COMUNE DI ACRI REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ASCENSORI

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COMUNE DI ACRI REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ASCENSORI
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ASCENSORI COMUNALI ADIBITI AL PUBBLICO TRASPORTO
PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA CALAMO E VIA PADULA
COMUNE DI ACRI
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
ASCENSORI COMUNALI ADIBITI AL PUBBLICO
TRASPORTO PER IL COLLEGAMENTO
TRA VIA CALAMO E VIA PADULA
(BOZZA)
Ascensore 1 : Matr. 08208 -
Ascensore 2 : Matr. 08209 -
Il Direttore di Esercizio
(ing. Pietro Paolo Petrillo)
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PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA CALAMO E VIA PADULA
INDICE
Articolo
Argomento
Pagina
Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ....................................................3
Art. 2 GENERALITÀ.........................................................................................................3
Art. 3 ESERCENTE............................................................................................................5
Art. 4 DIRETTORE DI ESERCIZIO .................................................................................5
Art. 5 MANSIONI ED OBBLIGHI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE....................7
Art. 6 MANSIONI ED OBBLIGHI DEL CAPO SERVIZIO ............................................7
Art. 7 MANSIONI ED OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGENTE ADDETTO ALLA
MANOVRA.........................................................................................................................8
Art. 8 COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IN SERVIZIO E LORO CONTEGNO
VERSO IL PUBBLICO.......................................................................................................9
Art.9 PREVENZIONI INFORTUNI ................................................................................10
Art. 10 MODALITÀ DI ESERCIZIO ...............................................................................10
Art. 11 MANOVRA DI SPOSTAMENTO E UTILIZZO IMPIANTO ...........................12
Art. 12 PROCEDURA DI EMERGENZA .......................................................................14
Art. 13 MANOVRA DI SOCCORSO ..............................................................................15
Art. 14 VERIFICHE E PROVE.........................................................................................16
Art. 15 DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI ...............................................................18
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CAPO I - GENERALITA’
Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. L’esercizio dell’impianto dovrà svolgersi nell’osservanza delle leggi vigenti e delle
norme tecniche in vigore per gli ascensori, delle norme antinfortunistiche nonché con
le modalità indicate nel presente regolamento.
2. La sorveglianza sull’esercizio, ai fini della sicurezza, compete all’Ufficio Speciale
Trasporti Impianti Fissi Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La sorveglianza sull’Esercizio, ai fini della regolarità, compete alla Regione Calabria.
CAPO II - PERSONALE
Art. 2 GENERALITÀ
1.L’Esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario ai fini della
sicurezza e della regolarità dell’esercizio, tenuto conto delle caratteristiche,
dell’orario giornaliero e dei periodi di attività
2.Il personale addetto al governo e sicurezza dell’impianto è ordinato come segue:
-
Direttore di Esercizio/Responsabile di Esercizio
-
Capo servizio
-
Addetti alla Manovra
3. Il Direttore di Esercizio/Responsabile di esercizio deve essere abilitato ai sensi del
D.M. 5 giugno 1985 n°1533 e deve avere il preventivo assenso da parte
dell’ufficio USTIF in seguito a proposta dell’Esercente.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore di Esercizio deve
nominare, previo benestare dell’Esercente, un sostituto di sua fiducia, dandone
tempestiva comunicazione al competente ufficio USTIF. I periodi di sostituzione
devono essere riportati, con le date di inizio e fine e con le firme degli interessati,
nel registro dell’impianto.
5. Gli agenti da adibire al servizio dovranno essere abilitati alle loro funzioni dal
Direttore di Esercizio (D.M. 5 giugno 1985 n°1533 Art.5 comma 1), il quale
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provvederà a sottoporli a prove teorico pratiche alle quali potranno partecipare
