CREDITO DOCUMENTARIO - Banca Alpi Marittime
Transcript
CREDITO DOCUMENTARIO - Banca Alpi Marittime
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CREDITO DOCUMENTARIO INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA ALPI MARITTIME - Credito Cooperativo Carru' Via Stazione 10 - 12061 - Carru' (CN) Tel. : 0173757111 - Fax: 0173757686 Email: [email protected] - PEC: [email protected] - Sito internet: www.bancaalpimarittime.it Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00195530043 Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4291.10 - cod. ABI 08450 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 159716 - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale e dei Depositanti del Cred.Coop. - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo. CHE COS’E’ IL CREDITO DOCUMENTARIO Il prodotto è destinato principalmente ad imprese commerciali esportatrici o importatrici. L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accetta-zione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transa-zione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una mar-cata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della mer-ce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. Le operazioni di cui sopra, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commer-cio Internazionale di Parigi. Nell’esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corri-spondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore. Per poter operare è necessaria una linea di credito dedicata la quale verrà richiesta e valutata dalla Banca alle condizioni qui sotto riportate. L’importo del credito documentario non potrà superare la relativa linea di credito accordata. Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: • poiché l’operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all’operazione commerciale sottostante – condi-zionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; Pag. 1/5 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CREDITO DOCUMENTARIO o le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denomi-nazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione; • il rischio paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non con-fermati dalla banca. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO VOCI COSTI in euro Commissione per la prima istruttoria, la successiva eventuale revisione annuale e le nuove concessioni di affidamento: Comm. istruttoria pratiche ritirate o respinte 2,50% minimo Eur 150,00 Accollo 1,00% importo garanzia – minimo 100,00 massimo 1.500,00 50% delle spese d'istruttoria minimo Euro 75,00 Per crediti documentari all’importazione VOCI Spese emissione Commissioni di variazione importo/proroga scadenza/modifica testo Diritto d’urgenza rilascio entro 48 ore da richiesta Commissione annua di fidejussione per mese o frazioni Commissione di utilizzo per pagamento a vista Commissione di utilizzo per pagamento differito per mese o fraz. Commissione mancato utilizzo COSTI in euro salvo di 75,00 100,00 100,00 0,125% minimo € 70,00 0,30% minimo € 70,00 0,15% minimo € 70,00 0,15% minimo € 70,00 Per crediti documentari all’esportazione VOCI Spese notifica Commissioni notifica per mese o frazioni Commissioni di conferma: Commissioni di variazione importo/proroga scadenza/modifica testo Commissione annua di utilizzo per pagamento a vista COSTI in euro salvo diversamente specificato 30,00 30,00 in funzione del rischio paese, importo e durata 100,00 0,30% minimo € 70,00 Pag. 2/5 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CREDITO DOCUMENTARIO Spese per sconto pro soluto su lettere di credito export Commissioni di utilizzo per pagamento differito per mese o fraz. 0,15% minimo 70,00 70,00 minimo € 70,00 più recupero costi vari (tel., fax, swift) 60,00 100,00 Incassi Crediti Export presso altre banche Spese corriere Internazionale Diritto d’urgenza rilascio entro 48 ore da richiesta Le suddette commissioni, eccezion fatta per le commissioni di istruttoria che vengono corrisposte in fase di concessione del credito, vengono percepite in via anticipata per l’intera durata dell’impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso. Simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza di variazioni del tasso di cambio (ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, sez. II, § 3) Finanziamenti in valuta di durata inferiore o pari a 2 anni I valori indicati in corrispondenza della voce “Importo totale da rimborsare a scadenza” sono calcolati ipotizzando una durata del finanziamento pari a 180 giorni, con applicazione, di oneri per un importo complessivo di euro 563,00; si ipotizza altresì che il tasso di cambio non abbia subito variazioni. I valori indicati in corrispondenza delle voci riferite alle ipotesi sono calcolati, invece, simulando un apprezzamento (Ipotesi 1) e un deprezzamento ( Ipotes i 2) della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20%, fermi restando durata ed oneri. Valuta (codice divisa) Descrizione divisa Importo nominale operazione (in valuta) USD GBP CHF JPY Dollaro USA Sterlina Inglese Franco Svizzero Yen giapponese 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000.000,00 1,0600 0,7036 1,0908 130,5700 94.339,62 142.126,21 91.675,83 76.587,27 94.339,62 142.126,21 91.675,83 76.587,27 113.207,55 170.551,45 110.011,00 91.904,73 Tasso di cambio alla data del presente foglio informativo Controvalore (in euro) Importo totale da rimborsare a scadenza (in euro) Ipotesi 1 (in euro) Pag. 3/5 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CREDITO DOCUMENTARIO Ipotesi 2 (in euro) 75.471,70 113.700,97 73.340,67 61.269,82 RECESSO E RECLAMI Recesso Il credito documentario può essere solo in forma irrevocabile. Pertanto non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del beneficiario e della sua Banca. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telema-tica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Stazione n. 10 12061 Carrù -Cuneo [email protected] oppure [email protected]), che risponde en-tro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può con-sultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finaliz-zata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie ban-carie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di ri-volgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contrat-to, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La pro-cedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti pos-sono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro mini-steriale. LEGENDA Camera di Commercio Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha Internazionale di Parigi come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle (ICC) operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazio-nali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by LetPag. 4/5 FOGLIO INFORMATIVO relativo a: CREDITO DOCUMENTARIO ter of Credit per quanto ad esse applicabili. Apertura Prestazione prevista dal credito Modifica Utilizzo Rischio Paese Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Benefi- ciario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, “anticipa” Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide de- vono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono es- sere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. E’ il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.) Pag. 5/5