C O M U N E DI O P E R A

Transcript

C O M U N E DI O P E R A
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI OPERA (MI) PER QUATTRO ANNUALITà
DIDATTICHE (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019).
PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di intermediazione Telematica)
CIG Z5815AE239
ARTICOLO 1: - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’oggetto della concessione riguarda il servizio di gestione della Scuola Civica di Musica di Opera
(MI) ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nel bando di gara, nel presente capitolato e sotto osservanza della
normativa vigente in materia.
La concessione farà seguito all'espletamento di una procedura aperta di gara che sarà aggiudicata
all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara.
ARTICOLO 2: DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione corrisponderà a quattro annualità didattiche, a decorrere
dall’affidamento del servizio in concessione fino al 30 giugno 2019, secondo le condizioni
specificate dal Capitolato Speciale.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, come meglio precisato all’art. 12 del presente
capitolato.
ARTICOLO 3: SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E BENI MOBILI
Le attività ed i servizi affidati in concessione dovranno essere erogati presso la Scuola Civica di
Musica, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 2 a Opera (MI).
Gli spazi, gli impianti e le strumentazioni affidati in concessione con titolarità diretta sono costituiti
da:
n. 5 locali adibiti ad aule corsi, n. 1 sala per direzione corsi, n. 1 ufficio segreteria, n. 1 locale
servizi igienici, il tutto risultante da piantina allegata al presente capitolato;
•
n. 1 pianoforte verticale Kawai
•
n. 1 pianoforte verticale Grotrian
•
n. 1 pianoforte a mezza coda Bechstein
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
1
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
•
n. 1 pianoforte digitale Yamaha
•
n. 1 tastiera elettronica Technics
•
n. 1 batteria completa di rullante, grancassa, piatti, tom-tom
•
n. 1 chitarra acustica Alambra
•
n. 2 chitarre acustiche standard da studio
•
n. 1 flauto traverso da studio
•
n. 1 clarinetto da studio
•
n. 1 tromba per studio
•
n. 3 lavagne pentagrammate, e inoltre leggii, panche e sgabelli per pianoforte
•
n. 1 apparecchio telefonico
•
n. 1 piccolo impianto stereo compatto Sony (amplificatore, due casse acustiche di modesta
potenza), solo parzialmente funzionante
•
n. 1 violino 4/4
•
n. 1 violino da studio 2/4
•
n. 1 sax
•
n. 2 poggiapiedi per chitarra classica
•
n. 1 chitarra Miguel Angel
•
n. 1 chitarra Yamaha
La suddetta dotazione è completata da piccola strumentazione tipo Orff (tamburello, triangolo,
metallofono, alcuni tasti da marimba, mini metallofono, guiro, maracas, campanelli, ecc.)
Le dotazioni e gli spazi suddetti vengono concessi in uso esclusivo per l’intero periodo, fatte salve
le limitazioni e gli utilizzi riservati, per competenza, all’Amministrazione concedente.
Al Concessionario saranno inoltre affidati in comodato gratuito, al di là della formale qualificazione,
una serie di beni strumentali presenti all’interno delle strutture suddette, che lo stesso potrà
utilizzare nell’ambito delle attività gestionali oggetto della presente procedura di gara.
I locali e gli impianti della Scuola Civica di Musica saranno concessi dall’Amministrazione
concedente nel regolare stato di agibilità e di funzionamento, in conformità con le certificazioni
possedute e in ottemperanza con la vigente normativa in materia di sicurezza.
Il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della
consegna e si impegna a non destinarli a scopo differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 del
presente capitolato, restituendoli alla scadenza concordata nello stato in cui si trovavano all'atto
della consegna, salvo deterioramento dovuto all'uso.
Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di
famiglia.
Il concessionario si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in
ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno delle aule o comunque a causa delle attività
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
2
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
svolte all'interno.
Nel contratto che verrà stipulato tra le parti, dovrà darsi atto dell'avvenuta stesura del verbale
redatto in contraddittorio fra le parti. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita
dal concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal concedente; resta
salva la disciplina dei vizi occulti.
Al termine della concessione verrà nuovamente redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra
le parti. Nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al concessionario e non dipendenti
dal normale d'uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dal
concedente, a propria cura e spese. In mancanza il concedente procederà d'ufficio a spese del
concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.
Eventuali integrazioni, adeguamenti, potenziamenti o ulteriori acquisti saranno ad intero carico del
Concessionario, ove necessari per raggiungere i propri obiettivi didattici.
