le novità del mod. unico 2016 pf (fascicolo 1)
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le novità del mod. unico 2016 pf (fascicolo 1)
INFORMATIVA N. 089 – 21 MARZO 2016 DICHIARAZIONI LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2016 PF (FASCICOLO 1) • Provvedimento Agenzia Entrate 29.1.2016 • Istruzioni mod. UNICO 2016 PF Con la presente Informativa si illustrano le principali novità del Fascicolo 1 del mod. UNICO 2016 PF tra le quali si evidenziano: − l’ulteriore rivalutazione da applicare ai terreni nella misura del 30% (10% per coltivatori diretti e IAP); − le nuove soglie di esenzione (non concorrenza al reddito complessivo) del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri (fino a € 7.500) e dei residenti a Campione d’Italia (fino a € 6.700); − le nuove e diverse detrazioni fruibili per le spese di istruzione; − i 2 nuovi interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 65% (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale a biomasse); − lo spostamento nel quadro CE (Fascicolo 3) della gestione del credito d’imposta per i redditi esteri (ex quadro CR del mod. UNICO 2015 PF); − la nuova Sezione VIII del quadro CR per fruire del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nell’ambito di procedimenti di negoziazione assistita / arbitrati; − le nuove modalità di compilazione della casella “Integrativa” in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 2 di 10 Con il Provvedimento 29.1.2016, pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il mod. UNICO 2016 PF con le relative istruzioni. Di seguito sono illustrate le principali novità del Fascicolo 1. Una prossima Informativa sarà dedicata all’esame dei Fascicoli 2 e 3. FRONTESPIZIO La struttura del Frontespizio risulta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno se non per l’eliminazione delle Sezioni riservate alla destinazione del 2‰ – 5‰ – 8‰ dell’IRPEF per le quali sono state predisposte specifiche schede (analogamente a quanto previsto nel mod. 730). TIPO DICHIARAZIONE Nella Sezione “Tipo dichiarazione” si segnalano: • l’eliminazione della casella “Indicatori” a seguito del Comunicato stampa 29.1.2016 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli INE (Indicatori di normalità economica) e il modello studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. In particolare l’Agenzia precisa che “con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti … risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate”; • la diversa modalità di compilazione della casella “Dichiarazione Integrativa” nella quale ora va indicato il codice: − “1” se la dichiarazione è presentata dopo la scadenza dei termini ordinari ma entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per cui è possibile ricorrere al ravvedimento operoso; − “2” se la rettifica della dichiarazione è effettuata a seguito della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015. Come in passato la casella è riservata alle dichiarazioni integrative “a sfavore” e in tal caso nella Sezione “Firma della dichiarazione” è altresì necessario indicare i quadri immutati, modificati o eliminati rispetto alla dichiarazione originaria utilizzando gli specifici codici (1, 2, e 3); • i diversi codici da indicare nella casella “Eventi eccezionali” che risultano essere i seguenti: Codice 1 2 3 4 5 Evento Vittime di richieste estorsive per le quali, ex art. 20, comma 2, Legge n. 44/99, sono prorogati di 3 anni i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dall’evento lesivo, con ripercussione anche sulla presentazione della dichiarazione annuale Soggetti che dal 4.2 al 7.2.2015 avevano la residenza nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi a febbraio 2015 ed individuati dal DM 8.5.2015, a favore dei quali il citato Decreto ha riconosciuto la sospensione degli adempimenti scadenti nel periodo 4.2 – 30.9.2015, Si rammenta che la sospensione è subordinata alla presentazione dell’apposita richiesta da parte del contribuente nella quale deve essere dichiarata l’inagibilità, anche temporanea della casa di abitazione, verificata dall’autorità comunale Soggetti residenti al 12.2.2011 nei Comuni di Linosa e Lampedusa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa. A favore di tali soggetti la sospensione dei termini è stata prorogata fino al 15.12.2016 ad opera dell’art. 1, comma 599, Finanziaria 2016 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali Imprese di autotrasporto e piccole imprese, di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, che vantano crediti nei confronti dell’ILVA S.p.A. per prestazioni effettuate a detta società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, per le quali l’art. 2, comma 8-bis, DL n. 1/2015 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dei tributi erariali che scadono tra il 6.3 e il 15.9.2015. