DOCUMENTI E NORMATIVA SULLE ACQUE

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DOCUMENTI E NORMATIVA SULLE ACQUE
Corso di
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
APPENDICE G
DOCUMENTI E NORMATIVA SULLE ACQUE
Per una ampia documentazione sull’argomento si veda anche il sito:
http://www.gruppo183.org/index.asp
NORMATIVA ITALIANA SULLE ACQUE
La legislazione nazionale sulle acque può essere suddivisa per argomenti, come
segue:
 Difesa del suolo e risorse idriche
 Qualità delle acque
 Costruzioni idrauliche
 Inquinamento marino
 Balneazione delle acque
Nell’ambito della presente relazione verranno analizzate, previo riepilogo della
vecchia legislazione, solo le principali leggi relative ai primi due campi sopracitati.
VECCHIA LEGISLAZIONE
Istruzioni ministeriali del 1896
La prima fonte normativa è costituita dalle istruzioni ministeriali del 20 giugno
1896: “Compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato”. Si
tratta di regole basilari ancora oggi riconoscibili nei regolamenti edilizi comunali.
Le norme emanate in materia “acque” riguardano :
• il naturale deflusso delle acque per evitare il formarsi di ristagni o paludi
• la pulizia igienica delle acque superficiali
• l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua per uso potabile e domestico
• smaltimento delle acque immonde.
Si tratta di un complesso di norme, chiare e ben strutturate: soltanto una piccola
parte può considerarsi superata, mentre l’ossatura è quanto mai attuale e chiara.
R.D.25 luglio 1904, n.523
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.
Il decreto si occupa delle acque soggette a pubblica amministrazione ed esordisce
affermando che “Al governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e
l’ispezione sui relativi lavori”.
Il testo si occupa di flussi idrici degli alvei, degli argini, degli scoli artificiali e delle
funzioni di polizia nel settore delle acque.
Le opere intorno alle acque pubbliche vengono suddivise in cinque categorie:
1. Opere che hanno per oggetto la conservazione dell’alveo dei fiumi di confine.
2. Opere lungo i fiumi arginati e
loro confluenti, nuove inalveazioni,
rettificazioni..
3. Opere aventi lo scopo di difendere ferrovie, strade e beni demaniali dello Stato,
delle province e dei comuni; di migliorare il regime di un corso d'acqua; di
difendere dalle inondazioni e dagli straripamenti.
4. Opere concernenti il contenimento delle acque dei fiumi, torrenti e grandi
colatori.
5. Opere che provvedono alla difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate
contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane.
Per ciascuna delle categorie sopra citate, il presente decreto fornisce delle
disposizioni per la elaborazione dei progetti, per l’approvazione e per l’esecuzione.
Altra parte fondamentale, successivamente modificata è la costituzione dei
consorzi, che possono essere formati da proprietari di beni immobili, dalle province
e dai comuni, a seconda del tipo di opera che è necessario costruire o
eventualmente proteggere.
R.D. 11 Dicembre 1933, N. 1777
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.
Pubblicato nel 1933, ribadisce che “sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e
lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo”.
Nella prima parte di tale decreto vengono identificate le tipologie di utenze aventi
per oggetto grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche.
In ogni provincia è formato e conservato a cura del Ministero delle Finanze, il
catasto delle utenze di acqua pubblica, contenente informazioni circa l’ubicazione
della presa e della restituzione, l’utilizzo della risorsa, la superficie irrigata e il
decreto di concessione del diritto di derivazione.
Vengono inoltre perfezionati i criteri di istruttoria delle domande di concessione
dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’ufficio del Genio Civile.
Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque e il miglior
esercizio delle utenze, il Governo del Re ha la facoltà di riunire obbligatoriamente
in consorzio, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d’acqua.
Al titolo II sono impartite disposizioni speciali per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzo
delle acque sotterranee, eventualmente ubicate su fondi di terzi.
Al titolo III sono riportate le disposizioni che disciplinano la trasmissione e
distribuzione dell’energia elettrica.
Le regole di questo testo unico verranno in parte abrogate per quanto riguarda le
concessioni relative alla produzione di energia elettrica: la sostituzione farà carico
alle norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale varate con legge
9 gennaio 1991 n.9.
R.D. 27 Luglio 1934, n.1265
Testo unico delle leggi sanitarie
Al Capo I del titolo III si occupa delle condizioni igieniche concernenti il deflusso
delle acque, precisando che sono proibite opere che modifichino il livello delle
acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali se tali modificazioni
siano ritenute nocive da regolamenti locali d’igiene.
All’articolo 227 è previsto l’obbligo di depurazione dei liquami fognari prima
dell’immissione nei corsi d’acqua.
Legge del 4 Febbraio 1963, n.129
Piano regolatore degli acquedotti
Scopo della presente legge (modificata con la L. 1/7/1966 n.506 e norme delegate
nel D.P.R. 11/3/1968, n.1090) è la pianificazione del sistema idrico distributivo
secondo i seguenti obiettivi:
a) Individuare le dotazioni individuali e da ciò le esigenze idriche di ciascun
agglomerato urbano;
b) Accertare la consistenza delle risorse idriche ed assegnarle alle esigenze
localizzate;
c) Schematizzare le opere per completare il quadro idrico distributivo nazionale
redigendo un preventivo generale di spesa e scendendo fino al dettaglio dei
singoli acquedotti comunali;
d) Schematizzare le opere “occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei
rifiuti liquidi”;
e) Armonizzare l’utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati
con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini
agricoli, industriali e per la navigazione.
Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti il Legislatore aveva “autorizzato” il
Ministero dei Lavori Pubblici a predisporre un piano regolatore per tutto il
territorio dello Stato, 506/66, emanata dopo la scadenza).
Il Ministro dei Lavori Pubblici avrebbe potuto conferire incarichi ad enti e liberi
professionisti, assumere personale specializzato, determinando direttamente i
compensi, svolgendo studi, ricerche, indagini esecutive e quant’altro a tal fine
occorrente.
D.P.R. 15 Gennaio 1972, n.8
Un cambiamento sul piano amministrativo si attua con i decreti del Presidente della
Repubblica nel 1972, con i quali le funzioni in materia di acquedotti, fognature,
impianti di depurazione delle acque, opere idrauliche di quarta categoria vengono
trasferite alle Regioni.
DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE
Legge 18 maggio 1989, n.183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
La presente legge e quella di modifica ed integrazione dell’agosto 1990 n.253,
hanno lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la
fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
Per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di
programmazione e di pianificazione degli interventi.
