interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino idrodinamico

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interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino idrodinamico
Provincia di Mantova
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER IL RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL CANALE
DELLE GRAZIE, PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE
IDRICA E L'ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
PRELIMINARE
Studio T
DEFINITIVO
Studio di Ingegneria
Idraulico Ambientale
Largo 24 Agosto 1942, 33/A - 43100 Parma - Tel. 0521-292795
[email protected] - www.studiotelo.it
ESECUTIVO
IL RESPONSABILE DI PROGETTO
TITOLO ELABORATO
CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO
C
SCALA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Trombani
AGGIORNAMENTI:
REV.
DATA
DESCRIZIONE
0
APR. 2014
EMISSIONE
Davide Menna Davide Menna
1
GIU. 2014
EMISSIONE
Davide Menna Davide Menna
REDATTO
CONTROLL.
APPROV.
CITTA’ DI CURTATONE
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
- Capitolato Speciale d’Appalto
SOMMARIO
Parte prima – Schema di Contratto
CAPO I – NORME GENERALI ED AMMINISTRATIVE
ART. 1.
ART. 2.
ART. 3.
ART. 4.
ART. 5.
ART. 6.
ART. 7.
ART. 8.
ART. 9.
ART. 10.
ART. 11.
ART. 12.
ART. 13.
ART. 14.
ART. 15.
ART. 16.
ART. 17.
ART. 18.
ART. 19.
ART. 20.
ART. 21.
ART. 22.
ART. 23.
ART. 24.
ART. 25.
ART. 26.
ART. 27.
ART. 28.
ART. 29.
ART. 30.
ART. 31.
ART. 32.
ART. 33.
ART. 34.
ART. 35.
ART. 36.
ART. 37.
ART. 38.
ART. 39.
ART. 40.
ART. 41.
ART. 42.
ART. 43.
ART. 44.
ART. 45.
ART. 46.
ART. 47.
ART. 48.
ART. 49.
ART. 50.
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OGGETTO DELL'APPALTO
ENTITÀ PRESUNTA DELL'APPALTO
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
CATEGORIA DEI LAVORI
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
DESCRIZIONE DELLE OPERE
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
SOSPENSIONI E PROROGHE
PENALI IN CASO DI RITARDO
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
ANTICIPAZIONE
PAGAMENTI
CONTO FINALE
RITARDI NEL PAGAMENTO
REVISIONE PREZZI
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
LAVORI A MISURA
LAVORI IN ECONOMIA
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
CAUZIONE PROVVISORIA
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
RIDUZIONE DELLE GARANZIE
ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
VARIAZIONE DEI LAVORI
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
NORME DI SICUREZZA GENERALI
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
PIANO DI SICUREZZA
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
SUBAPPALTO
RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
ACCORDO BONARIO
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
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CITTA’ DI CURTATONE
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
ART. 51.
ART. 52.
ART. 53.
ART. 54.
ART. 55.
- Capitolato Speciale d’Appalto
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
CUSTODIA DEL CANTIERE
CARTELLO DI CANTIERE
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
CAPO II - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
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ART. 56. MOVIMENTI TERRA
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Scavo di sbancamento o ricalibratura d’alveo con sistemazione entro l’ambito del cantiere
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Scavo di fondazione a sezione obbligata
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ART. 57. DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO SELETTIVO DELLA VEGETAZIONE
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ART. 58. DEMOLIZIONI
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ART. 59. GEOSINTETICI E GEOCOMPOSITI
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Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto fuori acqua
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Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto sotto il pelo dell'acqua
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Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale antierosione, rinforzata con griglia in
poliestere
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Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile
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ART. 60. PALIFICATA DI SOSTEGNO IN LEGNAME
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ART. 61. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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Calcestruzzo per opere di sottofondazione non armata
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Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere
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Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato
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Ferro per c.a. in barre ad aderenza migliorata FeB44k
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ART. 62. LEGNAME IN GENERE
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ART. 63. MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
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ART. 64. ACCIAIO
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CAPO III - NORME TECNICHE
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ART. 65. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Generalità
Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa
Preparazione dell’area di cantiere e dei lavori
ART. 66. MOVIMENTI TERRA - SCAVI
Generalità
- Scavo di sbancamento
- Scavi per ricalibrature d’alveo
- Scavi di fondazione
Modalità esecutive
ART. 67. DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO SELETTIVO DELLA VEGETAZIONE
Modalità esecutive
ART. 68. Disboscamento
ART. 69. DEMOLIZIONI
Generalità
Modalità esecutive
ART. 70. Fondazioni in misto granulare
Generalità
Caratteristiche dei materiali
Modalità esecutive
Prove di accettazione e controllo
ART. 71. Strati di collegamento e di usura
Generalità
Caratteristiche dei materiali
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CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
- Capitolato Speciale d’Appalto
Prove di accettazione e controllo
ART. 72. OPERE IN LEGNAME
Generalità
Caratteristiche dei materiali
PALI E LEGNAME
PALIFICATE IN LEGNO PER SOSTEGNO
Modalità esecutive
Prove di accettazione e controllo
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PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
- Capitolato Speciale d’Appalto
Parte prima – Schema di Contratto
CAPO I – NORME GENERALI ED AMMINISTRATIVE
ART. 1.
OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione degli
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL CANALE
DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO“. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni,
le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. 2.
ENTITÀ PRESUNTA DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori a misura, ribassabili, ammonta a € 60.950,00 = (Euro sessantamila e
novecentocinquanta/00), oltre a €1.550 per oneri della sicurezza non ribassabili, come risulta dal seguente
prospetto:
Num.
a)
b)
a) + b)
Importo esecuzione lavori
Oneri per attuazione piani di sicurezza
IMPORTO TOTALE
TOTALE
€ 60.950,00
€ 1.550,00
€ 62.500,00
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell’art. 82
comma 2 del D.L. 12.04.2006 n. 163, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per
la sicurezza e la salute nel cantiere.
L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
ART. 3.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del
Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del
Codice dei contratti.
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CITTA’ DI CURTATONE
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
- Capitolato Speciale d’Appalto
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui ancora all'articolo 2 costituiscono vincolo
negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
ART. 4.
CATEGORIA DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori, a misura, compresi nell’appalto, ammonta presuntivamente a complessivi €
62.500,00 di cui € 60.950,00 per lavori (soggetti a ribasso) ed € 1.550,00 per gli oneri per la sicurezza (esenti da
ribasso). L’importo dei lavori è da intendersi riferito alla seguente categoria di lavoro:
N Categorie e lavorazioni
CATEGORIA PREVALENTE
OG8: OPERE FLUVIALI, DI
1
DIFESA, DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI BONIFICA
Categorie
opere generali
Categorie
opere
specializzate
Importo a
misura (€)
%
Qualificazione
obbligatoria
OG8
---
60.950,00
100%
OG8
Per la partecipazione alla gara, le imprese dovranno avere i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
ART. 5.
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI
L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato, implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta
non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si
riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l’idrologia e l’idraulica delle Valli del Mincio e del
Fiume Mincio, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata),
l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver
influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta. Al momento
della presentazione dell’offerta l’Impresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:
a. di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni
tecnico-economiche in esso contenute.
b. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano.
c. di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dalla L.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Codice
Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).
Inoltre ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
ART. 6.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
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PROGETTO ESECUTIVO
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luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 7.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati ed oltre al
capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145:
il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
seguito in relazione al loro valore indicativo;
tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture
e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;
il computo metrico estimativo
l’elenco dei prezzi unitari;
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo
131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008,
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
la legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, per quanto applicabile;
il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 per quanto applicabile.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
le tabelle di riepilogo dei lavori e le analisi dei prezzi e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione
dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.
ART. 8.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei
contratti.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
ART. 9.
RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto
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PROGETTO ESECUTIVO
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- Capitolato Speciale d’Appalto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 10.
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.
ART. 11.
DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere oggetto di gara di appalto sono le seguenti:.
Più in particolare le lavorazioni previste in progetto sono:
1. Scavo con l'impiego di adeguato mezzo meccanico effossorio anche imbarcato su natante, o di draga
aspirante, di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza, per il ripristino dell’officiosità idraulica
canali ed il miglioramento della circolazione delle acque nelle zone umide.
2. Risagomatura e riprofilatura delle sponde e stendimento e sistemazione dei materiali di scavo.
ART. 12.
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n° 2248 del
1865, dagli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo
11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza
accertata.
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CITTA’ DI CURTATONE
PROGETTO ESECUTIVO
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IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
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- Capitolato Speciale d’Appalto
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella
del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ART. 13.
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 28 (ventotto) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 14.
SOSPENSIONI E PROROGHE
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al
presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
La Direzione Lavori potrà sospendere i lavori in qualunque momento, per il rispetto dei cicli
riproduttivi della fauna e della flora esistente nelle aree di cantiere, senza che l’impresa possa
avanzare riserva alcuna. A tal proposito il cronoprogramma redatto dall’impresa ai sensi del
successivo articolo 16 dovrà essere sviluppato proprio in considerazione di questa peculiarità.
Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
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PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
- Capitolato Speciale d’Appalto
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei
lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile
a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione
dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento
non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione
appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o
sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
ART. 15.
PENALI IN CASO DI RITARDO
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille
dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 15, comma 4;
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all’articolo 17.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 16.
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
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pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
e. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
f. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;
g. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale
della Stazione appaltante;
h. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
i. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 17.
INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;
c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;
d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;
i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non
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abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 16, né per
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19.
ART. 18.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
ART. 19.
ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n° 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
ART. 20.
PAGAMENTI
I pagamenti avvengono in unica rata alla conclusione dei lavori e dietro presentazione dello Stato Finale .
