DISPENSA DIRITTO PUBBLICO A.A. 2012_2013
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DISPENSA DIRITTO PUBBLICO A.A. 2012_2013
Avvertenza: lo studio della presente dispensa va integrato con le lezioni e con la consultazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Appunti di DIRITTO PUBBLICO A.A. 2012/2013 corsi di laurea: Igiene Dentale Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica Tecniche della Prevenzione Ostetricia 1 UNITÁ I LO STATO LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI L’essere umano per sua natura socievole ed aperto alle relazioni con i propri simili, non vive isolato, ma conduce la sua esistenza in società. La società è per, definizione, un gruppo organizzato di persone, che intrecciano stabilmente rapporti reciproci e operano in collaborazione mediante una divisione dei compiti per raggiungere determinati scopi. Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si stabilisce su un territorio, riconoscendo al sopra di sé una autorità suprema imponendovi il rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norme giuridiche) sorge lo stato. Lo stato, può essere, perciò definito l’organizzazione politica della società o meglio come un popolo organizzato con proprie leggi, stanziato stabilmente su un territorio e soggetto, ad un potere sovrano esercitato da un’autorità che opera per il perseguimento di fini giuridici e sociali. Gli elementi costitutivi dello Stato sono: • il Popolo; • il Territorio; • la Sovranità. IL POPOLO. Il popolo è l’insieme delle persone fisiche che fanno parte dell’ordinamento, che possiedono lo statuto di cittadinanza. Lo statuto di cittadinanza è uno statuto giuridico ed ogni stato determina le regole per il suo acquisto o perdita. Il cittadino è colui che possiede lo statuto di cittadinanza ed è centro di imputazione giuridica. La popolazione non è l’insieme dei cittadini, ma è un concetto statistico che indica il compresso dei residenti in una certa regione spaziale. La residenza è un concetto diverso dalla cittadinanza. La nazione è un concetto sociologico che indica la comunanza di dati sociali (lingua, religione e cultura) che aggregano le persone in un’unità nazionale grazie al sentimento di appartenza. Esistono nazioni che sono divise in più stati o stati che contengono diverse nazionalità. Nazione e stato possono anche coincidere, ma non è necessario. 2 L’acquisto della cittadinanza può avvenire per acquisto originario o acquisto derivativo; l’acquisto originario arriva per ius sanguinis o ius soli. Il principio dello ius sanguinis afferma che la cittadinanza si acquista per discendenza dal almeno un genitore già cittadino. Il principio dello ius soli dichiara cittadino colui che nasce in un determinato stato. In Italia vale lo ius sanguinis, mentre lo ius soli vale solamente se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori. L’acquisto successivo può avvenire per naturalizzazione, per adozione, per concessione o per beneficio di legge. Per naturalizzazione può avvenire quando l’individuo si è inserito nella società in modo tale da essere considerato cittadino. Per concessione avviene quando l’autorità preposta concede la cittadinanza se sussistono i requisiti previsti dalla legge. La cittadinanza si può acquisire per beneficio di legge quando questa preveda la sua acquisizione dopo certi eventi (come ad esempio nel caso del matrimonio). La perdita della cittadinanza può avvenire per volontà del cittadino o per statuizione di legge, ma non si può perdere per motivi politici. Diritti dell’uomo e Diritti del cittadino I diritti dell’uomo andrebbero riconosciuti in maniera universale a prescindere dallo statuto di cittadinanza, in quanto riguardano l’uomo in quanto tale e non come cittadino. Tali diritti non nascono dalla cittadinanza, ma dalla condizione umana. Il problema è chi debba assicurare questi diritti che provengono da una dimensione sovrastatale. A questo proposito sono state scritte le carte internazionali dei diritti dell’uomo ed istituiti tribunali internazionali, ma senza l’impegno dei singoli stati non c’è un effettiva tutela di questi diritti. Nella costituzione sono affermati i seguenti diritti e i doveri del cittadino. “Art 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Il diritto vale per il cittadino e non espressamente per il non cittadino, ma nulla ci impedisce di riconoscerlo anche a questa figura. “Art 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”. 3 L’articolo non copre solo il cittadino, ma, in particolare modo il secondo comma, vale anche per i non cittadini. “Art. 52.La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. I cittadini sono chiamati a difendere la patria, i non cittadini non hanno questo obbligo “Art 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Questo articolo, utilizzando tutti, si applica a cittadini e a non cittadini. I non cittadini. I non cittadini sono o apolidi o stranieri. Gli apolidi non hanno nessuna cittadinanza, non sono cittadini e non hanno i loro diritti e doveri. Lo straniero ha una cittadinanza, ma non è quella dell’ordinamento in questione. Lo statuto di straniero è diverso da quello di cittadino. In questo caso vale il principio di reciprocità, per cui le condizioni dello straniero sono pari nei diversi pesi. Inoltre gli stranieri godono del diritto di asilo, cioè del diritto di essere ospitati in un paese che riconosce loro diritti che il loro paese non riconosce. Gli stranieri, se provengono da stati dell’unione europea, godono dello statuto di cittadini europei, che vale in tutta l’unione, a prescindere dallo stato in cui si trovano. Se un cittadino è extracomunitario è straniero a tutti gli effetti e gode di norme diverse. Le minoranze. Le minoranze etniche presenti nel nostro stato, chiamate nella costituzione minoranze linguistiche, sono riconosciute e protette. IL TERRITORIO. Il territorio si salda con l’elemento personale ed è un elemento imprescindibile degli enti territoriali. Il territorio è lo spazio fisico della convivenza, che diventa anche lo spazio di vigenza dell’ordinamento da un punto di vista giuridico. Il territorio non è considerato come un bene o una proprietà dello stato; ciò che conta è che su di esso viga il potere e la forza dello stato. Confini: il territorio è uno spazio fisico che ha dei confini oltre i quali indizia un altro ordinamento statuale. Il territorio con i suoi confini è la prova dell’esistenza di uno stato sovrano, perciò le variazioni dei confini di un ente territoriale creano sempre problemi e sono 4 assoggettate a regole giuridiche molto precise. Queste regole cercano di evitare un conflitto e di rispettare l’appartenenza di un territorio alle diverse collettività. La regolazione dei confini sorge o da una guerra o da un trattato; non è un fatto unilaterale, ma interstatuale o internazionale. La questione del territorio degli enti territoriali infrastatuali è trattata negli articoli 131, 132 e 133 della Costituzione. L’articolo 131 elenca quali sono le regioni italiane. L’articolo 132 ci dice come i confini di una regione possano essere modificati attraverso determinate procedure. La preoccupazione che emerge in questo articolo e nel seguente è di tenere conto dell’orientamento delle collettività interessate alle variazioni del territorio. L’articolo 133 regola invece le province e i comuni. Elementi del territorio: oltre allo spazio fisico dove abita la collettività fanno parte del territorio anche altri elementi fisici disabitati: - Sottosuolo. Appartiene allo stato che ha la sovranità sul suolo corrispondente “usque ad infera”, cioè non ci sono limitazioni di profondità. - Soprasuolo. Comprende l’atmosfera e l’area soprastante. La sovranità dello stato si estende anche nell’atmosfera con limiti diversi. Oltre ad una certa distanza dal terreno, pur potendo continuare a vigere una sovranità teorica, lo spazio è libero. - Mare. Nel mare non abitano collettività, ma è una componente importante del territorio che pone problemi di sicurezza, di dogana e di sfruttamento. Il diritto internazionale stabilisce regole comuni per delimitare i confini sul mare, riconoscendo una fascia di acque territoriali che appartengono a pieno titolo al territorio dello stato costiero. Storicamente l’ampiezza di questa fascia era delimitata dalla gittata dei cannoni, oggi il limite è fissato fino ad un massimo di 12 miglia. Oltre al mare territoriale c’è una zona economica esclusiva entro la quale lo stato costiero ha una riserva di sfruttamento. Questa zona si estende fin dove le acque sono profonde meno di 200 metri. Al di là della zona esclusiva c’è il mare libero, res communis omnium, che è soggetto alle regole del diritto internazionale. Extraterritorialità e Ultraterritorialità. Le ambasciate estere situate in uno stato sono giuridicamente territorio dello stato di cui rappresentano il potere, godono cioè della extraterritorialità. Le ambasciate di uno stato all’estero godono di ultraterritorialità, cioè fanno parte del territorio dello stato che rappresentano. Questi concetti vanno applicati anche alle navi e agli aeromobili in acque o cieli internazionali, che sono territorio dello stato di cui battono bandiera. Se il mezzo di trasporto entra nel territorio di un altro stato occorre cambiare bandiera ed entra in vigore l’ordinamento di quello stato. Questo tipo di regime non riguarda anche gli aeromobili e le navi militari. 5 LA SOVRANITÀ. La sovranità è la capacità che possiede un’organizzazione di governo di farsi valere in modo tendenzialmente preminente ed indipendente. Questo potere non è derivato, ma originario in quanto si autolegittima ed autocrea, attraverso soprattutto la legge fondamentale. Sul versante interno lo stato ha la capacità di farsi valere sugli altri ordinamenti, sul versante esterno uno stato dev’essere riconosciuto come pari dagli altri stati. Il potere dello stato oggi non è assoluto per ragioni giuridiche e fattuali. Sul piano giuridico ci sono limiti al potere dello stato (p.e. la sfera dei diritti soggettivi). Sul piano fattuale la sovranità è limitata da nua serie di eventi economici o politici (p.e. la globalizzazione). Alcuni stati sono così limitati da poter essere “governi fantoccio”, teoricamente sovrani, ma in pratica vassalli di altri stati, semisovrani o colonie. A volte la limitazione della sovranità può essere imposta dall’ordinamento internazionale, come nei casi di riacquisto dell’indipendenza. In Italia le limitazioni giuridiche alla sovranità sono legittime in base all’articolo 10 primo comma della Costituzione, dove la repubblica italiana pone un limite al proprio potere conformandosi alle norme internazionali generalmente riconosciute. Le limitazioni alla sovranità in Italia derivano da due fattori: 1) L’Ordinamento Internazionale I diritti dell’uomo sono riconosciuti dallo stato, ma essi e le regole per proteggerli vengono stabiliti dal diritto internazionale. L’ordinamento internazionale non è solo un diritto tra stati, ma è un ordinamento a se stante che si rivolge ad ogni essere umano. L’espressione concreta della ricerca di strumenti giuridici che renda effettivo il diritto internazionale è l’istituzione dei tribunali internazionali per i diritti umani, come il tribunale dell’Aja per l’ex-Jugoslavia o la corte penale internazionale. Questi tribunali perseguono i crimini contro l’umanità in determinati ambiti o invia generale, sono creati dall’ONU, ma hanno comunque bisogno dell’autorità degli stati per farsi valere. 2) L’Ordinamento dell’Unione Europea L’ordinamento dell’Unione Europea va considerato un diritto interno e non più una semplice cooperazione libera tra stati contigui. L’Unione Europea è una forma di coesistenza molto più forte, in cui gli stati si sono dati organi comuni in grado di fare valere le proprie decisioni sul territorio della comunità. Già con i trattati di Roma (1957) erano stati istituiti una 6 commissione, un consiglio ed una corte di giustizia. Nell’UE convivono la dimensione statuale e quella sovrastuatale. GLI UFFICI E GLI ORGANI DELLO STATO Lo Stato è un Ente astratto, e originario , in quanto non deriva i suoi poteri da alcun altro soggetto, che nel modo di agire e di presentarsi si manifesta come persona giuridica. Come tale e quindi titolare di diritti e doveri e può compiere atti giuridici. per poter perseguire i suoi fini ( difesa, Ordine pubblico, Amministrazione della Giustizia, sviluppo economico sociale etc.) lo Stato agisce attraverso i propri organi. Per organi dello stato intendiamo i soggetti che, ciascuno nell’ambito della propria competenza, sono autorizzati ad agire in suo nome e per suo conto, disponendo del suo patrimonio, emanando leggi, firmando trattati internazionali etc. Questi organi, riguardo alla loro composizione possono essere distinti in: - Organi individuali, (Presidente della Repubblica ); - Organi Collegiali (Camera dei Deputati) ; - Organi Semplici (Presidente della Repubblica) che costituisco una unita in scendibile; - Organi Complessi (consiglio dei Ministri), quando sono formati da più organi. In base alle funzioni, che sono chiamati a svolgere distinguiamo: Organi Legislativi, Esecutivi, Giudiziari ed amministrativi. In base a come vengono costituiti distinguiamo: - Organi politici, che prendono decisioni che interessano tutta la collettività (parlamento, governo etc.) - Organi burocratici che eseguono quanto dai primi predisposto e vengono reclutati per concorso (funzionari o impiegati). A seconda dal rilievo dato dalla costituzione, distinguiamo, gli organi in: - costituzionali, ai quali sono affidati i poteri fondamentali dello stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale) - di rilievo costituzionale, non partecipano alla funzione politica e sono solo individuati ma non disciplinati dalla costituzione (Consiglio di Stato corte dei Conti etc) - non costituzionali in quanto dipendono dai primi (Prefetti Questori Provveditorati). A seconda della competenza territoriale, distinguiamo: - Organi centrali che estendono la loro competenza su tutto il territorio dello stato; - Organi locali, che hanno una competenza limitata a parte del territorio. 