Modalità operative sperimentali per la concessione di contributi e

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Modalità operative sperimentali per la concessione di contributi e
MODALITA’ OPERATIVE SPERIMENTALI
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE
FISICHE
A: PRINCIPI GENERALI
1 - FINALITA’
Il presente atto è adottato al fine di:
- definire criteri, modalità operative, requisiti e procedure sperimentali per la concessione di
contributi e sussidi economici a persone fisiche;
- promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone;
- promuovere l’autonomia della persona, e dell’intero nucleo familiare;
- sostenere degli interventi volti a favorire la permanenza ed il reinserimento della persona nel
proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi.
- prevenire/contrastare povertà
2 - MATERIA E DISCIPLINA
Il presente atto disciplina, ai sensi degli artt. 2, 3, 5 e 38 della Costituzione Italiana, nonché dell’art.117
così come modificato dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, dell’art. 12 della Legge 7/8/1990 n.
241, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 e seguenti integrazioni e modificazioni, del Decreto
Legislativo 31/03/1998 n. 112, della Legge Regionale 5/1/2000 n.1, del Decreto Legislativo 18/8/2000
n. 267, della Legge 8/11/2000 n. 328, nonché della legge regionale 12.3.2008 n. 3, i criteri e le modalità
esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici - anche al fine di meglio usufruire dei
servizi erogati - alle persone residenti e/o presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i compiti
attribuiti ai Comuni nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Tale disciplina tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-assistenziale ai sensi
del Decreto Legislativo 19/6/1999 n. 229 e dei relativi Decreti attuativi – ed in particolare del D.P.C.M.
29/11/2001- nonché delle conseguenti Leggi regionali relative alla ripartizione delle competenze e
relativi oneri a carico del fondo sanitario o del fondo sociale.
Tali modalità intendono configurarsi quale sperimentazione prodromica alla definizione di procedure e
criteri condivisi in sede distrettuale di Piano di Zona, nell’ambito dell’attuazione delle linee definite
dalla Regione Lombardia con deliberazione Giunta Regionale n.2505 del 16/11/2011 avente ad oggetto
“Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a
livello locale 2012-2014”.
3 - OBIETTIVI
Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall’art. 2 della
Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:
- assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- valorizza e sostiene la famiglia, punto di forza irrinunciabile della rete di prevenzione e cura nei
confronti dei soggetti fragili, quali minori, anziani e disabili;
- previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da
inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;
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-
contribuisce alla rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3
della Costituzione).
4 - PRINCIPI
Gli interventi previsti dal presente atto, così come ogni altro intervento attuato dal Servizio Sociale
comunale, fanno riferimento ai seguenti principi:
- prevenzione: intervenire sul disagio per contenere e/o ridurre il rischio di emarginazione e nel
contempo aumentare le opportunità di interventi volti al ripristino dell’autonomia della persona e del
suo nucleo familiare;
- promozione ed attivazione delle risorse individuali: informare, sollecitare e sostenere il Cittadino ad
attivare tutti gli strumenti in suo possesso e disponibili, utili a migliorare la sua situazione;
- integrazione: coordinare, promuovere ed attivare sinergie,integrando l’erogazione economica con le
azioni espresse dalle politiche del lavoro, della formazione, dell’educazione, dell’istruzione, delle
politiche abitative e delle pari opportunità;
- economicità: evitare sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno
espresso e considerato;
- uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione delle condizioni di bisogno.
5 – DURATA
Le presenti modalità operative saranno applicate dal servizio sociale per una fase sperimentale, finalizzata a
testare le procedure e le modalità, a calibrare l’impatto, a riscontrarne la funzionalità, nel periodo gennaiodicembre 2012. Al termine del periodo si produrrà relazione circa gli esiti riscontrati e si procederà confronto
con le esperienze degli altri comuni del distretto. In un momento successivo e previo espletamento di tali
verifiche e analisi si avvierà l’iter di commissione per recepire le novità procedurali e operative nell’ambito
dei regolamenti comunali.
