OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di p p valore delle

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OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di p p valore delle
Brescia, 9 Febbraio 2015
OIC 9 –
OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di p p
valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Dott. Federico Venturi
Dott. Federico Venturi
www.pirolapennutozei.it
INTRODUZIONE
Dott. Feederico Ven
nturi
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste
giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Attività principale di
t l organismo
tale
i
è quella
ll di predisporre
di
i principi
i i i contabili
t bili per la
l
redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese, dei
bilanci preventivi e consuntivi delle aziende no profit e delle
amministrazioni pubbliche, nazionali e locali.
L’Organismo
g
Italiano di Contabilità, istituto nazionale p
per i p
principi
p
contabili secondo la recente legge dell’11 agosto 2014, n. 116 art. 9bis svolge i seguenti ruoli e funzioni:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi
operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni
del codice civile;
b) fornisce supporto all
all’attività
attività del Parlamento e degli Organi
Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri,
quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o
dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
2
INTRODUZIONE
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c) Partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili
internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con
l’I t
l’International
ti
l Accounting
A
ti
St d d
Standards
B d (IASB),
Board
(IASB) con
l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con
gli organismi contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le
Autorità nazionali che hanno competenze
p
in materia contabile.
La funzione dei principi contabili è quella di interpretare ed intergare
la normativa civilistica in tema di bilancio.
Le norme di legge fissano le regole di carattere generale, mentre i
principi contabili ne interpretano il contenuto e procedono con
l’applicazione delle stesse affinché il bilancio possa rappresentare
la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa
in funzionamento,
funzionamento ovvero caratterizzata da continuità operativa.
operativa
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INTRODUZIONE
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2014
Aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali
Obiettivi:
• rendere più agevoli la lettura e ll’utilizzo
utilizzo dei Principi Contabili Nazionali;
• tenere conto degli inevitabili sviluppi della materia contabile in seguito all’evoluzione della
normativa, degli orientamenti dottrinali e della prassi contabile;
• tenere conto anche dell’attuale contesto economico negativo. In molti documenti, infatti, sono
affrontati i problemi determinati dalla crisi sulle valutazioni di bilancio;
• migliorare la struttura dei principi contabili nazionali al fine di rendere più semplice la lettura e
facilitarne al contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno
necessari.
Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale dei documenti e un miglior
coordinamento tra i principi contabili.
Nell ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali,
Nell’ambito
nazionali tra giugno ed agosto
2014 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato i nuovi principi contabili applicabili
ai bilanci che chiuderanno dal 31 dicembre 2014 (tuttavia è consentita un’applicazione
anticipata).
“La revisione operata dall’OIC rende i principi contabili nazionali adeguati alla moderna prassi,
limitando la convergenza tra principi nazionali e internazionali dove gli IAS/IFRS offrono
soluzioni condivisibili e consolidate, il tutto senza introdurre regole estranee alla nostra cultura
contabile ”
contabile.
4
INTRODUZIONE
I documenti sono scaricabili dal sito dell’OIC: www.fondazioneoic.it
Nel corso del 2014 sono state pubblicate 19 versioni aggiornate dei principi contabili.
Il 26 giugno 2014 sono stati pubblicati i seguenti principi contabili:
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-OIC 15 – Crediti;
-OIC 20 – Titoli di debito;;
-OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie.
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INTRODUZIONE
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Il 5 agosto 2014 sono stati pubblicati i seguenti principi contabili:
-
OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni;
OIC 10 – Rendiconto finanziario;
OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio;
OIC 13 – Rimanenze;
OIC 14 – Disponibilità liquide;
OIC 16 – Immobilizzazioni materiali;
OIC 17 – Bilancio consolidato metodo del patrimonio netto;
OIC 18 – Ratei e risconti;
OIC 19 – Debiti;
D biti
OIC 22 – Conti d’ordine;
OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione;
OIC 25
25- Imposte sul reddito;
OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera;
OIC 28 – Patrimonio netto;
OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione errori,
eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto.