7 FORME DI STATO L’organizzazione politica è l’organizzazione che un popolo si dà per divenire stato . L’espressione forma di Stato indica il modo in cui si configura il rapporto tra governanti e governati. Si distinguono generalmente tre forme di Stato: 1. Stato assoluto; 2. Stato liberale; 3. Stato moderno. Nello Stato assoluto il potere del Sovrano è illimitato e incondizionato. Il Sovrano non deve rendere conto a nessuno del suo operato, in quanto è una autorità indipendente che non ammette interferenze. Egli impersona il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Nello Stato liberale, sorto in seguito alle rivoluzioni americana (1776) e francese (1789), ad opera della borghesia, anche lo Stato è tenuto a rispettare le norme giuridiche che esso stesso crea (principio di legalità) ed ai cittadini sono riconosciuti dei diritti soggettivi che potranno far valere anche nei confronti dello Stato. Lo Stato liberale viene anche detto Stato di diritto e racchiude in sé alcuni principi fondamentali quali la separazione dei poteri, l’introduzione delle Costituzioni, l’emergere di diritti soggettivi, l’attribuzione della sovranità al popolo che elegge, attraverso libere elezioni, i propri rappresentanti al Parlamento. Gli Stati liberali ottocenteschi, peraltro, non assunsero connotati pienamente democratici a causa di diverse limitazioni come quella relativa all’effettivo esercizio dei diritti politici: il diritto di voto era riconosciuto solo ad una stretta cerchia di persone, secondo un criterio di disponibilità economiche. Si parla invece di FORME DI GOVERNO, quando si fa riferimento ai rapporti tra gli organi superiori ( Costituzionali) dello stato, cioè a come il potere politico è ripartito tra gli stessi. Si può così avere ad esempio la Monarchia Assoluta, la Monarchia costituzionale, la Repubblica Presidenziale e la Repubblica Parlamentare. Nella Monarchia Assoluta il potere politico era completamente accentrato nelle mani del sovrano, che lo esercitava in modo indiscusso. Secondo Montesquieu, il potere politico deve essere suddiviso in legislativo , esecutivo e giurisdizionale. L’esercizio di ciascuno deve essere assegnato ad un organo indipendente ed autonomo. Il principio della divisione dei poteri, ha trovato la sua prima applicazione nel 1800 con la formazione degli stati liberali e quindi con il passaggio dalla Monarchia assoluta alla 8 Monarchia Costituzionale. Nella Monarchia Costituzionale il sovrano è il capo indiscusso dell’esecutivo è non è sottoposto al controllo del parlamento. Il potere legislativo è affidato quasi esclusivamente al parlamento eletto da determinate categorie di cittadini. Dalle Monarchie costituzionali, hanno avuto origine le forme di governo degli stati contemporanei . Oggi la distinzione fondamentale è tra governo presidenziale, governo parlamentare e governo semipresidenziale. Nella Repubblica Presidenziale Il gestore del potere esecutivo è il presidente, che cumula le funzioni di capo dello stato e di capo del governo. Il presidente ha un’investitura popolare, è scelto direttamente dal corpo elettorale al quale deve rendere conto al termine del mandato. Il presidente sceglie autonomamente i suoi collaboratori, cioè i ministri. In questo sistema i potere è fortemente concentrato nel vertice dell’esecutivo e questa concentrazione viene bilanciata grazie ad una serie di rapporti tra poteri, in particolare tra il legislativo e l’esecutivo, che permettono interferenze e controlli reciproci. Ad esempio il parlamento ha il potere di stabilire le risorse finanziarie necessarie alla gestione del sistema o può esercitare il potere di impeachment, cioè la messa in stato d’accusa del presidente con la possibilità di revocarne il mandato. Sono repubbliche presidenziali: Stati Uniti d’America e molti altri stati dell’america latina. Nella repubblica parlamentare, La forma di governo parlamentare è incardinata sull’istituto della fiducia: l’esecutivo può esercitare il proprio potere solo se ottiene la fiducia del parlamento. Il governo deve avere l’imprimatur del parlamento e mantenere con esso un rapporto di fiducia, altrimenti si verifica una crisi di governo. La fiducia è un mezzo per garantire il controllo permanente del corpo elettorale, tramite i suoi rappresentanti, sul governo. Gli organi che detengono il potere esecutivo sono distinti dal capo dello stato. Il governo nasce per investitura del capo dello stato, che nomina sia il capo del governo, sia gli altri ministri, che insieme formano il consiglio dei ministri. Dopo un atto formale come un giuramento ha luogo il passaggio di consegne tra un governo e quello successivo, ma per essere nel pieno delle sue funzioni il governo deve ottenere la fiducia del parlamento. La scelta del capo dello stato deve tenere conto dell’orientamento del parlamento, per questo il capo dello stato tiene una serie di consultazioni con i rappresentanti di tutti i gruppi politici e con altre personalità eminenti. Il consiglio dei ministri deve stilare un proprio programma generale che intende perseguire, per il quale richiede la fiducia al parlamento. La fiducia serve a verificare la sintonia dell’indirizzo politico tra governo e parlamento, o almeno tra il 9 governo e la maggioranza dei parlamentari. Per esercitare le sue funzioni il governo deve poi collaborare continuativamente con il parlamento. Il governo dura in carica finché persiste la fiducia o finché rimane in carica il parlamento che l’ha concessa. In caso di crisi di governo il capo dello stato avvia le consultazioni per verificare se vi sono le condizioni per nominare un altro governo; se queste non sussistono il capo dello stato può sciogliere le camere per uscire dalla crisi. L’elemento di rischio nel sistema parlamentare è dato dal rischio dell’instabilità, i quanto il governo può entrare in crisi in ogni momento. A fronte di questo rischio connaturato a questa forma di governo, l’ordinamento inserisce alcune clausole di razionalizzazione. - I sistemi elettorali. Il sistema elettorale non è un scelta tecnica, ma risponde ad un obiettivo politico, in quanto ha influenza sulla stabilità di un governo. I sistemi elettorali possono essere distinti tra proporzionali e maggioritari. I sistemi proporzionali eleggono i rappresentanti in misura proporzionale ala consistenza delle diverse forze politiche: l’organo rappresentativo è formato proporzionalmente all’orientamento del corpo elettorale. Il sistema maggioritario ha l’obiettivo di individuare e premiare la forza maggioritaria per far emergere una maggioranza in parlamento. Il sistema maggioritario non tiene conto della consistenza delle forze in campo, ma fa sì che venga eletto colui che in ogni singolo collegio ha ottenuto più voti. Entrambi i sistemi sono democratici, ma si pongono obiettivi diversi. Il sistema proporzionale fotografa le consistenze delle forze politiche, quello maggioritario cerca di dar luogo ad una maggioranza stabile che abbia i numeri per governare. Il sistema maggioritario spinge ad un certo grado di bipolarismo. - Clausola di sbarramento. Si stabilisce a priori che in un sistema proporzionale si concorre alla ripartizione dei seggi a condizione di arrivare ad una soglia minima percentuale. - Sfiducia costruttiva. Quando si sfiducia un governo in carica c’è l’obbligo di avere pronta un’alternativa al governo sfiduciato. Il governo semipresidenziale e in vigore in Francia, ha un capo dello stato eletto direttamente dal corpo elettorale, come nel sistema presidenziale. Il capo dello stato non è il capo del governo, che è un organo distinto ed è formato dal primo ministro e dagli altri ministri. Il capo dello stato in quanto eletto dal corpo elettorale non ha però una posizione solamente rappresentativa, ma è politicamente più forte e detiene alcuni poteri politici e ne condivide altri con il governo. Il governo nasce su investitura del capo dello stato e questi due organi devono mantenere un rapporto fiduciario, in quanto il presidente può anche revocare i ministri. Il governo però godere anche della fiducia del parlamento. Questo sistema della 10 doppia fiducia cerca di bilanciare il peso del parlamento e del capo dello stato, entrambi organi eletti direttamente. Accade a volte che l’orientamento politico del capo dello stato sia diverso da quello della maggioranza del parlamento. Occorre decidere se in casi del genere ci debbano essere dei meccanismi automatici per eliminare questa disparità o se ci sia un organo che tra i due prevale. Di solito prevale il parlamento, perciò il capo dello stato deve uniformarsi alla volontà del parlamento e nominare un governo che può ottenerne la fiducia. Il rischio di questo sistema è proprio il conflitto determinato dalla coabitazione. L’ESPERIENZA ITALIANA Quando nel 1861 venne proclamato il Regno di Italia, che segnò l’unificazione del territorio del nostro Paese, come prima Costituzione venne adottato lo Statuto Albertino, che era già stato concesso dal Re Carlo Alberto nel 1848 al regno di Sardegna. La motivazione politica che spinse tale sovrano a quella scelta fu essenzialmente la necessità di andare incontro, sia pure in modo parziale, alle esigenze di democrazia e libertà che si stavano manifestando in quel periodo. Lo Statuto segnò il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale. Il ruolo svolto dal sovrano rimase però preminente: egli, infatti, conservò il potere di nominare a vita i membri del Senato (scelti fra gli appartenenti a determinate categorie come vescovi, arcivescovi, ambasciatori, cittadini distintisi per meriti speciali, ecc.), la facoltà di nominare i Ministri e di esercitare in modo esclusivo il potere esecutivo, il potere di nominare i magistrati, chiamati ad amministrare la giustizia in suo nome. Lo Statuto Albertino accompagnò le sorti dello Stato italiano sino all’emanazione della nuova Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, che assicura l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la separazione dei poteri dello Stato e la garanzia dei diritti soggettivi privati e pubblici. LO STATO SOCIALE La forte mancanza di democrazia che caratterizzò lo Stato di diritto, nel quale veniva affermata l’uguaglianza formale dei cittadini, ma non si combattevano le ingiustizie di ordine sociale nate per effetto dell’industrializzazione e dell’avvento del capitalismo, scatenò tensioni e rivolgimenti in seno alla Società. Sotto la spinta dei movimenti socialisti vennero introdotti nuovi principi giuridici e politici che ampliarono notevolmente i compiti dello Stato. In questo nuovo tipo di Stato, denominato Stato sociale o Stato assistenziale, lo Stato non si pone solo il compito della conservazione, 11 ma anche quello di un crescente benessere dei cittadini, attraverso, per esempio, forme di assicurazione nei casi di infortuni, malattie, invecchiamento, invalidità, sussidi di disoccupazione, edilizia economica popolare, salute ed istruzione gratuiti (almeno per le fasce sociali più deboli economicamente), ecc. In altre parole, prese corpo l’idea che lo Stato dovesse occuparsi dei problemi dei cittadini, dalla loro nascita alla loro morte. Sino agli anni Settanta, l’idea dello Stato assistenziale ha accompagnato senza particolari difficoltà la storia degli Stati industrializzati dell’occidente. Da un lato questi interventi dello Stato hanno sicuramente contribuito a cancella re molte delle ingiustizie tipiche del periodo del capitalismo selvaggiocce che aveva caratterizzato il 1800. da un altro punto di vista, l’assunzione di compiti così ampi da parte dello Stato ha provocato una dilatazione delle strutture e degli apparati pubblici, che hanno assorbito crescenti risorse, facendo aumentare la spesa pubblica. Questo processo è andato aggravandosi e ha reso necessario un forte aumento dell’imposizione fiscale. Oggigiorno si cerca di frenare l’espansione delle attività e delle spese dello Stato e di lasciare maggiore autonomia all’iniziativa privata, anzi si cerca di privatizzare ciò che è pubblico. 12 UNITÁ II LA COSTITUZIONE CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE La Costituzione è un fenomeno particolarmente importante, perché concomitante con la nascita di un ordinamento statale. Storicamente attraverso un documento – la Costituzione – si è cercato di sancire alcune scelte ed alcune opzioni fondamentali per l’ordinamento statuale. La Costituzione è il punto di partenza e il dato di riferimento dell’orientamento posto nel momento in cui l’ordinamento stesso si costituisce. La Costituzione è la fonte suprema, la fonte dell’organizzazione costituzionale e la fonte delle fonti. La Costituzione è la fonte fondamentale, suprema dell’ordinamento statuale. E’ un elemento imprescindibile, il dato da cui dipende il resto. Le opzioni fatte nella Costituzione condizionano tutto l’ordinamento. La costituzione disciplina il potere e l’organizzazione del potere costituzionale. Il costituzionalismo supera la concentrazione dei poteri per arrivare alla loro ripartizione tra una pluralità di organi costituzionali, posti sullo stesso piano. Nella Costituzione si trovano le funzioni dei vari organi, i loro rapporti, i sistemi di pesi e contrappesi. La Costituzione è la fonte delle fonti, cioè è la fonte che ha il compito di stabilire come successivamente si potrà produrre diritto e quali sono le fonti di produzione legittime in quell’ordinamento. La costituzione è la prima e la principale fonte sulla produzione La costituzione è la norma prodotta dal potere costituzionale, cioè da quel corpo politico capace di creare la Costituzione nel momento genetico dell’ordinamento. In seguito la vita del gruppo sociale si sviluppa su quelle scelte, che sono stabilizzate nella Costituzione, duratura nel tempo. Il potere costituzionale è il potere iniziale capace di operare le scelte fondamentali, definendo così un ordine: il potere successivo è da quel momento ordinato, costituito. Nel momento costituente il potere è libero, poi diventa limitato dalla Costituzione, che tende a stabilizzare ed irrigidire le scelte successive. Le scelte del costituente valgono a tempo indeterminato. 13 Costituzioni rigide – flessibili. Le costituzioni flessibili possono essere agevolmente modificate, le costituzioni rigide impediscono o rendono difficoltose le modifiche. La rigidità contraddistingue quasi tute le costituzioni contemporanee. Le costituzioni flessibili sono modificabili attraverso leggi e procedure ordinarie, le costituzioni rigide richiedono maggioranze e procedure più complesse. Costituzione formale – sostanziale – materiale. La costituzione formale è il testo della Costituzione, prodotto da un processo costituente, con un certo contenuto ed una certa forma. La costituzione sostanziale è ciò che dev’essere disciplinato con norme costituzionali anche al di là del testo formale; la Costituzione deve disciplinare due aspetti essenziali: la ripartizione del potere e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino nei confronti dei pubblici poteri. Oltre al nucleo essenziale nulla impedisce di inserire nella Costituzione regole su altri argomenti. L’espressione costituzione materiale indica che oltre alla costituzione formale esiste un potere stabilizzato che risulta determinate per l’ordinamento statale. E’ la costituzione vivente, capace di avere effettiva vigenza anche al di là del documento scritto. Procedure per scrivere una costituzione. - Assemblea costituente, creata appositamente per questo scopo e che ha termine con la firma della Costituzione. - Procedura rivoluzionaria: stabilizzazione da parte di chi rovesci l’ordinamento precedente - Sovrano illuminato. L’assemblea costituente in Italia fu eletta il 2 giugno del ’46 e ha redatto il testo della Costituzione, entrata in vigore il primo gennaio 1948. Come incide la nuova Costituzione sul vecchio ordinamento? Essa si innesta nell’ordinamento statuale già vigente apportando alcune modifiche o rappresenta un cambiamento totale? C’è rottura o continuità? Cambiare radicalmente pagina vuol dire anarchia, che turba l’ordine sociale. La Costituzione non dovrebbe avere questo effetto, dl momento che si propone l’obiettivo di porre le basi dell’ordine sociale. Questo principio non vale nel caso in cui la Costituzione non sia il risultato di una rivoluzione, che pone un sistema di valori radicalmente diverso dal precedente. La nuova Costituzione ha superato in toto lo Statuto Albertino, ma il tessuto legislativo precedente non è stato travolto. Le vecchie regole vennero valutate in base alla loro legittimità 14 costituzionale, cioè vennero esaminate per vedere se fossero conformi o meno alla nuova Costituzione. Ciò che c’era prima fu quindi parametrato alla nuova Costituzione, ma l’esigenza di questa parametrazione fu successiva alla redazione della Costituzione e si presentò quando sorsero le prime questioni di costituzionalità della legge, risolte prima dalla corte di Cassazione e poi dalla corte Costituzionale. La corte Costituzionale fu creata nel ’53 e diventò operativa nel ’54: aveva il compito di valutare e confrontare le regole dell’ordinamento precostituzionale sulla base della nuova Costituzione. Questo compito non è mai terminato, perché ancora oggi alcune norme precostituzionali sono in vigore e vengono esaminate. La corte costituzionale infatti non può agire di propria volontà, ma solo se chiamata in causa, per cui è possibile che nell’ordinamento vigente ci siano norme in contrasto con la Costituzione, di cui però non è mai stata accertata l’incostituzionalità. Il sistema si aggiusta da sé o proclamando l’incostituzionalità di una norma o abrogando, implicitamente o esplicitamente, le norme passate. Ciò non toglie però che possano esistere norme incostituzionali. Per capire se ci sia stata o meno rottura