possibili casi di
finanziamento del terrorismo. La allocazione delle dipendenze degli
intermediari presso cui sono state effettuate le operazioni, continua ad
Autore: Marco Baffa
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evidenziare, quanto alle aree geografiche interessate, una netta prevalenza del
Nord-Ovest con circa il 44 per cento del totale delle segnalazioni. Seguono –
nell’ordine – il Centro, il Mezzogiorno ed il Nord-Est con percentuali,
rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento e del 17 per cento. Il
residuo 5 per cento ca. proviene dalle Isole. Va rilevato che il flusso di
segnalazioni proveniente dall’Italia nord-orientale ha confermato la progressiva
diminuzione già registrata a partire dal 2001.
A livello regionale, si evidenzia che la quota maggiore delle segnalazioni proviene
dalla Lombardia, con oltre il 32 per cento. Seguono il Lazio con l’11 per cento e la
Campania con circa il 9 per cento. Per quanto riguarda il rapporto tra il numero
di segnalazioni e quello degli sportelli bancari, emerge che alcune regioni
meridionali, quali Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, evidenziano valori che si
collocano al di sopra della media nazionale.
La stessa situazione risulta confermata in ordine alla valutazione del rapporto
tra segnalazioni e depositi bancari. Le suddette segnalazioni riguardano più
frequentemente le seguenti operazioni:
- movimentazione di contante, costituite da versamenti e prelevamenti, pari a
circa il 42 per cento del totale;
- emissione e versamento di assegni bancari e circolari, pari a circa il 22 per
cento del totale;
- disposizione e ricezione di bonifici sull’Italia e sull’estero, pari a circa l’11 per
cento del totale;
- negoziazione di valute estere, pari a circa il 4 per cento del totale.
Come già rilevato, continuano ad essere più frequentemente oggetto di
segnalazione le operazioni che implicano l’utilizzo di denaro contante. E’
innegabile che l’ingente impiego di quest’ultimo in luogo di strumenti di
pagamento bancari rappresenta un rilevante elemento di sospetto, in quanto il
riciclaggio di denaro di origine illecita si caratterizza soprattutto per un intenso
ricorso all’utilizzo di contante. Tuttavia, proprio le caratteristiche dei citati
strumenti di pagamento rendono spesso più difficile l’accertamento della
provenienza dei fondi ovvero dell’impiego finale degli stessi.
Nell’effettuare le segnalazioni, gli intermediari assumono quali riferimenti
significativi soprattutto:
- le operazioni per le quali il soggetto non appare in possesso di un
profilo economico adeguato rispetto all’entità ed al numero delle operazioni
eseguite;
- l’assenza o l’insufficienza delle motivazioni alla base delle operazioni,
alla luce di quanto noto agli intermediari;
- il ricorso all’utilizzo del contante nello svolgimento delle attività di imprese
e società, a volte ricollegabile a fenomeni di evasione fiscale o di
distrazione di fondi da conti intestati a persone giuridiche verso conti
personali;
Autore: Marco Baffa
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- il frazionamento delle operazioni e l’evidente ricorso a “prestanome”;
- i giri di fondi tra più banche al fine di mascherare l’origine dei fondi
stessi;
- l’operatività di soggetti a carico dei quali risulta nota agli stessi segnalanti
l’esistenza di procedimenti giudiziari. Le ipotesi di movimentazioni anomale
individuate dall’Ufficio italiano dei cambi, sulla base degli elementi oggettivi
emersi dagli approfondimenti finanziari effettuati, sono ricollegabili, per la
maggior parte, a reati quali l’evasione fiscale, il riciclaggio, la truffa, l’usura e
l’abusivismo finanziario, nonché alle indagini condotte dall’autorità giudiziaria.
Operatività imprenditoriale di soggetti cinesi.
Numerose segnalazioni hanno riguardato la particolare operatività riconducibile
a soggetti originari della Repubblica Popolare Cinese ed esplicata soprattutto
nell’ambito di attività imprenditoriali di livello medio-piccolo, riguardanti
l’importazione, la produzione e la distribuzione di prodotti di facile
commercializzazione (vestiti, articoli di pelletteria, ecc.), nonché la ristorazione.
Le imprese coinvolte, a prescindere dalla loro formale intestazione, hanno
spesso operato per conto di cittadini cinesi, i quali verosilmente svolgono in
Italia attività economiche “in nero”.
Le anomalie riguardanti i rapporti bancari connessi sono risultate caratterizzate
da una rilevante movimentazione di contanti.
LE RIMESSE ALL’ESTERO DA PARTE DI IMMIGRATI:
A seguito di attività di intelligence finanziaria e di analisi dei flussi dei canali di
money-transfer, si è rilevato che da componenti di gruppi di immigrati provenienti da
taluni Paesi asiatici (Sri Lanka, Bangladesh, ecc.) sono stati effettuati cospicui
trasferimenti di fondi dall’Italia attraverso l’utilizzo di conti bancari intestati ad un
ristretto numero di soggetti con funzioni di “collettori”. Le destinazioni finali di tali
trasferimenti sono risultate diverse dai Paesi di origine degli immigrati ed i
beneficiari delle rimesse, a volte identificati con nominativi islamici, hanno proceduto
ad articolate movimentazioni dei fondi direttamente nei mercati finanziari della
piazza di ricezione. I compiti di collaborazione attiva degli intermediari sono stati
estesi per consentire la rilevazione di casi di finanziamento di organizzazioni
terroristiche.
Gli intermediari segnalano, tra l’altro, le operazioni, i rapporti e ogni altra
informazione disponibile connessa ai soggetti indicati nelle liste compilate dalle
competenti istituzioni e diffuse, in Italia, dall’Ufficio italiano cambi.
In tale contesto, anche se le banche rappresentano la tipologia di intermediari
dalla quale proviene il maggior numero di segnalazioni, va rilevato l’andamento
crescente della percentuale delle segnalazioni trasmesse da altre categorie di
intermediari, con particolare evidenza di quelli che svolgono l’attività di money
transfer.
