n. 98 - AHK Italien
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GI UGNO 2 015 | 98 Newsletter norme &tributi introduzione Cari soci, cari lettori, attualmente sono al vaglio del Parlamento italiano due decreti legislativi la cui approvazione potrebbe suscitare grande interesse per le imprese italiane e straniere che operano in Italia: il decreto legislativo recante “misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” e quello contenente “disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”. Il primo prevede, fra le altre, l’introduzione di diversi procedimenti preventivi tra contribuente e fisco, che dovrebbero contribuire ad eliminare l’incertezza del diritto nell’applicazione delle norme fiscali in genere ed in fattispecie particolari. Il secondo decreto, invece, riguarda disposizioni sull’ampliamento dell’ambito applicativo degli “international rulings” attraverso i quali le imprese possono preventivamente raggiungere una conciliazione con il fisco nel caso di controversie fiscali transfrontaliere. L’Articolo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Rödl & Partner a pag. 10 della presente Newsletter affronta proprio queste novità dal punto di vista della tematica dei prezzi di trasferimento. Anche l’articolo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader Stadler Fischer a pag. 8 ricorda l’importanza di una consultazione preventiva del fisco italiano con particolare riferimento alle stabili organizzazioni edili in Germania. Le novità del mercato italiano di interesse per le imprese tedesche attive in ambito internazionale verranno trattate anche nel Workshop Italia che avrà luogo il 21.07 a Monaco di Baviera in collaborazione con la Camera di Commercio locale e gli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario e Matera Bonaccorsi Hein. Trovate ulteriori informazioni in calce a questa pagina nonché sul nostro sito www.deinternational.it. Vi auguriamo una buona lettura. Dr. Trixie-Alexandra Bastian, Network “Norme & Tributi“ DEinternational attualitá 21.07.2015 : WORKSHOP ITALIA: RIFORME RECENTI (CON FOCUS SUL DIRITTO DEL LAVORO E SUI RISCHI DA RESPONSABILITÀ) (in lingua tedesca) Ora: 09:00 – 13:00 Luogo: Camera di Commercio di Monaco di Baviera, Monaco, Germania in collaborazione con la Camera di Commercio di Monaco di Baviera e gli Studi Partner del Network “Norme & Tributi” CBA Studio Legale e Tributario e Studio Legale Matera Bonaccorsi Hein & Partner Per ulteriori informazioni: Petra Henke, Tel.: +49 (0)89 5116-1456, [email protected] DEinternational Italia Srl Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi indice Diritto societario Italia: Le operazioni sul capitale nelle S.r.l. a fronte della riforma sul minimo legale del capitale sociale: i chiarimenti del Consiglio Notarile di Milano.... . . . . . . . . . . Pagina 4 Germania: Il BGH illustra la postergazione di rango - Rivive il "quasi capitale"?. . . . . Pagina 4 Mergers & Acquisitions Italia: Diritto di ispezione del socio al fine della vendita della quota di minoranza. . . Pagina 5 Germania: Affari con il consiglio di amministrazione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 5 Diritto del lavoro Italia: TFR in busta paga: il regolamento attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri.. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6 Problematiche contributive e fiscali del personale distaccato Italia: Le indennità per i servizi resi all'estero e calcolo del TFR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 6 Diritto commerciale e degli agenti Germania: Diritto dell'agente alla provvigione in caso di consegna a richiesta del cliente. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 7 Diritto dell'energia Italia: Efficienza? Niente paura arrivano gli EGE (Esperti in Gestione dell'Energia).. Pagina 7 2 pagina tassazione delle imprese Italia: ACE per le società quotate - maggiorazione del 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8 Germania: IRPEF nell'ambito di stabili organizzazioni edili o con attività d'assemblaggio. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 8 D.LGS. 231/01 Italia: Nuovi reati presupposto in materia ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9 Diritto dei cartelli e della concorrenza Italia: Istruttoria dell'AGCM per abuso di posizione dominante nel settore del gelato industriale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 9 diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore Italia: Distribuzione di opere protette da copyright: recente sentenza della Corte di Giustizia......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina10 prezzi di trasferimento Italia: Decreto Legislativo relativo alle misure per l’internazionalizzazione e Transfer Pricing... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina10 IVA e dazi Italia: Stabile organizzazione – prestazioni di servizi e soggettività passiva IVA .. . Pagina11 Germania: Obbligo di registrazione in Germania ai fini IVA per imprese edili italiane.. . Pagina11 fiscalità internazionale Italia: Il fisco non può cambiare apoditticamente il metodo utilizzato per il transfer price...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 1 2 Ispezioni fiscali e contenziosi tributari Italia: L’avviso di accertamento non può essere emesso prima di 60 giorni dal PVC . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina12 DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi indice appalti Italia: Ricorsi più snelli e veloci in materia di appalti di pubblici.