DISPENSA DIRITTO PUBBLICO A.A. 2012_2013

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DISPENSA DIRITTO PUBBLICO A.A. 2012_2013
Avvertenza: lo studio della presente dispensa va integrato con le lezioni e con la consultazione
della Costituzione della Repubblica Italiana.
Appunti di
DIRITTO PUBBLICO
A.A. 2012/2013
corsi di laurea:
Igiene Dentale
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
Tecniche della Prevenzione
Ostetricia
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UNITÁ I
LO STATO
LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
L’essere umano per sua natura socievole ed aperto alle relazioni con i propri simili, non vive
isolato, ma conduce la sua esistenza in società.
La società è per, definizione, un gruppo organizzato di persone, che intrecciano stabilmente
rapporti reciproci e operano in collaborazione mediante una divisione dei compiti per
raggiungere determinati scopi. Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si
stabilisce su un territorio, riconoscendo al sopra di sé una autorità suprema imponendovi il
rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norme giuridiche) sorge lo stato. Lo stato,
può essere, perciò definito l’organizzazione politica della società o meglio come un popolo
organizzato con proprie leggi, stanziato stabilmente su un territorio e soggetto, ad un potere
sovrano esercitato da un’autorità che opera per il perseguimento di fini giuridici e sociali.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
•
il Popolo;
•
il Territorio;
•
la Sovranità.
IL POPOLO.
Il popolo è l’insieme delle persone fisiche che fanno parte dell’ordinamento, che possiedono
lo statuto di cittadinanza. Lo statuto di cittadinanza è uno statuto giuridico ed ogni stato
determina le regole per il suo acquisto o perdita. Il cittadino è colui che possiede lo statuto di
cittadinanza ed è centro di imputazione giuridica.
La popolazione non è l’insieme dei cittadini, ma è un concetto statistico che indica il
compresso dei residenti in una certa regione spaziale. La residenza è un concetto diverso dalla
cittadinanza. La nazione è un concetto sociologico che indica la comunanza di dati sociali
(lingua, religione e cultura) che aggregano le persone in un’unità nazionale grazie al
sentimento di appartenza. Esistono nazioni che sono divise in più stati o stati che contengono
diverse nazionalità. Nazione e stato possono anche coincidere, ma non è necessario.
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L’acquisto della cittadinanza può avvenire per acquisto originario o acquisto derivativo;
l’acquisto originario arriva per ius sanguinis o ius soli. Il principio dello ius sanguinis afferma
che la cittadinanza si acquista per discendenza dal almeno un genitore già cittadino. Il
principio dello ius soli dichiara cittadino colui che nasce in un determinato stato. In Italia vale
lo ius sanguinis, mentre lo ius soli vale solamente se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori. L’acquisto successivo può avvenire per
naturalizzazione, per adozione, per concessione o per beneficio di legge. Per naturalizzazione
può avvenire quando l’individuo si è inserito nella società in modo tale da essere considerato
cittadino. Per concessione avviene quando l’autorità preposta concede la cittadinanza se
sussistono i requisiti previsti dalla legge. La cittadinanza si può acquisire per beneficio di
legge quando questa preveda la sua acquisizione dopo certi eventi (come ad esempio nel caso
del matrimonio).
La perdita della cittadinanza può avvenire per volontà del cittadino o per statuizione di legge,
ma non si può perdere per motivi politici.
Diritti dell’uomo e Diritti del cittadino
I diritti dell’uomo andrebbero riconosciuti in maniera universale a prescindere dallo statuto di
cittadinanza, in quanto riguardano l’uomo in quanto tale e non come cittadino. Tali diritti non
nascono dalla cittadinanza, ma dalla condizione umana. Il problema è chi debba assicurare
questi diritti che provengono da una dimensione sovrastatale. A questo proposito sono state
scritte le carte internazionali dei diritti dell’uomo ed istituiti tribunali internazionali, ma senza
l’impegno dei singoli stati non c’è un effettiva tutela di questi diritti. Nella costituzione sono
affermati i seguenti diritti e i doveri del cittadino.
“Art 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge. Il diritto vale per il cittadino e non espressamente per il non cittadino, ma
nulla ci impedisce di riconoscerlo anche a questa figura.
“Art 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”.
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L’articolo non copre solo il cittadino, ma, in particolare modo il secondo comma, vale anche
per i non cittadini.
“Art. 52.La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.
I cittadini sono chiamati a difendere la patria, i non cittadini non hanno questo obbligo
“Art 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Questo articolo, utilizzando tutti, si applica a cittadini e a non cittadini.
I non cittadini.
I non cittadini sono o apolidi o stranieri. Gli apolidi non hanno nessuna cittadinanza, non sono
cittadini e non hanno i loro diritti e doveri. Lo straniero ha una cittadinanza, ma non è quella
dell’ordinamento in questione. Lo statuto di straniero è diverso da quello di cittadino. In
questo caso vale il principio di reciprocità, per cui le condizioni dello straniero sono pari nei
diversi pesi. Inoltre gli stranieri godono del diritto di asilo, cioè del diritto di essere ospitati in
un paese che riconosce loro diritti che il loro paese non riconosce.
Gli stranieri, se provengono da stati dell’unione europea, godono dello statuto di cittadini
europei, che vale in tutta l’unione, a prescindere dallo stato in cui si trovano. Se un cittadino è
extracomunitario è straniero a tutti gli effetti e gode di norme diverse.
Le minoranze. Le minoranze etniche presenti nel nostro stato, chiamate nella costituzione
minoranze linguistiche, sono riconosciute e protette.
IL TERRITORIO.
Il territorio si salda con l’elemento personale ed è un elemento imprescindibile degli enti
territoriali. Il territorio è lo spazio fisico della convivenza, che diventa anche lo spazio di
vigenza dell’ordinamento da un punto di vista giuridico. Il territorio non è considerato come
un bene o una proprietà dello stato; ciò che conta è che su di esso viga il potere e la forza
dello stato.
Confini: il territorio è uno spazio fisico che ha dei confini oltre i quali indizia un altro
ordinamento statuale. Il territorio con i suoi confini è la prova dell’esistenza di uno stato
sovrano, perciò le variazioni dei confini di un ente territoriale creano sempre problemi e sono
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assoggettate a regole giuridiche molto precise. Queste regole cercano di evitare un conflitto e
di rispettare l’appartenenza di un territorio alle diverse collettività. La regolazione dei confini
sorge o da una guerra o da un trattato; non è un fatto unilaterale, ma interstatuale o
internazionale.
La questione del territorio degli enti territoriali infrastatuali è trattata negli articoli 131, 132 e
133 della Costituzione. L’articolo 131 elenca quali sono le regioni italiane. L’articolo 132 ci
dice come i confini di una regione possano essere modificati attraverso determinate
procedure. La preoccupazione che emerge in questo articolo e nel seguente è di tenere conto
dell’orientamento delle collettività interessate alle variazioni del territorio. L’articolo 133
regola invece le province e i comuni.
Elementi del territorio: oltre allo spazio fisico dove abita la collettività fanno parte del
territorio anche altri elementi fisici disabitati:
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Sottosuolo. Appartiene allo stato che ha la sovranità sul suolo corrispondente “usque ad
infera”, cioè non ci sono limitazioni di profondità.
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Soprasuolo. Comprende l’atmosfera e l’area soprastante. La sovranità dello stato si
estende anche nell’atmosfera con limiti diversi. Oltre ad una certa distanza dal terreno, pur
potendo continuare a vigere una sovranità teorica, lo spazio è libero.
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Mare. Nel mare non abitano collettività, ma è una componente importante del territorio
che pone problemi di sicurezza, di dogana e di sfruttamento. Il diritto internazionale stabilisce
regole comuni per delimitare i confini sul mare, riconoscendo una fascia di acque territoriali
che appartengono a pieno titolo al territorio dello stato costiero. Storicamente l’ampiezza di
questa fascia era delimitata dalla gittata dei cannoni, oggi il limite è fissato fino ad un
massimo di 12 miglia. Oltre al mare territoriale c’è una zona economica esclusiva entro la
quale lo stato costiero ha una riserva di sfruttamento. Questa zona si estende fin dove le acque
sono profonde meno di 200 metri. Al di là della zona esclusiva c’è il mare libero, res
communis omnium, che è soggetto alle regole del diritto internazionale.
Extraterritorialità e Ultraterritorialità. Le ambasciate estere situate in uno stato sono
giuridicamente territorio dello stato di cui rappresentano il potere, godono cioè della
extraterritorialità. Le ambasciate di uno stato all’estero godono di ultraterritorialità, cioè
fanno parte del territorio dello stato che rappresentano. Questi concetti vanno applicati
anche alle navi e agli aeromobili in acque o cieli internazionali, che sono territorio dello
stato di cui battono bandiera. Se il mezzo di trasporto entra nel territorio di un altro stato
occorre cambiare bandiera ed entra in vigore l’ordinamento di quello stato. Questo tipo di
regime non riguarda anche gli aeromobili e le navi militari.
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LA SOVRANITÀ.
La sovranità è la capacità che possiede un’organizzazione di governo di farsi valere in modo
tendenzialmente preminente ed indipendente. Questo potere non è derivato, ma originario in
quanto si autolegittima ed autocrea, attraverso soprattutto la legge fondamentale. Sul versante
interno lo stato ha la capacità di farsi valere sugli altri ordinamenti, sul versante esterno uno
stato dev’essere riconosciuto come pari dagli altri stati.
Il potere dello stato oggi non è assoluto per ragioni giuridiche e fattuali. Sul piano giuridico ci
sono limiti al potere dello stato (p.e. la sfera dei diritti soggettivi). Sul piano fattuale la
sovranità è limitata da nua serie di eventi economici o politici (p.e. la globalizzazione). Alcuni
stati sono così limitati da poter essere “governi fantoccio”, teoricamente sovrani, ma in pratica
vassalli di altri stati, semisovrani o colonie. A volte la limitazione della sovranità può essere
imposta dall’ordinamento internazionale, come nei casi di riacquisto dell’indipendenza.
In Italia le limitazioni giuridiche alla sovranità sono legittime in base all’articolo 10 primo
comma della Costituzione, dove la repubblica italiana pone un limite al proprio potere
conformandosi alle norme internazionali generalmente riconosciute. Le limitazioni alla
sovranità in Italia derivano da due fattori:
1) L’Ordinamento Internazionale
I diritti dell’uomo sono riconosciuti dallo stato, ma essi e le regole per proteggerli vengono
stabiliti dal diritto internazionale. L’ordinamento internazionale non è solo un diritto tra stati,
ma è un ordinamento a se stante che si rivolge ad ogni essere umano. L’espressione concreta
della ricerca di strumenti giuridici che renda effettivo il diritto internazionale è l’istituzione
dei tribunali internazionali per i diritti umani, come il tribunale dell’Aja per l’ex-Jugoslavia o
la corte penale internazionale. Questi tribunali perseguono i crimini contro l’umanità in
determinati ambiti o invia generale, sono creati dall’ONU, ma hanno comunque bisogno
dell’autorità degli stati per farsi valere.
2) L’Ordinamento dell’Unione Europea
L’ordinamento dell’Unione Europea va considerato un diritto interno e non più una semplice
cooperazione libera tra stati contigui. L’Unione Europea è una forma di coesistenza molto più
forte, in cui gli stati si sono dati organi comuni in grado di fare valere le proprie decisioni sul
territorio della comunità. Già con i trattati di Roma (1957) erano stati istituiti una
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commissione, un consiglio ed una corte di giustizia. Nell’UE convivono la dimensione
statuale e quella sovrastuatale.
GLI UFFICI E GLI ORGANI DELLO STATO
Lo Stato è un Ente astratto, e originario , in quanto non deriva i suoi poteri da alcun altro
soggetto, che nel modo di agire e di presentarsi si manifesta come persona giuridica. Come
tale e quindi titolare di diritti e doveri e può compiere atti giuridici. per poter perseguire i
suoi fini ( difesa, Ordine pubblico, Amministrazione della Giustizia, sviluppo economico
sociale etc.) lo Stato agisce attraverso i propri organi.
Per organi dello stato intendiamo i soggetti che, ciascuno nell’ambito della propria
competenza, sono autorizzati ad agire in suo nome e per suo conto, disponendo del suo
patrimonio, emanando leggi, firmando trattati internazionali etc.
Questi organi, riguardo alla loro composizione possono essere distinti in:
-
Organi individuali, (Presidente della Repubblica );
-
Organi Collegiali (Camera dei Deputati) ;
-
Organi Semplici (Presidente della Repubblica) che costituisco una unita in scendibile;
-
Organi Complessi (consiglio dei Ministri), quando sono formati da più organi.
In base alle funzioni, che sono chiamati a svolgere distinguiamo:
Organi Legislativi, Esecutivi, Giudiziari ed amministrativi.
In base a come vengono costituiti distinguiamo:
-
Organi politici, che prendono decisioni che interessano tutta la collettività
(parlamento, governo etc.)
-
Organi burocratici che eseguono quanto dai primi predisposto e vengono reclutati per
concorso (funzionari o impiegati).
A seconda dal rilievo dato dalla costituzione, distinguiamo, gli organi in:
-
costituzionali, ai quali sono affidati i poteri fondamentali dello stato (Parlamento,
Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale)
-
di rilievo costituzionale, non partecipano alla funzione politica e sono solo individuati
ma non disciplinati dalla costituzione (Consiglio di Stato corte dei Conti etc)
-
non costituzionali in quanto dipendono dai primi (Prefetti Questori Provveditorati).
A seconda della competenza territoriale, distinguiamo:
-
Organi centrali che estendono la loro competenza su tutto il territorio dello stato;
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Organi locali, che hanno una competenza limitata a parte del territorio.
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FORME DI STATO
L’organizzazione politica è l’organizzazione che un popolo si dà per divenire stato .
L’espressione forma di Stato indica il modo in cui si configura il rapporto tra governanti e
governati. Si distinguono generalmente tre forme di Stato:
1. Stato assoluto;
2. Stato liberale;
3. Stato moderno.
Nello Stato assoluto il potere del Sovrano è illimitato e incondizionato. Il Sovrano non deve
rendere conto a nessuno del suo operato, in quanto è una autorità indipendente che non
ammette interferenze. Egli impersona il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale.
Nello Stato liberale, sorto in seguito alle rivoluzioni americana (1776) e francese (1789), ad
opera della borghesia, anche lo Stato è tenuto a rispettare le norme giuridiche che esso stesso
crea (principio di legalità) ed ai cittadini sono riconosciuti dei diritti soggettivi che potranno
far valere anche nei confronti dello Stato. Lo Stato liberale viene anche detto Stato di diritto e
racchiude in sé alcuni principi fondamentali quali la separazione dei poteri, l’introduzione
delle Costituzioni, l’emergere di diritti soggettivi, l’attribuzione della sovranità al popolo che
elegge, attraverso libere elezioni, i propri rappresentanti al Parlamento. Gli Stati liberali
ottocenteschi, peraltro, non assunsero connotati pienamente democratici a causa di diverse
limitazioni come quella relativa all’effettivo esercizio dei diritti politici: il diritto di voto era
riconosciuto solo ad una stretta cerchia di persone, secondo un criterio di disponibilità
economiche.