funzionari dell’USTIF.
6. Gli agenti in servizio devono possedere il titolo di studio almeno di licenza di
scuola media inferiore, buona condotta civile e morale, nonché i requisiti fisici
richiesti per il conseguimento della patente di guida della categoria " D "; ciò ai
sensi della circolare del 3/7/73 attuativa del D.M. 30/12/71 n. 4811/72
7. Tutti i dipendenti dovranno sottoporsi ogni 5 anni alla visita di controllo per
l’accertamento del permanere dei requisiti fisici necessari per l’espletamento delle
funzioni affidate, a cura e spesa dell’Amm.ne, presso strutture a ciò abilitate.
8. Durante il servizio deve essere presente almeno un agente Addetto alla
manovra. Se presso l’impianto non è presente l’agente abilitato alla manovra,
il servizio deve essere sospeso.
9. Copia completa dell’elenco del personale abilitato deve essere trasmessa all’autorità
di vigilanza di cui all’art.1 comma 2 del presente regolamento, alla quale dovranno
pure essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.
10. Il personale addetto alla manovra dell’impianto deve essere facilmente riconosciuto
mediante un contrassegno o divisa.
Art. 3 ESERCENTE
L’Esercente deve:
-
essere sempre provvisto del personale e delle attrezzature necessarie, ai fini della
sicurezza e della regolarità dell’esercizio, tenuto conto delle caratteristiche,
dell’orario giornaliero e dei periodi di attività.
-
provvedere alla nomina del Direttore /Responsabile dell’esercizio, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 89 del D.P.R. 11/7/80 N. 753 E .
-
Attribuire al predetto Direttore /Responsabile dell'Esercizio i poteri e gli strumenti
per l’effettivo governo del servizio di trasporto ivi compreso, in particolare,
quello di dare il proprio benestare sull'assegnazione di personale all'esercizio.
-
Rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quelle sulla prevenzione
degli infortuni e sicurezza sul lavoro.
-
Destinare il personale per la gestione dell'esercizio e per l'emergenze, previo
consenso del Responsabile d'Esercizio.
-
Tenere aggiornato gli elenchi del personale addetto all'esercizio, dai quali
risultano le complete generalità dei singoli, le mansioni ed i turni.
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-
Vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto, ai sensi dell'art. 10 del DPR
11/7/80 n. 753, applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni disciplinari
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
-
Provvedere a tutte le coperture assicurative a salvaguardia del D. E., del
personale addetto al soccorso, del pubblico utente ed a garanzia di eventuali
danni che possono essere subiti dagli impianti, nonché all' attuazione di tutte
le misure antinfortunistiche previste dalla vigente legislazione.
Art. 4 DIRETTORE DI ESERCIZIO /RESPONSABILE DI ESERCIZIO
1. Il Direttore di Esercizio (D.E.) ha il compito di far eseguire le disposizioni contenute
nelle norme tecniche e nel presente regolamento, riguardanti la sicurezza e la
regolarità dell’esercizio. Egli deve intervenire in caso di situazioni particolari,
integrando le predette disposizioni con l’adozione degli opportuni provvedimenti atti
a garantire e/o ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. In particolare
deve:
a) essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio;
b) dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio USTIF degli
incidenti interessanti rispettivamente la sicurezza o la regolarità dell’esercizio
(c.f.r. Art. 93 del D.P.R. 753/80).
c) emanare le disposizioni interne, in applicazione delle norme regolamentari
sull’impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici
ed elettronici, per la conduzione e la sorveglianza dell’impianto.
d) predisporre l’ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché lo svolgimento delle
relative operazioni di soccorso previa approvazione dell’ufficio USTIF.
e) Abilitare gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza
dell’esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in
applicazione dell’art. 9 terzo e quarto comma, del D.P.R. n° 753/80,
predisponendo altresì quanto necessario per l’aggiornamento professionale degli
stessi agenti.
f) Comunicare al competente ufficio periferico USTIF, l’elenco nominativo degli
agenti abilitati, rendendo nota altresì alle suddette autorità ogni variazione per
nuove abilitazioni, o cessazioni dal servizio.
g) Trasmettere all’Esercente le eventuali osservazioni sul personale in servizio.