Saranno pagati solo che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27, 28, 29 e 30 al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa presentazione di regolare fattura
fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale
medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 22. Ai fini
del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato
in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04
agosto 2006, n. 248 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e
all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei
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contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli
eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 4, 5 e 6, e 45, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
ART. 21.
CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori è redatto entro 6 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione
è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del
Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04
agosto 2006, n. 248 il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali
subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 4, 5 e 6, e 45, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
ART. 22.
RITARDI NEL PAGAMENTO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ART. 23.
REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura
non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile
b. all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c. la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d. le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di
regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
ART. 24.
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.
ART. 25.
LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
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- Capitolato Speciale d’Appalto
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,
integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
ART. 26.
LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del
regolamento generale.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.
ART. 27.
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
ART. 28.
CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è
richiesta una cauzione provvisoria di € 1.250,00pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da
appaltare, comprensivo degli oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta
La cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi
4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà avvenuta l’aggiudicazione.
ART. 29.
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi
oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori;
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso
d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario.
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ART. 30.
- Capitolato Speciale d’Appalto
RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria
di cui all’articolo 31 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema di cui all’articolo 2 comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. In
caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a. l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla II;
b. l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già
presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c. l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al
comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere
in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.
ART. 31.
ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere
prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.),
ed essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n°123/2004 con la suddivisione delle somme da assicurare
secondo le seguenti partite:
Partita 1 : importo delle opere da realizzare importo di aggiudicazione
Partita 2 : importo delle opere preesistenti € 100.000,00
Partita 3 : demolizione e sgombero € 10.000,00
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro € 500.000,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;
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b. in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante
La polizza da presentare dovrà anche:
a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e
dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
ART. 32.
VARIAZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, articoli 134
e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee
di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella “A” allegata al capitolato speciale, e che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
ART. 33.
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato
l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
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progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42 con i conseguenti adempimenti di
cui all’articolo 43, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 43.
ART. 34.
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
ART. 35.
NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
ART. 36.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della
stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel
corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si
renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l’articolo 43.
ART. 37.
PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
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tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.
ART. 38.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli articoli 118 e 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 43, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39.
ART. 39.
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano generale di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 40.
SUBAPPALTO
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, l’osservanza dell’articolo
118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
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a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria
prevalente;
b. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c. ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti è vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo all’articolo 72, comma 4,
del regolamento generale, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei
lavori in appalto;
d. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
“qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. n° 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o
consorzio.
c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n°
575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di
subappalto sia superiore a € 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n° 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n° 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo
10, comma 7, del citato D.P.R. n° 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;
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PROGETTO ESECUTIVO
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CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
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c.
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla
conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2. copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 40 e 41 del
presente Capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti
i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
ART. 41.
RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 33, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di
conversione 04 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e
del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
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CITTA’ DI CURTATONE
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
ART. 42.
- Capitolato Speciale d’Appalto
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del
subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante
può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che l’appaltatore non provveda.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 4
luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia
di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
ART. 43.
ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice
dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione
appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce
rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
CURTATONE, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO
ART. 44.
- Capitolato Speciale d’Appalto
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 46 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita alla Magistratura ordinaria, con
l’esclusione della competenza arbitrale.
ART. 45.
DANNI DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati
all’Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 20 del Capitolato Generale (DM LLPP 145/2000), purché i lavori
siano stati misurati ed iscritti ai libri contabili e le scorte siano state controllate dalla Direzione Lavori.
Sono altresì a carico dell’Impresa gli eventuali ringrossi, risarcimenti e sistemazioni delle ture di protezione
provvisionale e la successiva rimozione e pulizia dei canali fugatori ormai non più utilizzabili. Per dare la
possibilità alla Stazione Appaltante di accertare che i danni di forza maggiore non siano imputabili alla
negligenza della ditta o del personale alle sue dipendenze, e di provvedere, dopo, alla loro segnalazione
all’Amministrazione concedente, l’Impresa dovrà darne comunicazione alla Direzione Lavori immediatamente, e,
comunque, entro e non oltre il terzo giorno dalla stessa cessazione dell’evento che ha provocato i danni stessi,
pena la decadenza da ogni e qualsiasi diritto ai relativi indennizzi.
I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d’opera, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e
rinterro eseguite, rimarranno a rischio e pericolo dell’Impresa per qualunque causa di deterioramento e perdita e
potranno essere sempre rifiutati se al momento dell’impiego e dell’entrata nei magazzini non saranno più ritenuti
idonei dalla Direzione Lavori.
ART. 46.
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 5 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non
è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda
o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.
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- Capitolato Speciale d’Appalto
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale
dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ART. 47.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
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- Capitolato Speciale d’Appalto
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi dei commi 3 e
4, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
ART. 48.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
ART. 49.
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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ART. 50.