Autore: Marco Baffa
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I settori e le tipologie operative particolarmente significativi per
l’individuazione di casi di finanziamento di attività di terrorismo sono
caratterizzate da evidenze riguardanti:
- l’impiego di canali di money remittance, ovvero di circuiti alternativi
di trasferimento, specie se di natura abusiva;
- l’effettuazione di frequenti bonifici disposti con provvista in contanti
da soggetti islamici verso Paesi diversi da quello d’origine dell’ordine;
- operazioni o rapporti commerciali privi di apparente giustificazione
tra imprese gestite o possedute da soggetti islamici;
- operazioni e rapporti con enti senza scopo di lucro;
- comportamenti posti in essere con il probabile intento di eludere
l’applicazione delle misure comunitarie di congelamento.
Per quanto riguarda, specificamente, le misure di “congelamento” applicate ai
sensi del D.L. n. 220/1990, convertito dalla legge 5 ottobre 1990 n. 278, recante
“Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell’Iraq”, dalle segnalazioni
trasmesse in proposito dalle banche e dagli altri intermediari finanziari nel
periodo in esame, risulta che le stesse sono state applicate a risorse finanziarie
di pertinenza dell’ex regime iracheno per un valore complessivo di circa 17
milioni di euro e di oltre 78 milioni di dollari.
(1) Tratto dalla relazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze al Parlamento per l’anno 2003, ai sensi dell'art .2, comma
3 della legge 5 luglio 1991, n. 197, "Legge antiriciclaggio"
CONSIDERAZIONI GENERALI
(2)
Negli ultimi anni, per effetto dei massicci flussi migratori in entrata, si è sviluppata
una nuova procedura utilizzata per i trasferimenti di denaro da e per l'estero in luogo
degli ordinari canali di movimento quali gli istituti di credito e il sistema postale.
L'agenzia in attività finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374, ossia il cosiddetto money transfer, rappresenta, infatti, una
metodologia semplice e veloce per tutti quei soggetti - soprattutto extracomunitari,
ma non solo - che non potendo accedere ai suddetti canali per una scarsa conoscenza
delle procedure bancarie, per l'impossibilità di instaurare un rapporto clientelare con
gli istituti di credito o per la necessità di effettuare solo saltuarie operazioni, tali da
non giustificare l'instaurazione di tale rapporto, necessitano di trasferire o ricevere
denaro contante all'estero, in tempi rapidi. La prova del successo che tale procedura
ha raggiunto è testimoniata dalla pluralità di agenzie aperte in ogni località,
attraverso le quali muovono da e per l'Italia ingenti capitali. La proliferazione dei
money transfer, facilitata precedentemente da una normativa ampiamente agevolativa
e semplificata, basata per lo più su una serie di autocertificazioni, ha richiamato
l'attenzione sul fenomeno, sulla cui natura e origine è opportuna una riflessione.
Infatti, le problematiche riguardano la possibilità che spesso dietro queste attività si
Autore: Marco Baffa
11
nascondano fenomeni illeciti, da quelli di assoluta pericolosità, legati al finanziamento
del terrorismo, a quelli di minore portata, perché dietro un'operazione di
trasferimento fondi si possono celare evasione fiscale, lavoro sommerso,
contraffazione e altro.
È per queste ragioni che attraverso diverse proposte di legge si è cercato di
riformulare, all'articolo 1, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999, che
qualificava e regolava l'attività di money transfer intervento concretizzatosi con
l’entrata in vigore del D. Lgs. 25.09.2009 n. 151 che ha modificato il D.L. 143/1991 a
suo volta convertito in legge 05.06.1991 n. 197 modificata dal D. Lgs. 21.11.2007 n. 231
a suo volta modificato dal sopra richiamato D.Lgs. 151/2009. In particolare, una delle
problematiche emerse dall'esperienza operativa si concretizzò nel fatto che sovente i
controlli e le ispezioni effettuati presso i money transfer hanno consentito di
accertare l'operatività degli stessi durante il periodo che intercorre tra le richiesta
di iscrizione all'albo, prevista dal decreto legislativo n. 374 del 1999, e l'operatività
autorizzata del servizio. Dopo l'emanazione del regolamento attuativo da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze (decreto 13 dicembre 2001, n. 485) al fine di
disciplinare la materia dell'agenzia in attività finanziaria, disposizioni di dettagli sono
state impartite dall'Ufficio italiano cambi attraverso il provvedimento 11 luglio 2002
(Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374). Nella parte II di tale provvedimento
sono state previste le procedure e la tempistica per l'iscrizione all'albo. In
particolare, si stabilì che, a seguito di inoltro della domanda di iscrizione, l'Ufficio
italiano cambi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, doveva
provvedere all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. Se, da un lato, il diniego doveva
essere motivato e reso noto al soggetto istante, dall'altro - attraverso il principio del
silenzio assenso - decorsi sessanta giorni l'operatore potè ritenersi iscritto all'albo e
quindi iniziare l'attività. Tuttavia, sono stati riscontrati numerosi casi ove operazioni
di incasso e trasferimento fondi sono state poste in essere da money transfer
durante tale periodo transitorio: si noti che le transazioni sono necessariamente
avvenute con il coinvolgimento dell'intermediario proponente. In tal senso, si reputò
necessario modificare il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 374
del 1999, così da impedire, in modo tassativo ed inequivocabile, tale circostanza, fatte
ovviamente salve le vigenti sanzioni di carattere penale. Particolarmente problematico,
inoltre, fu il tema della compatibilità dello svolgimento dell'agenzia in attività
finanziaria con altre attività. Anche in questo caso l'esperienza operativa suggerisce
l'introduzione di norme più rigide in ordine alla possibilità di svolgere attività diverse
da quella di money transfer. È pressoché costante, infatti, la contiguità di
quest'ultima con altre attività lavorative che sono ormai divenute tipiche: dove si
esercita il money transfer, si registra sempre una ulteriore attività di phone center,
di internet point ovvero di altri esercizi operanti nel settore alimentare. Come già
confermato dai numerosi piani di intervento disposti dalle autorità negli ultimi anni,
tali esercizi, per le loro caratteristiche e per gli orari di apertura (quasi sempre
Autore: Marco Baffa
12
protratti fino a notte inoltrata), costituiscono punti di aggregazione che necessitano
di particolare attenzione da parte delle Forze dell'ordine. Se si considera l'assoluta
