REGOLAMENTO INTERNAL DEALING

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REGOLAMENTO INTERNAL DEALING
SEZIONE INDICE
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REGOLAMENTO
INTERNAL DEALING
MACROPROCESSO
6 PROCESSI INTERNI E DI SUPPORTO
PROCESSO
6.02 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
SOTTOPROCESSO
TITOLO
REFERENTI
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DATA AGGIORNAMENTO 09/2016
N.RO PROTOCOLLO
01
ISTITUITO CON CIRCOLARE N. 11191/S
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DEL
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SEZIONE INDICE
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INDICE GENERALE DEL DOCUMENTO
TABELLA DI RACCORDO DELLE FUNZIONI AZIENDALI CITATE ...................................................... 3
DEFINIZIONI ........................................................................................................... 4
PREMESSA NORMATIVA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO ............................................................. 5
1. I SOGGETTI RILEVANTI ED I LORO OBBLIGHI ........................................................... 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
I Soggetti Rilevanti ............................................................................................ 6
Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ......................................... 7
Gli Obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente legate ... 7
I termini per la comunicazione ........................................................................... 9
Le limitazioni al compimento di operazioni (“Blocking Period”) ......................... 9
2.1
2.2
2.3
Il Soggetto Preposto ........................................................................................ 10
Le comunicazioni al Soggetto Preposto ............................................................ 10
L’informativa al pubblico e alle Autorità di Vigilanza ........................................ 11
3.1
Le responsabilità del Soggetto Rilevante.......................................................... 11
2.
IL SOGGETTO PREPOSTO E L’INFORMATIVA AL MERCATO .......................................... 10
3.
NORME FINALI ............................................................................................... 11
ALLEGATI ............................................................................................................ 12
Allegato A.................................................................................................................... 12
Allegato B .................................................................................................................... 15
Allegato C .................................................................................................................... 17
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Tabella di raccordo delle funzioni aziendali citate
Di seguito vengono rappresentate le strutture organizzative corrispondenti alle funzioni aziendali citate
nell’ambito del presente Regolamento.
Funzione aziendale citata
Struttura organizzativa corrispondente
Funzione Segreteria Generale
Per BPVi, la U.O. Segreteria Generale
Per BN, la U.O. Legale e Segreteria Generale
Per FB, l’Ufficio Segreteria Generale e
Organizzazione
Funzione Bilancio e Pianificazione
Divisione Bilancio e Pianificazione
Funzione Finanza
Divisione Finanza
Funzione Comunicazione
Direzione Comunicazione
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Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
Banca o Banche del
Gruppo
La Capogruppo BANCA POPOLARE DI VICENZA e le controllate BANCA
NUOVA e FARBANCA
Regolamento
Il presente Regolamento che disciplina la materia dell’Internal Dealing con
specifico riferimento alla Banca.
MAR
Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014
Soggetto Preposto
Il Soggetto individuato ai sensi del Par. 2.1 del Regolamento
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Premessa normativa e obiettivi del documento
Il presente Regolamento disciplina la materia dell’Internal Dealing con specifico riferimento alle Banche
del Gruppo che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un
mercato regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento finanziario negoziato solo su un MTF (Multilateral Trading Facility) o
un OTF (Organized Trading Facility), hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti
finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla
negoziazione su un MTF.
Il Regolamento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE)
n. 596 del 16 aprile 2014 (di seguito il “MAR”), entrato in vigore il 3 luglio 2016, dal Regolamento
Delegato (UE) 2016/522 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/53.
Il Regolamento ha la finalità di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi che i “Soggetti
Rilevanti” (come infra definiti al Par. 1.1) e le “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti
(come infra definiti al Par. 1.2) sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni aventi ad oggetto “le
quote o i titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a
essi collegati”, gli obblighi cui i Soggetti Rilevanti e la Banca sono tenuti nei confronti di CONSOB e
del pubblico relativamente alle suddette operazioni nonché i divieti ad operare in determinati periodi
dell’anno (cd. “Block ing Period ”).
