quad. n. 99
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quad. n. 99
LA COMPLETEZZA E LA TEMPESTIVITÀ DELLE INVESTIGAZIONI.LA FUNZIONALITÀ DELL’IMPIEGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NELLE SUE DIVERSE ARTICOLAZIONI (*) Relatore: dott.Piero LuigiVIGNA Procuratore della Repubblica presso ilTribunale diFirenze 1.La completezza delle investigazioni si pone come una delle regole fondamentali che presiedono, secondo il tessuto codicistico, allo svolgimento delle indagini preliminari e tale regola è anche intimamente collegata al principio, costituzionale, dell’obbligatorietà dell’azione penale. La prima delle disposizioni generali (art. 326 c.p.p.) che apre il Libro Quinto del codice – dedicato alle indagini preliminari – nell’individuare la loro finalità, prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale e, cioè, delle richieste o di archiviazione o di rinvio a giudizio. La norma si collega, poi, alla prima fra quelle che, nel Titolo Quinto del medesimo Libro, il codice dedica all’“Attività del pubblico ministero” e, cioè, all’art. 358 che, nel descrivere l’“Attività di indagine del pubblico ministero” afferma, in termini, anch’essi, di doverosità, che esso compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Viene con ciò stabilito (cfr. anche Corte cost. 88/1991) il principio di “completezza”, almeno tendenziale, delle indagini preliminari che nella struttura del nuovo processo assolve una duplice fondamentale funzione. Da un lato, infatti, tale “completezza” è necessaria per consentire al pubblico ministero di esercitare le varie opzioni possibili (tra cui la richiesta di giudizio immediato, evitando l’udienza preliminare) e per indurre l’imputato ad accettare i riti alternativi, accettazione che, se è funzionale alla deflazione dibattimentale – e, dunque, all’operatività concreta del sistema processuale – vede però come suo logico presupposto, la solidità del “quadro probatorio”. Dall’altro il dovere di “completezza”, strettamente correlato alla concretezza che l’azione penale, collocata al termine delle indagini, funge anche da argine contro eventuali prassi di “esercizio apparente” dell’azione penale che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale. L’ordinamento processuale non fissa solo in termini di doverosità il principio della “completezza” dell’investigazione, ma appresta anche rimedi per la verifica del suo rispetto e per il suo ripristino in caso di mancata osservanza. Si iscrivono in tale prospettiva, infatti, e dunque a garanzia della completezza delle indagini, le previsioni contenute nell’art. 409.2 e 4 c.p.p. secondo cui ove il g.i.p. non ritenga accoglibile la richiesta di archiviazione, può, all’esito di un’udienza camerale all’uopo fissata, “se ritiene necessarie ulteriori indagini” indicarle “con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse”. È poi noto – e ciò rafforza l’argomentazione che qui si svolge – che la Corte cost. ha affermato da un lato il principio che tali “ulteriori indagini” possono essere disposte anche in caso di archiviazione richiesta per essere rimasti ignoti gli autori del reato (art. 415: sent. 409/1990) e dall’altro che la stessa facoltà – non espressamente prevista dall’art. 554.2 – spetta anche al g.i.p. presso la pretura. Nella medesima prospettiva di garantire la completezza delle investigazioni è offerta alla persona offesa la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo “la prosecuzione delle indagini, indicando... l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova” (410.1); così come un ulteriore strumento di garanzia contro l’inerzia investigativa del p.m. è costituito dal potere di avocazione esercitabile dal procuratore generale – d’ufficio o su richiesta – quando il procuratore della Repubblica “non esercita l’azione penale nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice” (art. 412.1). Inoltre, quando si faccia luogo all’udienza camerale, la comunicazione della sua fissazione serve a consentire al procuratore generale di svolgere direttamente le “ulteriori indagini” o le “investigazioni suppletive” (409.3; 412.2; 413.2 c.p.p.). Come si accennava all’inizio – e come ha affermato il giudice delle leggi – il principio di completezza delle indagini è anche correlato al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, che si contrappone a quello di “opportunità” che caratterizza invece i sistemi ad azione facoltativa. Ma poiché azione penale obbligatoria non significa consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo costituendo limite razionale implicito a quell’obbligatorietà il fatto che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo, da