Distacco in Brasile: adempimenti e procedure Speciale

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Distacco in Brasile: adempimenti e procedure Speciale
Speciale
Lavoro all’estero
Distacco in Brasile:
adempimenti e procedure
Maurizio Cicciù - Consulente del lavoro in Roma
Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore legale in Roma
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Caso
Un lavoratore assunto a tempo indeterminato nel settore industria, con qualifica di quadro,
viene inviato in distacco in Brasile presso una consociata per seguire l’implementazione di
una nuova procedura di produzione di materiali in plastica.
Il distacco, con inizio marzo 2013, ha una durata prevista di 12 mesi e, al termine, il
lavoratore rientrerà nella propria sede in Italia. La famiglia del lavoratore, figli e coniuge,
seguono il lavoratore all’estero.
Dopo aver illustrato i principali adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore,
prima, durante e al termine dell’assegnazione, si elaborerà il cedolino del mese di luglio
2013.
Adempimenti
contrattuali
Prima che abbia inizio l’assegnazione in Brasile il datore di lavoro deve provvedere alla
stesura di due documenti fondamentali, finalizzati ad individuare le condizioni dell’espatrio:
l’Intercompany Agreement: consiste nell’accordo tra le società interessate dal distacco,
la società italiana distaccante e quella brasiliana distaccataria. L’accordo contiene le
condizioni del prestito di personale, con le indicazioni, tra l’altro, della durata del distacco,
delle attività che il lavoratore dovrà svolgere all’estero, le modalità di addebito alla società estera, effettiva fruitrice delle prestazioni del lavoratore nel corso del comando, dei
costi collegati al distacco sostenuti dalla società italiana;
la Letter of Understanding: trattasi dell’accordo integrativo del contratto di lavoro del
soggetto distaccato, nel quale si formalizzano le modalità di invio all’estero, la composizione del pacchetto di assegnazione e le politiche di neutralità fiscale. Occorre inoltre
indicare la legislazione applicabile al rapporto di lavoro in corso di assegnazione, se quella
italiana, quella brasiliana, ovvero di un Paese terzo.
Nel caso che si analizza si suppone che l’azienda italiana distaccataria e il lavoratore distaccato in Brasile si siano accordati sul seguente pacchetto di assegnazione:
viaggi: E 1.500,00 volo di andata e E 1.500,00 volo di ritorno per il lavoratore e familiari a
carico;
alloggio: E 12.000,00 annui;
indennità di prima sistemazione: E 2.000,00;
indennità cost of living: E 12.000,00 annui;
indennità forfetaria estera: E 12.000,00 annui;
autovettura: Audi A3 2.0Tdi Sportback 170cv;
assistenza fiscale all’estero: E 1.400,00.
Pacchetto
di assegnazione
La prossima rubrica sarà dedicata al seguente Paese:
– Russia, cfr. Guida alle Paghe n. 12/2013.
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Lavoro all’estero
Adempimenti
SI/NO
– Intercompany Agreement
– Letter of Understanding
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Adempimenti
amministrativi
Richiesta
di autorizzazione
all’espatrio
Richiesta del nulla osta
Comunicazione
al Centro per l’impiego
Iscrizione nel ruolo
estero
Iscrizione all’Aire
Diversamente da quanto accade nei distacchi nei Paesi membri dell’Ue, ovvero nei Paesi
See o in Svizzera, la libertà di circolazione con il Brasile non è garantita e il numero di
adempimenti da rispettare è più elevato, tanto da poter creare un ostacolo alla mobilità
transnazionale.
L’autorizzazione all’espatrio viene concessa al datore di lavoro dal Ministero del lavoro dopo
un procedimento amministrativo volto a verificare, da un lato, il rispetto delle condizioni
lavorative minime riconosciute ai lavoratori e, dall’altro, la sicurezza del paese estero di
destinazione, in ordine alla situazione politica, sociale, sanitaria. L’autorizzazione non è
nominativa, ma riporta il numero massimo di lavoratori che il datore di lavoro può inviare
in un particolare Paese estero e deve essere utilizzata entro 6 mesi dal rilascio.
