foglio informativo leasing immobiliare finito imprese

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foglio informativo leasing immobiliare finito imprese
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
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Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale !"#"$%#&$%#'&2,26 Riserve !!(#%)'#("&#)$&*()
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Il contratto di leasing è un contratto atipico, non disciplinato, espressamente, dal Codice Civile.
Secondo Assilea - Associazione Italiana Leasing, il contratto di leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un'operazione con la quale
la concedente (o locatore), per un tempo determinato, mette a disposizione dell'utilizzatore (o locatario) un bene (o cespite) di sua
proprietà per scopi inerenti (strumentali) all'attività imprenditoriale, professionale, o istituzionale nel caso d'Ente Pubblico, svolta
dall'utilizzatore. Quest'ultimo sceglie il bene da acquistare, il fornitore, le modalità di pagamento e si assume tutti i rischi pertinenti
all'acquisto e all'utilizzo del bene prescelto. Alla scadenza l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando un prezzo
prestabilito in contratto (o restituire il bene).
A fronte dell'uso del bene per il periodo predeterminato ed al diritto di acquistare il bene a fine locazione, l'utilizzatore deve un
corrispettivo complessivo da pagare con canoni periodici, oggetto di fatturazione.
Pertanto, i soggetti che intervengono sempre in un'operazione di leasing sono i seguenti:
concedente o locatore: la società di leasing o la banca che esercita l'attività di leasing;
utilizzatore o locatario: persona fisica o giuridica, che esercita un'attività economica;
fornitore del bene: persona fisica o giuridica, produttrice e/o venditrice di beni mobili o immobili.
Il leasing finanziario concreta la figura negoziale tra due separati contratti: il contratto di leasing vero e proprio (tra concedente e
utilizzatore) e il contratto di fornitura (tra concedente e fornitore del bene) nel quale la fornitura del bene e’ conclusa dalla società di
leasing al solo scopo di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa.
E’ del tutto chiaro che il ruolo della concedente e’ quello di mero intermediario finanziario, che non intrattiene alcun collegamento
materiale con la cosa oggetto del finanziamento, non risponde delle vicende che afferiscono il bene, ne’ tantomeno dell’adempimento
del fornitore scelto ed indicatogli dall’utilizzatore.
Il collegamento fra i due contratti (quello di locazione finanziaria e quello di acquisto) viene ulteriormente enfatizzato quando
nell’attribuzione dei rischi all’utilizzatore, per ritardata o mancata consegna o per vizi e difetti del bene, la concedente gli riconosce
azione diretta verso il fornitore, pretendendo contemporaneamente da quest’ultimo, mediante apposite clausole inserite nell’ordine
d’acquisto, l’estensione all’utilizzatore delle garanzie del venditore.
Il fornitore riconosce pertanto piena ed incondizionata legittimazione dell’utilizzatore ad agire nei suoi confronti per far valere dette
garanzie, nonché per qualsiasi altro adempimento.
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La molteplicità delle condizioni contrattuali trova fondamento nella particolare struttura della locazione finanziaria che, in aggiunta alle
usuali condizioni finanziarie dei contratti a medio/lungo termine, deve tenere in debito conto la presenza del cespite oggetto di locazione
con tutti i risvolti economici, fiscali, legali, normativi, assicurativi dal momento dell'acquisto al momento della vendita o della riconsegna
finale.
Condizioni generali di contratto e dell’ordine d’acquisto
Le condizioni generali del contratto e l'ordine d'acquisto si propongono di tutelare:
il diritto di proprietà del cespite: si vedano gli obblighi contrattuali posti a carico dell'utilizzatore concernenti l'uso e la manutenzione
del medesimo, la sua originaria conformità alle normative vigenti, il divieto di mutamento della destinazione d'uso e d'ogni altro
atto di disposizione;
il diritto al rimborso dell'importo erogato per acquisire il cespite: si vedano le norme che disciplinano il pagamento del corrispettivo,
la risoluzione del contratto e gli effetti della medesima ed in generale l'accollo d'ogni onere accessorio alla locazione finanziaria in
capo all'utilizzatore;
il diritto alla manleva da rischi vari ed al risarcimento d'eventuali danni: si confrontino le disposizioni in materia d'inadempimento
del fornitore e rischi connessi (posti a carico dell'utilizzatore); si consideri anche l'obbligo d'assicurazione dei cespiti per tutta la
durata del contratto, comprese le fasi di trasporto, nonché le svariate disposizioni volte a tutelare la concedente da eventuali danni
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Indirizzo e-mail: [email protected]
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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indiretti, quali ad esempio quelli provocati a terzi dalla circolazione del veicolo o dal suo uso improprio o da eventuali sanzioni
derivanti da illeciti, non solo amministrativi, commessi dall’utilizzatore;
l'estensione della garanzia all'utilizzatore: si consideri la possibilità che tutte le azioni spettanti alla Banca Prodotto - Divisione
Leasing in qualità di acquirente del bene, competano anche all'utilizzatore-consegnatario (ad esempio, per l'eliminazione dei vizi e
difetti dei beni ed il riconoscimento degli eventuali danni);
la rispondenza dei beni alle norme di legge: si consideri, ad esempio, la garanzia del fornitore che il bene oggetto dell'ordine
risponde a tutte le norme di legge ed in particolare a quelle specifiche della prevenzione infortuni ed antinquinamento.
