Dgr 5 marzo 2001 – n. 7/3699

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Dgr 5 marzo 2001 – n. 7/3699
Anno XXXI - N. 68
Poste Italiane - Spedizione in A.P. - art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Varese
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - LUNEDÌ, 19 MARZO 2001
SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 12
SOMMARIO
A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Deliberazione Consiglio regionale 6 febbraio 2001 – n. vii/181
[1.7.0]
Deliberazione n. 22 del 5 aprile 2000 del C.d.A. dell’ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia,
concernente «Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999» . . . . . . . . . . .
869
Deliberazione Consiglio regionale 6 febbraio 2001 – n. vii/182
[1.7.0]
Deliberazione n. 4/910 dell’8 maggio 2000, del C.d.A. dell’azienda regionale delle foreste concernente il
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999 . . . . . . . . . . . . . . .
869
Deliberazione Consiglio regionale 6 febbraio 2001 – n. vii/183
[1.7.0]
Deliberazione n. IV/41 del 2 giugno 2000 assunta dal C.d.A. dell’istituto superiore lattiero caseario di Mantova concernente il «Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999» . . . . . . . . .
869
Deliberazione Consiglio regionale 6 febbraio 2001 – n. vii/186
[1.7.0]
Deliberazione n. 3/273 del 30 marzo 1999 assunta dal C.d.A. del Centro Regionale Emoderivati di Milano –
C.R.E. avente ad oggetto «Rendiconto per l’esercizio 1998 – Relazione illustrativa al rendiconto 1998 sull’attività svolta e dei risultati economico-finanziari conseguiti nell’esercizio finanziario 1998» . . . . .
869
Deliberazione Consiglio regionale 6 febbraio 2001 – n. vii/187
[1.7.0]
Deliberazione n. 12 del 30 marzo 2000 del C.d.A. dell’ISU dell’università degli studi di Brescia, concernente
per l’esercizio finanziario 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870
Decreto presidente Consiglio regionale 6 marzo 2001 – n. 282
[1.8.0]
Designazione di due componenti effettivi e due supplenti nel Collegio sindacale di Lombardia Informatica
s.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
870
Comunicato regionale 14 marzo 2001 – n. 41
[1.8.0]
Consiglio Regionale – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di
rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi . . . . . . . . . . . . . . .
870
B) ORDINANZA E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ordinanza presidente Regione Lombardia 5 marzo 2001 – n. 4837
Ordinanza contingibile ed urgente in materia di controlli per l’afta epizootica
[3.2.0]
.
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871
Decreto presidente Regione Lombardia 13 marzo 2001 – n. 5502
[2.1.0]
Reiscrizioni alla competenza dell’esercizio finanziario 2001 di economie di stanziamento nella parte spese,
con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell’esercizio finanziario 2000 ai sensi dell’art. 50 della l.r.
n. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2001 – IV Provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
872
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione Giunta regionale 5 maggio 2000 – n. 6/49787
[5.3.0]
Presa d’atto della comunicazione dell’assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Protocollo di intesa tra
il parco regionale del Monte Barro e la Fondazione Minoprio per l’istituzione della scuola regionale per
l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora autoctona» . . . . . . . .
1.7.0
1.8.0
3.2.0
2.1.0
5.3.0
ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
SERVIZI SOCIALI / Sanità
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Deliberazione Giunta regionale 17 novembre 2000 – n. 7/2132
[5.3.5]
Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999 di autorizzazione alla ditta Ecotras s.r.l.
per l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e valorizzazione di
rifiuti speciali non pericolosi con produzione e messa in riserva di materiale avente le caratteristiche di
CDR. effettuate presso l’impianto sito in comune di Albonese (PV) e contestuale presa d’atto della variazione della sede legale – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 15 dicembre 2000 – n. 7/2690
[5.3.5]
Ditta Autodemolizione F.lli Perlotti s.n.c. – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi presso
l’impianto sito in Roncadelle (BS), via Mandolossa n. 33-bis – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . .
Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2000 – n. 7/3010
[5.3.5]
Ditta Autodemolizioni Volta di Pasotti Cesarino & C. s.n.c. – Proroga fino al 31 dicembre 2001 dei termini
riguardanti l’esercizio dell’attività di messa in sicurezza demolizione, recupero e rottamazione di carcasse
di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di Brescia, via S. Zeno 178 – Impianto già
autorizzato con d.g.r. n. 47113 del 17 dicembre 1999 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 . . . .
Deliberazione Giunta regionale 12 gennaio 2001 – n. 7/3052
[5.3.5]
Ditta B.97 s.r.l. – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero
e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi nell’impianto sito in Rovato (BS), via I Maggio
n. 59 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 12 gennaio 2001 – n. 7/3057
[5.3.5]
Ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., con sede legale in Pavia, c.so Mazzini, 6 – Ampliamento qualitativo
delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi già autorizzati con d.g.r. n. 25516 del
28 febbraio 1997 per il loro riutilizzo in agricoltura e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione ai
sensi dell’art. 57 del d.lgs. 22/97 – Impianto sito nel comune di Belgioioso (PV), fraz. Santa Margherita,
strada per Linarolo – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Art. 6 del d.lgs. n. 99/92 – Art. 8 del
d.P.R. n. 203/88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 gennaio 2001 – n. 7/3243
[5.3.5]
Ditta LU.BA.GI. s.n.c. di Redaelli Barbara & C. con sede legale in Missaglia (LC) – via Cuzzi – Rinnovo e
aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi e di deposito (D15) e ricondizionamento (D14) preliminari di rifiuti speciali pericolosi presso l’impianto sito in comune di Missaglia (LC) – via I Maggio n. 13 –
Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 9 febbraio 2001 – n. 7/3376
[5.3.5]
Ditta Consorzio Milano Pulita con sede legale in Milano – via Rubattino n. 95 – Autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di selezione RSU e di stabilizzazione e compostaggio della FORSU sito in Milano – area ex
Maserati – via Rubattino n. 95 – Art. 32 della l.r. 21/93 e art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
. . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3604
[5.3.0]
Individuazione della «Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della
flora autoctona» quale stazione sperimentale ai sensi della legge regionale 86/83
. . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 26 febbraio 2001 – n. 7/3614
[2.2.1]
Modalità di partecipazione della regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell’accordo di programma per la riqualificazione urbanistica-ambientale di un’area
industriale dismessa nel centro abitato in comune di Brivio (LC) . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3635
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla direzione generale – Formazione, istruzione e lavoro – 1º provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3673
[2.2.1]
Promozione dell’accordo di programma finalizzato alla attuazione delle previsioni di cui alla l.r. 10/99 relative alla realizzazione del «Polo Fieristico di Busto Arsizio (VA)» . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3678
[2.1.0]
Determinazione preventiva del fabbisogno trimestrale di cassa I Trimestre 2001 ai sensi del disposto congiunto di cui all’art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 468 e delle norme integrative e di modifica contemplate
dall’art. 40 della l. 30 marzo 1981, n. 119 nonché delle ulteriori disposizioni impartite dal Ministero del
Tesoro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3687
[3.1.0]
Accreditamento della residenza sanitario assistenziale «Casa di Riposo per Anziani», con sede in Tignale
(BS) – Finanziamento a carico del fondo sanitario per l’anno 2001 . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3688
[3.1.0]
Accreditamento del centro residenziale per handicappati «Fondazione Eleonora e Lidia – ONLUS» con sede
in Figino Serenza (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3699
[5.1.3]
Direttive per l’applicazione della legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 5 marzo 2001 – n. 7/3705
[5.3.2]
Inserimento del polo estrattivo n. 13G/bis «Ca’ Fattori – loc. Ca’ Morino», in comune di Medole, nel piano
cave provinciale di Mantova, in ottemperanza della sentenza TAR n. 2878 del 30 luglio 1999 . . . .
5.3.5
5.3.0
2.2.1
2.1.0
3.1.0
5.1.3
5.3.2
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AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
Decreto direttore generale Giunta regionale 24 ottobre 2000 – n. 25976
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale TOTEM Cooperativa Sociale avente sede in Varese . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 24 ottobre 2000 – n. 25979
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Agrifoglio Cooperativa Sociale avente sede in Cesano Maderno (MI) . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 9 novembre 2000 – n. 27886
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Consorzio EX.IT avente sede in Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 9 novembre 2000 – n. 27891
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale ICOS Cooperativa Sociale avente sede in Milano. . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 9 novembre 2000 – n. 27893
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Giovani e Lavoro Due Cooperativa Sociale avente sede in Milano . . . . . . . . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 9 novembre 2000 – n. 27895
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Solidarietà è Progresso Cooperativa Sociale avente sede in San Donato Milanese (MI)
. . . . .
Decreto direttore generale Giunta regionale 13 febbraio 2001 – n. 3111
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Approvazione dello schema tipo di regolamento per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (D.M.T.E.) (l.r. 28 marzo 2000 n. 20) . . . . . . . . . .
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
Decreto dirigente unità organizzativa 3 novembre 2000 – n. 27238
[5.3.5]
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Presa d’atto della variazione di ragione
sociale, tale per cui titolare dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 37339 del 10 luglio 1998 deve intendersi
la ditta G. Fumagalli – La Varesina Spurghi s.a.s. di Fumagalli Tiziana & C., con sede legale in Lurate
Caccivio (CO), via Don Minzoni n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2000 – n. 32871
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale 2000 Cooperativa Sociale avente sede in Monza (MI) . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2000 – n. 32876
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Arcadia
Cooperativa Sociale avente sede in Vaiano Cremasco (CR). . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2000 – n. 32885
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Acquario
Cooperativa Sociale avente sede in Mantova . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2000 – n. 32888
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Cresciamo
Insieme Cooperativa Sociale avente sede in Milano. . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 10 gennaio 2001 – n. 293
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Betania
Cooperativa Sociale avente sede in Trezzano s/Naviglio (MI) . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 10 gennaio 2001 – n. 295
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Lo Specchio Cooperativa Sociale avente sede in Milano
. . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 10 gennaio 2001 – n. 299
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Stella
Cooperativa Sociale avente sede in Busto Arsizio (VA) . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 13 febbraio 2001 – n. 3110
[3.2.0]
Direzione Generale Sanità – Afferimento, per il servizio di medicina trasfusionale, della struttura O.C. San
Giuseppe Fatebenefratelli, via San Vittore, 12 Milano al D.M.T.E. della Città di Milano Sud con sede presso
la A.O. S. Paolo di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Decreto dirigente unità organizzativa 26 febbraio 2001 – n. 4131
[5.2.0]
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Sedrina (BG) –
Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale in Frazione
Botta ex S.S. n. 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 26 febbraio 2001 – n. 4140
[5.2.0]
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Comune di Sedrina (BG) –
Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del tratto di strada comunale in via Mediglio
Decreto dirigente unità organizzativa 26 febbraio 2001 – n. 4235
[5.3.5]
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Progetto relativo a «Smaltimento rifiuti speciali liquidi presso l’impianto di depurazione biologica ex-Cerestar in comune di Casei Gerola (PV)». Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Solchem Italiana s.p.a. – Stabilimento exCerestar – Casei Gerola (PV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 27 febbraio 2001 – n. 4291
[5.3.5]
Direzione Generale Territorio e urbanistica – Progetto di discarica di II categoria tipo A prevista presso excava C.V.T. di Treviglio (BG). Proponente: SO.GE.PA. s.r.l. – Treviglio (BG). Pronuncia di compatibilità
ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 28 febbraio 2001 – n. 4450
[4.3.2]
Direzione Generale Sanità – Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione Lombardia: modifica dell’art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente unità organizzativa 14 marzo 2001 – n. 5587
[2.1.0]
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di cassa
ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni – II provvedimento
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1513
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale La Meridiana Cooperativa Sociale avente sede in Voghera (PV) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1514
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Promozione Umana Cooperativa Sociale avente sede in S. Giuliano Milanese (MI) . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1515
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Amici
dello Scarto 2 Cooperativa Sociale avente sede in Montirone (BS) . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1516
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Movimento Cooperativa Sociale avente sede a Cesate (MI) . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1518
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Ain
Karim Cooperativa Sociale avente sede a Gallarate (VA) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1519
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Condividere Cooperativa Sociale avente sede a Lodi
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 24 gennaio 2001 – n. 1520
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale L’Impegno Cooperativa Sociale avente sede a Missaglia (LC) . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 25 gennaio 2001 – n. 1615
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Futura
Cooperativa Sociale avente sede a Busto Arsizio (VA) . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2118
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Intermedia Cooperativa Sociale avente sede in Cernusco s/Naviglio (MI) . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2122
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Nuovo
Millenio Cooperativa Sociale avente sede a Buccinasco (MI) . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2125
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Il Globo
System Cooperativa Sociale avente sede a Cadorago (CO) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2126
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Il Grillo
Parlante Cooperativa Sociale avente sede a Garbagnate M.se (MI)
. . . . . . . . . . .
5.2.0
5.3.5
4.3.2
2.1.0
4.7.0
866
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
909
909
909
909
909
910
911
912
912
912
912
913
913
913
913
913
913
914
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2127
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Valle
Albano Cooperativa Sociale avente sede a Menaggio (CO) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2128
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale L’Albero
Cooperativa Sociale avente sede a Pieve Emanuele (MI) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2129
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Anpobic
– Il Pane della Solidarietà Cooperativa Sociale avente sede a Brescia . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2131
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La
Radice Cooperativa Sociale avente sede a Suzzara (MN) . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2132
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Serafini
Cooperativa Sociale avente sede a Trezzano sul Naviglio (MI) . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2135
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Il Borgo
Cooperativa Sociale avente sede a Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2138
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Milano
Attiva Cooperativa Sociale avente sede a Milano . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2141
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Il Roseto
alla Persona Cooperativa Sociale avente sede a Brembate (BG) . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2142
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Sicura
e Assistenza Cooperativa Sociale avente sede a Milano . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2143
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale DranTheatron Cooperativa Sociale avente sede a Bergamo . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2144
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Il Perograno Servizi Cooperativa Sociale avente sede a Lonate Pozzolo (VA) . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2145
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Città
di Cesano Cooperativa Sociale avente sede a Cesano Maderno (MI) . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2146
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Madre
Teresa P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede a Padenghe sul Garda (BS)
. . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 1 febbraio 2001 – n. 2147
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale S.
Elisabetta Cooperativa Sociale avente sede a Paderno Dugnano (MI) . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2001 – n. 2597
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale L’Aquilone
P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Pavia
. . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2001 – n. 2598
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Attiva
Cooperativa Sociale avente sede in Gardone Val Trompia (BS)
. . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2001 – n. 2599
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Eta Beta
Cooperativa Sociale avente sede in Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 6 febbraio 2001 – n. 2600
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Virgo
Potens Cooperativa Sociale avente sede in Angera (VA)
. . . . . . . . . . . . . .
914
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917
917
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
867
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Decreto dirigente struttura 7 febbraio 2001 – n. 2682
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo
regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Nuova
Luce Cooperativa Sociale avente sede a Pioltello (MI) . . . . . . . . . . . . . . .
Decreto dirigente struttura 7 febbraio 2001 – n. 2683
[4.7.0]
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Modifica nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali della denominazione sociale della Cooperativa Sociale Finimondo Cooperativa Sociale di Como in Cooperativa Sociale Il Girasole Cooperativa Sociale avente sede a Venegono Superiore
(VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
868
917
918
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
[BUR2001011]
[1.7.0]
D.c.r. 6 febbraio 2001 – n. vii/181
Deliberazione n. 22 del 5 aprile 2000 del C.d.A. dell’ente
regionale di sviluppo agricolo della Lombardia, concernente «Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
1999»
Presidenza del presidente Fontana
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’art. 16, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1979, n. 35 «Istituzione dell’ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (ERSAL)»;
Viste le disposizioni dell’art. 79 della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. 22 del 5 aprile 2000 del C.d.A. dell’ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Rendiconto generale per l’esercizio finanzario 1999»;
Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 2214
del 22 novembre 2000, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico-contabili all’approvazione della stessa;
Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
di approvare la deliberazione n. 22 del 5 aprile 2000 C.d.A.
dell’ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia concernente «Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
1999»; di cui all’allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).
Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.
[BUR2001012]
[1.7.0]
D.c.r. 6 febbraio 2001 – n. vii/182
Deliberazione n. 4/910 dell’8 maggio 2000, del C.d.A. dell’azienda regionale delle foreste concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999
Presidenza del presidente Fontana
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’art. 14 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4 «Istituzione dell’azienda regionale delle foreste»;
Viste le disposizioni dell’art. 79 della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. IV/910 dell’8 maggio 2000 del
C.d.A. dell’azienda regionale delle foreste concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999;
Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione
n. 7/2093 del 17 novembre 2000, accerta la piena legittimità
della sopracitata deliberazione attestando che non emergono
impedimenti, giuridico-contabili all’approvazione della
stessa;
Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
– di approvare la deliberazione n. IV/910 dell’8 maggio
2000 del C.d.A. dell’azienda regionale delle foreste concernente il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999 di cui
all’allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).
Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.
[BUR2001013]
[1.7.0]
D.c.r. 6 febbraio 2001 – n. vii/183
Deliberazione n. IV/41 del 2 giugno 2000 assunta dal
C.d.A. dell’istituto superiore lattiero caseario di Mantova
concernente il «Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999»
Presidenza del presidente Fontana
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’art. 5 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 62
«Riconoscimento dell’istituto lattiero caseario di Mantova»;
Viste le disposizioni dell’art. 79 della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. IV/41 del 2 giugno 2000 assunta
dal C.d.A. dell’istituto superiore lattiero caseario di Mantova
concernente il «Rendiconto generale per l’esercizio finanzario
1999»;
Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 2094
del 17 novembre 2000, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico-contabili all’approvazione della stessa;
Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
– di approvare la deliberazione n. IV/41 del 2 giugno 2000
dal C.d.A. dell’istituto superiore lattiero caseario di Mantova
concernente il «Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1999» di cui all’allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).
Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.
[BUR2001014]
[1.7.0]
D.c.r. 6 febbraio 2001 – n. vii/186
Deliberazione n. 3/273 del 30 marzo 1999 assunta dal
C.d.A. del Centro Regionale Emoderivati di Milano –
C.R.E. avente ad oggetto «Rendiconto per l’esercizio 1998
– Relazione illustrativa al rendiconto 1998 sull’attività
svolta e dei risultati economico-finanziari conseguiti nell’esercizio finanziario 1998»
Presidenza del presidente Fontana
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Richiamata la deliberazione consiliare n. V/384 del 3 dicembre 1991 con la quale veniva approvato lo Statuto del
Centro Regionale Emoderivati (C.R.E.), in attuazione dell’art.
4 della legge regionale 19 maggio 1990, n. 61 «Il piano regionale sangue e plasma per gli anni 1990/92»;
Richiamata altresı̀ la deliberazione consiliare n. V/878 del
22 settembre 1993 «Modifica della D.C.R. n. V/384/91»;
Visto in proposito l’art. 8 del citato statuto del C.R.E. per
quanto concerne il controllo delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di emoderivati»;
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 15 «III piano regionale sangue e plasma per gli anni 1995/1997»;
Richiamata la deliberazione del consiglio regionale
n. VI/1188 in data 10 marzo 1999 con la quale, nelle more di
approvazione del nuovo piano regionale sangue e plasma per
il triennio 1998/2000, è stato approvato il programma di attività ed il bilancio per l’esercizio 1998 presentato dal Centro
Regionale Emoderivati e le successive modifiche;
Rilevato che:
– il bilancio di previsione 1998 del Centro Regionale Emo-
869
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
derivati
prevedeva
interventi
complessivi
pari
a
L. 23.855.000.000, la cui copertura finanziaria era assicurata:
– per L. 18.500.000.000 dal finanziamento annuo regionale
ex l.r. 15/1997
– per L. 1.053.000.000 da rendite patrimoniali, utili, introiti e contabilità speciali
– per L. 4.302.000.000 dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione conseguito dal C.R.E. negli esercizi precedenti;
– la direzione generale sanità, sulla base dello stanziamento apposta ex l.r. 15/97 nel bilancio regionale per l’esercizio
1999 ed iscritto al capitolo 2.3.5.1.4563, ha provveduto ad erogare interamente al C.R.E. il finanziamento di
L. 18.500.000.000, spettante per l’esercizio 1998;
Esaminata la deliberazione n. 3/273 del 30 marzo 1999 assunta dal consiglio di amministrazione del Centro Regionale
Emoderivati di Milano – C.R.E. avente ad oggetto «Rendiconto per l’esercizio 1998 – relazione illustrativa al rendiconto
1998 sull’attività svolta e dei risultati economico-finanziari
conseguiti nell’esercizio finanziario 1998»;
Constatato che il rendiconto per l’esercizio finanziario
1998:
– é stato predisposto secondo le norme regionali e regolamentari vigenti e nei vari prospetti che lo compongono sono
evidenziati i risultati conseguiti nei termini fisici, finanziari e
patrimoniali;
– consente di desumere l’attività amministrativa svolta, le
risorse utilizzate e gli oneri di esercizio sostenuti;
Rilevato altresı̀ che dal rendiconto in esame ed in particolare dal prospetto relativo allo stato patrimoniale oltre che dalla
relazione illustrativa, emerge che nel 1998 il C.R.E. ha raccolto ed inviato alla lavorazione e trasformazione in farmaci
106.765,11 litri di plasma con un incremento dell’1% rispetto
ai risultati conseguiti nell’anno precedente;
Dato atto che la relazione illustrativa al rendiconto e tutte
le tabelle allegate sia alla relazione che allo stato del patrimonio, forniscono ampie e dettagliate informazioni sull’attività
svolta nel decorso esercizio e sui fattori che lo hanno accompagnato, nel rispetto del programma di attività approvato dal
consiglio di amministrazione;
Dato atto inoltre che al rendiconto è allegato un prospetto
dimostrativo dell’economia in termini finanziari che, grazie
al Centro Regionale Emoderivati, la regione ha potuto realizzare sulla spesa farmaceutica, al lordo dei costi di raccolta
sostenuti dagli enti sanitari;
Preso atto della relazione del collegio dei revisori dei conti
allegata al rendiconto che ha espresso parere favorevole all’approvazione del medesimo;
Dato atto che la giunta regionale con deliberazione
n. 47898 del 28 gennaio 2000 accerta la piena legittimità della
sopracitata deliberazione attestando che non emergono impedimenti giuridico-contabili all’approvazione della stessa;
Sentita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
– di approvare la deliberazione n. 3/273 del 30 marzo 1999
assunta dal consiglio di amministrazione del Centro Regionale Emoderivati di Milano – C.R.E. avente ad oggetto «Rendiconto per l’esercizio 1998 – relazione illustrativa al rendiconto 1998 sull’attività svolta e dei risultati economico-finanziari
conseguiti nell’esercizio finanziario 1998» (1).
Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.
[BUR2001015]
[1.7.0]
D.c.r. 6 febbraio 2001 – n. vii/187
Deliberazione n. 12 del 30 marzo 2000 del C.d.A. dell’ISU
dell’università degli studi di Brescia, concernente per l’esercizio finanziario 1999
Presidenza del presidente Fontana
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme
per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario»;
870
Viste le disposizioni del comma 3 dell’art. 21 della predetta
legge;
Viste le disposizioni dell’art. 79 della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione n. 12 del 30 marzo 2000 del consiglio
di amministrazione dell’I.S.U. dell’università degli studi di
Brescia concernente il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1999;
Dato atto che la giunta regionale, con deliberazione n. 2118
del 17 novembre 2000, accerta la piena legittimità della sopracitata deliberazione attestando che non sussistono impedimenti, giuridico contabili all’approvazione della stessa;
Udita la relazione della I commissione consiliare «Programmazione e bilancio»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
di approvare la deliberazione n. 12 del 30 marzo 2000 del
consiglio di amministrazione dell’I.S.U. dell’università degli
studi di Brescia concernente il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1999 di cui all’allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (1).
Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del consiglio regionale.
[BUR2001016]
[1.8.0]
D.p.c.r. 6 marzo 2001 – n. 282
Designazione di due componenti effettivi e due supplenti
nel Collegio sindacale di Lombardia Informatica s.p.a.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la l.r. 16 marzo 1981, n. 15 «Disciplina del sistema
informativo regionale» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto della Società;
Verificato che spetta al Consiglio regionale la designazione
di due componenti effettivi e due supplenti nel Collegio sindacale di Lombardia Informatica s.p.a.;
Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto a
designare due componenti effettivi e due supplenti nel Collegio sindacale di Lombardia Informatica s.p.a. nei termini previsti dalla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e
designazioni di competenza della Regione»;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 13 della l.r.
14/95;
Decreta
– di designare, quali componenti effettivi nel Collegio sindacale di Lombardia Informatica s.p.a., i signori:
• Salvatore CATALANO nato a Cadorago (CO) il 24 agosto
1941 e residente a Milano, c.so di Porta Vittoria, 12;
• Gianni SORANZO nato a Monza (MI) il 3 gennaio 1955
e residente a Cinisello Balsamo (MI), via Robecco, 48;
– di designare, quali componenti supplenti nel Collegio
sindacale di Lombardia Informatica s.p.a., i signori:
• Michele ABATECOLA nato a Canosa di Puglia (BA) l’11
febbraio 1948 e residente a Travacò Siccomario (PV), via
Marconi, 26;
• Stefano BIGNAMINI nato a Milano il 15 marzo 1955 e
residente a Milano, via Teodosio, 27.
Il presidente: Attilio Fontana
[BUR2001017]
[1.8.0]
Com.r. 14 marzo 2001 – n. 41
Consiglio Regionale – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
COMUNICA
Il Consiglio regionale deve procedere alle nomine e designazioni nei seguenti enti:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
• Centro Lombardo per lo Sviluppo Tecnologico e Produttivo dell’artigianato e delle piccole imprese – CESTEC
s.p.a.
Sostituzione di un componente nel Consiglio di amministrazione.
Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente
della Giunta regionale – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano.
***
• Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza
Nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione.
***
• Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del personale della pubblica amministrazione – I.RE.F.
Sostituzione di un componente nel Consiglio di amministrazione.
La carica di componente del Consiglio di amministrazione
dell’I.RE.F. è incompatibile con quella di amministratore o
socio di società o titolare di studi di consulenza aventi finalità
analoghe a quelle dell’istituto o che comunque operino nel
campo della formazione, nonché di amministratori di enti,
istituti od organismi pubblici e privati che operino nel medesimo settore.
Le proposte di candidatura vanno presentate al Presidente
del Consiglio regionale – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano.
Scadenza presentazione candidature: giovedı̀ 19 aprile
2001.
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Lombardia.
Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, deve essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato e sottoscritta dallo stesso:
a) dati anagrafici completi e la residenza;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale, nonché l’elenco delle cariche
pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione
pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri,
ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
d) l’indicazione dei rapporti intercorrenti e percorsi con la
regione e gli enti da essa dipendenti;
e) la disponibilità dell’accettazione dell’incarico;
f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di cui all’art. 6 della l.r. 14/95.
Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per
le nomine e designazioni di competenza della regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l’accettazione
della nuova nomina o designazione comporta la decadenza
dall’incarico ricoperto.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 14/95 e successive modificazioni.
Ulteriori informazioni nonché materiale informativo potrà
essere richiesto presso il Servizio Segreteria dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale – Ufficio Atti, Prerogative
e Nomine – via Fabio Filzi n. 29 – 20124 Milano – telefono
02/67482525-67482496.
Milano, 13 marzo 2001
Il presidente: Attilio Fontana
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
B) ORDINANZA E DECRETO
DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2001018]
[3.2.0]
O.p.g.r. 5 marzo 2001 – n. 4837
Ordinanza contingibile ed urgente in materia di controlli
per l’afta epizootica
L’ASSESSORE ALLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;
Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 – «Norme per il riordino
del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali»;
Vista la l.r. 24 giugno 1988, n. 34 – «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari della Regione
Lombardia»;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con
d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il t.u.ll.ss. approvato con r.d. n. 1265/34;
Vista l’attuale situazione relativa ai casi di afta epizootica
presenti sul territorio della Comunità Europea e considerata
l’elevata diffusibilità del virus dell’afta epizootica;
Considerato il rischio di diffusione della malattia legato alla
movimentazione degli animali, degli alimenti di origine animale e anche delle persone in provenienza dai Paesi interessati dall’infezione;
Ritenuta la necessità di predisporre ulteriori misure preventive;
Ritenuto pertanto di proporre l’adozione urgente, ai sensi
dell’art. 54 della l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 delle misure dettagliate nel dispositivo del presente provvedimento;
Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;
Visto il d.p.g.r. n. 13374 del 24 maggio 2000 «Affidamento
al sig. Carlo Borsani dell’incarico di Assessore alla Sanità»;
Ordina
1. I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. vigilano sulla corretta gestione dei rifiuti alimentari presso gli aeroporti della Regione Lombardia di tutti i voli in provenienza dal Regno Unito;
2. I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. dispongono affinché
le direzioni degli aeroporti provvedano ad attivare un opportuno sistema di disinfezione delle calzature di tutti i passeggeri e del personale di volo di tutti gli aerei provenienti dal
Regno Unito;
3. I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. provvedono affinché
tutti gli animali di tutte le specie, anche non aftoso-sensibili,
in provenienza dal Regno Unito dovranno sottostare ad un
periodo di isolamento di almeno 5 gg, o presso l’aeroporto o
presso strutture appositamente identificate dai Sevizi Veterinari;
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, gli enti responsabili delle fiere, mercati ed esposizioni animali, dovranno inserire nel regolamento della
manifestazione l’obbligo, per gli animali introdotti aftososensibili, della dichiarazione di provenienza (mod. 4) integrata dall’attestazione sanitaria a firma del Servizio Veterinario;
5. Eventuali animali aftoso-sensibili provenienti, da fiere,
mercati ed esposizioni, dovranno essere scortati dal mod. 4
integrato dall’attestazione sanitaria e posti in isolamento per
un periodo di 8 gg. nell’azienda di destinazione;
6. Le misure previste dalla nota del Ministero della Sanità
n. 600.3/SA.50/1340 del 27 febbraio 2001, sono applicabili anche agli animali della specie bovina;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta
pubblicità;
8. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ed ha una durata di 3 mesi.
L’assessore: Carlo Borsani
871
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR2001019]
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
[2.1.0]
D.p.g.r. 13 marzo 2001 – n. 5502
Reiscrizioni alla competenza dell’esercizio finanziario
2001 di economie di stanziamento nella parte spese, con
vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell’esercizio
finanziario 2000 ai sensi dell’art. 50 della l.r. n. 34/78, e
successive modifiche e integrazioni, e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2001 – IV
Provvedimento
vanti dall’esercizio 2000 e rilevate sui capitoli di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni
generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e
i relativi pagamenti;
Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo
ai sensi dell’art. 17, commi 31 e 32 legge 15 maggio 1997,
n. 127;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art. 50 della l.r. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di
destinazione specifica;
Visto l’articolo unico della l.r. n. 5 del 2 febbraio 2001, concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003, che autorizza la
reiscrizione di fondi statali o dell’Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento nella parte spese, deri-
Decreta
1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2001 per competenza, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli
importi relativi ai capitoli di spesa di cui all’allegato elenco,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di trasmettere copia del presente atto, entro 10 giorni,
al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 50, comma 2-bis, della
l.r. 34/78.
