dichiarazione universale dei diritti linguistici
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dichiarazione universale dei diritti linguistici
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DI DIRITTI LINGUISTICI PREMESSE Le istituzioni e organizzazioni non governative firmatarie della presente Dichiarazione universale di diritti linguistici, riunite a Barcellona, Spagna, dal 6 al 9 giugno 1996, Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che nella sua premessa afferma la "fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella parità di diritti tra uomini e donne", e che nel suo articolo 2 stabilisce che "ogni persona possiede tutti i diritti e tutte le libertà" senza distinzione di "razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o qualsivoglia altra condizione"; Visti il Patto internazionale di diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966 (articolo 27), e il Patto internazionale di diritti economici, sociali e culturali, della medesima data, affermanti nelle loro premesse che l'essere umano non può essere libero se non si creano le condizioni che gli permettano di godere tanto dei suoi diritti civili e politici quanto dei suoi diritti economici, sociali e culturali; Vista la risoluzione n. 47/135, del 18 dicembre 1992, dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che adotta la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche; Viste le convenzioni e dichiarazioni del Consiglio d'Europa, come la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (articolo 14); la Convenzione del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 29 giugno 1992, con cui viene approvata la Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie; la Dichiarazione del Vertice del Consiglio d'Europa, del 9 ottobre 1993, sulle minoranze nazionali; e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, del novembre 1994; Viste la Dichiarazione di Santiago de Compostela del PEN Club Internazionale e la Dichiarazione, del 15 dicembre 1993, del Comitato di Traduzioni e Diritti Linguistici del PEN Club Internazionale sulla proposta di realizzare una conferenza mondiale dei diritti linguistici; Considerato che nella Dichiarazione di Recife, Brasile, del 9 ottobre 1987, il XXII Seminario dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo della Comunicazione Interculturale raccomanda alle Nazioni Unite di prendere le misure necessarie al fine di adottare e di applicare una dichiarazione universale dei diritti linguistici; Vista la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, del 26 giugno 1989, relativa alle popolazioni indigene in paesi indipendenti; Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti collettivi dei popoli, adottata a Barcellona nel maggio 1990, dichiara che qualsiasi popolo ha il diritto di esprimere e di sviluppare la sua cultura, la sua lingua, le sue norme organizzative e, a tale scopo, di dotarsi di proprie strutture politiche, d'educazione, di comunicazione e d'amministrazione pubblica in un quadro politico distinto; Vista la Dichiarazione finale dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale di Professori di Lingue Vive, adottata a Pécs, Ungheria, il 16 agosto 1991, raccomandante che i diritti linguistici vengano considerati come diritti fondamentali dell'individuo; Vista la relazione della Commissione di Diritti Umani del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, del 20 aprile 1994, relativa al testo provvisorio della Dichiarazione dei diritti delle popolazioni indigene, nella quale i diritti individuali vengono valutati alla luce dei diritti collettivi; Visto il testo provvisorio della Dichiarazione della Commissione Interamericana dei Diritti Umani sui diritti delle popolazioni indigene, approvata nella sua sessione n. 1278, del 18 settembre 1995; Considerato che la maggioranza delle lingue minacciate nel mondo appartiene a popoli non sovrani, e che tra i fattori principali che impediscono lo sviluppo di queste lingue e accelerano il processo di sostituzione linguistica vi sono la mancanza d'autogoverno e l'attitudine di nazioni che impongono la loro struttura politico-amministrativa e la