Esonerare dal servizio, mediante ordine scritto, il personale che giudichi non più
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idoneo all’espletamento delle rispettive mansioni, ai sensi di quanto stabilito
dall’Art. 91 secondo comma del D.P.R.753/80.
h) Assicurarsi che l’impianto, durante l’esercizio, sia sempre provvisto del personale
necessario alla conduzione, tenendo conto della peculiarità del servizio,
dell’orario di esercizio giornaliero, nonché di prevedibili speciali esigenze che
possono insorgere, adottando tempestivi provvedimenti.
i) Dare l’assenso all’impiego di personale non abilitato, che svolga tirocinio
sull’impianto, subordinandolo alla continua presenza del capo servizio e di
personale abilitato, seguendone il grado di addestramento.
j) Disporre il divieto e far vietare il trasporto di persone che possono pregiudicare la
sicurezza e la regolarità dell’esercizio (Artt. 31 e 32 del D.P.R. 11 luglio 1980
n°753).
k) Programmare e predisporre, d’intesa con l’azienda Esercente, sulla base delle
norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e
gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell’impianto e la sicurezza
dell’esercizio, controllando l’effettuazione di tali controlli ed interventi.
l) Effettuare le verifiche e prove semestrali o di riapertura, le revisioni speciali,
generali e straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore, verbalizzandone i
risultati sull’apposito “Registro delle verifiche e prove”, di cui una copia viene
inviata al competente ufficio USTIF.
m) Adottare provvedimenti per la prevenzione degli infortuni sugli ambienti di
lavoro, in relazione a quanto stabilito nel DVR fornito dall’amm.ne comunale in
applicazione dalla vigente normativa in materia, fornendo agli agenti abilitati alle
varie mansioni le istruzioni per curare l’attuazione di tali provvedimenti e
controllare l’efficienza delle relative attrezzature ed il loro corretto uso da parte
del personale stesso.
n) Adempiere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a
quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dagli agenti addetti alla manovra,
per tutelare la sicurezza dei viaggiatori, del personale e l’integrità dell’impianto,
provvedimento anche, a suo ragionevole giudizio, se ne ricorrono gli estremi, a
disporre tempestivamente la sospensione dal servizio, dandone immediata notizia,
con le motivazioni, al competente ufficio periferico dell’USTIF.
o) Poter effettuare in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull’impianto per
accertarne le condizioni di sicurezza.
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p) Segnalare tempestivamente al competente ufficio periferico USTIF tutte le
anomalie od irregolarità nel funzionamento dell’impianto, ancorché non ne siano
derivati incidenti che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di
determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l’impianto stesso.
Art. 5 MANSIONI ED OBBLIGHI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
Durante il funzionamento dell’impianto ciascun agente deve:
a) Rimanere al posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi prima della
fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato provveduto alla sua
sostituzione nel turno medesimo, a meno che non sia stato espressamente
autorizzato dal Capo Servizio, sentito il Direttore di Esercizio, e sempre che le
mansioni a lui affidate siano assicurate.
b) Sorvegliare l’impianto dal proprio posto di servizio, per mezzo di segnalatore
acustico e/o ottico e/o a vista
c) Provvedere ad arrestare l’impianto in caso di guasti o di anomalie di
funzionamento, o in qualsiasi altro caso di necessità.
d) Vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di cui al successivo
Art.13 intervenendo tempestivamente nel caso in cui si avveda che i viaggiatori
medesimi si comportino in maniera irregolare o tale da costituire pericolo.
e) Prestare servizio anche oltre l'orario normale del turno in caso di incidente.
f) Provvedere all'esatto adempimento degli obblighi inerenti le mansioni affidategli
e sarà responsabile delle conseguenze che potranno derivare.
Art. 6 CAPO SERVIZIO
Il Capo servizio, tecnico con esperienza sul tipo di impianto da, ha il compito di eseguire
e far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel presente regolamento e
quelle impartite dal tecnico responsabile, riguardanti la sicurezza e la regolarità
dell’esercizio.
In particolare :
a) Deve risiedere sul posto durante il funzionamento dell’impianto ed essere
