EUNE GENNAIO 2017 2003 Apertura di Credito a tasso
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EUNE GENNAIO 2017 2003 Apertura di Credito a tasso
Foglio informativo n. 2003 Apertura di Credito in euro a Tasso indicizzato Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato : euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO INCARICATO DELaCOLLOCAMENTO DEL PRODOTTO/SERVIZIO Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica - Scegli Banca - Apertura di credito in euro a tasso indicizzato: caratteristiche e rischi. Caratteristiche Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato, la Banca si obbliga a tenere a disposizione del Cliente (normalmente per scopi connessi all’attività imprenditoriale svolta) una somma di denaro per un dato periodo di tempo. Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, corrispondendo periodicamente i relativi interessi, calcolati con riferimento ad un tasso variabile, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Ogni somma utilizzata deve essere restituita alla scadenza del periodo convenuto o in un’unica soluzione al termine dell’apertura di credito ovvero, unitamente agli interessi, alle scadenze previste da un piano di ammortamento L’apertura di credito può essere perfezionata in pool con altre banche: in tal caso si applicheranno le condizioni economiche e contrattuali della banca capofila, con la conseguenza che, laddove la banca capofila non sia Mediocredito Italiano s.p.a., tali condizioni potranno essere diverse da quelle qui pubblicizzate. Talora il Cliente, in funzione della finalità del finanziamento e/o della localizzazione dell'investimento finanziato, può godere di contributi pubblici in conto interessi, per quanto gli interessi e ogni altra condizione economica relativa al finanziamento siano liberamente pattuiti tra le parti nel rispetto di quanto pubblicizzato con il presente foglio . Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 1 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO . Utilizzi: a seguito di richiesta scritta, con l’osservanza di un periodo di preavviso di almeno sette giorni lavorativi bancari, per l’importo minimo convenuto. Versamenti: laddove gli utilizzi non debbano essere effettuati per periodi determinati, alla data di scadenza di una rata interessi con l’osservanza di un periodo di preavviso di almeno sette giorni lavorativi bancari. Modalità di calcolo degli interessi: Gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell’anno civile . Liquidazione degli interessi corrispettivi: mensile, trimestrale, o semestrale posticipata. Non è prevista alcuna capitalizzazione. Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali (pegno, ipoteca o privilegio) e/o personali (principalmente fidejussioni) e/o cessioni di crediti. È possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso l’intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Modalità di rimborso: dopo uno, tre o sei mesi dalla data del relativo utilizzo, o in un’unica soluzione al termine dell’apertura di credito ovvero in quote costanti di capitale con periodicità semestrale. In casi particolari, potranno venire concordate con il Cliente modalità di rimborso diverse. Rischi del Finanziamento in euro a tasso indicizzato. T r a i pr i nc ip a l i r is c h i a c ar ic o d e l C l i en te , v i è l ’ inc r em en to d el v al or e d e l t as s o d i i nt er es s e , l eg a to a l l ’ a nd am en to de l m er c at o . Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Tassi. Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 2 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO Tasso di interesse nominale annuo (TAN) tasso Euribor a uno/tre/sei mesi, rilevato come segue: - relativamente al primo periodo di interessi, il secondo giorno lavorativo target antecedente l’erogazione ovvero la stipula, laddove l’erogazione avvenga entro i tre giorni successivi; - per i periodi successivi, il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi; in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 9,75 punti (per operazioni non ipotecarie) e di 6.50 punti (per operazioni ipotecarie) arrotondati allo 0,05 superiore (il valore del tasso Euribor a un mese, del tasso Euribor a tre mesi e del tasso Euribor a sei mesi, rilevati il 27 dicembre 2016 , è pari rispettivamente al 0.369 %, al – 0.318 % e al – 0.220 % Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro di indicizzazione applicato e dello Spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso l’Impresa tenuta a restituire l’importo capitale erogato. Tasso di mora tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 6 punti per operazioni con garanzia ipotecaria, 7 negli altri casi (il valore del parametro di indicizzazione in questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.it sul circuito Reuters alla pagina ECB01 E SUL “Il Sole 24 Ore”). Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico dell’Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull’importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi . Spese. Diritti forfettari di Istruttoria. Spesa accessoria Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) Spese notarili Spese per consulenza ed assistenza legale Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo) Spese per l’eventuale rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria Aggiornato al 8/02/2017 Importo pari al 2% sull’importo del finanziamento richiesto, con un minimo di € 3.000,00. Nella misura massima del 2% del finanziamento - in Italia: euro 500,00; - all’estero: euro 1.500,00. A carico del cliente A carico del cliente € 5,00 a carico del cliente Pagina 3 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO Oneri fiscali 1)per le operazioni di durata complessiva superiore a 18 mesi , imposta sostitutiva pari: -laddove gli utilizzi siano consentiti entro un periodo superiore a 18 mesi dalla data di stipula del contratto, allo 0,25% dell'ammontare del credito concesso da versare in occasione della prima erogazione e, comunque entro un mese dalla predetta data nel caso si eserciti la relativa opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell’art. 12 del DL n. 145/2013) ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti. - laddove gli utilizzi siano consentiti entro un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di stipula del contratto, allo 0,25% dell'ammontare di ciascuna erogazione da versare in occasione dell’erogazione stessa nel caso si eserciti l’opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell’art. 12 del DL n. 145/2003); ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti. 2) per le operazioni di durata complessiva non superiore ai 18 mesi , tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto. Diritti di revisione : Spese per avvisi periodici di scadenza rate e di variazione tassi Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Euro 0 (zero) Spese per rimborso anticipato anche parziale Importo pari al 3% del capitale rimborsato anticipatamente, ovvero 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all’ultima scadenza contrattuale, laddove le somme utilizzate debbano essere restituite alle scadenze previste da un piano di ammortamento ed il rimborso avvenga nel corso di detto ammortamento . Spese di mancato utilizzo nel periodo per il quale è concessa al cliente la facoltà di utilizzo del credito concesso, Importo pari al 3% annuo delle somme non utilizzate da pagarsi mensilmente, trimestralmente o semestralmente, e quindi, alla scadenza di detto periodo, ove la somma in quel momento utilizzata debba essere rimborsata secondo un piano