Condizioni finanziarie
MPS Leasing & Factoring offre contratti di locazione finanziaria che prevedono il pagamento del corrispettivo complessivo mediante:
un versamento, detto "anticipo", alla data di stipula che, di norma, coincide con la firma del contratto;
"n" versamenti periodici, detti "canoni successivi", di cui il primo decorre un periodo dopo la consegna anche parziale dei beni e
l'ultimo un periodo prima della scadenza della durata contrattuale prevista; questa decorre dalla data di consegna anche parziale
dei beni.
In aggiunta al corrispettivo della locazione, è previsto un versamento facoltativo in alternativa alla restituzione del cespite, detto
"riscatto", con cui l'utilizzatore diviene proprietario al termine del contratto.
Il corrispettivo complessivo dei contratti di locazione finanziaria può essere fisso per tutta la durata contrattuale o indicizzato ed essere
quindi adeguato in relazione all'andamento del parametro finanziario riferito all’EURIBOR individuato di comune accordo tra le parti (di
seguito definito Parametro di Correlazione).
E' possibile stipulare contratti parzialmente indicizzati, in cui per tutta la durata contrattuale solo una parte del corrispettivo è soggetta ad
adeguamento.
In caso di indicizzazione, i canoni vengono pagati dall'utilizzatore nella misura inizialmente prevista in contratto e sono poi soggetti ad
adeguamento con un conguaglio annuale; ove l'importo del conguaglio risulti inferiore, in valore assoluto, alla franchigia
contrattualmente prevista, non viene eseguito alcun regolamento, ma viene comunicata comunque all'utilizzatore.
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I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura
contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza
di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e
straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata
od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle
qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte
dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti
contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento
dell’utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo
termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di
qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che
costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di
cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali
ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel
caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non
beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Tutti i rischi a cui il cliente va incontro con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria sono denunciati nelle condizioni
Generali di contratto o in quelle Particolari.
INDICIZZAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Le operazioni in Euro che prevedono l'adeguamento del corrispettivo/canone all'andamento del parametro di correlazione, possono per
loro natura comportare l'aumento dell'importo del corrispettivo totale rispetto a quello convenuto alla stipula del contratto, quando si
verifichi l'aumento del tasso prescelto come parametro.
Tale possibilità e' d'altra parte controbilanciata dal fatto che in presenza di ribassi del tasso di correlazione, si avranno scritture di
rettifica a favore dell'Utilizzatore.
Le operazioni in Euro che prevedono il pagamento del corrispettivo/canone variabile in funzione dell'andamento delle ragioni di cambio
della valuta nazionale nei confronti della valuta estera, possono comportare per effetto delle variazioni in aumento degli iniziali parametri
di tasso e cambio un incremento del corrispettivo canone totale convenuto alla data di conclusione dell'operazione medesima.
Tale possibilità può ripercuotersi negativamente sul cliente utilizzatore, qualora quest'ultimo non sia percettore di adeguati introiti nella
valuta di riferimento.
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Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
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Si riportano di seguito, per una durata contrattuale di 96 mesi, l’importo del canone anticipato iniziale (a), il numero e l’importo
dei canoni periodici mensili (b), il corrispettivo complessivo del contratto (c) = (a) + (95 . b) ed il prezzo per l’opzione di riscatto,
precisando che:
- assicurazione a carico del conduttore
- pagamento del fornitore a pronti.
- costo del bene, canoni e riscatto devono essere assoggettati ad IVA nella misura prevista per il bene locato.
- i canoni periodici possono essere fissi per tutta la durata contrattuale oppure indicizzati ai parametri di correlazione ed alle
condizioni più avanti riportate.
- i canoni periodici sono mensili con prima scadenza a 30 giorni dalla consegna anche parziale del bene.
- per durate, modalità di decorrenza, periodicità dei canoni, articolazioni dei piani finanziari diverse da quelle esposte ed
eventuali indicizzazioni dei canoni con riferimento a valute estere (tassi e cambi), la clientela può rivolgersi alle sedi ed alla rete
agenziale della MPS Leasing & Factoring S.p.A o agli sportelli delle Banche del Gruppo MPS.
-i piani finanziari esposti sono da considerarsi come i massimi applicabili e, pertanto, possono essere suscettibili di variazione in
diminuzione a seguito di specifiche intese da raggiungersi con il Cliente.
- il limite massimo, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla Legge 108/96 in materia di
usura.