Si parla invece di FORME DI GOVERNO, quando si fa riferimento ai rapporti tra gli organi
superiori ( Costituzionali) dello stato, cioè a come il potere politico è ripartito tra gli stessi. Si
può così avere ad esempio la Monarchia Assoluta, la Monarchia costituzionale, la Repubblica
Presidenziale e la Repubblica Parlamentare. Nella Monarchia Assoluta il potere politico era
completamente accentrato nelle mani del sovrano, che lo esercitava in modo indiscusso.
Secondo Montesquieu, il potere politico deve essere suddiviso in legislativo , esecutivo e
giurisdizionale. L’esercizio di ciascuno deve essere assegnato ad un organo indipendente ed
autonomo.
Il principio della divisione dei poteri, ha trovato la sua prima applicazione nel 1800 con la
formazione degli stati liberali e quindi con il passaggio dalla Monarchia assoluta alla
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Monarchia Costituzionale.
Nella Monarchia Costituzionale il sovrano è il capo indiscusso dell’esecutivo è non è
sottoposto al controllo del parlamento. Il potere legislativo è affidato quasi esclusivamente al
parlamento eletto da determinate categorie di cittadini.
Dalle Monarchie costituzionali, hanno avuto origine le forme di governo degli stati
contemporanei .
Oggi la distinzione fondamentale è tra governo presidenziale, governo parlamentare e
governo semipresidenziale.
Nella Repubblica Presidenziale Il gestore del potere esecutivo è il presidente, che cumula le
funzioni di capo dello stato e di capo del governo. Il presidente ha un’investitura popolare, è
scelto direttamente dal corpo elettorale al quale deve rendere conto al termine del mandato. Il
presidente sceglie autonomamente i suoi collaboratori, cioè i ministri. In questo sistema i
potere è fortemente concentrato nel vertice dell’esecutivo e questa concentrazione viene
bilanciata grazie ad una serie di rapporti tra poteri, in particolare tra il legislativo e
l’esecutivo, che permettono interferenze e controlli reciproci. Ad esempio il parlamento ha il
potere di stabilire le risorse finanziarie necessarie alla gestione del sistema o può esercitare il
potere di impeachment, cioè la messa in stato d’accusa del presidente con la possibilità di
revocarne il mandato.
Sono repubbliche presidenziali: Stati Uniti d’America e molti altri stati dell’america latina.
Nella repubblica parlamentare, La forma di governo parlamentare è incardinata sull’istituto
della fiducia: l’esecutivo può esercitare il proprio potere solo se ottiene la fiducia del
parlamento. Il governo deve avere l’imprimatur del parlamento e mantenere con esso un
rapporto di fiducia, altrimenti si verifica una crisi di governo. La fiducia è un mezzo per
garantire il controllo permanente del corpo elettorale, tramite i suoi rappresentanti, sul
governo. Gli organi che detengono il potere esecutivo sono distinti dal capo dello stato. Il
governo nasce per investitura del capo dello stato, che nomina sia il capo del governo, sia gli
altri ministri, che insieme formano il consiglio dei ministri. Dopo un atto formale come un
giuramento ha luogo il passaggio di consegne tra un governo e quello successivo, ma per
essere nel pieno delle sue funzioni il governo deve ottenere la fiducia del parlamento. La
scelta del capo dello stato deve tenere conto dell’orientamento del parlamento, per questo il
capo dello stato tiene una serie di consultazioni con i rappresentanti di tutti i gruppi politici e
con altre personalità eminenti. Il consiglio dei ministri deve stilare un proprio programma
generale che intende perseguire, per il quale richiede la fiducia al parlamento. La fiducia serve
a verificare la sintonia dell’indirizzo politico tra governo e parlamento, o almeno tra il
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governo e la maggioranza dei parlamentari. Per esercitare le sue funzioni il governo deve poi
collaborare continuativamente con il parlamento. Il governo dura in carica finché persiste la
fiducia o finché rimane in carica il parlamento che l’ha concessa. In caso di crisi di governo il
capo dello stato avvia le consultazioni per verificare se vi sono le condizioni per nominare un
altro governo; se queste non sussistono il capo dello stato può sciogliere le camere per uscire
dalla crisi. L’elemento di rischio nel sistema parlamentare è dato dal rischio dell’instabilità, i
quanto il governo può entrare in crisi in ogni momento. A fronte di questo rischio connaturato
a questa forma di governo, l’ordinamento inserisce alcune clausole di razionalizzazione.
-
I sistemi elettorali. Il sistema elettorale non è un scelta tecnica, ma risponde ad un
obiettivo politico, in quanto ha influenza sulla stabilità di un governo. I sistemi
elettorali possono essere distinti tra proporzionali e maggioritari. I sistemi
proporzionali eleggono i rappresentanti in misura proporzionale ala consistenza delle
diverse forze politiche: l’organo rappresentativo è formato proporzionalmente
all’orientamento del corpo elettorale. Il sistema maggioritario ha l’obiettivo di
individuare e premiare la forza maggioritaria per far emergere una maggioranza in
parlamento. Il sistema maggioritario non tiene conto della consistenza delle forze in
campo, ma fa sì che venga eletto colui che in ogni singolo collegio ha ottenuto più
voti. Entrambi i sistemi sono democratici, ma si pongono obiettivi diversi. Il sistema
proporzionale fotografa le consistenze delle forze politiche, quello maggioritario cerca
di dar luogo ad una maggioranza stabile che abbia i numeri per governare. Il sistema
maggioritario spinge ad un certo grado di bipolarismo.
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Clausola di sbarramento. Si stabilisce a priori che in un sistema proporzionale si
concorre alla ripartizione dei seggi a condizione di arrivare ad una soglia minima
percentuale.
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Sfiducia costruttiva. Quando si sfiducia un governo in carica c’è l’obbligo di avere
pronta un’alternativa al governo sfiduciato.
Il governo semipresidenziale e in vigore in Francia, ha un capo dello stato eletto direttamente
dal corpo elettorale, come nel sistema presidenziale. Il capo dello stato non è il capo del
governo, che è un organo distinto ed è formato dal primo ministro e dagli altri ministri. Il
capo dello stato in quanto eletto dal corpo elettorale non ha però una posizione solamente
rappresentativa, ma è politicamente più forte e detiene alcuni poteri politici e ne condivide
altri con il governo. Il governo nasce su investitura del capo dello stato e questi due organi
devono mantenere un rapporto fiduciario, in quanto il presidente può anche revocare i
ministri. Il governo però godere anche della fiducia del parlamento. Questo sistema della
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doppia fiducia cerca di bilanciare il peso del parlamento e del capo dello stato, entrambi
organi eletti direttamente. Accade a volte che l’orientamento politico del capo dello stato sia
diverso da quello della maggioranza del parlamento. Occorre decidere se in casi del genere ci
debbano essere dei meccanismi automatici per eliminare questa disparità o se ci sia un organo
che tra i due prevale. Di solito prevale il parlamento, perciò il capo dello stato deve
uniformarsi alla volontà del parlamento e nominare un governo che può ottenerne la fiducia.
Il rischio di questo sistema è proprio il conflitto determinato dalla coabitazione.
L’ESPERIENZA ITALIANA
Quando nel 1861 venne proclamato il Regno di Italia, che segnò l’unificazione del territorio
del nostro Paese, come prima Costituzione venne adottato lo Statuto Albertino, che era già
stato concesso dal Re Carlo Alberto nel 1848 al regno di Sardegna.
La motivazione politica che spinse tale sovrano a quella scelta fu essenzialmente la necessità
di andare incontro, sia pure in modo parziale, alle esigenze di democrazia e libertà che si
stavano manifestando in quel periodo.
Lo Statuto segnò il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale. Il ruolo
svolto dal sovrano rimase però preminente: egli, infatti, conservò il potere di nominare a vita i
membri del Senato (scelti fra gli appartenenti a determinate categorie come vescovi,
arcivescovi, ambasciatori, cittadini distintisi per meriti speciali, ecc.), la facoltà di nominare i
Ministri e di esercitare in modo esclusivo il potere esecutivo, il potere di nominare i
magistrati, chiamati ad amministrare la giustizia in suo nome.
Lo Statuto Albertino accompagnò le sorti dello Stato italiano sino all’emanazione della nuova
Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, che assicura l’uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, la separazione dei poteri dello Stato e la garanzia dei diritti
soggettivi privati e pubblici.
LO STATO SOCIALE
La forte mancanza di democrazia che caratterizzò lo Stato di diritto, nel quale veniva
affermata l’uguaglianza formale dei cittadini, ma non si combattevano le ingiustizie di ordine
sociale nate per effetto dell’industrializzazione e dell’avvento del capitalismo, scatenò
tensioni e rivolgimenti in seno alla Società.
Sotto la spinta dei movimenti socialisti vennero introdotti nuovi principi giuridici e politici
che ampliarono notevolmente i compiti dello Stato. In questo nuovo tipo di Stato, denominato
Stato sociale o Stato assistenziale, lo Stato non si pone solo il compito della conservazione,
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ma anche quello di un crescente benessere dei cittadini, attraverso, per esempio, forme di
assicurazione nei casi di infortuni, malattie, invecchiamento, invalidità, sussidi di
disoccupazione, edilizia economica popolare, salute ed istruzione gratuiti (almeno per le fasce
sociali più deboli economicamente), ecc. In altre parole, prese corpo l’idea che lo Stato
dovesse occuparsi dei problemi dei cittadini, dalla loro nascita alla loro morte.
Sino agli anni Settanta, l’idea dello Stato assistenziale ha accompagnato senza particolari
difficoltà la storia degli Stati industrializzati dell’occidente.
Da un lato questi interventi dello Stato hanno sicuramente contribuito a cancella re molte
delle ingiustizie tipiche del periodo del capitalismo selvaggiocce che aveva caratterizzato il
1800. da un altro punto di vista, l’assunzione di compiti così ampi da parte dello Stato ha
provocato una dilatazione delle strutture e degli apparati pubblici, che hanno assorbito
crescenti risorse, facendo aumentare la spesa pubblica. Questo processo è andato
aggravandosi e ha reso necessario un forte aumento dell’imposizione fiscale.
Oggigiorno si cerca di frenare l’espansione delle attività e delle spese dello Stato e di lasciare
maggiore autonomia all’iniziativa privata, anzi si cerca di privatizzare ciò che è pubblico.
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UNITÁ II
LA COSTITUZIONE
CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione è un fenomeno particolarmente importante, perché concomitante con la
nascita di un ordinamento statale. Storicamente attraverso un documento – la Costituzione – si
è cercato di sancire alcune scelte ed alcune opzioni fondamentali per l’ordinamento statuale.
La Costituzione è il punto di partenza e il dato di riferimento dell’orientamento posto nel
momento in cui l’ordinamento stesso si costituisce.
La Costituzione è la fonte suprema, la fonte dell’organizzazione costituzionale e la fonte delle
fonti.
La Costituzione è la fonte fondamentale, suprema dell’ordinamento statuale. E’ un elemento
imprescindibile, il dato da cui dipende il resto. Le opzioni fatte nella Costituzione
condizionano tutto l’ordinamento.
La costituzione disciplina il potere e l’organizzazione del potere costituzionale. Il
costituzionalismo supera la concentrazione dei poteri per arrivare alla loro ripartizione tra una
pluralità di organi costituzionali, posti sullo stesso piano. Nella Costituzione si trovano le
funzioni dei vari organi, i loro rapporti, i sistemi di pesi e contrappesi.
La Costituzione è la fonte delle fonti, cioè è la fonte che ha il compito di stabilire come
successivamente si potrà produrre diritto e quali sono le fonti di produzione legittime in
quell’ordinamento. La costituzione è la prima e la principale fonte sulla produzione
La costituzione è la norma prodotta dal potere costituzionale, cioè da quel corpo politico
capace di creare la Costituzione nel momento genetico dell’ordinamento. In seguito la vita del
gruppo sociale si sviluppa su quelle scelte, che sono stabilizzate nella Costituzione, duratura
nel tempo. Il potere costituzionale è il potere iniziale capace di operare le scelte fondamentali,
definendo così un ordine: il potere successivo è da quel momento ordinato, costituito. Nel
momento costituente il potere è libero, poi diventa limitato dalla Costituzione, che tende a
stabilizzare ed irrigidire le scelte successive. Le scelte del costituente valgono a tempo
indeterminato.
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Costituzioni rigide – flessibili. Le costituzioni flessibili possono essere agevolmente
modificate, le costituzioni rigide impediscono o rendono difficoltose le modifiche. La rigidità
contraddistingue quasi tute le costituzioni contemporanee. Le costituzioni flessibili sono
modificabili attraverso leggi e procedure ordinarie, le costituzioni rigide richiedono
maggioranze e procedure più complesse.
Costituzione formale – sostanziale – materiale.
La costituzione formale è il testo della Costituzione, prodotto da un processo costituente, con
un certo contenuto ed una certa forma.
La costituzione sostanziale è ciò che dev’essere disciplinato con norme costituzionali anche al
di là del testo formale; la Costituzione deve disciplinare due aspetti essenziali: la ripartizione
del potere e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino nei confronti dei pubblici poteri.
Oltre al nucleo essenziale nulla impedisce di inserire nella Costituzione regole su altri
argomenti.
L’espressione costituzione materiale indica che oltre alla costituzione formale esiste un potere
stabilizzato che risulta determinate per l’ordinamento statale. E’ la costituzione vivente,
capace di avere effettiva vigenza anche al di là del documento scritto.
Procedure per scrivere una costituzione.
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Assemblea costituente, creata appositamente per questo scopo e che ha termine con la
firma della Costituzione.
-
Procedura rivoluzionaria: stabilizzazione da parte di chi rovesci l’ordinamento precedente
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Sovrano illuminato.
L’assemblea costituente in Italia fu eletta il 2 giugno del ’46 e ha redatto il testo della
Costituzione, entrata in vigore il primo gennaio 1948.
Come incide la nuova Costituzione sul vecchio ordinamento? Essa si innesta
nell’ordinamento statuale già vigente apportando alcune modifiche o rappresenta un
cambiamento totale? C’è rottura o continuità?
Cambiare radicalmente pagina vuol dire anarchia, che turba l’ordine sociale. La Costituzione
non dovrebbe avere questo effetto, dl momento che si propone l’obiettivo di porre le basi
dell’ordine sociale. Questo principio non vale nel caso in cui la Costituzione non sia il
risultato di una rivoluzione, che pone un sistema di valori radicalmente diverso dal
precedente.
La nuova Costituzione ha superato in toto lo Statuto Albertino, ma il tessuto legislativo
precedente non è stato travolto. Le vecchie regole vennero valutate in base alla loro legittimità
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costituzionale, cioè vennero esaminate per vedere se fossero conformi o meno alla nuova
Costituzione. Ciò che c’era prima fu quindi parametrato alla nuova Costituzione, ma
l’esigenza di questa parametrazione fu successiva alla redazione della Costituzione e si
presentò quando sorsero le prime questioni di costituzionalità della legge, risolte prima dalla
corte di Cassazione e poi dalla corte Costituzionale. La corte Costituzionale fu creata nel ’53 e
diventò operativa nel ’54: aveva il compito di valutare e confrontare le regole
dell’ordinamento precostituzionale sulla base della nuova Costituzione. Questo compito non è
mai terminato, perché ancora oggi alcune norme precostituzionali sono in vigore e vengono
esaminate. La corte costituzionale infatti non può agire di propria volontà, ma solo se
chiamata in causa, per cui è possibile che nell’ordinamento vigente ci siano norme in
contrasto con la Costituzione, di cui però non è mai stata accertata l’incostituzionalità. Il
sistema si aggiusta da sé o proclamando l’incostituzionalità di una norma o abrogando,
implicitamente o esplicitamente, le norme passate. Ciò non toglie però che possano esistere
norme incostituzionali.