Il presidente della Regione Lombardia:
Roberto Formigoni
——— • ———
Allegato
ELENCO DELLE REISCRIZIONI SU CAPITOLI DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2001
Capitolo
Anno di
provenienza
4.9.3.4.3.149/3162 – Contributi statali per il miglioramento qualitativo e per la protezione
dall’inquinamento delle risorse idriche destinate all’approvigionamento potabile
2000
Economie da reiscrivere
Lire
Euro
Competenza
Cassa
4.9.3.4.3.149/4102 – Contributi del programma triennale per la tutela ambientale 19941996, per interventi da attuarsi nel bacino del fiume Po per la riduzione del carico dei
nutrienti sversati
2000
Competenza
Cassa
4.9.3.4.3.149/4403 – Interventi di collettamento, disinquinamento, depurazione e potabilizzazione delle reti idriche finanziati con le risorse derivanti dalle revoche di precedenti
progetti del P.T.T.A.
2000
Competenza
Cassa
1.349.653.558
697.037,89
0
0,00
39.422.766.245
20.360.159,61
0
0,00
57.293.272.880
29.589.506,05
0
0,00
4.948.353.962
2.555.611,54
4.9.2.4.3.145/4331 – Contributi del programma triennale per la tutela ambientale 19941996 per la realizzazione di interventi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, la bonifica ed
il disinquinamento nei comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Milano
2000
4.9.2.4.3.145/4401 – Sistemazione e disinquinamento nel comune di Palazzolo s/O.
2000
Cassa
0
Competenza
1.312.317.210
Cassa
0
0,00
677.755,28
0,00
4.9.3.4.3.149/3496 – Impianto di depurazione consortile, collettore consortile, completamento rete fognaria dei comuni consorziati – Consorzio di Gravedona
2000
Competenza
280.725.640
144.982,69
0
0,00
Competenza
Cassa
4.9.3.4.3.149/4013 – Contributi statali per interventi di approvvigionamento idrico e depurazione acque (DEAC)
2000
Competenza
54.076.500
27.928,18
4.9.3.4.3.149/4405 – Costruzione del terzo pozzo in comune di Mezzago
2000
Cassa
Competenza
Cassa
0
317.363.480
0
0,00
163.904,56
0,00
4.9.3.4.3.149/3494 – Approvvigionamento e distribuzione acqua a mezzo rete – Comune
di Seveso
2000
Competenza
1.027.010.200
530.406,50
0
0,00
Cassa
4.9.3.4.3.149/3506 – Ampliamento dell’impianto di depurazione sito in Vimercate da una
potenzialità di 105.000 a.e. a completamento delle aste di collettamento degli scarichi
provenienti dalle fognature comunali dei comuni facenti parte del bacino di utenza di
Vimercate – Consorzio Nord-Est Vimercate
2000
Competenza
503.002.205
259.778,96
4.9.3.4.3.149/3509 – Sistema di disinquinamento Robecco – Consorzio Magentino
2000
Cassa
Competenza
Cassa
0
300.133.858
0
0,00
155.006,20
0,00
4.9.3.4.3.149/3511 – Impianto di depurazione di Pero, 1º lotto funzionale – Consorzio
Nord Milano
2000
Competenza
7.407.358.000
3.825.581,14
0
0,00
3.250.000.000
1.678.484,92
0
0,00
340.768.818
0
175.992,41
0,00
Cassa
4.9.3.4.3.149/3507 – Completamento impianto di depurazione sito in Truccazzano da
55.000 a.e. e correlative aste di collettamento acque provenienti dalle fognature comunali
facenti parte del bacino di utenza di Melzo – Consorzio del Nord-Est Truccazzano
2000
Competenza
Cassa
4.9.3.4.3.149/4407 – Ristrutturazione e potenziamento acquedotto nel comune di Femo
872
2000
Competenza
Cassa
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Capitolo
Anno di
provenienza
4.9.3.4.3.149/3503 – Sistema di disinquinamento del bacino del Lago di Varese – Consorzio del Lago di Varese
2000
Economie da reiscrivere
Lire
Euro
Competenza
Cassa
368.995.369
190.570,20
0
0,00
4.9.3.4.3.149/3502 – Sistema di disinquinamento Monvalle-Besozzo – Consorzio di Verbano (Monvalle)
2000
Competenza
347.720.840
179.582,83
4.9.3.4.3.149/3504 – Sistema di disinquinamento di Luino – Consorzio del Verbano (Luino)
2000
Cassa
Competenza
Cassa
0
322.634.160
0
0,00
166.626,64
0,00
4.9.3.4.3.149/4686 – Finanziamento del PTTA, derivante da progetti revocati, per l’intervento VA-18 relativo al contenimento dell’eutrofizzazione del Lago di Varese
2000
Competenza
3.667.920.200
1.894.322,69
0
Totali
Lire
Competenza 122.514.073.125
Cassa
0
Lire
Prelievo dal capitolo 5.0.4.0.1.301/736 – «Fondo di riserva del bilancio di cassa»
0
0,00
Cassa
Euro
63.273.238,30
0,00
Euro
0,00
873
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR20010110]
[5.3.0]
D.g.r. 5 maggio 2000 – n. 6/49787
Presa d’atto della comunicazione dell’assessore Nicoli
Cristiani avente ad oggetto: «Protocollo di intesa tra il
parco regionale del Monte Barro e la Fondazione Minoprio per l’istituzione della scuola regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora autoctona»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la comunicazione dell’assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Protocollo di intesa tra il parco regionale del
Monte Barro e la Fondazione Minoprio per l’istituzione della
scuola regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora auroctona»;
Udita la discussione che ha fatto seguito alla comunicazione dell’assessore;
Visto l’art. 5, del regolamento interno di funzionamento
della giunta, approvato con d.g.r. 30 ottobre 1998, n. 39199;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione consegnata.
Il segretario: Maurizio Sala
——— • ———
Comunicazione dell’Assessore Franco Nicoli Cristiani
alla Giunta Regionale
Protocollo di intesa tra il Parco Regionale del Monte Barro e
la Fondazione Minoprio per l’istituzione della Scuola regionale
per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora autoctona.
L’Assessore all’Ambiente ed Energia, dr. Franco Nicoli Cristiani
PREMESSO
1. che tra i principi generali enunciati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», all’art. 1,
3ºcomma, lettera c), sono previsti la promozione di attività
di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare;
2. che la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano
generale delle aree regionali protette» ha previsto in particolare l’istituzione dei parchi regionali che costituiscono generale riferimento per le esigenze di protezione della natura, di
salvaguardia dell’ambiente, di crescita sociale e culturale;
3. che con l.r. 16 settembre 1983, n. 78 è stato istituito il
Parco Regionale del Monte Barro, gestito dall’omonimo Consorzio, tra le cui peculiari caratteristiche c’è una grande concentrazione di specie animali e vegetali, che in particolare ne
fanno il parco regionale con il maggior numero di specie vegetali e una delle aree protette lombarde con la maggiore biodiversità vegetale;
4. che con l.r. 16 marzo 1991, n. 7 è stato approvato il piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale del
Monte Barro, istituendo tra l’altro all’art. 15 la Riserva naturale parziale di interesse botanico e paesistico della Vetta, con
la finalità di tutelare e conservare le peculiarità floristiche dell’area con particolare riguardo alla flora insubrica, alle specie
endemiche e alla vegetazione delle rupi calcaree e di sperimentare metodi di incremento e di reimmissione delle specie
floristiche di rilievo naturalistico;
5. che con deliberazione n. 6/7829 del 29 dicembre 1995 la
Giunta regionale ha approvato un primo documento riguardante i principi, gli indirizzi e i criteri di gestione delle strutture e dei servizi per l’informazione e l’educazione ambientale
nelle aree protette regionali stabilendo che i programmi dovranno essere oggetto di intese tra gli Enti gestori delle aree
protette e la Regione;
6. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 6/8873 del
9 febbraio 1996 è stato approvato il piano delle riserve naturali situate all’interno del Parco Regionale del Monte Barro,
874
in cui tra l’altro si prevede, anche mediante convenzionamento con enti qualificati, la raccolta di dati sull’ecologia delle
specie vegetali anche al fine di realizzare parcelle sperimentali in cui riprodurre le specie di maggiore interesse in vista di
una loro reimmissione in aree non necessariamente uguali a
quelle di origine;
7. che per dare attuazione a quanto richiamato nei precedenti punti 3, 4, 6 il Parco Regionale del Monte Barro ha avviato a partire dal 1996 una serie di iniziative, anche di carattere internazionale, in particolare:
• Approvando con deliberazione di Consiglio Direttivo
n. 226/96 idonea convenzione con l’Università dell’Insubria
(allora denominata Università degli Studi di Milano, IIIa facoltà di scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sede di Varese) per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca a
carattere floristico-vegetazionale nel territorio del parco, in
particolare anche allo scopo di realizzare una «Stazione Sperimentale per la Riproduzione della Flora insubrica»;
• Istituendo con deliberazione di Consiglio Direttivo
n. 47/98 la «Stazione Sperimentale per la Riproduzione della
Flora insubrica» chiedendo conseguentemente, il coinvolgimento della Regione Lombardia nell’iniziativa;
• Sottoscrivendo in data 22 giugno 1998 una convenzione
con la Fondazione Minoprio (ulteriormente perfezionata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 121/99)
per la definizione e la regolamentazione di una collaborazione connessa alla riproduzione di specie insubriche di potenziale interesse naturalistico e vivaistico;
• approvando, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 25 ottobre 1999 un programma di interventi biennali per la tutela della biodiversità vegetale, attualmente in avanzata fase di attuazione grazie alla collaborazione dell’Università dell’Insubria e della Fondazione Minoprio;
8. che pertanto, a seguito di quanto richiamato nel precedente punto 7 e con il determinante supporto dell’Università
degli Studi dell’Insubria e della Fondazione Minoprio, è di
fatto già operativo e funzionante un centro, localizzato presso
il Parco Regionale del Monte Barro, per lo studio e la tutela
della flora autoctona;
9. che con deliberazioni di Consiglio di Amministrazione
n. 102/99 e n. 103/99 il Parco Regionale del Monte Barro ha
istituito una Scuola regionale di ingegneria naturalistica e
povveduto alla nomina del direttore, sulla base di iniziative
avviate in più occasioni a partire dal 1991, dimostrando particolare sensibilità e capacità di iniziativa sui temi dell’ingegneria naturalistica e attuando tra l’altro quanto segue:
• maggio 1991: organizzazione, con l’Associazione Italiana
Naturalisti, del convegno «Ingegneria Naturalistica: materiali
e metodi», (atti pubblicati su Acer n. 6, novembre-dicembre
1991); probabilmente fu il primo convegno lombardo in cui
si parlò di ingegneria naturalistica;
• maggio 1991: realizzazione di un campo sperimentale,
tuttora disponibile, al fine di collaudare alcune tecniche per
il recupero dei substrati ghiaiosi carbonatici in pendio;
• anno accademico 1992-93: svolgimento di una sottotesi
sperimentale di laurea in Scienze Naturali, discussa all’Università degli Studi di Milano con il titolo «Prove sperimentali
di inerbimento con Achnatherum calamagrostis al Monte
Barro;
• programmazione, progettazione e realizzazione di diversi e consistenti interventi di recupero ambientale e rinaturazione con metodi di ingegneria naturalistica;
• supporto tecnico-logistico alle riunioni del Comitato Internazionale per l’Ingegneria Naturalistica, istituito con decreto n. 4576 del 1 settembre 1998 dalla Direzione Generale
Territorio ed Edilizia Residenziale;
10. che presso il Parco Regionale del Monte Barro è istituito ed operante il Centro Parco per l’Educazione Ambientale
(Ce.P.E.A.), struttura organica e coordinata per attività relative alla formazione, alla fruizione e alla conoscenza dell’ambiente inteso nel senso più ampio del termine;
11. che tutte le attività svolte dal Parco Regionale del Monte Barro e fin qui descritte sono state finanziate dalla Regione
Lombardia coi piani di riparto di cui alla l.r. 86/1983;
12. che la Fondazione Centro Lombardo per l’Incremento
della Floro-Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio, più brevemente Fondazione Minoprio, è stata costituita il 13 dicembre 1980 ed è retta da uno statuto modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15 maggio 1999 e approvato con d.g.r. 12 aprile 1999 n. 42394;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
13. che la Fondazione quale ente regionale di riferimento
del settore florovivaistico, possiede competenze e strutture
specifiche per trasferire, dando garanzia del livello tecnicoscientifico delle iniziative, tecnologie e sistemi produttivi,
promuovendo nel contempo il coinvolgimento del settore
florovivaistico in programmi ed attività di tutela ambientale;
CONSIDERATO
1. che i due temi della tutela della flora autoctona (intesa
soprattutto nel senso di produzione di piante autoctone geneticamente compatibili con le popolazioni lombarde) e dell’ingegneria naturalistica mostrano numerose e sostanziali connessioni, dato che: 1) allo stato di fatto gli interventi di ingegneria naturalistica vengono attuati utilizzando il materiale
vivo disponibile sul mercato, che è quasi totalmente alloctono
con conseguenti notevoli problemi di inquinamento genetico
delle popolazioni lombarde; 2) le opere di ingegneria naturalistica in Lombardia sarebbero notevolmente avvantaggiate
dalla possibilità di utilizzo del più ampio numero di specie
autoctone;
2. che è necessario diffondere la conoscenza delle tecniche,
delle finalità e degli scopi dell’ingegneria naturalistica;
3. che è necessario promuovere e stimolare la formazione
e l’aggiornamento professionale dei tecnici delle pubbliche
amministrazioni, degli insegnanti, dei professionisti e degli
operatori sui temi propri dell’ingegneria naturalistica e della
tutela della flora autoctona;
4. che è necessario favorire lo studio, la moltiplicazione e
introduzione nell’ambiente di specie vegetali autoctone lombarde, mantenendo la variabilità genetica presente nelle popolazioni naturali;
5. che è necessario mettere a disposizione degli operatori
materiale vegetale autoctono da impiegare nelle attività di ripristino ambientale, con particolare riferimento all’ingegneria naturalistica, ovvero accrescere la conoscenza della flora
spontanea lombarda da parte del pubblico favorendone, ove
possibile, la diffusione anche a livello di coltivazione florovivaistica;
6. che è opportuno che la Giunta Regionale coordini e sostenga, per quanto di sua competenza e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, la Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica e il Centro regionale per la tutela della flora autoctona
istituiti presso il Parco Regionale del Monte Barro e che si
avvarranno, per quanto di specifica competenza, della Fondazione Minoprio
COMUNICA
che tra la Fondazione Minoprio e il Parco Regionale del
Monte Barro è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa per
l’istituzione della Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica e del Centro regionale per la tutela della flora autoctona,
di cui alla allegata relazione tecnica; tale Protocollo provvede
a ufficializzare le attività già in corso e finanziate dalla Regione Lombardia con i piani di riparto di cui alla l.r. 86/1983;
RELAZIONE TECNICA
Allegata alla Comunicazione
Premessa – Il sistema delle aree protette regionali definito
dalla l.r. 86/83 e successive modifiche conferisce alla Regione
Lombardia, in termini di risorse e potenzialità operative, un
patrimonio in buona parte sotto utilizzato e che pure dispone
di caratteristiche tali da consentire la sperimentazione e lo
sviluppo di modalità gestionali di più vasta applicazione: in
particolare, ciò vale senza dubbio per quanto concerne la possibilità di testare e sviluppare metodi operativi e procedure
atti a consentire opere di riqualificazione naturalistica e/o di
recupero ambientale, con particolare riferimento ai temi dell’ingegneria naturalistica e della conservazione della biodiversità vegetale naturale. Infatti, nel variegato assieme delle aree
protette, troviamo ottimamente rappresentate sia le tipologie
ecosistemiche lombarde a più alta naturalità ed interesse
scientifico, sia contesti caratterizzati da evidenti fenomeni di
degrado ambientale il cui affronto è urgente. Con la costituzione di quanto oggetto della presente relazione, la Regione
Lombardia si propone pertanto di sviluppare in modo coerente e coordinato diverse tematiche di prioritario interesse per
la riqualificazione ecologico-naturalistica dell’ambiente e del
territorio. Il riferimento istituzionale e sostanziale va immediatamente alla gestione del sistema regionale delle aree pro-
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
tette, ma si evidenzia l’intenzione di giungere in tale modo
alla diffusione dei procedimenti in oggetto sull’intero territorio regionale, in termini sia culturali che operativi.
La logica del presente progetto sposa pertanto l’idea di utilizzare il sistema delle riserve e dei parchi regionali e locali
quale tramite per acquisire e sviluppare professionalità, materiali di base e capacità di intervento tali da segnare una significativa e positiva svolta nelle modalità di approccio ai
temi connessi al recupero ambientale, ai ripristini e risarcimenti ambientali, alla rinaturazione: è infatti noto che spesso, in questi campi, le migliori intenzioni devono fare i conti
da un lato con l’insufficiente preparazione degli operatori e,
dall’altro con la scarsissima disponibilità di materiali vegetali
idonei (è quasi impossibile reperire oggi in commercio materiale geneticamente compatibile con quello dei nostri popolamenti naturali).
I due temi appena menzionati vengono affrontati attraverso
lo sviluppo di due unità complementari, che vengono distinte
sulla base di opportunità tecnico-gestionali e per semplicità
di trattazione, ma che mantengono strettissime connesioni
che risulteranno evidenti dalla lettura di questa relazione: si
tratta, rispettivamente, della Scuola Regionale per l’ingegneria naturalistica e del Centro Regionale per la tutela della flora autoctona (n. b.: in seguito, per brevità, con il termine
«Centro» si intenderanno entrambi i due aspetti). Tutte le caratteristiche dell’iniziativa si intendono ovviamente definite
in esplicito e particolare riferimento all’ambito lombardo, tenuto conto delle seguenti finalità generali:
• diffondere la conoscenza delle tecniche, delle finalità e
degli scopi dell’ingegneria naturalistica;
• promuovere e stimolare la formazione e l’aggiornamento
professionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni, degli insegnanti, dei professionisti e degli operatori sui temi
propri dell’ingegneria naturalistica e della conservazione della biodiversità naturale;
• acquisire procedure che, anche mediante il coinvolgimento di qualificati operatori privati del settore agricolo e
florovivaistico, garantiscano la disponibilità di specie vegetali
erbacee ed arbustive, geneticamente compatibili con le popolazioni naturali lombarde, adatte, secondo i casi: 1) all’impiego in opere di riqualificazione – recupero ambientale e negli
interventi di ingegneria naturalistica; 2) ad intraprendere progetti di conservazione di specie rare e/o minacciate.
Di seguito si illustrano sinteticamente le caratteristiche sostanziali e fondamentali delle due unità del centro, rinviando
per ulteriori dettagli all’ulteriore documentazione allegata
(cfr., rispettivamente, il Piano operativo per la Scuola regionale per l’ingegneria Naturalistica ed il Piano operativo per il
Centro regionale per la tutela della flora autoctona).
1) Scuola Regionale per l’ingegneria naturalistica
Soggetti coinvolti – Per quanto concerne la programmazione generale dell’attività, il riferimento è attualmente dato dall’Ufficio gestione e valorizzazione della Direzione Generale
«Tutela ambientale» della Regione Lombardia, cui è auspicabile si associ il coinvolgimento del Servizio Geologico.
La gestione della Scuola è affidata al Parco del Monte Barro, che, oltre a disporre delle strutture necessarie, in più occasioni, a partire dal 1991, ha dimostrato particolare sensibilità
e capacità di iniziativa sui temi dell’ingegneria naturalistica,
fino a costituire di fatto indispensabile supporto tecnico-logistico alle riunioni del Comitato Internazionale per l’Ingegneria Naturalistica.
Il Gruppo Interasessorile per l’Ingegneria Naturalistica (istituito con decreto n. C/1023 del 12 marzo 1998 dalla Direzione Generale Tutela Ambientale), unitamente al sopracitato
Comitato Internazionale per l’Ingegneria Naturalistica (istituito con decreto n. 4576 del 1 settembre 1998 dalla Direzione
Generale Territorio ed Edilizia Residenziale), sono interlocutori logici della Scuola e ne potranno proporre temi ed attività.
In considerazione del tema e delle finalità del progetto, sarà
inoltre indispensabile garantire ampia collaborazione da parte del mondo universitario, con particolare riferimento ai corsi di laurea in Ingegneria, Architettura del paesaggio, Scienze
Forestali, Agraria, Scienze Naturali, Geologia.
Programmazione delle attività – Si prevede che le seguenti
attività rappresentino le principali iniziative della Scuola, articolate su due livelli: a) la costituzione e la gestione di un
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
centro di documentazione; b) la promozione e lo svolgimento
di attività culturali e didattiche in senso stretto:
A. Centro di documentazione
1) Archivio materiale di documentazione cartacea; pubblicazioni, dispense, programmi, progetti, atti ecc.
2) Mediateca: diapositive, filmati ecc.
3) Biblioteca: pubblicazioni fondamentali italiane e straniere
4) Emeroteca: riviste fondamentali
Tutti i materiali disponibili devono essere consultabili nel
modo più agevole possibile, sia direttamente, presso la sede
della Scuola, sia tramite la creazione e l’aggiornamento di un
apposito sito internet, sia, almeno in casi particolari, mediante la pubblicazione di materiale su supporti diversi (carta,
Cdrom, videocassette ecc.).
B. Iniziative didattiche e culturali
1) Corsi di formazione e aggiornamento sulle tecniche di
progettazione e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica. Fruitori: singole categorie professionali.
2) Seminari sui problemi di programmazione. Fruitori:
singole categorie di enti pubblici (parchi, consorzi di bonifica,
consorzi forestali, comunità montane ecc.)
3) Seminari tematici a livello nazionale o internazionale
4) Supporto al Gruppo Interasessorile per l’Ingegneria Naturalistica e al Comitato Internazionale per l’Ingegneria Naturalistica
5) Produzione di materiale didattico e di circolari
6) Cooperazione con Università: Ingegneria, Architettura
del paesaggio, Scienze Forestali, Agraria, Scienze Naturali,
Geologia
7) Collaborazione con centri regionali di formazione di
base e permanente operanti nel settore.
La sede principale per l’attività didattica, anche a carattere
residenziale, è messa a disposizione dal Parco, il cui centro in
località Eremo di Monte Barro è dotato di aule, auditorium,
laboratorio, foresteria, bar-ristorante; il Parco ha inoltre programmato l’avvio di diversi cantieri relativi ad opere di ingegneria naturalistica, che potranno essere sfruttati anche quali
occasioni didattico-pratiche.
2) Centro Regionale per la tutela della flora autoctona
Soggetti coinvolti – Una iniziativa come quella in discorso
non può svilupparsi senza il concentrico coinvolgimento di
numerosi interlocutori, la cui collaborazione via via estenda
ad un ambito sempre più vasto le attività.
Agli uffici della Giunta Regionale spetteranno la programmazione strategica del progetto: oltre alla Direzione Generale
«Tutela ambientale», che tramite l’Ufficio gestione e valorizzazione (che, tra l’altro, può contare sulla collaborazione del
Gruppo di Lavoro per la Gestione della flora nelle aree protette, istituito con decreto n. 1098 del Direttore Generale tutela
ambientale in data 25 febbraio 1999) ha direttamente promosso l’attivazione di questo Centro, si ritiene indispensabile
il coinvolgimento della Direzione Generale «Agricoltura».
Il Parco del Monte Barro, che oltre a disporre delle necessarie risorse logistiche, tecniche e amministrative, ha suscitato
l’attivazione del Centro in buona misura anticipandone le attività, si occuperà della progettazione e della gestione generale dell’iniziativa, anche proseguendo la collaborazione già in
atto l’Università degli Studi dell’Insubria per lo sviluppo degli
aspetti scientifici del progetto.
La Fondazione Minoprio, quale ente regionale di riferimento del settore florovivaistico, che ha collaborato con il Parco
del Barro per il conseguimento dei risultati del programma
pilota avviato nel 1999-2000, svilupperà gli aspetti applicativi.
La Fondazione possiede competenze e strutture specifiche
che permettono di trasferire le tecnologie e i sistemi dal mondo florovivaistico a quello della tutela ambientale, dando garanzia del livello tecnico-scientifico delle iniziative, aprendo
contestualmente nuovi spazi di conoscenza e di possibile sviluppo economico. Per questo, oltre alla riproduzione sperimentale e massale delle piante la Fondazione si occuperà del
rapporto con il settore di riferimento promuovendone la collaborazione, nelle forme più adeguate a tutelare l’originalità
e la variabilità del materiale vegetale.
Tutte le aree regionali protette, a partire dai parchi regiona-
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Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
li, dovranno cooperare alla sperimentazione delle procedure,
attivando una serie di attività specifiche articolate sul territorio lombardo nelle sue diverse caratteristiche ed esigenze. In
particolar modo, si tratterà di reperire semi e frutti per l’avvio
della riproduzione delle piante e di gestire (direttamente o
tramite agricoltori o giardinieri) locali stazioni per l’acclimatamento delle specie ottenute in serra o in laboratorio.
In una seconda fase, quando si saranno acquisite le tecniche di interesse e si sarà pertanto in possesso di protocolli
e disciplinari per la produzione delle più significative piante
autoctone lombarde, sarà indispensabile il coinvolgimento di
privati, quali: agricoltori, forovivaisti, imprese forestali, ditte
sementiere e simili, per lo sviluppo economico e a piena scala
del progetto sul lato dell’offerta agli utenti finali di materiale
vegetale autoctono che possa avere la più vasta diffusione sul
mercato.
Diventerà quindi possibile coinvolgere tutti gli operatori del
territorio (enti pubblici e soggetti privati interessati alle trasformazioni territoriali ed ai recuperi ambientali), che costuiscono i fruitori del progetto sul lato della domanda di materiale vegetale nelle due caratteristiche fondamentali: 1) specie
rare e/o minacciate; 2) specie a larga diffusione adatte a lavori
di recupero ambientale: nel secondo caso si consentirà tra
l’altro la piena attuazione delle direttive emanate dalla Giunta
Regionale in tema di ingegneria naturalistica, con particolare
riferimento a quella concernente l’impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia (d.g.r. 29567/97).
Accanto alle finalità principali, si prevede inoltre la possibilità di promuovere anche l’utilizzo a scopo ornamentale di
alcune specie particolarmente adatte.
Si accenna infine alla possibilità che il Centro, fatte salve le
differenze e le specificità proprie, trovi forme di integrazione
nel panorama delle risorse e delle competenze a livello regionale, in particolare con all’Azienda Regionale Foreste a cui è
demandata la produzione e fornitura di specie arboree.
Programmazione delle attività – In prima approssimazione
si possono individuare sette diverse fasi nello sviluppo delle
attività del Centro.
• 1ª fase – Ricognizione delle specie: individuazione delle
situazioni critiche per la conservazione della biodiversità e
delle specie ad ampia diffusione adatte all’impiego nei recuperi ambientali e nell’ingegneria naturalistica; compilazione
di elenchi di specie differenziati per contesti ecologici e geografici, sia mediante verifica critica della segnalazione di necessità da parte delle aree protette, sia sulla base di individuazione a livello centrale.
• 2ª fase – Studio bibliografico: selezione di dati e informazioni dalla letteratura esistente e disponibile, tramite internet
e/o contatti con enti di ricerca italiani e stranieri, al fine di
definire il quadro delle conoscenze sull’ecologia e la biologia
riproduttiva delle specie di interesse.
• 3ª fase – Raccolta di semi o frutti: definizione di protocolli per la raccolta del materiale riproduttivo; formazione di operatori in grado di effettuare le raccolte nelle aree protette
interessate; operazioni di campagna per la raccolta dello
stock iniziale di materiale di propagazione, con il coinvolgimento di personale dei parchi regionali e delle associazioni
di volontariato ecologico.
• 4ª fase – Sperimentazione: avvio della riproduzione sperimentale del materiale raccolto e verifica della compatibilità
genetica delle piante ottenute con quella delle popolazioni naturali; messa a punto di tecniche di allevamento e di protocolli di coltivazione; restituzione ai parchi delle piante ottenute
in via sperimentale, loro acclimatazione e immissione nell’ambiente.
• 5ª fase – Produzione: produzione di routine di piante in
vaso e di materiale propagativo da consegnare: 1) ai parchi
per la messa a dimora in luoghi idonei alla conservazione e
riproduzione conformemente ai protocolli; 2) ai florovivaisti
e alle ditte sementiere per la riproduzione, conformemente ai
protocolli, di piante da immettere sul mercato sia a scopo
ornamentale che per finalità di recupero e riqualificazione
ambientale.
• 6ª fase – Conservazione del germoplasma: in una ulteriore fase di sviluppo del Centro, si può ipotizzare la costituzione
e la gestione di una «banca del germoplasma», adatta alla
conservazione ex situ di piante rare o minacciate; questa iniziativa per il momento non verrà attivata.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
• 7ª fase – Informazione: attività di promozione, formazione degli operatori, divulgazione a qualsiasi livello (stampa,
scuole, seminari ad hoc per categorie differenziate di operatori ecc.): anche a questo livello, sono evidenti le connessioni
con la Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica.
1. SCUOLA REGIONALE
PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA
PIANO OPERATIVO
1. Finalità della scuola
Le finalità della Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica, che nel presente documento, per brevità, verrà indicata
come «Scuola», sono sostanzialmente due:
• Promuovere la diffusione della conoscenza delle tecniche, delle finalità e degli scopi dell’ingegneria naturalistica
con particolare riferimento all’ambito lombardo.
• Promuovere e stimolare la formazione e l’aggiornamento
professionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni, degli insegnanti, dei professionisti e degli operatori sui temi
propri dell’ingegneria naturalistica.
2. Gestione della scuola e collaborazioni
La gestione della Scuola è affidata al Parco del Monte Barro, in quanto tale ente dispone delle strutture necessarie ad
ospitare l’iniziativa ed inoltre, in più occasioni a partire dal
1991, ha dimostrato particolare sensibilità e capacità di iniziativa sui temi dell’ingegneria naturalistica, fino a costituire
di fatto indispensabile supporto tecnico-logistico alle riunioni
del Comitato Internazionale per l’Ingegneria Naturalistica.
La sede della Scuola, pertanto, compresa l’attività didattica
anche a carattere residenziale, sarà messa a disposizione dal
Parco, il cui centro in località Eremo di Monte Barro è dotato
di aule, auditorium, laboratorio, foresteria, bar-ristorante; il
Parco ha inoltre programmato l’avvio di diversi cantieri relativi ad opere di ingegneria naturalistica, che potranno essere
sfruttati anche quali occasioni didattico-pratiche.
Naturalmente ci dovrà essere un costante collegamento e
coordinamento delle attività con la Regione Lombardia, particolarmente con l’Ufficio gestione e valorizzazione della Direzione Generale Tutela Ambientale; tuttavia, considerata la natura di quanto in discorso, sarà necessario proseguire l’attuale collaborazione con la Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale e segnatamente con il Servizio Geologico,
oltre che con specifici gruppi di lavoro quali il Gruppo Interasessorile per l’Ingegneria Naturalistica (istituito con decreto
n. C/1023 del 12 marzo 1998 dalla Direzione Generale Tutela
Ambientale) ed il sopracitato Comitato Internazionale per
l’Ingegneria Naturalistica (istituito con decreto n. 4576 del 1
settembre 1998 dalla Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale).
