1 - 2 - ODCEC di Vallo della Lucania
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GIURISPRUDENZA T R I B U TA R I A S A L E R N I TA N A ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALERNO 3-4/14 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, Aut: 087/CBPA-SUD/SA (con 087/CBPA-SUD/SA val val dal 26/04/2010 Anno XX - Copia omaggio SOMMARIO NOTE, ARTICOLI E COMMENTI Laccertamento in capo ai soci di società di capitale a ristretta base partecipativa, nota a Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 12 settembre 2013, n. 535 - Piero Luigi Battani pag. 31 Il raddoppio dei termini nellaccertamento tributario, nota a Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VIII, 6 novembre 2013, n. 637 - Giovanni Caiazza e Cristina Del Gaizo 42 Delimitazione dellambito della sfera di cognizione del Giudice tributario, nota a Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 26 agosto 2013, n. 475 - Gilda Grotta 54 La disapplicazione di un atto amministrativo, nota a Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. I, 21 gennaio 2014, n. 129 - Francesco Ventura 61 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Imposta sul valore aggiunto ai compro oro Regime del reverse charge Condizioni di applicazione Contemporanea presenza di elementi oggettivi (i beni non devono derivare da acquisti con applicazione del regime del margine e devono essere costituiti da oggetti usati e/o avariati, nonché da prodotti di oreficeria qualificabile come rottami) e soggettivi (lattività svolta dal cessionario deve essere esclusivamente quella di trasformazione, fusione anche chimica degli oggetti) Mancanza di alcuno degli elementi richiesti Applicazione dellimposta .sul valore aggiunto con il regime del margine Consegue 7 11 TRIBUTI LOCALI Tributi comunali Tassa sui rifiuti solidi urbani Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini dellimposizione Deliberazione comunale Necessità Determinazione delle tipologie dei rifiuti speciali assimilati E da effettuare sulla base della tabella allegata alla Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, .decreto attuativo dellart. 5 del D.P.R. n. 915/82 1 IMPOSTE E TASSE ACCERTAMENTO Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Scelta del metodo di accertamento Può essere liberamente scelto dallAmministrazione Finanziaria a seconda dei presupposti riscontrati in concreto Utilizzo di accertamento induttivo. 16 2 Accertamento Accertamento ai fini delle imposte dirette Accertamento sintetico ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 Fondato sullincoerenza tra i redditi dichiarati dal de cuius e dal nucleo familiare e le somme di denaro esposte nella dichiarazione di successione Legittimità Onere della prova Spetta agli eredi Rinuncia alleredità successiva alla notifica dellavviso di accertamento Inidoneità della rinuncia ad evitare lazione accertatrice pag. 33 Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi Maggior reddito accertato a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa Presunzione di distribuzione ai soci nellanno di realizzazione in proporzione alla quota di partecipazione Legittimità E onere del contribuente fornire la prova contraria 29 Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Accertamento bancario ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 Tassazione sia dei versamenti che dei prelievi non giustificati dal contribuente Legittimità Riconoscimento di una percentuale di costi necessari alla produzione dei maggiori ricavi accertati Non necessita 22 Accertamento Accertamento delle Imposte dirette e dellImposta sul valore aggiunto Accertamento da studi di settore ex artt. 62 bis e sexies D.L. n. 331/93 Natura degli studi di settore Si tratta di indici rilevatori di possibili evasioni Necessità che lo scostamento del dato rilevato sia connotato da grave incongruenza Consegue 36 Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Emissione dellavviso di accertamento prima del termine fissato dallart. 12, comma 7, L. n. 212/2000 Anticipazione motivata con limminenza dei termini di decadenza dellaccertamento Sufficienza Legittimità dellavviso di accertamento Consegue 22 Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Emissione dellavviso di accertamento prima del termine fissato dallart. 12, comma 7, L. n. 212/2000 Anticipazione motivata con limminenza dei termini di decadenza dellaccertamento Sufficienza Assenza in concreto della assunta urgenza Illegittimità dellaccertamento Consegue 39 Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto Accertamento ex art. 39, comma I, lett. d), del D.P.R. 600/73 Accertamento analitico induttivo Accertamento standardizzato mediante lapplicazione degli studi di settore Risultanze delle elaborazioni statistiche Natura Oscilla tra le presunzioni semplici e le presunzioni legali relative Inidoneità degli studi di settore a costituire di per sé elementi sufficienti a motivare laccertamento Necessità che lo studio di settore sia integrato da altri elementi acquisiti dallUfficio Sussiste Avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore Mancanza di ulteriori elementi ed indizi idonei a suffragare la pretesa avanzata Sussistenza di uno scostamento di lieve entità fra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore Nullità dellavviso di accertamento Consegue 19 Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Assenza di violazioni tali da rendere del tutto inattendibili le scritture contabili Anti-economicità della gestione Insufficienza per lapplicazione del metodo di accertamento induttivo 16 Dichiarazione dei redditi Natura di dichiarazione di scienza Emendabilità della dichiarazione Consegue Correzione precedente alle attività accertative dellUfficio Obbligo per lUfficio di rispettare le risultanze della correzione Consegue Correzione successiva Grava sul contribuente lonere di dimostrazione della correttezza della correzione apportata 25 Accertamento Accertamento ai fini delle Imposte dirette e dellImposta sul valore aggiunto Osservazioni e memorie del contribuente ex art.12, co. 7, L. n. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente Obbligo di motivazione .dellaccertamento in relazione alle osservazioni presentate Non sussiste pag. Accertamento dellimposta sul valore aggiunto Imposta sul valore aggiunto Operazione effettuata direttamente da soggetto non residente nei confronti di soggetto di imposta nazionale Individuazione del momento impositivo E quello della consegna/fatturazione del bene anziché quello della estrazione dal deposito fiscale 45 Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Raddoppio dei termini di decadenza per laccertamento Consegue dal mero riscontro di fatti comportanti lobbligo di denuncia penale 39 Definizione delle liti minori ex art. 39, co. 12, D.L. n. 98/2011 Liti pendenti definibili Sono anche quelle per le quali ricorra una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo che non sia stata già dichiarata con pronuncia non più impugnabile 57 Notificazioni atti impositivi Notificazione dellaccertamento col rito degli irreperibili assoluti a contribuente solo temporaneamente assente Inesistenza giuridica della notificazione Consegue 48 Procedimento e processo Processo tributario Art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 Escussione di polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di obbligazioni tributarie Giurisdizione del Giudice tributario Non sussiste 53 Procedimento e processo Processo tributario Atti impugnabili Atti non contenuti nellelencazione di cui allart. 19 D.Lgs. n. 546/1992 Sono impugnabili se portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata Preavviso di fermo amministrativo E Tale Autonoma impugnabilità Consegue 51 Procedimento e processo Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Dedotta illegittimità per intervenuta norma abrogativa della Tarsu Intervento normativo ad opera dellart. 14, comma VII, del D.Lgs. 23 del 2011 autorizzante i comuni a continuare ad applicare i regolamenti Tarsu già adottati Legittimità della pretesa avanzata Sussiste Mancata adozione riforma Tarsu da parte dellente locale servizio Dedotta illegittimità del provvedimento Non sussiste Giurisdizione delle commissioni tributarie Non si estende alla legittimità della delibera comunale Invocata stagionalità dellattività accertata Assenza di elementi probatori a sostegno delle eccezione Legittimità della pretesa Sussiste 59 7 CONTENZIOSO 3 RISCOSSIONE Riscossione Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione della società partecipata Controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 173 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 Notificazione della cartella di pagamento al socio debitore solidale Deve intervenire entro i termini di decadenza di cui allart. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 69 4 Riscossione Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione della società partecipata Iscrizione a ruolo estesa al socio debitore solidale Eccepita lomessa preventiva escussione del patrimonio della società Non costituisce un adempimento procedurale obbligatorio Legittimità delliscrizione a ruolo Sussiste pag. 69 Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Iscrizione ai sensi dellart. 36 bis, D.P.R. n. 633/1972 Motivazione della cartella di pagamento indicante solo i termini del controllo formale della dichiarazione presentata Sufficienza 63 Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Iscrizione ai sensi dellart. 68, D.Lgs. n. 546/1992 Motivazione della cartella di pagamento indicante solo i termini della liquidazione della sentenza Sufficienza 66 Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Notifica E atto strumentale alla conoscenza da parte del contribuente della pretesa dellAmministrazione Notifica a mezzo posta Impugnazione da parte del contribuente Raggiungimento dello scopo Consegue Nullità della iscrizione a ruolo Non sussiste 66 Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Sottoscrizione della cartella di pagamento e indicazione del responsabile del procedimento Necessità per i soli ruoli consegnati al Concessionario per la riscossione a far data dal 1 giugno 2008 63 Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Sottoscrizione della cartella di pagamento e indicazione del responsabile del procedimento Necessità Non sussiste 66 Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Termini di decadenza Data delliscrizione a ruolo Irrilevanza Data di notifica della cartella di pagamento Costituisce il termine iniziale per il computo del termine di decadenza 63 INDICE CRONOLOGICO Commissione tributaria regionale di Napoli Sezione Staccata di Salerno, Sez. IX, 26 aprile 2013, n. 136 63 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 4 giugno 2013, n. 378 48 Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. IX, 26 giugno 2013, n. 346 16 Commissione tributaria regionale di Napoli Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 26 giugno 2013, n. 353 19 Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 3 luglio 2013, n. 359 22 Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 3 luglio 2013, n. 364 25 Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno Sez. XII, 3 luglio 2012, n. 417 51 Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno Sez. XII, 3 luglio 2013, n. 367 66 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 26 agosto 2013, n. 475 53 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 12 settembre 2013, n. 535 29 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 12 settembre 2013, n. 537 33 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 16 settembre 2013, n. 551 7 5 6 Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 30 settembre 2013, n. 412 36 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 7 ottobre 2013, n. 544 57 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 632 11 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. I, 28 ottobre 2013, n. 654 69 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VIII, 6 novembre 2013, n. 637 39 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 28 novembre 2013, n. 660 45 Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. I, 21 gennaio 2014, n. 129 59 Imposta sul valore aggiunto APPLICAZIONE DELLIMPOSTA ALLE RIVENDITE DI ORO USATO Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 16 settembre 2013, n. 551 Pres. Oricchio Rel. Tipaldi I. Accertamento Accertamento ai fini delle Imposte dirette e dellImposta sul valore aggiunto Osservazioni e me morie del contribuente ex art.12, co. 7, L. n. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente Obbligo di motivazione dellaccertamento in relazione alle os servazioni presentate Non sussiste II. Imposta sul valore aggiunto ai com pro oro Regime del reverse charge Condizioni di applicazione Contempo ranea presenza di elementi oggettivi (i beni non devono derivare da acquisti con applicazione del regime del margi ne e devono essere costituiti da oggetti usati e/o avariati, nonché da prodotti di oreficeria qualificabile come rottami) e soggettivi (lattività svolta dal cessiona rio deve essere esclusivamente quella di trasformazione, fusione anche chimica degli oggetti) Mancanza di alcuno de gli elementi richiesti Applicazione del limposta sul valore aggiunto con il re gime del margine Consegue I. Lart. 12, co. 7 L. n. 212/2000 nel prevedere che la parte, entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c., può comunicare osservazioni sul contenu to dello stesso e fare richieste che sono valutate dallUfficio impositore, non impone allo stesso Ufficio lobbligo di indicare nella motivazione dellavviso di accertamento sia lavvenuto espletamento dellesame delle osservazioni al p.v.c., che il risultato dello stesso. Infatti lo stes so Ufficio ben può non avere considerato meri tevoli di considerazione le osservazioni fatte dalla contribuente, tenuto conto del contenuto del p.v.c., ma avere ritenuto, anche se tacita mente, di condividerne i risultati. II. Perchè ai beni ceduti dagli operatori c.d. compro oro si renda applicabile il regime del reverse charge è necessario il concorso di due elementi oggettivi (i beni non devono derivare da acquisti con applicazione del regime del margine e devono essere costituiti da oggetti usati e/o avariati, nonché da prodotti di orefice ria qualificabile come rottami e, quindi, non idonei al consumo finale, perché non più suscet tibili di essere utilizzati dal consumatore finale) e di un elemento soggettivo, costituito dallattività esercitata dal cessionario, che deve es sere esclusivamente quella di trasformazione, fusione anche chimica degli oggetti, allo scopo di trarne il fino negli stessi contenuto. Per tanto, nel caso di cessione di beni qualificabili come rottami a soggetto che esercita, oltre allattività di trasformazione degli oggetti doro, anche quella di commercio di metalli preziosi, resta applicabile il regime del margine, con con seguente debenza dellIVA corrispondente da parte del cedente. Svolgimento del processo Sulla base del p.v.c. della G. di F. Salerno 27/10/11, lUfficio rettificava i Mod. UNI CO/08/09/10, presentati per gli anni 2007-2008 e 2009 dalla società K. s.r.l., contestando lo messa istituzione del registro di carico e scarico dei beni di oreficeria commercializzati e lomes sa tenuta del prescritto registro dellIVA sul margine, in violazione della L. 14/01/00, n. 7, emanata in attuazione della direttiva Comunita ria 98/80/CE, nonché del documento esplicativo della B. dItalia in materia di oro del 26/06/2011, avendo rilevato i verificatori che la contribuente, esercitando la compravendita di oreficeria usata, era obbligata ad applicare il re gime del margine, di cui allart. 36 del D.L. 41/1995. Ciò posto, poiché la società negli anni 20072008 e 2009 aveva erroneamente fatturato ope razioni attive col titolo di non imponibilità ex 7 8 art. 17 c.5 del D.P.R. n. 633/72 beni acquistati da privati per 2.326.296,00; 3.773.628,00; 3.826.208 ed effettuato vendite per 2.793.958,00; 4.419.174,00; 4.218.305,00 con un margine positivo al lordo IVA pari ad 467.663,00, 645.546,00 e 392.097,00, veniva chiesto il pagamento di IVA per 77.944,00, 107.391,00 e 65.350,00, inclusa nel suddetto importo, oltre accessori. Con unico ricorso la società rappresenta in pri mo luogo di esercitare lattività compro oro con la quale acquista da privati oggetti in oro usati e/o avariati per rivenderli a due società, le quali non sono consumatori finali, né rivendono i beni allo stato originario, ma li sottopongono o li fanno sottoporre a procedimenti di lavorazio ne primaria industriale con trattamento chimico e fusione, ottenendo lingotti doro da investi mento, di talché le cessioni venivano considera te non imponibili ai sensi dellart. 17, c. 5 del D.P.R. n. 633/72. Avendo i verificatori considerate imponibili le suddette cessioni, la società, ai sensi dellart. 12, c. 7 della L. 212/2000, inviava memorie allUf ficio chiedendo di rivisitare il p.v.c. senza avere un riscontro positivo, ma ricevendo gli avvisi di accertamento in questione. Tanto premesso chiedeva lannullamento degli atti impositivi: a) per mancata valutazione delle osservazioni al p.v.c.; b) per violazione della L. n. 7/2000 e dei succes sivi chiarimenti, tra cui 20/06/01 e 18/12/01, di ramati dalla B. dItalia, secondo cui la rivendita di oggetti usati di oro acquistati da privati rien trano tra le operazioni non imponibili se non ceduti a consumatori finali; c) inapplicabilità del regime del margine perché relativo solo a beni mobili suscettibili di reim piego nello stato originario o previa riparazione, come da circ. min. 22/06/95, n. 177/E. Resisteva lUfficio, sottolineando la legittimità del proprio operato considerato che la ricorrente, operatore non professionale, vende i beni acqui stati da privati allo stato originario, senza alcuna manipolazione industriale, di talché si applica il regime del margine e non il reverse charge. Insiste la contribuente con note depositate il 09/01/13, allegando, a sostegno delle proprie ra gioni: 1) interpello, riscontrato dalla D.R.E. della To scana in data 01/09/11; 2) parere dellA.E., D.R. di Cagliari 29/03/12 con richiamo e riporto in sintesi del parere di altre D.D.R.R. dellA.E. e di giurisprudenza di merito; 3) risoluzione di diverse D.D.R.R. e della Dire zione Centrale Normativa dellA.E., nonché giu risprudenza di merito. Motivi della decisione Il ricorso è parzialmente fondato. l. Il primo motivo non ha pregio. Ai sensi dellinvocato art. 12, c. 7 della L. 212/2000 la parte, entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c., può comunicare osservazioni sul con tenuto dello stesso e fare richieste che sono va lutate dallUfficio impositore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricor rente, la suddetta norma non prevede che nel lavviso di accertamento deve esplicitamente es sere indicato sia lavvenuto espletamento delle same delle osservazioni al p.v.c., che il risultato della stessa. La mancata indicazione di quanto sopra non comporta lillegittimità della motiva zione dellavviso di accertamento, sia perché tanto non è previsto e sia perché sta a significare che lUfficio non ha considerato meritevoli di considerazione le osservazioni fatte dalla contri buente, tenuto conto del contenuto del p.v.c., ma ha ritenuto, anche se tacitamente, di condivider ne i risultati, in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità per casi simili (ex multis Cass. Sez. T. 22171/08; 10205/03; 15379/02). Non va tra scurato, poi, che lindicazione di cui sopra non può rappresentare un elemento essenziale della motivazione, oltre quelli, a riguardo, previsti dallart. 42 del D.P.R. 600/73 (per le II.DD.) e dallart. 56 del D.P.R. n. 633/72 (per lIVA), non potendosi riconoscere alle osservazioni fatte dal la parte, in epoca anteriore allemissione dellat to impositivo, dignità giuridica. 2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, riu niti per la marcata connessione, sono parzial mente fondati. 2.1 La ricorrente contestava lerrata interpreta zione della L. 17/01/00, n. 7, che ha disciplinato il mercato delloro, con particolare riguardo al c. 4 dellart. 3, con il quale il legislatore aggiunge va il seguente c. 5 allart. 17 del D.P.R. n. 633/72. In deroga al primo comma, per le cessioni im ponibili di oro da investimento di cui allart. 10, n. 11, nonché per le cessioni di materiale doro e per quelli di prodotti semilavorati di purezza pa ri o superiore a 325/1000, al pagamento dellim posta (IVA) è tenuto il cessionario, se soggetto passivo dellimposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dimposta con losservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con lindicazio ne.... Alluopo richiamava: a) le risoluzioni emesse, in risposta a specifici quesiti posti da singoli operatori del settore compro oro e da associazioni degli stessi, sia dalle direzioni regionali dellA.E. (alleg. 5, 13, 14) che dalla Direzione Centrale Normativa del la stessa (alleg. 1 e 3); b) provvedimenti di annullamento in autotutela di atti impositivi emessi in base a pp.vv.cc. della G. di F. (alleg. 15-17-18-21) da parte di Direzio ni Provinciali dellA.E., tra cui spicca, per lesaustività di trattazione, quella di Cagliari, nonché, per la competenza territoriale in cui rientra lA.E. di Salerno, quella di Napoli; c) giurisprudenza di merito (alleg. 7-16 e 19); d) circolari della B.ca dItalia con le quali veni va specificata la differenza tra oro di investi mento e materiale doro, per le cui cessioni del secondo va applicato il reverse charge (alleg. 2 e 6); e) dichiarazione dei soggetti economici ai quali cedeva gli oggetti e/o rottami di oro acquistati da privati, attestanti lattività che gli stessi eser citavano (alleg. 22) e relative visure camerali (alleg. 23). Sottolineava che dalla documentazione di cui al le lett. a), b) e c) si rilevava una univoca inter pretazione del richiamato art. 17, c. 5, la quale legittimava lapplicato reverse charge alle ven dite effettuate e non il regime del margine co me indicato dai verificatori e confermato dal lUfficio. 2.2 Dai chiarimenti di natura amministrativa resi delle richiamate circolari e confermati in modo più incisivo con la successiva circolare 28/05/10, si rileva, tra laltro, che: a) loro, il cui commercio è legittimamente consentito anche agli operatori non professiona li, in cui rientrano i c.d. compro oro, può esse re dedotto, per esclusione, da quello non riserva to agli operatori professionali in oro; b) i suddetti soggetti: b1) non sono obbligati alla comunicazione di inizio dellattività e, quindi, non devono essere in possesso dei requisiti di cui allart. l, c. 3 della L. 7/2000; b2) possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonde rie o ad altri operatori, figurandosi la loro attività, come commercio di prodotti finiti non rientranti nella definizione di oro di cui al c. 1 del richiamato art. 1; b3) non possono contemporaneamente acquista re oro da gioielleria usato e/o avariato, fonder lo (direttamente o tramite terzi) e vendere il fi no ottenuto. Tenuto conto dei condivisibili chiarimenti forniti dalla Banca dItalia in merito ai richiamati artt. della L. n. 7/2000, a parere della Commissione, loro usato e/o avariato destinato alla fusione è soggetto ai fini IVA al regime ordinario se dalla fusione non si ottenga oro da investimento o di tipo industriale, ma altro oro da gioielleria ad uso commerciale. Per contro se dalla fusione si ottiene oro da in vestimento o di tipo industriale, trova ingresso il reverse charge di cui allart. 17, c. 5 del D.P.R. n. 633/72. In tal senso concludono anche le richiamate ri soluzioni di cui alla lett. a) del punto 2.l, con le quali però, sono stati opportunamente previsti giustificati e comprensibili paletti, condivisi da questa C.T.P., al fine di evitare comportamen ti elusivi con unapplicazione generalizzata dal reverse charge, anche in carenza di presupposti. Nello specifico è stato precisato che: a) ai beni ceduti dagli operatori c.d. compro oro, pur se non professionali si applica il regi me del reverse charge se: a1) non derivano da acquisti con applicazione del regime del margine; a2) gli stessi siano costituiti da oggetti usati e/o avariati, nonché da prodotti di oreficeria qualifi cabile come rottami e, quindi, non idonei al con sumo finale, perché non più suscettibili di essere utilizzati dal consumatore finale; a3) i medesimi, pur non rientranti in tale catego ria, perché materiali di oro non rappresentanti sotto laspetto merceologico oro industriale (lingotti, piastrine, ecc.), siano stati a ceduti a soggetti che esercitano esclusivamente lattività di ricondizionamento, assumendo valenza non tanto le caratteristiche delloggetto, ma la sua destinazione. b) il cessionario deve esercitare in via esclusiva lattività di trasformazione, fusione anche chi mica degli oggetti, allo scopo di trarne il fino negli stessi contenuto; né assume rilevanza, in caso di esercizio di doppia attività (ricondizio 9 namento degli oggetti usati e/o avariati e com mercializzazione degli stessi), la presenza di se parate contabilità. 2.3) Gli oggetti trattati dalla K. s.r.l.: a) erano rappresentati da oreficeria usata (f. 12, 72 e 77 del p.v.c.); b) venivano acquistati da privati (f. 74 del p.v.c.); c) venivano venduti a due clienti (f. 73 del p.v.c.). I cessionari, rappresentati dalla società F. C. s.r.l. con sede legale in Napoli e sede operativa a Marcianise (CE), e dalla società I. S.p.A. con sede legale ed operativa in Arezzo, con dichiara zione sostitutiva di certificazione, nel rappresen tare di essere operatori professionali ex-art. 1, c. 3, L. n. 7/2000, precisano: il primo, di esercitare contemporaneamente lattività di commercio di metalli preziosi, non ché di acquisto di rottami auriferi (oreficeria usata) destinati ad essere fusi, saggiati e affinati allo scopo di trarre il metallo prezioso da vende re in conformità alla L. n. 7/2000; il secondo, di non essere in possesso di licenza per il commercio di gioielli doro e, quindi, di non svolgere questo di attività, ma di impiegare i rottami di gioielleria acquistati solo ed elusiva mente in un processo di lavorazione, trasforma zione, e affinazione chimica, direttamente o tra mite terzi, che termina con lottenimento di oro da investimento e/o materiale doro di cui allart. 1 della L. n. 7/2000. Da quanto esposto non hanno pregio le argo mentazioni in proposito sviluppate dallUfficio. Per contro, pur condividendo i motivi esposti 10 dalla ricorrente, a parere della Commissione, considerato che la cessionaria F.C. s.r.l. esercita una doppia attività e non solo il ricondiziona mento degli oggetti preziosi usati e/o avariati, per cui non é possibile, almeno in questa sede, rilevare se tutti i beni acquistati dalla società K. s.r.l. siano stati trasformati per ricavarne il me tallo prezioso e non commercializzati allo stato originario, a tali vendite non può essere applica to il reverse charge. 2.4) Il quarto motivo è palesemente infondato, considerato che pur essendo la società a cono scenza, come lo prova il contenuto del ricorso, che il reverse charge poteva essere applicato so lo alle vendite fatte ad operatori esercenti in via esclusiva lattività di ricondizionamento dei beni ceduti, ha comunque applicato il suddetto regi me e non quello del margine e, quindi, alla stessa è da addebitare lesborso dellIVA da par te della cessionaria. 2.5) Per quanto sopra esposto non è meritevole di accoglimento neanche la paventata incertezza della norma al fine di evitare la sanzione per il rilievo confermato. Considerato lesito del giu dizio, le spese processuali vengono compensate. P.Q.M. La Commissione accoglie parzialmente il ricor so e, per leffetto, dichiara non soggette reverse charge le vendite fatte alla società F.C. di Napo li, mandando allUfficio per la rideterminazione dellimposta non addebitata in fattura per altre cessioni fatte dalla ricorrente; compensa le spe se. Tassa sui rifiuti solidi urbani CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 632 Pres. e Rel. Oricchio Tributi comunali Tassa sui rifiuti soli di urbani Assimilazione dei rifiuti spe ciali ai rifiuti urbani ai fini dellimposi zione Deliberazione comunale Necessità Determinazione delle tipologie dei rifiuti speciali assimilati E da ef fettuare sulla base della tabella allegata alla Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, decreto attuativo del lart. 5 del D.P.R. n. 915/82 Lassimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti soli di urbani può essere stabilita solo attraverso de liberazione comunale, così come previsto dal lart. 198 - Competenze dei comuni - comma 2, lett. g) D.lgs. n. 152/2006; in particolare la deli berazione comunale deve assimilare i rifiuti spe ciali ai R.S.U. per qualità e quantità, secondo i criteri dettati dallo Stato, così come posto dal lart. 195 - Competenze dello Stato, comma 2, lett. e) che devono prevedere anche la determi nazione e la disciplina dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per lassimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. In attesa dellema nazione del decreto previsto, è necessario fare riferimento alla Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, decreto attuativo dellart. 5 del D.P.R. n. 915/82, che lascia ampio margine ai Comuni sulla determinazione delle tipologie dei rifiuti speciali assimilati sulla base di una tabella che, seppur non tassativa, indica chiara mente le tipologie di rifiuti speciali conferibili in discarica e, quindi, equiparabili agli urbani. Sulla base di tale fonte, non è normativamente ed ontologicamente possibile lequiparazione agli urbani dei rifiuti derivanti dalla lavorazio ne di materiali ferrosi, e pertanto le aree in cui essi si producono sono sottratte alla privativa comunale e non sono soggette a TARSU. Svolgimento del processo Con atto di ricorso tempestivamente notificato a controparte, la società a responsabilità limitata E.P.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, adiva questa Commissione Tributaria provinciale deducendo di volere impugnare lav viso di accertamento notificato dal Comune di S. con cui veniva richiesto il pagamento a titolo di TARSU per lanno di imposta 2008 della somma complessiva di 69.083.00. La società ricorrente eccepiva preliminarmente alcuni vizi formali dai quali sarebbe stato affetto latto impugnato e segnatamente: a) La nullità del provvedimento per evidente vi zio di notifica dello stesso; b) lillegittimità, lerroneità e comunque lineffi cacia dellaccertamento opposto, per mancata partecipazione della ricorrente alla fase del pre ventivo contraddittorio, in violazione degli artt. 6, 7, 10, 11 della L. n. 212/2000, nonché del lart. 24 della L. n. 4/1929 e, in ogni caso, del lart. 9 del Regolamento comunale sulle Entrate; c) lillegittimità, lerroneità e comunque lineffi cacia dellaccertamento per mancata sottoscri zione con firma autografa o digitale del provve dimento, emesso in violazione delle norme di legge vigenti in materia di documenti tributari informatici. Nel merito, chiedeva comunque a questa Com missione di voler accertare lillegittimità e lerroneità dellaccertamento opposto: a) per violazione del disposto di cui ai comma 7 del lart. 12 della L. n. 212/2000, e, per esso, del lart 1 comma 162 della L. n. 296/2006, b) per violazione degli arti. 62 e 68 del D.lgs. n. 507/1993 in ragione dellintassabilità delle su perfici in cui si producono rifiuti speciali, come accaduto nel caso di essa ricorrente; c) per man cata applicazione del principio di continuazione delle violazioni ex art. 12 D.lgs. n. 472/1997. Nellampio e documentato ricorso la società ri corrente affermava che con latto impugnato il Comune di S. aveva accertato nei suoi confronti 11 12 una maggiore TARSU presumibilmente dovuta per lanno 2008 con la motivazione che dallesa me degli atti dufficio relativi alla TARSU per lanno oggetto dellaccertamento, sono emerse incongruenze relativamente alla conduzione e/o detrazione dellimmobile; da individuarsi presu mibilmente con il capannone industriale ove la ricorrente società, esercita, in prosecuzione della preesistente attività familiare, sin dal 1968, lattività di lavorazione e commercializzazione di materiale ferroso. Aggiungeva, altresì che lUfficio aveva invero, indicato nella sezione del provvedimento riferita al Riepilogo dati esclusivamente lindirizzo dellunità immobiliare oggetto di censura, ivi ri portando unicamente il riferimento alla Via delle C. 44, senza quindi precisare alcun altro riferi mento utile allidentificazione del fabbricato in questione, per poi evidenziare, in una sorta di tabella, che la società ricorrente avrebbe dichia rato e versato per lanno in discorso la TARSU su 800 metri quadri di superficie imponibile, sotto la categoria 0800-ALTRI COMMERCI ai fini della determinazione della tariffa applicabi le, mentre lente impositore aveva accertato che la superficie tassabile dellimmobile sito in via delle C. 44 sarebbe stata pari a ben 5247 mq, da riferirsi, così come da esso stesso riportato, sem pre allapplicazione dellaliquota relativa alla categoria 0800- ALTRI COMMERCI. Ne era derivata la quantificazione di maggiore TARSU asseritamente dovuta nel il 2008 per 69.083.00, di cui 33.041,21 per infedele de nuncia ex art. 76 D.lgs. n. 507/1993 e art. 28 RGE (75%); 24.780,91 per sanzioni; 3.304,12, per addizionale ECA; 1.652,06 per addizionale provinciale; 5.476,80 per interessi su sorta capitale; 821,52, per interessi su addi zionali. Nellevidenziare la correttezza del proprio ope rato, la società ricorrente confermava di eserci tare lattività di lavorazione di materiali ferrosi che provoca scarti di lavorazione non assimila bili ai rifiuti urbani e, pertanto, da smaltirsi al di fuori della privativa comunale, come puntual mente sempre avvenuto. Concludeva per lannullamento, previa sospen siva, dellimpugnato avviso di accertamento, con vittoria di spese. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si co stituiva in giudizio il Comune di S. che impu gnava lavverso dedotto sostenendo la legittimità del proprio operato: in particolare so steneva linsussistenza di qualsiasi vizio proce dimentale e la fondatezza della pretesa tributaria recata con latto impugnato, ovvero la tassabilità di tutti gli oltre 5000 mq della superficie occu pata dalla ricorrente per lesercizio della sua attività. Precisava lente che il thema decidendum sotte so allimpugnato avviso di accertamento era co stituito dallassoggettabilità alla TARSU anche delle aree in cui la ricorrente produce rifiuti fer rosi, riconducibili a sfridi di lavorazione, per la rivendita allingrosso delle lastre di ferro da essa stessa commercializzate. In proposito lente impositore sostanzialmente riteneva che la società E. non avesse documen tato la sussistenza delle condizioni per benefi ciare dellesenzione prevista dallart. 