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina13 Diritto dell’edilizia ed immobiliare Italia: Giurisdizione nel risarcimento da disapplicazione di provvedimento amministrativo favorevole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina13 Reati connessi all’esercizio dell’impresa Italia: Esercizio di fatto di poteri direttivi nel campo della sicurezza sul lavoro. . . Pagina14 Diritto fallimentare Italia: Estensione del fallimento: il limite dei poteri degli amministratori.. . . . . . . . . . . . Pagina14 Diritto processuale ed Arbitrati Italia: Sul termine per la pronuncia del lodo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina15 Tassazione delle persone Italia: L'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero ("IVIE").. . . . . . . . . . . . . . . Pagina15 reati finanziari Italia: Falsa fatturazione: non deducibilità dei costi e sussistenza del reato. . . . . . . Pagina16 Responsabilità da prodotto e del produttore Italia: Vendita di automobili difettose: titoli di responsabilità e forma della 3 pagina denuncia. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina16 DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto societario Italia: Le operazioni sul capitale nelle S.r.l. a fronte della riforma sul minimo legale del capitale sociale: i chiarimenti del Consiglio Notarile di Milano Con modifica introdotta dal d.l. n. 76 del 2013, il minimo legale del capitale sociale delle S.r.l. è stato ridotto ad un ammontare pari ad 1 euro. La recente massima n. 143 del Consiglio Notarile di Milano ha chiarito come il rinvio contenuto negli artt. 2482 (riduzione volontaria del capitale) e 2482-ter (riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale) al precedente minimo legale di 10.000 euro sia frutto unicamente del mancato coordinamento normativo e che debba essere interpretato conformemente al nuovo limite legale di 1 euro. Pertanto le S.r.l., indipendentemente dall’ammontare di partenza del proprio capitale sociale, possono: a) deliberare la riduzione del capitale a copertura perdite al M. Tocchet di sotto di 10.000 euro, quando si riscontrino perdite superiori ad un terzo (art. 2482-bis) o inferiori ad un terzo o tali da ridurre il capitale al di sotto della soglia legale (art. 2482ter); b) deliberare l'aumento del capitale sociale, a titolo gratuito o a pagamento, ad un ammontare inferiore a 10.000 euro, anche in sede di ricostituzione del capitale a seguito di copertura perdite. In tale contesto, l'unico limite che deriva dall'attuale sistema è rappresentato dal divieto di ridurre volontariamente il capitale quando la somma dello stesso e della riserva legale risulti inferiore a 10.000 euro. Tale operazione contrasterebbe infatti con l'obbligo ex art. 2463 c. 5 c.c. di accantonare a riserva legale un quinto degli utili fino a quando la somma della stessa e del capitale raggiunga l'ammontare di 10.000 euro. 4 pagina Avv. Melissa Tocchet | [email protected] Dott. Roberto Gambino | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Germania: Il BGH illustra la postergazione di rango - Rivive il "quasi capitale"? Una postergazione di rango viene tipicamente dichiarata da un socio nei confronti della „sua“ società per evitare o eliminare il sovraindebitamento. In tal caso, l’amministratore è, infatti, obbligato a chiedere il fallimento. Con sentenza del 5.3.2015 (IX ZR 133/13), la Corte suprema (BGH) ha messo in chiaro che la postergazione è un contratto. Come tale è interpretabile senza “limitarsi al senso letterale delle parole” (§ 133 BGB). Dato il fine perseguito, ovverosia evitare il sovraindebitamento, può attribuirsi all’accordo il contenuto ritenuto necessario dal BGH per tale scopo. Il BGH intende la postergazione di rango come contratto a favore di terzi, modificabile solo con il consenso di tutti gli altri cre- A. Seitz ditori. Una postergazione di rango vale anche prima dell’apertura di un fallimento (contrariamente a quanto previsto dal § 39, 2° comma Legge fallimentare) e non può essere a tempo determinato; essa costituisce uno sbarramento a far valere il credito se e fino a quando esiste anche solo un rischio di mancanza di liquidità o di sovraindebitamento. Il BGH fornisce all’amministratore della debitrice non solo un’eccezione, bensì impone al medesimo un divieto di pagamento. Tale conseguenza giuridica ricorda l’istituto del “quasi capitale”, in realtà abrogato nel 2008. Esso rivive, leggermente modificato, nella postergazione di rango: al posto della fattispecie della "crisi" si ha, ora, il pericolo di sovraindebitamento o la mancanza di liquidità. Conseguentemente, il BGH riconosce anche F. Sali un diritto al rimborso. RA Alexander Seitz, LL.M. Eur | [email protected] RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Mergers & Acquisitions Italia: Diritto di ispezione del socio al fine della vendita della quota di minoranza Con una recente sentenza del 13.03.2015, il Tribunale di Brescia ha deciso che anche il socio di minoranza che non partecipa all’amministrazione della società ha diritto di avere dagli amministratori informazioni sull'andamento degli affari della società e potrà esaminare, anche tramite professionisti di sua fiducia, tutta la documentazione sociale ed i documenti relativi all’amministrazione della società. Con la citata sentenza, il Tribunale ha accolto il ricorso del socio non amministratore, il quale richiedeva in via cautelare ex art. 700 cpc di poter consultare la documentazione sociale ai fini di una verifica dell’operato dell’organo amministrativo. Secondo il Tribunale, il diritto del socio risulta W. M. Kühne in maniera chiara dall’art. 2476 c.c., dal quale si evince anche che tale diritto si estende a tutti i documenti, le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari sociali. Per il socio di minoranza il diritto di ispezione potrà essere utilizzato come strumento per chiedere la sua uscita anticipata dalla società, offrendo agli altri soci la sua partecipazione di minoranza ed evitare lunghe e spiacevoli verifiche aziendali da parte dei consulenti incaricati dal socio di minoranza. Il diritto di ispezione non è subordinato a limiti specifici. Per tale motivo è possibile anche ricorrere alla tutela cautelare ex art. 700 cpc. In caso contrario, il socio avrebbe come unica possibilità quella di agire in via ordinaria, con il rischio di dover sopportare le eventuali illegittimità degli amministratori nel medio lasso temporale. 