28 Gennaio 2015 è stato pubblicato il seguente principio contabile OIC 24: immobilizzazioni
immateriali.
immateriali
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OIC 9 –– Finalità , ambito di applicazione e classificazione
OIC 9 Dott. Feederico Ven
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ART. 2426 C.C. “CRITERI DI VALUTAZIONE” Comma 1 paragrafo 3
Comma 1 paragrafo “3”
“3)
3) L’immobilizzazione
ob
a o e cche,
e, a
alla
a da
data
a de
della
a cchiusura
usu a
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore
f
aq
quello determinato secondo i nn. 1)) e 2))
deve essere iscritta a tale minore valore; questo
non p
può essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.”
7
OIC 9 –– Finalità , ambito di applicazione e classificazione
OIC 9 DATA DI ENTRATA IN VIGORE:
L’OIC 9 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Sostituisce quanto
richiamato dagli OIC 16 e 24 riferiti alle perdite durevoli di valore.
valore
FINALITA’:
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disciplinare
di
i li
il trattamento
t tt
t contabile
t bil e l’informativa
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ll nota
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ti per le
l
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
AMBITO di APPLICAZIONE:
Valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali per le società che redigono i
bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
CLASSIFICAZIONE:
Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel Conto Economico nella voce B10c), se
riconducibili alla gestione ordinaria,
ordinaria o nella voce E21,
E21 se di natura straordinaria.
straordinaria I rispristini di
valore sono rilevati nella voce A5 se la precedente perdita di valore era riconducibile alla
gestione ordinaria o nella voce E20 se la precedente perdita di valore era di natura
straordinaria.
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OIC 9 –– Focus sulle novità (1/2)
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1) Il nuovo principio contabile OIC 9 tratta in maniera unitaria la disciplina
delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali. Le indicazioni contenute nel nuovo principio
sostituiscono quelle contenute nell’OIC 16 (versione 2005) e nell’Oic 24
(versione 2005).
2) Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei
flussi di cassa come base di riferimento per la determinazione del valore
recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali (approccio
adottato anche dagli organismi contabili internazionali).
3) Il principio introduce un criterio semplificato per le piccole imprese
basato sulla capacità di ammortamento, al fine di evitare il
sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici
b
f
che
h ne
deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse.
9
OIC 9‐‐ Focus sulle novità (2/2
OIC 9
Focus sulle novità (2/2)
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4) Rispetto alla versione precedente, le principali modifiche apportate
sono le seguenti:
‐
la definizione di valore equo che è stata coordinata con quella
contenuta dell’IFRS 13 Fair Value Measurement;;
‐
è stata meglio
ammortamento;
‐
Omogeneizzazione degli indicatori di perdita previsti per l’approccio
semplificato rispetto a quelli previsti per ll’approccio
approccio di riferimento.
riferimento
specificata
10
la
definizione
di
capacità
di
OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (1/5)
OIC 9 Perdita durevole di valore: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di
un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al
suo valore netto contabile
Valore recuperabile di un’attività: il maggior valore tra:
• il valore d’uso e
• il valore equo o fair value
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Valore
V
l
equo (fair
(f i value):
l ) ammontare ottenibile
ibil dalla
d ll vendita
di di un’attività
’ i i à in
i una transazione
i
ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.
•
•
prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione
o il prezzo di mercato in un mercato attivo.
IIn assenza di un accordo
d vincolante
i l
di vendita
di e di un mercato attivo
i per un’attività
’ i i à il valore
l
equo va determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare
che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita
dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Importante è
considerare anche le recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno del
medesimo settore industriale
Ai fini del valore recuperabile, al valore equo vanno sottratti i costi di vendita.
11
OIC 9 ‐‐ Determinazione delle perdite di valore (2/5)
OIC 9 Determinazione delle perdite di valore (2/5)
Valore d’uso: valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da
un’attività.
Per la sua determinazione si rende necessario stimare i flussi di cassa positivi e negativi che
deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e applicare il
tasso di attualizzazione appropriato.