62, co.3 del D.lgs. n. 507/1993 e, pertanto, non potesse sottrarre gran parte della superficie in cui si svolge lattività aziendale alla TARSU richiesta. Concludeva per il rigetto dei ricorso, con vitto ria di spese. Previo preliminare esame presidenziale dellammissibilità del ricorso, veniva fissata specifica camera di consiglio per la trattazione dellistanza cautelare e, quindi, rinviata allo dierna udienza la trattazione dei merito della controversia. In prossimità di questa la società ricorrente depositava ulteriori memorie illustra tive, quindi, allesito della discussione la contro versia veniva decisa in base alle seguenti consi derazioni. Motivi della decisione Ritiene questa Commissione che il proposto ri corso, sia giuridicamente fondato e meriti acco glimento nei termini di seguito indicati. Per meglio comprenderei motivi che hanno in dotto ad adottare lanticipata decisione è oppor tuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni: con il libello introduttivo del presente giudizio la società E.s.r.l. ha ritenuto di impugnare un avviso di accertamento con il quale il Comune di S. accertava nei suoi confronti una maggiore TARSU dovuta in considerazione dellasserita soggezione al tributo dellintera area in cui si svolgeva incontestatamente lattività industriale di lavorazione di materiali ferrosi, ritenendo che questi - essendo assimilabili ai rifiuti urbani do vessero essere smaltiti dal Comune con paga mento della relativa tassa. La E. ritiene, invece, che nessun ulteriore pagamento sia dovuto al lente per il titolo recato nellimpugnato avviso sia perchè il procedimento che ha portato alla sua emanazione è affetto da numerosi vizi, sia perchè i residui della lavorazione dei materiali ferrosi non sono equiparabili ai rifiuti solidi ur bani e, quindi, le superfici ove essi si producono non sono computabili ai fini TARSU. Così deli neati i termini della controversia, ritiene la Commissione che le questioni preliminari solle vate dalla ricorrente siano tutte infondate, ed in particolare: non sussiste alcun difetto di notifica dellatto impugnato sia quanto al soggetto passi vo perchè esso è stato correttamente individuato (ai sensi dellart. 2948 cod.civ) nella società in cui si era trasformata nelle more la società alle poca dei fatti operante avente ragione sociale E.P.C. di O.L.e f.s.a.s.. La notifica risulta, inoltre, regolare in quanto, come da consolidata giurisprudenza, la mancata apposizione sulloriginale o sulla copia conse gnata al destinatario della relata di notifica non comporta linesistenza della stessa ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento che non è previsto nel suo interesse. Del pari priva di dignità è leccezione sollevata al mancato contraddittorio preventivo in quanto non vi è alcuna norma che lo imponga alle am ministrazioni comunali nel momento in cui ri tengano di dover recuperare a tassazione aree per le quali il contribuente aveva omesso di li quidare il relativo tributo. Peraltro è stata versata in atti una scheda di rile vazione dello stato dei luoghi avvenuta in data 17.12.2012 sottoscritta da P.C.M., quale legale rapp.te della E. s.r.l.. Infine anche leccepita omessa sottoscrizione dellatto da parte del funzionario responsabile è inconferente quanto il nome dello stesso è indi cato a stampa ed è, peraltro, il R.U.P. per tutti gli accertamenti TARSU ex delibera di G.C. n.928/2010. Sfrondato il terreno dalla selva del le sollevate eccezioni preliminari (la cui totale infondatezza non potrà non rilevare sotto il pro filo del regolamento delle spese), questa Com missione ritiene che nel merito la società contri buente abbia ragione in quanto le superfici in cui incontestabilmente produce rifiuti speciali di natura ferrosa non possono essere soggette a tas sazione dal Comune non essendo detti rifiuti ex lege equiparabili ai rifiuti urbani. A tal fine, va evidenziato come la E. sin dallan no di avvio dellattività di famiglia (1965), risul ta avere assoggettato alla TARSU una superficie pari a circa 800 mq, pari cioè alle aree del ca pannone industriale adibite a deposito dei pro dotti ferrosi sia in ingresso che in uscita, dopo lavvenuta lavorazione in base alle richieste dei clienti, in cui sono ricompresi Uffici e aree am ministrative, assoggettati a tassazione ordinaria. Per tutta la restante superficie, invero, come am piamente documentato anche attraverso la peri zia di stima giurata depositata agli atti, corredata anche di idonea documentazione fotografica, e come evincibile altresì dalla piantina in scala, sempre depositata agli atti, la E. ha sempre provveduto allo smaltimento in proprio, attra verso convenzione con una ditta specializzata, dei rifiuti speciali di natura ferrosa, derivanti dalla lavorazione industriale effettuata allinter no del capannone, e pagato regolarmente i costi di tale operazione. Di tale circostanza lodierna ricorrente ha forni to adeguata prova, depositando sempre in alle gato al ricorso introduttivo, sia il contratto con la ditta in questione, sia i partitari con le fatture di addebito del costo di smaltimento dei predetti rifiuti speciali e, comunque, non è in questa sede che possono muoversi eventuali censure circa le modalità di autonomo smaltimento dei propri ri fiuti da parte della E.. Tanto precisato, resta da esaminare la tesi del Comune di S. che si fonda sulla qualificazione dei rifiuti di natura ferrosa, così come sono in controvertibilmente qualificabili quelli ascrivibi li allattività della società ricorrente, quali rifiuti speciali assimilabili agli urbani con la conse guente sottoposizione a tassazione delle aree ove essi vengono prodotti. Orbene, la società E., a sostegno delliter logicogiuridico proposto nel ricorso ha richiamato ben due sentenze della Suprema Corte in cui, pro prio sui materiali ferrosi, è stata espressamente statuita la particolare natura di rifiuti ad essi ri conducibile, che, per lappunto, mai avrebbe po tuto esser smaltita in regime di privativa, perchè da considerarsi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. La Sezione condivide tale giurisprudenza perchè fondata su dati normativi incontrovertibili: las similazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi ur bani è stabilita solo attraverso deliberazione co munale, così come previsto dallart. 198 - Com petenze dei comuni - comma 2, lett. g) D.lgs. n. 152/2006; in particolare la deliberazione comu nale deve assimilare i rifiuti speciali ai R.S.U. 13 14 per qualità e quantità, secondo i criteri dettati dallo Stato, così come posto dallart. 195 - Com petenze dello Stato, comma 2, lett. e) che devo no prevedere anche la determinazione e la disci plina dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per lassimilazione ,ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti ur bani. Latteso decreto interministeriale (previsto ancor prima dal Decreto Ronchi), che dovrebbe de finire i criteri qualitativi e quali-quantitativi so pra enunciati (e quindi sostituirsi ai regolamenti comunali) non è stato ancora emanato, pertanto la norma alla quale è possibile fare riferimento (anche se non più citata dallattuale normativa) è la Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, decreto attuativo dellart. 5 del D.P.R. n. 915/82, lasciando così ampio margine ai Comu ni sulla determinazione delle tipologie dei rifiuti speciali assimilati ma sulla base di una tabella (di seguito riportata) che, seppur non tassativa, indica chiaramente le tipologie di rifiuti speciali conferibili in discarica e, quindi, equiparabili agli urbani . Il criterio qualitativo dettato dal Paragrafo 1.1.1. della richiamata deliberazione è il seguente: 1.1.1. I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dellart.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 posso no essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica ana loga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, sia no costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificati vo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, pla stica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; - accoppiati quali carta plastificata, carta metal lizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra dì legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil-pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufat ti composti prevalentemente da tali materiali, come camere daria e copertoni; - resine termoplastiche e termo-indurenti in ge nere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dellart.2 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costitu iti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, pla stica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dellindustria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriora ti, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione dì frutta e ortaggi, ca seina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simi li); - residui animali e vegetali provenienti dalle strazione di principi attivi. Come è dato vedere, lunico accenno recato nel la richiamata delibera ai materiali ferrosi è quel lo di manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili: nulla di simile agli scarti di lavorazioni industriali di prodotti ferrosi di cui si pretende la soggezione a TARSU con lavviso di accertamento qui im pugnato. Ne consegue che lequiparazione effettuata dal Comune con proprio regolamento è illegittima per palese violazione della superiore normativa e il relativo atto (delibera di G.C. n.794/1998) va - sul punto - disapplicato ai sensi dellart.7 del D.lgs. n. 546/1992. I risvolti di natura tributaria di tale impostazione si rivelano immediatamente nellapplicazione del D.lgs. n. 507/93, Capo III recante la discipli na della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al cui art. 62 - Presuppo sto della tassa ed esclusioni, comma 2, viene previsto che non siano soggette a tassazione quelle aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (artigianali, industria li, commerciali e servizi) ..., al comma 3 preve de invece che nella determinazione della super ficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, lasciando infine ai comuni, la facoltà di indivi duare nel regolamento categorie di attività pro duttive di rifiuti speciali tossici e nocivi alle quali applicare delle riduzioni e/o esenzioni ri spetto allintera superficie su cui si svolge lattività. La disomogeneità delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tra i diversi Comuni Italiani è un fatto e si protrarrà fino a quando non sarà ema nato il D.M. di assimilazione ma, nellattesa, si dovranno applicare comunque le scarne disposi zioni della Del. Int.le del 27/07/1994, così come disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge finanziaria 2007, art. 184 : «Nelle more della completa attuazione delle disposizioni re cate dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ..,. lett. b): in materia di assimilazione dei rifiuti speciali, continua ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, com ma 1, del D.lgs. 22/97». Ne deriva che il Comune di S. può assimilare ai rifiuti solidi urbani quelli speciali e sottoporli a TARSU solo se previsti nella richiamata tabella e rispettando i criteri quali-quantitativi dettati con regolamento: nel caso di specie non essendo normativamente ed ontologicamente possibile lequiparazione agli urbani dei rifiuti derivanti dalla lavorazione di materiali ferrosi da parte dellEdilfer, le aree in cui essi si producono so no sottratte alla privativa comunale e non sono soggette a TARSU. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che limpugnato avviso di accertamento va an nullato poiché illegittimo. Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali, ritiene questa Commissione che sussistano le condizioni di legge per dichiararle compensate tra le parti ciò sia per la particolarità della materia in contestazione sia per il mancato accoglimento delle defatiganti eccezioni preli minari sollevate dalla ricorrente. P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Saler no - Sez. VI definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Edilfer s.r.l. nei confronti del Comune di Salerno, contrariis reiectiis, così decide: A) Accoglie il ricorso e, per, leffetto annulla limpugnato avviso di accertamento; B) Compensa le spese di lite. 15 Accertamento ANTIECONOMICITA DELLA GESTIONE: PRESUPPOSTI Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. IX, 26 giugno 2013, n. 346 Pres. Oricchio Rel. De Camillis I. Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Scelta del metodo di accertamento Può essere liberamente scelto dallAmministrazione Finanzia ria a seconda dei presupposti riscontrati in concreto Utilizzo di più metodi di accertamento Legittimità II. Accertamento Accertamento delle imposte sui redditi e dellImposta sul va lore aggiunto Assenza di violazioni tali da rendere del tutto inattendibili le scrit ture contabili Anti-economicità della gestione Insufficienza per lapplica zione del metodo di accertamento indut tivo 16 I. Lesistenza dei presupposti per lapplicazione del metodo induttivo non esclude che lAmmini strazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al c. 1 dellart. 39, op pure contemporaneamente di metodo analitico e metodo induttivo. Pertanto, deve ritenersi del tutto legittimo un accertamento eseguito utiliz zando ambedue i metodi di rettifica purché sus sistano le relative condizioni previste per legge. II. La rilevata antieconomicità della gestione, in assenza di violazioni tanto gravi e ripetute da rendere del tutto inattendibili le scritture conta bili, non è elemento sufficiente a consentire al lUfficio di ricostruire lesistenza di attività non dichiarate attraverso presunzioni semplici, pur ché gravi, precise e concordanti. Svolgimento del processo La ricorrente W. D. di P. A. s.n.c. succ. trasfor matasi in W. D. s.r.l. rapp. e difesa dal rag. U. R., proponeva ricorso avverso lavviso di accer tamento con il quale lAgenzia delle Entrate ret tificava per il periodo di imposta 2005 la dichia razione dei redditi allepoca presentata dalla W.D. di P. A. & C. determinando maggiori rica vi per 118.400,00 oltre a minori costi deduci bili per 556,00. La ricorrente, dopo una disa mina dellart. 39 D.P.R. n. 600/73 c. l lettera a), b), c), d) primo periodo, eccepiva che lAgenzia delle Entrate si era limitata a richiamare generi camente il predetto articolo senza quindi specifi care quale tipologia di accertamento aveva effet tuato. Di conseguenza eccepiva il vizio di moti vazione e ipotizzava che laccertamento fosse di tipo analitico - induttivo e, quindi, presupponeva lincompletezza, la falsità e linesattezza degli elementi indicati nelle dichiarazioni o lesisten za di passività dichiarate e riteneva che dette condizioni nel caso de quo non sussistevano. Contestava che sussistevano delle presunzioni gravi precise e concordanti e che il calcolo arit metico effettuato dallUfficio prescindeva da una analisi dettagliata e postulava lesistenza di operazioni imponibili non fatturate. Inoltre rite neva che non sussistendo le presunzioni, lUffi cio ex art. 2697 c.c. non aveva assolto lonere di provare i fatti che costituivano il fondamento dellaccertamento. Nel merito rilevava che la società vendeva sia al dettaglio che allingrosso e dalle fatture emesse si potevano dettagliata mente desumere tutte le caratteristiche e la tipo logia dei prodotti venduti. Per di più affermava che lUfficio aveva conteggiato nelle fatture emesse sia quelle riguardanti la vendita da abiti da sposa che quelle relative agli abiti da comu nione. Chiedeva lannullamento dellatto impu gnato, di sospendere lesecuzione e la pubblica udienza. Si costituiva lAgenzia delle Entrate in data 23/04/2010 che riteneva legittimo laccerta mento perché dalla documentazione contabile aveva riscontrato delle gravi irregolarità quali una incongruenza fra i dati relativi alle giacenze iniziali al primo gennaio 2005 e linventario al 31.12.2004. Inoltre affermava che le fatture era no state emesse con una descrizione generica in palese contrasto con lart. 21 del D.P.R. n. 633/72. Quindi la documentazione contabile era inattendibile e lUfficio era legittimato a proce dere a rettifica induttiva del reddito prescinden do dalle risultanze contabili. La società ricorren te non aveva, quindi, rispettato i principi di re dazione del bilancio che erano prescritti dallart. 2423 c.c. e che i documenti non esibiti non pote vano essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede contenziosa. Chiedeva di confermare la legittimità dellaccertamento im pugnato con vittoria delle spese di lite. La ricor rente depositava memorie illustrative con le quali stigmatizzava loperato dellUfficio che solo nelle controdeduzioni aveva precisato che laccertamento era di natura induttiva. Costitui tosi il contraddittorio nei termini essenziali so pra succintamente esposti, la C.T.P. di Avellino, Sez, 2. Udienza del 27/09/2010, con Sentenza n. 229/2/10, in parziale accoglimento del ricorso dichiarava minori costi deducibili per 556,00. Accoglieva nel resto. Compensava le spese del giudizio. LAgenzia Entrate Ufficio Avellino presentava appello, in data 11/05/2011, si ripor tava a quanto espresso in prime cure, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliere lappello con vittoria di spese di lite. La ricor rente in data 30/05/2011 presentava controdedu zioni-appello incidentale, si riportava a quanto espresso in prime cure, chiedeva la nullità del lavviso di accertamento con condanna alle spe se di lite e la pubblica udienza. Allodierna udienza, della quale le parti avevano ricevuto rituale avviso, presente per il ricorrente il rag. U. R. e per lufficio il dott. R. A., dopo lesposizio ne dei fatti ad opera del Giudice relatore, la cau sa veniva riservata a decisione. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene equa e giusta la decisio ne di primo grado, per le seguenti motivazioni. Preliminarmente il Collegio osserva che in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi dim presa in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi, lAmministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati for niti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, linesattezza o incompletezza delle scritture medesime. Viceversa, se constata uninattendibilità globale delle scritture, luffi cio è autorizzato a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presunti va. In tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi dimpresa, la Corte di Cassazione ha an che affermato, sulla scia di pregressa giurispru denza, che, in presenza di irregolarità della contabilità meno gravi (contemplate dal primo comma dellarticolo 39), lAmministrazione può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimo strando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui allarticolo 2729 del Codice civile, linesattezza o incompletezza delle scrit ture medesime. Quando, invece, constati uninattendibilità globale delle scritture, luffi cio è autorizzato, ai sensi del successivo secon do comma, a prescindere da esse e a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costitui re prova presuntiva. Lesistenza dei presupposti per lapplicazione del metodo induttivo non esclude, ad avviso della Corte di Cassazione, che lAmministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al c. 1 dellart. 39, oppure contemporaneamente di en trambe le metodologie (metodo analitico e me todo induttivo ex multis Cass. 27068/2006), per cui, sulla base di tale principio, deve ritenersi del tutto legittimo un accertamento eseguito uti lizzando ambedue i metodi di rettifica purché sussistano le relative condizioni previste per leg ge. Quindi anche la presenza di scritture conta bili formalmente corrette non esclude la legittimità dellaccertamento analitico - indutti vo del reddito dimpresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. art. 39. comma l, lett. d), qualora la contabilità stessa possa conside rarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. Nel caso de quo verti tur, a detta della appellante, lantieconomicità 17 dellattività è palese e di conseguenza rende inattendibile la contabilità ed è, pertanto, con sentito allufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - ma gravi, precise e con cordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dellonere della prova a carico del contribuente. Nessuna violazione sostanziale è stata commessa dalla ricorrente perché le irregolarità, al limite, sono solo forma li, come ammette la resistente. Sostiene che lac certamento non è fondato perché il presupposto della verifica induttiva espressamente richiama ta dalla appellante nelle controdeduzioni deve essere fondato sullesistenza di violazioni so stanziali che debbono inficiare lattendibilità delle scritture. Il Collegio ritiene limpossibilità dellutilizzo nella fattispecie concreta delle pre sunzioni e la non sussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Lart. 2727 del co dice civile qualifica come presunzione lope razione logico-intuitiva con cui dalla conoscen za di un fatto noto si deduce la prova di un fatto ignoto. La presunzione però deve essere basata su fatti gravi, precisi e concordanti, elementi at tribuiti per legge e non individuabili caso per caso. E indubbio che lart. 39, c. 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, consente, sulla base del la disamina della contabilità operata dallUffi cio, di ricostruire lesistenza di attività non di chiarate attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ma nel caso in esa me dette presunzioni non sono da ritenersi gravi, precise e concordanti né sono confortate da altri indizi. Le presunzioni legali servono a ripartire lonere della prova ed in mancanza è applicabile il principio generale fissato dallart. 2697 c.c. E da ritenere che la regola di giudizio fondata sul lonere della prova costituisca un aspetto non 18 eliminabile del processo tributario, non essendo vi alcuna valida ragione per escludere lapplicabilità di questo generale quanto fonda mentale principio del nostro ordinamento giuri dico. Nella fase che precede il processo, spetta allAmministrazione finanziaria, che afferma la propria pretesa nei confronti del contribuente, emettere il proprio atto di imposizione solo quando sussistano i presupposti voluti dalla leg ge; detto atto dovrà essere completo di tutti gli elementi prescritti. compresa la motivazione. Nellulteriore fase del processo, quando, nella riscontrata validità formale dellatto impositivo contestato dal contribuente, debba procedersi al lesame del merito della pretesa tributaria, spetterà allAmministrazione lonere di dimo strare i fatti costitutivi della pretesa ed al contri buente, invece, lonere di provare i fatti aventi efficacia impeditiva, modificativa od estintiva dellazione del fisco. Nel caso di specie la ap pellante non ha provato come era suo onere la pretesa tributaria e quindi il ricorso deve essere accolto. Solo relativamente ai costi non deduci bili la ricorrente nulla oppone e su questo speci fico punto laccertamento è divenuto definitivo. Il ricorso della società si riverbera sulla ricorren te nella sua qualità di socio. In ordine alle spese di procedimento sussistono giusti motivi per di sporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dellart. 15 c. 1 D.lgs. n. 546/92 ed ai sensi dellart. 92 c. 2 c.p.c. La circostanza è confer mata e suffragata dalla documentazione regolar mente acquisita agli atti processuali e, P.Q.M. A) Rigetta lappello, confermando la decisione di primo grado; B) Compensa le spese. Accertamento IN ASSENZA DI ALTRI ELEMENTI ED INDIZI E INSUFFICIENTE IL SOLO STUDIO DI SETTORE A FONDARE LAVVISO DI ACCERTAMENTO Commissione tributaria regionale di Napoli Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 26 giugno 2013, n. 353 Pres. Marena Rel. Buono Accertamento Accertamento ai fini delle imposte dirette e dellimposta sul valore aggiunto Accertamento ex art. 39, comma I, lett. d), del D.P.R. 600/73 Accertamento analitico induttivo Ac certamento standardizzato mediante lapplicazione degli studi di settore Ri sultanze delle elaborazioni statistiche Natura Oscilla tra le presunzioni sem plici e le presunzioni legali relative Inidoneità degli studi di settore a costi tuire di per sé elementi sufficienti a mo tivare laccertamento Necessità che lo studio di settore sia integrato da altri elementi acquisiti dallUfficio Sussiste Avviso di accertamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi al la media del settore Mancanza di ulte riori elementi ed indizi idonei a suffra gare la pretesa avanzata Sussistenza di uno scostamento di lieve entità fra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore Nullità dellavviso di accertamento Consegue In ipotesi di utilizzazione dei coefficienti presun tivi da parte dellA.F, ai fini dellaccertamento di un maggior reddito dimpresa, non basta il mero rilievo di tali coefficienti presuntivi, ma, in sede di controllo delle dichiarazioni, occorre necessariamente il richiamo di altri dati che esprimano meglio la capacità contributiva e ri levino lesistenza di gravi incongruenze tra i ri cavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteri stiche e dalle condizioni di esercizio della speci fica attività svolta. Difatti, oscillando il valore probatorio dei coefficienti parametrici tra le presunzioni semplici ovvero le presunzioni lega li relative, utilizzabili quali indici di valutazione, non può revocarsi in dubbio che gli stessi rap presentino una mera fonte di presunzione assi milabile alle comuni praesumptiones hominis, ma che non possono costituire di per sé elementi sufficienti a motivare laccertamento. Pertanto, si può legittimamente ritenere che questi ultimi, soltanto quando siano completati da altri ele menti acquisiti dallUfficio, possano costituire presunzioni dotate dei caratteri di gravità, pre cisione e concordanza in relazione ad una fattis pecie concreta, essendo concepiti per lapplica zione caso per caso nei controlli, ma non per essere utilizzati come norme sostanziali o pre sunzioni legali nel procedimento di accertamen to. Svolgimento del processo La società G.&F. srl con atto di appello notifica to allAgenzia delle Entrate - Direzione Provin ciale di Salerno, a mezzo raccomandata A.R. del 20/6/2011, depositato alla CTP di Salerno impu gnava la sentenza di primo grado, n. 500, Sezio ne 10 dell 11/10/2010, depositata il 21/12/2010, con la quale venivano rigettati i ricorsi riuniti avverso il predetto avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società, per il recupero di maggiori imposte sulla scorta di maggiori ricavi non dichiarati ed emersi dallap plicazione degli studi di settore e nei confronti dei soci G., M., F.e E. per i redditi di partecipa zione. Lufficio contestava alla società che i redditi di chiarati non erano coerenti con lattività svolta; riteneva anomala la percentuale di ricarico di chiarata dell1,18%, minore del minimo 1,20% e la produttività per addetto, pari al 262,12, contro un valore di riferimento che oscilla tra un mini 19 mo di 39,36 ed un massimo di 216.94; lUfficio riteneva antieconomico il reddito dichiarato dal la società nellanno 2005, pari a euro 67.350,00 e che il perdurare di tale comportamento contra rio ai canoni delleconomia anche per i periodi successivi, costituisce grave incongruenza che legittima lazione di verifica effettuata; che i modesti redditi di partecipazione percepiti dai soci (uniche entrate) non giustificano il tenore di vita sostenuto da ogni famiglia. I primi Giudici ritenevano infondata leccezione di difetto di motivazione dellavviso di accerta mento e quella riguardante lomessa comunica zione dellinvio al contraddittorio; nel merito evidenziavano che il contribuente nulla ha pro vato e documentato per giustificare gli scosta menti e le incongruenze rilevate. Lappellante chiedeva lannullamento degli atti impugnati evidenziando che la percentuale di ri carico dichiarata rispetto a quella desunta dallo studio di settore è irrisoria (0,20%) e che co munque lo scostamento dipende dalla circostan za che la società svolge sia il commercio al det taglio che quello allingrosso e, pertanto, la per centuale di ricarico. per questultimo tipo di attività è minima; lelevato dato di produttività per addetto, riscontrato dallUfficio, dipende dal fatto che i soci svolgono attività lavorativa nel limpresa che risulta gestita in forma familiare: che la percentuale dello scostamento tra i ricavi accertati, pari a euro 1.097.868,00 e quelli di chiarati pari a euro 1.048.480,00 è irrisoria; in fatti è pari al 4,71%. Lappellato Ufficio con memorie depositate il 29/9/2011, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dellappello. Motivi della decisione 20 Affermata, in linea di principio, la legittimità dellaccertamento parametrico e la conformità dellart. 62 bis e sexies D.L. n. 331 /93 allart.53 Cost., avendo superato il vaglio della Corte Co stituzionale, deve ritenersi che lo studio di setto re costituisce un ausilio tecnico e/o supporto ra zionale offerto dal Legislatore allAmministra zione Finanziaria senza peraltro assurgere a cri terio automatico di determinazione del reddito, prescindendo dalla reale capacità contributiva del soggetto passivo verificato (Cass. n. 19161 /03). Ne consegue che, anche in ipotesi di legittima utilizzazione dei coefficienti presuntivi da parte dellA.F, ai fini dellaccertamento di un maggior reddito dimpresa, non basta il mero rilievo di tali coefficienti presuntivi, ma, in sede di con trollo delle dichiarazioni, occorre necessaria mente il richiamo di altri dati che esprimano meglio la capacità contributiva e rilevino lesi stenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i com pensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fonda tamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Del resto, oscillando il valore probatorio dei co efficienti parametrici tra le presunzioni semplici ovvero le presunzioni legali relative, utilizzabili quali indici di valutazione, non può revocarsi in dubbio che gli stessi rappresentino una mera fonte di presunzione assimilabile alle comuni praesumptiones hominis, ma che non possono costituire di per sé elementi sufficienti a motiva re laccertamento (Cass. n.14161 /03). Con la sentenza n. 17209 del 9/2/2006 la Corte di Cassazione, poi, ha riaffermato la natura degli studi di settore quali atti amministrativi genera li di organizzazione, ritenendoli da soli non sufficienti a legittimare laccertamento tributario e confermando così lindirizzo dominarne della giurisprudenza di merito. Da ultimo, il D.L n. 81/07 e la L. n. 244/07, nonché lAgenzia delle Entrate con circolare n. 5/08, sono intervenuti con una interpretazione autentica, affermando che gli indicatori di normalità economica costituiscono presunzioni semplici e non legittimano di per sé accertamen ti automatici e che lA.F. ha lonere di motivare e fornire gli elementi di prova per avvalorare lattribuzione di maggiori ricavi o compensi de rivanti dallapplicazione di tali indicatori. Pertanto, si può legittimamente ritenere che que sti ultimi, soltanto quando siano completati da altri elementi acquisiti dallUfficio, possano co stituire presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza in relazione ad una fattispecie concreta, essendo concepiti per lapplicazione caso per caso nei controlli, ma non per essere utilizzati come norme sostanziali o presunzioni legali nel procedimento di accer tamento. Merita di essere confermato il consolidato orien tamento giurisprudenziale secondo cui la proce dura di accertamento tributario standardizzato mediante lapplicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presun zioni semplici, la cui gravità, precisione e con cordanza non è ex lege determinata dallo sco stamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dellaccertamento, con il contri buente. In tale sede, questultimo ha lonere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giu stificano lesclusione dellimpresa dallarea dei soggetti cui possono essere applicati gli stan dard o la specifica realtà dellattività economi ca nel periodo di tempo in esame, mentre la mo tivazione dellatto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dellapplicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Lesito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona limpugnabilità dellaccertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto lapplicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dallente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al ri guardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e di spone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia ri sposto allinvito al contraddittorio in sede am ministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo com portamento. In quanto lUfficio può motivare laccertamento sulla sola base dellapplicazione degli standard, dando conto dellimpossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuen te, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata ri sposta allinvito (Cass. Sez. Unite sentenza n. 26635 del 18/12/2009). Pertanto, è viziato da illegittimità lavviso di ac certamento fondato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che lAm ministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimo strare linattendibilità, e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dellaccerta mento, le giustificazioni del contribuente, attese lesigenza di un fattore di adeguamento persona lizzato che tenga conto della probabilità di erro re nella stima, come rilevato dalla Corte costitu zionale nella sentenza n. 105 del 2003, e linidoneità della media di settore a costituire un fat to che di per sé solo integri la prova presuntiva effettivo maggior reddito o, comunque, determi ni linversione dellonere della prova a carico del contribuente. La Commissione rileva, in primo luogo, che lo scostamento è di lieve entità, pari a euro 49.388,00 (ricavi accertati euro 1.097.868,00 ricavi dichiarati euro 1.048.480,110), corrispon dente alla percentuale del 4,71 e che il contri buente ha dato contezza delle ragioni dello scar to tra laccertato e il dichiarato smentendo i dati dellUfficio (lo scostamento dipende dalla circo stanza che la società svolge sia il commercio al dettaglio che quello allingrosso e, pertanto, la percentuale di ricarico, per questultimo tipo di attività è minima: lelevato dato di produttività per addetto, riscontrato dallUfficio, dipende dal fatto che i soci svolgono attività lavorativa nel limpresa che risulta gestita in forma familiare). Ricorrono giusti motivi, collegabili alla peculiarità ed allevoluzione interpretativa della questione trattata, per disporre la compensazio ne delle spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione accoglie lappello. Spese com pensate. 