Polizze di TG, per gli agenti un pianeta ancora tutto da esplorare

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Polizze di TG, per gli agenti un pianeta ancora tutto da esplorare
PERIODICO DI INFORMAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA
Protezione Legale - Anno II - n.3 febbraio 2000
Polizze di TG, per gli agenti un pianeta ancora tutto da esplorare
Nel numero precedente avete letto come
un sondaggio, effettuato presso i Consumatori italiani, abbia messo in luce una situazione paradossale: esiste un mercato con un
pubblico, pronto al consumo di un prodotto
assicurativo come le polizze di Tutela
Giudiziaria, frustrato perché non ne conosce
l’esistenza, e pertanto la domanda resta
insoddisfatta.
In questo numero riportiamo i dati relativi ad
una analoga indagine, sempre a cura della
società di ricerca RCLOG, condotta sugli
intermediari assicurativi.
Perché - ci si è domandati - un servizio a così
alto potenziale come l’assicurazione di Tutela
Giudiziaria non è, alla prova dei fatti, ancora in
grado di far sviluppare il mercato oltre alla
normale crescita fisiologica? Quali sono gli
atteggiamenti ed i comportamenti delle reti
distributive, cioè di coloro che fanno da tramite tra chi fornisce il servizio e chi lo acquista? Ecco le risposte di un campione di 2200
casi, distribuiti in oltre 50 provincie italiane,
rappresentativo degli agenti di assicurazione.
Ben il 10% degli intervistati non conosce alcuna Compagnia che esercita la
TG, non una Compagnia specializzata, ma
qualunque Compagnia: questo dato la dice
lunga sulla notorietà del ramo anche tra gli
“addetti ai lavori”, dove anche alcuni tra gli
agenti di grandi Compagnie multiramo non
sanno che la loro mandante esercita questo
ramo. Non è una percentuale piccola, soprattutto se la compariamo a quella di altri rami
che hanno una diffusione paragonabile, se
non minore, come il ramo Malattia o Furto.
Un’ulteriore “sorpresa” l’abbiamo nell’analizzare la frequenza di vendita di questo tipo di
polizze: il 29,4% degli intervistati non ne
ha mai vendute, il 31,6% vende meno
di 12 polizze l’anno, il 28,4% vende da
una a 5 polizze al mese e solo il 10,6%
supera questa soglia. L’attività degli agenti
in questo settore è quindi molto limitata, e se
da una parte questa informazione rappre-
senta un allarme, dall’altra mette nuovamente in evidenza le enormi possibilità di sviluppo che ci sono.
È interessante notare come tra i cosiddetti
“forti” venditori (chi vende più di una polizza
al mese, cioè il 39% degli intervistati) le polizze di TG siano vendute sia dall’agente (84%
dei casi) che al bancone (57,5%) che dai subagenti e produttori (51%); ciò significa che
chi vuole vendere ci riesce in tutti i
modi possibili, e quindi il prodotto TG
non presenta particolari difficoltà in
termini di contatto con la clientela. Un
altro dato importante, che i “forti venditori”
hanno messo in evidenza, riguarda la naturale associazione tra questo tipo di
polizza e i bisogni propri della famiglia
(38,1%), confermando quanto emerso
anche nella ricerca effettuata presso i
Consumatori.
Dall’indagine sulle ragioni per cui i “deboli
venditori” - 61% del campione - vendono
raramente o non hanno mai venduto le
polizze di TG vediamo che il primo motivo “ai
miei clienti non interessa”, addotto dal 65,9%
di essi, è chiaramente un “alibi”: sappiamo
dalla prima ricerca che non solo l’interesse
c’è, ma è anche molto forte; la seconda motivazione secondo cui “il prodotto è troppo
complesso e specialistico”, data dal 27,6% di
questo sotto-campione, va considerata come
un giudizio verso le problematiche collegate
al settore legale e giudiziario, e verso il linguaggio utilizzato nei documenti di polizza.
In questo numero
Esempi pratici di tutela giudiziaria:
• Il Comune deve pagare
• Gli alberghi sono più cari?