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Utilizzo dei piani o delle previsioni più recenti approvati dall’organo amministrativo
(tendenzialmente si considera un orizzonte temporale di 5 anni).
Le stime dei flussi finanziari non devono includere:
• i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento;
• pagamenti o rimborsi fiscali;
• investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata
• flussi finanziari futuri stimati che debbano derivare o da una futura ristrutturazione o per la
quale la società non si è ancora impegnata o dall’ottimizzazione del rendimento dell’attività.
Il tasso di attualizzazione deve essere al lordo delle imposte e tale da riflettere le valutazioni
correnti del mercato in merito al valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività
per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.
rettificate
12
OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (3/5)
OIC 9 Al termine
t
i di ognii esercizio
i i la
l società
i tà deve
d
valutare
l t
se esistono
it
d li indicatori
degli
i di t i che
h indichino
i di hi
che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.
No
Esiste un indicatore di
perdita?
Non si procede ad
effettuare ulteriori verifiche
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Si
Il valore equo è
superiore al valore
netto contabile?
Si
Non si procede ad
effettuare ulteriori verifiche
No
Il valore d’uso è
superiore al valore
netto contabile?
No
Si svaluta
Si
Non si svaluta
13
OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (4/5)
OIC 9 Stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione
Svalutazione solo se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile
Svalutazione solo se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile
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L’OIC elenca gli indicatori da considerare tra cui si ricordano a titolo esemplificativo:
‐ il valore di mercato di un
un’attività
attività è diminuito significativamente durante ll’esercizio
esercizio, più di quanto si
prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso nomale dell’attività in oggetto;
‐ l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
‐ durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative
con effetto negativo per la società nell
nell’ambiente
ambiente tecnologico,
tecnologico di mercato,
mercato economico o normativo in
cui l società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
‐ etc.
Nel momento in cui vi sia un
un’indicazione
indicazione che un
un’attività
attività possa aver subito una perdita
durevole di valore, sarebbe opportuno che gli amministratori ne rivedano la vita utile
residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente a
prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
rilevata
14
OIC 9 –– Determinazione delle perdite di valore (5/5
OIC 9 Determinazione delle perdite di valore (5/5)
Se un’attività non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni
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Non è possibile stimare l’importo recuperabile di valore
è
bl
l’
bl d l
Unità generatrice di cassa (UGC)
Unità
generatrice di cassa (UGC)
(il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi di cassa finanziari in entrata che siano ampliamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività)
Perdita di valore imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell UGC:
dell’UGC:
1. Al valore dell’avviamento allocato sulla UGC
2. il residuo alle altre attività proporzionalmente sulla base del valore contabile di ciascuna attività che appartiene all’UGC
Ripristino del costo
la svalutazione per perdite durevoli di valore va rispristinata
quando vengono meno i motivi che l’avevano giustificata, nel
limite del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica
non fosse mai stata fatta.
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OIC 9 –– Approccio semplificato (1/5)
OIC 9 Le società che per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio
bilancio due dei seguenti limiti:
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‐ numero medio di dipendenti superiore a 250;
‐ totale attivo superiore a 20 milioni di euro;
‐ ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.
Opzione di adottare un approccio semplificato (non applicabile per il di adottare un approccio semplificato (non applicabile per il
bilancio consolidato)
• gli indicatori di potenziale perdita sono meno complessi e più diretti;
• la verifica della presenza di eventuali perdite durevoli di valore può
avvenire
i attraverso
tt
l’i di id i
l’individuazione
d ll capacità
della
ità di ammortamento;
t
t
capacità di ammortamento: margine economico che la gestione mette
a disposizione per la copertura degli ammortamenti
16
OIC 9 –– Approccio semplificato (2/5)
OIC 9 Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni,
immobilizzazioni il confronto avviene
tra il valore recuperabile (capacità di ammortamento dei futuri esercizi o se
maggiore il valore equo) e il valore netto contabile iscritto in bilancio.