Per capire se ci sia stata o meno rottura costituzionale occorre considerare da chi sia stata
convocata l’assemblea costituente e chi ne abbia fatto parte. L’elezione dell’assemblea
costituente è stata indette dal luogotenente Umberto II, che reggeva il potere per il re Vittorio
Emanuele III. L’esito delle elezioni, svolte in concomitanza con il referendum tra monarchia e
repubblica segnarono la chiusura del periodo monarchico e gettarono le basi per la
costituzione della nata Repubblica italiana. Le procedure che hanno portato al rovesciamento
del vecchio ordinamento sono state legali, per questo c’è stata continuità nella legalità.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
-
votata
-
scritta
-
lunga (139 articoli più le disposizioni finali)
E’ divisa in due parti più i principi fondamentali (articolo 1-12). La prima parte contiene i
diritti e i doveri dei cittadini (articolo 13-53). Questa parte contiene per lo più norme
programmatiche, che costituiscono un programma che dovrà rispettare il futuro legislatore. Le
norme programmatiche sono scelte di fondo che affidano al legislatore il compito di renderle
concrete in quanto la Costituzione non può comprendere tutto ciò che va regolato nel
dettaglio. Le norme programmatiche sono dei manifesti di valori che indicano i principi di
15
base su cui il legislatore deve operare. La costituzione pone, quindi, un problema di
attuazione; nella fase di attuazione il dominus è il parlamento. Ciò non vuol dire che la
Costituzione non abbia valenza giuridica, in quanto il giudice ne deve sempre tenere conto
perché è da esso vincolato. Le norme programmatiche a volte sono state applicate
tardivamente, a volte non sono ancora state applicate (esempio: articolo 39 che disciplina la
materia sindacale).
La Costituzione italiana è il frutto del patto costituzionale, cioè un patto tra le principali forze
politiche dell’epoca per raggiungere un’intesa sulle questioni fondamentali. La Costituzione è
il frutto di valori provenienti da diverse forze politiche, che dovevano trovare un’intesa per
stabilire le regole del gioco. La Costituzione è quindi il risultato di una serie di compromessi a
cui si è arrivati pur partendo da direzioni diametralmente opposte. Le matrici di pensiero
presenti nell’assemblea costituente erano principalmente cattolica, socialista e liberale. Se il
patto funzione, la Costituzione esprime valori condivisi al di là delle convinzioni politiche,
perciò è stabile. In Italia si è in effetti realizzata questa stabilità, grazie all’integrazione tra le
varie forze politiche. L’assemblea costituente fu eletta in base al sistema proporzionale perché
si voleva fotografare la consistenza delle forze politiche nella società piuttosto che premiare la
forza principale. Quando si stabiliscono le regole nessuno può prevalere sugli altri, anche se
ha la maggioranza per farlo.
Le modifiche costituzionali. Per garantire la stabilità delle regole del gioco, la Costituzione
stabilisce la propria rigidità e un procedimento aggravato ad hoc per la sua revisione. Alcuni
oggetti non sono suscettibili di revisione, alcune scelte sono decisive ed immodificabili.
“Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Nel concetto di Repubblica sono compresi gli elementi che le danno forma e non solo
l’opzione della repubblica rispetto alla monarchia. Alcuni degli elementi che danno forma alla
repubblica sono contenuti nell’articolo 1 e nel 5.
Altri principi della costituzione non sono modificabili, come l’articolo 2 che riconosce i diritti
inviolabili dell’uomo.
“Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
16
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Questo articolo fa sì che le modifiche costituzionali siano frutto di scelte condivise e vengano
adottate da procedure che garantiscano una larga condivisione e una forte volontà di
procedere in quella direzione. Le modifiche devono essere approvate con doppia votazione ad
intervalli non inferiori a tre mesi dalle Camere. L’obiettivo di questa norma è di accertare che
ci sia la ferma volontà di andare in una certa direzione e che la decisione non sia presa per
motivi contingenti.
L’approvazione avviene nella seconda votazione a maggioranza assoluta in ogni Camera e la
maggioranza è calcolata sul quorum struttale. Se la legge non è stata votata una maggioranza
qualificata dei due terzi di ogni camera può avere luogo al referendum, su richiesta di un
quinto dei membri di una camera, di cinque consigli regionali o di cinquecentomila elettori.
Sono numeri bassi in quanto si permette alla minoranza di mettere in discussione la
maggioranza. Il referendum costituzionale non ha quorum strutturale, per cui il rischio è che
una minoranza di cittadini sconfessi la maggioranza del parlamento.
L’articolo 138 è stato pensato per un sistema proporzionale, ma oggi le elezioni seguono un
sistema maggioritario, per cui i seggi appartenenti alla maggioranza sono più della sua
effettiva forza. Alle maggiorane parlamentari non corrispondono sempre maggioranze nel
corpo elettorale, per cui si rischia di compromettere il principio di rigidità procedurale. Se può
avere la situazione in cui la costituzione sia modificata secondo la volontà di una minoranza
di cittadini, anche se in realtà con il referendum si può sempre sottoporre la decisione al corpo
elettorale. Per questo sii aprono alcune questioni, come l’importanza dell’informazione del
corpo elettorale. Ci sono anche questioni giuridiche sull’utilizzo del referendum, che è utile
per scelte su singoli oggetti, ma poco funzionale nel caso in cui l’oggetto si è plurimo.
La revisione costituzionale può essere plurima, anche se per opinione condivisa non è
consentita una revisione completa della Costituzione, cioè la sua sostituzione. L’articolo 138
prescrive interventi di puntuale revisione di alcuni aspetti, anche se non è chiaro se questi
aspetti debbano essere omogenei o se si possa comprendere nella stessa legge costituzionale
diversi aspetti. Negli anni ‘80/’90 le modifiche costituzionali hanno riguardato quasi tutti i
titoli della II parte, quella organizzativa, per cui oggetti tra loro diversi sono stati gestiti
nell’ambito di processi di analisi unitari e coordinati. Questi tentativi di aggiornamenti
complessivi non hanno avuto successo, a parte la revisione del titolo V promulgata nel 2001.
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Oggi c’è un processo di revisione di tutta la seconda parte e dell’articolo 138, approvato in
prima lettura al senato. E’ aperto il dibattito se sia ammissibile gestire unitariamente un
processo di revisione così ampio, soprattutto con la possibilità che ci sia un referendum
confermativo.
Modificabilità dell’articolo 138. Occorre chiedersi se l’articolo 138 possa essere modificato,
visto che è la norma che determina la posizione differenziata della Costituzione rispetto alle
altre fonti, e se si possa attenuare o modificare la rigidità che imprime alla Costituzione.
L’articolo138 può essere modificato rispettando l’articolo 138, perché non è una norma non
suscettibile di modifica, ma è una norma strumentale che chiarisce le modalità di revisione
costituzionale. E’ inoltre derogabile e negli anni ’90 si è modificato attraverso una una tantum
dal valore temporale circoscritto, secondo la quale si è introdotta una variante dell’iter di
modifica che prevedeva una commissione bicamerale con potere di presentare progetti di
modifica ferme restando le modalità di approvazione.
La costituzione non può essere resa meno rigida: la rigidità può essere disciplinata in maniera
diversa, ma non può essere ridotta o eliminata e va salvaguardata la necessità di ottenere il
consenso più ampio possibile.
Le due ipotesi di modifica al vaglio del parlamento riguardano l’abrogazione del terzo comma
che prevede che non ci sia possibilità di referendum qualora le modifiche siano approvate a
maggioranza qualificata e l’introduzione del quorum strutturale per il referendum
confermativo. E’ una soluzione compatibile con il principio di rigidità in quanto tende ad
aumentare la rigidità della Costituzione.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali rappresentano l’ossatura della Costituzione e fanno da guida per
l’interpretazione delle altre parti.
L’art. 1 enuncia il principio democratico, per cui “L’Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro”. Repubblica Democratica significa, che a tutti i cittadini deve essere data
la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni che riguardano la cosa
pubblica. L’art. 1 afferma che la sovranità appartiene al Popolo che la esercita nelle forme e
nei limiti della costituzione. Le forme attraverso cui il popolo esercita la sovranità sono due:
-
Quello della democrazia rappresentativa , fondata sulla elezione da parte del corpo
elettorale dei propri rappresentanti,
-
Quello della democrazia diretta, nella quale il corpo elettorale è chiamato ad
esprimersi direttamente su determinate tematiche ( tramite referendum). Il limiti entro
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i quali il Popolo esercita la sovranità sono stabiliti dalla legge: es. hanno diritto di voto
solo i maggiorenni .
Questo articolo, oltre ad affermare che la sovranità appartiene al popolo, pone il lavoro a
fondamento della comunità statale e afferma il principio della sua tutela.
Altro principio fondamentale è sancito all’art. 2 che enuncia un principio pluralista:
garantisce infatti la tutela dei diritti del singolo anche nelle formazioni sociali, quali le
associazioni, le organizzazioni, i partiti politici, i sindacati, ecc.
L’art. 3 riconosce l’uguaglianza, non solo formale, di tutti i cittadini di fronte alla legge
(senza distinzioni di sesso, religione, razza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali),
ma anche sostanziale, in quanto è stabilito che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di
ordine economico-sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le situazioni economiche e sociali
dei cittadini sono diverse, per cui lo stato si impegna ad intervenire con una legislazione che
garantisca a ciascuno posizioni di partenza e possibilità uguali secondo il principio di
uguaglianza sostanziale, le leggi devono introdurre discipline differenziate per promuovere
gruppi sociali ed economicamente e socialmente svantaggiati e realizzare una maggiore
eguaglianza di fatto , rilevabile almeno nelle situazioni di partenza.
Nell’art. 4 viene stabilito che il lavoro è un diritto e un dovere di ogni cittadino: lo Stato deve
impegnarsi a far si che ognuno trovi un’occupazione da cui trarre i mezzi di sostentamento ed
indipendenza economica, che è condizione essenziale per la libertà; peraltro, ognuno è
chiamato a svolgere secondo le proprie qualifiche un’attività che contribuisca al progresso
materiale e spirituale della società.
L’art. 5 stabilisce l’unità e l’indivisibilità dello Stato, ma riconosce allo stesso tempo
un’ampia autonomia agli enti locali (regioni, province, comuni).
L’art. 6 stabilisce che lo Stato deve tutelare le minoranze linguistiche con apposite leggi, al
fine di eliminare forme di discriminazioni fra i cittadini.
Negli artt. 7 e 8 è riconosciuto il diritto di libertà religiosa: è stabilito che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono indipendenti e sovrani nelle proprie sfere di competenza, senza reciproche
interferenze; è sancita poi la pari libertà di fronte alla legge delle religioni diverse da quella
cattolica.
Nell’art. 9 lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica sono riconosciuti
quali strumenti di grande progresso civile e sociale.
Negli artt. 10 e 11 lo Stato italiano, oltre a ripudiare la guerra come strumento di offesa, si
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proclama aperto a tutte le comunità internazionali.
I principi fondamentali della Costituzione si chiudono con la descrizione della bandiera
nazionale, simbolo ideale dell’unità di tutto il popolo (art. 12).
I DIRITTI DI LIBERTA’
La prima parte della Costituzione è dedicata ai “Diritti e Doveri dei cittadini”ed è divisa in 4
titoli:
1.
Titolo I: i rapporti civili (vengono descritti i diritti di libertà strettamente inerenti
il singolo individuo);
2.
Titolo II: i rapporti etico-sociali (l’individuo viene considerato in seno alle
istituzioni, quali la famiglia, la scuola);
3.
Titolo III: i rapporti economici (viene individuato il lavoro come elemento
portante per lo sviluppo della società);
4.
Titolo IV: i rapporti politici (sono prese in considerazione le relazioni
concernenti la vita politica.
Libertà e solidarietà sono i due termini principali entro cui collocare le norme costituzionali in
questione.
La prima e fondamentale esigenza di ogni uomo è la libertà di agire e di muoversi senza
costrizioni. Si possono distinguere dei diritti individuali di libertà e dei diritti collettivi di
libertà.
L’art. 2 della costituzione stabilisce che “ la REPUBBLICA riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”.
Per diritti inviolabili si intendono quei diritti e quelle libertà essenziali che costituiscono la
base e il fondamento del nostro regime politico.
Tali diritti sono indisponibili ed intrasmissibili da parte dei loro titolari e sono inprescrivibili.
Questi diritti, sono riconosciuti all’uomo sia come singolo ( diritto al nome, all’onore, alla
libera manifestazione del proprio pensiero), sia come membro di formazioni sociali ( Diritto
di associazione e riunione) .
Tra i diritti individuali di libertà rientrano:
•
la libertà fisica: spetta ad ogni individuo ed è inviolabile; solo un
provvedimento motivato da parte del magistrato può giustificare un’eventuale
limitazione della libertà ai cittadini o la loro sottoposizione a ispezioni o perquisizioni
personali. La libertà fisica è garantita anche dal divieto della pena di morte;
20
•
l’inviolabilità del domicilio: ognuno è libero di proteggere la propria vita privata
per cui sono vietate intrusioni nell’abitazione a meno che non ricorrano gravi
circostanze;
•
la libertà e la segretezza della corrispondenza: riguarda qualsiasi forma di
comunicazione, compresa quella telefonica; solo un ordine motivato del giudice può
permettere le intercettazioni telefoniche;
•
la libertà di circolazione e soggiorno: cioè la possibilità di spostarsi in qualsiasi
parte del territorio nazionale e di uscire dal territorio stesso;
•
la libertà di manifestazione del pensiero:consiste nell’esternare liberamente il
proprio pensiero con la parola , lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione . Pur
presentando una notevole ampiezza , tale libertà incontra specifici limiti fissati
dall’art. 21 della costituzione e da altre norme costituzionali. Tali limiti sono: la
riservatezza e l’onorabilità della persona in quanto non può essere esercitata in modo
da ledere la dignità l’onore la privacy . Altri limiti sono il buon costume, il segreto
giudiziario e il segreto di stato.
I diritti collettivi di libertà comprendono:
•
la libertà di associazione: con il solo limite del rispetto della legge penale;
•
la libertà di culto: è sancita la libertà non solo di aderire ad una confessione ma anche di
professarne la fede in forma associata.
I RAPPORTI SOCIALI
Il Titolo II è dedicato ai rapporti etico-sociali in cui si realizza la vita della persona: famiglia,
salute, scuola.
La famiglia viene vista come una società naturale fondata sul matrimonio, cioè su un atto
giuridico vincolante da cui scaturiscono diritti ed obblighi reciproci per i coniugi: entrambi i
coniugi hanno il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli; esiste una eguaglianza
giuridica e morale fra i coniugi.