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Tasso di riferimento: 6HWWHPEUH
Costo di acquisto del
bene
Canone
Anticipato
Iniziale
(a)
Tasso Effettivo
Annuo
95 Canoni mensili
periodici
Importo
(b)
Corrispettivo totale
del costo di acquisto
(c)=(a)+(95 . b)
Prezzo per
l’opzione di acquisto
Oltre 50 000 Euro
100
11,220
13,40
1373,26
100
2QHULDFFHVVRUL. Sono a carico dell’utilizzatore i seguenti oneri, oltre IVA, bolli e riaddebito dei costi effettivi sostenuti (gli
importi, in euro, si intendono unitari).
- Spese per duplicato contratto o consegna documento di sintesi pre-contrattuale: massimo 45,00
- Interessi di mora: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti.
Spese di istruttoria:
- beni immobili: 20.000,00 (al netto di spese di perizia e costi notarili a carico dell'utilizzatore);
- beni da costruire: 20.000,00
- maggiorazione per operazioni agevolate:
- Legge Sabatini: 1.600,00
- altre leggi: 400,00
- Spese assicurative: assicurazione All Risk a cura e spese dell’Utilizzatore, con vincolo a favore MPS Leasing &
Factoring S.p.A. per tutta la durata del contratto, oppure a cura della concedente, con recupero spese fino ad un
massimo del 3% del valore del bene locato.
- Spese di insoluto: 25,00
- Spese per recupero del credito (tramite società specializzata): 15% dell'importo recuperato
- Spese di incasso: 4,00 oltre bolli. se previsti
- Spese per la variazione delle modalità di pagamento o della domiciliazione bancaria dei canoni: 50,00
- Spese per modifiche contrattuali: 400,00
- Spese di esercizio opzione riscatto: 550,00 al netto delle spese notarili e oneri accessori a carico dell'utilizzatore.
Spese per rilascio di documenti amministrativi:
- fotocopie: 10,00 se in copia conforme; 55,00 oltre bolli, se autenticata;
- dichiarazioni liberatorie: 30,00 oltre bolli ed altri oneri documentabili;
- dichiarazioni sullo status del contratto: 60,00 oltre bolli ed altri oneri documentabili;
- tutti i costi ed oneri documentabili non compresi tra quelli elencati sopra resteranno a carico dell'utilizzatore.
- Spese di invio delle comunicazioni:30,00
- Spese di perizia tecnico estimativa: 700,00
- Spese notarili: secondo tariffa dell’Ordine Notarile Nazionale
- Imposta di bollo su contratti e garanzie: secondo tariffe vigenti
- Spese per gestione indicizzazione annua dei corrispettivi: 30,00
- Spese per cessioni anticipate dei beni a qualsiasi causa dovuta: 500,00
- Spese per la gestione di leasing agevolato: 300,00 ad anno solare o frazione;
- Spese ispezione e verifiche tecniche 500,00
- Spese conteggi riscatto anticipato 75,00
- Spese subentro 500,00
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di
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- Spese amministrazione tasse di proprietà 75,00
- Spese gestione modifiche ed integrazioni 250,00;
- Spese amministrative per multe 15,00
Risoluzione anticipata del contratto per perdita totale dei beni o per inadempienza dell’utilizzatore: attualizzazione dei
canoni a scadere e del riscatto al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento dell’evento.
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Per la provvista in euro:
Il corrispettivo della locazione verrà adeguato dalla Concedente con i criteri sotto indicati in relazione alla variazione del
parametro di correlazione rispetto al valore dello stesso parametro riportato sul contratto e riguarderà tutti i corrispettivi periodici
(o canoni) riportati nel "prospetto di adeguamento del corrispettivo" sotto riportato.
Criteri di adeguamento del corrispettivo:
a) L'adeguamento del corrispettivo verrà calcolato dalla concedente entro il mese di febbraio successivo all'anno solare
oggetto di adeguamento e per l'ultimo anno entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo corrispettivo periodico.
b) La variazione del tasso sarà pari alla differenza in punti (e/o frazioni di punto) tra la media dei valori assunti dal tasso di
correlazione, rilevati da "Il Sole 24 Ore" o comunque resi noti dall'organismo preposto alla sua definizione, in tutti i mesi (o
frazioni di mese) del periodo da considerare e il tasso di riferimento sopra indicato.
Se non fossero disponibili alcuni valori del tasso di correlazione, per i mancanti si considererà - tante volte quante mancano l'ultimo valore rilevato prima della indisponibilità.
c) Il periodo da considerare per la rilevazione dei valori assunti dal tasso di correlazione ai fini del calcolo della media di cui al
punto b) sarà:
1) per il primo anno, quello compreso dalla data di consegna, anche parziale dei beni, al 31 dicembre;
2) per gli anni successivi, l'intero anno solare;
3) per l'ultimo anno, quello compreso tra il 1 gennaio e la scadenza dell'ultimo corrispettivo periodico.
d) L'adeguamento sarà pari al prodotto tra la somma degli importi indicati nel "prospetto di adeguamento del corrispettivo"
sotto riportato, riferiti ai corrispettivi periodici interessati dall'adeguamento, e la differenza di cui al punto b).
L'importo dell'adeguamento dovrà essere versato dall'Utilizzatore o dalla Concedente, secondo che sia in aumento o in
diminuzione, all'altro contraente in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno e, per l'ultimo anno, entro la data di fine
locazione, e comunque prima dell'eventuale riscatto del bene.