rilevanza delle movimentazioni finanziarie che, come riscontrato, avvengono presso i
money transfer e i rischi connessi alla presenza contemporanea di più persone peraltro anche di etnie e lingue diverse - e quindi all'impossibilità di svolgere con
attenzione le operazioni che richiedono invece il rispetto di norme e procedure
rigorose, appare opportuno rendere il money transfer incompatibile con tutte le altre
attività che esulano dallo specifico settore, incompatibilità peraltro già prevista in
numerosi altri casi. Tenendo presente che i contratti tra intermediario proponente ed
agente prevedono solitamente un impegno minimo all'esecuzione di trenta operazioni
di trasferimento fondi a trimestre (quindi un limite minimo di scarso rilievo), pena la
revoca del mandato, la previsione dell'incompatibilità, pur in tempi di libera
concorrenza, nel tutelare ancor più un settore altamente delicato quale quello delle
transazioni finanziarie, comporterebbe una riduzione del numero dei money transfer,
consentendo altresì maggiore e più incisiva possibilità di controllo da parte degli
organi preposti. Un altro aspetto rilevante fu riconducibile al fatto che la normativa
vigente consente un facile accesso all'attività di money transfer, attraverso
l'autocertificazione di taluni requisiti che, seppur veritieri, non possono garantire una
specifica qualificazione dei soggetti che, come persona fisica o giuridica, intendano
intraprendere l'attività in questione. Infatti, il decreto legislativo n. 374 del 1999,
all'articolo 3, comma 3, stabiliva condizioni molto generiche per l'iscrizione nell'elenco
delle agenzie in attività finanziaria. Considerato il delicato settore nel quale
l'operatore di money transfer va a muoversi e i rilevantissimi interessi sottostanti,
sembra, invece, necessaria una specifica formazione professionale, che non può essere
sostituita dalla semplice autocertificazione del fatto che il soggetto è, ad esempio, a
conoscenza della normativa antiriciclaggio; ancor più deve essere certificata una
minima conoscenza della lingua italiana. A tutto ciò si intese sopperire mediante una
ulteriore modifica, la quale prevede l'introduzione di una sorta di «patentino», un vero
e proprio titolo abilitativo indispensabile per l'iscrizione all'albo (titolo previsto
peraltro per altri «albi» istituiti in vari settori). Tale titolo dovrebbe essere
conseguito attraverso corsi di formazione, o anche tramite autoformazione, da
organizzare a cura - e nell'interesse - degli intermediari, secondo modalità e
programmi stabiliti dalla Banca d'Italia (la quale, al 1o gennaio 2008, successe nelle
funzioni precedentemente attribuite all'Ufficio italiano cambi, soppresso a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
Una
ulteriore problematica emersa nel tempo è quella relativa alla necessità di monitorare,
al fine di contrastare il riciclaggio, le operazioni di trasferimento di fondi.
(2)
Tratto dalla proposta di Legge d'iniziativa di modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in
materia di esercizio dell'agenzia in attività finanziaria, presentata il 20 maggio 2008, XVI LEGISLATURA -CAMERA DEI
DEPUTATI N. 1082.
Autore: Marco Baffa
13
L’ATTIVITA’ SANZIONATORIA.
Nell’ambito del quadro normativo finalizzato a prevenire l’utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, riveste particolare importanza il
sistema sanzionatorio strutturato per garantire l’osservanza degli obblighi ivi
stabiliti.
L’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni
specificate nella legge antiriciclaggio è affidata al Ministero dell’economia e
delle finanze. I relativi procedimenti amministrativi sanzionatori hanno
riguardato le infrazioni di natura amministrativa segnalate dalle banche, dalla
Guardia di finanza, dagli uffici della Pubblica amministrazione e dai vari organi di
vigilanza e di controllo.
In tale anno sono state contestate circa 4.500 infrazioni, che hanno riguardato
in particolare:
a) l’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite
degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando
il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00 (art. 1,
comma 1, della legge antiriciclaggio);
b) l’inosservanza dell’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del
beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e
cambiari, sugli assegni postali, bancari o circolari emessi per importi superiori ad
€ 12.500,00 (art, 1, comma 2, della legge antiricilaggio).
c) l’omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze di fatti che
possono costituire infrazioni dell’art. 1, commi 1, 2 e 2 bis, della legge
antiriciclaggio (art. 5, comma 2, della citata legge ).
Considerato che l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio (art. 3
L. 197/91) costituisce senza dubbio la misura più efficace nel sistema di
prevenzione delineato dal legislatore, particolare attenzione è stata posta
all’esame delle tipologie di illecito inerenti la violazione di tale obbligo da parte
degli intermediari.
Dall’entrata in vigore della legge antiriciclaggio fino al dicembre 2003, sono stati
definiti circa 22.000 procedimenti amministrativi e sono state irrogate sanzioni
pecuniarie per complessivi € 66.680.000,00.
Per quanto attiene le imprese non finanziarie, oltre ai soggetti già indicati dal
decreto legislativo n. 374 del 1999, vengono individuate altre persone
fisiche o istituzioni – che svolgono attività particolarmente suscettibili di
utilizzazione ai fini di riciclaggio – alle quali sono estesi gli obblighi già
previsti per gli enti creditizi e finanziari.
Tra questi soggetti vanno annoverati:
Autore: Marco Baffa
14
a) i professionisti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commercialisti,
nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e
nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) i notai e gli avvocati per i quali, tuttavia, gli obblighi si applicano solo in
relazione alle attività da loro svolte di assistenza societaria, finanziaria ed
immobiliare.
Peraltro, in applicazione di quanto stabilito nella seconda Direttiva comunitaria,
per tutti i citati liberi professionisti è prevista l’esclusione dall’obbligo di
segnalare le operazioni sospette in relazione ad attività di consulenza e
patrocinio connesse a procedimenti giudiziari. L’estensione dell’ambito di
applicazione della disciplina antiriciclaggio ai suddetti liberi professionisti
costituisce senz’altro la novità più importante della nuova normativa. Considerato
che da tempo gli studi professionali svolgono funzioni di cura degli interessi
economici – finanziari e tributari dei loro clienti, si è ravvisata la necessità di
estendere ai medesi mi le suddette misure a fronte della crescente complessità
delle attività di riciclaggio.