5 pagina Avv. Wolf Michael Kühne | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Germania: Affari con il consiglio di amministrazione Gli ostacoli formali che si frappongono alla conclusione di affari tra una società per azioni ed uno dei membri del consiglio di amministrazione sono elevati. Al fine di evitare conflitti d’interesse, la legge dispone che per tali affari la società non sia rappresentata, come di regola, dal CdA ma dal consiglio di sorveglianza. Questa regola determina nella prassi delle complicazioni. Nel dettaglio vale quanto segue: la decisione deve essere presa, fondamentalmente, dall’intero collegio con la maggioranza dei voti. La decisione non può essere presa né dal presidente né da singoli membri a ciò autorizzati dal consiglio. Una volta approvato, l’affare può essere concluso con il membro del CdA. La dichiara- K. von Hase zione di volontà da parte della società –per esempio la sottoscrizione di un contratto scritto– deve avvenire attraverso il consiglio di sorveglianza e dunque fondamentalmente attraverso tutti i suoi membri. Dal momento che ciò è di difficile attuazione, è consigliabile che lo statuto o il regolamento interno prevedano che la dichiarazione di volontà possa avvenire attraverso il presidente o attraverso suoi specifici membri. La questione se eventuali errori nell’adozione della decisione o nell’emissione della dichiarazione possano essere retroattivamente sanati attraverso una decisione autorizzativa è giudicata in maniera differente dalle corti superiori. I giudici della Corte di Appello di Brandeburgo hanno negato tale possibilità. E’ auspicabile che la Corte di Cassazione Tedesca faccia S. Martorana presto chiarezza. RA Dr. Karl von Hase | [email protected] Avv. Sacha Martorana | sacha.martorana@ luther-lawfirm.com Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi diritto del lavoro Italia: TFR in busta paga: il regolamento attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un meccanismo sperimentale di percezione “anticipata" della quota TFR maturanda (si veda sul punto la Newsletter di maggio), attuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 2015 (DPCM). Possono ottenere il TFR in busta paga tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e di quelli occupati nel settore agricolo. Restano altresì esclusi dal beneficio i dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali nonché quelli di aziende in crisi ai sensi della Legge n. 297 del 1982. Il lavoratore che intenda esercitare il diritto d'opzione deve presentare apposito modulo al proprio da- S. Hein tore di lavoro, chiedendo la corresponsione della quota maturanda del TFR come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.). L'art. 4 del DPCM precisa che la Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR, determinata in base dell'art. 2120 c.c., è assoggettata a tassazione ordinaria e non è soggetta a contribuzione. Per quanto concerne i termini di pagamento, occorre distinguere tra datori di lavoro che occupano 50 o più unità e datori di lavoro che ne impiegano meno di 50. Nel primo caso la Qu.I.R. deve essere corrisposta dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, nel secondo, invece, entro tre mesi. Per le imprese minori è prevista la possibilità di accedere a specifiche forme di finanziamento per la corresponsione della Qu.I.R. Avv. e RAin Susanne Hein | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 6 pagina Problematiche contributive e fiscali del personale distaccato Italia: Le indennità per i servizi resi all'estero e calcolo del TFR Le indennità corrisposte al lavoratore distaccato per le prestazioni professionali rese all'estero possono avere, a seconda dei casi specifici, valenza retributiva oppure risarcitoria. La differente qualificazione di tali componenti si riverbera sulla determinazione della base di calcolo del TFR, con conseguente inclusione od esclusione dei singoli importi nel quantum da corrispondere al lavoratore distaccato. La recente sentenza della Corte di cassazione n. 1168/15, pur ribadendo la necessità di un'approfondita analisi da effettuarsi caso per caso, ha tuttavia fornito interessanti spunti di riflessione. I Giudici hanno difatti affermato che, laddove esista una condizione effettiva di distacco che comporti, da parte D. C. Trivi della società distaccataria, la corresponsione periodica e “non occasionale" di indennità aggiuntive della retribuzione, queste vadano incluse nella base di calcolo del TFR. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che, in ragione della corresponsione scadenzata e “non occasionale", le componenti indennitarie erogate dalla società distaccataria abbiano mera natura retributiva e non risarcitoria e che come tali debbano essere obbligatoriamente incluse nella base di calcolo del TFR. In tali casi, dunque, la società distaccante sarà obbligatoriamente tenuta alla corresponsione integrale del TFR, considerandosi assolutamente illegittima la determinazione dello stesso unicamente sulla retribuzione base. Dott. Daniele Carlo Trivi | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto commerciale e degli agenti Germania: Diritto dell'agente alla provvigione in caso di consegna a richiesta del cliente L’art. 87 co. 1 HGB [Codice commerciale tedesco] prevede che l'agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia. In data 22/01/2015, la Corte Suprema Tedesca (CST) si è pronunciata (R.G. n. VII ZR 87/14) in materia di contratti di fornitura di pezzi di serie nel settore automobilistico. Il contratto di agenzia stipulato prevedeva che la provvigione venisse calcolata in base al “fatturato". Per effetto dell'intervento dell'agente, durante il contratto di agenzia era stato stipulato un accordo quadro tra un fornitore e una casa automobilistica avente ad oggetto la fornitura a lungo