DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1999, 1999
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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1999, 1999
Bollettino Giuridico Ambientale n. 22 15 dicembre 1999, 1999/100/CE DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli a motore (G.U.C.E. n. L 334 del 28 dicembre 1999) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione (4), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: 1) la direttiva 80/1268/CEE è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Di conseguenza le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano alla presente direttiva; 2) la direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE (5) del Consiglio, ha modificato il ciclo di prova di tipo 1 per la misurazione delle emissioni, mediante soppressione del periodo iniziale di funzionamento al minimo di 40 secondi. È necessario adeguare in conseguenza il ciclo di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di cui alla direttiva 80/1268/CEE; 3) ai fini del controllo delle emissioni di CO2 nell'ambito della strategia della Comunità europea intesa a ridurre le emissioni CO2 delle autovetture, è opportuno introdurre nella direttiva 80/1268/CEE nuove prescrizioni tecniche per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante ai fini dell'omologazione CE dei veicoli alimentati a gas (GPL e GN). A questo riguardo, è opportuno conformarsi alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento n. 101 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (6); 4) le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 Gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva. Art. 2 122 (1) (2) (3) (4) (5) GU GU GU GU GU L L L L L 42 del 23.2.1970, pag. 1. 11 del 16.1.1999, pag. 25. 375 del 31.12.1980, pag. 36. 329 del 30.12.1993, pag. 39. 350 del 28.12.1998, pag. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati (6) Regolamento UNECE n. 101 (E/ECE324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add. 100, nella versione modificata) Bollettino Giuridico Ambientale n. 22 DIR. 99/100/CE membri non possono, per motivi concernenti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante: - rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, ovvero - rifiutare l'omologazione nazionale, ovvero - rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE, se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, gli Stati membri: - non concedono più l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, e - rifiutano l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle emissioni e al consumo noti sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria MI definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2002 per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, gli Stati membri: - considerano non più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della direttiva 70/156/CEE agli effetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, - rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, quale modificata dalla presente direttiva. Art. 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Art. 4 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art. 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. ALLEGATO (omissis) 123