ciò deriva la doverosità della indagine che presuppone la sua completezza, poiché un’indagine incompleta sarebbe elusiva del disposto costituzionale. E si son visti, prima, i poteri di controllo che in vista dell’attuazione del principio di completezza – e di obbligatorietà dell’azione penale – son previsti dall’ordinamento processuale, poteri che culminano, in coerenza con il favor actionis radicato nell’art. 112 Cost., nel potere attribuito al g.i.p., ove dissenta dalla valutazione di infondatezza della notizia di reato espressa dal p.m. con la richiesta di archiviazione, di ordinare a quest’ultimo di formulare l’imputazione (artt. 409.5 e 554.2 c.p.p.). Del resto, altri istituti regolati dal codice evidenziano come il principio di “completezza” delle indagini stia alla base del modello processuale vigente. Così: a) quello della c.d. continuità investigativa, espresso dagli artt. 419.3 e 430 c.p.p. che legittimano il pubblico ministero a svolgere, rispettivamente, l’attività suppletiva di indagine dopo la richiesta di rinvio a giudizio e quella integrativa d’indagine, sia pur nei più ristretti ambiti segnati dalla norma per ultimo richiamata, anche successivamente al decreto che dispone il giudizio. E merita ricordare, qui, il particolare rilievo che la Corte cost. ha assegnato al principio della continuità investigativa nella sentenza 16/1994, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 419.3 c.p.p. sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. nella parte in cui non prevede che la trasmissione ed il deposito della documentazione degli atti di indagine successivi alla richiesta di rinvio a giudizio avvenga immediatamente dopo la ricezione del relativo invito. Deve ritenersi infatti, sostiene la Corte, che ove le indagini suppletive del p.m. sopravvengano in tempi tali da non consentire un’adeguata difesa, spetti al giudice di regolare le modalità di svolgimento dell’udienza preliminare anche attraverso differimenti congrui alle singole concrete fattispecie, così da contemperare l’esigenza di celerità con la garanzia dell’effettività del contraddittorio. Nella motivazione, poi, la Corte ha notato che il legislatore non ha frapposto limitazioni temporali all’attività d’indagine suppletiva (confortando, così, quell’opinione secondo cui essa può svolgersi anche “in parallelo” all’udienza preliminare) e che la previsione sia dell’indagine suppletiva che di quella integrativa ha voluto assicurare la continuità delle indagini utili, prima alla decisione sul rinvio a giudizio e poi alla formazione della prova in dibattimento; b) quello desumibile dalla soppressione del riferimento al criterio dell’evidenza per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, operato dall’art. 1 l. 8 aprile 1993, n. 105 in relazione all’art. 425.1 c.p.p.. Se la finalità avuta di mira dal legislatore è stata quella di rafforzare il potere valutativo del g.i.p. in modo da potenziare la funzione di “filtro” assegnata all’udienza preliminare, son peraltro innegabili le ricadute della novella, da un lato sul più ampio spazio da assegnare al “supplemento probatorio” ex art. 422.1 c.p.p. e, dall’altro, sul dovere del pubblico ministero di svolgere “completamente” le indagini. Si può pienamente condividere, pertanto, la notazione secondo cui la scomparsa del requisito dell’evidenza pone ora all’organo del p.m. un pericolo dal quale riceveva una tutela così forte da potersi “impigrire” nella fase delle indagini. Se, infatti, prima della modifica era possibile presentarsi in udienza preliminare con un’accusa scarsa di riscontri, fiduciosi in un rinvio a giudizio, l’attuale assetto normativo rende pressante l’esigenza di completezza delle indagini preliminari, di cui, come si è qui rilevato, la Corte cost. ha già affermato l’essenzialità con la sent. 88/91. Si è privilegiata, fin qui, l’analisi dei principi dai quali si estrae il valore della completezza dell’investigazione ed un ben più ampio discorso sarebbe da svolgere per individuare il contenuto di tale valore: in cosa, cioè, consista, tale completezza. In via di prima e generale approssimazione mi sembra che essa comporti che l’investigazione su un fatto di reato implichi, in una prima fase, l’elencazione individuazione di tutte le possibili cause di quell’evento, per poi passare alla selezione, tra quelle proponibili, dell’ipotesi di ricostruzione della vicenda che appare più probabile in una determinata prospettiva di coordinamento tra le diverse possibili cause. Giunti a questa fase ed in vista della “processualizzazione” del “momento” investigativo, dovranno esser raccolti tutti gli elementi, tranne quelli vietati dalla legge o del tutto superflui o irrilevanti (arg. ex art. 190 c.p.p.) funzionali all’oggetto della prova (ex art. 187 c.p.p.). 