Poiché inoltre la Scuola si occuperà tipicamente di tematiche a cavallo tra ricerca scientifica, applicazione tecnologica
e gestione dell’ambiente, sarà necessario attivarsi per garantire anche la più ampia collaborazione da parte di Università
che abbiano attivato corsi di laurea idonei, con particolare
riferimento ad Ingegneria, Architettura del paesaggio, Scienze Forestali, Agraria, Scienze Naturali, Geologia.
3. Attività della scuola
Il raggiungimento delle finalità sopra precisate presuppone
che le principali iniziative della Scuola siano articolate su due
livelli, rispettivamente inerenti:
1) la costituzione e la gestione di un centro di documentazione il più ricco possibile, che conservi la letteratura fondamentale anche sotto forma di progetti realizzati o approvati
da enti pubblici e che risulti facilmente accessibile e consultabile anche per via informatica;
2) la promozione e lo svolgimento di attività culturali e didattiche in senso stretto, quali corsi, seminari, cantieri didattici ecc.
Si può prevedere che la Scuola nel giro di 2-3 anni possa
entrare in attività a regime, caratterizzandosi con le seguenti
iniziative, che per comodità vengono elencate mantenendo la
distinzione nei due livelli precisati:
A. Centro di documentazione
1) Gestione ed incremento di archivio materiale di documentazione cartacea: pubblicazioni, dispense, programmi,
progetti, atti di convegni e seminari ecc., sia tramite consulta-
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
zione diretta in apposita sala presso la scuola, sia, almeno per
estratti, tramite consultazione via internet;
2) Gestione ed incremento di mediateca, costituita da diapositive (pubblicate ed inedite, anche eseguite ad hoc per la
Scuola), filmati, CD.rom ecc.
3) Gestione ed incremento di biblioteca tale da raccogliere
la più significativa tra le pubblicazioni fondamentali italiane
e straniere (soprattutto in lingua tedesca): anche in questo
caso dovranno essere possibili sia la consultazione diretta che
tramite internet;
4) Gestione ed incremento di emeroteca, tramite abbonamenti alle principali riviste del settore italiane e straniere:
vale sempre quanto sopra detto per le possibilità di consultazione, soprattutto per quanto riguarda significativi articoli in
lingua tedesca dei quali sarà opportuno dotarsi di riassunti
in italiano da diffondere in rete.
B. Iniziative didattiche e culturali
1) Programmazione, progettazione e svolgimento di corsi
di formazione e di aggiornamento sulle tecniche di progettazione e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica,
rivolti preferibilmente in modo specifico a singole e ben definite categorie professionali.
2) Organizzazione di seminari soprattutto sui problemi legati alla programmazione delle opere di ingegneria naturalistica. I fruitori in questo caso saranno soprattutto singole categorie di enti pubblici (parchi, consorzi di bonifica, consorzi
forestali, comunità montane ecc.), coinvolti tramite i funzionari ed i tecnici competenti.
3) Organizzazione e supporto tecnico-logistico allo svolgimento di seminari tematici a livello nazionale o internazionale, quali ad esempio le periodiche riunioni del Comitato Internazionale per l’ingegneria naturalistica.
4) In generale, supporto al Gruppo Interasessorile per l’Ingegneria Naturalistica e al Comitato Internazionale per l’Ingegneria Naturalistica
5) Produzione di materiale didattico e di circolari tecniche;
suggerimento di interventi normativi da parte della Regione
per favorire l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica e promuoverne il migliore e più corretto utilizzo.
6) Cooperazione con le Università: Ingegneria, Architettura del paesaggio, Scienze Forestali, Agraria, Scienze Naturali,
Geologia.
7) Collaborazione con il Centro regionale per la tutela della
flora autoctona, soprattutto per quanto inerente la scelta e la
produzione di specie destinate ai recuperi ambientali e agli
interventi di rinaturazione.
Fermo restando quanto sopra, poiché la Scuola dispone già
di un sia pure limitato finanziamento (sostanzialmente utilizzato per conferire incarico professionale relativamente alla
direzione della Scuola, per organizzare gli incontri del Comitato Internazionale e per iniziare l’acquisto delle prime pubblicazioni), già entro il 2000 si potrà:
• Mettere a disposizione locali e arredi da parte del Parco
e definire le necessità ulteriori in termini di attrezzature varie
(computer, armadi ecc.) e di personale;
• Acquisizione di un primo stock di materiale di documentazione, libri, riviste;
• Definizione dei criteri di catalogazione, schedatura, valutazione, collocazione del materiale acquistato;
• Definire le caratteristiche di un sito internet adatto alle
esigenze della Scuola, progettarlo e, probabilmente, avviarlo;
• Gestire le prime richieste di consultazione;
• Organizzare un primo seminario tecnico coinvolgente gli
enti gestori dei parchi (tendenzialmente i direttori).
2. CENTRO REGIONALE PER LA TUTELA
DELLA FLORA AUTOCTONA
PIANO OPERATIVO
1. Caratteristiche del centro
1.1 Finalità del Centro
Il Centro regionale per la tutela della flora autoctona, che
per brevità verrà indicato in questo documento come «Centro» viene istituito per acquisire procedure che, anche mediante il coinvolgimento di qualificati operatori del settore a-
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
gricolo e florovivaistico, garantiscano la disponibilità di specie vegetali erbacee ed arbustive, geneticamente compatibili
con le popolazioni naturali lombarde, adatte, secondo i casi:
1) all’impiego in opere di riqualificazione – recupero ambientale e negli interventi di ingegneria naturalistica; 2) ad intraprendere progetti di conservazione di specie rare e/o minacciate.
Dallo studio della biologia riproduttiva delle specie di interesse deriveranno inoltre preziosi suggerimenti per il miglioramento della gestione degli ambienti naturali.
1.2 Premesse all’esistenza del Centro
1. La fondamentale premessa all’esistenza del Centro per
la tutela della flora autoctona è l’esistenza del sistema regionale delle aree protette, con le attività di gestione ivi svolte
per istituto (rinaturazione; miglioramento forestale ed ambientale in genere; tutela, conservazione ed incremento di habitat di interesse naturalistico ecc.).
2. La Regione Lombardia ha inoltre avviato altre iniziative,
che hanno evidenti legami e connessioni con quella di cui
trattasi; in particolare ci si riferisce:
• all’avvio della cartografia floristica regionale, su iniziativa dell’Ufficio Gestione e Valorizzazione;
• all’adozione di provvedimenti inerenti l’ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alla direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione (d.g.r.
6586/95) e alla direttiva sull’impiego dei materiali vegetali vivi
negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia
(d.g.r. 29567/97);
• alla gestione del programma Life-Natura 2000 e alla Carta della Natura, da parte dell’Ufficio Protezione della Natura;
3. Per una serie di ragioni diverse, uno dei parchi meglio
noti sotto l’aspetto floristico è caratterizzato da elevatissima
biodiversità vegetale, quello del M.Barro, ha avviato a scala
locale, insieme alla Fondazione Minoprio e all’Università degli Studi dell’Insubria, attività coincidenti con quelle previste
per il Centro e ha già dimostrato la fattibilità del progetto.
1.3 La struttura del Centro
Il Centro ha sede presso il Parco Regionale del Monte Barro, al quale competono la gestione economica, il coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo di tutte le attività
ed i rapporti operativi con le aree protette regionali.
Una sede operativa per gli aspetti connessi alla coltivazione
delle piante e alla germinazione in vitro è garantita dalla Fondazione Minoprio, con sede a Vertemate con Minoprio (CO).
Per la supervisione scientifica del progetto attualmente in corso il Centro si sta avvalendo dell’Unità di Ecologia Vegetale e
Fitogeografia dell’Università degli Studi dell’Insubria.
La programmazione strategica del progetto spetta alla Direzione Generale «Tutela ambientale», Ufficio Gestione e Valorizzazione (che, tra l’altro, può contare sulla collaborazione
del Gruppo di Lavoro per la Gestione della flora nelle aree
protette, istituito con decreto n. 1098 del Direttore Generale
tutela ambientale in data 25 febbraio 1999).
È indispensabile il mantenimento dello stretto rapporto di
collaborazione attuale tra il sistema dei parchi e l’Ufficio Gestione e Valorizzazione. In particolare, ferma restando l’attività in corso sul M.Barro, la Regione dovrà orientare e filtrare
le richieste dei parchi, tenendo conto dell’interesse scientifico
e delle necessità logistiche. Le iniziative segnalate al Centro
saranno sottoposte a verifica tecnica da parte del Centro stesso e, a parità di fattibilità tecnico-economica, saranno attivate
secondo l’ordine cronologico delle segnalazioni (cfr. par. 2.1).
Il Centro avrà una struttura assai «leggera» e, prendendo a
modello quanto già attuato per il M.Barro, dovrà mirare a
sollecitare e sviluppare la collaborazione ed il coinvolgimento
delle altre aree protette regionali.
Sedi e compiti
Sede del Monte Barro:
• Supervisione tecnico-scientifica e coordinamento di tutte
le attività, secondo gli indirizzi formulati dagli uffici regionali
• Amministrazione
• Coordinamento delle attività nelle aree protette
• Azioni di reperimento del materiale riproduttivo
• Azioni di diffusione in natura
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Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
• Divulgazione
Sede operativa di Minoprio:
• Riproduzione e mantenimento del germoplasma, anche
in vitro
• Diffusione del materiale certificato
• Promozione economico-commerciale del materiale riprodotto
• Divulgazione
Le dotazioni, oltre agli uffici del Parco M.Barro saranno
costituite da:
a) presso il Parco: tunnel di acclimatamento e serra fredda per lo studio della «seed bank», già esistenti;
b) presso la Fondazione Minoprio: serre sperimentali, laboratorio per riproduzione in vitro, tunnel, aree per la coltivazione sperimentale in pieno campo, laboratorio sementiero;
c) presso ogni area protetta coinvolta: tunnel di acclimatamento.
La collaborazione delle Università implica inoltre l’utilizzo
dei relativi laboratori di ricerca.
Gli aspetti più strettamente connessi a ricerca scientifica
e sperimentazione saranno consistenti soprattutto nelle fasi
iniziali: man mano che si consolideranno le metodologie specifiche messe a punto dal Centro si passerà gradualmente a
fasi ulteriormente operative ed ordinarie, che tra l’altro mireranno al più ampio coinvolgimento di operatori del settore
agricolo/vivaistico/sementiero.
In particolare, per quanto riguarda le analisi biomolecolari
attualmente avviate dall’Università dell’Insubria (anche grazie alle apparecchiature per analisi della variabilità genetica
fornite dal Parco), il passaggio alla caratterizzazione genetica
di routine del materiale riprodotto sarà preceduto da valutazione circa le sedi e le modalità operative più opportune.
Quanto descritto in questo piano operativo si intende rivolto in prima istanza al sistema delle aree protette regionali
lombarde, che a meno dell’attivazione di progetti specifici
complessi usufruiranno gratuitamente dei servizi del Centro.
In seconda battuta, tuttavia, il Centro potrà prestare il proprio supporto anche all’esterno delle aree protette lombarde,
ad enti, istituti, associazioni ed operatori pubblici o privati;
in ogni caso dovranno essere stabilite tariffe e modalità operative tali da evitare qualsiasi interferenza (sia a livello operativo che a livello economico) di questo secondo aspetto con
l’attività principale, oggetto di questo piano.
1.4 Scopi o funzioni istituzionali e qualificanti il centro
Si possono prevedere le seguenti attività e servizi:
1. individuazione delle situazioni critiche per la conservazione della biodiversità vegetale in Lombardia, sia attraverso
le segnalazioni effettuate dagli Enti preposti alla tutela territoriale, sia attraverso l’esame critico dei dati riguardanti la
distribuzione delle specie vegetali (collegamento con la cartografia floristica citata in premessa) e/o la consistenza delle
popolazioni;
2. raccolta e integrazione di dati e informazioni sull’ecologia e sulla biologia riproduttiva delle specie vegetali ai fini
della loro propagazione e conservazione in situ (ripopolamenti e reintroduzioni secondo le accezioni di questi termini
stabilite dal Gruppo per la Gestione della Fauna nei parchi)
ed eventualmente, in futuro, ex situ;
3. definizione messa a punto delle metodiche per un campionamento rappresentativo delle specie e delle popolazioni
da testare;
4. definizione di protocolli di coltivazione e produzione pilota di materiale vivo;
5. programmazione, supervisione e assistenza negli interventi di ripopolamento o reintroduzione di specie rare, realizzati nel sistema regionale delle aree protette;
6. promozione e stimolo di attività florovivaistiche e agricole, tramite le associazioni di categoria e le camere di commercio, ai fini di una produzione massiva di materiale vegetale autoctono in ottemperanza alle leggi e alle normative regionali (ad esempio la d.g.r. 29567/97);
7. integrazione della normativa vivente conseguentemente
alla disponibilità di specie ed ecotipi lombardi, con conseguente obbligo all’utilizzo di tale materiale, certificato dal
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Centro, nelle aree protette lombarde ed impulso al suo più
vasto utilizzo;
8. consulenza nella progettazione e nell’esecuzione degli
interventi di recupero ambientale per mezzo delle piante;
9. consulenza per la gestione delle vegetazioni spontanee,
limitatamente a quanto attinente le attività del Centro;
10. integrazione dell’attività con la Scuola regionale per
l’ingegneria naturalistica.
Le attività connesse al centro di conservazione della flora
autoctona, si rivolgeranno in particolar modo a due gruppi di
specie vegetali o popolazioni:
1. specie rare, endemiche e minacciate;
2. specie a larga diffusione impiegabili in interventi di recupero ambientale e ripristino di reti e corridoi ecologici.
Per specie adatte comunque appartenenti alle due tipologie
citate, verrà inoltre verificata la possibilità di coltivazione ed
utilizzo a scopo ornamentale.
2. Dettaglio su alcuni aspetti qualificanti
2.1 Individuazione delle situazioni critiche per la conservazione della biodiversità naturale in Lombardia
L’individuazione delle popolazioni vegetali da assoggettare
a coltivazione sperimentale potrà avvenire secondo tre diverse modalità:
1. (modalità principale: deriva dall’esperienza di gestione
nelle singole aree protette) segnalazione di liste di specie o
popolazioni critiche da parte degli enti gestori delle aree protette regionali, anche a seguito di studi mirati già disponibili
o comunque non finanziati dal Centro. Le varie liste proposte
dai parchi dovranno comunque essere valutate, integrate e
coordinate dall’Ufficio Gestione e Valorizzazione (cfr. par.
1.4).
2. (modalità secondaria: deriva da considerazioni scientifiche elaborate a livello regionale) proposta da parte dell’Ufficio Gestione e Valorizzazione in seguito all’analisi delle informazioni sulla distribuzione di specie e popolazioni critiche
raccolte nell’ambito di progetti non rientranti in questo ma
connessi (es.: necessità dell’ingegneria naturalistica, cartografia floristica, progetti Life-Natura 2000 ecc.).
3. (modalità secondaria: deriva da procedure amministrative) proposta da parte dell’Ufficio Gestione e Valorizzazione
in relazione al recepimento di direttive e leggi comunitarie e
nazionali, per le quali sia presumibile ed auspicabile un finanziamento supplementare.
2.2 Raccolta e integrazione di dati e informazioni sull’ecologia e sulla biologia riproduttiva delle specie vegetali ai
fini della loro propagazione e conservazione
Le specie e le popolazioni individuate come al punto precedente entrano in questa seconda fase (di ricerca scientificoapplicativa), nella quale si procede alla raccolta di informazioni su:
1. dispersione delle specie nel tempo e nello spazio, ovvero
studio dello sforzo riproduttivo e delle banche di semi sepolti;
2. modalità e tempi di germinazione in condizioni standard o naturali;
3. prime fasi di sviluppo e attecchimento delle plantule;
4. modalità e capacità di accrescimento, riproduzione vegetativa e resistenza al trapianto;
5. esigenze ecologiche nelle varie fasi di sviluppo;
6. variabilità genetica intra – e inter-popolazione attraverso tecniche di biologia molecolare;
7. per le specie o popolazioni particolarmente minacciate
o con evidenti difficoltà di germinazione, possono essere attivati programmi di sperimentazione della riproduzione in vitro, tenendo conto di quanto siano costosi e di quanto siano
distanti da condizioni naturali (problema di reimmissione
nell’ambiente).
2.3 Definizione di protocolli di coltivazione e produzione
pilota di materiale vivo
La terza fase è tecnico-scientifica, sperimentale, ed è deputata all’ottenimento dei protocolli di produzione e coltivazione delle piante; aspetti da sviluppare:
1. ottimizzazione delle rese germinative delle specie;
2. realizzazione di coltivazioni sperimentali pilota in vaso
in serra o in pieno campo;
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
3. sperimentazione e ottimizzazione dell’impiego di materiali, substrati e macchinari per la coltivazione;
4. sperimentazione sulla gestione delle coltivazioni pilota
(trattamenti fitosanitari, diserbi, diradamenti ecc.);
5. ottimizzazione dei tempi e delle modalità di trapianto
in pieno campo ovvero negli habitat naturali, nonché delle
tecniche di propagazione vegetativa;
6. valutazione complessiva della resa sia in termini di prodotto (materiale vivo di propagazione) sia in termini economici.
2.4 Attività decentrata presso le aree protette regionali
L’ottenimento dei protocolli di cui alla fase precedente è
il principale risultato, ma un importante «sottoprodotto» del
processo è l’ottenimento di un contingente di piante (fino ad
un massimo di 1000-2000 esemplari per ciascuna attività avviata) che saranno restituite alle aree protette di provenienza
in questa quarta fase, che è operativo-gestionale; si tratta di
assistere l’ente gestore dell’area protetta alla:
1. realizzazione e gestione (diretta o affidata a terzi) di una
piccola area di acclimatazione del materiale che verrà consegnato in vaso;
2. reimmissione delle piante, secondo i casi, nell’ambiente
naturale o in area deputata ad utilizzo divulgativo-didattico
(una sorta di giardino botanico naturale)
2.5 Produzione di routine delle piante
Per ovvie ragioni è prematuro definire rigidamente le caratteristiche di questa ultima fase, di cui ci si dovrà occupare
soprattutto verso la fine del biennio di attività e successivamente; tuttavia, in linea di massima e con il coinvolgimento
della Scuola Regionale di ingegneria naturalistica, che potrà
organizzare seminari ad hoc e coinvolgere i maggiori esperti
del settore, si tratterà di:
1. definire gli indispensabili strumenti normativi (direttive
regionali approvate con delibera di giunta o leggi regionali)
di raccordo ed aggiornamento tra quanto esistente (ad esempio la DGR 29567/97 e le leggi sulla tutela della vegetazione e
dei boschi) e le possibilità dispiegate dal lavoro del Centro,
con particolare riferimento all’ottenuta disponibilità di specie
e popolazioni lombarde; tali materiali dovranno essere obbligatoriamente impiegati nelle aree protette regionali;
2. definire in ogni caso caratteristiche e modalità di utilizzo di uno specifico marchio atto a contrassegnare il materiale
prodotto dal Centro sia direttamente, sia indirettamente da
terzi mediante applicazione dei protocolli messi a punto;
3. coinvolgere nella produzione e nell’utilizzo di materiale
autoctono aziende agricole, imprese forestali, giardinieri, vivaisti, produttori di sementi ecc. per finalità ornamentali e di
riqualificazione a scopo turistico-ricreativo;
4. coinvolgere nella produzione e nell’utilizzo di materiale
autoctono enti pubblici, progettisti, aziende agricole, imprese
forestali, imprese edili, vivaisti, produttori di sementi ecc. per
finalità di ingegneria naturalistica ornamentali e di recupero
ambientale/rinaturazione in genere.
3. MODALITÀ OPERATIVE NELL’ATTIVAZIONE
E NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIFICI
3.1 Raccolta del materiale di propagazione
Il materiale di propagazione – perlopiù semi o frutti – delle
specie o popolazioni individuate come al punto 2.1, verrà
campionato secondo opportune metodiche tali da assicurare
a priori il mantenimento della maggior variabilità genetica
possibile. A questo scopo è necessario puntualizzare che la
raccolta del materiale di propagazione richiede una specializzazione relativamente bassa, ma un elevato dispendio di tempo (controllo fenologico per la definizione del periodo ottimale di raccolta; raccolta di quantità sufficienti per la creazione
dello stock iniziale; rinnovo periodico dello stock). Questa
fase può quindi essere espletata da personale proprio dei parchi, dalle GEV o da volontari purché preparati tramite opportuni corsi/stages di breve durata, ma di taglio estremamente
pratico-applicativo, tenuti presso i parchi stessi. I docenti di
tali corsi possono provenire dalle Università, ma anche da
centri di ricerca o da Associazioni culturali. La durata dei corsi è stimabile nell’ordine di una o due settimane, e deve prevedere una preponderante fase di campo. Il personale che opererà per conto dei parchi verrà anche istruito in merito alla
pulizia del materiale raccolto e alla sua temporanea conservazione.
879
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
3.2 Produzione sperimentale
Una volta completata la raccolta di tutto il materiale necessario alla realizzazione dei progetti specifici attivati su richiesta dei parchi ovvero dell’Ufficio gestione Valorizzazione,
questo sarà inviato al Centro per l’espletamento delle fasi successive. Si provvederà quindi alla germinazione e alla coltivazione sperimentale delle piante (secondo i casi in laboratorio,
in serra, in tunnel, pieno campo), fase che, in linea di massima e salvo casi eccezionali, potrà concludersi entro il mese
di maggio di ogni anno. Le piante prodotte dalle coltivazioni
pilota ritorneranno quindi, in vaso, ai parchi di origine e questi, con l’assistenza del centro, provvederanno alla loro messa
a dimora in apposita struttura deputata all’acclimatazione e,
quindi, nei luoghi di destinazione finale.
mente in previsione di eventuali operazioni di ripopolamento
o reintroduzione. A queste possono essere affiancate alcune
delle più rappresentative tra le specie a larga diffusione impiegabili negli interventi di recupero ambientale. Le indagini
biomolecolari necessitano di investimenti iniziali in strumentazione sofisticata ma anche di un costante impegno economico per i reagenti impiegati nelle analisi; per quanto concerne invece il personale, dato il carattere profondamente sperimentale e innovativo in campo conservazionistico, è opportuno che i primi passi vengano condotti dalle Università. Come
già detto al punto 1.4 in un secondo tempo, quando l’attività
avrà assunto carattere di semplice routine, si valuteranno le
specifiche necessità e la dislocazione delle apparecchiature.
3.3 Produzione di routine per gli scopi dei parchi.
Oltre alla fornitura delle piante, i parchi verranno opportunamente istruiti in merito ai protocolli di propagazione e coltivazione messi a punto dal Centro, nonché sulle modalità di
rinnovo dei capostipiti per evitare fenomeni di inbreeding,
depressione da consanguineità e deriva genetica; sarà quindi
possibile passare ad una ulteriore fase, quella della produzione di routine delle piante. Nel caso i parchi non siano in grado di gestire in prima persona questa fase, potranno essere
messi a punto progetti che coinvolgano aziende agricole o
florovivaisti residenti all’interno dei parchi stessi. Un’ulteriore
possibilità è l’espletamento di questa fase presso centri specializzati pubblici o privati, oppure infine presso il Centro
stesso, ma in questo caso per un tempo e con quantitativi per
forza di cose più limitati.
D.g.r. 17 novembre 2000 – n. 7/2132
Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999 di autorizzazione alla ditta Ecotras s.r.l. per
l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e valorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione e messa in riserva di
materiale avente le caratteristiche di CDR. effettuate
presso l’impianto sito in comune di Albonese (PV) e contestuale presa d’atto della variazione della sede legale –
Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. Di modificare e integrare la d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999 di autorizzazione alla ditta Ecotras s.r.l. per l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare, messa in riserva, trattamento e valorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione e messa in riserva di materiale avente
le caratteristiche di CDR. effettuate presso l’impianto sito in
comune di Albonese (PV), alle condizioni e con le prescrizioni
di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell’attuale variazione della sede legale
da via E. Cornalia, n. 19 – Milano – a via Vespri Siciliani, n. 9
– Milano;
3. di prendere atto della modifica non sostanziale di alcune
attrezzature e macchinari relativi al ciclo produttivo e di modificare quanto contenuto nella d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999 relativamente a quanto indicato al punto 1.2 e 1.4,
lettera B, dell’allegato A della deliberazione in menzione;
4. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro
centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione di cui
alla d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999, e fissata al 26 febbraio 2004;
5. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le determinazioni di cui
alla d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999;
6. di disporre che la ditta avvii l’esercizio delle operazioni
di smaltimento e/o recupero, effettuate presso l’impianto sito
in Albonese, previo accertamento da parte della provincia di
Pavia degli interventi realizzati; a tal fine, l’avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve
essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l’esercizio può essere avviato;
7. che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento
stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle
disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
8. che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11
della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia
di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta
ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28
del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r.
3/82;
9. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti
progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del
3.4 Produzione per ripristino ambientale ed ingegneria naturalistica.
In alternativa a quanto di cui al punto precedente e per
quanto riguarda soprattutto le specie ad ampia diffusione utilizzabili negli interventi di recupero ambientale ed eventualmente quelle di particolare pregio estetico, commercializzabili anche a scopo ornamentale, una volta messi a punto i protocolli di coltivazione potranno essere contattate associazioni
di categoria florovivaistiche e sementiere o operatori singoli
particolarmente affidabili ai fini di una produzione massiva
di materiale vegetale autoctono, il tutto naturalmente senza
pregiudicare il meccanismo di certificazione di tali materiali
da parte della Fondazione Minoprio. Questa possibilità produce un’azione di promozione e stimolo dell’imprenditoria e
del mercato, oltre a creare la possibilità di un eventuale ritorno finanziario sul progetto. Premessa necessaria a questa ulteriore espansione dell’attività, che costituirebbe probabilmente l’aspetto maggiormente qualificante del centro, è l’adozione di garanzie mediante l’assunzione di provvedimenti
quali quelli accennati nel precedente punto 2.5; in alternativa,
si potrà procedere a specifici convenzionamenti con singoli
operatori, consentendo ad essi l’utilizzo del materiale di propagazione e dei protocolli forniti dal Centro a patto di sottostare a precisi disciplinali di produzione, certificabili da parte
del Centro stesso.
3.5 Prosecuzione delle attività del Centro in futuro
Nel caso in cui il progetto globale venga strutturato secondo quanto esposto nei punti precedenti, le funzioni a medio
e lungo termine (ossia dopo aver soddisfatto le richieste di
produzione sperimentale di piante) riconducibili al Centro di
tutela della flora autoctona riguarderanno la:
• certificazione dei processi impiegati per la produzione
delle piante e della provenienza di queste ultime;
• riproduzione certificata delle piante individuate per i diversi scopi (ripristino, ornamentale ecc.) con valutazione di
routine della variabilità genetica delle piante riprodotte e
mantenimento degli stock genetici di base da diffondere ad
ulteriori moltiplicatori;
• effettuazione di analisi biomolecolari;
• conservazione del germoplasma.
Le attività descritte negli ultimi due punti possono essere
facilmente realizzate attraverso modesti investimenti che prevedono essenzialmente attrezzature come frigoriferi, congelatori, macchinari per il confezionamento dei semi a scopo conservativo, ecc., e attraverso l’impiego part-time di personale
eventualmente già impiegato in altre fasi.
La valutazione della biodiversità a livello molecolare è indispensabile per tutte le specie rare o minacciate, particolar-
880
[BUR20010111]
[5.3.5]
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre unità organizzative della giunta
regionale, di altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e
le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
11. di stabilire che il presente atto, relativamente alle modifiche concernenti le soluzioni impiantistiche e a quanto precedentemente autorizzato con la d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999, esplica gli effetti di cui al 5º comma dell’art. 27
del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo
la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 e che l’approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica
temporanea allo strumento urbanistico comunale, fatti salvi
gli eventuali oneri di urbanizzazione cosı̀ come definito dalla
circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – III Supplemento straordinario del 10 settembre 1998;
12. di disporre che la ditta deve provvedere ad integrare
fino all’importo di L. 7.241.000.000 l’ammontare totale della
garanzia fidejussoria, accettata con nota n. 39219 del 13 luglio 1999, rleativa a:
– messa in riserva di 1.500 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a L. 45.000.000;
– trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 60.000 tonn/anno pari a
L. 96.000.000;
– deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi
presso il primo dei quattro sottobacini avente un volume utile
di 35.500 mc, pari a L. 7.100.000.000;
la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre
1999;
13. di stabilire conseguentemente che la garanzia fidejussoria, relativa all’esercizio dei tre sottobacini, rimanenti non
ancora attivati e previsti dal progetto definitivo approvato con
d.g.r. n. 6/41723 del 26 febbraio 1999, deve essere prestata in
successione temporale per ciascun sottobacino progressivamente attivato;
14. di disporre che l’avvio dell’esercizio delle operazioni di
deposito preliminare di ciascun sottobacino sia subordinato
alla accettazione della relativa garanzia fidejussoria ed al relativo collaudo positivo degli impianti e delle attrezzature da
parte della provincia di Pavia;
15. di stabilire che la provincia di Pavia, qualora verifichi
che l’esercizio di un sottobacino avvenga senza la copertura
della garanzia di cui al punto 13, dovrà disporre l’immediata
sospensione del conferimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 10
della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
16. di stabilire che lo svincolo della garanzia fidejussoria
relativa ai singoli sottobacini potrà avvenire solo a completo
e definitivo svuotamento del relativo sottobacino, previo accertamento da parte della provincia di Pavia dell’assenza di
danno ambientale e con certificazione della stessa;
17. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 12, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla
d.g.r. 6/45274 del 24 settembre 1999;
18. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dalla data della sua comunicazione a mezzo raccomandata a/r,
subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al
punto 12.;
19. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 12, trasmettendone copia alla provincia di Pavia e al comune di Albonese (PV);
Contro il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso
straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla stessa data di notifica.
Il segretario: Sala
——— • ———
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Allegato A
Ditta: Ecotras s.r.l.
Sede legale: Milano, via Vespri Siciliani, 9
Ubicazione impianto: Albonese (PV) – foglio 3 censuario di
Albonese – mapp. 199 298 299 473 (ex 99a)
1. Descrizione dell’impianto e delle modifiche apportate e autorizzate
a) La potenzialità giornaliera autorizzata con la d.g.r.
6/41723 del 26 febbraio 1999 è attualmente pari a 90 tonnellate con una potenzialità annua di 27.000 tonnellate.
b) La potenzialità giornaliera, in considerazione del fatto
che sono stati acquistati macchinari che garantiscono una
migliore resa ed al raddoppio dei turni lavorativi, viene aumentata a 200 tonnellate/giorno pari a una potenzialità annua
di 60.000 tonnellate.
c) I volumi relativi allo stoccaggio del materiale in ingresso, in uscita e depositati presso l’impianto in attesa di essere
avviati allo smaltimento e/o recupero rimangono invariati rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la d.g.r.
