In allegato testo completo della sentenza del 05/04/07

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In allegato testo completo della sentenza del 05/04/07
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Danni (mat. Civile) – Inadempimento dell’obbligazione – Obbligazione in natura: – ripristino (reintegrazione in
forma specifica pattuita in via convenzionale) – Inadempimento – Natura (fonte) extracontrattuale della responsabilità
– Danni (mat. Civile) – Danno da ritardo – Risarcimento per equivalente – Debito di valore – Danno da ritardo: –
rivalutazione del capitale con calcolo degli interessi al saggio legale – Individuazione effettiva o secondo equità del
dies a quo del calcolo – Coincidenza del dies ad quem del calcolo con la decisione giurisdizionale (in forma di
sentenza) – Rif. Leg. artt. 1223, 1224 cc; art. 215 cpc;
Sentenza n.
Pronunziata il 05.04.2007
Depositata il 05.04.2007
Allegato al verbale d’udienza del 5 aprile 2007
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena – II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sub n°9548/05 R.G. e vertente tra
XX (avv. Fabio Benatti)
-ATTOREE
EDIL YY srl
-CONVENUTA CONTUMACE-
dandone lettura alle parti presenti.
rilevato che:
- l’attore XX ha proposto azione volta ad ottenere la condanna della convenuta Edil YY
srl al pagamento di €. 5.289,30, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento
danni, esponendo che la convenuta, nell’eseguire dei lavori edili su un terreno confinante
con la propria abitazione, gli aveva causato il crollo di un muretto di recinzione e crepe,
avvallamenti e cedimenti della palladiana e della filetta; che, in seguito a ciò, era
intercorso un accordo con cui la controparte si era impegnata a rifondere in moneta i
danni da crollo ed a ripristinare direttamente i danni a palladiana e filetta; che la Edil YY
srl aveva assolto l’obbligazione in denaro, ma non quella in natura, costringendolo ad un
intervento diretto e quindi all’esborso indicato;
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- la convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata
contumace;
- nessuna delle parti è personalmente comparsa all’udienza ex 183 c.p.c.;
- assunta prova orale, la causa è stata avviata alla presente decisione, a mezzo trattazione
orale;
ritenuta la domanda fondata, in quanto:
- è in atti una lettera sottoscritta dalla convenuta (con firma da aversi per riconosciuta ex
art.215 co.1° n°1 c.p.c.), in cui la Edil YY srl riconosce al XX un risarcimento in denaro
nonché “il completamento dei lavori di sistemazione del porfido” (doc 2 dell’attore);
- sono poi in atti le lettere con cui l’attore ha costituito in mora la controparte per
l’intervento di ripristino oggetto di causa, con fissazione di un termine (doc 6 e 7),
seguite dalla comunicazione dell’avvenuto intervento a proprie spese e conseguente
richiesta di risarcimento (doc.8);
- il teste Giorgio L. ha confermato l’esecuzione dell’intervento di ripristino su incarico
del XX al prezzo di €. 5.289.60, interamente incassato, come da sua fattura a doc.10;
- lo stesso ha confermato di aver personalmente scattato le foto prodotte dall’attore
prima e durante il suo intervento, in cui è ritratta la palladiana danneggiata;
- risulta da tale coacervo istruttorio sia la responsabilità della convenuta in relazione al
danneggiamento - sostanzialmente confessato - che l’entità del risarcimento per
equivalente dovuto all’attore, cessata la possibilità del risarcimento in forma specifica;
ritenuto ulteriormente che
- trattandosi di debito di valore, siccome discendente da illecito extracontrattuale,
l’importo di €. 5.289,60, va espresso in termini monetari attuali, e si determina pertanto,
considerando l’epoca dell’esborso (settembre 2005) e previo arrotondamento, in €.
5.400,00;
- per la determinazione del danno da ritardo si ritiene di adottare il metodo del calcolo
degli interessi al saggio legale sul capitale interamente rivalutato con equa individuazione
del dies a quo, in sostanziale adesione ai principi affermati da Cass., S.U. n°1712 del 17
febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti, metodo
del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo), considerando il giorno
della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là del quale saranno dovuti gli interessi
legali sull’intero importo, comprensivo di capitale rivalutato e danno da ritardo già
maturato, fino al saldo (sul punto vedi, amplius, la sent. n°1712/95 cit.). Tale dies a quo si
determina, equitativamente, nel 1 giugno 2006;
- in detti termini va pertanto disposta la condanna della convenuta;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XX nei confronti di Edil YY
srl con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2005, ogni altra istanza disattesa, nella
contumacia della convenuta così provvede:
CONDANNA Edil YY srl al pagamento, in favore di XX:
a) del complessivo importo di €. 5.400,00;
b) degli interessi maturati su tale importo al tasso legale via via vigente dal 1 giugno 2006
ad oggi;
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c) oltre ulteriori interessi legali maturandi sul complessivo importo di a) +b), fino al
saldo;
CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sopportate dall’attore per il giudizio,
che liquida in complessivi €. 1.950,50, oltre spese generali ed accessori di legge, di cui €.
254,50, per esborsi, €. 796,00, per diritti ed €. 900,00, per onorario.
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele CifarelliDepositata in Cancelleria il 05 APRILE 2007