DCC 51-2010 Permesso di costruire in deroga ascensore per

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DCC 51-2010 Permesso di costruire in deroga ascensore per
COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 51 del 28/09/2010
COPIA
Prot. N. 25630 del 15/10/2010
Oggetto :
Permesso di costruire in deroga per ascensore per disabili nella
RSA Casa Sant'Angelo - art. 40 L.R.12/05 e s.m.i.
Seduta del giorno MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2010
ore 20:30
Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il
Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione nella Sala Consiliare.
Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri:
Cognome e Nome
Gruppo
COLOMBO MARCO
BOCA ENRICO
BUZZI GIOVANNI
PINTORI SIMONE
VARALLI MAURO
SCAPINI GIORGIO
PISCETTA MASSIMO
BERTONA RAFFAELE
FAVARON EDOARDO
MACCHI DONATELLA
IACONIANNI LUCA
MENIN ANGELA GIOVANNA
TREDICI SERGIO
PEDRETTI ELENA
BONI LUCA
CARABELLI CLAUDIO
QUAGLINI FEDERICO PIETRO
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Lega della Libertà
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
Insieme per Sesto
CG
Presenti
Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti 16
Assenti 1
Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Avv. Monica Cinque.
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare
circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.
1
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale
verrà resocontato con atto separato;
Visto il parere ;
REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Daria Mercandelli,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 20/09/2010
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Daria Mercandelli
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
DELIBERA
1) Di approvare ad unanimità di voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per
formare parte integrante e sostanziale.
2) Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile con votazione
unanime.
2
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che ai sensi dell’art.16 del vigente statuto comunale il dibattito relativo alla
presente deliberazione viene resocontato con atto separato;
Vista la domanda di permesso di Costruire N. 11/08, presentata in data 16.01.2008 da
PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE – RSA CASA SANT’ANGELO, per intervento di
AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO CASA DI RIPOSO PER ALLOGGIAMENTO NUOVO
ASCENSORE relativo alla attività di ricovero/assistenza di persone anziane anche non
autosufficienti per la quale deve essere garantito il massimo livello di accessibilità sia per
l’organizzazione della struttura sia al fine del superamento delle barriere architettoniche;
Considerato che il progetto prevede la localizzazione di tale corpo edilizio, che contiene
l’ascensore per disabili e monta lettighe con caratteristiche antincendio, in
corrispondenza dello spigolo sud-est del fabbricato, al servizio sia del padiglione di
recente ristrutturazione, sia del nuovo padiglione di recente costruzione, in adeguamento
ai requisiti di legge, ai disposti della DGR 7455/2002 e al relativo Piano Programma
approvato dalla ASL per la autorizzazione al funzionamento attraverso il quale si è
provveduto ad adeguare gli standard funzionali ad una offerta di ospitalità per anziani
non autosufficienti , in particolare per una serie di interventi sui servizi collettivi del nucleo
(sale soggiorno-pranzo dei tre nuclei, depositi, infermerie, palestra, ambulatorio, sale
collettive, ecc.);
Dato atto che per la configurazione planimetrica della proprietà e per la funzionalità dei
citati interventi di adeguamento in atto, la posizione individuata nel progetto è vincolata
perché è l’unica posizione che consente l’accesso ai corridoi di distribuzione senza
compromettere i requisiti funzionali della RSA;
Considerato che all’interno dell’area di proprietà è presente il tracciato di un antico ramo
idrico derivato del torrente Lenza e disattivo da tempo (derivazione “Speranza”), per il
quale è stata definita la esclusione dal reticolo idrico comunale come previsto nello
studio allegato alla 12^ variante al PRG adottata il 24.09.2007 e approvata
definitivamente il 19.05.2008;
Rilevato che il nuovo corpo ascensore è collocato in allineamento al confine con tale
area ancora demaniale e quindi con una distanza confini inferiore ai cinque metri minimi
previsti dalle norme urbanistiche per un omogeneo rispetto del parametro DF – distanza
fabbricati tra proprietà contigue;
Considerato quanto segue rispetto alle normative urbanistiche applicabili:
- rispetto al PRG vigente la DF – distanza fabbricati, in caso di non rispetto della DC –
distanza confini, deve essere garantita attraverso la sottoscrizione di un atto di
servitù a carico della proprietà confinante, ai sensi degli artt. 5.16 e 5.17 delle NTA;
- rispetto al PGT adottato e in salvaguardia per i collegamenti verticali in
adeguamento alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche valgono
le distanze previste dal Codice Civile che contemplano anche l’edificazione a
confine, ai sensi dell’art. 6.4 della Normativa del Piano delle Regole;
Considerato che a seguito della approvazione della citata 12^ variante al PRG è stato
possibile avviare presso l’Agenzia del Demanio la procedura di sdemanializzazione con
successiva proposta di acquisto con la conseguenza della eliminazione della proprietà
demaniale interclusa e della necessità della sottoscrizione dell’atto di servitù di cui al
citato art. 5.16;
3
Considerato però che in pendenza della conclusione di tale procedura tale tracciato
costituisce un confine con una diversa proprietà e che per il rilascio anticipato del
Permesso di Costruire, nel rispetto del parametro relativo alla distanza fabbricati del PRG,
l’intervento dovrebbe prevedere l’atto di servitù dell’Agenzia del Demanio;