sempre reperibile attraverso collegamento telefonico
b) Deve tenere i contatti con il tecnico responsabile tecnico (D.E./R.E.) e con il
concessionario;
deve altresì contollare,
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c) che durante il servizio il personale sia nei posti assegnati
d) che il personale si comporti in modo corretto nei confronti del pubblico
e) che vengano osserate le disposizioni del regolamento di esercizio
f) che l’impianto sia condotto e mantenuto in conformità alle norme
g) che vengano eseguite prove e controlli previsti giornalieri e provvedere, con
cura, alla compilazione lel Registro-giornale in dotazione.
h) il rispetto delle norme antifortunistiche
i) lo stato delle funi
ed inoltre
j) condurre eventuali operazioni di soccorso
k) assommare le funzioni di Capo servizio e Addetto alla manovra
Art. 7 MANSIONI ED OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGENTE ADDETTO ALLA
MANOVRA (TITOLARE O DI RISERVA)
L’Addetto alla manovra deve:
a) Assistere, quando possibile, gli utenti degli ascensori e in modo particolare i
diversamente abili.
b) Provvedere alle manovre, in caso di necessità, nonché alla sorveglianza
dell’impianto.
c) Durante il funzionamento dell’impianto:
- restare entro breve raggio dal posto di controllo, sempre pronto ad
intervenire;
- accertarsi dell’efficienza delle eventuali segnalazioni luminose;
- eseguire le verifiche e prove giornaliere annotando il relativo esito sul
registro dell’impianto;
- verificare e mantenere chiusa la zona interessata ai macchinari per impedire
l’accesso degli estranei;
- intervenire nel caso in cui si avveda di irregolare comportamento degli
utenti, o tale comunque da costituire pericolo;
- arrestare l’impianto, in caso di guasto e anomalie rilevati nel funzionamento
del macchinario, degli apparecchi di sicurezza o di qualsiasi altra parte
dell’impianto, e darne comunicazione al Capo servizio per le eventuali
disposizioni;
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- in caso di urgenza, ove sia necessario e non sia possibile attendere le
disposizioni del Capo servizio, provvedere direttamente di conseguenza;
- collaborare con il Capo Servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico,
secondo le disposizioni impartite;
d) Astenersi dall’usare l’impianto se non presenziato da un altro agente
addetto alla manovra o dal Capo servizio
e) Mettere
fuori
servizio
l’impianto
in
qualsiasi
situazione
d’impresenziamento dello stesso.
Art. 8
COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI IN SERVIZIO E LORO CONTEGNO
VERSO IL PUBBLICO
1. Gli
agenti in servizio sono tenuti ad usare un comportamento corretto e
collaborativo con i viaggiatori.
2. Debbono richiamare l’attenzione dei viaggiatori sull’osservanza delle istruzioni
riportate nei cartelli monitori apposti, nonché sulle istruzioni eventualmente
ricevute anche verbalmente dal Responsabile di Esercizio; qualora la
trasgressione costituisca pericolo, provvedono a fermare l’impianto.
3. Debbono indossare la divisa, ove questa sia stata assegnata, ed avere un
abbigliamento decoroso, completato dal cartellino di contrassegno con fotografia,
fornito dall’ Amm.ne Comunale.
4. Qualsiasi oggetto rinvenuto deve essere consegnato al Capo servizio, che
provvederà di conseguenza.
Art. 9 PREVENZIONI INFORTUNI
1. Nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, l’Esercente, il Direttore di
Esercizio ed il rimanente personale addetto, hanno l’obbligo di osservare le
disposizioni di cui alle Vigenti Norme Generali per la prevenzione infortuni di cui
al DLgs n° 81/2008 e riportate in apposito fascicolo consegnato a tutto il
personale interessato.
2. L’Esercente deve tenere un registro nel quale annotare cronologicamente tutti gli
infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni, compreso quello dell’evento. Su detto registro devono
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essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato,
la causa e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa
del lavoro.
CAPO III - TRASPORTO Art.10 MODALITÀ DI ESERCIZIO
1. L'esercizio degli impianti
in questione, si svolge nel rispetto della vigente
normativa specifica del settore degli ascensori in servizio pubblico e nel rispetto
delle norme di prevenzione infortuni nonché in ottemperanza alle disposizioni
riportate nel presente regolamento di esercizio.
2. Durante l’esercizio, il funzionamento dell’impianto deve essere particolarmente
seguito come già detto nei precedenti articoli, al fine di avere piena garanzia che