6 - MODALITA’
Per conseguire gli obiettivi sopra evidenziati il servizio sociale provvede:
a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari;
b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee;
c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato e solidarietà sociale, orientate a
perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 3, al fine di dare concreta attuazione al principio di
sussidiarietà nell’accezione espressa dall’art. 3 e 5 D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 1 e 5 della L. 328/2000.
7 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PAI ( PIANO ASSISTENZIALE
INDIVIDUALIZZATO)
1. la proposta di erogazione di contributo economico non può prescindere dall’analisi della
situazione di disagio,valutazioni e proposte esposte nel PAI (PIANO ASSISTENZIALE
INDIVIDUALIZZATO)
2. l’Assistente Sociale nell’ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente
atto, delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico, è
responsabile della stesura del PAI nel quale, previa analisi della situazione socio economica,
sono contenuti : il progetto di intervento,gli obiettivi, i mezzi e gli strumenti, i tempi, le
valutazioni-verifiche, e la proposta eventuale di un contributo economico quale possibile
strumento di risposta integrato, se possibile, con l’individuazione di altre misure e/o servizi.
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3. il PAI è sottoposto all’accettazione del richiedente il contributo economico e sottoscritto dallo
stesso e, ove occorra, con l’assistenza dei soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi
(familiari, parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, Amministratore di
sostegno). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone totalmente o parzialmente incapaci il
PAI è sottoscritto, rispettivamente, dal tutore, dal curatore, dall’Amministratore di sostegno o, in
assenza di questi il parente più prossimo.
8 - DESTINATARI
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza
distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché
condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Comune nel momento in cui emerge la situazione
di bisogno ed i Cittadini non residenti, intendendo le persone temporaneamente dimoranti nel Comune,
se non iscritte nei registri della popolazione residente di altri Comuni e che si trovino in situazione di
bisogno tale da rendere necessari interventi di sostegno urgenti e inderogabili.
Suoi primi destinatari, in un’ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di
bisogni gravi, dando quindi priorità:
a) ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;
b) ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
c) ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
d) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali.
Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate in seguito
all’analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata, anche nell’ambito del Piano Sociale di
Zona.
9 - CAMPI DI INTERVENTO
I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali:
a) protezione e tutela del bambino, dal concepimento;
b) assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili;
c) inserimento sociale di tutte le categorie di persone svantaggiate;
d) tutela della maternità;
e) tutela del diritto al lavoro e all’alloggio;
f) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l’intento di
favorire il reinserimento sociale e produttivo;
g) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre
l’obbligo scolastico;
h) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente
abili, categorie svantaggiate.
i) protezione e tutela di persone maltrattate.
In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non rivesta carattere
esaustivo.
10 - REQUISITI SOGGETTIVI
Possono avere diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali il Cittadino ed il suo nucleo
familiare convivente che documenti di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o di Stato appartenente all’Unione Europea, o se di Stato non appartenente
all’Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.
Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni, con residenza a Vimodrone;
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b) avere di norma un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 7500 euro, salvo che : il nucleo
dimostri che, dal momento della dichiarazione, le condizioni reddituali e patrimoniali sono
sostanzialmente mutate.
Detto valore ISEE è determinato sulla base dei risultati della indagine socio economica effettuata
sulle famiglie residenti nel Comune di Vimodrone, indagine avente come obiettivo prioritario la
individuazione di un valore ISEE famigliare come soglia di disagio economico da considerare per la
determinazione degli interventi assistenziale disciplinati dal presente atto.
Il possesso del valore ISEE di riferimento non costituisce un automatismo rispetto al diritto di
accedere a un contributo economico, ma va valutato nel contesto del PAI (PIANO
ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO);
c) non essere proprietari o comproprietari di beni immobili o titolari di altri diritti reali su beni
immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale;
d) non disporre, al momento della presentazione della domanda di prestazioni e servizi sociali, di un
patrimonio mobiliare, come considerato ai fini della certificazione ISEE, inteso quindi come depositi
bancari e/o postali, e/o assicurativi ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per un
ammontare superiore ad Euro 2,000, in particolare chi dichiara di possedere un conto corrente sarà
tenuto a presentare il movimento dell’ultimo trimestre;
e) non essere proprietari di più di un autoveicolo e/o motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc., in
riferimento ad ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai 18 anni;
f) non avere una situazione debitoria nei confronti del Comune di Vimodrone, per la quale non sia stato
concordato, o non venga concordato, un piano di rientro, la cui esistenza deve risultare da un atto
scritto.