loro lingua; Considerato che l'invasione, la colonizzazione e l'occupazione, così come altre situazioni di subordinazione politica, economica o sociale, spesso implicano l'imposizione diretta di una lingua straniera o, quantomeno, la distorsione della percezione del valore delle lingue e l'apparizione d'attitudini linguistiche gerarchizzanti che influiscono sulla lealtà linguistica dei locutori; e considerato che, per tali motivi, le lingue di taluni popoli diventati sovrani si trovano confrontate ad un processo di sostituzione linguistica a causa di una politica che favorisce la lingua delle vecchie potenze imperialiste o colonialiste; Considerato che l'universalismo deve basarsi su un concetto di diversità linguistica e culturale che vada oltre le tendenze omogeneizzatrici e allo stesso tempo oltre le tendenze all'isolamento, fattore d'esclusione; Considerato che per garantire la convivenza armoniosa tra comunità linguistiche occorre stabilire principi d'ordine universale atti ad assicurare la promozione, il rispetto e l'uso sociale pubblico e privato di tutte le lingue; 2 Considerato che taluni fattori d'ordine extralinguistico (storici, politici, territoriali, demografici, economici, socio-culturali, socio-linguistici e di comportamento collettivo) generano problemi che a loro volta causano la sparizione, marginalizzazione e degradazione di numerose lingue, e che pertanto occorre stabilire i diritti linguistici da un punto di vista globale, per applicare a ciascun caso le soluzioni adeguate; Coscienti del fatto che una dichiarazione universale di diritti linguistici si rende necessaria al fine di correggere i disequilibri linguistici e assicurare il rispetto e il pieno dispiegamento di tutte le lingue nonché di stabilire i principi di una pace linguistica planetaria, giusta ed equanime, come fattore chiave della convivenza sociale; DICHIARANO CHE: PREAMBOLO La situazione di ciascuna lingua, visto e considerato quanto precede, è il risultato della confluenza e dell'interazione di una gran varietà di fattori: politico-giuridici, ideologici e storici, demografici e territoriali, economici e sociali, culturali, linguistici e socio-linguistici, interlinguistici e, infine, soggettivi. In concreto, la situazione attuale è caratterizzata da: • la secolare tendenza unificatrice della maggior parte degli Stati a ridurre la diversità e ad incoraggiare attitudini negative riguardo alla pluralità culturale e al pluralismo linguistico; il processo di mondializzazione dell'economia e, di conseguenza, del mercato dell'informazione, della comunicazione e della cultura, che sconvolge i campi di relazione e le forme d'interazione che garantiscono la coesione interna di ciascuna comunità linguistica; il modello di crescita economica propugnato dai gruppi economici transnazionali, che pretende di identificare la deregolamentazione con il progresso e l'individualismo competitivo con la libertà, generando gravi e crescenti ineguaglianze economiche, sociali, culturali e linguistiche. Le minacce che pesano attualmente sulle comunità linguistiche, sia per la mancanza d'autogoverno, per una demografia limitata o parzialmente o interamente dispersa, per un'economia precaria, per una lingua non codificata o per un modello culturale opposto a quello predominante, fanno sì che molte lingue non possano sopravvivere e svilupparsi se non si tiene conto dei seguenti obiettivi fondamentali: 3 in una prospettiva politica, concepire un'organizzazione della diversità linguistica che consenta la partecipazione effettiva delle comunità linguistiche in questo nuovo modello di crescita; in una prospettiva culturale, rendere pienamente compatibile lo spazio comunicativo mondiale con la partecipazione equa di tutti i popoli, di tutte le comunità linguistiche e di tutte le persone al processo di sviluppo; in una prospettiva economica, fondare uno sviluppo duraturo basato sulla partecipazione di tutti e sul rispetto dell'equilibrio ecologico delle società nonché su rapporti equi fra tutte le lingue e le culture. Per questi motivi, la presente Dichiarazione prende come punto di partenza le comunità linguistiche e non gli Stati, e