- Capitolato Speciale d’Appalto
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;
d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.
e. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;
g. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che
per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;
h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;
i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;
j. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del
cantiere;
l. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
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- Capitolato Speciale d’Appalto
m. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
n. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
o. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
p. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
q. tutte le opere stradali, infrastrutturali ed idrauliche necessarie per la realizzazione degli accessi provvisori
alle proprietà private e gli oneri per il loro mantenimento in corso d’opera ed eventuale disfacimento al
termine dei lavori;
r. gli oneri derivanti dall’occupazione temporanea di aree diverse da quelle in disponibilità o proprietà della
Stazione Appaltante e/o destinate all’allestimento del cantiere e comunque da quelle consegnate dalla
D.L..
L’appaltatore è tenuto infine a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.
ART. 51.
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a. il libro giornale a pagine preventivamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente
verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna
delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero
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- Capitolato Speciale d’Appalto
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
ART. 52.
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
smaltiti e recuperati secondo la vigente normativa in materia di rifiuti, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
ART. 53.
CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
ART. 54.
CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n°1 cartello indicatore del cantiere, nella posizione indicata dal
direttore dei lavori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n° 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ART. 55.
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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Parte Seconda - Norme Tecniche
CAPO II - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 56.
MOVIMENTI TERRA
Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da
rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da
evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico
dell’Impresa.
Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:
l’esecuzione dello scavo anche in presenza d’acqua, compreso l’onere per gli eventuali aggottamenti con
l’impiego di pompe;
l’innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree
individuate dalla Direzione Lavori, oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di
qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le
aree poste a disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltatore;
le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse
valore commerciale e l’Appaltatore intendesse acquisirlo;
i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
l’esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e
l’allontanamento delle stesse dagli scavi;
l’esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant’altro occorra per l’armatura ed il disarmo.
Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole
metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori;
l’eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle
sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in
relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
l’accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro
rifacimento;
l’incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e
condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).
I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con
l’Impresa prima dell’inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.
3
Essendo l’appalto a misura i movimenti di terra saranno valutati generalmente a m .
Scavo di sbancamento o ricalibratura d’alveo con sistemazione entro l’ambito del cantiere
Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri richiamati al punto 2, il trasporto del materiale, lo scarico e la
sistemazione entro l’area del cantiere. Lo scavo per ricalibrature d’alveo sarà misurato e compensato a volume di
materiale in posto prima dello scavo, computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.
Scavo di fondazione a sezione obbligata
Essendo l’appalto a misura, lo scavo di fondazione sarà misurato a volume in base alle sezioni obbligate di
scavo risultanti dai disegni di progetto, a partire dal piano campagna originario o dal piano ottenuto a seguito di
sbancamento, salvo che la Direzione Lavori non adotti, a suo insindacabile giudizio, altri sistemi.
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ART. 57.
- Capitolato Speciale d’Appalto
DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO SELETTIVO DELLA VEGETAZIONE
Nel prezzo è compreso anche l'abbattimento di alberi di alto fusto.
Il prezzo comprende inoltre tutte le operazioni necessarie per eseguire il lavoro così come descritto nello
specifico paragrafo successivo, sia esso effettuato a mano che a macchina. Sono compresi altresì
l'allontanamento del materiale estratto e la sua eliminazione a discarica o in sito indicato dalla DL, nonché le
operazioni di regolarizzazione del terreno a lavori ultimati. Se durante i lavori l’Impresa dovesse rinvenire nel
terreno dei materiali estranei, dovrà, a sue spese, provvedere al loro allontanamento e al trasporto a rifiuto. Sono
a carico dell’Impresa anche gli oneri per il recupero e le indennità di eventuali aree di stoccaggio dei materiali,
nonché per la pulizia ed il ripristino di tutte le aree interessate dai lavori, dal passaggio e dalle manovre di mezzi,
o dal deposito di materiali.
Resta a carico dell’Impresa anche il corrispettivo per le discariche. I lavori saranno compensati a metro quadrato
di superficie ripulita o a singolo albero abbattuto.
ART. 58.
DEMOLIZIONI
Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunque quantitativo di materiale da demolire, anche di dimensioni
minime. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavori, compreso la rimozione della
recinzione (che verrà poi ripristinata) di confine, sia che venga eseguita in elevazione, fuori terra, in fondazione,
entro terra, in breccia e in qualunque forma, comunque senza l’uso di mine. In particolare sono compresi i ponti
di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature eventualmente occorrenti, nonché l’immediato
allontanamento dei materiali di risulta. L’Impresa è obbligata a recuperare i materiali dichiarati utilizzabili dalla
Direzione Lavori, che rimangono proprietà dell’Amministrazione, e a caricare, trasportare a scaricare a rifiuto
quelli non utilizzabili. Il prezzo è comprensivo anche del corrispettivo per le discariche.
ART. 59.
GEOSINTETICI E GEOCOMPOSITI
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto fuori acqua
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di tessuto non tessuto e comprende tutti gli oneri per gli sfridi,
le sovrapposizioni, le cuciture, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione Lavori e quant'altro necessario per
eseguire l'opera con le modalità previste nello specifico paragrafo del presente Capitolato Speciale d'Appalto –e
nei disegni di progetto.