In particolare, l’attività conoscitiva consiste in una serie di azioni quali: raccolta,
elaborazione, archiviazione, formazione di tutta una serie di dati che le
amministrazioni periferiche dovranno trasmettere alle regioni, con il risultato di
alimentare un unico sistema informativo nazionale.
L’attività di programmazione e di pianificazione cura vari aspetti quali: sistemazione,
conservazione, recupero del suolo nei bacini idrografici, la moderazione delle piene,
la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, il risanamento delle
acque superficiali e sotterranee, etc, al fine di garantire omogeneità di condizioni di
salvaguardia della vita umana e del territorio e nella modalità di utilizzazione delle
risorse.
Il presidente del Consiglio dei Ministri approva con proprio decreto tutte le
deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri per lo svolgimento delle attività
sopracitate, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino (compresi tutti
gli atti relativi alla loro delimitazione). Presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito il Comitato dei Ministri (composto dai Ministri dei Lavori Pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste), avente funzione di alta vigilanza sui
servizi tecnici nazionali, adottando gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro
attività.
Presso il Ministero dei Lavori pubblici è istituito il Comitato nazionale per la difesa del
suolo, composto da esperti nel settore della difesa del suolo. Detto Comitato
formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni
di indirizzo e coordinamento in ordine alle attività e alle finalità della presente legge.
I servizi tecnici nazionali già esistenti presso i Ministeri dei Lavori Pubblici (idrografico
e mareografico; sismico; dighe; geologico) hanno il compito di svolgere l’attività
conoscitiva sopra citata, in particolare organizzano e gestiscono un sistema
informativo unico ed una rete integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo
con le Amministrazioni statali, le Regioni e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati, le integrazioni e i coordinamenti necessari.
Si rende necessaria a tal punto l'individuazione degli ambiti territoriali in cui
operare. Si stabilisce quindi una suddivisione dell’intero territorio nazionale in
bacini idrografici classificati in: bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
ciascuno dei quali è soggetto alle salvaguardie di specifica competenza.
Negli 11 bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di Bacino, che
opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini
medesimi come ecosistemi unitari. L'Autorità di Bacino è costituita dai seguenti
organi:
a) Il comitato istituzionale
b) Il comitato tecnico
c) Il segretario generale e la segreteria tecnico - operativa
Il Comitato istituzionale ha la funzione di individuare criteri, metodi e tempistica
per la redazione dei cosiddetti Piani di Bacino, nonché il compito di coordinare le
successive fasi di risanamento e tutela delle acque, e di rispetto degli schemi
programmatici e revisionali. Il comitato tecnico d'altra parte, rappresenta un organo
di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di
bacino, avvalendosi della segreteria tecnico- operativa.
Nei bacini di rilievo interregionale sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche, e delegate le
funzioni amministrative relative alle risorse idriche.
Le regioni definiscono d'intesa:
a) La formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
b) Il piano di bacino;
c) La programmazione degli interventi;
d) Le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del
bacino, comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il
finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
Nei bacini di rilievo regionale le funzioni amministrative relative alle risorse idriche
sono delegate alle regioni territorialmente competenti.
Per ciascun bacino dovrà essere redatto il cosiddetto Piano di Bacino, definito
come "lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso, finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato".
Il Piano di Bacino contiene:
a) Il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle
utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali, nonché
dei vincoli relativi al bacino.
b) Individuazione e quantificazione delle situazioni in atto o potenziali, di degrado
del sistema fisico, nonché delle relative cause.
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione
idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di
inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli
obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché
del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed
estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche,
idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di
stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso
o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera
f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e
da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che
sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e
gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e
delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal
demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della
tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in
rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione
del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di
discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle
qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi
energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri
scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione
alla gravità del dissesto.
D.P.R. 18 luglio 1995
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani
di bacino
Il piano di bacino è un piano territoriale di settore con criteri, indirizzi, prescrizioni,
norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle risorse del bacino
idrografico. La redazione del Piano di bacino si articola in tre fasi, che vanno
realizzate non necessariamente in sequenza ma correlate in un processo interattivo
fra di loro e per le quali è necessario l'espletamento delle attività che vengono qui di
seguito richiamate.
1) Stato delle conoscenze:
Questa fase ha lo scopo di raccogliere e riordinare le conoscenze esistenti sul
bacino. Il quadro conoscitivo sarà organizzato in modo informatico seguendo i
seguenti criteri generali:
- schedatura gestibile per elaborazione matematica e statistica dei dati archiviati in
forma numerica;
- rappresentazione cartografica vettoriale;
- testi originali.
I dati da reperire sono i seguenti:
1) Descrizione
dell'ambiente
fisiografico:
individuazione
del
bacino,
Morfologia, geologia, pedologia ed idrogeologia del bacino, uso del suolo,
Climatologia ed idrologia. Sedimentologia e trasporto solido.
2) Normativa e caratterizzazione delle ripartizioni amministrative.
3) Descrizione dell'ambiente antropico (stato di fatto).
4) Utilizzo delle acque.
5) Censimento degli scarichi nei corpi idrici.
6) Stato di qualità delle acque.
7) Censimento delle opere di difesa del territorio.
8) Stato di manutenzione e di efficienza delle opere.
2) Individuazione degli squilibri: Con la dizione generale di squilibrio si intende
definire quelle situazioni, manifeste o prevedibili, nelle quali lo stato attuale del
territorio presenta condizioni di rischio e/o di degrado ambientale negative per la
vita e lo sviluppo delle popolazioni interessate costituendo, al tempo stesso, motivo
di intervento ad opera della preposta autorità.
Sono pertanto squilibri:
- le situazioni di rischio idraulico, geologico ed ambientale;
- le alterazioni nella qualità degli ecosistemi (flora, fauna);
- le insufficienze nella disponibilità qualiquantitativa delle risorse;
- il sovrasfruttamento delle risorse disponibili;
- l'inquinamento delle acque e del suolo;
- la non rispondenza delle opere esistenti agli specifici obiettivi da raggiungere. In
ciascuno dei diversi ambiti disciplinari il riconoscimento degli squilibri potrà
avvenire secondo criteri differenti. Il riconoscimento degli squilibri di varia natura
interessanti il bacino comporta l'acquisizione delle relative conoscenze definite nella
fase conoscitiva e costituisce il passo preliminare della pianificazione: sulla base
delle risultanze di questo riconoscimento saranno giustificati tutti gli interventi
previsti nella fase propositiva.
Saranno di norma identificati due orizzonti di studio:
- attuale, con il riconoscimento delle situazioni critiche in atto o di cui si può
prevedere il verificarsi a breve scadenza;
- futuro, a proiezione di trent'anni ed attualmente fissati alla data convenzionale del
2020.
