Mandato fiduciario senza intestazione nella SCI

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Mandato fiduciario senza intestazione nella SCI
OPINIONI
Mandato fiduciario senza intestazione nella
SCI monegasca per la disclosure
Il fiduciante dovrà precisare che l’incarico alla fiduciaria senza intestazione della sua
quota è conferito nell’ambito della procedura
/ Massimo BOIDI
Pubblichiamo l’intervento di Massimo Boidi, Consigliere
ODCEC Torino e Vicepresidente Assofiduciaria.
Come già avvenuto per lo “scudo fiscale”, anche nell’ambito delle operazioni di voluntary disclosure si è reso necessario l’intervento delle società fiduciarie per le fattispecie
riguardanti il c.d. rimpatrio giuridico, al fine di ridurre
l’importo delle sanzioni, con particolare riferimento a quei
beni inamovibili per natura, quali gli immobili, ubicati in
Paesi extra-Ue, non in grado di assicurare un adeguato
scambio di informazioni (come ad esempio Svizzera e
Principato di Monaco).
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto opportuno e necessario riproporre il c.d. mandato ad amministrare,
schema contrattuale con il quale si affida il bene oggetto di
rimpatrio in amministrazione a una società fiduciaria
residente, senza dover passare attraverso l’intestazione, in
capo alla medesima società, del bene in questione.
La prima conferma di tale impostazione si trova già nella circolare n. 10/2015 al punto 6.1, laddove si evidenzia come,
per usufruire delle sanzioni ridotte al 50% del minimo edittale in materia di monitoraggio fiscale, “si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al
rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà... l’affidamento
delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi
finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”.
La successiva circolare n. 27/2015 ritorna sull’argomento al
punto 6.3, così come la circolare n. 30/2015 al punto 4.1 e,
infine, la circolare n. 31/2015 ai punti 4.3, 5.1 e 5.2.
Tuttavia, i maggiori problemi applicativi sono derivati dalla
risposta fornita dall’Agenzia al punto 2.10 della citata circolare n. 27, in ordine all’esterovestizione della SCI monegasca o, in alternativa, alla sua dichiarata natura di soggetto fittiziamente interposto, per cui, in quest’ultimo caso, ci si
chiedeva se oggetto del mandato di amministrazione dovessero essere le quote della società o direttamente i beni da
questa posseduti.
Nel corso del convegno “Voluntary disclosure: riscontro a
quesiti a cura della DR Piemonte. Analisi delle questioni
aperte e soluzioni operative”, tenutosi ieri a Torino, è stata
data evidenza delle conclusioni alle quali è giunta sulla questione Assofiduciaria e che saranno poi trasfuse in un apposito modello contrattuale tra fiduciante e fiduciaria da
/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 17 NOVEMBRE 2015
consigliare alle proprie associate.
Secondo Assofiduciaria è necessario partire dall’assunto che
le SCI monegasche sono interposti “reali” sotto il profilo civilistico e quindi – nel Paese di residenza – unici soggetti titolari dei beni e delle relative relazioni contrattuali (contratti
di locazione, rapporti bancari, contratti con amministratori di
immobile ecc.). Ne consegue che, sotto il profilo civilistico,
non sia possibile limitarsi al riferimento al titolare effettivo
“ignorando” il titolare formale dei beni e, quindi, la SCI.
Sotto il profilo fiscale italiano, però, le varie risoluzioni sono esplicite nell’affermare che in caso di interposizione della SCI, la fiscalità debba essere applicata “per trasparenza” a
carico del titolare effettivo.
Su questi presupposti, il contribuente italiano, socio di SCI
interposta “fiscalmente” fittizia, si trova in una posizione per
cui, sotto il profilo fiscale, è a lui direttamente imputata la
titolarità dei beni detenuti dalla SCI che, tuttavia, sotto il
profilo civilistico, appartengono formalmente alla SCI.
In sede di voluntary disclosure, ci si muove, quindi, in un
contesto in cui il contribuente si autodichiara al Fisco italiano come titolare effettivo, affermando la natura di soggetto
fittiziamente interposto della SCI e in cui,
conseguentemente, l’accoglimento della sua istanza da parte
dell’Agenzia delle Entrate comporta che anche quest’ultima
condivida che la singola fattispecie sia così raffigurabile.
Il contribuente che intenda in tal modo fare emergere la propria posizione e rimpatriare i beni di sua titolarità effettiva
ricorrendo a una società fiduciaria deve, in qualche modo,
coniugare queste due posizioni apparentemente confliggenti.
In termini generali, la società fiduciaria svolge abitualmente
il proprio incarico di amministrazione di beni di terzi ponendosi nella medesima situazione in cui si pone il fiduciante rispetto ai beni (ad es. intestandoseli o assumendone l’amministrazione senza intestazione, ma con evidenza di tale incarico verso la società emittente). Anche in questa fattispecie,
la fiduciaria si dovrà porre nella medesima posizione formale del fiduciante, con la specificazione da parte del
medesimo (e della SCI) della peculiarità fiscale derivante
dalla natura di interposto della SCI medesima.
Pertanto, il fiduciante potrà conferire alla fiduciaria incarico
di amministrazione senza intestazione della sua quota nella
SCI, precisando tuttavia che si tratta di un incarico conferito
nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, come
strumento di finalizzazione del rimpatrio giuridico, che certifica una posizione di interposizione fiscalmente fittizia. La
fiduciaria, pertanto, nel proprio ruolo di amministratore (e di
responsabile e sostituto di imposta) applicherà il regime fiscale proprio del bene detenuto dalla società interposta e
non già quello relativo alle quote della società stessa.
La SCI riceverà contestuale incarico dal fiduciante di confermare alla fiduciaria la propria natura di interposta e di far
transitare sul conto fiduciario ogni provento e reddito di
spettanza del fiduciante relativo ai beni detenuti dalla SCI,
fornendo altresì ogni informazione e documentazione necessaria.
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La SCI dovrà anche rilasciare procura a favore della
fiduciaria a valere sui conti bancari detenuti dalla SCI
affinché la fiduciaria possa “monitorarne” i movimenti ai
fini del proprio ruolo di sostituto e responsabile di imposta.
In altre parole, lo schema di amministrazione senza intestazione già in uso per le partecipazioni dovrà essere integrato
da dichiarazioni e garanzie del fiduciante e della SCI in
merito alla natura di interposto fiscalmente fittizio della SCI
e alla conseguente fiscalità da applicarsi da parte della
fiduciaria.