termine di pezzi di serie. Parte dei relativi ordini di consegna sono stati trasmessi dal R. Budde cliente dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia. Secondo la CST, l'agente non aveva diritto alla provvigione per queste consegne. Le parti possono concordare per quali operazioni e in quale momento debba sorgere il diritto alla provvigione. Negli accordi quadro di fornitura si può pattuire che il diritto alla provvigione sorga o con la conclusione del contratto quadro o con il contratto di fornitura che si perfeziona in seguito all'ordine di consegna trasmesso dal cliente. Trattandosi, nel caso di specie, di una provvigione sul “fatturato", vanno poste a fondamento del diritto alla provvigione solo le operazioni che hanno generato il fatturato. All'agente non spettava, quindi, la provvigione ai sensi dell’art. 87 co. 1 HGB per gli ordini di consegna ricevuti dopo la data di cessazione del contratto. Dr. Robert Budde | [email protected] 7 pagina Diritto dell'energia Italia: Efficienza? Niente paura arrivano gli EGE (Esperti in Gestione dell'Energia) La Dir. 2012/27/UE, emanata con l’obiettivo di ridurre del 20% il consumo di energia primaria dell’UE entro il 2020, richiede ai Paesi membri l’introduzione di norme a favore dell’efficienza energetica. L’Italia la ha recepita con il D.Lgs. 102/14 che istituisce l’obbligo per le imprese “energivore” di realizzare una “diagnosi energetica” entro il 5/12/15 e poi con cadenza quadriennale. Sono “energivore” le imprese con consumo annuo di energia superiore ai 2,4 milioni/kWh ed un rapporto “costo sostenuto per l’energia/fatturato” superiore al 3%. Sono escluse dall’obbligo le imprese che hanno adottato gli standard ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale), 50001 (Sistemi di Gestione Energia) o C. Bedogni EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Le diagnosi energetiche dovranno essere eseguite dagli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) oppure da un Auditor Energetico: il d.dir.12/5/15 ha approvato gli schemi di certificazione e accreditamento per EGE. La diagnosi energetica andrà inviata all’Enea, che avrà il compito di istituire una banca dati delle imprese soggette e monitorare la correttezza delle diagnosi. L’obbligo di realizzare una diagnosi energetica può diventare un’opportunità di miglioramento per le imprese “energivore”. La diagnosi, infatti, oltre a definire accuratamente la “struttura energetica” dell’azienda con l’esame delle linee produttive e dei servizi generali (clima, illuminazione, IT), deve prevedere interventi di efficienza a cui dare progressiva attuazione. Dottore commercialista e revisore legale Carlotta Bedogni | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi tassazione delle imprese Italia: ACE per le società quotate - maggiorazione del 40% L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal c.d. “decreto crescita e competitività” (D.L. 91/2014) in relazione alla agevolazione ACE per le società quotate. Come si ricorderà, l'agevolazione ACE è un incentivo fiscale alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante la deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato di un importo corrispondente al c.d. rendimento nozionale del nuovo capitale proprio immesso nell’impresa a partire dal 2011. Per tali soggetti, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati degli Stati UE o aderenti allo SEE, viene prevista una maggiorazione del 40% della variazione in aumento D. Prato del capitale proprio. Dal punto di vista soggettivo, la circolare ricorda che l’accesso all’agevolazione maggiorata interessa i soggetti per i quali l’ammissione alla quotazione e la negoziazione dei propri strumenti finanziari avvenga in data successiva a quella di entrata in vigore del predetto decreto (i.e. 25.6.2014). Dal punto di vista della determinazione dell’ammontare della maggiorazione, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che la variazione in aumento del capitale proprio è costituita dalla somma algebrica degli elementi positivi (conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserve disponibili) e negativi (distribuzioni di patrimonio a qualsiasi titolo). Le variazioni positive di capitale proprio assumono rilievo ai fini della nuova disciplina agevolativa a partire dal 25.6.2014. R. Pellegrini r. Dirk Prato | [email protected] D Dott. Roberto Pellegrini | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 8 pagina Germania: IRPEF nell'ambito di stabili organizzazioni edili o con attività d'assemblaggio Una stabile organizzazione nel settore edile o dell’assemblaggio in Germania esiste qualora la sua attività superi un periodo di 12 mesi. Questo può accadere anche nel caso in cui un’attività in Germania, originariamente pianificata per un periodo più breve, duri più a lungo oppure esistano incarichi successivi, in conseguenza dei quali viene superato il periodo di 12 mesi. La stabile organizzazione in Germania viene, quindi, considerata esistente, in modo retroattivo, a partire dall’inizio dell’attività edile o di assemblaggio. Una stabile organizzazione è un datore di lavoro anche per ciò che concerne gli obblighi legati all'IRPEF. L’IRPEF deve essere notificata presso l’Agenzia delle Entrate tedesca R. Mader competente sul territorio e versata presso quest’ultima per tutti i dipendenti che lavorano per una stabile organizzazione in Germania. L’obbligo ha inizio dal primo giorno in cui la stabile organizzazione ha dato inizio alla sua attività. Ciò si applica anche nel caso in cui la stabile organizzazione sia sorta in un secondo tempo e con ciò, in modo retroattivo. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione nell’ambito dell’IRPEF, è necessario prendere contatto per tempo con le autorità tributarie italiane. Dipl.-Kfm. Raimund Mader | [email protected]. Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi D.LGS. 231/01 Italia: Nuovi reati presupposto in materia ambientale In data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 22 maggio 2015 n. 68 contenente disposizioni relative ai delitti contro l’ambiente e modifiche ad alcuni reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. L’art. 1 del provvedimento normativo introduce un nuovo titolo nel Codice Penale (Titolo VI-bis) rubricato “Dei delitti contro l’ambiente” e le seguenti nuove ipotesi di reato: Art. 452-bis “Inquinamento ambientale”; Art. 452-quater “Disastro ambientale”; Art. 452-quinquies “Delitti colposi contro l’ambiente”; Art. 452-sexies “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”; Art. 452-septies “Impedimento del controllo”; Art. 452-terdecies “Omessa bonifica”. Inoltre, la Legge 68/2015 prevede R. di Vieto circostanze aggravanti nelle ipotesi di morte o lesioni quale conseguenza non voluta del reato di inquinamento ambientale (art. 452-ter), nel caso di associazione a delinquere (art. 452-octies) o in caso di qualunque reato commesso al fine di eseguirne uno o più tra quelli di cui al nuovo Titolo, di quelli previsti dal D.Lgs. 152/06 o da altre disposizioni previste a tutela dell’ambiente. La Legge 68/2015 interviene anche sul primo comma dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto. Il Legislatore ha disposto che per tali reati all’ente possano essere applicate sanzioni pecuniarie e, limitatamente ai delitti di inquinamento e disastro ambientale, anche le interdittive. Con questa modifica, quindi, i reati ambientali più gravi entrano D. Ghedi nel novero dei reati presupposto. Avv. Roberta di Vieto | [email protected] Avv. Daniele Ghedi | [email protected] 9 pagina Diritto dei cartelli e della concorrenza Italia: Istruttoria dell'AGCM per abuso di posizione dominante nel settore del gelato industriale L'AGCM ha reso noto di aver aperto un procedimento per un sospetto abuso di posizione dominante a carico dell'impresa leader in Italia nel settore del gelato industriale “da impulso" (ossia monodose e a consumo immediato). L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione di un operatore minore, secondo il quale l'impresa avrebbe intimato agli esercenti di non vendere i prodotti del primo contestualmente ai propri. L'Autorità ha preso in esame l'intero sistema contrattuale dell'impresa indagata, comprendente: (i) i contratti tra l'impresa ed i propri distributori in esclusiva; (ii) i contratti tra questi ultimi ed i punti vendita; (iii) i contratti dell'impresa con i propri clienti direzionali; (iv) S. Gallo i contratti (accordi-quadro) stipulati tra l'impresa e le associazioni di categoria dei punti vendita (principalmente stabilimenti balneari). Tale sistema, avendo clausole di esclusiva particolarmente incisive (e consistenti, in alcuni casi, anche nell'impegno dei punti vendita a non porre in vendita prodotti concorrenti), associate alla previsione di sconti e compensi (spesso condizionati al raggiungimento di fatturati minimi e, per quanto riguarda i contratti-quadro con le associazioni, commisurati ai comportamenti tenuti dagli associati), è al vaglio dell’AGCM, in quanto sarebbe idoneo a fidelizzare i punti vendita ai prodotti dell’impresa, già detentrice di una quota di mercato prossima al 50%, e ad ostacolare l'accesso dei concorrenti al mercato. Avv. Simona Gallo | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto dei brevetti, dei marchi e d’autore Italia: Distribuzione di opere protette da copyright: recente sentenza della Corte di Giustizia Con sentenza del 13.05.2015 (caso C-516/13), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa in merito alla nozione di “distribuzione al pubblico” di cui all'art. 4 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001. La questione interpretativa è stata sollevata dal Giudice Tedesco nel corso di una controversia tra due società italiane in merito alla presunta violazione del diritto di distribuzione dell'una risultante da offerte in vendita poste in essere dall'altra per mezzo di una campagna pubblicitaria diretta agli acquirenti tedeschi. Alla Corte è stato chiesto di precisare se la nozione di “distribuzione al pubblico” di cui all'art. 4 della direttiva comprenda anche il diritto di offrire al pubblico e, in tal caso, M. Dalla Costa se in tale concetto rientrino solo le offerte contrattuali o anche le operazioni pubblicitarie e se, infine, una violazione del diritto d'autore si configuri solo nel caso di effettivo acquisto a seguito dell'offerta. La Corte ha affermato che l'art. 4 della direttiva 2001/29, letto alla luce dell'art. 6 del trattato OMPI sul diritto d'autore e in base alla precedente giurisprudenza comunitaria, consente al titolare del diritto esclusivo di un'opera protetta da copyright di opporsi anche all'offerta di vendita o pubblicità relativa all'originale o alla copia di tale opera, anche quando non risulti dimostrato che detta offerta o pubblicità abbia dato luogo all'acquisto dell'oggetto tutelato da parte di un acquirente dell'Unione. A. Ferraro Avv. e RA Mattia Dalla Costa, D.E.S. en Droit Européen | [email protected] Avv. Alessia Ferraro | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 10 pagina PREZZI DI TRASFERIMENTO Italia: Decreto Legislativo relativo alle misure per l’internazionalizzazione e Transfer Pricing Alcuni dei 16 articoli del Decreto Legislativo relativo alle misure per l’internazionalizzazione (al momento della redazione di questo articolo ancora in bozza) toccano anche argomenti rilevanti da un punto di vista transfer pricing. L'articolo 1 tratta l'argomento dei Rulings. Tra l'altro viene ampliata la possibilità di chiudere accordi preventivi col fisco nelle operazioni “cross border” (p.e. transfer pricing, sussistenza o meno di una stabile organizzazione, attribuzione di utili/perdite ad una stabile organizzazione, trasferimento della sede, altri componenti reddituali “cross border": dividendi, interessi, royalties). Di elevata importanza a nostro