Al termine dell’affidamento tali integrazioni nelle dotazioni dovranno essere rimosse e non daranno
luogo, comunque, a nessuna forma di indennizzo, ristoro o risarcimento.
Utenze e oneri in carico all’Amministrazione concedente
Oltre aIla disponibilità dei locali della Scuola Civica di Musica, e ad altri spazi comunali
eventualmente richiesti per la realizzazione di specifiche attività concordate con l’Amministrazione,
resteranno a carico dell’Amministrazione concedente:
1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti locali;
2. le spese concernenti l’illuminazione, il telefono, il riscaldamento, l’approvvigionamento e
consumo di acqua;
3. la pulizia dei locali e la fornitura di materiali igienici di consumo.
ARTICOLO 4: VALORE DEL CORRISPETTIVO E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo della concessione è stabilito in euro 9.221,32 annuo oltre I.V.A., soggetto a ribasso
in sede di gara.
Non sono ammesse offerte di importo uguale o di importo superiore al corrispettivo come sopra
stabilito.
Il valore stimato della concessione, ai soli fini della determinazione del valore contrattuale, per
l'intera durata della stessa è pari ad € 200.696,00 (Euro duecentomilaseicentonovantasei/00).
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
3
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
ARTICOLO 5: OBIETTIVI E OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO DA GARANTIRSI A CURA DEL
CONCESSIONARIO
a) Obiettivi di carattere generale
Tra gli obiettivi oggetto del rapporto di concessione del servizio figurano:
• diffondere l’educazione musicale presso la cittadinanza, con impatto diretto sulle nuove
generazioni ed effetto mediato sull’intera popolazione;
• favorire l’apprendimento delle basi della teoria musicale e della storia della musica,
accostandola ad una pratica costante sui vari strumenti. Pur mantenendo la matrice
amatoriale, l’insegnamento si intende come propedeutico degli esami statali in
conservatorio;
• promuovere e dare supporto in seno alla scuola stessa alla nascita e allo sviluppo di gruppi
strumentali e/o corali, curandone l’eventuale attività concertistica;
• organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative sia
divulgative che specialistiche di conoscenza e ascolto della musica.
b) Requisiti professionali del personale del Concessionario
Il Concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti in ordine alle professionalità che si prevede
siano impiegate nella gestione della Scuola civica di musica:
a) direttore artistico, che dovrà almeno essere in possesso del titolo di diploma di primo livello
conseguito in conservatorio;
b) personale docente incaricato dei corsi musicali, che disponga almeno del diploma di primo
livello del conservatorio o, in alternativa, nel caso l’ordinamento non lo preveda, di
adeguato titolo di studio per la disciplina musicale da impartire;
c) coordinatore amministrativo, qualora tale figura non coincida con il direttore artistico stesso,
che dovrà almeno essere in possesso del diploma di scuola superiore, ed essere idoneo a
garantire il coordinamento amministrativo tra il Concessionario e il competente ufficio
dell’Amministrazione concedente.
c) Obblighi del Concessionario
Al concessionario viene richiesto:
1. di organizzare e gestire con propri mezzi i corsi musicali, le iscrizioni agli stessi e in
generale le attività attinenti alla Scuola Civica di Musica di Opera, secondo quanto
specificato dal presente capitolato speciale d’appalto;
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
4
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
2. che l’attività didattica della Scuola Civica di Musica si svolga, per quanto possibile, in
corrispondenza con il calendario scolastico;
3. che il calendario dei corsi e delle lezioni sia reso noto al competente Ufficio
dell’Amministrazione concedente e alla cittadinanza, mediante adeguate forme di
pubblicità;
4. di reperire, assumere e retribuire il personale docente incaricato dei corsi musicali;
5. di garantire l’offerta basilare dei seguenti corsi musicali amatoriali: chitarra, pianoforte,
percussioni, violino, flauto traverso, clarinetto, tromba, canto solistico e corale,
composizione, armonia;
6. che le lezioni offerte siano di norma a carattere individuale, per una durata indicativa di 60
(sessanta) minuti cadauna per ogni iscritto frequentante, lasciando al Concessionario
facoltà di implementare l’attività didattica attraverso formule che prevedano lezioni a
carattere collettivo;
7. che l’attività didattica si svolga ordinariamente nei giorni tra lunedì e sabato, che siano
rispettate le festività religiose e nazionali e siano considerati i periodi di interruzione
dell’attività didattica delle scuole sul territorio (vacanze natalizie, pasquali, etc.);
8. di provvedere, quando necessario, all’immediata sostituzione del personale docente in
caso di intervenuta assenza;
9. di predisporre un apposito registro dei corsi musicali e dei rispettivi docenti, delle iscrizioni
e della frequenza ai corsi da parte degli iscritti, che dovrà essere sempre reso disponibile in
caso di richiesta da parte dell’Amministrazione concedente;
10. di prevedere l’organizzazione di un saggio conclusivo dei corsi musicali aperto alla
cittadinanza, nelle forme e nelle modalità concordate con l’Amministrazione concedente;
11. di farsi carico di tutti gli oneri accessori (es. pubblicità, organizzazione, diritti SIAE, etc.)