s'iscrive nel quadro del rafforzamento delle istituzioni internazionali capaci di garantire uno sviluppo duraturo ed equo per l'intera umanità perseguendo l'obiettivo di favorire un inquadramento politico della diversità linguistica basato sulla convivenza armoniosa, sul mutuo rispetto e sulla difesa dei reciproci benefici. TITOLO PRELIMINARE Precisazioni concettuali Articolo primo 1. La presente Dichiarazione intende per comunità linguistica qualsiasi società umana che, installata storicamente in un determinato spazio territoriale, riconosciuto o meno, s'autoidentifichi come popolo e abbia sviluppato una lingua comune quale mezzo di comunicazione naturale e di coesione culturale fra i suoi membri. L'espressione lingua propria di un territorio fa riferimento all'idioma della comunità storicamente stabilita su tale spazio. 2. La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti linguistici sono allo stesso tempo individuali e collettivi, e adotta quale riferimento della pienezza dei diritti linguistici il caso di una comunità linguistica storica nel suo spazio territoriale, inteso non soltanto come area geografica in cui vive tale comunità, ma anche come spazio sociale e funzionale imprescindibile per il pieno sviluppo della lingua. E' a partire da questo riferimento che si possono stabilire come progressione o continuum i diritti che corrispondono ai gruppi linguistici di cui al capoverso 5 di questo stesso articolo nonché quelli delle persone viventi fuori del territorio della loro comunità. 3. Ai fini della presente Dichiarazione, vengono dunque considerati come trovantisi sul loro proprio territorio e appartenenti ad una comunità linguistica le collettività: (I) separate dal resto della loro comunità da frontiere politiche o amministrative; 4 (II) installate storicamente in uno spazio geografico ridotto, circondato da membri d'altre comunità linguistiche; oppure (III) installate in uno spazio geografico condiviso con membri d'altre comunità linguistiche di storicità equivalente. 4. Ai fini della presente Dichiarazione vengono considerate come comunità linguistiche nel loro proprio territorio storico anche le popolazioni nomadi nelle loro aree di spostamento o le popolazioni ad insediamento disperso. 5. La presente Dichiarazione intende per gruppo linguistico qualsiasi collettività umana che condivida una stessa lingua e che si trovi installata nello spazio territoriale di un'altra comunità linguistica, pur senza storicità equivalente, come ad esempio nel caso degli immigrati, rifugiati, deportati o dei membri delle diaspore. Articolo 2 1. La presente Dichiarazione osserva che, allorquando più comunità o gruppi linguistici condividano uno stesso territorio, i diritti in essa formulati devono essere esercitati nel rispetto di tutti e con le massime garanzie di democrazia. 2. Al fine di stabilire un equilibrio socio-linguistico soddisfacente, vale a dire un'appropriata articolazione fra i diritti rispettivi di tali comunità o gruppi linguistici e delle persone che ne fanno parte, è necessario tener conto, oltre che della loro storicità e della loro volontà democraticamente espressa, d'altri fattori che possano suggerire un trattamento compensativo e riequilibratore, come ad esempio il carattere forzato delle migrazioni che hanno condotto alla coabitazione delle diverse comunità e gruppi, o il loro grado di precarietà politica, socioeconomica e culturale. Articolo 3 1. La presente Dichiarazione considera quali diritti personali inalienabili, esercitabili in qualunque occasione: - il diritto di essere riconosciuto come membro di una comunità linguistica; - il diritto di parlare la propria lingua in privato e in pubblico; - il diritto di usare il proprio nome; - il diritto di entrare in relazione e di associarsi con altri membri della comunità linguistica d'origine; 5 - il diritto di mantenere e sviluppare la propria cultura; e tutti gli altri diritti di contenuto linguistico riconosciuti nel Patto internazionale di diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale di diritti economici, sociali e culturali, della medesima data. 2. La presente Dichiarazione osserva che i diritti collettivi dei gruppi linguistici possono altresì comprendere, oltre a quelli stabiliti per i loro membri al capoverso precedente e conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.2: - il diritto all'insegnamento della propria lingua e cultura; - il diritto a disporre di servizi culturali; - il diritto ad una presenza equa della lingua e della cultura del gruppo nei mezzi di comunicazione; - il diritto di essere ascoltato nella propria lingua negli organismi ufficiali e nelle relazioni socio-economiche. 