costituzionale occorre considerare da chi sia stata convocata l’assemblea costituente e chi ne abbia fatto parte. L’elezione dell’assemblea costituente è stata indette dal luogotenente Umberto II, che reggeva il potere per il re Vittorio Emanuele III. L’esito delle elezioni, svolte in concomitanza con il referendum tra monarchia e repubblica segnarono la chiusura del periodo monarchico e gettarono le basi per la costituzione della nata Repubblica italiana. Le procedure che hanno portato al rovesciamento del vecchio ordinamento sono state legali, per questo c’è stata continuità nella legalità. LA COSTITUZIONE ITALIANA - votata - scritta - lunga (139 articoli più le disposizioni finali) E’ divisa in due parti più i principi fondamentali (articolo 1-12). La prima parte contiene i diritti e i doveri dei cittadini (articolo 13-53). Questa parte contiene per lo più norme programmatiche, che costituiscono un programma che dovrà rispettare il futuro legislatore. Le norme programmatiche sono scelte di fondo che affidano al legislatore il compito di renderle concrete in quanto la Costituzione non può comprendere tutto ciò che va regolato nel dettaglio. Le norme programmatiche sono dei manifesti di valori che indicano i principi di 15 base su cui il legislatore deve operare. La costituzione pone, quindi, un problema di attuazione; nella fase di attuazione il dominus è il parlamento. Ciò non vuol dire che la Costituzione non abbia valenza giuridica, in quanto il giudice ne deve sempre tenere conto perché è da esso vincolato. Le norme programmatiche a volte sono state applicate tardivamente, a volte non sono ancora state applicate (esempio: articolo 39 che disciplina la materia sindacale). La Costituzione italiana è il frutto del patto costituzionale, cioè un patto tra le principali forze politiche dell’epoca per raggiungere un’intesa sulle questioni fondamentali. La Costituzione è il frutto di valori provenienti da diverse forze politiche, che dovevano trovare un’intesa per stabilire le regole del gioco. La Costituzione è quindi il risultato di una serie di compromessi a cui si è arrivati pur partendo da direzioni diametralmente opposte. Le matrici di pensiero presenti nell’assemblea costituente erano principalmente cattolica, socialista e liberale. Se il patto funzione, la Costituzione esprime valori condivisi al di là delle convinzioni politiche, perciò è stabile. In Italia si è in effetti realizzata questa stabilità, grazie all’integrazione tra le varie forze politiche. L’assemblea costituente fu eletta in base al sistema proporzionale perché si voleva fotografare la consistenza delle forze politiche nella società piuttosto che premiare la forza principale. Quando si stabiliscono le regole nessuno può prevalere sugli altri, anche se ha la maggioranza per farlo. Le modifiche costituzionali. Per garantire la stabilità delle regole del gioco, la Costituzione stabilisce la propria rigidità e un procedimento aggravato ad hoc per la sua revisione. Alcuni oggetti non sono suscettibili di revisione, alcune scelte sono decisive ed immodificabili. “Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Nel concetto di Repubblica sono compresi gli elementi che le danno forma e non solo l’opzione della repubblica rispetto alla monarchia. Alcuni degli elementi che danno forma alla repubblica sono contenuti nell’articolo 1 e nel 5. Altri principi della costituzione non sono modificabili, come l’articolo 2 che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo. “Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila 16 elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”. Questo articolo fa sì che le modifiche costituzionali siano frutto di scelte condivise e vengano adottate da procedure che garantiscano una larga condivisione e una forte volontà di procedere in quella direzione. Le modifiche devono essere approvate con doppia votazione ad intervalli non inferiori a tre mesi dalle Camere. L’obiettivo di questa norma è di accertare che ci sia la ferma volontà di andare in una certa direzione e che la decisione non sia presa per motivi contingenti. L’approvazione avviene nella seconda votazione a maggioranza assoluta in ogni Camera e la maggioranza è calcolata sul quorum struttale. Se la legge non è stata votata una maggioranza qualificata dei due terzi di ogni camera può avere luogo al referendum, su richiesta di un quinto dei membri di una camera, di cinque consigli regionali o di cinquecentomila elettori. Sono numeri bassi in quanto si permette alla minoranza di mettere in discussione la maggioranza. Il referendum costituzionale non ha quorum strutturale, per cui il rischio è che una minoranza di cittadini sconfessi la maggioranza del parlamento. L’articolo 138 è stato pensato per un sistema proporzionale, ma oggi le elezioni seguono un sistema maggioritario, per cui i seggi appartenenti alla maggioranza sono più della sua effettiva forza. Alle maggiorane parlamentari non corrispondono sempre maggioranze nel corpo elettorale, per cui si rischia di compromettere il principio di rigidità procedurale. Se può avere la situazione in cui la costituzione sia modificata secondo la volontà di una minoranza di cittadini, anche se in realtà con il referendum si può sempre sottoporre la decisione al corpo elettorale. Per questo sii aprono alcune questioni, come l’importanza dell’informazione del corpo elettorale. Ci sono anche questioni giuridiche sull’utilizzo del referendum, che è utile per scelte su singoli oggetti, ma poco funzionale nel caso in cui l’oggetto si è plurimo. La revisione costituzionale può essere plurima, anche se per opinione condivisa non è consentita una revisione completa della Costituzione, cioè la sua sostituzione. L’articolo 138 prescrive interventi di puntuale revisione di alcuni aspetti, anche se non è chiaro se questi aspetti debbano essere omogenei o se si possa comprendere nella stessa legge costituzionale diversi aspetti. Negli anni ‘80/’90 le modifiche costituzionali hanno riguardato quasi tutti i titoli della II parte, quella organizzativa, per cui oggetti tra loro diversi sono stati gestiti nell’ambito di processi di analisi unitari e coordinati. Questi tentativi di aggiornamenti complessivi non hanno avuto successo, a parte la revisione del titolo V promulgata nel 2001. 17 Oggi c’è un processo di revisione di tutta la seconda parte e dell’articolo 138, approvato in prima lettura al senato. E’ aperto il dibattito se sia ammissibile gestire unitariamente un processo di revisione così ampio, soprattutto con la possibilità che ci sia un referendum confermativo. Modificabilità dell’articolo 138. Occorre chiedersi se l’articolo 138 possa essere modificato, visto che è la norma che determina la posizione differenziata della Costituzione rispetto alle altre fonti, e se si possa attenuare o modificare la rigidità che imprime alla Costituzione. L’articolo138 può essere modificato rispettando l’articolo 138, perché non è una norma non suscettibile di modifica, ma è una norma strumentale che chiarisce le modalità di revisione costituzionale. E’ inoltre derogabile e negli anni ’90 si è modificato attraverso una una tantum dal valore temporale circoscritto, secondo la quale si è introdotta una variante dell’iter di modifica che prevedeva una commissione bicamerale con potere di presentare progetti di modifica ferme restando le modalità di approvazione. La costituzione non può essere resa meno rigida: la rigidità può essere disciplinata in maniera diversa, ma non può essere ridotta o eliminata e va salvaguardata la necessità di ottenere il consenso più ampio possibile. Le due ipotesi di modifica al vaglio del parlamento riguardano l’abrogazione del terzo comma che prevede che non ci sia possibilità di referendum qualora le modifiche siano approvate a maggioranza qualificata e l’introduzione del quorum strutturale per il referendum confermativo. E’ una soluzione compatibile con il principio di rigidità in quanto tende ad aumentare la rigidità della Costituzione. I PRINCIPI FONDAMENTALI I principi fondamentali rappresentano l’ossatura della Costituzione e fanno da guida per l’interpretazione delle altre parti. L’art. 1 enuncia il principio democratico, per cui “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Repubblica Democratica significa, che a tutti i cittadini deve essere data la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni che riguardano la cosa pubblica. L’art. 1 afferma che la sovranità appartiene al Popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. Le forme attraverso cui il popolo esercita la sovranità sono due: - Quello della democrazia rappresentativa , fondata sulla elezione da parte del corpo elettorale dei propri rappresentanti, - Quello della democrazia diretta, nella quale il corpo elettorale è chiamato ad esprimersi direttamente su determinate tematiche ( tramite referendum). Il limiti entro 18 i quali il Popolo esercita la sovranità sono stabiliti dalla legge: es. hanno diritto di voto solo i maggiorenni . Questo articolo, oltre ad affermare che la sovranità appartiene al popolo, pone il lavoro a fondamento della comunità statale e afferma il principio della sua tutela. Altro principio fondamentale è sancito all’art. 2 che enuncia un principio pluralista: garantisce infatti la tutela dei diritti del singolo anche nelle formazioni sociali, quali le associazioni, le organizzazioni, i partiti politici, i sindacati, ecc. L’art. 3 riconosce l’uguaglianza, non solo formale, di tutti i cittadini di fronte alla legge (senza distinzioni di sesso, religione, razza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali), ma anche sostanziale, in quanto è stabilito che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le situazioni economiche e sociali dei cittadini sono diverse, per cui lo stato si impegna ad intervenire con una legislazione che garantisca a ciascuno posizioni di partenza e possibilità uguali secondo il principio di uguaglianza sostanziale, le leggi devono introdurre discipline differenziate per promuovere gruppi sociali ed economicamente e socialmente svantaggiati e realizzare una maggiore eguaglianza di fatto , rilevabile almeno nelle situazioni di partenza. Nell’art. 4 viene stabilito che il lavoro è un diritto e un dovere di ogni cittadino: lo Stato deve impegnarsi a far si che ognuno trovi un’occupazione da cui trarre i mezzi di sostentamento ed indipendenza economica, che è condizione essenziale per la libertà; peraltro, ognuno è chiamato a svolgere secondo le proprie qualifiche un’attività che contribuisca al progresso materiale e spirituale della società. L’art. 5 stabilisce l’unità e l’indivisibilità dello Stato, ma riconosce allo stesso tempo un’ampia autonomia agli enti locali (regioni, province, comuni). L’art. 6 stabilisce che lo Stato deve tutelare le minoranze linguistiche con apposite leggi, al fine di eliminare forme di discriminazioni fra i cittadini. Negli artt. 7 e 8 è riconosciuto il diritto di libertà religiosa: è stabilito che lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani nelle proprie sfere di competenza, senza reciproche interferenze; è sancita poi la pari libertà di fronte alla legge delle religioni diverse da quella cattolica. Nell’art. 9 lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica sono riconosciuti quali strumenti di grande progresso civile e sociale. Negli artt. 10 e 11 lo Stato italiano, oltre a ripudiare la guerra come strumento di offesa, si 19 proclama aperto a tutte le comunità internazionali. I principi fondamentali della Costituzione si chiudono con la descrizione della bandiera nazionale, simbolo ideale dell’unità di tutto il popolo (art. 12). I DIRITTI DI LIBERTA’ La prima parte della Costituzione è dedicata ai “Diritti e Doveri dei cittadini”ed è divisa in 4 titoli: 1. Titolo I: i rapporti civili (vengono descritti i diritti di libertà strettamente inerenti il singolo individuo); 2. Titolo II: i rapporti etico-sociali (l’individuo viene considerato in seno alle istituzioni, quali la famiglia, la scuola); 3. Titolo III: i rapporti economici (viene individuato il lavoro come elemento portante per lo sviluppo della società); 4. Titolo IV: i rapporti politici (sono prese in considerazione le relazioni concernenti la vita politica. Libertà e solidarietà sono i due termini principali entro cui collocare le norme costituzionali in questione. La prima e fondamentale esigenza di ogni uomo è la libertà di agire e di muoversi senza costrizioni. Si possono distinguere dei diritti individuali di libertà e dei diritti collettivi di libertà. L’art. 2 della costituzione stabilisce che “ la REPUBBLICA riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Per diritti inviolabili si intendono quei diritti e quelle libertà essenziali che costituiscono la base e il fondamento del nostro regime politico. Tali diritti sono indisponibili ed intrasmissibili da parte dei loro titolari e sono inprescrivibili. Questi diritti, sono riconosciuti all’uomo sia come singolo ( diritto al nome, all’onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero), sia come membro di formazioni sociali ( Diritto di associazione e riunione) . Tra i diritti individuali di libertà rientrano: • la libertà fisica: spetta ad ogni individuo ed è inviolabile; solo un provvedimento motivato da parte del magistrato può giustificare un’eventuale limitazione della libertà ai cittadini o la loro sottoposizione a ispezioni o perquisizioni personali. La libertà fisica è garantita anche dal divieto della pena di morte; 20 • l’inviolabilità del domicilio: ognuno è libero di proteggere la propria vita privata per cui sono vietate intrusioni nell’abitazione a meno che non ricorrano gravi circostanze; • la libertà e la segretezza della corrispondenza: riguarda qualsiasi forma di comunicazione, compresa quella telefonica; solo un ordine motivato del giudice può permettere le intercettazioni telefoniche; • la libertà di circolazione e soggiorno: cioè la possibilità di spostarsi in qualsiasi parte del territorio nazionale e di uscire dal territorio stesso; • la libertà di manifestazione del pensiero:consiste nell’esternare liberamente il proprio pensiero con la parola , lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione . Pur presentando una notevole ampiezza , tale libertà incontra specifici limiti fissati dall’art. 21 della costituzione e da altre norme costituzionali. Tali limiti sono: la riservatezza e l’onorabilità della persona in quanto non può essere esercitata in modo da ledere la dignità l’onore la privacy . Altri limiti sono il buon costume, il segreto giudiziario e il segreto di stato. I diritti collettivi di libertà comprendono: • la libertà di associazione: con il solo limite del rispetto della legge penale; • la libertà di culto: è sancita la libertà non solo di aderire ad una confessione ma anche di professarne la fede in forma associata. I RAPPORTI SOCIALI Il Titolo II è dedicato ai rapporti etico-sociali in cui si realizza la vita della persona: famiglia, salute, scuola. La famiglia viene vista come una società naturale fondata sul matrimonio, cioè su un atto giuridico vincolante da cui scaturiscono diritti ed obblighi reciproci per i coniugi: entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli; esiste una eguaglianza giuridica e morale fra i coniugi. L’art. 32 sancisce il diritto alla salute: salute intesa non solo come assenza di malattia e di infermità, ma anche come uno stato di completo benessere sia fisico che mentale. La tutela della salute deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Lo Stato garantisce il Servizio Sanitario Nazionale, ossia il complesso delle funzioni strutture, servizi e attività destinati alla promozione, mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che 21 assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Gli artt. 33 e 34 sono dedicati alla cultura ed all’insegnamento. L’istruzione e l’educazione dei giovani è un dovere etico-politico dello