3) Azioni propositive
Legge 5 gennaio 1994, n.36
Disposizioni in materia di risorse idriche
La legge, nata per risolvere l’eccessiva frammentazione del servizio idrico italiano e
per razionalizzare il confuso quadro normativo, contiene alcuni principi generali
sulla tutela e sull’uso delle risorse:
- in base all’art.1, tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte
dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo
criteri di solidarietà; qualsiasi utilizzo delle acque deve essere effettuato
salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un
patrimonio ambientale integro, e gli usi delle acque devono comunque essere
sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse, per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
- l’art. 2 stabilisce che l’uso dell’acqua per consumo umano è prioritario
rispetto agli altri usi; la priorità dell’uso della risorsa deve, comunque, essere
valutata in sede di programmazione, nell’ambito dei piani di bacino, e verificate
in sede di attuazione dei piani stessi; un uso più razionale della risorsa viene
richiamato anche nell’art. 3, che fissa il principio dell’equilibrio del bilancio
idrico, in base al quale l’autorità di bacino assicura la disponibilità delle risorse
reperibili o attivabili per i diversi usi nell’area di riferimento;
- l’art. 5 indica, invece, le modalità con cui conseguire il risparmio idrico:
mediante la progressiva estensione delle misure di risanamento delle reti
esistenti che evidenzino consistenti perdite, l’installazione di reti duali nei nuovi
insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni,
l’installazione di contatori nelle singole unità abitative e di contatori differenziati
per le attività produttive e del terziario esercitate nel contesto urbano, e la
diffusione di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei
settori industriale, terziario e agricolo.
Una prima sostanziale innovazione introdotta dalla legge Galli è rappresentata dalla
separazione tra titolarità e gestione del servizio idrico; si pone fine, in questo modo,
alla coincidenza tra i "titolari" ed i "gestori" del servizio prevista dal sistema italiano,
fonte
di
inevitabile
confusione
tra
le
funzioni
di
indirizzo/regolamentazione/controllo e la funzione di gestione. In base alla 36/94
la titolarità del servizio rimane a Province e Comuni, che, devono affidarne la
gestione operativa mediante gara, con la facoltà di scegliere tra proprie aziende
speciali, società private concessionarie, o società miste pubblico - private. Non è
più contemplata, invece, la possibilità di attuare la cosiddetta gestione "in
economia".
I rapporti tra gli enti titolari e i gestori del servizio devono essere regolati da una
convenzione prevista a livello regionale, che deve, fra le altre cose, prevedere il
regime giuridico della gestione, la durata dell’affidamento (comunque non superiore
ai trenta anni), le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio, nonché il
livello di servizio da assicurare all’utenza.
La separazione tra titolarità e gestione del servizio risolve certamente alcuni
problemi fondamentali, garantendo in primo luogo una maggiore finalizzazione
economica dell’attività, ma, contemporaneamente, ne introduce degli altri, in
relazione soprattutto al possibile comportamento monopolistico del gestore a
danno degli interessi della collettività. Compito fondamentale della Pubblica
Amministrazione diviene, di conseguenza, salvaguardare i diritti dei consumatori,
sia in merito alla qualità del servizio, sia in merito al suo prezzo.
Una delle principali innovazioni introdotte dalla legge è rappresentato dal tentativo
di superare la frammentazione gestionale che caratterizza il settore dei servizi idrici
in Italia e promuovere una crescita imprenditoriale del sistema acqua; a questo
scopo si richiede l’identificazione di ambiti territoriali ottimali (ATO), all’interno
dei quali pervenire ad una gestione unitaria ed integrata del ciclo idrico, inteso come
l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili,
di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Un terzo pilastro individuato dalla legge Galli per la riorganizzazione del settore
idrico è rappresentato dalla nuova disciplina tariffaria: ispirandosi al principio della
copertura dei costi, la riforma prevede che la tariffa sia calcolata sulla base della
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione, delle opere e
gli adeguamenti necessari, della remunerazione del capitale investito, etc.
La determinazione dell’effettiva tariffa del servizio rientra nei compiti dei singoli
enti titolari del servizio, sulla base delle specificità territoriali e gestionali, ma la
legge prevede l’elaborazione di un metodo per la formazione di una tariffa di
riferimento, sulla base delle componenti di costo, da parte del Ministero dei Lavori
Pubblici, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.
Il metodo tariffario identificato dal DM 1/08/96 introduce a base della
regolamentazione economica del settore il price-cap, un meccanismo contrattuale
che, nel processo di ridefinizione periodica delle tariffe, pone un limite agli
incrementi
tariffari
attraverso
l’abbattimento
programmato
dei
costi
di
funzionamento operativo e consente, invece, incrementi connessi ad interventi di
miglioramento dell’efficienza e qualità del servizio.
Per assicurare l'osservanza dei principi dettati dalla presente legge è istituito presso
il Ministero dei Lavori Pubblici il Comitato per la vigilanza delle risorse idriche,
composto da sette membri nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici. Il Comitato si
avvale di un Osservatorio dei servizi idrici che svolge attività di raccolta,
elaborazione e restituzione dati circa, gestori, gestione delle risorse, tariffe, etc.
QUALITÀ DELLE ACQUE
Legge 10 maggio 1976, n.319
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Dallo stesso autore (Merli) è stata definita una legge di "polizia" delle acque, cioè
atta a fronteggiare il dilagare delle occasioni di inquinamento delle stesse, attraverso
un insieme di limiti e di controlli applicabili a tutti gli scarichi di acque reflue nei
corpi
idrici.
Poiché tuttavia detta legge non dispone di finanziamenti propri (eliminati in sede di
discussione parlamentare, in ragione delle competenze regionali) essa può essere
definita una legge-quadro, che rinvia l’attuazione delle opere pubbliche necessarie
agli Enti locali, cui spetta l’onere di provvedere ai finanziamenti, o ad interventi
dello Stato, sulla base dei programmi triennali per l’ambiente o di altre provvidenze.
La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi
b) La formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque
c) L'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature, depurazione
d) La redazione di un piano generale di risanamento delle acque
e) Il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi
idrici.
Essa comunque ha avuto efficace azione correttiva, evitando il perpetuarsi di azioni
incontrollate di estremo danno.
Allo Stato sono state affidati:
- Funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività
- Predisposizione di criteri e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
dei corpi idrici
-
redazione del piano di risanamento delle acque
- Indicazione di criteri per un razionale uso dell'acqua
- Determinazione di norme tecniche per l'installazione di impianti di acquedotto,
fognatura e depurazione.
Alle regioni viene affidato il compito di provvedere alla redazione dei rispettivi
piani regionali di risanamento acque, la direzione del sistema di controllo degli
scarichi e il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali.