6/41723 del 26 febbraio 1999.
d) La ditta ha altresı̀ modificato il ciclo di lavorazione, cosı̀
come descritto al punto 1.4, lettera A), dell’allegato A della
d.g.r. 6/41723 del 26 febbraio 1999, come segue:
– il vaglio rotante è stato sostituito da uno a tazza
– è stato introdotto un vaglio piano al fine di eliminare impurità quali terra, ghiaia ecc. e procedere più speditamente
in cabina di cernita.
– è stato eliminato l’essiccatore
– è prevista una doppia fase di triturazione al fine di ottenere la granulometria prevista per il CDR
– il materiale in uscita non verrà più insaccato ma verrà
imballato; a tal fine sarà posizionata una pressa da utilizzarsi
sia per i materiali direttamente recuperati in cicli produttivi
sia per il materiale avente caratteristiche di CDR. Le balle
pressate potranno essere rivestite con film in polietilene al
fine di raggiungere un buon peso specifico ed isolare i prodotti dagli agenti atmosferici;
– il biofiltro viene posizionato in adiacenza all’edificio ed
in prossimità della sezione ventilatori di aspirazione; la pesa
a ponte ed il relativo ufficio vengono posizionati in asse alla
nuova posizione della strada di penetrazione, cosı̀ come indicato nella documentazione trasmessa il 9 agosto 1999;
e) verificate le planimetrie in atti regionali e le incongruenze contenute nella relazione tecnica, visto altresı̀ il parare espresso dalla provincia di Pavia in sede di conferenza ex art.
27 del d.lgs. 22/97 tenutasi il 19 giugno 1998 ed il 27 novembre 1998, il punto 1.4, lettera B), dell’allegato A della d.g.r.
6/41723 del 26 febbraio 1999, è cosı̀ modificato:
– n. 4 sottobacini aventi una superficie utile pari a 10.000
mq/cad.
– altezza media pari a 3,55 mt dal piano di posa.
– volume totale pari a 142.000 mc.
f) vista la documentazione tecnica allegata all’istanza, dove
la ditta ha erroneamente attribuito il codice CER 20 febbraio
2001 alle apparecchiature elettroniche fuori uso di cui al punto 1.2 dell’allegato A della d.g.r. 6/41723 del 26 febbraio 1999,
il codice CER 20 febbraio 2001 è sostituito con il codice
C.E.R. 20 gennaio 1924 relativo alle apparecchiature elettroniche fuori uso.
2. Prescrizioni
a) L’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto
delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo
dell’istanza, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;
b) nel bacino di stoccaggio, individuato al precedente punto, lettera e), possono essere depositati esclusivamente rifiuti
speciali imballati aventi caratteristiche di CDR provenienti
dall’impianto di trattamento attiguo. Lo stoccaggio dei rifiuti
nel bacino deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità;
c) il percolato proveniente dal bacino di stoccaggio deve
essere estratto in continuo onde garantire la condizione di
battente zero sul fondo;
d) i serbatoi di accumulo del percolato devono mantenere
un volume di riserva pari al 20% della capacità totale e la
capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere
pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni
caso, deve essere di capacità pari a quella del serbatoio più
grande;
881
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e) la gestione del bacino di stoccaggio deve prevedere l’inizio dello smaltimento o dell’invio dello stesso ad impianti che
ne effettuano il recupero dei rifiuti stoccati non oltre 18 mesi
dalla data del conferimento iniziale, finalizzato allo svuotamento del bacino tesso con contestuale riempimento;
f) i rifiuti stoccati nel bacino di cui alla precedente lettera
b), dovranno essere conferiti solo a impianti autorizzati e
rientranti tra quelli indicati nel d.m. 5 febbraio 1998, all. 2
punto 1.
g) è vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o
rifiuto;
d) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
e) le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito
preliminare e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia
delle acuqe di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
f) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale,
edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
g) il deposito preliminare dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
h) nel rispetto dell’art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre
miscele di rifiuti delle medesime categorie al fine di rendere
più sicuro il recupero e lo smaltimento definitivo e comunque
non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 22/97. Le
operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti
molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione
e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
i) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
j) i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo
ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati
agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti
che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie
prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche
equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di
riutilizzo;
k) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel
rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
l) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
m) gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85
e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere
autorizzati dall’autorità competenti. Qualora l’impianto non
fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e
le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti
speciali;
n) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti,
la ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;
o) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui
derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui
andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2
882
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R.
915/82;
p) prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, ad eccezione di quelli classificabili merceologicamente, la ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda descrittiva e/o risultanze
analitiche e/o dichiarazione del produttore). Tale operazione
deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti
ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da
un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà
essere almeno semestrale.
q) per lo smaltimento dei rifiuti concernenti C.F.C. devono
essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre
1993, n. 549 «Misura a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano,
derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari
post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero
dei C.F.C. stessi;
r) i monitor derivanti dalle apparecchiature elettroniche
dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei
atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinati e dei gas in essi contenuti;
s) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni,
dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari
per l’adeguamento volumetrico, triturazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono
essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà
essere attrezzata per la prevenzione ed il contenuto di fenomeni di esalazioni maleodoranti;
t) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve
essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei vv.ff. territorialmente competenti;
u) i gas di scarico degli automezzi operanti all’interno del
capannone devono essere adeguatamente convogliati e trattati.
4. Piani
4.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: il soggetto
autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell’area in
caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area
ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo
con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso devono essere attuate previo nulla osta della provincia di Pavia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandato il controllo delle verifiche dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine
del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;
4.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresı̀
provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e
fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e
di altri organismi.
[BUR20010112]
[5.3.5]
D.g.r. 15 dicembre 2000 – n. 7/2690
Ditta Autodemolizione F.lli Perlotti s.n.c. – Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in
sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto sito
in Roncadelle (BS), via Mandolossa n. 33-bis – Art. 28 del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di rinnovare l’autorizzazione alla ditta Autodemolizioni
F.lli Perlotti s.n.c., con sede legale in comune di Roncadelle
(BS), via Mandolossa n. 33-bis – all’esercizio delle operazioni
di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione
di carcasse di veicoli a motore e rimorchi presso l’impianto
sito in Roncadelle (BS), via Mandolossa 33-bis; alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
2. che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del d.lgs. 22/97,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l’istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di fissare l’ammontare in L. 87.312.000 della garanzia
fidejussoria che la ditta Autodemolizione F.lli Perlotti s.n.c.
deve prestare a favore della regione Lombardia a copertura
delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivati all’ambiente, ai sensi della d.g.r.
n. 45274 del 24 settembre 1999 e calcolato con il seguente
criterio: 2.182,8 mq ¥ 40.000 L/mq = L. 87.312.000;
tale garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni impartite con d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999;
contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle accettate con note n. 59336 del 24 settembre 1996 e n. 54164 del 22 settembre 1998;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Roncadelle;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
——— • ———
Comunica che, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima
comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Allegato A
Ditta: Audemolizioni F.lli Perlotti s.n.c.
Sede legale: Roncadelle (BS), via Mandolossa n. 33-bis
Sede impianto: Roncadelle (BS), via Mandolossa n. 33-bis
1. Caratteristiche dell’impianto
1.1 La superficie totale dell’impianto è di 2.200 mq ca di
cui circa 585 ca. mq coperti; l’area oggetto dell’impianto è
censita al NCTR del comune di Roncadelle al foglio 2 mapp.
nn. 50, 123 e 49/parte ed è di proprietà della ditta; la suddetta
area ricade parte in zona «D1» produttiva esistente e di completamento con fasce di rispetto – limiti di rispetto (strada
ferrata), cosı̀ come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente del comune di Roncadelle e che
tuttavia l’approvazione del progetto dell’impianto costituisce
ai sensi dell’art. 27, comma 5º del d.lgs. 22/97, variante allo
strumento urbanistico comunale;
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
in una fascia di 200 m dall’impianto non esistono punti di
captazione delle acque destinate al consumo umano;
1.2 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,
demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a
motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 16.01.04 e 20.03.05,
consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi
della d.g.r. n. 38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione del motore e delle eventuali parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
– stoccaggio carcasse da bonificare/trattare (superficie pari
a circa 1.052 mq);
– trattamento carcasse (al coperto);
– stoccaggio rifiuti pericolosi estratti, in appositi contenitori, e materiali assorbenti;
– stoccaggio carcasse bonificate/trattate (superficie pari a
circa 546 mq);
– stoccaggio motori estratti;
– stoccaggio parti non recuperabili (in cassoni scarrabili);
– stoccaggio parti recuperabili;
– uffici e servizi.
2. Prescrizioni
2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottoscuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al
punto 1.2, è il seguente:
– n. 131 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 204 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 la rottamazione dei veicoli può essere avviata solo dopo
cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed aver
riportato gli estremi sull’apposito registro di pubblica sicurezza da tenere costantemente aggiornato;
2.4 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.5 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla
rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l’ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
2.6 le carcasse devono essere trattate solo sulle apposite
piattaforme di lavoro impermeabilizzate;
2.7 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.8 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi settori;
2.9 l’accatastamento delle carcasse trattate non può essere
effettuato per più di tre strati;
2.10 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico devono essere annotati sull’apposito registro,
di cui all’art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;
2.11 il volume totale dei recipienti adibiti allo stoccaggio
degli oli usati e il volume totale di quelli adibiti allo stoccaggio dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono avere i requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 16 maggio
1996, n. 392;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 i liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei
freni, freon da condizionamento) derivanti dalle operazioni
883
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
di bonifica possono essere commercializzati, previo stoccaggio in apposite cisterne, a condizione che siano caratterizzati,
etichettati e accompagnati dalla scheda di sicurezza;
2.14 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
2.15 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata; il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Brescia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine
del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
4.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010113]
[5.3.5]
D.g.r. 29 dicembre 2000 – n. 7/3010
Ditta Autodemolizioni Volta di Pasotti Cesarino & C.
s.n.c. – Proroga fino al 31 dicembre 2001 dei termini riguardanti l’esercizio dell’attività di messa in sicurezza demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli
a motore e rimorchi presso l’impianto sito in comune di
Brescia, via S. Zeno 178 – Impianto già autorizzato con
d.g.r. n. 47113 del 17 dicembre 1999 – Art. 28 del d.lgs. 5
febbraio 1997 n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di prorogare l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2001,
alla ditta Autodemolizioni Volta di Pasotti & C. s.n.c. con sede
legale in Brescia, via S. Zeno 178, i termini riguardanti l’esercizio all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a
motore e rimorchi presso l’impianto sito in Brescia, via S.
Zeno 178;
2) di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, il contenuto della d.g.r.
n. 47113/99;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4) di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5) di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
884
7) di fissare l’ammontare in L. 96.400.000 della garanzia
fidejussoria che la ditta Autodemolizione Volta di Pasotti Cesarino & C. s.n.c. deve prestare a favore della regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino,
nonché per il risarcimento dei danni derivanti all’ambiente,
ai sensi della d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999 e calcolato
con il seguente criterio 2.410 mq¥ 40.000 L/mq=L. 96.400.000;
tale garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni impartite con d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999;
contestualmente all’accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 2369 del 24 gennaio
2000;
8) di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Brescia;
9) di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
10) di stabilire che l’efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
——— • ———
Contro il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20010114]
[5.3.5]
D.g.r. 12 gennaio 2001 – n. 7/3052
Ditta B.97 s.r.l. – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi nell’impianto sito in Rovato (BS), via I Maggio n. 59 – Art. 28
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la ditta B.97 s.r.l., con sede legale in Rovato (BS), via I Maggio n. 59, all’esercizio, ai sensi art. 28 del
d.lgs. 22/97, delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore
e rimorchi nell’impianto sito in Rovato (BS), via I Maggio
n. 59, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla
provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 146.920.000 l’ammontare totale della fidejussione relativo ad una superficie utile pari a 3.673 mq;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata
in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99,
come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data
di comunicazione del presente provvedimento, comporta la
revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r.
n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;
9. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, ad avvenuta accettazione della fidejussione di cui al punto 7, trasmettendone
copia alla provincia di Brescia ed al comune di Maclodio;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data della sua comunicazione, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
——— • ———
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Ditta: B.97 s.r.l.
Sede legale: Rovato (BS), via I Maggio n. 59
Ubicazione impianto: Rovato (BS), via I Maggio n. 59
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 L’impianto interessa un’area, di superficie pari a circa
4.765 mq, di cui ai mappali n. 310, 336, 22, 334, 333, 337,
329, 339, 286, 287, Fº 9 del comune censuario di Rovato (BS),
che, per il vigente strumento urbanistico, è classificata zona
industriale/artigianale;
1.2 sono svolte le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi
e simili, individuati dal C.E.R. 160104;
1.3 l’impianto è suddiviso nelle seguenti aree:
– deposito carcasse in ingresso (superficie totale pari a
1.089 mq);
– operazioni di trattamento (superficie totale pari a 863
mq);
– deposito carcasse bonificate/trattate (superficie pari a
417 mq);
– stoccaggio parti recuperabili (superficie pari a 867 mq);
– stoccaggio parti non recuperabili (superficie pari a 395
mq);
– stoccaggio oli e liquidi estratti dalle carcasse (superficie
pari a 13 mq, in appositi contenitori);
– stoccaggio batterie estratti dalle carcasse (superficie pari
a 13 mq, in appositi contenitori);
– uffici e servizi.
2. Prescrizioni
2.1 Le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabili nell’impianto, considerate le superfici di cui al punto 1.3, è il seguente:
– n. 136 nei settori per il deposito in entrata;
– n. 156 nel settore per il deposito dopo il trattamento;
2.3 la rottamazione dei veicoli può essere avviata solo dopo
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed aver
riportato gli estremi sull’apposito registro di pubblica sicurezza da tenere costantemente aggiornato;
2.4 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.5 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla
rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori
per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza
per gli addetti e per l’ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
2.6 le carcasse devono essere trattate solo sulle apposite
piattaforme di lavoro impermeabilizzate;
2.7 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.8 l’accatastamento delle carcasse trattate non può essere
effettuato per più di tre strati;
2.9 i materiali scartati devono essere depositati negli appositi settori; le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
2.10 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico devono essere annotati sull’apposito registro,
di cui all’art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;
2.11 il volume totale dei recipienti adibiti allo stoccaggio
degli oli usati e il volume totale di quelli adibiti allo stoccaggio dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono avere i requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 16 maggio
1996, n. 392;
2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.13 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto;
2.14 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 11 maggio 1999,
n. 152 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;
2.15 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto, deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, Le modalità esecutive del ripristino stesso dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia di Brescia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia; alla provincia stessa è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine
del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.
4.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.
[BUR20010115]
[5.3.5]
D.g.r. 12 gennaio 2001 – n. 7/3057
Ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., con sede legale in
Pavia, c.so Mazzini, 6 – Ampliamento qualitativo delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da
terzi già autorizzati con d.g.r. n. 25516 del 28 febbraio
1997 per il loro riutilizzo in agricoltura e contestuale aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 57 del
d.lgs. 22/97 – Impianto sito nel comune di Belgioioso
(PV), fraz. Santa Margherita, strada per Linarolo – Artt.
28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Art. 6 del d.lgs.
n. 99/92 – Art. 8 del d.P.R. n. 203/88
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 6 del d.lgs. 99/92, l’ampliamento delle tipologie di rifiuti
885
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
speciali non pericolosi provenienti da terzi autorizzate con
d.g.r. 25616 del 28 febbraio 1997, e di aggiornare, ai sensi
dell’art. 57 del d.lgs. 22/97, l’autorizzazione stessa rilasciata
alla ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., con sede legale in
Pavia, c.so Mazzini, 6, ed impianto sito nel comune di Belgioioso (PV), fraz. Santa Margherita, strada per Linarolo, alle
condizioni e con le prescrizioni di cui all’art. 8 del d.P.R.
n. 203/88 ed agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di fissare il termine di validità dell’autorizzazione in cinque anni dalla data di approvazione della d.g.r. n. 25616 del
28 febbraio 1997, come disposto dall’art. 57 del d.lgs. 22/97,
e di stabilire che l’eventuale domanda di rinnovo deve essere
presentata alla competente struttura regionale entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione stessa;
3. che la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni inserite
nel presente provvedimento entro 90 giorni dall’efficacia dello
stesso;
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato
e non in contrasto con il presente atto, le prescrizioni della
d.g.r. 25616/97;
5. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti,
ai sensi del d.P.R. 203/88, nell’allegato B del presente provvedimento all’ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, nonché ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 203/88, ovvero
a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento
stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle
disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi dell’art. 11
della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia
di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta
ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare,
se del caso, i provvedimenti ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
8. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate
a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico
approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Pavia, che
rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal
presente atto;
10. di determinare in L. 1.506.000.000 (unmiliardocinquecentoseimilioni) l’ammontare totale della garanzia finanziaria, cosı̀ suddivisa:
– L. 510.000 per la messa in riserva di 17.000 mc di rifiuti
speciali da inviare al riutilizzo in agricoltura,
– L. 900.000.000 per il riutilizzo in agricoltura massimo di
50.000 t/a di rifiuti speciali,
– L. 96.000.000 per il trattamento di 50.000 t/a di rifiuti
speciali;
e di integrare pertanto con L. 416.000.000 (quattrocentosedicimilioni) la garanzia di cui alla d.g.r. n. 25616/97, accettata
con nota di prot. reg. n. 51798 del 4 settembre 1997.
Tale garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000;
11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10. entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A della d.g.r.
n. 45274/1999, comporti la revoca del provvedimento stesso
come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla
d.g.r. n. 48055/2000;
12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla
provincia ed al comune territorialmente competenti;
13. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorra dal-
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Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
la data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all’accettazione della fidejussione di cui al punto 10.
Il segretario: Sala
——— • ———
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Allegato A
Ditta: Agri Eco System Control s.c.r.l., con sede legale in Pavia, c.so Mazzini, 6
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 Viene effettuata la messa in riserva ed il trattamento
per il successivo riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non
pericolosi, catalogati ed individuati dal C.E.R. come di seguito riportato:
020102 – 020103 – 020106 – 020107 – 020202 – 020204 –
020303 – 020304 – 020305 – 020403 – 020502 – 020601 –
020603 – 020705 – 020799 (limitatamente ai residui di filtrazione di prodotti non trattati chimicamente); 030101 –
030102 – 030301 – 030302 – 030306 – 030399 (limitatamente
a fanghi biologici); 040107 – 040299 (limitatamente a fanghi
biologici); 060306 – 060307 – 060308 – 070102 – 070302 –
070502 – 070599 (limitatamente ai residui di trattamento sul
posto degli effluenti); 070602 – 070702 – 150103 – 190303 –
190601 – 190602 – 190804 – 190805 – 200107 – 200304;
i rifiuti aventi codice CER 020399 non sono autorizzati perché non meglio specificati;
i rifiuti aventi codici CER 020400 – 020600 – 030300 –
200200 (con l’esclusione di quelli indicati sopra) non sono
autorizzati perché non meglio specificati;
1.2 il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non
pericolosi trattati è pari a 50.000 t; la volumetria della messa
in riserva è di 17.000 mc;
1.3 il ciclo produttivo si svolge in un capannone chiuso
suddiviso in 7 settori da muretti di contenimento. Un primo
settore è adibito allo stoccaggio temporaneo del fango proveniente dai depuratori. Dopo aver miscelato il prodotto con
materiale strutturante, la miscela viene scaricata in un secondo settore che, con gli altri cinque, è adibito alla stabilizzazione del fango. La temperatura della fase termofila è costantemente controllata per mezzo di sonde inserite nel cumulo ad
una profondità di cm. 50-60.
Ad igienizzazione avvenuta, la massa viene rivoltata fino ad
abbassarne la temperatura a 35-40º C e lasciata quindi a riposare fino al completamento della fase mesofila.
L’intero processo dura circa 100 gg. Il materiale maturo è
distribuito sui campi e ceduto in prevalenza ai soci della cooperativa.
2. Prescrizioni
2.1 le tipologie e le quantità di rifiuti che possono essere
stoccate e successivamente utilizzate in agricoltura devono
essere quelle di cui al punto 1 del presente allegato:
2.2 tutte le operazioni devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per
la fauna e la flora,
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
2.3 l’area utilizzata per la messa in riserva dei rifiuti deve
essere adeguatamente contrassegnata al fine di rendere nota
la natura e la pericolosità dei rifiuti; dovranno inoltre essere
apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del
personale addetto alle operazioni di cui sopra;
2.4 la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.5 le aree interessate dalla movimentazione, dal raggruppamento preliminare e dalle soste operative dei mezzi che in-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e percolamenti;
2.6 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche
solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
2.7 la permanenza del rifiuto nell’area di stoccaggio deve
essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;
2.8 la movimentazione dei rifiuti stoccati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell’ambiente;
2.9 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
2.10 eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.11 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi
nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:
a) per fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione al servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:
– pH
– carbonio organico in g/kg sostanza secca
– grado di umificazione
– azoto totale
– fosforo totale
– potassio totale in g/kg di sostanza secca
– metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As,
espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
– conducibilità dell’estratto acquoso in microsiemens/cm
– residuo secco a 105º C e 600º C
– coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;
b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000
ab. equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:
– grassi e oli animali e vegetali
– oli minerali
– tensioattivi
– solventi organici clorurati
– pesticidi organo-clorurati;
c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in
aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b)
dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e
delle materie prime impiegate.
Le certificazioni di cui ai sopra citati punti a), b) e c) dovranno essere trasmesse alla provincia competente, e rinnovate ogni 3 mesi ed ogni qualvolta venga cambiata sostanzialmente la composizione dei rifiuti trattati;
2.12 i soggetti autorizzati che utilizzano i fanghi rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente punto 2.11, lettera a) dovranno rinnovare la certificazione ogni 12 mesi ed i
soggetti autorizzati che utilizzano fanghi provenienti da impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali
aventi potenzialità inferiore a 100.000 abitanti equivalenti dovranno rinnovare la certificazione ogni 6 mesi;
2.13 per i rifiuti in uscita deve essere inoltre certificato,
mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati, il
rispetto dei limiti degli elementi di cui al successivo punto
2.16, lettera b); inoltre devono essere tenuti a disposizione
delle autorità di controllo per un periodo di un anno campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, in modo che
possa essere verificato il rispetto dei limiti di cui sopra;
2.14 i rifiuti devono essere applicati seguendo le buone
pratiche agricole e durante od immediatamente dopo l’applicazione deve essere effettuato l’interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
2.15 lo spandimento sul suolo agricolo dei rifiuti speciali
non pericolosi, può essere effettuato solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 3, d.lgs. 99/1992 e nel rispetto dei divieti
di cui all’art. 4 del decreto medesimo. A tal fine tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fito-tossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;
2.16 l’utilizzo dei rifiuti in agricoltura è vietato:
a) qualora le caratteristiche dei fanghi superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della tabella C della l.
10 maggio 1976, n. 319, determinati con la prova di eluizione
di cui all’allegato 3 del r.r. 3/1982 ed i seguenti valori in mg/l:
– oli minerali: 10,0
– solventi organici aromatici: 0,4
– solventi organici azotati: 0,2
– solventi clorurati: 2,0
– tensioattivi: 4,0
– pesticidi clorurati: 0,05
– pesticidi fosforati: 0,1
b) qualora le caratteristiche dei fanghi superino i sotto indicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce
espressa in mg/kg di sostanza secca:
– Cadmio (Cd): 20
– Rame (Cu): 1.000
– Nichel (Ni): 300
– Piombo (Pb): 750
– Zinco (Zn): 2.500
– Cromo (CrVI): 10
– Cromo (CrIII): 750
– Mercurio (Hg): 10
– Arsenico (As): 10
c) qualora le caratteristiche agronomiche dei fanghi non
raggiungano i seguenti valori limite:
– Carbonio organico % SS (min): 20
– Fosforo totale % SS (min): 0,4
– Azoto totale % SS (min); 1,5
d) qualora le caratteristiche microbiologiche dei fanghi
non rispettino i seguenti valori limite:
– coliformi fecali MPN/gr SS: <10.000
– uova di elminti vitali: assenti
– salmonelle MPN/gr SS: <100
é ammessa l’utilizzazione in deroga alle caratteristiche di
cui sopra per i rifiuti provenienti dall’industria agroalimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla l. 748/1984;
2.17 lo spandimento dei rifiuti sul suolo è autorizzato nelle
zone di fatto destinate all’agricoltura;
2.18 lo spandimento dei rifiuti è vietato sui terreni:
– soggetti a vincolo idrogeologico,
– ricoperti di neve oppure gelati,
– situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici,
– destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi
comunque destinati ad uso pubblico,
– situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri,
– situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna
per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 metri a
monte,
– situati entro una fascia di 100 metri dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla
zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, cosı̀
come definita dalla normativa vigente,
– situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di
carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali,
– situati nelle serre e nei tunnel, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
2.19 lo spandimento dei rifiuti sui terreni agricoli dovrà
sottostare altresı̀ alle seguenti limitazioni e modalità d’uso:
– nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 giorni prima delle inondazioni,
– lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati
permanenti, erbai, pascoli artificiali) può essere eseguito solo
fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto,
con la lavorazione del terreno ed interramento,
– lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire sola-
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
mente prima della semina, attraverso immissione diretta nel
terreno,
– lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il
periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione,
– lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed
interramento;
2.20 la quantità massima annua di rifiuti utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
– 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una capacità di
scambio cationico (C.S.C.) superiore a 15 meq/100 gr e un pH
compreso tra 6 e 7,5,
– 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.
inferiore a 15 meq/100 gr e il pH inferiore a 6, considerata
l’aumentata mobilità dei metalli pesanti e il maggior assorbimento da parte delle piante,
– 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C.
superiore a 15 meq/100 gr ed un pH compreso tra 5 e 6 o con
un C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr ed il pH compreso tra 6
e 7,5,
– 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.
Le analisi sui suoli, relativamente alla determinazione del
pH e della C.S.C., devono essere effettuate ogni due anni, e
tenute a disposizione presso la sede del soggetto autorizzato,
nonché trasmesse alle province interessate. Nel caso di utilizzo di fanghi provenienti da industrie agro-alimentari, i quantitativi possono essere triplicati purché i valori limite dei metalli fissati siano pari ad un quinto;
2.21 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel
d.lgs. 99/92;
2.22 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto
autorizzato e non devono essere contestualmente utilizzati
per lo spandimento agronomico di reflui zootecnici provenienti dall’azienda o da altre aziende agricole collegate;
2.23 devono intendersi autorizzate le aree di spandimento
indicate nella documentazione presentata in regione, per le
quali sia stato verificato il rispetto dei limiti fissati per i terreni. Sono da intendersi altresı̀ autorizzate aree diverse da quelle individuate nell’istanza di autorizzazione purché soddisfino
i requisiti specificati e la relativa documentazione sia stata
inviata alla regione ed alla provincia di pertinenza;
2.24 il registro di carico e scarico deve essere tenuto in
conformità a quanto stabilito dall’art. 14, d.lgs. 99/1992 e dall’art. 12, d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate
dal competente ente gestore del catasto;
2.25 il registro di utilizzazione deve essere tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 15, d.lgs. 99/1992;
2.26 i rifiuti nelle varie fasi devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione cosı̀ come disposto dal d.lgs.
22/1997 e da una scheda di accompagnamento cosı̀ come stabilito dall’art. 13 d.lgs. 99/1992;
2.27 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto o eventuali cambiamenti delle
condizioni dichiarate, andranno tempestivamente comunicate alla regione ed alla amministrazione provinciale e comunale territorialmente competenti;
2.28 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99, dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;
2.29 l’aspirazione dell’aria da trattare deve essere garantita
nella zona di rivoltamento e nella zona immediatamente lavorata.
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale: il soggetto
autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell’area in
caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino dell’area
ove insiste l’impianto deve essere effettuato in accordo con le
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le
modalità esecutive del ripristino stesso devono essere attuate,
fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative
in materia, previo nulla osta della provincia di Pavia, a cui è
demandato il controllo delle verifiche dell’avvenuto ripristino
ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della
garanzia fidejussoria;
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Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
3.2 piano di emergenza: il soggetto autorizzato deve altresı̀
provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e
fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e
di altri organismi.
——— • ———
Allegato B
Vista la richiesta presentata ai sensi dell’art. 6 del d.P.R.
203/88 per la costruzione di un impianto di stabilizzazione
delle biomasse da parte della ditta Agri-Eco-System in frazione S. Margherita in comune di Belgioioso in provincia di Pavia.
Visto che si tratta di un fabbricato nel quale fango palabile
provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane e materiale cellulosico quale lolla di riso, paglia, stocchi di
mais, residui di vinificazione ecc. vengono miscelati e portati
a stabilizzazione mediante processo aerobico.
Visto che il capannone avente dimensioni di 110¥ 80¥ 5,1 m
verrà diviso in 7 settori con muretti alti 1,5 m e tamponati
fino al soffitto.
Il fango che arriverà giornalmente sarà stoccato nel settore
1, da dove verrà prelevato con pala meccanica, caricato in
carri miscelatori con materiale cellulosico in modo da avere
un’umidità attorno al 50% ed un rapporto C/N attorno a 30.
In ogni sezione si immetteranno circa 2.170 t di fango e
230 t di composti cellulosici per un totale di 3 metri che poi
si compone a 2,5.
Annualmente si prevede di lavorare 45.000 t/anno di fanghi.
Il compost verrà scaricato nel settore 2 che assieme agli altri
5 sarà adibito a stabilizzazione. Si innesca una fase termofila
con Tº max di 70-75º C, la massa viene rivoltata per 6-7 giorni.
Poi si abbassa la Tº a 35-40º C e la massa si lascia a stabilizzare per circa 100 giorni.
Visto che si prevede di sottoporre il settore dove avviene la
movimentazione del prodotto ad aspirazione atta a garantire
7 ricambi/ora di aria (flusso A) inviata ad un impianto di abbattimento degli odori con reagenti chimici. Nel contempo i
rimanenti settori saranno mantenuti in leggera depressione,
pari ad un ricambio d’aria all’ora, con invio dell’aria aspirata
(flusso B) ad un biofiltro.
Visto che per il flusso A è previsto
portata: 20.000 mc/h
installazione di 2 colonne di lavaggio in serie
altezza: 7,8 m
diametro: 2,2 m
riempimento a corpi
pompe di ricircolo portata 18 mc/h
anelli nebulizzatori: 26
filtro separatore di gocce
altezza camino: 12 m
Nella prima torre verrà ricircolata una soluzione di H3PO4
all’1%, nella seconda una soluzione di NaOH al 5%.
Visto che per il flusso B è previsto
portata: 30.000 Nmc/h
biofiltro a tre stadi con batteri specifici supportati su idonea base organica.
Visto che il sindaco del comune di Belgioioso in data... con
nota n. ... ai sensi dell’art. 7 comma 4 del d.P.R. 24 maggio
1988, n. 203 ha espresso parere favorevole.
Visto che in data 31 maggio 1994 il CRIAL ex art. 2 della
legge regionale 13 luglio 1984, n. 35, ha esaminato la richiesta
ed ha espresso parere favorevole al suo accoglimento alle condizioni riportate in deliberato.