21 Accertamento ACCERTAMENTO FONDATO SU INDAGINI BANCARIE: PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 3 luglio 2013, n. 359 Pres. Oricchio Rel. De Camillis né lo stesso accertamento deve tenere conto di una percentuale di costi sostenuti in relazione ai maggiori ricavi accertati, stante la presunzione legale che sostiene laccertamento. I. Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Emissione dellavviso di accertamento prima del termine fissa to dallart. 12, comma 7, L. n. 212/2000 Anticipazione motivata con limmi nenza dei termini di decadenza dellac certamento Sufficienza Legittimità dellavviso di accertamento Consegue Svolgimento del processo II. Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Accertamento banca rio ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 Tas sazione sia dei versamenti che dei pre lievi non giustificati dal contribuente Legittimità Riconoscimento di una percentuale di costi necessari alla pro duzione dei maggiori ricavi accertati Non necessita 22 I. E legittimo lavviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni decorrente dal rilascio ai contribuente della co pia del processo verbale di chiusura delle ope razioni da parte degli organi di controllo di cui al c. 7 dellart. 12 della Legge 212/2000 qualo ra sia motivato con limminenza dei termini di decadenza per laccertamento. II. E legittimo lavviso di accertamento emesso ai sensi dellart. 32 del D.P.R. n. 600/1973 sulla base delle indagini finanziarie che comprenda, nellaccertamento del reddito, indistintamente versamenti e prelevamenti allorquando per essi non sia stata fornita dallimprenditore - onerato per legge della prova - giustificazione alcuna; II sig. S.P., rapp. e difeso dal dott. F.M., in data 23/02/2010 impugnava lavviso di accertamento n. ..., imposte IVA-IRPEF-IRAP, anno 2007. LUfficio, rilevato che il contribuente non aveva presentato le D.A. annuali, e considerato che la GG.FF. aveva rilevato i prelievi ed i versamenti bancari eseguiti in ciascun anno dal contribuen te, procedeva ad accertare con metodo induttivo il reddito imponibile per i vari anni, ai fini Irpef Addizionale, Regionale, Addizionale Comunale, Irap, in misura pari al totale delle somme dei versamenti e prelievi bancari, e limponibile Iva in misura pari allammontare dei versamenti, procedendo, poi, a liquidare le imposte ed a de terminare, nella misura minima, le sanzioni per ogni anno dovute per ciascuna delle violazioni. Il ricorrente deduceva lillegittimità ed erroneità degli imponibili, determinati in modo arbitrario ed errato, in misura pari alla somma dei versa menti e prelievi bancari latteso che i prelievi non possono afferire ad incassi ma, al più, ad acquisti e costi. Era illegittima ed errata la rico struzione induttiva di ricavi e redditi poiché esperita senza considerare anche i costi inte granti, inevitabile componente negativa di qual sivoglia attività imprenditoriale. Il contribuente per laccertamento relativo allanno 2003 dedu ceva ed eccepiva anche lillegittimità dellaccer tamento, poiché emesso e notificato, in violazio ne del disposto dellart. 12, della L. 27 luglio 2000 n. 212, prima della scadenza del termine di giorni 60 dalla notifica del p.v. con cui era stata accertata la violazione. Infine contestava lillegittimità della determinazione delle sanzio ni, poiché compiuta, per ogni anno, nella misura minima dovuta per ognuna delle violazioni con testate, invece che nella misura dovuta ai sensi dellart. 12 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, sus sistendo continuazione tra le varie violazioni e nei diversi anni. Chiedeva lillegittimità dellat to di accertamento e disporre lannullamento della sanzione irrogata, con vittoria di spese. L ufficio in data 17/03/2010 presentava controdeduzioni, ribadiva la piena legittimità ed esat tezza dellavviso impugnato, e la legittimità del la determinazione in via induttiva del reddito imponibile. Chiedeva di confermare la legittimità dellaccertamento impugnato con vittoria delle spese di lite. Costituitosi il contraddittorio nei termini essenziali sopra succintamente espo sti, la C.T.P. di Avellino, Sez. 4, Udienza del 7/07/2010, con Sentenza n. 465/4/10, riuniti i ricorsi 478/10, 479/10, 480/10, 481/10, 482/10 accoglieva il ricorso relativo allanno 2003. In parziale accoglimento degli altri ricorsi, deter minava. per tutte le annualità di cui agli accerta menti con detti ricorsi impugnati, limponibile ai fini IRPEF, Add.Reg., Add. Com., IRAP ed IVA in misura pari al 50% dei ricavi determinati, in misura pari allammontare dei versamenti ban cari rilevati ed indicati quali eseguiti dal ricor rente (senza computarsi i prelievi bancari), e di sponeva la rideterminazione delle imposte in ra gione e proporzione dei detti imponibili. Deter minava le sanzioni dovute nella misura in motivazione indicate. LAgenzia Entrate Ufficio Avellino presentava appello, in data 9/03/2011, si riportava a quanto espresso in prime cure, ri teneva legittimo laccertamento, chiedeva di ri formare la sentenza impugnata confermando la pretesa erariale, con condanna alle spese proces suali come da notula e la pubblica udienza. Il ricorrente in data 5/03/2012 presentava controdeduzioni, si riportava a quanto espresso in pri me cure, chiedeva il rigetto dellappello e la conferma della sentenza impugnata in quanto equa. Allodierna udienza, della quale le parti avevano ricevuto rituale avviso, assente il ricor rente. presente per lufficio la dott.ssa Z. M., dopo lesposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che lappello prodotto dallufficio è fondato, legittimo e meritevole di accoglimento, per le seguenti motivazioni. Il Collegio osserva che del tutto ingiustamente è stato annullato laccertamento relativo allanna- lità 2003. Se laccertamento è stato emesso e notificato prima dello spirare dei 60 gg. previsti dal c. 7 dellart.12 della Legge 212/2000, la particolarità e la motivazione dellurgenza sono state adeguatamente esplicitate dallUfficio nel lavviso di accertamento, con conseguente piena validità dello stesso. La Consulta ha sottolineato la possibilità di ritenere invalido lavviso di ac certamento emanato prima detta scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, solo nel ca so in cui tale avviso sia privo di unadeguata motivazione sulla sua particolare urgenza (Ord. 244/2009). Nel caso de quo, lUfficio ha adeguatamente esplicitato nellavviso di accerta mento, e specificatamente indicato nella motiva zione, le ragioni dellurgenza, ovvero limmi nenza della scadenza dei termini accertativi per detta annualità. La S.C., con la sentenza 22320 del 3/11/2010, ha stabilito il principio dì diritto secondo cui lavviso di accertamento emanato prima della scadenza di 60 gg. decorrente dal rilascio ai contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte de gli organi dì controllo, non è per ciò stesso nullo ma, atteso il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi - ivi compresi quelli dellA.F. -, tale è da considerare solamente lad dove non rechi motivazione sullurgenza che ne ha determinato una siffatta adozione. Linosser vanza dellobbligo di motivazione in relazione alla particolare urgenza dellavviso di accerta mento risulta infatti espressamente sanzionata in termini di invalidità dellatto, in via generale, alla citata legge n. 241 del 1990, art. 21 septies, (ove tale sanzione è prevista per il provvedimen to amministrativo privo di un elemento essen ziale, quale è la motivazione), nonché, con spe cifico riferimento allaccertamento delle impo ste sui redditi e dellIVA, rispettivamente al D.P.R. n. 600/1973, art. 42, commi 2 e 3 e D.P.R. n. 633/1972, art. 56 c. 5, ove si prevede che lavviso di accertamento deve essere moti vato, a pena di nullità, in relazione ai presuppo sti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo han no determinato (Corte Cost. n. 244/2009). Per tanto, la sentenza emessa dai giudici di prime cure, avendo del tutto ignorato la chiara ed esau stiva motivazione dellurgenza da parte dellUf ficio, si presenta, sul punto, oltre che erronea, del tutto carente nella motivazione. Inoltre la sentenza è in netta violazione della predetta nor mativa ai sensi della quale lUfficio ha posto in essere i citati accertamenti ed, in particolare, 23 dellart. 32 citato che comprende, nellaccerta mento del reddito, indistintamente versamenti e prelevamenti allorquando per essi - come nel ca so de quo - non sia stata fornita dallimprendito re - onerato per legge della prova - giustificazio ne alcuna. Ma la sentenza impugnata si presenta oltremodo errata laddove ritiene per imprendito re, che ha svolto per quasi 15 anni la propria attività in totale evasione fiscale, che si debba necessariamente tener conto di una percentuale di costi sostenuti ed equipara, quindi, detta per centuale - in mancanza di prova alcuna - allim porto dei prelevamenti. Si osserva che i docu menti non esibiti non possono essere presi in considerazione a favore del ricorrente, ai fini dellaccertamento in sede amministrativa e con tenzioso (art. 32, c. 4, D.P.R. n. 633/73), così 24 come ribadito dalla Corte Cass. con Sent. n. 22765 del 28 ottobre 2009). La correttezza e legittimità di accertamenti inattaccabili perché fondati su presunzione legale non sono confutati dal ricorrente. In ordine alle spese di procedi mento sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi del lart. 15 c. 1 D.lgs. n. 546/92 ed ai sensi del lart.92 c. 2 c.p.c. La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali. P.Q.M. A) Accoglie lappello; B) Compensa le spese. Accertamento LIMITI ALLA EMENDABILITA DELLA DICHIARAZIONE Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 3 luglio 2013, n. 364 Pres. Oricchio Rel. De Camillis del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta, in quanto lesercizio di tale facoltà viene ad opera re in sede contenziosa. Dichiarazione dei redditi Natura di dichiarazione di scienza Emendabilità della dichiarazione Consegue Correzione precedente alle attività ac certative dellUfficio Obbligo per lUfficio di rispettare le risultanze della correzione Consegue Correzione successiva Grava sul contribuente lo nere di dimostrazione della correttezza della correzione apportata Svolgimento del processo La dichiarazione dei redditi non ha la natura di atto dispositivo o negoziale, ma rappresenta una mera esternazione di scienza e di giudizio, mo dificabile in ragione dellacquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce anchessa un momento di un iter procedimentale, volto però non al recu pero del tributo versato indebitamente, ma per consentire allAmministrazione Finanziaria o di procedere allaccertamento, nei termini di cui allart. 43 D.P.R. n. 600//732, dellobbligazione tributaria oggetto della dichiarazione redditua le, oppure al controllo formale della medesima. Nellipotesi in cui la dichiarazione integrativa venga presentata prima della notificazione del lavviso di liquidazione o della cartella esatto riale, da parte dellAmministrazione si genera il dovere, in conformità al principio costituzionale della oggettiva correttezza dellazione ammini strativa (art. 97 Cost.), di rispettare le risultanze della correzione, fermo restando lesercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati e con onere della prova a suo carico. Nel caso in cui la facoltà di ritrattare e modificare le dichiara zioni venga esercitata successivamente alla no tifica dei predetti atti, restano invece a carico Il sig. S.D., rappresentato e difeso dallavv. A.S. e dal dr. L.S., ricorreva contro lAgenzia delle Entrate - direzione provinciale di Salerno - av verso la cartella esattoriale per il pagamento di Iva - Irpef - Irap e addizionali dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72 della dichia razione dei redditi per lanno dimposta 2006. Il ricorrente sosteneva che la pretesa nasceva da un errore commesso nella compilazione del mo dello della dichiarazione da parte del commer cialista. Non era stato, infatti, inserito nei riqua dri relativi il reddito prodotto dal ricorrente nella sua qualità di coltivatore diretto. I dati contabili erano stati denunziati come conseguiti da unim presa ordinaria e non da un piccolo imprenditore agricolo. Per rimediare a tale errore il ricorrente presentava una dichiarazione integrativa in data 8/5/2010, successiva a quella dellavvenuta noti fica della cartella di notifica della cartella impu gnata eseguita l11/3/2010. Pur essendo lesito della ritrattazione delloriginaria dichiarazione favorevole al ricorrente, la rettifica era stata pre sentata a norma dellart.2 c. 8, D.P.R. n. 322/98 in quanto già scaduto il termine previsto dal c. 8 bis e ciò sarebbe stato consentito perché in linea con principio del sistema tributario che conside rava la dichiarazione dei redditi un atto di scien za e non di volontà e, in quanto tale, ritrattabile per conformare la posizione reale fiscale del contribuente a quella reale prevista dalle norme tributarie. Pertanto lillegittimità della cartella impugnata derivava dal fatto che fondava il suo presupposto su dati errati riportati in una dichia razione emendata. Allegava al ricorso copia dei modelli unici riferiti alle annualità 2005 e 2006, certificazione della Camera di Commercio di 25 26 Salerno attestante liscrizione del ricorrente nel le liste dei coltivatori diretti e certificazione del lInps ai fini contributivi. Chiedeva lannulla mento della cartella impugnata e del relativo ruolo iscritto dalla cessata Agenzia delle Entrate di Salerno, la sospensione dellatto impugnato e la pubblica udienza. Si costituiva lufficio, in data 6/07/2010, che controdeduceva ritenendo legittimo il proprio operato in quanto con il con trollo automatico si era limitato ad una verifica dei dati esposti nella dichiarazione e ad abbinarli agli importi dei versamenti effettuati con riscon tro delle date in cui erano stati eseguiti. Da tale riscontro era emerso che ai fini Irap gli acconti versati dal contribuente erano stati effettuati in ritardo rispetto alle scadenze stabilite per legge e di conseguenza lufficio aveva provveduto ad iscrivere a ruolo le sanzioni relative per i ritar dati versamenti e gli interessi relativi per un to tale complessivo di 486,47. Ai fini Irpef lim posta calcolata nel mod. unico di 10.937,00 non era stata versata per cui si era proceduto al recupero della somma con le sanzioni ed interes si. Anche per quanto riguarda le addizionali Ir pef regionale e comunale non risultavano essere stati effettuati i relativi versamenti con conse guente recupero dei relativi importi rispettiva mente di 589,00 ed 210,00, oltre alle sanzio ni e agli interessi. Infine per lIva lufficio aveva provveduto a recuperare le somme dovute a tito lo di sanzioni per omesso versamento degli ac conti oltre agli interessi. Contestava, altresì, la legittimità dellemendabilità della dichiarazione dei redditi pro-contribuente al di fuori della fat tispecie disciplinata dal c. 8 bis dellart. 2 citato e perché integrazione era stata presentata oltre il termine stabilito dalla norma. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorario. Co stituitosi il contraddittorio nei termini essenziali sopra succintamente esposti, la C.T.P. di Saler no, Sez. 14. Udienza del 25/10/2010, con Sen tenza n. 137/11, rigettava il ricorso. Spese com pensate. Il ricorrente presentava appello in data 10/05/2011, si riportava a quanto espresso in prime cure, chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accogliere lappello, compensare le spese di giudizio. LAgenzia Entrate Salerno, in data 11-07-2011, depositava controdeduzioni, sosteneva che la sentenza era giusta, riteneva le gittimo il proprio operato e chiedeva il rigetto dellappello e la condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio, allegando nota spese. Allodierna udienza, della quale le parti avevano ricevuto rituale avviso, presente per il contribuente il dott. L.S., per lufficio il dott. C.D., dopo lesposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che lappello prodotto dal ricorrente è infondato, illegittimo e non me ritevole di accoglimento per le seguenti motiva zioni. Il comma 8 dellart. 2 D.P.R. n. 322/98, sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2002, dal lart. 2. c.1 lett. c), del D.P.R. n. 435/2001, si riferisce alle dichiarazioni dei redditi, dellIrap e dei sostituti dimposta, le quali possono essere integrate mediante dichiarazioni successive da presentarsi non oltre il termine stabilito dallart. 43 D.P.R. n. 600/73. La disposizione non fa alcuna distinzione tra dichiarazioni integrative favorevoli o sfavorevoli al dichiarante. Il c. 8 bis, aggiunto, sempre con effetto dal 1° gennaio 2002, dallart. 2, co. 1 lett. d), del D.P.R. n. 435/2001, prevede che le medesime dichiarazio ni possono essere integrate per correggere erro ri od omissioni che abbiano determinato lindi cazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito dimposta o di un minor cre dito mediante dichiarazione da presentare ... non oltre il termine previsto per la presentazione del la dichiarazione relativa al periodo dimposta successivo. E prevista inoltre la possibilità di portare leventuale credito risultante dalla di chiarazione integrativa in compensazione da al tri tributi in applicazione dellart. 17 decreto le gislativo 241/97. Il settore Iva, pur non essendo menzionato espressamente nei predetti commi, è comunque interessato dalle medesime disposi zioni in virtù di quanto disposto dallart. 8, c.1 lett. c), D.P.R. n. 435/01 con la differenza rispet to alle imposte dirette che il termine per la pre sentazione della rettifica è quello stabilito dal lart. 57 D.P.R. n. 633/72. Il Collegio ritiene che tutte le dichiarazioni, siano esse a favore che contro il contribuente, possano essere emendate dal contribuente, con la differenza che lipotesi di cui al comma 8 bis è riferita alle sole dichia razioni pro-contribuente con la fissazione di un termine breve per dare la possibilità concreta al dichiarante di utilizzare in tempo utile la com pensazione con crediti riferiti allannualità suc cessiva, per la quale il termine di presentazione della dichiarazione viene a coincidere con quel lo di scadenza per la presentazione della dichia razione integrativa ed anche per consentirgli di usufruire dellesenzione dallapplicazione delle sanzioni. Se il contribuente intende fare questa scelta, la dichiarazione di ritrattazione è condi zionata al rispetto del termine di presentazione previsto dal medesimo comma 8 bis. Diversa mente, o perché sceglie laltra opzione o perché è scaduto inutilmente il primo termine, il contri buente si avvale della prima fattispecie che com porta, fatta salva lapplicazione delle relative sanzioni, la possibilità di usufruire di un termine meno breve di quello di cui al comma 8 bis. Le due fattispecie non sono inconciliabili tra loro perché si riferiscono a situazioni diverse: la pri ma è di carattere generale ed è applicabile a qualsiasi ipotesi in cui la dichiarazione integrati va serve a correggere errori, di fatto e di diritto, od omissioni; la seconda invece è di carattere più specifico non solo per il riferimento alle sole ipotesi di errori od omissioni che incidono nega tivamente sulla posizione fiscale del contribuen te, ma anche e soprattutto per la possibilità di compensazione che giustifica la riduzione del termine. Tale soluzione è avvalorata dallinter pretazione letterale delle due norme, nel senso che se il legislatore avesse inteso limitare la por tata del c. 8 alla sola ipotesi delle denunzie inte grative pro-fisco, lavrebbe espressamente pre visto. Il legislatore ha integrato lart. 2 D.P.R. n. 322/98 con laggiunta del c. 8 bis, ma tale fattispecie è in deroga parziale e limitata del prece dente comma nei limiti e nel contenuto già sopra precisato e non anche la conferma della tesi che vorrebbe il comma 8 riferirsi esclusivamente al le dichiarazioni pro-fisco in quanto a bilanciare la posizione di favore dellufficio rispetto al contribuente vi sarebbe lart. 38 D.P.R. n. 602/73 che consente a questultimo di chiedere il rimborso dei tributi versati e non dovuti nello stesso termine previsto dallart. 43 D.P.R. n. 600/73. Tale tesi resta confutata dal fatto che la sostituzione del termine originario di diciotto a quarantotto mesi è stata attuata con la legge n. 133/99 e, quindi, in data anteriore alla modifica apportata al c. 8 del D.P.R. n. 322/98 dallart.2. c.1 lett. e), del D.P.R. n. 435/2005, con effetto dal 1° gennaio 2002, introducendo il termine previsto dallart. 43 D.P.R. n. 602/73 per la pre sentazione delle dichiarazioni integrative (prima non era previsto alcun termine a riguardo), ed anteriore allaggiunta del c. 8 bis ad opera del medesimo art. 2, c. 1 lett. d) D.P.R. n. 435/2005 e sempre con effetto dal 1° gennaio 2002. Anche se i presupposti sono comuni alle due fattispe cie, il rimborso di cui allart. 38 si presenta di verso dalla denunzia integrativa sia per le fun zioni che per il procedimento in cui sono stati inseriti. La funzione del rimborso è lesercizio di un diritto del contribuente nei confronti del lAmministrazione Finanziaria che si inserisce in un procedimento tributario, disciplinato da una norma inserita nelle disposizioni sulla ri scossione delle imposte dirette, che ha inizio con la presentazione della richiesta da parte del contribuente intesa ad ottenere la restituzione di quanto versato e non dovuto e culmina con un provvedimento dellAmministrazione il quale, in caso di diniego, può essere autonomamente impugnabile dinanzi agli organi di giustizia tri butaria. Nel caso dellemendabilità, invece, la relativa dichiarazione e quella dei redditi in ge nerale non ha la natura di atto dispositivo o ne goziale, ma rappresenta una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dellacquisizione di nuovi elementi di conoscen za e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce anchessa un momento di un iter procedimenta le, volto però non al recupero del tributo versato indebitamente, ma per consentire allAmmini strazione Finanziaria o di procedere allaccerta mento, nei termini di cui allart. 43 D.P.R. n. 600//732, dellobbligazione tributaria oggetto della dichiarazione reddituale, oppure al control lo formale della medesima. Da parte dellAmmi nistrazione si genera il dovere, in conformità al principio costituzionale della oggettiva corret tezza dellazione amministrativa (art.97 Cost.), di rispettare le risultanze della correzione, fermo restando lesercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati e con onere della prova a suo carico (Cass. sent. 22553/2010). Questo però nellipotesi in cui la dichiarazione integrativa venga presentata prima della notificazione del lavviso di liquidazione o della cartella esatto riale. Nel caso in cui la facoltà di ritrattare e modificare le dichiarazioni venga esercitata suc cessivamente alla notifica dei predetti atti, re stano a carico del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta in quanto lesercizio di tale facoltà viene ad operare in sede contenziosa (Cass. sent 22553/10: id. sent. 2226/11). Nel caso de quo la dichiarazione integrativa è stata presentata in data 8 maggio 2010, successivamente alla notifi 27 ca della cartella impugnata avvenuta in data 11 marzo 2010. Nel ricorso si eccepisce unicamen te lillegittimità della cartella perché fonda il suo presupposto in una dichiarazione emendata e ciò non corrisponde a verità perché lufficio ha proceduto correttamente al controllo automatico della dichiarazione originaria, in quanto linte grativa non era stata ancora proposta, ex art 36 bis e 54 bis, operando un semplice ricalcolo dei dati contabili esposti dal dichiarante e provvede va a comunicare le irregolarità riscontrate al contribuente in data 28/4/2009 e successivamen te ad iscrivere a ruolo le somme dovute con la notifica della cartella relativa. Lufficio, quindi, non era in condizione di valutare le risultanze dellintegrazione avvenuta solo successivamente alle operazioni di liquidazioni delle imposte. Il ricorrente doveva provare che i dati modificativi di quelli esposti nella denunzia originaria erano corretti e reali. Invece si è limitato a rilevare unicamente la legittimità dellemendamento senza fornire chiarimenti in ordine ai nuovi ri sultati di carattere fiscale. Lunica documenta zione fornita è in ordine alla prova che il sogget to è iscritto come coltivatore diretto ed è quindi un piccolo imprenditore, ma non è sufficiente a giustificare lo scostamento sensibile tra i dati contabili esposti nella due dichiarazioni. Non si spiega come ad un reddito complessivo prece dentemente dichiarato ai fini Irpef di 45.570,00, con unimposta netta di 10.937,00, corrisponda nel modello integrativo un reddito 28 complessivo di 1.565.00. rappresentato sola mente dalla sommatoria del reddito domenicale ed agrario dei terreni, con unimposta netta pari a zero e conseguente azzeramento anche delle addizionali comunali e regionali. Così anche per lIrap per la quale sono stati riportati i dati rela tivi nelle colonne da IQ1 a IQ17 applicando ai fini dellIrap laliquota del 5,250% con un im posta di 4.169,00 ed acconti versati di curo 4.950,00. Nella dichiarazione integrativa il ri corrente provvede alla correzione riportando i dati nelle colonne da IQ23 a IQ95 con una va riazione rispetto alla dichiarazione originaria circa limporto degli acquisti destinati alla pro duzione riportati in 105.017,00, mentre nel laltra il totale dei componenti negativi era pari ad 113.637.00 e la nuova aliquota applicata è del 2,90%. Il nuovo ammontare dellIrap risulta, pertanto di 2.553.00 con un importo a credito di 2.397.00 anziché di 781,00. In ordine alle spese di procedimento sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dellart. 15 c. 1 D.lgs. n. 546/92 ed ai sensi dellart.92 c. 2 c.p.c. La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali. P.Q.M. A) Rigetta lappello; B) Compensa le spese. Accertamento ACCERTAMENTO AI SOCI DI SOCIETA DI CAPITALI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 12 settembre 2013, n. 535 Pres. Oricchio Rel. Tipaldi Accertamento Accertamento delle Im poste sui redditi Maggior reddito ac certato a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa Presunzio ne di distribuzione ai soci nellanno di realizzazione in proporzione alla quota di partecipazione Legittimità E onere del contribuente fornire la prova contraria Lappurata ristretta base sociale di società di capitali costituisce un elemento preciso e con cordante per poter legittimamente presumere lavvenuta distribuzione di utili extra bilancio ai soci, sui quali grava lonere della prova contra ria, ai sensi dellart. 39, c. 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 Svolgimento del processo Rilevato che T. A. era socio al 69,60% della M. s.r.l., il cui omesso UNICO/07 veniva ricostrui to, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/73, in base ai dati risultanti dal p.v.c. 30/03/10 elevato a suo carico dalla G. di F. di Casalvelino; considerato che la M. s.r.l. risultava società a ristretta base societaria, per cui il maggior reddi to accertato in capo alla stessa è da imputarsi ai soci in proporzione delle quote sociali, salvo prova contraria fornita dagli stessi, come da atto dispositivo n. 1/2011 della D.R.E Campania e da giurisprudenza di legittimità; lUfficio elevava i dichiarati redditi diversi da 151.458 ad 240.128, tenuto conto della ridu zione ex art. 47, c. 1 del TUIR, trattandosi di partecipazione qualificata, allegando allavviso di accertamento il richiamato p.v.c. e lavviso di accertamento notificato alla società. Con tempe stivo ricorso il contribuente chiedeva lannulla mento dellatto impositivo contestando: a) che il p.v.c. elevato in capo alla società non era stato notificato anche al socio né risultava allegato allatto impugnato, con consequenziale violazione del diritto di difesa; b) che erano state applicate presunzioni su pre sunzioni; b1) presunzione di società a ristretta base socia le; b2) presunzione di distribuzione degli utili extra - bilancio; b3) presunzione di distribuzione nellanno di competenza; c) che la sub b2) può trovare ingresso solo se viene provata la complicità tra i soci. Resiste lADE, ampliando le argomentazioni già esposte nellavviso di accertamento e sottoline ando che non sussiste lobbligo di notificare il p.v.c., se a conoscenza del contribuente o lo stesso può avervi facile accesso attraverso il suo dominio di conoscibilità. Insta il contribuente, chiedendo altresì la riunio ne del presente ricorso con quello arruolato con il 1897/12 pendente presso questa C.T.P., non ché lintegrazione del contraddittorio nei con fronti della socia P. I., V. F. amministratore fino al 09/03/06, oltre che nei confronti di M. R., amministratrice dal 09/03/06 e di S. S. ritenuto amministratore di fatto dalla G.di F. In data 21/01/13 deposita copia dellestratto del secondo e terzo trimestre 2006 del proprio c/c bancario n. 201-01 477 B.ca del Cilento. Considerata la complessità delle problematiche rappresentate dal ricorrente, la Commissione si riserva la decisione. Motivi della decisione 1. Preliminarmente la Commissione ritiene di non poter accogliere la richiesta di cui alle me morie difensive depositate il 16/01/13, tendente alla riunione di altro simile ricorso pendente e allintegrazione del contraddittorio nei confronti 29 30 di altri soggetti, tutti nelle stesse indicati, non ravvisandone i presupposti. Ai sensi dellart. 29 c. 1 del D.Lgs n. 546/92 più ricorsi possono essere riuniti con provvedimento motivato dal presidente della sezione se hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. Han no lo stesso oggetto i ricorsi con identico peti tum, anche se proposti separatamente da più soggetti, come il caso di debenza del tributo con responsabilità solidale. La connessione dei ricorsi può essere: - oggettiva, se le controversie riguardano lo stes so tributo, come nel caso in cui il contribuente abbia impugnato lavviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento nelle more del la discussione del primo gravame, oppure nel caso in cui più soggetti hanno proposto separati ricorsi, pur se proposti avverso titoli differenti, perché legati da vincoli oggettivi; caso tipico è la controversia sul reddito della società che in fluisca su quello relativo al reddito di partecipa zione automaticamente imputato ai soci ai sensi dellart. 5 del TUIR. - soggettiva se più ricorsi, pur se diversi per titolo e oggetto, sono proposti dallo stesso sog getto, come nel caso di ricorsi separatamente presentati avverso un avviso di accertamento e il separato avviso di irrogazione di sanzione. In ogni caso la riunione dei ricorsi si prefigge lo scopo di conseguire uneconomia processuale e di evitare giudicati contraddittori. Per quanto esposto in premesse, nel caso in esa me le controversie: - non hanno lo stesso oggetto; - non sono oggettivamente connesse; - né possono essere considerate soggettivamente connesse atteso che tanto sussiste solo se il mag gior reddito accertato dalla società viene auto maticamente ex-lege imputato ai soci senza possibilità per gli stessi di esplicare unautono ma difesa, mentre nel caso in esame, trattandosi di reddito di società di capitali, il relativo mag gior reddito accertato va imputato per presun zione relativa ai soci, i quali, con autonomo gra vame hanno sempre la possibilità di provare di essere estranei alleventuale distribuzione di uti li extra contabili, per cui possono anche aversi giudicati diversi in funzione delle diverse prove rese allorgano giudicante. Tanto evincesi anche dalla richiamata sentenza a S.S.U.U. della Corte di Cassazione n. 14815/08, che afferma lesistenza di un litisconsorzio in presenza di rettifica di reddito di società di per sone con automatica imputazione ai soci, princi pio, in ogni caso, criticato da autorevole dottrina per carenza di fonte normativa in merito allesi stenza di un litisconsorzio (Glendi in R.G.T., pag. 933/08). Per gli stessi motivi di cui sopra non sussiste neanche lobbligo di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa, nel caso de quo, addi rittura anche soggetti non interessati alla verten za. 2. Il motivo sub a) non ha pregio risultando alle gato al gravame sia il p.v.c. della G. di F., che latto impositivo notificato alla società. 3. I motivi sub b1) e b2) non sono fondati, atteso che, come anche da pacifica giurisprudenza di legittimità, il fatto noto è rappresentato dalla ri stretta base sociale e non da maggior reddito accertato in capo alla società (ex multis Cass. Sez. T. 9519/09; 18053/08; 6197/07); 4. Il motivo sub b3) non ha pregio, perché non opera lart. 45, c. 1 del TUIR, trattandosi di utili extra bilancio, di talché limputazione non può che essere relativa al periodo di imposta nel quale gli utili avrebbero dovuto essere contabi lizzati, come da orientamento di questa Com missione (per ultimo controversia RGR 1222/12), nonché da giurisprudenza di legittimità; (Cass. Sez. Trib. 15/02/08, n. 3896; 25688/09); 5. Il motivo sub c) è infondato, perché la presen za di una limitata compagine sociale può ben costituire lubi consistant per ritenere che il maggior reddito possa reputarsi, per inferenza deduttiva, distribuito ai soci, come anche da giu risprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. 15275/08). Non va poi trascurato che: - la base sociale è costituita da sue soci, dei quali il ricorrente è titolare di una quota pari al 69,60%; - lappurata ristretta base sociale costituisce un elemento preciso e concordante per poter legitti mamente presumere lavvenuta distribuzione di utili extra - bilancio ai soci (Cass. Sez. T. 15275/08) sui quali grava lonere della prova contraria, ai sensi dellart. 39, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73 (Cass. Sez. Trib. 10/05/11, n. 10270; 30/12/10, n. 26428). Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. A scioglimento della riserva, la Commissione ri getta il ricorso; compensa le spese. _________ Laccertamento in capo ai soci di società di capita le a ristretta base partecipativa La sentenza in commento risulta interessante più per lattualità dellargomento trattato e i nuovi spunti che propone, che per i suoi contenuti che, invero, rinvia no ad una giurisprudenza di merito e di legittimità risalente. Laccertamento automatico in capo ai soci della società di capitali a ristretta base societaria sulla base della presunta distribuzione di utili in nero in misura corrispondente al maggior reddito accertato sulla società, affonda le proprie radici esclusivamente nel la giurisprudenza, non riscontrandosi nel nostro ordi namento tributario alcuna previsione normativa in tal senso e può essere denominato presunzione di di stribuzione, riconducibile al terzo comma dellart. 38 del D.P.R. n. 600/73, che prevede lutilizzo di presunzioni semplici per le rettifiche delle dichia razioni delle persone fisiche. Ulteriori riferimenti normativi utili a inquadrare la presunzione in esame, sono costituiti dallart. 41-bis del D.P.R. n. 600/73 (Accertamento parziale) e dallart. 39 dello stesso decreto sullaccertamento, che permette, in materia di imposte dirette, il ricorso da parte degli uffici a presunzioni semplici (come peraltro previsto, ai fini delliva, dagli articoli 54 e 55 del D.P.R n.633/72) nonché dallarticolo 5 del TUIR previsto per i redditi prodotti in forma associata dalle società di persone e dalle imprese familiari ovvero dallarticolo 115 del TUIR per i redditi prodotti in forma associata delle società di capitali che optano per la trasparenza fisca le. In sostanza si tratta di una presunzione semplice ex articolo 2729 codice civile, ben diversa dalla presun zione assoluta, questa sì, di tipo legale, che caratte rizza il regime tributario di trasparenza tipico delle società personali sia sotto forma di imprese fami liari che sotto forma di società di persone che sotto forma di società di capitali (questultima per opzio ne). In materia di presunzioni, lart. 2727 del codice civi le, che ne definisce la nozione, si esprime così: Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Sul punto, secondo la tesi della pronuncia in com mento, e che richiama la giurisprudenza di legittimità sino a tutto il 2009, il fatto da cui discende la presun zione semplice della distribuzione degli utili ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dallaccertamento dei maggiori utili so ciali che, al contrario, ne costituisce solo il presuppo sto logico. In altri termini, la ristretta compagine fonderebbe in re ipsa la presunzione semplice della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a ca rico dello stesso socio. Va però sottolineato che la nuova tendenza delle Commissioni tributarie e da ultimo quello della Se zione tributaria della Corte di Cassazione (cfr., Sen tenza n. 20806/2013) è quella di escludere questo automatismo concentrandosi sul riscontro, conse guente ad un accertamento sulle movimentazioni fi nanziarie ovvero gli atti giuridico-economici di una società, ovvero dei suoi soci, riguardo la formazione di utili non contabilizzati e, quindi, sulla effettività del maggior reddito accertato. Occorre che il maggior reddito non sia frutto di valu tazioni estimative o di rettifiche di componenti nega tivi ma frutto dellaccertamento di ricavi non conta bilizzati o costi inesistenti e che vi siano elementi anche indiziari dai quali emergano movimenti finan ziari anomali sulla società o sui conti personali dei soci. Nel caso di specie, quindi, la sentenza in commento appare carente proprio sul suddetto punto in quanto: 1) inverte lonere della prova della distribuzione ai soci dei presunti maggiori utili accertati in capo alla società o meglio afferma che la sola circostanza che nel caso di specie lufficio abbia, secondo i giudici, dimostrato lesistenza della ristretta base societaria sia essa stessa la prova che vi sia stata la distribuzio ne dei maggiori utili senza che lufficio debba pertan to offrire alcun ulteriore elemento che questa distri buzione dalla società ai soci vi sia stata; in conse guenza, secondo la CTP, è il socio che deve dare la prova diabolica di non avere percepito i maggiori utili; così giudicando, però, la CTP qualifica erronea mente la presunzione della ristretta base societaria quale presunzione legale e non semplice; 2) non si pronuncia sulla prova che comunque è stata offerta dal socio che ha prodotto i conti correnti ban cari personali a dimostrazione evidentemente di non avere percepito i maggiori utili contestati, nonostante gli stessi giudici avessero sottolineato che nel caso in esame, trattandosi di reddito di società di capitali, il relativo maggior reddito accertato va imputato per presunzione relativa (a quanto pare legale e non sem plice, nota dello scrivente) ai soci, i quali, con auto nomo gravame hanno sempre la possibilità di prova re di essere estranei alleventuale distribuzione di utili extracontabili. La pronuncia in rassegna affronta, inoltre, unulterio re questione di rilevante interesse e, segnatamente, quella concernente la preventiva notifica del PVC e dellaccertamento della società al socio. Sul punto viene ritenuto che il richiamato PVC risulta allegato allaccertamento notificato al socio ed oggetto di gra vame, ed inoltre alle società di capitali non si applica, come per le società di persone, unipotesi di litiscon sorzio necessario in quanto questultimo sussiste so lo se il maggior reddito accertato dalla società viene automaticamente ex-lege imputato ai soci senza possibilità per gli stessi di esplicare unautonoma di fesa, autonoma difesa che viene invece secondo i giudici riconosciuta in teoria ai soci di società di ca pitali ma poi di fatto negata nel caso di specie dal 31 momento che il socio, con palese violazione del pro prio diritto alla difesa, non ha potuto partecipare al giudizio madre relativo allaccertamento a carico della società (che pendeva presso la stessa Commis sione); in altre parole, i soci di società di capitali a ristretta base societaria hanno, secondo la sentenza in commento, tutte le penalizzazioni dei soci di società di persone derivanti da un accertamento di maggiori redditi in capo alla società ma non i medesimi diritti di difesa riconosciuti ai soci di società di persone che debbono per legge essere consapevolizzati, attraverso rituale notifica, dellavviso di accertamento alla società al fine di potere impugnare lo stesso atto e potere partecipare al giudizio concernente la società. Sul punto si ritiene applicabile anche il principio san cito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 14815/2008. Richiamando un passo della stessa sentenza, leggia mo: ... La unitarietà dellaccertamento che è (o de ve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui allart. 5 del TUIR (a cui lufficio ha equiparato la società di capitali ritenendola a ristretta base sociale) e dei soci delle stesse ... e la conseguente automatica im putazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifi ca, riguardi inscindibilmente la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamen te ad alcuno di essi..... 32 Ne consegue che ... il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contradditorio e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di uffi cio.... Infine, ultima interessante questione da segnalare e logico corollario delle precedenti, riguarda la solu zione affrontata dal collegio giudicante (e che si di scosta dallorientamento assunto in merito dai giudici di legittimità), ovverossia la facoltà di decidere sul laccertamento in capo ai soci laddove risulti penden te contestualmente il ricorso avverso laccertamento nei confronti della società. Ebbene, come sancito dal lordinanza della Corte di Cassazione, n. 1867/2012, proprio relativamente ad un accertamento nei con fronti di socio, sul presupposto della ristretta base azionaria e della distribuzione occulta di dividendi, il giudice di merito, contrariamente a quanto disposto dal giudice di merito nella controversi in rassegna, deve sospendere la lite nei confronti della persona fisica in attesa che si definisca la posizione proces suale della società partecipata. Da ultimo, va segnalato, secondo una prospettiva a favore del contribuente, le ultime posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito (cfr. C.T.P. Parma, sentenza n. 97/2013 C.T.R. Lombardia, sentenza n.82/2013 C.T.R. Roma sentenza 467/01/13 C.T.R. Firenze sentenza 54/29/13) ove la direzione intrapresa dai giudici appare più sensibile alla tutela dei diritti dei contribuenti. Piero Luigi Battani Accertamento E INEFFICACE LA RINUNCIA ALLEREDITA POSTERIORE ALLACCERTAMENTO AGLI EREDI Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 12 settembre 2013, n. 537 Pres. Oricchio Rel. Tipaldi Accertamento Accertamento ai fini delle imposte dirette Accertamento sin tetico ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 Fondato sullincoerenza tra i redditi di chiarati dal de cuius e dal nucleo fami liare e le somme di denaro esposte nella dichiarazione di successione Legittimità Onere della prova Grava sugli eredi Rinuncia alleredità successiva alla notifica dellavviso di accertamento Inidoneità della rinuncia ad evitare lazione accertatrice Sussiste E legittimo lavviso di accertamento sintetico con il quale lAgenzia delle Entrate rettifica sin teticamente il reddito del defunto sulla base del la disponibilità di denaro indicata nella denun cia di successione e non giustificata dagli eredi in sede di contraddittorio. La rinuncia alleredità successiva alla notifica dellavviso di accer tamento non è idonea ad evitare lazione accer tatrice, apparendo strumentale a evitare il con trollo dellAmministrazione. Svolgimento del processo Esaminata la dichiarazione di successione in morte di R. A., lUfficio, rilevata lincoerenza tra la disponibilità di danaro in essa indicata e i redditi dichiarati nei precedenti anni dallo stesso e dai rispettivi nuclei familiari, invitava gli ere di C. R., R. C., G. e A. a giustificare la differen za. Esaminata altresì la documentazione esibita nel corso del contraddittorio, lUfficio ribadiva agli eredi che lentità delle somme liquide disponibi li, come da successione, per limporto di 1.985.000,00, non si presentava coerente con i redditi prodotti negli anni dai coniugi R./C. e degli altri componenti del nucleo familiare. Non avendo gli eredi giustificata la provenienza delle somme in precedenza indicate, lUfficio accertava sinteticamente, ai sensi dellart. 38 del D.P.R. n. 600/73, a carico del de cuius R. A. 397.000,00 per ciascun anno dal 2006 al 2008, notificando i relativi atti impositivi a ogni erede. Con ricorso collettivo proposto per ciascun anno sottoposto ad accertamento, gli eredi R.A. e R. G. chiedono lannullamento degli avvisi di ac certamento. Alluopo rappresentano che per me ro errore era stato comunicato al consulente, in caricato di predisporre la denuncia di successio ne per la presenza di tre immobili, la somma di 1.985.000,00, mentre in effetti si trattava di Lit. 1.985.000 di vecchie lire, sottolineando che, accortosi dellerrore in data 01/04/11 la moglie del de cuius presentava unaltra denuncia di suc cessione a rettifica di quella presentata il 09/12/09 indicando limporto di 1.025,75, cor rispondente al Lit. 1.985.000. Tanto esposto, contestano in diritto la propria legittimazione passiva, avendo rinunciato alleredità il 07/04/11, nonché la violazione del lart. 12, L. 212/2000, eccependo che gli avvisi di accertamento erano stati notificati prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del p.v.. Re siste lUfficio puntualizzando che: a) non risulta documentato il primo motivo e che, in ogni caso, pur dopo la rinuncia, ai sensi dellart. 525, c.c., i chiamati alleredità possono sempre accettarla fino a quando non risulta pre scritta; b) la carenza di violazione dellart. 12, L. 212/2000, non essendo stato redatto alcun p.v. di accesso, di richiesta di documenti o di consta tazione. Con successive memorie i ricorrenti instano per lannullamento degli atti impositivi: a) potendo lA.E., in caso di successiva accetta zione delleredità, far valere la propria pretesa, di talché, ai sensi dellart. 519 c.c., non possono essere considerati eredi i chiamati alleredità che 33 abbiano rinunciato alla stessa, come anche da giurisprudenza di legittimità e di merito; b) applicandosi lart. 12, L. 212/2000 anche in caso di verbale per mero reperimento di docu mentazione fiscale, come da giurisprudenza di legittimità e di merito; c) limpossibilità per il de cuius di cumulare limporto, considerata lattività di p.i.a. esercita ta, come da documentazione agli atti. Con ordinanza 222/12 veniva disposta lacquisi zione dellesito della dichiarazione rettificativa presentata da C. R.. Con ulteriori memorie depositate il 09/05/13 i ricorrenti depositano lavviso di rettifica operato dallUfficio in relazione alla seconda denuncia di successione, con la quale venivano dichiarati solo tre fabbricati, due valori dei quali sottoposti a rettifica, che, su istanza di parte, veniva annul lata dallA.E. di Pagani, con prov. 19/12/12 per errore sul presupposto di imposta. Insistono per il riconoscimento di carenza di le gittimazione passiva, come già riconosciuto per laltra erede R. C. con la sentenza n. 246/15/12 di questa C.T.P., sottolineando la violazione del lart. 38 del D.P.R. n. 600/73 per vizi del proce dimento e carenza di motivazione. Resiste lUf ficio. Con ulteriori memorie insistono per lannulla mento degli avvisi di accertamento, richiamando la sentenza 16/09/11, n. 18906 della Corte di Cassazione relativa al mancato rispetto del ter mine di 60 gg. e depositando documentazione sanitaria. La Commissione si riservava la decisione. Motivi della decisione 34 1) Preliminarmente la Commissione rileva che: a) nella dichiarazione di successione, presentata dalla coerede C. R., coniuge del de cuius, in data 09/12/09, risultano riportati i seguenti dati: - valore dellasse ereditario: 2.027.066, di cui 42.066 per immobili - eredi: C. R., R. G., R. C., R. A.; b) su invito dellUfficio, in data 28/02/11 i quat tro eredi esibivano documentazione e, nel di chiarare «di non poter giustificare la provenien za delle somme di cui in oggetto», rappresenta vano che le stesse potevano «derivare dai rispar mi accumulati dal de cuius negli anni, atteso che lo stesso svolgeva molti lavori retribuiti» e non tassati, perché di natura agricola, il tutto come da verbale di contraddittorio e consegna docu menti del 28/02/11; c) considerata lesiguità dei redditi dichiarati e non condividendo le giustificazioni rese dagli eredi, lUfficio, ai sensi dellart. 38 del D.P.R. n. 600/73, rettificava il dichiarato con un reddito sintetico, per incremento patrimoniale, pari ad 1/5 del già richiamato importo e, quindi, di 397.000, notificando i relativi atti impositivi ri cevuti dagli eredi in data 09/03/11 d) in data 01/04/2011 C. R. presentava una di chiarazione di successione rettificativa, con la quale confermava la consistenza immobiliare, mentre variava lindicata somma liquida di 1.985.000,00 in Lit. 1.985,00, pari ad 1.025,17; e) in data 07/04/11, con dichiarazione resa al competente funzionario del Tribunale di Nocera I., gli eredi dichiaravano di rinunciare alleredità. 2) Tutte le argomentazioni dei contribuenti esposte nel ricorso introduttivo e successive me morie, raggruppabili in quattro motivi, non han no pregio. 2.1) Il primo motivo col quale viene sottolineato che erroneamente era stato dichiarato un impor to in euro e non in Lit., già di per sé poco credi bile, è smentito dagli stessi ricorrenti, considera to quanto esposto alla lett. b) del precedente punto 1, dal quale si evince che i quattro eredi nel verbale del contraddittorio 28/02/11 non di sconoscevano la «valuta» dichiarata nella prima successione, anzi cercavano di giustificare lesi stenza della stessa, adducendo la capacità lavo rativa del de cuius quale salariato agricolo age volato non tassabile, a parere della Commissio ne ictu oculi senza pregio, considerata altresì la carenza di documentazione e il netto contrasto con quanto esposto nelle memorie depositate il 12/04/12, ove viene affermato che, quale titolare p.i.a. il de cuius non poteva mai accumulare lingente somma in oggetto, di talché è fondato ritenere che quella somma abbia una diversa ori gine e, come tale, tassabile. 2.2) Col secondo motivo viene evidenziata lav venuta sostituzione delliniziale denuncia di suc cessione con quella rettificativa depositata il 01/04/2011. A parere della Commissione trattasi di operazio ne puramente strumentale, considerato che la «rettificativa» veniva presentata solo dopo la notifica degli avvisi di accertamento, nonché il contrasto con le affermazioni fatte dai quattro eredi nel verbale del contraddittorio del 28/02/2011. 2.3) Col terzo motivo viene dedotta la carenza di legittimazione passiva per lavvenuta rinuncia alleredità, richiamando in proposito la decisio ne 246/15/12 di questa Commissione tributaria. Anche tale motivo non ha pregio, atteso che la rinuncia alleredità risulta effettuata in data 07/04/11 e, quindi, in data successiva alla notifi ca degli avvisi di accertamento ricevuti dai ri correnti in data 09/03/11, per cui anche tale ope razione si presenta meramente strumentale. A parere di questo giudice, la richiamata senten za non può trovare ingresso, non risultando con siderata la problematica temporale della rinun cia. 2.4) Con il quarto motivo viene eccepita la vio lazione dellart. 12, c. 7, L. 212/2000 per aver lUfficio emesso gli avvisi di accertamento pri ma del decorso dei previsti 60 giorni dalla con segna del p.v. Va subito precisato che la citata norma richiama un p.v. di chiusura delle operazioni da parte de gli organi di controllo e, quindi, un p.v. di chiu sura delle operazioni di verifica, mentre nel caso in esame si tratta di un p.v. di contraddittorio che lUfficio deve esperire ai sensi dellart. 38 c. 7 del D.P.R. n. 600/73, per acquisire dati e noti zie ai fini dellaccertamento sintetico, nel caso di esito negativo dellincontro. La stessa richiamata giurisprudenza di legittimità non dà alcun supporto al motivo dei ricorrenti, atteso che: - la sentenza 16/09/11, n. 18906, riguarda un p.v. redatto a seguito di accesso per il reperi mento di documenti; - lordinanza 15/03/11, n. 6088 riguarda un p.v. elevato a seguito di un controllo. Non va poi trascurato che dallesame del verbale del contraddittorio si rileva che i ricorrenti: - non fornivano alcun dato o informazione di natura sostanziale; - non contestavano limporto indicato nella suc cessione, dal quale, in carenza di giustificazioni, traeva origine la procedura di accertamento sin tetico, anzi lo confermavano; - non esprimevano alcuna riserva, né chiedevano rinvio per ricercare e depositare documentazione a sostegno delle argomentazioni esposte sullori gine e formazione della liquidità dichiarata. Considerata la complessità della vicenda, a pare re della Commissione sussistono sufficienti mo tivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Sciogliendo la riserva, la Commissione rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese. 35 Accertamento ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE: CONDIZIONI DI APPLICABILITA Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, Sez. XII, 30 settembre 2013, n. 412 Pres. Oricchio Rel. De Camillis Accertamento Accertamento delle Im poste dirette e dellImposta sul valore aggiunto Accertamento da studi di set tore ex artt. 62 bis e sexies D.L. n. 331/93 Natura degli studi di settore Si tratta di indici rilevatori di possibili evasioni Necessità che lo scostamento del dato rilevato sia connotato da grave incongruenza Consegue Gli studi di settore costituiscono indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente sotto il profilo della divergenza dellammontare dei ricavi rispetto allelabora zione statistica che determina un livello definito normale di redditività. Peraltro, in ossequio al principio di capacità contributiva, lo scosta mento deve assumere connotato di grave incon gruenza e, conseguentemente, lAmministrazio ne finanziaria è tenuta alla verifica in contrad dittorio della situazione economica del contri buente al fine di accertare la compatibilità fra leffettiva capacità reddituale del contribuente e gli elementi desumibili dagli studi. Svolgimento del processo 36 LAgenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV) in data 28.11.2008 notificava al sig. D.A., esercen te attività di riparazione di autoveicoli, gli avvisi di accertamento con i quali, rispettivamente per gli anni dimposta 2003 e 2004, induttivamente ricostruiva il reddito dimpresa elevandolo, sulla base degli studi di settore, per lanno 2003 da . 3.138,00 ad 20.077,00; e per lanno 2004 da . 6.258,00 ad . 43.636,00. Lufficio ricostruiva il reddito imponibile per lanno 2003 da 00.00 ad .15.687,00 e per lanno 2004 da . 00,00 ad . 43.687,00 e conseguentemente venivano cal colate le maggiori imposte e le relative sanzioni. Gli avvisi di accertamento prendevano le mosse rispettivamente dallesame del modello Unico 2004 per lanno 2003 ed Unico 2005 per lanno 2004 e dal constatato notevolissimo scostamento tra quanto dichiarato dalla parte rispetto a quan to risultante in applicazione degli studi di settore di cui allart. 62 bis del D.L. 331/93 come con vertito con modificazioni nella L. 427/93. Av verso e per lannullamento degli avvisi di accer tamento produceva ricorsi e istanza di sospen sione il contribuente che lamentava la inattendibilità degli stessi siccome basati unica mente sugli studi di settore e privi delle riscon trante probatorie sulle presunte denunciate gravi incongruenze della dichiarazione. Dichiarava di avere avuto un incontro con lUfficio senza rag giungere alcuna intesa. Concludeva per la decla ratoria di nullità degli atti impugnati ed, in su bordine, per ogni altra più idonea decisione e la pubblica udienza. Lufficio si costituiva in en trambi i giudizi con proprie separate note depo sitate il 5.2.2009 ed impugnava i ricorsi dei qua li chiedeva lintegrale rigetto rilevando che, in relazione allanno di imposta cui inerisce lac certamento, lapplicazione degli studi di settore è frutto di presunzione legale con inversione dellonere della prova a carico del contribuente. Costituitosi il contraddittorio nei termini essen ziali sopra succintamente esposti, la C.T.P. di Avellino, Sez. 1, Udienza del 9/04/2010, con Sentenza n. 160/01/10, rigettava le istanze di so spensione degli avvisi di accertamento, riuniva i ricorsi e li rigettava compensando tra le parti le spese di lite. Il ricorrente in data 24/06/2011 presentava appello, si riportava a quanto espres so in prime cure, sosteneva lillegittimità della sentenza dei giudici di prime cure e chiedeva lannullamento degli avvisi daccertamento im pugnati in ogni loro parte; lannullamento delle sanzioni irrogate; la sospensione dellesecutività dellatto daccertamento; la discussione in pub blica udienza. In data 2/09/2011 lAgenzia En trate Prov. Avellino depositava controdeduzioni. Si riportava a quanto già contro dedotto in prime cure, chiedeva il rigetto dellappello e la con danna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio e linammissibilità della ri chiesta di sospensione. Il ricorrente presentava, in data 2/04/2012, condono con relativa docu mentazione e versamenti effettuati. LAgenzia Entrate Prov. Avellino in data 26/09/2012 pre sentava istanza diniego definizione della lite pendente. Allodierna udienza, presente per il ri corrente dott. P. A., presente il rappresentante dellufficio dott.ssa Z.M., dopo lesposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veni va riservata a decisione. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che lappello prodotto dal ricorrente è fondato, legittimo e meritevole di accoglimento, per le seguenti motivazioni. Il Collegio osserva che lazienda in questione svolge la sua attività, unitamente allattività di carrozzerie, sicuramente non guidata da logiche imprenditoriali stante il livello di istruzione del contribuente, in una contrada di un piccolo pae se, scarsamente servito da vie di comunicazione. Già queste circostanze, la situazione della con correnza (sei imprese concorrenti), se unite alla coerenza degli indici della durata delle scorte, del valore aggiunto orario per addetto e dellin cidenza dei costi sui ricavi, nonché alla classifi cazione in un gruppo di riferimento dalle carat teristiche differenti rispetto al contribuente, ren dono gli studi non degni di fede nella situazione concreta. Inoltre i giudici di prima istanza so stengono che il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile uguale a zero sia per lanno 2003 che per lanno 2004. Tale dato non è asso lutamente compatibile con tutti gli altri elementi desumibili dalle dichiarazioni e soprattutto, non è compatibile né con il numero di dipendenti assunti, né con gli elementi negativi né con i beni strumentali. Tuttavia non spiegano la moti vazione di tale incompatibilità se il reddito dimpresa ammonta a 3.138,00 dopo aver de dotti ammortamenti pari a 16.327,00, cioè lim presa ha raggiunto il break evem point. Quanto agli studi di settore come presunzioni semplici gravi precise e concordanti, la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite ha sostenuto: Gli studi di settore costituiscono indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente sotto il profilo della divergenza dellammontare dei ricavi rispetto allelabora zione statistica che determina un livello definito normale di redditività. Peraltro, in ossequio al principio di capacità contributiva, lo scostamen to deve assumere connotato di grave incon gruenza e, conseguentemente, lAmministrazio ne finanziaria è tenuta alla verifica in contraddit torio della situazione economica del contribuen te al fine di accertare la compatibilità fra leffettiva capacità reddituale del contribuente e gli elementi desumibili dagli studi. Il contri buente ha, nel giudizio relativo allimpugnazio ne dellatto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto lapplicabilità degli standard al caso con creto, che deve essere dimostrata dallente im positore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (cfr. sentenza 26638/2009). La norma che stabilisce i presupposti per lesperibilità dellaccertamento, ovvero lart. 62sexies del D.L. n. 331/1993, richiede, per il ri corso alla metodologia analitico-induttiva, le sistenza di gravi incongruenze tra quanto di chiarato e quanto desumibile dagli studi di setto re. Poiché la soglia di scostamento tra la misura di questi due valori, (dichiarato e rettificato in base a studi), non è predeterminata dalla legge, ma lasciata allapprezzamento dellufficio, que stultimo nella motivazione deve dar conto dei criteri in base al quale valutare lincongruenza del caso. In tal senso dispone anche la circolare n. 5/E del 2008, ove si afferma che nellipotesi di mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio la valutazione dellaffidabilità delle risultanze dello studio sarà svolta diretta mente dallUfficio sulla base degli elementi in suo possesso e dunque non soltanto sulla base del mero scostamento da studi. Il legislatore vuole che le gravi incongruenze che legittimano gli accertamenti basati sugli studi di settore conseguano alla comparazione non tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli de sumibili dagli studi di settore, ma tra i primi e quelli fondatamente desumibili dagli studi stessi. In altri termini: il legislatore condiziona la legittimità degli accertamenti basati sugli studi di settore al fatto che i compensi. i corri spettivi desumibili dagli stessi lo siano fondata mente, con scarsa probabilità di errore, in modo 37 38 cioè, praticamente, certo. Lammontare dei rica vi, compensi, corrispettivi desumibili dallo stu dio di settore non è, cioè, ritenuto dal legislato re, legittimamente, comparabile con quello di chiarato dal contribuente onde originare le gravi incongruenze di cui parla la norma: la legittimità esiste solo nel caso in cui gli stessi siano desu mibili fondatamente. Il legislatore non si fida del semplice risultato matematico-statistico, ma vuole qualcosa di più: richiede che i risultati dello stesso siano supportati e avvalorati aliun de. Richiede, in buona sostanza, che gli stessi non vengano passivamente accettati, ma cri ticamente valutati, calandoli nella realtà dim presa specifica in esame: i risultati desumibili dallo studio di settore sono, cioè, un semplice elemento indiziario la cui fondatezza deve rima nere verificata indagando la realtà della fattispe cie in esame. In pratica, dovrà essere appurato se nella specifica realtà siano identificabili ele menti, sia di natura contabile (ad esempio, resa produttiva), che di natura extracontabile (ad esempio, appunti, documenti, risultanze banca rie, risultanze di controlli incrociati) che consen tano una ricostruzione induttiva del volume daffari che concordi, sostanzialmente, con quel lo desumibile dallo studio di settore rendendolo, così, fondatamente desumibile dallo stesso, per poi procedere alla comparazione con quello di chiarato dallimprenditore, onde verificare se tra i due sussistano quelle gravi incongruenze che sono lulteriore condizione necessaria per legit timare questo tipo di accertamento. Senza questa attività, che lo confermi, che fondi il risultato dello studio di settore, per tramutarlo, in buona sostanza, in quel tipo di presunzione, grave, pre cisa e concordante, richiesta dal citato art. 39, il semplice risultato matematico-statistico dello studio di settore non rende legittimo questo tipo di accertamento. Tali ragioni sono del tutto assenti nellatto impugnato e, di conseguenza, rendono illegittimo latto in questione. E lecito ritenere che lAgenzia delle Entrate, richiaman do per relationem gli atti di cui in premessa e affermando genericamente in virtù di quanto previsto dal cit. art 62 sexies del decreto legge 331/199, giunge alle determinazioni degli avvi si in epigrafe, in maniera del tutto acritica e ar bitraria. Se gli studi di settore sono una elabo razione-funzione statistica e sono lunico ele mento che sorregge la pretesa fiscale, non sussi ste la pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti per procedere allaccertamento in duttivo. Inoltre, che gli studi di settore siano un fatto rilevatore di reddito, come affermato dal lUfficio, non è condivisibile e appare unaffer mazione arbitraria. Infatti, le presunzioni sem plici, per essere ammesse come valida prova de vono fondarsi su fatti noti, gravi precisi e con cordanti e devono costituire la conseguenza di un ragionamento logico coerente ed univoco, se condo criteri di regolarità causale. E illegittimo lavviso di rettifica ex art. 54 D.P.R. n. 633/1972 nel quale lasserita mancata registrazione di cor rispettivi che sarebbero stati percepiti dal contri buente è frutto di un ragionamento logico non su fatti certi, nella loro esistenza, ma a loro volta presunti: invero perché sia valida la prova per presunzioni. occorre che sia basata su fatti certi. non su altra presunzione (Comm. Trib. Centr. sez. XI, 7350/1986; sez. 1 562/1986). Nel caso in cui lUfficio non abbia provveduto ad alcuna verifica contabile, è illegittima la rettifica della dichiarazione fondata sul solo presupposto della difformità di questa con un parametro di riferi mento indicativo dei valori medi percentuali di ricarico riscontrati nelle aziende operanti nel medesimo settore merceologico. La Suprema Corte ha sostenuto lo stesso legislatore dello Statuto del Contribuente. nel prevedere allarti colo 12 comma 7 (che si pone come norma ge nerale), un tendenziale necessario contradditto rio anticipato attraverso il quale il contribuente possa fornire dati e richieste che lUfficio ha lobbligo di valutare, conferma indiscutibilmen te lesigenza che laccertamento venga calibrato sempre al caso concreto, sulla base di una cono scenza più approfondita della situazione verifi cata (Cassazione. sezione tributaria, n. 19163, del 05/03/2003, depositata il 15/12/2003). In or dine alle spese di procedimento sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dellart 15 c. 1 D.lgs. n. 546/92 ed ai sensi dellart.92 c. 2 c.p.c. La cir costanza è confermata e suffragata dalla docu mentazione regolarmente acquisita agli atti pro cessuali e, P.Q.M. A) Dichiara estinto il giudizio per intervenuto condono relativamente allanno 2003; B) Accoglie lappello per quanto riguarda lanno 2004; C) Compensa le spese. Accertamento RADDOPPIO DEI TERMINI PER LACCERTAMENTO Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VIII, 6 novembre 2013, n. 637 Pres. Lepre Rel. Rippa I. Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Raddoppio dei termi ni di decadenza per laccertamento Consegue dal mero riscontro di fatti comportanti lobbligo di denuncia pe nale II. Accertamento Accertamento delle Imposte sui redditi e dellImposta sul valore aggiunto Emissione dellavviso di accertamento prima del termine fis sato dallart. 