3. I diritti delle persone e dei gruppi linguistici summenzionati non devono in alcun caso essere d'ostacolo all'interrelazione e all'integrazione di tali gruppi con la comunità linguistica d'accoglimento, né ledere i diritti di quest'ultima o dei suoi membri al pieno uso pubblico della sua lingua nell'insieme del suo spazio territoriale. Articolo 4 1. La presente Dichiarazione osserva che le persone che si trasferiscono e fissano la dimora nel territorio di una comunità linguistica diversa dalla loro hanno il diritto e il dovere di tenervi un comportamento d'integrazione. L'integrazione va intesa come socializzazione complementare di dette persone, di modo che esse possano conservare le loro caratteristiche culturali d'origine pur condividendo con la società d'accoglimento una quantità di riferimenti, di valori e di comportamenti tale da non farle incorrere, nel funzionamento sociale globale, in difficoltà maggiori di quelle incontrate dai membri stessi della comunità che le accoglie. 2. La presente Dichiarazione osserva per contro che l'assimilazione – vale a dire l'acculturazione delle persone nella società che le accoglie in maniera tale che esse sostituiscano le loro caratteristiche culturali d'origine con i riferimenti, i valori e i comportamenti propri della società d'accoglimento - non deve in alcun caso essere forzata o indotta bensì il risultato di una libera scelta. Articolo 5 6 La presente Dichiarazione si basa sul principio che i diritti di tutte le comunità linguistiche sono uguali, indipendentemente dalla loro considerazione giuridica o politica di lingue ufficiali, regionali o minoritarie. Le espressioni "lingua regionale" o "lingua minoritaria" non vengono utilizzate nel presente testo in quanto, sebbene in alcuni casi il riconoscimento di una lingua come minoritaria o regionale possa facilitare l'esercizio di taluni diritti, spesso si ricorre a questo genere d'aggettivi per restringere i diritti di una comunità linguistica. Articolo 6 La presente Dichiarazione esclude che una lingua possa venire considerata come propria di un territorio solo per il fatto di essere la lingua ufficiale dello Stato o di essere tradizionalmente usata all'interno del territorio in questione come lingua amministrativa o per determinate attività culturali. TITOLO PRIMO Principi generali Articolo 7 1. Tutte le lingue rappresentano l'espressione di una identità collettiva e di una maniera distinta di percepire e di descrivere la realtà; pertanto, esse devono poter beneficiare delle condizioni necessarie per il loro sviluppo in tutte le funzioni. 2. Ogni lingua rappresenta una realtà costituita collettivamente, ed è in seno ad una comunità che essa diviene disponibile all'uso individuale, quale strumento di coesione, identificazione, comunicazione ed espressione creativa. Articolo 8 1. Tutte le comunità linguistiche hanno il diritto di organizzare e gestire le loro risorse al fine di assicurare l'uso della propria lingua in tutte le funzioni sociali. 2. Tutte le comunità linguistiche hanno il diritto di disporre dei mezzi necessari per assicurare la trasmissione e la perennità della lingua. Articolo 9 Ogni comunità ha il diritto di codificare, standardizzare, preservare, sviluppare e promuovere il suo sistema linguistico, senza interferenze indotte o forzate. Articolo 10 1. Tutte le comunità linguistiche sono uguali in diritto. 7 2. La presente Dichiarazione considera inammissibile qualsiasi discriminazione nei confronti delle comunità linguistiche basata su criteri quali il loro grado di sovranità politica, la loro situazione sociale, economica o qualsivoglia altro, o sul livello di codificazione, attualizzazione o modernizzazione raggiunto dalle loro lingue. 