• Commercio “On-line”
• Tutela Giudiziaria per la Famiglia
• Oggetti difettosi e diritto di recesso
L’approfondimento giuridico:
• Il Fondo Vittime della Strada risarcisce
anche in caso di danno derivante da
fatto doloso
• Alcuni siti Internet di interesse giuridico
Insomma, da questa parziale ma indicativa
rassegna di risposte che il sondaggio ci ha fornito emerge come anche per il mondo degli
“addetti ai lavori” il ramo Tutela Giudiziaria sia
ancora tutto da scoprire. Il canale distributivo,
per difetto di informazione - così emerge
dalle interviste - non ne sa molto di più dei
suoi clienti, quindi non riesce o non vuole
fare da tramite con un consumatore che, al
contrario, manifesta un forte bisogno del servizio TG ma non ne conosce l’esistenza.
È necessario estendere la cultura sul ramo
per approfittare delle grosse opportunità
commerciali date dal mercato, e in questa
logica rientra l’invio di questa stessa pubblicazione “Protezione Legale” per facilitare la
conoscenza del ramo Tutela Giudiziaria e le
sue pratiche applicazioni.
I “forti” venditori: come e perchè vendono
Nella Sua Agenzia, le polizze di TG
vengono vendute...
Secondo Lei qual è l’aspetto della polizza di TG più apprezzato, in generale, dal
cliente?
• 84,1% ...direttamente dall’Agente.
• 57,5% ...al bancone/dagli addetti
al bancone.
• 41,8% il pagamento delle spese legali e
processuali.
• 30,5% la gestione della controversia.
• 51,0% ...dai sub-agenti/dai produttori.
• 5,0% La consulenza telefonica in caso di
controversia.
• 22,7% tutti questi aspetti simultaneamente.
(risposte multiple)
(risposte multiple)
“For ti” venditori: chi vende più di una polizza al mese (39,0% degli inter vistati, 858 agenti)
Indagine RCLOG
campione di riferimento: 2200 agenti di assicurazione
1
Il Comune deve pagare
Come ottenere ragione
anche contro un Ente
Per recarsi con l’auto all’Ufficio postale dal
quale deve spedire al più presto un vaglia
per l’anziana madre, la signora Carla decide
di evitare il corso principale, con troppi
semafori e veicoli pesanti, e taglia per alcune vie laterali dove, però, la pavimentazione
in porfido è tenuta in pessime condizioni e
il fondo è ghiacciato, per la fuoriuscita di
acqua da due tombini ostruiti da detriti e
non ripuliti.
La signora guida prestando attenzione, rallenta la velocità ma, all’altezza di un incrocio,
per evitare una buca, sbanda, perde il controllo della vettura e finisce contro un
muretto. Nell’urto si procura diversi lividi e
una dolorosa frattura alla spalla. Anche l’auto risulta danneggiata e per spostarla deve
chiamare il soccorso stradale.
A casa, sollecitata dai familiari indignati, la
signora Carla decide di mandare una protesta scritta all’Ufficio tecnico del Comune,
segnalando l’incidente ed esigendo spiegazioni per la cattiva manutenzione delle strade cittadine. Nessuno si degna di rispondere così la signora Carla, inviperita anche per
il preventivo dei lavori di carrozzeria, decide
di attivare la sua polizza di Protezione Legale
e di citare l’ente gestore della strada.
La polizza le garantisce, infatti, la copertura
delle spese legali e l’avvocato, scelto tra i più
esperti in materia, la conforta sulla possibilità di ottenere ragione in un procedimento
contro il Comune. Il giudice, infatti, riconosce
la responsabilità dell’ente proprietario di
strade nei confronti di chi su di esse circola e, risultando in modo chiaro che il tratto
di strada ghiacciato, teatro del sinistro, costituiva insidia, condanna il Comune al risarcimento dei danni (lesioni personali e danni
materiali all’auto), subiti dalla signora Carla.
