Modalità operative sperimentali per la concessione di contributi e
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Modalità operative sperimentali per la concessione di contributi e
MODALITA’ OPERATIVE SPERIMENTALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE FISICHE A: PRINCIPI GENERALI 1 - FINALITA’ Il presente atto è adottato al fine di: - definire criteri, modalità operative, requisiti e procedure sperimentali per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche; - promuovere la partecipazione attiva di tutte le persone; - promuovere l’autonomia della persona, e dell’intero nucleo familiare; - sostenere degli interventi volti a favorire la permanenza ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente familiare e sociale; - favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi. - prevenire/contrastare povertà 2 - MATERIA E DISCIPLINA Il presente atto disciplina, ai sensi degli artt. 2, 3, 5 e 38 della Costituzione Italiana, nonché dell’art.117 così come modificato dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, dell’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 e seguenti integrazioni e modificazioni, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112, della Legge Regionale 5/1/2000 n.1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge 8/11/2000 n. 328, nonché della legge regionale 12.3.2008 n. 3, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici - anche al fine di meglio usufruire dei servizi erogati - alle persone residenti e/o presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i compiti attribuiti ai Comuni nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tale disciplina tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-assistenziale ai sensi del Decreto Legislativo 19/6/1999 n. 229 e dei relativi Decreti attuativi – ed in particolare del D.P.C.M. 29/11/2001- nonché delle conseguenti Leggi regionali relative alla ripartizione delle competenze e relativi oneri a carico del fondo sanitario o del fondo sociale. Tali modalità intendono configurarsi quale sperimentazione prodromica alla definizione di procedure e criteri condivisi in sede distrettuale di Piano di Zona, nell’ambito dell’attuazione delle linee definite dalla Regione Lombardia con deliberazione Giunta Regionale n.2505 del 16/11/2011 avente ad oggetto “Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014”. 3 - OBIETTIVI Il Comune, uniformandosi alla normativa vigente, ed in particolare a quanto previsto dall’art. 2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi: - assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali; - promuove la qualità della vita dei propri cittadini; - garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza; - valorizza e sostiene la famiglia, punto di forza irrinunciabile della rete di prevenzione e cura nei confronti dei soggetti fragili, quali minori, anziani e disabili; - previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia; 1 - contribuisce alla rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 della Costituzione). 4 - PRINCIPI Gli interventi previsti dal presente atto, così come ogni altro intervento attuato dal Servizio Sociale comunale, fanno riferimento ai seguenti principi: - prevenzione: intervenire sul disagio per contenere e/o ridurre il rischio di emarginazione e nel contempo aumentare le opportunità di interventi volti al ripristino dell’autonomia della persona e del suo nucleo familiare; - promozione ed attivazione delle risorse individuali: informare, sollecitare e sostenere il Cittadino ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso e disponibili, utili a migliorare la sua situazione; - integrazione: coordinare, promuovere ed attivare sinergie,integrando l’erogazione economica con le azioni espresse dalle politiche del lavoro, della formazione, dell’educazione, dell’istruzione, delle politiche abitative e delle pari opportunità; - economicità: evitare sovrapposizioni di competenze e frammentarietà nelle risposte al bisogno espresso e considerato; - uniformità ed equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione delle condizioni di bisogno. 5 – DURATA Le presenti modalità operative saranno applicate dal servizio sociale per una fase sperimentale, finalizzata a testare le procedure e le modalità, a calibrare l’impatto, a riscontrarne la funzionalità, nel periodo gennaiodicembre 2012. Al termine del periodo si produrrà relazione circa gli esiti riscontrati e si procederà confronto con le esperienze degli altri comuni del distretto. In un momento successivo e previo espletamento di tali verifiche e analisi si avvierà l’iter di commissione per recepire le novità procedurali e operative nell’ambito dei regolamenti comunali. 6 - MODALITA’ Per conseguire gli obiettivi sopra evidenziati il servizio sociale provvede: a) ad erogare contributi economici a persone singole o a nuclei familiari; b) ad attivare interventi e servizi comunali con le forme gestionali più idonee; c) a valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato e solidarietà sociale, orientate a perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 3, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà nell’accezione espressa dall’art. 3 e 5 D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 1 e 5 della L. 328/2000. 