Ufficio della Procura Federale
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FIDS COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE T.F. N. 29/16 Avv. Simona Filippone Presidente Avv. Cristiana Spadaro Componente Avv. Antonella Manni Componente Paola Gatta Segretario nel procedimento R.G. T.F. 15/16 promosso con ricorso presentato in data 06/07/2016 da: Nunzio Di Gioia, Maio Fortunato, Francesco Perni, Ciro Saveriano, Francesco Laudani, Domenico Guarnera, Emiliano Marandola, Melinda Marchese, Rocco Pacione, Luigi De Luca, Graziano Gennari, Giuseppa Fresu, Giovanni Clemente, Liana Sonnante, Massimiliano Napoli, Maria Lembo, Loredana Salinaro, Rosanna Negro, Francesco Somma, Maurizio Pepe, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Fascì ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Reggio Calabria, Viale Galileo Galilei n. 32 contro FIDS – Federazione Italiana Danza Sportiva, in persona del legale rapp.te p.t., presso la sede in Roma, Stadio Olimpico – Curva Sud FATTI E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con il ricorso in epigrafe indicato, i ricorrenti tutti richiedevano all’adito Tribunale di accertare e dichiarare: 1. “Che il comportamento della federazione FIDS in persona del Presidente, del Consiglio e del responsabile del SAF è illegittimo e pertanto obbligarli alla restituzione per tutti i ricorrenti delle abilitazioni sportive pregresse ed il loro utilizzo nelle competizioni oggetto di convocazione. 2. Dichiarare che tale comportamento è illegittimo ed ha comportato un ingiusto danno morale e di immagine ai medesimi ricorrenti. 3. Dichiarare che la FIDS deve collocare i ricorrenti (possessori dei brevetti di Cl. A) – senza ulteriore esame, ma con corsi di aggiornamento come stabilito da FIDS, con un documento del 2011 – nella qualifica di Giudice Federale di III livello poiché i ricorrenti sono in possesso di attestati di idoneità a Giudici di Gara rilasciati dalla FIDS – CONI e non da Enti Convenzionati come erroneamente sostenuto dalla Presidenza Federale. 4. Dichiarare che la FIDS non ha rispettato il patto di prelazione stabilito a favore dei Giudici Ordinari nell’accordo sottoscritto dalle parti per tramite dei rispettivi procuratori in data 6.10.2014, con le modalità ed i termini già esplicitati nel corpo dell’atto. 5. Condannare, altresì, la medesima Federazione alla condanna alle spese e competenze del presente procedimento. ****** Le doglianze avanzate dai ricorrenti si fondavano (e si fondano), sostanzialmente, sull’utilizzo soltanto residuale dei Giudici Federali, cui verrebbero sistematicamente preferiti i Giudici Straordinari (cd. Tecnici) e sul mancato rispetto di “un patto di prelazione” sottoscritto in data 06/10/2014 tra una parte dei ricorrenti e la FIDS, a chiusura e definizione di altro procedimento da questi intentato. A supporto delle pretese avanzate (integrate in data 15/07/2016 con il deposito di ulteriore memoria), è stata prodotta copiosa e dettagliata documentazione, comprensiva, tra l’altro, dei pannelli giudicanti relativi a numerose competizioni svoltesi negli ultimi mesi. In data 15/07/2016, pertanto, il Tribunale Federale disponeva, ai sensi dell’art. 48 sexies, la comunicazione del ricorso alla Segreteria ed alla Presidenza FIDS e fissava per la discussione del ricorso la convocazione del 14/09/2016; In tale sede, sentite le parti, ritenuta la necessità di provvedere all’acquisizione della Delibera del Consiglio Federale n. 723 del 31/05/2016 e di procedere all’audizione dei dirigenti del Settore Arbitrale Federale onde ottenere i chiarimenti necessari al fine del decidere, il Tribunale disponeva una nuova convocazione degli interessati, in data da definirsi; Con ordinanza del 12/10/2016 il Tribunale scioglieva la riserva, fissando udienza al 21/10/2016, per i suddetti incombenti. Pertanto, nel corso della convocazione del 12/10/2016, depositata la documentazione richiesta e sentiti i testimoni, sigg.ri Carlo Lupidi, Giovanni Scordo e Rosanna Cadei (tutti responsabili del SAF), il Tribunale invitava le parti a procedere alla discussione finale e tratteneva la causa in decisione. I ricorrenti insistevano per l’accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso, mentre la resistente Federazione – anche alla luce delle dichiarazioni