Principali contenuti del Regolamento uso Prodotti Fitosanitari
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Principali contenuti del Regolamento uso Prodotti Fitosanitari
Regolamento Intercomunale Gestione ed Uso Prodotti Fitosanitari comuni area DOCG Conegliano Valdobbiadene: NORME E PRESCRIZIONI VERSIONE AGGIORNATA 2013 Comune di San Pietro di Feletto PREMESSA • Questa presentazione non sostituisce il Regolamento aggiornato e approvato; • La presentazione ha solamente lo scopo di proporre i suoi principali contenuti normativi in modo facile e semplificato; • Oltre alle definizioni, mancano gli articoli 4, 5, 6 e 7 in quanto fanno riferimento alla normativa vigente; • Per qualsiasi dubbio fare sempre riferimento al Regolamento. Principale normativa di riferimento • • • Direttiva 2009/128/CE (recepita a livello nazionale con D.lgs 150/12) concernente l’uso sostenibile dei pesticidi Regolamento 2009/1107/CE relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari DPR 290/01 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e successive modificazioni e integrazioni. Riferimenti scientifici • Progetti TOPPS e TOPPS PROWADIS Università di Torino; (www.topps-unito.it) • • Progetto DERIVA Università di Padova Progetto Vitinnova CRA – VIT, Consorzio di Tutela Regolamento 1^ Parte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Definizioni; Campo di applicazione; Competenze ed obblighi nella difesa fitosanitaria ; Gestione dei vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati; Vendita di prodotti fitosanitari; Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati; Acquisto di prodotti fitosanitari; Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole. Regolamento 2^ Parte 9. Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica; 10. Adozione delle tecniche di lotta guidata; 11. Esecuzione dei trattamenti con erbicidi; 12. Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti ; 13. Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti; 14. Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti; 15. Sanzioni; 16. Revisione e aggiornamento. Allegati • ALLEGATO I: Glossario • ALLEGATO II: Vigilanza, Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende, Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), dati che il registro deve contenere, Formazione, informazione e sensibilizzazione • ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici • ALLEGATO IV: Glossario macchine irroratrici • ALLEGATO V: Fac simile cartello trattamento fitosanitario Principali norme e prescrizioni Capisaldi e obiettivi 1. Razionalizzazione e riduzione della pressione degli interventi fitosanitari, 2. Divieto d’uso dei prodotti fitosanitari classificati T+ e T, limitazione dei prodotti Xn, con possibilità di utilizzo solo nelle effettive necessità, 3. Gestione della deriva: ovvero impedire alla deriva di entrare nella proprietà di terzi, attraverso sistemi tecnici e naturali integrati (rivalutazione delle fasce alberate) che ne inibiscano la formazione, 4. Tutela delle aree sensibili o specifiche, particolarmente sensibili e corpi idrici. ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito che da autoconsumo. ART. 3 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria • Per contrastare la diffusione della Flavescenza Dorata (FD) o altri organismi nocivi ai vegetali, segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale tramite il Comune, la presenza di vigneti abbandonati e più in generale piante o colture arboree che manifestano presenze reali o sospette di organismi nocivi. • In questo caso è previsto l’obbligo all’estirpo e in caso di impossibilità provvedere alla difesa fitosanitaria ART. 8 Trasporto dei Prodotti fitosanitari Per il trasporto stradale al momento dell’acquisto dei prodotti fitosanitari, si fa riferimento alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza di ogni PF e alla DGRV 1379/2012; non effettuare il carico congiunto con alimenti, mangimi, persone, animali; fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti; portare con se il “patentino”; tamponare eventuali perdite con materiale assorbente, indossare adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti a tenuta opportunamente etichettati con sigla di pericolo; in caso di contaminazione ambientale, informare l’Autorità sanitaria e ambientale (ULSS e ARPAV), competenti per territorio. ART. 8 Trasporto dei PF, conservazione dei PF e concimi nelle aziende agricole • I prodotti quando acquistati dovranno essere in confezioni integre o richiuse dopo ogni uso, • In locali areati fuori terra facilmente pulibili, • Conservati in modo ordinato e non sovrapposto, nelle confezioni originali con etichetta fini al consumo, • Per piccole quantità in appositi armadietti chiusi a chiave. • Commi 2 e 3: Vietato l’uso di prodotti fitosanitari e ad ART. 9 Esecuzione dei attività erbicida classificati molto tossici (T+) e tossici (T); trattamenti con prodotti • Di norma vietato l’uso dei prodotti nocivi Xn con frasi di fitosanitari e loro rischio relative ad effetti cronici sull’uomo (R40, R60, coadiuvanti e adozione delle R61, R62, R63, R64, R68); con possibilità di deroga al divieto, in caso di particolari andamenti meteo – tecniche di difesa integrata climatici con conseguente pressione della fitopatia da e biologica combattere e su segnalazione di apposita commissione . Commi 2 - 3 – 4 - 29 Per l’anno 2014 verrà garantito il periodo necessario per la messa a punto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 in