7 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PAI ( PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) 1. la proposta di erogazione di contributo economico non può prescindere dall’analisi della situazione di disagio,valutazioni e proposte esposte nel PAI (PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) 2. l’Assistente Sociale nell’ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente atto, delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico, è responsabile della stesura del PAI nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti : il progetto di intervento,gli obiettivi, i mezzi e gli strumenti, i tempi, le valutazioni-verifiche, e la proposta eventuale di un contributo economico quale possibile strumento di risposta integrato, se possibile, con l’individuazione di altre misure e/o servizi. 2 3. il PAI è sottoposto all’accettazione del richiedente il contributo economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l’assistenza dei soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi (familiari, parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, Amministratore di sostegno). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone totalmente o parzialmente incapaci il PAI è sottoscritto, rispettivamente, dal tutore, dal curatore, dall’Amministratore di sostegno o, in assenza di questi il parente più prossimo. 8 - DESTINATARI Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i Cittadini residenti nel Comune nel momento in cui emerge la situazione di bisogno ed i Cittadini non residenti, intendendo le persone temporaneamente dimoranti nel Comune, se non iscritte nei registri della popolazione residente di altri Comuni e che si trovino in situazione di bisogno tale da rendere necessari interventi di sostegno urgenti e inderogabili. Suoi primi destinatari, in un’ottica insieme di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi, dando quindi priorità: a) ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito; b) ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico; c) ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro; d) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Tali priorità generali possono essere di volta in volta integrate, approfondite ed articolate in seguito all’analisi dei bisogni del territorio periodicamente sviluppata, anche nell’ambito del Piano Sociale di Zona. 9 - CAMPI DI INTERVENTO I contributi alla persona sono finalizzati a interventi quali: a) protezione e tutela del bambino, dal concepimento; b) assistenza e tutela di anziani, inabili e diversamente abili; c) inserimento sociale di tutte le categorie di persone svantaggiate; d) tutela della maternità; e) tutela del diritto al lavoro e all’alloggio; f) assistenza economica a persone e famiglie in particolari situazioni di disagio, con l’intento di favorire il reinserimento sociale e produttivo; g) interventi per garantire il diritto allo studio e favorire il proseguimento degli studi anche oltre l’obbligo scolastico; h) promozione di interventi di recupero e socializzazione a favore di minori, anziani, diversamente abili, categorie svantaggiate. i) protezione e tutela di persone maltrattate. In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non rivesta carattere esaustivo. 10 - REQUISITI SOGGETTIVI Possono avere diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali il Cittadino ed il suo nucleo familiare convivente che documenti di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o di Stato appartenente all’Unione Europea, o se di Stato non appartenente all’Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni, con residenza a Vimodrone; 3 b) avere di norma un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 7500 euro, salvo che : il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione, le condizioni reddituali e patrimoniali sono sostanzialmente mutate. Detto valore ISEE è determinato sulla base dei risultati della indagine socio economica effettuata sulle famiglie residenti nel Comune di Vimodrone, indagine avente come obiettivo prioritario la individuazione di un valore ISEE famigliare come soglia di disagio economico da considerare per la determinazione degli interventi assistenziale disciplinati dal presente atto. Il possesso del valore ISEE di riferimento non costituisce un automatismo rispetto al diritto di accedere a un contributo economico, ma va valutato nel contesto del PAI (PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO); c) non essere proprietari o comproprietari di beni immobili o titolari di altri diritti reali su beni immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale; d) non disporre, al momento della presentazione della domanda di prestazioni e servizi sociali, di un patrimonio mobiliare, come considerato ai fini della certificazione ISEE, inteso quindi come depositi bancari e/o postali, e/o assicurativi ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per un ammontare superiore ad Euro 2,000, in particolare chi dichiara di possedere un conto corrente sarà tenuto a presentare il movimento dell’ultimo trimestre; e) non essere proprietari di più di un autoveicolo e/o motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc., in riferimento ad ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai 18 anni; f) non avere una situazione debitoria nei confronti del Comune di Vimodrone, per la quale non sia stato concordato, o non venga concordato, un piano di rientro, la cui esistenza deve risultare da un atto scritto. 