Ciascuna provincia infine dovrà avviare la creazione di un catasto di tutti gli scarichi
nei corpi d'acqua superficiali e controllare l'applicazione dei criteri generali per un
corretto e razionale uso dell'acqua.
La legge è stata successivamente precisata con un’importante normativa tecnica
emessa dal Comitato di Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, che, in
particolare, con delibera del 4.2.1977 ha disciplinato:
• criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
qualitative e quantitative dei corpi idrici per la formazione del catasto degli
scarichi;
• criteri generali per il corretto e razionale uso dell’acqua;
• norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e
dell’esercizio degli impianti di acquedotto;
• norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e
dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione;
• norme tecniche generali per la regolazione dello smaltimento dei liquami sul
suolo e nel sottosuolo; per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi
residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione; sulla natura e
consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.
D.L.vo 11 maggio 1999, n.152 (superata)
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento
Il presente decreto ( modificato con il successivo D.L. 18 agosto 2000, n.258), si
propone di definire la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi:
- Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici
superficiali;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di
quelle destinate a particolari usi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Per raggiungere tali fini, il presente decreto individua degli obiettivi di qualità. Tali
obiettivi sono di due tipi:
1. Di qualità ambientale: correlati alla potenzialità della risorsa idrica di mantenere
le sue caratteristiche e di migliorarle attraverso i processi naturali di
autodepurazione.
2. Di qualità per specifica destinazione relativi alle acque superficiali destinate alla
produzione di acque potabili, per le acque di balneazione, per le acque dolci
destinate alla vita dei molluschi.
Alle regioni è affidato il compito di identificare, entro il 31 Dicembre 2001, per
ciascun corpo idrico significativo, la classe di qualità.
I corpi idrici dovranno essere individuati all'interno delle seguenti categorie:
- Corsi d'acqua superficiali,
- Laghi,
- Acque marine costiere,
- Acque di transizione,
- Corpi idrici artificiali,
- Acque sotterranee.
Per ciascuna di queste zone, nei rispettivi allegati, vengono fornite tutte le
indicazioni per la definizione del rispettivo stato di qualità, nonché le frequenze di
monitoraggio dei parametri chimici e microbiologici utilizzati per la classificazione.
Viene fissato un orizzonte temporale intermedio (31 Dicembre 2008), entro cui
tutti i corpi idrici classificati, o almeno parte di essi, devono conseguire l'obiettivo
di "Sufficiente", al fine di conseguire , all'orizzonte temporale 31 Dicembre 2016,
l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato di "Buono".
E' consentito alle regioni di stabilire livelli di qualità inferiori a quelli previsti
qualora ricorrano delle condizioni particolari; tuttavia la definizione di obiettivi
meno rigorosi non deve causare l'ulteriore deterioramento del corpo idrico, né
incidere negativamente sugli obiettivi degli altri corpi idrici presenti nel bacino.
Il nucleo delle disposizioni più strettamente attinenti alla tutela dei corpi idrici e, in
stretta connessione , alla disciplina degli scarichi, è contenuto nei capi II e III del
titolo III. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli
obiettivi di qualità. Viene pertanto ribadita l'esigenza della pianificazione del
bilancio idrico già espressa dalla L. n. 36/94 e cioè dell'equilibrio costante tra
disponibilità della risorsa ( nella quantità necessaria al mantenimento degli
ecosistemi acquatici, alla capacità di autodepurazione del corpo idrico e al
ravvenamento della falda) e i fabbisogni per i diversi usi.
Le concessioni di acqua devono comunque essere compatibili con il minimo
deflusso costante del corpo idrico: tutte le concessioni vanno censite ed
eventualmente soggette a revisione per garantire il bilancio idrico e l'obiettivo di
qualità.
La tutela qualitativa della risorsa si riferisce soprattutto alla disciplina generale degli
scarichi conservando l'obbligo del rispetto dei limiti di accettabilità fissati negli
allegati, per tutti gli scarichi secondo lo schema già previsto dalla legge Merli. I vari
articoli stabiliscono sia l'obbligo e i tempi di adeguamento degli agglomerati urbani
di dotarsi di reti fognarie secondo la disciplina comunitaria, sia la disciplina degli
scarichi differenziata a seconda del corpo idrico ricettore: sul suolo, nel sottosuolo
e nelle acque sotterranee, in acque superficiali, in corpi idrici ricadenti in aree
sensibili, in reti fognarie. Viene superata in tal modo la normativa contenuta dalla
legge Merli che distingue prevalentemente a seconda della provenienza degli
scarichi, cioè tra gli scarichi da insediamenti produttivi e gli scarichi da insediamenti
civili presupponendo una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla
provenienza..
Le regioni in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità e tenendo anche
conto del carico massimo ammissibile per ciascun corpo idrico, possono
prescrivere limiti diversi da quelli statali, fissando una diversa concentrazione
massima, ovvero limiti della quantità massima per unità di tempo sempre per
ciascuna sostanza inquinante.
Sono normalmente vietati gli scarichi nel suolo ad eccezione delle cosiddette case
sparse e degli scarichi di acque reflue urbane impossibilitate a recapitare in corpi
idrici superficiali. Gli scarichi esistenti hanno tre anni di tempo per adeguarsi ai
nuovi divieti. Sono altresì vietati quelli nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad
eccezione di casi particolari come ad esempio gli scarichi nella stessa falda di acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle
acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi, etc.
Per la misurazione e la disciplina degli scarichi vanno rispettate le regole dettate
dalla presente legge.
Lo strumento amministrativo unitario di pianificazione del risanamento e della
prevenzione è il piano di tutela delle acque, nel quale, sulla base dell'attività
conoscitiva e di rilevamento elle caratteristiche del bacino idrografico, dell'impatto
dell'attività antropica e dello stato di qualità dei corsi idrici, sono individuati gli
obiettivi ambientali e di destinazione dei corpi idrici, gli interventi e le altre misure
di prevenzione dall'inquinamento.
A tal fine, il piano di tutela contiene:
a) I risultati dell'attività conoscitiva
b) L'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale
c) L'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione
d) Le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per
bacino idrografico
e) L'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità
f) Il programma di verifica degli interventi previsti
g) Gli interventi di bonifica dei corpi idrici
Viene così riconosciuto al piano di tutela delle acque il valore di stralcio e di settore
del piano di bacino previsto all'art.17 della legge n.183/1989. Entro il 31 dicembre
2001 le autorità di bacino definiscono gli obiettivi, a scala di bacino, per i piani di
tutela delle acque. Entro il 31 dicembre 2003 le regioni adottano e trasmettono il
piano di tutela alle autorità di bacino. Entro 90 giorni dalla trasmissione, le autorità
di bacino esprimono il loro parere vincolante, ed entro il dicembre 2004 le regioni
approvano il piano di tutela.