Ritenuto di adottare, quale criterio generale per l’individuazione dei limiti alle emissioni, la classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, la classificazione adottata con deliberazione g.r. n. 4/20998 del 26 maggio 1987, e
le indicazioni fissate dal CRIAL nella seduta del 6 aprile 1989,
unicamente per le sostanze non previste nell’allegato 1 del
d.m. 12 luglio 1990.
Vista la l. 19 marzo 1990, n. 55 recante «Nuove disposizioni
per la presenza della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».
Vista la lettera C) della circolare della presidenza del consiglio dei ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, pubblicata sulla G.U. – serie generale – n. 154 del 4 luglio 1990.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Preso atto che il rilascio del presente provvedimento non
sia subordinato alla presentazione del certificato antimafia di
cui alla richiamata legge 55/90, in quanto, come specificato
alla lettera C) della citata circolare n. 2481/90, trattasi di atto
avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell’azienda richiedente e quindi suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull’attività imprenditoriale.
Ritenuto di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all’ente responsabile
del servizio di rilevamento competente per territorio.
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615;
Visto il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
Visto l’art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge regionale 13 luglio 1984, n. 35;
Visto il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il d.p.c.m. del 21 luglio 1989;
Visto il d.m. del 12 luglio 1990;
Visto il d.P.R. 25 luglio 1991;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 40/1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 479/1993.
Parere
1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 24 maggio
1988, n. 203 la costruzione di un impianto di stabilizzazione
delle biomasse, da parte della ditta Agri-Eco-System in frazione S. Margherita in comune di Belgioioso, (BG) alle condizioni riportate di seguito.
– I limiti in concentrazione da rispettare per le portate d’aria descritte in premessa sono per entrambi i flussi:
Composti totali ridotti dello S (acido solfidrico, mercaptani,
ecc. ad esclusione degli ossidi di zolfo SO2 e SO3:
S 1 mg/Nmc
Composti totali ridotti dell’azoto (ammoniacale ed organico) ad esclusione dei composti ossigenati dell’azoto (NOx):
N 10 mg/Nmc
Carbonio organico totale:
TOC 30 mg/Nmc
(questo limite vale solo nel caso di trattamento chimico).
Deve essere garantita l’assenza di molestia olfattiva favorendo eventualmente una buona diluizione dell’aria emessa a
valle degli abbattitori, tramite camini di altezza adeguata.
Devono essere previsti due sistemi di aspirazione
a) flusso A concentrato;
b) flusso B diluito dal reparto chiuso.
Nei vari settori deve essere garantita una depressione uniformemente distribuita.
I fanghi in particolari condizioni potrebbero essere fonte di
emissioni olfattivamente moleste. Si invita pertanto la ditta a
predisporre il relativo settore di stoccaggio a tenuta rispetto
alle emissioni diffuse ed al convogliamento dei ricambi d’aria
sull’impianto di trattamento per il flusso A.
Il settore di stoccaggio fanghi dovrà essere mantenuto igienicamente pulito nel corso del ciclo di lavorazione e disinfettata dopo ogni ciclo.
I contenitori o i veicoli per il trasporto dei fanghi devono
essere appropriati ed adeguatamente coperti in modo da evitare dispersione di materiale.
Lo stabilimento deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei veicoli utilizzati per
il trasporto dei fanghi.
Il flusso concentrato A) deve essere trattato mediante impianto di abbattimento chimico con trattamento acido, ossidante, alcalino.
L’impianto deve essere dimensionato in modo da garantire
per le fasi acida ed alcalina un tempo di contatto di almeno
1,5 secondi; per la fase ossidante un tempo di contatto di 2,5
secondi.
Possono essere considerati fase ossidante anche gli stadi di
lavaggio acido ed alcalino se opportunamente addizzionati di
reagente ossidante:
Lo stadio acido deve operare a pH<5;
lo stadio alcalino deve operare a pH>9.
All’uscita dei singoli stadi di lavaggio chimico deve essere
registrato il pH e/o il potenziale redox delle soluzioni.
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Il pHmetro può non essere installato aggiungendo un indicatore cromatico di viraggio.
Sistemi di controllo e criteri di manutenzione
La frequenza delle operazioni di manutenzione parziale e
totale dei sistemi di aspirazione, degli impianti di abbattimento deve essere rispettivamente settimanale ed annuale.
– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate
su apposito registro con la relativa data di effettuazione tale
registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di
controllo.
– dovrà inoltre essere rispettato quanto imposto da:
art. 3.4 d.P.R. 322/71 «lo scarico liquido degli impianti di
abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido deve essere conforme alle norme vigenti».
art. 4.4 d.P.R. 322/71 «qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata dell’alimentazione e la conseguente fermata del ciclo nei
minimi tempi tecnici. Il ciclo può essere riattivato solo dopo
la rimessa in esercizio del sistema di abbattimento posto a
presidio delle emissioni».
Messa in esercizio ed a regime
– Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato
in 60 gg a partire dalla data della messa in esercizio degli
stessi.
Controllo emissioni
– Entro 15 gg a partire dalla data di messa a regime, ovvero
entro 75 gg dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà
presentare i referti analitici alla regione ed agli enti preposti
al controllo
– Le analisi di controllo dei punti di emissione dovranno
successivamente essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa in esercizio dell’attività, ed i risultati
dovranno essere trasmessi alla regione Lombardia ed agli enti
preposti al controllo.
Metodologia analitica e modalità del controllo
Le misurazioni dovranno essere effettuate adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall’allegato
4 del d.m. 12 luglio 1990 o equivalenti concordati con il dirigente del servizio di rilevamento.
– I campionamenti degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio
– I risultati delle analisi eseguite all’emissione, dovranno
riportare i seguenti dati:
– concentrazione di inquinante/i espressa in mg/Nm3;
– portata aeriforme espressa in Nm3/h.
– temperatura dell’aeriforme in ºC.
N.B. Le portate di cui sopra si intendono normalizzate a
273 K e 101,323 KPa.
L’accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza (d.P.R. 547/55).
I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art.
3.6 d.P.R. 322/71 «i condotti di adduzione e di scarico degli
impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di
diametro 100 mm. per il campionamento analitico».
I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
2) Di richiamare quanto prescritto a carico dell’azienda dal
d.P.R. 203/88 art. 8 e d.p.c.m. 21 luglio 1989 punto 22.
3) Di demandare il controllo degli adempimaneti prescritti
e di quanto riportato in deliberato all’ente responsabile del
servizio di rilevamento competente per territorio.
4) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.
5) Di disporre la comunicazione del presente atto ai soggetti interessati.
[BUR20010116]
[5.3.5]
D.g.r. 26 gennaio 2001 – n. 7/3243
Ditta LU.BA.GI. s.n.c. di Redaelli Barbara & C. con sede
legale in Missaglia (LC) – via Cuzzi – Rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi e di deposito (D15) e
ricondizionamento (D14) preliminari di rifiuti speciali pe-
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ricolosi presso l’impianto sito in comune di Missaglia
(LC) – via I Maggio n. 13 – Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche e integrazioni;
– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
– il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
– la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
– il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Richiamate le dd.g.r.:
– 6 febbraio 1990, n. 4/51323 avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta LU.BA.GI. con sede in comune di Missaglia,
via XXV Aprile n. 29 alla realizzazione e all’esercizio di un
impianto di ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli
a motore, rimorchi e simili ubicato in comune di Missaglia –
lotto XVI del PIP»;
– 26 gennaio 1996, n. 6/8441 avente per oggetto: «Autorizzazione ai sensi della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, variazione di sede legale e volturazione
alla ditta LU.BA.GI. s.n.c. di Redaelli Barbara & C. con sede
in via Cuzzi – Missaglia (LC) all’esercizio di un impianto di
ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili ubicato in comune di Missaglia (LC) – lotto
XVI del PIP, ora via 1 Maggio, 13, già autorizzato con d.g.r.
6 febbraio 1999, n. 51323»;
– 6 agosto 1998, n. 6/38199 avente per oggetto: «Determinazioni in merito alle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori
uso. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
– 26 febbraio 1999, n. 6/41717 avente per oggetto: «Ditta
LU.BA.GI s.n.c. di Redaelli Barbara & C.. Approvazione del
progetto e autorizzazione alla realizzazione della variante sostanziale dell’impianto in Missaglia (LC), via I Maggio 13, e
all’esercizio delle inerenti operazioni di deposito e ricondizionamento preliminari di rifiuti speciali pericolosi. Artt. 27 e 28
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 5 del d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 95»;
– 24 settembre 1999, n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di
rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni – Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85
– 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/93», come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
Preso atto che il dirigente dell’unità organizzativa gestione
rifiuti riferisce che la ditta LU.BA.GI s.n.c. di Redaelli Barbara & C., con sede legale in Missaglia (LC) – via Cuzzi – ha
presentato istanza, in atti regionali n. 4002 del 20 luglio 2000
e successive integrazioni, tendente ad ottenere il rinnovo e
l’aggiornamento dell’autorizzazione per l’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi e di deposito e ricondizionamento preliminari di rifiuti speciali pericolosi presso
l’impianto sito in comune di Missaglia (LC) – via I Maggio
n. 13;
Preso atto, degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente dell’unità organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:
a) le caratteristiche dell’impianto suddetto, le operazioni
ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati,
sono riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
b) con provvedimento dirigenziale n. 33 del 13 settembre
2000 la provincia di Lecco ha espresso parere favorevole al
rinnovo dell’autorizzazione;
c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Lecco con n. 12097 del
19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «Demolizione...
di materiali ferrosi in genere...»;
d) é stata acquisita la certificazione di cui all’art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Lecco n. 196/2001/CLC0032 del 5 gennaio 2001;
890
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
e) é determinato in L. 84.600.000 l’ammontare totale della
garanzia finanziaria che la ditta LU.BA.GI. s.n.c. di Redaelli
Barbara & C. deve prestare a favore della regione Lombardia
ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 e calcolato con il seguente criterio:
– ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su
una superficie utile di 1.065 mq¥ 40.000 L./mq=L. 42.600.000;
– deposito preliminare di 5 mc di rifiuti speciali pericolosi,
pari a L. 6.000.000;
– ricondizionamento preliminare di 15 t/anno di rifiuti speciali pericolosi, pari a L. 36.000.000;
f) l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate
nell’allegato A soprarichiamato;
Visto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente,
in relazione agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione
del provvedimento di rinnovo e aggiornamento ai sensi degli
artt. 28 e 57 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
Ritenuto di procedere al rinnovo ed all’aggiornamento dell’autorizzazione, come sopra specificato;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi dell’art. 17, 32º comma, della l. 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di rinnovare ed aggiornare l’autorizzazione alla ditta
LU.BA.GI. s.n.c. di Redaelli Barbara & C., con sede legale in
Missaglia (LC) – via Cuzzi – per l’esercizio delle operazioni di
messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di
veicoli a motore e rimorchi e di deposito (D15) e ricondizionamento (D14) preliminari di rifiuti speciali pericolosi presso
l’impianto sito in comune di Missaglia (LC) – via I Maggio
n. 13, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell’art. 28
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza
di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni
dalla scadenza della stessa autorizzazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Lecco a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modifichino la
quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Lecco, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente
atto;
7. di determinare in L. 84.600.000 l’ammontare totale della
fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione
Lombardia e calcolato con il seguente criterio:
– ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su
una superficie utile di 1.065 mq¥ 40.000 L./mq=L. 42.600.000;
– deposito preliminare di 5 mc di rifiuti speciali pericolosi,
pari a L. 6.000.000;
– ricondizionamento preliminare di 15 t/anno di rifiuti speciali pericolosi, pari a L. 36.000.000;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accet-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000; contestualmente all’accettazione della
fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con note
n. 56238 del 10 settembre 1996 e 49398 del 15 settembre
1999;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto
7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata
a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lecco ed al comune di Missaglia;
9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata
dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;
10. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente
all’accettazione della fidejussione di cui al punto 7.
Il segretario: Sala
——— • ———
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Allegato A
Ditta: LU.BA.GI. s.n.c. di Redaelli Barbara & C.
Sede legale: via Cuzzi – Missaglia (LC)
Sede impianto: via I Maggio n. 13 – Missaglia (LC)
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 la superficie totale dell’impianto è di 1.950 mq; l’area
oggetto dell’impianto è censita al NCTR del comune di Missaglia al foglio 9 mappali n. 2300 – 2453 – 2561 ed è di proprietà
della ditta;
1.2 la suddetta area ricade in zona «D2 industriale – artigianale esistente per il P.I.P. in fase di attuazione», cosı̀ come
rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G.
vigente del comune di Missaglia;
1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione
delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
1.4 la parte di impianto adibita ad autodemolizione interessa una superficie di 1.065 mq di cui 142 coperti da un capannone esistente nel quale viene svolta anche l’attività di deposito e ricondizionamento preliminari dei rifiuti speciali pericolosi; la restante parte dell’impianto è occupata dall’attività
di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato;
1.5 le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistono nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente
una superficie di 400 mq.;
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente
una superficie di 413 mq;
d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti
dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti,
batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;
1.6 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al
d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore a un volume pari a 500 litri;
1.7 le operazioni di deposito preliminare (D 15) di rifiuti
speciali pericolosi costituiti da accumulatori al piombo (codi-
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
ce C.E.R. 160601) per un quantitativo massimo di 3 mc e da
filtri olio (codice C.E.R. 130601) per un quantitativo massimo
di 2 mc., avvengono all’interno del capannone mediante contenitori in acciaio rivestiti in polietilene e di fusti metallici da
200 l; le operazioni di ricondizionamento preliminare (D 14)
mediante adeguamento volumetrico dei rifiuti costituiti da
filtri olio (codice C.E.R. 130601) avvengono mediante una
pressa oleodinamica e sono finalizzate alla separazione dell’olio esausto dall’elemento filtrante e dal contenitore esterno;
1.8 i quantitativi e le tipologie di rifiuti speciali pericolosi
che posso essere stoccate e trattate in questa parte dell’impianto sono i seguenti:
– deposito preliminare (D 15) di 5 mc di rifiuti speciali pericolosi (codici C.E.R. 130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti limitatamente a filtri olio – 160601 accumulatori al piombo);
– ricondizionamento preliminare (D 14) di 15 t/anno di rifiuti speciali pericolosi di cui al codice C.E.R. 130601 filtri
olio.
2. Prescrizioni
2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell’impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.5. è il seguente:
– n. 50 nel settore per il deposito in entrata;
– n. 154 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;
2.3 devono essere sempre mantenute distinte le aree in cui
sono trattati i rifiuti in regime autorizzativo ordinario da
quelle in cui sono svolte le operazioni di recupero in regime
semplificato;
2.4 non deve essere fatta nessuna commistione tra i rifiuti
trattati in regime ordinario e quelli trattati in regime semplificato;
2.5 le movimentazioni dei rifiuti trattati in regime ordinario e dei rifiuti trattati in regime ordinario devono essere annotate in due distinti registri di carico e scarico;
2.6 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l’esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni
dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;
2.7 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla
cancellazione degli stessi dal pubblico registro automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro da tenersi secondo le
norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;
2.8 le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio
dei liquidi e delle batterie;
2.9 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti
liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione,
devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
2.10 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari
per l’adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei
mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere
impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la
ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche
tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di
raccolta a tenuta;
2.11 deve essere costituito un deposito di sostanze da uti-
891
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
lizzare per l’assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
2.12 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
2.13 l’accatastamento delle carcasse bonificate non deve
prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;
2.14 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall’attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto
regionale dei rifiuti, di cui all’art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull’apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall’art. 12 del d.lgs.
22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.15 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992,
n. 122;
2.16 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.17 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall’ente
competente in materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di
prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
2.18 l’impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi
durante le ore di disattivazione dell’impianto ed in assenza
del personale addetto;
2.19 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.20 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di
idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.21 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione
dei registri di carico e scarico;
2.22 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti
per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l’accertamento di eventuali perdite;
2.23 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare
quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio
1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
2.24 i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 22/97,
devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o smaltimento;
2.25 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs.
95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti
dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la
contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in
uscita dall’impianto, costituiti da oli usati, cosı̀ come definiti
dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all’allegato
F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui
all’art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio
obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese
autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
2.26 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla
corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati
dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al
consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti
piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;
2.27 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
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Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
2.28 i rumori derivanti dall’attività devono rispettare le
prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447;
2.29 prima della ricezione dei rifiuti pericolosi all’impianto, la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione
e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di
quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno
semestrale;
2.30 le aree utilizzate per il deposito preliminare devono
essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota
la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere
apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del
personale addetto alle operazioni di deposito;
2.31 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime
tipologie (categorie), ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una
diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell’art. 7
del d.lgs. 22/97. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al
rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
2.32 i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento, il cui scarico, qualora siano costituiti da tubazione di troppo pieno, deve
essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli
addetti e per l’ambiente;
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il recupero dell’area ove insiste l’impianto deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti
normative in materia, previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, a cui è demandato il controllo dell’avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:
– la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell’impianto;
– lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o
bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.
3.2 Piano di emergenza:
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi competenti in
materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
[BUR20010117]
[5.3.5]
D.g.r. 9 febbraio 2001 – n. 7/3376
Ditta Consorzio Milano Pulita con sede legale in Milano –
via Rubattino n. 95 – Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di selezione RSU e di stabilizzazione e compostaggio della FORSU sito in Milano – area ex Maserati – via
Rubattino n. 95 – Art. 32 della l.r. 21/93 e art. 28 del d.lgs.
5 febbraio 1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzazione la ditta Consorzio Milano Pulita con
sede legale in Milano – via Rubattino n. 95 all’esercizio dell’impianto di vagliatura e selezione di RSU e di stabilizzazione e compostaggio della FORSU sito in Milano – area ex Maserati – via Rubattino n. 95, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A ed alle tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato
ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni delle ordi-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
nanze sindacali e delle dd.gg.r. 16668/96, 24654/97 ed al
D.D.S. protezione ambientale e sicurezza industriale
38718/99;
3. di stabilire che l’autorizzazione ha validità fino al 19 febbraio 2003, congruentemente con la scadenza del contratto
di locazione dell’area;
4. che, per aderire alle determinazioni espresse in sede di
conferenza in ordine alle future destinazioni d’uso dell’area,
definite nello specifico accordo di programma, la durata dell’autorizzazione potrà essere prorogata fino al 31 dicembre
2003, avendo acquisito la ditta il rinnovo del contratto di locazione dell’area utilizzata per l’attività;
5. di stabilire, inoltre, che la ditta provveda al completo
smantellamento dell’impianto ed a tutte le eventuali opere di
bonifica ambientale che risultassero necessarie in virtù delle
normative vigenti, in tempo utile a consentire il regolare avvio dei lavori previsti dal P.R.U. n. 8.1 di via Rubattino/ex Maserati con inizio il 16 giugno 2004;
6. di dare atto che l’impianto potrà ricevere RSU provenienti prioritariamente dal comune di Milano e comunque,
fino al completamento della potenzialità autorizzata, da altri
comuni della provincia di Milano secondo i flussi che dovrà
stabilire la provincia di Milano stessa;
7. di stabilire che AMSA ed il comune di Milano si impegnino ad individuare, in accordo con la provincia di Milano,
soluzioni localizzative e gestionali in grado di sopperire per
tempo alla chiusura dell’impianto in oggetto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/90, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
9. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare, accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal
presente atto;
11. di determinare in L. 1.253.200.000 l’ammontare totale
della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia e calcolato con il seguente criterio:
– messa in riserva di 4.000 mc di RSU in ingresso, pari a
L. 120.000.000;
– deposito preliminare di 2.160 mc della frazione secca da
destinare allo smaltimento definitivo, pari a L. 648.000.000;
– messa in riserva di 240 mc di ferro derivante dalla selezione da inviare al recupero, pari a L. 7.200.000;
– deposito preliminare di 960 mc della frazione fine igienizzato e scarto di raffinazione, pari a L. 288.000.000;
– selezione e trattamento di un quantitativo massimo di
400.000 tonn/anno di RSU; pari a L. 190.000.000;
la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di
approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274
del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055
del 4 febbraio 2000;
12. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla
provincia di Milano, al comune di Milano, al comune di Segrate ed all’AMSA di Milano;
13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la
difformità della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 45274 del
24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento
stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;
14. di stabilire che l’efficacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente
all’accettazione della fidejussione di cui al punto 11.
Il segretario: Sala
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Allegato A
Ditta: Consorzio Milano Pulita
Sede legale: via Rubattino n. 95 – Milano
Sede impianto: area ex Maserati – via Rubattino n. 95 – Milano
1. Caratteristiche dell’impianto
1.1 Viene effettuata la messa in riserva ai fini della selezione di RSU (codice CER 200301) ed il trattamento aerobico
della frazione organica (FORSU) e della frazione umida (sottovaglio) (codice CER 190501) proveniente dall’impianto di
vagliatura di Silla 2, su 4 linee impiantistiche. I quantitativi
totali trattati dalle 4 linee sono i seguenti:
– potenzialità giornaliera massima pari a 1.800 t;
– quantitativo massimo annuo di trattamento pari a
400.000 t;
– messa in riserva di RSU in ingresso pari a 4.000 mc;
– deposito preliminare della frazione secca derivante dalla
selezione pari a 2.160 mc;
– messa in riserva di ferro derivante dalla selezione da inviare al recupero pari a 240 mc;
– deposito preliminare della frazione fine igienizzato e
scarto di raffinazione destinato allo smaltimento definitivo
pari a 960 mc.
2. Prescrizioni
2.1 i materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall’attività
di trattamento devono essere ammassati separatamente per
tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
2.2 i rifiuti in uscita dall’impianto devono essere affidati a
soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o comunque a
centri di stoccaggio provvisorio collegati agli impianti di
smaltimento finali, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di smaltimento per le relative procedure di accettazione. I materiali selezionati e non direttamente recuperati
dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono
avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi
alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;
2.3 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di
trasporto, di accesso alle zone d’impianto e di ispezione deve
essere edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti e, comunque, informato della pericolosità degli
stessi, nonché essere dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l’inalazione;
2.4 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione;
2.5 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature e dalle soste operative dei
mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.7 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche
solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
2.8 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti previsti dall’art. 12 del d.lgs. 22/97
e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;
2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione, alla provincia e al comune territorialmente
competenti per territorio;
2.10 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli dalle acque meteoriche, devono essere conformi
alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio
1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificamente autorizzati dall’ente competente in
materia. Qualora l’impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia
devono essere smaltite come rifiuti speciali;
893
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
2.11 le operazioni di cui al presente provvedimento devono
essere effettuate osservando le seguenti modalità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute,
l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei
singoli e degli addetti;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
2.12 é vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi sostanza
o rifiuto;
2.13 le specifiche analitiche delle diverse tipologie di compost, derivanti dall’impianto di compostaggio, le metodiche
analitiche e le modalità di impiego sono elencate nelle tabelle
A e B allegate al presente provvedimento;
3. Piani
3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale
dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il recu-
pero dell’area ove insiste l’impianto deve essere effettuato in
accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti
normative in materia, previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, a cui è demandato il controllo dell’avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:
– la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell’impianto;
– lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o
bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.
3.2 Piano di emergenza:
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi competenti in
materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Tabella A
Contenuto in metalli (ppm/ss) (1), fitotossicità, caratteristiche della componente organica
nelle diverse categorie di compost proposte
Tipologie
Compost fresco (6)
Compost di qualità 1 (7)
Compost di qualità 2
Idem per uso non agricolo (8)
Compost di bassa qualità
Cd
Cr tot
(2)
Ni
Pb
Cu
Hg
Zn
Fitotox
(3)
IRD
(4)
OMEI
(5)
<1
ⱕ1.5
1.6-4
<70
ⱕ150
151-300
<50
ⱕ100
101-150
<100
ⱕ140
141-300
<100
ⱕ150
151-400
<1
ⱕ1.5
1.5-5
<300
ⱕ500
501-1500
idoneo
idoneo
idoneo
>4
>300
>150
>300
>400
>5
>1500
–
<1000
<500
<500
<1000
<1000
–
>0.6
>0.6
–
–
(1) Metodica: Test methods for the examination of composting and compost 1st Edition december 1997 – US composting Council 44224-Montgomery Avenue Suite 102 – Bethesda Maryland 20814 USA. Il testo comprende anche le norme di campionamento.
(2) Per le categorie 1-3 il contenuto in Cr6+ non deve essere superiore a 0,5 ppm s.s.
(3) Metodo Di.F.C.A. (mgO2 kg SV- 1 h- 1) su «Compost e Agricoltura» Ed. Lombardia per l’Ambiente – Milano.
(4) Indice di Respirazione Dinamico (IRD) da determinarsi con metodo dinamico come da allegato «C».
(5) Cfr.: Compost Science and Utilization (1997) 5, 2, 53-62 o Compost e Agricoltura Ed. Lombardia per l’Ambiente (MI).
(6) È previsto il rispetto della presenza di patogeni e di indicatori di inquinamento fecale come da 99/92 modificata come segue: coliformi fecali
MPN/g s.s. <10000, salmonelle MPN/g s.s. <100; uova vitali di elminti assenti e l’assenza di semi germinanti.
(7) Per l’impiego florovivaistico sono previste anche le caratteristiche idrologiche: curva di ritenzione idrica, densità reale ed apparente, porosità
totale e libera. Per le varie tipologie di compost devono inoltre essere rispettati i parametri chimici e microbiologici previsti dal d.m. 27 marzo
1998: mod. all. 1C della l. 19 ottobre 1984 n. 748 recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.
(8) Su aree degradate e ex cave fatte salve per queste ultime le prescrizioni delle norme sulle acque.
N.B.: solo il rispetto di tutte le caratteristiche indicate in riga (limite indicato ± 20% su un minimo di 4 campionamenti annui) consente la
classificazione nella categoria indicata. In caso contrario il compost viene declassato alla categoria inferiore e cosı̀ via.
Tabella B
Limiti alla presenza di inerti, vetri e plastiche
Tipologie
Vetri
Plastiche
Compost fresco
cfr l. 748/84 come modificato dal decreto 27/03/98
Compost di qualità 1
Compost di qualità 2
Compost di bassa qualità
Vedi sopra
cfr DCI 27/7/84
Non previsto
cfr l. 748/84 come modificato dal decreto
27/03/98
Vedi sopra
cfr DCI 27/7/84
Non previsto
Dosi e modalità di impiego delle diverse tipologie di compost proposte
Tipologie
Compost
Compost
Compost
Compost
fresco
di qualità 1
di qualità 2
di bassa qualità
[BUR20010118]
Dosi di impiego
Modalità
Secondo le buone norme agronomiche
Secondo le buone norme agronomiche
10 t/ha s.s. x anno (*)
Illimitate comprese le operazioni di «capping»
Libera commercializzazione
Libera commercializzazione
Delibera autorizzativa
Delibera autorizzativa
[5.3.0]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3604
Individuazione della «Scuola regionale per l’ingegneria
naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora
autoctona» quale stazione sperimentale ai sensi della legge regionale 86/83
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il comma 2 dell’art. 9 della l.r. 30 novembre 1983,
894
n. 86 e succ. mod. «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», inerente la facoltà della
giunta regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;
Vista la d.g.r. 5 maggio 2000, n. 49787 «Presa d’atto della
comunicazione dell’assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Protocollo di intesa tra il parco regionale del Monte
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Barro e la fondazione Minoprio per l’istituzione della scuola
regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per
la tutela della flora autoctona»»;
Visto il punto 9.6.1.2 del PRS «Proposta di piani di riparto
per la gestione corrente e a sostegno dei progetti di intervento
per le aree protette: funzioni di indirizzo, coordinamento e
finanziamento alle attività degli enti gestori delle aree protette
per la difesa e lo sviluppo della natura, la tutela del paesaggio
e per la realizzazione di progetti necessari alla fruizione delle
aree»;
Vista la d.g.r. 5 maggio 2000, n. 2764 «Aggiornamento dell’assetto organizzativo della giunta regionale», che, tra le
competenze dell’unità organizzativa pianificazione ambientale e gestione parchi, prevede l’attuazione di un progetto speciale per l’ingegneria naturalistica e l’elaborazione di una
strategia regionale per la biodiversità;
Considerato che è necessario
1. diffondere la conoscenza delle tecniche, delle finalità e
degli scopi dell’ingegneria naturalistica;
2. promuovere e stimolare la formazione e l’aggiornamento professionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni,
degli insegnanti, dei professionisti e degli operatori sui temi
propri dell’ingegneria naturalistica e della tutela della flora
autoctona;
3. favorire lo studio, la moltiplicazione e la reintroduzione
nell’ambiente di specie vegetali autoctone lombarde, mantenendo la variabilità genetica presente nelle popolazioni naturali;
4. mettere a disposizione degli operatori materiale vegetale
autoctono da impiegare nelle attività di ripristino ambientale,
con particolare riferimento all’ingegneria naturalistica, ovvero accrescere la conoscenza della flora spontanea lombarda
favorendone, ove possibile, la diffusione anche a livello di coltivazione florovivaistica;
5. che la giunta regionale coordine e sostegna, per quanto
di sua competenza, la «Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora autoctona»
istituito presso il parco regionale del Monte Barro, che si avvarrà, per quanto di specifica competenza, della fondazione
Minoprio;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge l. 15 maggio 1997, n. 127;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di individuare, recepite le premesse, la «Scuola regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora autoctona» di cui alla d.g.r. 5 maggio 2000,
n. 49787 «Presa d’atto della comunicazione dell’assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: «Protocollo di intesa tra il
parco regionale del Monte Barro e la fondazione Minoprio
per l’istituzione della scuola regionale per l’ingegneria naturalistica – Centro regionale per la tutela della flora autoctona»»,
quale stazione sperimentale ai sensi del comma 2 dell’art. 9
della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e succ. mod.;
2) di affidare il coordinamento regionale della stazione
sperimentale di cui al punto 1) alla unità organizzativa pianificazione ambientale e gestione parchi della direzione generale qualità dell’ambiente;
3) di autorizzare la stazione sperimentale di cui al punto
1) all’utilizzo del logo della regione Lombardia, secondo la
normativa in materia;
4) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la presente deliberazione e la d.g.r. 5 maggio 2000,
n. 49787.
Il segretario: Sala
[BUR20010119]
[2.2.1]
D.g.r. 26 febbraio 2001 – n. 7/3614
Modalità di partecipazione della regione alla conferenza
dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla
conclusione dell’accordo di programma per la riqualificazione urbanistica-ambientale di un’area industriale dismessa nel centro abitato in comune di Brivio (LC)
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di partecipare alla conferenza dei rappresentanti delle
amministrazioni interessate alla conclusione dell’accordo di
programma promosso dal sindaco di Brivio (LC) per l’approvazione, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, del
programma integrato di intervento relativo alla riqualificazione urbanistica-ambientale di un’area industriale dismessa
nel centro abitato;
2) di dare atto che il coordinamento di tutta l’attività di
concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipula all’accordo di programma è assunto dal comune di Brivio (LC);
3) di prendere atto che il comune di Brivio (LC) ha individuato la regione quale soggetto interessato all’accordo;
4) di dare atto, in relazione ai contenuti del d.P.R. l.
n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l’assessore regionale al territorio ed urbanistica rappresenta la
regione nella conferenza dei rappresentanti di cui al punto
1), è componente del collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo stesso ai sensi all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» ed è delegato nel procedimento dell’accordo di programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza
del presidente della giunta regionale e alla sottoscrizione degli atti conseguenti;
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 della medesima legge regionale 15 maggio 1993, n. 14.