11 - STATO DI BISOGNO
Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l’accesso ai servizi ed alle
prestazioni.
Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti
elementi:
a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito a disposizione del nucleo familiare stesso in
rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre
persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all’integrazione di tale reddito;
b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare
l’assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano
necessari interventi socio-assistenziali;
d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.
12 - FORMA DELLE PRESTAZIONI
La diversificazione delle forme di prestazione è basata esclusivamente sulla valutazione della diversità
dei bisogni.
Le prestazioni possono pertanto assumere forme quali:
a) contributi diretti in denaro volti al superamento di stati di bisogno anche temporaneo, per
residenzialità temporanea di diversamente abili, per la partecipazione a soggiorni climatici di
anziani, per il sostegno alla genitorialità ecc.
b) interventi per ricoveri in strutture residenziali di anziani o diversamente abili, a carico dell’Ente o
con erogazione di contributi a titolo di integrazione della retta di ricovero;
c) buoni/voucher per l’acquisto di alimenti od altri beni e/o servizi, per il mantenimento di cittadini
adulti, anziani, nuclei familiari o diversamente abili al domicilio (titoli di acquisto).
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13 - MODALITA’ DI EROGAZIONE
Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria
Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato o di chi ne cura gli interessi, che si
impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.
Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei
contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali
potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi
scolastici o servizi sociali assimilabili, ecc. In tal caso, in sede di liquidazione, può essere disposta la
quietanza all’Assistente Sociale del mandato intestato al soggetto beneficiario.
14 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente atto per “nucleo familiare” si intende la “famiglia anagrafica” ossia quella risultante
dallo stato di famiglia e cioè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da legami affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nelle stesso Comune.
I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre
persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive.
Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano
a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa
residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non
componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia al DPCM n. 242 del 4/4/2001.
15 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.
Per la definizione di “parenti tenuti agli alimenti” si fa riferimento al disposto dell’art.433 e seguenti del
Codice Civile.
I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile possono essere convocati
allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, l’assunzione diretta di
responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente.
Ai sensi dell’art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a
prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata.
B: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO
16 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO
L’assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in
una situazione economica disagiata. Per poter valutare tale situazione si ricorre all’analisi dettagliata
della situazione dei soggetti richiedenti l’aiuto, con particolare attenzione a tutti gli elementi soggettivi
riportati all’articolo 6 ( valutazione e stesura PAI ) e 9 del presente atto.
Gli interventi di sostegno economico si distinguono in:
a) contributi straordinari ed eccezionali una tantum;
b) assegnazione di titoli di acquisto;
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Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è costituito dalla valutazione socio-economica del
nucleo familiare e dalla stesura di un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) a cura dell’Assistente
Sociale che segue il caso.
17 - INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA’ DI CARATTERE STRAORDINARIO.
E’ prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali una tantum, a fronte di una
motivata relazione del Servizio Sociale, con stesura PAI, tesi al superamento di necessità particolari o
eventi eccezionali.
I contributi eccezionali sono ripetibili nel corso dell’anno, solo in casi eccezionali e dopo un’attenta
valutazione da parte del Servizio Sociale.
18 - ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO
Il Comune eroga titoli di acquisto per beni in favore di famiglie con redditi economici insufficienti,
come definiti all’interno del PAI.
Il titolo di acquisto - nominativo ed erogato ad integrazione od in alternativa al contributo economico
diretto - consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è
fornito al richiedente.
Potranno essere acquistati generi alimentari, capi di abbigliamento, prodotti farmaceutici e materiale di
cancelleria per attività scolastiche, presso negozi alimentari, supermercati, “discount”, farmacie e
cartolibrerie.