Il geotessile in tessuto non tessuto sarà compensati a metro quadrato, in ragione della grammatura e in base alla
superficie effettivamente coperta dal telo, senza tenere conto delle sovrapposizioni.
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto sotto il pelo dell'acqua
Il prezzo compensa la posa in opera di tessuto non tessuto come al numero precedente e con gli stessi oneri, ma
posato sotto il livello dell'acqua.
Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale antierosione, rinforzata con griglia in poliestere
Il prezzo compensa la fornitura e la posa in opera di georete tridimensionale in nylon rinforzata con griglia in
poliestere delle caratteristiche riportate nel Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto e comprende tutti gli oneri
per gli sfridi, i sormonti, le cuciture, gli ancoraggi, le prove di laboratorio richieste dall’Ufficio di Direzione Lavori e
quant'altro necessario per eseguire l'opera con le modalità previste nello specifico paragrafo del Capitolato
Speciale d'Appalto - Capo III e nei disegni di progetto.
Le georeti tridimensionali antierosione saranno compensate a metro quadrato, in base alla superficie
effettivamente coperta dalla georete, senza tenere conto dei sormonti.
Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile
Il prezzo compensa la pulitura e la livellazione del terreno di posa, la fornitura e la posa in opera di uno strato in
tessuto non tessuto di peso unitario non inferiore a 70 gr./m2, la fornitura e la posa in opera della geomembrana
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- Capitolato Speciale d’Appalto
impermeabile delle caratteristiche riportate nel Capo III del Capitolato Speciale d'Appalto e comprende tutti gli
oneri per gli sfridi, i sormonti, gli ancoraggi, le giunzioni o saldature, le prove di laboratorio richieste dall’Ufficio di
Direzione Lavori e quant'altro necessario per eseguire l'opera con le modalità previste nello specifico paragrafo
del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III e nei disegni di progetto.
Le geomembrane impermeabili saranno compensate a metro quadrato in base alla superficie effettivamente
coperta dal telo, senza tenere conto dei sormonti
ART. 60.
PALIFICATA DI SOSTEGNO IN LEGNAME
Il prezzo compensa, secondo le dimensioni indicate nei disegni progettuali, la realizzazione di palificate di
sostegno in legname. La misura in altezza corrisponderà alla distanza tra il traverso o il corrente più alto rispetto
al piano di fondazione, mentre la profondità sarà data dalla dimensione media della metà superiore dell'opera,
misurata come distanza tra gli assi dei correnti più alti.
Il prezzo comprende la fornitura del legname, del materiale di fissaggio tra i correnti e i traversi, del materiale di
ancoraggio alla fondazione, degli astoni e delle piantine, del materiale terroso di riempimento; comprende altresì
il trasporto dei materiali a piè d'opera, il taglio, la scortecciatura e l'eventuale trattamento del legname, la
costruzione della struttura ed il suo ancoraggio alla fondazione, il riempimento, la messa a dimora del materiale
vegetale e quant'altro necessario per dare l'opera ultimata a regola d'arte secondo le modalità riportate nello
specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto - Capo III, esclusa solo la fondazione ed il relativo scavo
che verranno compensati a parte.
Nei lavori a misura la valutazione sarà fatta a metro cubo
ART. 61.
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni
costruttivi di progetto ed eventualmente se ritenuto opportuno durante i lavori meglio esplosi e comunque sempre
approvati dalla Direzione Lavori. Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e
tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi
altezza e profondità, nonché la vibratura dei getti, con vibratori ad immersione e da applicare alle casseforme e
compresi i ponteggi necessari a qualunque altezza. Sono pure compensati: l’esecuzione dei giunti, la
preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la stagionatura, nonché la formazione di
chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto.
Si intenderà compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale
corrispondente ai gradi F1 e F2.
Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, la misura verrà valutata a metro cubo in opera.
Calcestruzzo per opere di sottofondazione non armata
Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo per opere di
sottofondazione non armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all’opera da eseguire, gettato con o senza l’ausilio di casseri, questi
contabilizzati a parte, con resistenza caratteristica cubica , > 150 kg/cm2.
Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere
Il prezzo compensa, con gli oneri sopra descritti, la fornitura in opera di calcestruzzo avente resistenza
caratteristica cubica Rck 25 N/mm 2 (250 kgf/cm2) per strutture in cemento armato in genere, confezionato con
due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all’opera da
eseguire, gettato con l’ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.
Casserature per strutture in calcestruzzo semplice o armato
Il prezzo compensa la fornitura ed il montaggio delle casseforme per getti in calcestruzzo sia orizzontali che
verticali od inclinati a qualsiasi profondità ed a qualsiasi altezza dal piano di appoggio, compreso sfridi, tiranti,
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- Capitolato Speciale d’Appalto
chioderia, banchinaggi, puntellamenti, ponteggi di servizio, getti, disarmo e pulizia delle stesse ed ogni altro
onere, secondo le specifiche di cui sopra.