Il Regolamento individua altresì il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle
informazioni stesse (il “Soggetto Preposto”).
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i
destinatari.
L’osservanza delle regole previste nel Regolamento non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di
rispettare le altre norme di legge o regolamento vigenti in materia, quali a titolo meramente
esemplificativo, quelle previste dagli articoli 14 e 15 del MAR, in materia di abuso di informazioni
privilegiate e di manipolazione del mercato. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente
Regolamento non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente
applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
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1. I Soggetti Rilevanti ed i loro obblighi
1.1
I Soggetti Rilevanti
1. In base all’art. 3, comma 1 n. 25, del MAR, devono intendersi “Soggetti Rilevanti”:
a) un componente effettivo dell’organo di amministrazione, di controllo o di direzione della Banca;
b) un alto dirigente che, pur non essendo componente degli organi di cui alla lettera a), abbia
regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale
entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione
futura e sulle prospettive dell’emittente.
2. Pertanto, con riferimento alla Banca e ai fini del presente Regolamento sono Soggetti Rilevanti:
a) i Consiglieri di Amministrazione della Banca;
b) i Sindaci Effettivi della Banca;
c) il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca;
d) il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali;
e) i Responsabili e Vice Responsabili di Divisione;
f) i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo;
Per la Capogruppo, Banca Popolare di Vicenza, rientrano nel novero dei Soggetti Rilevanti anche:
g) i Responsabili delle Direzioni relative alla Funzione Finanza ed il Responsabile della Funzione
Bilancio e Pianificazione;
h) i Responsabili delle Funzioni in staff al Consigliere Delegato e/o al Direttore Generale, esclusa
la Funzione Comunicazione.
Per Banca Nuova rientrano nel novero dei Soggetti Rilevanti anche:
i) il Responsabile della Direzione Crediti;
j) il Direttore Commerciale.
3. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al primo capoverso del
presente Paragrafo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Banca, il quale
provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare il
Regolamento.
4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate al Par. 1.3.
5. Ai Soggetti Rilevanti si applicano, inoltre, i divieti di cui al Par. 1.5.
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1.2
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Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti
1. In base all’art. 3, comma 1 n. 26, del MAR, nonché ai fini e per gli effetti del presente Regolamento,
per “Persone Strettamente Legate” (di seguito anche “Persone a loro strettamente legate”) si
intendono:
a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione
in questione; o
d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite
da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una
persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta
persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente
equivalenti agli interessi di detta persona.
2. I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone a loro strettamente legate a essi, anche mediante
consegna del Regolamento, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono
tenute agli obblighi di comunicazione di cui al Regolamento e conservano copia della notifica.
1.3
Gli Obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro
strettamente legate
1. I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate comunicano, nei termini e con le modalità
indicate nel successivo paragrafo, tutte le operazioni condotte per loro conto “concernenti le quote
o i titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.
2. In particolare, devono essere comunicate tutte le operazioni il cui ammontare, sia singolarmente sia
cumulativamente (ossia in più transazioni), superi la sogli di 5.000 euro nell’arco di un anno. Superata
tale soglia devono essere comunicate tutte le successive operazioni effettuate nell’anno, anche se di
importo inferiore ai 5.000 euro.
La soglia indicata è determinata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al
capoverso precedente.
È consentita la presentazione delle operazioni su base individuale e anche in forma aggregata, nel
caso di operazioni della stessa natura relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso
giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione.
Non devono, tuttavia, essere mai aggregate né devono essere compensate tra loro operazioni di
diversa natura, quali gli acquisti e le vendite.
3. Un elenco esemplificativo delle tipologie di operazioni soggette agli obblighi informativi a capo dei
Soggetti Rilevanti è riportato nell’art. 19.7 del MAR e nell’art. 10 del Regolamento Delegato (UE)
2016/522.
