Gli aspetti di illegittimità sono stati più volte trattati in sede consiliare

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Gli aspetti di illegittimità sono stati più volte trattati in sede consiliare
Con la presente anticipo all’attenzione dei consiglieri dell’Unione Amici del Cane e del Gatto – Onlus il
seguente documento, che perverrà in sede a mezzo servizio postale, accompagnato da copia delle firme
autografe.
PETIZIONE DEI VOLONTARI
Spett.le
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'UNIONE AMICI DEL CANE E DEL GATTO ONLUS
Via Reginaldo Giuliani, 130/r – 50141 - Firenze
OGGETTO: Statuto illegale implica elezioni illegali
Come è noto, stante l'irregolarità manifestatasi, in sede di spoglio delle schede, alle ultime
elezioni del 22.07.2012 per la nomina degli organi di gestione e rappresentanza dell'Associazione
Unione Amici del Cane e del Gatto, previo annullamento delle stesse, il Ns. Spett.le Consiglio
Direttivo ha indetto nuova tornata di voto per il giorno 05.08.2012.
Quanto deliberato risulta essere “paradossale”, poiché è ormai cosa di dominio pubblico che
l'Associazione viene regolamentata da uno Statuto che non risulta essere conforme alle norme
di legge previste, in materia di ONLUS ed Associazionismo in generale, dal Ns. Ordinamento
statale: date le risultanze delle precedenti elezioni, ci si sarebbe atteso un ripensamento da parte dei
Ns. Consiglieri, in quanto già in precedente sede si era richiesto a questi ultimi di procedere a tutte
le necessarie incombenze, affinché si provvedesse alla redazione di un nuovo Statuto, conforme alle
regole, e – perché no? – più civile e democratico, prima di indire nuove urne.
Gli aspetti di illegittimità sono stati più volte trattati in sede consiliare ed essi
di riassumono nei seguenti punti:
• violazione dei principi di democrazia e – quindi – di uguaglianza e di non-discriminazione:
infatti, la normativa vigente in materia prevede che, tra i volontari, non debbano sussistere
distinzioni e limitazioni di accesso all'elettorato attivo e passivo. Invece, attualmente, abbiamo in
vigore uno Statuto che priva di voto, e – dunque – di diritti, una parte consistente della base
sociale dell'Associazione, poiché i cd. “amici”, pur dandosi da fare, all'interno della struttura
associativa, quanto molti soci, a differenza di questi ultimi, non hanno capacità di espressione
elettorale. Codesto palesemente illegittimo aspetto del Ns. Statuto richiama regolamentazioni
tipiche di Stati totalitari e di Stati in cui vige un regime di segregazione sociale o apartheidistica:
di conseguenza, oltre ad essere contrario a norme di legge, lo Statuto viola anche il comune
senso di solidarietà sociale e di partecipazione alla vita democratica dell'Associazione. Su tale
punto – infine – risulta superfluo evidenziare che la violazione delle norme di legge in materia di
ONLUS ed Associazionismo in generale implica – ovviamente – sanzioni di natura tributaria ed
amministrativa, nonché civili e penali;
• mancanza di bilanciamento all'interno degli organi istituzionali e decisionali
dell'Associazione: come è noto, ogni struttura sociale fondata sui principi di diritto sopra
menzionati, deve fondarsi su apparati deliberativi che – in qualche maniera – dovrebbero essere
controbilanciati da ulteriori organi di controllo interno in relazione alla legittimità delle
deliberazioni assunte. Ciò al fine di garantire trasparenza sulle decisioni emesse e verifica dei
percorsi argomentativi che hanno portato ad una deliberazione: è – dunque – superfluo
sottolineare che, solo in ambito di regimi totalitari, si evita di predisporre meccanismi di verifica
e controbilanciamento;
• mancanza di regole elettorali prestabilite e comunemente riconosciute: nell'elezione del
22.07.2012, il cui risultato è stato giustamente annullato, era stato concordato un meccanismo di