12, comma 7, L. n. 212/2000 Anticipazione motivata con limminenza dei termini di decadenza dellaccertamento Sufficienza As senza in concreto della assunta urgenza Illegittimità dellaccertamento Con segue I. Il raddoppio dei termini per laccertamento consegue dal mero riscontro di fatti comportanti lobbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dallinizio dellazione penale (Corte Costituzio nale n. 247/2011). II. La scadenza del temine di decadenza per la notifica dellavviso di accertamento costituisce, almeno astrattamente, un valido motivo di ur genza idoneo alla emissione dellavviso di ac certamento senza il rispetto del termine di ses santa giorni di cui allarticolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dovendosi in tal caso salvaguardare il maggior interesse di carattere pubblicistico che riveste lefficiente esercizio della attività amministrativa; tuttavia, è affetto da vizio insanabile di nullità lavviso di accerta mento che sia stato emesso molti giorni prima della scadenza del termine fissato dalla legge, non sussistendo, evidentemente, lurgenza indi cata. Svolgimento del processo La società S. S.p.A., con sede in M., in persona del legale rappresentante sig. G.F., rappresentata e difesa dal rag. M.R., ha tempestivamente im pugnato lavviso di accertamento con il quale LAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, ha accertato un diverso e maggiore imponibile ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, delle sercizio 2003. Laccertamento impugnato fa seguito ad un P.V.C. redatto, in data 30.10.2012, dal Corpo della Guardia di Finanza - nucleo di Polizia Tri butaria di Salerno - dal quale emerge una viola zione sostanziale commessa dalla ricorrente, ri levante ai fini delle suddette imposte, consistita nella utilizzazione di una fattura di acquisto, per una operazione, asserita come inesistente, relati va a prestazioni pubblicitarie e promozionali, emessa con n. 33 in data 12.09.2003 dalla S. S.p.A., dellimporto imponibile IVA di 15.000,00. Parte ricorrente articola più questioni contestan do una pluralità di vizi delloperato dellA.F. e dellavviso di accertamento chiedendone, previa sospensione della sua esecutività, lannullamen to. Si costituisce in Giudizio lAgenzia delle Entra te Direzione Provinciale di Salerno depositando in data 11.09.2013 atto di controdeduzione con il quale, nel confutare punto per punto ogni ec cezione di parte ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite. Alla camera di Consiglio del 29.7.2013, presenti le parti, il Collegio rigettava la richiesta di so spensione della esecutività dellaccertamento impugnato come da Ordinanza n. 352. 39 Alla Pubblica Udienza di trattazione nel merito, del giorno 24 settembre 2013, il Collegio assu meva la decisione come da dispositivo. Oppone la ricorrente società la violazione e falsa applicazione dei disposti di cui agli artt. 43, co.3 D.P.R. n. 600/73 e 57 co.3 D.P.R. n. 633/72, come modificati dallart. 37 commi 24 e 25 D.L. 223/2006 e la prescrizione della pretesa tributa ria per decorrenza dei termini di accertamento. Lamenta sul punto lassenza delle condizioni per il raddoppio dei termini per laccertamento essenzialmente a causa dellomessa allegazione allavviso di accertamento del documento de nuncia, citato al foglio 5 del P.V.C. della Guar dia di Finanza. Omissione che compromettereb be la possibilità per il Collegio adito di eseguire la prognosi postuma di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011. Evoca dunque numerose Sentenze di merito ri ferite alla soggetta materia. Sottolinea altresì che alcun procedimento penale è stato mai avviato a carico di parte ricorrente. Motivi della decisione 40 Tale doglianza, a giudizio di questo Collegio, non può essere accolta sulla semplice constata zione che il raddoppio dei termini per laccerta mento consegue dal mero riscontro di fatti com portanti lobbligo di denuncia penale, indipen dentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dallinizio dellazione penale (Corte Costituzionale n. 247/2011). Il fatto che il pub blico ufficiale abbia poi adempiuto lobbligo a proprio carico di inoltrare la denuncia penale obbligo sanzionato dallart. 361 c.p. - attiene al tri ed estranei aspetti. La c.d. prognosi postuma, ossia la valutazione del Giudice di merito, ora per allora, circa la ricorrenza e sussistenza dei presupposti dellob bligo di denuncia - e solo di essi - è volta al mero fine di accertare se lAmministrazione ab bia agito con imparzialità o abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni in materia, col fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. La stessa Corte Costituzionale rammenta che per contra stare possibili abusi degli uffici sono sufficienti la previsione dellobbligo dei pubblici Ufficiali e quindi anche dei verificatori di inoltrare sen za ritardo la denuncia penale e dallaltro la controllabilità giudiziale circa la sussistenza dei precisi ed obiettivi presupposti richiesti dalla Legge e dalla giurisprudenza perché sorga detto obbligo. Orbene dai documenti versati in atti emerge per tabulas la presenza dellazione pe nale, tra cui il decreto di archiviazione del GIUP. La verifica a carico della società S. S.p.A. ha evidenziato elementi ed indizi di reato da utiliz zazione di fatture per operazioni inesistenti tali da far insorgere lobbligo della denuncia penale così come poi inoltrata, dal Pubblico Ufficiale, allautorità competente, e della cui esistenza non si può dubitare per essere precisato nel verbale della G.d.F., travolgendo ogni soggetto con il quale le asserite false operazioni sono state mes se in atto. Il Collegio è dellavviso, tra laltro, che provenendo la denuncia da organo diverso dallEnte accertatore anche la prognosi postu ma, votata al mero controllo della strumentaliz zazione dei fatti da parte dellEnte accertatore, trovi già adeguata risposta. Con secondo motivo la ricorrente deduce la nullità dellavviso di accertamento in quanto emesso prima del termine dei 60 giorni, ai sensi dellart. 12 comma 7 della Legge 212/2000. Constata che il PVC è stato consegnato in data 30.10.2012 e lavviso di accertamento notificato il 10.12.2012 in violazione del citato termine minimo. Deduce tale nullità combinando per un verso la violazione del termine ex se e per altro lassenza di una adeguata motivazione della sua urgenza, fatto che tra laltro - ulteriore motivo integrerebbe anche il difetto di motivazione del latto impugnato in quanto privo dello specifico motivo durgenza. Orbene il Collegio osserva che linosservanza del termine dilatorio dei sessanta giorni fissato per lemanazione dellavviso di accertamento dallart. 12 comma 7 della Legge 212/2000, co stituisce, per il fine e per linteresse perseguito, vizio grave che ricade insanabilmente sulla validità dellatto, salvo, però, la presenza di qua lificate ragioni durgenza. In tale direzione la Sentenza 14 maggio - 29 luglio 2013 n. 18184 delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione. Ricorre pertanto la necessità di indagare sulla presenza e bontà delle ragioni di urgenza che lAgenzia delle Entrate ha individuato ed indica to, nelle proprie memorie di costituzione, nella imminente scadenza del termine di decadenza dellaccertamento. Il Collegio a tal proposito precisa di non ritenere viziata la motivazione dellatto impugnato, ed in tal senso tale motivo di opposizione non può essere accolto, perché privo della indicazione dei motivi di urgenza, condividendo la linea giu risprudenziale secondo cui lobbligo di motiva zione degli atti tributari, assistito da sanzione di nullità in caso di inottemperanza, è solo quello che ha ad oggetto il contenuto sostanziale della pretesa tributaria non essendo invece necessario dar conto in quella sede (e salvo eccezioni espresse) del rispetto di regole procedimentali. Né si reputa espressamente prescritta nella nor ma in questione la motivazione dellurgenza. Ciò in quanto lespressione salvo casi di parti colare e motivata urgenza non sta ad indicare la sede - atto impositivo - dove indicarla, bensì la necessità che essa effettivamente ricorra. Sicché ove i motivi di urgenza non compaiono nella motivazione dellatto impositivo la questione si sposta in sede contenziosa laddove il contri buente può - come avvenuto nel caso di specie impugnarlo proprio in relazione alla violazione del termine. Sarà così il Giudice adito, a fronte della prova della sussistenza del requisito - indi viduata qui dallUfficio tributario nella decaden za del termine per laccertamento - a dover sta bilire lesistenza di una valida e particolare ra gione di urgenza idonea, nello specifico caso, a giustificare lemissione dellaccertamento ante tempus. Il P.V.C. della Guardia di finanza è stato conse gnato al contribuente in data 30 ottobre 2012 ed è quello il dies a qua del termine dilatorio dei giorni sessanta. Il termine di decadenza per la notifica dellavviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2003 - con il raddoppio dei termini - sarebbe spirato il 31.12.2012, ma lac certamento è stato notificato il giorno 10.12.2012. Sorregge la valutazione sulla sussistenza di una valida ragione di urgenza lincipit dellevocato comma 7 dellart. 12 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente) che richiama il rispetto del principio di cooperazione tra ammi nistrazione e contribuente qualificando la nor ma come espressiva dei principi di capacità e buona fede favorendo, e volendo, linterlocuzio ne delle parti, prima della (eventuale) emanazio ne dellatto impositivo, e dunque il contradditto rio procedimentale; ciò onde garantire al contri buente la facoltà di partecipare al procedimento esprimendo le proprie osservazioni che lUffi cio, dal canto suo, è tenuto a valutare. Ne conse gue che il motivo di urgenza idoneo alla com pressione di tale diritto deve trovare fondata ra gione anche nel modo e nel tempo in cui è azio nato. Ritorna perciò necessario valutare i termini dellanticipazione non ritenendosi giustificabile una anticipazione degli interi sessanta giorni pur in presenza di motivi di urgenza, salvo che i sessanta giorni soppressi non siano necessari al la salvaguardia del maggiore interesse protetto, come potrebbe accadere con la necessità di noti ficare ad horas latto di accertamento esecutivo a fronte del comprovato tentativo del contri buente di sottrarre beni agli atti esecutivi. Pur ritenendo pertanto, in generale, che la sca denza del temine di decadenza per la notifica dellavviso di accertamento costituisca, almeno astrattamente, un valido motivo di urgenza ido neo alla emissione ante tempus del provvedi mento, dovendosi in tal caso salvaguardare il maggior interesse di carattere pubblicistico che riveste lefficiente esercizio della attività ammi nistrativa, nè intravedendosi nel caso specifico una comoda inefficienza dellente impositore che avrebbe invece potuto dequalificare il moti vo dello spirare della decadenza - essendo qui lattività ispettiva ed il PVC provenuti da organo diverso, quale il corpo della Guardia di finanza è però necessario valutare se e quanto la misu ra della anticipazione sia tale da trovare giustifi cazione in strettissima connessione con il moti vo durgenza addotto, ovvero risulti eccessiva. Ciò in coerenza con la enunciata qualificazione della norma. Lavviso di accertamento impugnato è stato no tificato il giorno 10 dicembre laddove lo spirare del termine di decadenza giungeva dopo ben ul teriori 21 giorni, che in relazione ai sessanta co stituiscono una tempo ed una misura rilevante pur volendosi debitamente considerare le esi genze pratiche ed i tempi necessari per eseguire le necessarie notifiche. Lamministrazione, non proprio imparzialmente, ha emanato lavviso di accertamento ancor prima, in data 30 novembre 2012, comprimendo il termine da 60 a 30 giorni, laddove ben avrebbe potuto attendere ulterior mente senza nulla pregiudicare, salvaguardando però la voluntas legis. Linvocato motivo di urgenza della decadenza del termine per la notifica dellavviso di accerta mento appare inidoneo, in questo specifico caso, a giustificare la misura di anticipazione del ter mine, ingiustamente compresso da 60 a 30 gior ni, connotando di illegittimità loperato del lA.F. e dunque la violazione di Legge. Lavviso 41 42 di accertamento impugnato è pertanto affetto da vizio insanabile di nullità. Con ulteriore motivo parte ricorrente contesta infine linfondatezza dellaccertamento per esse re frutto di una ricostruzione effettuata dal nu cleo di polizia Tributaria di Salerno e dallAgen zia delle Entrate .... confusa e non rispondente ai fatti. Espone così il contenuto della prestazio ne, connettendola alla realtà e dimensioni azien dali, lamentando una genericità nelloperato e nelle conclusioni dei verificatori, e dellAgenzia delle Entrate. Dal canto sua questultima contro deduce attraverso un esame della struttura com plessiva della società fornitrice, evidenzia una sostanziale inverosimiglianza del complesso delle operazioni oggetto dei tanti contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione dalla stessa in trattenuti. Il Collegio osserva che se limpianto ammini strativo della società fornitrice oggetto di verifi ca è risultato carente, così come inadeguati i mezzi tecnici a disposizione per erogare effetti vamente il servizio pubblicitario contenuto nelle molteplici fatture emesse, tanto da costituire un complesso di elementi indiziari tali da giustifi care, anzi imporre, i necessari approfondimenti attraverso lazione penale, obbligatoriamente in nescata con la denuncia da parte del Pubblico Ufficiale, non altrettanto costituisce una prova adeguata della falsità della operazione nel Giu dizio che ci intrattiene, e della conseguente indeducibilità del relativo costo ed indetraibilità IVA. Si rileva infatti che una pluralità di elementi convergono a favore della ricorrente. La misura del corrispettivo fatturato ( 18.000 IVA inclusa) in proporzione ai volumi dei ricavi da essa pro dotti nellesercizio, la visibilità della società vei colo per essere una società impegnata in un campionato di calcio della serie D e dunque la proporzione tra corrispettivo fatturato e valore della prestazione, ed ancora la correttezza delle proprie annotazioni contabili ed il pagamento dellintero corrispettivo fatturato, come accerta to dai verificatori. Tutto ciò va posto in relazio ne ed in contrapposizione ai fatti cui la G.d.F. ha invece attribuito peso indiziario riferendosi però alla genericità delle operazioni e fatturazioni po ste in essere dalla società di calcio; il pagamento della sola iva delle fatture, ovvero lomesso pa gamento del corrispettivo. Circostanze nessuna riferibile alla ricorrente. Daltronde anche in re lazione alla significativa constatazione della impossibilità di erogazione dei servizi, stanti i rilevati limiti organizzativo strutturali della società di calcio, si osserva che i verificatori hanno però accertato che lattività fosse limita ta allapposizione di un cartellone di dimensioni variabili ex adverso fosse effettivamente appo sta una cartellonistica, attività oggetto della fat tura rivolta alla ricorrente. Se ne deduce che evidentemente lattività ispet tiva ha ingiustamente travolto nella presunzione di falsa fatturazione ogni e qualunque rapporto economico emerso dalle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazione. E lo stesso orga no ispettivo a riconoscere però, infra PVC, che i soggetti economici indicati possono ricondursi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti .... Infine, per quanto non necessariamente rilevan te, parte ricorrente ha depositato decreto di ar chiviazione emesso dal GIUP relativo al proce dimento penale a carico dellamministratore de legato della ricorrente. Dagli elementi in campo loperazione di cui alla contestata fattura n. 33 in data 12.09.2003 dalla S. S.p.A., dellimporto imponibile iva di 15.000,00 IVA 3.000,00, e la sottostante ope razione commerciale di servizi pubblicitari, ap paiono a questo Collegio, per le ragioni innanzi descritte, regolari sotto il profilo sia formale che sostanziale, e pertanto non vera motivo per di sconoscerne la deduzione del costo ai fini IR PEG ed IRAP, nè per disconoscere la detrazione dellIva esposta. Laccertamento è pertanto da annullare. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese. _________ Il raddoppio dei termini nellaccertamento tribu tario Nella pronuncia in rassegna la società ricorrente pro poneva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale lufficio, a seguito di processo verbale della G.d.F., accertava un diverso e maggiore imponi bile ai fini Iva, Irpeg ed Irap, in relazione allutilizzo di una fattura di acquisto riferita ad unoperazione asserita come inesistente, ricevuta dalla società ri corrente. Parte ricorrente dopo aver tempestivamente impu gnato lavviso di accertamento, ha eccepito una pluralità di vizi delloperato dellA.F.; in particolare: la violazione e falsa applicazione dei disposti di cui agli artt. 43, co. 3, D.P.R. n. 600/73 e 57 co. 3, D.P.R. n. 633/772 atteso che lavviso di accertamento risul tava notificato ben oltre i termini previsti, a pena di decadenza, dai predetti articoli, con conseguente nullità della pretesa tributaria, a nulla valendo il rad doppio dei termini di accertamento in caso di viola zione che comporti lobbligo di denuncia penale. Inoltre, ha contestato la violazione dellart. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fi scali) comma 7, della legge 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente) sia per unemissione dellavviso di accertamento antici pata rispetto alla scadenza del termine dei 60 giorni decorrenti dal rilascio della copia del verbale di con statazione, sia per lassenza di unadeguata motiva zione in ordine alla sua urgenza. Infine, parte ricorrente ha obiettato linfondatezza dellaccertamento lamentando una genericità nello perato e nelle conclusioni dei verificatori e dellA genzia delle Entrate. Il collegio giudicante ha preliminarmente rigettato leccezione della pretesa tributaria per decadenza dei termini, a causa dellomessa allegazione del docu mento denuncia al verbale di accertamento. Invero, secondo il disposto dellart. 43 D.P.R. n. 600/73 gli avvisi di accertamento devono essere no tificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata pre sentata la dichiarazione. In particolare il suddetto articolo postula inoltre che: In caso di violazione che comporta lobbligo di denuncia ai sensi dellart. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000, i termini sono raddoppiati relativamente al periodo dimposta in cui è stata commessa la viola zione. La società ricorrente ha lamentato sul punto lassenza delle condizioni abilitanti il raddoppio dei termini, essenzialmente, a causa dellomessa allega zione del documento denuncia allavviso di accer tamento. Ma, la presenza di un p.v.c. redatto dal corpo della Guardia di Finanza nucleo di polizia tributaria di Salerno avrebbe giustificato, secondo lAgenzia delle Entrate, linvocato raddoppio dei termini per laccertamento, i cui termini, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247/2011, non si innestano su quelli ordinari ma ope rano automaticamente in presenza di un fatto che ge nera lobbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, senza che lAmmini strazione Finanziaria possa vantare un margine di discrezionalità per la loro applicazione. Difatti, con tale pronuncia la Consulta ha affermato che il raddoppio dei termini per laccertamento non è correlato ad una valutazione soggettiva da parte dei pubblici ufficiali, bensì opera se vi sono elementi obiettivamente riscontrabili, atti a dimostrare linsor genza dellobbligo di denuncia penale. In altri termini, il più ampio potere di accertamento dellA.F. non è giustificato soltanto dalla trasmissio ne della notitia criminis ma anche dalla sussistenza dei presupposti dellobbligo di denuncia, anche se il reato potrebbe in concreto non sussistere. Si deve tener presente che laccertamento dellillecito tributa rio da parte dell A.F. e laccertamento del reato da parte dellautorità giudiziaria avvengono in modo au tonomo, se non che, tale separazione (c.d. doppio binario), non esclude che i due soggetti accertatori collaborino tra loro. La motivazione va trovata nella possibilità che lin dagine preliminare possa protrarsi per un periodo di tempo superiore rispetto ai termini di prescrizione dellillecito tributario. Il giudice tributario infatti dovrà controllare, se richiesto con i motivi dimpu gnazione, la sussistenza dei presupposti dellobbligo di denuncia, compiendo a riguardo una valutazione ora per allora (c.d. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se lA. Finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, allopposto, fat to un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate, onde fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. In sostanza, lunica condizione affinché operi il raddoppio dei termini è la constatazione dellesistenza di una violazione per la quale sussista lobbligo di denuncia di reato tribu tario ex 331 c.p.p. indipendentemente dalla circostan za che tale obbligo sia stato o meno adempiuto (cfr. C.T.P. di Brindisi, sentenza n. 355/13, dell8/10/2013). Con la seconda doglianza la società ricorrente ha im pugnato il provvedimento impositivo asserendo la nullità dello stesso sia per violazione dellart. 12 (di ritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), poiché emanato con anticipo rispetto alla scadenza del termine di 60 giorni decor renti dal rilascio della copia del verbale di constata zione, sia per lassenza di una adeguata motivazione in ordine alla sua urgenza. Il motivo di opposizione testè citato è risultato fonda to. Difatti, la disposizione richiamata statuisce che lavviso di accertamento non può essere emanato pri ma della scadenza del termine di 60 giorni, salvo i casi di particolare e motivata urgenza. La violazio ne del termine dilatorio di 60 giorni che decorre dalla conclusione della fase ispettiva, si pone in contrasto con il diritto di difesa del contribuente che, nella fat tispecie, si estrinseca nella facoltà di comunicare al fisco osservazioni e richieste, nonché del correlativo dovere in capo allente di valutare. Sullannullabilità dellaccertamento fiscale cd. anti cipato si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza del 14 Maggio 29 Luglio 2013 n. 18184, con la quale è stato preci sato che il richiamato art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che linosservanza del termi ne dilatorio di 60 giorni per lemanazione dellavvi so di accertamento [ ] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni d urgenza, lillegittimità dellatto impositivo emesso ante tem 43 pus, poiché detto termine è posto a garanzia del pie no dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà im positiva. Nel merito, il Collegio giudicante ha rilevato che linvocato motivo durgenza per la notifica dellavvi so di accertamento risultasse inidoneo, nello specifi co caso, a giustificare lanticipazione del termine, in giustamente compresso, connotando di illegittimità loperato dellA.F. e, dunque, rilevando la violazione di legge. Lavviso di accertamento impugnato è, pertanto, ri sultato affetto da vizio insanabile di nullità. Riguardo alla terza ed ultima questione affrontata da giudice tributario, lart. 109, comma 5, nuovo T.u.i.r., prevede, ai fini della corretta imputazione dei com ponenti negativi di reddito al periodo dimposta, che le spese e gli altri componenti negativi siano deduci bili se e nella misura in cui si riferiscano ad attività da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrano a formare il reddito. La prova del sostenimento e dei presupposti dei costi concorrenti alla determinazione del reddito dimpre sa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, non spet ta quindi allAmministrazione finanziaria che abbia recuperato tali elementi denegandoli, quanto piutto sto al contribuente che ne invoca la deducibilità (cfr. Corte di Cassazione, Sent. n. 739/2010) pertanto, questultimo, qualora sia sottoposto ad una verifica potrà eccepire, a difesa della propria scelta, di aver trattato fiscalmente le sponsorizzazioni come spese di pubblicità. A tal fine, può rivelarsi utile: - documentare mediante contratti, accordi ecc.. la 44 sponsorizzazione effettuata, individuando, dettaglia tamente, le parti, loggetto della sponsorizzazione, i costi sostenuti o da sostenersi ecc.; - conservare tutti i documenti relativi alla pubbli-cità del marchio-prodotto-servizio (es. foto di eventi, stri scioni, tabelloni e altro materiale riportante la deno minazione dellazienda-sponsor, ovvero copia delle fatture per lacquisto-produzione di tale materiale); documentazione questa che si rileverà particolarmen te utile nelleventuale sede contenziosa; - motivare la scelta e limportanza di una determinata pubblicità o sponsorizzazione per lattività svolta dallazienda, ad esempio soffermandosi sulla tipolo gia di clientela che dovrebbe essere coinvolta dalla sponsorizzazione; scelta questa di per sé, insindaca bile da parte del Fisco. A ben vedere, non si tratta di uninversione dellone re della prova ma dellapplicazione del principio ge nerale contenuto nellart. 2697 del c.c., secondo il quale il contribuente che vuole ottenere il riconosci mento di un determinato risultato positivo deve pro varlo. Nella fattispecie in esame si è dibattuto in or dine alla circostanza che la fattura ricevuta dalla società, a seguito di prestazioni pubblicitarie e pro mozionali erogate da terzi nei suoi confronti, si rife risse ad una operazione inesistente, con conseguente impossibilità dellufficio di riconoscere la deducibilità del relativo costo. La società ricorrente ha contestato, ed il motivo di censura è stato accolto, linfondatezza dellaccertamento lamentando una genericità nelloperato e nelle conclusioni dei verifi catori e dellAgenzia delle Entrate, frutto di una rico struzione confusa e non rispondente ai fatti e che, in particolare, non ha tenuto conto della realtà e delle dimensioni aziendali. Giovanni Caiazza e Cristina Del Gaizo Accertamento OPERAZIONE FRA SOGGETTO NON RESIDENTE E RESIDENTE: MOMENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 28 novembre 2013, n. 660 Pres. Del Grosso Rel. Orilia Accertamento dellimposta sul valore aggiunto Imposta sul valore aggiunto Operazione effettuata direttamente da soggetto non residente nei confronti di soggetto di imposta nazionale Indivi duazione del momento impositivo E quello della consegna/fatturazione del bene anziché quello della estrazione dal deposito fiscale In ipotesi di operazione effettuata direttamente da soggetto non residente nei confronti di sog getto di imposta nazionale, il momento imposi tivo va individuato nella consegna e fatturazio ne del bene compravenduto, risultando inin fluente la estrazione di questultimo dal deposi to fiscale operata dal rappresentante fiscale del cedente quale spedizioniere che provvede al trasporto e consegna per conto del cessionario. Svolgimento del processo Le società E.P.I. e A.B. s.r.l., così come di fese e rappresentate in atti, quali coobbligati in solido, propongono avverso lavviso di accerta mento col quale lAgenzia delle EntrateDirezione Provinciale di Salerno, in relazione allanno dimposta 2008 e sulla base delle risul tanze di un p.v.c. emesso dalla G.G.F.F. di Agro poli, accertava la effettuazione di operazioni im ponibili IVA non dichiarate per 2.074.824,00. La pretesa tributaria traeva origine dalle conclu sioni a cui erano pervenuti i verbalizzanti secon do cui la società portoghese E.P.I e, per essa, la società A.B. s.r.l., sua rappresentante fiscale in Italia, avrebbe ceduto alla società italiana A.s.r.l. merci provenienti dalla Cina e spediti direttamente in Italia senza il preventivo transito in Portogallo. I ricorrenti eccepiscono, in via preliminare ed assorbente la inesistenza giuridica dellatto im pugnato perché avvenuto a mezzo posta, per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 56 D.P.R. n. 633/72, 7 L. 212/2000, nonché del lart. 21- septies L. 241/90 per indeterminatezza del suo destinatario. In via principale ne eccepiscono la carenza di motivazione stante il pedissequo riferimento al contenuto del p.v.c., nonché la sua emissione in violazione dellart. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/72 non avendo lUfficio offerto prova di una autonoma attività di valutazione ed accerta mento. Eccepiscono altresì la mancata instaurazione del dovuto preventivo contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 nonostante proprie me morie alluopo presentate e completamente di sattese dallUfficio. Nel merito contestano le conclusioni a cui sono pervenuti i verbalizzanti che avrebbero presunto la evasione di imposta ignorando completamen te la natura intracomunitaria della vendite conte state. E, al riguardo, producono una articolata e dettagliata elencazione di circostanze che, a loro avviso, dimostrerebbe la assoluta estraneità alla vendita contestata società della A. s.r.l. che, nel caso di specie, non avrebbe agito quale come rappresentante fiscale della società E.P.I.. Ec cepita infine la illegittima applicazione delle sanzioni, previa istanza di sospensione ex art. 47 Dlg.vo n. 546/92, concludono per lannullamen to dellatto impugnato con conseguente condan na alla refusione delle spese di lite. Si costituisce lUfficio con proprie controdedu zioni depositate il 18.09.2013 con cui, contrasta to tutto quanto ex adverso dedotto, conclude per il rigetto tanto della istanza di sospensione quan to del ricorso con condanna dei ricorrenti al pa gamento delle spese di lite. In data 17.10.2013 parte ricorrente deposita do cumenti a supporto della propria linea di difesa 45 e, in data 25.10.2013, lUfficio deposita memo rie illustrative con cui insiste sulla infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte. In data 28.10.2013 questultima deposita ulterio ri memorie con cui insiste come da ricorso intro duttivo. Motivi della decisione 46 Osserva la Commissione che la pretesa fiscale si fonda sulla contestata omessa dichiarazione di operazioni imponibili ai fini IVA che le società ricorrenti ritengono invece operazioni intraco munitarie intercorse tra la società portoghese E.P.I. (cedente) e la società italiana A.V.s.r.l. (cessionaria) per il tramite della società A.B. s.r.l. nella sua qualità di rappre sentante fiscale in Italia della prima. Parte ricorrente, preliminarmente, solleva nume rose eccezioni in punto di diritto che, ad avviso di questa Commissione, vanno disattese in ra gione della loro palese infondatezza, peraltro, posta in buona evidenza dalle condivisibili me morie di costituzione ed illustrative prodotte da parte resistente. Ciò posto, la controversia va affrontata e risolta nel merito. Le società ricorrenti assumono che, contraria mente a quanto sostenuto dai verbalizzanti e condiviso dallUfficio, per la cessione di beni che qui occupa, unica destinataria degli obblighi di versamento IVA in regime di reverse charge rimaneva la società A.V.s.r.l. che, per stessa ammissione dei verbalizzanti, aveva intrattenuto rapporti commerciali unicamente con la società E.P.I. e non anche con la società A.B. s.r.l.. In buona sostanza esse ritengono che tale ultima società ha operato unicamente quale spedizio niere che ha provveduto al trasporto dei beni per conto della società cessionaria e, pertanto, a loro parere, piuttosto che allatto della estrazione dei beni dal deposito fiscale, il momento impositivo andava individuato nella consegna e fatturazione dei beni medesimi operate direttamente dalla E.P.I alla A.V. s.r.l.. LUfficio sostiene, invece, che la estrazione dei beni dal deposito fiscale effettuata dalla A.B. s.r.l. ne aveva comportato la nazionalizzazione e, quindi, la relativa cessione andava considerata come avvenuta tra due soggetti titolari di partita IVA italiana con conseguentemente suo assog gettamento ad IVA. Tale ultima tesi non può essere condivisa per ché, con essa, lUfficio ha inteso attribuire al rappresentante fiscale una soggettività fiscale che va ben oltre i diritti e gli obblighi impostigli dalla normativa vigente in materia. Ed invero il novellato art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72 testualmente dispone che Gli obbli ghi relativi alle cessioni di beni e alle prestazio ni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di sogget ti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, com presi i soggetti indicati allarticolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. omissis ... Alla luce di detta disposizione, da ritenersi ap plicabile al caso di specie in unottica di giusti zia sostanziale ed in applicazione del principio della retroattività della lex mitior, non vè dub bio che il soggetto passivo IVA rimane esclusi vamente la società A.V.s.r.l. nella sua qualità di cessionario nel rapporto di compravendita in tervenuto con la società portoghese E.P.I.. Diversamente opinando si perverrebbe alla ille gittima conclusione di voler pretendere lassol vimento dellIVA, da parte del soggetto che, pur se ha provveduto alla estrazione dei beni dal de posito IVA, certamente, non può essere conside rato soggetto passivo dimposta atteso che la procedura di autoliquidazione dellIVA si so stanzia col meccanismo della inversione conta bile (c.d. reverse charge) di cui, a norma del citato art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, è one rato esclusivamente il cessionario. E non va sottaciuto altresì che, comunque, acco gliendo la tesi di parte ricorrente secondo cui la società A.B. s.r.l. va ritenuta quale soggetto estraneo alla cessione intracomunitaria che qui occupa, non verrebbe a cagionarsi alcun danno erariale in ragione proprio della neutralità di cui è connotata lIVA rispetto al numero di passaggi intermedi che precedono larrivo del bene al consumatore finale. Consegue che, pur a voler ritenere meritevole di accoglimento la tesi dellUfficio, nel caso in esame, alle ricorrenti società potrebbero essere contestate unicamente delle irregolarità formali inidonee, però, a suffragare la fondatezza del latto qui impugnato. Ma vè di più! Qualora questa Commissione dovesse rimanere dellavviso di ritenere fondata la tesi di parte resistente, la società A.B. s.r.l. si vedrebbe co stretta a versare lIVA richiesta con lavviso di accertamento impugnato senza alcuna possibilità di esercitare il proprio diritto di rival sa. Così come, con i passaggi successivi alla contestata cessione di beni da questa effettuata nei confronti della società A. s.r.l., trovereb bero ingresso le condizioni per cui lintera IVA gravante sui consumatori finali verrebbe versata allErario. Non vè dubbio alcuno che dette circostanze comporterebbero una sicuro indebito arricchi mento dellErario che andrebbe ad incamerare lIVA pretesa dalle ricorrenti società pur incas sando per le vie ordinarie lIVA dovuta a seguito della immissione nel mercato italiano dei beni ceduti dalla società portoghese E.P.I.. Le su esposte considerazioni, impregiudicata la facoltà per lUfficio di agire in ordine ad even tuali irregolarità formali poste in essere dalle ri correnti società, inducono questa Commissione ad accogliere il ricorso e, per leffetto, ad annul lare lavviso di accertamento qui impugnato. Data la particolarità della controversia trattata, si ritengono sussistenti giustificati motivi per di sporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale di Saler no - sezione diciottesima - definitivamente pro nunziando sulla opposizione proposta dalla società E.P.I. e A.B. s.r.l. accoglie il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio. 47 Procedimento e processo E GIURIDICAMENTE INESISTENTE LA NOTIFICA DELLACCERTAMENTO COL RITO DELL IRREPERIBILITA ASSOLUTA AL DESTINATARIO SOLO TEMPORANEAMENTE ASSENTE Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. VI, 4 giugno 2013, n. 378 Pres. Oricchio Rel. Nola Notificazioni atti impositivi Notifica zione dellaccertamento col rito degli ir reperibili assoluti a contribuente solo temporaneamente assente Inesistenza giuridica della notificazione Conse gue In ipotesi di irreperibilità assoluta del contri buente, è valido il ricorso al procedimento noti ficatorio di cui allart. 