Senza la polizza di Protezione Legale difficilmente la signora, e come lei molti altri,
avrebbero avuto la forza di citare un ente,
che dispone di legali e di mezzi finanziari
ben al di sopra delle possibilità del cittadino medio.
Commercio “on-line”
Tutela Giudiziaria per la Famiglia
Molti ancora identificano la Tutela Giudiziaria con le sole polizze per la Circolazione.
Certo, assicurare se stessi, i propri cari e chi facciamo salire sulle nostre auto, per non
parlare di quanti conducono motocicli o autocarri per le nostre attività (sono solo alcuni esempi), tutelandoci in caso di controversie contrattuali o di recupero danni, è segno
di grande previdenza. Ma troppi ancora ignorano i vantaggi che derivano dall’avere anche
le altre polizze di TG. Con una polizza per la famiglia si è assicurati, oltre che nella circolazione stradale, anche nella vita privata, nel lavoro dipendente, nell’immobile. Questo
significa poter scegliere l’avvocato di fiducia o il migliore “sulla piazza” in tutta tranquillità: noi e i nostri cari saremo difesi al meglio, senza dover pagare onorari, spese giudiziarie o processuali.
L’assicurazione vale nel recupero danni, nelle controversie in materia previdenziale, assistenziale, di lavoro e di locazione, tanto per citare alcuni dei tanti ambiti nei quali si può
essere assistiti in Italia, Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo. Anche la difesa
penale per delitti colposi e contravvenzioni viene garantita con una polizza “Famiglia”.
Così il consumatore
riesce a farsi tutelare
Stanco di essere giudicato “antiquato”
dai colleghi di lavoro, il signor Franco
decide di collegarsi a Internet dal computer di casa. Inizialmente poco convinto, col tempo anche lui si appassiona alla navigazione in rete e, dopo
alcuni mesi, decide di provare pure a
fare acquisti “on-line”.
L’occasione è un’agenda elettronica
tascabile, proposta nel sito di un’azienda italiana che si definisce “piccola ma
all’avanguardia tecnologica”. Il signor
Franco paga con car ta di credito la
Gli alberghi sono più cari?
Se sbaglia l’agenzia
il cliente non ne ha colpa
Il ragionier Mattei decide di festeggiare il
primo anniversario di nozze con una breve
vacanza all’estero. Si rivolge a un’agenzia di
viaggi che, tra le offerte del periodo, gli suggerisce un soggiorno di una settimana in
Provenza e Costa Azzurra. La proposta è
allettante e il signor Mattei non ha esitazioni,
versa subito un acconto di 400 mila lire
senza firmare alcun accordo scritto.
Due giorni dopo, confermate le prenotazioni degli alberghi, ripassa dall’agenzia e salda il
conto con 1.100.000 lire, ricevendo in cambio una ricevuta e un voucher da presentare agli alberghi. La sera mostra i biglietti alla
moglie che, felicissima per la sorpresa, subito
telefona a parenti e amici annunciando l’imminente viaggio.
Il pomeriggio seguente, però, a rovinare l’allegria arriva una telefonata dell’agenzia: l’im-
piegato si era sbagliato, il soggiorno in
Provenza e Costa Azzurra costava 950 mila
lire in più, perciò andavano versati altri soldi.
Il ragionier Mattei si rifiuta, l’errore non
dipendeva da lui e il contratto era ormai
concluso. L’agenzia si rivolge al giudice, sostenendo che il cliente avrebbe dovuto rendersi conto che la cifra era irrisoria, per due persone, ma l’avvocato del signor Mattei (che
per sua fortuna era assicurato con polizza di
Protezione Legale) ribatte che non spettava
al proprio assistito valutare il costo del viaggio: lui si affidava all’esperienza dell’agenzia.
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Il giudice da ragione al cliente, riconoscendogli il diritto di non essere informato sui
prezzi (non essendo un esperto del settore) e rilevando la mancanza di un contratto
scritto da parte dell’agenzia. La quale, potendo esibire solo la ricevuta di pagamento, non
poteva dimostrare che l’impiegato aveva
dato l’informazione giusta, sbagliandosi poi
nella riscossione dell’importo.