L’art. 32 sancisce il diritto alla salute: salute intesa non solo come assenza di malattia e di
infermità, ma anche come uno stato di completo benessere sia fisico che mentale. La tutela
della salute deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Lo
Stato garantisce il Servizio Sanitario Nazionale, ossia il complesso delle funzioni strutture,
servizi e attività destinati alla promozione, mantenimento e al recupero della salute di tutta la
popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che
21
assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
Gli artt. 33 e 34 sono dedicati alla cultura ed all’insegnamento. L’istruzione e l’educazione
dei giovani è un dovere etico-politico dello Stato. L’istruzione è un servizio pubblico: essa è
infatti premessa importante per raggiungere la libertà e l’uguaglianza. Lo Stato ha il dovere di
organizzare i servizi scolastici, i tipi di scuola, ma deve lasciare anche la libertà
dell’insegnamento. Alle famiglie spetta il diritto-dovere di scelta tra scuole pubbliche e
private, in quanto lo Stato riconosce ad altre istituzioni la libertà di insegnare e quindi
consente ad enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione.
I RAPPORTI ECONOMICI
Oltre a tutelare il lavoro, lo Stato deve curare la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori, cioè deve dare a tutti i cittadini l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa a
vantaggio di tutti per lo sviluppo ed il progresso della società.
E’ riconosciuto il diritto all’emigrazione per motivi di lavoro.
E’ stabilito che la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità ed alla
qualità del lavoro ed essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La Costituzione riconosce oltre al principio di parità tra il lavoro dell’uomo e quello della
donna, il divieto di qualsiasi discriminazione fra lavoratori e lavoratrici.
La Costituzione tutela non solo coloro che lavorano ma anche coloro che per gravi motivi di
salute non possono lavorare: gli inabili al lavoro, infatti, se privi dei mezzi necessari alla loro
sussistenza, devono essere assistiti dallo Stato.
L’art. 39 della Costituzione stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera, il che comporta
che il lavoratore può aderire o meno ad un sindacato.
Nell’art. 40 è invece sancito il diritto allo sciopero, cioè all’astensione dal lavoro posta in
essere per sostenere determinati interessi o rivendicazioni sul piano lavorativo.Il lavoratore
non può essere perseguibili per avere esercitato il diritto allo sciopero.
E’ garantita la libertà dell’iniziativa economica privata, anche se lo Stato può intervenire
affinché l’iniziativa sia indirizzata a fini sociali e garantisca la sicurezza.
Infine, la Costituzione tutela il diritto alla proprietà privata: il proprietario può pretendere la
tutela dei suoi beni in quanto ne attui la funzione sociale, cioè ne rispetti quelle limitazioni
che lo Stato pone in essere fin dal sorgere del diritto di proprietà (es, divieto di costruire in
certe zone, obbligo di rispettare i vincoli urbanistici, sopportare l’esproprio per pubblica
utilità, dietro indennizzo, ecc.).
22
I RAPPORTI POLITICI
La Costituzione si occupa dei rapporti politici con particolare riguardo ai partiti ed al diritto di
voto.
Il diritto di voto è molto importante perché attraverso il voto il cittadino sceglie i suoi
rappresentanti politici. Esso appartiene a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età
ed abbiano la capacità d’agire. Il voto è personale, cioè non può essere delegata un’altra
persona per esprimere il voto, è uguale per tutti, è libero ed è segreto.
La Costituzione elenca anche alcuni doveri dei cittadini in campo politico:
•
dovere di difesa della Patria;
•
obblighi tributari;
•
fedeltà alla Repubblica ed osservanza delle leggi e della Costituzione.
INTERNAZIONALISMO
Alla luce di un mondo sempre più globale e unito ci si deve interrogare sui rapporti giuridici
che si creano tra i vari ordinamenti. Il diritto internazionale si ritiene sia nato dopo il trattato
di Westfalia del 1648, che riconobbe la comunità degli stati e la nascita dello stato moderno.
Ma una volta che uno stato si riconosce sotto un organizzazione e quindi non ritiene di avere
niente e nessuno sopra la sua legislazione, come si inserisce la comunità internazionale in
questo rango? Sorgono, appunto, dei problemi giuridici e dei dubbi. Basta pensare che la
comunità internazionale non è fornita di un organo legislativo, le norme del diritto
internazionale sono prodotti delle fonti di fatto o sennò ci sono i trattati che uniscono sotto un
vincolo i vari stati. Alla fine gli stati tendono sempre a pensare all'autotutela prima di
guardare in totalità e unione. Pensiamo al rapporto tra ordinamento giuridico internazionale e
quello italiano. Ci sono concezioni pluraliste e concezioni moniste, che riducono ad unità
ordinamento internazionale e nazionale.
Ordinamento internazionale e italiano.
Ovviamente si creano dei rapporti tra ordinamento internazionale e nazionale, chi sposa la
concezione pluralista questo lo sa. Chi invece segue quella monista, vede tutto come un‟
unica unità. Kelsen sostiene invece il primato dell‟ordinamento internazionale, dove c‟è un
governo mondiale che deve imporsi sugli altri. Per i pluralisti invece ogni ordinamento è da
solo e non è detto che quello che ha valore giuridico in un certo territorio, abbia la stessa
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valenza in un altro. Ci sono però degli obblighi di diritto internazionale ai quali gli stati
devono sottostare in base a origine pattizia oppure consuetudinaria. Gli obblighi di natura
pattizia sono più semplici; i trattati prevedono la ratifica tramite firma dei vari stati. La
ratifica è quando uno stato fa propri i negozi di un altro stato mediante una firma,
questo avviene tramite i rapporti che il ministro degli esteri lega con i vari governi. La ratifica
secondo l‟articolo 80 della costituzione italiana prevede che a firmare sia il presidente e viene
usata quando ci sono variazioni di territorio, trattati con natura politica e così via.
Adattamento agli obblighi internazionali.
Lo stato opera su due piani diversi e deve operare nella direzione di adattarsi sui piani del
diritto internazionale. Infatti deve conformarsi alle decisioni prese in campo di diritto
internazionale, adatto il proprio regolamento. L’adattamento all‟ordinamento internazionale
prevede delle modalità. Tre modalità :
-
Procedimenti ordinari, la cui fonte è la legge e ci si deve creare appunto una formazione
legislativa. Ci si deve quindi adattare alle decisioni prese a livello internazionale.
-
Procedimento speciale, avviene tramite l’ordine di esecuzione e quindi questo rinnovo
legale viene introdotto nella legge, in modo allegato. Il parlamento ordina così l‟adattamento.
-
Procedimento automatico, non c’è bisogno di nessun iter o atto statale ma l‟ordinamento
nazionale si adatta in modo automatico a quello internazionale. Non sempre però è efficace
ma alcune volte è necessario l‟intervento dello stato.
I diritti umani.
Ci sono tanti principi riconosciuti a livello internazionale, come “i patti conclusi vanno
rispettati”, oppure “ogni stato ha uguale sovranità” , oppure “ il divieto della pirateria” etc.
Con la fine della prima e seconda guerra mondiale il diritto internazionale ha ricevuto molti
cambiamenti. Infatti si è introdotto una cosa importante ovvero i diritti umani. Ogni essere
vivente ha dei diritti che ogni stato deve garantire. Basta pensare alla dichiarazione
internazionale dei diritti dell’uomo del 1948 che porta molte novità; il diritto internazionale
adesso riguarda anche i cittadini, non solo lo stato. Per far si che si rispettino le scelte
internazionali sono stati introdotti proprio dei tribunali internazionali. Esiste infatti la corte
internazionale penale che è permanente e che opera contro le persone o cittadini che si siano
macchiati dei peggio atti come assassini etc.
Organizzazione ONU
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Ci sono le organizzazioni internazionali che si sono date degli scopi comuni. La principale è
l’ONU ovvero l’organizzazione delle nazioni unite. Venne creata dalla carta di S.Francisco,
appena la guerra finì (sottoscritta in data 26 Giugno 45) stipulata da 50 paesi. Il suo intento
era quello di ricreare ciò che la società delle nazioni non era riuscita a fare con la prima guerra
mondiale. Ha sede a New York e ha come organi principali:
-
L’assemblea generale, composta da tutti gli stati membri e delibera a maggioranza semplice,
tranne che per le cose più complicate con maggioranza a 2/3.
-
Il consiglio di sicurezza, è composta da 15 membri di cui 5 permanenti ( ovvero i vincitori
della guerra cioè Cina, Francia, Usa , Inghilterra e Russia) e gli altri 10 decisi e cambiati ogni
due anni dall‟assemblea stessa. I 5 godono del diritto di veto e possono scombinare le
votazioni su temi importanti legati appunto ai loro interessi. La loro presenza è sempre
necessaria sulle questioni di voto.
-
Consiglio economico e sociale, è composto da 54 membri eletti dall’assemblea e cambiati
ogni 3 anni.
-
La corte internazionale di giustizia, composta da 15 giudici eletti dal consiglio di sicurezza
e dall’assemblea generale.
-
Il segretario generale viene eletto per 5 anni dall’assemblea generale e ha compito di
mediazione e di iniziativa. Ruolo importante e delicato.
I singoli stati non possono fare ricorso all’uso della forza, se non si trovano sotto attacco al
quale possono difendersi. L‟uso della forza è rimandato solo al consiglio di sicurezza. Gli
interventi autorizzati sono le cosiddette missioni dei caschi blu. L‟Italia venne ammessa
all’ONU nel 1955. C’è un dibattito se gli interventi militari siano costituzionali o meno, ma si
è arrivati alla conclusione che lo sono nell‟ambito di partecipazioni militari con i caschi blu.
Fece discutere la partecipazione alla missione del 1999 in Kosovo, decisa dalla Nato ma non
dall‟onu. Ci sono organizzazioni internazionali regionali, come la Nato , che prevede l‟aiuto
ad uno stato membro che sia attaccato. Ci sono organizzazioni che non sono a fine militare
come il Consiglio d’Europa che garantisce l‟applicazione della cedu ovvero della garanzia
del rispetto del diritto.
L’Unione Europea
Dalle comunità all’Unione Europea.
L’Italia a livello giuridico intrattiene rapporti anche con l’Unione Europea, sul cui valore ci si
continua a interrogare tutt‟oggi. Questa nasce il 1 Novembre 1993 con la entrata in funzione
25
del trattato di Maastricht ratificato un anno prima. L‟unione Europea è frutto di un processo
di 40 anni, iniziò oltretutto nel 1951 quando venne istituita la ceca ovvero la comunità
europea del carbone e dell‟acciaio tra alcuni paese come Francia, Germania, etc. La politica
voleva muoversi per creare una conciliazione tra Germania e Francia che parteciparono alla
guerra mondiale con esiti differenti.
Venne così creata l’Euratom,per unirsi sullo sviluppo dell‟energia nucleare e della Cee
ovvero della comunità economica europea. Questa formazione avvenne con la realizzazione
del Trattato di Roma del 1957. Si voleva creare la possibilità di attuare uno scambio
doganale con tariffe e regole uguali per tutti gli stati. Si arrivò nel 1965 alla fusione delle
comunità che avevano un unico consiglio. Dal 1970 la comunità è stata dotata sempre più di
una certa, seppur limitata, autonomia giuridica e decisionale alla quale vengono demandate
diverse materie importanti e quindi decisioni. Nel 1974 nasce un vero e proprio consiglio e
quindi un modo per decidere che è quello del Consiglio Europeo. La corte di Giustizia
garantisce che il diritto venga rispettato all‟interno della comunità e lo fa con un continuo
dibattito giuridico. La comunità europea si allarga di anno in anno introducendo i vari paesi,
non ultimo la Romania. Il tratta di Maastricht non solo mette le basi per la moneta unica ma
viene poi creato il trattato sull‟unione europea che unisce le precedenti comunità (la ceca c‟è
fino al 2002), una economia congiunta ma anche una collaborazione tra forze di giustizia.
Organizzazione.
L’Unione Europea si basa su organi importantissimi che sono :
- Il consiglio europeo, non è un istituzione comunitaria, decide all‟unanimità ed è formato
dai capi di governo o stato di ogni aderente e dal presidente della commissione. Ogni 6 mesi
viene scelta la presidenza politica tra ogni stato. Questo manda l‟indirizzo politico
dell’Europa.
- Il consiglio è formato da un rappresentate per ogni stato membro che deve impegnare il
governo nelle varie attività. Prende decisioni importanti su temi politici, di sicurezza, di
controllo economico e così via. A seconda del tema dibattuto si riuniscono i rappresentanti di
ogni governo, ad esempio ministro dell‟agricoltura sulla discussione agricoltura e così via.
- Il parlamento europeo, composto da più di 700 parlamentari eletti da ogni stato per 5 anni.
Purtroppo non c‟è ancora una legge elettorale europea comune. E‟ organizzato con gruppi
politici composto da minimo 20 rappresentati di 1/5 dei paesi europei. Ci sono 20
commissioni, c‟è un regolamento che prevede a votazione a maggioranza di voti e non ha
sede unica ma si sposta da Strasburgo Bruxelles e Lussemburgo. Ha il potere di sorvegliare e
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valutare le spese, valutare i trattati di adesioni di stati, gli accordi, le sanzioni, ha anche
funzione legislativa, può controllare il bilancio e controllare la commissione tanto da poter
fare commissioni d’inchiesta e fare interrogazioni.
- La Commissione, è composta da 27 membri uno per stato e ha un presidente eletto dal
parlamento. Ha diverse funzioni come quella di poteri di iniziativa, di vigilanza, di bilancio e
controllo della concorrenza tra mercati e stati.
- La Corte di Giustizia, ha un proprio statuto, composta da 27 giudici e 8 avvocati che
propongono e controllano le varie attività da mettere sotto i riflettori. Compito di questo
organi è di far rispettare le regole del diritto a tutta la comunità. E‟ quella che giudica le
controversie fra stati e così via. E‟ una specie di corte di cassazione della comunità. A questa
infatti si affianca il Tribunale di Primo grado regola le varie azioni intraprese da singoli etc
contro la comunità, è una sorta di organo per alleggerire il peso alla corte.
- Ci sono organizzazioni settoriali come la Banca Centrale ( BCE) che deve mantenere la
stabilità dei prezzi e inoltre stampare le monete. Invece La corte dei conti europea deve
controllare la stabilità dei conti della comunità.
Fonti dell’Unione Europea.
L’ordinamento dell’UE si fonda sui trattati che vengono via via ratificati dagli stati e dai quali
derivano le norme e quindi sono le fonti del diritto della comunità europea. Un trattato non
esclude o cancella l’altro anzi lo integra. L‟Ue si basa su principi base che sono il rispetto dei
cittadini, trasparenza delle decisioni, porsi degli obiettivi da raggiungere, libertà e sicurezza e
giustizia, rispetto dei diritti, parità tra uomo e donna, grande protezione dell’ambiente.
- La sussidiarietà ovvero che la comunità interviene se uno stato per raggiungere un certo
obiettivo non riesce a raggiungerlo e quindi interviene la comunità per fare ottenere pari
risultati a tutti.
- La cittadinanza Europea, è riconosciuta a tutti i cittadini dei paesi membri e non cancella
quello dello stato ma la integra aumentando i diritti e conferendo lo stato di libera
circolazione e soggiorno nei territori Ue.
- La carta dei diritti fondamentali, di cui se ne discute il valore giuridico in quanto non è
entrata a far parte dei trattati. E‟ innovativa perché raggruppa i diritti politici con quelli
economici etc , ha 54 articoli. Ogni persona ha gli stessi diritti senza distinzione alcuna.