In considerazione della diversa natura dei soggetti coinvolti, l’effettiva
attuazione dei nuovi obblighi, vigenti in capo agli intermediari non finanziari nel
loro complesso, è di fatto rinviata all’adozione dei previsti regolamenti che
saranno emanati dal MEF “avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti
obbligati ed all’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi”. Ne
consegue che il sistema italiano delle misure antiriciclaggio, anche se
validamente articolato, soltanto in seguito all’adozione dei suddetti regolamenti
sarà completamente integrato con la disciplina di fonte internazionale finora
emanata. E’ stato rimodulato il sistema per la determinazione delle sanzioni
pecuniarie, ivi compresa la previsione di una percentuale minima rispetto
all’importo oggetto della violazione.
a) In ordine ai libretti di deposito al portatore, è stato ribadito il principio
secondo il quale il saldo non può essere superiore ad € 12.500,00 ed è
stata, altresì, sanzionata l’inosservanza dell’obbligo di adeguare il medesimo
saldo entro i limiti di legge. In tal modo è stata colmata una grave lacuna
della preesistente normativa antiriciclaggio la quale, pur disponendo già
l’obbligo del saldo entro € 12.500,00, non prevedeva alcuna sanzione a
carico dei trasgressori.
Vengono, infine, evidenziate le due misure introdotte per rendere più efficace la
procedura sanzionatoria riguardante gli illeciti di natura amministrativa.
La prima concerne la configurazione di un nuovo iter procedimentale più
rispondente ai principi di snellimento e di economicità che, in piena rispondenza
alla legge 689/81, prevede che gli organi istituzionalmente accertatori delle
violazioni (Guardia di finanza, Ufficio italiano dei cambi, nonché le autorità
di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate) esaurite le attività
di verifica e di controllo, contestino direttamente l’infrazione rilevata.
Autore: Marco Baffa
15
La seconda riguarda l’introduzione dell’oblazione per alcune tipologie di
illecito, in funzione della rilevante incidenza di infrazioni puramente formali
o di entità modesta, generate da errori materiali o da ignorantia legis.
Rimangono, naturalmente, escluse dalla possibilità di usufruire dell’oblazione
le violazioni di particolare gravità che, se non adeguatamente sanzionate,
potrebbero favorire il diffondersi di operazioni di riciclaggio.
SANZIONI AMM.VE E ILLECITI PENALI PREVISTE DALLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO
Preliminarmente si specifica che la competenza ad effettuare ispezioni e
controlli, atteso il segreto bancario insistente su suddetti dati ed informazioni è
mera ed esclusiva competenza degli Organismi di Polizia Valutaria. (Cfr. pagg. 4
e 10)
Vediamo in concreto a cosa vanno incontro tali soggetti secondo la normativa di
riferimento per l'antiriciclaggio che è il Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231 come
modificato dai successivi interventi del legislatore. Tale decreto ha attuato dal 29
dicembre 2007 una rivoluzione in campo sanzionatorio, rispetto alla normativa
precedente. Nello specifico sono state aumentate le tipologie sanzionabili in relazione,
anche, ai più numerosi adempimenti antiriciclaggio: si acclarano pertanto dodici
fattispecie penalmente rilevanti (con dieci ipotesi delittuose e due reati
contravvenzionali) e a ventuno illeciti amministrativi. Il legislatore è intervenuto
anche con un forte inasprimento delle sanzioni pecuniarie, oltre alla sanzione
prevista per la mancata osservazione della normativa sulla Privacy. Ricordiamo
l’applicazione del al Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) per i soggetti destinatari della
normativa antiriciclaggio che sono tenuti ad osservare nel trattamento dei dati dei
clienti. In particolare è previsto l’obbligo di rilasciare loro l'informativa idonea ad
assolvere gli obblighi di cui all'art. 13 dello stesso Codice, specificando altresì che
il trattamento dei dati, da parte dello Studio, avverrà anche per le finalità previste
dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Un reato contravvenzionale, previsto
nella precedente normativa, che è stato depenalizzato dalla novella del legislatore
riguarda l’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico che fino al 28
dicembre 2007 era sanzionata con l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda
da € 5.164,57 ed € 25.822,84. In ordine procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative, si prevede che per le stesse si applichino le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689. Tuttavia va precisato che il pagamento in misura
ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo), previsto dall’art. 16, si
applica solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli
Autore: Marco Baffa
16
al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se
obbligatoria il cui importo non sia superiore a € 250.000. Inoltre sostanziale
ipotesi di alternatività il pagamento in misura ridotta (oblazione) non è
esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione
della stessa natura, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato
nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente
l'illecito per cui si procede. Specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale è
comminabile al cliente del professionista qualora non fornisca o fornisca false
informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale; naturalmente il professionista che possa dimostrare
che la sua violazione sia determinata dall’altrui inganno, non subirà alcuna
conseguenza sanzionatoria, come previsto dall’art. 48 del Codice Penale: “Le
disposizioni (....) si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato
è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla
persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo. “L’accertamento
e la contestazione degli illeciti di natura amministrativa sono affidati all’UIF, alle
autorità di vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIA, ognuno per i propri
compiti e attribuzioni, mentre l’irrogazione delle sanzioni amministrative è di
competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che provvede con
decreto e, per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, provvedono la Banca
d’Italia, la Consob e il Ministero delle Attività Produttive, oltre al Garante per la
Privacy. Superfluo rammentare che la procedura per l'irrogazione delle sanzioni
penali è disciplinata dal codice di procedura penale, mentre alle violazioni di natura
amministrativa si applica, come già detto, la procedura prevista dalla legge 24
novembre 1981 n. 689 e relativo Regolamento di attuazione.
La suddetta legge prescrive che la violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido
al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è stato possibile
eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine
di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Il mancato rispetto del termine
prescritto comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per
la violazione e la decadenza per l'amministrazione dal diritto di esigere la
sanzione
pecuniaria.
Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo
verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) competente, come già detto,
per
l'irrogazione
delle
sanzioni.
L'autore della violazione può entro trenta giorni (sessanta se residente all'estero)
dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un'audizione personale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver sentito gli interessati che ne
Autore: Marco Baffa
17
abbiano fatto richiesta ed analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento circa la sussistenza dell'illecito emette il decreto con
il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette
ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il
rapporto. Competente per decidere dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento
delle sanzioni è il Tribunale e non il Giudice di Pace, trattandosi di norme di tipo
valutario (Cass. Sez. 2, sentenza n. 11408 del 16.05.2006)
Di seguito la tabella sinottica delle sanzioni, sia penali sia amministrative.
Illeciti a carattere penale.
REATO
VIOLAZIONE COMMESSA
Autore: Marco Baffa
SANZIONE PENALE
18
Delitto
Inosservanza dell’obbligo
d’identificazione della clientela
Multa da 2.600 euro a 13.000 euro. Notizia di
reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.
Delitto
Omessa o falsa indicazione delle
generalità del soggetto per conto
del quale è eseguita l’operazione
Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500
a 5.000 euro. Notizia di reato ai sensi dell’art.
347 c.p.p.
Delitto
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione negli archivi
informatici e cartacei
Multa da 2.600 euro a 13.000 euro. Notizia di
reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p.
Aggravante
Le tre precedenti violazioni se
attuate con mezzi fraudolenti
Raddoppio della sanzione prevista nelle tre
precedenti violazioni. Notizia di reato ai sensi
dell’art. 347 c.p.p.
Delitto
Omesse comunicazioni delle
infrazioni antiriciclaggio da parte
degli organi di controllo e vigilanza Reclusione fino ad un anno e multa da 100 euro
a 1.000 euro. Notizia di reato ai sensi dell’art.
347 c.p.p.
Delitto
Omessa, tardiva o incompleta
comunicazione dei rapporti
continuativi
Delitto
Delitto
Delitto
Delitto
Delitto
Multa
da
2.600
euro
a
13.000
euro
(solo per agenti di cambio, mediatori creditizi e
agenti in attività finanziaria). Notizia di reato ai
sensi dell’art. 347 c.p.p.
Carte di credito o di pagamento e
qualsiasi altro documento che
abiliti al prelievo di denaro,
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310
all’acquisto di beni o alla
euro a 1.550 euro. Notizia di reato ai sensi
prestazione di servizi:
dell’art. 347 c.p.p.
INDEBITO UTILIZZO
idem:
FALSIFICAZIONE O
ALTERAZIONE (a scopo di
profitto proprio o altrui)
idem:
INDEBITO POSSESSO (se
alterati, falsificati o provenienza
illecita)
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310
euro a 1.550 euro. Notizia di reato ai sensi
dell’art. 347 c.p.p.
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310
euro a 1.550 euro. Notizia di reato ai sensi
dell’art. 347 c.p.p.
idem:
CESSIONE (se falsificati, alterati
o di provenienza illecita)
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310
euro a 1.550 euro. Notizia di reato ai sensi
dell’art. 347 c.p.p.
idem:
ACQUISIZIONE (se falsificati,
alterati o di provenienza illecita)
Omesse o false informazioni su
scopo e natura del rapporto
Autore: Marco Baffa
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310
euro a 1.550 euro. Notizia di reato ai sensi
dell’art. 347 c.p.p.
Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da
5.000 euro a 50.000 euro. Notizia di reato ai
19
Contravvenzione
continuativo o della prestazione
professionale, fornite dal cliente
sensi
(sanzione
dell’art.
347
specifica applicabile al
c.p.p.
cliente del
professionista)
Contravvenzione
Violazione del divieto di
comunicazione al cliente e/o a
terzi dell’avvenuta segnalazione
e/o del relativo flusso di ritorno
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da
5.000 euro a 50.000 euro. Notizia di reato ai
sensi dell’art. 347 c.p.p.
Illeciti a carattere amministrativo.
SOGGETTI
Società di
gestione strumenti
finanziari;
intermediari
finanziari di 1° e
2° livello e
assicurativi;
società di
revisione
VIOLAZIONE COMMESSA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
Inosservanza delle disposizioni
Sanzione pecuniari a da 10.000 euro a
emanate dalle autorità di vigilanza 200.000 euro. Pag.to misura ridotta se
di settore relative agli adempimenti consentito doppio del minimo o 1/3 del max
di adeguata verifica del cliente,
se più favorevole. Contestazione illecito
l’organizzazione, la registrazione, amministrativo.
le procedure e i controlli interni
Medesimi soggetti Inosservanza dell’obbligo di
di cui sopra
formazione del personale
Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a
200.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
Medesimi soggetti Inosservanza della verifica della
di cui sopra
completezza dei dati informativi
relativi ai trasferimenti di fondi
Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a
200.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
Tutti i soggetti Mancato rispetto del provvedimento
destinatari
delle di sospensione dell’operazione
norme
sospetta emesso dall’UIF
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a
antiriciclaggio
200.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
Intermediari
Omessa istituzione dell’Archivio
Autore: Marco Baffa
Sanzione
pecuniaria
da
50.000
euro
a
20
finanziari di 1° Unico Informatico (AUI)
livello e società (ex reato penale contravvenzionale)
fiduciarie; società
di
revisione;
soggetti: offrenti
l’utilizzo di giochi
telematici
500.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
Nei casi più gravi e prolungati è prevista
anche
la
pubblicazione
del
decreto
sanzionatorio su due quotidiani di cui uno
economico a cura e spese del sanzionato.
Professionisti e
revisori contabili;
Omessa istituzione del registro
della clientela (anche se non
specificatamente prevista, si
ritiene estendibile la sanzione
anche all’omessa istituzione
dell’archivio formato e gestito a
mezzo di strumenti informatici,
alternativo al registro della
clientela, e al fascicolo del cliente)
altri soggetti
Mancata adozione delle modalità di
(esclusi offrenti
registrazione specificatamente
l’utilizzo di giochi previste
telematici)
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
Tutti i soggetti
destinatari
delle
norme
Omessa segnalazione di operazioni
antiriciclaggio
sospette all’Unità di Informazione
Finanziaria (UIF)
Sanzione
pecuniaria
dall’1%
al
40%
dell’importo dell’operazione non segnalata.