Stato. L’istruzione è un servizio pubblico: essa è infatti premessa importante per raggiungere la libertà e l’uguaglianza. Lo Stato ha il dovere di organizzare i servizi scolastici, i tipi di scuola, ma deve lasciare anche la libertà dell’insegnamento. Alle famiglie spetta il diritto-dovere di scelta tra scuole pubbliche e private, in quanto lo Stato riconosce ad altre istituzioni la libertà di insegnare e quindi consente ad enti e privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione. I RAPPORTI ECONOMICI Oltre a tutelare il lavoro, lo Stato deve curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, cioè deve dare a tutti i cittadini l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa a vantaggio di tutti per lo sviluppo ed il progresso della società. E’ riconosciuto il diritto all’emigrazione per motivi di lavoro. E’ stabilito che la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro ed essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La Costituzione riconosce oltre al principio di parità tra il lavoro dell’uomo e quello della donna, il divieto di qualsiasi discriminazione fra lavoratori e lavoratrici. La Costituzione tutela non solo coloro che lavorano ma anche coloro che per gravi motivi di salute non possono lavorare: gli inabili al lavoro, infatti, se privi dei mezzi necessari alla loro sussistenza, devono essere assistiti dallo Stato. L’art. 39 della Costituzione stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera, il che comporta che il lavoratore può aderire o meno ad un sindacato. Nell’art. 40 è invece sancito il diritto allo sciopero, cioè all’astensione dal lavoro posta in essere per sostenere determinati interessi o rivendicazioni sul piano lavorativo.Il lavoratore non può essere perseguibili per avere esercitato il diritto allo sciopero. E’ garantita la libertà dell’iniziativa economica privata, anche se lo Stato può intervenire affinché l’iniziativa sia indirizzata a fini sociali e garantisca la sicurezza. Infine, la Costituzione tutela il diritto alla proprietà privata: il proprietario può pretendere la tutela dei suoi beni in quanto ne attui la funzione sociale, cioè ne rispetti quelle limitazioni che lo Stato pone in essere fin dal sorgere del diritto di proprietà (es, divieto di costruire in certe zone, obbligo di rispettare i vincoli urbanistici, sopportare l’esproprio per pubblica utilità, dietro indennizzo, ecc.). 22 I RAPPORTI POLITICI La Costituzione si occupa dei rapporti politici con particolare riguardo ai partiti ed al diritto di voto. Il diritto di voto è molto importante perché attraverso il voto il cittadino sceglie i suoi rappresentanti politici. Esso appartiene a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano la capacità d’agire. Il voto è personale, cioè non può essere delegata un’altra persona per esprimere il voto, è uguale per tutti, è libero ed è segreto. La Costituzione elenca anche alcuni doveri dei cittadini in campo politico: • dovere di difesa della Patria; • obblighi tributari; • fedeltà alla Repubblica ed osservanza delle leggi e della Costituzione. INTERNAZIONALISMO Alla luce di un mondo sempre più globale e unito ci si deve interrogare sui rapporti giuridici che si creano tra i vari ordinamenti. Il diritto internazionale si ritiene sia nato dopo il trattato di Westfalia del 1648, che riconobbe la comunità degli stati e la nascita dello stato moderno. Ma una volta che uno stato si riconosce sotto un organizzazione e quindi non ritiene di avere niente e nessuno sopra la sua legislazione, come si inserisce la comunità internazionale in questo rango? Sorgono, appunto, dei problemi giuridici e dei dubbi. Basta pensare che la comunità internazionale non è fornita di un organo legislativo, le norme del diritto internazionale sono prodotti delle fonti di fatto o sennò ci sono i trattati che uniscono sotto un vincolo i vari stati. Alla fine gli stati tendono sempre a pensare all'autotutela prima di guardare in totalità e unione. Pensiamo al rapporto tra ordinamento giuridico internazionale e quello italiano. Ci sono concezioni pluraliste e concezioni moniste, che riducono ad unità ordinamento internazionale e nazionale. Ordinamento internazionale e italiano. Ovviamente si creano dei rapporti tra ordinamento internazionale e nazionale, chi sposa la concezione pluralista questo lo sa. Chi invece segue quella monista, vede tutto come un‟ unica unità. Kelsen sostiene invece il primato dell‟ordinamento internazionale, dove c‟è un governo mondiale che deve imporsi sugli altri. Per i pluralisti invece ogni ordinamento è da solo e non è detto che quello che ha valore giuridico in un certo territorio, abbia la stessa 23 valenza in un altro. Ci sono però degli obblighi di diritto internazionale ai quali gli stati devono sottostare in base a origine pattizia oppure consuetudinaria. Gli obblighi di natura pattizia sono più semplici; i trattati prevedono la ratifica tramite firma dei vari stati. La ratifica è quando uno stato fa propri i negozi di un altro stato mediante una firma, questo avviene tramite i rapporti che il ministro degli esteri lega con i vari governi. La ratifica secondo l‟articolo 80 della costituzione italiana prevede che a firmare sia il presidente e viene usata quando ci sono variazioni di territorio, trattati con natura politica e così via. Adattamento agli obblighi internazionali. Lo stato opera su due piani diversi e deve operare nella direzione di adattarsi sui piani del diritto internazionale. Infatti deve conformarsi alle decisioni prese in campo di diritto internazionale, adatto il proprio regolamento. L’adattamento all‟ordinamento internazionale prevede delle modalità. Tre modalità : - Procedimenti ordinari, la cui fonte è la legge e ci si deve creare appunto una formazione legislativa. Ci si deve quindi adattare alle decisioni prese a livello internazionale. - Procedimento speciale, avviene tramite l’ordine di esecuzione e quindi questo rinnovo legale viene introdotto nella legge, in modo allegato. Il parlamento ordina così l‟adattamento. - Procedimento automatico, non c’è bisogno di nessun iter o atto statale ma l‟ordinamento nazionale si adatta in modo automatico a quello internazionale. Non sempre però è efficace ma alcune volte è necessario l‟intervento dello stato. I diritti umani. Ci sono tanti principi riconosciuti a livello internazionale, come “i patti conclusi vanno rispettati”, oppure “ogni stato ha uguale sovranità” , oppure “ il divieto della pirateria” etc. Con la fine della prima e seconda guerra mondiale il diritto internazionale ha ricevuto molti cambiamenti. Infatti si è introdotto una cosa importante ovvero i diritti umani. Ogni essere vivente ha dei diritti che ogni stato deve garantire. Basta pensare alla dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo del 1948 che porta molte novità; il diritto internazionale adesso riguarda anche i cittadini, non solo lo stato. Per far si che si rispettino le scelte internazionali sono stati introdotti proprio dei tribunali internazionali. Esiste infatti la corte internazionale penale che è permanente e che opera contro le persone o cittadini che si siano macchiati dei peggio atti come assassini etc. Organizzazione ONU 24 Ci sono le organizzazioni internazionali che si sono date degli scopi comuni. La principale è l’ONU ovvero l’organizzazione delle nazioni unite. Venne creata dalla carta di S.Francisco, appena la guerra finì (sottoscritta in data 26 Giugno 45) stipulata da 50 paesi. Il suo intento era quello di ricreare ciò che la società delle nazioni non era riuscita a fare con la prima guerra mondiale. Ha sede a New York e ha come organi principali: - L’assemblea generale, composta da tutti gli stati membri e delibera a maggioranza semplice, tranne che per le cose più complicate con maggioranza a 2/3. - Il consiglio di sicurezza, è composta da 15 membri di cui 5 permanenti ( ovvero i vincitori della guerra cioè Cina, Francia, Usa , Inghilterra e Russia) e gli altri 10 decisi e cambiati ogni due anni dall‟assemblea stessa. I 5 godono del diritto di veto e possono scombinare le votazioni su temi importanti legati appunto ai loro interessi. La loro presenza è sempre necessaria sulle questioni di voto. - Consiglio economico e sociale, è composto da 54 membri eletti dall’assemblea e cambiati ogni 3 anni. - La corte internazionale di giustizia, composta da 15 giudici eletti dal consiglio di sicurezza e dall’assemblea generale. - Il segretario generale viene eletto per 5 anni dall’assemblea generale e ha compito di mediazione e di iniziativa. Ruolo importante e delicato. I singoli stati non possono fare ricorso all’uso della forza, se non si trovano sotto attacco al quale possono difendersi. L‟uso della forza è rimandato solo al consiglio di sicurezza. Gli interventi autorizzati sono le cosiddette missioni dei caschi blu. L‟Italia venne ammessa all’ONU nel 1955. C’è un dibattito se gli interventi militari siano costituzionali o meno, ma si è arrivati alla conclusione che lo sono nell‟ambito di partecipazioni militari con i caschi blu. Fece discutere la partecipazione alla missione del 1999 in Kosovo, decisa dalla Nato ma non dall‟onu. Ci sono organizzazioni internazionali regionali, come la Nato , che prevede l‟aiuto ad uno stato membro che sia attaccato. Ci sono organizzazioni che non sono a fine militare come il Consiglio d’Europa che garantisce l‟applicazione della cedu ovvero della garanzia del rispetto del diritto. L’Unione Europea Dalle comunità all’Unione Europea. L’Italia a livello giuridico intrattiene rapporti anche con l’Unione Europea, sul cui valore ci si continua a interrogare tutt‟oggi. Questa nasce il 1 Novembre 1993 con la entrata in funzione 25 del trattato di Maastricht ratificato un anno prima. L‟unione Europea è frutto di un processo di 40 anni, iniziò oltretutto nel 1951 quando venne istituita la ceca ovvero la comunità europea del carbone e dell‟acciaio tra alcuni paese come Francia, Germania, etc. La politica voleva muoversi per creare una conciliazione tra Germania e Francia che parteciparono alla guerra mondiale con esiti differenti. Venne così creata l’Euratom,per unirsi sullo sviluppo dell‟energia nucleare e della Cee ovvero della comunità economica europea. Questa formazione avvenne con la realizzazione del Trattato di Roma del 1957. Si voleva creare la possibilità di attuare uno scambio doganale con tariffe e regole uguali per tutti gli stati. Si arrivò nel 1965 alla fusione delle comunità che avevano un unico consiglio. Dal 1970 la comunità è stata dotata sempre più di una certa, seppur limitata, autonomia giuridica e decisionale alla quale vengono demandate diverse materie importanti e quindi decisioni. Nel 1974 nasce un vero e proprio consiglio e quindi un modo per decidere che è quello del Consiglio Europeo. La corte di Giustizia garantisce che il diritto venga rispettato all‟interno della comunità e lo fa con un continuo dibattito giuridico. La comunità europea si allarga di anno in anno introducendo i vari paesi, non ultimo la Romania. Il tratta di Maastricht non solo mette le basi per la moneta unica ma viene poi creato il trattato sull‟unione europea che unisce le precedenti comunità (la ceca c‟è fino al 2002), una economia congiunta ma anche una collaborazione tra forze di giustizia. Organizzazione. L’Unione Europea si basa su organi importantissimi che sono : - Il consiglio europeo, non è un istituzione comunitaria, decide all‟unanimità ed è formato dai capi di governo o stato di ogni aderente e dal presidente della commissione. Ogni 6 mesi viene scelta la presidenza politica tra ogni stato. Questo manda l‟indirizzo politico dell’Europa. - Il consiglio è formato da un rappresentate per ogni stato membro che deve impegnare il governo nelle varie attività. Prende decisioni importanti su temi politici, di sicurezza, di controllo economico e così via. A seconda del tema dibattuto si riuniscono i rappresentanti di ogni governo, ad esempio ministro dell‟agricoltura sulla discussione agricoltura e così via. - Il parlamento europeo, composto da più di 700 parlamentari eletti da ogni stato per 5 anni. Purtroppo non c‟è ancora una legge elettorale europea comune. E‟ organizzato con gruppi politici composto da minimo 20 rappresentati di 1/5 dei paesi europei. Ci sono 20 commissioni, c‟è un regolamento che prevede a votazione a maggioranza di voti e non ha sede unica ma si sposta da Strasburgo Bruxelles e Lussemburgo. Ha il potere di sorvegliare e 26 valutare le spese, valutare i trattati di adesioni di stati, gli accordi, le sanzioni, ha anche funzione legislativa, può controllare il bilancio e controllare la commissione tanto da poter fare commissioni d’inchiesta e fare interrogazioni. - La Commissione, è composta da 27 membri uno per stato e ha un presidente eletto dal parlamento. Ha diverse funzioni come quella di poteri di iniziativa, di vigilanza, di bilancio e controllo della concorrenza tra mercati e stati. - La Corte di Giustizia, ha un proprio statuto, composta da 27 giudici e 8 avvocati che propongono e controllano le varie attività da mettere sotto i riflettori. Compito di questo organi è di far rispettare le regole del diritto a tutta la comunità. E‟ quella che giudica le controversie fra stati e così via. E‟ una specie di corte di cassazione della comunità. A questa infatti si affianca il Tribunale di Primo grado regola le varie azioni intraprese da singoli etc contro la comunità, è una sorta di organo per alleggerire il peso alla corte. - Ci sono organizzazioni settoriali come la Banca Centrale ( BCE) che deve mantenere la stabilità dei prezzi e inoltre stampare le monete. Invece La corte dei conti europea deve controllare la stabilità dei conti della comunità. Fonti dell’Unione Europea. L’ordinamento dell’UE si fonda sui trattati che vengono via via ratificati dagli stati e dai quali derivano le norme e quindi sono le fonti del diritto della comunità europea. Un trattato non esclude o cancella l’altro anzi lo integra. L‟Ue si basa su principi base che sono il rispetto dei cittadini, trasparenza delle decisioni, porsi degli obiettivi da raggiungere, libertà e sicurezza e giustizia, rispetto dei diritti, parità tra uomo e donna, grande protezione dell’ambiente. - La sussidiarietà ovvero che la comunità interviene se uno stato per raggiungere un certo obiettivo non riesce a raggiungerlo e quindi interviene la comunità per fare ottenere pari risultati a tutti. - La cittadinanza Europea, è riconosciuta a tutti i cittadini dei paesi membri e non cancella quello dello stato ma la integra aumentando i diritti e conferendo lo stato di libera circolazione e soggiorno nei territori Ue. - La carta dei diritti fondamentali, di cui se ne discute il valore giuridico in quanto non è entrata a far parte dei trattati. E‟ innovativa perché raggruppa i diritti politici con quelli economici etc , ha 54 articoli. Ogni persona ha gli stessi diritti senza distinzione alcuna. C’è il diritto comunitario derivato , nel quale ci sono regolamenti che si applicano direttamente in ogni stato, le direttive invece vincolano lo stato ad un raggiungimento di certi 27 obiettivi in un determinato tempo. Le decisioni servono per legiferare su stati concreti, quindi cose specifiche e non generali. I pareri servono per far rendere un idea di indirizzo politico, ma non hanno alcun valore giuridico. L’Italia facendo parte dell’Ue ha assunto degli obblighi che deve rispettare. La peculiarità dell’ordinamento europeo è che si fonda sui trattati che hanno durata illimitata,per molti è un ordinamento prefederativo nel senso che prevede sviluppi negli anni ed è ancora in corso, infatti si parla di un ordinamento in federazione di stati nazione. Trattato di Lisbona. La costituzione per l’Europa per portare il tutto a un processo unificato doveva essere ratifica nel 2004 a Roma ma i paesi promotori come Francia e Paesi Bassi l’affossarono con un referendum che disse no e questa finì appunto su un binario morto. Poi venne il trattato di Lisbona che vene ratificato ma con modifiche visto il no al referendum dell’Irlanda. Questo trattato non parla della costituzione precedentemente citata, ma in pratica la esprime nelle scritte. Questo trattato introduce molte novità ovvero l‟unione sostituisce la comunità facendo cadere il sistema a pilastri; 1 milione di cittadini europei può chiedere di attuare una norma su un certo argomento; viene introdotto il presidente del consiglio europeo che sta in carica 2 ani e mezzo; la commissione dal 2010 non sarebbe più stata composta da 27 membri cioè uno a stato, ma da 18 cioè 2/3 in modo assolutamente paritario. 