tutti gli organi dell’impianto siano in ordine e tutto funzioni in condizione di
sicurezza.
3. Devono essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad
eliminare gli eventuali difetti di funzionamento che si fossero rivelati.
4. L’ascensore sarà attivo 12 ore su 24 compresi i giorni di domenica ed i giorni festivi.
L’orario del personale sarà svolto in più turni
dalle ore ……. alle ore ……
dalle ore ……. alle ore …....
5. Il personale di sorveglianza dovrà essere garantito per tutto il tempo di funzionamento
dell’impianto.
6. In caso di assenza del personale di sorveglianza e/o per mancata sostituzione, il Capo
servizio dovrà porre fuori esercizio gli impianti, dandone opportuna comunicazione al
Direttore di esercizio.
7. Il personale addetto alla gestione degli impianti per conto dell’esercente è :
a) Il Direttore d'Esercizio / Responsabile d'Esercizio.
b) Il Sorvegliante (carabiniere) di turno, presente nella sala monitor del sistema di
Telesorveglianza, presso la stazione dei Carabinieri di via delle Filande, 18.
c) Gli incaricati dell’apertura mattutina degli impianti e della loro chiusura serale.
d) Il Responsabile della manutenzione ed i componenti la Squadra di Soccorso
dipendenti della Ditta aggiudicataria della manutenzione.
8. Il controllo e la gestione dell'emergenza degli impianti è assicurato attraverso un
impianto di Telesorveglianza con n. 4 (quattro) telecamere, così ubicate :
- n° 2 all'interno delle cabine; ( n. 1 per ciascuna cabina )
- n°1 per la sorveglianza dell’imbarco al piano stradale dell’ascensore n. 1 e n. 2
- n°1 per la sorveglianza dell’imbarco al piano superiore dell’ascensore n. 1 e n. 2
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Le immagini riprese dalle telecamere, oltre ad essere registrate, saranno visibili tramite
monitor TVCC ubicato nel posto di guardia presso la Stazione dei Carabinieri di Acri in
via delle Filande - ove un agente di servizio (piantone), sempre presente durante l’orario
di funzionamento degli ascensori, videosorveglierà gli imbarchi e l’interno delle cabine;
inoltre risponderà alle chiamate telefoniche di emergenza, effettuate, con il dispositivo
telefonico bidirezionale dall’interno delle cabine, dai passeggeri eventualmente rimasti
intrappolati. Il locale adibito a postazione remota è corredato inoltre di segnale di allarme
acustico proveniente dall'ascensore;
In ciascun dispositivo telefonico bidirezionale, installato dentro le cabine degli ascensori,
sono memorizzati i seguenti numeri di telefono che saranno attivati automaticamente, in
caso d’emergenza, nel seguente in ordine di chiamata :
- Responsabile
tecnico
della
manutenzione.
(Ditta
affidataria
della
manutenzione )
- Centro di Telesoccorso della Ditta di manutenzione, funzionante 24 su 24 ore
e tutti i giorni dell’anno.
- Sorvegliante presso la Stazione dei Carabinieri (piantone)
- Capo Servizio.
Inoltre, nel locale macchina di ciascun ascensore è presente:
1. Citofono per il collegamento fonico con la cabina.
Tale collegamento è attivabile premendo l'apposito pulsante di chiamata di
emergenza sito all'interno della cabina stessa. A pulsante premuto, tramite
collegamento telefonico, il sorvegliante è in grado di interloquire con gli utenti
della cabina ascensore e viceversa.
2.Quadro di controllo dello stato di funzionamento dell’impianto
3.Chiave per aprire le porte dei piani dell' ascensore.
4.Tutta l’attrezzatura necessaria alla squadra di emergenza con il paranco completo
di imbracatura di sicurezza già posizionato nel vano corsa di ciascun ascensore.
La Squadra di Soccorso, il Responsabile della manutenzione, il Capo Sevizio potranno
comunicare con l'interno cabina tramite l’apparecchio citofonico presente nel locale
macchina ascensore.
9. Nei luoghi di accesso agli impianti devono essere esposti al pubblico, in maniera ben
visibile, cartelli monitori recanti divieti per gli utenti, con l’avvertenza che
trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di cui ai titoli II e VII D.P.R. 11
luglio 1980 n° 753.
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10. Nessuna modifica può essere apportata dal personale al funzionamento degli organi
dell’impianto, se non sia stata preventivamente autorizzata dal competente ufficio
USTIF. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti la sicurezza
dell’esercizio, devono essere notificate al competente ufficio USTIF.
11. Il servizio deve essere sospeso, dal Capo servizio sentito il Direttore di Esercizio
quando accadano guasti od anormalità nel funzionamento dell’impianto.