3. In applicazione del principio d'uguaglianza, occorre quindi predisporre le misure indispensabili per rendere effettiva tale uguaglianza. Articolo 11 Ogni comunità linguistica ha il diritto di beneficiare di mezzi di traduzione nei due sensi, in grado di garantire l'esercizio dei diritti figuranti nella presente Dichiarazione. Articolo 12 1. In ambito pubblico, ognuno ha il diritto di sviluppare tutte le attività nella sua lingua, se questa è la lingua propria del territorio in cui risiede. 2. In ambito personale o familiare, ognuno ha il diritto di usare la sua lingua. Articolo 13 1. Qualsiasi persona ha il diritto di accedere alla conoscenza della lingua propria del territorio in cui risiede. 2. Qualsiasi persona ha il diritto d'essere poliglotta, e di conoscere ed usare la lingua più adeguata al suo sviluppo personale o alla sua mobilità sociale, senza pregiudizio delle garanzie stabilite nella presente Dichiarazione per l'uso pubblico della lingua propria del territorio considerato. Articolo 14 Le disposizioni della presente Dichiarazione non possono venire interpretate o utilizzate contro qualsivoglia altra norma o pratica più favorevole prevista dal regime interno o internazionale per l'uso di una lingua nel territorio che le è proprio. TITOLO SECONDO Regime linguistico generale Sezione I Amministrazione pubblica e organi ufficiali Articolo 15 8 1. Ogni comunità linguistica ha diritto a che la sua lingua venga usata come ufficiale all'interno del suo territorio. 2. Ogni comunità linguistica ha diritto a che gli atti giuridici e amministrativi, i documenti pubblici e privati e le iscrizioni nei registri pubblici realizzati nella lingua propria del territorio, vengano considerati validi ed effettivi e nessuno possa pretenderne la misconoscenza. Articolo 16 Qualsiasi membro di una comunità linguistica ha il diritto di entrare in relazione ed essere ascoltato nella sua lingua dai servizi dei pubblici poteri o divisioni amministrative centrali, territoriali, locali e sovraterritoriali appartenenti al territorio di cui è propria la lingua. Articolo 17 1. Ogni comunità linguistica ha il diritto a disporre e ad ottenere nella sua lingua qualsiasi documento ufficiale, su supporto cartaceo, informatico o altro, nelle relazioni che riguardano il territorio di cui è propria tale lingua. 2. I pubblici poteri devono possedere formulari, stampati e moduli, su supporto cartaceo, informatico o altro, nelle lingue territoriali, e metterli a disposizione del pubblico nei servizi relativi ai territori di cui sono proprie le rispettive lingue. Articolo 18 1. Ogni comunità linguistica ha diritto a che le leggi e le altre disposizioni giuridiche che la concernono siano pubblicate nella lingua propria del territorio. 2. I pubblici poteri che nel loro ambito d'attuazione dispongono di più di una lingua territorialmente storica devono pubblicare tutte le leggi e le altre disposizioni giuridiche di carattere generale in tali lingue, indipendentemente dal fatto che i loro locutori ne conoscano altre. Articolo 19 1. Le assemblee di rappresentanti devono adottare come ufficiali la lingua o le lingue storicamente parlate nel territorio che rappresentano. 2. Tale diritto include le lingue delle comunità disperse considerate all'articolo 1, paragrafo 4. Articolo 20 9 1. Qualsiasi persona ha il diritto di usare, oralmente e per iscritto, nei tribunali di giustizia la lingua storicamente parlata nel territorio in cui essi sono ubicati. I tribunali devono utilizzare la lingua propria del territorio nei loro atti interni e, se per ragioni d'organizzazione giudiziaria dello Stato, il procedimento seguirà al di fuori del luogo d'origine del giudicabile, dovrà esservi mantenuta la lingua d'origine. 