28 UNITÁ III L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO IL PARLAMENTO Il parlamento detiene la funzione legislativa che è la sua funzione principale, accanto ad altre funzioni secondarie, derivanti dalla necessità di bilanciamento tra i poteri. “Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”. Il parlamento italiano si caratterizza per il bicameralismo. Il bicameralismo è l’assetto organizzativo del potere legislativo composto del Parlamento, che non è formato da un’unica assemblea, ma da due rami distinti. In Italia questi rami si riamano Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il bicameralismo negli ordinamenti degli stati contemporanei è prevalente, anche se esistono casi di monocameralismo. Il bicameralismo permette una maggiore ponderazione della scelta, ma richiede tempi più lunghi per giungere ad una decisione. Le due camere possono essere in condizione di parità se i due rami sono posti sullo stesso piano, hanno gli stesi compiti e dev’esserci accordo tra i due rami per poter prendere le decisioni. In questo caso si chiama di bicameralismo perfetto. Il bicameralismo imperfetto si ha quando i due organi non sono posti in condizioni di parità. In questo caso le due camere possono avere modi diversi di elezione o cooptazione, possono rappresentare ceti sociali o gruppi economici diversi, possono essere l’uno espressione della cittadinanza e l’altro dei territori dello stato. Le due camere possono avere anche una compiti politici e l’altra compiti tecnici. L’ordinamento italiano è caratterizzato dal bicameralismo perfetto. Camera e Senato agiscono i modo separato salvo le eccezioni previste dalla Costituzione. Le due camere sono molto simili, a parte poche differenze formali: - il numero di componenti consta di 630 deputati alla Camera e di 315 senatori al Senato. Ai 315 senatori eletti vanno aggiunti i Senatori a vita. E’ senatore a vita di diritto chi è stato presidente della Repubblica una volta cessata la carica; agli ex presidenti vano 29 aggiunti altri senatori di nomina presidenziale, previsti per dare simbolicamente spazio in Parlamento a personaggi particolarmente meritevoli; - Elettorato attivo e passivo. Per votare per l’elezione della Camera occorre essere maggiorenni e per essere eletti occorre avere 25 anni. Per votare per l’elezione del Senato occorre avere 25 anni e per essere eletti occorre avere 40 anni. - I sistemi elettorali. Fino al ’93 i due sistemi erano diversi. La Camera era eletta su base proporzionale (31 collegi locali ed uno nazionale di recupero). I sistema del Senato era basato su collegi uninominali a base regionale, ma con una soglia molto alta per l’elezione (il 65%). Qualora nessun candidato non avesse raggiunto questa soglia, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, l’elezioni avveniva su base proporzionale. Il referendum del ’93 ha determinato un modello di legge elettorale misto con il quale si è votato da 1993 al 2001. Tale sistema prevedeva l'assegnazione dei seggi per il 75% mediante l'elezione di candidati in collegi uninominali (475 per la Camera e 232 per il Senato) secondo un meccanismo maggioritario a turno unico: veniva eletto parlamentare il candidato che avesse riportato la maggioranza relativa dei suffragi nel collegio. Il restante 25% dei seggi veniva, invece, assegnato con metodo tendenzialmente proporzionale, ma con meccanismi diversi tra le due Camere. Alla Camera accedevano alla suddivisione dei seggi le liste che avessero raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Prima della ripartizione occorreva però applicare il meccanismo dello scorporo, per cui alla lista venivano sottratti i voti ottenuti dal candidato ad essa collegato che aveva vinto nel collegio. Al Senato, invece, si applicava il metodo proporzionale ai gruppi di candidati perdenti collegati in una lista regionale, all'interno dei quali venivano eletti i candidati sconfitti nell'uninominale meglio piazzati, una volta verificato il numero di posti spettanti in base ai voti ottenuti si applicava lo scorporo. L’attuale legge elettorale è entrata in vigore nel 2005 e da allora disciplina l'elezione dei membri di Camera e Senato. Si tratta di un sistema proporzionale che prevede liste bloccate: in sostanza l'elettore non sceglie direttamente i candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in base ai seggi ottenuti dalla singola lista. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti. Per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate a una coalizione che non ha superato lo 30 sbarramento. Le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione. Anche per il Senato è previsto un premio di maggioranza volto ad assicurare almeno il 55 per cento dei seggi regionali alla coalizione (o alla lista) che abbia ottenuto più voti. Al Senato, però, il meccanismo opera su base regionale, con la conseguenza che può determinarsi una maggioranza diversa da quella formatasi alla Camera. Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Le sedute comuni del Parlamento– in deroga al principio bicamerale – si tengono nei casi previsti nella Costituzione quando il Parlamento ha una funzione elettorale e di controllo, ma non legislativa. 1) elezione del presidente della Repubblica (il parlamento viene integrato da rappresentanti regionali) 2) giuramento del presidente della Repubblica 3) elezione di un terzo della Corte Costituzionale 4) elezione di un terzo del Consiglio superiore della magistratura I regolamenti parlamentari prevedono commissioni bicamerali con funzioni istruttorie e mai deliberative. “Art. 64. I Comma Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Il regolamento è lo strumento di autoregolazione della vita interna dei due rami del parlamento. Ogni camera si dà in autonomia il proprio regolamento, che è diverso tra Camera e Senato, ed è l’assemblea stessa che lo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al di là delle poche norme scritte in Costituzione sul funzionamento del parlamento, la fonte 31 principale della vita del Parlamento sono i regolamenti. I regolamenti delle due camere non sono sindacabili dall’esterno. L’ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO L’appartenenza - Per far parte del Parlamento occorre essere eletti. L’avvenuta elezione è proclamata dagli organi competenti, ma prima che avvenga l’incardinamento vero e proprio ogni assemblea si pronuncia sullo status di appartenenza dei propri componenti. I gruppi parlamentari – I gruppi parlamentari sono un aggregazione di componenti di una delle due assemblee in ragione di una libera opzione legata all’orientamento politico di ogni parlamentare, il quale appartiene ad un gruppo. Il gruppo parlamentare per essere costituito deve avere una consistenza minima. Ci sono tanti gruppi quanti liberamente se ne formano all’avvio della legislatura. Il parlamentare può cambiare gruppo di appartenenza ad ogni momento. Il gruppo misto è il gruppo nel quale confluiscono o i parlamentari che non sono accettati da altri gruppi o i parlamentari che non abbiano la consistenza numerica per creare un gruppo proprio; Il gruppo misto è eterogeneo. I gruppi parlamentari sono essenziali alla vita parlamentare: sulla loro consistenza si basa l’assetto politico dell’assemblea e lo svolgimento dei lavori, che è regolato dalle decisioni adottate dalla conferenza dei capigruppo. Ogni gruppo parlamentare si dà un regolamento interno che stabilisce gli organi, tra cui il presidente, e le regole interne. Le commissioni permanenti – Le commissioni permanenti sono organi legati alla dinamica della decisione normativa. Prima della fase deliberativa, che di solito avviene in aula, c’è una fase istruttoria e preparatoria che si svolge nelle commissioni permanenti. Il loro numero è fissato dai regolamenti e ogni commissione ha competenza su una certa materia, di cui si occupa regolarmente. Talvolta le commissioni hanno anche potere di deliberazione. Le commissioni si formano dopo che si sono formati i gruppi, tenendo conto proporzionalmente della loro consistenza. Per questo motivo tendenzialmente la commissione riflette l’orientamento politico dell’assemblea. Il presidente e l’ufficio di presidenza – Questi organi governano l’andamento dei lavori dovendo teoricamente tenere una posizione di neutralità. I presidenti sono eletti in seno 32 all’assemblea. Il presidente regola lo svolgimento dei lavori e presiede all’applicazione delle norme interne. IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO In Costituzione ci sono solo accenni per quanto riguarda il funzionamento del Parlamento. L’articolo 62 stabilisce quando le Camere possono essere riunite: “Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti”. In realtà l’organizzazione delle sessioni si basa sul calendario generale dell’assemblea, che è scelto dal presidente di concerto con i capigruppo. La scelta dell’ordine del giorno è una scelta politica, effettuata sempre dai presidenti di concerto con i capigruppo. Oggi i termini sono cadenzati attraverso il contingentamento dei tempi, che limita le possibilità di ostruzionismo. Le sessioni delle due camere sono generalmente aperte e i lavori parlamentari sono resi pubblici. La validità di una seduta non dipende dal numero di parlamentari che vi assiste: anche se c’è solo un presidente e pochi parlamentari le sedute vengono registrate. Nel momento della deliberazione è necessario il numero legale, cioè la presenza della metà più uno dei componenti della camera, salvo i giustificati. Nella fase della discussione non c’è l’esigenza del numero giuridico. Normalmente si presume che ci sia il numero legale, ma si può chiederne la verifica (è anche un modo per rallentare i lavori). Il voto può essere palese o segreto. Di solito si preferisce il voto palese che agevola il controllo dei gruppi politici sui propri componenti, ma vi è la possibilità, in alcune circostanze, di chiedere il voto segreto. L’obbligo del voto palese c’è solo per la fiducia al governo. STATUS DEI MEMBRI DELLE CAMERE Lo status dei membri delle camere è in parte disciplinato dalla Costituzione e in parte dai regolamenti. L’immunità parlamentare è regolata dall’articolo 68, il quale recita che nessun parlamentare può essere arrestato, perquisito o intercettato senza l’autorizzazione delle Camere, tranne che nei casi di sentenza definitiva o di flagranza. 33 I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono regolati dalla legge. Non può essere eletto alle camere chi non abbia il diritto di elettorato passivo o per motivi di età o perché ha altre cariche, come quella di sindaco, consigliere regionale, prefetto. Si impedisce a queste figure di essere elette alle camere perché non mettano a servizio della propria candidatura il ruolo che già ricoprono. L’incompatibilità si basa sul concetto che è impossibile ricoprire più ruoli, come quello di parlamentare e di Presidente della Repubblica. LA FUNZIONE LEGISLATIVA Fase iniziativa. L’iniziativa è la fase di avvio e di promozione dell’iter, che si concretizza nella presentazione di una proposta legislativa. La proposta deve avere forma di legge, cioè dev’essere articolata (espressa in articoli) e dev’essere accompagnata da una relazione che ne spieghi i contenuti. Il governo ha potere di iniziativa legislativa attraverso i disegni di legge. I disegni di legge sono deliberati dal consiglio dei ministri e trasmetti al Parlamento attraverso decreti del presidente della Repubblica. Attraverso i decreti legge il governo può perseguire il suo programma. Il decreto legge può essere presentato alternativamente ad una delle due camere. L’iniziativa spetta anche ai singoli parlamentari, che possono presentare proposte al ramo del Parlamento a cui appartengono. La proposta può essere presentata singolarmente o da un gruppo di parlamentari. L’iniziativa legislativa, con rilevanza minore nel nostro ordinamento, spetta anche: - ai consigli regionali, che hanno il potere di approvare una proposta di legge senza limiti di materie; - al CNEL, che è un organo ausiliario della Repubblica in cui sono rappresentate le principali forze dell’economia del lavoro. Il CNEL ha potere consultivi e propositivi, tra i quali il potere d’iniziativa legislativa, nelle materie di sua competenza; - il popolo: una frazione del corpo elettorale (50.000 persone) può presentare una proposta di legge, purché sia articolata e con una relazione di presentazione e purché le firme vengano depositate secondo le procedure necessarie. Le proposte di legge durante una legislatura sono soggette a decadenza quando le camere vengono sciolte. Non decadono automaticamente le proposte di iniziativa popolari o le proposte che siano state approvate da un ramo del Parlamento. Fase istruttoria. 34 La proposta di legge arriva alla presidenza del ramo del Parlamento interessato, al quale spetta il compito di decidere a chi mandare la proposta: a una o più commissioni legislative permanenti a cui spetta la funzione istruttoria a seconda della propria competenza. Il progetto di legge può essere passato a più commissioni perché la proposta tocca competenze ripartite tra più commissioni. Ci sono inoltre due commissioni, bilancio e affari costituzionali, che sono chiamate a dare giudizi anche su progetti di legge che non rientrano nelle loro competenze. La commissioni affari costituzionali deve vagliare la costituzionalità di una proposta di legge. La commissione bilancio deve vagliare la copertura finanziaria di un progetto di legge. Nelle commissioni avvengono le fasi più importanti dell’iter legislativo: alle commissione spetta la decisioni di unificare o meno diverse proposte con oggetto analogo, la commissione gestisce l’iter, nominando uno o più relatori e decidendo se sia il caso di acquisire elementi conoscitivi specifici. La commissione programma la propria attività dando maggiore o minore priorità alle diverse proposte e decidendo quali siano da valicare. Non c’è perciò garanzia che ogni iniziativa venga presa in esame. Il punto finale della fase istruttoria dà luogo ad una o più relazioni e ad un testo normativo articolato, più o meno simile alla proposta presentata alla commissione. Il testo, se redatto, è destinato all’aula a cui spetta il potere deliberativo. Fase deliberativa. E’ la fase finale, il cui potere spetta al plenum dell’assemblea. Il testo uscito dalla commissione va calendarizzato, messo cioè nell’ordine del giorno dei lavori dell’aula, prima di poter essere messo ai voti. In relazione alla calendarizzazione del provvedimento, decisione che spetta al presidente e alla conferenza dei capigruppo, scadono i termini per la presentazione degli emendamenti. Ogni parlamentare ha la potestà di presentare emendamenti al testo uscito dalla commissione; gli emendamenti possono essere presentati anche dal governo. Gli emendamenti possono essere illustrati per iscritto o oralmente prima della votazione. La discussione in aula si divide in discussione generale, discussione degli emendamenti e subemendamenti. Ogni proponente può illustrare il suo emendamento e quindi una discussione può richiedere un certo lasso di tempo. Questo processo può essere accelerato o accelerando i tempi o attraverso uno strumento governativo: la fiducia. La fiducia consiste in un emendamento del governo, che può riguardare una