-
Art. 19.7 MAR:
a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto
Rilevante o di una persona a esso strettamente collegata;
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b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale,
oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona a essa
strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una persona a essa strettamente
legata;
ii)
il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a
strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni
riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari,
altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a
custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a
ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Art. 10 Regolamento Delegato (UE) 2016/522:
-
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a
persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in
quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di
un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento
in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente
interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
f)
l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di
warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito
dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
i)
le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle
operazioni;
j)
la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento
finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l)
le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto
dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di
investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
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n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un
portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
o) o) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti
derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
1.4
I termini per la comunicazione
1. I Soggetti Rilevanti devono comunicare le operazioni, di cui al precedente Par. 1.3, al Soggetto
Preposto (come infra definito al Par. 2.1) - poste in essere da loro stessi e/o dalle Persone a loro
strettamente legate - qualora l’ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, superi la soglia
di Euro 5.000 nell’arco di un anno civile.
2. La comunicazione di cui al precedente capoverso deve essere fornita dal Soggetto Rilevante
direttamente alla CONSOB e al pubblico - nei modi di cui al successivo Par. 2.2 - entro 3 giorni
lavorativi a partire dalla data dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 19 comma 1 del MAR.
3. I Soggetti Rilevanti possono richiedere per iscritto alla Banca – sottoscrivendo l’apposito modello
allegato sub Allegato C al Regolamento - di trasmettere per loro conto le comunicazioni di cui al Par.
2.3 alla CONSOB e al pubblico.
In questo caso i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate dovranno far pervenire alla Banca
le comunicazioni rilevanti tempestivamente (in tempo utile a permettere il rispetto dei termini indicati
nel precedente capoverso) e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla data
dell’effettuazione dell’operazione.
La Banca provvederà alle comunicazioni di cui sopra entro i termini di cui al Par. 2.3 del Regolamento.
1.5
Le limitazioni al compimento di operazioni (“Blocking Period”)
1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni di cui al precedente Par. 1.3 nei 30
giorni di calendario precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo dell’emittente (coincidenti con
la data di riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca chiamato ad approvare il progetto di
bilancio e le relazioni finanziarie previste dalla normativa vigente e applicabile).
2. Tale divieto ricomprende tutte le operazioni per conto proprio o per conto di terzi realizzate in via
diretta o indiretta relative alle quote o ai titoli di credito dell’emittente, a strumenti derivati o ad altri
strumenti finanziari ad essi collegati. Il divieto non si estende alle operazioni delle Persone
strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, fermi restando il divieto di utilizzare le informazioni
privilegiate e l’obbligo di comunicazione sopra indicati.
3. È fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere eventuali deroghe
alle precedenti limitazioni, qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 19, comma 12 del MAR,
ossia:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi
difficoltà finanziaria che impongano la vendita immediata di azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte
contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un
programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse
beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
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4. In presenza delle circostanze di cui al precedente capoverso, il Soggetto Rilevante deve formulare
specifica richiesta scritta alla Banca, per il tramite del Soggetto Preposto, contenente una descrizione
dell’operazione che si intende effettuare con la spiegazione del motivo che rende imprescindibile la
negoziazione degli strumenti.
2. Il Soggetto Preposto e l’informativa al mercato
2.1
Il Soggetto Preposto
1. Il Responsabile della Funzione Segreteria Generale di ciascuna Banca del Gruppo è il soggetto
preposto (il “Soggetto Preposto”) alla ricezione e alla diffusione al pubblico ovvero – ove richiesto
– alla trasmissione alla CONSOB delle comunicazioni inviate dai Soggetti Rilevanti nei termini previsti
al precedente Par. 1.4.
2. Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto Preposto potrà avvalersi delle risorse appartenenti
alla propria struttura.
3. Il Soggetto Preposto, inoltre, redige e aggiorna l’elenco nominativo (il “Registro”) dei Soggetti
Rilevanti che hanno ricevuto e accettato il Regolamento e delle Persone a loro strettamente legate.