2. Anche il principio di tempestività delle indagini forma, come quello della loro completezza, un dato “portante” della fase investigativa e trova espressa menzione negli artt. 405 ss. c.p.p., in conformità delle direttive 33 e 37 contenute nell’art. 2 l. 108/74. Per la verità il principio trova i suoi precedenti legislativi nell’abrogato codice: il primo – ma scarsamente applicato – individuabile nell’art. 298 che, nell’attribuire al procuratore generale la vigilanza sull’istruttoria formale, lo obbligava ad informare il ministro della giustizia nel caso di protrazione dell’istruttoria oltre l’anno indicando i motivi del ritardo; il secondo costituito dall’art. 392-bis (introdotto con l’art. 24 l. 532/82) che riguardava l’istruttoria sommaria, da ultimare entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali: termine, peraltro, sprovvisto di sanzione processuale e tale, comunque, da non precludere la possibilità di continuare le indagini col rito formale, senza limiti temporali. Ben diverso, dunque, il regime attuale che, come ha rilevato la Corte cost. nell’ordinanza 222/1992 “risponde alla duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato”, senza violare in alcun modo il principio di obbligatorietà dell’azione penale “per l’esistenza di sufficienti ed adeguati strumenti di controllo affidati al giudice nei confronti dell’eventuale inerzia del pubblico ministero”. 3. I due valori della completezza e tempestività che possono “assemblarsi” nell’unico principio dell’“efficienza investigativa” che deve governare ogni tipo d’indagine, assumono, all’evidenza, un più pregnante significato per le indagini sulla criminalità organizzata – e quella mafiosa in particolare – specie quando, come normalmente avviene, si pongano indici di collegamento fra una ed altra (o più altre) investigazioni. Queste “intersezioni” possono negativamente incidere sul principio dell’efficienza investigativa nei due diversi profili in cui esso, come si è ricordato, si articola, potendo l’una indagine esser “depotenziata” nei suoi contenuti, dall’inerzia con la quale un’altra è svolta o dai “vuoti” che l’una o l’altra presentano o da direzioni impresse all’investigazione verso piste inconcludenti rispetto al “thema probandum” e potendo anche, questa o quella indagine, subire ritardi per il “difettoso” andamento dell’altra. Non a caso l’art. 371.1 scrive una sorta di memorandum per l’ipotesi che diversi uffici del pubblico ministero procedano ad indagini collegate in vista degli scopi di speditezza, economia (che poi è funzionale alla prima) ed efficacia delle indagini medesime. Né basta poiché, nella prospettiva di assicurare l’efficienza investigativa – valore, dunque, ritenuto di altissimo rilievo – l’ordinamento prevede i due istituti del coordinamento e dell’unificazione. Nella prospettiva dell’efficienza, è stato notato, l’unificazione delle indagini potrebbe apparire lo strumento radicalmente risolutivo, perché certamente meno complesso e più incisivo; ma il ricorso allo strumento dell’unificazione, specie se massiccio, violando il principio della divisione del lavoro, finirebbe per risolversi in un inefficiente e pericoloso appesantimento dell’organo accentratore delle indagini, gravato da un eccesso di compiti e di altri poteri. D’altro canto il coordinamento, esigendo sempre rapporti e provvedimenti ufficiali tra organi distinti, accresce i tempi di intervento, ma limita le possibilità di abuso e devisazioni. Per queste ragioni il risultato dell’efficienza investigativa è stato perseguito cercando di dosare ragionevolmente il ricorso all’uno o all’altro strumento. Come è noto alla disciplina del coordinamento provvede, anzitutto, l’art. 371 c.p.p. cui fa da supporto l’art. 118-bis disp.att., mentre per quanto concerne, più specificamente, i reati di mafia ex art. 51 comma 3-bis c.p.p., per i quali l’unificazione delle indagini avviene, a livello di distretto, attribuendone la titolarità al procuratore distrettuale, provvede l’art. 371-bis c.p.p.. L’unificazione avviene poi, per i reati di criminalità organizzata comune ed eversiva e verificandosene i presupposti indicati dall’art. 118-bis disp.att., mediante l’avocazione da parte del procuratore generale ex art. 372.1-bis c.p.p., mentre, per i reati di mafia, verificato il mancato esito delle “procedure compositive” indicate dall’art. 371-bis, mediante l’avocazione del procuratore nazionale antimafia. 