Nei casi più gravi e rilevanti è prevista
anche
la
pubblicazione
del
decreto
sanzionatorio su due quotidiani di cui uno
economico a cura e spese del sanzionato .
Pag.to misura ridotta se consentito doppio
del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Tutti i soggetti Mancato rispetto degli obblighi
destinatari
delle informativi nei confronti dell’UIF
norme
antiriciclaggio
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
Chiunque
Trasferimento di denaro contante,
libretti di deposito bancari o
postali o titoli a portatore tra
soggetti diversi, con valore
dell’operazione, anche se
frazionata, => a 5.000 euro
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
dell’importo
trasferito.
(Possibilità di oblazione art. 16 Legge
689/81 per importi fino a 250.000 euro) .
Pag.to misura ridotta se consentito doppio
del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Chiunque
Emissione di assegni bancari o
postali per importi => di 5.000
euro senza l’indicazione del
beneficiario o la clausola di non
trasferibilità
Sanzione
pecuniaria
dell’importo
Autore: Marco Baffa
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
dall’1%
al
40%
trasferito.
(Possibilità di oblazione art. 16 Legge
689/81 per importi fino a 250.000 euro) .
Pag.to misura ridotta se consentito doppio
21
del minimo o 1/3 del max
favorevole.
Contestazione
amministrativo.
se più
illecito
Chiunque
Emissione di assegni bancari o
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
postali a favore del traente girati dell’importo
trasferito.
Pag.to
misura
a terzi anziché direttamente per
ridotta se consentito doppio del minimo o
l’incasso a banche o Poste Italiane 1/3
del
max
se
più
favorevole.
Contestazione illecito amministrativo.
Chiunque
Emissione di assegni circolari,
vaglia postali e cambiari senza
l’indicazione del beneficiario o la
clausola di non trasferibilità
Chiunque
Possesso di libretti di deposito
bancari o postali al portatore con
saldo => a 5.000 euro
Sanzione
pecuniaria
dall’1%
al
40%
dell’importo
trasferito.
(Possibilità di oblazione art. 16 Legge
689/81 per importi fino a 250.000 euro) .
Pag.to misura ridotta se consentito doppio
del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del
saldo. Pag.to misura ridotta se consentito
doppio del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Chiunque
Mancata estinzione o riduzione del
saldo entro il 30/06/2009 dei
libretti dei deposito al portatore
Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del
saldo. Pag.to misura ridotta se consentito
doppio del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Chiunque
Mancata comunicazione alla banca o Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del
a Poste Italiane Spa dei dati
saldo. Pag.to misura ridotta se consentito
identificativi del cessionario e della doppio del minimo o 1/3 del max se più
data di trasferimento dei libretti favorevole.
Contestazione
illecito
di deposito al portatore
amministrativo.
Tutti i soggetti Omessa comunicazione al MEF delle Sanzione pecuniaria dal 3% al 30%
destinatari
delle infrazioni relative all’uso del denaro dell’importo dell’operazione, del saldo del
norme
contante e di titoli al portatore di libretto ovvero del conto. Pag.to misura
antiriciclaggio
cui hanno avuto notizia (elencate
ridotta se consentito doppio del minimo o
1/3
del
max
se
più
favorevole.
nelle sette precedenti violazioni)
Contestazione illecito amministrativo.
Chiunque
Trasferimento di denaro contante
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40%
per importi => a 2.000 euro
dell’importo
trasferito.
Pag.to
misura
effettuato per il tramite di Money ridotta se consentito doppio del minimo o
transfer
1/3
del
max
se
più
favorevole.
Contestazione illecito amministrativo.
Chiunque
Trasferimento di denaro contante
per importi => a 2.000 e < a
Autore: Marco Baffa
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40%
dell’importo
trasferito.
Pag.to
misura
22
5.000 euro, effettuato per il
tramite di Money transfer, non
documentati
ridotta se consentito doppio del minimo o
1/3
del
max
se
più
favorevole.
Contestazione illecito amministrativo.
Chiunque
Apertura in qualunque forma di
conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione
fittizia
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del
saldo. Pag.to misura ridotta se consentito
doppio del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Chiunque
Utilizzo in qualunque forma di conti
o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia
aperti presso Stati esteri
Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del
saldo. Pag.to misura ridotta se consentito
doppio del minimo o 1/3 del max se più
favorevole.
Contestazione
illecito
amministrativo.
Tutti i soggetti Inosservanza dell’obbligo di fornire
destinatari
delle al cliente l’informativa sulla privacy
norme
comprensiva delle finalità legate
antiriciclaggio
alla normativa antiriciclaggio (Art.
13, D.Lgs. 196/2003)
Sanzione pecuniaria da 3.000 euro a
18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000
a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o
giudiziari. Si può elevare fino al triplo in
ragione delle condizioni economiche del
contravventore. Pag.to misura ridotta se
consentito doppio del minimo o 1/3 del max
se più favorevole. Contestazione illecito
amministrativo.
§
L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: IL GIUDIZIO DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE.
Autore: Marco Baffa
23
Camera di Consiglio del 27/01/2010 - Decisione del 08/03/2010
ORDINANZA N. 95 - ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,
Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, decreto legislativo del 26 maggio
1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei
capitali di provenienza illecita), promosso dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Y.
I. ed altri, con ordinanza del 17 luglio 2008, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2009 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in composizione
monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia
di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della
Costituzione, nella parte in cui «commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n.