Così, per il ragionier Mattei non ci sono state
spese aggiuntive e quell’anniversario a prezzi stracciati rimarrà, per lui e la moglie, doppiamente memorabile.
us
foc
somma di 650.000 lire ma, per nulla
pratico di commercio elettronico, non
legge con attenzione le condizioni di
vendita scritte con caratteri minuscoli
nel sito.
Dopo quattro giorni gli viene recapitata a casa l’agenda, che il signor
Franco decide di impacchettare per
regalar la al figlio il mese successivo,
in occasione delle feste natalizie .
Alla Vigilia, ecco la br utta sorpresa:
l’ar ticolo risulta difettoso nel funzionamento.
Arrabbiato, il signor Franco si mette in
contatto con l’azienda, scoprendo suo
malgrado che la garanzia prevedeva la
riparazione del prodotto solo nell’arco di due settimane. Passato più di un
mese, perciò, l’azienda declinava ogni
responsabilità.
“Ridicolo - esclama il signor Franco- il
termine è troppo breve” e decide di
andare in fondo alla questione, chiedendo aiuto al suo consulente di
Protezione Legale. Gli viene consigliato di utilizzare la sua polizza per la
Famiglia e l’avvocato interpellato, analizzato il caso, conferma al signor
Franco che, in base alla normativa
vigente (ar t.1495 del Codice civile), la
garanzia non può essere inferiore ad
un anno dalla data di acquisto. Gli
consiglia, quindi, di tutelare i suoi diritti di consumatore.
Assistito dal proprio legale di fiducia, il
signor Franco riesce così ad ottenere
la sostituzione gratuita del prodotto,
senza dover sostenere alcuna spesa.
Oggetti difettosi e diritto di recesso
Alzi la mano chi non ha acquistato almeno una volta un oggetto, che poi è risultato non funzionante a dovere. Ventilatori che
non vogliono saperne di smuovere la calura estiva, radiosveglie che si animano a tutte le ore, telefoni por tatili capaci di comunicare solo con se stessi... L’elenco sarebbe lunghissimo: di cer to, sempre grande risulta il disappunto del consumatore che si
sente “buggerato”. Malumori a parte, chi compra un oggetto con difetto occulto, cioè non conoscibile al momento dell’acquisto,
per legge può sciogliere il contratto, ovvero restituire l’oggetto e riavere indietro i soldi; o chiedere uno “sconto”, pagando meno
in proporzione all’entità del difetto. Sia che scelga la prima soluzione che la seconda, il consumatore deve in ogni caso avver tire
il venditore entro otto giorni dalla scoper ta del difetto dell’oggetto.
Il consumatore non può pretendere né la sostituzione, né la riparazione: non sono previste dal Codice Civile che riconosce,
appunto, solo il diritto allo scioglimento del contratto o allo sconto. Per la soluzione della controversia le due par ti hanno la possibilità di accordarsi in via transattiva.
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Noi e la legge - L’approfondimento giuridico
Il Fondo Vittime
della Strada risarcisce
anche in caso di danno
derivante da fatto
doloso
Una recente pronuncia della Corte di
Cassazione ha definito una problematica,
che da tempo trovava interpretazioni e
soluzioni diverse. Si tratta della “risarcibilità” da parte del “Fondo Vittime della
Strada” del danno derivante da fatto doloso.
Nel caso specifico, una signora rimaneva
coinvolta in un incidente stradale causato
da un rapinatore. Il malvivente riusciva a
dileguarsi, mentre la signora subiva notevoli danni personali.
La danneggiata agiva in giudizio e otteneva
la condanna risarcitoria nei confronti della
Compagnia assicuratrice, designata dal
“Fondo di Garanzia Vittime della Strada”.