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 3 di 10 Si evidenzia infine il nuovo codice “30” che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 429, Finanziaria 2016 va utilizzato dai contribuenti: − residenti in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all’evento e individuati con OPCM con la quale è dichiarato lo stato di emergenza; − nei confronti dei quali non opera né la sospensione né il differimento dei tributi ai sensi dell’art. 9, comma 2, Legge n. 212/2000. Detti soggetti possono chiedere di rateizzare (fino ad un massimo di 18 rate mensili) i tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, presentando un’istanza secondo modalità e termini stabiliti dal MEF con un apposito Decreto. NON RESIDENTI SCHUMACKER La possibilità di fruire delle deduzioni e detrazioni “ordinarie” prevista per i c.d. “non residenti Schumacker” non è più subordinata alla residenza in uno Stato UE o SEE, a seguito delle modifiche apportate all’art. 24, comma 3-bis, TUIR ad opera dell’art. 1, comma 954, Finanziaria 2016. Quindi, la disposizione ora riguarda i soggetti non residenti in Italia, fermo restando che almeno il 75% del reddito deve essere prodotto in Italia e che nello Stato di residenza non devono essere riconosciute analoghe agevolazioni fiscali. IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Nella Sezione “Firma della dichiarazione” si segnala la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, che va barrata per richiedere che le comunicazioni riguardanti le possibili anomalie della dichiarazione e/o dei dati ai fini degli studi di settore di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014 siano inviate all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Detta casella va associata alla nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” presente nella Sezione “Impegno alla presentazione telematica”, che l’intermediario deve barrare per indicare l’accettazione alla ricezione di dette comunicazioni. FAMILIARI A CARICO Si rammenta che, come già lo scorso anno, al fine di fruire delle relative detrazioni, è necessario indicare il codice fiscale anche dei figli residenti all’estero e l’Agenzia delle Entrate verifica la presenza del codice fiscale del familiare a carico in Anagrafe tributaria. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI Ferma restando la struttura del quadro, si evidenzia che, in applicazione dell’art. 1, comma 512, Finanziaria 2013 e dell’art. 7, comma 4, DL n. 91/2014: • per il 2015, l’ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al: − 30% per la generalità dei soggetti; − 10% per i terreni agricoli di coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola; • per il calcolo dell’acconto 2016 va applicata l’ulteriore rivalutazione del 30% (come per il saldo 2105) mentre non va applicata la rivalutazione del 10% per i terreni di coltivatori diretti / IAP. Le istruzioni rammentano altresì che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, Legge n. 441/98, la rivalutazione “ordinaria” del 70% non va applicata ai terreni concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 4 di 10 giovani imprenditori (che non hanno ancora compiuto 40 anni) con la qualifica di coltivatore diretto / IAP o che acquisiscono detta qualifica entro 2 anni dalla stipula del contratto di affitto. TERRENI ESENTI IMU Confermando che: • per i terreni non affittati opera l’alternatività IMU / IRPEF sul reddito dominicale, fermo restando l’assoggettamento ad IRPEF del reddito agrario; • i terreni affittati sono imponibili sia IRPEF che IMU, fermo restando il riconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie; le istruzioni rammentano che: • come disposto dall’art. 1, comma 12, Finanziaria 2016, a decorrere dal 2014, l’alternatività IMU / IRPEF opera anche con riferimento all’IMIS e all’IMI istituite, rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano; • per il 2015, ai sensi del DL n. 4/2015 sono esenti IMU i terreni agricoli: − ubicati nei Comuni totalmente montani (lettera “T”) in base all’elenco dell’ISTAT; − ubicati nei Comuni parzialmente montani (lettera “P”) in base all’elenco dell’ISTAT, solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola; − ubicati nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A delle Legge n. 448/2001; − ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (Informative SEAC 3.6.2015, n. 165 e 27.3.2015, n. 95). In tali casi va barrata la casella 9 “IMU non dovuta”. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI A livello generale, le istruzioni rammentano che: • per i fabbricati non affittati (compresi quelli in comodato) opera l’alternatività IMU / IRPEF; • i fabbricati affittati sono imponibili sia IRPEF che IMU, fermo restando il riconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie; • come disposto dalla Finanziaria 2016, dal 2014, l’alternatività IMU / IRPEF opera anche con riferimento all’IMIS e all’IMI istituite, rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano; CEDOLARE SECCA Con riferimento all’applicazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi è confermata: • l’aliquota “ordinaria” nella misura del 21% e quella agevolata nella misura del 10%; • la possibilità di optare per la cedolare secca anche con riferimento ai contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione del Comune; • la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 10% anche con riferimento alle locazioni, a canone concordato, nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi, nei 5 anni precedenti il 28.5.2014. DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE Nella Sezione II del quadro RB si segnala la nuova colonna 7 “Codice identificativo del contratto” nella quale, in alternativa agli “Estremi di registrazione del contratto” (colonne da 3 a 6), va esposto il codice identificativo di 17 caratteri, riportato sul modello di registrazione del contratto di locazione restituito dall’Ufficio o nella ricevuta telematica di registrazione. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 5 di 10 In merito le istruzioni specificano che le colonne da 3 a 6 “Estremi di registrazione del contratto” vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio e nel modello restituito dallo stesso non è riportato il codice identificativo del contratto. Se sono compilate le citate colonne da 3 a 6, la nuova colonna 7 non deve essere compilata. SOSPENSIONE PROCEDURE DI SFRATTO L’art. 8, comma 10-bis, DL n. 192/2014 ha disposto il differimento al 29.6.2015 dei termini previsti per l’esecuzione delle procedure di sfratto a favore delle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 1, Legge n. 9/2007. Come di consueto, per i proprietari degli immobili interessati da dette procedure, il relativo reddito non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell’esecuzione. Si rammenta infine che detta “agevolazione” non va considerata per l’acconto 2016. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Nel quadro RC si segala: • l’eliminazione della Sezione “Somme per incremento della produttività” considerato che per il 2015 non è stata riproposta la tassazione agevolata di tali somme; • l’innalzamento a € 7.500 (anziché € 6.700) del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo; • il riconoscimento dell’esenzione, fino a € 6.700, dei redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in Euro dei soggetti residenti a Campione d’Italia. Per detti redditi: − sono stati istituiti 2 nuovi codici (“5” se lavoro dipendente e “6” se pensione) da indicare nella colonna 1 “Tipologia reddito” dei righi da RC1 a RC3; − è stata inserita la nuova colonna 2 “Quota esente Campione d’Italia” a rigo RC5, nella quale va indicata la parte di reddito che non concorre al reddito imponibile (in tale campo può quindi essere esposto un importo non superiore a € 6.700); • l’aumento da € 640 a € 960 (80 x 12) dell’importo annuo riconosciuto a titolo di “bonus IRPEF” ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 24.000, di cui all’art. 1, DL n. 66/2014, fermo restando che, superata la soglia di € 24.000, il bonus si riduce proporzionalmente fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a € 26.000. Le istruzioni specificano ora che, per determinare il bonus spettante, al reddito complessivo è necessario: − aggiungere la quota di reddito esente IRPEF dei docenti / ricercatori (90%) e dei lavoratori dipendenti (80% se donne e 70% se uomini) rientrati in Italia; − sottrarre le somme erogate a titolo di Qu.I.R. (c.d. TFR in busta paga). A tal fine a rigo RC14 sono state aggiunte 3 nuove colonne: rigo RC14 col. 3 col. 4 col. 5 Tipologia esenzione CU 2016 Compilazione Codice “1” in caso di docenti e ricercatori per i quali il 90% delle somme corrisposte non concorre al reddito imponibile punto 466 Codice “2” in caso di lavoratori – lavoratrici rientrati in Italia per i quali il 70% – 80% delle somme corrisposte non concorre al reddito imponibile Parte reddito punto 467 Somma esente corrispondente al codice indicato a col. 3 esente Quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) Quota TFR punto 477 assoggettata a tassazione ordinaria È confermato che per consentire di determinare correttamente la spettanza / non spettanza del “bonus IRPEF” tutti i lavoratori dipendenti devono compilate il rigo RC14. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 6 di 10 QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA Nel quadro CR, riservato all’esposizione dei crediti d’imposta, si evidenzia che: • sono state eliminate le Sezioni I-A e I-B presenti nel mod. UNICO 2015 PF riservate al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero. Al fine di gestire le novità introdotte dall’art. 15, D.Lgs. n. 147/2015, c.d. “Decreto Internazionalizzazione”, per fruire di detto credito è ora necessario compilare il quadro CE (Fascicolo 3); • la Sezione VII “Credito d’imposta erogazioni Cultura” (rigo CR14), riservata al credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art-bonus” di cui all’art. 1, DL n. 83/2014 (Informativa SEAC 6.8.2014, n. 211), è implementata con 3 nuove colonne. Rigo CR14 Credito d’imposta 2014 residuo, risultante a rigo 130 del mod. 730-3/2015 o a rigo col. 2 RN30, col. 2, mod. UNICO 2015 PF col. 3 Seconda rata del credito 2014 risultante a rigo RN30, col. 1, mod. UNICO 2015 PF o pari alla somma degli importi dei righi 55 e 130 del mod. 730-3/2015 col. 4 Importo attribuito nel 2015 al dichiarante in qualità di socio di una società semplice • è introdotta la nuova Sezione VIII “Credito d’imposta negoziazione e arbitrato” (rigo CR16), riservata al credito d’imposta riconosciuto per i compensi corrisposti nel 2015 all’avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, concluso con successo, nonché all’arbitro in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. Si rammenta che per fruire di detto credito è necessario che i soggetti interessati abbiano presentato l’apposita richiesta dall’11.1 all’11.2.2016 e ricevuto dal Ministero della Giustizia, entro il 30.4.2016, la comunicazione attestante l’importo del credito spettante. In particolare il rigo in esame va così compilato. col. 1 col. 2 Rigo CR16 Credito anno Ammontare del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30.4.2016. 2015 Credito d’imposta utilizzato in compensazione nel mod. F24 nel di cui periodo compreso tra la data di ricevimento della comunicazione compensato relativa alla spettanza del credito e la data di presentazione della nel Mod. F24 dichiarazione Con riferimento al “Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa” (rigo CR7) si evidenzia che, per gli acquisti effettuati dall’1.1.2016 è possibile applicare le nuove disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 55, Finanziaria 2016 a seguito delle quali, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel consueto incontro di inizio anno con la stampa specializzata, è possibile fruire del credito in esame anche se la cessione della “vecchia prima casa” avviene successivamente all’acquisto della nuova, purché entro 1 anno (Informativa SEAC 4.3.2016, n. 73). QUADRO RP – ONERI E SPESE Il quadro RP “Oneri e spese” presenta una struttura sostanzialmente invariata, con la sola introduzione del nuovo rigo RP33 “Restituzione somme al soggetto erogatore” nel quale va indicato l’ammontare delle somme che sono state restituite in un anno diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, al fine di poterle dedurre dal reddito complessivo RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 7 di 10 dell’anno di restituzione ovvero degli anni successivi (tali somme nel mod. UNICO 2015 PF andavano indicate con il codice “5” a rigo RP26 “Altri oneri deducibili”). In particolare il nuovo rigo va così compilato. Colonna 1 2 3 Importo da indicare • Ammontare delle somme restituite nel 2015 al soggetto erogatore, nel caso in cui non è stato chiesto al sostituto d’imposta di effettuare la deduzione ovvero • ammontare residuo indicato nel punto 440 della CU 2016 “Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2,3, 4 e 5” Se il sostituto d’imposta non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2014, va indicato l’importo risultante a rigo 149 del mod. 730-3/2015 ovvero a rigo RN47, colonna 9 del mod. UNICO 2015 PF Somma degli importi esposti nelle colonne precedenti SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI Per quanto riguarda le spese detraibili da indicare nella Sezione I, righi da RP8 a RP14, con lo specifico codice si evidenzia: • l’introduzione del nuovo codice “12” per le “Spese di istruzione diverse da quelle universitarie”. In particolare tale codice va utilizzato per indicare le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo massimo di € 400 per alunno / studente. Tale detrazione è prevista dalla nuova lett. e-bis) dell’art. 15, TUIR e può essere fruita sia con riferimento alle spese sostenute per un familiare a carico che per quelle del contribuente stesso. Le istruzioni rammentano che tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa (codice “31”); • l’utilizzo del codice “13” soltanto per le “Spese per istruzione universitaria”. A tal fine si rammenta che per le Università non statali italiane e straniere, le spese in esame non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da un apposito DM (ad oggi non ancora disponibile) per ciascuna Facoltà universitaria; • il più ampio ambito di applicazione della detrazione per le spese funebri (codice “14”). Dette spese, infatti, nel