REGOLAMENTO INTERNAL DEALING
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SEZIONE INDICE PAG. 1 DI 17 REGOLAMENTO INTERNAL DEALING MACROPROCESSO 6 PROCESSI INTERNI E DI SUPPORTO PROCESSO 6.02 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SOTTOPROCESSO TITOLO REFERENTI REGOLAMENTO INTERNAL DEALING DATA AGGIORNAMENTO 09/2016 N.RO PROTOCOLLO 01 ISTITUITO CON CIRCOLARE N. 11191/S REGOLAMENTO INTERNAL DEALING DEL 13/09/2016 AGG. DEL 09/2016 SEZIONE INDICE PAG. 2 DI 17 INDICE GENERALE DEL DOCUMENTO TABELLA DI RACCORDO DELLE FUNZIONI AZIENDALI CITATE ...................................................... 3 DEFINIZIONI ........................................................................................................... 4 PREMESSA NORMATIVA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO ............................................................. 5 1. I SOGGETTI RILEVANTI ED I LORO OBBLIGHI ........................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 I Soggetti Rilevanti ............................................................................................ 6 Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ......................................... 7 Gli Obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente legate ... 7 I termini per la comunicazione ........................................................................... 9 Le limitazioni al compimento di operazioni (“Blocking Period”) ......................... 9 2.1 2.2 2.3 Il Soggetto Preposto ........................................................................................ 10 Le comunicazioni al Soggetto Preposto ............................................................ 10 L’informativa al pubblico e alle Autorità di Vigilanza ........................................ 11 3.1 Le responsabilità del Soggetto Rilevante.......................................................... 11 2. IL SOGGETTO PREPOSTO E L’INFORMATIVA AL MERCATO .......................................... 10 3. NORME FINALI ............................................................................................... 11 ALLEGATI ............................................................................................................ 12 Allegato A.................................................................................................................... 12 Allegato B .................................................................................................................... 15 Allegato C .................................................................................................................... 17 REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 3 DI 17 Tabella di raccordo delle funzioni aziendali citate Di seguito vengono rappresentate le strutture organizzative corrispondenti alle funzioni aziendali citate nell’ambito del presente Regolamento. Funzione aziendale citata Struttura organizzativa corrispondente Funzione Segreteria Generale Per BPVi, la U.O. Segreteria Generale Per BN, la U.O. Legale e Segreteria Generale Per FB, l’Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione Funzione Bilancio e Pianificazione Divisione Bilancio e Pianificazione Funzione Finanza Divisione Finanza Funzione Comunicazione Direzione Comunicazione REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 4 DI 17 Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intendono per: Banca o Banche del Gruppo La Capogruppo BANCA POPOLARE DI VICENZA e le controllate BANCA NUOVA e FARBANCA Regolamento Il presente Regolamento che disciplina la materia dell’Internal Dealing con specifico riferimento alla Banca. MAR Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 Soggetto Preposto Il Soggetto individuato ai sensi del Par. 2.1 del Regolamento REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 5 DI 17 Premessa normativa e obiettivi del documento Il presente Regolamento disciplina la materia dell’Internal Dealing con specifico riferimento alle Banche del Gruppo che: a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o b) nel caso di uno strumento finanziario negoziato solo su un MTF (Multilateral Trading Facility) o un OTF (Organized Trading Facility), hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF. Il Regolamento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 (di seguito il “MAR”), entrato in vigore il 3 luglio 2016, dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/53. Il Regolamento ha la finalità di disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi che i “Soggetti Rilevanti” (come infra definiti al Par. 1.1) e le “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti (come infra definiti al Par. 1.2) sono tenuti a rispettare in relazione alle operazioni aventi ad oggetto “le quote o i titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”, gli obblighi cui i Soggetti Rilevanti e la Banca sono tenuti nei confronti di CONSOB e del pubblico relativamente alle suddette operazioni nonché i divieti ad operare in determinati periodi dell’anno (cd. “Block ing Period ”). Il Regolamento individua altresì il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse (il “Soggetto Preposto”). Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari. L’osservanza delle regole previste nel Regolamento non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamento vigenti in materia, quali a titolo meramente esemplificativo, quelle previste dagli articoli 14 e 15 del MAR, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Regolamento non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda. REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 6 DI 17 1. I Soggetti Rilevanti ed i loro obblighi 1.1 I Soggetti Rilevanti 1. In base all’art. 3, comma 1 n. 25, del MAR, devono intendersi “Soggetti Rilevanti”: a) un componente effettivo dell’organo di amministrazione, di controllo o di direzione della Banca; b) un alto dirigente che, pur non essendo componente degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive dell’emittente. 2. Pertanto, con riferimento alla Banca e ai fini del presente Regolamento sono Soggetti Rilevanti: a) i Consiglieri di Amministrazione della Banca; b) i Sindaci Effettivi della Banca; c) il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca; d) il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali; e) i Responsabili e Vice Responsabili di Divisione; f) i Responsabili delle Funzioni aziendali di controllo; Per la Capogruppo, Banca Popolare di Vicenza, rientrano nel novero dei Soggetti Rilevanti anche: g) i Responsabili delle Direzioni relative alla Funzione Finanza ed il Responsabile della Funzione Bilancio e Pianificazione; h) i Responsabili delle Funzioni in staff al Consigliere Delegato e/o al Direttore Generale, esclusa la Funzione Comunicazione. Per Banca Nuova rientrano nel novero dei Soggetti Rilevanti anche: i) il Responsabile della Direzione Crediti; j) il Direttore Commerciale. 3. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti oltre a quelli indicati al primo capoverso del presente Paragrafo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Banca, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare il Regolamento. 4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate al Par. 1.3. 5. Ai Soggetti Rilevanti si applicano, inoltre, i divieti di cui al Par. 1.5. REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 1.2 PAG. 7 DI 17 Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti 1. In base all’art. 3, comma 1 n. 26, del MAR, nonché ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per “Persone Strettamente Legate” (di seguito anche “Persone a loro strettamente legate”) si intendono: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona. 2. I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone a loro strettamente legate a essi, anche mediante consegna del Regolamento, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al Regolamento e conservano copia della notifica. 1.3 Gli Obblighi dei Soggetti Rilevanti e delle persone a loro strettamente legate 1. I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate comunicano, nei termini e con le modalità indicate nel successivo paragrafo, tutte le operazioni condotte per loro conto “concernenti le quote o i titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”. 2. In particolare, devono essere comunicate tutte le operazioni il cui ammontare, sia singolarmente sia cumulativamente (ossia in più transazioni), superi la sogli di 5.000 euro nell’arco di un anno. Superata tale soglia devono essere comunicate tutte le successive operazioni effettuate nell’anno, anche se di importo inferiore ai 5.000 euro. La soglia indicata è determinata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al capoverso precedente. È consentita la presentazione delle operazioni su base individuale e anche in forma aggregata, nel caso di operazioni della stessa natura relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione. Non devono, tuttavia, essere mai aggregate né devono essere compensate tra loro operazioni di diversa natura, quali gli acquisti e le vendite. 3. Un elenco esemplificativo delle tipologie di operazioni soggette agli obblighi informativi a capo dei Soggetti Rilevanti è riportato nell’art. 19.7 del MAR e nell’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522. - Art. 19.7 MAR: a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona a esso strettamente collegata; REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 8 DI 17 b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Art. 10 Regolamento Delegato (UE) 2016/522: - a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 9 DI 17 n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; o) o) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati. 1.4 I termini per la comunicazione 1. I Soggetti Rilevanti devono comunicare le operazioni, di cui al precedente Par. 1.3, al Soggetto Preposto (come infra definito al Par. 2.1) - poste in essere da loro stessi e/o dalle Persone a loro strettamente legate - qualora l’ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, superi la soglia di Euro 5.000 nell’arco di un anno civile. 