4. Mi sono indugiato, forse troppo, sui principi di completezza e tempestività delle investigazioni, riassuntivamente espressi, a parer mio, da quello dell’efficienza investigativa, perché solo in questo quadro più generale può esser colta l’effettiva valenza della locuzione, contenuta nel comma 2 dell’art. 371-bis c.p.p. secondo cui il “procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine... di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni”, espressione che puntualmente richiama una parte del titolo della relazione che mi è stata assegnata. Mi sembra che per la comprensione della nozione di impulso del P.N.A. nei confronti dei procuratori distrettuali in vista della completezza e tempestività delle investigazioni, si debba muovere da due preliminari considerazioni. La prima sta nel rilievo che a mente dell’art. 51.2 i magistrati della D.N.A. esercitano le funzioni di pubblico ministero previste dall’art. 51.1 c.p.p. solo nei casi di avocazione previsti dall’art. 371-bis c.p.p.. In altri termini, come si legge nella Relazione accompagnatoria della legge di conversione in legge del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, “La nuova figura del pubblico ministero, anzitutto, è organo di gestione diretta delle indagini nei soli casi in cui sia disposta, con decreto motivato e reclamabile, l’avocazione delle stesse’’. Da ciò consegue, dunque, che la funzione di impulso menzionata nel comma 2 art. 371-bis c.p., non può consistere in una attività di indagine, per così dire sostitutiva a quella del procuratore distrettuale, sia pur diretta a completare o rapidizzare quest’ultima. La seconda notazione sta nel rilievo che l’attività di impulso di cui si ragiona prescinde dall’ipotesi di collegamento di indagini, si pone, cioè, in una sfera esterna a quella del coordinamento tecnicamente inteso e può dunque esercitarsi anche al fine di render completa e tempestiva un’investigazione che non presenta indici di collegamento con altre. Ciò è ben comprensibile quando si rifletta, come nelle precedenti pagine si è cercato di porre in luce, che la completezza e tempestività dell’indagine sono valori propri alla singola investigazione, anche monisticamente svolta (e cioè al di là di interferenze possibili o concrete con altra o altre indagini). La circostanza che tali valori, già affermati dall’impianto codicistico ancor prima dell’introduzione della P.N.A. e della D.D.A., siano stati riaffermati nella successiva normativa con la quale i nuovi organismi sono stati introdotti, deriva, a parer mio, dalla considerazione che per i reati previsti dall’art. 51 comma 3-bis, che indica fatti criminali complessi, quei valori assumono una specifica valenza ed anche obiettivi più difficilmente attuabili. È a tutti evidente, a mo’ d’esempio, che è ben più facile attuare la completezza e tempestività dell’investigazione che ha ad oggetto un “scippo”, rispetto a quella che ha ad oggetto un’associazione mafiosa o per trafficare stupefacenti o un sequestro estorsivo. Tale più difficile perseguibilità dell’“efficienza investigativa” è poi dovuta, secondo quanto indica la pratica esperienza di lavoro, dai minori dati conoscitivi richiesti per elaborare l’investigazione su uno scippo, rispetto a quelli necessari per un’indagine compiuta e tempestiva sugli altri reati sopra esemplificamente indicati. È, dunque, il quantum di conosciuto e conoscibile che condiziona la completezza e tempestività dell’investigazione sui reati di mafia. Ecco dunque che, secondo la mia ricostruzione, quel potere di impulso di cui si discorre trae alimento e causa dai maggiori poteri conoscitivi riconoscibili al P.N.A. sulla criminalità mafiosa, a conseguire i quali sono, per l’appunto, predisposti appositi strumenti normativi: quello indicato dall’art. 371-bis 3 lett. c) (acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata), quello descritto dall’art. 117 comma 2-bis (il P.N.A., nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 371-bis, accede al registro delle notizie di reato ed alle banche dati istituite appositamente presso le d.d.a. realizzando se del caso collegamenti reciproci) e, infine, quello rappresentato dai colloqui investigativi (art. 18-bis ord. penit.) espressamente finalizzati all’acquisizione di informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. È propria questa”messe informativa” che pone il P.N.A. in grado di esercitare la funzione di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali in vista della completezza (ed anche della tempestività) delle investigazioni. La legge non indica, nel comma 2 art. 371-bis, le modalità mediante le quali il P.N.A. esercita l’impulso ed è da escludere che esse possano consistere in