limite massimo di € 1.550 per decesso, sono detraibili anche se relative a persone non legate da un vincolo di parentela con il dichiarante; • l’innalzamento da € 2.065 a € 30.000 dell’importo massimo sul quale è possibile fruire della detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS o iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, negli Stati non appartenenti all’OCSE, da indicare con il codice “41”. Resta fermo che, per la verifica del rispetto di detto limite, va considerato anche l’importo indicato con il codice “20”. In merito alle tipologie di spesa sanitaria per le quali è possibile fruire della detrazione IRPEF si evidenzia che nella recente Circolare 2.3.2016, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: • le prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia effettuate da personale medico o abilitato sono ammesse in detrazione se supportate da una prescrizione medica che certifica il collegamento della prestazione con la cura di una patologia; • i trattamenti di haloterapia (Grotte di sale) non sono detraibili in quanto il Ministero della Salute sta ancora svolgendo approfondimenti per determinare se gli stessi possano o meno essere considerati un trattamento sanitario; • le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista (classe L/19) non sono detraibili in quanto lo stesso non rientra tra le professioni sanitarie, a differenza dell’educatore professionale (classe L/SNT2) che è invece considerato un professionista sanitario. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 8 di 10 SEZIONE II – SPESE DEDUCIBILI Con riferimento agli “Altri oneri e spese deducibili” da indicare a rigo RP26 si evidenzia che, ferme restando le tipologie di spesa per le quali è riconosciuta la deducibilità, sono modificati i codici da riportare nella colonna 1 di tale rigo, come di seguito riportato. Codice 6 (anziché “1”) 7 (anziché “2”) 8 (anziché “3”) 9 (anziché “4”) Rigo RP26 Tipologia spesa Contributi versati al SSN Contributi, donazioni e oblazioni erogate a ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali Altri oneri deducibili (assegni periodici corrisposti in base a testamento / donazione, 11 canoni e altri oneri gravanti su redditi di immobili, indennità per la perdita (anziché “6”) dell’avviamento, 50% delle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri, ecc.) Si evidenzia inoltre che, oltre al nuovo rigo RP33 “Restituzione somme al soggetto erogatore” sopra commentato, a rigo RP34 “Quota investimento in start up” sono stati introdotte 2 nuove colonne per esporre la deduzione: • non fruita nel 2014 (col. 4) rilevabile a col. 2 di rigo RN48 del mod. UNICO 2015 PF, al netto delle eccedenze risultanti a rigo RL32, col. 3 del mod. UNICO 2016 PF; • non fruita nel 2013 (col. 5) rilevabile a col. 1 di rigo RN48 del mod. UNICO 2015 PF. SEZIONI III A E III B – SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO La struttura delle Sezioni III A e III B, nelle quali vanno esposti i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione d’imposta (36% - 50% 65%) non presenta novità di rilievo. Ai fini della compilazione si rammenta che: • anche per il 2015 la detrazione è fruibile nella misura del 50% su una spesa massima di € 96.000; • in caso di acquisto di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, la detrazione spetta a condizione che la vendita / assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi (non più 6 mesi) dal termine dei lavori; • in caso di lavori su parti comuni condominiali, nella dichiarazione di ciascun condòmino nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condominio, nella Sezione III B va barrata la casella “Condominio” e non vanno riportati i dati catastali del condominio in quanto gli stessi sono comunicati dall’amministratore. In caso di “condominio minimo”, se è presente l’amministratore e il codice fiscale del condominio, trovano applicazione dette indicazioni mentre se non è stato nominato l’amministratore e non è stato richiesto il codice fiscale del condominio, nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condòmino che ha pagato la spesa agevolata con il bonifico (Informativa SEAC 11.3.2016, n. 81). SEZIONE III C – SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI Considerato che la detrazione spettante per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è riconosciuta anche per il 2015, con le stesse modalità previste per il 2014, la Sezione III C presenta la medesima struttura e modalità di compilazione dello scorso anno (Informativa SEAC 20.11.2015, n. 18). RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 9 di 10 In particolare si rammenta che: • la detrazione è subordinata all’esecuzione di lavori di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50% eseguiti a decorrere dal 26.6.2012. In merito nella citata Circolare