rese dai responsabili del Settore Arbitrale Federale - ne chiedeva il rigetto. In particolare, parte resistente assumeva che i Giudici Federali (ex ordinari) sono regolarmente impiegati nei collegi arbitrali e non sussiste alcun obbligo normativo o regolamentare che imponga alla Fids di utilizzarli in un numero più consistente. Quanto alla lettera del Presidente FIDS datata 04/11/2014 e richiamata in atti dai ricorrenti, il legale della Federazione, avv. Sammarco, rilevava che quanto in essa contenuto fosse da ritenersi superato alla luce della normativa intervenuta successivamente. Veniva, altresì, rilevato che la qualifica di Giudice Federale non dà diritto ad alcuna prelazione nelle nomine dei collegi e, quanto al minore impiego della figura del giudice federale, veniva fatto presente che esso è giustificato da significative ragioni economiche, che impongono di operare in tal senso (l’indennità ed i costi connessi all’utilizzo di tali Giudici sono di molto superiori a quelli dei Giudici Straordinari/Tecnici e, pertanto, pregnanti ragioni di ordine economico impongono alla Fids di rispettare i budget annuali di spesa previsti). Veniva evidenziato, infine, che parte dei Giudici Federali sono abilitati a giudicare solo in alcune discipline, tanto da imporre necessariamente la presenza dei Giudici Straordinari nella medesima competizione, con ulteriore aggravio delle spese a carico della Federazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e nei modi che si andranno ad esporre: - L’attuale normativa federale e, in particolare, il Regolamento del Settore Arbitrale Federale, prevede, con riferimento alla categoria degli UdG “Giudici di Gara”, la suddivisione in due sottocategorie, quella dei Giudici Federali (già Ordinari) e quella dei Giudici Tecnici (già Straordinari). Ai primi - diversamente dai Tecnici, che svolgono anche attività di insegnamento vengono imposti obblighi pregnanti, che si possono sinteticamente ricondurre alla impossibilità di: 1. ricoprire cariche federali o nell’ambito di affiliati FIDS; 2. rivestire la qualifica di atleta e/o tecnico; 3. avere come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale o professionale collegata all’attività della FIDS; 4. svolgere attività di insegnamento; 5. operare direttamente o indirettamente nell’organizzazione delle gare; 6. avere incarichi in organismi comunque riferibili alla FIDS. Ciò al fine di garantire e favorire l’effettiva terzietà di giudizio, nell’ottica della costituzione di una categoria giudicante imparziale, scevra da ogni commistione economica e/o collegamento con le associazioni affiliate e con gli organizzatori delle gare. Inutile rammentare in questa sede le ragioni che hanno condotto in tale direzione (è sufficiente, infatti, il riferimento alle ben note vicende che hanno condotto al Commissariamento della Federazione). E’, per contro, essenziale rilevare che proprio al fine di garantire il buon andamento delle competizioni, ad ogni livello, la FIDS si è impegnata a portare a termine il progetto di costituzione di un corpo di Ufficiali di Gara giudicanti efficiente ed obiettivo, privo di condizionamenti economici e politici. A tal fine, si è previsto un periodo “di transizione” (sino al 31/12/2017) durante il quale, vista la necessità di provvedere alla costituzione e formazione di Giudici Federali abilitati a giudicare ogni e qualsivoglia competizione (sino al Livello I – Internazionale), questi potessero essere affiancati anche da Giudici Tecnici (gli ex Straordinari) già in possesso delle necessarie abilitazione (Art. 14 Regolamento SAF – Disposizioni Transitorie e Finali: “Con riferimento alla categoria degli UDG “Giudici di Gara”, fino al 31/12/2017, la CNA provvederà alla designazione dei giudici-arbitri delle competizioni anche impiegando quali “Giudici di Gara” i Tecnici abilitati nella disciplina di gara - cd. giudici straordinari) Naturalmente ciò postula: 1. che vengano indetti dalla Federazione i necessari corsi abilitativi (per ogni livello di inquadramento), onde consentire la progressiva costituzione della categoria “Giudici Ordinari” per poter giudicare ogni tipo di competizione; 2. che venga gradualmente ridotto - per poi essere eliminato del tutto a decorrere dal 01/01/2018 - il ricorso ai Giudici