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1 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18 PROGETTO “UNA RETE DI DIRITTI”O SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M A cura di Maurizio Buzzani Redazione: [email protected] GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25154#25154 CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM IL DOCUMENTO ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012 RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione – Dlgs 286/1998 ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012 Esito Accoglie/fissa udienza pubblica Ricorso n^ 636/2012 16/03/2012 Oggetto del ricorso: edilizia residenziale pubblica - assegnazione alloggio - esclusione dalla graduatoria Parti RICORRENTE DDDDD/IIIII RESISTENTE COMUNE DI VIGEVANO RESISTENTE EEEEE/MMMMM RESISTENTE MMMMM/AAAA 1 2 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18 PROGETTO “UNA RETE DI DIRITTI”O SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M A cura di Maurizio Buzzani Redazione: [email protected] GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25154#25154 TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 636 del 2012, proposto da: IIIII/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Santagostino, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR contro Comune di Vigevano, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parlato, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Lerro in Milano, Via S. Barnaba, 39 nei confronti di MMMMM/OOOO; MMMMM/AAAAA entrambi non costituiti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale del Comune di Vigevano n. 1639/11 del 19.12.2011 di esclusione dalla graduatoria di assegnazione alloggi Erp e per la condanna al risarcimento dei danni patiti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigevano; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato: 2 3 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani che il ricorrente (partecipante al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica) ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria a sensi dell’articolo 13, comma 5 del r.r. n. 1/2004; che, in particolare, il sig. DDDDD ha contestato la legittimità dell’atto impugnato sia da un punto di vista formale, per mancato rispetto di norme procedimentali, sia per violazione e falsa applicazione della normativa regolante i requisiti di ammissione e permanenza nelle graduatorie pubbliche “ERP”; Ritenuto: che il ricorso pare allo stato fondato, in quanto le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato appaiono carenti sotto molteplici profili; che, invero, il ricorrente ha dimostrato di essere ancora legalmente residente nel comune di Vigevano; che la norma di cui all’articolo 40, comma 6 del d.lgs. n. 286/98, non recepita nel regolamento regionale n. 1 del 2004, ma richiamata dall’Amministrazione nel suo provvedimento - norma secondo cui il soggetto extracomunitario che non esercita un lavoro autonomo o un lavoro di natura subordinata in Italia non può accedere ai benefici di edilizia residenziale pubblica -, appare di dubbia costituzionalità, se intesa come ostacolo di natura soggettiva alla concessione di alloggi pubblici, poiché introdurrebbe un’ingiustificata discriminazione tra soggetti in eguali condizioni di bisogno sulla sola base della diversa nazionalità; che il processo logico in relazione al quale l’amministrazione ha qualificato la dichiarazione sul reddito del nucleo familiare del ricorrente come non veritiera appare viziato sotto il profilo della mancata considerazione della possibile esistenza di supporti sociali diversi da quelli istituzionali; che il ricorrente è esposto al grave pregiudizio di non potere conseguire l’alloggio; che sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della cautela richiesta; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto sospende, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2012. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: Francesco Mariuzzo, Presidente Raffaello Gisondi, Primo Referendario Roberto Lombardi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/04/2012 3 4 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18 PROGETTO “UNA RETE DI DIRITTI”O SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M A cura di Maurizio Buzzani Redazione: [email protected] GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO ORDINANZA CAUTELARE 556 DEL 20/04/2012 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25154#25154 RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione – Dlgs 28/1998 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. periodo soppresso dalla l. 30 luglio 2002, n. 189. 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. 2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. 3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. 4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. 5. comma abrogato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189. 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. 4
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familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
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quelle piu' favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita'
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