Tassa sulle concessioni governative ed abbonamenti telefoni cellulari
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Tassa sulle concessioni governative ed abbonamenti telefoni cellulari
Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Tassa sulle concessioni governative ed abbonamenti telefoni cellulari: la questione è rimessa alla Corte di Giustizia UE Con ordinanza n. 34/1/13, la Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha proposto la questione relativa alla legittimità dell’applicazione della tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento di telefonia mobile innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europea. La pronuncia della CTR di Perugia traeva origine da un ricorso in appello proposto da una società che, in riforma della sentenza di primo grado, chiedeva, in via principale, l’accoglimento della domanda di rimborso di quanto versato a titolo di tassa sulle concessioni governative ed, in via subordinata, la remissione alla Corte di Giustizia Europea della questione interpretativa circa la compatibilità di detta tassa con la normativa interna e con quella comunitaria. I competenti giudici di seconde cure accoglievano tale ricorso. Dal suo canto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che presupposto oggettivo per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sia costituito dal rilascio da parte del soggetto gestore del servizio radiomobile di comunicazione del titolo giuridico in base al quale l'utente può utilizzare l'apparecchiatura. Con specifico riferimento all’ipotesi di telefonia mobile, detto titolo è rappresentato dal documento sostitutivo della licenza, ossia del contratto di abbonamento con i gestori telefonici autorizzati ex art. 3, co. 2, D.M. n. 33/1990. Nel rapporto fra gestore e utente, l'abbonamento telefonico sostituisce la licenza di cui all'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 e, pertanto, il relativo contratto legittima l'insorgere dell'obbligazione tributaria. A seguito dell’abrogazione del riferito articolo 318, il rinvio operato dall’articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 non ha però più alcuna disposizione di riferimento e la tassa sulle concessioni governative risulta illegittima. Inoltre, la sostituzione della “concessione” di cui al predetto articolo 318, con l’“autorizzazione” al gestore della rete ad esercitare il servizio, recata dall’articolo 160 del D.Lgs. n. 259/2003, rende il contratto di abbonamento fra il gestore e l’utente è prova dell’efficacia sostitutiva della licenza cui erano soggetti i titolari delle stazioni radio. Pertanto, secondo l'Agenzia il titolo di abbonamento che sostituisce la licenza, sarebbe da rinvenirsi nel disposto dell’articolo 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Di conseguenza, sempre a parere dell’Agenzia, l'assoggettamento al regime autorizzatorio e non più a quello concessorio delle attuali licenze di telefonia radiomobile, non esclude l'applicazione dell'articolo 21 D.P.R. n. 642/1972, perché permane la potestà di controllo dell'autorità amministrativa, che si manifesta con il rilascio all'utente del servizio del documento attestante la sua condizione di abbonato. Di avviso contrario è stata la CTR di Perugia, secondo la quale la tassa sulle concessioni governative deve ritenersi abolita dal D.Lgs. n. 259/2003. Né si potrebbe giustificare la sua permanenza in base all'art. 3, co. 2 del D.M. n. 33/1990, il quale, essendo un provvedimento di fonte regolamentare, violerebbe la riserva di legge in materia tributaria, demandando ad un atto non primario, l'individuazione del presupposto d'imposta. Pertanto, a seguito dell'abrogazione dell'art. 318, D.P.R. n. 156/1973, il rinvio operato dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 non ha più alcuna disposizione di riferimento e la tassa sulle concessioni governative è illegittima. In altri termini, riferito articolo 21 sarebbe svuotato di contenuto, facendo esso riferimento ad un atto amministrativo previsto da una norma abrogata. A ciò deve aggiungersi, sempre secondo quanto argomentato dai giudici di seconde cure, che l’articolo 3 del D.M. n. 33/1990, non costituisce la fonte normativa che legittima il tributo in questione, in quanto si tratta di un atto normativo secondario. Inoltre, la permanenza del regime autorizzatorio anche a seguito della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni appare in contrasto con il sistema stesso. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Il Collegio ritiene, altresì, difforme dai principi di libertà nelle comunicazioni, di logica proporzionalità e di parità di condizioni il mantenimento nel regime introdotto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, della licenza per l'impiego di apparecchiature elettroniche da cui deriva l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, sulla licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Nell'ambito della garanzia delle libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, l'art. 3 della direttiva n. 20/2002 prevede che la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica possa essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. La licenza rilasciata dal Ministero è cosa ben diversa dall’autorizzazione generale alla quale soltanto la norma comunitaria assoggetta la fornitura di reti di comunicazione elettronica da parte del gestore del servizio. Appare pertanto evidente il contrasto tra disposizioni del Trattato e le direttive in materia di comunicazione dell’articolo 3, del D.M. n. 33/1990, a cui rinvia l’articolo 21, della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, da cui discende il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative. Pubblicato sul sito www.ilquotidiano.ipsoa.it in data 19 luglio 2013