52/1996 e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina
sanzionatoria»;
che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a trattare un processo promosso nei
confronti di tre persone imputate del delitto previsto e punito dagli articoli 110 del codice penale
e 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 153 del 1997 perché, in concorso tra loro e nelle qualità di cui
all’imputazione, esercitavano attività di “money transfer” (incasso e trasferimento di denaro su
Autore: Marco Baffa
24
circuito internazionale), senza la prevista iscrizione nell’apposito elenco degli agenti in attività
finanziaria istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi;
che, ad avviso del rimettente, la previsione, operata dal legislatore delegato, della fattispecie
delittuosa di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997, in riferimento all’abusiva attività di
“money transfer”, non è attuativa di alcun criterio direttivo contenuto nell’art. 15 della legge delega del
6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 1994), perché detta legge, con il citato art. 15, comma 1,
lettera c), ha richiamato, per l’individuazione della condotta incriminata e per le sanzioni da applicare, il
decreto -legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il quale non contiene disposizioni che puniscono come
delitto condotte consistenti nell’esercizio professionale di attività finanziarie senza iscrizione
nell’elenco istituito presso l’autorità di controllo;
che, inoltre, la norma censurata si pone in contrasto con i criteri direttivi stabiliti dalla legge
delega, perché introduce una fattispecie di reato e una pena non previste dalla normativa di cui al d.l. n.
143 del 1991, alle cui disposizioni i decreti legislativi attuativi dovevano attenersi e che, all’atto
dell’emanazione della stessa legge delega, contemplava soltanto ipotesi di reato aventi natura
contravvenzionale;
che, secondo il giudice a quo, è violato anche il dettato dell’art. 25 Cost., in quanto «il principio di
legalità nell’ambito del diritto penale implica che le fattispecie di reato siano previste dalla legge»,
mentre l’individuazione della condotta oggetto dell’imputazione è avvenuta in seguito alla introduzione di
una norma regolamentare (nella specie, il decreto ministeriale del 13 dicembre 2001, n. 485), in
insanabile contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale previsto dal menzionato
precetto costituzionale;
che, in conclusione, la questione appare rilevante nel giudizio a quo e non manifestamente infondata
in riferimento ai parametri di cui agli artt. 25, 76 e 77 Cost.;
che, nel giudizio di legittimità costituzionale, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente inammissibile, in quanto il giudice a quo sarebbe incorso in errore nell’individuazione
della «norma interposta», perché tra i principii stabiliti dalla legge delega n. 52 del 1996 dev’essere
considerato non soltanto il disposto dell’art. 15 (che detta i criteri direttivi specifici ai fini
dell’integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CE), ma anche quello dell’art. 3, comma 1,
lettera c), che – ricalcando le formulazioni di solito utilizzate nelle «leggi comunitarie» - abilita il
legislatore delegato a prevedere, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle norme dei
decreti stessi ed individua, altresì, i criteri di scelta delle sanzioni in collegamento con la natura degli
interessi lesi e con il tipo di aggressione ad essi recata, tra l’altro stabilendo che «In ogni caso, in
deroga ai limiti sopraindicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per
le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime»;
che, sulla base di tale principio, l’eccesso di delega deve ritenersi escluso nel caso in esame,
«se nell’ordinamento giuridico sia possibile rintracciare almeno una norma che abbia il medesimo
regime sanzionatorio di quella censurata» e si presenti in termini di sostanziale omogeneità con la
stessa;
che, in effetti, tale norma s’identifica nell’art. 132 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale prevede una
fattispecie coincidente, sia per la cornice edittale sia per la struttura, con la norma censurata;
che la sostanziale omogeneità delle due ipotesi di reato non può essere posta in dubbio, in
quanto entrambe si riferiscono ad attività assimilabili, proprio in ragione della «particolare
suscettibilità di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l’accumulazione o il
trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad
Autore: Marco Baffa
25
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata» (art. 15, comma 1, lettera c, della legge n.
52 del 1996).
Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in
materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), in riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della
Costituzione, «nella parte in cui commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n.
52/1996 e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina
sanzionatoria»;
che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997 si pone in contrasto con
i criteri direttivi contenuti nell’art. 15, comma 1, lettera c), della legge delega del 6 febbraio 1996, n.
52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 1994);
che, infatti, il detto art. 15, per la previsione della condotta incriminata e per le sanzioni da
applicare, fa riferimento al decreto -legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare
l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio), il quale disciplina fattispecie di reato differenti, e aventi soltanto natura
contravvenzionale, rispetto alla fattispecie introdotta dalla norma censurata, relativa all’esercizio
professionale di attività finanziarie senza iscrizione nell’elenco istituito presso l’autorità di controllo;
che il rimettente valuta, tuttavia, la sussistenza del rilevato vizio di eccesso di delega
esclusivamente alla luce dei criteri specifici dettati dall’art. 15 della legge n. 52 del 1996 ai fini
dell’integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE, senza tenere conto dei criteri generali
stabiliti dalla medesima legge anche in tema di disciplina delle sanzioni: criteri, questi ultimi, la cui
applicabilità non è esclusa dai primi;
che, secondo un approccio tipico delle “leggi comunitarie”, la legge n. 52 del 1996 ha delegato
il Governo ad emanare i decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione ad un
complesso di direttive comunitarie, indicate nell’allegato A alla medesima legge (art. 1), fra le
quali è compresa la direttiva 91/308/CEE in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
che la medesima legge n. 52 del 1996 reca, altresì, all’art. 3, un insieme di criteri e principii
direttivi “generali”, cioè valevoli per tutti i decreti legislativi da emanare, salvi i principi specifici
dettati dai successivi articoli in relazione alle singole materie, ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare;
che, inoltre, con particolare riguardo all’assetto sanzionatorio, la lettera c) del citato art. 3 –
ripetendo una formula corrente nelle “leggi comunitarie” – stabilisce che il legislatore delegato può
introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi, ove
necessario al fine di assicurarne l’osservanza, entro il limite dell’ammenda fino a lire duecento milioni e
dell’arresto fino a tre anni, quanto alle sanzioni penali, e sempre che le infrazioni ledano o espongano a
pericolo «interessi generali dell’ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della
legge 24 novembre 1981, n. 689»;
che la medesima disposizione, tuttavia, aggiunge che «In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative
identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e
di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime»;
che – come emerge chiaramente dalla relazione integrativa allo schema del d.lgs. n. 153 del 1997 –
proprio sulla base del criterio generale di delega ora indicato, e non già di quelli specifici di cui all’art.