2. In ogni caso, qualsiasi persona ha il diritto di essere giudicata in una lingua che sia in grado di comprendere e di parlare, o di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete. Articolo 21 Ogni comunità linguistica ha diritto a che le iscrizioni nei registri pubblici vengano effettuate nella lingua propria del territorio. Articolo 22 Ogni comunità linguistica ha diritto a che gli atti notarili o asseverati da ufficiali pubblici vengano redatti nella lingua propria del territorio in cui ha sede il notaio o l'ufficiale autorizzato. Sezione II Insegnamento Articolo 23 1. L'insegnamento deve contribuire a stimolare la capacità d'autoespressione linguistica e culturale della comunità linguistica del territorio in cui viene impartito. 2. L'insegnamento deve contribuire al mantenimento e allo sviluppo della lingua parlata dalla comunità linguistica del territorio in cui viene impartito. 3. L'insegnamento deve sempre essere al servizio della diversità linguistica e culturale, e delle relazioni armoniose tra le varie comunità linguistiche del mondo intero. 4. Tenuto conto di quanto precede, ognuno ha il diritto di apprendere qualsiasi lingua. Articolo 24 Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della sua lingua, in quanto lingua veicolare e oggetto di studio, in tutti i 10 livelli d'insegnamento, all'interno del suo territorio: prescolare, primario, secondario, tecnico e professionale, universitario e formazione degli adulti. Articolo 25 Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutte le risorse umane e materiali necessarie al conseguimento del grado auspicato di presenza della sua lingua in tutti i livelli d'insegnamento all'interno del suo territorio: insegnanti debitamente formati, metodi pedagogici adeguati, manuali, finanziamento, locali e attrezzature, tecnologie tradizionali e avanzate. Articolo 26 Ogni comunità linguistica ha diritto ad un insegnamento che consenta a tutti i suoi membri di acquisire la piena padronanza della loro lingua, in modo da poter usarla in tutti i campi d'attività, nonché la miglior padronanza possibile di qualsiasi altra lingua essi desiderino apprendere. Articolo 27 Ogni comunità linguistica ha diritto ad un insegnamento che consenta ai suoi membri di conoscere le lingue legate alla propria tradizione culturale, quali le lingue letterarie o sacre, usate anticamente come lingue abituali della comunità. Articolo 28 Ogni comunità linguistica ha diritto ad un insegnamento che consenta ai suoi membri l'acquisizione di una conoscenza approfondita del proprio patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura e altre manifestazioni della propria cultura) nonché la più grande padronanza possibile che qualsiasi altra cultura essi desiderino apprendere. Articolo 29 1. Ogni persona ha il diritto di ricevere l'insegnamento nella lingua propria del territorio in cui risiede. 2. Tale diritto non esclude il diritto di accedere alla conoscenza orale e scritta di qualsiasi altra lingua che le serva da strumento di comunicazione con altre comunità linguistiche. Articolo 30 La lingua e la cultura di ciascuna comunità linguistica devono essere oggetto di studio e di ricerca a livello universitario. 11 Sezione III Onomastica Articolo 31 Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare e usare in tutti gli ambiti e le occasioni il suo sistema onomastico. Articolo 32 1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di fare uso dei toponimi nella lingua propria del territorio, tanto oralmente quanto per iscritto, in ambiti privati, pubblici e ufficiali. 2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire, di preservare e di rivedere la toponimia autoctona. Questa non può venire soppressa, alterata o riadattata arbitrariamente, né sostituita in caso di cambiamento di congiunture politiche o d'altro tipo. Articolo 33 Ogni comunità linguistica ha il diritto d'autodesignarsi nella propria lingua. Di conseguenza, qualunque traduzione in altre lingue deve evitare denominazioni confuse o sprezzanti. Articolo 34 Qualsiasi persona ha il diritto di utilizzare il suo antroponimo nella lingua che le è propria in tutti gli ambiti, e ha diritto, quando ciò si avveri necessario, a una trascrizione fonetica il più possibile fedele in un altro sistema grafico. Sezione IV Mezzi di comunicazione e nuove tecnologie Articolo 35 Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale debba essere il grado di presenza della sua lingua nei mezzi di comunicazione del suo territorio, siano essi locali e tradizionali