Nel caso di adeguamento in aumento, la Concedente è autorizzata ad emettere fattura a carico dell'Utilizzatore, con pagamento
a vista.
Nel caso di adeguamento in diminuzione la concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore; il relativo importo
verrà inviato a mezzo di assegno bancario o bonifico bancario salvo conguaglio con quanto dovuto alla Concedente in forza del
presente contratto che risultasse non ancora pagato.
e) Non si procederà ad alcun adeguamento, in aumento o in diminuzione, se esso assumerà valori inferiori a euro
……………….
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Per la provvista in valuta estera: il tasso interbancario a 3 mesi e il cambio (con rischio di cambio) della valuta prescelta.
Il corrispettivo della locazione verrà adeguato dalla Concedente, con i criteri sotto indicati, in relazione alle variazioni:
del "rapporto di cambio della divisa …………………………… per 1 Euro" (cambio di correlazione) rispetto al valore
………………… (cambio di riferimento) oggi assunto da tale rapporto di cambio;
del "tasso a 3 mesi lettera della stessa divisa" (tasso di correlazione) rispetto al valore ………….. (tasso di riferimento) oggi
assunto da tale tasso.
L'adeguamento riguarderà tutti i corrispettivi periodici (o canoni) riportati nel "prospetto di adeguamento del corrispettivo" sotto
riportato.
Criteri di adeguamento del corrispettivo:
a) L'adeguamento del corrispettivo verrà calcolato dalla Concedente entro il mese di febbraio successivo all'anno solare
oggetto di adeguamento e per l'ultimo anno entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo corrispettivo periodico.
b) La variazione del cambio sarà pari alla differenza percentuale tra la media dei valori assunti dal cambio di correlazione,
rilevati alla Borsa di Milano da "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, dalle quotazioni fornite dalla Banca d'Italia, in tutti i giorni di
calendario del periodo da considerare e il cambio di riferimento sopra indicato.
c) La variazione del tasso sarà pari alla differenza in punti (e/o frazioni di punto) tra la media dei valori assunti dal tasso di
correlazione, rilevati da "Il Sole 24 Ore" o comunque resi noti dall'organismo preposto alla sua definizione, in tutti i giorni di
calendario del periodo da considerare e il tasso di riferimento sopra indicato.
d) Se non fossero disponibili alcuni valori del cambio o del tasso di correlazione, per i mancanti si considererà - tante volte
quante mancano - l'ultimo valore rilevato prima della indisponibilità.
e) Il periodo da considerare per la rilevazione dei valori assunti dal cambio e dal tasso di correlazione ai fini del calcolo della
media di cui ai punto b) e c) sarà:
1) per il primo anno, quello compreso dalla data di consegna, anche parziale dei beni, al 31 dicembre;
2) per gli anni successivi, l'intero anno solare;
3) per l'ultimo anno, quello compreso tra il 1 gennaio e la scadenza dell'ultimo corrispettivo periodico.
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f) L’adeguamento annuale del corrispettivo, dovuto al solo mutare del rapporto di cambio, sarà un importo pari al prodotto tra
la somma degli importi indicati nella colonna "Importo adeguamento per variazione 1% cambio" del "prospetto di adeguamento
del corrispettivo" sotto riportato, riferiti ai corrispettivi periodici interessati dall'adeguamento, e la differenza di cui al punto b).
g) L'adeguamento annuale del corrispettivo dovuto al solo mutare del tasso, sarà un importo pari al prodotto tra la somma
degli importi indicati nella colonna "Importo adeguamento per variazione 1% tasso" del "prospetto di adeguamento del
corrispettivo" sotto riportato, riferiti ai corrispettivi periodici interessati dall'adeguamento, e la differenza di cui al punto c).
h) L'adeguamento annuale complessivo del corrispettivo sarà pari alla somma algebrica dei due adeguamenti di cui ai punti f)
ed g) e dovrà essere versato dall'Utilizzatore o dalla Concedente, secondo che sia in aumento o in diminuzione, all'altro
contraente in una unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno e, per l'ultimo anno, entro la data di fine locazione e comunque
prima dell'eventuale riscatto del bene.
Nel caso di adeguamento complessivo in aumento, la Concedente è autorizzata ad emettere fattura a carico dell'Utilizzatore,
con pagamento a vista.
Nel caso di adeguamento complessivo in diminuzione la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore; il
relativo importo verrà inviato a mezzo di assegno bancario o bonifico bancario salvo conguaglio con quanto dovuto alla
Concedente in forza del presente contratto non ancora pagato.
i)
Non si procederà ad alcun adeguamento annuale del corrispettivo, in aumento o in diminuzione, se l'adeguamento
complessivo assumerà valori inferiori a Euro …………………
!" #$!%&'"$('') * #$%*('"('+&**$, -(&!$'
Ultimi valori assunti dai parametri di correlazione:
!"#!$!%&#'(&$)*+$
set
ago
lug
1m
4,613
4,484
4,468
3m
4,992
4,965
4,959
I valori riportati sono elementi utili ad un’ampia percezione dell’andamento dei parametri stessi.