collegati all’attività didattica e alle pubbliche esecuzioni di concerti/saggi musicali;
12. di utilizzare e custodire con diligenza le chiavi di accesso ai locali della Scuola Civica di
Musica. In caso di smarrimento il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione e,
nel contempo, provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei dispositivi di
chiusura, rilasciando copia delle chiavi all’Ufficio Tecnico del Comune di Opera;
13. di assicurare l'uso diligente dei beni e degli strumenti concessi in dotazione, segnalandone
ogni anomalia o cattivo uso;
14. di provvedere a porre in essere tutte le cautele e le attività finalizzate a garantire il rispetto
delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza del personale impiegato e degli utenti nella
sua interezza;
15. di adempiere agli obblighi normativi previsti dalla D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico in materia
di salute e sicurezza sul lavoro” in quanto il Concessionario risulta a tutti gli effetti ”datore di
lavoro”. In particolare dovrà tenere in perfetta efficienza gli apparati e le attrezzature di
pronto soccorso con reintegro di materiale a carico del gestore, e provvedere alla nomina di
un responsabile e referente del bene in gestione da comunicare all’inizio delle attività. Sono
inoltre a carico del Concessionario gli adempimenti inerenti la formazione del personale, la
definizione di piani di sicurezza e relativi programmi, e in generale ogni altro obbligo
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
5
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
datoriale o connesso, anche indirettamente all’utilizzo di personale.
La gestione in concessione dovrà essere iniziata celermente ed attivata nel più breve tempo
possibile dalla richiesta dell’Amministrazione concedente, che potrà avvenire anche nelle more
della stipula del contratto.
ARTICOLO 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED
ASSISTENZA.
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.
Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.
Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai
commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei
Contratti.
Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione concedente,
dimostrare di avere provveduto ai suddetti adempimenti.
Il Concessionario dovrà comunque tenere indenne l’Amministrazione concedente da ogni pretesa
dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune di Opera deve intendersi a
tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l’Impresa aggiudicataria e i suoi
dipendenti.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente procede
all'escussione della cauzione definitiva così come indicato nel successivo articolo 14.2.
ARTICOLO 7 – GESTIONE ECONOMICA ED EROGAZIONE CORRISPETTIVO
La particolare forma di affidamento della gestione impone al Concessionario un'attività
amministrativa ed economica particolarmente oculata operando scelte mirate.
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
6
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
Il Concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, al fine di
permettere l'esercizio del controllo al Concedente, secondo la seguente forma di bilancio:
ENTRATE:
1. corrispettivo della concessione
2. quote iscrizioni allievi e rette di frequenza
3. eventuali incassi dei biglietti relativi agli spettacoli della stagione concertistica
4. eventuali incassi di biglietteria derivanti dall'organizzazione di attività direttamente gestite dal
Concessionario e rientranti in progetti comunque concordati con l'Amministrazione Comunale
5. contributi regionali, provinciali, UE
6. contributi di altri enti pubblici o privati
7. altri proventi o eventuali introiti
8. donazioni o lasciti
9. sponsorizzazioni
USCITE
1. liquidazione compensi al personale e agli artisti
2. affitto, acquisto e manutenzione strumenti musicali
3. acquisto materiale didattico e di cancelleria
4. acquisto e manutenzione attrezzature d'ufficio
5. pulizia locali
6. tipografia e stampa
7. pubblicità
8. Siae, Enpals, INPS, Irpef, etc..
9. Assicurazione
10. utenze telefoniche
11. manutenzione ordinaria
12. altri eventuali da indicare
A conclusione di ogni annualità didattica (entro 15 gg), il Concessionario presenta all'Ente
Concedente un bilancio consuntivo e una dettagliata relazione illustrativa dell'andamento
gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività con particolare riferimento all'indicazione della
tipologia di corso avviato, del numero di iscritti distinti tra residenti e non residenti, delle attività
collaterali svolte anche in attuazione della proposta gestionale offerta in sede di partecipazione alla
gara.
