Polizze di TG, per gli agenti un pianeta ancora tutto da esplorare
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Polizze di TG, per gli agenti un pianeta ancora tutto da esplorare
PERIODICO DI INFORMAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA Protezione Legale - Anno II - n.3 febbraio 2000 Polizze di TG, per gli agenti un pianeta ancora tutto da esplorare Nel numero precedente avete letto come un sondaggio, effettuato presso i Consumatori italiani, abbia messo in luce una situazione paradossale: esiste un mercato con un pubblico, pronto al consumo di un prodotto assicurativo come le polizze di Tutela Giudiziaria, frustrato perché non ne conosce l’esistenza, e pertanto la domanda resta insoddisfatta. In questo numero riportiamo i dati relativi ad una analoga indagine, sempre a cura della società di ricerca RCLOG, condotta sugli intermediari assicurativi. Perché - ci si è domandati - un servizio a così alto potenziale come l’assicurazione di Tutela Giudiziaria non è, alla prova dei fatti, ancora in grado di far sviluppare il mercato oltre alla normale crescita fisiologica? Quali sono gli atteggiamenti ed i comportamenti delle reti distributive, cioè di coloro che fanno da tramite tra chi fornisce il servizio e chi lo acquista? Ecco le risposte di un campione di 2200 casi, distribuiti in oltre 50 provincie italiane, rappresentativo degli agenti di assicurazione. Ben il 10% degli intervistati non conosce alcuna Compagnia che esercita la TG, non una Compagnia specializzata, ma qualunque Compagnia: questo dato la dice lunga sulla notorietà del ramo anche tra gli “addetti ai lavori”, dove anche alcuni tra gli agenti di grandi Compagnie multiramo non sanno che la loro mandante esercita questo ramo. Non è una percentuale piccola, soprattutto se la compariamo a quella di altri rami che hanno una diffusione paragonabile, se non minore, come il ramo Malattia o Furto. Un’ulteriore “sorpresa” l’abbiamo nell’analizzare la frequenza di vendita di questo tipo di polizze: il 29,4% degli intervistati non ne ha mai vendute, il 31,6% vende meno di 12 polizze l’anno, il 28,4% vende da una a 5 polizze al mese e solo il 10,6% supera questa soglia. L’attività degli agenti in questo settore è quindi molto limitata, e se da una parte questa informazione rappre- senta un allarme, dall’altra mette nuovamente in evidenza le enormi possibilità di sviluppo che ci sono. È interessante notare come tra i cosiddetti “forti” venditori (chi vende più di una polizza al mese, cioè il 39% degli intervistati) le polizze di TG siano vendute sia dall’agente (84% dei casi) che al bancone (57,5%) che dai subagenti e produttori (51%); ciò significa che chi vuole vendere ci riesce in tutti i modi possibili, e quindi il prodotto TG non presenta particolari difficoltà in termini di contatto con la clientela. Un altro dato importante, che i “forti venditori” hanno messo in evidenza, riguarda la naturale associazione tra questo tipo di polizza e i bisogni propri della famiglia (38,1%), confermando quanto emerso anche nella ricerca effettuata presso i Consumatori. Dall’indagine sulle ragioni per cui i “deboli venditori” - 61% del campione - vendono raramente o non hanno mai venduto le polizze di TG vediamo che il primo motivo “ai miei clienti non interessa”, addotto dal 65,9% di essi, è chiaramente un “alibi”: sappiamo dalla prima ricerca che non solo l’interesse c’è, ma è anche molto forte; la seconda motivazione secondo cui “il prodotto è troppo complesso e specialistico”, data dal 27,6% di questo sotto-campione, va considerata come un giudizio verso le problematiche collegate al settore legale e giudiziario, e verso il linguaggio utilizzato nei documenti di polizza. In questo numero Esempi pratici di tutela giudiziaria: • Il Comune deve pagare • Gli alberghi sono più cari? • Commercio “On-line” • Tutela Giudiziaria per la Famiglia • Oggetti difettosi e diritto di recesso L’approfondimento giuridico: • Il Fondo Vittime della Strada risarcisce anche in caso di danno derivante da fatto doloso • Alcuni siti Internet di interesse giuridico Insomma, da questa parziale ma indicativa rassegna di risposte che il sondaggio ci ha fornito emerge come anche per il mondo degli “addetti ai lavori” il ramo Tutela Giudiziaria sia ancora tutto da scoprire. Il canale distributivo, per difetto di informazione - così emerge dalle interviste - non ne sa molto di più dei suoi clienti, quindi non riesce o non vuole fare da tramite con un consumatore che, al contrario, manifesta un forte bisogno del servizio TG ma non ne conosce l’esistenza. È necessario estendere la cultura sul ramo per approfittare delle grosse opportunità commerciali