&/$862/(&2175$778$/,&+(5(*2/$12,/6(59,=,2
I-CONSEGNA DEI BENI. La consegna dei beni al Cliente, salvo non sia diversamente previsto, viene effettuata direttamente dal fornitore, previo accordo circa le
modalità ed i termini della consegna stessa. A consegna avvenuta il Cliente rilascia, insieme al fornitore, apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione della
completa funzionalità" dei beni, di inesistenza di vizi che li rendano non idonei al pieno utilizzo o non conformi all'ordine d'acquisto, nonché di conformità alle norme di
legge, in caso di legittimo rifiuto alta presa in consegna dei beni da parte del Cliente, o nei caso in cui il fornitore non provveda alla consegna come previsto
nell'ordine, il contratto di locazione finanziaria si intende privo di ogni effetto con completo esonero per la Concedente e obbligo a carico del Cliente di retrocedere
ogni importo nel frattempo liquidato al fornitore, oltre interessi di mora nella misura indicata in contratto.
II - CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E PREZZO DI RISCATTO. Eventuali variazioni di prezzi intervenute successivamente alla stipula del
contratto, a qualunque causa dovute, che incidano sul costo sostenuto dalla Concedente, legittimano quest'ultima ad adeguare il corrispettivo della locazione
finanziaria ed il prezzo di riscatto dei beni, anche mediante conguaglio in un'unica soluzione sul solo corrispettivo che il Cliente si impegna a pagare a semplice
richiesta della Concedente. Le variazioni sul costo sostenuto dalla Concedente non costituiscono causa per la risoluzione del contratto da parte del Cliente.
III - PAGAMENTI. L'obbligazione al pagamento dei corrispettivi, e di quant'altro specificatamente previsto in contratto, sorge dalla stipula del contratto stesso e non
dalla ricezione delle fatture emesse dalla Concedente. Il Cliente deve provvedere al puntuale pagamento di ogni somma comunque dovuta alla Concedente anche in
presenza di contestazioni o vertenze tra le parti o con terzi. Il pagamento dei corrispettivi periodici, potrà avvenire: - mediante addebito in conto con autorizzazione
permanente dei Cliente - per iniziativa del Cliente mediante accredito sul conto corrente della Concedente o per contanti presso le casse della stessa.
IV - INTERESSI DI MORA, SPESE, In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi e/o di qualsiasi altro importo dovuto a qualsiasi titolo, e salvo sempre il diritto per
la Concedente di risolvere il contratto, il Cliente, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora, e' tenuto al pagamento degli interessi moratorie delle spese e
commissioni bancarie nella misura indicata in contratto. Le spese legali anche stragiudiziali, nonché le spese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da
parte di esattori incaricati dalla Concedente al recupero dei crediti sono a carico esclusivo del Cliente inadempiente.
V - NORME IN CASO DI SINISTRO, il Cliente dovrà fare denuncia alla Concedente di qualunque danneggiamento, deterioramento, distruzione, perdita o sottrazione,
o di qualsiasi altro analogo fatto concernenti i beni oggetto del contratto, come pure di ogni danno provocato a terzi dai medesimi, entro 48 ore (entro il giorno
successivo nel caso dì sinistri mortali o di notevole gravità), a mezzo telex o telegramma, facendo seguire al più presto comunicazione scritta con la descrizione dei
danni e delle modalità in cui e' avvenuto il sinistro. Se i beni sono stati assicurati dal Cliente, questi deve inviare tempestivamente comunicazione scritta anche alla
compagnia di assicurazioni, rimettendone copia alla Concedente.
VI-PERDITA TOTALE DEI BENI. in caso di perdita totale di tutti i beni oggetto del contratto, anche per effetto di provvedimenti dell'Autorità'Giudiziaria o per atto della
Pubblica Amministrazione a qualunque titolo, il contratto si intenterà automaticamente risolto ed il Cliente liberato dall'obbligo di restituzione dei beni. Gli oneri di
qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione sono sempre a carico del Cliente, anche se non
imputabile al medesimo. Al verificarsi della risoluzione, il Cliente si obbliga, a semplice richiesta della Concedente, a pagare: - i corrispettivi periodici scaduti e non
pagati e tutto quant'altro specificatamente previsto dai contratto fino alla data dell'evento, maggiorati degli interessi di mora contrattuali dalle singole scadenze fino alla
data dell'effettivo pagamento; - un'indennità' pari all'importo attualizzato, al tasso di riferimento dell’operazione alla stipula del contratto, di tutti i corrispettivi a scadere
e dei prezzo di riscatto dei beni di cui alle condizioni particolari di contratto. In caso di ritardato pagamento dell'indennità' da parte del Cliente su di essa si
applicheranno gli interessi di mora previsti. Se la perdita totale riguardasse solo una parte di più beni locati, le norme sopra indicate si applicheranno solo a detti beni
ed il contratto di locazione continuerà ad avere regolare svolgimento prevedendo, a far data dall'evento dannoso, un corrispettivo periodico ed un prezzo di riscatto dei
beni ridotti proporzionalmente al valore dei beni superstiti.
