deposito personalizzato in valuta

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deposito personalizzato in valuta
Decorrenza
05/03/2007.
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C .I.C.R. del 4/3/2003)
2.3.08 Prodotti della Banca -Servizi - Operazioni Estero
DEPOSITO PERSONALIZZATO IN VALUTA
DESCRIZIONE
Il deposito vincolato intende fornire una risposta alla clientela interessata sia alla migliore
remunerazione di una temporanea eccedenza di liquidità in valuta, che all'eventuale positiva
evoluzione del tasso di cambio di una divisa.
Può essere acceso per qualsiasi durata, da quantificare anche in giorni.
Caratteristiche
Durata
Valute
Vincoli
Interessi
Oneri fiscali
residenti).
massimo 1 anno
tutte le principali valute internazionali.
prelievo anticipato delle somme depositate non consentito, se non
previsto contrattualmente.
liquidati all’estinzione.
ritenuta del 27% sugli interessi maturati (possibilità di esenzione per i non
SERVIZI
COLLEGATI E
ACCESSORI
Conto corrente in valuta
RISCHI TIPICI
Rischio di variazione del cambio all’atto dell’estinzione del deposito
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente),
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali ev entuali oneri aggiuntivi
saranno oggetto di recupero integrale a parte.
Tasso quotato sui mercati internazionali per il periodo corrispondente, dedotti 1,5 punti percentuali per i depositi vincolati.
Ritenuta fiscale 27%
Commissioni di Servizio nelle operazioni valutarie, in cambi e con l’estero:
- operazione valutaria (trasferimento di valute estere compreso euro) e compensazioni :
1,575 per mille minimo € 5,42
-
operazioni in cambi (trasformazione di una valuta compreso euro) in un’altra a pronti, a termine o con
opzione:1,575 per mille minimo € 5,42
Spese deposito euro 27,11
Nelle transazioni in divisa si applicano i cambi di acquisto e di vendita del momento ("durante") quotati dalla Banca,
ovvero i cambi del "Listino Banca Toscana esposti giornalmente dalla Banca, limitatamente ad operazioni eseguite
prima della chiusura antimeridiana, per le quali sia stata richiesta esplicitamente alla Banca tale opzione.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
- Il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti
eventuali delle facoltà loro accordate.
- Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonchè le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finchè questa
non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata; le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla
Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra comunicazione della Banca saranno fatti con pieno effetto all'indirizzo indicato dal correntista
all'atto dell'apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
- Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca, contro rimborso del costo.
- Il correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dalla
loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del
rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
- La Banca non provvede al pagamento di assegni tratti su conti privi di disponibilità, ancorchè dette disponibilità siano divenute insufficienti a seguito di prelevamenti a
mezzo carte di debito e credito effettuati in data posteriore a quella risultante come data di emissione degli assegni.
- In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza
di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso correntista.
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
1.010.000.000,00 Riserve Euro 60.920.346,99 Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr. 05272250480
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Monte dei Paschi di Siena. tutela dei depositi - Gruppo Bancario
Monte dei Paschi di Siena Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Codice Banca ABI 3400.9 - Codice Gruppo 1030.6 Iscrizione
all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5551 www.bancatoscana.it
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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- Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.
- L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari comunque versati, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile
prima che la Banca non abbia effettuato la verifica o l'incasso, e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante, ovvero prima che sia
decorso il termine di disponibilità giuridica indicato nel presente foglio.
- La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista la disponibilità dell'importo.
- Qualora tuttavia la Banca consentisse di disporre in tutto o in parte di tale importo prima dei termini sopra indicati ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni
per il futuro.
- La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia
consentito al correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
- In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art.1829 c.c., nonchè la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento,
l'addebito in conto.
Quanto sopra vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
- La Banca, in garanzia di qualunque suo credito, presente o futuro,anche se non liquido e/o esigibile ed anche se cambiario, è investita del diritto di ritenzione su tutti i
titoli o valori di pertinenza del correntista medesimo che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
- Quando esistono tra la Banca ed il correntista più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed
estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge.
- Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica del correntista, in
modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorchè i crediti, seppure in
monete differenti, non siano, liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o di formalità.