date dal mercato, e in questa logica rientra l’invio di questa stessa pubblicazione “Protezione Legale” per facilitare la conoscenza del ramo Tutela Giudiziaria e le sue pratiche applicazioni. I “forti” venditori: come e perchè vendono Nella Sua Agenzia, le polizze di TG vengono vendute... Secondo Lei qual è l’aspetto della polizza di TG più apprezzato, in generale, dal cliente? • 84,1% ...direttamente dall’Agente. • 57,5% ...al bancone/dagli addetti al bancone. • 41,8% il pagamento delle spese legali e processuali. • 30,5% la gestione della controversia. • 51,0% ...dai sub-agenti/dai produttori. • 5,0% La consulenza telefonica in caso di controversia. • 22,7% tutti questi aspetti simultaneamente. (risposte multiple) (risposte multiple) “For ti” venditori: chi vende più di una polizza al mese (39,0% degli inter vistati, 858 agenti) Indagine RCLOG campione di riferimento: 2200 agenti di assicurazione 1 Il Comune deve pagare Come ottenere ragione anche contro un Ente Per recarsi con l’auto all’Ufficio postale dal quale deve spedire al più presto un vaglia per l’anziana madre, la signora Carla decide di evitare il corso principale, con troppi semafori e veicoli pesanti, e taglia per alcune vie laterali dove, però, la pavimentazione in porfido è tenuta in pessime condizioni e il fondo è ghiacciato, per la fuoriuscita di acqua da due tombini ostruiti da detriti e non ripuliti. La signora guida prestando attenzione, rallenta la velocità ma, all’altezza di un incrocio, per evitare una buca, sbanda, perde il controllo della vettura e finisce contro un muretto. Nell’urto si procura diversi lividi e una dolorosa frattura alla spalla. Anche l’auto risulta danneggiata e per spostarla deve chiamare il soccorso stradale. A casa, sollecitata dai familiari indignati, la signora Carla decide di mandare una protesta scritta all’Ufficio tecnico del Comune, segnalando l’incidente ed esigendo spiegazioni per la cattiva manutenzione delle strade cittadine. Nessuno si degna di rispondere così la signora Carla, inviperita anche per il preventivo dei lavori di carrozzeria, decide di attivare la sua polizza di Protezione Legale e di citare l’ente gestore della strada. La polizza le garantisce, infatti, la copertura delle spese legali e l’avvocato, scelto tra i più esperti in materia, la conforta sulla possibilità di ottenere ragione in un procedimento contro il Comune. Il giudice, infatti, riconosce la responsabilità dell’ente proprietario di strade nei confronti di chi su di esse circola e, risultando in modo chiaro che il tratto di strada ghiacciato, teatro del sinistro, costituiva insidia, condanna il Comune al risarcimento dei danni (lesioni personali e danni materiali all’auto), subiti dalla signora Carla. Senza la polizza di Protezione Legale difficilmente la signora, e come lei molti altri, avrebbero avuto la forza di citare un ente, che dispone di legali e di mezzi finanziari ben al di sopra delle possibilità del cittadino medio. Commercio “on-line” Tutela Giudiziaria per la Famiglia Molti ancora identificano la Tutela Giudiziaria con le sole polizze per la Circolazione. Certo, assicurare se stessi, i propri cari e chi facciamo salire sulle nostre auto, per non parlare di quanti conducono motocicli o autocarri per le nostre attività (sono solo alcuni esempi), tutelandoci in caso di controversie contrattuali o di recupero danni, è segno di grande previdenza. Ma troppi ancora ignorano i vantaggi che derivano dall’avere anche le altre polizze di TG. Con una polizza per la famiglia si è assicurati, oltre che nella circolazione stradale, anche nella vita privata, nel lavoro dipendente, nell’immobile. Questo significa poter scegliere l’avvocato di fiducia o il migliore “sulla piazza” in tutta tranquillità: noi e i nostri cari saremo difesi al meglio, senza dover pagare onorari, spese giudiziarie o processuali. L’assicurazione vale nel recupero danni, nelle controversie in materia previdenziale, assistenziale, di lavoro e di locazione, tanto per citare alcuni dei tanti ambiti nei quali si può essere assistiti in Italia, Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo. Anche la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni viene garantita con una polizza “Famiglia”. Così il consumatore riesce a farsi tutelare Stanco di essere giudicato “antiquato” dai colleghi di lavoro, il signor Franco decide di collegarsi a Internet dal computer di casa. Inizialmente poco convinto, col tempo anche lui si appassiona alla navigazione in rete e, dopo alcuni mesi, decide di provare pure a fare acquisti “on-line”. L’occasione è un’agenda elettronica tascabile, proposta nel sito di un’azienda italiana