parte più o meno grande del progetto di legge, sul quale il governo chiede un voto di fiducia. Se il voto di fiducia, che ha luogo per 35 appello nominale, ha esito positivo, decadono gli emendamenti relativi al testo in questione. Se il voto di fiducia ha esito negativo, il governo entra in crisi. La fase deliberativa viene conclusa da un voto su un testo articolato da parte dell’assemblea. La votazione avviene su ogni articolo, poi si tiene il voto finale sull’intero testo di legge. L’iter legislativo riguarda solo un ramo del Parlamento. Una proposta approvata da un ramo del Parlamento deve affrontare le fasi istruttoria e deliberativa nell’altro ramo. Se l’altra Camera approva senza modifiche il testo del primo ramo, l’iter legislativo è concluso, è perfezionato: si è realizzata la conforme volontà dei due rami del parlamento su un identico testo. Se il secondo ramo apporta modifiche al testo è necessario tornare nella prima Camera finchè non si verificherà la conforme volontà dei due rami del parlamento su un identico testo. Quando l’iter è concluso restano da fare gli adempimenti necessari per dare efficacia all’atto legislativo: - Il presidente della repubblica deve promulgare il testo. La promulgazione è l’atto che dà esecuzione alla volontà del parlamento e la esterna. Il presidente della repubblica ha il potere di rinviare il testo al parlamento riaprendo l’iter legislativo. Il rinvio deve avvenire entro 30 giorni e deve essere motivato. Le ragioni del rinvio possono riguardare la costituzionalità o il merito del provvedimento. Il potere di rinvio è sostanziale e consente al presidente della repubblica di interloquire con il parlamento, anche se è usato raramente. Se il parlamento riapprova il testo, il presidente della repubblica lo deve promulgare. - Il ministro di grazia e giustizia deve inserire la legge nel corpus legislativo pubblicandola sulla gazzetta ufficiale. Con la pubblicazione scatta la vacatio legis, cioè il lasso di tempo che trascorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge. La vacatio è normalmente di quattordici giorni, a meno che non sia prevista una vacatio diversa nel corpo della legge. La Costituzione prevede circostanze in cui si può semplificare l’iter legislativo nell’articolo 72. “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 36 Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”. L’iter semplificato viene deliberato separatamente dai due rami del Parlamento e prevede tre strade: - dichiarazione di urgenza. La dichiarazione d’urgenza è deliberata dalle Camere, che riconoscono l’urgenza di alcuni provvedimenti. Le modalità della dichiarazione di urgenza sono stabilite dal regolamento. Se l’urgenza viene deliberata, i termini previsti per gli adempimenti procedurali vengono dimezzati. Questa procedura semplificata è adottata raramente. - Commissione che operi in sede deliberativa. Quando la commissione opera in sede deliberativa, la commissione può decidere al posto dell’aula, quindi in essa si cumulano le fasi istruttoria e deliberativa. Questa possibilità è esclusa per certe categorie di leggi. Questa decisione di semplificazione può essere messa in discussione in ogni momento, se lo richiede il governo, un decimo dei componenti delle camere o un quinto della commissione. Quindi una minoranza marginale può impedire di seguire l’iter semplificato e solo quando c’è un ampio consenso su un teso si può ricorrere all’iter semplificato. - Commissione che operi in sede redigente. E’ possibile demandare alle commissioni l’esame di una proposta di legge, riservando all’aula solo l’approvazione finale articolo per articolo e sul testo complessivo. La commissione redige il testo che può essere solo approvato o respinto dall’aula. Anche in questo caso l’iter semplificato può essere annullato alle stesse condizioni viste con la sede deliberante. 37 La durata di una legge una volta entrata in vigore è indeterminata, a meno che la legge stessa non preveda un termine dopo il quale prede efficacia. L’efficacia di una legge può essere fatta cessare dal referendum abrogativo. Altri limiti all’efficacia di una legge sono l’ordinamento comunitario ed internazionale. La corte costituzionale può eventualmente far decadere una legge per incostituzionalità. I problemi del nostro ordinamento parlamentare - Visti i passaggi a cui sono sottoposti, i testi legislativi finiscono per non essere chiari. Il compromesso politico va a scapito della chiarezza e ciò danneggia l’attuazione delle leggi. In alcuni ordinamenti c’è un ufficio tecnico che corregge i testi legislativi una volta approvati per renderli più chiari e funzionali. Il rischio di questa soluzione è di togliere il potere ai rappresentanti, conferendolo ad un organo tecnico. Il problema del drafting (cioè della chiarificazione della legge) è stato spostato a monte del procedimento legislativo. Esistono i consiglieri parlamentari, figure ausiliarie utili nella scrittura del testo, lasciando la decisione definitiva ai rappresentanti politici. Esiste il comitato per la legislazione, che indica come scrivere le norme e quali norme andrebbero corrette perché poco chiare - Il bicameralismo perfetto rallenta la capacità decisionale del Parlamento. Si sono fatte ipotesi come la diversificazione delle competenze per i due rami o l’intervento del secondo ramo solo qualora ci sia necessità di correggere un testo, evitando la duplicazione dei passaggi. - Definizione delle competenze del Parlamento e delle altre fonti di produzione del diritto. Il Parlamento ha il potere legislativo generale su tutte le materie, ma occorre regolare i rapporti tra chi può produrre leggi e chi può produrre regolamenti. I regolamenti sono di solito prodotti da organi tecnicamente attrezzati a farlo. Occorre chiedersi se non sia utile la delegificazione, cioè che il Parlamento stabilisca i principi, lasciando il resto ai regolamenti degli organi competenti. Dagli anni ’90 una serie di riforme ha cercato di spostare la produzione di regole dal Parlamento alla Pubblica Amministrazione. Funzioni non legislative del Parlamento: - funzioni di elettorato: il Parlamento si riunisce per votare, funziona come un corpo elettorale per eleggere il capo dello Stato, un terzo del CSM e un terzo dei componenti della Corte Costituzionale 38 - funzioni di controllo: politico (istituto della fiducia) e finanziario (controllo della finanza pubblica, dell’equilibrio finanziario) Controllo politico Il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è controllato attraverso una serie di strumenti ispettivi, disciplinati dai regolamenti parlamentari, che consentono al parlamento di controllare, verificare ed indirizzare l’operato del governo. Strumenti ispettivi: - Interrogazione: ciascun parlamentare può interrogare un organo di governo circa una determinata questione per ottenere chiarimenti e per verificare l’operato del governo su una determinata questione. L’interrogazione può essere orale o scritta; normalmente è scritta e comporta una risposta scritta. L’interrogazione si esaurisce con la risposta - Interpellanza: domanda posta al governo dai parlamentari sulle questioni di maggiore rilievo. Dopo l’interpellanza si avvia un dibattito. - Mozione: strumento tecnico che promuove una presa di pozione di una delle camere su una determinata questione. Può essere preceduta da accertamenti e dibattiti, è disciplinata dai regolamenti delle Camere, va approvata dalla maggioranza dei votanti e può essere emendata. - Inchiesta: “Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziari”. E’ un’indagine più complessa, mirata, il cui protagonista è l’intero Parlamento. L’inchiesta può essere di contenuto conoscitivo, in quanto prima di legiferare le Camere possono aver bisogno di determinati elementi conoscitivi. L’inchiesta con contenuto conoscitivo è un’indagine di natura politica, ma non è uno strumento di indagine giudiziaria, che compete all’autorità giudiziaria. L’inchiesta è portata avanti da una commissione di inchiesta nominata dalla camera, che rispecchia la proporzione dei gruppi parlamentari. La commissione d’inchiesta può essere istituita dalle due Camere, separatamente o congiuntamente. Controllo finanziario 39 Per l’approvazione del bilancio preventivo annuale il Parlamento segue le procedure ordinarie di approvazione, ma non può stabilire nuovi tributi e nuove spese (la legge di bilancio è una legge meramente formale). Ogni legge che impegni nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Le camere devono approvare annualmente anche il resoconto consuntivo presentato dal Governo sull’effettiva gestione finanziaria. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Durante la sessione di bilancio, che dura da inizio ottobre a fine dicembre, deve approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo, il rendimento consuntivo per l’anno trascorso, che contiene i risultati della gestione finanziaria, la legge finanziaria. IL REFERENDUM ABROGATIVO “Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum”. Il referendum abrogativo è un intervento del popolo nell’esercizio delle funzioni legislative, ma solo in senso negativo: il popolo può solo abrogare una legge o una parte di essa, ma non può sostituire un testo con un altro. Il referendum abrogativo è un istituto di democrazia diretta che rappresenta un’eccezione alla logica della democrazia rappresentativa. Possono essere oggetto di referendum le leggi statali e gli atti con valore di legge. Le leggi regionali possono essere abrogate dai referendum abrogativi regionali, regolati dagli statuti di ogni 40 regione. Il referendum abrogativo non può avere per oggetto leggi costituzionali né atti di grado sublegislativo. Esiste anche il referendum consultivo, in cui il popolo è chiamato ad esprimere un indirizzo non vincolante. Ciò avviene anche quando si vogliono variare i confini degli enti territoriali interni allo stato. I referendum consultivi possono essere tenuti a livello locale su una moltitudine di materie per conoscere le valutazioni della popolazione. L’oggetto del referendum è deciso da chi lo promuove e si concretizza nel testo del quesito referendario. Il potere d’iniziativa referendaria è detenuto da una frazione del corpo elettorale (500000 firme) o da cinque consigli regionali. Il referendum è promosso dal comitato promotore, appositamente costituito. Il controllo di conformità sulla richiesta referendaria consiste nell’accertamento dell’esistenza dei presupposti formali perché il referendum si possa fare. Occorre accertare la validità dell’iniziativa referendaria e questo compito è svolto dall’ufficio centrale per i referendum, istituito presso la Corte di Cassazione. Lo stesso ufficio deve accertare se la legge oggetto della richiesta di abrogazione sia ancora vigente e unificare, se possibile, diversi referendum con lo stesso oggetto. L’ufficio non può variare la formulazione di un quesito per come proposto dal comitato promotore, in quanto la formulazione del quesito è una scelta tecnica che concerne le parti da abrogare. L’iniziativa referendaria decade inoltre se il parlamento formula una nuova disciplina per la materia sottoposta a referendum; l’accertamento di questa situazione è comunque compito dell’ufficio centrale per i referendum. C’è un ulteriore controllo preventivo sul referendum: il controllo di ammissibilità, effettuato dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale deve verificare che non ci siano impedimenti alla modifica di una data legge. La Costituzione esclude infatti il referendum per alcune materie: tributarie, relative all’amnistia e all’indulto, ratifica di trattati internazionali. La Corte Costituzionale ha elaborato una giurisprudenza che si basa su un doppio principio 1) il quesito dev’essere univoco, omogeneo e non equivoco, tale da consentire una scelta chiara tra il sì il no; 2) il referendum non può avere per oggetto leggi che la corte non ritenga suscettibili di modifica. La Corta ha allargato l’area di materie non sottoponibili a referendum a quelle leggi senza le quali si determinerebbe una lacuna tale da mettere in discussione la realizzazione di una previsione costituzionale (ad esempio non si possono abrogare la leggi elettorali, perché impedirebbero l’esercizio di un diritto costituzionale). Si parla di leggi con contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie. 41 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (titolo II della parte II, articoli 83-91) Il presidente della repubblica è collocato al vertice dell’ordinamento, come garante dell’unità del sistema e della Costituzione. E’ posto in una posizione di arbitro del rapporto Parlamento Governo nell’ambito della forma di governo parlamentare, svolgendo una funzione di equilibrio, concorre agli adempimenti più significativi della nomina del governo e controlla il rapporto fiduciario. Il presidente della repubblica è chiamato a gestire un ruolo che richiede equilibrio ed equidistanza, un ruolo necessario per gestire il sistema nei momenti di difficoltà. L’elezione. Il presidente della repubblica viene eletto da un collegio formato dal Parlamento in seduta comune e da una quota di membri aggiunti, formata da rappresentanti delle regioni (tre per ogni regione, più un rappresentante della Val d’Aosta). Questo collegio, che si riunisce solo per eleggere il presidente della repubblica, sta a simboleggiare come questa figura non sia solo espressione del potere centrale, ma di tutto l’ordinamento. Il collegio ha solo funzioni elettorali, senza discussione. Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per poter individuare una figura che goda di un sostegno più ampio della maggioranza politica contingente, che sia super partes e accettata da tutte le parti politiche. Se nelle prime tre votazioni non si raggiunge il quorum, dalla quarta votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Per assumere questa carica non sono necessari particolari requisiti: può essere eletto qualsiasi cittadino che goda dei diritti civili e politici e che abbia compiuto cinquant’anni. Il mandato presidenziale è di sette anni ed è rinnovabile: è un mandato lungo, più della legislatura, in quanto lo si vuole scisso dal parlamento e dalla maggioranza che lo ha eletto. Il presidente della repubblica è espressione della continuità del sistema al di là delle maggioranze contingenti. L’ufficio di presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. Il presidente esercita in prima persona le funzioni previste in Costituzione. Eccezione a questa regola è la supplenza: le funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso in cui non possa adempierle, sono esercitate dal presidente del senato. Se l’impedimento è definitivo, come nel caso di morte o dimissioni, sono necessarie nuove elezioni. 