- Ancorchè i rapporti o i conti di qualsiasi natura intrattenuti con la Banca risultino chiusi e finchè sussistano ragioni creditorie della banca da essi derivanti, è altresì
riconosciuto alla Banca medesima il diritto di compensare, fino alla concorrenza del credito vantato per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, tutte le
somme di pertinenza del debitore che dovessero pervenire alla Banca da parte di chiunque ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i bonifici disposti ed ogni altra
disposizione, o rimessa effettuati da terzi a favore del debitore.
- Dell'avvenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione al correntista fermo restando che contro l'operata compensazione non potrà in nessun caso
eccepirsi la convenzione d'assegno così come non potrà in nessun caso eccepirsi alcuna disposizione e incarico del correntista ricevuti dalla Banca successivamente
al momento in cui si è verificata la compensazione di legge o a quello in cui il correntista ha ricevuto la comunicazione dell'operata compensazione volontaria.
- Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito, anche nei confronti di conti e di rapporti
di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
- Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel frontespizio del contratto nel quale sono altresì indicate tutte le
altre condizioni economiche applicate al rapporto.
- I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, indicata nel predetto frontespizio, portando in conto con
valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura
periodica produce interessi secondo le medesime modalità.
- Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nel frontespizio del contratto; su tali interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.
- L'invio degli estratti conto, ad ogni liquidazione, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura (art. 1713 e 1832 c.c. e art. 119 d.lgs.
1.9.93 n. 385).
- Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di
addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
- Per i Conti Correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa
obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso banche nel paese dove la valuta stessa ha corso legale
o, a scelta della banca, assegni sulle banche medesime.
- In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti D'America o di altri paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli
stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa
pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se
sostitutivi del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti D'America, le bacnhe statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla
denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato
dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca di addebitare in ogni momento gli
importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli
ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
- Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni e l'invio degli estratti conto, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a
tutti gli effetti nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresnetanza potrà essere fatta
anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica di tali facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti vale quanto stabilito al
precedente punto 1.
- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul
conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto e
dell'inabilitato.
- La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso
sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui all'art, 11 della deliberazione 4.3.2003 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in tema di
disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
- La Banca ha facoltà di assumere o meno specifici incarichi del correntista, dando allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
- Il correntista ha facoltà di revocare ai sensi dell'art. 1373 c.c. l'incarico conferito alla Banca finchè l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
- Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti,
all’Ombudsman Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento il cui testo è esposto nei locali dalla Banca.
- Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in relazione al contratto il Foro competente è quello previsto dalla Legge italiana.
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1)
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede
una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì
Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è
intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione
Banca Toscana SpA - Sede Sociale in Firenze, Corso 6 - Direzione Generale in Firenze, Via L. Pancaldo 4 Capitale Sociale Euro
1.010.000.000,00 Riserve Euro 60.920.346,99 Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr. 05272250480
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Monte dei Paschi di Siena. tutela dei depositi - Gruppo Bancario
Monte dei Paschi di Siena Aderente al F ondo Interbancario di tutela dei depositi - Codice Banca ABI 3400.9 - Codice Gruppo 1030.6 Iscrizione
all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5551 www.bancatoscana.it
Foglio Informativo
Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà
ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o
in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso
all’Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca,
mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata
A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore
documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la
banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per
evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a
disposizione del bonifico..
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano
un importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri
indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque
momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2)
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico
di un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un
altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.
LEGENDA
. Cambio: prezzo di una moneta estera espresso nella moneta di un altro Paese.
. Valuta estera: moneta circolante in un Paese estero.
. Valuta applicata: data di decorrenza degli interessi.
. Divisa estera: titolo di credito o strumento di pagamento espresso in valuta estera.
Da compilare per l’offerta fuori sede
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO
AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È
STATO CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA
INDICATO:
Data
Firma
_________
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONEPRECONTRATTUALE, AVVIENE
DIETRO CORRESPONSIONE DI € 1,50 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE
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1.010.000.000,00 Riserve Euro 60.920.346,99 Numero REA FI 536302 - Codice Fiscale/ Partita IVA e n. iscriz. Uff. Reg. Impr. 05272250480
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