DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1999, 1999

Transcript

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1999, 1999
Bollettino Giuridico Ambientale n. 22
15 dicembre 1999, 1999/100/CE
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva
80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli a motore
(G.U.C.E. n. L 334 del 28 dicembre 1999)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio,
del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla
direttiva 98/91/CE (2) del Parlamento europeo
e del Consiglio, in particolare l'articolo 13,
paragrafo 2,
vista la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio,
del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni
di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore (3), modificata da
ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (4), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
1) la direttiva 80/1268/CEE è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE.
Di conseguenza le disposizioni della direttiva
70/156/CEE relative a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano alla presente direttiva;
2) la direttiva 98/69/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998,
relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli
a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE (5) del Consiglio, ha modificato
il ciclo di prova di tipo 1 per la misurazione
delle emissioni, mediante soppressione del
periodo iniziale di funzionamento al minimo di
40 secondi. È necessario adeguare in conseguenza il ciclo di prova per la misurazione
delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di cui alla direttiva 80/1268/CEE;
3) ai fini del controllo delle emissioni di CO2
nell'ambito della strategia della Comunità
europea intesa a ridurre le emissioni CO2 delle
autovetture, è opportuno introdurre nella direttiva 80/1268/CEE nuove prescrizioni tecniche
per la misurazione delle emissioni di CO2 e del
consumo di carburante ai fini dell'omologazione CE dei veicoli alimentati a gas (GPL e GN).
A questo riguardo, è opportuno conformarsi
alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento
n. 101 della commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (6);
4) le disposizioni della presente direttiva
sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito
dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE
sono modificati in conformità all'allegato della
presente direttiva.
Art. 2
122
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
GU
GU
GU
GU
GU
L
L
L
L
L
42 del 23.2.1970, pag. 1.
11 del 16.1.1999, pag. 25.
375 del 31.12.1980, pag. 36.
329 del 30.12.1993, pag. 39.
350 del 28.12.1998, pag. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati
(6) Regolamento UNECE n. 101 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add. 100, nella versione modificata)
Bollettino Giuridico Ambientale n. 22
DIR. 99/100/CE
membri non possono, per motivi concernenti
le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante:
- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore,
l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,
ovvero
- rifiutare l'omologazione nazionale, ovvero
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita
o la messa in circolazione dei veicoli ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE,
se i valori relativi alle emissioni e al consumo
sono stati determinati conformemente alle
disposizioni della direttiva 80/1268/CEE,
quale modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i
veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato
II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad
eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, nonché a decorrere
dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, gli Stati membri:
- non concedono più l'omologazione CE ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della
direttiva 70/156/CEE, e
- rifiutano l'omologazione nazionale, tranne
in caso di applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
direttiva 70/156/CEE,
di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle
emissioni e al consumo noti sono stati determinati conformemente alle disposizioni della
direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla
presente direttiva.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i
veicoli della categoria MI definiti nell'allegato II,
parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima
superiore a 2.500 kg, nonché a decorrere dal
1° gennaio 2002 per i veicoli della categoria
M1 aventi una massa massima superiore a
2.500 kg, gli Stati membri:
- considerano non più validi i certificati di
conformità che accompagnano i veicoli
nuovi conformemente alle disposizioni
della direttiva 70/156/CEE agli effetti di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima
direttiva,
- rifiutano l'immatricolazione e vietano la
vendita e la messa in circolazione di veicoli
nuovi che non sono accompagnati da un
certificato di conformità a norma della
direttiva 70/156/CEE, salvo quando si
applicano le disposizioni dell'articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE,
se i valori relativi alle emissioni e al consumo
non sono stati determinati conformemente
alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE,
quale modificata dalla presente direttiva.
Art. 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il terzo
giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
(omissis)
123