n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «manutenzione straordinaria», consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”; • la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di sostenimento delle spese per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici; • la detrazione spetta nella misura del 50% su una spesa massima di € 10.000 (a prescindere dalla spesa sostenuta per la ristrutturazione) ed è ripartita in 10 rate; • il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario / postale ovvero con carta di debito / credito. SEZIONE IV – SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO Ferma restando la struttura della Sezione, va evidenziata l’introduzione di 2 nuovi codici, da indicare a colonna 1 dei righi da RP61 a RP64, per fruire della detrazione del 65% delle spese sostenute per i nuovi interventi agevolabili introdotti dall’art. 1, comma 47, Finanziaria 2015. Righi da RP61 a RP64 Codice Tipologia intervento Acquisto e posa in opera di schermature solari ex art. 14, comma 2, DL n. 63/2013, a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate purché mobili e “tecniche”. Non 5 devono essere autonome (aggettanti) e applicate a vetrate esposte a nord. La detrazione (65%) è ammessa nel limite di € 60.000 e quindi la spesa massima agevolabile è pari a € 92.307,69. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse ex art. 14, comma 2-bis, DL n. 63/2013. Si tratta di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. 6 La detrazione (65%) è ammessa nel limite di € 30.000 e quindi la spesa massima agevolabile è pari a € 46.153,84. SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI A rigo RP80 riservato all’indicazione degli “Investimenti in start up” è introdotta la nuova colonna 3 “PMI” a seguito dell’estensione di tale detrazione anche agli investimenti in PMI innovative (art. 4, commi 9 e 9-bis, DL n. 3/2015). Tale colonna deve essere barrata se l’investimento agevolato è effettuato in piccole / medie imprese innovative. In merito si rammenta che l’investimento massimo detraibile non può eccedere, per ciascun periodo d’imposta, € 500.000 e deve essere mantenuto: • per almeno 2 anni se effettuato entro il 31.12.2014; • per almeno 3 anni se effettuato dall’1.1.2015. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI Nel quadro RX si evidenziano: • l’eliminazione di rigo RX32 riservato all’imposta sostitutiva prevista dal regime delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000, soppresso dal 2015; RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] IF 21.03.2016 n. 089 - pagina 10 di 10 • l’introduzione dei nuovi righi RX37 “Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)” ed RX38 “Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)” riservati ai soggetti che hanno rivalutato i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti al 31.12.2014 e affrancato il saldo attivo di rivalutazione, ai sensi dell’art. 1, commi da 889 a 897, Finanziaria 2016 (righi da RQ86 a RQ93); • le modifiche apportate alla Sezione III “Determinazione dell’IVA da versare e del credito d’imposta” che ricalcano le novità introdotte nel quadro VX del mod. IVA 2016: − il nuovo codice “11”, da indicare nella casella 3 “Causale del rimborso” di rigo RX63, utilizzabile dai soggetti che hanno aderito dal 2016 al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 per richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 (ultimo anno in cui l’IVA è stata applicata “ordinariamente”); − l’inserimento, tra i “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” (colonna 4 di rigo RX63) dei soggetti che hanno effettuato operazioni con Enti pubblici con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (nuovo codice “6”). Detti soggetti devono inoltre indicare l’IVA relativa a tali operazioni nella nuova colonna 5. Si evidenzia infine che tra i soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso sono ora ricompresi anche gli esercenti l’attività di proiezione cinematografica (codice attività 59.14.00) per i quali, a colonna 4 di rigo RX63 va indicato il nuovo codice “7”. DESTINAZIONE DELL’8‰ – 5‰ – 2‰ DELL’IRPEF Oltre alla predisposizione delle specifiche schede per la destinazione dell’8‰ – 5‰ – 2‰ dell’IRPEF (analogamente a quanto previsto nel mod. 730), si segnala l’introduzione della nuova Sezione “Scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF” a favore di un’associazione culturale iscritta nell’apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 985, Finanziaria 2016. A tal fine è necessario apporre la firma ed indicare nell’apposita casella il codice fiscale dell’associazione scelta. Si rammenta che la scelta per la destinazione del 8‰ - 5‰ - 2‰ dell’IRPEF non sono tra loro alternative ma possono essere tutte espresse. RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]