C’è il diritto comunitario derivato , nel quale ci sono regolamenti che si applicano
direttamente in ogni stato, le direttive invece vincolano lo stato ad un raggiungimento di certi
27
obiettivi in un determinato tempo. Le decisioni servono per legiferare su stati concreti, quindi
cose specifiche e non generali. I pareri servono per far rendere un idea di indirizzo politico,
ma non hanno alcun valore giuridico. L’Italia facendo parte dell’Ue ha assunto degli obblighi
che deve rispettare. La peculiarità dell’ordinamento europeo è che si fonda sui trattati che
hanno durata illimitata,per molti è un ordinamento prefederativo nel senso che prevede
sviluppi negli anni ed è ancora in corso, infatti si parla di un ordinamento in federazione di
stati nazione.
Trattato di Lisbona.
La costituzione per l’Europa per portare il tutto a un processo unificato doveva essere ratifica
nel 2004 a Roma ma i paesi promotori come Francia e Paesi Bassi l’affossarono con un
referendum che disse no e questa finì appunto su un binario morto. Poi venne il trattato di
Lisbona che vene ratificato ma con modifiche visto il no al referendum dell’Irlanda. Questo
trattato non parla della costituzione precedentemente citata, ma in pratica la esprime nelle
scritte. Questo trattato introduce molte novità ovvero l‟unione sostituisce la comunità facendo
cadere il sistema a pilastri; 1 milione di cittadini europei può chiedere di attuare una norma su
un certo argomento; viene introdotto il presidente del consiglio europeo che sta in carica 2 ani
e mezzo; la commissione dal 2010 non sarebbe più stata composta da 27 membri cioè uno a
stato, ma da 18 cioè 2/3 in modo assolutamente paritario.
28
UNITÁ III
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO
ITALIANO
IL PARLAMENTO
Il parlamento detiene la funzione legislativa che è la sua funzione principale, accanto ad altre
funzioni secondarie, derivanti dalla necessità di bilanciamento tra i poteri.
“Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione”.
Il parlamento italiano si caratterizza per il bicameralismo. Il bicameralismo è l’assetto
organizzativo del potere legislativo composto del Parlamento, che non è formato da un’unica
assemblea, ma da due rami distinti. In Italia questi rami si riamano Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica. Il bicameralismo negli ordinamenti degli stati contemporanei è
prevalente, anche se esistono casi di monocameralismo. Il bicameralismo permette una
maggiore ponderazione della scelta, ma richiede tempi più lunghi per giungere ad una
decisione.
Le due camere possono essere in condizione di parità se i due rami sono posti sullo stesso
piano, hanno gli stesi compiti e dev’esserci accordo tra i due rami per poter prendere le
decisioni. In questo caso si chiama di bicameralismo perfetto. Il bicameralismo imperfetto si
ha quando i due organi non sono posti in condizioni di parità. In questo caso le due camere
possono avere modi diversi di elezione o cooptazione, possono rappresentare ceti sociali o
gruppi economici diversi, possono essere l’uno espressione della cittadinanza e l’altro dei
territori dello stato. Le due camere possono avere anche una compiti politici e l’altra compiti
tecnici.
L’ordinamento italiano è caratterizzato dal bicameralismo perfetto. Camera e Senato agiscono
i modo separato salvo le eccezioni previste dalla Costituzione. Le due camere sono molto
simili, a parte poche differenze formali:
- il numero di componenti consta di 630 deputati alla Camera e di 315 senatori al Senato.
Ai 315 senatori eletti vanno aggiunti i Senatori a vita. E’ senatore a vita di diritto chi è
stato presidente della Repubblica una volta cessata la carica; agli ex presidenti vano
29
aggiunti altri senatori di nomina presidenziale, previsti per dare simbolicamente spazio in
Parlamento a personaggi particolarmente meritevoli;
- Elettorato attivo e passivo. Per votare per l’elezione della Camera occorre essere
maggiorenni e per essere eletti occorre avere 25 anni. Per votare per l’elezione del Senato
occorre avere 25 anni e per essere eletti occorre avere 40 anni.
- I sistemi elettorali. Fino al ’93 i due sistemi erano diversi. La Camera era eletta su base
proporzionale (31 collegi locali ed uno nazionale di recupero). I sistema del Senato era
basato su collegi uninominali a base regionale, ma con una soglia molto alta per l’elezione
(il 65%).
Qualora nessun candidato non avesse raggiunto questa soglia, cioè nella stragrande
maggioranza dei casi, l’elezioni avveniva su base proporzionale. Il referendum del ’93 ha
determinato un modello di legge elettorale misto con il quale si è votato da 1993 al 2001.
Tale sistema prevedeva l'assegnazione dei seggi per il 75% mediante l'elezione di
candidati in collegi uninominali (475 per la Camera e 232 per il Senato) secondo un
meccanismo maggioritario a turno unico: veniva eletto parlamentare il candidato che
avesse
riportato
la
maggioranza
relativa
dei
suffragi
nel
collegio.
Il restante 25% dei seggi veniva, invece, assegnato con metodo tendenzialmente
proporzionale, ma con meccanismi diversi tra le due Camere. Alla Camera accedevano
alla suddivisione dei seggi le liste che avessero raggiunto la soglia di sbarramento del 4%.
Prima della ripartizione occorreva però applicare il meccanismo dello scorporo, per cui
alla lista venivano sottratti i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che aveva vinto
nel collegio. Al Senato, invece, si applicava il metodo proporzionale ai gruppi di candidati
perdenti collegati in una lista regionale, all'interno dei quali venivano eletti i candidati
sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il numero di posti spettanti
in
base
ai
voti
ottenuti
si
applicava
lo
scorporo.
L’attuale legge elettorale è entrata in vigore nel 2005 e da allora disciplina l'elezione dei
membri di Camera e Senato. Si tratta di un sistema proporzionale che prevede liste
bloccate: in sostanza l'elettore non sceglie direttamente i candidati che sono eletti secondo
l'ordine di presentazione in base ai seggi ottenuti dalla singola lista. L'elezione dei
parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai
partiti.
Per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti
nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%.
La stessa soglia viene applicata alle liste collegate a una coalizione che non ha superato lo
30
sbarramento. Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta,
partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la
maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto
miglior perdente).
Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già
conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle
raggiungere il numero di seggi in questione. Anche per il Senato è previsto un premio di
maggioranza volto ad assicurare almeno il 55 per cento dei seggi regionali alla coalizione
(o alla lista) che abbia ottenuto più voti.
Al Senato, però, il meccanismo opera su base regionale, con la conseguenza che può
determinarsi una maggioranza diversa da quella formatasi alla Camera. Al Senato le
soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni,
3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono
presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%.
Le sedute comuni del Parlamento– in deroga al principio bicamerale – si tengono nei casi
previsti nella Costituzione quando il Parlamento ha una funzione elettorale e di controllo, ma
non legislativa.
1)
elezione del presidente della Repubblica (il parlamento viene integrato da rappresentanti
regionali)
2)
giuramento del presidente della Repubblica
3)
elezione di un terzo della Corte Costituzionale
4)
elezione di un terzo del Consiglio superiore della magistratura
I regolamenti parlamentari prevedono commissioni bicamerali con funzioni istruttorie e mai
deliberative.
“Art. 64. I Comma
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti”.
Il regolamento è lo
strumento di autoregolazione della vita interna dei due rami del
parlamento. Ogni camera si dà in autonomia il proprio regolamento, che è diverso tra Camera
e Senato, ed è l’assemblea stessa che lo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Al di là delle poche norme scritte in Costituzione sul funzionamento del parlamento, la fonte
31
principale della vita del Parlamento sono i regolamenti. I regolamenti delle due camere non
sono sindacabili dall’esterno.
L’ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO
L’appartenenza - Per far parte del Parlamento occorre essere eletti. L’avvenuta elezione è
proclamata dagli organi competenti, ma prima che avvenga l’incardinamento vero e proprio
ogni assemblea si pronuncia sullo status di appartenenza dei propri componenti.
I gruppi parlamentari – I gruppi parlamentari sono un aggregazione di componenti di una
delle due assemblee in ragione di una libera opzione legata all’orientamento politico di ogni
parlamentare, il quale appartiene ad un gruppo. Il gruppo parlamentare per essere costituito
deve avere una consistenza minima. Ci sono tanti gruppi quanti liberamente se ne formano
all’avvio della legislatura. Il parlamentare può cambiare gruppo di appartenenza ad ogni
momento. Il gruppo misto è il gruppo nel quale confluiscono o i parlamentari che non sono
accettati da altri gruppi o i parlamentari che non abbiano la consistenza numerica per creare
un gruppo proprio; Il gruppo misto è eterogeneo. I gruppi parlamentari sono essenziali alla
vita parlamentare: sulla loro consistenza si basa l’assetto politico dell’assemblea e lo
svolgimento dei lavori, che è regolato dalle decisioni adottate dalla conferenza dei
capigruppo. Ogni gruppo parlamentare si dà un regolamento interno che stabilisce gli organi,
tra cui il presidente, e le regole interne.
Le commissioni permanenti – Le commissioni permanenti sono organi legati alla dinamica
della decisione normativa. Prima della fase deliberativa, che di solito avviene in aula, c’è una
fase istruttoria e preparatoria che si svolge nelle commissioni permanenti. Il loro numero è
fissato dai regolamenti e ogni commissione ha competenza su una certa materia, di cui si
occupa regolarmente. Talvolta le commissioni hanno anche potere di deliberazione. Le
commissioni si formano dopo che si sono formati i gruppi, tenendo conto proporzionalmente
della loro consistenza. Per questo motivo tendenzialmente la commissione riflette
l’orientamento politico dell’assemblea.
Il presidente e l’ufficio di presidenza – Questi organi governano l’andamento dei lavori
dovendo teoricamente tenere una posizione di neutralità. I presidenti sono eletti in seno
32
all’assemblea. Il presidente regola lo svolgimento dei lavori e presiede all’applicazione delle
norme interne.
IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
In Costituzione ci sono solo accenni per quanto riguarda il funzionamento del Parlamento.
L’articolo 62 stabilisce quando le Camere possono essere riunite: “Le Camere si riuniscono
di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti”. In realtà l’organizzazione delle sessioni si
basa sul calendario generale dell’assemblea, che è scelto dal presidente di concerto con i
capigruppo. La scelta dell’ordine del giorno è una scelta politica, effettuata sempre dai
presidenti di concerto con i capigruppo. Oggi i termini sono cadenzati attraverso il
contingentamento dei tempi, che limita le possibilità di ostruzionismo.
Le sessioni delle due camere sono generalmente aperte e i lavori parlamentari sono resi
pubblici.
La validità di una seduta non dipende dal numero di parlamentari che vi assiste: anche se c’è
solo un presidente e pochi parlamentari le sedute vengono registrate. Nel momento della
deliberazione è necessario il numero legale, cioè la presenza della metà più uno dei
componenti della camera, salvo i giustificati. Nella fase della discussione non c’è l’esigenza
del numero giuridico. Normalmente si presume che ci sia il numero legale, ma si può
chiederne la verifica (è anche un modo per rallentare i lavori).
Il voto può essere palese o segreto. Di solito si preferisce il voto palese che agevola il
controllo dei gruppi politici sui propri componenti, ma vi è la possibilità, in alcune
circostanze, di chiedere il voto segreto. L’obbligo del voto palese c’è solo per la fiducia al
governo.
STATUS DEI MEMBRI DELLE CAMERE
Lo status dei membri delle camere è in parte disciplinato dalla Costituzione e in parte dai
regolamenti.
L’immunità parlamentare è regolata dall’articolo 68, il quale recita che nessun parlamentare
può essere arrestato, perquisito o intercettato senza l’autorizzazione delle Camere, tranne che
nei casi di sentenza definitiva o di flagranza.
33
I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono regolati dalla legge. Non può essere eletto alle
camere chi non abbia il diritto di elettorato passivo o per motivi di età o perché ha altre
cariche, come quella di sindaco, consigliere regionale, prefetto. Si impedisce a queste figure
di essere elette alle camere perché non mettano a servizio della propria candidatura il ruolo
che già ricoprono. L’incompatibilità si basa sul concetto che è impossibile ricoprire più ruoli,
come quello di parlamentare e di Presidente della Repubblica.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Fase iniziativa.
L’iniziativa è la fase di avvio e di promozione dell’iter, che si concretizza nella presentazione
di una proposta legislativa. La proposta deve avere forma di legge, cioè dev’essere articolata
(espressa in articoli) e dev’essere accompagnata da una relazione che ne spieghi i contenuti.
Il governo ha potere di iniziativa legislativa attraverso i disegni di legge. I disegni di legge
sono deliberati dal consiglio dei ministri e trasmetti al Parlamento attraverso decreti del
presidente della Repubblica. Attraverso i decreti legge il governo può perseguire il suo
programma. Il decreto legge può essere presentato alternativamente ad una delle due camere.
L’iniziativa spetta anche ai singoli parlamentari, che possono presentare proposte al ramo del
Parlamento a cui appartengono. La proposta può essere presentata singolarmente o da un
gruppo di parlamentari. L’iniziativa legislativa, con rilevanza minore nel nostro ordinamento,
spetta anche:
-
ai consigli regionali, che hanno il potere di approvare una proposta di legge senza
limiti di materie;
-
al CNEL, che è un organo ausiliario della Repubblica in cui sono rappresentate le
principali forze dell’economia del lavoro. Il CNEL ha potere consultivi e propositivi,
tra i quali il potere d’iniziativa legislativa, nelle materie di sua competenza;
-
il popolo: una frazione del corpo elettorale (50.000 persone) può presentare una
proposta di legge, purché sia articolata e con una relazione di presentazione e purché
le firme vengano depositate secondo le procedure necessarie.
Le proposte di legge durante una legislatura sono soggette a decadenza quando le camere
vengono sciolte. Non decadono automaticamente le proposte di iniziativa popolari o le
proposte che siano state approvate da un ramo del Parlamento.
Fase istruttoria.
34
La proposta di legge arriva alla presidenza del ramo del Parlamento interessato, al quale
spetta il compito di decidere a chi mandare la proposta: a una o più commissioni legislative
permanenti a cui spetta la funzione istruttoria a seconda della propria competenza. Il
progetto di legge può essere passato a più commissioni perché la proposta tocca competenze
ripartite tra più commissioni. Ci sono inoltre due commissioni, bilancio e affari
costituzionali, che sono chiamate a dare giudizi anche su progetti di legge che non rientrano
nelle loro competenze. La commissioni affari costituzionali deve vagliare la costituzionalità
di una proposta di legge. La commissione bilancio deve vagliare la copertura finanziaria di
un progetto di legge.
Nelle commissioni avvengono le fasi più importanti dell’iter legislativo: alle commissione
spetta la decisioni di unificare o meno diverse proposte con oggetto analogo, la commissione
gestisce l’iter, nominando uno o più relatori e decidendo se sia il caso di acquisire elementi
conoscitivi specifici. La commissione programma la propria attività dando maggiore o minore
priorità alle diverse proposte e decidendo quali siano da valicare. Non c’è perciò garanzia che
ogni iniziativa venga presa in esame. Il punto finale della fase istruttoria dà luogo ad una o più
relazioni e ad un testo normativo articolato, più o meno simile alla proposta presentata alla
commissione. Il testo, se redatto, è destinato all’aula a cui spetta il potere deliberativo.
Fase deliberativa.