11 - STATO DI BISOGNO Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l’accesso ai servizi ed alle prestazioni. Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito a disposizione del nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all’integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso; c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali; d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari. 12 - FORMA DELLE PRESTAZIONI La diversificazione delle forme di prestazione è basata esclusivamente sulla valutazione della diversità dei bisogni. Le prestazioni possono pertanto assumere forme quali: a) contributi diretti in denaro volti al superamento di stati di bisogno anche temporaneo, per residenzialità temporanea di diversamente abili, per la partecipazione a soggiorni climatici di anziani, per il sostegno alla genitorialità ecc. b) interventi per ricoveri in strutture residenziali di anziani o diversamente abili, a carico dell’Ente o con erogazione di contributi a titolo di integrazione della retta di ricovero; c) buoni/voucher per l’acquisto di alimenti od altri beni e/o servizi, per il mantenimento di cittadini adulti, anziani, nuclei familiari o diversamente abili al domicilio (titoli di acquisto). 4 13 - MODALITA’ DI EROGAZIONE Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato o di chi ne cura gli interessi, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta. Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici o servizi sociali assimilabili, ecc. In tal caso, in sede di liquidazione, può essere disposta la quietanza all’Assistente Sociale del mandato intestato al soggetto beneficiario. 14 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente atto per “nucleo familiare” si intende la “famiglia anagrafica” ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da legami affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nelle stesso Comune. I soggetti a carico ai fini Irpef fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini Irpef risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia al DPCM n. 242 del 4/4/2001. 15 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI. Per la definizione di “parenti tenuti agli alimenti” si fa riferimento al disposto dell’art.433 e seguenti del Codice Civile. I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile possono essere convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, l’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. Ai sensi dell’art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, nei limiti del valore della cosa donata. B: AZIONI DI CONTRASTO AL BISOGNO ECONOMICO 16 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO L’assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata. Per poter valutare tale situazione si ricorre all’analisi dettagliata della situazione dei soggetti richiedenti l’aiuto, con particolare attenzione a tutti gli elementi soggettivi riportati all’articolo 6 ( valutazione e stesura PAI ) e 9 del presente atto. Gli interventi di sostegno economico si distinguono in: a) contributi straordinari ed eccezionali una tantum; b) assegnazione di titoli di acquisto; 5 Il presupposto degli interventi di cui al presente titolo è costituito dalla valutazione socio-economica del nucleo familiare e dalla stesura di un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) a cura dell’Assistente Sociale che segue il caso. 17 - INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA’ DI CARATTERE STRAORDINARIO. E’ prevista la possibilità di erogare contributi straordinari ed eccezionali una tantum, a fronte di una motivata relazione del Servizio Sociale, con stesura PAI, tesi al superamento di necessità particolari o eventi eccezionali. I contributi eccezionali sono ripetibili nel corso dell’anno, solo in casi eccezionali e dopo un’attenta valutazione da parte del Servizio Sociale. 