42 Le attribuzioni (art. 87 e 88) Attribuzioni di ordine internazionale: il presidente della repubblica è il rappresentante dello stato nei rapporti con altri stati. A lui formalmente fanno capo i rappresentanti diplomatici italiani e lui accredita i rappresentanti esteri. Le altre attribuzioni hanno tutte rilevanza sull’ordinamento interno. Esistono due attribuzioni che si svolgono all’interno di collegi: - Il presidente della repubblica è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se la gestione viene delegata ad un vice-presidente - Il presidente della repubblica presiede il consiglio supremo di difesa Le restanti attribuzioni sono individuali - atti formali: trasmissione al parlamento dell’iniziativa del governo emanazione, con proprio decreto, degli atti normativi del governo con forza di legge, che assumono forma di DPR. Il Presidente della repubblica può fare una resistenza soltanto informale nei confronti del governo. - atti dovuti: gli atti dovuti sono atti formali, ma con una loro specificità. Sono atti dovuti al promulgazione di una legge approvata dal parlamento o l’indizione di elezioni e referendum. Sono atti dovuti perché il presidente non può opporsi alle decisioni degli organi e perché sono atti necessari al funzionamento del sistema. - atti di prerogativa presidenziale: sono provvedimenti che fanno capo al potere di grazia e al potere di conferimento delle onorificenze. Il potere di grazia è prerogativa presidenziale: anche se ci può essere una fase istruttoria, non è una decisione condivisa con altri organi. La prassi però richiede la fase istruttoria, di competenza del ministero di grazia e giustizia, che deve presentare al presidente la richiesta di grazia fatta dal condannato e gli elementi necessari per prendere la decisione. - atti di indirizzo costituzionale. Il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio, pur tenendo presente l’orientamento dei gruppi parlamentari in quanto il governo deve ottenere la fiducia del Parlamento. Il Presidente della Repubblica nomina anche i ministri. In caso di crisi di governo è il Presidente della Repubblica che sanziona al caduta di un governo, accettando le dimissioni del Presidente del Consiglio. Ha il potere di inviare un messaggio alle camere per sottoporre all’attenzione del parlamento alcune questioni rilevanti. Il messaggio non vincola il Parlamento in alcun modo. 43 Il presidente della Repubblica può , entro 30 giorni, rinviare una legge alle camere assieme ad un messaggio motivante. Se il Parlamento riapprova la legge il Presidente è costretto a promulgarla (a meno che non si dimetta). Nomina i senatori a vita e 5 giudici costituzionali. Come affermato nell’articolo 88, il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere, previa consultazione (obbligatoria, ma non vincolante) dei loro presidenti. Lo scioglimento delle camere è un potere monocratico che spetta solo al presidente. Sciogliere le camere è un intervento che incide su un organo centrale del sistema, eletto per un periodo predeterminato e che è espressione della volontà popolare. Lo scioglimento delle camere è un potere limite, una estrema ratio, non può essere usato arbitrariamente, ma è costituzionalmente vincolato, in quanto va usato solo per risolvere situazioni di paralisi del sistema. Queste situazioni sono principalmente due: - il parlamento è paralizzato a causa del bicameralismo, perché, ad esempio, c’è una forte contrapposizione tra le due camere su una pluralità di questioni, per cui i due rami non riescono più a dedicare. Il presidente in tal caso può sciogliere le camere (o anche una sola di esse). - Il Parlamento non riesce ad esprimere una maggioranza e a dar vita ad un governo. In tal caso lo scioglimento è necessario per formare un nuovo Parlamento che possa dare la fiducia ad un governo. La responsabilità presidenziale. L’articolo 89 prevede l’esistenza dell’istituto della controfirma, previsto dall’articolo 89, per cui ogni atto del Presidente della Repubblica dev’essere controfirmato dal ministro competente Il Presidente della Repubblica non è politicamente responsabile, non è un organo politico, per cui la responsabilità spetta agli organi politici che hanno concorso a formare la scelta poi formalizzata dal Presidente della Repubblica. Non sono però disciplinati dall’articolo 89 gli atti presidenziali, dove la scelta spetta al presidente che non può attribuire la responsabilità ad altri. L’articolo 90 regola le responsabilità penali esclusive del presidente della Repubblica, che è può essere responsabile di alto tradimento o attentato alla costituzione. L’alto tradimento si ha quando un Presidente voglia sovvertire l’ordinamento e tradisce in tal modo il giuramento di fedeltà alla Repubblica e l’osservanza delle leggi. L’attentato alla Costituzione si ha quando il Presidente esercita il suo potere in forme in contrasto con la Costituzione. Questi due reati sono accertati non secondo l’iter ordinario, ma secondo procedure particolari. 44 IL GOVERNO Tre definizioni: 1) assetto degli organi preposti alla gestione del potere propriamente politico 2) compresso di organi costituzionali non preposti all’esercizio della funzione legislativa e giurisdizionale 3) organi di vertice del potere esecutivo, che concorrono alla formazione dell’indirizzo politico con il Parlamento e procedono alla sua attuazione, che è la responsabilità specifica del governo. Il Governo deve dar conto al Parlamento della gestione della pubblica amministrazione. Il governo è formato da una pluralità di organi costituzionali. Il presidente del consiglio e i singoli ministri sono organi monocratici, il Consiglio dei ministri è un organo collegiale. Tutti sono organi costituzionali, senza gerarchia tra di loro, ma distinzione di responsabilità e competenze. Il Presidente del consiglio ha il potere di iniziativa politica, di controllo e di mantenimento. Il consiglio dei ministri ha attribuzioni più significative, i suoi atti impegnano tutti i componenti, mentre gli atti del Presidente e dei singoli ministri impegnano solo i soggetti coinvolti. Formazione del governo La formazione del governo è frutto della scelta del Presidente della Repubblica di concerto con il parlamento. La scelta del Presidente della Consiglio spetta al Presidente della Repubblica, mentre i ministri sono scelti dal Presidente del Consiglio d’accordo con il Presidente della Repubblica, a cui spetta la loro nomina. I ministri si dividono in ministri con portafoglio, a capo di un dicastero e in numero predeterminato (tanti quanti sono i ministeri) e ministri senza portafoglio. Questi ultimi sono organi costituzionali non a capo di un ministero, ma titolari di funzioni che di per sé spetterebbero al Presidente del Consiglio; sono in numero variabile e potrebbero anche non esserci. Una volta nominato il Governo entra in carina dopo il giuramento, che decreta la fine del Governo precedente. Il Governo però non è ancora nella pienezza delle sue funzioni, in quanto non ha ottenuto la fiducia del Parlamento. A tal fine il governo deve varare collegialmente un programma di governo. Inoltre deve avvenire la nomina dei sottosegretari, che non sono giure costituzionali, ma figure ausiliarie dei ministri. Con le ultime riforme è stata introdotta anche la figura dei viceministri, con deleghe più ampie dei sottosegretari. Una 45 volta che la fiducia viene votata per appello nominale, il governo è nella pienezza delle sue funzioni. La presidenza del Consiglio è la struttura di supporto del Presidente del Consigli, con compiti di carattere generale, di promozione e coordinamento del sistema amministrativo statale. Alla presidenza del Consiglio fanno capo diverse strutture ausiliarie: il dipartimento per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie, l’Istat, gli uffici regionali di governo, i commissari di governo. Un ministero è una struttura multiforme composta da organi attivi, con compiti decisionali, e organi consultivi, ausiliari o di controllo. I reati ministeriali. Quando ai membri del governo vengono rilevate responsabilità penali, non ci sono procedure speciali per accertare i loro reati, in modo da garantire l’eguaglianza con tutti i cittadini e per evitare di paralizzare il sistema con indagini più lunghe e complesse. L’articolo 89 prevede le procedure giurisdizionali ordinarie, pur essendo previsto: - l’autorizzazione della Camera di cui il ministro è competente o, se il ministro non è parlamentare, l’autorizzazione del Senato - un giudice specifico per i reati ministeriali a seconda del tipo di reato, di competenza regionale, che fa capo al tribunale regionale del luogo dove è stato commesso il reato. Le funzioni del governo: politiche, amministrative e normative. Funzione politica: il governo concorre alla determinazione dell’indirizzo politico del sistema Funzione amministrativa: il governo presiede all’amministrazione del sistema. Il governo stabilisce l’indirizzo politico e poi lo concretizza attraverso l’attività amministrativa. L’attività politica è libera, non c’è vincolo, ma ha uno spazio di libertà nel quale si forma la decisione, dopo una libera valutazione degli interessi della collettività. L’attività politica comunque non può essere totalmente slegata dalle norme, in quanto il governo deve sempre agire all’interno dell’ordinamento costituzionale vigente. Delle sue iniziative politiche il governo risponde al Parlamento. Le funzioni amministrative si esplicano in attività regolate dalla legge in quanto esecutivo della legge, pur rimanendo un margine di discrezionalità. L’attività amministrativa deve attenersi al principio di legalità. Nell’esercizio della funzione amministrativa, che sono vincolate dalla legge, il governo risponde, se necessario all’autorità giudiziaria, che sancisce l’osservanza o meno della legge. L’attività amministrativa è sindacabile anche politicamente dal Parlamento, per quanto riguarda in modo in cui il governo la esercita. 46 Funzione normativa. Il governo ha due tipi di potestà normativa: una equiparata alla legge, attraverso i decreti legge e legislativi, una di grado secondario, i regolamenti, che sono l’attività normativa tipica della pubblica amministrazione. Gli atti del governo con forza di legge sono il decreto legislativo, regolato dall’articolo 76, e il decreto legge, regolato dall’articolo 77. Sono atti del governo in grado di determinare conseguenze giuridiche per le fonti di grado primario frutto della produzione del Parlamento. Cioè possibile perché in entrambi i casi il governo non ha un potere normativo pieno, ma condiviso col Parlamento,c he è costituzionalmente coinvolto. Nel caso del decreto legislativo il Parlamento si esprime prima che il Governo adotti i decreto: il governo può emanare decreti legislativi solo se investito dal Parlamento, che rimane arbitro di questa possibilità. Nel caso del decreto-legge il parlamento è coinvolto ex post dopo che il governo ha esercitato il potere normativo. Il decreto-legge è espressione di una necessità normativa che richiede un provvedimento rapido da parte dell’organo che presiede quotidianamente alla gestione del sistema. Il Parlamento non può adottare provvedimenti in maniera rapida, per cui c’è la necessità di questa deroga. Il Parlamento deve poi convertire in legge il decreto-legge per conferire forza definitiva di legge ad un atto del governo con valore provvisorio, che al massimo dura 60 giorni. Se entro 60 giorni il decreto-legge non è stato convertito la scelta del governo viene meno ex tunc: se non c’è conversione gli effetti del decreto legge è come se non si fossero mai prodotti. Il Parlamento quindi è arbitro a posteriori del decreto-legge. L’articolo 76 disciplina i decreti legislativi, cioè l’istituto della delega legislativa: la decisione di demandare al governo la disciplina di una certa materia. Il Parlamento deve comunque eseguire una partesi questo potere normativo, in quanto la delega è per oggetti definiti ed ha una durata limitata. Il Parlamento determina i principi sulla cui base il governo dovrà emettere il suo decreto legislativo e dai quali il governo non può discostarsi. Il Parlamento può decidere quanto condizionare il governo attraverso la determinazione di principi più o meno stringenti. So usa la legge delega per le discipline in cui il Parlamento è meno attrezzato e qualificato, demandando la formulazione delle norme ai ministeri, organi più tecnici e meno politici. Anche il decreto legislativo è formalizzato da un decreto del Presidente della Repubblica dopo l’approvazione da parte del Parlamento. Prima dell’approvazione del decreto legislativo sono previsti alcuni pareri sullo schema del decreto, di solito dati da organi dal Parlamento o da altri organi ausiliari. I pareri sono solitamente obbligatori, ma non vincolanti. Se il decreto legislativo non rispetta in qualche punto la legge delega può essere dichiarato 47 incostituzionale dalla Corte Costituzionale qualora qualcuno ne sollevi la questione di incostituzionalità. L’articolo 77 regola il decreto-legge. Il decreto-legge è emanato in casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta di situazioni nelle quali non c’è l’alternativa all’uso di questo procedimento normativo. E’ questo il caso delle calamità naturali o dei “decreti catenaccio”, che, in materia tributaria e fiscale, impediscono distorsioni del mercato durante l’iter di approvazione. Il governo adotta i decreti-legge sotto la sua responsabilità politica, sono provvedimenti provvisori emanati con DPR e che durano 60 giorni e necessitano la conversione in legge. I decreti legge sono subito pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e subito presentati alle Camere come testo di iniziativa governativa che ha come oggetto la conversione di quel decreto. La conversione avviene nel rispetto dell’iter legislativo e il Parlamento può, se vuole, modificare il testo del decreto-legge, purché l’iter di conversione avvenga entro 60 giorni. La pubblica amministrazione si autoregola e si autodisciplina attraverso i regolamenti. La legge prevale sui regolamenti, lasciando ad essi delle aree non disciplinate. Inoltre ci sono materie di competenza esclusiva della legge. Lo stato ha il potere normativo e regolamentare, che può demandare anche ad altri enti, riservandosi la gestione del potere regolamentare residuo. E’ il legislatore statale che decide cosa disciplinare con la legge e cosa con i regolamenti, che stabilisce il confine tra le fonti del diritto. E’ oggi in atto la tendenza alla delegificazione, cioè a spostare la disciplina dalla legge al regolamento. GLI ORGANI AUSILIARI DELLA REPUBBLICA Il CNEL. E’ una struttura tecnica con il compito di acquisire elementi conoscitivi specifici in modo da fornire proposte e pareri. Il CNEL non ha potere decisionale, ma deve supportare gli organi con potere decisionale. Il CNEL è un organo di consulenza di Governo e Parlamento, composto da rappresentanti e da esperti tecnici espressioni delle categorie principali del mondo del lavoro e dell’economia. E’ l’unica sede in ci sono rappresentate le categorie economiche e lavorative. Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Svolgono sia una funzione ausiliaria, sia una funzione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato è l’organo generale di consulenza giuridicoamministrativa del sistema, è l’interlocutore tecnico del governo. La Corte dei Conti è l’organo di controllo e di verifica dell’operato del governo dal lato dei conti pubblici. Questi 48 due organi supportano il governo in via preventiva e in via successiva, hanno cioè una funzione preventiva e di controllo. Sono composti da magistrati speciali e sono indipendenti in quanto non dipendono dal governo, in modo da dare garanzia di imparzialità e neutralità. Entrambi gli organi hanno rilevanza costituzionale (sono infatti regolati dall’articolo 100), ma non hanno potere costituzionale. LA MAGISTRATURA La magistratura ha funzione giurisdizionale e detiene il terzo potere, quello giudiziario. La magistratura definisce le controversie che richiedono l’intervento di un giudice terzo applicando la legge e interpretandola. Il potere giudiziario e subordinato alla legge, può applicarla, ma non crearla. La terzietà di chi esercita una funzione giurisdizionale indica che il giudice è in posizione di neutralità rispetto alle altre parti. Nella pubblica amministrazione la terzietà invece non è richiesta. La giurisdizione dev’essere il più possibile slegata dagli altri poterei per essere al riparo da interferenze e condizionamenti. Il giudice esercita la funzione giurisdizionale solo sulla base di un impulso di parte, cioè dopo una richiesta di una parte. L’impulso di parte può provenire o dalla parte offesa o dalle autorità inquirenti. INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA Indipendenza ed autonomia sono le condizioni costituzionali per esercitare il potere in condizione di terzietà e neutralità, sottraendo il giudice a forme di condizionamento o di gerarchia. Esiste sia un’indipendenza singolare per ogni magistrato ed un’indipendenza collettiva dell’ordine giudiziario nel suo complesso. Sul piano invidiale l’indipendenza è regolata da: - art 101, comma II, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, che è l’unica forma di condizionamento nei loro confronti - art. 107, comma III: tra i magistrati non esiste una gerarchia, ma solo diversità di funzioni - art. 108, che prevede una riserva assoluta di legge per l’ordinamento giudiziario. La legge deve garantire l’indipendenza ei giudici e dei PM e di chiunque concorra all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il magistrato acquista il suo status e la sua indipendenza in seguito ad un percorso che dovrebbe selezionare i più capaci: un concorso. 