E’ la fase finale, il cui potere spetta al plenum dell’assemblea. Il testo uscito dalla
commissione va calendarizzato, messo cioè nell’ordine del giorno dei lavori dell’aula, prima
di poter essere messo ai voti. In relazione alla calendarizzazione del provvedimento, decisione
che spetta al presidente e alla conferenza dei capigruppo, scadono i termini per la
presentazione degli emendamenti. Ogni parlamentare ha la potestà di presentare emendamenti
al testo uscito dalla commissione; gli emendamenti possono essere presentati anche dal
governo. Gli emendamenti possono essere illustrati per iscritto o oralmente prima della
votazione.
La discussione in aula si divide in discussione generale, discussione degli emendamenti e
subemendamenti. Ogni proponente può illustrare il suo emendamento e quindi una
discussione può richiedere un certo lasso di tempo. Questo processo può essere accelerato o
accelerando i tempi o attraverso uno strumento governativo: la fiducia. La fiducia consiste in
un emendamento del governo, che può riguardare una parte più o meno grande del progetto di
legge, sul quale il governo chiede un voto di fiducia. Se il voto di fiducia, che ha luogo per
35
appello nominale, ha esito positivo, decadono gli emendamenti relativi al testo in questione.
Se il voto di fiducia ha esito negativo, il governo entra in crisi.
La fase deliberativa viene conclusa da un voto su un testo articolato da parte dell’assemblea.
La votazione avviene su ogni articolo, poi si tiene il voto finale sull’intero testo di legge.
L’iter legislativo riguarda solo un ramo del Parlamento. Una proposta approvata da un ramo
del Parlamento deve affrontare le fasi istruttoria e deliberativa nell’altro ramo. Se l’altra
Camera approva senza modifiche il testo del primo ramo, l’iter legislativo è concluso, è
perfezionato: si è realizzata la conforme volontà dei due rami del parlamento su un identico
testo. Se il secondo ramo apporta modifiche al testo è necessario tornare nella prima Camera
finchè non si verificherà la conforme volontà dei due rami del parlamento su un identico testo.
Quando l’iter è concluso restano da fare gli adempimenti necessari per dare efficacia all’atto
legislativo:
-
Il presidente della repubblica deve promulgare il testo. La promulgazione è l’atto che
dà esecuzione alla volontà del parlamento e la esterna. Il presidente della repubblica
ha il potere di rinviare il testo al parlamento riaprendo l’iter legislativo. Il rinvio deve
avvenire entro 30 giorni e deve essere motivato. Le ragioni del rinvio possono
riguardare la costituzionalità o il merito del provvedimento. Il potere di rinvio è
sostanziale e consente al presidente della repubblica di interloquire con il parlamento,
anche se è usato raramente. Se il parlamento riapprova il testo, il presidente della
repubblica lo deve promulgare.
-
Il ministro di grazia e giustizia deve inserire la legge nel corpus legislativo
pubblicandola sulla gazzetta ufficiale. Con la pubblicazione scatta la vacatio legis,
cioè il lasso di tempo che trascorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della
legge. La vacatio è normalmente di quattordici giorni, a meno che non sia prevista una
vacatio diversa nel corpo della legge.
La Costituzione prevede circostanze in cui si può semplificare l’iter legislativo nell’articolo
72.
“Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
36
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi”.
L’iter semplificato viene deliberato separatamente dai due rami del Parlamento e prevede tre
strade:
-
dichiarazione di urgenza. La dichiarazione d’urgenza è deliberata dalle Camere, che
riconoscono l’urgenza di alcuni provvedimenti. Le modalità della dichiarazione di urgenza
sono stabilite dal regolamento. Se l’urgenza viene deliberata, i termini previsti per gli
adempimenti procedurali vengono dimezzati. Questa procedura semplificata è adottata
raramente.
-
Commissione che operi in sede deliberativa. Quando la commissione opera in sede
deliberativa, la commissione può decidere al posto dell’aula, quindi in essa si cumulano le fasi
istruttoria e deliberativa. Questa possibilità è esclusa per certe categorie di leggi. Questa
decisione di semplificazione può essere messa in discussione in ogni momento, se lo richiede
il governo, un decimo dei componenti delle camere o un quinto della commissione. Quindi
una minoranza marginale può impedire di seguire l’iter semplificato e solo quando c’è un
ampio consenso su un teso si può ricorrere all’iter semplificato.
-
Commissione che operi in sede redigente. E’ possibile demandare alle commissioni
l’esame di una proposta di legge, riservando all’aula solo l’approvazione finale articolo per
articolo e sul testo complessivo. La commissione redige il testo che può essere solo approvato
o respinto dall’aula. Anche in questo caso l’iter semplificato può essere annullato alle stesse
condizioni viste con la sede deliberante.
37
La durata di una legge una volta entrata in vigore è indeterminata, a meno che la legge stessa
non preveda un termine dopo il quale prede efficacia. L’efficacia di una legge può essere fatta
cessare dal referendum abrogativo. Altri limiti all’efficacia di una legge sono l’ordinamento
comunitario ed internazionale. La corte costituzionale può eventualmente far decadere una
legge per incostituzionalità.
I problemi del nostro ordinamento parlamentare
-
Visti i passaggi a cui sono sottoposti, i testi legislativi finiscono per non essere chiari. Il
compromesso politico va a scapito della chiarezza e ciò danneggia l’attuazione delle leggi. In
alcuni ordinamenti c’è un ufficio tecnico che corregge i testi legislativi una volta approvati
per renderli più chiari e funzionali. Il rischio di questa soluzione è di togliere il potere ai
rappresentanti, conferendolo ad un organo tecnico. Il problema del drafting (cioè della
chiarificazione della legge) è stato spostato a monte del procedimento legislativo. Esistono i
consiglieri parlamentari, figure ausiliarie utili nella scrittura del testo, lasciando la decisione
definitiva ai rappresentanti politici. Esiste il comitato per la legislazione, che indica come
scrivere le norme e quali norme andrebbero corrette perché poco chiare
-
Il bicameralismo perfetto rallenta la capacità decisionale del Parlamento. Si sono fatte
ipotesi come la diversificazione delle competenze per i due rami o l’intervento del secondo
ramo solo qualora ci sia necessità di correggere un testo, evitando la duplicazione dei
passaggi.
-
Definizione delle competenze del Parlamento e delle altre fonti di produzione del diritto.
Il Parlamento ha il potere legislativo generale su tutte le materie, ma occorre regolare i
rapporti tra chi può produrre leggi e chi può produrre regolamenti. I regolamenti sono di solito
prodotti da organi tecnicamente attrezzati a farlo. Occorre chiedersi se non sia utile la
delegificazione, cioè che il Parlamento stabilisca i principi, lasciando il resto ai regolamenti
degli organi competenti. Dagli anni ’90 una serie di riforme ha cercato di spostare la
produzione di regole dal Parlamento alla Pubblica Amministrazione.
Funzioni non legislative del Parlamento:
-
funzioni di elettorato: il Parlamento si riunisce per votare, funziona come un corpo
elettorale per eleggere il capo dello Stato, un terzo del CSM e un terzo dei componenti
della Corte Costituzionale
38
-
funzioni di controllo: politico (istituto della fiducia) e finanziario (controllo della
finanza pubblica, dell’equilibrio finanziario)
Controllo politico
Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è controllato attraverso una serie di strumenti
ispettivi, disciplinati dai regolamenti parlamentari, che consentono al parlamento di
controllare, verificare ed indirizzare l’operato del governo.
Strumenti ispettivi:
-
Interrogazione: ciascun parlamentare può interrogare un organo di governo circa una
determinata questione per ottenere chiarimenti e per verificare l’operato del governo su una
determinata questione. L’interrogazione può essere orale o scritta; normalmente è scritta e
comporta una risposta scritta. L’interrogazione si esaurisce con la risposta
-
Interpellanza: domanda posta al governo dai parlamentari sulle questioni di maggiore
rilievo. Dopo l’interpellanza si avvia un dibattito.
-
Mozione: strumento tecnico che promuove una presa di pozione di una delle camere su
una determinata questione. Può essere preceduta da accertamenti e dibattiti, è disciplinata dai
regolamenti delle Camere, va approvata dalla maggioranza dei votanti e può essere emendata.
-
Inchiesta:
“Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziari”.
E’ un’indagine più complessa, mirata, il cui protagonista è l’intero Parlamento. L’inchiesta
può essere di contenuto conoscitivo, in quanto prima di legiferare le Camere possono aver
bisogno di determinati elementi conoscitivi.
L’inchiesta con contenuto conoscitivo è un’indagine di natura politica, ma non è uno
strumento di indagine giudiziaria, che compete all’autorità giudiziaria. L’inchiesta è portata
avanti da una commissione di inchiesta nominata dalla camera, che rispecchia la proporzione
dei gruppi parlamentari. La commissione d’inchiesta può essere istituita dalle due Camere,
separatamente o congiuntamente.
Controllo finanziario
39
Per l’approvazione del bilancio preventivo annuale il Parlamento segue le procedure ordinarie
di approvazione, ma non può stabilire nuovi tributi e nuove spese (la legge di bilancio è una
legge meramente formale). Ogni legge che impegni nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.
Le camere devono approvare annualmente anche il resoconto consuntivo presentato dal
Governo sull’effettiva gestione finanziaria.
La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale.
Durante la sessione di bilancio, che dura da inizio ottobre a fine dicembre, deve approvare il
bilancio preventivo per l’anno successivo, il rendimento consuntivo per l’anno trascorso, che
contiene i risultati della gestione finanziaria, la legge finanziaria.
IL REFERENDUM ABROGATIVO
“Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.
Il referendum abrogativo è un intervento del popolo nell’esercizio delle funzioni legislative,
ma solo in senso negativo: il popolo può solo abrogare una legge o una parte di essa, ma non
può sostituire un testo con un altro. Il referendum abrogativo è un istituto di democrazia
diretta che rappresenta un’eccezione alla logica della democrazia rappresentativa. Possono
essere oggetto di referendum le leggi statali e gli atti con valore di legge. Le leggi regionali
possono essere abrogate dai referendum abrogativi regionali, regolati dagli statuti di ogni
40
regione. Il referendum abrogativo non può avere per oggetto leggi costituzionali né atti di
grado sublegislativo.
Esiste anche il referendum consultivo, in cui il popolo è chiamato ad esprimere un indirizzo
non vincolante. Ciò avviene anche quando si vogliono variare i confini degli enti territoriali
interni allo stato. I referendum consultivi possono essere tenuti a livello locale su una
moltitudine di materie per conoscere le valutazioni della popolazione.
L’oggetto del referendum è deciso da chi lo promuove e si concretizza nel testo del quesito
referendario. Il potere d’iniziativa referendaria è detenuto da una frazione del corpo elettorale
(500000 firme) o da cinque consigli regionali. Il referendum è promosso dal comitato
promotore, appositamente costituito. Il controllo di conformità sulla richiesta referendaria
consiste nell’accertamento dell’esistenza dei presupposti formali perché il referendum si
possa fare. Occorre accertare la validità dell’iniziativa referendaria e questo compito è svolto
dall’ufficio centrale per i referendum, istituito presso la Corte di Cassazione. Lo stesso ufficio
deve accertare se la legge oggetto della richiesta di abrogazione sia ancora vigente e unificare,
se possibile, diversi referendum con lo stesso oggetto. L’ufficio non può variare la
formulazione di un quesito per come proposto dal comitato promotore, in quanto la
formulazione del quesito è una scelta tecnica che concerne le parti da abrogare. L’iniziativa
referendaria decade inoltre se il parlamento formula una nuova disciplina per la materia
sottoposta a referendum; l’accertamento di questa situazione è comunque compito dell’ufficio
centrale per i referendum.
C’è un ulteriore controllo preventivo sul referendum: il controllo di ammissibilità, effettuato
dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale deve verificare che non ci siano
impedimenti alla modifica di una data legge. La Costituzione esclude infatti il referendum per
alcune materie: tributarie, relative all’amnistia e all’indulto, ratifica di trattati internazionali.
La Corte Costituzionale ha elaborato una giurisprudenza che si basa su un doppio principio
1) il quesito dev’essere univoco, omogeneo e non equivoco, tale da consentire una scelta
chiara tra il sì il no;
2) il referendum non può avere per oggetto leggi che la corte non ritenga suscettibili di
modifica. La Corta ha allargato l’area di materie non sottoponibili a referendum a quelle leggi
senza le quali si determinerebbe una lacuna tale da mettere in discussione la realizzazione di
una previsione costituzionale (ad esempio non si possono abrogare la leggi elettorali, perché
impedirebbero l’esercizio di un diritto costituzionale). Si parla di leggi con contenuto
costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie.
41
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (titolo II della parte II, articoli 83-91)
Il presidente della repubblica è collocato al vertice dell’ordinamento, come garante dell’unità
del sistema e della Costituzione. E’ posto in una posizione di arbitro del rapporto Parlamento Governo nell’ambito della forma di governo parlamentare, svolgendo una funzione di
equilibrio, concorre agli adempimenti più significativi della nomina del governo e controlla il
rapporto fiduciario. Il presidente della repubblica è chiamato a gestire un ruolo che richiede
equilibrio ed equidistanza, un ruolo necessario per gestire il sistema nei momenti di difficoltà.
L’elezione. Il presidente della repubblica viene eletto da un collegio formato dal Parlamento
in seduta comune e da una quota di membri aggiunti, formata da rappresentanti delle regioni
(tre per ogni regione, più un rappresentante della Val d’Aosta). Questo collegio, che si
riunisce solo per eleggere il presidente della repubblica, sta a simboleggiare come questa
figura non sia solo espressione del potere centrale, ma di tutto l’ordinamento. Il collegio ha
solo funzioni elettorali, senza discussione. Nelle prime tre votazioni è necessaria la
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per poter individuare una
figura che goda di un sostegno più ampio della maggioranza politica contingente, che sia
super partes e accettata da tutte le parti politiche. Se nelle prime tre votazioni non si raggiunge
il quorum, dalla quarta votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Per
assumere questa carica non sono necessari particolari requisiti: può essere eletto qualsiasi
cittadino che goda dei diritti civili e politici e che abbia compiuto cinquant’anni. Il mandato
presidenziale è di sette anni ed è rinnovabile: è un mandato lungo, più della legislatura, in
quanto lo si vuole scisso dal parlamento e dalla maggioranza che lo ha eletto. Il presidente
della repubblica è espressione della continuità del sistema al di là delle maggioranze
contingenti.
L’ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Il
presidente esercita in prima persona le funzioni previste in Costituzione. Eccezione a questa
regola è la supplenza: le funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso in cui non
possa adempierle, sono esercitate dal presidente del senato. Se l’impedimento è definitivo,
come nel caso di morte o dimissioni, sono necessarie nuove elezioni.
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Le attribuzioni (art. 87 e 88)
Attribuzioni di ordine internazionale: il presidente della repubblica è il rappresentante dello
stato nei rapporti con altri stati. A lui formalmente fanno capo i rappresentanti diplomatici
italiani e lui accredita i rappresentanti esteri.
Le altre attribuzioni hanno tutte rilevanza sull’ordinamento interno. Esistono due attribuzioni
che si svolgono all’interno di collegi:
-
Il presidente della repubblica è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
anche se la gestione viene delegata ad un vice-presidente
-
Il presidente della repubblica presiede il consiglio supremo di difesa
Le restanti attribuzioni sono individuali
-
atti formali: trasmissione al parlamento dell’iniziativa del governo
emanazione, con proprio decreto, degli atti normativi del governo con forza di legge, che
assumono forma di DPR.
Il Presidente della repubblica può fare una resistenza soltanto informale nei confronti del
governo.