Nella predisposizione dell'apparato sanzionario si sono innanzitutto tenute presenti
le linee guida contenute nella legge delega, cercando di mantenere ferme le positive
esperienze delle precedenti compilazioni normative nonché di proseguire sulla scia
delle più recenti tendenze nel campo della responsabilità per danno all'ambiente.
Decreto Legislativo 152/2006 (Decreto Ambientale)
(estratto dal sito del Gruppo 183: http://www.gruppo183.org/index.asp )
Il decreto legislativo 152/2006 pone l’esigenza di un migliore coordinamento della normativa che
risulta spesso confusa, contraddittoria e “pesante”, di una semplificazione complessiva del
sistema autorizzativo e dei controlli e di una identificazione chiara delle competenze e delle
responsabilità, in un sistema, quale quello italiano, in cui livelli di pianificazione settoriale e
territoriale si intersecano in un intrico dove ciascun organismo, e di conseguenza ciascuno
strumento, tende ad assumere caratteri di autoreferenzialità, impedendo o rendendo difficile la
concertazione e la cooperazione tra le varie amministrazioni.
“Il decreto infatti abroga le norme vigenti in materia di difesa del suolo (nello specifico la l.
183/89 e l’art. 1 del D.L. n. 180/98, convertito dalla L. 267/98), ma non riordina la materia in
maniera organica, né coordina i diversi livelli di pianificazione ordinaria e straordinaria e di
programmazione e finanziamento degli interventi definiti dalle norme vigenti, limitandosi a
riproporre parti dei provvedimenti abrogati, senza una verifica della coerenza e della compiutezza
della costruzione che ne deriva. Il risultato è un insieme di norme lacunose e stravolgenti sia in
materia di allocazione di competenze sia in materia di definizione dei procedimenti di formazione
e approvazione dei piani e dei programmi di intervento.”
Il tema della difesa del suolo e dell’acqua, come è evidente, si intreccia strettamente al governo
degli usi delle stesse risorse. Soprattutto per quanto riguarda le risorse idriche, storicamente si
sono contrapposti, non solo in Italia ovviamente, interessi conflittuali finalizzati a far prevalere
determinate modalità di utilizzazione delle risorse, a scapito di altre. In tale contesto e nella logica
di dover emanare un provvedimento organico e non frammentato, si sarebbe tra l’altro dovuto
prevedere l’abrogazione del T. U. del 1933, limitato alla regolamentazione degli interessi
dell’utilizzatore, tralasciando gli aspetti legati alla tutela della risorsa.
Conflitti e contrasti sono all’ordine del giorno anche per quanto riguarda le scelte da compiere,
sia che si tratti di preservare aspetti di carattere prettamente ambientale, o di garantire, localmente
o meno, migliori condizioni di sicurezza dal punto di vista del rischio idraulico, o di regolare usi
conflittuali della risorsa.
Come osservò la Commissione Veltri, certamente non è facile che scelte con finalità di tutela che
conseguentemente comportino limitazioni alla libertà di intervento, raccolgano consensi tra le
popolazioni o le categorie in qualche modo colpite. Spesso le resistenze di taluni settori della
società civile ostacolano lo stesso processo di formazione delle decisioni portando talora a
determinazioni inefficaci o tardive. Una pianificazione del territorio e dell’acqua però, che non
tenesse correttamente conto degli interessi in gioco e si affidasse a soluzioni imposte o di tipo
prettamente vincolistico avrebbe breve vita e scarsa utilità effettiva.
Indirizzi, vincoli e
restrizioni devono quindi accompagnarsi ad una corretta politica di incentivi e disincentivi che ne
consentano la reale concretizzazione. D’altra parte si coglie comunque una diffusa domanda di
servizi adeguati ed efficienti (acqua e depurazione) e di condizioni di sicurezza certe (rischio
idraulico) che di fatto preme per interventi che appaiono spesso come palliativi o scorciatoie di
dubbia efficacia.
Questa impostazione è espressa chiaramente dalla legge 183/1989 e viene ripresa dallo schema di
decreto legislativo 152/2006 nel momento in cui si definisce il piano di bacino: . “Il piano di
bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.”
La sentenza della Corte Costituzionale
In merito a questa impostazione ed all’assetto politico amministrativo che la legge 183 disegnava,
fu assai intensa la discussione, soprattutto con riferimento al corretto bilanciamento tra i compiti
(e le competenze) dello Stato e quelli delle amministrazioni regionali. Estremamente significativa
da questo punto di vista la sentenza della Corte Costituzionale (n. 85 del 1990) che in sostanza
afferma che la legge n. 183 del 1989 è essenzialmente una legge di obiettivi, poiché la difesa del
suolo è una finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla
competenza statale quanto a quella regionale (o provinciale). Essendo, dunque, un obiettivo
comune allo Stato e alle Regioni, la difesa del suolo può essere perseguita soltanto attraverso la
via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti. Naturalmente le forme della cooperazione
possono essere svariate, poiché oscillano dalla concorrenza (paritaria o non) delle due parti nella
produzione del medesimo atto (intese, pareri, etc.) al coordinamento dell'esercizio delle rispettive
funzioni, dalla possibilità di utilizzazione di organi dell'altra parte alla creazione di "organi misti"
in cui siano rappresentate, paritariamente o non, le due parti. Nel caso della legge 183
quest'ultima era la soluzione prescelta, dal momento che il governo dei bacini idrografici di rilievo
nazionale era affidato ad "autorità" appositamente costituite, alla cui composizione concorrono
sia rappresentanti statali che regionali (o provinciali). Di per sé, pertanto, l'istituzione di tali
"organi misti" rientra fra le possibilità che il legislatore ha di conformare la cooperazione fra
Stato e Regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di
interferenza e di intreccio tra competenze statali e competenze regionali. La creazione di organi
misti, quando ricorrono ipotesi di discipline funzionalmente e materialmente complesse e di reti
pianificatorie particolarmente articolate, appare in sostanza idonea a fungere da supporto di
organizzazione e di direzione unitaria del complesso governo del settore.