60, 1 c. lett.e), del D.P.R. n. 600 del 1973, soltanto se, previe congrue e documentate ricerche da parte del messo notifi catore, il contribuente risulti irreperibile nel co mune ove deve eseguirsi la notificazione perché non vi è abitazione, ufficio o azienda. Di contro, in ipotesi di irreperibilità meramente relativa del destinatario, piuttosto che assoluta, è giuri dicamente inesistente il procedimento notificato rio di cui al richiamato art. 60, comma I, lett.e), del D.P.R. n. 600 del 1973 se la relazione di notificazione dellufficiale notificatore risulti priva delle ricerche effettuate ed emerga dagli atti di causa che il destinatario della notifica risulti in realtà effettivamente residente nel co mune. Svolgimento del processo 48 Con ricorso depositato l8.2.12 lintestato con tribuente ha proposto impugnazione avverso lavviso di accertamento in epigrafe concernente Irpef, addizionali Regionali Comunali, Irap ed Iva con relativi interessi e sanzioni per lanno 2006, con il quale ai sensi dellart. 43 D.P.R. n. 600/73, venivano accertati induttivamente, mag giori ricavi e maggior volume daffari a fronte del dichiarato. Opponeva il ricorrente, in via pregiudiziale, la nullità dellavviso di accerta mento per inesistenza giuridica della notificazio ne per violazione dellart. 60 DPR n. 600/73 per inosservanza delle formalità previste per carenza delle condizioni di applicabilità dellaccerta mento integrativo perché emesso in violazione dellart. 43 DPR n. 600/73; nel merito, deduceva linfondatezza dellavviso impugnato per man cato riconoscimento dei giustificativi, dei costi e per palesi errori di calcolo. Resisteva lAgenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno la quale premesso che allesito del riesame richie sto dal contribuente con istanza del 13.12.11, nelle cui more era stato interposto lodierno gra vame, era stato reso, in autotutela, provvedimen to di annullamento parziale dellaccertamento impugnato per cui la controversia doveva essere ricondotta nei minori importi come ridetermina ti, eccepiva lintervenuta sanatoria della nullità e non inesistenza della notificazione per raggiun gimento dello scopo, ancorchè il vizio non fosse ascrivibile allAgenzia per aver affidato tale ser vizio al Comune di P.F. che vi aveva provveduto a mezzo messo comunale; deduceva la diversa natura degli atti di accertamento notificati al contribuente, luno generato dallaccertamento con metodo sintetico, in ragione di incrementi patrimoniali e spese indice di capacità contribu tiva, laltro scaturente da indagini finanziarie; evidenziava il mancato assolvimento dellonere probatorio quanto alle restanti movimentazioni, non già riconosciute in sede di autotutela mentre ai fini Iva era cessata la materia del contendere perché oggetto di annullamento in sede, appunto di autotutela. Acquisite memorie illustrative e documentazioni a sostegno da parte ricorrente alla pubblica udienza del 27.11.12, sulle conclu sioni delle parti, la Commissione rendeva la pre sente decisione. Motivi della decisione In via pregiudiziale va esaminata la questione della notifica dellavviso di accertamento. Per la notifica degli avvisi di accertamento la normati va prevede, ai fini fiscali, una diversa disciplina a seconda che si tratti di irreperibilità relativa del contribuente o irreperibilità assoluta del con tribuente. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto lart. 140 c.p.c. che testualmente dispone: Se non è possi bile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel larticolo precedente, lufficiale giudiziario de posita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta del labitazione o dellufficio o dellazienda del de stinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Lapplicazione del suddetto art. 140 c.p.c. è tassativamente prevista ai fini fiscali, anche dallart. 60, comma I, D.P.R. n. 600/1973. Nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente è applicabile, invece soltanto lart. 60, comma I, lett. c. D.P.R n. 600/73, che testualmente dispone, nella specifi ca materia fiscale: Quando al comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazio ne, ufficio o azienda del contribuente, lavviso del deposito prescritto dallart. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nellalbo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nellottavo giorno successivo a quello di affissione (a seguito delle modifiche inserite dallart. 174, comma 4, del D.L.gs. n. 196 del 30/06/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004). Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notificazione dellavviso di accertamento deve essere effettuata secondo il rito previsto dallart. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e lindirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile conse gnatario) non è stato rinvenuto in detto indiriz zo, da dove tuttavia non risulta trasferito: men tre, deve essere effettuata applicando la discipli na di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art.60, lett.c), sostituito, per il procedimento tributario, dallart. 143 cod. proc. Civ., quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite allatto della notifica, ri sulti trasferito in luogo sconosciuto (v. tra le al tre Cass. n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 4587/1997). Ed è proprio questultima la fattis pecie controversa. Dalla disamina della relazione di notifica del lavviso impugnato risulta che il messo si è av valso della disciplina di cui al richiamato art. 60. 1 c. lett.c). In proposito, deve rammentarsi un nutrito orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la notificazione ai sensi del succitato art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire labitazione, lufficio o lazienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, malgra do le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio di fatto insindaca bile in sede di legittimità, siano state sufficienti (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 22677 del 25/10/2007 e sentenza n. 7120/2003. n. 5100/1997, n. 4654/1997, n. 8363/1993). In ogni caso, linterpretazione del documento con tenente lattestazione del messo notificatore spetta soltanto al giudice di merito, al quale compete altresì la valutazione circa la sufficien za o meno delle ricerche effettuate dal messo notificatore prima di procedere alla notifica, ai sensi dellart. 60, lett. c), D.P.R. n. 600/1973, valutazione che costituisce giudizio di fatto in sindacabile in sede di legittimità (Cassazione, sentenza n. 5100 del 1997). Orbene, ritiene que sta Commissione che nella specie, detta attesta zione non sia sufficiente (rectius) è del tutto manchevole delle ricerche effettuate, specie, se raffrontate con la documentazione offerta dal ri corrente, certificato storico di residenza del Co mune di Pontecagnano del 29.10.12 dal quale si evince che il ricorrente è ivi residente alla via A.C. fin dal 1986: intervenuta notifica (23.4.12), a cinque mesi di distanza dalla notifica dellac certamento (11.11.11) dellannullamento parzia le in autotutela presso la sede dellazienda, rela ta di notificazione che esplica efficacia relativa mente allattività svolta dal notificatore circa la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, li mitatamente al loro contenuto estrinseco, ma fa fede, invece, fino a prova contraria per tutte le altre attestazioni che non siano frutto della diret ta percezione del pubblico ufficiale, evidenzian dosi nel caso di specie, che la prova contraria offerta (documentale) offre spunti per condurre a ritenere inesistente la relativa notificazione, vertendosi in ipotesi di irreperibilità meramente relativa del destinatario (cioè nei casi previsti dallart. 140 del codice di procedure civile) piut tosto che di irreperibilità assoluta. Le formalità previste per la notifica di cui al succi tato art. 60, I c. lett. c) hanno carattere essenzia le, e, come tali, sono essenziali per la costituzio ne della fattispecie notificatoria, sicchè la loro mancanza non può considerarsi un semplice vi 49 zio ab estrinseco, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e come tale suscettibi le di sanatoria, ma si risolve nella mancanza di un elemento essenziale di esso ed esclude in ra dice che la notificazione possa ritenersi eseguita neppure in forma viziata giacchè lipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fonda mentali. Né rilevante ai fini della dedotta inesi stenza della notifica, la carenza di legittimazione dellAmministrazione dellAgenzia, in virtù del rapporto di mandato ex lege con lente locale, circa i vizi della notifica afferenti i motivi addot ti piuttosto alla responsabilità imputabile. Alla 50 luce degli esposti rilievi e per le ricadute conse quenziali degli stessi in punto di diritto possono considerarsi assorbite le restanti questioni solle vate dalla difesa istante accogliendosi, pertanto, il ricorso con conseguente annullamento dellac certamento impugnato. In considerazione della complessità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le par ti. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso Compensa le spese. Cosi deciso in Salerno il 27.11.2012 Procedimento e processo E IMPUGNABILE IL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno Sez. XII, 3 luglio 2012, n. 417 Pres. Marena Rel. Grande Procedimento e processo Processo tri butario Atti impugnabili Atti non contenuti nellelencazione di cui allart. 19 D.Lgs. n. 546/1992 Sono impugna bili se portano a conoscenza del contri buente una pretesa tributaria ben indivi duata Preavviso di fermo amministra tivo E Tale Autonoma impugnabilità Consegue Il preavviso di fermo amministrativo, emesso a norma del combinato disposto degli artt. 86 e 50 del D.P.R. n. 602/73, è un atto impugnabile anche se non compreso, specificamente, nelle lenco degli atti impugnabili previsto dallart. 19 del D.lgs. n. 546/92, perchè deve ritenersi impu gnabile ogni atto che porti comunque a cono scenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, linteresse ex art. 100 c.p.c. Svolgimento del processo Lagente per la riscossione dei Tributi Equitalia Polis, propone tempestivo appello avverso la sentenza n. 108/08/2011 pronunciata dalla Com missione Tributaria Provinciale di Salerno av verso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo emesso in data 12/02/2010 con il quale si invitava il ricorrente C. M. a pagare, entro il termine di giorni 20 dalla notifica, la somma di 1.599,19 relativa a n. 8 cartelle di pagamento regolarmente notificate e non pagate. Il contribuente con il ricorso introduttivo fa rile vare che non ha mai ricevuto notificate le cartel le di pagamento indicate nellatto contestato conseguentemente eccepisce la prescrizione di tutte le somme iscritte a ruolo. Deduce altresì che la pretesa creditoria è relativa a presunti tributi dovuti dallimpresa individuale cessata fin dal 1995. Equitalia Polis costituitasi in giudizio controde duce, in via preliminare, lammissibilità del ri corso perché il preavviso è un atto non impu gnabile. Nel merito contesta le argomentazioni proposte dal ricorrente e conclude eccependo il difetto di legittimazione passiva. LAgenzia delle entrate e la Camera di Commer cio si costituiscono in giudizio per invocare il difetto di legittimazione passiva. Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso sul presupposto che la ricorrente ha correttamente provato la fondatezza delle sue richiesta. Avverso limpugnata sentenza propone appello Equitalia Polis lamentando che la stessa è pale semente errata perché omette di pronunciarsi su punti decisivi della controversia. Relativamente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento fa presente di aver proceduto a norma dellart. 26 del D.P.R. n. 602/73 e di aver allegato alla costituzione in primo grado gli avvisi di ricevi mento delle notifiche. Relativamente alla invocata prescrizione fa pre sente che avendo dimostrato la regolare notifica delle cartelle esattoriali il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato solo per vizi propri che nel caso in esame non sono stati lamentati. Conclude con la richiesta, in riforma della sen tenza impugnata, di accogliere lappello e di chiarare valide ed efficaci le cartelle di paga mento con vittoria delle spese. Il contribuente, ritualmente rappresentato e difeso dallavv. M. C., con controdeduzioni depositate in data 13/10/2011 si è costituito nel presente grado di giudizio per insistere sui motivi di ricorso e ri badire di non aver ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento perché non più residente a 51 Padula fin dal 1998. Contestualmente produce anche appello inciden tale per contestare il difetto di motivazione e in ordine alla compensazione delle spese di giudi zio. Motivi della decisione Lappello è fondato e merita accoglimento. La Commissione in via preliminare è chiamata a decidere sulla richiesta inammissibilità del ricor so del preavviso di fermo amministrativo perché è atto improduttivo di effetti giuridici nella sfe ra del ricorrente. La tesi dellappellante non è condivisibile per ché la giurisprudenza costante di legittimità e di merito ritiene che il preavviso di fermo ammini strativo, emesso a norma del combinato disposto degli artt. 86 e 50 del D.P.R. n. 602/73, è un atto impugnabile anche se non compreso, specifica mente, nellelenco degli atti impugnabili previ sto dallart. 19 del D.lgs. n. 546/92. In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, che deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, linte resse, ex art. 100 c.p.c., il preavviso di fermo amministrativo impugnato è stato emesso, aven done la facoltà e il potere, dal concessionario della riscossione ai sensi dellart. 86 D.P.R. n. 52 602/73 in presenza del mancato pagamento, nel termine di sessanta giorni dalla notifica come previsto dallart. 50 stesso decreto, delle cartelle indicate nellallegato al provvedimento di preav viso di fermo amministrativo ed è finalizzato al la garanzia del credito vantato da Equitalia nel caso di mancato pagamento spontaneo del cari co a ruolo. Nel caso in esame, premesso che dagli avvisi di ricevimento in atti risultano regolarmente notifi cate la cartelle di pagamento n. , n. ..., n. ..., n. ... e n. ... recanti un debito di 1.043,72 su n. 8 cartelle indicate nellallegato elenco, prodromi che al preavviso di fermo amministrativo, lo stesso può essere impugnano solo per vizi pro pri, art. 19 c.3 D.lgs. n. 546/92, e qualunque altra eccezione non può che essere ritenuta inammissibile. Per quanto sopra argomentato la Commissione ritiene inammissibile linvocato annullamento del ruolo proposto nel ricorso in troduttivo e reiterato nelle controdeduzioni e parzialmente fondata leccezione della mancata notifica delle cartelle di pagamento. Pertanto il Collegio, in riforma della sentenza impugnata, accoglie lappello e conferma latto impugnato. Il contrasto giurisprudenziale giustifica la com pensazione delle spese di giustizia tra le parti. La Commissione P.Q.M. Accoglie lappello e compensa le spese. Procedimento e processo LESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE NON RIENTRA NELLA SFERA DI COGNIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 26 agosto 2013, n. 475 Pres. Oricchio Rel. Molinaro Procedimento e processo Processo tri butario Art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 Escussione di polizza fideiussoria rila sciata a garanzia di obbligazioni tributa rie Giurisdizione del Giudice tributario Non sussiste La controversia riguardante lescussione di una polizza fideiussoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non è attratta nella ri serva della giurisdizione tributaria, anche nel caso in cui sia concessa a garanzia di obbliga zioni di natura tributaria. Svolgimento del processo Con atto consegnato 18/6/2012 allAgenzia del le Dogane di Salerno, depositato nella Segreteria di questa Commissione Tributaria il 25.6.2012, la A.C.I. NV, rappresentata e difesa dallavv. G.D., ha proposto ricorso avverso linvito al pa gamento notificato il 22/5/2012, con il quale le è stato richiesto di versare la somma di euro 1.000.000,00, quale importo massimo garantito con la polizza fideiussoria stipulata l8/7/1999 e successiva appendice del 10/4/2003 in favore della M. s.r.l., esercente un deposito fiscale per la preparazione e commercializzazione di oli lu brificanti, società alla quale con due avvisi di accertamento e due atti di contestazioni è stato richiesto il pagamento della somma di oltre 17.000.000,00 di euro in dipendenza di violazio ni tributarie. La società ricorrente, precisato che la fideiussio ne riguardava laccisa eventualmente dovuta dalla garantita società M. con riferimento alla licenza di esercizio relativa allattività dellim pianto di miscelazione o rigenerazione di oli lu brificanti sito in N. e premesso, altresì, che lA genzia delle Dogane di Salerno, a seguito di co municazione della M. concernente la vendita al la società M.G. di tutte le attrezzature, macchi nari e serbatoi del predetto impianto, con prov vedimento 29.12.2010, aveva concesso la licen za di esercizio allacquirente società M.G. con decorrenza 1/1/2011, deduce la infondatezza della pretesa avanzata dallAgenzia delle Doga ne nei suoi confronti per intervenuta decadenza, in quanto tale pretesa è scaturita da verifiche fiscali effettuate nei confronti della M. a distan za di un oltre un anno dalla cessione dellattività, verifiche conclusesi con lemissio ne di atti di accertamento comunicati solo in da ta 11/4/2012 ad essa società ricorrente. Precisa, infatti, che lobbligazione fideiussoria aveva validità ed efficacia entro i sei mesi suc cessivi alla cessione del deposito fiscale e ciò al fine di consentire al beneficiario di effettuare i controlli di competenza. Con controdeduzioni 19/9/2012, lAgenzia delle dogane deduce preliminarmente il difetto di giu risdizione del giudice tributario, in quanto la controversia ha ad oggetto lobbligazione di ga ranzia assunta dalla società ricorrente, obbliga zione che, benché collegata a quella tributaria della società garantita, ha una propria individualità e si caratterizza come obbligazione di natura civilistica. Deduce, inoltre, il difetto di legittimazione pas siva della società ricorrente ad impugnare gli av visi di accertamento emessi nei confronti della società garantita. Quanto al merito delle conte stazioni sollevate dalla società ricorrente in ordi ne alla pretesa decadenza dellAgenzia delle Dogane dal diritto di escutere la polizza, precisa che lart. 3 del contratto di fideiussione invocato dalla società ricorrente e rubricato durata della garanzia, si riferisce al periodo di vigenza della copertura della garanzia non a quello relativo allescussione della polizza. Con memorie aggiuntive 24/5/2013, la società A. ribadisce ed illustra ulteriormente i motivi per cui deve ritenersi che lAgenzia delle Doga 53 ne di Salerno sia decaduta dal diritto di escutere la polizza. Con memorie illustrative 3/6/2013, lAgenzia delle Dogane ribadisce leccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario ed insiste nelle difese già articolate con la memoria di co stituzione. Motivi della decisione Leccezione sollevata dallAgenzia delle Doga ne con riferimento al difetto di giurisdizione di questo giudice sulla materia oggetto di ricorso è pienamente fondata, atteso che la controversia riguardante lescussione di una polizza fideius soria rientra nella giurisdizione del giudice ordi nario e non è attratta nella riserva della giurisdi zione tributaria, anche nel caso in cui sia con cessa a garanzia di obbligazioni di natura tribu taria. Ed infatti, come più volte chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ben ché fra loro collegate, lobbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva, data lestraneità del fideiussore al rapporto richiama to dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre lobbligazione fideiussoria può basarsi su qual siasi altra causa idonea allo scopo. Conseguentemente, la disciplina dellobbliga zione garantita non influisce su quella della fi deiussione per la quale, stante la sua natura di rapporto di diritto privato, continuano a valere le normali regole, per cui rimane devoluta alla co gnizione del giudice ordinario, anche se il debito garantito ha natura pubblicistica. P.Q.M. 54 La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo competente lAutorità Giudiziaria Ordinaria, davanti alla quale il ricor so andrà riassunto dalla parte più diligente entro i termini di legge. Nulla per le spese. _________ Delimitazione dellambito della sfera di cognizione del Giudice tributario Premessa La sentenza in commento consente di affrontare la pro blematica relativa ai limiti della giurisdizione tributaria nel contesto del rapporto tra lobbligazione principale e la garanzia fideiussoria. La vertenza in esame è insorta tra il fideiussore e lA genzia delle Dogane di Salerno, a seguito dellemissio ne di un invito al pagamento, con il quale le Dogane chiedevano di versare la somma di 1 milione di euro, quale importo massimo garantito con la polizza fideius soria riguardante laccisa dovuta dalla società garantita, esercente attività di deposito fiscale per la preparazione e la commercializzazione di oli lubrificanti, società alla quale con diversi avvisi di accertamento veniva richie sto il pagamento della somma di euro 17 milioni, in dipendenza di violazioni tributarie. Rapporto tra obbligazione principale e garanzia fi deiussoria Al fine di ricostruire il ragionamento logico-giuridico che ha condotto, nel caso che ci occupa, i giudici di prime cure a dichiarare il difetto di giurisdizione, è ne cessario esaminare la fattispecie del rapporto tra lobbli gazione di garanzia assunta dalla società ricorrente e quella di natura tributaria della società garantita. Listituto della fideiussione, disciplinato dal capo XXII, art.1936 e seg. del c.c, prevede che un soggetto, il fi deiussore, obbligandosi personalmente verso il credito re, garantisce ladempimento di una obbligazione altrui. Il vulnus della questione è il rapporto intercorrente fra lobbligazione principale assunta dal soggetto garantito, e la garanzia assunta dal fideiussore. La natura di tale rapporto è fondamentale ai fini della individuazione del la giurisdizione competente cui adire. Lobbligazione principale e quella fideiussoria sono tra loro collegate da un nesso logico-giuridico, ovvero lob bligazione garantita (o principale) e lobbligazione fi deiussoria (o accessoria) stanno tra di loro in rapporto di accessorietà, in quanto la fideiussione assume natu ra accessoria rispetto allobbligazione garantita. Da tale rapporto di accessorietà discendono conseguen ze sullefficacia e sulla estensione della garanzia fi deiussoria desumibili dalla disciplina codicistica delli stituto. La fideiussione, infatti, salvo che sia prestata per unobbligazione assunta da un incapace, non è valida se non è valida lobbligazione principale (art.1939 c.c.); inoltre la stessa non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni di garanzia più onerose (art. 1941 c.c.). Inoltre la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale e alle spese successive ( art. 1942 c.c.); il fideiussore può, altresì, opporre al creditore tutte le eccezioni che spetta no al debitore principale, salvo quella derivante da incapacità (art. 1945 c.c.). Ne consegue che il vincolo di accessorietà perdura nel corso di tutto il rapporto fideiussorio, sicchè le vicende che attengono al rapporto principale si ripercuotono necessariamente sulla garanzia fideiussoria. Se da un lato vi è, quindi, ununità logico-giuridica tra lobbliga zione principale e quella fideiussoria, dallaltro, invece, le due obbligazioni mantengono una propria individualità soggettiva ed oggettiva. Sotto il profilo soggettivo il fideiussore rimane estraneo al rapporto principale garantito, che attiene esclusiva mente il soggetto garantito e il suo creditore; mentre da un punto di vista oggettivo lindipendenza tra lobbliga zione principale e quella fideiussoria si fonda sullas sunto che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, assumendo la funzione di garanzia creditoria attraverso lampliamento delle sfere patrimoniali aggredibili; di contro lobbligazione garantita può poggiarsi su una qualsiasi causa idonea allo scopo. Da ciò, a parere dello scrivente, risulta chiaro che la disciplina dellob bligazione garantita non influisce su quella della fi deiussione, per la quale continuano a valere le relative regole. I principi di accessorietà della fideiussione rispetto al lobbligazione principale e dellindividualità ed indi pendenza dellobbligazione principale e fideiussoria, trovano un importante riscontro nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno dato concreta applicazione a quanto evidenziato. La Suprema Corte, nellaffrontare una questione ri guardante la fideiussione prestata da una società italia na a favore di una non residente, a garanzia del credito che questultima vantava nei confronti del debitore principale, ha evidenziato che il collegamento fra lob bligazione principale e quella fideiussoria non esclude che ciascuna di essa viva e si mantenga con una individualità propria. Il Collegio ha sottolineato che le due obbligazioni si pongono assieme in un fascio, don de il carattere di obbligazione collettiva al complesso così formato, il quale conduce ad ununità che è logica, non reale, perché è un modo di considerare il rapporto tra le obbligazioni stesse: lunità è di semplice combi nazione perché, nel complesso, le obbligazioni vivono in una situazione ineguale, essendo quella garantita pre supposto dellobbligazione di garanzia e questa serven do allo scopo di quella (Cass. Civ. Sezione I, 17 gen naio 1996, n.365). Risulta, quindi, evidente che la disciplina normativa dellobbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, con la conseguenza che nel valutare la validità o meno della fideiussione bisogna considerare autonomamente la disciplina del contratto di garanzia, senza attribuire rilievo al contratto garantito. Ancora più interessante, ai fini della sentenza in com mento e al fine di evidenziare la natura accessoria della fideiussione rispetto al rapporto garantito, è la pronun cia della Cassazione a Sezioni Unite n.10188 del 15 ottobre 1998, riguardante una polizza fideiussoria pre stata da unimpresa assicuratrice a favore dellAmmini strazione finanziaria (creditore), a garanzia del credito IVA vantato da questultima nei confronti di un contri buente-debitore principale. In tale pronuncia viene an cora di più rafforzato lassunto che il rapporto intercor rente tra fisco e fideiussore e quello intercorrente tra fisco e contribuente non coincidono, in quanto la solidarietà dellobbligazione del fideiussore non potreb be alterare lautonomia dei due rapporti, considerato altresì che il fideiussore è sostanzialmente estraneo al rapporto principale qualora, come nel caso in esame, sia pattuita per una sola parte del debito secondo le previsioni della polizza fideiussoria. La tesi dellindipendenza dellobbligazione principale da quella di garanzia trova la sua giustificazione nellas sunto che lobbligo pecuniario da parte del fideiussore nasce da un contratto esclusivamente di natura privati stica (ex art. 1936 c.c. disciplinante laccordo fideiusso rio), e viene confer-mata ulteriormente con la sentenza n. 2655 del 5 febbraio del 2008, con la quale la Supre ma Corte, nellaffrontare la questione dellobbligo fi deiussorio assunto da unimpresa assicuratrice a garan zia della costruzione di opere pubbliche da parte di una società a responsabilità limitata, a favore dellAmmini strazione Finanziaria, riafferma il principio già emerso nelle precedenti pronunce di legittimità ossia dellauto nomia del rapporto tributario garantito rispetto a quello privatistico di garanzia. Le Sezioni Unite asseriscono infatti che per quanto fra loro collegate, lobbligazio ne principale e quella fideiussoria mantengono una pro pria individualità non soltanto soggettiva, data lestraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva in quanto la causa fi deiussoria è fissa ed uniforme, mentre lobbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo. Ne consegue che la disciplina dellobbli gazione garantita, nella specie de qua, un obbligo di natura tributaria, non influisce su quella della fideius sione, per la quale perciò continuano a valere le norma li regole, ivi comprese quelle sul pagamento e sulla giu risdizione. Ulteriori pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.Civ. n. 21396/2005, n. 26012/2007, n. 25934/ 2011), confermano e ribadiscono il principio consolida to dellindipendenza dellobbligazione principale rispet to a quella fideiussoria. Tali sentenze, infatti, chiarisco no che per le obbligazioni fideiussorie rilasciate a ga ranzia di tributi, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto il rapporto sottostante laccordo fi deiussorio è di natura privatistica e pertanto di esclusiva competenza del giudice ordinario. Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5711 del 20 ottobre 2011 sez V, si è espresso sul riparto di giuri sdizione in una controversia avente ad oggetto lescus sione, da parte di un comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme pattuite in una conven zione di lottizzazione; in tale pronuncia il Consiglio di Stato ha affermato che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclu siva del giudice amministrativo, attesa lautonomia del rapporto in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la Pubblica Amministrazione aveva agito nel lambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri ( si veda in tal senso anche Cass. Civ. Sezioni Unite n. 4319 del 23, febbraio 2010). La giurisdizione tributaria: limiti esterni e ambito soggettivo Alla luce dei principi sopra enucleati attraverso le pro nunce giurisprudenziali, a parere dello scrivente, risulta necessario analizzare lambito della giurisdizione tribu taria, al fine di comprendere al meglio la sentenza in rassegna. Nelloriginario testo dellart. 2 del D.Lgs. n.546/92, rubricato oggetto della giurisdizione tributa ria, pur conservandosi la tradizionale delimitazione dellambito della giurisdizione mediante l indicazione analitica e tassativa dei tributi attribuiti alla cognizione delle commissioni tributarie, lelenco degli stessi veniva notevolmente ampliato, sottraendo al giudice ordinario, tra laltro, le controversie concernenti le imposte cata stali e i tributi comunali e locali. Inoltre, a conferma della tassatività dellelenco, si prevedeva lestensione della giurisdizione ad ogni altro tributo che sarebbe sta to specificamente attribuito dalla legge alle Commissio ni Tributarie. Il nuovo testo dellart. 2, introdotto con lart.12 dalla Legge 22 dicembre 2001 n.448, ha esteso la sfera di cognizione delle Commissioni Tributarie a 55 56 tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, adottando, così, ai fini del riparto di tale giurisdizione da quella ordinaria e amministrativa, direttamente il criterio della materia in luogo della pre cedente determinazione analitica. Tale criterio è stato affermato dalla L.248/2005, art.3 bis, che ha modificato lart.2, precisando nel primo comma che appartengono alla giurisdizione tributaria i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati. In tal modo la giurisdizione delle commissioni ha assun to carattere generale nella materia, ulteriormente sottoli neato in negativo nel primo comma dellart. 2, dalle sclusione delle sole controversie relative agli atti delle secuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o alla comunicazione di cui al lart.50 DPR 602/73, concernente, appunto, il termine per linizio dellesecuzione da parte del concessionario. La formula tributi di ogni genere e specie, con cui il novellato art.2 definisce loggetto della giurisdizione, evidenzia con chiarezza sia il carattere generale della giurisdizione, comprensiva di qualsiasi fattispecie rien trante nella categoria dei tributi, e sia, di conseguenza, lautomatica attribuzione ad essa di ogni tributo, senza necessità di unespressa disposizione in tal senso. Log getto della giurisdizione tributaria, dunque, è costituito da tutte le prestazioni patrimoniali imposte da un ente pubblico nellinteresse pubblico. In base a questa ampia definizione, sono comprese non solo le imposte e tasse, ma anche i contributi e i corrispettivi di servizi che van no resi obbligatoriamente e per i quali lammontare è stabilito dalla legge senza alcun concorso della volontà dellutente. Al fine di qualificare le singole prestazioni, non esisten do una nozione normativa di tributo e rinviando ai con cetti elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (F. Tesauro, G.A. Micheli, A. Fantozzi, E. De Mita, P.Russo), il tributo può essere descritto come una pre stazione patrimoniale coattiva di autorità, volta a finan ziare la spesa pubblica e allo stesso tempo, a realizzare finalità economiche, sociali e politiche di vario tipo (extrafiscalità), imposta senza il concorso della volontà dellobbligato e senza rappresentare il corrispettivo a fronte di una controprestazione, avente i tratti della normazione tributaria sostanziale(da F. Fichera Loggetto della giurisdizione tributaria e la nozione di tributo, in Rassegna Trib., 2007). La qualificazione di unentrata come tributaria o meno richiede la considerazione di molteplici aspetti ed in particolare la verifica dellesistenza dei tratti propri del fenomeno tributario e, dunque, non dipende dalla disci plina del diritto positivo sulla giurisdizione a cui è asse gnata. Allo scopo, quindi, di determinare la natura della prestazione occorre stabilire caso per caso, sulla base dei criteri sopra enucleati, la natura tributaria; a tal pro posito con lordinanza n. 94 del 2006, la Corte Costitu zionale ha ribadito che la verifica della conformità a costituzione delle norme incidenti sullestensione della giurisdizione tributaria, deve essere fatta valorizzando la natura tributaria del rapporto, cui deve ritenersi im prescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario. Per quanto riguarda le controversie devolute alle Com missioni Tributarie, avuto riguardo al loro oggetto, sono quelle proposte nei confronti dellente impositore che ha emesso latto impugnato, ed attengono allan e al quantum del tributo, delle sanzioni irrogate e degli ac cessori, nonché al rimborso dei tributi indebitamente corrisposti. Di conseguenza, sotto il profilo soggettivo, tali controversie vertono necessariamente tra lente im positore, o concessionario per la riscossione, e contri buente o soggetti a questo assimilati, sostituto di impo sta e responsabile di imposta. Sono, quindi, escluse dal la giurisdizione tributaria le controversie tra privati nel le quali la questione tributaria abbia rilievo incidentale ovvero costituisca il presupposto di rapporti civilistici. Nella sentenza in rassegna, il titolare della pretesa è rappresentato dallAgenzia delle Dogane, il cui ruolo è quello di ente impositore, e latto da questa emesso, linvito al pagamento, rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. 