L’importo del buono-voucher, varierà sulla base della valutazione da parte dell’assistente sociale della
situazione socio-economica, dei componenti del nucleo e delle difficoltà contingenti.
I contributi tramite vouchers possono essere erogati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi per
utenza anziana o disabile grave, e per un periodo massimo di tre mesi negli altri casi, al termine dei quali
la situazione economica del nucleo familiare dovrà essere nuovamente valutata.
In presenza del permanere dei requisiti, potrà essere inoltrata una nuova domanda di contributo.
I titoli di acquisto saranno gestiti preferibilmente mediante supporto elettronico, anche avvalendosi di
società in grado di effettuare gestione ed erogazione di vouchers sociali su supporto elettronico.
C : INTERVENTI RIPARATIVI
19 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER
ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI
Possono essere erogati contributi finalizzati all’utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul
territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana o diversamente abile non
più assistibile al proprio domicilio.
Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di
Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di
Pronto Intervento, ecc.
L’accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti
requisiti:
- presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del
Cittadino anziano o diversamente abile al proprio domicilio;
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idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano
o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale;
- possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all’autorizzazione al
funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto
dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate;
- situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della
spesa richiesta dall’onere del ricovero;
- non titolarità del ricoverando di depositi bancari e/o postali ed assicurativi, ovvero di risparmi in
qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all’assunzione in proprio
dell’onere del ricovero. Solo ad esaurimento di tali importi, il Comune si riserva di valutare
l’ammissibilità della domanda.
Il richiedente per accedere alla prestazione ha l’obbligo di dimostrare di avere richiesto innanzitutto ai
propri familiari (ai sensi dell’art. 433 del codice civile) gli alimenti per far fronte alla propria situazione
di difficoltà economica.
Unitamente alla domanda di accesso ai benefici economici, il richiedente pertanto deve presentare
idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l’impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo
le rispettive possibilità economiche, ovvero il rifiuto, debitamente motivato, a tale prestazione.
Il Comune di Vimodrone non interviene in merito al criterio di ripartizione delle spese tra loro.
Nel caso in cui il ricoverando sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di
abitazione, il Comune, qualora non abbia già intrapreso diversa azione volta al recupero dell’onere
sostenuto, si riserva il diritto di insinuazione nell’asse ereditario sino a concorrenza delle somme erogate
per l’onere del ricovero.
La dichiarazione di debito dovrà essere sottoscritta dall’interessato, o da chi in sua vece ne abbia titolo,
all’atto del ricovero, e comunque prima dell’assunzione dell’impegno di spesa da parte del Comune.
Tale dichiarazione potrà essere fatta valere al momento dell’apertura della successione secondo le
modalità di cui agli artt. 495 e seguenti del Codice Civile.
Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla
persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata.
Inoltre si riserva di avviare le procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti degli eredi
e dei soggetti tenuti per legge della persona ricoverata.
Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo coloro che abbiano trasferito, nei due anni
precedenti la domanda di intervento, a qualsiasi titolo la proprietà immobiliare adibita ad abitazione
principale o di qualunque altro immobile.
I contributi si distinguono in:
a) assunzione diretta da parte dell’Ente dell’intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti
tenuti agli alimenti ai sensi dell’art.433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nel caso di comprovata
impossibilità degli stessi, con recupero da parte dell’Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato,
ivi compresa l’indennità di accompagnamento, detratta se necessario una quota mensile per le
minute spese del ricoverato stesso;
b) integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e
dai parenti tenuti agli alimenti, detratta se necessario una quota mensile per le minute spese del
ricoverato stesso.
La scelta della struttura sarà condizionata dalla condizione economica del ricoverando, dalla presenza di
parenti collaboranti (sia in qualità di compartecipazione alla retta che di assunzione del carico
assistenziale), e comunque subordinata a quanto contenuto nel PAI steso dal Servizio Sociale Comunale.
Per la valutazione della situazione economica si fa riferimento agli elementi di calcolo previsti nei punti
precedenti.
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La richiesta di contributo potrà essere inoltrata da parte dell’interessato o di chi ne cura gli interessi,
tramite domanda in carta libera presentata al Servizio Sociale.