Da notare inoltre che la Corte Costituzionale, in occasione della medesima sentenza, ebbe ad
intervenire in merito alla natura del piano di bacino come piano territoriale di settore e alle
caratteristiche di strumento sovraordinato. La Corte osservava che i piani di bacino contengono
varie prescrizioni dirette alla preservazione e alla salvaguardia del suolo e dell'attitudine di questo
ad essere utilizzato a fini produttivi e civili rispetto alle cause di aggressione dovute alle acque
meteoriche, fluviali e marine o a qualsiasi altro fattore meteorico. Come tali, essi non si svolgono
attraverso misure e opere inerenti alle competenze urbanistiche o a quelle della protezione civile
ovvero a quelle attinenti ad altre competenze regionali o provinciali, quali le cave e miniere,
l'agricoltura o la tutela del paesaggio e dell'ambiente, anche se indubbiamente incidono o
interferiscono nei confronti di ciascuna di queste attribuzioni.
In base a questa loro natura, i piani di bacino vengono equiparati ai piani territoriali di settore,
non già per significare che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica (di competenza
regionale o provinciale), ma semplicemente al fine - esplicitato dall'art. 17, comma quinto -, di
stabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli
enti pubblici (statali e regionali), i quali sono tenuti ad osservarli e ad operare in conseguenza.
La validità di tale interpretazione appare ancora del tutto attuale e sembra certamente opportuno
tenerne conto nel momento in cui si costruiscono i nuovi organi istituzionali e tecnici che
dovranno guidare le rinnovate autorità di distretto nell’attività di pianificazione. Da questo punto
di vista vanno ricordate anche le ulteriori norme che definiscono le competenze delle Regioni e
delle Province in materia di pianificazione del territorio e di difesa del suolo: fin dal DPR 616/77
alla legge 142/1990, al decreto legislativo 112/1998, alla più recente riforma degli articoli 117 e
118 della Costituzione .
D’altra parte la Legge 365/2000 (Conversione del decreto legge “Soverato”) prevedeva per la
prima volta proprio una specifica procedura per tener conto dell’esigenza di determinare la
necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale: le Regioni convocano
una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano le Province ed i Comuni interessati,
unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di Bacino.
Il recepimento della Direttiva 2000/60 dà dunque l’occasione di adeguare e modernizzare anche
l’impianto normativo della difesa del suolo. Purtuttavia occorre ricordare le critiche mosse ai
precedenti Governo e maggioranza per aver approvato una legge delega (15 dicembre 2004, n.
308) confusa e generica e per averla di fatto violata, eccedendone i pur vaghi limiti, con il decreto
legislativo . Quindi l’effettiva possibilità di introdurre innovazioni sostanziali (in particolare) nelle
norme sulla difesa del suolo potrebbe incontrare delle limitazioni in ragione dei contenuti della
delega e delle interpretazioni che se ne dovessero dare in questa fase.
Il Decreto legislativo non sembra tener conto delle riflessioni e le raccomandazioni sulle
esperienze acquisite, come quelle prodotte dalla Commissione Veltri ma al contrario prevede
l’abrogazione delle autorità di bacino, non strettamente dovuta ai fini della applicazione della
direttiva 2000/60, che peraltro include l’ipotesi che l’autorità competente nel distretto idrografico
non sia necessariamente una sola. Sarebbe stata quindi ipotizzabile anche una soluzione che
conservasse un ruolo alle autorità di bacino esistenti nell’ambito dei distretti idrografici, in merito
alla cui delimitazione ed ai problemi connessi si tornerà in seguito.
La soppressione delle autorità di bacino appare comunque illegittima in ragione del fatto che le
autorità di bacino regionali sono state istituite con legge regionale, in applicazione dei principi di
riforma economica e sociale introdotti dalla legge 183/1989 (ma anche dalla legge 36/1994),
divenuti parte integrante dell’ordinamento e trasfusi nell’ordinamento regionale. Peraltro la legge
delega 308/2004 non prevedeva in alcun modo la soppressione delle autorità di bacino. Infine il
decreto legislativo non affronta minimamente il (non semplice) problema delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome. Ed è bene sottolineare, da questo punto di vista, che il
territorio di queste ultime non è stato interessato dai piani di assetto idrogeologico adottati sin qui
dalle autorità di bacino di rilievo nazionale interessate. (L’impostazione centralistica del Decreto
Legislativo era stata per la verità anticipata dalla legge 179/2002 che, attraverso l’art. 16
consentiva al Ministro dell’ambiente di definire programmi di interventi urgenti, in sostanza del
tutto estranei a qualunque strumento di pianificazione ).
Esigenza di regole certe Non vi è dubbio che è più che fondata l’esigenza di pervenire ad un
sistema di regole e norme in campo ambientale che diano certezze alle imprese, alle istituzioni, ai
cittadini. In particolare nel settore della tutela dell’acqua e della difesa del suolo il quadro
normativo è ancora sostanzialmente non coerente con gli obiettivi di una moderna politica delle
acque e delle risorse naturali in genere. Il legislatore è intervenuto in maniera disarmonica e a più
riprese, spesso anche in contrasto con le direttive comunitarie, in merito alle norme sugli scarichi,
sulle acque di balneazione e destinate al consumo umano, sulle acque minerali, sulla tutela del
mare, sul governo e la tutela dell’acqua e del suolo, sulle tariffe e sulla gestione dei servizi idrici e
di depurazione, sulla distribuzione di competenze tra Stato e Regioni.
Le norme finalizzate alla tutela della risorsa idrica e alla salvaguardia ambientale più complessiva
si sono sovrapposte ad un sistema legislativo che interveniva sull’uso delle acque principalmente
per incentivarlo e con lo scopo di massimizzarne la produttività.
Cenni sulla normativa regionale
- L.R. febbraio 1956, n.38
Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici
- L.R. 20 febbraio 1957, n.18
Istituzione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F)
E' istituito l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature, avente il compito di
provvedere in Sardegna alla gestione e manutenzione degli acquedotti e
fognature, nonché all'ampliamento e al miglioramento degli acquedotti e delle
fognature esistenti. L'Ente provvede inoltre al collegamento delle utenze e alla
manutenzione ordinaria dellle reti interne quando ne sia richiesto, con regolare
deliberazione, dei comuni e dei consorzi interessati. L'E.S.A.F è dotato di
personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato ai lavori
pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, anche dell'Assessorato
alle finanze.
- L.R. 14 maggio 1984, n.21
Riordinamento dei consorzi di bonifica
I consorzi di bonifica sono organismi preposti alla programmazione e
l'esecuzione delle opere di competenza pubblica e privata attinenti la bonifica,
lo sviluppo delle produzioni agricole, la difesa del suolo e dell'ambiente. Tale
legge contiene un ampia descrizione degli organi costituenti i consorzi e dei
ruoli spettanti a ciascuno di essi; e più in generale, tutti i provvedimenti per la
realizzazione di più idonei ed efficienti Organismi tecnico - amministrativi.