18 - ASSEGNAZIONE DI TITOLI DI ACQUISTO Il Comune eroga titoli di acquisto per beni in favore di famiglie con redditi economici insufficienti, come definiti all’interno del PAI. Il titolo di acquisto - nominativo ed erogato ad integrazione od in alternativa al contributo economico diretto - consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente. Potranno essere acquistati generi alimentari, capi di abbigliamento, prodotti farmaceutici e materiale di cancelleria per attività scolastiche, presso negozi alimentari, supermercati, “discount”, farmacie e cartolibrerie. L’importo del buono-voucher, varierà sulla base della valutazione da parte dell’assistente sociale della situazione socio-economica, dei componenti del nucleo e delle difficoltà contingenti. I contributi tramite vouchers possono essere erogati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi per utenza anziana o disabile grave, e per un periodo massimo di tre mesi negli altri casi, al termine dei quali la situazione economica del nucleo familiare dovrà essere nuovamente valutata. In presenza del permanere dei requisiti, potrà essere inoltrata una nuova domanda di contributo. I titoli di acquisto saranno gestiti preferibilmente mediante supporto elettronico, anche avvalendosi di società in grado di effettuare gestione ed erogazione di vouchers sociali su supporto elettronico. C : INTERVENTI RIPARATIVI 19 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI Possono essere erogati contributi finalizzati all’utilizzo di strutture residenziali, anche se non presenti sul territorio comunale, che assicurano la completa assistenza alla persona anziana o diversamente abile non più assistibile al proprio domicilio. Rientrano in questa tipologia di intervento i ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, ecc. L’accesso al contributo è subordinato alla preventiva verifica da parte dei Servizi Sociali dei seguenti requisiti: - presenza di documentazione medica che attesti la sopravvenuta impossibilità al permanere del Cittadino anziano o diversamente abile al proprio domicilio; 6 - idoneità della struttura residenziale al soddisfacimento dello specifico bisogno del cittadino anziano o diversamente abile, coerentemente ad un progetto assistenziale individuale; - possesso da parte della struttura residenziale di opportuna certificazione relativa all’autorizzazione al funzionamento, agli standard strutturali e gestionali, e ad ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate; - situazione economica del ricoverando insufficiente a garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa richiesta dall’onere del ricovero; - non titolarità del ricoverando di depositi bancari e/o postali ed assicurativi, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all’assunzione in proprio dell’onere del ricovero. Solo ad esaurimento di tali importi, il Comune si riserva di valutare l’ammissibilità della domanda. Il richiedente per accedere alla prestazione ha l’obbligo di dimostrare di avere richiesto innanzitutto ai propri familiari (ai sensi dell’art. 433 del codice civile) gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica. Unitamente alla domanda di accesso ai benefici economici, il richiedente pertanto deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l’impegno a partecipare al progetto di aiuto, secondo le rispettive possibilità economiche, ovvero il rifiuto, debitamente motivato, a tale prestazione. Il Comune di Vimodrone non interviene in merito al criterio di ripartizione delle spese tra loro. Nel caso in cui il ricoverando sia titolare del diritto di proprietà su beni immobili, ivi compresa la casa di abitazione, il Comune, qualora non abbia già intrapreso diversa azione volta al recupero dell’onere sostenuto, si riserva il diritto di insinuazione nell’asse ereditario sino a concorrenza delle somme erogate per l’onere del ricovero. La dichiarazione di debito dovrà essere sottoscritta dall’interessato, o da chi in sua vece ne abbia titolo, all’atto del ricovero, e comunque prima dell’assunzione dell’impegno di spesa da parte del Comune. Tale dichiarazione potrà essere fatta valere al momento dell’apertura della successione secondo le modalità di cui agli artt. 495 e seguenti del Codice Civile. Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante il ricovero, fino alla concorrenza della somma erogata. Inoltre si riserva di avviare le procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti degli eredi e dei soggetti tenuti per legge della persona ricoverata. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo coloro che abbiano trasferito, nei due anni precedenti la domanda di intervento, a qualsiasi titolo la proprietà immobiliare adibita ad abitazione principale o di qualunque altro immobile. I contributi si distinguono in: a) assunzione diretta da parte dell’Ente dell’intero onere della retta di ricovero in assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art.433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nel caso di comprovata impossibilità degli stessi, con recupero da parte dell’Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l’indennità di accompagnamento, detratta se necessario una quota mensile per le minute spese del ricoverato stesso; b) integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, detratta se necessario una quota mensile per le minute spese del ricoverato stesso. La scelta della struttura sarà condizionata dalla condizione economica del ricoverando, dalla presenza di parenti collaboranti (sia in qualità di compartecipazione alla retta che di assunzione del carico assistenziale), e comunque subordinata a quanto contenuto nel PAI steso dal Servizio Sociale Comunale. Per la valutazione della situazione economica si fa riferimento agli elementi di calcolo previsti nei punti precedenti. 