Dal 1º febbraio 2013 la richiesta di autorizzazione per lavoro all’estero deve essere
avanzata per via telematica dal datore di lavoro distaccante e il rilascio è condizionato
dall’esito positivo di specifiche verifiche da parte del Ministero del lavoro, del Ministero
degli affari esteri e della Direzione regionale del lavoro competente per sede del datore di
lavoro.
Il rispetto dell’adempimento ha rilevanti conseguenze ai fini sanzionatori, dal momento che
l’invio del lavoratore italiano all’estero senza la prescritta autorizzazione comporta l’ammenda da E 258,30 a E 1.033,00, con arresto da 3 mesi a 1 anno, nei casi più gravi.
Ottenuta l’autorizzazione all’espatrio, che comunque è generica e riguarda il numero massimo di lavoratori che possono essere inviati in Brasile, il datore di lavoro deve richiedere il
nulla osta nominativo all’espatrio per quel particolare lavoratore da distaccare, da rilasciarsi
a cura della Direzione regionale del lavoro competente.
Il datore di lavoro che riceve il nulla osta deve comunicare l’inizio e la conclusione del
distacco al Centro per l’impiego entro 5 giorni dal suo verificarsi, utilizzando l’apposita
sezione del modello UniLav - trasformazione.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad iscrivere il lavoratore in un apposito ruolo estero
(adempimento di assoluta rilevanza poiché l’Amministrazione finanziaria vi ricollega la possibilità di applicare i regimi convenzionali di tassazione), a compilare il Lul per l’intera durata
dell’assegnazione e ad effettuare le relative registrazioni entro il mese di riferimento.
Il lavoratore è tenuto a cancellare se stesso e la propria famiglia dall’anagrafe della popolazione residente e a provvedere alla contestuale iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani
residenti all’estero). L’adempimento è richiesto per espatri di almeno 1 anno, ad ogni modo
la normativa fiscale ricollega all’iscrizione all’Aire alcuni regimi fiscali di maggior favore.
Per procedere alla suddetta iscrizione il lavoratore può seguire due distinte modalità: direttamente in Brasile, una volta fatto ingresso nello Stato estero, oppure in Italia; nei due casi è
però differente il momento a partire dal quale l’iscrizione ha effetto.
Nel primo caso, il lavoratore è tenuto a recarsi al Consolato italiano in Brasile entro 90 giorni
dall’ingresso nello Stato estero e richiedere l’iscrizione all’Aire per sé e per la propria
famiglia, che decorre dalla data di ricevimento da parte del comune di iscrizione anagrafica
del lavoratore del modello Cons/01 compilato dalle autorità consolari.
Nel secondo caso, prima di partire per il Brasile, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione di espatrio all’Ufficio anagrafe del comune di residenza. A decorrere dal 9 maggio
2012, il lavoratore può presentare la dichiarazione di espatrio direttamente all’apposito
sportello comunale, ovvero per raccomandata, ovvero per fax, o per via telematica. In ogni
caso entro 90 giorni dall’arrivo in Brasile il lavoratore deve presentarsi al Consolato italiano
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Lavoro all’estero
per rendere la dichiarazione di espatrio. In tale circostanza l’iscrizione all’Aire decorre dal
momento in cui si è resa la dichiarazione di espatrio al comune.
Adempimenti
SI/NO
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Ottenimento dell’autorizzazione all’espatrio in Brasile
Ottenimento del nulla osta nominativo all’espatrio
Comunicazione dell’inizio distacco al Centro per l’impiego
Iscrizione del lavoratore nel ruolo estero
Cancellazione dall’anagrafe di residenza e iscrizione all’Aire per il
lavoratore
– Cancellazione dall’anagrafe di residenza e iscrizione all’Aire per la
famiglia del lavoratore
– Compilazione Lul
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Aspetti
di sicurezza sociale
Contribuzione
e retribuzioni
convenzionali
Riferimenti normativi
Riferimenti di prassi
– D.L. 31 luglio 1987, n. 317, conv. con mod.
nella legge 3 ottobre 1987, n. 398
– D.M. 16 agosto 1988
– art. 2, c. 1, lett. a, legge 27 ottobre 1988, n.