di ammortamento, importo pari al 1% dell’importo del credito concesso che ecceda la somma come sopra utilizzata, per ogni anno solare o frazione di anno solare mancante all'ultima scadenza del predetto piano”. Nella misura massima del 3% del credito concesso. Spese per recesso del cliente Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 4 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO Spese in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96 Importo pari al 3% dell'importo del credito concesso ovvero, dopo la scadenza dell’apertura di credito, laddove le somme utilizzate debbano essere rimborsare in più rate, del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi.. Nel caso di Finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l’applicazione da parte del Fondo medesimo di una spesa“una tantum” diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell’importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: erogazione immediata dell’intero credito concesso di euro 1.000.000,00, durata: 5 anni con rimborso in un’unica soluzione alla scadenza dell’operazione (con e senza iscrizione ipotecaria) Sono state considerate le spese di istruttoria (i) , imposta sostitutiva (ii). In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio è stato considerato anche il premio della polizza (iii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull’ immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. (i)pari a € 20.000,00 comprensivo degli eventuali costi di perizia (ii)L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari al 0,25%) . (iii)Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in € 4.500,00, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca. Rata semestrale Tasso variabile (i) Ammortamento italiano Con garanzia ipotecaria Senza garanzia ipotecaria TAN TAEG 6.280 9.530 7.045 10.366 (i)il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 6 mesi rilevato il 27/12/2016 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l’iscrizione dell’ipoteca/privilegio. Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento. Tasso effettivo globale medio corrispondente all’operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo, quale risultante dall’ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge sull’Usura ( l.n. 108/1996), relativo all’operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 5 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO è indicato nella sezione “ Informazioni sulla banca” del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla “Trasparenza” e ogni sua struttura periferica dove si svolge l’attività con il Cliente Servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi C) Liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione dell’operazione Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all’operazione pubblicizzata. Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Spese per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date a seguito dell’estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: € 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili . a fronte di espressa richiesta del cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con la Banca. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E’ convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: - il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; - la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:: (i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; (ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; (iv) dell’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; (v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; (vi) dell’eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda o di un ramo d’azienda da essa esercitato; (vii) dell’eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti; - gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 6 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO - la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; - quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia; - quando la Banca abbia notizia dell’inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; - i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; - la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell’investimento; - non si verifichino le condizioni previste in contratto per l’erogazione del finanziamento; - qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l’ipotesi prevista dall’art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; - qualora muti la compagine sociale del Cliente. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: • • al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda. AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate ANNO SOLARE : periodo di tempo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre CAPOFILA: banca partecipante ad un pool, incaricata dalle altre banche di gestire, per conto di tutti i partecipanti al pool stesso, i rapporti derivanti dall’apertura di credito Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 7 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi del Cliente stesso SPESA ACCESSORIA: costo connesso: - allo svolgimento, in sede di istruttoria dell’operazione, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo; - al riconoscimento al Cliente di particolari opzioni (ad esempio, la possibilità di conversione da tasso variabile a tasso fisso, di erogazioni tramite assegno …) - all’organizzazione di operazioni in pool o alla partecipazione a tali operazioni COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (european Banking Federation) e dell’ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l’adempimento delle obbligazioni del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative IPOTECA: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile o su un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, …) per la cancellazione delle garanzie che assistono l’operazione, a seguito dell’estinzione della stessa MANCATO UTILIZZO: mancato prelevamento delle somme messe a disposizione del Cliente da parte della Banca OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell’Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e su “ Il Sole 24 ORE”) PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato POOL: (in inglese, unione) l’insieme delle banche partecipanti all’operazione PRIVILEGIO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all’estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l’accettabilità RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte delle somme utilizzate Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 8 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N. 2003 APERTURA DI CREDITO IN EURO A TASSO INDICIZZATO RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CLIENTE: facoltà riconosciuta al Cliente di sciogliere il contratto nel periodo in cui gli è consentito l’utilizzo del credito concesso RINNOVAZIONE DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA: formalità necessarie per assicurare che l’iscrizione dell’ipoteca conservi la sua efficacia oltre venti anni dalla sua data RECESSO DAL CONTRATTO / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA BANCA: diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l’ eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. Un apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei predetti tassi è affisso nella sede della Banca e in ciascuna delle sue dipendenze aperte al pubblico. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute Aggiornato al 8/02/2017 Pagina 9 di 9