-
atti dovuti: gli atti dovuti sono atti formali, ma con una loro specificità. Sono atti dovuti
al promulgazione di una legge approvata dal parlamento o l’indizione di elezioni e
referendum. Sono atti dovuti perché il presidente non può opporsi alle decisioni degli organi e
perché sono atti necessari al funzionamento del sistema.
-
atti di prerogativa presidenziale: sono provvedimenti che fanno capo al potere di grazia e
al potere di conferimento delle onorificenze. Il potere di grazia è prerogativa presidenziale:
anche se ci può essere una fase istruttoria, non è una decisione condivisa con altri organi. La
prassi però richiede la fase istruttoria, di competenza del ministero di grazia e giustizia, che
deve presentare al presidente la richiesta di grazia fatta dal condannato e gli elementi
necessari per prendere la decisione.
-
atti di indirizzo costituzionale. Il presidente della repubblica nomina il presidente del
consiglio, pur tenendo presente l’orientamento dei gruppi parlamentari in quanto il governo
deve ottenere la fiducia del Parlamento. Il Presidente della Repubblica nomina anche i
ministri.
In caso di crisi di governo è il Presidente della Repubblica che sanziona al caduta di un
governo, accettando le dimissioni del Presidente del Consiglio.
Ha il potere di inviare un messaggio alle camere per sottoporre all’attenzione del parlamento
alcune questioni rilevanti. Il messaggio non vincola il Parlamento in alcun modo.
43
Il presidente della Repubblica può , entro 30 giorni, rinviare una legge alle camere assieme ad
un messaggio motivante. Se il Parlamento riapprova la legge il Presidente è costretto a
promulgarla (a meno che non si dimetta).
Nomina i senatori a vita e 5 giudici costituzionali.
Come affermato nell’articolo 88, il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere,
previa consultazione (obbligatoria, ma non vincolante) dei loro presidenti. Lo scioglimento
delle camere è un potere monocratico che spetta solo al presidente. Sciogliere le camere è un
intervento che incide su un organo centrale del sistema, eletto per un periodo predeterminato e
che è espressione della volontà popolare. Lo scioglimento delle camere è un potere limite, una
estrema ratio, non può essere usato arbitrariamente, ma è costituzionalmente vincolato, in
quanto va usato solo per risolvere situazioni di paralisi del sistema. Queste situazioni sono
principalmente due:
-
il parlamento è paralizzato a causa del bicameralismo, perché, ad esempio, c’è una
forte contrapposizione tra le due camere su una pluralità di questioni, per cui i due
rami non riescono più a dedicare. Il presidente in tal caso può sciogliere le camere (o
anche una sola di esse).
-
Il Parlamento non riesce ad esprimere una maggioranza e a dar vita ad un governo. In
tal caso lo scioglimento è necessario per formare un nuovo Parlamento che possa dare
la fiducia ad un governo.
La responsabilità presidenziale.
L’articolo 89 prevede l’esistenza dell’istituto della controfirma, previsto dall’articolo 89, per
cui ogni atto del Presidente della Repubblica dev’essere controfirmato dal ministro
competente Il Presidente della Repubblica non è politicamente responsabile, non è un organo
politico, per cui la responsabilità spetta agli organi politici che hanno concorso a formare la
scelta poi formalizzata dal Presidente della Repubblica. Non sono però disciplinati
dall’articolo 89 gli atti presidenziali, dove la scelta spetta al presidente che non può attribuire
la responsabilità ad altri.
L’articolo 90 regola le responsabilità penali esclusive del presidente della Repubblica, che è
può essere responsabile di alto tradimento o attentato alla costituzione. L’alto tradimento si ha
quando un Presidente voglia sovvertire l’ordinamento e tradisce in tal modo il giuramento di
fedeltà alla Repubblica e l’osservanza delle leggi. L’attentato alla Costituzione si ha quando il
Presidente esercita il suo potere in forme in contrasto con la Costituzione. Questi due reati
sono accertati non secondo l’iter ordinario, ma secondo procedure particolari.
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IL GOVERNO
Tre definizioni:
1)
assetto degli organi preposti alla gestione del potere propriamente politico
2)
compresso di organi costituzionali non preposti all’esercizio della funzione legislativa e
giurisdizionale
3)
organi di vertice del potere esecutivo, che concorrono alla formazione dell’indirizzo
politico con il Parlamento e procedono alla sua attuazione, che è la responsabilità specifica del
governo. Il Governo deve dar conto al Parlamento della gestione della pubblica
amministrazione.
Il governo è formato da una pluralità di organi costituzionali. Il presidente del consiglio e i
singoli ministri sono organi monocratici, il Consiglio dei ministri è un organo collegiale. Tutti
sono organi costituzionali, senza gerarchia tra di loro, ma distinzione di responsabilità e
competenze. Il Presidente del consiglio ha il potere di iniziativa politica, di controllo e di
mantenimento. Il consiglio dei ministri ha attribuzioni più significative, i suoi atti impegnano
tutti i componenti, mentre gli atti del Presidente e dei singoli ministri impegnano solo i
soggetti coinvolti.
Formazione del governo
La formazione del governo è frutto della scelta del Presidente della Repubblica di concerto
con il parlamento. La scelta del Presidente della Consiglio spetta al Presidente della
Repubblica, mentre i ministri sono scelti dal Presidente del Consiglio d’accordo con il
Presidente della Repubblica, a cui spetta la loro nomina. I ministri si dividono in ministri con
portafoglio, a capo di un dicastero e in numero predeterminato (tanti quanti sono i ministeri) e
ministri senza portafoglio. Questi ultimi sono organi costituzionali non a capo di un ministero,
ma titolari di funzioni che di per sé spetterebbero al Presidente del Consiglio; sono in numero
variabile e potrebbero anche non esserci.
Una volta nominato il Governo entra in carina dopo il giuramento, che decreta la fine del
Governo precedente. Il Governo però non è ancora nella pienezza delle sue funzioni, in
quanto non ha ottenuto la fiducia del Parlamento. A tal fine il governo deve varare
collegialmente un programma di governo. Inoltre deve avvenire la nomina dei sottosegretari,
che non sono giure costituzionali, ma figure ausiliarie dei ministri. Con le ultime riforme è
stata introdotta anche la figura dei viceministri, con deleghe più ampie dei sottosegretari. Una
45
volta che la fiducia viene votata per appello nominale, il governo è nella pienezza delle sue
funzioni.
La presidenza del Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consigli, con compiti
di carattere generale, di promozione e coordinamento del sistema amministrativo statale. Alla
presidenza del Consiglio fanno capo diverse strutture ausiliarie: il dipartimento per la
funzione pubblica, per le politiche comunitarie, l’Istat, gli uffici regionali di governo, i
commissari di governo.
Un ministero è una struttura multiforme composta da organi attivi, con compiti decisionali, e
organi consultivi, ausiliari o di controllo.
I reati ministeriali. Quando ai membri del governo vengono rilevate responsabilità penali,
non ci sono procedure speciali per accertare i loro reati, in modo da garantire l’eguaglianza
con tutti i cittadini e per evitare di paralizzare il sistema con indagini più lunghe e complesse.
L’articolo 89 prevede le procedure giurisdizionali ordinarie, pur essendo previsto:
-
l’autorizzazione della Camera di cui il ministro è competente o, se il ministro non è
parlamentare, l’autorizzazione del Senato
-
un giudice specifico per i reati ministeriali a seconda del tipo di reato, di competenza
regionale, che fa capo al tribunale regionale del luogo dove è stato commesso il reato.
Le funzioni del governo: politiche, amministrative e normative.
Funzione politica: il governo concorre alla determinazione dell’indirizzo politico del sistema
Funzione amministrativa: il governo presiede all’amministrazione del sistema.
Il governo stabilisce l’indirizzo politico e poi lo concretizza attraverso l’attività
amministrativa. L’attività politica è libera, non c’è vincolo, ma ha uno spazio di libertà nel
quale si forma la decisione, dopo una libera valutazione degli interessi della collettività.
L’attività politica comunque non può essere totalmente slegata dalle norme, in quanto il
governo deve sempre agire all’interno dell’ordinamento costituzionale vigente. Delle sue
iniziative politiche il governo risponde al Parlamento. Le funzioni amministrative si esplicano
in attività regolate dalla legge in quanto esecutivo della legge, pur rimanendo un margine di
discrezionalità. L’attività amministrativa deve attenersi al principio di legalità. Nell’esercizio
della funzione amministrativa, che sono vincolate dalla legge, il governo risponde, se
necessario all’autorità giudiziaria, che sancisce l’osservanza o meno della legge. L’attività
amministrativa è sindacabile anche politicamente dal Parlamento, per quanto riguarda in
modo in cui il governo la esercita.
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Funzione normativa. Il governo ha due tipi di potestà normativa: una equiparata alla legge,
attraverso i decreti legge e legislativi, una di grado secondario, i regolamenti, che sono
l’attività normativa tipica della pubblica amministrazione.
Gli atti del governo con forza di legge sono il decreto legislativo, regolato dall’articolo 76, e il
decreto legge, regolato dall’articolo 77. Sono atti del governo in grado di determinare
conseguenze giuridiche per le fonti di grado primario frutto della produzione del Parlamento.
Cioè possibile perché in entrambi i casi il governo non ha un potere normativo pieno, ma
condiviso col Parlamento,c he è costituzionalmente coinvolto. Nel caso del decreto legislativo
il Parlamento si esprime prima che il Governo adotti i decreto: il governo può emanare decreti
legislativi solo se investito dal Parlamento, che rimane arbitro di questa possibilità. Nel caso
del decreto-legge il parlamento è coinvolto ex post dopo che il governo ha esercitato il potere
normativo. Il decreto-legge è espressione di una necessità normativa che richiede un
provvedimento rapido da parte dell’organo che presiede quotidianamente alla gestione del
sistema. Il Parlamento non può adottare provvedimenti in maniera rapida, per cui c’è la
necessità di questa deroga. Il Parlamento deve poi convertire in legge il decreto-legge per
conferire forza definitiva di legge ad un atto del governo con valore provvisorio, che al
massimo dura 60 giorni. Se entro 60 giorni il decreto-legge non è stato convertito la scelta del
governo viene meno ex tunc: se non c’è conversione gli effetti del decreto legge è come se
non si fossero mai prodotti. Il Parlamento quindi è arbitro a posteriori del decreto-legge.
L’articolo 76 disciplina i decreti legislativi, cioè l’istituto della delega legislativa: la decisione
di demandare al governo la disciplina di una certa materia. Il Parlamento deve comunque
eseguire una partesi questo potere normativo, in quanto la delega è per oggetti definiti ed ha
una durata limitata. Il Parlamento determina i principi sulla cui base il governo dovrà emettere
il suo decreto legislativo e dai quali il governo non può discostarsi. Il Parlamento può
decidere quanto condizionare il governo attraverso la determinazione di principi più o meno
stringenti. So usa la legge delega per le discipline in cui il Parlamento è meno attrezzato e
qualificato, demandando la formulazione delle norme ai ministeri, organi più tecnici e meno
politici. Anche il decreto legislativo è formalizzato da un decreto del Presidente della
Repubblica dopo l’approvazione da parte del Parlamento. Prima dell’approvazione del decreto
legislativo sono previsti alcuni pareri sullo schema del decreto, di solito dati da organi dal
Parlamento o da altri organi ausiliari. I pareri sono solitamente obbligatori, ma non vincolanti.
Se il decreto legislativo non rispetta in qualche punto la legge delega può essere dichiarato
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incostituzionale dalla Corte Costituzionale qualora qualcuno ne sollevi la questione di
incostituzionalità.
L’articolo 77 regola il decreto-legge. Il decreto-legge è emanato in casi straordinari di
necessità e di urgenza. Si tratta di situazioni nelle quali non c’è l’alternativa all’uso di questo
procedimento normativo. E’ questo il caso delle calamità naturali o dei “decreti catenaccio”,
che, in materia tributaria e fiscale, impediscono distorsioni del mercato durante l’iter di
approvazione. Il governo adotta i decreti-legge sotto la sua responsabilità politica, sono
provvedimenti provvisori emanati con DPR e che durano 60 giorni e necessitano la
conversione in legge. I decreti legge sono subito pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e subito
presentati alle Camere come testo di iniziativa governativa che ha come oggetto la
conversione di quel decreto. La conversione avviene nel rispetto dell’iter legislativo e il
Parlamento può, se vuole, modificare il testo del decreto-legge, purché l’iter di conversione
avvenga entro 60 giorni.
La pubblica amministrazione si autoregola e si autodisciplina attraverso i regolamenti. La
legge prevale sui regolamenti, lasciando ad essi delle aree non disciplinate. Inoltre ci sono
materie di competenza esclusiva della legge. Lo stato ha il potere normativo e regolamentare,
che può demandare anche ad altri enti, riservandosi la gestione del potere regolamentare
residuo. E’ il legislatore statale che decide cosa disciplinare con la legge e cosa con i
regolamenti, che stabilisce il confine tra le fonti del diritto. E’ oggi in atto la tendenza alla
delegificazione, cioè a spostare la disciplina dalla legge al regolamento.
GLI ORGANI AUSILIARI DELLA REPUBBLICA
Il CNEL. E’ una struttura tecnica con il compito di acquisire elementi conoscitivi specifici in
modo da fornire proposte e pareri. Il CNEL non ha potere decisionale, ma deve supportare gli
organi con potere decisionale. Il CNEL è un organo di consulenza di Governo e Parlamento,
composto da rappresentanti e da esperti tecnici espressioni delle categorie principali del
mondo del lavoro e dell’economia. E’ l’unica sede in ci sono rappresentate le categorie
economiche e lavorative.
Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Svolgono sia una funzione ausiliaria, sia una
funzione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato è l’organo generale di consulenza giuridicoamministrativa del sistema, è l’interlocutore tecnico del governo. La Corte dei Conti è
l’organo di controllo e di verifica dell’operato del governo dal lato dei conti pubblici. Questi
48
due organi supportano il governo in via preventiva e in via successiva, hanno cioè una
funzione preventiva e di controllo. Sono composti da magistrati speciali e sono indipendenti
in quanto non dipendono dal governo, in modo da dare garanzia di imparzialità e neutralità.
Entrambi gli organi hanno rilevanza costituzionale (sono infatti regolati dall’articolo 100), ma
non hanno potere costituzionale.
LA MAGISTRATURA
La magistratura ha funzione giurisdizionale e detiene il terzo potere, quello giudiziario. La
magistratura definisce le controversie che richiedono l’intervento di un giudice terzo
applicando la legge e interpretandola. Il potere giudiziario e subordinato alla legge, può
applicarla, ma non crearla.
La terzietà di chi esercita una funzione giurisdizionale indica che il giudice è in posizione di
neutralità rispetto alle altre parti. Nella pubblica amministrazione la terzietà invece non è
richiesta. La giurisdizione dev’essere il più possibile slegata dagli altri poterei per essere al
riparo da interferenze e condizionamenti.
Il giudice esercita la funzione giurisdizionale solo sulla base di un impulso di parte, cioè dopo
una richiesta di una parte. L’impulso di parte può provenire o dalla parte offesa o dalle
autorità inquirenti.
INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA
Indipendenza ed autonomia sono le condizioni costituzionali per esercitare il potere in
condizione di terzietà e neutralità, sottraendo il giudice a forme di condizionamento o di
gerarchia. Esiste sia un’indipendenza singolare per ogni magistrato ed un’indipendenza
collettiva dell’ordine giudiziario nel suo complesso. Sul piano invidiale l’indipendenza è
regolata da:
- art 101, comma II, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, che è l’unica
forma di condizionamento nei loro confronti
- art. 107, comma III: tra i magistrati non esiste una gerarchia, ma solo diversità di funzioni
- art. 108, che prevede una riserva assoluta di legge per l’ordinamento giudiziario. La legge
deve garantire l’indipendenza ei giudici e dei PM e di chiunque concorra all’esercizio delle
funzioni giurisdizionali.
Il magistrato acquista il suo status e la sua indipendenza in seguito ad un percorso che
dovrebbe selezionare i più capaci: un concorso.
49
Alcuni principi garantiscono indipendenza e autonomia al singolo magistrato:
-
l’inamovibilità. Nessun magistrato può essere trasferito se non con il suo consenso, fatti
salvi i procedimenti disciplinari e i trasferimenti di ufficio per incompatibilità ambientale.
L’incompatibilità ambientale si verifica quando ci siano condizioni ambientali oggettive che
condizionano la serenità e quindi l’operato del giudice. Entrambe queste situazioni sono
sanzionate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
-
L’astensione e la ricusazione. Esiste l’istituto dell’astensione per permettere al giudice di
astenersi dall’esercizio della sua funzione se in qualche modo ritenga di non essere nelle
condizioni di neutralità ed imparzialità. La ricusazione invece si può richiedere quando una
delle parti ritiene che il giudice non sia in condizioni di imparzialità e neutralità. La
ricusazione è giudicata da un giudice terzo che ne stabilisce l’eventuale fondatezza.
L’ordine giudiziario è nella sua collettività indipendente dagli altri poteri, secondo l’articolo
104. L’organo di autogoverno dell’ordine giudiziario è il CSM, che adotta decisioni in ordine
a questioni che riguardano i giudici, sottraendo al ministero competente (quello di grazia e
giustizia) decisioni amministrative come assunzioni, promozioni o trasferimenti. Per poter
essere organo di autogoverno il CSM è formato per due terzi da magistrati eletti da magistrati.
L’altro terzo del CSM è nominato dal Parlamento, che sceglie i componenti tra magistrati a
riposo, docenti di diritto o avvocati con almeno quindici anni di attività professionale. I
componenti eletti dal Parlamento sono eletti da un corpo che rappresenta la sovranità
popolare, per cui rappresentano la sovranità popolare all’interno del CSM (richiamandosi così
all’articolo 101). La presenza dei membri eletti dal Parlamento è un contrappeso posto per
evitare che la magistratura diventi un potere avulso dall’ordinamento. I rappresentanti del
Parlamento hanno funzione equilibratrice e sono portatori dell’interesse generale. Il CSM è
presieduto dal Presidente della Repubblica, che nomina un vicepresidente per la gestione
ordinaria. Il CSM non ha funzioni giurisdizionali, ma adotta decisioni di natura
amministrativa.
LE MAGISTRATURE SPECIALI
L’articolo 102 afferma che la funzione giurisdizionale è svolta da giudici ordinari, vietando
l’istituzione di tribunali speciali. L’unicità dell’ordinamento evita che siano creati tribunali ad
hoc per fatti particolari.
Negli articoli successivi la
Costituzione deroga a questa disposizione istituendo tre
magistrature speciali: la giustizia amministrativa, attraverso i TAR e il Consiglio di Stato, la
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giustizia contabile, attraverso la Corte dei Conti, la giustizia militare, che si distingue in
giustizia in tempo di pace e giustizia in tempo di guerra.
Per il resto l’esistenza di magistrature specifiche, come il tribunale dei minori, si rifà
all’esistenza di sezioni specializzate all’interno dell’ordinamento giudiziario.
Pur nell’unità dell’ordine, il sistema giudiziario ha un’articolazione interna tra giustizia civile
e giustizia penale, ciascuna con una propria struttura e i propri organi. Il codice civile riguarda
la sfera dei rapporti privati, detta le norme di comportamento fra privati, mentre il codice
penale contiene le ipotesi di reato.
FORME DI GARANZIA
Le forme di garanzia costituzionale sono il doppio grado di giudizio, per cui una controversia
può essere oggetto di verifica in un grado successivo da parte del giudice di appello. Il doppio
grado di giurisdizione è una forma di garanzia volta ad evitare errori, anche se determina il
rallentamento della giustizia. C’è un’ulteriore possibilità, che è il giudizio in Cassazione, che
si occupa delle modalità di interpretazione dei giudici di merito. Il giudice di Cassazione
valuta l’interpretazione della legge da parte degli altri due giudici e verifica se l’iter
interpretativo è stato corretto. Se queste ipotesi non si verificano la sentenza viene cassata e
rimandata ai gradi inferiori.
IL PROCESSO
Ogni processo ha tre distinti momenti, gestiti da giudici diversi per una maggiore garanzia:
1) Fase istruttoria. E’ la fase delle indagini, di raccolta di prove e di testimonianze e serve
per avviare il processo. Se si osserva che le condizioni per proseguire non sussistono, il
processo non si avvia. Nel caso in cui si siano raccolti elementi a sufficienza, c’è il rinvio a
giudizio.
2) Fase di giudizio. E’ la fase del dibattimento in aula, che si conclude con la sentenza.
3) Fase di esecuzione del giudizio. Occorre vigilare che la sentenza venga applicata
correttamente.
Il pubblico ministero è un magistrato la cui funzione è quella di indagare e di rappresentare lo
stato nelle vicende giurisdizionali. Partecipa alla fase istruttoria e alla fase decisionale
rappresentando lo stato e facendo valere il codice civile e penale. L’azione penale è volta ad
accertare se vi sono stati reati ed è un obbligo costituzionale per il PM esercitare l’azione
penale, raccogliere elementi e poi, se necessario, passare alla fase decisionale. Il PM è
indipendente come qualsiasi altro magistrato.
51
Pur avendo funzioni diverse dagli altri giudici, la Costituzione equipara pubblico ministero e
magistrati giudicanti. Entrambi hanno la stessa carriera e la stessa modalità di concorso: si
accede come magistrati e poi ci si specializza in una funzione. Si può passare da un ufficio
all’altro ed è il CSM che decide sui trasferimenti con il consenso del giudice.
Ci sono alcune ipotesi di legge, come quella di separare le carriere o di accentuare il criterio
gerarchico nella magistratura per dare rilievo alle diverse questioni ed affidare le questioni di
maggior rilievo ai giudici più importanti.
Il giudice naturale è il giudice stabilito per natura, previsto dal diritto positivo e precostituito
dalla legge, è prestabilito e non viene deciso dopo che la questione è sorta. Questa è una
garanzia che il giudice sia oggettivamente determinato dalla legge, che sia neutrale,
imparziale e non arbitrario.
Si ha il legittimo sospetto quando si sospetta che il giudice naturale non operi in un contesto
di serenità ambientale. Il legittimo sospetto è giudicato dalla Cassazione e può portare allo
spostamento del processo ad altra sede ed altro giudice.
“Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Il diritto di azione è regolato dall’articolo 24, che afferma che tutti possono agire in giudizio e
tutti hanno il diritto alla difesa. Il diritto alla difesa è inviolabile ed obbligatorio: è
indispensabile che nel processo ci sia chi faccia valere entrambe le parti, in quanto il processo
è fondato sul contraddittorio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
La corte costituzionale è un organo che garantisce la legalità costituzionale contro le
violazioni da parte dei poteri dello stato e contro ogni tentativo di non applicare o stravolgere
i principi sanciti dalla costituzione.
Le funzioni della corte costituzionale, previste dall’art. 134 cost e dall’art. 2 della legge
costituzionale 1/1953 sono le seguenti:
52
•
Giudizi di legittimità sulle leggi ordinarie dello stato e delle regioni e sugli altri atti
aventi forza di legge; ( e questa la sua funzione specifica)
•
Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni o tra le
regioni;
•
Giudizi sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica;
•
Giudizi sull’ammissibilità dei referendum abrogativo.
La corte costituzionale è formata da 15 giudici scelti anche tra magistrati anche a riposo, delle
giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori universitari ordinari di materie
giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale.
I giudici sono nominati:
•
Cinque dal presidente della repubblica ;
•
Cinque dal parlamento in seduta comune;
•
Cinque dalle supreme magistrature.
I giudici rimangono in carica nove anni e non sono rieleggibili. Il controllo eseguito dalla
Corte è un controllo successivo rispetto al momento in cui l’atto normativo è entrato in
vigore:
L’atto quindi anche se viziato è comunque efficace finché la corte non sia chiamata a
pronunciarsi in merito.
La corte può avviare il giudizio solo in seguito ad una richiesta esterna. In base alla legge
costituzione 1/1948, distinguiamo due procedimenti:
•
L’incidentale ed il principale
Si ha il procedimento incidentale quando la questione di legittimità è sollevata nel corso di
un processo davanti a un organo giurisdizionale nel corso del quale venga eccepita
l’incostituzionalità della legge da applicare: in questo caso il giudice rinvia gli atti alla Corte
Costituzionale, sospendendo la causa, affinché la Corte decida sulla questione.
Il procedimento principale si verifica quando il Governo o le Regioni propongono ricorso
immediatamente e direttamente alla Corte Costituzionale.
La Corte può pronunciare 2 tipi di sentenze:
- di accoglimento, con cui dichiara l’incostituzionalità della norma (con efficacia retroattiva);
- di rigetto, con cui dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
La Corte è competente anche a risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra
Stato e Regione e fra Regioni.
53
Il conflitto sorge allorché un organo o un ente rivendichi un potere che spetti ad un altro
organo o ente o quando usi malamente di un suo potere al punto da comportare una
menomazione per altro potere.
La Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 90 e 134 della Cost. è investita del potere di
giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla
costituzione qualora questi venga posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune.
In questo caso la Corte si riunisce in seduta allargata, cioè ai 15 giudici ordinari si aggiungono
altri 16 giudici aggregati ( laici) estratti a sorte da un’elenco di cittadini che hanno il requisito
dell’elegibilità a senatori,compilato ogni 9 anni dal Parlamento. I giudici laici rappresentano
simbolicamente il corpo elettorale.
54
UNITÁ IV
IL PROCESSO
La funzione giurisdizionale si suole distinguere in giurisdizione civile, penale ed
amministrativa.
La giurisdizione civile ha come oggetto le controversie che sorgono tra i privati cittadini,
quando uno di questi lamenti la lesione di un proprio diritto causato dal comportamento di un
altro soggetto.
Il processo civile a differenza di quello penale, si instaura solo a seguito della domanda
dell’interessato chiamato attore, (principio dell’iniziativa di parte), il quale deve portare a
conoscenza del giudice i fatti che giustificano la propria richiesta di tutela.
Il giudice, dal canto suo, si pronuncerà solo se la controparte, detta convenuto sia stata
regolarmente citata (principio del contradditorio) e dovrà attenersi esclusivamente all’oggetto
della domanda formulata (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
La domanda che tipicamente viene rivolta al giudice è quella che riguarda la certezza o meno
di un diritto e sull’eventuale violazione di tale diritto.
Questo compito viene realizzato mediante un giudizio di cognizione, con il quale il giudice
innanzitutto verifica se i fatti proposti dalle parti si sono realizzati concretamente;quindi cerca
di individuare concretamente se e quale norma astratta e generale sia applicabile al caso
concreto, oggetto del giudizio; enuncia la regola, affermando l’esistenza o meno di un diritto e
la sua conseguente lesione; pronuncia i provvedimenti richiesti.
Una volta accertata l’esistenza del diritto e la sua esatta estensione, se il debitore non adempie
spontaneamente, il creditore deve potersi rivolgere al giudice per ottenere la soddisfazione che
merita: questa è l’esecuzione forzata.
Per precedere all’esecuzione forzata occorre un titolo esecutivo, vale a dire un documento
con cui viene accertato un diritto di credito che deve risultare certo, liquido (determinato nel
suo ammontare) ed esigibile (può essere chiesto l’immediato soddisfacimento).
Il titolo esecutivo può essere giudiziale (sentenza) o stragiudiziale(es. la cambiale).
Il procedimento penale è l’insieme degli atti e delle attività che vengono espletate davanti a
un magistrato (giudice penale) e che mirano all’accertamento di un fatto costituente un reato e
al conseguente giudizio del suo autore.
Vengono considerati reati quei fatti, commessi dall’uomo, che, recando pregiudizio a un bene
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giuridico tutelato dall’ordinamento, vengono puniti con una sanzione penale.
Il diritto penale è retto dai seguenti principi fondamentali:
-
principio di legalità esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento in cui
è commesso, non sia espressamente previsto dalla legge (riserva di legge) come reato
e di applicare pene o misure di sicurezza che non siano dalla legge espressamente
previste (art. 25 cost). Di conseguenza i reati sono solo quelli espressamente indicati
dalla legge e conseguentemente costituiscono un numero chiuso;
-
principio di irretroattiva, ciò comporta la inapplicabilità della legge penale a fatti
commessi prima della sua entrata in vigore;
-
principio di materialità - può essere reato solo il comportamento umano che si
realizza nel mondo esteriore (nessuno può essere punito per la semplice intenzione
delittuosa);
-
principio di offensività - il reato deve sostanziarsi nell’offesa di un bene giuridico,
che può consistere tanto in una lesione quanto in una messa in pericolo del bene
protetto.
-
principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, 1c. cost. secondo cui la
responsabilità penale è personale). Con tale principio viene stabilito che nel diritto
penale, a differenza di quello civile, nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti
altrui, ma esclusivamente per i fatti a lui riferibili psicologicamente a titolo di dolo o
di colpa o preteintenzione.
-
principio della territorialità secondo il quale la legge penale obbliga tutti coloro
(cittadini e stranieri) che si trovano sul territorio italiano.
Il reato è la condotta dell’uomo che può consistere in un fare (azione) o in un non fare
(omissione) che causa un evento, ossia una lesione di un bene tutelato dal nostro ordinamento.
E’ punibile solo colui che ha la capacità di intendere e di volere (art. 85 c. p.).
Le forme di colpevolezza sono:
-
il dolo, caratterizzato dalla volontà o intenzione dell’agente;
-
la colpa, caratterizzata dalla non volontà dell’evento realizzato, ma questo è la
conseguenza del suo comportamento negligente (poco attento), imprudente o
caratterizzato da imperizia o derivante dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline;
-
la preterintenzione, quando l’evento che si verifica è più grave di quello voluto
dall’agente (ad es., il soggetto voleva percuotere una persona, ma ne causa la morte).
I reati si distinguono a seconda della diversa specie delle pene applicate(art. 39 c.p.) in delitti
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e contravvenzioni.
La sanzione che viene irrogata a colui il quale viola un comando di legge e che consiste nella
limitazione dei diritti del soggetto colpevole, prende il nome di pena.
Per i delitti, le pene stabilite sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, per le contravvenzioni
sono l’arresto e l’ammenda.
In generale, il procedimento penale, a seconda del fine che persegue, può dirsi:
-
inquisitorio, che ha come fine la difesa della società dalla criminalità, esalta il ruolo
dell’accusa (pm);
-
accusatorio, che si caratterizza per la posizione di parità tra accusa e difesa.
Il sistema adottato dal codice di procedura penale vigente è di tipo accusatorio.
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