Numero verde 800 264 760 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle

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Numero verde 800 264 760 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle
Aggiornato il 14/02/2017
AVVISO PER IL LAVORATORE
STATO DI DISOCCUPAZIONE E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
STATO DI DISOCCUPAZIONE
E’ considerato disoccupato il soggetto che dichiari:
•
di essere privo di occupazione;
•
di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa (DID);
•
di essere immediatamente disponibile a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro
concordate con il Centro per l’impiego.
Il soggetto titolare di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi che presenti la dichiarazione di
immediata disponibilità (DID) è considerato privo di occupazione.
A COSA SERVE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
•
per poter beneficiare dei trattamenti previdenziali di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COLL, ASDI);
le relative domande vanno presentate all’INPS unicamente in via telematica, direttamente da casa
oppure tramite i patronati (il servizio è gratuito);
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per accedere ai sostegni al reddito provinciali previsti per alcune categorie di disoccupati;
•
per ottenere i Servizi che il Centro per l’impiego propone per contrastare la disoccupazione ed
aiutare i lavoratori a reinserirsi nel mondo del lavoro.
La persona che ha dichiarato al Centro per l’impiego lo stato di disoccupazione può successivamente
autocertificare tale condizione e la sua durata.
In provincia di Trento è inoltre possibile ottenere lo stato di disoccupazione e stampare i documenti che
confermano
questa
condizione
tramite
un
servizio
telematico,
presente
sul
sito
www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/did_on-line.
Per i beneficiari di ammortizzatori sociali nazionali, la domanda di NASpI e DIS-COLL equivale alla
dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI PER ISCRIVERSI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE
Per tutti
•
il lavoratore può iscriversi presso un solo Centro per l’Impiego. Per i percettori di sostegno al
reddito nazionali (es.: NASpI, DIS-COLL) e provinciali (es.: Reddito di attivazione e Sostegno al
reddito), il Centro per l’impiego competente è quello di domicilio;
•
età lavorativa (obbligo scolastico assolto – dieci anni di frequenza scolastica e 16 anni di età) ed
avere un’età inferiore ai 66 anni e 7 mesi;
•
documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;
•
lettera di licenziamento o di dimissioni relativa all’ultimo rapporto di lavoro.
Per gli stranieri
•
permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa, in corso di validità.
IMPEGNI DEL LAVORATORE
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID, rilasciata on-line o tramite la domanda di sostegno al
reddito nazionale, il lavoratore percettore di ammortizzatore sociale nazionale (NASpI o DIS-COLL) è
tenuto a sottoscrivere, presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato.
Il lavoratore non percettore di ammortizzatore sociale è tenuto alla sottoscrizione del Patto di servizio,
presso il Centro per l’impiego, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della DID.
Con la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, il lavoratore s’impegna a:
Numero verde 800 264 760 (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00)
www.agenzialavoro.tn.it
21 febbraio 2017
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partecipare ai colloqui per la predisposizione del Patto di servizio o Progetto personalizzato ed a
sottoscriverli;
svolgere, nei tempi stabiliti, le attività concordate nel Patto di servizio o Progetto personalizzato. Il
lavoratore deve presentare la documentazione relativa ad eventuali attività previste dal Patto di
servizio o Progetto personalizzato che ha scelto autonomamente e che, dunque, non rientrino tra
quelle proposte dall’Agenzia del lavoro;
presentarsi alle eventuali convocazioni del Centro per l’impiego;
aderire alle proposte di orientamento, di formazione, di inserimento lavorativo e di impiego offerte
dal Centro per l’impiego;
garantire la reperibilità presso il proprio domicilio;
comunicare, entro 5 giorni, ogni variazione del domicilio o del numero di telefono;
comunicare al Centro per l’impiego, entro 5 giorni dall’inizio, l’avvio di un lavoro autonomo o
d’impresa oppure all’estero;
presentarsi comunque al Centro per l’impiego almeno una volta all'anno (entro il 31 dicembre di
ogni anno) per la verifica della propria situazione lavorativa.
Il lavoratore che non rispetta gli impegni sottoscritti nel Patto di servizio personalizzato, senza giustificato
motivo, non potrà accedere, su propria richiesta, agli interventi previsti dal Documento di politica del
lavoro, per un periodo di 6 mesi.
Chi non sottoscrive il Patto di servizio personalizzato o non rispetta gli impegni in esso concordati,
decade dallo stato di disoccupazione e perdere i sostegni al reddito provinciali (es.: Sostegno al reddito e
Indennità per lavoratori agricoli). Nel caso in cui sia invece percettore di ammortizzatori nazionali (es.:
NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, ASDI) si veda il paragrafo “Perdita dello stato di disoccupazione
e relative sanzioni”.
SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione è sospeso in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6
mesi. In questo caso, alla conclusione del rapporto di lavoro il cittadino riacquista automaticamente la
condizione di disoccupazione senza doversi presentare al Centro per l’impiego per dichiarare nuovamente
la sua immediata disponibilità al lavoro (DID). E’ sospeso anche il rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato che si interrompe prima dei 6 mesi.
PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E RELATIVE SANZIONI
Per i lavoratori beneficiari di sostegni al reddito nazionali (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità) l’art. 21
del D.lgs. 150/2015 prevede le seguenti sanzioni:
in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni del Centro
per l’impiego e alle iniziative di orientamento concordate nel Patto di servizio
personalizzato:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
• in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione concordate
nel Patto di servizio personalizzato:
1) la decurtazione di un una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione;
•
•
in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato
motivo, la decadenza dalla prestazione.
E’ importante precisare che le convocazioni dei lavoratori possono essere fatte dal centro per l’impiego
con raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altra modalità tracciabile (sms o e- mail).
Il CPI pubblicizza l’avvenuta perdita dello stato di disoccupazione, mediante un avviso di pubblicazione
atti, affisso presso i propri locali per 15 giorni di calendario. Contro la perdita dello stato di
disoccupazione, l’interessato può fare ricorso alla Commissione provinciale per l’impiego entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione atti.
Per effetto della decadenza dallo stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di sostegni al
reddito nazionali (NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità) non potranno effettuare una nuova
iscrizione/registrazione prima che siano decorsi 2 mesi.