VII - OBBLIGHI DEL CLIENTE A TUTELA DEI DIRITTI DELLA CONCEDENTE. Il Cliente per tutta la durata dei contratto si obbliga: - a mantenere i beni oggetto del
contratto liberi da privilegi, pegni, oneri o vincoli di ogni specie e natura; - a fare quanto necessario per impedire l'accensione sui beni da parte di terzi degli stessi
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
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Decorrenza
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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privilegi, pegni oneri o vincoli, opponendosi ad ogni azione pregiudizievole posta in essere da terzi sui beni ed a darne comunicazione immediata a mezzo lettera
raccomandata, alla Concedente, In ogni caso il Cliente deve sempre avvertire anche chi compie l’azione stessa che i beni sono di proprietà della Concedente ed
assumere ai tempo stesso ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, atta a difendere i diritti della Concedente sui beni oggetto del contratto; - a non cedere a terzi il
godimento e l'uso anche parziale dei beni oggetto del contratto, sublocare i beni o cedere il contratto di locazione finanziaria a terzi, senza il consenso scritto della
Concedente, - a comunicare alla Concedente immediatamente, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, eventuali alterazioni o mutamenti dei beni che possono
comportare il rischio della loro rovina; - a dare pronta comunicazione alla Concedente mediante raccomandata a r. di variazioni di indirizzo, della propria fusione o
concentrazione con altre società, della trasformazione della stessa, oppure del cambio della proprietà o composizione del capitale sociale ed, in particolare, per le
associazioni relativamente ad ogni e qualsiasi variazione degli associati, sia relativamente all'ingresso di nuovi soci, che al recesso di soci; - a consentire che gli
incaricati della Concedente possano accertare in qualsiasi momento lo stato d'uso e di conservazione dei beni oggetto del contratto ed in generale l'adempimento
degli obblighi posti a suo carico - a non variare il luogo di utilizzo o di ricovero abituale dei beni oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione delta
Concedente; - a far risultare, su richiesta della Concedente, mediante punzonatura o affissione di targa fissa ben visibile, che i beni sono di proprietà della
Concedente e che il Cliente li detiene in locazione finanziaria
VIlI- CUSTODIA - USO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI LOCATI. Con la consegna dei beni il Cliente e' costituito custode dei beni oggetto del
contratto e di tutti i documenti che per leggi e disposizioni accompagnino il medesimo. Il Cliente deve usare i beni oggetto del contratto per lo svolgimento delle propria
attività e per gli usi previsti dal contratto, mantenerli sempre in buono stato di conservazione, senza apportare alcun mutamento alla loro destinazione ed utilizzazione
senza il previo consenso scritto della Concedente, provvedendo a propria cura e spese alla manutenzione e alle riparazioni anche straordinarie, assumendosi ogni
rischio per la loro conservazione. I beni andranno adibiti ad uso del Cliente con esclusione di ogni forma di affidamento a terzi. Dal momento della consegna sino a
quello del riscatto o della restituzione alla Concedente, il Cliente sostiene la totalità dei rischi, anche da caso fortuito o da forza maggiore, connessi all'uso, alla
detenzione, alla circolazione e alla manutenzione dei beni oggetto del contratto;
esonerando espressamente la Concedente da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi a tenerla sollevata ed indenne da qualsiasi diritto, ragione e/o
pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione.
IX - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Il Cliente potrà eseguire, a sua cura e spese tutte le modifiche e innovazioni ai beni che riterrà più opportune, a condizione che
esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente e previo ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni amministrative. Ferma
restando la obbligatorietà dell'autorizzazione da parte della Concedente, modifiche, migliorie e innovazioni apportate ai beni non daranno diritto ad alcuna indennità
ne' a riduzioni dei corrispettivi pattuiti a favore del Cliente, fatta salva la facoltà della Concedente di richiedere la rimessa in pristino, totale o parziale, dei beni a cura e
spese del Cliente.