preferenza articolato su un massimo di sei voti da esprimere; invece, nelle indette elezioni del
05.08.2012, il Consiglio Direttivo ha unilateralmente imposto l'obbligatorietà di sei preferenze,
pena l'annullamento del voto espresso. Anche tale aspetto “offende” qualsiasi disciplina
politologica, nonché l'intelligenza dei volontari stessi medesimi, ma implica una totale
superfluità delle stesse elezioni, disincentivando qualsiasi interesse al principio di competitività
democratica e – di conseguenza – incentivando il ricorso all'assenteismo dei pochi volontari
aventi diritto di voto. Infatti, ed anche facendo riferimento ad un mero spirito di razionalità e
logica, a fronte di un sistema di voto a sei preferenze obbligatorie, non sarebbe esistito alcun
problema, se la lista dei candidati fosse stata almeno tre volte più numerosa: invece, ci
ritroveremo a svolgere delle elezioni con una lista di candidati con soli sette nominativi, di cui
uno per il ruolo di Presidente (quindi, già eletto). Risulta – dunque – evidente che i sei candidati
al Consiglio saranno – comunque – eletti con lo stesso identico numero di voti, che ci siano uno,
due, tre o cinquanta elettori. Per tale motivo, non si può non addurre l'osservazione secondo cui
detto meccanismo voto ricorda sistemi elettorali propri di Stati a Partito Unico (come la Russia
post-rivoluzione del 1917 o l'Italia del ventennio fascista oppure la Germania nazista). Alla luce
di ciò, appare conclamato che regole elettorali incerte, non-prestabilite in maniera normativa e –
di conseguenza – mutevoli per mano di individuali volontà, facciano perdere serietà ed interesse
alla partecipazione democratica dell'Associazione. Inoltre, pur rimanendo in un'ottica di regole
elettorali non-previamente stabilite per iscritto, l'applicazione del principio costituzionale della
ragionevolezza avrebbe voluto che le nuove elezioni indette, stante l'annullamento delle
immediate precedenti, si svolgessero con le stesse medesime regole;
• violazione della normativa statale sulla capacità di agire dell'elettorato: il Ns. vigente
Statuto prevede – addirittura – che il voto possa essere espresso da persone di minore età. Detto
aspetto conclama una violazione delle disposizioni legislative statali in tema di capacità di agire
(e – quindi – anche di esprimere un voto valido), che – come è noto – si acquista con il
diciottesimo anno di età. Infatti, una cosa è se il minore si associa, un'altra è quella
dell'espressione di voto: nel primo caso, il minore può tranquillamente associarsi, previa
autorizzazione scritta dell'esercente potestà genitoriale; nel secondo caso, invece, implicando
l'espressione di voto un personalissimo atto giuridico in senso stretto, il minore di anni diciotto
non può compiere validamente detto atto (nemmeno per delega), in quanto non dotato della
prescritta capacità di agire. Dunque, “paradossalmente” il Ns. vigente Statuto prevede che un
amico maggiorenne non possa esprimere voto; mentre un socio minorenne sì: si lascia alla
comune intelligenza valutare detta macroscopica contraddizione.
Alla luce dei sopra sommariamente esposti motivi di illegittimità ed illegalità
in cui versa il Ns. Statuto, si richiede che le elezioni del 05.08.2012, vengano
rinviate a nuova data da stabilirsi successivamente alle modifiche statutarie.
Modifiche che, in virtù dei sopra esposti motivi, non possono essere più
sottovalutate.
Infatti, una così sistematica presenza di profili di illegittimità ed illegalità non potrà non
avere – come conseguenza – risultati elettorali altrettanto illegittimi ed illegali: per l'approdo ad
una conclusione di questo tipo, non bisogna certamente essere giuristi di romana memoria, bensì
detta conclusione risulta essere – innanzitutto – frutto di coscienza critica e di comune intelligenza,
e – certamente – comporterà, da parte della base sociale dell'Associazione, un disconoscimento del
risultato elettorale.
Firenze, 03 agosto 2012