A tal fine, conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.
4. Il Soggetto Preposto rende nota ad ogni Soggetto Rilevante la propria iscrizione nel registro nonché
gli obblighi di comportamento ed informativi conseguenti.
2.2
Le comunicazioni al Soggetto Preposto
1. Le comunicazioni del Soggetto Rilevante, di cui al precedente Par. 1.4, devono essere redatte
secondo lo schema di cui all’Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 (contenuto
nell’Allegato A al Regolamento).
2. Le comunicazioni di cui al precedente capoverso, dovranno essere preannunciate telefonicamente 1
e trasmesse al Soggetto Preposto via e-mail dal Soggetto Rilevante o altro soggetto che si presumerà
dallo stesso autorizzato ai contatti illustrati nella seguente tabella.
Banca
Contatto telefonico
E-mail
Banca Popolare di Vicenza
0444 025757
[email protected]
Banca Nuova
091 3805230
[email protected]
Farbanca
1
Le comunicazioni telefoniche relative alle operazioni effettuate potranno essere oggetto di registrazione su supporto durevole.
Le predette registrazioni resteranno di proprietà della Banca e saranno conservate e ritenute a tutti gli effetti come idonea prova
delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti.
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2.3
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L’informativa al pubblico e alle Autorità di Vigilanza
1. Il Soggetto Preposto provvede a dare informativa alla CONSOB ed al pubblico del contenuto delle
comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro 3 giorni lavorativi a partire dalla data
dell’effettuazione dell’operazione.
2. Il Soggetto Preposto adempie al suddetto compito:
-
pubblicando le comunicazioni nel sito Internet della Banca nella sezione “Corporate
Governance - Internal Dealing”;
trasmettendo le comunicazioni via PEC all’indirizzo [email protected], specificando come
destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal
Dealing”.
3. Eventuali ed ulteriori obblighi di informativa al pubblico e ad altre Autorità di Vigilanza saranno
appositamente disciplinati.
3. Norme Finali
3.1
Le responsabilità del Soggetto Rilevante
1. È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da
parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente
normativa e dal presente Regolamento.
2. L’eventuale accordo con la Banca al fine dell’effettuazione, da parte di quest’ultima, delle previste
comunicazioni alla CONSOB non esclude la responsabilità dei Soggetti rilevanti in relazione agli
obblighi loro imposti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 19 del MAR, l’art. 30, c. 2 prevede che l’Autorità
competente abbia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i.
ii.
nel caso di persone fisiche, 500.000 euro;
nel caso di persone giuridiche, 1.000.000 euro.
4. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi
informativi indicati nel modello allegato al presente Regolamento, la Banca provvederà alla relativa
comunicazione a CONSOB e al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione
è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì di adottare i provvedimenti più adeguati in caso di
violazione da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
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Allegati
Allegato A - Modello di dichiarazione (Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523).
Allegato B - Modello di Dichiarazione presa visione Regolamento e identificazione Soggetto Rilevante.
Allegato C - Modello di richiesta alla Banca.
Allegato A
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI
CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE.
1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla
persona strettamente associata
a) Nome
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma
giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 Motivo della notifica
a) Posizione/qualifica
[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore
finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle
quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del
sorvegliante d'asta.]
[Per le persone strettamente associate,
—
indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una
persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
—
nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione.]
b) Notifica
iniziale/modifica
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente
notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente
notifica.]
3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta,
al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a) Nome
[Nome completo dell'entità.]
b) LEI
[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla
norma ISO 17442.]
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4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a) Descrizione dello
[— Indicare la natura dello strumento:
strumento finanziario,
—
tipo di strumento
un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento
finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
Codice di
—
identificazione
una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote
di emissione o un derivato su quote di emissione.
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento
delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.
600/2014.]
b) Natura dell'operazione
[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni
stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della
Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento
(UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n.