470
– D.P.R. 19 giugno 1997, n. 247
– art. 40, c. 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. con mod. nella legge 22 dicembre
2011, n. 214
– art. 5, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con
mod. nella legge 4 aprile 2012, n. 35
– Dir. gen. Imp. dir., circ. 18 ottobre 1977, n. 95/
8/1053
– Min. fin., ris. 17 luglio 1980, n. 8
– Min. fin., circ. 16 novembre 2000, n. 207
– Min. lav., circ. 16 febbraio 2012, n. 2
– Min. interno, circ. 27 aprile 2012, n. 9
– Min. lav., nota 3 agosto 2012
Con riferimento agli aspetti di sicurezza sociale occorre distinguere tre aspetti:
l’individuazione dei contributi da versare in Italia e la determinazione della relativa base
imponibile;
la determinazione dei premi Inail da versare in Italia;
la copertura sanitaria del lavoratore in Brasile.
Con il Brasile è in vigore un apposito accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 9
dicembre 1960, che trova applicazione ai lavoratori cittadini italiani e brasiliani e loro familiari.
Con riferimento al primo punto, ovvero alla determinazione dei contributi dovuti in Italia dal
lavoratore italiano distaccato in Brasile, si osserva come l’Accordo prevede il rispetto dei
principi di territorialità e di parità di trattamento. Al lavoratore italiano in Brasile sono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi obblighi riconosciuti ai cittadini brasiliani; in deroga, al
lavoratore distaccato in Brasile per un periodo non superiore a 12 mesi è consentito il
mantenimento della copertura assicurativa in Italia relativamente alle voci coperte dall’Accordo, ovvero:
Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti);
Fg Tfr (Fondo gestione Tfr);
indennità economica di malattia;
indennità economica di maternità.
La base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, analogamente a quanto previsto
per i lavoratori in Italia, con applicazione dunque dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e
dell’art. 51 del Tuir (ma con disapplicazione del c. 8-bis, dunque sempre sulle retribuzioni
effettive). Per consentire il versamento in Italia di tali contributi, il datore di lavoro distaccante deve richiedere all’Inps il Modello I/B1. Per assegnazioni superiori a 12 mesi, la
deroga al principio della lex loci laboris è consentita a condizione che il datore di lavoro
richieda e ottenga dall’autorità previdenziale brasiliana apposita autorizzazione.
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Infortuni sul lavoro
e malattie
professionali
Copertura sanitaria
Durante il periodo di assegnazione in Brasile è inoltre necessario versare i contributi relativi
alle assicurazioni stabilite dal D.L. n. 317/1987, non previste dall’accordo tra Italia e Brasile,
utilizzando quale base imponibile le retribuzioni convenzionali, ovvero:
Ds (disoccupazione), ora sostituita dall’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego);
Mobilità (per le imprese che vi sono tenute);
Cuaf (Cassa unica assegni familiari).
Per l’anno 2013 le retribuzioni convenzionali sono stabilite nella misura risultante, per
ciascun settore, dalle tabelle allegate al D.M. 7 dicembre 2012. In tali circostanze, per
consentire il versamento dei contributi, il datore di lavoro deve provvedere all’apertura di
una separata posizione aziendale contraddistinta dal codice di autorizzazione «4Z», ed
esporre i dati nella denuncia contributiva separando obbligatoriamente ogni singola aliquota, indicando se il calcolo è stato effettuato utilizzando come base imponibile la retribuzione
effettiva (lettera «E»), o la retribuzione convenzionale (lettera «C»).
L’Accordo di sicurezza sociale in vigore prevede che i contributi Inail debbano essere versati
in Italia sulla base delle retribuzioni effettive.