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La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico
dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte,
gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
• Stima dei flussi reddituali futuri (non attualizzati) riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso
e non quelli
ll derivanti
d
d ll singola
dalla
l immobilizzazione;
bl
• Se l’impresa presenta una struttura produttiva complessa segmentata in rami d’azienda con attività
ben distinte che producono flussi finanziari autonomi secondo l’OIC è preferibile fare riferimento ai
singoli rami adottando quindi ll’approccio
approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola
immobilizzazione/UGC;
• orizzonte temporale di riferimento: generalmente 5 anni;
• nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla
struttura produttiva esistente (nel calcolo non rientrano gli ammortamenti che deriveranno da futuri
investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva, mentre si tiene conto
g ammortamenti che,, nel p
periodo di riferimento,, concorrono a mantenere invariata la
degli
potenzialità produttiva esistente).
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OIC 9 –– Approccio semplificato (3/5)
OIC 9 L OIC attraverso un caso esemplificativo indica tra i flussi da considerare i ricavi attesi,
L’OIC
attesi i costi
stimati (fissi e variabili) connessi allo svolgimento dell’attività operativa e al sostenimento
dell’attività produttiva e gli oneri finanziari (OF) derivanti dall’attività di finanziamento. A
differenza del metodo avanzato, gli OF sono indicati tra gli elementi da considerare per la
determinazione della capacità di ammortamento anche se appaiono costi non correlati
all’utilizzo dell’attività, proprio perché di natura finanziaria.
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Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni è superato se
gli esiti della gestione futura indicano che la capacità di ammortamento complessiva (relativa
all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli
ammortamenti.
Se nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudono in perdita non implica un obbligo a
svalutare, se e solo se, altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tale
perdite.
L’eventuale perdita (differenza tra capacità di ammortamento e ammortamenti da effettuare
negli esercizi futuri) è attribuita prioritariamente all’avviamento e successivamente alle altre
immobilizzazioni in proporzione al valore netto contabile.
contabile
18
OIC 9 – Approccio semplificato (4/5)
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L’approccio semplificato condivide
condi ide le medesime basi concettuali
concett ali del
modello principale e la sua adozione viene giustificata dal fatto che, i
risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si
sarebbero ottenuti applicando il modello basato sull’attualizzazione dei
flussi di cassa. Infatti l’UGC nelle società di minori dimensioni coincide
spesso con l’intera società e i flussi di reddito (se la dinamica del
circolante si mantiene stabile) approssimano i flussi di cassa.
Ai fini dell’approccio
pp
semplificato
p
basato sulla capacità
p
di ammortamento,,
gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono meno
complessi e più diretti. Se ne riportano di seguito alcuni a titolo
esemplificativo:
‐ il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio;
‐ il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo
stimato
ti t della
d ll società;
i tà
‐ l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
‐ dall’informativa interna è evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà,
peggiore
p
gg
di q
quanto p
previsto;; etc
19
OIC 9 – Approccio semplificato (5/5
Approccio semplificato (5/5)
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In entrambi i metodi proposti dall’OIC9, gli indicatori di potenziale perdita
di valore non impongono la rilevazione automatica di una svalutazione al
verificarsi di determinate condizioni, ma costituiscono soltanto elementi
da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità.
La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il citato test
abbia esito negativo e, pertanto, nel caso in cui il valore attribuito al
cespite sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine,
cespite,
termine
risulta inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio.
L’eventuale
L’
t l svalutazione
l t i
per perdite
dit durevoli
d
li di valore
l
d
deve
essere
ripristinata qualora ne siano venuti meno i motivi che l’avevano
giustificata, nel limite del valore che l’attività avrebbe avuto ove la
rettifica di valore non fosse mai stata operata.
Non è possibile ripristinare la svalutazione relativa all’avviamento e agli
oneri pluriennali di cui all’art. 2426 c. 5 del c.c.
20
OIC 9 – Nota integrativa
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Oltre a dare indicazione di quanto previsto dal codice civile all’art. 2427 al
numero 3
3‐bis),
bis), bisogna dare informazione delle modalità di
determinazione del valore recuperabile, specificando:
•durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica
dei flussi finanziari futuri;
• tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;
• tasso di attualizzazione applicato;
• tecnica utilizzata per determinare il valore equo.