direttive poiché è scomparso, dal testo definitivamente approvato dal Parlamento, ogni riferimento a tale categoria di atti che abbiano oggetto diverso da quello – estraneo al nostro discorso – del mero coordinamento. D’altra parte poiché dal principio generale già ricordato emerge che il P.N.A. non può svolgere attività d’indagine fuori dai casi di avocazione e poiché, dalla stessa Relazione alla legge, oltre che dai principi codicistici e costituzionali si evince un principio generale di non intromissione del P.N.A. nelle investigazioni delle quali è esclusivo titolare il procuratore distrettuale, ne discende, a parer mio, che quel potere di impulso potrà esercitarsi ponendo a disposizione di quest’ultimo quei dati conoscitivi (acquisiti dal P.N.A. mediante gli strumenti sopra ricordati e non in possesso dell’altro organo) che appaiono funzionali alla completezza dell’investigazione. Competerà poi al procuratore distrettuale, in base al principio di completezza più volte ricordato e doverosità della sua attuazione, introdurre nella investigazione quei temi di indagine, quelle notizie, quei dati che gli sono stati segnalati dal P.N.A. (sull’ovvio presupposto di una preacquisita conoscenza, da parte di quest’ultimo, dell’investigazione sulla quale esercitare il potere d’impulso) che appaiano di rilievo per la compiutezza dell’indagine. Ci sembra infine, in conformità con l’opinione da altri espressa, che per lo svolgimento della funzione di impulso attribuitagli dal comma 2 art. 371-bis, il procuratore nazionale possa avvalersi, in particolare, di uno degli strumenti appositamente elencati nel comma 3 della medesima disposizione e cioè quello di curare, mediante applicazioni temporanee di magistrati della D.N.A. e delle D.D.A., la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche esigenze investigative (lett. b, che trova poi il suo completamento e specificazione nell’art. 110-bis ord. giudiz.). Questa “applicazione” prescinde anch’essa, come la funzione di impulso, dall’esistenza di indagini collegate e può esser dunque attuata anche in relazione ad una indagine “monistica” per soddisfare contingenti esigenze investigative, ben ravvisabili nel perseguimento degli obiettivi di completezza e tempestività delle investigazioni. 5. La funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria – e così si passa al secondo tema dell’intervento – è questione che non può esser “localizzata” nel solo contesto del comma 2 dell’art. 371-bis, che pur prevede l’impulso del P.N.A. per garantire quella funzionalità di impiego in rapporto alle diverse strutture in cui la p.g. si articola. Ed infatti, ormai da tempo ed anche recentemente in un Convegno indetto dal Ministero dell’Interno sul tema – oggetto di approfondita relazione da parte del Collega Loris D’AMBROSIO – “Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria: una dialettica per la legalità”, sono emerse non infondate preoccupazioni sull’“appiattimento” del ruolo della p.g. – nella sua attività di iniziativa – a causa dell’“invasività” dei pubblici ministeri – taluni neppure particolarmente “professionalizzati” – che finiscono per privilegiare, a quello di “direttore” delle indagini, il ruolo di “investigatore”. Or non è dubbio che talune disposizioni, nel testo originario del codice (es. art. 347, che imponeva la trasmissione della notizia di reato entro quarantotto ore; 348 che relegava nell’ambito delle direttive del p.m. le indagini “successive” della p.g.), abbiano agevolato – od anche imposto – da un lato, le “invasioni di campo” dei p.m. e, dall’altro, una certa “disaffezione” per le indagini da parte della p.g., ma è certo che i fenomeni lamentati son stati oggetto di richiamo, ed anche da parte del Presidente della Repubblica, pur dopo la legislazione del 1992 che ha rivisitato gli artt. 347 e 348 ed ha potenziato la p.g. anche sotto altri profili (es. art. 351.1-bis: possibilità di assumere di iniziativa le informazioni del “collaboratore”). Probabilmente uno dei nodi della questione sta nella lettura che qualche magistrato ha dato dell’art. 330 c.p.p. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa (oltre che ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti): formula che ricalca, per la p.g., quella contenuta nell’incipit dell’art. 55 secondo cui essa deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati. Probabilmente non sempre si è inteso che prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa è cosa ben diversa dal ricercare la notizia del reato, mentre, invece, sotto il profilo tecnico, la distinzione è netta. Basti considerare, infatti, che p.m. e p.g., in quanto “organi di repressione”, possono esplicare le loro funzioni solo in presenza di una notizia di reato già configurata, mentre la ricerca della notizia di reato è estranea ai loro compiti, muovendosi nell’area della attività di pubblica sicurezza. Né rileva, in punto di distinzione teorica, il fatto che nei medesimi organismi (di polizia) si cumulino funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, poiché ben netta risulta, ontologicamente, la diversità delle funzioni e dei poteri in cui esse si articolano. Sintomatica, in tal senso, anche sotto il profilo della distinzione degli organi, è la disposizione dell’art. 3.8 l. 410/91 secondo cui la D.I.A. è organizzata in un reparto di investigazioni preventive, in uno di investigazioni giudiziarie, oltre che in un reparto di relazioni internazionali a fini investigativi. Occorre, in sostanza, aver ben chiaro che essendo le finalità delle indagini preliminari, come si evince dal combinato disposto dagli artt. 326 e 358 c.p.p., rappresentate esclusivamente dalla necessità di delibare la notizia criminis al fine di configurarla entro una precisa imputazione e di scegliere un tipo di domanda da proporre al giudice, sciogliendo l’alternativa fra esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione, se la notizia di reato è ancora da ricercare e da formare, non vi sono né indagini preliminari, né soggetti del procedimento penale: ricorre, invece, in tale situazione, attività di polizia di sicurezza. Esemplificando la vicenda con riferimento alle dichiarazioni rese da collaboratori: se da esse scaturisce una notizia di reato oggettivamente compiuta (siano o meno identificati gli autori del fatto di reato), tale notizia deve essere iscritta nel registro e si apre il procedimento penale. Ma se le dichiarazioni raccolte non configurano una notizia in senso proprio, ma solo il sospetto di una ipotesi di reato il p.m. ha davanti a sè due vie: quella, improbabile e forse improvvida, di ignorarla; l’altra, corretta, di trasmettere i dati agli organi di polizia affinché sviluppino attività – che ancora non è di p.g. – diretta a “ricercare” e “formare” la notizia di reato. Una meditazione approfondita sulla nozione di notizia di reato servirebbe certo e meglio a distinguere fra funzioni procedimentali ed extraprocedimentali, ma è certo che quando il codice allude al prendere anche di iniziativa notizia dei reati non fa sicuramente riferimento alla ricerca e formazione di tale notizia (attività che si pongono fuori della sfera operativa del p.m. e della stessa p.g.) ma a modi di acquisizione della notitia criminis diversi da quelli formalizzati dalla legge processuale (denuncia, querela etc.), come le indicazioni giornalistiche e simili. Una riprova di quanto si vien dicendo può trarsi, a parer mio, dall’art. 70.5 dell’ord. giudiz. a mente del quale “Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica che, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio”. I riferimenti all’inizio dell’azione penale e delle indagini preliminari significa che deve trattarsi di una notizia di reato quanto meno oggettivamente compiuta e definita. A nessuno poi potrà sfuggire come le osservazioni svolte abbiano anche una ricaduta sul profilo ordinamentale del p.m.: se si vuole che questi sia mantenuto nell’ambito dell’ordine giudiziario è necessaria una differenziazione delle sue funzioni da quelle degli organi di polizia. Un’ulteriore causa del lamentato “appiattimento” della p.g. è stata determinata, a mio parere, dal massiccio (e sempre più auspicabile) ingresso dei collaboratori sulla scena delle investigazioni. È noto che il collaboratore privilegia, come “interlocutore”, il magistrato, di guisa che a lui pervengono, in prima battuta, le notizie di reato od i dati utili allo sviluppo delle investigazioni: con la conseguenza che la p.g. (ridottosi anche il ruolo dei confidenti) assolve spesso, ma non sempre per la verità, un compito di riscontro dei fatti narrati al p.m. dal collaboratore di giustizia. Se a ciò si aggiungono i suoi impegni nelle notificazioni (in quanto gli Ufficiali Giudiziari non funzionano) e nelle scorte (a causa della mancata introduzione delle teleconferenze per la celebrazione a distanza dei dibattimenti con imputati pericolosi), da ciò può obiettivamente derivare una posizione marginalizzata della p.g.. Il problema, come si vede, non è di facile soluzione: così, ad es., ogni depotenziamento dell’attività di riscontro, che richiede, peraltro, anch’essa una peculiare “intelligenza”, che definirei “ricostruttiva” per differenziarla da quella “inventiva” propria dell’attività a iniziativa della p.g., si tradurrebbe