Prima di procedere al distacco il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla sede Inail di
competenza l’assegnazione in Brasile, specificando le condizioni e il tipo di attività che il
lavoratore dovrà svolgere all’estero.
L’Accordo di sicurezza sociale con il Brasile prevede per i lavoratori di cittadinanza italiana, e
per i rispettivi familiari a carico, l’assistenza diretta; a tal fine occorre richiedere alla Asl di
competenza il modello I/B2.
Sarà poi compito del lavoratore provvedere all’iscrizione presso le Autorità sanitarie competenti brasiliane, presentando il modello I/B2.
Adempimenti
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Adempimenti
fiscali
Residenza fiscale
SI/NO
Richiesta all’Inps del modello I/B1
Richiesta all’Asl del modello I/B2
Comunicazione del distacco all’Inail
Iscrizione del lavoratore presso le autorità sanitarie brasiliane
Richiesta di autorizzazione all’autorità estera per il versamento dei
contributi in Italia nel caso di distacchi di durata superiore ai 12 mesi
Riferimenti normativi
Riferimenti di prassi
– D.L. 31 luglio 1987, n. 317, conv. con mod.
nella legge 3 ottobre 1987, n. 398
– Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Brasile
Convenzione IT/BRA firmato a Roma il 9 dicembre 1960, in vigore dal 26 febbraio 1965
– D.M. 7 dicembre 2012
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Inps, circ. 15 marzo 1994, n. 87
Min. lav., nota 18 gennaio 2001
Inps, circ. 10 aprile 2001, n. 86
Inpgi, circ. 16 gennaio 2013, n. 1
Inail, circ. 22 gennaio 2013, n. 2
Inps, circ. 5 febbraio 2013, n. 17
Al fine di individuare il corretto regime fiscale applicabile, il sostituto d’imposta deve verificare, tramite la somministrazione di un apposito questionario fiscale, la sussistenza o
meno della residenza fiscale in Italia del lavoratore.
Nel caso di specie si assume che il lavoratore e la propria famiglia abbiano mantenuto la
residenza civilistica in Italia per meno di 183 giorni nel corso del periodo d’imposta. Inoltre,
la circostanza che l’intero nucleo familiare si sia iscritto all’Aire e abbia trasferito il proprio
domicilio civilistico all’estero per un periodo superiore a 183 giorni, consente al datore di
lavoro la sospensione delle ritenute in Italia.
Tra l’Italia e il Brasile è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, firmata a
Roma il 3 ottobre 1978.
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Adempimenti
SI/NO
– Verifica delle condizioni per la sospensione delle ritenute
– Verifica dei contenuti della convenzione contro le doppie imposizioni
Riferimenti normativi
Riferimenti di prassi
– Min. fin., circ. 2 dicembre 1997, n. 304
– art. 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
– Convenzione tra il governo della Repubblica
italiana e il governo della Repubblica federale
del Brasile per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 3 ottobre
1978 e in vigore dal 24 aprile 1981
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Rientro
del lavoratore
Al rientro in Italia il lavoratore deve recarsi all’anagrafe del comune di residenza, che potrebbe essere differente da quello precedente al distacco, e richiedere l’iscrizione all’anagrafe e la cancellazione dall’Aire. Il datore di lavoro dovrà cancellarlo dal ruolo estero e
provvedere a comunicare il rientro al Centro per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al Ministero del
lavoro, qualora la data di rientro sia anticipata rispetto a quanto comunicato ai richiamati
Enti. Una comunicazione analoga dovrà essere effettuata anche nei confronti della Asl e il
lavoratore e la propria famiglia dovranno provvedere alla scelta del medico di fiducia.
Esempio
Cedolino del mese di luglio 2013 di un lavoratore con qualifica di quadro, settore industria,
fiscalmente non residente in Italia, distaccato in Brasile.
Retribuzione annua lorda: E 70.000,00;
bonus: come da pacchetto descritto al paragrafo «Adempimenti contrattuali».
Busta paga
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