Alcuni siti Internet
di interesse giuridico
Numerosi siti di interesse giuridico
dispongono di banche dati consultabili
gratuitamente, aggiornamenti legislativi
e ampia documentazione della giurisprudenza più recente. Esplorare le
pagine indicate dai motori di ricerca
generalisti (Yahoo, Altavista, Virgilio
ecc.) può risultare dispersivo. Ecco
quindi una lista di alcuni indirizzi affidabili e di buona utilità pratica.
www.diritto.it/cicerone.htm
Si presenta come il primo motore italiano per la ricerca di atti giuridici. È
necessario conoscere il numero relativo
ad ogni legge, sentenza, decreto che si
sta cercando. Il motore recupera il testo
integrale ed altre pagine web in cui si
tratta l’argomento.
www.comitato.it
È il sito del Comitato Italiano dell’As-
La Corte d’Appello, invece, in sede di riesame della vertenza, ha ritenuto che in
base all’ar t.1, comma1 della legge n.
990/69, trattandosi di un fatto doloso, i
relativi danni non fossero risarcibili.
Questa sentenza, però, ha sollevato numerose critiche, soprattutto perché sia l’art.1
della legge n. 990/69, sia l’art. 2054 del
codice civile, non distinguono tra fatti dolosi e colposi.
Ed è in quest’ottica che con la sentenza n.
4798/99, la 3° sezione civile della Corte ha
affermato il principio, secondo il quale esiste un’esigenza di carattere pubblico, riassumibile nella necessità di garantire la riparazione del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che incide sulla natura del
contratto assicurativo.
La Corte suprema, con questa, sentenza,
conferma anche il principio secondo il
quale la richiesta di risarcimento del danno,
promossa nei confronti del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada”, non è
diversa da quella che si può esercitare nei
confronti di qualsiasi altra compagnia assicuratrice per la R.C.A.
In quest’ottica, il risarcimento del danno
arrecato, storicamente interpretato come
sanzione posta a carico di chi danneggia,
diviene uno strumento di “riparazione del
danno ingiusto”.
Questa sentenza, che farà ancora molto
discutere per la complessità del rapporto
che lega assicuratore, assicurato e danneggiato, è importante perché permette di
estendere i casi in cui è possibile chiedere
risarcimento al “Fondo Vittime della
Strada”.
Ne trarranno vantaggio, sicuramente, gli
assicurati con polizza di Tutela Giudiziaria,
attivabile anche in situazioni come quella
sopra descritta.
sicurazione di Difesa Legale, l'organismo costituito dalle principali Compagnie assicurative specializzate in questo
ramo. Ricco di informazioni e dati, pubblica l’Agenzia di Stampa info.legal, preziosa fonte di notizie attinenti la
Protezione Legale.
pleta), si possono trovare oltre 400 siti
specializzati con schede illustrative e
relativi link.
www.aib.it/aib/commiss/pubuff/
guida.htm
Associazione Italiana Biblioteche (AIB)
che in una sezione del suo sito fornisce
molti link e le descrizioni dei contenuti
delle pagine WEB “istituzionali”.
Disponibili on-line documenti pubblici e
raccolte di Gazzetta Ufficiale, leggi, giurisprudenza.
www.idg.fi.cnr.it
L’istituto per la Documentazione
Giuridica del Cnr si propone come
guida per individuare facilmente il sito
giuridico che interessa. Nella sezione
/guide/Diritto Italia, ad esempio (una
banca dati del settore veramente com-
4
Davide Gabaldo
www.repubblica.it/cittadino.lex
Interessante sevizio del quotidiano La
Repubblica on-line che pubblica e spiega con l’aiuto di esper ti, testi di leggi,
sentenze, decreti, circolari di interesse
generale. Utile per l’aggiornamento e
l’approfondimento di notizie appar-se
sui giornali. Attive diverse sezioni: Fisco,
sanità, lavoro, casa, pensioni, famiglia,
scuola, giovani, società, stato.
Giovanni Nenz
Periodico a cura di
ARAG Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Commerciale / Comunicazione
Viale delle Nazioni, 9 37135 Verona
Tel. 0458290410 - Fax 0458290449
e-mail: [email protected]