Le casseforme verranno misurate a mq in base alla effettiva superficie bagnata dal getto. I casseri saranno
compensati a metro quadrato in base alla superficie delle facce della struttura da casserare, senza tenere conto
di altro.
Ferro per c.a. in barre ad aderenza migliorata FeB44k
Il prezzo del ferro di armatura compensa la fornitura, la lavorazione e la posa, lo sfrido, il trasporto e
l’immagazzinamento, le legature, gli appositi distanziatori tra i ferri ed i casseri, il cui peso non sarà
contabilizzato, di barre ad aderenza migliorata FeB44k controllate in stabilimento.
Sono altresì compresi nel prezzo gli oneri per le eventuali saldature per giunzione tra tondini di qualsiasi
diametro e tra ferri tondi e profilati metallici, come pure le prove regolamentari e quelle richieste dalla Direzione
Lavori.
Il ferro di armatura verrà valutato secondo il peso teorico corrispondente a ciascun diametro secondo lo sviluppo
risultante dai disegni costruttivi approvati dalla Direzione Lavori.
ART. 62.
LEGNAME IN GENERE
Il legno che verrà utilizzato nelle diverse lavorazioni non dovrà presentare alcun difetto o danneggiamento che ne
comprometta il valore d'uso. Non sono in ogni caso ammissibili nel legno la presenza di larve e uova di insetti e fenomeni di
putrefazione. I pali in legno portante dovranno essere infissi in opera tramite battipalo o macchina analoga fino alla distanza
desiderata con diligenza e cautela per evitare danneggiamenti. Una volta infissi i pali dovranno essere legati o inchiavardati
tra di loro utIlizzando materiale metallico di elevata qualità . Il prezzo compensa inoltre il taglio della testa del palo in
diagonale a raso, come meglio verrà specificato dalla DL in cantiere e il loro trattamento per evitare le infiltrazioni di acqua
dall’alto. Durante le operazioni di trasporto e di accatastamento si farà dunque attenzione affinché tale valore medio di
umidità non venga modificato.
ART. 63.
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature,
ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica
devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare
l’ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere
protetti da una mano di antiruggine.
ART. 64.
ACCIAIO
Tutte le parti in acciaio funzionale alla realizzazione delle strutture metalliche esposte sono sottoposte ad un trattamento
protettivo come di seguito specificato:
si procede dapprima alla sabbiatura delle parti in acciaio alla gradazione SA 3 (metallo bianco) con rugosità 40
micron
si applica quindi una mano di zincatura a freddo per uno spessore di 70 micron
si spalma poi sulla zincatura una vernice epossipoliuretanica di spessore 50 micron
si rifinisce con una mano di vernice poliuretanica di spessore 100 micron.
Tutte le parti devono presentare, alle eventuali prove di laboratorio, qualora richieste dalla Direzione dei Lavori, e
caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione..
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- Capitolato Speciale d’Appalto
CAPO III - NORME TECNICHE
ART. 65.
NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Generalità
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di quanto
altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte
le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore procederà in contraddittorio con la Direzione Lavori al tracciamento
con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le
opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dalla
direzione lavori.
Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti
nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione.
Tuttavia, l’Amministrazione ha diritto di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione
ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di
particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l’esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di
passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le
caratterizzavano prima dell’inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa
Qualora l’Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od
impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli
previsti od autorizzati, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l’Impresa non avrà
diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano
derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e
qualità previste.
Preparazione dell’area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla
demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Sono
compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l’esecuzione di tutte le opere a tal fine
occorrenti, compresi gli interventi necessari per l’accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli
necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee
telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura
e dei materiali di risulta.
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CITTA’ DI CURTATONE
PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO
IDRODINAMICO DEL CANALE DELLE GRAZIE PER FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE IDRICA E L’ACCESSO DEI NATANTI, NEL COMUNE DI
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ART. 66.
- Capitolato Speciale d’Appalto
MOVIMENTI TERRA - SCAVI
Generalità
Le tipologie di scavo relative all’esecuzione di opere idrauliche e di sistemazione dei versanti sono individuate nel
seguito.
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere
manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l’asportazione di materiali in alveo ed in generale
qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l’impiego di normali mezzi meccanici od ove
sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che
saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si
trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad
esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo
scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla
Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate dalla Direzione Lavori, per il
successivo utilizzo. In quest’ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da
qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l’utilizzo previsto.
Scavi per ricalibrature d’alveo
Per scavo di ricalibratura dell’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso
d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d’alveo
indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non
diversamente indicato dalla Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate dalla
Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il
terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l’utilizzo previsto.
Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano
di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme
delle difese spondali in massi.
Terminata l’esecuzione dell’opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito
e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.