parere, anche l'estensione della validità del Ruling fino alla data della G. Guarnerio presentazione della domanda (e non soltanto dall'anno nel quale viene concluso l'accordo). Ulteriore novità è l'inserimento del concetto del “valore normale" nella casistica dei costi black-list. A questo riguardo, l'articolo 5 prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con fornitori black list, sono ammessi in deduzione nei limiti del valore normale. Rilevante da un punto di vista transfer pricing anche l'articolo 7, il quale introduce il concetto in vigore a livello dell'OCSE per quanto riguarda la determinazione della base imponibile della stabile organizzazione, ossia il cosiddetto “Functionally Separate Entity Approach". H. Röll Dottore Commercialista, Dott. Giampiero Guarnerio | [email protected] Transfer Pricing Specialist, Dott. Hans Röll | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi iva e dazi Italia: Stabile organizzazione – prestazioni di servizi e soggettività passiva IVA La stabile organizzazione è caratterizzata dal doppio limite, interno ed esterno, della soggettività passiva IVA. Il limite interno si riferisce alle prestazioni di servizi rese dalla casa madre alla stabile organizzazione, o viceversa, in entrambi i casi prive di rilevanza ai fini IVA in quanto la stabile organizzazione non svolge attività economica indipendente, come richiesto dalla Direttiva n. 2006/112/CE, e quindi non è dotata di soggettività passiva d’imposta autonoma, rappresentando una mera dislocazione territoriale dello stesso soggetto. Il limite esterno è da ricondurre alla legge IVA, che attribuisce alla stabile organizzazione autonoma soggettività d’imposta limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute; in considerazione del limite interno sopra evidenziato, tale soggettività deve intendersi circoscritta ai rapporti con i terzi. S. Amoroso Dott. Stefano Amoroso | [email protected] 11 pagina Germania: Obbligo di registrazione in Germania ai fini IVA per imprese edili italiane I lavori edili sono prestazioni inerenti a contratti di appalto e a prestazioni particolari, volte alla creazione, messa in opera, manutenzione, modifica o rimozione di opere edili. Il luogo della prestazione edile coincide con il luogo dell'immobile (cd. principio di territorialità). Di norma nel caso di lavori edili l’obbligazione tributaria passa in capo al destinatario del servizio. Qualora l’impresa edile italiana dia in subappalto a imprese tedesche o straniere lavori edili da svolgersi su un immobile sito in Germania, sussiste un obbligo di registrazione ai fini IVA in Germania, in quanto l'impresa edile italiana deve registrare in Germania M. Winkler i servizi in reverse charge del suo subappaltatore. Tale obbligo di registrazione sussiste anche nel caso in cui i lavori edili in Germania vengano svolti nei confronti di privati. Inoltre, in Germania è prevista una ritenuta per prestazioni edili; nel caso di lavori edili deve quindi essere applicata una ritenuta del 15% della controprestazione, anche se è possibile richiedere alla autorità fiscale tedesca competente di essere esonerati, tramite la richiesta di una cd. certificazione di esenzione. M. Radke Steuerberater, FB IntStR, Matthias Winkler | [email protected] Steuerberater Marcel Radke | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Fiscalità internazionale Italia: Il fisco non puÓ cambiare apoditticamente il metodo utilizzato per il transfer price La sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1670/50/2015 in tema di transfer price è, ad avviso dello scrivente, particolarmente importante. Il fisco contestava due punti. Primo: la scelta del metodo di calcolo, disapplicando il CUP (confronto del prezzo, scelto dalla società per la redazione della documentazione nazionale) ed applicando il TNMM Transactional Net Margin Method. Secondo: la scelta di inserire nel campione di riferimento due società in perdita. La Commissione stabilisce 3 principi. Primo: Il CUP “rimane il metodo da preferire, paragonato ad altri, per garantire il rispetto dell’arm length principle”, purchè le transazioni siano comparabili. L’Agenzia delle En- M. Rubini trate non può contestare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento limitandosi semplicemente a sostenere che se fosse stato utilizzato un altro metodo il risultato sarebbe stato differente (a vantaggio del Fisco); quando possibile, il Fisco deve attenersi al metodo scelto dalla società e confutarlo solo se vi sono ragioni oggettive e fondate. Secondo: è lecita l'indicazione di prezzi minimi e massimi nella documentazione e viene rigettata la tesi del Fisco secondo la quale si sarebbero dovuti applicare prezzi medi ponderati. Terzo: i comparables in perdita non possono essere automaticamente esclusi dal campione di confronto. Dott. Marco Rubini | [email protected] 12 pagina Ispezioni fiscali e contenziosi tributari Italia: L’avviso di accertamento non puÓ essere emesso prima di 60 giorni dal PVC Con sentenza n. 11088 del 28 maggio 2015, la Corte di cassazione ha ribadito che l’Avviso di Accertamento non può essere emesso prima che decorrano i 60 giorni a disposizione del contribuente per poter addurre le proprie osservazioni al PVC. La Cassazione ha quindi ribadito che senza il rispetto del suddetto termine, previsto nell’art. 7, L. 212/2000, l’Avviso di Accertamento non può ritenersi correttamente emesso ed è di conseguenza annullabile. Ciò, implicitamente, equivale ad affermare l’obbligo dell’Agenzia di esaminare e confutare le suddette Osservazioni del Contribuente al PVC, altrimenti non avrebbe alcun senso imporre al contribuente un termine per l’inoltro delle stesse. M. Petrucci In particolare, la Cassazione ha specificato che per data di emanazione dell’Avviso di Accertamento deve intendersi la data della firma dello stesso da parte del funzionario dell’Agenzia munito dei necessari poteri. Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi appalti Italia: Ricorsi più snelli e veloci in materia di appalti di pubblici Con il decreto n. 40/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5.6.2015, il Consiglio di Stato (massimo Giudice Amministrativo) ha emanato le disposizioni per il contenimento della dimensione dei ricorsi e degli altri atti dei giudizi in materia di appalti pubblici. Il decreto prevede un numero massimo di 30 pagine per ciascuno degli atti principali del giudizio (ad es. ricorso introduttivo, memorie e atti di impugnazione) e di 10 pagine per ciascuno degli atti secondari (domanda di misure cautelari, memorie di replica ed atto di intervento delle parti non strettamente necessarie per il giudizio). I suddetti limiti possono essere aumentati, rispettivamente, a 50 pagine per gli atti principali e a 15 A. Mari pagine per gli atti secondari, dietro autorizzazione del Giudice, per i casi più complessi. La nuova disciplina mira, insieme alle altre regole già in vigore sul dimezzamento dei termini processuali, ad imprimere un'accelerazione allo svolgimento di tali giudizi, in modo da garantire alle imprese, anche straniere, che partecipano agli appalti, una soluzione rapida delle controversie. Le disposizioni entreranno in vigore, per tutti i giudizi in materia di appalti pubblici, sia di primo grado che in appello, dal 5.72015. Avv. Alessandra Mari | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica 13 pagina Diritto dell’edilizia ed immobiliare Italia: Giurisdizione nel risarcimento da disapplicazione di provvedimento amministrativo favorevole Con sentenza 11/7/2014, il TAR Lombardia ha negato la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata dal proprietario di un manufatto costruito in base ad una concessione edilizia, successivamente ritenuta illegittima da parte del giudice ordinario, e quindi demolito per ordine del giudice. Secondo il TAR la parte che invoca la tutela risarcitoria non lamenta un esercizio illegittimo del potere da parte del giudice ma è in realtà titolare del diritto soggettivo al legittimo affidamento ed all'integrità del proprio patrimonio. Nel caso di materie estranee all'ambi- P. Nardini to della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133 c.p.a., in ambito di risarcimento del danno nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la giurisdizione ordinaria è stata affermata anche da Cass., sez. un., ordinanza 6595/11. Nega invece il diritto al risarcimento il Consiglio di Stato, con sentenza 183/14, secondo la quale va respinta la domanda risarcitoria per annullamento di un permesso a costruire in quanto se è vero che l'Amministrazione ha posto in essere una condotta non autorizzata, è altrettanto vero che alla parte non spettava sin dall'origine l'ottenimento del provvedimento autorizzativo, tanto che l'Amministrazione, qualora avesse posto in essere una condotta jure, avrebbe dovuto respingere l'istanza di rilascio del permesso di costruire. Avv. Paola Nardini | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Reati connessi all‘esercizio dell‘impresa Italia: Esercizio di fatto di poteri direttivi nel campo della sicurezza sul lavoro Molto spesso, per diverse ragioni, alcune funzioni aziendali direttive vengono esercitate da soggetti che formalmente risultano inquadrati diversamente nell’organigramma o, addirittura, non vi compaiono affatto. Nel campo della sicurezza sul lavoro, l’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la posizione di garanzia gravi anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri riferibili al datore di lavoro o ad altro dirigente o preposto. Del resto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale risalente agli anni ’90, R. Bergaglio l’individuazione dei destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni concretamente esercitate. Si tratta di una chiara estrinsecazione del principio di effettività. Essa, tuttavia, non deve indurre in equivoco, in quanto non comporta l’esenzione da responsabilità di colui che, sia pure solo formalmente, ricopra una posizione che lo grava dell’obbligo di impedire eventi dannosi o pericolosi per i lavoratori (dipendenti e non). Pertanto, in termine di responsabilità penale, le posizioni del garante formalmente incaricato e di colui che, di fatto, esercita tale funzioni non si escludono ma si cumulano. Avv. Raffaele Bergaglio | [email protected] www.dellasala.it 14 pagina Diritto fallimentare Italia: Estensione del fallimento: il limite dei poteri degli amministratori Con sentenza del 3 marzo 2015 il Tribunale di Foggia ha affrontato il tema dell’estensione del fallimento di una s.r.l. quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto. La questione atteneva alla possibilità di estendere un fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.) alla società di fatto costituita tra la stessa società di capitali e un altro socio di fatto (una persona fisica), in mancanza di una preventiva delibera autorizzativa da parte dei soci della s.r.l. all'assunzione di partecipazione in una società a responsabilità illimitata. Il Tribunale ha rilevato che la limitazione del potere di assumere partecipazioni in società a responsabili- S. Grigolli tà patrimoniale illimitata è di origine legale (cfr. art. 2361, comma 2, e art. 2479, comma 4, codice civile) ed ha concluso che - in mancanza della suddetta preventiva autorizzazione - la condotta dell’amministratore di s.r.l. che per facta concludentia partecipa ad una società a responsabilità illimitata (condotta non consentita dalla legge in quanto compiuta da soggetto privo dei poteri legali) sia da ritenersi inefficace, con conseguente rigetto della domanda di estensione del fallimento. RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Diritto processuale ed Arbitrati Italia: Sul termine per la pronuncia del lodo In base all’art. 820 del codice di procedura italiano, le parti di un procedimento arbitrale possono