20 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DIURNI PER
DIVERSAMENTE ABILI
Con “servizi diurni” si intendono i Centri che erogano servizi sociali territoriali rivolti a persone disabili
che, per le loro caratteristiche, necessitano di interventi a supporto e sviluppo o mantenimento di abilità
utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie, favorendo
l’inclusione sociale della persona, mediante la formulazione di un progetto socio-educativo e/o socioformativo individualizzato, determinato temporalmente e condiviso con la famiglia (centri socioeducativi, centri diurni disabili, servizi formazione all’autonomia, ecc.).
Il Comune eroga contributi per il finanziamento di tali interventi, purché precedentemente concordati
con l’Assistente Sociale e formalmente autorizzati dal responsabile di servizio.
Il contributo erogato copre la retta di frequenza mensile al centro, esclusi i buoni pasto e le gite/vacanze.
21 – INTERVENTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN STRUTTURE
RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI PER SOGGETTI PORTATORI DI GRAVE
HANDICAP
Limitatamente ai casi di ricovero di persone anziane non autosufficienti e di persone con handicap
permanente grave presso strutture residenziali o semiresidenziali si applica il comma 2 ter dell’art. 3 del
D. Lgs. 109/98, modificato dall’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 130/00, si tiene conto della situazione
economica del solo beneficiario della prestazione.
Con riferimento a quanto emerso ormai in modo inequivocabile dalla giurisprudenza dei Tribunali
Amministrativi Regionali e dei Tribunali Ordinali ed ai sensi dell’art. 34 del DPR 29.9.1973, il
ricoverando o in sua vece i soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi (familiari, parenti,
Amministratore di Sostegno, curatore, tutore) dovrà sottoscrivere nel P.A.I. di accettare una delle
seguenti opzioni:
Per i ricoveri in strutture residenziali:
- possibile assunzione diretta da parte del Comune dell’intero onere della retta di ricovero con
recupero da parte dell’Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l’indennità di
accompagnamento ed altre indennità assistenziali percepite a titolo di minorazione, detratta una
quota mensile per le minute spese del ricoverato stesso, qualora non vi siano parenti tenuti agli
alimenti, ed in ogni caso subordinato a quanto previsto nel Piano Assistenziale Individualizzato;
Per i ricoveri in strutture semi residenziali o residenzialità temporanea:
- assunzione diretta da parte del Comune dell’intero onere della retta di frequenza della struttura con
recupero da parte dell’Ente stesso di una quota mensile pari al 30% della sola indennità di
accompagnamento percepita dal soggetto ricoverato.
22 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI A SOGGIORNI CLIMATICI PER
CITTADINI ANZIANI
Il Comune può erogare contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici finalizzati al mantenimento
del benessere psico-fisico della popolazione anziana, proposti ed organizzati periodicamente dal Centro
Sociale Anziani, previo accordo con il Comune.
Pertanto, ai richiedenti può essere erogato un contributo, commisurato al costo reale del soggiorno, con
applicazione delle agevolazioni definite sul costo reale del soggiorno con esclusione del supplemento di
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costo per l’eventuale camera singola e per non più di una volta nell’arco dell’anno solare.
Le agevolazioni, in rapporto alle fasce ISEE, sono stabilite annualmente con deliberazione di Giunta
comunale in occasione all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi erogati.
La domanda è presentata al Servizio Sociale comunale che ne curerà l’istruttoria, entro il termine
stabilito per la partecipazione al soggiorno climatico.
23 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE
Alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla
crescita ed alla educazione del minore loro affidato.
Al fine di valorizzare adeguatamente l’apporto dato dalle famiglie affidatarie, i contributi prescindono
dalla situazione economica della famiglia stessa.
L’importo mensile è di Euro 460,00 - pari all’importo del minimo vitale per un nucleo familiare
composto da una sola persona, se non diversamente stabilito dal Distretto Sociale mediante specifica
indicazione per la gestione associata dell’Affido familiare.