che si definisce “piccola ma all’avanguardia tecnologica”. Il signor Franco paga con car ta di credito la Gli alberghi sono più cari? Se sbaglia l’agenzia il cliente non ne ha colpa Il ragionier Mattei decide di festeggiare il primo anniversario di nozze con una breve vacanza all’estero. Si rivolge a un’agenzia di viaggi che, tra le offerte del periodo, gli suggerisce un soggiorno di una settimana in Provenza e Costa Azzurra. La proposta è allettante e il signor Mattei non ha esitazioni, versa subito un acconto di 400 mila lire senza firmare alcun accordo scritto. Due giorni dopo, confermate le prenotazioni degli alberghi, ripassa dall’agenzia e salda il conto con 1.100.000 lire, ricevendo in cambio una ricevuta e un voucher da presentare agli alberghi. La sera mostra i biglietti alla moglie che, felicissima per la sorpresa, subito telefona a parenti e amici annunciando l’imminente viaggio. Il pomeriggio seguente, però, a rovinare l’allegria arriva una telefonata dell’agenzia: l’im- piegato si era sbagliato, il soggiorno in Provenza e Costa Azzurra costava 950 mila lire in più, perciò andavano versati altri soldi. Il ragionier Mattei si rifiuta, l’errore non dipendeva da lui e il contratto era ormai concluso. L’agenzia si rivolge al giudice, sostenendo che il cliente avrebbe dovuto rendersi conto che la cifra era irrisoria, per due persone, ma l’avvocato del signor Mattei (che per sua fortuna era assicurato con polizza di Protezione Legale) ribatte che non spettava al proprio assistito valutare il costo del viaggio: lui si affidava all’esperienza dell’agenzia. 2 Il giudice da ragione al cliente, riconoscendogli il diritto di non essere informato sui prezzi (non essendo un esperto del settore) e rilevando la mancanza di un contratto scritto da parte dell’agenzia. La quale, potendo esibire solo la ricevuta di pagamento, non poteva dimostrare che l’impiegato aveva dato l’informazione giusta, sbagliandosi poi nella riscossione dell’importo. Così, per il ragionier Mattei non ci sono state spese aggiuntive e quell’anniversario a prezzi stracciati rimarrà, per lui e la moglie, doppiamente memorabile. us foc somma di 650.000 lire ma, per nulla pratico di commercio elettronico, non legge con attenzione le condizioni di vendita scritte con caratteri minuscoli nel sito. Dopo quattro giorni gli viene recapitata a casa l’agenda, che il signor Franco decide di impacchettare per regalar la al figlio il mese successivo, in occasione delle feste natalizie . Alla Vigilia, ecco la br utta sorpresa: l’ar ticolo risulta difettoso nel funzionamento. Arrabbiato, il signor Franco si mette in contatto con l’azienda, scoprendo suo malgrado che la garanzia prevedeva la riparazione del prodotto solo nell’arco di due settimane. Passato più di un mese, perciò, l’azienda declinava ogni responsabilità. “Ridicolo - esclama il signor Franco- il termine è troppo breve” e decide di andare in fondo alla questione, chiedendo aiuto al suo consulente di Protezione Legale. Gli viene consigliato di utilizzare la sua polizza per la Famiglia e l’avvocato interpellato, analizzato il caso, conferma al signor Franco che, in base alla normativa vigente (ar t.1495 del Codice civile), la garanzia non può essere inferiore ad un anno dalla data di acquisto. Gli consiglia, quindi, di tutelare i suoi diritti di consumatore. Assistito dal proprio legale di fiducia, il signor Franco riesce così ad ottenere la sostituzione gratuita del prodotto, senza dover sostenere alcuna spesa. Oggetti difettosi e diritto di recesso Alzi la mano chi non ha acquistato almeno una volta un oggetto, che poi è risultato non funzionante a dovere. Ventilatori che non vogliono saperne di smuovere la calura estiva, radiosveglie che si animano a tutte le ore, telefoni por tatili capaci di comunicare solo con se stessi... L’elenco sarebbe lunghissimo: di cer to, sempre grande risulta il disappunto del consumatore che si sente “buggerato”. Malumori a parte, chi compra un oggetto con difetto occulto, cioè non conoscibile al momento dell’acquisto, per legge può sciogliere il contratto, ovvero restituire l’oggetto e riavere indietro i soldi; o chiedere uno “sconto”, pagando meno in proporzione all’entità del difetto. Sia che scelga la prima soluzione che la seconda, il consumatore deve in ogni caso avver tire il venditore entro otto giorni dalla scoper ta del difetto dell’oggetto. Il consumatore non può pretendere né la sostituzione, né la riparazione: non sono previste dal Codice Civile che riconosce, appunto, solo il diritto allo scioglimento del contratto o allo sconto. Per la soluzione della controversia le due par ti hanno la possibilità di accordarsi in via transattiva. 