49 Alcuni principi garantiscono indipendenza e autonomia al singolo magistrato: - l’inamovibilità. Nessun magistrato può essere trasferito se non con il suo consenso, fatti salvi i procedimenti disciplinari e i trasferimenti di ufficio per incompatibilità ambientale. L’incompatibilità ambientale si verifica quando ci siano condizioni ambientali oggettive che condizionano la serenità e quindi l’operato del giudice. Entrambe queste situazioni sono sanzionate dal Consiglio Superiore della Magistratura. - L’astensione e la ricusazione. Esiste l’istituto dell’astensione per permettere al giudice di astenersi dall’esercizio della sua funzione se in qualche modo ritenga di non essere nelle condizioni di neutralità ed imparzialità. La ricusazione invece si può richiedere quando una delle parti ritiene che il giudice non sia in condizioni di imparzialità e neutralità. La ricusazione è giudicata da un giudice terzo che ne stabilisce l’eventuale fondatezza. L’ordine giudiziario è nella sua collettività indipendente dagli altri poteri, secondo l’articolo 104. L’organo di autogoverno dell’ordine giudiziario è il CSM, che adotta decisioni in ordine a questioni che riguardano i giudici, sottraendo al ministero competente (quello di grazia e giustizia) decisioni amministrative come assunzioni, promozioni o trasferimenti. Per poter essere organo di autogoverno il CSM è formato per due terzi da magistrati eletti da magistrati. L’altro terzo del CSM è nominato dal Parlamento, che sceglie i componenti tra magistrati a riposo, docenti di diritto o avvocati con almeno quindici anni di attività professionale. I componenti eletti dal Parlamento sono eletti da un corpo che rappresenta la sovranità popolare, per cui rappresentano la sovranità popolare all’interno del CSM (richiamandosi così all’articolo 101). La presenza dei membri eletti dal Parlamento è un contrappeso posto per evitare che la magistratura diventi un potere avulso dall’ordinamento. I rappresentanti del Parlamento hanno funzione equilibratrice e sono portatori dell’interesse generale. Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica, che nomina un vicepresidente per la gestione ordinaria. Il CSM non ha funzioni giurisdizionali, ma adotta decisioni di natura amministrativa. LE MAGISTRATURE SPECIALI L’articolo 102 afferma che la funzione giurisdizionale è svolta da giudici ordinari, vietando l’istituzione di tribunali speciali. L’unicità dell’ordinamento evita che siano creati tribunali ad hoc per fatti particolari. Negli articoli successivi la Costituzione deroga a questa disposizione istituendo tre magistrature speciali: la giustizia amministrativa, attraverso i TAR e il Consiglio di Stato, la 50 giustizia contabile, attraverso la Corte dei Conti, la giustizia militare, che si distingue in giustizia in tempo di pace e giustizia in tempo di guerra. Per il resto l’esistenza di magistrature specifiche, come il tribunale dei minori, si rifà all’esistenza di sezioni specializzate all’interno dell’ordinamento giudiziario. Pur nell’unità dell’ordine, il sistema giudiziario ha un’articolazione interna tra giustizia civile e giustizia penale, ciascuna con una propria struttura e i propri organi. Il codice civile riguarda la sfera dei rapporti privati, detta le norme di comportamento fra privati, mentre il codice penale contiene le ipotesi di reato. FORME DI GARANZIA Le forme di garanzia costituzionale sono il doppio grado di giudizio, per cui una controversia può essere oggetto di verifica in un grado successivo da parte del giudice di appello. Il doppio grado di giurisdizione è una forma di garanzia volta ad evitare errori, anche se determina il rallentamento della giustizia. C’è un’ulteriore possibilità, che è il giudizio in Cassazione, che si occupa delle modalità di interpretazione dei giudici di merito. Il giudice di Cassazione valuta l’interpretazione della legge da parte degli altri due giudici e verifica se l’iter interpretativo è stato corretto. Se queste ipotesi non si verificano la sentenza viene cassata e rimandata ai gradi inferiori. IL PROCESSO Ogni processo ha tre distinti momenti, gestiti da giudici diversi per una maggiore garanzia: 1) Fase istruttoria. E’ la fase delle indagini, di raccolta di prove e di testimonianze e serve per avviare il processo. Se si osserva che le condizioni per proseguire non sussistono, il processo non si avvia. Nel caso in cui si siano raccolti elementi a sufficienza, c’è il rinvio a giudizio. 2) Fase di giudizio. E’ la fase del dibattimento in aula, che si conclude con la sentenza. 3) Fase di esecuzione del giudizio. Occorre vigilare che la sentenza venga applicata correttamente. Il pubblico ministero è un magistrato la cui funzione è quella di indagare e di rappresentare lo stato nelle vicende giurisdizionali. Partecipa alla fase istruttoria e alla fase decisionale rappresentando lo stato e facendo valere il codice civile e penale. L’azione penale è volta ad accertare se vi sono stati reati ed è un obbligo costituzionale per il PM esercitare l’azione penale, raccogliere elementi e poi, se necessario, passare alla fase decisionale. Il PM è indipendente come qualsiasi altro magistrato. 51 Pur avendo funzioni diverse dagli altri giudici, la Costituzione equipara pubblico ministero e magistrati giudicanti. Entrambi hanno la stessa carriera e la stessa modalità di concorso: si accede come magistrati e poi ci si specializza in una funzione. Si può passare da un ufficio all’altro ed è il CSM che decide sui trasferimenti con il consenso del giudice. Ci sono alcune ipotesi di legge, come quella di separare le carriere o di accentuare il criterio gerarchico nella magistratura per dare rilievo alle diverse questioni ed affidare le questioni di maggior rilievo ai giudici più importanti. Il giudice naturale è il giudice stabilito per natura, previsto dal diritto positivo e precostituito dalla legge, è prestabilito e non viene deciso dopo che la questione è sorta. Questa è una garanzia che il giudice sia oggettivamente determinato dalla legge, che sia neutrale, imparziale e non arbitrario. Si ha il legittimo sospetto quando si sospetta che il giudice naturale non operi in un contesto di serenità ambientale. Il legittimo sospetto è giudicato dalla Cassazione e può portare allo spostamento del processo ad altra sede ed altro giudice. “Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Il diritto di azione è regolato dall’articolo 24, che afferma che tutti possono agire in giudizio e tutti hanno il diritto alla difesa. Il diritto alla difesa è inviolabile ed obbligatorio: è indispensabile che nel processo ci sia chi faccia valere entrambe le parti, in quanto il processo è fondato sul contraddittorio. LA CORTE COSTITUZIONALE La corte costituzionale è un organo che garantisce la legalità costituzionale contro le violazioni da parte dei poteri dello stato e contro ogni tentativo di non applicare o stravolgere i principi sanciti dalla costituzione. Le funzioni della corte costituzionale, previste dall’art. 134 cost e dall’art. 2 della legge costituzionale 1/1953 sono le seguenti: 52 • Giudizi di legittimità sulle leggi ordinarie dello stato e delle regioni e sugli altri atti aventi forza di legge; ( e questa la sua funzione specifica) • Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni o tra le regioni; • Giudizi sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica; • Giudizi sull’ammissibilità dei referendum abrogativo. La corte costituzionale è formata da 15 giudici scelti anche tra magistrati anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale. I giudici sono nominati: • Cinque dal presidente della repubblica ; • Cinque dal parlamento in seduta comune; • Cinque dalle supreme magistrature. I giudici rimangono in carica nove anni e non sono rieleggibili. Il controllo eseguito dalla Corte è un controllo successivo rispetto al momento in cui l’atto normativo è entrato in vigore: L’atto quindi anche se viziato è comunque efficace finché la corte non sia chiamata a pronunciarsi in merito. La corte può avviare il giudizio solo in seguito ad una richiesta esterna. In base alla legge costituzione 1/1948, distinguiamo due procedimenti: • L’incidentale ed il principale Si ha il procedimento incidentale quando la questione di legittimità è sollevata nel corso di un processo davanti a un organo giurisdizionale nel corso del quale venga eccepita l’incostituzionalità della legge da applicare: in questo caso il giudice rinvia gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo la causa, affinché la Corte decida sulla questione. Il procedimento principale si verifica quando il Governo o le Regioni propongono ricorso immediatamente e direttamente alla Corte Costituzionale. La Corte può pronunciare 2 tipi di sentenze: - di accoglimento, con cui dichiara l’incostituzionalità della norma (con efficacia retroattiva); - di rigetto, con cui dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. La Corte è competente anche a risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra Stato e Regione e fra Regioni. 53 Il conflitto sorge allorché un organo o un ente rivendichi un potere che spetti ad un altro organo o ente o quando usi malamente di un suo potere al punto da comportare una menomazione per altro potere. La Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 90 e 134 della Cost. è investita del potere di giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione qualora questi venga posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. In questo caso la Corte si riunisce in seduta allargata, cioè ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 giudici aggregati ( laici) estratti a sorte da un’elenco di cittadini che hanno il requisito dell’elegibilità a senatori,compilato ogni 9 anni dal Parlamento. I giudici laici rappresentano simbolicamente il corpo elettorale. 54 UNITÁ IV IL PROCESSO La funzione giurisdizionale si suole distinguere in giurisdizione civile, penale ed amministrativa. La giurisdizione civile ha come oggetto le controversie che sorgono tra i privati cittadini, quando uno di questi lamenti la lesione di un proprio diritto causato dal comportamento di un altro soggetto. Il processo civile a differenza di quello penale, si instaura solo a seguito della domanda dell’interessato chiamato attore, (principio dell’iniziativa di parte), il quale deve portare a conoscenza del giudice i fatti che giustificano la propria richiesta di tutela. Il giudice, dal canto suo, si pronuncerà solo se la controparte, detta convenuto sia stata regolarmente citata (principio del contradditorio) e dovrà attenersi esclusivamente all’oggetto della domanda formulata (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). La domanda che tipicamente viene rivolta al giudice è quella che riguarda la certezza o meno di un diritto e sull’eventuale violazione di tale diritto. Questo compito viene realizzato mediante un giudizio di cognizione, con il quale il giudice innanzitutto verifica se i fatti proposti dalle parti si sono realizzati concretamente;quindi cerca di individuare concretamente se e quale norma astratta e generale sia applicabile al caso concreto, oggetto del giudizio; enuncia la regola, affermando l’esistenza o meno di un diritto e la sua conseguente lesione; pronuncia i provvedimenti richiesti. Una volta accertata l’esistenza del diritto e la sua esatta estensione, se il debitore non adempie spontaneamente, il creditore deve potersi rivolgere al giudice per ottenere la soddisfazione che merita: questa è l’esecuzione forzata. Per precedere all’esecuzione forzata occorre un titolo esecutivo, vale a dire un documento con cui viene accertato un diritto di credito che deve risultare certo, liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (può essere chiesto l’immediato soddisfacimento). Il titolo esecutivo può essere giudiziale (sentenza) o stragiudiziale(es. la cambiale). Il procedimento penale è l’insieme degli atti e delle attività che vengono espletate davanti a un magistrato (giudice penale) e che mirano all’accertamento di un fatto costituente un reato e al conseguente giudizio del suo autore. Vengono considerati reati quei fatti, commessi dall’uomo, che, recando pregiudizio a un bene 55 giuridico tutelato dall’ordinamento, vengono puniti con una sanzione penale. Il diritto penale è retto dai seguenti principi fondamentali: - principio di legalità esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento in cui è commesso, non sia espressamente previsto dalla legge (riserva di legge) come reato e di applicare pene o misure di sicurezza che non siano dalla legge espressamente previste (art. 25 cost). Di conseguenza i reati sono solo quelli espressamente indicati dalla legge e conseguentemente costituiscono un numero chiuso; - principio di irretroattiva, ciò comporta la inapplicabilità della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; - principio di materialità - può essere reato solo il comportamento umano che si realizza nel mondo esteriore (nessuno può essere punito per la semplice intenzione delittuosa); - principio di offensività - il reato deve sostanziarsi nell’offesa di un bene giuridico, che può consistere tanto in una lesione quanto in una messa in pericolo del bene protetto. - principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, 1c. cost. secondo cui la responsabilità penale è personale). Con tale principio viene stabilito che nel diritto penale, a differenza di quello civile, nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti altrui, ma esclusivamente per i fatti a lui riferibili psicologicamente a titolo di dolo o di colpa o preteintenzione. - principio della territorialità secondo il quale la legge penale obbliga tutti coloro (cittadini e stranieri) che si trovano sul territorio italiano. Il reato è la condotta dell’uomo che può consistere in un fare (azione) o in un non fare (omissione) che causa un evento, ossia una lesione di un bene tutelato dal nostro ordinamento. E’ punibile solo colui che ha la capacità di intendere e di volere (art. 85 c. p.). Le forme di colpevolezza sono: - il dolo, caratterizzato dalla volontà o intenzione dell’agente; - la colpa, caratterizzata dalla non volontà dell’evento realizzato, ma questo è la conseguenza del suo comportamento negligente (poco attento), imprudente o caratterizzato da imperizia o derivante dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; - la preterintenzione, quando l’evento che si verifica è più grave di quello voluto dall’agente (ad es., il soggetto voleva percuotere una persona, ma ne causa la morte). I reati si distinguono a seconda della diversa specie delle pene applicate(art. 39 c.p.) in delitti 56 e contravvenzioni. La sanzione che viene irrogata a colui il quale viola un comando di legge e che consiste nella limitazione dei diritti del soggetto colpevole, prende il nome di pena. Per i delitti, le pene stabilite sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. In generale, il procedimento penale, a seconda del fine che persegue, può dirsi: - inquisitorio, che ha come fine la difesa della società dalla criminalità, esalta il ruolo dell’accusa (pm); - accusatorio, che si caratterizza per la posizione di parità tra accusa e difesa. Il sistema adottato dal codice di procedura penale vigente è di tipo accusatorio. 57