- L.R. 9 giugno 1989, n.32
Finanziamenti diretti a fronteggiare la grave situazione idrica in Sardegna
- L.R. 22 dicembre 1989, n.45
Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale
- L.R. 21 giugno 1995, n.16
Interventi urgenti per l'agricoltura conseguenti per la siccità
A seguito della grave crisi idrica verificatasi nell'annata agraria 1994-1995,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri
enti pubblici contributi per interventi atti a favorire l'approvvigionamento
idrico nelle aziende agricole ed eventuali indennizzi per mancate coltivazioni
nelle zone irrigue.
- D.A. 21 gennaio 1997, n.34
Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
Ha la funzione di individuare gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni
allo scarico degli insediamenti produttivi civili e delle pubbliche fognature; la
disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili. Previa
descrizione della Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico,
il presente decreto riporta sia le disposizioni transitorie su tali autorizzazioni, sia
tutti i limiti qualitativi degli scarichi.
Tutti gli scarichi di qualunque tipo e in qualunque ricettore devono avvenire e
soprattutto devono subire i controlli ampiamente descritti nel presente decreto.
- L.R. 17 ottobre 1997, n.29
Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione ed organizzazione degli ambiti
territoriali ottimali.
Si tratta dell'attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36, con cui la regione
disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato,
costituito
dall'insieme
dei
servizi
pubblici
di
captazione,
adduzione,
distribuzione e depurazione di acqua, ad usi esclusivamente civili, di fognatura e
di depurazione delle acque reflue.
In particolare il territorio regionale è stato delimitato in un unico ambito
territoriale ottimale. Tale numero è tuttavia suscettibile di modificazioni nel caso
in cui si voglia agevolare e rendere più efficiente la gestione del servizio idrico
integrato nonché l'attività dell'Autorità d'ambito. Tale autorità, costituita da un
comitato esecutivo, un presidente e un collegio dei revisori dei conti, possiede il
compito di controllare la gestione del servizio idrico integrato al fine di
verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi
che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e
tariffari stabiliti nella convenzione di gestione.
La Giunta regionale esercita funzioni di controllo sullo stato di attuazione dei
piani e dei programmi , e di verifica della compatibilità dei programmi di
intervento predisposti dall'Autorità d'ambito con gli atti generali di
programmazione e pianificazione regionale dei servizi idrici nel territorio.
- L.R. 19 luglio 2000, n.14
Attuazione del D.L.vo 11 maggio 1999, n.152
In attuazione del D.L.vo del maggio 1999, n.152, l'Assessorato della difesa
dell'ambiente, con la partecipazione delle province e delle autorità d'ambito per
il servizio integrato, dovrà provvedere alla redazione del piano di tutela delle
acque.
In materia di autorizzazioni agli scarichi, si applicano le norme dettate nel
D.L.vo n.152. Il riutilizzo ai fini irrigui e produttivi delle acque reflue urbane,
industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, deve avvenire con
modalità stabilite da un'apposita normativa emanata dall'Assessorato della
difesa dell'ambiente.
NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE
(estratto dal sito del Gruppo 183: http://www.gruppo183.org/index.asp )
Gli obiettivi principali della direttiva sulle acque 2000/60/CE si inseriscono in
quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve
contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che
deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul
principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e
sul principio "chi inquina paga".
L'obiettivo di fondo consiste nel mantenere e migliorare l'ambiente acquatico
all'interno della Comunità, attraverso misure che riguardino la qualità integrate
con misure riguardanti gli aspetti quantitativi.
La Direttiva acque mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di
sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le
sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli
del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze
presenti in natura.
La Direttiva è un passo importante per il miglioramento della gestione delle
risorse idriche nel nostro paese, e per lo stato dell'ambiente in generale.
Sicuramente una corretta applicazione in Italia necessita lo scioglimento di
alcuni nodi problematici, tra i quali la suddivisione delle competenze tra i molti
enti coinvolti e l'esistenza di strumenti legislativi nazionali che hanno anticipato
vari aspetti della direttiva. Solo un lavoro congiunto tra gli enti competenti, le
associazioni e le parti interessate potrà portare a una condivisa e coerente
applicazione in Italia di tale documento.
Punti principali della direttiva:
1. Bacini e distretti idrografici
La direttiva 200/60/CE si propone dunque di istituire un quadro per la
protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle
acque costiere e sotterranee che:
impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine
delle risorse idriche disponibili;
miri alla protezione rafforzata e al
miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per
la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze
prioritarie e 1'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e
delle perdite di sostanze pericolose prioritarie; assicuri la graduale riduzione
dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca 1'aumento;
contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
La Direttiva CEE 2000/60 prevede quindi che gli Stati membri individuino i
singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnino a singoli
distretti idrografici, (definiti come la principale unità per la gestione dei bacini
idrografici) accorpando eventualmente i piccoli bacini idrografici in un unico
distretto, inoltre gli Stati membri devono adottare disposizioni amministrative
adeguate, compresa l'individuazione dell'autorità nazionale competente, per
l'applicazione delle norme previste dalla direttiva in esame all'interno di ciascun
distretto idrografico presente nel loro territorio (art.3).
Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni
Stato membro provvede a predisporre un Piano di gestione del bacino
idrografico (art. 13). Nel caso di distretti idrografici, facenti capo a più Stati
membri, ma che siano interamente compresi nel territorio della Comunità, gli
Stati membri si coordinano al fine di predisporre un unico Piano di gestione del
bacino idrografico internazionale. II Piano di gestione del bacino idrografico
comprende le seguenti informazioni (allegato VII):
Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico; Sintesi delle
pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato
delle acque superficiali e sotterranee; Specificazione e rappresentazione
cartografica delle aree protette; Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini
dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei risultati dei
programmi di monitoraggio; Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma
dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette; Sintesi
dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato
III; Sintesi del programma o programmi di misure adottati a .norma
dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 4; Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più
dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a determinati sottobacini,
settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto; Sintesi
delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con
relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del piano; Elenco delle
autorità competenti in base all'allegato I.
Tutti i Piani di gestione dei bacini idrografici dovranno essere pubblicati entro 9
anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva.
Nel corso della riunione dei Direttori delle Acque tenutasi a Copenhagen nei
giorni 21 e 22 novembre 2002, si è conclusa la prima fase della Strategia
Comune di Implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE
con l'approvazione delle linee guida e degli strumenti condivisi predisposti dagli
Stati Membri dell'Unione Europea, dalla Norvegia e dalla Commissione per
supportare e facilitare l'attuazione della direttiva acque. La seconda fase della
Strategia Comune d'implementazione della Direttiva prevede l'applicazione di
tali strumenti e linee guida in bacini pilota selezionati tra i bacini idrografici
degli Stati Membri e dei Paesi Candidati. Nel corso della stessa riunione è stata
formalmente
accettata
la
proposta
avanzata
dall'Italia
di
effettuare
l'anticipazione sperimentale della Direttiva nei bacini dei fiumi Cecina e Tevere.