Il segretario: Sala
[BUR20010120]
[2.1.0]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3635
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2001, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni
relative alla direzione generale – Formazione, istruzione
e lavoro – 1º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, III comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e
sue successive modificazioni ed integrazioni che consente di
disporre, con deliberazione della giunta regionale le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito
e per quelle direttamente regolate con legge;
Vista la d.c.r. n. VII/42 dell’11 ottobre 2000 di approvazione
del «Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale» per gli anni 2001 e 2003, con l’elenco degli obiettivi
gestionali relativi al 2001 ed in particolare dell’obiettivo gestionale 5.2.1. «Promozione, miglioramento e qualificazione
del sistema dell’educazione»;
Vista la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2001 «Bilancio di previsione
2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente
e programmatico»;
Vista la d.g.r. del 22 dicembre 2000, n. 2870 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la nota della direzione generale formazione e lavoro
del 20 febbraio 2001, prot. n. E1.2001.0015174, con cui si richiede una variazione compensativa al bilancio per l’esercizio
finanziario 2001 per L. 8.101.819 (C 4.184,24) dal capitolo
2.5.2.1.2.73.4390 «Contributi ai comuni per concorrere alle
spese di gestione delle scuole materne non statali gestite senza fine di lucro», al capitolo 2.5.2.1.2.73.4391 «Contributi a
scuole materne non statali istituite o gestite senza fine di lucro per concorrere alle spese di gestione» facenti parte della
medesima UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e
qualificazione del sistema dell’educazione»;
Considerato che i capitoli suddetti fanno parte di diversa
unità previsionale di base e riguardano spese dello stesso obiettivo gestionale e pertanto tale presupposto consente di operare la relativa variazione compensativa;
Visti altresı̀ gli stati di previsione delle spese del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2001 e successivi;
Verificato altresı̀ da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria sia dal
punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
895
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2001
le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle spese:
– alla funzione obiettivo 2.5.2. «Un’educazione scolastica
ed universitaria di piena competenza regionale» tipo di spesa
corrente operativa, UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema dell’educazione» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo
2.5.2.1.2.73.4391 «Contributi a scuole materne non statali istituite o gestite senza fine di lucro per concorrere alle spese
di gestione», è incrementata di L. 8.101.819 (C 4.184,24);
– alla funzione obiettivo 2.5.2. «Un’educazione scolastica
ed universitaria di piena competenza regionale» tipo di spesa
corrente operativa, UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema dell’educazione» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo
2.5.2.1.73.4390 «Contributi ai comuni per concorrere alle spese di gestione delle scuole materne non statali gestite senza
fine di lucro», è ridotta di L. 8.101.819 (C 4.184,24).
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20010121]
[2.2.1]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3673
Promozione dell’accordo di programma finalizzato alla
attuazione delle previsioni di cui alla l.r. 10/99 relative
alla realizzazione del «Polo Fieristico di Busto Arsizio
(VA)»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 10/99, recante approvazione del Piano d’Area
Malpensa, che prevede tra gli interventi prioritari di cui all’Allegato A, Tabella A2, la realizzazione del nuovo Polo Fieristico di Busto Arsizio (cfr. Volume III – Quadro Progettuale,
punto 6.3.6.2, nonché Tav. 4.5), su iniziativa della Camera di
Commercio di Varese;
Visto l’art. 3, comma 1, della l.r. 10/99, che prevede, per
l’approvazione dei progetti e programmi di intervento in attuazione del Piano d’Area Malpensa il possibile ricorso alla
procedura di accordo di programma;
Vista la propria precedente deliberazione n. 6/43785 del 24
giugno 1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia S.O. n. 28 del 12 luglio 1999), con la quale, su
richiesta del comune di Busto Arsizio, e previa adesione da
parte della Camera di Commercio di Varese, si è determinato
di promuovere accordo di programma, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 27 l. 142/90 (ora art. 34 del T.U.EE.LL., approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), l.r. 14/93, art. 3 l.r. 10/99,
per l’approvazione degli interventi di attuazione del Polo Fieristico in oggetto, e connesse variazioni urbanistiche;
Visto l’accordo di programma stipulato da questo ente, unitamente al comune di Busto Arsizio e alla Camera di Commercio di Varese, in data 20 settembre 1999, oggetto di decreto presidente della Giunta regionale n. 40284 del 21 settembre 1999 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia S.O. n. 39 del 27 settembre 1999), e ratificato dal
comune di Busto Arsizio con delibera di Consiglio comunale
n. 74 del 20 settembre 1999;
Dato atto che gli atti inerenti l’approvazione dell’accordo di
programma di cui trattasi e successivi atti esecutivi, hanno
formato oggetto di ricorso, avanti il TAR Lombardia – Milano, da parte, tra gli altri, dei sigg.ri Tosi Carlo Antonio (rubricato sub n.r.g. 3727/99), Martignoni Piero, Dante, Franco, Silvano e Fiorella (rubricato sub n.r.g. 3725/99), Genoni Silvia,
Lina e Alba (rubricato sub n.r.g. 3773/99) e della soc.
A.N.M.A.D.A s.r.l. (rubricato sub n.r.g. 3726/99), ricorrenti
tutti proprietari di aree comprese nell’ambito di intervento;
Viste le sentenze nn. 9170, 9171, 9172, 9173 depositate in
data 23 dicembre 2000, con le quali il medesimo tribunale
ha accolto i ricorsi medesimi e, di conseguenza, ha annullato
l’accordo di programma stipulato il 20 settembre 1999, nonché gli atti preordinati e i successivi atti esecutivi;
896
Dato atto che, avverso tali sentenze la Regione Lombardia
ha interposto appello al Consiglio di Stato, e che analoghi
ricorsi sono stati promossi dal comune di Busto Arsizio e dalla Camera di Commercio di Varese;
Richiamato il Documento Unico di Programmazione per
gli interventi strutturali comunitari in Lombardia (DOCUP),
approvato con d.g.r. n. 32220/97, e approvato con decisione
della Commissione delle Comunità Europee del 24 luglio
1997, che comprende, tra le misure di intervento nell’ambito
dell’obiettivo 2 – 1997/99 «Area Asse del Sempione», le iniziative infrastrutturali per lo sviluppo e la riqualificazione del
territorio;
Rilevato che, in coerenza con le previsioni programmatorie
comunitarie e regionali citate, l’intervento in oggetto è stato
ammesso a contributo comunitario per l’importo di L. 12 miliardi, condizionatamente alla conclusione dei lavori entro il
prossimo 31 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 7 della decisione
della Commissione delle Comunità Europee;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della l.r. 10/99, la
struttura in oggetto costituisce opera di preminente interesse
regionale e di massima importanza strategica, in funzione degli obiettivi di rilancio del sistema produttivo locale e provinciale che l’iniziativa si propone, e degli effetti di sviluppo occupazionale che è in grado di conseguire, a favore dell’intero
comprensorio, contrassegnato da fenomeni di crisi economica;
Ritenuto che la Regione Lombardia, senza che ciò possa
configurare acquiescenza alle sentenze TAR, deve, in attesa
della definizione delle controversie da parte del Consiglio di
Stato, assicurare l’attuazione delle previsioni di cui alla l.r.
10/99 relative alla realizzazione del «Polo Fieristico di Busto
Arsizio»;
Dato atto che il comune di Busto Arsizio, con nota prot.
n. 5062 del 1º febbraio 2001, ha trasmesso deliberazione di
giunta comunale n. 74 del 31 gennaio 2001, recante la determinazione di richiedere a questo ente regionale, per motivazioni e con finalità analoghe a quelle fin qui esposte, la promozione di un accordo di programma;
Dato atto che la Camera di Commercio di Varese, con delibera di giunta camerale n. 17 del 27 febbraio 2001 ha manifestato il medesimo intento;
Ritenute le sopra citate richieste meritevoli di accoglimento, per le motivazioni che precedono;
Ritenuto, conseguentemente, di promuovere un accordo di
programma finalizzato all’attuazione delle previsioni di cui
alla l.r. 10/99 relative alla realizzazione del «Polo Fieristico di
Busto Arsizio»;
Dato atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell’accordo di programma sono:
– Regione Lombardia,
– comune di Busto Arsizio;
– Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 32 della l. 15 maggio
1997, n. 127;
A votazione unanime, espressa nelle forme di legge:
Per le motivazioni sopra espresse:
Delibera
1) di promuovere un nuovo accordo di programma finalizzato all’attuazione delle previsioni di cui alla l.r. 10/99 relative alla realizzazione del «Polo Fieristico di Busto Arsizio»;
2) di individuare quali soggetti interessati all’accordo di
programma:
– Regione Lombardia,
– comune di Busto Arsizio,
– Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese;
3) di dare atto che il Comitato per l’accordo di programma,
ai sensi dell’art. 3 della l.r. 14/93, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);
4) di dare atto, altresı̀, che il presidente della Giunta regionale procederà, con proprio successivo atto, a delegare l’assessore al territorio ed urbanistica a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
5) di prevedere eventualmente nella predisposizione del-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
l’accordo idonee forme di rapporto e di collaborazione con
gli operatori pubblici e privati interessati all’attuazione dell’iniziativa, al fine di una più precisa e condivisa definizione
degli elementi che costituiscono l’oggetto dell’accordo di programma, onde ottenere risultati ampi e significativi;
6) di stabilire che l’accordo di programma sia definito entro il 31 luglio 2001;
7) di trasmettere in data odierna copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 2, comma
3, della l.r. 15 maggio 1993, n. 14;
8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2, comma 3 della l.r. 14/93.
Il segretario della Giunta:
Maurizio Sala
[BUR20010122]
[2.1.0]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3678
Determinazione preventiva del fabbisogno trimestrale di
cassa I Trimestre 2001 ai sensi del disposto congiunto di
cui all’art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 468 e delle norme
integrative e di modifica contemplate dall’art. 40 della
l. 30 marzo 1981, n. 119 nonché delle ulteriori disposizioni impartite dal Ministero del Tesoro
LA GIUNTA REGIONALE
Visti gli art. 31 della l. 5 agosto 1978 n. 468 e n. 40 della
l. 30 marzo 1981 n. 119, nonché le successive disposizioni impartite dal Ministero del Tesoro,
Ritenuto di dover procedere all’adozione formale del preventivo di cassa;
Visto il «bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2001 e bilancio pluriennale 2001/2003» approvato con l.r. n. 5
del 2 febbraio 2001;
Considerata la giacenza di cassa al 31 dicembre 2000 di
L. 55 miliardi pari a 28.405.129,44 C;
Dato atto che, presumibilmente, gli introiti di altra natura,
indicati dalle norme succitate, che saranno versati direttamente alla tesoreria regionale, ammontano a 3 miliardi di lire
pari a 1.549.370,69 C;
Richiamata la d.g.r. n. 1798 del 27 ottobre 2000 relativa al
fabbisogno di cassa per il trimestre precedente;
Considerate le richieste di fabbisogno di cassa indicate dalle singole direzioni generali;
Considerate le disposizioni di cui all’art. 35 della l. 119/1981
e in particolare le norme di cui al 6º comma;
Preso atto che, in base alle considerazioni di cui sopra, nel
I trimestre 2001 si prevedono erogazioni per un ammontare
complessivo di L. 8.066 (pari a 4,165 miliardi di C) miliardi
cosı̀ come indicato nel modello che specifica, per natura delle
spese, conformemente a come richiesto dal ministero del tesoro, i singoli fabbisogni di cassa;
Visto il d.lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 «Disposizioni per
l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della l. 17 dicembre 1997,
n. 433»;
Preso atto che con l’inizio del 1999 si è aperta la fase transitoria che, dall’1 gennaio 2002, porterà all’adozione di una sola
moneta valida per tutti i paesi aderenti all’Unione monetaria;
Ritenuto che per agevolare l’introduzione dell’EURO quale
moneta di conto, gli importi relativi al fabbisogno monetario
di cassa del I trimestre 2001 sono espressi anche in migliaia
di C e la conversione in lire ottenuta con non più di due cifre
decimali (1 C = 1936,27 lire);
Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Dato atto dei riscontri effettuati dalla competente unità organizzativa bilancio e ragioneria e delle domande inoltrate a
tale unità dai vari settori di spesa;
Verificate da parte del dirigente dell’unità organizzativa bilancio e ragioneria la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il
profilo della legittimità;
Tutto ciò premesso
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
1) di quantificare il fabbisogno di cassa per il I trimestre
2001 nell’ammontare complessivo di L. 8.066 miliardi (pari a
4,165 miliardi di C), come indicato nell’allegato che forma
parte integrante del presente atto;
2) di determinare il conseguente fabbisogno di cassa per il
trimestre interessato in L. 8.008 miliardi (pari a 4,135 miliardi di C) calcolato al netto delle giacenze di tesoreria e degli
introiti diretti in premessa citati;
3) di disporre l’invio al ministero del tesoro della formale
richiesta di accreditamento di risorse monetarie alla tesoreria
per l’ammontare complessivo di cui al punto 2).
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato «A»
PREVENTIVO TRIMESTRALE DI CASSA (in miliardi di lire)
I TRIMESTRE 2001
Entrate (competenza e residui)
Entrate Correnti
Gen
Feb
Mar
Totale
Vendita di beni e servizi
Tributi propri e contributi
130
928
373
1.431
38
161
199
2
30
2
34
Totale
132
996
536
1.664
Entrate in c/capitale
Gen
Feb
Mar
Totale
2
1
3
30
94
102
226
30
96
103
229
Trasferimenti correnti:
– dallo Stato
– da Enti mutuo previdenziali
– da Regioni
– da Aziende autonome
– da Comuni o Province
– da Cassa DD.PP.
– da altri Enti S.p.A.
– da Altri
Altre entrate correnti
Riscossioni di crediti
Trasferimenti in c/capitale:
– dallo Stato
– da Enti mutuo previdenziali
– da Regioni
– da Aziende autonome
– da Comuni o Province
– da Cassa Mezzogiorno
– da Cassa DD.PP.
– da altri Enti S.p.A.
– da Altri
Altre entrate
Totale
Fondo di cassa al 31/12/2000....
Limite art. 40 legge 119/81....
TOTALE GENERALE Riscossioni Iº TRIMESTRE 2001
di cui quelle dirette ammontano a 3 miliardi
55 miliardi
193,96 miliardi
L. 1.893
897
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Spese (competenza e residui)
Spese Correnti
Spese (competenza e residui)
Gen
Feb
Mar
Totale
Gen
Feb
Mar
Totale
Oneri per il personale ed
altre spese generali
30
1
35
1
40
2
105
4
Oneri per il personale ed
altre spese generali
15.494
516
18.076
516
20.658
1.033
54.228
2.066
Acquisto di beni e servizi
26
26
21
73
Acquisto di beni e servizi
13.428
13.428
10.846
37.701
–
–
–
–
19.109
53.195
1.033
1.097.987
10.329
–
51.646
3.099
–
–
–
–
4.132
2.582
1.033
1.083.010
10.329
–
–
1.549
2.066
25.823
1.549
1.033
1.173.390
10.329
–
–
1.549
2.066
49.063
57.327
3.099
3.354.388
30.987
54.228
18.076
74.370
11.879
180.243
33.053
–
–
5.681
5.681
Trasferimenti correnti:
– allo Stato
– ad Enti mutuo previdenziali
– a Regioni
– ad Aziende autonome
– a Comuni
– Province
– a Comunità Montane
– ad Asl, AO, IRCCS (girofondi)
– ad IRCCS Privati ed Altri
– a Cassa DD.PP.
– ad altri Enti Spa
– ad Altri
37
103
2
2126
20
8
5
2
2097
20
3
4
50
3
2
2272
20
3
4
95
111
6
6495
60
100
105
144
6
35
23
349
0
64
11
11
Spese Correnti
Trasferimenti correnti:
– allo Stato
– ad Enti mutuo previdenziali
– a Regioni
– ad Aziende autonome
– a Comuni
– a Province
– a Comunità Montane
– ad Asl, AO, IRCCS (girofondi)
– ad IRCCS Privati ed Altri
– a Cassa DD.PP.
– ad altri Enti
– ad Altri
Interessi passivi
Interessi passivi
Altre spese correnti
Altre spese correnti
Totale
10
14
76
100
2.461
2.348
2.671
7.480
Gen
Feb
Mar
Totale
51
20
71
59
75
13
Totale
Spese in c/capitale
Spese in c/capitale
Investimenti diretti
Concessione di credito
Feb
Mar
Totale
36.668
38.734
101.742
197
92
Concessione di credito
10.329
30.471
6.714
47.514
128
99
70
297
Altre spese
229
158
586
Totale
8.066
I TRIMESTRE 2001
Entrate (competenza e residui)
Gen
Feb
Mar
Totale
67.139
479.272
192.638
739.050
19.625
83.150
102.775
Vendita di beni e servizi
Totale
Entrate in c/capitale
Riscossioni di crediti
Trasferimenti in c/capitale:
– dallo Stato
– da Enti mutuo previdenziali
– da Regioni
– da Aziende autonome
– da Comuni o Province
– da Cassa Mezzogiorno
– da Cassa DD.PP.
– da altri Enti S.p.A.
– da Altri
Altre entrate
Totale
Fondo di cassa al 31/12/2000....
Limite art. 40 legge 119/81....
898
1.033
15.494
1.033
17.560
68.172
340.861
276.821
859.384
Gen
Feb
Mar
Totale
0
1.033
516
1.549
15.494
48.547
52.679
116.719
15.494
49.580
53.195
118.269
C 28.405
C 100.172
66.106
51.129
36.152
153.388
102.775
118.269
81.600
302.644
TOTALE GENERALE I TRIMESTRE 2001
[BUR20010123]
PREVENTIVO TRIMESTRALE DI CASSA (in miliardi di A)
Trasferimenti correnti:
– dallo Stato
– da Enti mutuo previdenziali
– da Regioni
– da Aziende autonome
– da Comuni o Province
– da Cassa DD.PP.
– da altri Enti S.p.A.
– da Altri
Altre entrate correnti
51.646
3.863.098
Gen
199
Tributi propri e contributi erariali
39.251
5.242.554
26.339
Totale
Entrate Correnti
7.230
2.592.097
Investimenti diretti
Altre spese
Totale GENERALE Pagamenti I TRIMESTRE 2001
5.165
2.483.641
A 4.165.741,35
[3.1.0]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3687
Accreditamento della residenza sanitario assistenziale
«Casa di Riposo per Anziani», con sede in Tignale (BS)
– Finanziamento a carico del fondo sanitario per l’anno
2001
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1) di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività
del presente atto, la residenza sanitario assistenziale «Casa di
Riposo per Anziani» con sede in Tignale (BS), gestita dal comune di Tignale, per n. 41 posti letto di cui n. 30 posti letto
per ospiti non autosufficienti totali alla tariffa di L. 73.000
giornaliere per ospite e n. 11 posti letto per non autosufficienti parziali alla tariffa di L. 37.000 giornaliere per ospite,
sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di
Brescia;
2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;
3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente
atto, conseguentemente all’assegnazione dei finanziamenti
sul fondo sanitario regionale le rette a carico dei 30 ospiti
NAT e 11 ospiti NAP dovranno essere effettivamente applicate
negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette,
già dichiarate dall’ente medesimo, sono state in premessa indicate;
4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a
rispettare tutti gli altri obblighi di cui all’allegato A delle
dd.g.r. n. 33924 del 29 dicembre 1997 e n. 37709 del 24 luglio
1998;
5) che l’ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l’ente gestore, all’azienda sanitaria locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le aziende sanitarie locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l’addebito alle stesse, in sede di
compensazione infraregionale;
6) che l’azienda sanitaria locale di ubicazione della struttu-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
ra in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data esecutività
del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell’importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e
deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;
7) di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del
presente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione
di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della
permanenza dei requisiti di accreditamento;
8) di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all’ente gestore interessato,
nonché all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20010124]
[3.1.0]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3688
Accreditamento del centro residenziale per handicappati
«Fondazione Eleonora e Lidia – ONLUS» con sede in Figino Serenza (CO)
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accreditare, con decorrenza dalla data di esecutività
del presente atto, il centro residenziale per handicappati
«Fondazione Eleonora e Lidia ONLUS» gestito dalla fondazione medesima, con sede in Figino Serenza (CO), via M. Orsenigo 11, per n. 30 posti con la tariffa giornaliera di
L. 115.500 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni
sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell’ASL di Como;
2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;
3. di stabilire che l’ente gestore con decorrenza dalla data
di esecutività del presente atto è obbligatoriamente tenuto,
a seguito dell’accettazione delle tariffe stabilite, a praticare
effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;
4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a
rispettare tutti gli altri obblighi di cui all’allegato A della d.g.r.
n. 33925 del 29 dicembre 1997;
5. che l’ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l’ente gestore, all’azienda sanitaria locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le aziende sanitarie locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l’addebito alle stesse, in sede di
compensazione infraregionale;
6. che l’azienda sanitaria locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data esecutività
del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell’importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e
deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;
7. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del
presente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione
di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della
permanenza dei requisiti di accreditamento;
8. di disporre la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, all’ente gestore interessato,
nonché all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20010125]
[5.1.3]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3699
Direttive per l’applicazione della legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo
di competenza regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Visto:
– il d.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 «Regolamento per la
compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta» e le successive circolari esplicative, da applicarsi a tutti gli sbarramenti la cui altezza supera i 10 m ed a
quelli di minore altezza che determinano un invaso superiore
ai 100.000 m3;
– il d.m. lavori pubblici 24 marzo 1982 «Norme tecniche
per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento», che sostituisce la parte seconda del d.P.R. 1363/59
(Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento);
Considerato che la premessa al d.P.R. 1363/59 stabilisce,
per gli sbarramenti di altezza non superiore ai 10 m e di invaso non superiore a 100.000 m3 l’applicazione delle norme del
relativo Regolamento «caso per caso», in relazione alle caratteristiche dello sbarramento;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni che:
– all’art. 10, comma 4, trasferisce alle regioni «le attribuzioni di cui al d.P.R. 1363/59 per gli sbarramenti che non superano i 15 m di altezza e che determinano un invaso non
superiore a 1.000.000 m3», ad eccezione degli sbarramenti al
servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale
(di competenza del Ministero dei lavori pubblici) e delle opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali (di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato);
– all’art. 10, comma 5, stabilisce la competenza statale all’emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacità d’invaso;
Visto il d.l. 8 agosto 1994, n. 507, convertito con legge 21
ottobre 1994, n. 584, che all’art. 2:
– prevede l’emanazione di un nuovo regolamento statale
«per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe»;
– dispone che, fino all’approvazione del predetto regolamento, continui ad avere applicazione il d.P.R. 1363/59;
– prevede l’adozione di un proprio regolamento in materia
da parte delle Regioni «con opportuno riferimento alle prescrizioni» del regolamento statale;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che:
– all’art. 88, comma 1, lettera z), mantiene in capo allo Stato la competenza relativa alla «determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni
di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni»;
– all’art. 89, comma 1, lettera b) conferisce alle regioni le
funzioni relative alle «dighe non comprese tra quelle indicate
all’art 91, comma 1» (dighe di ritenuta o traverse che superano i 15 m di altezza o che determinano un volume d’invaso
superiore a 1.000.000 m3);
– all’art. 90, dispone che con d.P.R. si stabilisca «la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e
delle traverse, individuando quelle per le quali l’approvazione
tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della
progettazione e costruzione»;
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 6 della l.r. 23 marzo 1998, n. 8 «Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»
(che ha sostituito la l.r. 11 novembre 1986, n. 57 in materia),
il quale:
– al comma 1 attribuisce al dirigente dell’ufficio del genio
civile la potestà di non assoggettare alle norme della legge
regionale «gli sbarramenti che non superano i 5 m di altezza
e/o che determinano un volume d’invaso non superiore a
5000 m3» in relazione alla loro ubicazione ed alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle
popolazioni, alle attività poste a valle dell’invaso, ed all’assetto idrogeologico complessivo;
– al comma 2 stabilisce che sia la Giunta regionale a definire i criteri da utilizzare per l’esercizio di tale potestà;
Vista la d.g.r. 18 maggio 1995, n. 5/68248 «Approvazione
899
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
dello schema di disciplinare tipo per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo di competenza regionale»;
Considerato che la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia», all’art. 3, comma
108, lettera j), stabilisce che rimangano di competenza regionale le «autorizzazioni alla costruzione delle dighe di competenza regionale e vigilanza sull’esercizio delle stesse»;
Considerato che ad oggi non sono stati ancora emanati il
nuovo regolamento statale previsto dall’art. 2, comma 1, della
legge 584/94, i criteri, metodi e standard previsti dall’art. 88
del d.lgs. 112/98 e la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse prevista dall’art. 90
del medesimo decreto;
Rilevata la necessità di:
– definire criteri ed indirizzi per l’approvazione dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe di
competenza regionale, disciplinando l’attività istruttoria degli
uffici del genio civile e l’applicazione «caso per caso» – in relazione alle caratteristiche dello sbarramento – delle norme del
regolamento statale per gli sbarramenti di competenza regionale di altezza non superiore ai 10 m e di invaso non superiore a 100.000 m3;
– definire i criteri da utilizzare per l’esercizio della facoltà
di cui all’art. 6 della l.r. 8/98;
– armonizzare le procedure previste dalla l.r. 8/98 con le
procedure per il rilascio delle concessioni d’acqua e con le
disposizioni regionali in materia di valutazione d’impatto ambientale;
Atteso che:
– con d.g.r. 8 marzo 1996, n. 6/9997 è stato affidato ad una
commissione di esperti un incarico di supporto agli uffici regionali per la definizione dei suddetti criteri e procedure di
applicazione della l.r. 57/86, finalizzati alla disciplina del procedimento di approvazione dei progetti, controllo sulla costruzione ed esercizio delle dighe di competenza regionale;
– nel 1997 è stato attivato un apposito gruppo di lavoro
interdirezionale per indirizzare i lavori della suddetta commissione di esperti e valutarne i risultati e le proposte;
Preso atto che la commissione di esperti ha trasmesso al
servizio difesa del suolo e gestione acque pubbliche con nota
19 giugno 1998, prot n. 129/98/AM/g.p. un documento contenente una proposta di criteri e procedure per l’applicazione
della normativa regionale in materia di dighe;
Atteso che i suddetti criteri sono stati recepiti dagli uffici
regionali in una proposta di direttive per la costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di
accumulo di competenza regionale, e che la stessa:
– è stata valutata favorevolmente dalla commissione tecnico-amministrativa regionale, con alcune prescrizioni, nella
seduta del 15 novembre 1999;
– è stata valutata dal Servizio Nazionale Dighe della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è espresso con nota
17 gennaio 2000, prot. n. SDI/366/URAC;
Dato atto che il giorno 11 ottobre 2000 si è tenuto presso
gli uffici regionali un incontro tecnico con i principali soggetti
interessati (concessionari idroelettrici, ordini professionali,
Servizio Nazionale Dighe, Ministero dei lavori pubblici, Direzioni Generali interessate, associazioni di categoria, ecc.), in
cui è stata presentata la proposta di direttiva per recepirne le
eventuali osservazioni;
Visto il documento «Direttive per l’applicazione della legge
regionale 23 marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di
accumulo di competenza regionale», allegato al presente atto
di cui costituisce parte integrante;
Dato atto delle valutazioni espresse dal dirigente dell’unità
organizzativa proponente che al riguardo:
– propone di adottare le suddette direttive quali norme di
riferimento per l’applicazione della legge regionale 23 marzo
1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale;
– si riserva di proporre le eventuali modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie nel momento in cui lo
Stato avrà emanato il regolamento previsto dall’art. 2, comma
1, della legge 584/94, i criteri, metodi e standard previsti dal-
900
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
l’art. 88 del d.lgs. 112/98 e la classificazione delle opere di
sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse prevista
dall’art. 90 del medesimo decreto;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
Delibera
richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:
1) di approvare i criteri e le disposizioni contenuti nel documento «Direttive per l’applicazione della legge regionale 23
marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo
di competenza regionale», che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (omissis);
2) di adottare le predette disposizioni quale riferimento
per gli uffici del genio civile, relativamente all’approvazione
dei progetti, al controllo sulla costruzione ed alla vigilanza
sull’esercizio delle dighe di competenza regionale;
3) di abrogare la d.g.r. 18 maggio 1995, n. 5/68248 (Approvazione dello schema di disciplinare tipo per l’esercizio, la
manutenzione e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e
relativi bacini di accumulo di competenza regionale) e le disposizioni in essa contenute, sostituite dall’Allegato A (omissis) alle presenti Direttive;
4) di stabilire che le presenti disposizioni si applichino alle
dighe di competenza regionale, sia di nuova costruzione, sia
esistenti e non ancora regolarizzate ai sensi delle leggi regionali 57/86 e 8/98 alla data di approvazione della presente deliberazione;
5) di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato documento «Direttive per l’applicazione della legge regionale 23
marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo
di competenza regionale» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20010126]
[5.3.2]
D.g.r. 5 marzo 2001 – n. 7/3705
Inserimento del polo estrattivo n. 13G/bis «Ca’ Fattori –
loc. Ca’ Morino», in comune di Medole, nel piano cave
provinciale di Mantova, in ottemperanza della sentenza
TAR n. 2878 del 30 luglio 1999
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione n. 6/779 del 26 dicembre 1997 di approvazione della revisione del piano cave provinciale di Mantova;
Considerato che il TAR della Regione Lombardia ha accolto
il ricorso n. 2299/2000 proposto dalla ditta Villagrossi s.r.l.
contro la Regione Lombardia, costituitasi in giudizio, per
l’annullamento del suddetto provvedimento, per quanto concerne l’individuazione del perimetro dell’area estrattiva «Ca’
Fattori» in comune di Medole;
Considerato che, con la sentenza TAR n. 2878 del 30 luglio
1999, l’amministrazione regionale è stata obbligata a modificare il piano cave della provincia di Mantova, relativamente
al polo 13G, nei soli limiti riconosciuti ad altro cavatore in
rapporto al quale si è generato il vizio di disparità di trattamento;
Vista la nota del 24 febbraio 2000 della ditta Villagrossi
s.r.l., con la quale è stato richiesto l’inserimento nel vigente
piano cave provinciale del giacimento situato sui mappali
n. 29, 37 e 78 del fg. 2 del comune di Medole, per una superficie di mq 120.000, comprensiva delle zone di rispetto, e per
una profondità massima di 5 metri e mezzo, che corrisponde
all’incirca alla quota raggiungibile nel polo 13G «Ca’ Fattori»,
con la possibilità di estrarre complessivamente 400.000 mc,
corrispondenti indicativamente a mc 200.000 annui;
– Ritenuto di ottemperare a quanto disposto dalla sopracitata sentenza del TAR n. 2878 del 30 luglio 1999 con l’inserimento nel piano cave provinciale di Mantova della scheda relativa al Polo estrattivo n. 13G-bis. «Ca’ Fattori» loc. Ca’ Morino comune di Medole – materiale ghiaia, allegata al presente
provvedimento;
Considerato che il piano cave provinciale ha il valore e gli
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore
funzionale, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51;
Dato atto che la nuova legge regionale 8 agosto 1998, n. 14,
in materia di attività estrattive, non ha previsto, all’art. 13, il
riferimento alle quantità delle sostanze minerali di cava di cui
è consentita la coltivazione, per singoli anni di durata dell’autorizzazione, diversamente dall’art. 15 – comma 1, lettera a)
della ex l.r. 18/82, abrogata dalla sopracitata legge regionale
14/98, pertanto il volume annuo indicato nella scheda non è
da intendere in modo vincolante;
Dato atto che la presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 31 – legge n. 127 del 15 maggio
1997;
Vista la legge regionale 8 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche;
Vista la legge regionale del 2 febbraio 2001 n. 3 art. 3 comma 3º – 2-bis pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, in data 6 febbraio 2001, 1º supplemento ordina-
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
rio al n. 6 la quale cita testualmente che «le modificazioni del
piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata
in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale»;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di inserire il polo estrattivo n. 13G-bis «Ca’ Fattori – loc.