12. Qualora accadano durante l’esercizio deficienze che riducano le condizioni di
sicurezza riscontate all’atto della prima apertura dell’impianto al pubblico servizio, il
responsabile dell’Esercizio e tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette
condizioni.
13. Dopo periodi di inattività o in ogni modo prima della riapertura dell’esercizio, deve
effettuarsi un’accurata revisione dell’impianto stesso per accertarne la piena
efficienza ed il buono sta di conservazione.
Art.11 MANOVRA DI SPOSTAMENTO E UTILIZZO IMPIANTO
1. Il comando per lo spostamento tra i piani dell’impianto è effettuato, di norma,
dagli stessi viaggiatori.
2. La manovra di cui al precedente comma, per questo tipo d’impianto elevatore, è
del tipo universale a pulsanti. Con tale tipo di manovra l’impianto è in grado di
soddisfare una sola chiamata per volta. A seguito di una richiesta si servizio
attraverso la pressione del pulsante di chiamata al piano, la cabina si mette in
movimento verso il piano di chiamata e la segnalazione luminosa di “occupato”
s’illumina a tutti i piani.
3. L’utilizzo dell’impianto per qualsiasi altro scopo diverso da quello sopra
specificato è da considerarsi assolutamente vietato.
4. L’utente, per utilizzare l’impianti elevatore, deve servirsi dei tasti che trova
raggruppati in bottoniere ubicate a lato delle porte di piano dell’impianto ed
all’interno della cabina. È riportata di seguito una breve descrizione schematica
dell’ubicazione, della funzione e del significato dei tasti e delle spie presenti ai
piani ed in cabina. Le descrizioni riportate sono puramente indicative.
A – Al lato di ogni accesso alla cabina, ai vari piani, è presente una
bottoniera:
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-
la dotazione di tale bottoniera è costituita da pulsante di chiamata, spia di
occupato, indicatore del senso di marcia e display luminoso riportante il
piano in cui la cabina si trova.
B – La dotazione della Cabina è la seguente:
-
griglie di aerazione che assicurano un abbondante ricambio d’aria
all’interno del a cabina. Ciò significa che in caso di blocco dell’impianto è
da escludere la mancanza d’aria per gli utenti rimasti bloccati;
-
targa riportante i dati dell’impianto;
-
display luminoso riportante il piano in cui la cabina si trova ed il suo
senso di marcia (salita o discesa);
-
spia di cario eccessivo con segnalazione anche sonora (indica che il
carico presente in cabina eccede il valore massimo consentito.
Conseguentemente sarà impedita la partenza dell’impianto finche il carico
non sarà riportato entro i limiti previsti).
-
spia di allarme ricevuto (tale spia si accende automaticamente nel
momento in cui l’addetto nella postazione remota di controllo alza la
cornetta per la comunicazione in cabina, segnala l’avvenuta ricezione
all’esterno, del segnale di allarme);
-
luce di emergenza assicura, in caso di interruzione dell’alimentazione
elettrica e conseguente blocco dell’impianto, un’illuminazione sufficiente
ed un’agevole permanenza in cabina fino al momento dell’intervento
automatico di emergenza;
-
griglia del citofono per la comunicazione con il personale della stazione
di controllo in caso di blocco dell’impianto.
C – Tasti e segnalazioni della bottoniera di cabina:
-
tasti di segnalazione del piano di destinazione. Sulla bottoniera sono
presenti i tasti per selezionare il piano raggiungibile;
-
tasto di apertura porte. Tale tasto serve per mantenere aperte le porte
dell’ascensore o per farle riaprire durante la fase di chiusura;
-
tasti di allarme. La pressione di tale tasto aziona l’allarme sonoro e
luminoso
dell’impianto
elevatore
(azionamento
della
sirena
ed
illuminazione della spia di segnalazione di allarme in corso al quadro
sinottico posto nella postazione remota di controllo).
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CAPO IV SOCCORSO ED EMERGENZA
EVENTI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PERSONALE COMPETENTE ED ISTRUITO
Art.12 PROCEDURA DI EMERGENZA
1. La procedura di emergenza viene effettuata quando l’impianto rimane bloccato tra
i piani per un guasto. Questa anomalia viene rilevata da una segnalazione
luminosa e sonora presso la postazione remota di controllo. La procedura di
emergenza descrive le operazioni che devono essere eseguite dal personale
Addetto alla manovra e dagli utenti in cabina. La manovra di emergenza può
essere effettuata da una sola persona.
2. Nel caso di intervento della segnalazione di “cabina fuori piano”, il personale
addetto alla manovra deve:

