In allegato testo completo della sentenza del 05/04/07
Transcript
In allegato testo completo della sentenza del 05/04/07
1 Danni (mat. Civile) – Inadempimento dell’obbligazione – Obbligazione in natura: – ripristino (reintegrazione in forma specifica pattuita in via convenzionale) – Inadempimento – Natura (fonte) extracontrattuale della responsabilità – Danni (mat. Civile) – Danno da ritardo – Risarcimento per equivalente – Debito di valore – Danno da ritardo: – rivalutazione del capitale con calcolo degli interessi al saggio legale – Individuazione effettiva o secondo equità del dies a quo del calcolo – Coincidenza del dies ad quem del calcolo con la decisione giurisdizionale (in forma di sentenza) – Rif. Leg. artt. 1223, 1224 cc; art. 215 cpc; Sentenza n. Pronunziata il 05.04.2007 Depositata il 05.04.2007 Allegato al verbale d’udienza del 5 aprile 2007 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena – II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sub n°9548/05 R.G. e vertente tra XX (avv. Fabio Benatti) -ATTOREE EDIL YY srl -CONVENUTA CONTUMACE- dandone lettura alle parti presenti. rilevato che: - l’attore XX ha proposto azione volta ad ottenere la condanna della convenuta Edil YY srl al pagamento di €. 5.289,30, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni, esponendo che la convenuta, nell’eseguire dei lavori edili su un terreno confinante con la propria abitazione, gli aveva causato il crollo di un muretto di recinzione e crepe, avvallamenti e cedimenti della palladiana e della filetta; che, in seguito a ciò, era intercorso un accordo con cui la controparte si era impegnata a rifondere in moneta i danni da crollo ed a ripristinare direttamente i danni a palladiana e filetta; che la Edil YY srl aveva assolto l’obbligazione in denaro, ma non quella in natura, costringendolo ad un intervento diretto e quindi all’esborso indicato; 2 - la convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace; - nessuna delle parti è personalmente comparsa all’udienza ex 183 c.p.c.; - assunta prova orale, la causa è stata avviata alla presente decisione, a mezzo trattazione orale; ritenuta la domanda fondata, in quanto: - è in atti una lettera sottoscritta dalla convenuta (con firma da aversi per riconosciuta ex art.215 co.1° n°1 c.p.c.), in cui la Edil YY srl riconosce al XX un risarcimento in denaro nonché “il completamento dei lavori di sistemazione del porfido” (doc 2 dell’attore); - sono poi in atti le lettere con cui l’attore ha costituito in mora la controparte per l’intervento di ripristino oggetto di causa, con fissazione di un termine (doc 6 e 7), seguite dalla comunicazione dell’avvenuto intervento a proprie spese e conseguente richiesta di risarcimento (doc.8); - il teste Giorgio L. ha confermato l’esecuzione dell’intervento di ripristino su incarico del XX al prezzo di €. 5.289.60, interamente incassato, come da sua fattura a doc.10; - lo stesso ha confermato di aver personalmente scattato le foto prodotte dall’attore prima e durante il suo intervento, in cui è ritratta la palladiana danneggiata; - risulta da tale coacervo istruttorio sia la responsabilità della convenuta in relazione al danneggiamento - sostanzialmente confessato - che l’entità del risarcimento per equivalente dovuto all’attore, cessata la possibilità del risarcimento in forma specifica; ritenuto ulteriormente che - trattandosi di debito di valore, siccome discendente da illecito extracontrattuale, l’importo di €. 5.289,60, va espresso in termini monetari attuali, e si determina pertanto, considerando l’epoca dell’esborso (settembre 2005) e previo arrotondamento, in €. 5.400,00; - per la determinazione del danno da ritardo si ritiene di adottare il metodo del calcolo degli interessi al saggio legale sul capitale interamente rivalutato con equa individuazione del dies a quo, in sostanziale adesione ai principi affermati da Cass., S.U. n°1712 del 17 febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti, metodo del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo), considerando il giorno della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là del quale saranno dovuti gli interessi legali sull’intero importo, comprensivo di capitale rivalutato e danno da ritardo già maturato, fino al saldo (sul punto vedi, amplius, la sent. n°1712/95 cit.). Tale dies a quo si determina, equitativamente, nel 1 giugno 2006; - in detti termini va pertanto disposta la condanna della convenuta; - le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XX nei confronti di Edil YY srl con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2005, ogni altra istanza disattesa, nella contumacia della convenuta così provvede: CONDANNA Edil YY srl al pagamento, in favore di XX: a) del complessivo importo di €. 5.400,00; b) degli interessi maturati su tale importo al tasso legale via via vigente dal 1 giugno 2006 ad oggi; 3 c) oltre ulteriori interessi legali maturandi sul complessivo importo di a) +b), fino al saldo; CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sopportate dall’attore per il giudizio, che liquida in complessivi €. 1.950,50, oltre spese generali ed accessori di legge, di cui €. 254,50, per esborsi, €. 796,00, per diritti ed €. 900,00, per onorario. IL GIUDICE ESTENSORE -Michele CifarelliDepositata in Cancelleria il 05 APRILE 2007