NOTA INFORMATIVA

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I carrelli elevatori, come tutte le attrezzature di lavoro, devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (…) e devono essere sottoposti alle verifiche
periodiche previste dalla legge, il cui esito deve essere annotato su un apposito registro (Art. 71, D.Lgs.
81/2008).
. Gli operatori incaricati dell’uso del carrello devono disporre di informazione, formazione e addestramento
adeguati e specifici (Artt. 71 e 73 D.Lgs. 81/2008).
Rammentiamo l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad un’adeguata manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (…) ed alle eventuali misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, Art.71, Comma 4, punti a.2 e a.3).
Le operazioni di riparazione, trasformazione o manutenzione, devono essere svolte da lavoratori qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti (D.Lgs. 81/2008, Art.71, Comma 7, punto b).
Per quanto riguarda la frequenza delle verifiche periodiche, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) ha abrogato il D.P.R.
547/55, mantenendo però sostanzialmente invariate le indicazioni in esso presenti sull’argomento
Verifiche Periodiche – Riferimenti Legislativi
D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)
Art. 71
Comma 4, punto b
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Comma 8, punto 2
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a
influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano
sottoposte:
a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle
norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi *;
b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattività.
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
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Comma 9
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Comma 10
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono
essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Allegato VI, Cap. 3 - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi
Punto 3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica
indicazione da parte del fabbricante.
*“Buona prassi” : in assenza di indicazioni da parte del costruttore, si può fare riferimento alla legislazione
previgente (Artt. 179 e 374 del D.P.R. 547/55, che prescrivevano controlli annuali), o alla pratica diffusa nei
principali paesi della Comunità Europea (tagliando annuale), o ancora alle Linee Guida elaborate nel 2006
dall’ISPESL per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle
relative attrezzature.
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