Ritenuto che il ri-coinvolgimento dell’Agenzia del Demanio costituisca un eccessivo e
inutile aggravamento amministrativo della procedura in atto considerando che l’area
demaniale non è comunque edificabile in quanto di larghezza limitata a soli m. 4,00, che
oltre tale area continua la proprietà della stessa Casa di riposo Sant’Angelo e che
l’Agenzia con atto del Direttore ha comunque autorizzato la posizione a confine del
corpo ascensore;
Dato atto che i tempi di conclusione della procedura di sdemanializzazione e acquisto
dell’area pur avviati non sono ancora definibili, che parimenti i tempi di stipula di tale atto
risultano altrettanto non definibili mentre, per contro, è stata posta l’urgenza di dotare la
struttura degli adeguamenti di legge e funzionali allo svolgimento della attività con la
realizzazione anche del nuovo corpo ascensore e monta lettighe utilizzabile anche in
caso d’incendio nel rispetto delle scadenze del Piano Programma di autorizzazione al
funzionamento della struttura;
Dato atto che le NTA del PRG vigente all’art. 3 prevedono la possibilità di deroga
limitatamente ad edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico ed ai fini
dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nel rispetto delle
procedure previste dall’art. 40 della L.R. 12/2005;
Vista la relazione predisposta dall’ufficio istruttorio relativa alla valutazione degli interessi
pubblici coinvolti e alla verifica della finalità di carattere collettivo e generale
dell’intervento e della struttura in oggetto che si richiamano e confermano a motivazione
del ricorso all’utilizzo della deroga anche considerando che la stessa è richiesta per la
sola mancanza documentale dell’obbligo dell’atto di servitù a garanzia del rispetto futuro
della distanza fabbricati, per altro non pregiudicata a seguito della conclusione positiva
dell’acquisizione del tratto demaniale del tracciato dell’antico ramo idrico dismesso, ma
funzionale ad una tempistica rispondente alla necessità in tempi brevi dell’adeguamento
della struttura alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche;
Considerato che il complesso della Casa di Riposo Sant’Angelo è un edificio di interesse
pubblico riconosciuto e localizzato nel PRG quale area AP.0 – Aree per attrezzature
private di interesse pubblico esistenti e nel piano dei Servizi del PGT quale Spazio pubblico
e di uso pubblico – attrezzatura esistente, radicata da tempo nel tessuto urbano del
territorio comunale con funzioni ampiamente identificate e implementate nel tempo per
la risoluzione delle problematiche relative alla gestione degli anziani non autosufficienti;
Considerato che l’attivazione del Permesso di Costruire in deroga secondo le disposizioni
di cui all’art. 40 della L.R. 12/05 consente di risolvere le problematiche di cui sopra da un
lato rispondendo positivamente alle esigenze del privato di attuazione del Piano
Programma per l’autorizzazione al funzionamento in tempi certi e definiti e da un altro lato
di garantire la efficienza della struttura sia in termini legali, sia in termini funzionali;
Considerato che, con riferimento all’incidenza della deroga rispetto all’assetto delle
discipline urbanistiche, la stessa non comporta nessun coinvolgimento significativo
nell’ambito delle previsioni urbanistiche a tutela di interessi puntuali e specifici o del
disegno complessivo degli strumenti di pianificazione comunale, anche in quanto, a
seguito della conclusione positiva dell’acquisizione del tratto demaniale intercluso si
ricompone la proprietà in una unica consistenza planimetrica in cui la verifica delle
distanze fabbricati non troverà ostacoli né normativi, né attuavi;
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Dato atto che la comparazione degli interessi coinvolti fa prevalere l’interesse pubblico
alla attuazione dell’opera non sussistendo di fatto un diverso interesse al rispetto della
norma che si formalizzerebbe solo con un atto di servitù di efficacia temporanea e non
produttivo di effetti concreti sul territorio interessando un’area già di fatto non edificabile.
Considerato che l’intervento presenta i necessari presupposti per la attivazione della
potestà di deroga prevista dall’art. 3 delle NTA del PRG vigente nel merito della normativa
sulla DF – distanza fabbricati con riferimento esclusivamente alla non necessità dell’atto di
servitù della proprietà confinante come previsto dall’art. 5.16 delle stesse NTA.
DELIBERA
- Di definire derogabile, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 12/2005, la normativa sulla DF –
distanza fabbricati con riferimento alla non necessità dell’atto di servitù della proprietà
confinante come previsto dall’art. 5.16 delle NTA del PRG vigente nell’ambito della
procedura di rilascio del Permesso di Costruire di cui alla domanda N. 11/08, presentata in
data 16.01.2008 dalla PROVINCIA ITALIANA SUORE MERCEDARIE – RSA CASA
SANT’ANGELO;
- Di autorizzare la procedura del rilascio del Permesso di Costruire in deroga per
l’intervento di AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO CASA DI RIPOSO PER ALLOGGIAMENTO
NUOVO ASCENSORE.
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Letto , approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Ing. Marco Colombo
Il Segretario Generale
F.to Avv. Monica Cinque
AUTENTICA DI COPIA - Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia è
conforme all'originale agli atti di questo Comune.
Sesto Calende 18/10/2010
Il Segretario Generale
Avv. Monica Cinque
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 480 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 15/10/2010
Il Responsabile del Procedimento
F.to Rosa Alba Ingrosso
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2010
in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.)
Sesto Calende li, 28/09/2010
Il Segretario Generale
F.to Avv. Monica Cinque
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