particolare della commissione tecnica. Saranno introdotti inoltre adeguati meccanismi di comunicazione per rendere efficiente il sistema introdotto (Comma 29). • Seguire le indicazione previste nel “Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG”; • Obbligo di avviso anticipato qualora richiesto dal vicino con proprietà confinante E QUANDO PREVISTO IN ETICHETTA ART. 9 Commi 5 - 6 - 7- 8 • Obbligo del patentino nel caso dell’uso di PF Xn, (obbligatorio per tutti i prodotti dal 2015) • Obbligo uso DPI, • Per sicurezza operatore, preferibile l’uso di PF in sacchetti idrosolubili, microgranuli, o formulati liquidi. ART. 9 comma 9 Divieto di trattare in presenza di vento per non contaminare altre colture o aree non interessate al trattamento. Trattamento in assenza di vento e solo su vegetazione ART. 9 comma 10 • Divieto che le miscele raggiungano aree sensibili: • Abitazioni, • Edifici pubblici e privati, • I parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno degli plessi scolastici, le aree gioco per bambini,le adiacenti le strutture sanitarie, • Orti familiari e colture sensibili, • Strade ad uso pubblico (parcheggi, piste ciclabili ecc.) ART. 9 Comma 10 ugelli • No ugelli ad alta pressione maggiore di 15 bar, • Privilegiare ugelli di nuova generazione del tipo ad inclusione d’aria Modalità di trattamento nelle fasce di rispetto vigneti e colture arboree L’eventuale filare posto per confine va trattato a mano con pompa a spalle; Dalle pertinenze delle aree sensibili manualmente nei primi 5 mt (ad eccezione dalle pertinenze degli edifici di civile abitazione , aree particolarmente sensibili e corsi d’acqua dove vige il divieto di trattamento nei primi 5 mt); Verso l’interno dell’appezzamento con ventola accesa dal secondo filare dopo i 5 metri; Con macchine a ventilatore spento; Con macchine dotate di paratia laterale mobile , manualmente e irroratrici a recupero; Per i filari disposti perpendicolarmente dalle aree sensibili va interrotta la erogazione in fase di svolta. ART. 9 comma 10 Fasce di rispetto uso irroratrici per piante arboree Tab.1 FASCIA DI RISPETTO IN METRI trattam. al bruno o vegetaz. ridotta (prima 20 maggio) con vegetazione piena (dopo 20 maggio) Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato 30 20 Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce 20 15 Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d’aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili 15 10 Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente 3 1,5 Tipo d’irroratrice Irroratrici pneumatiche con testata a cannone con restrizioni specifiche con restrizioni specifiche OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE - dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art.9 comma 10 lett. j); - dalle aree particolarmente sensibili (art.9 comma 13); 5 5 - dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri, (art.9 commi 17) Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 9 comma 18) norma specifica norma specifica ART. 9 C. 10 Modalità di trattamento Primi 5 mt area sensibile trattamento manuale o recupero 5 mt Filare di confine area sensibile: se una casa, evitare i trattamenti nella fascia di 5 mt Ventola chiusa Ventola aperta ART . 9 comma 10 Atomizzatori con testata a cannone • Regolazione della gittata a 40 metri, • Uso ugelli in grado di produrre gocce medio grandi pressione non superiore a 10 bar, • Orientamento del getto in direzione opposta rispetto le aree sensibili, • No trattamento in presenza di vento e nelle ore più calde. Art. 9 comma 10 uso impolveratrici o solferine •Obbligo di effettuare i trattamenti nelle ore mattutine con massima umidità dell’aria ART.9 comma 11 Siepi ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI: Fonte: Giuseppe Zanin, Otto Stefan Progetto Deriva Università di Padova • Es. 1:siepe come rifugio degli insetti utili: La diversità degli artropodi (insetti) utili è legata alla diversità botanica della siepe. - Arbusti e alberi frequenti nell’area Padana: Acer campestre, carpinus betulus, Clematis spp., Corillus avellana, Cornus sanguinea, Fraxinus ornus, Platanus hybrida, Prunus spinosa, Rhus typhina, Sambucus nigra, Ulms spp., Viburnum opulus. Controindicazione: l’eventuale esposizione della siepe a prodotti fitosanitari interferisce sullo sviluppo delle comunità di insetti utili presenti. Durante i trattamenti e le svolte, sono possibili applicazioni involontarie alla siepe. In questi casi i danni da deriva sono ridotti (minori rispetto ad un trattamento). Non si deve però trattare la siepe. ART.9 comma 11 ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI: Es. 2: esposizione degli insetti utili alla deriva ART.9 comma 11 ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI: Infatti le siepi sono: - Le ultime strutture semi – naturali - Una riserva di biodiversità - Un elemento di lotta integrata e biologica ART.9 comma 11 ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI: • Es. 3: siepe come barriera antideriva ART.9 comma 11 ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI: • Es. 4: efficacia della siepe come barriera antideriva • LE SIEPI DANNO LA POSSIBILITA’ DI RIDURRE LE FASCE DI RISPETTO DEL 50% ART.9 comma 11 ESEMPI DELL’IMPORTANZA DELLE SIEPI: • Es. 5: accostamento siepe e tipologia di irroratrice e conseguente riduzione di deriva da prodotti fitosanitari ART. 9 Comma 13 Molto tossico Molto tossico Tossico Xn Nocivo • In prossimità di aree particolarmente sensibili quali, asili scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi, ecc. individuate dall’Amministrazione comunale, obbligo di: • Operare nell’orario di chiusura; • Non consentito l’uso di prodotti T+, T e Xn (tutti) nella fascia di 50 metri; • Le modalità di trattamento come da tabella 1, con divieto di trattamento nei primi 5 mt dalle pertinenze. (Principio ripreso dal PAN) ART.9 commi 14, 15 e 16 trattamento da strade a uso pubblico e immissione in proprietà terze •E’ fatto divieto eseguire i trattamenti da strade ad uso pubblico; •Accertarsi passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per evitare la contaminazione e applicare le fasce di rispetto previste per irroratrice; •In caso di immissione di PF in proprietà terze, il responsabile del trattamento deve segnalare il fatto al proprietario. ART. 9 C. 11/15 Modalità di trattamento dalle strade Filare di confine la strada solo a mano dall’esterno verso interno Ventola chiusa Ventola aperta ART. 9 Comma 19 mezzo aereo • Trattamenti nei comuni dove autorizzato l’uso di tale mezzo in aree appositamente censite, • Autorizzazione del Ministero Paaf e del Direttore UP Servizi Fitosanitari regionali, • Comunicazione degli interventi 48 ore prima all’ULSS competente, Sindaco, UP Servizi Fitosanitari • Impiego di prodotti specifici per tale uso. • Regolato DGR 1720/04 • 2009/128/CE, D. Lgs. 150/2012, • PAN ART. 9 Comma 21 Protezione api e insetti pronubi • Vietato l’impiego di prodotti fitosanitari nocivi per le api e insetti pronubi durante il periodo di fioritura • Obbligo di sfalcio prima di qualsiasi trattamento con tali prodotti Ai sensi della Legge Regionale 23/1994 ARTICOLO 9 commi 23 e 24 • L’utilizzo dei PF va annotato nel registro predisposto dalla Regione del Veneto a cura di chi effettua il trattamento, • Ogni registrazione dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento, • Il registro va tenuto presso l’azienda, e le relative schede devono essere conservate per 3 anni. ARTICOLO 9 comma 26 • Vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale. erbicida ARTICOLO 10 Adozione delle tecniche di lotta guidata • Seguire scrupolosamente le indicazioni che vengono dalle strutture preposte o soggetti qualificati, e potenziamento del servizio: Esempio: • Bollettino Agronomico del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG, • AGRINOTIZIE, Consorzio Difesa Treviso. ARTICOLO 11: Esecuzione dei trattamenti con erbicidi • • • La distribuzione del trattamento deve essere la più localizzata possibile. In caso di vigneti o altre colture arboree, è consentita solo lungo il filare. È vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree. Per le sostanze ad attività erbicida, seguire le indicazioni del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG; Per i trattamenti con sostanze erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, si deve rispettare quanto previsto in etichetta. In ogni caso mantenere sempre una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori. Per le fasce di rispetto dalle altre aree sensibili, fare riferimento alla tab.2; Larghezza dei trattamenti erbicidi max. 60 cm Art. 9 e 11 fasce di rispetto irroratrici colture erbacee tab. 2 FASCIA DI RISPETTO IN METRI Tipo d’irroratrice Fascia di rispetto con terreno nudo Fascia di rispetto con vegetazione coprente Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree 5 5 Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d’aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda 2 2 5 5 norma specifica norma specifica OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE dai corsi d’acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 2) Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 3) ARTICOLO 12 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti: • La preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, il lavaggio interno e esterno con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un’esposizione, anche non intenzionale, dell’ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti; • il rifornimento deve essere effettuato con sistemi antiriflusso. Art. 12 comma 8 Portata ugelli Precisione manometro • Entro il 31 dicembre 2013 tutte le attrezzature per irrorazione che operano nel territorio DOCG ConeglianoValdobbiadene, dovranno essere sottoposte a verifica funzionale presso i centri autorizzati, il primo controllo è da eseguirsi non oltre i 5 anni dall’acquisto e fino al 2020, e i successivi a cadenza triennale Articolo 13 Gestione Contenitori vuoti • I contenitori vuoti dei PF devono essere lavati accuratamente, schiacciati e conferiti con le modalità previste dal gestore del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti. Articolo 14: Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti • Rispetto tempo di rientro previsto in eticchetta; • I trattamenti con prodotti fitosanitari Xn vanno segnalati con apposito cartello; • Se necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI. Art. 15 Sanzioni • Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Locale, Polizia Giudiziaria e ULSS competenti per territorio. • Per accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni, si osservano le disposizioni della normativa vigente. • Per sanzione amministrativa, riferimento legge 689/81. • Salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, la sanzione va da € 80 a € 480 ad eccezione dell’art.9 comma 21 per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come previsto dalla L.R. 23/1994;
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