AGGIORNAMENTO AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

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AGGIORNAMENTO AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Riportiamo di seguito gli aggiornamenti (evidenziati in grisè) recati dal D.lgs. 4 marzo 2014,
n. 32, recante Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18 marzo 2014.
AGGIORNAMENTO AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
(Artt. 104 e 143)
104. Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare. - 1. L’imputato in
stato di custodia cautelare [284 ss.] ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura [293; att. 27, 36].
2. La persona arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell’articolo 384 ha diritto
di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo [att. 27, 36].
3. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], quando sussistono specifiche ed eccezionali
ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato
[1253], dilazionare, per un tempo non superiore a cinque (1) giorni, l’esercizio del diritto di
conferire con il difensore [3093-bis].
4. Nell’ipotesi di arresto [380, 381] o di fermo [384], il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l’arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390; att. 36].
4-bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la
lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del
titolo IV del libro II (2).
(1) Il termine di sette giorni è stato ridotto a cinque dall’art. 1, l. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma aggiunto dall’art. 11, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva
2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in vigore dal 2 aprile 2014.
***
143. Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali. (1) - 1. L’imputato [60,
61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa
contro di lui formulata [1693; att. 941-bis] e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento
delle udienze cui partecipa [Cost. 1113]. Ha altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete
per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine
congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione
di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che
dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali
di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche
su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall’autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da
interpretare (2).
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore è
obbligatoria.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva
2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in vigore dal 2 aprile
2014. Il testo dell’articolo era il seguente: «143. Nomina dell’interprete. - 1. L’imputato che non conosce
la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere
l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della
lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dell’articolo 119, l’autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre
uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che
vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere
fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall’interprete. 3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha
personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. La prestazione dell’ufficio di interprete
è obbligatoria».
(2) Sull’indennità spettante a interpreti e traduttori, v. artt. 49 ss., Spese di giustizia 1.
AGGIORNAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
(Artt. 67 e 68)
67. Albo dei periti presso il tribunale. - 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei
periti, diviso in categorie [c.p.p. 2211].
2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale,
balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (1) interpretariato e traduzione (2) (3).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina
le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte [c.p.p. 230, 233, 359, 360] in procedimenti collegati a
norma dell’articolo 371, comma 2 del codice.
(1) La parola «grafologia» è stata sostituita con quelle di «analisi e comparazione della grafia» dall’art. 11,
d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.
(2) Le parole «interpretariato e traduzione» sono state aggiunte dall’art. 21, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2014, n.
32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in vigore dal 2 aprile 2014.
(3) Ai sensi dell’articolo 9, l. 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d’arte, «sino a quando non sia stato istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia di opere
d’arte, il giudice deve avvalersi dei periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a
sentire, in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione
della competente sezione del Consiglio Superiore delle belle arti».
68. Formazione e revisione dell’albo dei periti. - 1. L’albo dei periti previsto dall’articolo
67 [c.p.p. 2211] è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da
lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, [dal
pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, (1)] dal presidente del
consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni
rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (2) a cui appartiene la
categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell’albo per cancellare gli iscritti per i
quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 69, comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio di perito [c.p.p. 222, 223].
(1) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16
giugno 1998, n. 188, dall’art. 210, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado.
(2) Le parole «dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle
professioni non regolamentate» hanno sostituito le precedenti «dell’ordine o del collegio» ai sensi dell’art.
1, lett. b)
2
, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in vigore dal 2 aprile 2014.
AGGIORNAMENTO A SPESE DI GIUSTIZIA 1
(Art. 5)
5. (L) (Spese ripetibili e non ripetibili). - 1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni [19 ss.];
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il
processo [41 ss.];
c) le spese e le indennità per i testimoni [45 ss.];
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico
degli ausiliari del magistrato [31n); 49 ss.] ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati
nei casi previsti dall’articolo 143 del codice di procedura penale (2);
e) le indennità di custodia [58 ss.];
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato [31 a); 60];
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi [61 ss.];
h) le spese straordinarie [70];
i) le spese di mantenimento dei detenuti [c.p. 188; c.p.p. 5353; 692];
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime (1).
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti
[64 ss.];
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione [65].
3. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero [c.p.p. 723] e per le estradizioni da [c.p.p. 720] e per
l’estero [c.p.p. 697].
(1) Lettera aggiunta dall’art. 1326, l. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Ai sensi del comma 330 la disposizione si applica
alle prestazioni disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall’articolo 2052-bis del presente testo unico, e del decreto previsto dall’articolo 962, secondo periodo, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259,
come modificati dai commi 327 e 328.
(2) Le parole «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143
codice di procedura penale» sono state aggiunte dall’art. 3, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione
della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in vigore
dal 2 aprile 2014.