Nel caso di spese eccezionali (quali quelle relative a prestazioni odontoiatriche, oculistiche, ecc.) potrà
essere erogato un contributo straordinario previa valutazione del Servizio Sociale comunale.
Inoltre, possono fare eccezione gli interventi, ed i relativi costo, proposti dal servizio psico-sociale per la
Famiglia e Tutela Minori per la realizzazione di progetti particolari che prevedano la collaborazione con
enti di accoglienza e/o associazioni familiari.
D : PROCEDURE AMMINISTRATIVE
24 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO
Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per
iscritto, dall’interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio
Servizi Sociali, previo colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento.
La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del
richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati,
circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l’origine e l’entità del bisogno.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegato l’estratto del conto corrente bancario e/o postale, di cui sono
titolari il richiedente ed i componenti dell’intero suo nucleo familiare anagrafico, riferito ai 3 mesi
precedenti la richiesta di contributo economico.
Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CPS, Consultori, ecc., si
procederà d’ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario.
Analogamente potrà essere richiesta d’ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune
di precedente residenza del richiedente.
Gli Assistenti Sociali sono tenuti ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora
questi fossero nell’impossibilità o manifestassero difficoltà.
25 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata della
documentazione necessaria, è consegnata dal richiedente all’Ufficio Protocollo, previo visto di regolarità
e completezza da parte dell’Assistente Sociale comunale cui compete l’istruttoria della pratica, che
comprende l’analisi della situazione di disagio, la valutazione e la proposta di intervento nel P.A.I., con
eventuale indicazione di altre misure e/o servizi cui integrare l’intervento economico.
L’Assistente Sociale, allo scopo di formulare la proposta di intervento economico con il P.A.I.,
acquisisce tutti gli elementi necessari a fornire un quadro il più possibile completo ed esaustivo delle
condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare.
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Il P.A.I. è sottoposto all’accettazione del richiedente l’intervento economico e dallo stesso sottoscritto, e
ove necessario, con l’assistenza dei soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi (familiari, parenti,
soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, Amministratore di Sostegno, curatore, tutore).
Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile
da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria
catastale dell’immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell’accoglimento della domanda, ad
ulteriori accertamenti volti a stabilire l’effettiva situazione economica del richiedente.
Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell’ufficio, l’Assistente
Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la
documentazione relativa all’istanza di intervento.
Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal
richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell’Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto
della richiesta.
Il Servizio “Servizi Sociali” entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda provvede a:
- richiedere, se necessario, un’integrazione della documentazione per completarne l’istruttoria;
- formalizzare l’accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente
all’interessato l’esito del procedimento.
La domanda di intervento, istruita e corredata dal P.A.I., è successivamente valutata da una
Commissione composta dagli Assistenti Sociali comunali e dal responsabile del Servizio “Servizi
Sociali”, che, compatibilmente con le risorse economiche assegnate e disponibili, adotta gli atti per
l’assunzione del corrispondente impegno di spesa.
Ove necessario e per il tempo occorrente per l’istruttoria della richiesta di intervento, possono essere
predisposti interventi d’urgenza, minimi, essenziali ed idonei ad evitare il rischio di aggravamento della
situazione di emergenza, in particolare ove siano coinvolti soggetti minori o disabili o grandi anziani.
26 - CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia
direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni.
A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell’art.4 – comma 7- del D.Lgs. 109/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati.
Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente
dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente
percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
27 - PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE E D’UFFICIO
Per il trattamento dei dati personali e sensibili dei destinatari delle prestazioni del servizio sociale e di
tutti coloro comunque coinvolti e interessati alla stesura del P.A.I. si fa riferimento al vigente D.Lgs.
30.6.2003, n.196.
Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla
comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e
lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente.
Le disposizioni dell’ Autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali sono coperte dal segreto
d’ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti.
L’Assistente sociale ha l’obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al
codice deontologico approvato dall’Ordine professionale.
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28 - ALBO DEI BENEFICIARI
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 12 della legge 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Comune provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di contributi economici
per ogni esercizio finanziario.
L’albo dei beneficiari, aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno, è pubblico e può essere consultato da
ogni Cittadino.
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