X - ESONERO DA RESPONSABILITA’ E CESSIONE DELLE AZIONI - VIZI SUI BENI. Il Cliente assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità conseguenti
l'utilizzo dei beni ed inoltre rinuncia espressamente ad ogni suo eventuale diritto, ragione ed azione verso la Concedente per: - ritardata consegna o disponibilità* dei
beni oggetto del contratto od altre inadempienze del fornitore; - evizione totale o parziale, molestie e/o turbative da parte di terzi; - irregolarità" o revoca di licenze,
concessioni, autorizzazioni ecc., necessarie per l'utilizzo dei beni; - vizi dei beni, anche di costruzione, palesi od occulti, originari e sopravvenuti; - difetti di
funzionamento, anche se intervenuti durante il corso della locazione finanziaria; - servitù, pesi, vincoli, e gravami che limitassero od impedissero, per qualunque
durata, l'utilizzo anche parziale dei beni; - qualunque danneggiamento, deterioramento ed altri fatti che rendessero necessario opere di riparazione e che impedissero
in tutto od in parte e per qualunque durata, l'utilizzo dei beni; - perdita o sottrazione anche parziale dei beni; -l'impossibilità all'utilizzo totale o parziale, per qualunque
durata, dei beni, a qualsiasi causa imputabile. In queste ipotesi la Concedente nella sua usualità di acquirente dei beni oggetto della locazione finanziaria, cederà al
Cliente, a sua richiesta, i diritti circa il puntuale adempimento, consegna e garanzia che vanta nei confronti del venditore ed ogni altra azione che eventualmente le
spetti nei confronti dei venditore, dei terzi, degli appaltatori, fornitori ed installatori. I beni oggetto del contratto fruiranno della garanzia concessa dalla casa costruttrice
e dal venditore secondo le norme riportate nel documento di garanzia rilasciato all'atto della consegna e comunque secondo le normali regole del codice civile.
XI-GARANZIE DI GODIMENTO-CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI BENI A TERZI, II Cliente ha diritto di godere nel modo più ampio possibile dei beni oggetto del
contratto di locazione finanziaria, entro i limiti consentiti dalle Leggi e regolamenti. La Concedente si riserva la facoltà in qualsiasi momento di cedere in tutto o in parte
i diritti ad essa derivanti dal contratto di locazione. Potrà inoltre sottoporre a pegno, vincoli, privilegi ed oneri i beni oggetto dei contratto, purché ciò non comporti
alcuna turbativa al godimento dei beni stessi da parte del Cliente. La Concedente, previa motivata richiesta del Cliente, potrà a suo insindacabile giudizio acconsentire
che i beni oggetto del contratto vengano, anche parzialmente, sino al termine della locazione finanziaria, concessi in locazione (ex art, 1571 cod. civ.) dal Cliente a
terzi.
XII - SCADENZA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E RICONSEGNA DEI BENI. La locazione finanziaria avrà la durata fissata in contratto, con inizio dal giorno di
sottoscrizione, da parte del Cliente, della dichiarazione di ricevimento e constatazione dei beni. Alla scadenza la locazione finanziaria cesserà di diritto, senza bisogno
di disdetta, e, qualora non venga esercitata l'opzione di riscatto dei beni, il giorno successivo a quello della scadenza il Cliente deve restituire i beni oggetto del
contratto. La restituzione avviene a cura e spese del Cliente. In caso di mancata restituzione dei beni come pattuito la detenzione e l'utilizzo contrarie alfa volontà
della Concedente, comportano per il Cliente il pagamento di un'indennità' pari al corrispettivo periodico, salvo maggior danno, e salva la facoltà della Concedente di
procedere direttamente al relativo recupero.
XIII - RISCATTO DEI BENI. Il Cliente in regola con i pagamenti e le altre obbligazioni derivanti dal contratto, ha il diritto di riscattare alla fine della locazione finanziaria
i beni locati, acquistandone la proprietà al prezzo convenuto in contratto in sede di stipula, oltre imposte, tasse, bolli e oneri per il passaggio di proprietà spese notarili,
ecc.. I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, risultando esclusa ogni garanzia per vizi palesi o occulti a favore dell'acquirente, cui lo
stato dei beni e' noto.
XIV-INADEMPIMENTO E DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE, in caso di insolvenza anche di un solo corrispettivo periodico la Concedente ha facoltà* di
chiedere al Cliente l'immediato adempimento di ogni prestazione derivante dal presente contratto. In tal caso il Cliente decade dal beneficio del termine e la
Concedente potrà chiedere il pagamento del corrispettivo o dei corrispettivi insoluti, maggiorati degli interessi di mora previsti, oltre l'ammontare dei corrispettivi non
ancora scaduti.
XV-CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La Concedente ha diritto alla risoluzione anticipata della locazione finanziaria, qualora il Cliente non adempia
tempestivamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto:-illegittima mancata presa in consegna dei beni;
adeguamento del corrispettivo delta locazione finanziaria e del prezzo di riscatto; - pagamento alle scadenze previste del corrispettivo periodico; - pagamento
dell'adeguamento del corrispettivo delta locazione finanziaria (indicizzazione); - stipula delle polizze di assicurazione, puntuale pagamento dei premi alla compagnia di
assicurazioni o rimborso di quelli anticipati dalla Concedente; - opposizione ad azioni pregiudizievoli sui beni oggetto del contratto e comunicazione alla Concedente di
non concedere a terzi il godimento dei beni; - comunicazione alla Concedente di alterazioni e mutamenti dei beni oggetto del contratto; - comunicazione inerenti le
variazioni giuridiche del Cliente e del luogo di utilizzo o di ricovero abituale dei beni: - ispezioni della Concedente sui beni; - utilizzazione e manutenzione dei beni
oggetto dei contratto ed esecuzione di riparazioni, ricostruzioni per il ripristino dei beni nel caso di danneggiamento parziale; - rispetto e osservanza di norme, Leggi,
regolamenti e disposizioni e adeguamento dei beni oggetto del contratto alle medesime;
tenere indenne la Concedente da pretese di terzi; - cessione del contratto da parte della Concedente; - assunzione a proprio carico di spese, imposte e tasse e,
secondo la natura dei beni, della tassa di circolazione e delle infrazioni alle norme sulla circolazione (veicoli) o delle spese relative alle forniture di servizi e
condominiali (immobili); La Concedente ha altresì il diritto di invocare la risoluzione anticipata della locazione finanziaria con le modalità di cui sopra anche nei
seguenti casi: - il Cliente sia messo in liquidazione per qualsiasi causa o sia sottoposto ad amministrazione controllata concordato preventivo, fallimento, ovvero
amministrazione straordinaria; - siano diminuite le garanzie e i requisiti economici e di affidamento del Cliente rispetto al momento di stipula del contratto; - le Autorità
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fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
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competenti emettano provvedimenti con cui venga disposto il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio dei beni, ai fini della sicurezza di persone, animali cose
e/o ambiente.