L’Amministrazione concedente, previa verifica dei risultati della gestione e con riferimento
particolare alla sua efficacia complessiva, coerentemente con quanto disposto dall’art. 30 comma
2 del D. Lgs. n. 163/2006, si impegna a concorrere al risultato di gestione attraverso l’erogazione
del corrispettivo economico di cui all'art. 4 del presente capitolato.
In caso di avanzo di amministrazione evidenziato in sede di consuntivo, il Comune non provvederà
all'erogazione del contributo per la parte corrispondente. In alternativa l'avanzo di amministrazione
potrà essere impiegato per la realizzazione di specifici progetti musicali previo assenso dell'Ente
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
7
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
concedente.
Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia
contabili che inerenti la conduzione della struttura concessa in uso.
ARTICOLO 8: INTROITI DEL CONCESSIONARIO, POLITICA TARIFFARIA
Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe proposte in sede di
offerta che dovranno essere approvate dall'Amministrazione comunale prima dell'avvio dell'anno
didattico. Le tariffe praticate dalla Scuola Civica di Musica di Opera dovranno risultare più
convenienti rispetto alla media delle tariffe praticate dagli istituti civici di didattica musicale attivi
presso i comuni limitrofi.Rispetto alla proposta di tariffe offerte in sede di gara, comprese le
riduzioni tariffarie/agevolazioni per le famigilie meno abbienti e per quelle con più di un iscritto per
nucleo familiare, potranno subire una modifica al ribasso, sentito in merito il Concessionario ai fini
di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
A seguito dell'approvazione delle tariffe da parte della Giunta comunale le stesse si intendono fisse
e invariabili. Ogni variazione dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta comunale.
L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, costituisce grave
inadempimento sanzionabile con la risoluzione del contratto.
Il pagamento delle tariffe e dell'eventuale quota associativa deve avvenire dietro rilascio da parte
del Concessionario di idonea documentazione fiscale.
ARTICOLO 9: CESSIONE DEL CONTRATTO, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Al Concessionario è vietata la cessione anche parziale del contratto.
È vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del
contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.
ARTICOLO 10: CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
Cauzione definitiva
Il Concessionario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo di
aggiudicazione (che si intende pari al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario moltiplicato per n° 4
annualità), a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con
la stipula del contratto, dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in
uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che
l'Ente Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del
Concessionario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio.
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
8
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 113 e
Regolamento attuativo del Codice degli appalti D.p.r. n. 207/2010.
Resta salvo per l’Ente Concedente l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
E’ ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o
assicurativa.
La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Opera e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Opera.
Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Ente Concedente avrà diritto a valersi, di propria autorità e
senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e il
Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese del Concessionario a meno che
l’Amministrazione non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e
delle spese subite a causa dell’inadempienza del Concessionario.
Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del Concessionario, questi incorrerà
automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dal Comune.
Polizza assicurativa
Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la polizza
assicurativa per la Responsabilità Civile, per l'incendio e rischi accessori. Il contenuto delle polizze
deve essere aderente ai contenuti del presente capitolato speciale. Il Concessionario consegnerà
al concedente un originale della polizza, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto.
Le polizze devono prevedere la medesima durata del contratto e dovranno essere mantenute in
vigore per l'intera durata dello stesso.
In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza
restano a totale carico del Concessionario.
Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere riportata la clausola di vincolo a favore
dell'Ente Concedente; tale clausola prevederà che in caso di mancato pagamento da parte del
Concessionario delle rate successive alla prima, le garanzie si sospenderanno solo dopo 30 giorni
dalla comunicazione, effettuata a cura dell'Assicuratore al Vincolatario, del mancato pagamento.
In caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice
pagato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima.
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
9
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli
massimali/capitali previsti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del
Concessionario.
Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all'Ufficio
competente del concedente copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione
attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
L'Ente Concedente potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la
rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione.
La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di
Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente, dei suoi
amministratori e dipendenti.
Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza
assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con
conseguenterisoluzione del contratto.
Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone, cose, o beni nel
corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da
irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.
ART. 11 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.
Tutti i pagamenti a favore del Concessionario, ivi compresi quelli da parte dell'utenza, dovranno
transitare da conti correnti dedicati già comunicati all'Ente Concedente. L'Ente Concedente verifica
periodicamente l'assolvimento da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente
Concedente comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 12: PENALITÀ E CONTESTAZIONI
L’Amministrazione concedente eserciterà la vigilanza sull’andamento del servizio, per accertarne
l’esecuzione in conformità alle disposizioni contrattuali.