Ca’ Morino» in comune di Medole, alle condizioni indicate in
premessa, nel piano cave provinciale di Mantova, cosı̀ come
individuato nell’allegata scheda comprensiva della planimetria di piano, che costituisce parte integrante del piano stesso,
in ottemperanza della sentenza TAR n. 2878 del 30 luglio
1999;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla provincia di
Mantova;
3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia della presente deliberazione.
Il segretario: Sala
SCHEDA
POLO ESTRATTIVO 13G-bis – Cà Fattori – Cà Morino
Comune: Medole
Materiale: Ghiaia
Località: Cà Morino
mapp.: 29-37 – 78 fg. 2
profondità: m. - 5.50
mq: 120.000
mc: 400.000
mc/annuo: 200.000 (la suddivisione del volume annuale è puramente indicativa e non costituisce vincolo per l’estrazione)
Vincoli:
Ripristino: Agronomico – (Qualora l’attività estrattiva sia attuata da più di un soggetto si dovranno applicare le prescrizioni di carattere generale di cui all’art. 4 della normativa di cui alla d.c.r. n. VI/779 del 23 dicembre 1997).
901
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI
[BUR20010127]
[4.7.0]
D.d.g. 24 ottobre 2000 – n. 25976
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º
giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale TOTEM Cooperativa Sociale avente sede in Varese
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) La cooperativa sociale TOTEM Cooperativa Sociale, con
sede in Varese – via Pagliano 1, codice fiscale e partita IVA
n. 02580300123 è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione «A» al foglio n. 276 numero progressivo
551.
2) È dato atto che l’iscrizione comporta l’obbligo per la
cooperativa di presentare annualmente, alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per
l’anno in corso, per la presentazione della dichiarazione dei
redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione.
3) È fatto obbligo alla cooperativa sociale TOTEM Cooperativa Sociale con sede in Varese di comunicare alla Regione
– Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari.
4) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale TOTEM Cooperativa Sociale – via Pagliano 1, 21100
Varese alla Prefettura di Varese e alla Direzione Generale del
Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
5) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il direttore generale
della Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo: Giorgio Napoli
[BUR20010128]
[4.7.0]
D.d.g. 24 ottobre 2000 – n. 25979
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º
giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Agrifoglio
Cooperativa Sociale avente sede in Cesano Maderno (MI)
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) La cooperativa sociale Agrifoglio Cooperativa Sociale
con sede in via A. Volta 102 – 20031 Cesano Maderno (MI),
codice fiscale e partita IVA n. 02959970969 è iscritta nell’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione «B» al foglio
187 numero progressivo 373.
2) È dato atto che l’iscrizione comporta l’obbligo per la
cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per
l’anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei
redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratte-
902
ristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione.
3) È fatto obbligo alla cooperativa sociale Agrifoglio Cooperativa Sociale con sede a Cesano Maderno (MI) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i
successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta
giorni dell’avvenuta variazione.
4) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Agrifoglio Cooperativa Sociale – via A. Volta 102 –
20031 Cesano Maderno (MI), alla Prefettura di Milano e alla
Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
5) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il direttore generale
della Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo: Giorgio Napoli
[BUR20010129]
[4.7.0]
D.d.g. 9 novembre 2000 – n. 27886
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º
giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Consorzio
EX.IT avente sede in Milano
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) La cooperativa sociale Consorzio EX.IT con sede a Milano – via Marotta, 18 – codice fiscale e partita IVA
n. 13112610152, è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione «C» al foglio 15 numero progressivo
30.
2) È dato atto che l’iscrizione comporta l’obbligo per il
consorzio di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per l’anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione.
3) È fatto obbligo alla cooperativa sociale Consorzio EX.IT
di Milano di comunicare alla Regione – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo
– entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari.
4) È fatto d’obbligo alla cooperativa sociale Consorzio
EX.IT di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro
il mese di dicembre 2000, l’inizio dell’attività svolta.
5) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Consorzio EX.IT – via Marotta, 18 – 20134 Milano,
alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro
di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
6) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il direttore generale
della Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo: Giorgio Napoli
[BUR20010130]
[4.7.0]
D.d.g. 9 novembre 2000 – n. 27891
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º
giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale ICOS Cooperativa Sociale avente sede in Milano
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) La cooperativa sociale ICOS Cooperativa Sociale, con
sede in Milano via Guastalla 15, codice fiscale e partita IVA
n. 10672440152 è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione «A» al foglio n. 277 numero progressivo
553.
2) È dato atto che l’iscrizione comporta l’obbligo per la
cooperativa di presentare annualmente, alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per
l’anno in corso, per la presentazione della dichiarazione dei
redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione.
3) È fatto obbligo alla cooperativa sociale ICOS Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione –
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta
variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari.
4) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale ICOS Cooperativa Sociale – via Guastalla 15, 20100
Milano alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del
Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
5) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il direttore generale
della Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo: Giorgio Napoli
[BUR20010131]
[4.7.0]
D.d.g. 9 novembre 2000 – n. 27893
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º
giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Giovani e Lavoro Due Cooperativa Sociale avente sede in Milano
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) La cooperativa sociale Giovani e Lavoro Due Cooperativa Sociale con sede in via Appennini 117 – 20151 Milano,
codice fiscale e partita IVA n. 08854890152 è iscritta nell’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione «B» al foglio
187 numero progressivo 374.
2) È dato atto che l’iscrizione comporta l’obbligo per la
cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per l’anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione.
3) È fatto obbligo alla cooperativa sociale Giovani e Lavoro
Due Cooperativa Sociale con sede a Milano di comunicare
alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
4) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Giovani e Lavoro Due Cooperativa Sociale – via Appennini 117 – 20151 Milano, alla Prefettura di Milano e alla
Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
5) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, c. 32 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il direttore generale
della Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo: Giorgio Napoli
[BUR20010132]
[4.7.0]
D.d.g. 9 novembre 2000 – n. 27895
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1º
giugno 1993 n. 16, della cooperativa sociale Solidarietà è
Progresso Cooperativa Sociale avente sede in San Donato
Milanese (MI)
IL DIRETTORE GENERALE
Omissis
Decreta
1) La cooperativa sociale Solidarietà è Progresso Cooperativa Sociale, con sede in San Donato Milanese (MI) – via Unica di Bolgiano 16/18, codice fiscale e partita IVA
n. 12813860157 è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla sezione «A» al foglio n. 276 numero progressivo 552.
2) È dato atto che l’iscrizione comporta l’obbligo per la
cooperativa di presentare annualmente, alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per
l’anno in corso, per la presentazione della dichiarazione dei
redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione.
3) È fatto obbligo alla cooperativa sociale Solidarietà è
Progresso Cooperativa Sociale con sede in San Donato Milanese (MI) di comunicare alla Regione – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo
– entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari.
4) È fatto obbligo alla cooperativa sociale Solidarietà è
Progresso Cooperativa Sociale con sede in San Donato Milanese (MI) di comunicare alla Regione – Direzione Generale
903
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Industria Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo
– unità organizzativa cooperazione e servizi, entro il mese di
maggio 2001 la modifica dello statuto.
5) Il presente provvedimento è notificato alla cooperativa
sociale Solidarietà è Progresso Cooperativa Sociale – via Unica di Bolgiano 16/18 – 20097 San Donato Milanese (MI) alla
Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di
Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
6) Il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, c. 32.della legge 15 maggio 1997 n. 127.
Il direttore generale
della Direzione Generale Industria,
Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo: Giorgio Napoli
[BUR20010133]
[3.2.0]
D.d.g. 13 febbraio 2001 – n. 3111
Direzione Generale Sanità – Approvazione dello schema
tipo di regolamento per il Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia (D.M.T.E.) (l.r. 28 marzo 2000
n. 20)
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 107 del 4 maggio 1990 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;
Vista la legge regionale 28 marzo 2000, n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per gli
anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione dell’articolo
2 della Legge Regionale 18 maggio 1990, n. 61»;
Visto l’art. 4, comma 4, della citata legge regionale che recita «L’ASL, l’A.O. o l’IRCCS, sede del D.M.T.E., ne disciplina
l’organizzazione e il funzionamento mediante apposito regolamento da deliberare, sentite le altre Aziende Sanitarie o Istituti facenti parte del D.M.T.E., sulla base di uno schema-tipo
predisposto dalla Direzione Generale della Sanità entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione Tecnico Scientifica, di cui
all’art. 7.»;
Visto il D.D.G. Sanità n. 27223 del 3 novembre 2000 «Afferenze dei D.M.T.E. della Provincia di Milano e delle sedi i
S.I.M.T. della Regione Lombardia»;
Vista la d.g.r. n. 6/34726 del 20 febbraio 1998 «Approvazione delle linee guida per l’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e dell’Aziende Ospedaliere», in particolare l’Allegato
parte integrante della citata d.g.r., al punto 2 «Le articolazioni
organizzative»;
Ricordato che lo schema-tipo di regolamento è da considerare una linea guida di carattere tecnico per la definizione
dell’organizzazione ed il funzionamento dei vari D.M.T.E.;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnico
Scientifica nella riunione del 15 gennaio 2001;
Considerata la peculiarità dei D.M.T.E. che si configurano
come Dipartimenti sovra-aziendali, rispetto a quanto previsto
dalla l.r. 31/97 che organizza le strutture sanitarie in Aziende
sanitarie e Istituti di ricovero e cura dotati di autonomia gestionale e organizzativa;
Ritenuto, quindi, necessario, per l’assunzione di decisioni
che riguardino gli aspetti organizzativi e gestionali che coinvolgano l’autonomia delle diverse Aziende Sanitarie e IRCCS
da cui dipendono le strutture trasfusionali coordinate dal
D.M.T.E., porre particolare attenzione a ricercare un accordo
tra tutti i Legali Rappresentanti delle strutture interessate;
Ritenuto di approvare, come parte integrante del presente
provvedimento, lo schema-tipo di regolamento riportato in
allegato 1;
Ritenuto di stabilire che i Legali Rappresentanti delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS sede di D.M.T.E. deliberino
l’adozione del regolamento del D.M.T.E. entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto e trasmettano il provvedimento alla Direzione Generale Sanità, U.O. Qualità e Integrazione
dei Servizi Sanitari;
Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, che individua competenze e poteri dei Direttori Generali;
904
Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei
Direttori Generali»;
Decreta
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare, come parte integrante del presente provvedimento, lo schema-tipo di regolamento riportato in allegato 1.
2. di stabilire che, per l’assunzione di decisioni che riguardino gli aspetti organizzativi e gestionali che coinvolgano
l’autonomia delle diverse Aziende Sanitarie e IRCCS da cui
dipendono le strutture trasfusionali coordinate dal D.M.T.E.,
è necessario porre particolare attenzione a ricercare un accordo tra tutti i Legali Rappresentanti delle strutture interessate.
3. di stabilire che i Legali Rappresentanti delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS sede di D.M.T.E. deliberino l’adozione del regolamento del D.M.T.E. entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto e trasmettano il provvedimento alla
Direzione Generale Sanità, U.O. Qualità e Integrazione dei
Servizi Sanitari.
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e
sul sito Web della Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia.
Dott. Renato Botti
——— • ———
Allegato 1
Schema tipo di regolamento per il dipartimento
di medicina trasfusionale e di ematologia (D.M.T.E.)
(Legge regionale 28 marzo 2000, n. 20)
Articolo 1
Il D.M.T.E. ..............................................................................................................
ai sensi della legge regionale 28 marzo 2000, n 20, art. 4, è
struttura di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle
attività concernenti il sistema donazione-trasfusione e la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue di cui all’articolo 5 della legge n 107/90 e svolge le funzioni indicate
all’art. 4, comma 2 della legge regionale citata per il seguente
territorio di competenza e per le seguenti Aziende Sanitarie e
Istituti di ricovero e cura secondo quanto indicato dalla legge
regionale citata e dal Decreto del Direttore Generale Sanità
n. 27223 del 3 novembre 2000
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Articolo 2
Il D.M.T.E. ..............................................................................................................
ha sede presso .......................................................................................................
Tel. ................................ fax ................................. e-mail .................................
A questo indirizzo devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il D.M.T.E.
Articolo 3
Sono organi del D.M.T.E. il Responsabile-coordinatore e il
Comitato Tecnico-Direttivo.
Articolo 4
Il Comitato Tecnico-Direttivo è un organo consultivo del
D.M.T.E. all’interno del quale vengono valutate e concordate
le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico-finanziario proprie del dipartimento stesso
e utili alla definizione sia del piano delle attività ricomprese
dalla Regione tra quelle oggetto del finanziamento regionale
e per le quali il D.M.T.E. è individuato come centro di costo
e di responsabilità, sia del piano delle attività direttamente
attribuibili alle singole Aziende Sanitarie e Istituti di ricovero
e cura.
Il Comitato Tecnico-Direttivo del D.M.T.E è costituito dai responsabili dei S.I.M.T. e delle strutture sanitarie che concorrono alle attività di medicina trasfusionale e di ematologia del
D.M.T.E. nell’ambito delle linee programmatiche della legge
regionale 28 marzo 2000, n 20, da un rappresentante delle
associazioni dei donatori e da un rappresentante dei pazienti
emopatici.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il Comitato Tecnico-Direttivo del D.M.T.E.
.........................................................................................................................................
è costituito da:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Articolo 5
Il Responsabile-coordinatore del D.M.T.E. è nominato dal Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o IRCCS sede del
D.M.T.E.
Il Comitato Tecnico-Direttivo formula al Legale Rappresentante dell’Azienda Sanitaria o IRCCS sede del D.M.T.E. proposte ai fini della nomina del Responsabile-coordinatore scelto tra i Dirigenti di struttura complessa di Medicina Trasfusionale facenti parte del Dipartimento.
Il Responsabile-coordinatore dura in carica 3 anni, rinnovabili, e assume la responsabilità diretta della corretta gestione
delle attività dipartimentali ed in particolare:
– assume il ruolo di referente aziendale circa la gestione della
quota di bilancio fissata dalla Regione per la gestione delle
attività di medicina trasfusionale inerenti l’autosufficienza e
la compensazione, nonché le attività sovra-aziendali;
– ha il compito di assicurare il funzionamento del D.M.T.E.
curando l’attuazione degli indirizzi organizzativi stabiliti dalla programmazione regionale e dal Comitato Tecnico-Direttivo;
– verifica periodicamente lo stato di attuazione dei programmi concordati con particolare riferimento alla standardizzazione ed alla qualità delle prestazioni erogate;
– controlla l’attuazione degli indirizzi generali definiti dal Comitato Tecnico-Direttivo in merito alla gestione delle risorse
umane, tecnologiche e finanziarie;
– promuove e coordina, sulla scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico-Direttivo, i corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione del personale;
– rappresenta il D.M.T.E. nei rapporti con le direzioni aziendali e costituisce l’interlocutore diretto del CRCC.
Articolo 6
Un dipendente amministrativo dell’Azienda o IRCCS sede del
D.M.T.E. svolge le funzioni di segretario.
Articolo 7
Le riunioni del Comitato avranno periodicità almeno trimestrale.
Articolo 8
Nella riunione di insediamento del nuovo Comitato TecnicoDirettivo le funzioni di Responsabile-coordinatore vengono
svolte dal Coordinatore uscente.
Articolo 9
Ciascun componente il Comitato Tecnico-Direttivo può nominare un suo sostituto che lo rappresenta, in sua assenza, in
tutte le funzioni. Non sono ammesse altre deleghe.
Il segretario e il suo sostituto sono nominati dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria o dal Commissario Straordinario dell’IRCCS sede del D.M.T.E..
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data fissata per la
riunione.
Ciascun componente il Comitato ha facoltà di richiedere al
Responsabile-coordinatore l’inserimento in ordine del giorno
di argomenti ritenuti rilevanti.
Le convocazioni dovranno essere inviate per conoscenza ai
Legali Rappresentanti, ai Direttori Sanitari e Amministrativi
delle Aziende Sanitarie e degli Istituti di ricovero e cura del
territorio di competenza del D.M.T.E..
Articolo 12
Su proposta scritta e motivata di qualsiasi componente il Comitato Tecnico-Direttivo il Responsabile-coordinatore provvederà alla convocazione di riunioni straordinarie mediante
avviso anche telefonico con preavviso di almeno 24 ore dalla
data della riunione.
Articolo 13
Le riunioni del Comitato Tecnico-Direttivo del D.M.T.E. sono
valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Articolo 14
Le decisioni adottate dal Comitato Tecnico-Direttivo del
D.M.T.E. devono essere comunicate alla direzione aziendale
sede del D.M.T.E. per l’adozione dei provvedimenti di competenza e alle altre direzioni aziendali da cui dipendono le strutture trasfusionali coordinate che dovranno deliberare il recepimento delle decisioni adottate. Eventuali pareri difformi
dovranno essere formalmente segnalati alla Struttura Regionale competente per l’attuazione del Piano Sangue e Plasma.
Articolo 15
Il segretario del D.M.T.E. assolve a tutte le incombenze di
segreteria e provvede alla tenuta obbligatoria di:
– un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo ed in
partenza;
– un registro dei verbali delle sedute con allegata la documentazione inerente la riunione.
Ad ogni fine d’anno, copia dei verbali e della relativa documentazione devono essere inviati presso la competente Struttura della Direzione Generale Sanità.
Articolo 16
Il Responsabile-coordinatore è direttamente responsabile degli atti, della corrispondenza, della trasmissione della documentazione, della notifica degli avvisi e delle convocazioni.
Articolo 17
Il Comitato Tecnico-Direttivo può nominare gruppi di lavoro
su temi specifici e con tempi definiti ai quali possono essere
chiamati a partecipare anche esperti esterni al Comitato.
Il referente per tali gruppi di lavoro deve essere un componente del Comitato e risponde direttamente al Responsabilecoordinatore.
Il risultato dei lavori di tali gruppi deve essere riportato e discusso in seno al Comitato.
Articolo 10
In caso di assenza temporanea del Responsabile-coordinatore
le sue funzioni possono essere svolte da un componente del
Comitato Tecnico-Direttivo da lui delegato.
In caso di assenza prolungata il Comitato Tecnico-Direttivo
dovrà procedere ad una nuova designazione per consentire
una nuova nomina da parte del Direttore Generale della Azienda o del Commissario Straordinario dell’IRCCS sede del
Dipartimento.
Articolo 11
Le convocazioni del Comitato vengono effettuate dal Responsabile-coordinatore, devono avere la forma scritta, recare l’ordine del giorno e pervenire ai componenti del Comitato con
905
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
[BUR20010134]
[5.3.5]
D.d.u.o. 3 novembre 2000 – n. 27238
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità – Presa d’atto della variazione di ragione sociale,
tale per cui titolare dell’autorizzazione di cui alla d.g.r.
n. 37339 del 10 luglio 1998 deve intendersi la ditta G. Fumagalli – La Varesina Spurghi s.a.s. di Fumagalli Tiziana
& C., con sede legale in Lurate Caccivio (CO), via Don
Minzoni n. 2
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI
E BONIFICA AREE CONTAMINATE
Omissis
Decreta
1) di prendere atto della trasformazione societaria tale per
cui titolare dell’autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 37339 del
10 luglio 1998 deve intendersi la ditta G. Fumagalli – La Varesina Spurghi s.a.s. di Fumagalli Tiziana & C., con sede legale
in Lurate Caccivio (CO), via Don Minzoni n. 2;
2) di disporre che venga presentata agli uffici regionali appendice di variazione alla polizza fidejussoria già agli atti, accettata con nota n. 56733 del 5 ottobre 1998, che indichi la
variazione di cui sopra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto;
3) di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta G. Fumagalli – La Varesina
Spurghi s.a.s. di Fumagalli Tiziana & C., trasmettendone copia alla provincia di Como ed al comune di Villa Guardia;
l’efficacia del presente atto decorre dalla data della sua comunicazione.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
Il dirigente dell’u.o. gestione rifiuti
e bonifica aree contaminate: Luigi Mille
[BUR20010135]
[4.7.0]
D.d.u.o. 19 dicembre 2000 – n. 32871
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale 2000
Cooperativa Sociale avente sede in Monza (MI)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale 2000 Cooperativa Sociale con sede in via T. Vecelio 12 – 20052 Monza
(MI), codice fiscale e partita IVA n. 02888250962 è iscritta
nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B»
al foglio 188 numero progressivo 375;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale 2000 Cooperativa Sociale con sede a Monza (MI)
di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo,
– entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
906
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta
giorni, dell’avvenuta variazione;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Cooperativa Sociale 2000 Cooperativa Sociale – via T.
Vecelio 12 – 20052 Monza (MI), alla Prefettura di Milano, alla
Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010136]
[4.7.0]
D.d.u.o. 19 dicembre 2000 – n. 32876
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Arcadia Cooperativa Sociale avente sede in Vaiano Cremasco (CR)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Arcadia Cooperativa Sociale, con
sede in Vaiano Cremasco (CR) – via Dell’Industria 19, codice
fiscale e partita IVA n. 01144080197 è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 278
numero progressivo 556;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Arcadia
Cooperativa Sociale con sede in Vaiano Cremasco (CR) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Arcadia
Cooperativa Sociale con sede in Vaiano Cremasco (CR) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria Piccola
e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di febbraio 2001
l’inizio dell’attività ed il personale in essa impiegato inviando
la documentazione attestante il rapporto di lavoro;
5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Arcadia Cooperativa Sociale – via Dell’Industria 19,
26010 Vaiano Cremasco (CR), alla Prefettura di Cremona,
alla Direzione Generale del Lavoro di Cremona ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010137]
[4.7.0]
D.d.u.o. 19 dicembre 2000 – n. 32885
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
n. 16, della Cooperativa Sociale Acquario Cooperativa Sociale avente sede in Mantova
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Acquario Cooperativa Sociale,
con sede in Mantova – Strada Ostigliese 22, codice fiscale e
partita IVA n. 01931170201 è iscritta nell’Albo regionale delle
Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 277 numero
progressivo 554;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Acquario
Cooperativa Sociale con sede in Mantova di comunicare alla
Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Acquario Cooperativa Sociale – Strada Ostigliese 22,
46100 Mantova, alla Prefettura di Mantova, alla Direzione Generale del Lavoro di Mantova ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010138]
[4.7.0]
D.d.u.o. 19 dicembre 2000 – n. 32888
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Cresciamo Insieme Cooperativa Sociale avente sede in Milano
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Cresciamo Insieme Cooperativa
Sociale, con sede in Milano – via E. Carpi 4, codice fiscale e
partita IVA n. 13166220155 è iscritta nell’Albo regionale delle
Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 278 numero
progressivo 555;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Cresciamo Insieme Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi
30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si ri-
scontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Cresciamo
Insieme Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa
Cooperazione e Servizi, entro il mese di gennaio 2001 l’inizio
dell’attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;
5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Cresciamo Insieme Cooperativa Sociale – via E. Carpi
4, 20131 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010139]
[4.7.0]
D.d.u.o. 10 gennaio 2001 – n. 293
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Betania Cooperativa Sociale avente sede in Trezzano s/Naviglio (MI)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Betania Cooperativa Sociale con
sede in via Rimembranze 1 – 20090 Trezzano s/Naviglio (MI),
codice fiscale e partita IVA n. 12887780158 è iscritta nell’Albo
regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio
189 numero progressivo 377;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Betania
Cooperativa Sociale con sede a Trezzano s/Naviglio (MI) di
comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo –
entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta
giorni dell’avvenuta, variazione;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Betania Cooperativa Sociale – via Rimembranze 1 –
20090 Trezzano s/Naviglio (MI), alla Prefettura di Milano,
alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010140]
[4.7.0]
D.d.u.o. 10 gennaio 2001 – n. 295
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
907
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Lo Specchio Cooperativa
Sociale avente sede in Milano
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Lo Specchio Cooperativa Sociale
con sede in via Della Signora 3 – 20138 Milano, codice fiscale
e partita IVA n. 10309920154 è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 188 numero
progressivo 376;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Lo Specchio Cooperativa Sociale con sede a Milano di comunicare
alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta
giorni dall’avvenuta variazione;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Lo Specchio Cooperativa Sociale – via Della Signora
3 – 20138 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione
Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010141]
[4.7.0]
D.d.u.o. 10 gennaio 2001 – n. 299
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Stella Cooperativa Sociale avente sede in Busto Arsizio (VA)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Stella Cooperativa Sociale, con
sede in Busto Arsizio (VA) – viale Duca d’Aosta 19, codice
fiscale e partita IVA n. 01986600128 è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 279
numero progressivo 557;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
908
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Stella
Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA) di comunicare alla Regione – Direzione Generaie Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi
30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Stella Cooperativa Sociale – viale Duca d’Aosta 19,
21052 Busto Arsizio (VA), alla Prefettura di Varese, alla Direzione Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente dell’u.o. cooperazione
e servizi: Mario Gatti
[BUR20010142]
[3.2.0]
D.d.u.o. 13 febbraio 2001 – n. 3110
Direzione Generale Sanità – Afferimento, per il servizio di
medicina trasfusionale, della struttura O.C. San Giuseppe
Fatebenefratelli, via San Vittore, 12 Milano al D.M.T.E.
della Città di Milano Sud con sede presso la A.O. S. Paolo
di Milano
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
QUALITÀ E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
Richiamata la legge regionale 28 marzo 2000, n. 20 «IV Piano Regionale Sangue e Plasma della Regione Lombardia per
gli anni 1999/2001 (PRSP 1999/2001) e integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1990, n. 61»;
Ricordato che il comma 3 dell’art. 3 stabilisce che l’afferenza delle strutture di ricovero e cura a D.M.T.E. diversi sulla
base di particolari necessità epidemiologiche, organizzative e
strutturali deve essere autorizzata con provvedimento della
Direzione Generale della Sanità;
Visto il decreto del Direttore Generale Sanità del 3 novembre 2000, n. 27223 «Afferenze dei D.M.T.E. della Provincia di
Milano e individuazioni delle sedi dei S.I.M.T. della Regione
Lombardia» che afferma la possibilità di variazione degli afferimenti su base territoriale, subordinando tale variazione
unicamente all’accordo tra le parti;
Dato atto che il citato decreto prevede che, sulla base delle
eventuali richieste di variazione degli afferimenti, la Direzione Generale Sanità provveda ad emanare apposito decreto integrativo;
Vista l’istanza della struttura O.C. San Giuseppe Fatebenefratelli, via San Vittore, 12, Milano in cui si chiede l’autorizzazione a convenzionarsi per il servizio di medicina trasfusionale, con il D.M.T.E. della Città di Milano Sud con sede presso
la A.O. S. Paolo di Milano;
Acquisito agli atti il parere favorevole alla stipula della convenzione, espresso dal Coordinatore del D.M.T.E. della Città
di Milano Sud con sede presso la A.O. S. Paolo di Milano;
Ritenuto di autorizzare il Legale Rappresentante della
struttura O.C. San Giuseppe Fatebenefratelli, Via San Vittore,
12, Milano a convenzionarsi per il servizio di medicina trasfusionale con D.M.T.E. della Città di Milano Sud con sede presso la A.O. S. Paolo di Milano;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web
della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 e successive modifiche
ed integrazioni, che individuano competenze e poteri dei Dirigenti;
Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi» aggiornata con d.g.r. n. 7/2764 del 22 dicembre 2000;
Visto il decreto del Direttore Generale Sanità n. 18800 del
27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative
nonché ai Dirigenti delle Strutture «Edilizia Sanitaria»,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
«Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne», «Comunicazioni ed Educazione Sanitaria» integrato dal ddg.
n. 872 del 15 gennaio 2001.
Decreta
per le motivazioni indicate in premessa
Art. 1 – Il legale rappresentante della struttura O. C. San
Giuseppe Fatebenefratelli, via San Vittore, 12, Milano è autorizzato ad afferire per il servizio di medicina trasfusionale al
D.M.T.E. della Città di Milano Sud con sede presso la A.O. S.
Paolo di Milano.
Art. 2– Il legale rappresentante della struttura O. C. San
Giuseppe Fatebenefratelli, via San Vittore, 12, Milano, entro
90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento,
deve comunicare alla Direzione Generale Sanità, U.O. Qualità
e Integrazione dei Servizi Sanitari, l’avvenuta attivazione della convenzione con il D.M.T.E. della Città di Milano Sud con
sede presso la A.O. S. Paolo di Milano.
Art. 3 – Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web
della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.
Patrizia Meroni
[BUR20010143]
[5.2.0]
D.d.u.o. 26 febbraio 2001 – n. 4131
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30
aprile 1992, n. 285. Comune di Sedrina (BG) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del
tratto di strada comunale in Frazione Botta ex S.S. n. 470
IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ
Omissis
Decreta
Art. 1 – È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Sedrina (BG) del tratto di strada
comunale in Frazione Botta ex S.S. n. 470 come individuato
nella deliberazione della Giunta comunale di Sedrina (BG)
n. 82 del 27 settembre 2000.
Il dirigente dell’u.o. viabilità: Marco Cesca
[BUR20010144]
[5.2.0]
D.d.u.o. 26 febbraio 2001 – n. 4140
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – D.lgs. 30
aprile 1992, n. 285. Comune di Sedrina (BG) – Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune del
tratto di strada comunale in via Mediglio
IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ
Omissis
Decreta
Art. 1 – È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di Sedrina (BG) del tratto di strada
comunale in via Mediglio come individuato nella deliberazione della Giunta comunale di Sedrina (BG) n. 83 del 27 settembre 2000.