con la convenzione di arbitrato o anche nel corso del procedimento fissare un termine per la pronuncia del lodo. Se per la decisione arbitrale non è fissato un termine, l’arbitro deve pronunciare il lodo entro il termine previsto dalla legge di 250 giorni dall’accettazione della sua nomina. Qualora l’arbitro non emetta il lodo entro il termine fissato dalle parti, il lodo deve essere considerato nullo se una parte prima della decisione non abbia notificato alle altre parti e all’arbitro che intende far valere la decadenza di quest’ultimo (cfr. art. 821 c.p.c.). Si osservi in proposito che è nel diritto delle parti R. Rudek prorogare il termine posto per la pronuncia del lodo; tuttavia un accordo che consenta all’arbitro di prorogare la sua pronuncia sine die deve essere considerato non valido secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione 744/2015). RA Avv. Robert Rudek | [email protected] Tassazione delle persone 15 pagina Italia: L'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero ("IVIE") Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che sono proprietarie o titolari di diritti reali su immobili all'estero hanno l'obbligo di versare l'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero ("IVIE"). La base imponibile per l'imposta su immobili situati in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo ("SEE") è costituita dal valore catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale; in mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato dell'immobile rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli altri Stati, la base A. Hilpold imponibile è costituita dal costo risultante dall'atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76% del valore degli immobili ed è calcolata in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso; il versamento non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto non supera l'importo di Euro 200,00. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'aliquota è pari allo 0,4%; inoltre spetta una detrazione d'imposta di Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale. Dall'IVIE è possibile dedurre l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato H. Hilpold l'immobile. Dott. Armin Hilpold | [email protected] Dott. Hannes Hilpold | [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi reati finanziari Italia: Falsa fatturazione: non deducibilità dei costi e sussistenza del reato Con la sentenza n. 22108/2015, la Cassazione ha fissato alcuni principi in materia di falsa fatturazione. La Corte ha affermato che l’amministratore di fatto non può essere identificato soltanto in chi ha la maggioranza, anche se totalitaria, del capitale sociale, essendo necessaria un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non occasionale. Ciò detto, la Corte ha stabilito che la non deducibilità dei costi non deriva esclusivamente dal loro impiego per finanziare atti qualificabili come illecito doloso, ma anche dalla loro inerenza a generali attività delittuose alle quali l’impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente fatturati. Infine, la Corte ha precisato che il reato di F. Cagnola dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/00) sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, sia nell’ipotesi di “inesistenza relativa”, sia in quella di “sovrafatturazione qualitativa”. Il reato, invece, non è configurabile nell’ipotesi di non congruità dell’operazione realmente effettuata e pagata, in quanto oggetto della tutela penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Avv. Fabio Cagnola | [email protected] 16 pagina Responsabilità da prodotto e del produttore Italia: Vendita di automobili difettose: titoli di responsabilità e forma della denuncia Una sentenza del Tribunale di Genova offre alcuni spunti di riflessione in tema di vendita di auto difettose, nonché circa la forma che la lettera di diffida deve avere affinché possa essere ritenuta giuridicamente valida e produttiva degli effetti desiderati. L'attrice riferiva di avere acquistato dalla concessionaria un'auto di un marchio europeo e che l'improvvisa apertura dell'airbag aveva causato un incidente con danni sia al mezzo che al guidatore. Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno ed agiva in giudizio sia contro la società italiana rappresentante del marchio estero, sia contro la concessionaria. Il Tribunale, chiarito che l'azione nei confronti di quest'ultimo soggetto doveva ritenersi M. Figini avere natura extracontrattuale, in quanto nelle cosiddette vendite a catena l'acquirente può agire a titolo contrattuale solo nei confronti del venditore del bene dal quale egli lo ha acquistato, rigettava le domande attoree, in quanto non riteneva che il rappresentante italiano del marchio automobilistico estero potesse considerarsi soggetto equiparato al produttore. Sulla forma della denunzia dei vizi al venditore, il Giudice riteneva infine che l'invio solo per conoscenza al venditore di una lettera di messa in mora direttamente indirizzata al produttore, non costituisse idonea denunzia. Infatti, in tal caso il venditore poteva ben ritenere di essere considerato sostanzialmente estraneo alla vicenda e non avere pertanto interesse ad attivarsi per rimediare ai vizi o per difendersi da un'eventuale richiesta danni. STUDIO LEGALE AGNOLI e GIUGGIOLI Indice Dott. Matteo Figini | [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: +39 02.3980091 | Fax: +39 02.39800195 | E-Mail: [email protected] GI UGNO 2 015 | 98 n e w s l e t t e r norme &tributi Informazioni legali DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia) Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Mailand P.IVA/C.F. 05931290968 Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 39800195 E-Mail: [email protected] contenuti | Links: DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. 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