o di più grande portata e di tecnologia più avanzata, indipendentemente dal sistema di diffusione o di trasmissione impiegato. Articolo 36 Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutte le risorse umane e materiali necessarie ad assicurare il grado auspicato di presenza della sua lingua e d'autoespressione culturale nei mezzi di comunicazione del suo territorio: 12 personale debitamente formato, finanziamento, locali e attrezzature, tecnologie tradizionali e avanzate. Articolo 37 Ogni comunità linguistica ha il diritto di ricevere, attraverso i mezzi di comunicazione, una conoscenza approfondita del proprio patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura e altre manifestazioni della sua cultura) nonché il più alto grado possibile d'informazione su qualsivoglia altra cultura che i suoi membri desiderino conoscere. Articolo 38 Tutte le lingue e le culture delle comunità linguistiche devono ricevere un trattamento equanime e non discriminatorio da parte dei mezzi di comunicazione del mondo intero. Articolo 39 Le comunità descritte nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della presente Dichiarazione, così come i gruppi evocati nel paragrafo 5 del medesimo articolo, hanno diritto ad una rappresentazione equa della loro lingua nei mezzi di comunicazione del territorio in cui sono stabilite o in cui si trasferiscono. L'esercizio di tale diritto deve avvenire in armonia con l'esercizio dei diritti degli altri gruppi o comunità del territorio. Articolo 40 Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre, nel campo dell'informatica, d'attrezzature adeguate al suo sistema linguistico nonché di strumenti e prodotti nella sua lingua, in modo da avvalersi pienamente del potenziale offerto da dette tecnologie per l'autoespressione, l'educazione, la comunicazione, l'edizione, la traduzione e, in generale, il trattamento dell'informazione e la diffusione culturale. Sezione V Cultura Articolo 41 1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di usare la propria lingua, di mantenerla e di rafforzarla in tutte le espressioni culturali. 2. L'esercizio di tale diritto deve poter dispiegarsi pienamente, senza che lo spazio di nessuna comunità venga occupato in maniera egemonica da una cultura straniera. 13 Articolo 42 Ogni comunità linguistica ha il diritto di svilupparsi pienamente nel proprio ambito culturale. Articolo 43 Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere alle opere prodotte nella sua lingua. Articolo 44 Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere a programmi interculturali, mediante la diffusione di un'informazione adeguata, e di essere sostenuta nelle attività d'apprendimento per stranieri o di traduzione, doppiaggio, postsincronizzazione e sottotitolazione. Articolo 45 Ogni comunità linguistica ha diritto a che la lingua propria del territorio occupi un posto prioritario nelle manifestazioni e nei servizi culturali, quali biblioteche, videoteche, cinema, teatri, musei, archivi, folclore, industrie culturali e qualsivoglia altra espressione della vita culturale. Articolo 46 Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare il suo patrimonio linguistico e culturale, ivi comprese le manifestazioni materiali quali ad esempio i fondi documentali, le eredità artistiche, architettoniche e monumentali, e le epigrafi nella sua lingua. Sezione VI Ambito socio-economico Articolo 47 1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire l'uso della sua lingua in tutte le attività socio-economiche all'interno del suo territorio. 2. Qualsiasi membro di una comunità linguistica ha il diritto di disporre nella sua propria lingua di tutti i mezzi richiesti dall'esercizio dell'attività professionale, quali documenti e opere di consultazione, istruzioni d'uso, stampati, formulari, materiale e prodotti informatici. 3. L'uso d'altre lingue in tale ambito può essere preteso soltanto se giustificato dalla natura dell'attività professionale sviluppata. In nessun caso un'altra lingua 14 d'apparizione più recente può subordinare od occultare l'uso della lingua propria del territorio. Articolo 48 1. Nel territorio della propria comunità linguistica, qualsiasi persona ha il diritto di usare la sua lingua, con pieno valore giuridico, nelle transazioni economiche di qualunque tipo, come la compravendita di beni e servizi, le operazioni bancarie, le polizze assicurative, i contratti di lavoro e altro. 