Il dirigente dell’u.o. viabilità: Marco Cesca
[BUR20010145]
[5.3.5]
D.d.u.o. 26 febbraio 2001 – n. 4235
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Progetto
relativo a «Smaltimento rifiuti speciali liquidi presso l’impianto di depurazione biologica ex-Cerestar in comune di
Casei Gerola (PV)». Giudizio di compatibilità ambientale
(art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996). Committente: Solchem
Italiana s.p.a. – Stabilimento ex-Cerestar – Casei Gerola
(PV)
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996,
il giudizio che l’intervento inerente al progetto per la realizzazione di «attività di smaltimento rifiuti speciali liquidi presso
l’impianto di depurazione biologica ex-Cerestar ubicato nel
comune di Casei Gerola», presentato dalla Solchem Italiana
s.p.a., risulta ambientalmente compatibile a condizione che:
– siano rispettate le prescrizioni in materia d’inquinamento atmosferico contenute nell’atto autorizzativo rilasciato
dalla competente unità organizzativa ai sensi dell’ex d.P.R.
203/88;
– siano assicurate tutte le misure necessarie al contenimento delle emissioni inquinanti;
– lo scarico di acqua proveniente dal depuratore e versata
nel colatore esterno sia periodicamente sottoposta a controlli
dagli enti preposti in modo da scongiurare eventuali presenze
di inquinanti;
2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente
atto deliberativo ai seguenti soggetti:
– Solchem Italiana s.p.a. – Stabilimento di Casei Gerola
(PV), – provincia di Pavia, – comune di Casei Gerola;
– U.O Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità,
competente per quanto riguarda l’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento ai sensi del d.lgs. 22/97;
3) di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.
Sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi
[BUR20010146]
[5.3.5]
D.d.u.o. 27 febbraio 2001 – n. 4291
Direzione Generale Territorio e urbanistica – Progetto di
discarica di II categoria tipo A prevista presso ex-cava
C.V.T. di Treviglio (BG). Proponente: SO.GE.PA. s.r.l. –
Treviglio (BG). Pronuncia di compatibilità ambientale
della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del
d.P.R. 12 aprile 1996
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996,
e per le motivazioni più dettagliatamente contenuta nell’allegato Rapporto finale di Via, giudizio interlocutorio negativo
circa la compatibilità ambientale del progetto di «Discarica
di II categoria tipo A prevista presso ex-cava C.V.T. di Treviglio (BG)» nel comune di Treviglio, presentato dalla ditta
SO.GE.PA. s.r.l. con sede in Treviglio, per la mancanza di sufficienti elementi di valutazione;
2) che l’approvazione del progetto ed i conseguenti atti amministrativi restano subordinati alla presentazione da parte
del proponente di una nuova istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, corredata dallo studio d’impatto ambientale con i contenuti di cui all’allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996,
da depositare e pubblicare secondo le modalità esposte nelle
deliberazioni della Giunta regionale 2 novembre 1998
n. 6/39305, 27 novembre 1998 n. 6/39975 e 5 febbraio 1999
n. 6/41269;
3) di provvedere alla trasmissione del presente decreto:
– al proponente;
– alla provincia di Bergamo;
– al comune di Treviglio;
– alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della
Regione, U.O. Attività generali e di conoscenza del territorio,
Struttura Geologia per la pianificazione;
4) di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva
del presente decreto;
5) di dare atto che l’allegato Rapporto finale di Via forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto (omissis).
U.o. sviluppo sostenibile del territorio:
Alberto De Luigi
[BUR20010147]
[4.3.2]
D.d.u.o. 28 febbraio 2001 – n. 4450
Direzione Generale Sanità – Piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva nel territorio della Regione
Lombardia: modifica dell’art. 4
IL DIRIGENTE DELL’U.O. VETERINARIA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il d.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 26 ottobre 1981, n. 64 e sue successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
909
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265/34;
Vista la L.R. 24 giugno 1988, n. 34 – «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari della Regione
Lombardia»;
Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 – «Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione
con le attività dei servizi sociali»
Visto il d.lgs 22 maggio 1999, n. 196 – attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina
e suina;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 – «Disciplina della riproduzione animale.»
Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172 – «Regolamento di
esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30»
Visto il d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 – regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione degli animali.
Considerata la rilevanza che l’infezione da BHV1 ha assunto in campo zootecnico per quanto riguarda la movimentazione e commercializzazione degli animali;
Considerato che gli animali introdotti nei centri genetici
devono risultare negativi all’esame sierologico per la rinotracheite bovina infettiva;
Visto il D.D.U.O. del 5 gennaio 2001, n. 157 con il quale è
stato approvato il piano di controllo della tracheite bovina
infettiva nel territorio della Regione Lombardia;
Considerato che solo negli ultimi tempi si è reso disponibile
il vaccino IBR Marker (deleto) nei confronti della malattia;
Appurato che il succitato decreto n. 157/2001, non risulta al
momento immediatamente applicabile per quanto riguarda le
operazioni di compravendita degli animali previste dall’art. 4;
Ritenuto pertanto di rinviare, per la durata di mesi sei, le
disposizioni di cui al citato articolo 4;
Visti gli art. 3 e 18 della legge regionale n. 16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;
Vista la delibera giunta regionale n. 7/156 del 28 giugno
2000 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e
conseguente conferimento di incarichi» aggiornata con d.g.r.
n. 7/2764 del 22 dicembre 2000;
Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800
del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del
Direttore Generale Sanità ai dirigenti delle unità organizzative, nonché ai Dirigenti delle Strutture «Edilizia Sanitaria»,
«Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne», «Comunicazione ed Educazione Sanitaria» integrato dal d.d.g.
n. 872 del 15 gennaio 2001;
Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità;
Decreta
Art. 1 – Fino al 30 settembre 2001, per i soli bovini e bufalini provenienti e destinati ad allevamenti che non aderiscono
al piano, fatto salvo l’obbligo di sottoporre gli animali all’accertamento sierologico, è consentita la commercializzazione
anche di animali sieropositivi.
Art. 2 – Di riportare, su tutte le certificazioni che scortano
gli animali di cui all’art. 2 comma 2 del D.D.U.O. 157/2001 gli
esiti degli accertamenti nei confronti dell’IBR e, in caso di
sieropositività, la seguente dicitura:
Animale proveniente da allevamento che non aderisce
al piano di controllo e che è risultato sieropositivo nei
confronti dell’IBR
Art. 3 – Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentire la dovuta pubblicità.
Cesare Bonacina
[BUR20010148]
[2.1.0]
D.d.u.o. 14 marzo 2001 – n. 5587
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi
dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni – II provvedimento
IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
BILANCIO E RAGIONERIA
Vista la l.r. n. 5 del 2 febbraio 2001 riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2001 e bilancio pluriennale 2001/2003;
Visto l’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Dirigente dell’unità
organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può
provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva
del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a
fronte dei quali, in sede di chiusura dell’esercizio precedente,
siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura
inferiore, ovvero per l’integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;
Vista la richiesta di prelevamento dal fondo della Direzione
Generale Agricoltura prot. n. 6908 del 28 febbraio 2001 e della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale prot.
n. 2924 del 20 febbraio 2001;
Accertato che presso l’unità organizzativa Bilancio e Ragioneria sono giacenti gli atti di liquidazione sui capitoli i cui
stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;
Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB
5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa»,
alla data del 2 marzo 2001 è di L. 89.273.275.952 (pari a
C 46.105.799,27);
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all’allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per gli importi indicati;
Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo
ai sensi dell’art. 17, commi 31 e 32 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Decreta
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di L. 29.728.364.962 (C 15.353.419,18) dall’UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio
di cassa», ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e
successive modifiche ed integrazioni;
2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni
di cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio
di previsione 2001 per un importo complessivo di
L. 29.728.364.962 (C 15.353.419,18), mediante il prelievo di
cui al punto 13);
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni,
al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis della
l.r. 34/78, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il dirigente: Antonello Turturiello
——— • ———
ALLEGATO «A»
ELENCO DEI CAPITOLI CON DOTAZIONE DI CASSA INSUFFICIENTE DA INTEGRARE ART. 41 L.R. 34/78
Capitoli
UPB 3.6.1.3.3.89 cap. 4676 – Contributo per il nuovo centro di riabilita- Assestato
zione per disabili psichici e psichiatrici «Fatebenefratelli» denominato Cassa attuale
Villaggio Sant’Ambrogio
Residui al 31/12/2000
Fabbisogno di cassa
910
Lire
–
18.631.540.836
19.015.653.079
384.112.243
Euro
–
9.622.387,81
9.820.765,22
198.377,42
Variazioni in aumento
Lire
Euro
384.112.243
198.377,42
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Capitoli
Lire
Euro
Variazioni in aumento
Lire
Euro
UPB 3.6.1.3.3.89 cap. 5257 – Contributo per la realizzazione del proget- Assestato
2.000.000.000 1.032.913,80
to «Centro socio-sanitario residenziale sperimentale per sordociechi e Cassa attuale
3.308.686.080 1.708.793,75
pluriminorati psicosensoriali adulti»
Residui al 31/12/2000
1.361.864.073
703.344,10
Fabbisogno di cassa
53.177.993
27.464,14
53.177.993
27.464,14
UPB 3.6.7.1.2.100 cap. 4327 – Contributi alle ASL ed ai comuni per il Assestato
92.200.000.000 47.617.326,10
mantenimento e lo sviluppo dei servizi nonché degli interventi socio- Cassa attuale
115.285.208.334 59.539.841,21
assistenziali destinati ai minori
Residui al 31/12/2000 28.657.500.000 14.800.363,59
Fabbisogno di cassa
5.572.291.666 2.877.848,47 5.572.291.666 2.877.848,47
UPB 3.6.1.1.2.87 cap. 2071 – Contributi alle province, alle ASL e al Assestato
3.300.000.000 1.704.307,77
comune di Milano per l’esercizio delle funzioni trasferite, delegate o Cassa attuale
5.450.005.672 2.814.693,03
subdelegate in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo sui servizi Residui al 31/12/2000
2.298.229.982 1.186.936,73
socio-assistenziali
Fabbisogno di cassa
148.224.310
76.551,47
148.224.310
76.551,47
UPB 3.6.2.1.2.91 cap. 5109 – Contributi per il potenziamento dei servizi Assestato
29.000.000.000 14.977.250,07
socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l’acquisto di stru- Cassa attuale
32.743.628.124 16.910.672,65
menti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la Residui al 31/12/2000 25.481.190.000 13.159.936,37
riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la pro- Fabbisogno di cassa
21.737.561.876 11.226.513,80
mozione dell’associazionismo familiare
21.737.561.876 11.226.513,80
UPB 3.6.4.2.2.95 cap. 4855 – Contributi al consorzio «Nova Spes» per Assestato
150.000.000
77.468,53
le attività connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti
Cassa attuale
218.750.000
112.974,95
Residui al 31/12/2000
75.000.000
38.734,27
Fabbisogno di cassa
6.250.000
3.227,86
6.250.000
3.227,86
UPB 3.6.4.2.2.95 cap. 5305 – Spese della Regione per l’attività di for- Assestato
1.000.000.000
516.456,90
mazione e aggiornamento del personale, anche volontario, che opera Cassa attuale
1.000.000.000
516.456,90
negli istituti penitenziari, nonché per gli interventi trattamentali previsti Residui al 31/12/2000
1.000.000.000
516.456,90
dal protocollo d’intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Fabbisogno di cassa
1.000.000.000
516.456,90
Lombardia in materia di trattamento penitenziario
1.000.000.000
516.456,90
UPB 3.6.4.2.2.95 cap. 5178 – Impiego del cofinanziamento nazionale Assestato
–
–
per i progetti nell’ambito del progetto quadro «I percorsi dell’esclusione Cassa attuale
51.282.480
26.485,19
sociale»
Residui al 31/12/2000
63.181.500
32.630,52
Fabbisogno di cassa
11.899.020
6.145,33
11.899.020
6.145,33
UPB 3.6.4.2.2.95 cap. 5146 – Impiego del cofinanziamento statale per il Assestato
–
–
progetto «Coach per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti» Cassa attuale
5.923.853
3.059,41
Residui al 31/12/2000
23.066.153
11.912,67
Fabbisogno di cassa
17.142.300
8.853,26
17.142.300
8.853,26
UPB 3.6.4.2.2.95 cap. 5176 – Impiego del cofinanziamento U.E. per il Assestato
–
–
progetto «Coach per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti» Cassa attuale
5.923.853
3.059,41
Residui al 31/12/2000
23.066.153
11.912,67
Fabbisogno di cassa
17.142.300
8.853,26
17.142.300
8.853,26
UPB 2.3.4.1.2.29 cap. 3279 – Spese per la realizzazione di interventi Assestato
–
–
nel settore zootecnico in attuazione dei regolamenti comunitari relativi Cassa attuale
–
–
all’organizzazione comune di mercato nei settori lattiero-caseario e delle Residui al 31/12/2000
478.044.300
246.889,28
carni
Fabbisogno di cassa
478.044.300
246.889,28
478.044.300
246.889,28
UPB 5.0.2.0.2.187 cap. 4740 – Informazione e divulgazione, promozio- Assestato
–
–
ne e valorizzazione del comparto agro-alimentare
Cassa attuale
154.735.721
79.914,33
Residui al 31/12/2000
433.178.675
223.718,12
Fabbisogno di cassa
278.442.954
143.803,78
278.442.954
143.803,78
UPB 1.1.2.1.2.3 cap. 3200 – Contributi dell’ISTAT per i lavori connessi Assestato
–
–
con l’esecuzione del quinto censimento generale dell’agricoltura
Cassa attuale
49.550.000
25.590,44
Residui al 31/12/2000
49.626.000
25.629,69
Fabbisogno di cassa
76.000
39,25
76.000
39,25
UPB 2.4.1.2.2.55 cap. 5194 – Contributo statale per il cofinanziamento Assestato
–
–
del programma interregionale II C – carta del rischio del patrimonio Cassa attuale
–
–
culturale
Residui al 31/12/2000
24.000.000
12.394,97
Fabbisogno di cassa
24.000.000
12.394,97
24.000.000
12.394,97
Totale
29.728.364.962 15.353.419,18
[BUR20010149]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1513
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale La Meridiana Cooperativa
Sociale avente sede in Voghera (PV)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale La Meridiana Cooperativa Sociale, con sede in Voghera (PV) – via XX Settembre 80/A, codice
fiscale e partita IVA n. 01787740180 è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio 279
numero progressivo 558;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annual-
mente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale La Meridiana Cooperativa Sociale con sede in Voghera (PV) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi
30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
911
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale La Meridiana Cooperativa Sociale – via XX Settembre
80/A, 27058 Voghera (PV), alla Prefettura di Pavia, alla Direzione Generale del Lavoro di Pavia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010150]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1514
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Promozione Umana Cooperativa Sociale avente sede in S. Giuliano Milanese (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Promozione Umana Cooperativa
Sociale, con sede in S. Giuliano Milanese (MI) – via delle Crociate 1, codice fiscale e partita IVA n. 07341700156 è iscritta
nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A»
al foglio 280 numero progressivo 559;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Promozione Umana Cooperativa Sociale con sede in S. Giuliano Milanese (MI) di comunicare alla Regione – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo
– entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Promozione Umana Cooperativa Sociale – via delle
Crociate 1, 20098 S. Giuliano Milanese (MI), alla Prefettura
di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010151]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1515
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Amici dello Scarto 2 Cooperativa Sociale avente sede in Montirone (BS)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Amici dello Scarto 2 Cooperativa
Sociale con sede in via Palazzo 1 – 25010 Montirone (BS),
codice fiscale e partita IVA n. 03512280177 è iscritta nell’Albo
regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio
189 numero progressivo 378;
912
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Amici
dello Scarto 2 Cooperativa Sociale con sede a Montirone (BS)
di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo,
– entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta
giorni, dell’avvenuta variazione;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Amici dello Scarto 2 Cooperativa Sociale – via Palazzo
1 – 25010 Montirone (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010152]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1516
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Movimento Cooperativa Sociale avente sede a Cesate (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Movimento Cooperativa Sociale
con sede in Cesate (MI) codice fiscale e partita IVA
n. 07773170159 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio 69, numero progressivo 138;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Movimento Cooperativa Sociale – via Villaggio Ina 3/5
– 20020 Cesate (MI), alla Prefettura di Milano e alla Direzione
Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010153]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1518
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Ain Karim Cooperativa Sociale avente sede a Gallarate (VA)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Ain Karim con sede a Gallarate
(VA) codice fiscale e partita IVA n. 01910880127 è cancellata
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione A,
foglio 99, numero progressivo 197;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Ain Karim, via Della Pretura, 3 – 21013 Gallarate
(VA), alla Prefettura di Varese e alla Direzione Generale del
Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010154]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1519
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Condividere Cooperativa Sociale avente sede a Lodi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Condividere Cooperativa Sociale
con sede a Lodi codice fiscale e partita IVA n. 10685640152 è
cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio 103, numero progressivo 206;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Condividere Cooperativa Sociale, via Cavour, 31 –
26900 Lodi, alla Prefettura di Lodi e alla Direzione Generale
del Lavoro di Lodi ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010155]
[4.7.0]
D.d.s. 24 gennaio 2001 – n. 1520
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale L’Impegno Cooperativa Sociale avente sede a Missaglia (LC)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale L’Impegno Cooperativa Sociale
con sede a Missaglia (LC) codice fiscale e partita IVA
n. 01912570130 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio 166, numero progressivo 331;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale L’Impegno Cooperativa Sociale, via della Conciliazione, 16 – 23873 Missaglia (LC), alla Prefettura di Lecco e alla
Direzione Generale del Lavoro di Lecco ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010156]
[4.7.0]
D.d.s. 25 gennaio 2001 – n. 1615
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Futura Cooperativa
Sociale avente sede a Busto Arsizio (VA)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Futura Cooperativa Sociale con
sede a Busto Arsizio (VA) codice fiscale e partita IVA
n. 01699060164 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio 197, numero progressivo 393;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Futura Cooperativa Sociale, via Mazzini, 18 – 21052
Busto Arsizio (VA), alla Prefettura di Varese e alla Direzione
Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010157]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2118
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Intermedia Cooperativa Sociale avente sede in Cernusco s/Naviglio (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Intermedia Cooperativa Sociale
con sede Cernusco s/Naviglio (MI) codice fiscale e partita IVA
n. 07305310158 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 162, numero progressivo 324;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Intermedia Cooperativa Sociale, via Firenze 21 – Cernusco s/Naviglio (MI) alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010158]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2122
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Nuovo Millenio Cooperativa Sociale avente sede a Buccinasco (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Nuovo Millenio Cooperativa Sociale con sede Buccinasco (MI) codice fiscale e partita IVA
n. 12619120152 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 168, numero progressivo 336;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Nuovo Millenio Cooperativa Sociale – via Alessandro
Manzoni 19 – Buccinasco (MI), alla Prefettura di Milano, alla
Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010159]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2125
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Il Globo System Cooperativa Sociale avente sede a Cadorago (CO)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Il Globo System Cooperativa Sociale con sede a Cadorago (CO) codice fiscale e partita IVA
n. 02157520137 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 150, numero progressivo 300;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
913
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Sociale Il Globo System Cooperativa Sociale, via Diaz 1 – Cadorago (CO), alla Prefettura di Como e alla Direzione Generale del Lavoro di Como ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
Sociale L’Albero Cooperativa Sociale, via Viquarterio 12 – Pieve Emanuele (MI), alla Prefettura di Milano e alla Direzione
Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010160]
[BUR20010163]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2126
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante
Cooperativa Sociale avente sede a Garbagnate M.se (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante Cooperativa Sociale con sede a Garbagnate M.se (MI) codice fiscale e partita
IVA n. 10919430156 è cancellata dall’Albo regionale delle
Cooperative Sociali Sezione B, foglio 176, numero progressivo 351;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Il Grillo Parlante Cooperativa Sociale, via Manzoni 54
– Garbagnate M.se (MI) alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010161]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2127
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Valle Albano Cooperativa Sociale avente sede a Menaggio (CO)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Valle Albano Cooperativa Sociale
con sede a Menaggio (CO) codice fiscale e partita IVA
n. 01699030134 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 157, numero progressivo 313;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Valle Albano Cooperativa Sociale, via Camozzi 9 – Menaggio (CO), alla Prefettura di Como e alla Direzione Generale del Lavoro di Como ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010162]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2128
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale L’Albero Cooperativa Sociale avente sede a Pieve Emanuele (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale L’Albero Cooperativa Sociale con
sede a Pieve Emanuele (MI) codice fiscale e partita IVA
n. 12339140159 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 150, numero progressivo 299;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
914
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2129
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Anpobic – Il Pane
della Solidarietà Cooperativa Sociale avente sede a Brescia
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Anpobic – Il Pane della Solidarietà
Cooperativa Sociale con sede a Brescia codice fiscale e partita
IVA n. 03398140172 è cancellata dall’Albo regionale delle
Cooperative Sociali Sezione B, foglio 127, numero progressivo 254;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Anpobic – Il Pane della Solidarietà Cooperativa Sociale, via Montegrappa 15/C – Brescia, alla Prefettura di Brescia
e alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010164]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2131
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Radice Cooperativa Sociale avente sede a Suzzara (MN)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale La Radice Cooperativa Sociale
con sede a Suzzara (MN) codice fiscale e partita IVA
n. 01754230207 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 127, numero progressivo 253;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale La Radice Cooperativa Sociale, via Democrito 13 –
Suzzara (MN), alla Prefettura di Mantova e alla Direzione Generale del Lavoro di Mantova ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010165]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2132
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Serafini Cooperativa
Sociale avente sede a Trezzano sul Naviglio (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Serafini Cooperativa Sociale con
sede a Trezzano sul Naviglio (MI) codice fiscale e partita IVA
n. 09964430152 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 91, numero progressivo 182;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Serafini Cooperativa Sociale, via Mantegna 34 – Trezzano sul Naviglio (MI), alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
Sociale Il Roseto alla Persona, piazzetta della Chiesa 1 – Brembate (BG), alla Prefettura di Bergamo e alla Direzione Generale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010166]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2135
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Il Borgo Cooperativa
Sociale avente sede a Milano
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Il Borgo Cooperativa Sociale con
sede a Milano codice fiscale e partita IVA n. 07948000158 è
cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 79, numero progressivo 157;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Il Borgo Cooperativa Sociale, via Giusti 25 – Milano
alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro
di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2142
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Sicura e Assistenza
Cooperativa Sociale avente sede a Milano
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Sicura e Assistenza Cooperativa
Sociale con sede a Milano codice fiscale e partita IVA
n. 11939680150 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio n. 218, numero progressivo
435;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Sicura e Assistenza, via degli Imbriani 20 – Milano alla
Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di
Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010167]
[BUR20010170]
[4.7.0]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2138
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Milano Attiva Cooperativa Sociale avente sede a Milano
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Milano Attiva Cooperativa Sociale con sede a Milano codice fiscale e partita IVA
n. 11885410156 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione B, foglio 139, numero progressivo 278;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Milano Attiva Cooperativa Sociale, viale Col di Lana
6/A – Milano alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010168]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2141
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Il Roseto alla Persona Cooperativa Sociale avente sede a Brembate (BG)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Il Roseto alla Persona Cooperativa Sociale con sede a Brembate (BG) codice fiscale e partita
IVA n. 02656000169 è cancellata dall’Albo regionale delle
Cooperative Sociali Sezione A, foglio n. 230, numero progressivo 459;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
[BUR20010169]
[4.7.0]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2143
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Dran-Theatron Cooperativa Sociale avente sede a Bergamo
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Dran-Theatron Cooperativa Sociale con sede a Bergamo codice fiscale e partita IVA
n. 02421170164 è cancellata dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio n. 178, numero progressivo
356;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Dran-Theatron, via Noli 13 – Bergamo, alla Prefettura
di Bergamo e alla Direzione Generale del Lavoro di Bergamo
ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010171]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2144
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Il Perograno Servizi
Cooperativa Sociale avente sede a Lonate Pozzolo (VA)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Il Perograno Servizi Cooperativa
Sociale con sede a Lonate Pozzolo (VA) codice fiscale e partita IVA n. 02240540126 è cancellata dall’Albo regionale delle
Cooperative Sociali Sezione A, foglio n. 172, numero progressivo 344;
915
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Il Perograno Servizi, via B. del Grappa 21 – Lonate
Pozzolo (VA), alla Prefettura di Varese e alla Direzione Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010172]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2145
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Città di Cesano Cooperativa Sociale avente sede a Cesano Maderno (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Città di Cesano Cooperativa Sociale con sede a Cesano Maderno (MI) codice fiscale e partita
IVA n. 02688920962 è cancellata dall’Albo regionale delle
Cooperative Sociali Sezione A, foglio n. 199, numero progressivo 397;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Città di Cesano, via S. Paolo 10 – Cesano Maderno
(MI), alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del
Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010173]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2146
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Madre Teresa P.S.C.
Cooperativa Sociale avente sede a Padenghe sul Garda
(BS)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Madre Teresa P.S.C. Cooperativa
Sociale con sede a Padenghe sul Garda (BS) codice fiscale e
partita IVA n. 02019800982 è cancellata dall’Albo regionale
delle Cooperative Sociali Sezione A, foglio n. 247, numero
progressivo 493;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Madre Teresa P.S.C., via del Molino 7 – Padenghe sul
Garda (BS), alla Prefettura di Brescia e alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010174]
[4.7.0]
D.d.s. 1 febbraio 2001 – n. 2147
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale S. Elisabetta Cooperativa Sociale avente sede a Paderno Dugnano (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale S. Elisabetta Cooperativa Sociale
con sede a Paderno Dugnano (MI) codice fiscale e partita IVA
n. 02509140963 è cancellata dall’Albo regionale delle Coope-
916
rative Sociali Sezione A, foglio n. 232, numero progressivo
463;
2) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale S. Elisabetta, via Reali 37 – Paderno Dugnano (MI),
alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro
di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia;
3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010175]
[4.7.0]
D.d.s. 6 febbraio 2001 – n. 2597
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale L’Aquilone P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Pavia
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale L’Aquilone P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Pavia – via Priv. Albertini 14, codice fiscale e
partita IVA n. 01817120189 è iscritta nell’Albo regionale delle
Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 280 numero
progressivo 560;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del Collegio Sindacale e il Verbale dell’Assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale L’Aquilone P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Pavia di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, – entro i successivi 30
gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale L’Aquilone P.S.C. Cooperativa Sociale – via Priv. Albertini 14, 27100 Pavia, alla Prefettura di Pavia, alla Direzione Generale del Lavoro di Pavia ed è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010176]
[4.7.0]
D.d.s. 6 febbraio 2001 – n. 2598
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Attiva Cooperativa Sociale avente sede in Gardone Val Trompia (BS)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Attiva Cooperativa Sociale con
sede in via Artigiani, 85 – 25063 Gardone Val Trompia (BS),
codice fiscale e partita IVA n. 02121760983 è iscritta nell’Albo
regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio
190 numero progressivo 379;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del Collegio Sindacale e il Verbale dell’Assemblea;
– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell’art. 4 della legge 381/1991;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Attiva
Cooperativa Sociale con sede a Gardone Val Trompia (BS)
di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo,
– entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell’art. 4 della legge
381/1991.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta
giorni, dell’avvenuta variazione;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Attiva Cooperativa Sociale – via Artigiani, 85 – 25063
Gardone Val Trompia (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010177]
[4.7.0]
D.d.s. 6 febbraio 2001 – n. 2599
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Eta Beta Cooperativa Sociale avente sede in Milano
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Eta Beta Cooperativa Sociale, con
sede in Milano – via Monviso 10/8, codice fiscale e partita IVA
n. 12971770156 è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 281 numero progressivo 561;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del Collegio Sindacale e il Verbale dell’Assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Eta Beta
Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla
Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo, – entro i successivi 30 gg.
dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Eta Beta Cooperativa Sociale – via Monviso 10/8,
20154 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Gene-
rale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010178]
[4.7.0]
D.d.s. 6 febbraio 2001 – n. 2600
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno 1993
n. 16, della Cooperativa Sociale Virgo Potens Cooperativa
Sociale avente sede in Angera (VA)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la Cooperativa Sociale Virgo Potens Cooperativa Sociale,
con sede in Angera (VA) – via A. Moro 3, codice fiscale e partita IVA n. 02574420127 è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 281 numero progressivo 562;
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del Collegio Sindacale e il Verbale dell’Assemblea;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Virgo Potens Cooperativa Sociale con sede in Angera (VA) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi
30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari cosı̀ come previsto dall’art. 2 della legge n. 381/1991;
4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Virgo Potens Cooperativa Sociale con sede in Angera (VA) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di luglio 2001 l’inizio
dell’attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;
5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Virgo Potens Cooperativa Sociale – via A. Moro 3,
21021 Angera (VA), alla Prefettura di Varese, alla Direzione
Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010179]
[4.7.0]
D.d.s. 7 febbraio 2001 – n. 2682
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1º giugno
1993 n. 16, della Cooperativa Sociale Nuova Luce Cooperativa Sociale avente sede a Pioltello (MI)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la cancellazione della Cooperativa Sociale Nuova Luce
Cooperativa Sociale, con sede a Pioltello (MI) – via Crstoforo
Colombo n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 07057140159 dall’Albo regionale Sezione A, al foglio n. 13, numero d’ordine
26;
917
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 12 - 19 marzo 2001
2) di mantenere la Cooperativa Sociale Il Sorriso Cooperativa Sociale, con sede a Carugate (MI) – via Cesare Battisti
n. 43/45, codice fiscale n. 02342610967, iscritta nella Sezione
A, foglio n. 119, numero d’ordine 237;
3) è fatto obbligo alla Cooperativa Sociale Il Sorriso Cooperativa Sociale di presentare annualmente, alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per
la presentazione della dichiarazione dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
4) è fatto obbligo alla Cooperativa Sociale Il Sorriso Cooperativa Sociale di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione, ogni
modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Il Sorriso Cooperativa Sociale – via C. Battisti n. 43/45
– 20061 Carugate (MI), alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura
sviluppo della cooperazione: Sergio Raffaele
[BUR20010180]
[4.7.0]
D.d.s. 7 febbraio 2001 – n. 2683
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,
Cooperazione e Turismo – Modifica nell’Albo regionale
delle Cooperative Sociali della denominazione sociale
della Cooperativa Sociale Finimondo Cooperativa Sociale
918
di Como in Cooperativa Sociale Il Girasole Cooperativa
Sociale avente sede a Venegono Superiore (VA)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Omissis
Decreta
1) la modifica della denominazione sociale della Cooperativa Sociale iscritta all’Albo regionale sezione A, al foglio 222,
numero d’ordine 444, da Cooperativa Sociale Finimondo Cooperativa Sociale in Cooperativa Sociale Il Girasole Cooperativa Sociale con sede legale in via Giulio Cesare, 32 – Venegono
Superiore (VA);
2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni
dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione
dei redditi:
– il bilancio consuntivo e le relazioni degli amministratori;
– nota informativa relativa all’attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della
base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi
regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di
iscrizione;
3) è fatto obbligo alla Cooperativa Sociale Il Girasole Cooperativa Sociale di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e
Turismo, – entro i successivi 30 gg. dell’avvenuta variazione,
ogni modifica riguardante:
– lo statuto;
– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri un’alterazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari;
4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa
Sociale Il Girasole Cooperativa Sociale – via Giulio Cesare
n. 32 – 21040 Venegono Superiore (VA), alla Prefettura di Varese e alla Direzione Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5) il presente provvedimento, non è soggetto a controllo,
ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
Il dirigente della struttura sviluppo
della cooperazione: Sergio Raffaele