Se si fa ricorso al metodo semplificato bisogna darne indicazione in nota
integrativa specificando la durata dell’orizzonte temporale preso a
riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri e se la
recuperabilità
bilità dei
d i cespiti
iti è stata
t t effettuata
ff tt t per ramii d’azienda.
d’ i d
21
OIC 9 – Conseguenze fiscali (1/3)
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La previsione di un andamento negativo della gestione economica di una
certa attività è uno degli indicatori che inducono a controllare se
un’immobilizzazione va svalutata.
Tale indicatore è una delle situazioni più frequenti che si possono
verificare in questi anni di forte crisi economica finanziaria e questo
spiega l’interesse degli operatori alla svalutazione.
La frequenza con cui dal 2014 saranno eseguite le svalutazioni delle
immobilizzazioni, pone il problema delle conseguenze fiscali di tale scelta
(conseguenze elaborate da recenti documenti di prassi: la C.M.
C M 26/E/2012
e la R.M. 98/E/2013).
22
OIC 9 – Conseguenze fiscali (2/3)
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Con riferimento alla perdita di valore di un’immobilizzazione è necessario
distinguere a seconda dell’evento che l’ha generata:
‐ evento esterno e straordinario: (danno causato da un evento
calamitoso) la perdita di valore va contabilizzata quale sopravvenienza
passiva nella voce E21 del Conto economico;
‐ evento interno e ordinario: (dipende dalla gestione ordinaria
dell’impresa)
p
) la p
perdita di valore va contabilizzata q
quale svalutazione
nella voce B10 c) del Conto economico.
La perdita che deriva da un evento esterno risulta deducibile nel reddito
d’impresa nel periodo d’imposta in cui essa si realizza.
Invece la svalutazione di un’immobilizzazione derivante da gestione
ordinaria è componente negativo non deducibile dalle imposte sul reddito
come emerge dalla C.M. 26/E/2012.
23
OIC 9 – Conseguenze fiscali (3/
Conseguenze fiscali (3/3
3)
Gestione fiscale degli ammortamenti successivi alla svalutazione
Vengono calcolati sul nuovo valore ridotto per effetto della svalutazione.
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nturi
Se viene mantenuta invariata la vita utile residua del bene: la quota di
ammortamento imputata
p
a conte economico è minore rispetto
p
ai p
precedenti
esercizi.
La C.M. 26/E/2012 ammette la deduzione quale variazione diminutiva di
un’ulteriore parte di ammortamento (oltre a quella imputata a conto economico)
fino a capienza dell’importo derivante dall’applicazione del coefficiente tabellare
di cui al DM 31 dicembre 1988 al costo del bene ante svalutazione, a prescindere
dalla circostanza che fosse stato impostato un processo di ammortamento con
durata più lunga rispetto a quella prevista dai coefficienti ministeriali.
Ai fini
fi i Irap
I
il calcolo
l l dell’ammortamento
d ll’
d d ibil post svalutazione
deducibile
l
i
viene
i
eseguito tenendo sempre in considerazione la vita residua del bene e il costo pre
svalutazione, dividendo quest’ultimo dato per gli anni di vita residua.
24
Dott. Feederico Ven
nturi
Grazie per l’attenzione.
Dr. Federico Venturi
Dr
Pirola Pennuto Zei & Associati – Brescia – Via Cefalonia n. 70
Ufficio: +39.030.2219611 - Cellulare: +39.348.5910432
E-mail: [email protected]
Dr. Ignazio La Candia
Pirola Pennuto Zei & Associati – Milano – Via Vittor Pisani n. 20
Ufficio: +39.02.669951 - Cellulare: +39. 349 3725570
E-mail: [email protected]
ignazio la candia@studiopirola com
Dr. Roberto Ferrari
Fidital Revisione S.r.l. – Brescia – Via Cefalonia n. 70
Office: +39.030.2807204 – Cellulare: +39.333.9022945
E-mail: [email protected]
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