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Il caso Costa e Pavan
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Sentenza della Corte Europea dei Diritti
Umani del 28 agosto 2012 – Ricorso
n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia
All'origine della causa vi è un ricorso proposto da
una coppia la sig.ra Rosetta Costa e il sig. Walter
Pavan ("i ricorrenti") alla Corte europea dei diritti
umani
I ricorrenti, portatori sani di fibrosi
cistica, lamentavano di non poter
accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA) e alla
diagnosi genetica preimpianto (DGP) al
fine di selezionare un embrione che
non fosse affetto da tale patologia.
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Il caso
Tale tecnica è infatti vietata dalla Legge
n. 40/2004.
Inoltre, solo coppie sterili o infertili
possono accedere alla PMA
A questo titolo invocavano la violazione
da parte dell’Italia degli articoli 8
(rispetto della vita privata) e 14 della
Convenzione (non-discriminazione).
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Il caso
- I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1977 e 1975 e
risiedono a Roma.
- Dopo la nascita della prima figlia, nata nel 2006, i
ricorrenti appresero di essere portatori sani di fibrosi
cistica. La figlia era stata colpita da questa patologia.
-Nel mese di febbraio 2010, avendo iniziato una seconda
gravidanza, i ricorrenti eseguirono una diagnosi prenatale
dalla quale risultò che il feto era affetto da fibrosi cistica.
Decisero quindi di effettuare una interruzione medica di
gravidanza ("IMG").
-Volevano ora ricorrere alla DGP
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Cos’è la fibrosi cistica?
• Malattia ereditaria caratterizzata da una
anormale viscosità del muco secreto dalle
ghiandole pancreatiche e dai bronchi.
• Questa patologia, che si manifesta nella
maggior parte dei casi con attacchi
respiratori, evolve più o meno rapidamente
verso una grave insufficienza respiratoria,
spesso mortale in mancanza di trapianto di
polmone.
(Fonte: Dizionario Medico Larousse)
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Cosa è la Diagnosi Genetica
Preimpianto?
• Identificazione di una anomalia genetica
dell'embrione grazie alle tecniche di biologia
molecolare nel corso di una fecondazione in
vitro. (Fonte: Dizionario Medico Larousse).
• La diagnosi preimpianto eseguita su embrioni
in vitro rende possibile identificare alcune
malattie genetiche, quali l’emofilia, la fibrosi
cistica, la sindrome di Tay Sachs.
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Non è il primo ricorso dinanzi a corti
internazionali in materia di PMA
• Corte europea sui diritti umani:
Caso Evans vs. Regno Unito: controversia
tra una coppia sull’utilizzo di embrioni
crioconservati.
Dickson vs. Regno Unito: richiesta di
accesso alla PMA da parte di un detenuto.
S.H. v. Austria: legittimità divieto
fecondazione eterologa previsto dalla
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legislazione austriaca.
Corte inter-americana sui diritti umani
• Caso Murillo et al. v. Costa Rica
Sentenza del novembre 2012
• Il divieto di accesso alle tecniche di
fecondazione assistita previsto dalla
legislazione del Costa Rica è lesivo della
“salute riproduttiva e sessuale” della
coppia
• Citato il caso Costa e Pavan tra le fonti 8
Il caso Costa Rica
Nello specifico, la Corte inter-americana
ha affermato che il diritto alla vita privata è
strettamente collegato a:
• l’ autonomia riproduttiva;
• il diritto all’accesso ai servizi di salute
riproduttiva che comprendono il diritto ad
accedere alla tecnologia medica necessaria.
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Le conclusioni della Corte
• La decisione sull’essere o meno madre o padre fa
parte del diritto alla vita privata e include, nel caso in
esame, la decisione di essere madre o padre nel senso
genetico o biologico.
• il fatto che le vittime avessero dovuto interrompere i
trattamenti medici o espatriare verso altri Paesi per
poter accedere alla fecondazione in vitro ha costituito
un’interferenza nella loro vita privata e familiare,
poiché hanno dovuto modificare le proprie possibilità
di accesso alla stessa.
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LA LEGGE N. 40/2004 SULLA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Due ordini di problemi:
1.Articolo 4: solo coppie sterili o
infertili possono accedere alla PMA
(Costa e Pavan non lo erano!!).