Andare in sala macchina;

Servirsi del collegamento citofonico per constatare la presenza di
viaggiatori in cabina. Se presenti tranquillizzarli. Se dalla comunicazione
citofonica non si riscontrasse la presenza di persone in cabina, proseguire
comunque con la presente procedura;

Assicurarsi che tutte le porte di piano siano chiuse e bloccate;

Dalla sala macchine, togliere corrente all’impianto, aprendo l’interruttore
generale di forza motrice;

Azionare la leva, molto delicatamente (inizialmente a colpetti), posta sulla
centralina per far scendere la cabina al piano immediatamente inferiore
(all’arrivo della cabina al piano, segnalato da un segnale luminoso, posto
all’esterno del quadro di alimentazione, lasciare la leva .

Aprire la porta di piano con l’apposita chiave triangolare di emergenza per
fare uscire gli eventuali viaggiatori;

Assicurarsi che tutte le porte di piano siano chiuse e bloccate ed apporre la
targa “Ascensore fuori servizio” all’ingresso di tutte le porte di piano;

Nel caso che la cabina non si riuscisse a portala al piano con la procedura
fin qui descritta considerare quanto previsto nell’art.11.
1. Gli utenti bloccati in cabina devono:
a) Mantenere la calma ed eventualmente tranquillizzare gli utenti che dovessero
accusare stati di panico. Si ricorda che le griglie di aerazione superiore ed
inferiore assicurano un abbondante ricambio d’aria all’interno della cabina: ciò
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significa che in caso di blocco dell’impianto è da escludersi la mancanza d’aria
per gli utenti bloccati. Non forzare l’apertura delle porte manualmente.
b) Premere il tasto di allarme per segnalare la presenza di viaggiatori bloccate in
cabina. La pressione del tasto aziona l’allarme sonoro e luminoso dell’impianto
elevatore (azionamento della sirena ed illuminazione della spia di segnalazione di
allarme in corso presso la postazione remota di controllo). La mancanza di
alimentazione elettrica all’impianto elevatore non pregiudica l’efficienza
dell’impianto di allarme, sempre assicurata da un’apposita batteria d’emergenza.
c) All’arrivo del personale di pronto intervento, seguire le istruzioni comunicate
attraverso il citofono posto all’interno della cabina.
Art.13 MANOVRA DI SOCCORSO
13.a – Manovra di soccorso senza ROLL GLISS
1. In caso eccezionale di blocco dell’impianto con l’impossibilità di effettuare la
manovra di emergenza sopra descritta, è necessario effettuare la manovra di soccorso.
Questa manovra viene effettuata, secondo i casi sotto descritti, dall’Addetto alla
manovra e/o dai Vigili del Fuoco o dalla squadra addetta al soccorso .
2. La manovra di soccorso si può effettuare con le seguenti metodologie, dipendenti
dalla posizione della cabina bloccata fra due piani.
Quando la cabina è ferma in prossimità di uno dei piani serviti l’Addetto alla manovra
apre l’interruttore generale in sala macchine e con l’apposita chiave triangolare apre
la porta la porta di piano nei pressi della cabina bloccata. Questa manovra può essere
eseguita da un solo soccorritore.
Nel caso che il recupero non fosse possibile, avvisare i Vigili del Fuoco tramite il
115, per avviare le procedure del caso previste dall’art. 11.b, rassicurando calma ai
viaggiatori con la propria presenza.
13.b Manovra di soccorso con ROLL GLISS
1. Tale manovra viene effettuata dai Vigili del Fuoco e/o dal personale addetto
(SQUADRA DI SOCCORSO) istruito ed abilitato a tale operazione, su chiamata del
Capo servizio. Per tale manovra deve essere utilizzata la seguente dotazione:

Evacuatore tipo ROLL GLISS

Imbracatura di sicurezza
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
Asta telescopica di alluminio

Pannolone/imbracatura per il soccorso

Moschettoni vari
2. La manovra di soccorso deve essere effettuata da almeno due agenti soccorritori
con la seguente procedura:

Si apre l’interruttore generale posto nel locale macchinario

Il primo soccorritore si fissa all’ancoraggio più vicino all’esterno del vano
porta con l’apposita imbracatura.

Apre la porta del piano superiore per mezzo dell’apposita chiave triangolare di
emergenza

Aggancia il dispositivo ROLL GLISS nel gancio posto nel soffitto del vano
corsa.

Il secondo soccorritore si aggancia al ROLL GLISS e si cala nel vano corsa
fino al tetto di cabina.

Il secondo soccorritore apre la botola del tetto della cabina e si fa calare
all’interno, si toglie l’imbracatura e la sistema alla persona bloccata all’interno
della cabina aiutandola a farla uscire. Ripetendo tale procedura per quante
sono le persone intrappolate.

Una volta sollevata la persona soccorsa all’altezza del vano porta, il primo
soccorritore provvede a farlo uscire al di fuori del vano corsa rinviando
l’imbracatura all’interno della cabina.

Una volta terminata la manovra si mette fuori servizio l’impianto per i
provvedimenti del Direttore di Esercizio.
CAPO V MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
Art. 14 VERIFICHE E PROVE
1. L’impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche e prove onde
accertare lo stato degli organi, degli apparecchi e dei dispositivi che interessano il
funzionamento e le sicurezza.
2. in particolare le verifiche e le prove sono distinte in:
a) VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE
Ogni giorno deve procedersi ad un visita generale dell’impianto secondo
quanto previsto dal D.M. 5 marzo 1931 n.281 da parte del personale Addetto
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alla manovra. In particolare, ad ogni cambio turno l‘Addetto alla manovra
montante dovrà attentamente eseguire e verificare i seguenti punti:

Funzionamento luce cabina

Funzionamento allarme

Funzionamento fotocellula e costola mobile

Funzionamento spie luminose (esterne ed interne)

Funzionamento dei pulsanti di chiamata (esterni ed interni)