2. La comunicazione di cui al precedente capoverso deve essere fornita dal Soggetto Rilevante direttamente alla CONSOB e al pubblico - nei modi di cui al successivo Par. 2.2 - entro 3 giorni lavorativi a partire dalla data dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 19 comma 1 del MAR. 3. I Soggetti Rilevanti possono richiedere per iscritto alla Banca – sottoscrivendo l’apposito modello allegato sub Allegato C al Regolamento - di trasmettere per loro conto le comunicazioni di cui al Par. 2.3 alla CONSOB e al pubblico. In questo caso i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate dovranno far pervenire alla Banca le comunicazioni rilevanti tempestivamente (in tempo utile a permettere il rispetto dei termini indicati nel precedente capoverso) e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’effettuazione dell’operazione. La Banca provvederà alle comunicazioni di cui sopra entro i termini di cui al Par. 2.3 del Regolamento. 1.5 Le limitazioni al compimento di operazioni (“Blocking Period”) 1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni di cui al precedente Par. 1.3 nei 30 giorni di calendario precedenti la pubblicazione dei risultati di periodo dell’emittente (coincidenti con la data di riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca chiamato ad approvare il progetto di bilancio e le relazioni finanziarie previste dalla normativa vigente e applicabile). 2. Tale divieto ricomprende tutte le operazioni per conto proprio o per conto di terzi realizzate in via diretta o indiretta relative alle quote o ai titoli di credito dell’emittente, a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati. Il divieto non si estende alle operazioni delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, fermi restando il divieto di utilizzare le informazioni privilegiate e l’obbligo di comunicazione sopra indicati. 3. È fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere eventuali deroghe alle precedenti limitazioni, qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 19, comma 12 del MAR, ossia: a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziaria che impongano la vendita immediata di azioni; o b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni. REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 10 DI 17 4. In presenza delle circostanze di cui al precedente capoverso, il Soggetto Rilevante deve formulare specifica richiesta scritta alla Banca, per il tramite del Soggetto Preposto, contenente una descrizione dell’operazione che si intende effettuare con la spiegazione del motivo che rende imprescindibile la negoziazione degli strumenti. 2. Il Soggetto Preposto e l’informativa al mercato 2.1 Il Soggetto Preposto 1. Il Responsabile della Funzione Segreteria Generale di ciascuna Banca del Gruppo è il soggetto preposto (il “Soggetto Preposto”) alla ricezione e alla diffusione al pubblico ovvero – ove richiesto – alla trasmissione alla CONSOB delle comunicazioni inviate dai Soggetti Rilevanti nei termini previsti al precedente Par. 1.4. 2. Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto Preposto potrà avvalersi delle risorse appartenenti alla propria struttura. 3. Il Soggetto Preposto, inoltre, redige e aggiorna l’elenco nominativo (il “Registro”) dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto e accettato il Regolamento e delle Persone a loro strettamente legate. A tal fine, conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione. 4. Il Soggetto Preposto rende nota ad ogni Soggetto Rilevante la propria iscrizione nel registro nonché gli obblighi di comportamento ed informativi conseguenti. 2.2 Le comunicazioni al Soggetto Preposto 1. Le comunicazioni del Soggetto Rilevante, di cui al precedente Par. 1.4, devono essere redatte secondo lo schema di cui all’Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 (contenuto nell’Allegato A al Regolamento). 2. Le comunicazioni di cui al precedente capoverso, dovranno essere preannunciate telefonicamente 1 e trasmesse al Soggetto Preposto via e-mail dal Soggetto Rilevante o altro soggetto che si presumerà dallo stesso autorizzato ai contatti illustrati nella seguente tabella. Banca Contatto telefonico E-mail Banca Popolare di Vicenza 0444 025757 [email protected] Banca Nuova 091 3805230 [email protected] Farbanca 1 Le comunicazioni telefoniche relative alle operazioni effettuate potranno essere oggetto di registrazione su supporto durevole. Le predette registrazioni resteranno di proprietà della Banca e saranno conservate e ritenute a tutti gli effetti come idonea prova delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti. REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 2.3 PAG. 11 DI 17 L’informativa al pubblico e alle Autorità di Vigilanza 1. Il Soggetto Preposto provvede a dare informativa alla CONSOB ed al pubblico del contenuto delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro 3 giorni lavorativi a partire dalla data dell’effettuazione dell’operazione. 2. Il Soggetto Preposto adempie al suddetto compito: - pubblicando le comunicazioni nel sito Internet della Banca nella sezione “Corporate Governance - Internal Dealing”; trasmettendo le comunicazioni via PEC all’indirizzo [email protected], specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”. 3. Eventuali ed ulteriori obblighi di informativa al pubblico e ad altre Autorità di Vigilanza saranno appositamente disciplinati. 3. Norme Finali 3.1 Le responsabilità del Soggetto Rilevante 1. È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. 2. L’eventuale accordo con la Banca al fine dell’effettuazione, da parte di quest’ultima, delle previste comunicazioni alla CONSOB non esclude la responsabilità dei Soggetti rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 19 del MAR, l’art. 30, c. 2 prevede che l’Autorità competente abbia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i. ii. nel caso di persone fisiche, 500.000 euro; nel caso di persone giuridiche, 1.000.000 euro. 4. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato al presente Regolamento, la Banca provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB e al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante. 5. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì di adottare i provvedimenti più adeguati in caso di violazione da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni di cui al presente Regolamento. REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 12 DI 17 Allegati Allegato A - Modello di dichiarazione (Allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523). Allegato B - Modello di Dichiarazione presa visione Regolamento e identificazione Soggetto Rilevante. Allegato C - Modello di richiesta alla Banca. Allegato A MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE. 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2 Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 13 DI 17 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello [— Indicare la natura dello strumento: strumento finanziario, — tipo di strumento un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; Codice di — identificazione una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] d) Informazioni aggregate [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 14 DI 17 — Volume aggregato — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — Prezzo — — — sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 15 DI 17 Allegato B MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESA VISIONE REGOLAMENTO E IDENTIFICAZIONE SOGGETTO RILEVANTE Il sottoscritto/La sottoscritta________________________________ residente in ______________________________________________________ con codice fiscale __________________________________________________ nella mia qualità di____________________________ (Amministratore/Sindaco/altro Soggetto Rilevante) di Banca Popolare di Vicenza S.p.A/ Banca Nuova/ Farbanca; − preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al Par. 1.1.2, del presente Regolamento (ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014), − attestando di avere ricevuto copia dell’indicato Regolamento e di averne letto e compreso le disposizioni, − consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa e dal Regolamento e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi; TUTTO CIÒ PREMESSO (i) dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento, di averne preso visione e di accettarne i contenuti; (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Regolamento, e a renderle note alle Persone a Lei strettamente legate nei termini di cui al Regolamento Stesso; (iii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel _____________________________________________________________ n. fax_____________________________________________________________ indirizzo email______________________________________________________ (iv) indica i seguenti nominativi delle Persone a Lei strettamente legate (come definite al Par. 1.2, del Regolamento): REGOLAMENTO INTERNAL DEALING AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 COGNOME E NOME/ DENOMINAZIONE SOCIALE (*) PAG. 16 DI 17 LUOGO E DATA DI NASCITA/ INDIRIZZO CODICE FISCALE DELLA SEDE SOCIALE(*) TIPO DI LEGAME (*) Per le persone giuridiche. ________________ (Data) _____________________ (Firma) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui al Regolamento. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. ________________________ (Data) REGOLAMENTO INTERNAL DEALING _____________________ (Firma) AGG. DEL 09/2016 SEZIONE 1 PAG. 17 DI 17 Allegato C Spettabile Banca Popolare di Vicenza S.p.a./Banca Nuova/Farbanca Oggetto: Conferimento di incarico alla Banca per l’effettuazione delle comunicazioni alla CONSOB e al pubblico Io sottoscritto ……………………………………….., codice fiscale ……………….., nato a ………………………..…...…..…...… (…), il ……..……….….……, residente in ….…..……..….….….…., Via/Piazza……………..………..………..……………….; ‐ nel prendere atto di essere incluso - ai sensi degli art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - nel registro dei Soggetti Rilevanti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A/Banca Nuova/Farbanca, nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di internal dealing, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla predetta Banca; ‐ presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Banca nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti; ‐ tenuto conto della disponibilità offerta dalla Banca ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti le comunicazioni obbligatorie nei confronti della CONSOB e del pubblico, conferisco incarico alla Banca affinché quest’ultima provveda, per mio conto e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare le comunicazioni contemplate dalla normativa vigente; ‐ mi impegno al riguardo a comunicare le operazioni effettuate nei termini di cui al Par. 1.4, del Regolamento e secondo le modalità previste dal Regolamento stesso e a me comunicate dalla Banca. ____________________ (Data e Luogo) REGOLAMENTO INTERNAL DEALING ________________________ (Firma) AGG. 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