Modalità esecutive
L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque
sia il tipo di materiale incontrato, tanto all’asciutto che in presenza d’acqua. Gli scavi saranno eseguiti in
larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione
Lavori. Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta
della Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento. All’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà
provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d’imposta. L’Impresa
prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in
conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni
alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie
franate. In ogni caso l’Impresa sarà l’unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono
derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi
stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l’apertura degli scavi ed
il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l’autorizzazione della Direzione Lavori e con le modalità da
questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dalla Direzione Lavori, dovranno essere portate a rifiuto;
tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero
sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e
asportare le materie in questione. Durante l’esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua
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saranno tali da tenere a secco gli scavi. Se l’Impresa non potesse far defluire l’acqua naturale, la Direzione
Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei.
ART. 67.
DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO SELETTIVO DELLA VEGETAZIONE
Modalità esecutive
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,
dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme
alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia
diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola
passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
ART. 68.
Disboscamento
Modalità esecutive
I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco
superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti,
accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di
Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque
pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno
conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle
piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori .
ART. 69.
DEMOLIZIONI
Generalità
Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che
deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di
conservazione e le tecniche costruttive.
L’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall’art.71 all’art.76 del
D.P.R.164/1956 con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale,
conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di demolizione sia l’Amministrazione Appaltante che i suoi
Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a. il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per
l’esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;
b. l’attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all’autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci
persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;
c. i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità
delle strutture non lo consentisse;
d. si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.
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Modalità esecutive
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi
dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.
Prima dell’inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas,
ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’Impresa dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive
Società ed Enti eroganti.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a
riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito del cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto
indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura e spese, senza
alcun compenso.
Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati i conglomerati con armatura
superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3), per eventuali verifiche di compressione a rottura, i provini saranno individuati in
contradditorio con la DL e analizzati a spese dell’impresa presso laboratori ufficiali.
ART. 70.
Fondazioni in misto granulare
Generalità
Tali fondazioni sono costituite da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con
l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà essere:
materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali avente provenienze diverse, in proporzioni
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
La stesa del materiale avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm
20 e non inferiore a cm 10.
Caratteristiche dei materiali
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, dovrà rispondere alle caratteristiche seguenti:
1) l’aggregato non dovrà avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello
delle curve limiti:
Serie crivelli e setacci UNI
Miscela passante % totale in peso
Crivello 71
100
Crivello 40
75 100
Crivello 25
60 87
Crivello 10
35 67
Crivello 5
25 55
Setaccio 2,000
15 40
Setaccio 0,400
7 22
Setaccio 0,075
2 10
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,0075 ed il passante 0,4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovrà
anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà
essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i
materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la
miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo
comma 6;
6) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non
minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all’umidità ottima di
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costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione avverrà sulla base delle
sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia un
equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
Modalità esecutive
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da
materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovrà presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione delle densità, è da effettuarsi mediante
dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di
umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dall’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e
le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale,
usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità
massima fornita dalla prova AASHO modificata.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di
lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti
solo saltuariamente.
Prove di accettazione e controllo
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori certificati di laboratorio effettuate su campioni
di materiale che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte. Contemporaneamente l’Impresa dovrà
indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza
dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando il
materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
ART. 71.
Strati di collegamento e di usura
Generalità
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso
steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo
quanto stabilito dagli elaborati di progetto.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le
definizioni riportate nell’art.1 delle "Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia,
degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
Caratteristiche dei materiali
Inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato
secondo le norme C.N.R., Cap. II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza
che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. C.N.R.
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n.34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani,
duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali
estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda
ai seguenti requisiti.
Per strati di collegamento:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96,
inferiore al 25%;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso
per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Per strati di usura:
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96,
inferiore od uguale al 20%;
almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140
N/mm2 (1400 kgf/cm2), nonché resistenza alla usura minima 0,6;
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R. fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti
dell’art.5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T176, non inferiore al 55%;
materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l’aggregato grosso. Nel caso non fosse
possibile reperire il materiale della pezzatura 2÷5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le
modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.30 ASTM e
per almeno il 65% al setaccio n.200 ASTM.
Legante
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60÷70 salvo diverso avviso
della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati nel
paragrafo relativo agli strati di base.
Miscele
Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI
Passante % totale in peso
Crivello 25
100
Crivello 15
65÷100
Crivello 10
50÷80
Crivello 5
30÷60
Setaccio 2,000
20÷45
Setaccio 0,400
7÷25
Setaccio 0,180
5÷15
Setaccio 0,075
4÷8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere il
minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti:
la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni
caso uguale o superiore a 9,0 kN (900 kgf). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità
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misurata in kgf e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali
viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3÷7%. La
prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà
dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilità e
rigidezza sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate
per gli strati di base.
Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI
Passante % totale in peso
Crivello 15
100
Crivello 10
70÷100
Crivello 5
43÷67
Setaccio 2,000
25÷45
Setaccio 0,400
12÷24
Setaccio 0,180
7÷15
Setaccio 0,075
6÷11
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il
contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità
Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse
dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità
per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il
valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 10 kN (1000 kgf). Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il
rapporto tra la stabilità misurata in kgf e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. La
percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e
6% La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni
dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
b) elevatissima resistenza all’usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.
Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità
praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di
impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 -6 cm/s.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga
effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con
materiale prelevato presso l’impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal
modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
Modalità esecutive
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva che, con
i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
Prove di accettazione e controllo
Valgono le stesse prescrizioni indicate per gli strati di base.
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ART. 72.
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OPERE IN LEGNAME
Generalità
Prima dell’inizio delle operazioni di tutte le opere previste in legname, dovrà essere cura della ditta sottoporre
all’attenzione della DL le specifiche tecniche dei materiali da impiegarsi e il programma delle diverse lavorazioni
previste a perfetta regola d’arte.
Caratteristiche dei materiali
PALI E LEGNAME
Il legname da utilizzarsi oltre a possedere le caratteristiche sopra evidenziate dovrà essere di larice, quercia e castagno, con
almeno le seguenti caratteristiche:
- peso specificog= 6.80 KN/m3
- tensione ammissibile a flessionesam=10 N/mm2
- tensione ammissibile a tagliotam=0.9 N/mm2
- modulo elasticoE = 13000 N/mm2
I pali e le travi portanti per quanto possibile saranno realizzati in pezzi unici oppure, se occorre, collegate tra di loro
mediante staffe, bulloni, viti e chiodi di sezioni adeguate. I nodi di collegamento saranno realizzati in modo da evitare i
ristagni d’ acqua piovana.
Le fessure e le spaccature non devono superare il 30% della lunghezza della trave e l’8% della sua larghezza e dovranno
presentarsi diritte rispetto alla lunghezza della trave o parallele alle facce longitudinali.
Il legname utilizzato per il piano di calpestio in larice e le ringhiere deve avere un’umidità interna del 14%, mentre quello
utilizzato per la travatura principale deve avere una stagionatura garantita da due anni di abbattimento ed una permanenza in
essiccatoio di 30 giorni (equivalente ad una stagionatura inferiore al 20%)
Le sacche di resina presenti nei legni resinosi non devono superare la lunghezza di 80 mm sulle facce lavorate.
Il parapetto, molto robusto, deve essere idoneo ad una spinta orizzontale di 120 Kg/m l calcolato sul corrimano(resistenza
folla compatta). Per i pontili e le passerelle si considera il carico di 400 kg/m2 (folla compatta)
PALIFICATE IN LEGNO PER SOSTEGNO
Le palificate in legno dovranno essere eseguite con pali di essenza forte, scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati
alla superficie ed esenti da carie. La parte inferiore del palo sarà sagomata e, ove prescritto, munita di puntazza in ferro
secondo campione che la Direzione Lavori avrà approvato. Prima di procedere all’approvazione della palificata la Direzione
Lavori potrà richiedere all’Amministrazione l’infissione di uno o più pali allo scopo di determinare, in base al rifiuto, la
capacità portante; le infissioni di prova verranno compensate secondo il prezzo di elenco.
I pali, salvo diverse prescrizioni, verranno affondati verticalmente nella posizione stabilita in progetto; ogni palo che si
spezzasse o deviasse durante l’infissione dovrà essere, a richiesta della Direzione Lavori, tagliato o asportato e sostituito da
altro idoneo, a cura e spese dell’Appaltatore.
Durante la battitura la testa dei pali dovrà essere munita di anello di ferro e ghiera.
I pali dovranno essere battuti a rifiuto con maglio di potenza adeguata. Il rifiuto si intenderà raggiunto quando
l’affondamento prodotto da un determinato numero di colpi del maglio (volata), cadente successivamente dalla stessa
altezza, non supererà il limite stabilito in relazione alla resistenza che il palo deve offrire.
Le ultime volate dovranno sempre essere battute in presenza di un incaricato della Direzione Lavori, né l’Appaltatore potrà
in alcun caso recidere il palo senza averne avuto autorizzazione.
In uno speciale registro, che verrà firmato giornalmente da un incaricato dell’Appaltatore, sarà annotata la profondità
raggiunta da ogni singolo palo, il rifiuto presentato dallo stesso e quindi il carico che ogni palo può sostenere
Modalità esecutive
Le modalità esecutive vengono esplicitate nei singoli disegni del progetto. Sarà cura della Ditta presentare alla DL disegni di
maggior dettaglio esecutivo per eventuali varianti e/o per particolari esecutivi. Al termine del lavoro su supporto informativo
dovrà essere presentata apposito AS BUILT finale
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da non danneggiare la qualità dei materiali impiegati. Verificandosi comunque eccesso di
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umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dall’Impresa.
Prove di accettazione e controllo
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori appositi certificati effettuati su campioni di
materiale che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra descritte. Contemporaneamente l’Impresa dovrà indicare,
per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza
dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando il
materiale in sito.
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