2. Art. 13, par. 3, lett. b): vietata “la
selezione di gameti e di embrioni”:
equiparata a una pratica eugenetica”
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• Il fine delle proibizioni poste dalla
legge 40 è quello di tutelare
l’esistenza dell’embrione, che la
medesima legge definisce come
soggetto titolare di diritti (art. 1).
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Le critiche alla Legge 40
E’ una “legge sulla protezione dell’embrione”:
definizione giustificata da una delle sue
conseguenze più paradossali, vale a dire le
maggiori tutele dell’embrione rispetto al feto:
infatti, è vietata la DGP ma in via di ipotesi,
alla coppia che decida di concepire per vie
naturali rimarrà aperta la possibilità di ricorrere
a diagnosi pre-natale e procedere ad aborto
volontario nel caso il feto risulti malato.
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Legislazioni comparate
La diagnosi preimpianto è autorizzata nei seguenti Stati:
Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia,
Georgia, Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Repubblica Ceca, Regno Unito, Federazione Russa,
Serbia, Slovenia e Svezia.
Tale tecnica è espressamente vietata solo in:
Italia
Austria
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La posizione dei ricorrenti
Invocando l’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la violazione del
loro diritto al rispetto della vita privata e familiare a motivo del fatto che, per loro,
l’unica strada percorribile per generare figli che non siano affetti dalla malattia di
cui sono portatori sani è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere
all’interruzione medica di gravidanza ogni qualvolta una diagnosi prenatale
dovesse rivelare che il feto è malato.
Per i ricorrenti, «il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non
diventare genitore», soprattutto nel significato genetico del termine, rientra nel
concetto di diritto al rispetto della vita privata e familiare (Evans c. Regno Unito
[GC], n. 6339/05, § 71, CEDU 2007 I).
Pertanto, lo Stato dovrebbe, da un lato, astenersi da qualsiasi interferenza nella
scelta dell’individuo di diventare o meno genitore di un figlio, dall’altro, porre in
atto le misure necessarie perché una tale scelta possa essere compiuta in piena
libertà.
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L’incorenza del sistema
legislativo italiano
Da un lato, esso vieta l’impianto
limitato ai soli embrioni non affetti
dalla malattia di cui i ricorrenti sono
portatori sani
dall’altro, autorizza i ricorrenti ad
abortire un feto affetto da quella
stessa patologia.
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Le conclusioni della Corte
• Stante l’incoerenza del sistema legislativo
italiano in materia di diagnosi preimpianto
nel senso sopra descritto, la Corte ritiene
che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al
rispetto della loro vita privata e familiare
sia stata sproporzionata.
• Pertanto, l’articolo 8 della Convenzione è
stato violato nel caso di specie (par. 71).
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E adesso?
• Ordinanza del Tribunale di Cagliari (novembre 2012)
Ricorso di una coppia (coniugati e conviventi), hanno esposto di
essersi rivolti al Presidio Ospedaliero Microcitemico della Asl di
Cagliari, per accedere alla fecondazione medicalmente assistita,
avendo accertato una loro condizione di infertilità.
• Nell'ambito di tale procedura, i ricorrenti hanno domandato di poter
effettuare una indagine clinica diagnostica sull'embrione, essendo la
signora affetta da talassemia major e il coniuge portatore sano della
stessa patologia e determinando la loro unione un rischio del 50% di
generare un figlio anch'egli affetto dalla medesima severa patologia.
• Il giudice relatore ha ordinato alla ASL di effettuare la DGP, e ha
richiamato, inter alia, la sentenza della Corte europea nel caso Costa
e Pavan, pur non essendo ancora definitiva all’epoca.
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Non è la prima sentenza che in Italia autorizza la
DGP
• Si assiste pertanto ad una progressiva
“riscrittura” della Legge n. 40, non sulla
base di una modifica in Parlamento, ma per
via giurisprudenziale.
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Il ricorso dell’Italia
• L’Italia ha presentato ricorso
dinanzi alla Grande Camera il 28
novembre 2012.
• Il ricorso è stato bocciato l’11
febbraio 2013.
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