7 La richiesta di contributo potrà essere inoltrata da parte dell’interessato o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al Servizio Sociale. 20 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DIURNI PER DIVERSAMENTE ABILI Con “servizi diurni” si intendono i Centri che erogano servizi sociali territoriali rivolti a persone disabili che, per le loro caratteristiche, necessitano di interventi a supporto e sviluppo o mantenimento di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie, favorendo l’inclusione sociale della persona, mediante la formulazione di un progetto socio-educativo e/o socioformativo individualizzato, determinato temporalmente e condiviso con la famiglia (centri socioeducativi, centri diurni disabili, servizi formazione all’autonomia, ecc.). Il Comune eroga contributi per il finanziamento di tali interventi, purché precedentemente concordati con l’Assistente Sociale e formalmente autorizzati dal responsabile di servizio. Il contributo erogato copre la retta di frequenza mensile al centro, esclusi i buoni pasto e le gite/vacanze. 21 – INTERVENTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI PER SOGGETTI PORTATORI DI GRAVE HANDICAP Limitatamente ai casi di ricovero di persone anziane non autosufficienti e di persone con handicap permanente grave presso strutture residenziali o semiresidenziali si applica il comma 2 ter dell’art. 3 del D. Lgs. 109/98, modificato dall’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 130/00, si tiene conto della situazione economica del solo beneficiario della prestazione. Con riferimento a quanto emerso ormai in modo inequivocabile dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e dei Tribunali Ordinali ed ai sensi dell’art. 34 del DPR 29.9.1973, il ricoverando o in sua vece i soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi (familiari, parenti, Amministratore di Sostegno, curatore, tutore) dovrà sottoscrivere nel P.A.I. di accettare una delle seguenti opzioni: Per i ricoveri in strutture residenziali: - possibile assunzione diretta da parte del Comune dell’intero onere della retta di ricovero con recupero da parte dell’Ente stesso di eventuali redditi del ricoverato, ivi compresa l’indennità di accompagnamento ed altre indennità assistenziali percepite a titolo di minorazione, detratta una quota mensile per le minute spese del ricoverato stesso, qualora non vi siano parenti tenuti agli alimenti, ed in ogni caso subordinato a quanto previsto nel Piano Assistenziale Individualizzato; Per i ricoveri in strutture semi residenziali o residenzialità temporanea: - assunzione diretta da parte del Comune dell’intero onere della retta di frequenza della struttura con recupero da parte dell’Ente stesso di una quota mensile pari al 30% della sola indennità di accompagnamento percepita dal soggetto ricoverato. 22 - CONTRIBUTI ECONOMICI AI PARTECIPANTI A SOGGIORNI CLIMATICI PER CITTADINI ANZIANI Il Comune può erogare contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici finalizzati al mantenimento del benessere psico-fisico della popolazione anziana, proposti ed organizzati periodicamente dal Centro Sociale Anziani, previo accordo con il Comune. Pertanto, ai richiedenti può essere erogato un contributo, commisurato al costo reale del soggiorno, con applicazione delle agevolazioni definite sul costo reale del soggiorno con esclusione del supplemento di 8 costo per l’eventuale camera singola e per non più di una volta nell’arco dell’anno solare. Le agevolazioni, in rapporto alle fasce ISEE, sono stabilite annualmente con deliberazione di Giunta comunale in occasione all’approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi erogati. La domanda è presentata al Servizio Sociale comunale che ne curerà l’istruttoria, entro il termine stabilito per la partecipazione al soggiorno climatico. 23 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE Alle famiglie affidatarie viene riconosciuto un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla crescita ed alla educazione del minore loro affidato. Al fine di valorizzare adeguatamente l’apporto dato dalle famiglie affidatarie, i contributi prescindono dalla situazione economica della famiglia stessa. L’importo mensile è di Euro 460,00 - pari all’importo del minimo vitale per un nucleo familiare composto da una sola persona, se non diversamente stabilito dal Distretto Sociale mediante specifica indicazione per la gestione associata dell’Affido familiare. Nel caso di spese eccezionali (quali quelle relative a prestazioni odontoiatriche, oculistiche, ecc.) potrà essere erogato un contributo straordinario previa valutazione del Servizio Sociale comunale. Inoltre, possono fare eccezione gli interventi, ed i relativi costo, proposti dal servizio psico-sociale per la Famiglia e Tutela Minori per la realizzazione di progetti particolari che prevedano la collaborazione con enti di accoglienza e/o associazioni familiari. D : PROCEDURE AMMINISTRATIVE 24 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall’interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l’origine e l’entità del bisogno. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato l’estratto del conto corrente bancario e/o postale, di cui sono titolari il richiedente ed i componenti dell’intero suo nucleo familiare anagrafico, riferito ai 3 mesi precedenti la richiesta di contributo economico. Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CPS, Consultori, ecc., si procederà d’ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta d’ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente. Gli Assistenti Sociali sono tenuti ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero nell’impossibilità o manifestassero difficoltà. 25 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata della documentazione necessaria, è consegnata dal richiedente all’Ufficio Protocollo, previo visto di regolarità e completezza da parte dell’Assistente Sociale comunale cui compete l’istruttoria della pratica, che comprende l’analisi della situazione di disagio, la valutazione e la proposta di intervento nel P.A.I., con eventuale indicazione di altre misure e/o servizi cui integrare l’intervento economico. L’Assistente Sociale, allo scopo di formulare la proposta di intervento economico con il P.A.I., acquisisce tutti gli elementi necessari a fornire un quadro il più possibile completo ed esaustivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare. 9 Il P.A.I. è sottoposto all’accettazione del richiedente l’intervento economico e dallo stesso sottoscritto, e ove necessario, con l’assistenza dei soggetti incaricati della tutela dei suoi interessi (familiari, parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del Codice Civile, Amministratore di Sostegno, curatore, tutore). Qualora si rilevino evidenti contrasti tra la situazione economica dichiarata ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di grossa cilindrata, categoria catastale dell’immobile abitato, ecc.) si potrà procedere, prima dell’accoglimento della domanda, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l’effettiva situazione economica del richiedente. Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell’ufficio, l’Assistente Sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all’istanza di intervento. Qualora a seguito di visita domiciliare venga constatata la difformità tra quanto dichiarato dal richiedente e il tenore di vita accertato, la relazione dell’Assistente Sociale è motivo sufficiente al rigetto della richiesta. Il Servizio “Servizi Sociali” entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda provvede a: - richiedere, se necessario, un’integrazione della documentazione per completarne l’istruttoria; - formalizzare l’accoglimento o il rigetto della stessa, comunicando tempestivamente e formalmente all’interessato l’esito del procedimento. La domanda di intervento, istruita e corredata dal P.A.I., è successivamente valutata da una Commissione composta dagli Assistenti Sociali comunali e dal responsabile del Servizio “Servizi Sociali”, che, compatibilmente con le risorse economiche assegnate e disponibili, adotta gli atti per l’assunzione del corrispondente impegno di spesa. Ove necessario e per il tempo occorrente per l’istruttoria della richiesta di intervento, possono essere predisposti interventi d’urgenza, minimi, essenziali ed idonei ad evitare il rischio di aggravamento della situazione di emergenza, in particolare ove siano coinvolti soggetti minori o disabili o grandi anziani. 26 - CONTROLLI L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni. A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell’art.4 – comma 7- del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 27 - PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE E D’UFFICIO Per il trattamento dei dati personali e sensibili dei destinatari delle prestazioni del servizio sociale e di tutti coloro comunque coinvolti e interessati alla stesura del P.A.I. si fa riferimento al vigente D.Lgs. 30.6.2003, n.196. Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni dell’ Autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali sono coperte dal segreto d’ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti. L’Assistente sociale ha l’obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al codice deontologico approvato dall’Ordine professionale. 10 28 - ALBO DEI BENEFICIARI In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 12 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di contributi economici per ogni esercizio finanziario. L’albo dei beneficiari, aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno, è pubblico e può essere consultato da ogni Cittadino. 11