2. Nessuna clausola di tali atti privati può escludere o limitare l'uso della lingua propria del territorio. 3. Nel territorio della propria comunità linguistica, qualsiasi persona ha diritto a disporre nella sua lingua dei documenti necessari alla realizzazione delle operazioni summenzionate, quali stampati, formulari, assegni, contratti, fatture, ricevute, bollette di consegna, ordini e altro. Articolo 49 Nel territorio della propria comunità linguistica, qualsiasi persona ha il diritto di usare la sua lingua in qualunque tipo d'organizzazione socio-economica: lavorativa, sindacale, patronale, professionale e corporativa. Articolo 50 1. Ogni comunità linguistica ha diritto ad una presenza predominante della propria lingua nella pubblicità, nelle insegne commerciali, nella segnaletica esterna e nell'insieme dell'immagine del paese. 2. Nel territorio della propria comunità linguistica, qualsiasi persona ha il diritto di beneficiare nella sua lingua di un'informazione completa, tanto orale quanto scritta, sui prodotti e i servizi proposti dalle aziende commerciali ubicate nel territorio, come le istruzioni d'uso, le etichette, le liste d'ingredienti, la pubblicità, le garanzie e altro. 3. Tutte le indicazioni pubbliche relative alla sicurezza delle persone devono essere espresse quantomeno nella lingua propria della comunità linguistica e in condizioni non inferiori a quelle di qualunque altra lingua. Articolo 51 1. Qualsiasi persona ha il diritto di usare la lingua propria del territorio nelle sue relazioni con le imprese, le aziende commerciali e gli enti privati, nonché di essere ascoltato e vedersi rispondere in detta lingua. 15 2. Qualsiasi persona ha diritto, in qualità di cliente, consumatore o utilizzatore, ad essere informata, oralmente o per iscritto, negli esercizi aperti al pubblico, nella lingua propria del territorio. Articolo 52 Qualsiasi persona ha il diritto di esercitare le attività lavorative o professionali nella lingua propria del territorio, a meno che le funzioni inerenti l'impiego richiedano l'uso d'altre lingue, come nel caso dei professori di lingue, dei traduttori o delle guide turistiche. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE Prima I pubblici poteri devono prendere tutte le misure opportune per l'applicazione nel loro ambito di competenza dei diritti proclamati nella presente Dichiarazione. In particolare, occorre stanziare fondi internazionali d'aiuto per l'esercizio dei diritti linguistici in favore delle comunità manifestamente prive di risorse. Così pure, i pubblici poteri devono apportare il sostegno necessario alla codificazione, trascrizione, insegnamento delle lingue delle diverse comunità e al loro uso nell'Amministrazione. Seconda I pubblici poteri devono vegliare a che le autorità, le organizzazioni e le persone coinvolte vengano informate dei diritti e dei doveri reciproci che emanano dalla presente Dichiarazione. Terza I pubblici poteri devono prevedere, in accordo con le legislazione vigenti, le sanzioni derivanti dalla violazione dei diritti linguistici contemplati dalla presente Dichiarazione. DISPOSIZIONI FINALI Prima La presente Dichiarazione propone la creazione del Consiglio delle Lingue in seno alle Nazioni Unite. Spetta all'Assemblea generale delle Nazioni Unite creare tale Consiglio, definirne le attribuzioni e nominare i suoi membri, nonché stabilire l'organismo di diritto internazionale incaricato di difendere le comunità linguistiche nell'esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione. Seconda 16 La presente Dichiarazione propugna e promuove la creazione di una Commissione mondiale di diritti linguistici, di natura non ufficiale e a carattere consultativo, composta da rappresentanti d'ONG e d'altri enti interessati dal diritto linguistico. Barcellona, giugno 1996 Traduzione dall'originale in lingua catalana, a cura di Serenella Pirotta Febbraio 2001 17