3 Noi e la legge - L’approfondimento giuridico Il Fondo Vittime della Strada risarcisce anche in caso di danno derivante da fatto doloso Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha definito una problematica, che da tempo trovava interpretazioni e soluzioni diverse. Si tratta della “risarcibilità” da parte del “Fondo Vittime della Strada” del danno derivante da fatto doloso. Nel caso specifico, una signora rimaneva coinvolta in un incidente stradale causato da un rapinatore. Il malvivente riusciva a dileguarsi, mentre la signora subiva notevoli danni personali. La danneggiata agiva in giudizio e otteneva la condanna risarcitoria nei confronti della Compagnia assicuratrice, designata dal “Fondo di Garanzia Vittime della Strada”. Alcuni siti Internet di interesse giuridico Numerosi siti di interesse giuridico dispongono di banche dati consultabili gratuitamente, aggiornamenti legislativi e ampia documentazione della giurisprudenza più recente. Esplorare le pagine indicate dai motori di ricerca generalisti (Yahoo, Altavista, Virgilio ecc.) può risultare dispersivo. Ecco quindi una lista di alcuni indirizzi affidabili e di buona utilità pratica. www.diritto.it/cicerone.htm Si presenta come il primo motore italiano per la ricerca di atti giuridici. È necessario conoscere il numero relativo ad ogni legge, sentenza, decreto che si sta cercando. Il motore recupera il testo integrale ed altre pagine web in cui si tratta l’argomento. www.comitato.it È il sito del Comitato Italiano dell’As- La Corte d’Appello, invece, in sede di riesame della vertenza, ha ritenuto che in base all’ar t.1, comma1 della legge n. 990/69, trattandosi di un fatto doloso, i relativi danni non fossero risarcibili. Questa sentenza, però, ha sollevato numerose critiche, soprattutto perché sia l’art.1 della legge n. 990/69, sia l’art. 2054 del codice civile, non distinguono tra fatti dolosi e colposi. Ed è in quest’ottica che con la sentenza n. 4798/99, la 3° sezione civile della Corte ha affermato il principio, secondo il quale esiste un’esigenza di carattere pubblico, riassumibile nella necessità di garantire la riparazione del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, che incide sulla natura del contratto assicurativo. La Corte suprema, con questa, sentenza, conferma anche il principio secondo il quale la richiesta di risarcimento del danno, promossa nei confronti del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, non è diversa da quella che si può esercitare nei confronti di qualsiasi altra compagnia assicuratrice per la R.C.A. In quest’ottica, il risarcimento del danno arrecato, storicamente interpretato come sanzione posta a carico di chi danneggia, diviene uno strumento di “riparazione del danno ingiusto”. Questa sentenza, che farà ancora molto discutere per la complessità del rapporto che lega assicuratore, assicurato e danneggiato, è importante perché permette di estendere i casi in cui è possibile chiedere risarcimento al “Fondo Vittime della Strada”. Ne trarranno vantaggio, sicuramente, gli assicurati con polizza di Tutela Giudiziaria, attivabile anche in situazioni come quella sopra descritta. sicurazione di Difesa Legale, l'organismo costituito dalle principali Compagnie assicurative specializzate in questo ramo. Ricco di informazioni e dati, pubblica l’Agenzia di Stampa info.legal, preziosa fonte di notizie attinenti la Protezione Legale. pleta), si possono trovare oltre 400 siti specializzati con schede illustrative e relativi link. www.aib.it/aib/commiss/pubuff/ guida.htm Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che in una sezione del suo sito fornisce molti link e le descrizioni dei contenuti delle pagine WEB “istituzionali”. Disponibili on-line documenti pubblici e raccolte di Gazzetta Ufficiale, leggi, giurisprudenza. www.idg.fi.cnr.it L’istituto per la Documentazione Giuridica del Cnr si propone come guida per individuare facilmente il sito giuridico che interessa. Nella sezione /guide/Diritto Italia, ad esempio (una banca dati del settore veramente com- 4 Davide Gabaldo www.repubblica.it/cittadino.lex Interessante sevizio del quotidiano La Repubblica on-line che pubblica e spiega con l’aiuto di esper ti, testi di leggi, sentenze, decreti, circolari di interesse generale. Utile per l’aggiornamento e l’approfondimento di notizie appar-se sui giornali. Attive diverse sezioni: Fisco, sanità, lavoro, casa, pensioni, famiglia, scuola, giovani, società, stato. Giovanni Nenz Periodico a cura di ARAG Assicurazioni S.p.A. Ufficio Commerciale / Comunicazione Viale delle Nazioni, 9 37135 Verona Tel. 0458290410 - Fax 0458290449 e-mail: [email protected]