in una rinuncia – impossibile, illogica, retrodatata – all’utilizzazione del collaboratore le cui dichiarazioni vanno, per legge (art. 192), “riscontrate”. D’altro canto ove l’attività di riscontro non sia richiesta dal p.m. – come pure talora avviene – su singoli punti avulsi dal contesto, ma – come penso debba essere – mediante la trasmissione di copia dei verbali, essa: • può aprire spazi ad attività investigativa “di iniziativa” poiché non raramente la lettura intelligente delle dichiarazioni può condurre all’individuazione di autori di reati non esplicitamente menzionati dal collaborante; • può consentire alla p.g. l’analisi delle dichiarazioni del collaboratore in vista dell’elaborazione di previsioni circa i futuri assetti e programmi delle organizzazioni criminali, sì da agire anticipando le loro strategie e sostituendo così, all’improficua risposta “a fisarmonica” (all’azione criminale segue la risposta statale), una “repressione anticipata”. 6. Così impostata in senso ampio la questione della p.g., resta da vedere qual significato possa attribuirsi a quella funzione del P.N.A. che si esplica, in base al comma 2 art. 371-bis c.p.p., nell’esercitare “funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine... di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni...”. Impresa, questa, non facile in quanto, come si sa, nel passaggio dal d.l. alla legge di conversione è stato soppresso, per non indurre problemi circa l’autonomia investigativa dei procuratori della Repubblica, la lett. e) del comma 3 art. 371-bis – destinato alla individuazione dei poteri attraverso il quale il P.N.A. può svolgere le funzioni attribuitegli dalla legge – ed a mente della quale egli “impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego... delle forze di polizia, anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia”. D’altra parte nel comma 1 art. 371-bis c.p.p. è affermato, dopo il principio che il P.N.A. esercita le due funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51 comma 3-bis, quello secondo cui “A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l’impiego ai fini investigativi”. Al fine di giungere ad una possibile individuazione del significato delle locuzioni legislative, è da notare che la legge (art. 83 R.D. 12/1941, come modif. da art. 23 D.P.R. 449/1988; art. 6 D.Lgs. 273/89) riserva al procuratore generale presso la Corte d’appello il potere di esercitare la sorveglianza “sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria”. I poteri del P.N.A. sono proiettati in altra direzione e precisamente, a mio avviso in quella indicata dall’art. 12 l. 203/91 che ha istituito i servizi centralizzati di p.g.. I p.m., secondo quanto prescrive il comma 4, quando svolgono indagini per i delitti di criminalità organizzata, debbano, quantomeno di regola, avvalersi congiuntamente dei servizi centrali ed interprovinciali costituiti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri (ed anche di quelli costituiti dal Corpo della Guardia di Finanza se ciò richiede la specificità degli accertamenti da compiere). Ciò al chiaro fine di evitare, in tal modo, che abbiano a ripetersi episodi di lacunosa circolazione delle informazioni sui fatti criminosi collegati e che l’un servizio venga “discriminato” rispetto ad altri. D’altro canto, per quanto concerne la D.I.A., l’art. 3.4 l. 401/91 dispone che “gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali ed interprovinciali di cui all’art. 12 l. 12 luglio 1991 n. 203 devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti”. A parer mio, proprio muovendo da questi “presupposti normativi” può cogliersi l’essenza delle funzioni, sopra ricordate, attribuite al P.N.A.. Il mancato funzionamento dei sistemi di coordinamento spontaneo fra pubblici ministeri impegnati in indagini collegate, ha favorito un uso frammentario e talvolta improduttivo delle Forze di Polizia, spesso costrette a districarsi fra direttive divergenti od a ripetere più volte le stesse indagini perché di ciò richiesta da pubblici ministeri non coordinatisi fra loro o che hanno impropriamente utilizzato, per indagini vaste sulla criminalità organizzata, organismi diversi da quelli indicati dall’art. 12 cit. non privilegiando neppure la specifica vocazione alle indagini antimafia attribuita dalle legge alla D.I.A.. Proprio per eliminare o attenuare gli effetti negativi di tali situazioni sono stati attribuiti al P.N.A. i poteri di direttiva intesa a regolare l’impiego a fini investigativi della D.I.A. e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e di impulso per garantire l’impiego della p.g. nelle sue diverse articolazioni.