Funzionamento apertura e chiusura porte ii piano e di cabina

Verifica del dislivello delle fermate ai piani

Verifica della presenza di rumori e vibrazioni anomali

Verifica dell’eventuale presenza, nel locale macchinario, di perdita di olio

Effettuazione di una o più corse di prova

Esame a vista delle funi
b) VERIFICHE E PROVE SEMESTRALI
Durante il servizio dovranno essere espletate le visite e prove previste
dall’appendice E1 alla normativa EN 81.2., alla presenza del Direttore di
Esercizio, coadiuvato dall’agente Addetto alla manovra e dai tecnici della
ditta manutentrice dell’impianto.
Nelle visite periodiche per l’accertamento delle condizioni delle funi, si deve
procedere all’esame esterno per il rilievo dei fili rotti visibili e, quando
previsto, all’esame interno a mezzo di apparecchio magnetoscopico . Se del
caso, la fune sarà sostituita con altra di uguali caratteristiche già collaudata
secondo le prescrizioni del D.M. 5/6/86 n° 1175.
Alle verifiche potranno partecipare Funzionari USTIF.
c) VERIFICHE STRAORDINARIE
Ove siano state eseguite opere di modifica dell’impianto, le verifiche e le
prove prima della del servizio di cui al precedente punto b, devono essere
effettuate alla presenza di un funzionario del competente ufficio USTIF, ai fini
dell’autorizzazione alla riapertura all’esercizio.
3. Indipendentemente dalle verifiche e prove di cui sopra, l’Esercente è tenuto a far
effettuare, sulla base anche delle indicazioni dei costruttori, tutte le opere di
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manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione
allo stato dell’impianto.
4. I risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati e registrati
nell’esemplare dell’apposito “Registro delle verifiche e prove”. Copie dei verbali
devono essere inviati al competente Ufficio USTIF, che conserverà stabilmente
detta copia nell’esemplare “Registro delle verifiche e prove”.
5. la prosecuzione e la ripresa del pubblico esercizio dell’impianto non possono in
ogni modo ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza, qualora alle date fissate
nelle “Norme tecniche” no siano state effettuate, con esito favorevole, le prescritte
verifiche e prove, quali risultano dalle apposite registrazioni.
6. Resta salva la facoltà del competente Ufficio USTIF di revocare l’autorizzazione
per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell’impianto, qualora sulla
base del verbale delle verifiche e prove ovvero delle ispezioni che lo stesso
Ufficio può disporre al fine di accertare che la conduzione dell’impianto
garantisca condizioni di sicurezza. Il predetto Ufficio ha inoltre facoltà di
richiedere, in qualsiasi momento, l’esecuzione di verifiche e prove intese ad
accertare lo stato di conservazione e le condizioni di funzionamento
dell’impianto.
7. Con le cadenze previste dal D.M. 02 gennaio 1985 n.23 pubblicato sulla G.U. n26
del 31 gennaio 1985, dovranno essere eseguite le revisioni speciali e generali a
cura del Responsabile di Esercizio con le risorse messe a disposizione
dall’Esercente.
CAPO VI - DISPOSIZIONI AI VIAGGIATORI –
Art. 15 DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI
1. I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli
monitori. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità competenti ed
osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti,
sono impartite dagli agenti addetti alla manovra dell’impianto, ai sensi del titolo II
del D.P.R. 11 luglio 1980 n.753.
2. Al viaggiatore è vietato:
a. Trasportare bagagli di grosse dimensioni;
b. Trasportare animali;
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c. Depositare negli spazi esterni o trasportare nelle cabine materiali esplosivi,
infiammabili o nocivi;
d. Manomettere i dispositivi di segnalazione, di sicurezza e di illuminazione
esistenti all’esterno o all’interno delle cabine;
e. Imbrattare o comunque danneggiare i locali, gli impianti e le cabine;
f. Mantenere un comportamento scorretto che possa arrecare danno o
molestia agli altri viaggiatori o pregiudicare la sicurezza e la regolarità del
servizio;
g. Fumare all’interno delle cabine;
h. Intralciare il movimento degli invalidi e dei portatori di handicap;
3. Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati
all’Esercente con l’indirizzo preciso del reclamante, senza di che saranno
considerati anonimi e non si darà ad essi nessun seguito.
4. Le disposizioni relative ai viaggiatori di cui al presente capo V devono essere
portate a conoscenza del pubblico mediante appositi cartelli.
5. I trasgressori, delle disposizioni regolamentate portate a conoscenza del pubblico,
per mezzo di appositi comunicati affissi dall’Esercente e la cui inosservanza può
recare serio pregiudizio all’incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danni agli
impianti, saranno perseguiti ai sensi del titolo II ed in particolare dell’art.18
D.P.R. 11 luglio 1980 n.753. per l’accertamento delle contravvenzioni sono
competenti i soggetti di cui all’art. 71 dello stesso D.P.R. 11 luglio 1980 n.753.
6. Per l’accertamento delle contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti,
ed i funzionari di cui all’ Art. 71 del D. P. R. 11/7/80 n°753
7. L'esercizio dell'impianto in questione si svolge nel rispetto della vigente normativa
specifica del settore degli ascensori in servizio pubblico, e nel rispetto delle norme di
prevenzione infortuni ed in ottemperanza con le disposizioni riportate nel presente
regolamento di esercizio.
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Allegato A
ELENCO DEL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE E SORVEGLIANZA
DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI ADIBITI AL PUBBLICO
TRASPORTO NEL COMUNE DI ACRI PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA
CALAMO E VIA PADULA.
N°
Cognome
Nome
Data di Nascita
Qualifica
1
Capo Servizio
2
Addetto manovra
3
Agente stazione
Matricola
4
5
6
20/20