546/92, in applicazione del principio dellinterpretazione estensiva degli atti espressi e tenuto conto che lallargato ambito della giu risdizione ai tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, ha di fatto comportato, anche se non speci ficatamente, una modifica dellart.19. La nuova formulazione dellart. 2 impone, con sempre maggiore frequenza, la necessità di rinviare allinterpre tazione estensiva, secondo il principio lex minus dixit quam voluit, per cui il contenuto palese del precetto non corrisponde a quello effettivo, che è più ampio. Linter pretazione estensiva consente, quindi, di superare la diversità del nomen iuris, prendendo in considerazione la struttura e la funzione dellatto; perciò, sono impu gnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che accertano o dichiarano, in tutto o in parte, lobbligazio ne tributaria ovvero un elemento della stessa (M. Cantil lo). E il caso, questo, dellimposizione doganale, per la quale sono previsti speciali procedimenti ed atti diversi quanto alla denominazione, relativi alla quantificazione e qualificazione delle merci oggetto delle operazioni imponibili, alla liquidazione e riscossione del tributo. Conclusioni Alla luce dei principi di diritto in precedenza esposti e delle considerazioni sui limiti esterni e sullambito sog gettivo della giurisdizione tributaria, risulta condivisibi le lapprodo cui perviene il Collegio giudicante nella pronuncia in rassegna, che, nellaffrontare la problema tica in oggetto, e in osservanza degli artt. 2-3-10 e 19 del D.Lgs. n. 546/92, ha in primo luogo verificato la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e, con una interessante interpretazione dei principi affer mati nelle pronunce della Suprema Corte in merito al rapporto intercorrente tra lobbligazione fideiussoria e quella garantita, ha affermato il proprio difetto di giuri sdizione, concedendo i termini per la riassunzione della lite presso il competente giudice. Viene quindi rilevato che sebbene la fideiussione sia stata concessa a garanzia di obbligazioni di natura tribu taria, la controversia insorta riguardante lescussione di una polizza fideiussoria da parte dellAgenzia delle Do gane nei confronti della società assicuratrice e garante, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non è ascrivibile nella riserva della giurisdizione tributaria, stante la natura privatistica dellobbligazione fideiusso ria ed essendo il rapporto intercorrente tra fisco e fi deiussore e quello tra fisco e contribuente non coinci denti. Gilda Grotta Procedimento e processo DEFINIZIONE DI LITE PENDENTE Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. XVIII, 7 ottobre 2013, n. 544 Pres. Del Grosso Rel. Molinaro Definizione delle liti minori ex art. 39, co. 12, D.L. n. 98/2011 Liti pendenti definibili Sono anche quelle per le quali ricorra una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo che non sia stata già dichiarata con pronuncia non più im pugnabile Ai fini dellaccesso alla procedura di definizione delle liti minori pendenti di cui allart. 39, com ma 12 D.L. 98/2011, anche quando manchi una disposizione normativa che statuisce espressa mente lirrilevanza della eventuale inammissibilità dellatto introduttivo del giudizio (come si rinviene nellart. 2-quinquies D.L. 564/1994) la controversia tributaria si considera pendente anche qualora ricorra una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo che non sia stata già dichiarata con pronuncia non più impugnabile, in quanto non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto so stanziale. Svolgimento del processo Con atti consegnati il 19.2.2005 allAgenzia del le Entrate di Salerno, depositati il 20/12/2013 nella Segreteria di questa Commissione Tributa ria, il sig. G.M., rappresentato e difeso dal dott. G.M., ha proposto separati ricorsi avverso sei comunicazioni notificate l1/10/2012, con le quali in relazione alle liti ..., è stata negata la definizione chiesta ai sensi dellart. 39, comma 12 D.L. 98/2011, per insussistenza di una lite pendente da definire. Il ricorrente deduce la infondatezza dei provve dimenti di diniego, in quanto le liti di cui è stata chiesta la definizione sono quelle per le quali è stata emessa dalla CTR la sentenza n. 155/4/2011, depositata il 18/3/2011, sentenza non ancora divenuta definitiva nel momento in cui è entrato in vigore il D.L. 98/2011. Con controdeduzioni 7/2/2013, lUfficio deduce linfondatezza dei ricorsi, in quanto non può parlarsi di lite pendente nei casi in cui, come nella fattispecie, il ricorso sia stato dichiarato inammissibile perché non notificato alla contro parte. Con memorie illustrative 8/7/2013, il ricorrente ribadisce la fondatezza dei ricorsi evidenziando che nella motivazione delle sentenze non è detto quanto sostenuto dallUfficio. I ricorsi sono stati riuniti per connessione ogget tiva e soggettiva. Motivi della decisione Ritiene questo Collegio che la lite di cui il ricor rente aveva chiesto la definizione ai sensi del lart. 39, comma 12, D.L. 98/2011, rientra pie namente nella previsione della predetta norma che consente la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte lAgenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, trattandosi di contro versia definita con decisione ancora impugnabi le con i mezzi ordinari. Ed infatti, ai fini dellaccesso alla richiamata procedura di definizione, anche quando manchi una disposizione normativa che statuisce espres samente lirrilevanza della eventuale inammissibilità dellatto introduttivo del giudizio (come si rinviene nellart. 2-quinquies D.L. 564/1994) la controversia tributaria si considera pendente anche qualora ricorra una causa di inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo che non sia stata già dichiarata con pronuncia non più impugnabile, in quanto non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto so stanziale. 57 In conclusione, tenuto conto che il ricorrente ha documentato il versamento di quanto da lui do vuto per le chieste definizioni ex art. 39, comma 12 D.L.98/2011 e che nessuna contestazione è stata mossa dallUfficio in ordine a tale versa mento, le domande di definizione lite fiscali pendenti presentate dal ricorrente vanno ritenute valide, con conseguente accoglimento dei pro 58 posti ricorsi Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e com pensa le spese. Procedimento e processo POTERI E LIMITI DI COGNIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA DELLA DELIBERA COMUNALE Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. I, 21 gennaio 2014, n. 129 Pres. Sirocchi Rel. Paesano Procedimento e processo Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Dedotta illegittimità per intervenuta norma abrogativa della Tarsu Inter vento normativo ad opera dellart. 14, comma VII, del D.Lgs. 23 del 2011 au torizzante i comuni a continuare ad ap plicare i regolamenti Tarsu già adottati Legittimità della pretesa avanzata Sussiste Mancata adozione della rifor ma Tarsu da parte dellente locale De dotta illegittimità del provvedimento Non sussiste Giurisdizione delle com missioni tributarie Non si estende alla legittimità della delibera comunale In vocata stagionalità dellat-tività accerta ta Assenza di elementi probatori a so stegno delle eccezione Legittimità della pretesa Sussiste Il Giudice tributario, ove riscontri un vizio di incompetenza, una violazione di legge o un ec cesso di potere, può procedere, ai soli limitati fini della decisione della controversia, alla di sapplicazione della delibera comunale illegitti ma. Egli, difatti, non è titolare di poteri di co gnizione maggiori di quanto ne abbia il Giudice amministrativo, deputato ad accertare in via principale lillegittimità dellatto amministrati vo ed a procedere al suo annullamento. Ciò per ché il Giudice tributario non può sostituirsi al lamministrazione negli accertamenti e nelle va lutazioni del merito che restano di esclusiva competenza di questultima. Opinando diversa mente si introdurrebbe nellordinamento, con tutta evidenza, un inammissibile sindacato giu risdizionale sul merito del provvedimento, non riconducibile neppure al vizio di eccesso di po tere sotto il profilo dellelemento sintomatico del travisamento del fatto. Svolgimento del processo Il Sig L.V., rappresentato e difeso in giudizio dal dott. R.S., commercialista, presso il quale viene eletto domicilio, impugna cartella esattoriale no tificata in data 5.4.2013, con la quale, su ruolo emesso dal Comune di C., viene chiesto il paga mento della somma di 3.247,00 per TARSU 2012. Si eccepisce lillegittimità del ruolo e la sua erroneità. In particolare, premettendo che la car tella in questione non è stata preceduta da accer tamento o altro atto, si sostiene lillegittimità del provvedimento in ragione dellintervenuta nor ma abrogativa della TARSU, cui dovevano se guire indicazioni collegate alla riforma del ser vizio, il cui introito, da parte dei Comuni, dove va essere collegato alla spesa effettiva. Si sostie ne, ancora, che al comportamento virtuoso del Comune, teso alle verifiche effettive delle super fici degli immobili soggetti a tributi, doveva se guire una riduzione individuale del carico per i cittadini, laddove tutto questo non si è verifica to. Nel merito, si richiede, comunque, lapplica zione della riduzione del 10% di cui allart. 11, comma 3/c, del Regolamento Comunale trattan dosi di immobile adibito a camping e, quindi, con attività stagionale, riconoscendosi tale dirit to anche per gli anni precedenti, nei limiti pre scrizionali. Il ricorrente conclude, pertanto, per lannullamento della pretesa ovvero, in subordi ne, per laccoglimento della richiesta di riduzio ne. Con vittoria di spese del giudizio. Non si sono costituiti in giudizio gli uffici oppo sti. Alludienza di discussione, il rappresentante del ricorrente illustra le proprie eccezioni e con clude come da ricorso. Al termine della pubblica udienza, il Collegio, in camera di consiglio, de cide come da dispositivo. Motivi della decisione La complessa situazione che si è venuta a deter minare in questi ultimi anni in materia di riscos sione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti, premesso il principio della delega sostanziale ai 59 60 Comuni in ordine a tale adempimento che costi tuisce intervento di igiene pubblica e collegato alla tutela dellambiente e della salute, è stata chiarita dallarticolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23/2011, che consente ai Comuni di «continuare» ad applicare i regolamenti comu nali TARSU o TIA già adottati. La norma ha posto così fine alla dibattuta questione inerente limpossibilità di riscuotere la TARSU in assen za di una norma esplicita. Dal verbo utilizzato si evince che la disposizione rende applicabili e legittimi i regimi precedenti (compresa la TAR SU) senza alcuna soluzione di continuità. Il de creto sul federalismo municipale ha in sostanza blindato la TARSU e la TIA sino allentrata in vigore del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi. Infatti con lultimo intervento legislativo (artico lo 14 del decreto legge 201/2011) è stata dispo sta labrogazione della norma del decreto legi slativo 23/2011 dal 1° gennaio 2013, cioè conte stualmente allentrata in vigore del TRES, con fermando anche per il 2012 la possibilità per i Comuni di mantenere sia il regime della TARSU che quello della TIA. Va escluso quindi qualun que problema circa la legittimità della TARSU dal 2010 al 2012, anche perché sono in gioco altri valori costituzionali di rilievo, tra i quali lautonomia finanziaria degli enti locali sancita dallarticolo 119 della Carta fondamentale, di sposizione che risulterebbe violata se si dovesse sostenere labolizione tout court di un tributo in assenza di sostituzione con unaltra entrata (Corte costituzionale 37/04). Ritenuta, pertanto, legittima limposizione in ragione del servizio, e richiamati le norme regolamentari adottate dal Comune di C. secondo le normative precedenti, va detto che, anche in tal senso, non si rilevano ipotesi che possano determinare lillegittimità della imposizione. Il giudice tributario, nelle sercizio del potere di disapplicare ai soli fini della decisione della controversia, gli atti ammi nistrativi illegittimi, non ha poteri di cognizione maggiori di quanto ne abbia il giudice ammini strativo, deputato ad accertare in via principale lillegittimità dellatto ed a procedere al suo an nullamento. Si intende dire che ad una eventuale disapplicazione degli atti amministrativi comu nali si procede ove si riscontri il vizio di incom petenza, violazione di legge o eccesso di potere, ma il giudice non ha il potere di sostituire lam ministrazione negli accertamenti e valutazioni di sua esclusiva competenza. Diversamente, si trat terebbe con tutta evidenza di un inammissibile sindacato sul merito riservato allamministrazio ne, non riconducibile neppure al vizio di eccesso di potere sotto profilo dellelemento sintomatica del travisamento del fatto. In questo senso, nella fattispecie, non si ravvisa no elementi che possano confliggere con lauto nomia dellente locale e con la legittimità dei comportamenti. Va, poi, osservato che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il comples so normativo risultante dagli artt. 70, 71 e 72 D.Lgs. n.. 507 del 1993 non prevede alcun ac certamento annuale della tassa, ma dispone che la stessa, in mancanza di una denuncia di varia zione da parte del contribuente o di notifica di rettifiche da parte dellente locale, viene liquida ta dai Comuni sulla base dei ruoli dellanno pre cedente, ai sensi dellart. 72 del decreto legisla tivo 507 del 1993. Limporto del tributo ed addi zionali, degli accessori e delle sanzioni, è iscrit to nei ruoli principali, a pena di decadenza, entro lanno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro lanno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero lavviso di accertamento è notificato. La iscrizione a ruolo e lemissione della relativa cartella di pagamento rientrano quindi nella lo gica della riscossione di un tributo che risale ad anni precedenti e non trova, nella circostanza, ipotesi modificative. Il Comune riscuote, quindi, la tassa con liscrizione a ruolo del tributo dovu to e con lemissione di cartelle esattoriali. Quanto allinvocata stagionalità dellattività, non è stata fornita alcuna prova che la stessa sia stata autorizzata soltanto per un determinato pe riodo dellanno. E principio consolidato della Suprema Corte ed enunciato anche rispetto alla precedente disciplina che La raccolta dei rifiu ti solidi urbani costituisce per il Comune un ob bligo e, per la prestazione del servizio, sussiste a carico del cittadino lobbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato alla stregua del lindicazione della stessa legge, nonché della sua natura, con la conseguenza che è dovuto indipendentemente dal fatto che lutente utilizzi il servizio (v.ex multis, Cass. nn. 7945/2002 e 9920/2003); ciò in quanto detto tributo è desti nato al procacciamento dei mezzi necessari alla realizzazione delle finalità istituzionali del Co mune per cui deve essere applicato uniforme mente nei confronti di tutti coloro che la legge individua come soggetti passivi, con conseguen te inderogabilità convenzionale di tale obbligo da parte dellente locale. Il ricorso, perciò, non risulta fondato nel merito. Né è da ritenersi illegittimo in sè latto impu gnato. Nulla per le spese, non essendovi costitu zione in giudizio degli uffici opposti. P.Q.M. La Commissione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. _________ La disapplicazione di un atto amministrativo Larticolo 7 comma 5 del D. Lgs. 546/1992 statuisce che le Commissioni Tributarie, qualora ritengano ille gittimo un atto amministrativo generale, che sia rile vante ai fini del decidere, lo disapplicano in relazione alloggetto dedotto in giudizio. È fatta salva leventuale impugnazione nella diversa sede competente, ossia di nanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. La por tata decisoria del giudice tributario non può andare al di là dello specifico oggetto dedotto in giudizio, la quale si sofferma, in particolare, sul regolamento ovvero atto amministrativo rilevante ai fini del giudizio. Quindi, co me afferma la dottrina prevalente, latto disapplicato dal giudice tributario risulta tale solo nel singolo giudizio, rimanendo al contempo valido ed efficace verso i terzi esterni ali giudizio. Gli atti amministrativi generali ed i regolamenti amministrativi possono essere disapplicati, dal giudice tributario, solo in via incidentale, mentre il potere di impugnazione in via diretta e principale, spetta esclusivamente al giudice amministrativo, senza poter costituire oggetto di autonoma e diretta impugnativa di nanzi alla Commissione Tributaria. In questo senso gio va richiamare la sentenza della Suprema Corte, n° 2199/2011, secondo la quale la sentenza del TAR che dichiari lillegittimità dellatto presupposto allapplica zione dellimposta, determina la consequenziale illegittimità di tutti gli atti impositivi, senza che sia con sentito al giudice tributario di procedere ad una vera e propria valutazione circa la legittimità del provvedimen to. In materia di disapplicazione, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n°1733/2002, statuisce che la domanda di rimborso dellIVA, che il contribuente proponga in sede giudiziale impugnando latto di rifiuto del rimbor so stesso reso in dipendenza di un provvedimento di reso amministrativo ex articolo 69 RDL 2440/1923, non si sottrae alla giurisdizione delle Commissioni Tributa rie, abilitate a disapplicare il provvedimento di fermo del rimborso allorché risulti non assistito il relativo po tere. In secondo luogo, la sentenza della Cassazione n° 4567/2004, continua a muoversi lungo questa linea, sta tuendo, in materia di contenzioso tributario, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi divenuti inoppugnabili per linutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. Anche se si evince, sia nellim pianto normativo oggi presente in materia di contenzio so tributario sia per lorientamento della Suprema Corte con le sentenze sopra richiamate, la rilevanza collegata a questo istituto giuridico, in realtà la disapplicazione di un atto amministrativo è ancora connotato da talune in certezze di carattere interpretativo ed applicativo. Il po tere di disapplicazione di un atto amministrativo illegit timo e, segnatamente delle delibere di applicazione del la Tarsu, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità delle delibere tariffarie: questo sussiste anche qualora latto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per linutile decorso dei termini di impugnazione davan ti al giudice amministrativo, e risulta preclusa solo quando la legittimità dellatto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo durante il contrad dittorio delle parti e con autorità di giudicato (Cass. 6265/2006). A titolo esemplificativo, si può affermare che lesercizio del potere di disapplicazione ex articolo 7 comma 5 D.lgs n. 546/1992,è stato richiamato in sede di ricorso proposto avverso il provvedimento di conces sione della dilazione del debito fiscale iscritto a ruolo per un numero di rate inferiore a quello richiesto, in seno al quale il giudice tributario ha ritenuto di rigettare listanza avanzata dal contribuente in ordine alla pre sunta illegittimità e conseguente disapplicazione ex arti colo 7 comma 5 Dlgs 546/1992 delle direttive Equitalia DSR/NC/2009/02 e DSR/NC/2008/012, che regolano gli strumenti valutativi esperiti dallAgente di riscossio ne per la quantificazione del numero di dette rate (CTP Milano sez. XXI 152/2011). Per quanto attiene la pro blematica relativa alla disapplicazione delle circolari, ri soluzioni, pareri o note, lorientamento giurisprudenzia le in materia (TAR Lazio sez. II 147/1987; TAR Lazio n: 762/1987), statuisce che le risoluzioni ministeriali, in quanto appartenenti alla categoria degli atti generali di imposizione, posso essere impugnate dinanzi alle Com missioni Tributarie ai soli fini della loro disapplicazio ne, mentre il loro annullamento sarebbe possibile dinan zi al giudice amministrativo. Diversamente, la Suprema Corte, nella sentenza n° 1948/1987, ha rilevato che, poi ché la giurisdizione delle Commissioni Tributarie è pie na ed esclusiva, il giudice amministrativo non ha potere giurisdizionale in merito allimpugnazione di atti di in dirizzo rivolti agli uffici tributari ai fini della definizio ne dellan e del quantum del tributo. In particolare per quel che attiene la risoluzione, con la quale il Ministero delle Finanze impartisce ai propri uffici direttive circa lapplicazione di un determinato tributo nei confronti di un determinato contribuente, è atto inerente al relativo rapporto dimposta e, di conseguenza, rientra nel potere di cognizione del giudice tributario la domanda con cui il contribuente medesimo denunci lillegittimità di quel la risoluzione. In materia di Tarsu, è possibile eccepire dinanzi al giu dice tributario i vizi amministrativi concernenti la deter minazione, in via generale, dei criteri di applicazione del tributo, nonché di quelli attinenti alla formazione del ruolo: rientra infatti nella competenza del giudice tribu tario quella di valutare lillegittimità degli atti ammini strativi generali, al limitato fine di decidere la contro versi relativa ad uno specifico rapporto tributario, senza poter procedere allannullamento dellatto generale (Cass. SS.UU. n° 8313/2010). Ancora in materia di Tar 61 su, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n°9631 del 13/06/2012, statuisce che il potere in capo al giudice tributario di disapplicare gli atti am ministrativi costituenti il presupposto per limposizione può essere esercitato anche dufficio purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazio ne dedotti dal contribuente in relazione allatto impositi vo impugnato. Nel caso specifico la Suprema Corte ha annullato una sentenza della CTR Campania con la qua le il Comune di Somma Vesuviana aveva provveduto allassimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, piuttosto che attuare una necessaria verifi ca circa lindicazione quantitativa e qualitativa dei rifiu ti speciali assimilati. 62 La decisione nel merito del Collegio giudicante nella pronuncia in rassegna Nella sentenza in esame, la C.T.P. ha statuito che in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), linterpretazione degli articoli 70,71 e 72 del Dlgs 507/1993, non preveda alcun accertamento annuale del la tassa, la quale verrà liquidata in funzione dei ruoli dellanno precedente, qualora non vi sia una denuncia di variazione da parte del contribuente ovvero lente abbia notificato al contribuente stesso una rettifica. Liscrizio ne a ruolo e lemissione della relativa cartella di paga mento, rientrano nella normale logica della riscossione del tributo. Questa disposizione, continua la C.T.P., trova ancora oggi terreno fertile, in quanto il legislatore, nellarticolo 14, comma 7, del D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di Federalismo Municipale, con lutilizzo del verbo continuare ha voluto evidenziare come la disposizione rende applicabili e legittimi i regi mi precedenti, senza soluzione di continuità. Relativa mente al quantum che è stato contestato, il ricorrente ha fatto leva sulla stagionalità dellattività della quale tutta via, la CTP osserva che non è stata fornita alcuna pro va circa la sua eventuale autorizzazione per un deter minato periodo dellanno. In materia di TARSU, infatti, la Suprema Corte ritiene che gravi sul contribuente lo nere di provare la sussistenza delle condizioni per bene ficiare dellesenzione prevista dallarticolo 62, comma 3, D.Lgs. 507/1993. Infatti, pur operando nellordinamento tributario il prin cipio secondo cui è lamministrazione a dover fornire la prova della sussistenza dellobbligazione tributaria, tale principio non può essere spinto fino al punto di fare carico allufficio di dimostrare la non spettanza, al con tribuente, del diritto ad ottenere una riduzione della su perficie tassabile. Lesenzione, totale o parziale, costitu isce uneccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di coloro che occupano ovvero de tengano immobili nelle zone di pertinenza comunale, e non può, pertanto, che essere dimostrata dal contribuen te che intende avvalersene (vedi Cass.9631/2012, 775/11, 4766/04). Nel caso particolare della Sentenza della C.T.P. di Salerno, si sottolinea come sia consolida to il principio della Suprema Corte (vedi Cass. 7945/2002 e 9920/2003) che la tassa sui rifiuti solidi urbani, essendo la raccolta di questi ultimi un onere per il comune, è dovuta indipendentemente dal fatto che lutente utilizzi il servizio; ciò in quanto le somme che da essa derivano, servono per il finanziamento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti. Inoltre, in ma teria di tariffe da applicarsi ai fini TARSU, giova richia mare la sentenza della Corte di Cassazione n°9415 del 6 maggio 2005, secondo cui il giudice tributario può di sapplicare il criterio di tassazione, ai fini Tarsu, conte nuto in un regolamento comunale, che non sia conforme alle norme vigenti, ma non ha facoltà di fissare nuovi e diversi parametri. In particolare, la predetta sentenza ha accolto la pretesa di un ente locale, poiché la Commis sione tributaria regionale, oltre a disapplicare i criteri di tassazione fissati con un regolamento comunale, aveva modificato le percentuali delle aree tassabili e aveva dato alla questione una disciplina diversa da quella pre vista dal regolamento stesso. Per il giudice di legittimità, "una volta accertata la circostanza che il criterio di tassazione, fissato dal regolamento comuna le, disattendeva le disposizioni dellart. 62 del dlgs n. 507 del 1993, e che, daltronde, la domanda della parte era sottesa allannullamento della cartella, previa di sapplicazione del regolamento comunale in quanto ille gittimo, i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 7 del dlgs 546 del 1992 e 112 cpc, alla disapplicazione della disposi zione regolamentare e allesame e valutazione della legittimità o meno dellatto impugnato alla stregua del la normativa vigente e applicabile". In definitiva, i giu dici di merito sono legittimati a disapplicare il regola mento che viola i parametri dellarticolo 62 del Dlgs n. 507/93, e cioè viola i presupposti della tassazione o le esclusioni, ma non sono legittimati a cambiare i criteri imposti dallente locale. Già con precedente pronuncia la n. 4567 del 5 marzo 2004 - la Corte di cassazione aveva precisato come il potere di disapplicazione, di cui allarticolo 7 più volte citato, non sia precluso dalla cir costanza che spetta soltanto al giudice amministrativo in sede di legittimità - la cognizione delle delibere tarif farie, in quanto il predetto potere sussiste anche qualora latto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppu gnabile per linutile decorso dei termini ai fini della sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. In quella occasione, i giudici di legit-timità - chiamati a decidere sulla possibilità, da parte dei giudici tributari, di disapplicare il provvedimento di fermo amministrati vo "contabile" non tempestivamente impugnato e, quin di, divenuto definitivo - ebbero ad affermare il principio per cui "...la mancata impugnativa nei termini, innanzi al giudice amministrativo, di detto provvedimento è pri va di rilevanza giuridica in quanto lesame di tale atto da parte del giudice tributario non costituisce oggetto diretto della decisione richiestagli ma risulta meramen te strumentale a quello, tempestivamente domandato dalla società, relativo allinfondatezza del provvedimen to...". Sulla scorta di quanto detto e supportato dalle evidenze giurisprudenziali richiamate, è evidente di co me il giudice tributario ha correttamente svolto un ac certamento incidentale, funzionale alla dichiarazione di illegittimità della pretesa, dimostrando, in maniera chia ra, che le norme regolamentari emanate dallEnte Loca le in materia di TARSU non portano a determinare lillegittimità dellimposizione alla base della controver sia. Francesco Ventura Riscossione ELEMENTI ESSENZIALI DI VALIDITA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO I Commissione tributaria regionale di Napoli Sezione Staccata di Salerno, Sez. IX, 26 aprile 2013, n. 136 Pres. Cosma Rel. De Camillis I. Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Termini di de cadenza Data delliscrizione a ruolo Irrilevanza Data di notifica della car tella di pagamento Costituisce il ter mine iniziale per il computo del termine di decadenza II. Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Iscrizione ai sensi dellart. 36 bis, D.P.R. n. 633/1972 Motivazione della cartella di paga mento indicante solo i termini del con trollo formale della dichiarazione pre sentata Sufficienza III. Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Sottoscrizio ne della cartella di pagamento e indica zione del responsabile del procedimento Necessità per i soli ruoli consegnati al Concessionario per la riscossione a far data dal 1 giugno 2008 I. I termini certi della pretesa tributaria deri vanti dalla liquidazione delle dichiarazioni sono stabiliti dalla notificazione della cartella di pa gamento e non dallatto della liquidazione delle dichiarazioni, che è atto interno dellAmmini strazione. Pertanto, è tempestiva la cartella di pagamento notificata entro i termini di decaden za, anche se la iscrizione a ruolo è stata effet tuata successivamente al termine di cui allart. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, che è termine solo ordinatorio. II. La motivazione della cartella di pagamento è sufficiente quando consente al contribuente di contestare efficacemente latto impositivo sia nellan che nel quantum. Nel caso di cartelle di pagamento formate ai sensi dellart. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, la motivazione della iscri zione non necessita di particolari specificazioni, derivando direttamente dal controllo formale della dichiarazione presentata dal contribuente. III. La sottoscrizione della cartella di pagamento e lindicazione del responsabile del procedimento sono elementi essenziali della stessa solo per le cartelle di pagamento riferite a ruoli consegnati allagente della riscossione dall1/06/2008. Svolgimento del processo La società M. S.a.S. , in persona del legale rap presentante P.F., rapp. e difeso dal dott. A. S., in data 7/11/2007, impugnava la cartella di paga mento , emessa dallE.TR. SpA, relativa ad imposta IRPEF (Sostenuti dimposta-ritenute), IRAP ed IVA, add. regionale e comunale, anno dimposta 2003, notificata il 5/7/2007, con ri chiesta di pagamento della somma di 75.396,82. Il ricorrente eccepiva: 1. Illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento per violazione dellart. 6 D.M. 321/99, dellart. 6 della legge 241/90 e della legge 212/2000. La cartella era nulla ed illegittima in quanto man cante della sottoscrizione del rappresentante del la società addetta alla riscossione; 2. Illegittimità ed infondatezza delliscrizione a ruolo per viola zione dellart. 3 legge 241/90. artt. 7 e 17 legge 212/00, artt. 3-24 Costituzione, in ordine alla motivazione dellatto impugnato; 3. Illegittimità ed infondatezza della cartella relativamente al lIRAP per violazione dellart. 33 della VI Di rettiva IVA 77/388 CEE del 17/5/1977; 4. Illegittimità ed infondatezza della cartella di pa gamento per violazione della normativa di cui allart. 42, 20 comma, DPR 600/73 e art. 56, comma 3, D.P.R. n. 633/72. La cartella non pre 63 64 ceduta da avviso di accertamento, doveva conte nere tutte le indicazioni di legge; 5. Illegittimità ed infondatezza delliscrizione a ruolo degli in teressi in violazione di quanto previsto dallart. 20 D.P.R. n. 602/73 e violazione dellart. 13 D.lgs. 417/97 in tema di sanzioni per ritardati o omessi versamenti; 6. Illegittimità ed infonda tezza della cartella di pagamento per decadenza dellazione dellAmministrazione Finanziaria per violazione delle normative di cui allart. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e art. 54 bis D.P.R. n. 633/72, per quanto attiene i termini di correzio ne assegnati per lesame delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Chiedeva che latto impugnato venisse annullato, nonché, in via incidentale, che venisse provvisoriamente sospesa la sua esecutività. Si costituiva lAgen zia delle Entrate - Ufficio di Salerno, in data 19/11/2007 presentava controdeduzioni. Faceva presente che tutte le eccezioni proposte non ri guardavano il merito della richiesta che era, perciò, da ritenersi acquisito e preliminarmente faceva rilevare la carenza di legittimazione pas siva dellAgenzia. Quanto alle eccezioni di rito, controdeduceva concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituiva anche lEquitalia - E.TR. Spa, in data 25/01/2008, che chiedeva accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della società riguardo alle questioni che coinvol gevano la pretesa impositiva, nonché il rigetto del ricorso per i sollevati vizi dellatto impugna to. La società in data 8/08/2008 depositava me morie illustrative. Costituitosi il contraddittorio nei termini essenziali sopra succintamente espo sti, la C.T.P. di Salerno, Sez. 2 Udienza del 3/06/2008, con ordinanza n. 210/2/08 accoglieva listanza di sospensione e alludienza del 28/10/2008, con Sentenza n. 14/2/09, rigettava il ricorso. Compensava le spese. La ricorrente in data 30/03/2010 presentava appello, si riportava a quanto espresso in prime cure, chiedeva di an nullare il dispositivo di sentenza. LAgenzia En trate Salerno in data 29/04/2010, depositava controdeduzioni, sosteneva la validità della sen tenza, riteneva legittimo il proprio operato e chiedeva il rigetto dellappello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da notula. Allodierna udienza, della quale le parti avevano ricevuto rituale avviso, assenti le parti in causa, dopo lesposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che lappello prodotto dalla ricorrente è infondato, illegittimo e non meritevole di accoglimento per le seguenti moti vazioni. Le eccezioni poste dalla società ricor rente sono da ritenersi infondate. Non sussiste, infatti, nella fattispecie, alcuna violazione del termine previsto dallart. 36 bis del D.P.R. n. 600/73. Lo stesso termine è ordinatorio, come chiarito dallart. 28 della legge 449/97 e comun que i termini certi della pretesa tributaria deri vanti dalla liquidazione delle dichiarazioni sono stabiliti dalla notificazione della cartella di pa gamento e non dallatto della liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36 bis, liquidazione che è atto interno. Va ribadito che ai sensi degli artt. 6 ed 1, c. 1 e 2, del D.M. 321/1999, il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi del citato art. 1, de vono essere elencati nel ruolo, ad eccezione del la data di consegna del ruolo stesso al Conces sionario e del codice degli articoli di ruolo e dellambito. I ruoli sono formati direttamente dallente creditore o con lintervento, ai fini del la informatizzazione e con le modalità previste dallart. 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari. Essi, in entrambi i casi, reca no un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un pro spetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministra zioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elen co contenente lindicazione dei seguenti dati: lente creditore: la specie del ruolo; il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori; il codice di ogni componente del credito, di seguito deno minata articolo di ruolo; il codice dellambito; lanno o il periodo di riferimento del credito; limporto di ogni articolo di ruolo; il totale degli importi iscritti nel ruolo; il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, limporto di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; la data di consegna al concessionario. Latto impugnato contiene tali elementi, da ritenersi esaustivi ri spetto alle previsioni. Da tali indicazioni, non sembra, infatti, potersi far discendere la obbligatorietà della sottoscrizione del ruolo o della cartella. Nessuna norma prescrive che la cartella debba riportare la firma del Direttore che ha emesso il ruolo; tale sottoscrizione è un elemento costitutivo del ruolo (art. 12 D.P.R. n. 602/73) e non della cartella di pagamento. Peral tro Poiché la cartella esattoriale è un semplice atto di comunicazione in via amministrativa e si inquadra fra gli atti che, pur essendo attività svolta da organi della p.a., non rientrano in sen so proprio nella categoria degli atti amministra tivi, ma costituiscono mere operazioni ammini strative, cioè attività materiali svolte in adempi mento di veri e propri atti amministrativi, e poi ché a siffatte operazioni non si estendono i requisiti formali necessari per resistenza dellat to amministrativo, e criterio fondamentale per accertare la giuridica esistenza delloperazione è quello del raggiungimento del fine cui essa è destinata, mentre lunico limite di forma è rap presentato dallosservanza della procedura espressamente stabilita dalla legge, la mancanza della firma dellesattore sulla cartella di paga mento, regolarmente notificata, non comporta inesistenza o nullità dellatto, quando la cartella abbia il contenuto previsto dallart. 180 T.U., approvato con D.P.R. n 645/1958, e risultino provate la formazione e la spedizione ad opera del competente esattore e la notificazione a mez zo del messo esattoriale. (Cass. Sez. UU. 3739 del 22.12.1971). Dottrina e giurisprudenza si so no mostrati concordi nel ritenere che la cartella non può essere annullata per mancata sottoscri zione, atteso che lart. 25 del D.P.R. n. 602/73 prevede che la cartella deve essere conforme al modello approvato con decreto del ministero delle Finanze, il quale non richiede la sottoscri zione come elemento essenziale dellatto e che devono contenere il nominativo del responsabile del procedimento, a pena di nullità, le cartelle di pagamento riferite a ruoli consegnati allagente della riscossione dall1/06/2008. Vengono consi derate valide le cartelle di pagamento, prive di tale indicazione se riferite a ruoli consegnati pri ma di tale data. Infatti, come confermato dallA genzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 6/03/2008, la nuova disposizione conferma in direttamente che prima della sua entrata in vigo re lirregolarità non comportava la nullità delle cartelle di pagamento. Non è condivisibile il richiamo allart. 7 dello Statuto dei contribuenti, atteso che il predetto articolo non prevede lobbligatorietà di tale indicazione, ma la responsabilità disciplinare del funzionario e la possibilità di individuare il responsabile non in dicato nella persona del titolare dellUfficio. Va, poi, rilevato che la legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, ha stabilito il ge nerale principio secondo cui ogni atto ammini strativo, diverso da quello avente contenuto nor mativo, deve essere motivato. Lart. 3, c. 1 di tale legge ha specificato che la motivazione de ve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dellamministrazione in relazione alle risultanze dellistruttoria. Questa regolamentazione sulla formazione degli atti amministrativi si applica anche agli atti tributari: proprio in considerazio ne della funzione impositiva che essi assolvono, sono obbligati a contenere determinati elementi, alcuni prescritti a pena di nullità, altri che, pur non comportando una così grave conseguenza giuridica in caso di inosservanza, comunque in cidono sullatto se la loro mancanza viene ecce pita dal destinatario. La motivazione per essere valida, deve essere idonea a raggiungere lo sco po cui è destinata. Ed invero, posto che la moti vazione dellaccertamento tributario deve consi stere nella dichiarazione dei fatti costituenti il presupposto del tributo, essa persegue una dupli ce finalità. Da un lato, infatti, essa deve costitui re lesternazione delliter logico giuridico segui to nella determinazione del valore e dallaltro lato deve consentire ai destinatari dellatto sia la cognizione che la contestazione di eventuali er rori di fatto e di diritto commessi dagli uffici. La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di contestare efficacemente latto impositivo sia nellan che nel quantum. Nel ca so de quo, la cartella contiene tutti gli elementi utili e necessari per soddisfare tali presupposti. Ed infatti, è del tutto evidente che la richiesta riguarda il carente versamento di IRPEF (Soste nuti dimposta-ritenute), IRAP ed IVA, addizio nale regionale e comunale, e che trattasi di ac certamento eseguito ai sensi dellart. 36 bis D.P.R. n. 600/73. Poiché il processo tributario, pur formalmente costruito come giudizio di im pugnazione del provvedimento impositivo, ten de tuttavia allaccertamento del rapporto sostan ziale, il giudice tributario innanzi al quale venga impugnato lavviso di accertamento deve dichia rare la nullità dellatto senza poter conoscere del merito della pretesa fiscale solo quando lavviso non sia correlato di una motivazione coerente al duplice scopo di delimitare le ragioni adducibili allufficio nella fase contenziosa e di consentire al contribuente lesercizio del diritto di difesa di fronte alla maggiore pretesa fiscale. Solo in tale ipotesi, infatti, il contribuente si trova nellimpossibilità di esercitare una tutela effica ce del proprio diritto attraverso la contestazione dellan e del quantum della pretesa impositiva, 65 ed il giudice tributario, che pur dispone di unampia facoltà di indagine, non può pervenire ad alcuna decisione perché essa implicherebbe una inammissibile sua sostituzione allAmmini strazione nella ricerca dei presupposti dimposta (C.T.C. Sez. 24. n. 06382 del 18.12.1996). Lat to impugnato contiene tutti gli elementi utili per il contribuente a ben organizzare la propria dife sa e le proprie deduzioni nel merito, peraltro as solutamente assenti nel caso in esame. Tutte le eccezioni risultano prive di fondamento. Infon data è anche leccezione circa le modalità di cal colo degli interessi per ritardata iscrizione a ruo lo, in quanto la decorrenza e il tasso da applicare risultano disciplinati dallart. 20 del D.P.R. n. 602/73 così come modificato dallart. 8 del D.lgs. n. 46/99; così come risulta infondata lec cepita illegittimità per violazione della VI Diret tiva IVA 77/388 della CEE, in quanto la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 3.10.2006 ha stabilito che lIRAP si distingue dallIVA in mo do tale da non poter essere considerata unimpo sta sulla cifra daffari, ai sensi della richiamata VI direttiva. Le spese sono attribuite come da dispositivo. La circostanza è confermata e suf fragata dalla documentazione regolarmente ac quisita agli atti processuali e, P.Q.M. Conferma la decisione impugnata. Condanna lappellante al pagamento delle spese processua li che liquida in 500,00. II Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione Staccata di Salerno Sez. XII, 3 luglio 2013, n. 367 Pres. Oricchio Rel. De Camillis 66 I. Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Notifica E at to strumentale alla conoscenza da parte del contribuente della pretesa dellAm ministrazione Notifica a mezzo posta Impugnazione da parte del contribuente Raggiungimento dello scopo Conse gue Nullità della iscrizione a ruolo Non sussiste II. Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Iscrizione ai sensi dellart. 68, D.Lgs. n. 546/1992 Motivazione della cartella di pagamento indicante solo i termini della liquidazio ne della sentenza Sufficienza III. Riscossione Riscossione a mezzo di cartella di pagamento Sottoscrizio ne della cartella di pagamento e indica zione del responsabile del procedimento Necessità Non sussiste I. La notifica della cartella di pagamento va considerata atto strumentale finalizzato alla co noscenza da parte dei contribuente della pretesa dellAmministrazione finanziaria, e tale scopo è da ritenersi raggiunto nel caso in cui il contri buente si opponga alla stessa, anche qualora la cartella stessa sia stata notificata dal Conces sionario della Riscossione a mezzo di posta rac comandata. II. E correttamente motivata la iscrizione a ruo lo effettuata ai sensi dellarticolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e quindi a seguito di liquidazio ne della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, giacché è da ritenere che ogni utile indicazione sulla formazione del ruolo sia stata a conoscenza della parte ricorrente che ha cu rato il contenzioso, tanto per la quantificazione delle imposte che degli interessi e delle sanzioni. III. E legittima la cartella di pagamento non sottoscritta, stante la assenza di obblighi di leg ge in proposito ed essendo sufficiente che latto dia la possibilità di individuare con certezza lautorità da cui latto promana. Svolgimento del processo La EQUITALIA POLIS SPA notificava in data 19 ottobre 2009 a T. U. la cartella di pagamento n. per 17.632,79 su iscrizione a ruolo dallUf ficio di Eboli dellAgenzia delle Entrate con ri ferimento ai seguenti avvisi di accertamento in materia di IRPEF, addizionale regionale e pro vinciale, e relativi interessi e sanzioni, notificati in data 10 giugno 2008: 1) n. XXX per lanno 2001; 2) n. XXX per lanno 2002; 3) n. XXX per lanno 2003; 4) n. XXX per lanno 2004. Ricorreva, in data 30/12/2009, il sig. T. U., rap presentato e difeso dal dott. A.S., sia nei con fronti dellAgenzia delle Entrate di Eboli che dellAgenzia della Riscossione, per i seguenti motivi: 1) Illegittimità ed infondatezza della no tifica della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della stessa per violazione degli artico li 148 e 149 c.p.c. e degli articoli 2, 3 e 14 della Legge n. 890/92, e dellart. 60 D.P.R. n. 600/73, ed infine dellart. 26 del D.P.R. n. 602/73 in quanto effettuata a mezzo posta senza avvalersi della indispensabile intermediazione dellagente di riscossione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relata di notifica; 2) Illegittimità ed infondatezza della iscrizione a ruolo per violazione dellart. 3 della Legge n. 241/90 e degli articoli 7 e 17 della Legge 212/00; 3) Illegittimità ed infondatezza dei valori riportati nel dettaglio degli addebiti per violazione dellart. 3 della Legge 241/90 e dellart. 24 della Costituzione Italiana ed infine della Legge n. 241/00; 4) Illegittimità ed infon datezza della iscrizione a ruolo per violazione della normativa di cui allart. 20 del D. P. R. n. 602/73 in tema di interessi e dellart. 13 del D.lgs. n. 471/97 in tema di sanzioni pecuniarie; 5) Illegittimità ed infondatezza della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento; 6) Illegittimità ed infondatezza della iscrizione a ruolo per violazione dellart. 68 l° comma del D.Lgs. n. 546/92 in quanto non sono dovute le sanzioni e la iscrizione frazionata è prevista so lamente a titolo provvisorio per limporto deciso in sentenza. Concludeva per lannullamento del la iscrizione a ruolo. In data 18 febbraio 2010 si costituiva in giudizio e presentava controdedu zioni lAgenzia delle Entrate di Eboli che preli minarmente eccepiva linam-missibilità del gra vame in quanto si riferiva unicamente a vizi del la cartella di pagamento; il ricorso andava pro posto unicamente nei confronti del concessionario per la riscossione, unico soggetto legittimato a costituirsi ed a resistere in giudizio. Tuttavia per mero scrupolo difensivo faceva ri levare la infondatezza delle eccezioni sollevate. Concludeva per linammissibilità del ricorso ed in subordine per il suo rigetto, confermare la cartella impugnata, vinte le spese. La Equitalia Polis Spa non si costituiva in giudizio. Costitui tosi il contraddittorio nei termini essenziali so pra succintamente esposti, la C.T.P. di Salerno, Sez. 18, Udienza del 8/10/2010, con Sentenza n. 397, rigettava il ricorso. Compensava le spese. Il ricorrente presentava appello, in data 12/05/2011, si riportava a quanto espresso in prime cure, chiedeva di annullare la sentenza emessa. LAgenzia Entrate Salerno in data 9/06/2011, depositava controdeduzioni, sostene va che la sentenza era giusta, riteneva legittimo il proprio operato e chiedeva il rigetto dellap pello e la condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio. LEquitalia Sud Spa in data 15/09/2011 presentava controdedu zioni, sosteneva che le censure svolte nei propri confronti erano destituite di ogni fondamento, riteneva legittimo il proprio operato e chiedeva di rigettare lappello e confermare la sentenza di primo grado e di respingere la richiesta di so spensione. Allodierna udienza, assenti le parti in causa, dopo lesposizione dei fatti ad opera del Giudice relatore, la causa veniva riservata a decisione. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, ritiene che lappello prodotto dal ricorrente è infondato, illegittimo e non me ritevole di accoglimento per le seguenti motiva zioni. Con il primo motivo di doglianza la parte ricorrente eccepisce la nullità dellavviso di ac certamento per la inesistenza giuridica della no tifica di tale avviso in quanto lincaricato avva lendosi del servizio postale doveva procedere mediante la spedizione di copia dellatto previa mente completata di relata di notifica datata e sottoscritta. Il Collegio osserva al riguardo che la notifica va considerata atto strumentale fina lizzato alla conoscenza da parte dei contribuente della pretesa dellAmministrazione finanziaria, e nel caso in esame non vè dubbio che tale scopo sia stato pienamente raggiunto come dimostra la presentazione del ricorso. In senso conforme il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione (ex multis Cass. 07 aprile 1994, n. 3294: Cass. 09 giugno 1997. n. 5100; Cass. 29 maggio 2001, n. 7285; Cass. 12 marzo 2002, n. 3549; Cass. SS. UU. 05 ottobre 2004, n. 19854; Cass. n. 9697 del 10 maggio 2005 e Cass. n. 12051 del 4 maggio 2008). Lesaminata eccezio ne non ha fondamento. Con il secondo ed il ter zo motivo la parte ricorrente lamenta sostanzial mente la omissione di ogni indicazione nella 67 cartella di pagamento degli elementi riferiti al calcolo delle somme iscritte a ruolo e che la mancata conoscenza impedisce lapprestamento di una valida difesa. La Commissione osserva che la cartella reca la indicazione di quattro di stinti avvisi di accertamento e che gli importi iscritti a molo sono dovuti a seguito di decisione della Commissione Tributaria Provinciale. La sentenza è certamente nota alla parte ricorrente che alla pagina due del ricorso richiama addirit tura la decisione definitiva della Commissione Tributaria Regionale di Napoli. Quindi essa ha avuto piena conoscenza dei quattro avvisi di ac certamento notificati in data 10 giugno 2008 e per i quali ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che ne ha disposto il ri getto. Il successivo ricorso, in sede di appello, proposto alla Commissione Tributaria Regiona le, conferma la conoscenza della decisione da parte del ricorrente. La iscrizione a ruolo conse gue per lapplicazione delle disposizioni recate dal primo comma dellarticolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Tanto porta a ritenere che ogni utile indicazione sulla formazione del ruolo sia stata a conoscenza della parte ricorrente che ha curato il contenzioso, tanto per la quantificazio ne delle imposte che degli interessi e delle san 68 zioni. Consegue linfondatezza degli innanzi esaminati motivi con assorbimento delle do glianze illustrate nel quarto e nel sesto motivo, tenuto conto di quanto dispone il comma 1 del lart. 19 del D.lgs. n. 472/97. Residua lesame del quinto motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente eccepisce la mancanza della firma in calce alla cartella di pagamento da parte del re sponsabile del procedimento. Tale formalità non è espressamente prevista dalla legge, e confor memente si è determinata la Corte Costituziona le con ordinanza n. 117 del 13 aprile 2000, nel ritenere sufficiente che latto, per il quale non sia richiesta la sottoscrizione dalla legge, dia con certezza la possibilità di individuare lautorità da cui latto promana. In ordine alle spese di procedimento sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti ai sensi dellart. 15 c. 1 D.lgs. n. 546/92 ed ai sensi dellart.92 c. 2 c.p.c. La circostanza è confermata e suffragata dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti processuali e, P.Q.M. Rigetta lappello, compensa le spese. Riscossione LA OMESSA PREVENTIVA ESCUSSIONE NON OSTA ALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA AL SOCIO Commissione tributaria provinciale Salerno, Sez. I, 28 ottobre 2013, n. 654 Pres. Sirocchi Rel. Paesano I. Riscossione Liquidazione delle im poste dovute in base alla dichiarazione della società partecipata Iscrizione a ruolo estesa al socio debitore solidale Eccepita lomessa preventiva escussio ne del patrimonio della società Non costituisce un adempimento procedura le obbligatorio Legittimità delliscri zione a ruolo Sussiste II. Riscossione Liquidazione delle im poste dovute in base alla dichiarazione della società partecipata Controllo au tomatizzato ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 173 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 Notificazione della cartella di pagamento al socio debitore solidale Deve intervenire entro i ter mini di decadenza di cui allart. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 I. Nelle società di persone, la preventiva escus sione del patrimonio della società non è un a dempimento procedurale obbligatorio che, se disatteso, determina la preclusione a unesten sione delle obbligazioni ai soci. Secondo la vi gente disciplina, infatti, i soci della società in nome collettivo rimangono solidalmente obbli gati con la società stessa fino al completo esau rimento dei debiti sociali. Da tanto, discende che la pretesa erariale deve essere azionata nei termini previsti dallart. 25 del D.P.R. n. 602/1973, pena la decadenza dellAmministra zione. II. In materia di riscossione tramite ruolo, i ter mini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede. In ipotesi di iscrizione a ruolo per importi pro venienti da controllo automatizzato della dichia razione, ai sensi dellart. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e dellart. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, ed in particolare al fine di garantire linteresse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquida zione delle dichiarazioni e di assicurare linte resse pubblico alla riscossione dei crediti tribu tari, la notifica di qualsiasi relativa cartella di pagamento è effettuata sempre, a pena di deca denza, entro i termini di cui allart. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Svolgimento del processo Le sigg.re D. M. e D. L., rappresentate e difese dal dott. L.D., commercialista, con studio in S., presso il quale viene eletto domicilio, impugna no le cartelle esattoriali n. ..., notificate in da ta 30.10.2012, con le quali viene chiesto il paga mento di imposte per lanno 2004, quali soggetti coobbligati della partecipata D. s.n.c., iscritte ai sensi dell art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e dell art. 54 bis D.P.R. n. 633/72. Le ricorrenti ricorrono ritenendo gli atti in que stione privi di motivazione. Le cartelle, infatti, sono dirette alla Società e alle ricorrenti quali coobbligate in solido. Esse, quindi, non riporta no alcun riferimento alla motivazione, in fatto e in diritto, circa la pretesa avanzata dallAgenzia dellEntrate nei confronti delle ricorrenti, atteso che gli unici elementi presenti sono inerenti a dichiarazioni fiscali presentate dalla società D. s.n.c.. Si deve ritenere, perciò, secondo le ricor renti, che non sia sufficiente allintegrazione della motivazione, richiesta dallart. 12 del D.P.R. n. 602/73, il semplice invio della cartella di pagamento al loro indirizzo con apposta la semplice dicitura coobbligato in solido. Inol tre, la richiesta è comunque da ritenersi illegitti ma in ragione del fatto che manca qualsiasi pro va in ordine alla preventiva escussione del debi tore principale. Le ricorrenti, inoltre, sostengono la nullità delle cartelle di pagamento per manca 69 70 ta notifica dellatto presupposto, con conseguen te intervenuta decadenza dellazione dellUfficio per manifesta violazione del termine di cui al lart. 1 del D.L. n. 106/2005, convertito in legge 156/2005, e per mancata esplicitazione dei cal coli relativi alladdebito degli interessi. Conclu dono per lannullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese. Si costituisce 1Equitalia Sud SpA, agente della riscossione, con memoria depositata in data 29.8.2013. Fa presente che la Società D. s.n.c., in data 21.5.2013, destinataria della pre tesa fiscale come da cartella n. ..., presentava istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, pagando però soltanto la prima rata. Ciò costituisce, secondo lUfficio opposto, una for ma di confessione stragiudiziale munita di effi cacia ex art. 2735 c.c. e prova di una preventiva escussione. Daltra parte, il Fisco può agire di rettamente nei confronti dei soci di una società in nome collettivo anche senza la preventiva escussione del patrimonio societario, rimanendo i soci coobbligati con la Società fino al comple to esaurimento dei debiti sociali. Contesta le al tre eccezioni, con particolare riferimento alla ca renza di motivazione e alla sollevata decadenza, chiarendo che la pretesa è stata azionata nei ter mini, perchè la prima richiesta è da riferirsi alla cartella notificata alla Società nellanno 2007. Conclude per il rigetto del ricorso, con condan na al pagamento delle spese di giudizio. Con memoria illustrativa depositata in data 12.9.2013, le ricorrenti controdeducono alle os servazioni dellUfficio, ribadendo le proprie tesi difensive, sia in ordine allobbligazione tributa ria, sia in ordine alla mancata ricezione di qual siasi atto presupposto, non potendosi, in tal sen so, ritenere probanti le affermazioni circa una presunta richiesta di rateizzazione che impliche rebbe, secondo lUfficio, la preventiva escussio ne nei confronti del debitore principale, assolu tamente necessaria e prevista dalla norma. LUf ficio, con memoria depositata in data 18.9.2013, impugna le ulteriori deduzioni della parte perchè presentate in violazione dellart. 32 del D. L . 546/92. Insiste, comunque, sulla possibilità di diretta richiesta del debito a carico dei soci, an che in ragione del fatto che la Società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9.5.2005. Alla udienza pubblica di discussione, i rappre sentanti delle parti costituite si riportano agli atti depositati, alle eccezioni mosse e alle conclusio ni rassegnate. Il Collegio, in camera di consi glio, decide come da dispositivo. Motivi della decisione Il Codice civile contiene la disciplina delle società in nome collettivo negli articoli da 2291 a 2312. A tale società risultano altresì applicabi li, in mancanza di disposizioni specifiche, le norme dettate per la società semplice, per effetto del rinvio operato dallarticolo 2293 cc.. Come è noto, la S.n.c. è organizzata, di regola, su base personale; in tale modello societario contano so prattutto le persone dei soci. Pur non essendo munita di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, che può essere centro di imputazione di situazioni negoziali, di stinte rispetto alla posizione dei soci, nei con fronti sia dei terzi che dei soci stessi. Caratteri stica fondamentale di tale modello societario è la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci verso i terzi per le obbligazioni sociali (arti colo 2291 cc). Tutti i soci sono amministratori della società e rispondono illimitatamente dei debiti sociali con il proprio patrimonio persona le. Ne consegue che ladempimento delle obbli gazioni sociali è garantito, oltre che dal patrimo nio della società, anche da quello di tutti i singo li soci. Essi rispondono illimitatamente e soli dalmente per le obbligazioni sociali, cioè per i debiti contratti nellesercizio dellattività socia le, il che significa che per i debiti sociali i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto con il proprio conferimento (con cetto di responsabilità illimitata), e inoltre che i creditori della società, possono rivalersi, per lintero ammontare dei loro crediti, sul patrimo nio di uno qualunque dei soci, i quali rispondo no luno per laltro (concetto di responsabilità solidale). In merito, i giudici di legittimità (Cass. n. 12799 del 10.6.2011) hanno introdotto un inedito signi ficato al dettato dellarticolo 2304 del codice ci vile. In particolare, secondo i giudici, la preven tiva escussione del patrimonio della società non è un adempimento procedurale obbligatorio che, se disatteso, determina la preclusione a unestensione delle obbligazioni ai soci. Secon do la vigente disciplina, infatti, i soci della società in nome collettivo rimangono solidal mente obbligati con la società stessa fino al completo esaurimento dei debiti sociali. La pro nuncia della Suprema Corte appare totalmente nuova in quanto, come noto, nelle società in no me collettivo tutti i soci rispondono solidalmen te e illimitatamente per le obbligazioni sociali, con la conseguenza che i creditori sociali posso no soddisfare le loro pretese sia sul patrimonio della società sia su quello dei soci. Tuttavia, la responsabilità della società e quella dei soci non è sullo stesso piano in quanto i soci, pur essendo responsabili tra loro, lo sono in via sussidiaria verso la società e, peraltro, stante il tenore lette rale dellart. 2304, godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Invero, secondo la Suprema Corte, il creditore sociale può rivolgersi direttamente al socio illi mitatamente responsabile, il quale ha lonere di invocare la preventiva escussione del patrimonio della società se, però, indica beni su cui il credi tore possa soddisfare le pretese. Il beneficio di escussione, quindi, opera in via eccezionale e il socio, se non prova che nel patrimonio sociale sono presenti beni il cui valore è sufficiente a soddisfare il creditore, sarà tenuto a pagare la pretesa di questultimo. La tesi sostenuta dallUfficio trova, quindi, pre cisa indicazione nella giurisprudenza, dovendosi dare atto, peraltro, nella fattispecie, che la Società risulta cancellata dal registro delle im prese in data 9 maggio 2005. Ora, premesso che in linea di principio, le do mande nei confronti dei soci (quindi la notifica degli atti impositivi, siano questi accertamenti o cartelle di pagamento) devono essere loro rivol te nella loro specifica ed indicata qualità oltre che, ovviamente, nei limiti di decaden za/prescrizione del diritto fatto valere dai credi tori, va rilevato che la possibilità di un interessa mento diretto ed immediato dei soci, sia per il non obbligo della preventiva escussione, sia per lavvenuta cancellazione della Società, rende ancor più determinante il ritardo con il quale la cartella di pagamento è stata notificata. La car tella esattoriale, infatti, deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si di stinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione. I termini di decadenza, ove non ri spettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, lente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruo lo. Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedu re ordinarie previste dal codice di procedura ci vile, quali ad esempio il ricorso per decreto in giuntivo. I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei ter mini di prescrizione). In altre parole, la decaden za è impedita solo dal compimento dellatto pre visto dalla legge (o dallaccordo delle parti). I termini di prescrizione, invece, ove non rispetta ti, comportano lestinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, lente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure, I termini di pre scrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dellinterruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescri zione. In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede. Nella fattispecie, la cartella impugnata riporta a pag. 2, lindicazione che la iscrizione a ruolo delle somme richieste scaturisce da controllo au tomatizzato della dichiarazione anno 2005 (red dito 2004), ai sensi dellart. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e dellart. 54 bis del D.P.R. n. 633/72. Con sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, è stata dichiarata lillegittimità costitu zionale dellart. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liqui date ai sensi dellart. 36-bis del D.P.R. 29 set tembre 1973, n. 600. Lart. 1 del D.lgs. 17 giu gno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, innovando rispetto a quanto disposto, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle, con lo scopo, in adempimento delle indicazioni conte nute nella pronuncia del giudice delle leggi, di porre comunque un limite temporale ultimo per le richieste degli uffici finanziari, al fine preci puo di garantire linteresse del contribuente al la conoscenza, in termini certi, della pretesa tri butaria derivante dalla liquidazione delle dichia razioni. Tale principio trova applicazione con riferimen to a qualsiasi cartella di pagamento, quale che sia la ragione della sua emissione ed il ruolo in base al quale essa è stata emessa: una disciplina differenziata è stata infatti introdotta a seconda che essa sia emessa a seguito di controllo forma 71 le o della rettifica cartolare delle dichiarazioni, ovvero in conseguenza di un avviso di accerta mento divenuto definitivo. E il legislatore ha no vato il tenore D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo termini di decadenza in ragione del la data di presentazione della dichiarazione. In particolare, al fine di garantire linteresse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquida zione delle dichiarazioni e di assicurare linte resse pubblico alla riscossione dei crediti tribu tari, la notifica delle relative cartelle di paga mento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successi vo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; b) entro il 31 dicembre del quarto anno successi vo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate ne gli anni 2002 e 2003; c) entro il 31 dicembre del quinto anno successi vo a quello di presentazione della dichiarazione, 72 con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001. Nel caso in esame, in relazione alla circostanza che la dichiarazione è riferita ai redditi 2004 (di chiarazione 2005) e che trattasi di controllo au tomatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72, il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale rimaneva fissa to per il 31.12.2007, mentre dagli atti risulta che la procedura di notifica è avvenuta, invece, in data 30.10.2012. Va, pertanto, accolta leccezio ne di decadenza per inosservanza del termine. La cartella va annullata ed il ricorso va perciò accolto. In ragione della particolarità della fattis pecie, si ritiene giusto compensare le spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso, annullando la cartella impugnata per intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.. Compensa le spese di giudizio.