XVI-SPESE, IMPOSTE E TASSE. Qualsivoglia imposta o tassa, anche non quantificabile all’atto della sottoscrizione del contratto, a qualunque titolo e per qualsiasi
causa od occasione dovuti in base a norme vigenti o future relativi e comunque conseguenti alla conclusione, esecuzione e risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, sono ad esclusivo carico del Cliente il quale deve in ogni momento tenerne indenne e sollevata la Concedente. Il Cliente si obbliga comunque a rimborsare
alla Concedente le imposte, le tasse e qualsiasi spesa che la medesima avesse provveduto ad anticipare.
XVII - ELEZIONE DI DOMICILIO, La società Concedente elegge domicilio presso la filiale che concede la locazione finanziaria; il Cliente presso la sua sede legale
indicata nel contratto e, in caso di irreperibilità, presso la casa comunale del Comune della sede o residenza dichiarata. La variazione del domicilio eletto dorrà essere
comunicata al più presto all'altra parte, e fino a tale momento ogni comunicazione o notifica fatta all'ultimo domicilio eletto si considererà
come ricevuta e conosciuta a tutti gli effetti.
XVIII - FORO CONVENZIONALE. Per ogni eventuale controversia relativa ai contratto di locazione finanziaria e' competente il foro di Siena
XIX - RECUPERO SPESE. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio al domicilio del Cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti
periodici ed ogni altra comunicazione inerente i rapporti in essere; l'importo del recupero e' pari alle spese effettivamente sostenute dalla Banca per ogni invio in base
alle tariffe postali vigenti tempo per tempo.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione
delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o
all’Ombudsman Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, contro rilascio di
ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di
investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a
provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero
perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5
membri, con sede in Via IV novembre, 114 – 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con
indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni
altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a ! "#$###$! %&! '()*+*,-(.! /,0*1&0&.! 1*(-(! &',00&0&! (-02,! 3#! 4*,2-*! '&5!
ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati, fino a 120 giorni , in caso di richiesta integrazione della
documentazione al ricorrente.
/(*(1'$
7,/1/+"
Corrispettivo dovuto dall’utilizzatore al proprietario di un bene per il godimento del bene stesso in base ad un contratto
7133.-6+55.81"
Compenso dovuto in cambio di una prestazione di servizi e/o cessione di beni.
9.8.-,"+-5+3,"
strumento di pagamento in valuta estera (banconote, assegni, bonifici, ecc,)
./9.7.::,:.1/+"
Aggancio del valore di un tasso ad un indice variabile (detto anche parametro). Di regola l’indice è un tasso,
una media di tassi e/o di prezzi.
./5+3+--."9."#13,
Interessi dovuti, nella misura stabilita in contratto, per il caso di ritardo (mora) da parte del debitore
nell’adempiere la propria obbligazione di pagare alle scadenze pattuite. Vengono calcolati sull’intero
ammontare dovuto (capitale e interessi) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data di
pagamento.
63188.-5,"
(di fondi o !"#$"%) complesso di attività attraverso cui le banche raccolgono i capitali necessari per l’esercizio
della loro attività.
5,--1"9."3.4+3.#+/51"
Tasso ufficiale applicato dalla Banca Centrale nelle operazione di finanziamento del sistema bancario.
5,--1"+;3.213"
Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche
europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell’ EURIBOR). Il tasso viene
determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato
di Gestione dell’ EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse
varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi etc.).
"
3.-7,551"
Acquisizione della proprietà di un bene avuto in locazione
8,*;5,"+-5+3,"
moneta circolante in un Paese estero.
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5,--1"7."8,#2.1"
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Aggiornamento n. 5
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prezzo di una divisa estera espresso nella divisa di un altro Paese. Esempio: Cambio Euro/Franco svizzero
(EUR/CHF)” si intende quanti Franchi Svizzeri sono necessari per ogni euro;
"
!"#$%&'(!)*"&*)"(+$,,*)-!",.$)'"/*0*"
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
Data: ……………………………..
Firma ……………………………………………………………………………………………….…
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