L'Autorità di bacino del Tevere sta testando le linee guida realizzate dalla
Commissione Europea sulla propria realtà territoriale.
2. Obiettivi ambientali
Per attuare i programmi di misure specificate nei Piani di gestione e indicate
all'art. 11 della nuova direttiva in relazione alle acque superficiali, alle acque
sotterranee e alle aree protette, gli Stati membri devono adottare tutte le misure
necessarie ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici,
superficiali e sotterranei, e devono altresì proteggere, migliorare e ripristinare
tutti i corpi idrici, al fine di conseguire un buono stato delle acque superficiali e
sotterranee entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva (art. 4).
Relativamente alle aree protette, gli Stati membri si devono allineare a tutti gli
standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva.
Entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri devono
predisporre, per ogni distretto idrografico, un'analisi delle caratteristiche del
distretto, un'analisi dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque
superficiali e delle acque sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo
idrico (art. 5).inoltre gli Stati membri dovranno provvedere, entro lo stesso
termine, all'istituzione di uno o più Registri delle aree protette di ciascun
distretto idrografico per proteggere più efficacemente le acque superficiali e
sotterranee o meglio salvaguardare gli habitat e le specie presenti che
dipendono direttamente dall'ambiente acquatico (art. 6). La direttiva prevede
inoltre, entro 6 anni dalla sua entrata in vigore, la definizione di programmi di
monitoraggio dello stato delle acque nell'ambito di ciascun distretto idrografico
al fine di valutare lo stato chimico, ecologico e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee (art. 8). Una temporanea deteriorazione delle masse
idriche non costituisce infrazione alla direttiva se è dovuta a circostanze
eccezionali e non prevedibili, provocate da un incidente, una causa naturale o
un caso di forza maggiore.
3. Politica dei costi per i servizi idrici
La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate a
fare in modo che i prezzi dell'acqua riflettano il costo complessivo di tutti i
servizi connessi con l'uso dell'acqua stessa (gestione, manutenzione delle
attrezzature, investimenti, sviluppi futuri), nonché i costi connessi con
l'ambiente e l'impoverimento delle risorse (art.9). A tal fine gli Stati membri
dovranno contribuire entro il 2020 a porre a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua (industria, famiglie e agricoltura) i costi dei servizi idrici, anche sulla
base del principio "chi inquina paga".
4. Provvedimenti di base e provvedimenti supplementari per la riduzione
dell'inquinamento. Informazione del pubblico
La direttiva inoltre impone agli Stati membri di redigere, un programma di
misure che tenga conto delle caratteristiche del distretto idrografico,
dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee
e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico. Le misure sono articolate in "misure
di base" (attuative della normativa comunitaria e finalizzate anche al recupero
dei costi del servizio idrico e a garantire un impiego efficiente e sostenibile
dell'acqua) e "misure supplementari", ossia provvedimenti studiati e messi in
atto a complemento delle misure di base al fine di perseguire gli obiettivi di
qualità ambientale di cui all'art. 4. II dettaglio di tali provvedimenti è contenuto
nell'allegato VI, parte B della direttiva in esame. La direttiva attribuisce inoltre
grande rilievo all'informazione e alla consultazione pubblica, imponendo agli
Stati membri la pubblicazione e la messa a disposizione del pubblico (art. 14):
del calendario e del programma di lavoro per la presentazione del Piano di
gestione dei bacini idrografici; di una valutazione globale provvisoria dei
problemi di gestione della acque importanti; del progetto del Piano di gestione
del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano
si riferisce.
5. Controllo di sostanze particolarmente inquinanti e pericolose. Strategie
contro l'inquinamento delle acque sotterranee
La direttiva prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino misure
specifiche per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti
o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente
acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque
destinate alla produzione di acqua potabile (art. 16). Nell'ambito di tali misure la
Commissione ha già presentato una proposta contenente un primo elenco di
sostanze pericolose prioritarie, tenendo conto della selezione di sostanze
potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria o
nei pertinenti accordi internazionali. Il 20 novembre 2001 la Commissione
europea ha presentato una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque.
Tale elenco è diventato l'allegato X della Direttiva 2000/60. La decisione
modifica parzialmente una precedente proposta del 7 febbraio 2000, adottata
sulla base della posizione comune del Consiglio e dei negoziati allora in corso in
merito alla proposta di direttiva quadro, per renderla coerente proprio con il
testo definitivo. Infatti la direttiva quadro introduce a carico della Commissione
l'obbligo di individuare le "sostanze pericolose prioritarie" per le quali si
preveda di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le
perdite entro 20 anni. Successivamente all'approvazione dell'elenco da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione deve ora elaborare dei
criteri comunitari per la rilevazione della qualità dell'acqua e per il controllo
delle emissioni delle sostanze interessate. L'elenco di sostanze pericolose
adottato dalla Commissione deve essere riesaminato entro 4 anni dalla data di
entrata in vigore della nuova direttiva e successivamente almeno ogni 4 anni.
Per le sostanze incluse nell'elenco di priorità, la Commissione dovrà presentare,
entro 2 anni dall'inclusione, proposte in materia di controlli per la riduzione
progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze interessate e proposte
riguardanti gli standard di qualità relativi alla concentrazione delle sostanze
prioritarie nelle acque superficiali, nei sedimenti e nel biota. La nuova direttiva
prevede inoltre che il Parlamento europeo ed il Consiglio adottino misure
specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e
finalizzate al perseguimento di un buono stato chimico delle stesse (art. 17).
6. Monitoraggio sull'attuazione della direttiva e correlate abrogazioni
La Commissione UE dovrà monitorare lo stato di applicazione della nuova
direttiva, pubblicando una prima relazione entro 12 anni dalla sua entrata in
vigore, e successivamente ogni 6 anni. La nuova direttiva, che dovrà essere
recepita dagli Stati membri entro il 22 dicembre 2003, abroga, a partire dal 22
dicembre 2007, le seguenti direttive:
direttiva 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile negli Stati membri; direttiva 77/795/CEE,
che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità
delle acque dolci superficiali nella Comunità; direttiva 79/869/CEE, relativa ai
metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri. Le
seguenti direttive sono invece abrogate a partire dal 22, dicembre 2013:
direttiva 78/65 9/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; direttiva
79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle, acque destinate alla
molluschicoltura; direttiva 89/68/CEE, concernente la protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.