15 della medesima legge, il legislatore delegato ha inteso emanare la norma incriminatrice di cui si
discute: e ciò sul rilievo che la fattispecie di abusivismo contemplata da tale norma risulterebbe
omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusiva attività finanziaria previsto dall’art. 132
decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), nonché al delitto di abusivo esercizio dell’attività di mediazione creditizia, previsto dall’art.
Autore: Marco Baffa
26
16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), reati al cui trattamento
sanzionatorio è stato quindi allineato quello dell’ipotesi criminosa di cui si discute;
che, pertanto, come eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato, il rimettente ha individuato in
modo errato la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la sussistenza della violazione dedotta
con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., svolgendo per conseguenza argomentazioni inconferenti ai fini
di tale valutazione, il che rende la questione sollevata manifestamente inammissibile (sentenza n. 382
del 2004; ordinanza n. 72 del 2003);
che i rilievi fin qui svolti sono stati già esposti da questa Corte nelle ordinanze n. 73 del 2009 e n.
194 del 2008, che, sulla base di essi, hanno dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale, sollevate nei confronti della medesima norma, qui denunciata in riferimento
agli artt. 76 e 77 Cost.;
che i detti rilievi non sono stati in alcun modo superati dall’ordinanza di rimessione indicata in
epigrafe;
che, inoltre, le censure sollevate dal giudice a quo in riferimento alla violazione del parametro
di cui all’art. 25 Cost. risultano generiche e, comunque, affermando che il precetto della norma
incriminatrice sarebbe stato individuato con il decreto ministeriale del 13 dicembre 2001, n. 485
(Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in materia di
agenzia in attività finanziaria), trascurano di considerare che già l’art. 106, comma 1, del d.lgs.
n. 385 del 1993 (nel testo originario) prevedeva che l’esercizio delle attività di prestazione di
servizi di pagamento, nel cui novero rientra il trasferimento di fondi, fosse riservato a
intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, mentre i servizi di incasso, pagamento e
trasferimento di fondi erano espressamente menzionati tra le attività di intermediazione
finanziaria nell’ambito dello stesso d.l. n. 143 del 1991 (art. 4, comma 2);
che, pertanto, contrariamente a quanto assume il rimettente, l’individuazione della condotta
contestata non è avvenuta con il citato decreto ministeriale, il quale si è limitato a disciplinare
l’elenco previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle
disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’art. 15 della legge 6
febbraio 1996, n. 52).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell’attuazione della
direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevata, in
riferimento agli articoli 25, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
Autore: Marco Baffa
27
F.to: DI PAOLA
Alcune FAQ utili per il controllo della Polizia Locale:
D. La L. 94/09 ha introdotto con l'art. 1 c. 20 che :"...gli agenti "money
transfer"...acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno
se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. ... In
mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione
all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del
soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la
cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374". Come comportarsi da parte
degli operatori di Polizia Locale se l’Autorità di Pubblica Sicurezza è il Sindaco?
R. La disposizione del comma 20 dell'Art. 1 L. n° 94/2009 si pone nell'ottica del
contrasto dei fenomeni di clandestinità, attraverso l'imposizione dell'obbligo, per i
gestori delle agenzie di money transfer, di fare copia del permesso di soggiorno degli
stranieri extracomunitari che usufruiscono dei servizi di trasferimento
transnazionale di denaro e di conservare tale documentazione per dieci anni. Nel caso
in cui lo straniero non dovesse esibire il documento richiesto, vi è inoltre l'obbligo di
comunicare entro dodici ore all'autorità locale di P.S. gli estremi identificativi del
soggetto, pena la cancellazione dall'elenco degli abilitati.
D. Per quale motivo è stato introdotto questo nuovo sistema di comunicazione alla
Autorità di P.S.?
R. Evidentemente la norma è stata introdotta con l'intenzione di agevolare i controlli
sui cittadini extracomunitari da parte dell'autorità di P.S., che in questo modo viene
notiziata in merito ad una situazione di possibile irregolarità.
La Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2009, pur prendendo in
considerazione, tra le altre novità introdotte dalla L. 94/2009, anche la disposizione
in oggetto, nulla dice circa gli adempimenti da espletare in seguito alla comunicazione
di cui sopra. Si ritiene pertanto che l'autorità di P.S., una volta messa a conoscenza
Autore: Marco Baffa
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del fatto, abbia l'onere di far eseguire controlli accurati circa la posizione dello
straniero, al fine di verificarne la regolare presenza sul territorio nazionale. Nel caso
in cui i controlli anzidetti evidenziassero la situazione di irregolarità
dell'extracomunitario, si procederà a norma di legge con apposita informativa ai sensi
del D.lgs. 286/1998.
D. Quale è quindi il ruolo della Polizia Locale attesa la competenza specifica dei
Nuclei di Polizia Valutaria nel controllo dei Money transfer?
R: Il ruolo della Polizia Locale è innanzi tutto quello di coadiuvare il sindaco nella sua
veste di autorità locale di P.S., ricevendo perciò la comunicazione, alla stessa stregua
di quanto avviene per le denunce di infortunio e le cessioni di fabbricato.
Sarà bene invece coinvolgere le forze di polizia dello stato per i controlli successivi in
quanto, nel caso in cui lo straniero risultasse clandestino, sarà necessario procedere
alla sua identificazione mediante il ricorso alle procedure di fotosegnalamento e i
rilievi fotodattiloscopici, eseguiti con attrezzature solitamente non possedute dai
comandi
di
polizia
locale
medio-piccoli.
Il coinvolgimento delle forze di polizia statali sarà ovviamente tanto più necessario nel
caso in cui il soggetto non fosse residente nel comune ricevente la comunicazione .
Per questo motivo, anche a mente del disposto del comma 5 bis dell'Art. 54
T.U.E.L. ("Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero."), per meglio garantire le
finalità della disposizione in oggetto, si consiglia di inoltrare in ogni caso la
documentazione ricevuta senza ritardo, né particolari formalità, alla Questura e alla
stazione Carabinieri competenti per territorio.
E' altresì auspicabile che si prendano preventivamente accordi con questi soggetti
istituzionali, al fine di gestire nel modo migliore e più rapido possibile la procedura.
A tutti Voi i migliori auguri di buon lavoro.
Autore: Marco Baffa
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