Straordinari/Tecnici. A tale proposito occorre evidenziare: - - Che la FIDS ha inspiegabilmente interrotto l’indizione dei percorsi formativi ed abilitativi, in particolare per l’inquadramento ai superiori Livelli A (competizioni federali, promozionali autorizzate di tipo A, B ed amatoriali) ed I (Internazionale). Che la FIDS, invece di progressivamente ridurre l’impiego dei Giudici Tecnici (già Straordinari) favorendo la designazione dei Giudici Federali, continua a ricorrere ad un sin troppo elevato (ed in parte ingiustificato) utilizzo dei primi. Che la delibera n. 723, resa dal Consiglio Federale in data 31 maggio 2016, che autorizza il SAF all’utilizzo dei Giudici Federali anche nell’ambito dei pannelli concernenti le competizioni di classe A (previa verifica del possesso della relativa abilitazione acquisita nella pregressa carriera da Tecnico/Giudice straordinario) può solo in parte ovviare alla condizione di sostanziale stallo venutasi a creare a causa della mancata indizione dei necessari corsi abilitativi; Che a detta situazione occorre, comunque, porre fattivo rimedio, onde evitare che la condotta della FIDS comporti, in futuro, il mancato adempimento di quanto previsto dal vigente Regolamento SAF, entro i termini ivi stabiliti (31/12/2017), divenendo così illegittima. RILEVATO, pertanto, Che ad oggi non può ravvisarsi alcuna illegittimità nella condotta della FIDS (quantomeno nei modi e nei termini evidenziati nel ricorso), non essendosi ancora compiuta la “fase transitoria” che mira alla costituzione di un corpo giudicante autonomo ed indipendente (Cd. Giudici Federali), ma che, senz’altro, può individuarsi una colpevole inerzia, consistente nell’aver rallentato il percorso formativo ed abilitativo del Giudici Federali, soprattutto per l’accesso ai livelli di inquadramento superiori. Che iI più volte menzionato accordo transattivo del 06/10/2014 in realtà non è fonte di alcun obbligo di prelazione dei Giudici Federali su quelli straordinari (è al limite fonte degli obblighi specificamente elencati tra le sole parti che lo hanno sottoscritto). Che l’obbligo di impiegare i Giudici Federali invece dei Tecnici, nei modi e nei termini indicati, pertanto, non ha fonte pattizia, ma discende dalla corretta applicazione della normativa endofederale. Che a detto obbligo consegue una graduale dismissione nell’impiego dei Giudici Tecnici/Straordinari, in favore di un crescente utilizzo di quelli Ordinari. Che ricorrenti, per ottenere l’inquadramento nei diversi livelli (T, C, B, A, I) - così come previsto nel vigente Regolamento - dovranno sostenere il percorso formativo ed abilitativo previsto dalla FIDS e sostenere le prove (anche per esami) di volta in volta ritenute necessarie, così come tutti gli altri Giudici Federali, non potendo rappresentare le eventuali abilitazioni già conseguite titolo per esserne esonerati. Che, quanto alla prima delle richieste formulata dai ricorrenti nelle conclusioni dell’atto introduttivo del presente procedimento, essa è da ritenersi superata con l’adozione della delibera del Consiglio Federale n. 723 del 31/05/2016 (tra l’altro intervenuta ancor prima del deposito del ricorso) ed è, pertanto, cessata la materia del contendere, avendo la delibera chiarito che le pregresse abilitazioni non sono mai state soppresse e/o annullate, ma che non risultano dal sito federale in conseguenza di “una fisiologica architettura del software di gestione delle abilitazioni”, che impedisce la coesistenza del doppio status di Giudice Tecnico - al quale conseguono le tradizionali abilitazioni - e Giudice Federale - al quale conseguono abilitazioni autonome. PTM IL TRIBUNALE FEDERALE DELIBERA di infliggere alla FIDS, in persona del Presidente p.t., la sanzione della ammonizione con espressa diffida a correttamente adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento del Settore Arbitrale Federale, come esposto e spiegato nella parte motiva del presente Comunicato Ufficiale (graduale e progressiva soppressione dei Giudici Tecnici dai pannelli giudicanti, sino alla totale eliminazione in data 31/12/2017; indizione di corsi abilitativi – anche per esami – e percorsi formativi ad hoc per i Giudici Federali). Rigetta, per il resto, le domande proposte dai ricorrenti. Roma, 16/12/2016 Il Segretario Il Presidente