596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni
su azioni]
c) Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i
Volume/i
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e
concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa
quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo,
indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne
come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se
necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione
dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
d) Informazioni aggregate
[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
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— Volume aggregato
—
si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di
emissione;
—
Prezzo
—
—
—
sono della stessa natura;
sono effettuate lo stesso giorno e
sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la
valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
[Informazioni sui prezzi:
—
—
nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo
medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la
valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e) Data dell'operazione
[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f) Luogo dell'operazione
[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della
MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione
organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come
definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle
autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n.
600/2014, o
se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di
fuori di una sede di negoziazione».]
REGOLAMENTO INTERNAL DEALING
AGG. DEL
09/2016
SEZIONE 1
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Allegato B
MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESA VISIONE REGOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE
SOGGETTO RILEVANTE
Il
sottoscritto/La
sottoscritta________________________________
residente
in
______________________________________________________ con codice fiscale
__________________________________________________
nella
mia
qualità
di____________________________ (Amministratore/Sindaco/altro Soggetto Rilevante) di
Banca Popolare di Vicenza S.p.A/ Banca Nuova/ Farbanca;
− preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Par.
1.1.2, del presente Regolamento (ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n.
596/2014),
− attestando di avere ricevuto copia dell’indicato Regolamento e di averne letto e
compreso le disposizioni,
− consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal
Regolamento e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
(i)
dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento, di averne preso visione e di
accettarne i contenuti;
(ii)
dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza,
alla osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Regolamento, e a
renderle note alle Persone a Lei strettamente legate nei termini di cui al Regolamento
Stesso;
(iii)
indica i seguenti recapiti personali:
n. tel _____________________________________________________________
n. fax_____________________________________________________________
indirizzo email______________________________________________________
(iv)
indica i seguenti nominativi delle Persone a Lei strettamente legate (come definite
al Par. 1.2, del Regolamento):
REGOLAMENTO INTERNAL DEALING
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SEZIONE 1
COGNOME E NOME/
DENOMINAZIONE
SOCIALE (*)
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LUOGO E DATA DI
NASCITA/ INDIRIZZO
CODICE FISCALE
DELLA SEDE SOCIALE(*)
TIPO DI
LEGAME
(*) Per le persone giuridiche.
________________
(Data)
_____________________
(Firma)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della
Società per le finalità di cui al Regolamento. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
________________________
(Data)
REGOLAMENTO INTERNAL DEALING
_____________________
(Firma)
AGG. DEL
09/2016
SEZIONE 1
PAG. 17 DI 17
Allegato C
Spettabile
Banca Popolare di Vicenza
S.p.a./Banca Nuova/Farbanca
Oggetto: Conferimento di incarico alla Banca per l’effettuazione delle comunicazioni
alla CONSOB e al pubblico
Io sottoscritto ……………………………………….., codice fiscale ……………….., nato a
………………………..…...…..…...… (…), il ……..……….….……, residente in
….…..……..….….….…., Via/Piazza……………..………..………..……………….;
‐
nel prendere atto di essere incluso - ai sensi degli art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014
- nel registro dei Soggetti Rilevanti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A/Banca
Nuova/Farbanca, nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa
legislativa e regolamentare in materia di internal dealing, con riferimento alle operazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla predetta Banca;
‐
presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Banca nonché degli obblighi a mio
carico dallo stesso derivanti;
‐
tenuto conto della disponibilità offerta dalla Banca ad effettuare per conto dei Soggetti
Rilevanti le comunicazioni obbligatorie nei confronti della CONSOB e del pubblico,
conferisco incarico alla Banca affinché quest’ultima provveda, per mio conto e sulla base
delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare le comunicazioni contemplate dalla
normativa vigente;
‐
mi impegno al riguardo a comunicare le operazioni effettuate nei termini di cui al Par. 1.4,
del Regolamento e secondo le modalità previste dal Regolamento stesso e a me comunicate
dalla Banca.
____________________
(Data e Luogo)
REGOLAMENTO INTERNAL DEALING
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(Firma)
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