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione
concedente, comporteranno l’applicazione della penalità di € 150,00 (centocinquanta) con la sola
formalità della contestazione degli addebiti.
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
10
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
Casi di inadempienze più rilevanti e/o ripetute quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
disservizi causati da un eccessivo turn over del personale, mancato rispetto degli orari di
funzionamento, comportamento scorretto nei confronti dell’utenza- comporteranno l’adozione di
penalità più severe, fino a un importo massimo di € 1.000,00 (mille), ove l’Amministrazione
concedente non ravvisi gli estremi per la risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta notificata
dall’Amministrazione concedente con raccomandata A/R. l’Impresa affidataria potrà presentare le
proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della contestazione.
L’Amministrazione concedente si riserva di far eseguire da altri il mancato/incompleto/trascurato
servizio a spese del Concessionario.
Rifusione e spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sul
corrispettivo dovuto ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e/o sulla cauzione definitiva
costituita dal Concessionario, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro il termine dei
successivi 60 (sessanta) giorni.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
alcuna per entrambe le parti. Per “forza maggiore“ si intende qualsiasi evento di natura
eccezionale che non sia possibile prevedere con l’uso della normale diligenza.
ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
Risoluzione contrattuale e clausula risolutiva espressa
Qualora nel corso di esecuzione del contratto vengano accertate inadempienze di gravissima
entità, l’Amministrazione concedente di Opera procederà a contestare le stesse per iscritto a
mezzo raccomandata A/R, diffidando il Concessionario a conformarsi alle prescrizioni contrattuali
entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della diffida. Il
Concessionario, entro lo stesso termine perentorio di giorni 15 (quindici), potrà trasmettere le
proprie controdeduzioni sempre a mezzo di raccomandata A/R. Trascorso il termine stabilito,
qualora l’inadempienza dovesse permanere, ovvero le giustificazioni addotte risultassero non
soddisfacenti e/o esaustive, sarà facoltà dell’Amministrazione concedente considerare risolto di
diritto il rapporto, con incameramento della cauzione prestata.
Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento
delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) cessione del contratto a terzi non autorizzati;
b) riscontrata violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza sanzionata dagli
organi di controllo competenti o grave inosservanza delle leggi relative al personale
dipendente e/o grave violazione delle norme dei contratti di lavoro;
c) tutti i casi in cui il comportamento reiterato del Concessionario risultasse gravemente
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
11
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
pregiudizievole per l’immagine ed il decoro dell’Amministrazione concedente;
d) incoerenza tra le attività realizzate e gli obiettivi dell’Amministrazione concedente;
e) inosservanza dell’orario e del calendario delle attività, tale da arrecare pregiudizio alla
puntuale erogazione del servizio;
f)
sospensione non giustificata anche solo di uno dei servizi oggetto della concessione;
g) apertura di una procedura fallimentare a carico del Concessionario;
h) messa in liquidazione dell’Impresa aggiudicataria o caso di cessione dell’attività e/o ramo
d’azienda senza il parere favorevole dell’Amministrazione concedente.
i)
mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito di penalità applicate ai sensi
dell’art.10 del presente capitolato speciale d’appalto.
j)
mancato mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 10 del presente capitolato
speciale.
Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni
di altra natura.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R.
In tale ipotesi l’Amministrazione concedente avrà il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del
Concessionario inadempiente. L’esecuzione in danno con affidamento del servizio a terzi verrà
notificato al Concessionario nelle forme previste e con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione
dei servizi affidati e degli importi relativi, senza perciò dispensare il Concessionario dalla
responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno
motivato la risoluzione del contratto. In tal caso, le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione
concedente saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale e, ove queste non fossero
sufficienti, direttamente da eventuali crediti maturati.
Recesso da parte dell'Ente Concedente
L'Ente Concedente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di
pubblico interesse, o con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione per raccomandata,
in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione,
fatti salvi i diritti del Concessionario
ARTICOLO 14: SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto d’appalto, che sarà stipulato a seguito del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
12
C O M U N E DI O P E R A
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO
ARTICOLO 15: FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente i contenuti del presente capitolato speciale resta intesa tra le
parti la competenza esclusiva del Foro di Milano.
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ART. 13
DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196
I dati personali forniti dal Concessionario con le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 13 del
d.lgs 196/2003, nonchè dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di
cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali da parte del Comune.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla concessione del servizio di
gestione della Civica Scuola di Musica. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica
Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste
dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Opera.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
20090 OPERA – Via Dante n. 12 – tel. 02530071 – fax 0253007361 P.I. 06837310157 – C.F. 80104310158
13